PER LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI
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RegioneLombardia ::
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PER LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA SICUREZZA NEI CANTIERI
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TRASPARENZA E TRACCIABILlTÀ (T&, T) DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI P,UBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURI$
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(Dott.Xxxx xxxxxxxx)
PER LA TRASPARENZA DEGLlAPPALTI E LA SICUREZZA NEI CANTIERI
Istituito dall'art. IO della legge regionale n. 9 del 2011 "Inll:rventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità" con la funzione di vigilare sulla trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri, anche con particolare riferimento ad EXPO 2015, monitorando la trasparenza ed il rispetto della normativa vigente in mall:ria di contratti di lavori, servizi e forniture e degli investimenti pubblici".
Componenti del Comitato nominati con DGR n. 167 del 24 maggio 2013 Generale Xxxxx XXXXXXXXX
Presidente
Xxxxxxxx XxxX CICCONI Avvocato Xxxxxxxx DELL'ELCE
Generale Nazzaftllo GIOV~XXXXX Xxxxxx GioVRDDITIllELLA
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Dottor Xxxxxxx XXXXXXXXXXX
Dirigente Sistema dei controlli e Coordinamento organismi indipendenti dello Presidenza
Dottor AutoDlno CARRARA Dottor XxxXxxxx XXXXX
LINEE GUIDA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ (f&T)
DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PUDDLIjtI' DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Documento opprovato nella sedula dellO maggio 2014
2
- ILDI!X.XxXX
.. (Dott.Fil~giovanlli)
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LINEE GUIDA | Pag.05 |
l. Oggetto delle linee guida | Pag.07 |
2. Definizioni | Pag.08 |
3. Perché le Linee guida T& T per lafase esecutiva | Pag.11 |
4. I contratti pubblici | Pag.13 |
5. Procedure e criteri di aggiudicazione | Pag.17 |
6. La fase esecutiva ed il sistema della subcontrattazione | Pag.18 |
7. Le norme antimafia sul subappalto | Pag.21 |
8. Le norme sulla tracciabilità dei flussi flnanziari | Pag.24 |
9. I documenti T& T per la Trasparenza e Tracciabi/ità della fase esecutiva | Pag.25 |
lO.Applicazione e diffusione del sistema T&T Pag.26
ALLEGATI TECNICI T&T | Pag.31 |
Allegato l -Clausola T&T | Pag.33 |
Allegato 2 - Norma di contratto T&T | Pag.34 |
Allegato 3 - Scheda T&T per l'affidamento di subcontratti | Pag.38 |
Allegato 4 -Compilazione della scheda T&T Pag.39
NORME DI RIFERIMENTO | Pag.43 |
INFORMAZIONE SUI SUBCONTRAITI: Articolo 118 del Dlgs 16312006 | Pag.45 |
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI: Articolo 3 della legge 136/2010 | Pag.49 |
DIVIETO DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA: Articolo 38 del Dlgs 16312006; Pag.51
Articolo 17 della legge 55/1990; D.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187 - Regolamento per
il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie.
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(Dott.FilipP7;ovanni)
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4 (Dott. 1'"' " aI/giovanili)
COMITATO REGIONALE
PER LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA SICUREZZA NEI CANTIERI
LINEE GUIDA
TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ (T&T) .
DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
5 IL IJ.4I<]ENTE
(XXxx.Xx/xX"giOVtl1lnQ
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(Dott. Fi/~~~V1J1lnf)
-l~OfiidiiJ-(Xxxxx Xxxxxxxxxxx .
Nel lungo e complesso ciclo del contratto pubblico, le direttive europee sugli appalti pubblici intervengono e garantiscono la trasparenza nella fase ad evidenza pubblica La effettiva applicazione delle norme nazionali del Codice dei contratti pubblici e quelle più specifiche della legge 190/2012 possono offiire garanzie sufficienti di trasparenza sia per la fase ad evidenza pubblica che per la fase interna. Per quanto riguarda invece la trasparenza nella fase esecutiva del contratto sia le norme che soprattutto le prassi presentano vuoti e limiti evidenti.
A questo vuoto queste linee guida cercano di dare una risposta offrendo alle Stazioni Appaltanti suggerimenti e strumenti operativi per rendere più trasparente questa fase del ciclo del contratto pubblico per la quale i rischi della corruzione e del condizionamento mafioso sono storicamente accertati e si esprimono con maggiore forza e frequenza. Le linee guida oltre ad offiire una lettura delle norme di riferimento relative ai contratti pubblici, alle procedure e i criteri di aggiudicazione, al fine di evidenziarne i condizionamenti che determinano nella fase esecutiva, definiscono i modi con i quali applicare alcune norme, quali quelle dell'art. 118 c.II del Codice, generalmente disattese per carenza di disposizioni di attuazione e sanzioni. L'applicazione delle norme con lo strumento che viene suggerito consente di realizzare pienamente la Trasparenza e Tracciabilità del flusso di denaro determinato dalla aggiudicazione ed esecuzione di un contratto pubblico. Per quanto riguarda i lavori pubblici, inoltre, l'applicazione delle norme di T & T suggerite dalle presenti Linee Guida costituisce condizione decisiva per l'efficacia dei controlli dei cantieri da parte delle stazioni appaltanti e delle autorità sanitarie e di sicurezza, e quindi uno strumento per l'attività di contrasto nei confronti di fenomeni quali il lavoro "nero" e la penetrazione della criminalità organizzata.
Le linee guida suggeriscono l'adozione di una clausola (CLAUSOLA "T&T" _ PER LA TRASPARENZAE TRACCIABILITA'.Allegato 1) da inserire nel bando di gara o comunque nella manifestazione pubblica della volontà dell'Amministrazione di aggiudicare un contratto. La clausola richiama una specifica norma d~'nserire nel
7 ILD1JU,
(Dott. PiliJJp, ,giovannl)
contratto (NORMA DI CONTRATIO T&T - PER LA TRASPARENZA E
TRACCIABILITA' - AUegato 2) ed una scheda (SCHEDA_T&T - AFFIDAMENTO DI SUBCONTRATIO - Allegato 3) con la quale si richiede all'aggiudicatario e alla filiera dei subcontraenti coinvolti nell'esecuzione del contratto. l'invio delle informazioni relative alle norme di cui si chiede la piena e puntuale applicazione.'
La clausola T&T richiama, negli atti di gara prima e nel contratto successivamente, obblighi che già il Codice prevede per i partecipanti/aggiudicatario e, in coerenza alle previsioni dell'art. 46 e alla sentenza dell'Adunanza Plenaria del C.d.S. n" 9 del 25 febbraio 2014, rende tali obblighi concretamente efficaci in quanto prescrive le modalità di adempimento rendendo possibile l'esclusione del partecipante alla gara che non volesse accettare la clausola e sanzionabili coloro, che accettata la clausola, non adempiano alle sue previsioni.
2. Dejiiiiiiiiiii----
Le linee guida assumono come riferimento le definizioni contenute nell'art. 3 del Codice (Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii.) dalle quali sono tratte gran parte di. quelle di seguito elencate.
l. Codice: è il decreto legislativo 12 APRILE 2006 N.163 e successive modifiche e
integrazioni, con il quale è stato, definito il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 ICE e 2004/18/CE.
2. Contratti pubblici: sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto
l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
3. Appalti pubblici: sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e uno o più stazioni appaltanti o enti aggiudicatori, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.
4. Concessione: è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori elo servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori elo
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(DDtt.FiI'1.~,giOyatllliJ.
5. Affidamento a Contraente generale: è un istituto contrattuale speciale introdotto nel nostro ordinamento con la legge 443/2001 (cosiddetta legge obbiettivo) con il quale il contratto per la realizzazione di un'opera è affidato ad un operatore economico assimilato dalla legge ad un Concessionario ma che è distinto dal concessionario per l'esclusione della gestione dell'opera eseguita.
6. Finanza di progetto: è la procedura defInita dall'articolo 153 del Codice con la quale le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'art. 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando fInalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
7. Imprenditore: designa una persona fisica, una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE), che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere.
8. Fornitore: designa una persona fisica, una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE), che offra sul mercato la realizzazione di prodotti.
