Direzione Centrale Accertamento
Direzione Centrale Accertamento
______________
Roma, 4 marzo 2005
CIRCOLARE N. 8/E
OGGETTO: Riscossione - Transazione dei tributi iscritti a ruolo - Art. 3, comma 3, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
Il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree depresse, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, ha introdotto una serie di misure volte a potenziare l'attività di riscossione dei tributi.
In tale contesto assume particolare rilevanza la disposizione normativa di cui all'art. 3, comma 3, secondo la quale: "L'Agenzia delle entrate, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva, può procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerga l'insolvenza del debitore o questi è assoggettato a procedure concorsuali. Alla transazione si procede con atto approvato dal direttore dell'Agenzia, su conforme parere obbligatorio della Commissione Consultiva per la riscossione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresì gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. I pareri si
intendono rilasciati con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine predetto. La transazione può comportare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 19, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602".
Al riguardo, con la presente circolare si intendono fornire alcune prime precisazioni di natura interpretativa sui principali aspetti della norma, nonché alcune necessarie indicazioni di carattere operativo con particolare riferimento alle richieste di transazione formulate da debitori non assoggettati a procedure concorsuali alle quali gli Uffici dovranno conformarsi al fine di assicurare l'uniformità delle procedure per l'acquisizione e l'inoltro delle istanze provenienti dai contribuenti nonché di evitare che - in mancanza di un esame preliminare - l'inoltro indiscriminato alla competente struttura centrale dell'Agenzia, determini ritardi nell'istruttoria delle proposte per le quali sussistano quantomeno i presupposti di legge. In quanto compatibili, queste prime prescrizioni si applicano anche alle istanze di transazione dei tributi iscritti a ruolo nei confronti dei debitori assoggettati al fallimento o ad una delle altre procedure concorsuali disciplinate dal R.D. n. 267 del 1942, ovvero all'amministrazione straordinaria di cui alla legge n. 270 del 1999 e successive modificazioni.
Preme evidenziare che, tenuto conto del carattere fortemente innovativo della norma e delle numerose problematiche interpretative che la stessa pone, si è ritenuto opportuno acquisire il preventivo parere del Consiglio di Stato su alcuni aspetti ritenuti determinanti ai fini della concreta applicazione della disposizione normativa in esame, di cui si dà conto in seno alla presente.
Attesa la rilevanza del tema, è stato, altresì, acquisito il parere della Commissione Consultiva per la riscossione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999,n. 112, reso nella seduta del 28.02.2005.
Relativamente alla configurazione giuridica dell'istituto, si ritiene che il termine "transazione" utilizzato dal legislatore debba essere riferito al contratto
tipico previsto dall'art. 1965 del c.c., primo comma, che definisce la transazione come “il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata, o prevengono una lite che può sorgere tra loro."
Per quanto attiene alla nozione di lite, insorta o che può insorgere, è appena il caso di evidenziare che il presupposto in relazione al quale può configurarsi un negozio transattivo, non si concretizza soltanto con riferimento alle liti giudiziarie pendenti ma anche a quelle potenziali.
Il negozio transattivo inoltre è caratterizzato dalla reciprocità di concessioni; queste devono essere sempre presenti, sia che le parti facciano riferimento alla posizione assunta nella lite eventualmente già in atto, sia che ci si riferisca ad una controversia che può insorgere.
Sull'argomento il Consiglio di Stato ha affermato che “la norma lascia emergere con chiarezza le linee portanti del nuovo istituto che consente - al verificarsi delle condizioni date - di concludere un ragionevole accordo transattivo che, senza incidere sulla materia imponibile ma in deroga al tradizionale principio della indisponibilità del credito tributario, rende possibile per l'Amministrazione Finanziaria conseguire un più proficuo introito rispetto a quello ottenibile dallo sviluppo delle procedure esecutive. L'interesse pubblico perseguito induce pertanto a ritenere che il peculiare accordo, con effetti transattivi, introdotto dalla norma sia idoneo ad esplicare i suoi effetti non solo nel caso di sussistenza di liti attuali, instaurate in tema di rapporti tributari sfociati nella iscrizione a ruolo, ma, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, estenda la sua portata a tutti i crediti tributari derivanti da iscrizioni a ruolo nei confronti di contribuenti rivelatisi insolventi, evitando in tal modo la stessa insorgenza di episodi contenziosi”.
