MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Rep. n.
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Contratto in forma pubblico amministrativa, a seguito di procedura di gara d’appalto esperita ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n. 50 del 18/04/2016 dal Ministero dell’Interno
– Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere per l’affidamento del completamento della Caserma “Xxxxxxxx 3” e ristrutturazione di altri immobili da adibire ad uffici delle Polizia di frontiera area di Fiumicino Rm., nell’ambito delle iniziative progettuali Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – Progetto 64-3-2 Completamento della caserma “Xxxxxxxx 3” e ristrutturazione di altri immobili da adibire ad uffici della Polizia di frontiera aerea di Fiumicino (RM)
CUP:
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2021 addì del mese di in Roma, il , Ufficiale Rogante del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato – prot. N. , riceve il presente contratto in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs.vo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, da:
1) Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, dirigente Area I di II fascia per la Direzione Centrale dell’Immigrazione e Polizia delle Frontiere della Polizia di Stato, giusta procura in data (All.1) il quale dichiara che l’Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n.80202230589;
2) il Sig. nato a il - nella sua qualità di , della società il quale dichiara che la società è iscritta nel Registro delle Imprese di
– codice fiscale , domicilio fiscale e sede in .
PRESO ATTO
- della gravissima emergenza sanitaria da “COVID-19”, come riconosciuta e disciplinata ufficialmente con le fonti normative progressivamente emanate dagli Organi di Governo, che qui si intendono richiamate;
- delle persistenti raccomandazioni intese a limitare i contatti diretti tra le persone, al fine di prevenire il rischio di una sempre maggiore recrudescenza dell’epidemia;
- della specifica disposizione, dettata dalla lettera o), comma 9, del D.P.C.M. 03/11/2020, secondo cui: “nell’ambito delle pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza”.
PREMESSO CHE:
a) il Regolamento comunitario n. 513/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ha istituito, nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio;
b) il Regolamento comunitario n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ha istituito, nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti che abroga la decisione 574/2007/CE;
c) il Regolamento (UE) n. 515 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014 ha integrato il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle Autorità Responsabili;
d) con decisione della Commissione Europea n. C(2015)5414Final del 5/8/2014 è stato approvato il Programma Nazionale del Fondo Sicurezza Interna 2014/2020 per l’Italia;
e) il contratto viene stipulato a seguito di esito positivo del controllo formale effettuato dai competenti uffici dell’Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 sulla procedura ed atti di gara;
f) ai sensi dell’art. 5, comma 7 del Reg. (UE) n.514/2014 “La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici”;
g) il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ex L. 183/87;
con decreto dell’Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 del 5 ottobre 2018, è stato ammesso al finanziamento il Progetto: “n. 64.3.2 – Completamento della caserma “Xxxxxxxx 3” e ristrutturazione di altri immobili da adibire ad uffici della polizia di frontiera aerea di Fiumicino RM
h) nell’ambito della programmazione Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 è stata ammessa l’iniziativa progettuale 64.3.2, con un budget complessivo di € di cui € -------------
------ di cofinanziamento UE e € di cofinanziamento nazionale;
i) l’Amministrazione, con determina a contrarre del , ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura d’affidamento mediante ricorso al Sistema Dinamico d’Acquisizione, ai sensi dell’articolo 55, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/ 2016, necessaria alla realizzazione delle progettualità in questione;
j) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico- Logistici e per la Gestione Patrimoniale, ha predisposto i capitolato tecnici e le relative specifiche ed ha fissato in € 1.090.000,00 oltre IVA , l’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica, da aggiudicare a corpo con il criterio del Prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, , del D.Lgs.vo n. 50/2016;
k) l’Amministrazione ha proceduto, mediante pubblicazione dell’Appalto Specifico n. , ad avviare la procedura di gara ad evidenza pubblica sul Sistema Dinamico d’Acquisizione della P.A., gestito da Consip S.p.A. sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx;
l) che, - sono pervenute n. offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P., è venuta nella determinazione di aggiudicare l’appalto di che trattasi alla al prezzo di € IVA esclusa;
m) la Società . viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione dell’appalto e importo contrattuale)
Il presente atto ha come oggetto Completamento della caserma “Xxxxxxxx 3” e ristrutturazione di altri immobili da adibire ad uffici della Polizia di frontiera aerea di Fiumicino RM
nell’ambito del progetto per la il completamento della Caserma “Xxxxxxxx 3” e ristrutturazione di altri immobili da adibire ad uffici delle Polizia di frontiera area di Fiumicino RM., con procedura d’affidamento mediante Appalto Specifico SDAPA, meglio generalizzato in premesse.