9. Prestatore di servizi: designa una persona fisica, una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE), che offra sul mercato la realizzazione di servizi.
lO. Operatore economico: una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un'opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Il termine operatore economico comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.
Il. Candidato: un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negozi azione,
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(Dott.FiJipp o 'ovannj)
12. Offerente: un operatore economico che ha presentato un'offerta.
13. Aggiudicatario: è l'operatore economico che a conclusione di una procedura aperta, ristretta, negoziata o di dialogo competitivo è scelto dalla Amministrazione aggiudicatrice per la esecuzione di un contratto pubblico.
14. Ciclo del contratto pubblico: si intende il complesso delle attività svolte 'nelle
diverse fasi (fase interna, fase ad evidenza pubblica, fase esecutiva) di cui lo stesso si compone.
15. Fase interna: si riferisce alle attività comprese fra il momento della concezione e programmazione del contratto fmo, alla emanazione del bando o manifestazione al pubblico della volontà di affidare il contratto.
16. Fase ad evidenza pubblica: si riferisce alle attività svolte dal momento della
manifestazione pubblica della volontà di affidare un contratto fmo alla scelta dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta.
17. Fase di esecuzione: si riferisce a tutte le attività svolte dal momento della fIrma del contratto fmo alla approvazione defmitiva del collaudo delle prestazioni richieste.
18. Subcontratto: è un contratto che l'Aggiudicatario di un contratto pubblico; o un subcontraente, a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, stipula con un altro operatore economico per la esecuzione del contratto stesso.
19.5ubappalto: è un subcontratto, che l'Aggiudicatario di un contratto pubblico
stipula con un altro operatore economico, che rientra nella defrnizione data dall'articolo 118 del Codice e per il quale è necessaria l'autorizzazione del Committente eia Certificazione antimafia del subappaltatore nei limiti e con le modalità defmite dallo stesso Xxxxxx e dalle norme antimafia.
20. Filiera dei subcontratti: è la successione di subcontratti a partire da quello
affidato dall'Aggiudicatario di un contratto pubblico ad altro operatore-economico. 21.Primo livello e livelli dei subcontratti: il primo livello è quello dei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario ad altri operatori economici, i quali a loro volta possono
lO - I!: .CIR~I0,. rtTr. =~
(Dott. FWpp fig. xxxx~
22. Affidante e Affidatario del subcontratto: designano gli operatori economici che rispettivamente affida e al quale viene affidato un subcontratto a qualunque livello della subcontrattazione.
3.Pi!1'i:hi/xxxxxx guida T&T per lafase esecutiva
La Commissione Europea nel suo Primo rapporto sul/'anti-corruzione (COM 2014/38), presentato al Consiglio e al Parlamento europeo il 3.02.2014, nella parte dedicata all'Italia e nel capitolo relativo agli Appalti Pubblici, ha messo in evidenza un nodo critico fondamentale: «Secondo studi empirici, in Italia la corruzione risulta particolarmente lucrativa nella fase successiva ali 'aggiudicazione, soprattutto in sede di controlli della qualità o di completamento dei contratti di opere/forniture/xxxxxxx.Xx Corte dei conti hapiù volte constatato la correttezza della gara, il rispetto delle procedure e l'aggiudicazione dell'appalto all'offerta più vantaggiosa, anche se in compenso la qualità dei lavori viene intenzionalmente compromessa nella fase di esecuzione. Più che rivelare la presenta di pratiche corruttive, queste irregolarità, come anche le indicazioni date da Eurobarometro, mettono a nudo i punti deboli dei dispositivi di controllo in vigore, in particolare nellafase di realizzazione dell'appalto pubblico».
Nel lungo e complesso ciclo del contratto pubblico la fase esecutiva del contratto è anche quella nella quale l'esercizio della trasparenza risulta poco praticato per non dire totalmente occultato alla conoscenza del pubblico. La Commissione mette in evidenza questo rischio segnalando il costo abnorme che questo determina facendo l'esempio delle grandi opere: <<Nel solo caso delle grandi opere pubbliche la corruzione (comprese le perdite indirette) è stimata a ben il 40% del valore totale dell'appalto. Grandi opere di costruzione come quelleper la ricostruzione a l'Aquila dopo il terremoto del 2009, per l'Expo Milano 2015 o per lafutura lineaferroviaria
Il IL DIRIJnTE
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ad alta velocità Torino-Lione sono viste, nella sfera pubblica, come particolarmente esposte al rischio di distrazione di fondi pubblici e infiltrazioni criminali. L ~alta velocità.è tra le opere infrastrutturali più costose e criticate per gli elevati costi unitari rispetto a opere simili. Secondo gli studi, l.'alta velocità in Italia è costata 47,3 milioni di euro al chilometro nel tratto Roma-Napoli, 74 milioni di euro tra . Torino e Novara, 79,5 milioni di euro tra Novara e Milano e 96,4 milioni di euro tra Bologna e Firenze, contro gli appena 10,2 milioni di euro al chilometro della Parigi- Lione, i 9,8 milioni di euro della Madrid-Siviglia e"i 9,3 milioni di euro della Tokyo- Osaka. In totale il costo medio dell'alta velocità in Italia è stimato a 61 milioni di euro al chilometro~ Queste differenze di costo, di per sé poco probanti, possono rivelarsi però una spia, da verificare alla luce di altri indicatori, di un'eventuale cattiva gestione o di irregolarità delle gare per gli appalti pubblici. > >
La stessa fase di esecuzione di un contratto pubblico, come ancora sottolinea la Commissione, è anche quella più esposta al rischio di penetrazionedella criminalità organizzata. Che le Mafie esercitino soprattutto nella fase di esecuzione del contratto il loro potere di condizionamento, imposto o ricercato, è un dato storicamente noto ed accertato. Cosi si esprimeva ad esempio il giudice Xxxxxxxx Xxxxxxx in.una tavola rotonda, trentatre anni fa, ospitata e pubblicata dali Sole 24 Ore nel febbraio del 1981: « Se si tiene conto della caratteristica peculiare delle attività mafiose che è il controllo del territorio, ci si rende conto che certi problemi, in tema di appalti pubblici, sono dei falsi problemi, ad esempio, se è meglio che vi siano imprese settentrionali, estere o siciliane; sono falsi problemi, perché la partita non si gioca: soltanto sull'aggiudicazione, ma sull'esecuzione degli appalti. ».
Come stanno a testimoniare le più recenti indagini della magistratura antimafia anche nelle regioni del centro-nord e nella Lombardia in particolare -proprio la fase. esecutiva del contratto è quella che evidenzia il maggior peso di fenomeni di presenza di imprese mafiose o sospettate di rapporti con clan mafiosi.
Corruzione e condizionamento mafioso trovano dunque soprattutto nella fase di;
"esecuzione" del contratto il momento più critico. E' dunque in uesta fase del ciclo
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CIel contratto pubblico che i! contrasto della corruzione e della mafia può e deve trovare strumenti e forme di attuazione più pregnanti ed efficaci."
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La fase esecutiva del contratto è determinata, e condizionata sia dalla tipologia del contratto pubblico che l'amministrazione aggiudicatriceaffida all'operatore economico ma anche<in qualche misura dalla procedura e daL criteri adottati per l'aggiudicazione. Alcune premesse in tal senso sono dunque indispensabili.
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Per realizzare una efficace ed effettiva trasparenza nella fase esecutiva di un contratto
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non si può prescindere dalla natura e dalle caratteristiche del. contratto stesso, dai
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ruoli e compiti che lo stesso determina incapo .a!I'Xxxxxxxxxxxxxxxx.e aggiudicatrice ed in capo all'Operatore economico aggiudicatario ...
Le direttive europee sugli appalti pubblici hanno definito due tipologie fondamentali di contratti pubblici: il contratto di APPALTO ed il contratto di CONCESSIONE.
Non a caso, e giustamente, il legislatore itali.ano ha titolato il Dlgs 163/2006 Codice
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dei contratti pubblici e .non, come frequentemente viene defInito, codice degli appalti
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pubblici. Il Codice è stato definito dal governo sl1lla base della delega attribuita allo stesso dalla legge n. 62/2005,. cosiddetta legge comunitaria, nella quale, oltre al recepimento delle direttive 17/2004/CE (relativa ai, cosiddetti settori speciali) e 18/2004/CE (relativa ai cosiddetti settori ordinari), si prevedeva Ilnaccolta di tutte le leggi sui contratti pubblici in un unico testo normativo insieme ad un intervento di razionalizzazione e semplificazione della materia. ..,. .