Ciò che caratterizza l’istituto è la possibilità, al verificarsi di determinate condizioni ed in deroga ai principi generali, di raggiungere un accordo che, attraverso reciproche concessioni, consenta la chiusura delle controversie relative alla fase della riscossione, ovvero ne impedisca l'insorgenza, ed il conseguimento
di un risultato più proficuo rispetto a quello conseguibile coattivamente; le liti debbono tuttavia pur sempre presentare connotazioni di effettiva fondatezza tali da rendere incerto l'esito delle stesse.
La transazione non può pertanto chiudere controversie di cognizione dinanzi alle Commissione tributarie o ad altro Giudice; tuttavia non può escludersi, ai fini delle valutazioni di convenienza complessive, la possibile rilevanza di eventuali altre controversie in atto, anche relative ai rapporti tributari, la cui chiusura potrebbe essere consentita dalla rinuncia alla lite da parte del debitore.
E' appena il caso di evidenziare che il limite delle concessioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria è costituito dal presumibile esito delle procedure esecutive a carico del debitore; sicché il principio dell'economicità dell'azione amministrativa assurge ad elemento qualificante dell'istituto ed al tempo stesso elemento importante di valutazione per la sua applicazione.
Pur nel silenzio della norma, si ritiene che la transazione possa prevedere delle clausole finalizzate ad assicurare l'effettività dei comportamenti del debitore e che, quindi, l'Agenzia possa richiedere il pagamento dell'importo convenuto entro un certo termine o con particolari modalità o garanzie, con la conseguenza che l’inadempimento di tali impegni determina la risoluzione dell'accordo.
Al riguardo, si deve precisare che la transazione prevista dalla disposizione normativa di cui trattasi può essere risolta ai sensi dell’art. 1976 del c.c. per inadempimento da parte del debitore con il conseguente ripristino delle preesistenti posizioni creditorie.
Al riguardo, con il parere reso, il Consiglio di Stato afferma che "in caso di inosservanza di quanto statuito nell'accordo - condizione necessaria per la liberazione dagli obblighi pregressi - non può che rivivere integralmente l'originaria pretesa tributaria".
La norma in esame, peraltro, prevede che possano formare oggetto della "transazione" soltanto i crediti d'imposta derivanti da tributi iscritti a ruolo dagli Uffici dell'Agenzia "il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato ".
Si è posto quindi il problema di individuare l'ambito di applicazione dell'istituto in relazione all'esistenza di numerosi tributi amministrati dall'Agenzia ma il cui gettito è totalmente o parzialmente di spettanza di altri Enti.
Al riguardo, in conformità al parere reso dal Consiglio di Stato, debbono ritenersi esclusi i tributi che sono "amministrati" dagli uffici dell'Agenzia, anche con riferimento all'ipotesi in cui accertamento e riscossione siano rimessi a tali uffici in forza di apposite convenzioni con gli Enti impositori (tipicamente, le Regioni per l'IRAP).
Sono altresì esclusi i tributi che, sia pure disciplinati da leggi statali, danno luogo ad un gettito di esclusiva competenza di altri Enti impositori a favore dei quali si determina il conseguente incremento patrimoniale (quali, ad esempio, tributi locali, tassa automobilistica, addizionali regionali e comunali).
In ordine ai tributi per i quali sono previste forme di "compartecipazione" di altri Enti impositori occorre operare una distinzione:
• l'istituto trova applicazione per i casi di mera compartecipazione al gettito del tributo (es. IVA, tributi erariali da retrocedere alle Regioni); in tali casi si tratta di un gettito di pertinenza erariale e la successiva attribuzione e riversamento agli altri Enti incontra il limite di quanto effettivamente riscosso;
• laddove la singola iscrizione a ruolo dia luogo ad un credito di cui è già specificamente predeterminata la quota di spettanza del diverso Ente impositore, l'Agenzia non ha facoltà di disporre di tali importi
La disposizione normativa prevede inoltre che si possa procedere alla transazione "dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva ...... quando nel corso della procedura esecutiva emerga l’insolvenza del debitore”.
Per la definizione del concetto di insolvenza, risultante dopo l'inizio dell'espropriazione forzata - identificabile nella notifica dell'atto di pignoramento da parte del Concessionario del servizio nazionale della riscossione - deve farsi riferimento al disposto dell’art. 5 del R.D. n. 267 del 1942, secondo cui “lo stato
d’insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Di conseguenza, per la verifica della sussistenza dello stato d’insolvenza si deve fare riferimento a quegli elementi che, secondo la numerosa e consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di prova ai sensi dell’art. 67, comma 2, del
R.D. n. 267 del 1942, possono essere considerati rivelatori dello stato d’insolvenza.