Le caratteristiche tecniche e prestazionali delle forniture e dei servizi dovranno essere in tutto conformi al presente all’offerta dell’impresa, al contratto ed al capitolato tecnico, generale e alle specifiche tecniche, posto a base della gara d’appalto che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch' essi parte integrante del presente contratto.
L'ammontare complessivo del contratto è di (€ I.V.A. al 22%) .
La durata del Contratto (escluse le eventuali opzioni), che verrà stipulato all’esito della presente procedura, è definita ai sensi del punto 2.2 del Capitolato d’oneri dell’Appalto Specifico.
Opzioni
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b), c), e d), del D.Lgs.vo n. 50/2016; nonché le modifiche di cui al comma 2, del medesimo articolo purché il valore delle stesse, nonché varianti, sia al di sotto di entrambi i valori di cui alle lettere a) e b);
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare il contratto fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale (€ 218.000,00 IVA esclusa), che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo n. 50/2016. Le modalità di quantificazione dei compensi dovuti saranno determinate sulla base delle indicazioni contenute nel capitolato d’oneri;
3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
I prezzi contrattuali possono essere revisionati ai sensi dell’art. 106 c.1 lett.a) e c) del D.lgs. 50/16, secondo quanto previsto al punto 2.4 del capitolato d’oneri.
Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto nelle forme previste dall’art.52, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 5bis del D.Lgs.vo n. 82/2005.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso, pertanto, è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l'approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) il D. Lgs. vo 50 del 18 aprile 2016, come integrato e corretto dal D. L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazione dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (Codice degli Appalti), nonché dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla L.29 luglio 2021 n.128;
g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
j) il Patto d’integrità, allegato al presente contratto, nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno, adottato con decreto del Sig. Ministro in data 8/8/2016
e registrato alla Corte dei Conti il 9/9/2016, e il X.X.X. 00/0000, xxxxxxx “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
k) le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e),
f) g), h) e i), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto)
Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016, l'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell’Impresa, della comunicazione di avvenuta esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’Esecuzione” del Contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Il suddetto Responsabile di progetto sarà incaricato di curare il coordinamento tecnico delle attività in fase di messa in esercizio, nonché di svolgere la funzione di unico referente nei confronti
dell’Amministrazione. In particolare, al responsabile tecnico faranno capo gli adempimenti di seguito indicati:
⮚ le relazioni con l’Amministrazione;
⮚ il rilascio nei tempi previsti di tutta la documentazione di progetto;
⮚ la disponibilità delle risorse e del personale specializzato per le attività di realizzazione;
⮚ il coordinamento di tutte le comunicazioni previste dal contratto;
⮚ il controllo delle scadenze sulla base delle pianificazioni concordate;
⮚ la rappresentanza dell’Impresa nelle riunioni di avanzamento e di coordinamento lavori nelle fasi di realizzazione e di esercizio.
Articolo 4 (Validità contrattuale)
La validità del presente contratto decorrerà dalla data di ricevimento, da parte dell’Impresa, della comunicazione, da effettuare tramite PEC, dall’Amministrazione, successivamente all’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016, sostanziandosi in una progettualità garantita per n. 24 mesi, oltre i termini di approntamento e consegna.