A dieci anni dalla emanazione delle direttiv! recepit~ dal Codice,'i! 26 febbraio 2014 Il Consiglio EuropeI) ha emanato delle nuove direttive sugli, appalti pubblici (20 14/24/UE per i settori ordinari, 20 14/25/UE per i settori speciali) con le quali oltre ad aggiornare le due direttive sugli appalti emanate nel 2004 ha. scorporato dalle
stesse i! tema delle c."oncessioni con la eman~azione di una '.....specifica direttiva (20 14/26/UE sull'aggiudicazione dei contratti cl} concessione).. ,.
13 IL Dl1GENIT
(Dott.FiI~"ngioVanni)
diritto nazionale. '."
Per il contratto' di APPALTO le norme comunitarie forniscono la seguente defmizione: «Per appalti pubblici si intendono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la
prestazione di servizi> >.
Per il contratto di CONCESSIONE le norme comunitarie forniscono una distinta defrnizione nel caso dei lavori (lettera a) e dei servizi (lettera b). La Concessione di lavori pubblici è defmita come "un contratto a titolo' oneroso stipulato per iscritio in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori ad uno opiù operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamenté nel diritto di gestite i lavori oggetto "delcontratto o' in tale diritto accompagnato da un prezzo ". Per Concessione di servizi "si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una O più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano lafornitura e - la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera a) ad uno o più operatori economici. ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire
i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo ".
Le direttive europee, in sostanza; nella definizione dei contratti pubblici di appalto e di concessione assumono come riferimento tre coordinate fondamentali: l'oggetto
della prestazione richiesta al contraente, il corrispettivo che l'Amministrazione gli
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corrisponde ed il rischio che assume nel contratto l'operatore economico
aggiudicatario.
La prestazione nel contratto di appalto è la mera esecuzione, alla quale si può associare anche l'affidamento della progettazione della stessa. Il corrispettivo che l'amministrazione aggiudicatrice garantisce al contraente aggiudicatario nel contratto
14
di appalto è un prezzo, che copre in toto il costo necessario alIa esecuzione delIa prestazione richiesta o la progettazione e realizzazione delIa stessa. Il rischio che assume l'appaltatore è solamente un rischio d'impresa.
Nel caso delIa concessione la prestazione richiesta è la gestione delI'opera o del servizio, e l'eventuale progettazione e realizzazione, ed il corrispettivo garantito dalI'amministrazione aggiudicatrice consiste nel diritto di gestire l'opera o il servizio. La direttiva specifica che il corrispettivo è "unicamente" il diritto di gestire, considerando questa come condizione essenziale aflmché il "rischio" della gestione rimanga effettivamente in capo al concessionario. Il rischio che il concessionario assume è dunque un rischio di mercato. La direttiva altresÌ consente di aggiungere, alla gestione come corrispettivo unico, un "prezzo". Il prezzo, dice la norma, può "accompagnare" il diritto di gestire, dovendo garantire una mera integrazione che non può assumere un peso prevalente e tanto meno esclusivo.
La differenza sostanziale fra i due contratti è data principalmente dal rischio che l'amministrazione aggiudicatrice trasferisce o richiede al contraente di assumere. Nel contratto di appalto l'operatore economico assume su di se esclusivamente un rischio di impresa, derivante dalla certezza di ricevere un "prezzo" noto e contrattualizzato come corrispettivo per la realizzazione delle attività chiamato a realizzare. Nel contratto di concessione l'operatore economico assume su di se anche e soprattutto un rischio di mercato derivante dalla pattuizione di ricevere come corrispettivo non un prezzo bensì "unicamente il diritto di gestire", o questo diritto eventualmente "accompagnato da un prezzo".
Mentre nel contratto di appalto la qualità ed i costi dell'opera sono garantiti al Committente con il controllo esercitato in fase esecutiva dal Direttore dei Lavori o dalla Direzione del contratto di servizi o fornitura; nella concessione la garanzia è data solo dalla condizione della gestione dell'opera come controprestazione. Solo questa condizione garantisce al committente che le numerose e delicate funzioni pubbliche, che comunque sono trasferite al concessionario, vengano espletate correttamente e per realizzare un'opera di qualità e con costi congrui.
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(Dott. FiliJJJf> fongiOVQ1l1IV
antitangentopoli.
Nel caso della Concessione, inoltre e comunque, a differenza del contratto di appalto, si registra un trasferimento sostanziale di compiti e ruoli del Committente dalla Amministrazione aggiudicatrice all'operatore economico Concessionario. Nel caso della concessione di lavori sono infatti in capo al concessionario le scelte e la gestione sia della progettazione che dell'esecuzione dell'opera. In capo allo stesso è sia la Direzione dei Lavori che la nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Nel caso della Con~essione dunque, per rendere trasparente la fase di esecuzione del contratto, è indispensabile che già prima della fase della selezione dell'aggiudicatario siano definite. le regole e le modalità con le quali l'Amministrazione aggiudicatrice richiederà ai candidati l'adozione di determinate prassi e la trasmissione di determinate informazioni nei modi e tempi definiti dalle
specifiche clausole contrattuali.
Oltre alla Concessione il legislatore però ha introdotto nel nostro ordinamento altri istituti contrattuali nei quali la presenza diretta ed il controllo esercitato dal Committente pubblico, con la Direzione dei lavori o con la Direzione del contratto di servizi, viene meno o è resa più problematica e presentano delle filiere di subcontratti complesse e comunque più lunghe. E' il caso ad esempio del Leasing immobiliare, o del Contratto di affidamento a Contraente generale o del Contratto di disponibilità. Anche in questi casi si realizza una sostanziale Privatizzazione~ dIa gestione della
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. (Do-;t. Fi!ip ..3 19io\.anni)
-faseesecutiva del contratto~esojo-unaatteniadefillizione preventiva della richiesta di informazioni e la sua formalizzazione contrattuale può consentire di rendere trasparente la filiera dei subcontratti che caratterizzano la esecuzione di contratti cosÌ complessi. Analoga situazione, e comunque con un sistema di relazioni che slittano nel diritto privato o che rendono complicata la definizione di chi deve fare che cosa, si può determinare anche con contratti di appalto che però hanno ad oggetto prestazioni complesse o miste come nel caso di contratti impropriamente defmiti di Global-service o anche nel caso di appalti affidati da Centrali di committenza o
regolati da un contratto di Accordo quadro fra uno o più committenti e uno o più operatori economici.
Per perseguire la Trasparenza e la Tracciabilità di un contratto pubblico la consapevolezza sul tipo di contratto scelto per ottenere la prestazione richiesta è dunque di fondamentale importanza in ragione del fatto che l'istituto contrattuale determina per la fase esecutiva ruoli e compiti dell'Amministrazione aggiudicatrice e
dell'Aggiudicatario diversi.
In ogni caso le informazioni richieste con la clausola contrattuale T&T proposta dalle linee guida può trovare piena applicazione con la semplice accortezza di essere comunicata con il bando di gara e comunque con la manifestazione al pubblico della volontà della Amministrazione aggiudicatrice di aggiudicare un contratto, comunque definito, con il vincolo del rispetto delle norme richiamate.
S. Procedure e criteri di aggiudicazione
Le procedure definite dalle direttive europee sono riconducibili a tre tipologie fondamentali: le procedure aperte, le procedure ristrette e le procedure negoziate. A queste si è aggiunta, con le direttive del 2004, la procedura del dialogo competitivo. La procedura utilizzata per l'affidamento del contratto risulta sostanzialmente indifferente rispetto alla clausola contrattuale T&T. La clausola richiama infatti
norme che possono trovare applicazione anche in istituti. contra~i diversi
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17 ."" u'DlJUi 'ENTE . (DOli.Xxxxx, 'xxxx'xxxx)
aggiudicatrice.
I criteri di aggiudicazione possono essere quello della ojJèrta di solo prezzo o quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Il sistema informativo T&T pur non essendo condizionato dal criterio di aggiudicazione rappresenta però uno straordinario deterrente per le offerte; soprattutto di prezzo, che confidano nella scarsa trasparenza o nella assenza di controlli effettivi nella fase esecutiva del contratto.