Pertanto, lo stato di decozione del contribuente che propone la transazione può essere comprovato, a titolo esemplificativo, dall’esistenza di procedimenti esecutivi mobiliari e/o immobiliari avviati da terzi creditori, dalla rilevazione di iscrizioni di ipoteche giudiziali e di ricorsi per fallimento e cioè da elementi oggettivamente riscontrabili che, pur avendo valore relativo, indurrebbero a ritenere che il debitore non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni scadute.
L’insolvenza, dunque, costituisce uno dei presupposti per l'applicazione della norma di cui l’Agenzia ha l’onere di verificare la sussistenza, tenendo conto che, una volta assunto, come parametro di riferimento, il concetto di insolvenza definito dall'art. 5 del R.D. n. 267 del 1942, se l’impresa è in stato di temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni la norma non è applicabile.
Premesso che tali riferimenti sono stati ritenuti corretti dal Consiglio di Stato, occorre evidenziare le problematiche che la norma pone in relazione alle possibili interferenze e conseguenze tra la "transazione" e la eventuale successiva dichiarazione di fallimento del debitore.
Secondo l'Organo consultivo la realizzazione dell'accordo dà origine ad un atto dispositivo che deve ritenersi soggetto alle regole generali dettate in tema di revocatoria nell'ipotesi di successivo fallimento del contribuente, pur riguardando il pagamento di imposte scadute (in relazione alle quali l'art. 89 del d.P.R. n. 602 del 1973 dispone l'esenzione dall'azione revocatoria prevista dall'art. 67 del R.D. n. 267 del 1942).
In altri termini, l'accordo transattivo, in quanto atto dispositivo, sarebbe comunque soggetto a revocatoria fallimentare e di conseguenza l’Agenzia potrebbe essere chiamata a restituire le somme incassate nel c.d. periodo sospetto.
Da ciò consegue che la stipula di un accordo transattivo potrebbe porre l’Agenzia in una condizione di oggettiva lesione della par condicio nel successivo eventuale fallimento del contribuente.
Si ritiene, pertanto, che la disposizione normativa in esame debba essere interpretata nel senso di escludere la possibilità di concludere accordi transattivi con debitori che rivestono la qualifica di imprenditore commerciale assoggettabile al fallimento, ai sensi dell’art.1 del R.D. n. 267 del 1942, se non a condizione che l'accordo proposto all'Agenzia si inserisca in un piano di riassetto dell'impresa di più ampia portata e di ristrutturazione del debito che preveda il coinvolgimento di tutti i creditori, quali risultanti da certificazione rilasciata da uno dei soggetti di cui all’art. 2409-bis del c.c.; con la precisazione che i creditori assistiti da privilegio di grado pari o superiore a quello dell'Erario devono esprimere il loro assenso all'accordo proposto all'Agenzia.
L'ultimo periodo della disposizione normativa prevede inoltre che la "transazione" può comportare la dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 19, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 602 del 1973.
Al riguardo, si chiarisce che la rateazione può essere consentita, nonostante la pendenza di una procedura esecutiva, ad un soggetto che versa in stato di insolvenza ed anche in assenza del rilascio di una delle garanzie qualificate previste dal richiamato art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Si precisa altresì che i termini della dilazione dipendono dalla offerta e dal valore delle eventuali garanzie, reali e/o personali.
E' appena il caso di evidenziare come con l'espressione "tributi iscritti a ruolo" debba intendersi non solo il credito derivante dal tributo ma altresì il credito derivante dalle sue componenti accessorie, quali gli interessi e le
sanzioni; l'effetto dell'accordo, se non diversamente pattuito fra le parti, rimane comunque regolato alla stregua dell'art. 31 del d.P.R. n. 602/73.
Alla transazione si procede con atto approvato dal Direttore dell’Agenzia, su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 112 del 1999, acquisiti altresì gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge; pertanto, il provvedimento che rigetta la proposta di accordo transattivo può essere emesso sia a seguito dell’esito negativo del procedimento istruttorio eseguito in seno all’Agenzia, sia in un momento successivo, allorché non viene raccolto il parere favorevole della Commissione consultiva per la riscossione o degli altri Organi interessati.