Articolo 5
(Termini di adempimento, Consegna e Servizi connessi)
L’Impresa, entro e non oltre 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione dell’avvenuta esecutività contrattuale, dovrà rendere disponibile la fornitura e comunicare, a mezzo PEC, l’approntamento alla verifica funzionale, presso propri magazzini, di quanto oggetto del presente contratto.
Eventuali ritardi rispetto al termine stabilito dal presente articolo, comporterà l’applicazione delle penalità di cui al successivo art. 13.
Consegna
L’Impresa, non appena ricevuta comunicazione dell’approvazione della verifica funzionale, dovrà proporre al DEC il cronoprogramma di consegna e posa in opera dei materiali e riceverne l’approvazione;
entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione dell’avvenuta approvazione della verifica funzionale, dovràconsegnare la fornitura e installare gli arredi.
La consegna deve essere effettuata sulla base di quanto previsto dal Capitolato Tecnico, intendendosi, pertanto, ricomprese tutte le attività ivi elencate, per le quali verrà redatto apposito dettagliato processo verbale tra le Parti.
Etichettatura
Conformemente all’art. 2 del Regolamento Delegato (UE) n. 1048/2014 della Commissione del
30 luglio 2014 e secondo le modalità descritte dall’ art.1 del Regolamento Delegato (UE) 1049/2014 della Commissione del 30 luglio 2014, dovrà essere data pubblica informazione del contributo finanziario ottenuto nell'ambito del programma nazionale.
A tal proposito, in linea con l’art. XIV della Convenzione di Sovvenzione sottoscritta con l’Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020, sulla fornitura dovranno essere apposte le etichette sulla base dei form, di cui all’art. 3 del Capitolato Tecnico generale.
Art. 6
(Verifica funzionale e di conformità)
La fornitura dovrà essere presentata alla verifica funzionale con i manufatti imballati ed etichettati nelle modalità sopra previste.
La verifica funzionale della fornitura consisterà nell’accertamento della rispondenza della fornitura, nella sua globalità, alle caratteristiche tecnico – funzionali descritte nella documentazione tecnica ed all’offerta presentata in sede di gara. In particolare, la commissione incaricata di condurre la verifica funzionale sottoporrà la fornitura a prove tecnico – funzionali
finalizzate a constatare la rispondenza della fornitura al Capitolato Tecnico generale, alle specifiche tecniche allegate alla documentazione di gara ed all’offerta presentata in sede di gara. Il fornitore dovrà:
- presentare idonea certificazione attestante la data di fabbricazione, il controllo di qualità condotto e la conformità della fornitura in tutte le sue parti al Capitolato Tecnico ed all’offerta presentata in sede di gara, oltre che ogni ulteriore documentazione ritenuta opportuna ai fini della verifica di conformità;
- garantire l’assistenza necessaria oltre che mettere a disposizione della commissione incaricata della verifica tutte le strumentazioni, mezzi ed apparecchiature per eseguire i test di cui sopra. In occasione della verifica funzionale, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, a spese della ditta, tutte le prove ritenute opportune al fine di verificare la veridicità delle documentazioni presentate, anche test laboratoriali e/o in condizioni simulanti teatri operativi reali per verificare la piena funzionalità del sistema.
Eventuali difformità rilevanti tra esiti di prova e il Capitolato Tecnico generale e/o le specifiche tecniche allegate alla documentazione di gara nonché, l’offerta presentata in sede di gara, costituiranno motivo di rifiuto in sede di verifica funzionale.
Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “processo verbale di verifica funzionale”, firmato dai rappresentanti dell’Amministrazione e controfirmato dall’Impresa.
Ultimate le suddette operazioni, la Commissione preposta alla verifica funzionale emetterà il certificato di verifica funzionale.
Il certificato di verifica di conformità definitivo, assumerà carattere definitivo solo dopo che saranno decorsi due mesi dalla data della sua emissione.