Il tracci amento e la trasparenza che con le informazioni del sistema T&T si realizza
rappresenta infatti un antidoto efficace nei confronti di relazioni contrattuali in nero o vessatorie o al limite della legalità. La manifesta. volontà della Amministrazione aggiudicatrice .di esercitare un effettivo controllo della fase esecutiva con il monitoraggio di tutto il sistema della subcontrattazione, non può non scoraggiare la partecipazione di quegli operatori economici poco inclini al rispetto delle regole e che comunque confidano nella non volontà o nella scarsa capacità della Amministrazione aggiudicatrice nella gestione e monitoraggio della fase esecutiva del contratto.
6. La fase esecutiva ed il sistema della subcontrattazione
Ciò che si determina con la stipula del contratto è l'avvio di un processo produttivo complesso e nel quale oltre all'operatore economico aggiudicatario intervengono decine o centinaia di altri soggetti economici. sub-contraenti - della prestazione aggiudicata, con ruoli, responsabilità tecniche, economiche e giuridiche diverse e differenziate. In questa fabbrica, che resterà aperta fino al collaudo finale, troviamo due tipologie di relazioni economiche che legano i diversi soggetti che sono coinvolti. La prima è costituita da un unico contratto, di appalto o di concessione o assimilati, che regola i rapporti fra il committente e l'aggiudicatario; l'altra tipologia invece è molto più numerosa ed è quella che lega l'aggiudicatario ai numerosi sub-contraenti
18 . O.l)l!~t!!i TTl! .."
(Dott. F;!Ji-~o' o git:n'onni)
coinvolti nella realizzazione delle prestazioni richieste.
Per descrivere il complesso sistema della sub-contrattazione occorre innanzitutto fare chiarezza sulla definizione del subappalto. Nel codice civile (art. 1656) troviamo una sua semplice regolamentazione:«l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione del/'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente». Il solo principio generale fissato è dunque quello della autorizzazione del committente, mentre il contenuto del contratto di subappalto non ha alcuna differenza con il contratto di appalto cosi come definito dall'articolo 1655 del codice civile:« ...contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione aproprio rischio, il compimento di un 'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro».
Più complessa è invece la situazione nel settore degli appalti pubblici, a causa della introduzione di una specifica normativa introdotta a partire dal 1982, con la legge cosiddetta Rognoni-La Torre, per la lotta contro la criminalità organizzata. A partire da questa data, e in modo sempre più puntuale con le leggi che via via si sono succedute, il subappalto ha avuto una sua defmizione anche e soprattutto quantitativa, determinando in tal modo confusione, equivoci e, paradossalmente, opportunità e
consolidamento della presenza mafiosa in tutti i cantieri delle zone a forte controllo mafioso.
La definizione di subappalto è generalmente ed erroneamente applicata a tutti i subcontratti derivati dall'appalto principale. In realtà, fra i diversi subcontratti che l'impresa appaltatrice può affidare a soggetti terzi, il subappalto è uno di questi e non è né il solo e talvolta nemmeno quello più importante. La stessa limitazione del 30% dei subappalti, sancita dalle norme antimafia, viene quasi sempre intesa come limitazione percentuale di tutta la subcontrattazione. In realtà non è così, anzi; si può dare il caso, tutt'altro che raro, di contratti nei quali l'appaltatore realizza l'opera o il
servizio con il subaffidamento di grande parte delle attività senza alcun contratto di subappalto.
Oltre al subcontratto di subappalto, infatti, in particolare
19
nei lavori pubblici, ne
- IL D/JgENTE .
(Doti. PillJ!Jl6fongiovanni)
esiston~-dive~i -aitri--e fra questi ~roprio quelli checorìsen:tonoall~inatIedi. esprimere quella forma di presenza storica nei cantieri in generale ed in quelli di
lavori pubblici in particolare.
Le norme antimafia per i contratti pubblici sono oggi contenute nell'articolo 118 del Codice e si applicano a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture. Pur nella loro validità generale hanno mantenuto una defmizione che si attaglia precisamente agli appalti di lavori pubblici, per le quali sono inizialmente nate, e meno per i servizi e le
forniture.
I subcontratti più frequentati dalle imprese mafiose o comunque imposti o sotto il controllo della criminalità organizzata sono innanzitutto i subcontratti di nolo e di
fornitura.
L'impresa appaltatrice per realizzare un'opera deve innanzi tutto predisporre l'area necessaria per realizzarla. I lavori, per sistemare il terreno che dovrà ospitare non solo l'opera ma anche il cantiere, richiedono attività che in gergo vengono defmite di movimento terra. Queste attività sono ancora significative nella prima fase di realizzazione dell'opera, quella per la realizzazione delle fondazioni sulle quali si poggerà la struttura. In alcune opere come strade, autostrade, ferrovie, canali, dighe, porti, opere marittime, ed altre simili, l'attività di movimento terra ha invece una incidenza notevole anche per tutta la durata del cantiere.
Per i lavori di movimento terra sono necessari dei mezzi meccanici come carnions,
buldozer, escavatrici, dumpers, che normalmente ,l'impresa appaltatrice prende in affitto da ditte che svolgono prevalentemente questi lavori o comunque dispongono di questi mezzi. In questo caso il contratto che l'appaltatore stipula con il subcontraente, è propriamente defrnito contratto di nolo. Nel caso di affitto delle solemaccliine il Nolo viene più precisamente ,defmito nolo a freddo. Nel caso invece che il subcontratto oltre all'affitto del mezzo preveda anche la messa a disposizione, da parte della ditta subcontraente, dell' operatore che è in grado di lavorare con la macchina, il nolo viene tecnicamente definito nolo a caldo.
Per il contratto di nolo a freddo, non sussiste alcun obbligo per l'appaltatore, né di
20
Analoga è la situazione per i subcontratti di fornitura. Per la realizzazione di un'opera sono necessari diversi materiali: ghiaia, sabbia, cemento, mattoni, ferro e molti altri. L'impresa per rifornire i cantieri di questi materiali non stipula contratti di subappaito bensì subcontratti tecnicamente definiti di fornitura, se il fornitore si limita alla pura e semplice consegna in cantiere del materiale; Si parla . invece di un contratto di
fornitura e posa in opera, nel caso che il fornitore provveda anche, appunto, alla posa in opera del materiale fornito. ., ., <' '., • '." ,
Tutti i cantieri hannobisognodi<forniture.che, per 'ragioni anche di costo e quasi sempre per i materiali più significativi, sono approvvigionate., in loco, da cave e fornitori vicini al cantiere. '. " "~"L . ; '. . ,
Per i contratti di fornitura, come per i Xxxx, l:impresa'non è tenuta a chiedere alcuna
.autorizzazione alla stazione. appaltante, così 'come non è obbligata a chiedere il certificato antimafia al subcontraente. Di contro,. i contratti di nolo e di fornitura . sono, fra l'altro, quelli più adatti per realizzare quelle attività sulle quali, storicamente, le mafie esprimono un controllo militare del territorio. ,..
7. Le norme antimajiasu/ subappalto ". .... "'._ lÌ l' ili ',",'
Il subappalto nei contratti pubblici è regolato dali 'art .. 118 del Codice che, al comma 11, ne da la seguente definizione: «'èconsideratò subappalto.'qualsiasi contratto avente ad oggetto . attività ovunque ..espletate. che' richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in 'opera e i noli a caldo,. se singolarmente di importo superiòre. al.2 per. cento' dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera é del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare»,
Se, quindi, il subappalto rappresenta il' rapporto contrattUll1è maggiormente controllato e, quindi, a minor rischio' di infiltrazione,. il punto di criticità è la
.,'
di~ti~io~~tr;~-iÒ-~h~ è defJciblle -subappalto e dÒche non. è tale. TIpunto sta nef distinguere ciò che deve essere autorizzato dall' Amministrazione e ciò che non deve essere autorizzato; con le conseguenze anche sul controllo antimafia.
La norma estende l'autorizzazione anche a ciò che subappalto non è, come il noleggio di beni strumentali al lavoro o la vendita di materiali. Questi accordi anche se non subappalti, devono essere sottoposti alla autorizzazione se "singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni ajJìdate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da ajJìdare".
Nel tentativo di estendere l'applicazione del controllo, la norma ha però portato a effetti contrari ed opposti. Qualificando, per esempio, un vero subappalto come mera fornitura con posa in opera e indicando una falsa percentuale di manodopera inferiore al 50%, si elude la normativa antimafia sul subappalto.
Oltretutto le condizioni sancite, di un importo del subcontratto superiore al 2 per'
cento e di un'incidenza della manodopera superiore al 50 per cento, oltre ad essere facilmente eluse, è difficilissimo che si verifichino, con la conseguenZa che gli appaltatori, volenti o noienti, possono fare affari o convivere con le imprese mafiose, senza infrangere alcuna norma.
Proprio per queste ragioni, in questi ultimi anni, pur permanendo i limiti ed i
paradossi della norma in questione, nel caso delle grandi opere regolate dalla legge obbiettivo, e di grandi eventi quali il terremoto in Abbruzzo ed EXPO 2015, sono stati introdotti specifici controlli di queste tipologie di contratti con la emanazione di "linee guida", la stipula di "protocolli di legalità", fino alla istituzione (comma 52, art.!, legge 190/2012) delle cosiddette "white list" presso tutte le prefetture di imprese operanti nei settori a rischio mafie, così identificati con la legge (comma 53, art.l, legge 190/2012):
a) trasporto di materiali a discarica per conto terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
22 - IL - -tENTE -.~
(DI'IIF, I~ngiovannl}
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli afreddo di macchinari; j} fornitura diferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto terzi;
i) guardiania dei cantieri.
Anche in questi casi comunque, pur introducendo un monitoraggio e relativi controlli più estesi, questi non si traducono in una informazione accessibile al pubblico e dunque in un sistema che renda trasparente le filiere della subcontrattazione.
Le presenti linee guida intendono invece perseguire questa trasparenza attraverso la applicazione di una previsione, totalmente disattesa, contenuta proprio nell'ultimo periodo dello stesso comma Il dell'articolo 118 del Codice:« È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio ofornitura affidati».
La norma non ha nulla a che fare con il sistema di autorizzazione e certificazione. Impone semplicemente all'appaltatore la comunicazione alla stazione appaltante di una informazione semplice o con un impegno di tempo insignificante: oggetto, importo del subcontratto e nome del subcontraente.
Nel Codice è richiamata, all'articolo 38, pure un'altra norma antimafia della legge 55/1990, cosiddetta Rognoni-La Torre bis: <<Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di ajJìdomento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere ajJìdotari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:(..);d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;». Anche in questo caso la norma è sostanzialmente disattesa. Quasi mai le Amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad effettuare controlli sugli assetti societari degli operatori economici aggiudicatari e tanto meno sui candidati o offerenti per l'aggiudicazione e ancor meno sulle filiere dei
subcontraenti. _ ~
IL DIRIt "'NTE
23 (Xxxx.Xxxxxx xxxxxxxxx)
8. Le norme sulla tracciabilità deiflussi jiiùinziarì----
Con l'articolo 3 della legge 136/20 l O si è stabilito che "gli appaltatori, i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche" europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali. accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario
o postale ".
In questo caso il legislatore, a differenza che nel caso del1'articolo 118, ha indicato anche i compiti in capo alla Amministrazione aggiudicatrice del contratto pubblico, e le sanzioni per il mancato adempimento da parte degli operatori economici interessati, stabilendo al comma 8 che "La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. li contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi
24 ILDIR1G ~ - • (Dott.FjliPp~Vlmni)
Sempre nello stesso articolo 3 si stabilisce infme, comma 9, che "La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità deiflussi finanziari di cui allapresente legge ".
I documenti proposti dalle presenti linee guida mettono insieme gli adempimenti previsti dall'articolo 3 legge 136/20 l O e dall'articolo 118 Dlgs 16312006 per ottenere dall'aggiudicatario del contratto e dalle filiere dei subcontraenti le poche ed essenziali informazioni prescritte dalla legge, sulle quali esercitare i controlli necessari e soprattutto rendendole accessibili al pubblico.
9. I documenti T& T per la Trasparenza e Tracciabilità della fase esecutiva
Negli allegati sono riportati i documenti proposti dalle linee guida per la realizzazione di un sistema informativo con il quale poter realizzare un'effettiva ed efficace trasparenza e tracci abilità della fase esecutiva di un contratto pubblico.
*
Negli allegati tecnici si sono utilizzati termini e definizioni che consentono di essere utilizzati a prescindere dalla procedura di aggiudicazione utilizzata, dalla tipologia del contratto da affidare e dall'oggetto della prestazione richiesta. Non a caso dunque, per l'operatore economico al quale l'Amministrazione ha aggiudicato il contratto, viene utilizzato il termine AGGIUDICATARIO, che potrebbe essere, a seconda del contratto affidato, un appaltatore o un concessionario o un contraente
25 p-,o-
ILDIR: {TE
(DOli. Fiiipp ~ovam;i)
quale viene affidato il subcontratto.
L'allegato 1 contiene la clausola (XXXXXXXX T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ) da inserire nel bando di gara o nella manifestazione pubblica della volontà di aggiudicazione di un contratto.
La clausola proposta, utilizzabile per qualsiasi tipo di contratto da affidare, richiama la norma contrattuale (NORMA DI CONTRATTO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ) riportata nell'allegato 2, con la quale vengono defmiti modi e tempi per l'invio delle informazioni nonché le sanzioni o penali per il mancato
rispetto delle norme richiamate.
Nell'allegato 3 ( XXXXXX T&T - AFFIDAMENTO DI SUBCONTRATTO) è
riportato lo schema della scheda con la quale per ogni subcontratto affidato l'operatore economico che affida il subcontratto è tenuto a trasmettere le informazioni indicate alla Amministrazione aggiudicatrice. Nell'allegato 4 (COMPILAZIONE DELLA SCHEDA T&T) infme sono riportate le istruzioni per la compilazione della
scheda.
lO. Applicazione e diffusione del sistema T&T
Le Amministrazioni aggiudicatrici, a legislazione vigente, possono dare piena applicazione al sistema T&T proposto con le presenti linee guida. Le norme richiamate infatti impongono agli operatori economici, e alle filiere dei subcontraenti, l'invio delle informazioni richieste con la scheda proposta. Nessun obbligo esplicito è invece sancito per la pubblicazione delle stesse informazioni.
Occorre comunque ricordare che il principio flssatò con il comma 1 dell'articolo 1 del
Dlgs 33/2013 (Riordino della ,disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d;;arte delle PUbbliCh~aemministrazioni) in'
ILD l NTE .,
IDon.Filip' ngiovonnl),
«La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire
forme dijjùse di controllo sul perseguimento dellefunzioni istituzionali e sull 'utilizzo delle risorsepubbliche».
Qualsiasi Amministrazione aggiudicatrice può dunque da subito rendere operativa la Trasparenza e la Tracciabilità di tutti i contratti pubblici con la pubblicazione sul proprio sito delle informazioni tratte dalla SCHEDA T&T che la NORMA DI CONTRATTO T&T prevede debbano essere inviate dall'Aggiudicatario e dalle filiere dei subcontraenti alla Amministrazione aggiudicatrice. La pubblicazione riguarderà ovviamente le informazioni non sensibili che sono quelle del nome del subcontraente e quelle relative all'oggetto e l'importo del subcontratto, segnalate come "non sensibili" nell'esempio di seguito riportato (vedi anche Allegato 3).
SubconlÌ'atto SuJJcontraenle
Tlpologia: non sensibile Ragione sociale: non sensibile
Oggetto: non sensibile Indirizzo: non sensibile
Importo: non sensibile Codice Fiscale I P. IVA:non sensibile Di cni manodopera: non sensibile Iscrizione CCIAA: non sensibile Data stipnla: non sensibile
Durata prevista: non sensibile
Il compito della vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla norma contrattuale T&T sarà in capo al RUP (nominato ai sensi dell'art.lO del Dlgs 163/2006) del contratto aggiudicato, mentre in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione (nominato ai sensi dell'art. l, comma 14, della l. n. 190 del 2012), al quale è anche attribuito il compito di Responsabile della Trasparenza (ai sensi dell'articolo 43 del Dlgs 33/2013), sarà il coordinamento delle informazioni relative ai diversi contratti e la corretta ed effettiva pubblicazione delle informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" (definita ai sensi dell'art. 9 del Dlgs
27
IL Dj!lk.'llTE
(Dott. Fllip"\J("giOV41lni)
33/2013) del sito dell'AilliIlinistrmone. .. ---
La pubblicazione delle informazioni sulle filiere deLsubcontratti dovrà altresi essere conforme anche in riferimento alla accessibilità, alla pubblicazione in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla riutilizzabilità ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità (come stabilito dall'art. 7 del D/gs 33/2013).