In caso di esito positivo, l’Impresa non è esonerata a rispondere per eventuali difetti e/o non conformità che non siano emersi al momento delle operazioni di verifica, ma vengano in seguito accertati.
Le prove di verifica funzionale e finale devono concludersi entro 10 (dieci) giorni solari dal loro inizio, salvo diverso accordo con l’Amministrazione. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico dell’Impresa.
Tutte le forniture, oggetto del presente contratto, resteranno di proprietà dell’Impresa fino alla data di consegna e della verifica di conformità finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle stesse, durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
L'Amministrazione ha l’obbligo di non utilizzare le apparecchiature consegnate e poste in funzione prima delle operazioni di verifica di conformità; in caso contrario le apparecchiature utilizzate devono intendersi accettate.
Articolo 7
(Rifiuto e ripresentazione alla verifica funzionale)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione all’uopo nominata pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica funzionale, l’Impresa potrà, alternativamente:
a) riproporre - entro 15(quindici) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte della Commissione – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) sottoporre - entro il medesimo termine di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione della decisione di rifiuto da parte della Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione, dei beni in sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti xxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni
decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica funzionale.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica funzionale, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le tempistiche di cui agli articoli 4 e 5 del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Garanzia
Articolo 8
(Garanzia e Servizi connessi)
L’oggetto della fornitura di cui al presente contratto deve essere coperto da garanzia per almeno
n. 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dal giorno successivo alla data di avvenuta consegna e installazione, conformemente all’art. 5 del presente contratto.
La garanzia coprirà vizi e difetti di funzionamento, mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui l’oggetto della fornitura è destinato, nonché il corretto funzionamento deicomponenti
ed accessori, secondo i parametri indicati dal costruttore nel manuale d’uso, come indicato nel Capitolato Tecnico generale e nell’offerta.
Articolo 9
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile Unico del Procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Inoltre, in aderenza alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 4, lettera c), del decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120, il rispetto delle misure di contenimento, previste dall’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall’articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture, costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del D.Lgs.vo n. 50/2016. Inoltre, nel caso in cui il rispetto delle misure di contenimento impedisse l’ultimazione, nel termine contrattualmente previsto, della fornitura e dei servizi previsti dal presente contratto, costituisce circostanza non imputabile all’esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.
Non si applicano gli obblighi di comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell’articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Articolo 10 (Adempimenti antimafia)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012, nonché dal decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120 e s.m.i..
In base alla normativa antimafia, si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza dell’informativa antimafia in ossequio all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120, recante la previsione, fino al 30 giugno 2023, di procedere all’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, sotto condizione risolutiva. Richiesta prot. PR_RMUTG_Ingresso .
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs.vo n. 159/2011, l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione.
Articolo 11 (Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate
dall’articolo 106, comma 1, lettere b), c) e d), del D.Lgs.vo n. 50/2016, nonché modifiche di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previ accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.
Articolo 12
(Garanzia definitiva per la stipula del contratto)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs.vo n. 50/2016, ha costituito una garanzia definitiva di € dell’importo contrattuale, successivamente dimidiato ai sensi dell’art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici, mediante polizza fidejussoria n. , senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato definitivo di verifica di conformità (art. 103, comma 5 del D. Lgs. 50/2016).
La fideiussione è conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La garanzia è corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente l’istituto di credito/assicurativo circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.
La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Qualora l’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare all’Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La garanzia definitiva non contiene una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.
La garanzia riporta la seguente dicitura: “Garanzia definitiva per l’atto negoziale discendente dalla gara d’appalto avente ad oggetto il completamento della Caserma “Xxxxxxxx 3” e ristrutturazione di altri immobili da adibire ad uffici delle Polizia di frontiera area di Fiumicino Rm., nell’ambito delle iniziative progettuali Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – Progetto 64-3-2 Completamento della caserma “Xxxxxxxx 3” e ristrutturazione di altri immobili da adibire ad uffici della Polizia di frontiera aerea di Fiumicino (RM)
”
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 13
(Penalità in caso di ritardi e termine essenziale) 13.1 – Approntamento alla verifica funzionale
Il mancato rispetto dei termini previsti per la comunicazione di approntamento della verifica funzionale e della verifica di conformità finale, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per cento del valore netto del contratto.
Nel caso diinadempimento alle garanzie per vizi o difetti, l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione dell’intervento in proprio, addebitando gli oneri a danno dell’Impresa. Qualora l’importo complessivo delle penali dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l’Amministrazione, previa diffida ad eseguire l’attività entro il termine ultimo di 30 (trenta) giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’impresa ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell’ulteriore risarcimento per i danni causati dall’ inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione della PEC con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
13.2 - Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dall’applicazione della penale stessa, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il persistente ritardo è da
considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.
Articolo 14
(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità positiva, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità positiva, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
La predetta fattura, , oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento, dovrà riportare obbligatoriamente il numero del contratto, l’oggetto dell’attività prestata il numero di codice CIG e il numero di CUP , dovrà essere intestata al: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: TT1DH4.
In particolare, il pagamento verrà effettuato presso il seguente Istituto:
CONTO CORRENTE DEDICATO:
Generalità e codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti corrente:
• .
La fattura, inoltre, dovrà contenere i riferimenti al progetto finanziato dall’Unione Europea come segue: Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – n. 64.3.2 – Completamento della caserma “Xxxxxxxx 3” e ristrutturazione di altri immobili da adibire ad uffici della polizia di frontiera aerea di Fiumicino RM
Le spese, ricadenti sul Prog.64.3.2, relative alla presente fattura saranno liquidate nella misura di un 50% quale quota comunitaria e di un 50% a titolo di cofinanziamento nazionale, sulla base del tasso di cofinanziamento del “Fondo Sicurezza Interna” 2014/2020”.
La fornitura e i relativi servizi saranno oggetto di pagamento previo esito positivo dei controlli effettuati dai competenti Uffici della Segreteria Tecnica Amministrativa dei Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali, ivi compreso il rispetto dell’articolo 3 della Legge nr. 136/2010. L’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dipendenti da eventuali temporanee indisponibilità delle risorse del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 assegnate al Progetto.
Si conviene che, in attuazione di quanto previsto dal Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, i pagamenti saranno effettuati nei termini sopra indicati, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari),
La mancata osservanza delle surichiamate disposizioni, nonché delle ulteriori disposizioni previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dell’art. 6 della citata legge n. 136/2010 nonché l’automatica risoluzione a norma dell’art.3, comma 9/bis della medesima legge.
14.1 - Clausola risolutiva espressa
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali dell’Impresa, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 15
(Spese relative al contratto)
L’Impresa contraente nel formulare il prezzo dell’appalto ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:
a) articolo 62 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;
b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
c) articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).
Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla Risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l'erogazione del servizio;
b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;
c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
d) richiesta di rimborso di penalità.
I relativi oneri saranno a carico dell’Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall’Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul x/x xxxxxxx x. 000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e, con mod. F24 dell’Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente all’imposta di registro e l’imposta di bollo.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 16 (Vizi)
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla
medesima, a decorrere dalla data di consegna all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.
Pertanto, l’Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 17
(Clausola dell'Amministrazione più favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell'applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 18 (Brevetti e diritti d'autore)
L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.
In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;
o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall’Impresa;
o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti
o diritti d' autore.
Articolo 19
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).
L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Si applicano, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 30, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs.vo n. 50/2016; nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore si applicano le disposizioni di cui all’art.4
del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 come convertito con modificazioni dalla Legge n.157, 19 dicembre 2019.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’articolo 5, del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 20
(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 679/2016 così come recepito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale dell’Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove l’Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 21 (Decadenza e diritti dell'assuntore)
L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 22
(Recesso dell'Amministrazione)
Ai sensi dell’art.109 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’Impresa con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’Impresa non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs.vo n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 23
(Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente presso il Foro di Roma.