Come già sottolineato pur in assenza di un obbligo esplicito alla pubblicazione dei
dati sulla filiera dei subcontratti e. dei subcontraenti, le norme in vigore consentono e sollecitano l'adozione di quanto proposto dalle linee guida.
In questa ottica è utile segnalare quanto importante possa essere il ruolo delle Regioni nello stimolare e supportare o rendere cogente, con legge regionale, una prassi di Trasparenza e Tracciabilità dei contratti pubblici in ambito regionale. Ruolo anche in questo caso attuabile immediamente con la sede regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici che il Dlgs 163/2006 colloca presso le Regioni.
L'Osservatorio regionale potrebbe ad esempio mettere a disposizione delle singole amministrazioni, e degli operatori economici coinvolti, una piattaforma con la quale trasmettere le informazioni richieste con una SCHEDA T&T informatica che in automatico ed in tempo reale potrebbe implementare una base dati con tutte le filiere di subcontratti di tutti i contratti pubblici aggiudicati nella regione.
La realizzazione di una esperienza a livello regionale come quella ipotizzata,
consentirebbe, fra l'altro, di sperimentare concretamente quanto molto probabilmente si dovrà determinare a livello nazionale a seguito del recepimento, entro aprile 2016,
"~.
delle nuove direttive europee.
Nelle nuove direttive europee infatti per la prima volta si raccomanda la introduzione di norme che attengono proprio alla fase esecutiva del contratto. Sia nella direttiva appalti (2014/24/UE, consideraÌtda n. 105) che in quella relativa ai settori speciali
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- ILDI \ 'NTE -:
(DOtiF. ilip~xxxxxxxx)
. -(20T572-S7UE,consideranda n. 110) ed anche in quella. delle concessioni (20 14/23/UE, consideranda n. 75) si raccomanda agli Stati membri la introduzione di specifiche norme in termini espliciti e puntuali: «È inoltre necessario garantire una certa trasparenza nella catena dei subappalti, in quanto ciò fornisce alle amministrazioni aggiudicatrici informazioni su chi è presente nei cantieri edili nei quali si stanno eseguendo i lavori per loro conto o su quali imprese forniscono servizi negli edifici, irifi"astrutture o aree, ad esempio municipi, scuole comunali, infrastrutture sportive, porti o autostrade, dei quali le amministrazioni aggiudicatrici sono responsabili o su cui hanno un controllo diretto. Dovrebbe essere chiarito che l'obbligo di fornire:le necessarie informazioni grava in ogni caso sul contraente principale,' in virtù di clausole specifiche che l'amministrazione aggiudicatrice dovrà inserire in tutte' le procedure di appalto, o in virtù di obblighi che gli Stati membri imporranno al contraente principale mediante disposizioni di applicazione generale».
La raccomandazione contenuta nelle premesse delle tre direttive si ritrova in modo esplicito nell'articolato delle stesse: all'articolo 71 nella direttiva il.24 (appalti settori
ordinari), all'articolo 88 nella direttiva n.25 (settori speciali) e all'articolo n.42 nella direttiva n.23 (concessioni).
Le linee guida dunque propongono la realizzazione di una trasparenza e.tracciabilità dei contratti pubblici coincidente con quanto suggeriscono le direttive europee, già entrate in vigore, e che le norme nazionali dovranno recepire.
L'auspicio è che nelle more. del recepimento,le Regioni ma anche l'Autorità Nazionale AntiCorruzionee per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (X.X.XX.) e l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) favoriscano e supportino la diffusione della trasparenza e tracciabilità proposta e strutturata con le presenti linee guida.
~---~--- _._-----------
ILDL 'ENTE
29 (DottF. ili ongiOV01llli)
...................~.........................................•.........
30 - IL DI :E
(Xxxx. Xxxxx o giovarwi)
COMITATO REGIONALE
PER LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA SICUREZZA NEI CANTIERI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ (T&T) DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
43:
....•...............• _-_ ...~...._.•....•.••••......•_..•.•.•....••
~. IL D 'ENTE
(Xxxx. Xxxxx. tlgiovanni)
Articolo 118 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 0.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture in attuazione delle direttive 2004/l7/CE e 2004/l8/CE
-llS;Siibiippiiliii,iiitlviidcke-ironcosiiiuiSconosuhappalto e tutela del lavoro
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. n contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell' articolo 116.
2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è deftnita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
l) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere
ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo IO della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro
45 - IL r:m¥.SI.TE
(l)Qff. Fi/~rngiovanni)
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti.
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore' al venti per cento. L'affidatario corrisponde' gli oneri della sicurezza, relativi Ìùle presuizioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la staiione appaltante, sentito il direttore dei' lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati llnche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).
6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti. collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;è, altresl, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
.-.-
6-bis. Al fme di contrastare il' fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politichè sociali.
46
~ ILDIRl .
(pori, Filipp O/lgiovannl)
~
7. I piani di sicurezza di. cui all'articolo' 131 sono messitit disposiZione 'delle autorità competenti preposte ,alle verifiche ispettiV(l dLcontrollo dei carttieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento ditutti isubappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redattì'dai singolisubappaItatori ~òmpatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario .. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di cOlisorzio, detto obbligo incombe~li:nandatari~. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piario da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei IilVori.
8. L'affidatario che si avvale del subappaltoo del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazIone circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di ragliruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine .può essere prorogato una sola volta,ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia' provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore ,al 2 per cento dell'importo delleprestaziqni affidate o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione eIa parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. .. ,
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
lO. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si 'applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresl alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con proce~ura negoziata.
Il. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100,000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento. dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta. le prestaziocl salvo che per la fornitura con posa' in opera di impianti e di strutture speciali da individuare' con il 'regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione. appaltante, per tutti i sub-contratti' stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro', sel'Vizioo fornitura affidati.
.. ~<!".
, IL ~L'GENT.E'
(DOli.FiJrl/BOl/xxxxxxxx)
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
48
ILDIRli.,.,...
(Xxxx.XxxxXx~vannQ
TRACCIABILIT À DEI FLUSSI FINANZIARI >
. ,~ "
Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ~.Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia d.i "no.rmativa antimafia.
Art. 3 Tracciabilità dei jlussifinanziari ,
l. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari fmalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di fmanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche. non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti fmanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono J.. essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
2. l pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servIZI rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma l, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma l.
3. l pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma l, possono essere utilizzati sisteIni diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma l sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma l, questi ultiIni possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.
5. Ai fIni della tracciabilit° dei flussi fmanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma l, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento
pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.
6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ininistri.
7. I soggetti economici di cui al comma l comunicano alla stazione appaltante gli
49.
• IL DlRIO.I ••.••. (Dott.Xxxxxxx~;vanni)
~-- -- ----_ _---
estremi identificativi dei conti correnti dedicati dfcui al medesimo comma 1 entro
sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere mUnito, altresi, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità fmanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata. risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente:
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al èomma l sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la qUale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi fmanziari di cui alla presente legge.
50 ~ IL Dll/J ~ -... (DOItF. ilippo~vannl)
-nIVIETO-DTINTESTAZI01~1rFIDtJCIARIA
Articolo 38 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavor;, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e2004/18/CE '
Art. 38. Requisiti di ordine generale
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procédure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori; forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo lO della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,' o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione lì un' organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali defIniti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo' 445, comma 2, del codice di procedura penale; "
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 del~a legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,. risultanti dai dati
51
ILDIJENTE
(1)y/!, Xxxxx~ongiovanni)
mpossesso-dell'Osservatorio; ----- .-..-.- .-.---.-----
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, defInitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) che hanno commesso violazioni gravi, defmitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certifIcazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui. all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 2310 altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia benefIciato della non menzione.
3. Ai fIni, degli accertamenti rélativi alle cause di esclusione di cui al presente
articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentaré la certifIcazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui
all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifIcazioni e integrazioni. In sede di verifIca delle dichiarazioni di cui ai commi l e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente' ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certifIcati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.3l3, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma l, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fIni. degli accertamenti rélativi alle cause di esclusione di cui al presente
articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresi chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
5. Se nessun documento o certifIcato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea,
costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in
52
~ IL DIR~ 'NTE "'1
(Xxxx,Xxxxxxx~~ovanntl
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Articolo 17 della Lègge 19 marzo 1990, n. 55 - Nuove' disposizioni per la prevenzione della delinquenza di' tipo mafioso e di altte gravi forme idi manifestazione dipericolosità sociale '." " "M' ,"
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1. Per l'esecuzione (...). Comma abrogato dall'art. 256 del D.Lgs.163/2006
2. Entro tre mesi (...). Comma abrogato dall'art. 256 del D.Lgs.163/2006
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su pfoposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro deLhivori pubblici, sono altresi defmite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi,mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad jnterposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessaZione entro un teimine predeterminato, salvo ; le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, .
n. 1966, a condizione !lhe queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta. effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni del presente
comma, si procede alla sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellaZione dall'Albo stesso: '
.: ~.'.f ;. ~ .,
h 1l\-,,;4 ."'-.' .'", " .
D.P.C.M. 11 MAGGIO 1991, N. 187 - Regolamento per il controllo delle
composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di operepubbliche eper il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prel!l!.nzlonedella d~li,!que!!.zadi tipo 1J!afioso',,' 'j
Art. 1. . i, .'o. "
1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche,X xxx comprese le concessionarie e le' subappaltatrici,devono comunicare all'amministrazione committente o concedente prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizionesocietaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia. sulle azioni «con diritto di votO» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comub.que diritto.
2. Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un
53'" ~
~ ILD ENTE
(DOli. Xxxxxxx 'Xxxxxxxxxxx)
consorzio, esso è tenuto~ comunicare-T dati di cU11l1commaf,-rìferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed all'esecuzione
dell'opera.
3. Xxxxx restando gli obblighi previsti dalle norme vigenti, l'amministrazione
committente o concedente è tenuta a conservare per cinque anni dal collaudo dell'opera i dati di cui ai commi 1 e 2, tenendoli a disposizione dell'autorità giudiziaria o degli organi cui la légge attribuisce poteri di accesso, di accertamento o di verifica per la prevenzione e la lotta contro la delinquenza mafiosa.
4. Agli stessi fini di cui al comma 1, le imprese ed i consorzi sono tenuti alla conservazione, per uguale periodo, delle copie delle note di trasmissione e dei relativi dati.
Art. 2.
1. Ferma restando l'applicazione della disposizione di cui al comma 16 dell'art. 10-
sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, le amministrazioni committenti o concedenti chiedono, in corso d'opera, alle società di cui all'art. 1 del presente decreto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso art. 1. I risultati della verifica sono comunicati al Ministero dei lavori pubblici. "
Art. 3.
1. Per le opere pubbliche in corso, le società aggiudicatarie, concessionarie e subappaltatrici dovranno procedere alla comunicazione di cui all'art. 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermi restando gli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.
Art. 4.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno cessare le intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote delle società previste dall'art. 1.
2. Le società di cui all'art. 1 sono' tenute a verificare la sussistenza di partecipazioni al
proprio capitale detenute in via fiduciaria e ad effettuare apposite comunicazioni del risultato di tali verifiche alle amministrazioni committenti o concedenti.
3. In caso di inadempimento alle disposizioni ed ai divieti di cui ai commi I e 2, le stesse amministrazioni comunicheranno al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni, gli elementi in proprio possesso, corredati dalla documentazione inerente all'inadempimento, onde consentire di promuovere la procedura di sospensione dall'albo nazionale dei costruttori, o, in caso di recidiva, la cancellazione dall'albo stesso.
4. Le società fiduciarie, autorizzate ad esercitare attività fiduciaria ai sensi dell'art. 2
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, dovranno, entro lo stesso termine di cui al comma 1, rinunciare ai mandati di intestazione fiduciaria eventualmente in essere e relativi ai titoli ed alle quote delle società di cui all'art. 1 del presente decreto, provvedendo contestualmente alla loro reintestazione a favore dei rispettivi aventi
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5. Le predette società fiduciarie dovranno dare comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'adempimento di quanto previsto dal comma 4.
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(Dott_Fili "xxxxxxxx)
COMITATO REGIONALE
PER LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA SICUREZZA NEI CANTIERI
------TRA~PARENZA E-fRACCIABiLiTA: (T&lT--
DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
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(DottF. ilipp~ovannl)
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32
Allegato 1 - CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ
L-'Aggiudicatario del contratto, nonché le fuiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 11 . dell'articolo 118 del Dlgs 16312006, dal comma 1 dell'articolo 3 ,della legge 13612010e dall'articolo 17 della legge 55/1990.
Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almenofino al collaudo definitivo dello stesso.
La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà soggetta alla applicazione di penali o sanzioni secondo quanto specificato nella "norma di contratto T& T - Trasparenza e Tracclabilità".
L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nel contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a quaisiasi livello dellafiliera dei subcontratti, apena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracclabilità.
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Allegato 2 _ NORMA DI CONTRATTO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ (Articolo N)
N.l- Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti
L'Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fme di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione' del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma Il ultimo periodo dell'articolo 118 del Dlgs 163/2006, quelle di cui al comma l dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte.
Comma 1, ultimo periodo, art 118, Dlgs 163/2006: «E' fatto obbligo
all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto. il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio ofornitura affidati>>.
Comma 1, art3, 1.136/2010: «Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni.criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati. anche non in via
esclusiva. (...»>.
Comma1, lettera d), art 38, Dlgs 136/2006: «Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori,forniture e servizi. né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990. n. 55».
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N.2 - Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice ' " L'Amministrazione aggiudicatrice,., l'operatore economico Aggiudicatario egli operatori economici ,coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge
.....
136/2010 e di seguito trascritto. . ._ ' "
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Comma 9, art.3, L 13612010:«<La stazione appaltante verifìca che nei contratti
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sottoscritti con i subappaltatori e. i subcontraent! della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavo~i, ai se"!.izi e alleforniture di c,!i al comma 1sia inserita, a pena di nullità assoluta,~un'appositaclçs~ola con, la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussifìnanziari di cui alla presente
Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, aqualsiasi.livellodella filiera, il rispetto della norma è attuato concia trascrizione dellli presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte
dell'Affidatario.
. ,- .'
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi etempi autonomamente dermiti, di esercitare le verifiche previste sia neÌ'SiJbcontrattiaffidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da ,altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti .f •,.!"
--- -, ---- - - --- --------~--~~--.,....-----= c
L'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi . livello della filiera dei ,subcontratti, al momento dell'affidamento di un subcontratto, trasmettono alla Amministrazione aggiudicatrice le seguenti informazioni relative al subcontratto ed all'operatore economico al quale è affidato il subcontratto:
• Oggetto e Importo del subcontratto con la specificazione della percentuale di incidenza della manodopera; ,',.,
• Data stipula del subcontratto e data prevista per la conclusione o durata
prevista del subcontratto; , ..~, .. '.' "
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35/
IL l 'ENTE
(Don. Fil D01lgiovanni)
• Ragione sociale e sede legale del subcontraente;
• Codice Fiscale / P. IVA e numero di iscrizione alla CCIAA;
• Dichiarazione di non presenza diretta o indiretta di capitale coperto da intestazioni fiduciarie;
• mAN c/c dedicato e persona delegata ad operare per il subcontraente.
Le informazioni sono inviate dall'Affidante con la SCHEDA T&T con firma che attesta la veridicità delle informazioni fomite. La SCHEDA T&T riporta anche la firma dall'Affidatario del subcontratto con la quale conferma la veridicità delle informazioni fornite e dichiara che la società non ha partecipazioni dirette o indirette di capitale coperto da segreto fiduciario.
Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate
potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.
N.4 - Tempi e Modalità di trasmissione
Le informazioni sono trasmesse dall'Affidatario alla Amministrazione aggiudicatrice con la SCHEDA T&T via fax o per posta elettronica o compilando la stessa scheda se predisposta sul profilo di committente della Amministrazione aggiudicatrice.
Le informazioni sono trasmesse con la SCHEDA T&T contestualmente alla stipula del subcontratto e comunque almeno il giorno prima dell'inizio della prestazione da parte del subcontraente. Nel caso che il subcontratto non sia stipulato in forma scritta le informazioni da trasmettere all'Amministrazione aggiudicatrice con la SCHEDA T&T debbono in ogni caso essere inviate il giorno prima che l'Affidatario fornisca all'Affidante il lavoro o servizio o fornitura oggetto del subcontratto.
N.5 - Sanzioni e penali
Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/20 l O,la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:
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(Xxxx. Fili~tgiOvannl)
• sottoposto al pagamento di una. penale pari -al.20% del valore del subcontratto
'" . - . ~.;o!'."":., "-",,...'~ .' :" "'.c-"
affidato. .'i.. "',' 1j" ' .• ,... •.
".
Nel caso l'Amministrazione accerti. uri. ritardato invio della SCHEDA. T&T,
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l'Affidante e l'Affidatario saranno ciaScuno tenuti a: "
, . ,'~ jf ~.
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' .' .
• pagare una pei!a...le pari al
1% del vaIore del subcontrattò per ognigiomo di
. ~. .
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ritardo,
Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice acce~i. che .la Sc;XXXX T&T contiene informazioni che noci corrispondono al vero, -oltre alla. trasmissibrie della notizia alle
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competenti autorità, si riserva il diritto di applicaré- nei confronti dell'Affidante e
dell'Affidatario:
.
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• una penale ciascuno da un minimo del 5% ad un massimo de120% in relazione,
alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.
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Il mancato pagamento delle penali Comporta per l'operatore economico moroso: .
• la esclusione per 5 anni dall'affidame~t() e d~l subaffidamento a qual~iasi titolo e livello di c<?!1trattpiubblici ~c!llti dalla AmmiJlistrazione aggiudicatrice. "
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- IL ~l'GEN11J"
(Xxxx.Xx~~ongioVil1Jlll)
............. _ .
Allegato 3 - SCHEDA T&T -AFFIDAMENTOfiISUBCONTRATTO
Amministrat/one aggiudlcatrice | - |
Nome: Comune Normanno | Tipologia: Appalto |
RUP: Xxxxx Xxxxx- "~.~-.,,. | Oggetto: Lavori straordinarlsed..e municipale |
- - --
Contratto
Fax: 000.0000000 -- .
',' . --
_. CIO: 2098675AD9 -- ..
---
Aggludlcàtarlo del contratto'
.•.".~,~{,.•~,""...,.,.,~1!f;ff;"
i~,ih$.4,i,~",t''i1" ~.,~jf:l,itMff]Sli'-"..A. ffidiJ.;, ;tè .Il subcon. t•r..a.,-t. to .:' .:,~,
Nome: Impresa di Costruzioni s.p.a.
CUPi 4567897BG8
Importo di aggiudicat/one
Euro: 325.050,00 ' .'.", '
••,1',.• Ì/r: ..:.,.i,;'~~'7.,.li
Nome: | I l | I I l I I | ||||
,ç~:>t.l"';s.it-;çI£~Ajfl,,""'~rlifdI ''-t,J\'r'';. ".•,'"NkV.",'," | ";f':ti.M. \"'','; | |||||
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Nome:
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_ ... :f~!~ff!data.,!(}!!!!Sll~?g,;tr!ti9,~;f'~~~ | |
Tipologia: | Ragione sociale: |
Oggetto: | Indirizzo: |
Importo: | Codice Fiscale / P. IVA: |
Di cui manodopera: | Iscrizione CCIAA: |
Data stipula: | IBAN c/c dedicato: |
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Durata prevista: Persona delegata ad operare:
::?}::~JAJft~ìit~rtot~~iùbcontratto.;~t~t~ | Intestazione fiduciaria |
Firmatario:
Dichiara che lo società non ha partecipazioni direlte o indirelte di capitale coperto da segreto fiduciario .
•••. . -' '.' '•.."-~:"';<= ..,'lt_~ " :~;ii"AfJ1.xxxxx Xx.sllbcontratto | ~ Veridicità delle informat/oni |
Firmatario:
L'Affidante allesta lo veridicità delle Informazioni sul subcontrallo ed il subcontraente .
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--L-a-sclieoiiTc-ompIliifiie trasmessaafia:-Aniiiiillistrazione aggiudicatrice dall'operatore
economico Affidante il subcontratto ed è fIrmata anche dall'operatore economico
Affidatario del subcontratto.
La scheda è da compilare solo nelle parti con fondo bianco. La prima parte infatti, che riporta nome e dati dell'amministrazione aggiudicatrice, il contratto ed i dati identifIcativi dello stesso, l'aggiudicatario e l'importo del contratto aggiudicato, sono tutti dati fIssi e prestampati sulla scheda.
I campi relativi all'Affidante e all'Affidatario del subcontratto, nei quali sono riportati i nomi degli stessi sono seguiti da campi sotto il titolo Xxxxxx. Il Codice dell'-1Qidante è quello che gli è stato attribuito quando ha avuto in affidamento il subcontratto dall'Aggiudicatario o da altro operatore subcontraente.
Il codice dell'Affidatario è attribuito dall'Affidante all'atto della compilazione della scheda in modo univoco rispettando delle semplici regole. Prendiamo ad esempio il caso dell'operatore economico Bianchi & Xxxxx s.r.l. che ha avuto in affidamento un subcontratto dall'Aggiudicatario Impresa di costruzioni s.p.a., il quale ha provveduto
ad inviare la relativa scheda all'Amministrazione aggiudicatrice attribuendo il codice seguente al subcontraente.
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Nome :Impresa di Costruzioni s.p.a.
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Nome :Bianchi & Xxxxxx.r.I.
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All'affidatario è stato associato il numero 003 nella prima casella (che rappresenta il primo livello della subcontrattazione), che sta ad indicare che quello è esattamente il terzo subcontratto affidato dall'Aggiudicatario ad un altro operatore economico. Quando Xxxxxxx & Xxxxx s.r.l. affiderà dei subcontratti ad altri operatori economici
39 r=\ ILDIRIGENTE
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sarà tenuta ad inviare la schedll'compilataattnhueiidoil codiCeil'sub'contraente
Affidatario, come da esempio seguente:
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Nome: Bianchi & Xxxxx s.r.L 003
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Nome: Azienda marrone s.o.s.
l'Azienda Marrone s.a.s. Affidataria, con il numero 002 nella seconda casa, cioè al livello 2, è quella alla quale l'Affidante sta affidando il secondo subcontratto.
Nel caso che l'Azienda Marrone S.a.S. avesse l'esigenza di affidare un subcontratto' per l'approvigionamento di forniture necessarie per realizzare la prestazione ad essa affidata da Xxxxxxx & Xxxxx s.r.l., sarà tenuta ad inviare la scheda compilata attribuendo il codice al suo subcontraente, aggiungendo agli stessi codici dell'Affidante, riportati nel livello l e nel livello 2, il codice 001 nel livello 3 come di seguito indicato.
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Nome: Azienda Marrone s.o.s.
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Nome: Vernici & smalti s.p.a.
Le poche informazioni che l'Affidatario è tenuto ad inviare sono contenute nei due campi della scheda sotto i titoli Subcontratto e Subcontraente e sono esattamente quelle richiamate dalle norme riportate nella NORMA DI CONTRATTO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILIT À dell'allegato 2.
Il sistema dei codici indicato è quello che, nel caso auspicato della trasmissione per
via informatica, consentirebbe di trasferire in tempo reale le informazioni, non
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sensibili, contenute nella scheda, in un albero -informativo del contratto oggetto di monitoraggio nel quale il tronco è rappresentato dal contratto aggiudicato ed i rami dalle fIliere dei subcontratti trasmessi con le schede T&T.
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