Articolo 24 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa, in aderenza alle previsioni di cui al decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120, dichiara di eleggere il suo domicilio digitale
L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 25 (Oneri fiscali)
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 26
(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo PEC, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo del controllo della Corte dei Conti di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20, ove applicabile.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 18 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 13 (Penalità in caso di ritardi, termine essenziale e risoluzione contrattuale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 13, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 5;
− articolo 8.
L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 13 (Penalità in caso di ritardi, termine essenziale e risoluzione contrattuale), procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante PEC - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 6;
− articolo 9;
− articolo 10;
− articolo 12;
− articolo 14;
− articolo 20, ultimo capoverso;
− articolo 22, ultimo capoverso;
− articolo 27;
− articolo 30.
Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 26,
l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 27 (Cessione del credito)
Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto affidato nell’ambito dei progetti ammessi al finanziamento del Fondo Sicurezza Interna.
Articolo 28 (Subappalto)
Il subappalto è previsto nell’ambito del presente contratto in quanto il Fornitore ha dichiarato di voler farvi ricorso nel limite del % per i servizi Pre-installazione, installazione e manutenzione per tutta la durata indicata nel bando (24 mesi). Al riguardo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs.vo n.50/2016
L’Amministrazione, pur tenendo in debita considerazione le intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all’istituto del subappalto, sia per la natura tecnica della prestazione, che per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l’appalto, al fine di prevenire fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, cosi fissando il limite di cui all’art. 105 c.1.
Per quel che riguarda i limiti ai costi delle prestazioni affidate in subappalto, si riporta quanto previsto dall’art. 105 c.14 come modificato dalla L.128/2021: Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
La stazione appaltante applicherà in ogni caso le previsioni di cui all’articolo 17-bis D.Lgs.vo
n. 241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici. L’Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 29 (Salvaguardia dell'obsolescenza)
E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria. A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari al 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.
Articolo 30
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto; l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto. L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 31
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)
L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Si allega il D.U.V.R.I statico (All. 1).
Articolo 32 (Patto di integrità)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità”, predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti (All. 2)
Articolo 33
(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno”, adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al DPR n. 62/2013, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”. (All. 3)
Articolo 34
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto non in contrasto con l’ordinamento giuridico, in formato elettronico, composto da pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie. Le Parti lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà, e con me lo sottoscrivono con firma acquisita digitalmente a norma di legge.
Per tale sua natura e per le imperiose condizioni di emergenza sanitaria dichiarate in premessa, il presente atto viene trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata e sottoscritto con firma digitale delle parti.
L’ UFFICIALE ROGANTE del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, , interviene al fine di acclarare la piena validità dei certificati che corredano le sottoscrizioni digitali apposte. Tanto si rende ai fini dell’art. 47 –Ter della L. 16/2/1913, n.89.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la Ditta contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
- articolo 1 Oggetto del contratto, descrizione dell’appalto e importo contrattuale
- articolo 2 Norme regolatrici del contratto;
- articolo 5 consegna e servizi connessi;
- articolo 6 Verifiche di conformità;
- articolo 7 Rifiuto e ripresentazione alla verifica funzionale di confomità;
- articolo 8 Garanzia e Servizi Connessi;
- articolo 9 Scioperi e cause di forza maggiore;
- articolo 10 Adempimenti antimafia;
- articolo 12 Garanzia definitiva per la stipula del contratto;
- articolo 13 Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
- articolo 14 Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari;
- articolo 17 Clausola dell’Amministrazione più favorita;
- articolo 19 Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente e in materia di tutela ambientale;
- articolo 22 Recesso dell’Amministrazione;
- articolo 26 Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
- articolo 27 Cessione del credito;
- articolo 30 Risoluzione in caso di condanna penale;