Secondo il parere del Consiglio di Stato la struttura dell’istituto configura una posizione di interesse legittimo. L’organo consultivo ritiene, però, di tutta evidenza, che i provvedimenti di diniego assunti dall'Agenzia, al termine dell'iter previsto, non possano essere soggetti a reclamo per quanto riguarda le questioni attinenti alle valutazioni di convenienza.
Sotto il profilo soggettivo ed in linea generale, l'istanza di transazione può essere presentata dal contribuente persona fisica, obbligato principale, ovvero da chi lo rappresenta per legge; per le società, l'istanza può essere presentata dal legale rappresentante.
E' da riconoscersi, comunque, anche al coobbligato in solido la legittimazione a presentare l'istanza, così come anche ad un terzo estraneo al rapporto tributario (Codice Civile art. 1272 espromissione, art. 1273 accollo, art. 1180 adempimento del terzo).
I contribuenti assoggettati a procedure concorsuali, ovvero quelli per i quali dette procedure si sono aperte nel corso dei procedimenti esecutivi avviati dai Concessionari della riscossione non possono presentare direttamente l’istanza di transazione, in quanto gli stessi sono stati privati della possibilità di amministrare e disporre del loro patrimonio, con la conseguenza che tutti gli atti negoziali da loro posti in essere sono inefficaci.
Pertanto, nelle ipotesi di fallimento e delle altre procedure concorsuali disciplinate dal R.D. n. 267 del 1942, nonché dell'amministrazione straordinaria di cui alla legge n. 270 del 1999 e successive modificazioni, l’istanza può tuttavia essere validamente presentata dagli Organi nominati dalle autorità delegate per legge.
La disposizione normativa, come noto, stabilisce che si può procedere alla transazione “dopo l’inizio dell’esecuzione coattiva” e "quando nel corso della procedura esecutiva emerga lo stato d'insolvenza del debitore ovvero questi è assoggettato a procedure concorsuali".
La fattispecie normativa presuppone pertanto:
• che sia già iniziato il processo di espropriazione forzata ossia che il Concessionario della riscossione abbia già eseguito il pignoramento di beni mobili ovvero notificato l’atto di pignoramento immobiliare, i quali ai sensi dell’art. 491 c.p.c. costituiscono il primo atto dell’espropriazione forzata;
• che nel corso della procedura di espropriazione forzata, iniziata come sopra, emerga l'insolvenza del debitore.
Qualora il debitore risulti assoggettato a procedura concorsuale, l'unico presupposto previsto dalla norma è la stessa situazione giuridica in cui versa il debitore al momento della presentazione dell'istanza, atteso che, in pendenza di procedura concorsuale, è fatto divieto anche al Concessionario della riscossione di promuovere o proseguire le azioni esecutive individuali.
In assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore, al fine di garantire che il percorso procedurale dell’accordo transattivo sia improntato al principio della trasparenza sancito dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990, si forniscono di seguito le necessarie indicazioni per la gestione del procedimento.
L'istanza ai sensi dell'art. 3, comma 3, deve essere presentata presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente e deve riportare i seguenti elementi essenziali:
1. indicazione della natura e dell'ammontare dei tributi costituenti il debito iscritto a ruolo, nonché dei relativi interessi e sanzioni;
2. contenuto delle “concessioni” e, quindi, l’indicazione delle eventuali liti in corso, da definire per tale via, con la specificazione dello stato e grado dei procedimenti e dell’Autorità Giudiziaria adita, ovvero, l’indicazione del contenuto del contenzioso potenziale;
3. data di ini zio dell'espropriazione forzata ad opera del Concessionario della riscossione, ovvero gli estremi della procedura concorsuale già pendente;
4. indicazione di ogni elemento che consenta di verificare l'esistenza del presupposto dell'insolvenza come richiesto dalla norma per accedere alla transazione, ovvero indicazione degli estremi della procedura concorsuale già in atto;
5. indicazione della somma offerta ad estinzione dell'obbligazione tributaria, delle modalità e dei tempi di pagamento della stessa, compresa l'eventuale dilazione;
6. offerta di pagamento immediato, alla conclusione dell'accordo transattivo, delle spese relative al procedimento di riscossione coattiva e ad ogni altra azione eventualmente avviata dall'Agenzia delle Entrate per il tramite dell'Avvocatura dello Stato per il recupero dei tributi di cui trattasi, nonché di ogni altra spesa riguardante le liti in corso connesse ai tributi oggetto dell'istanza;
7. offerta di pagamento immediato, alla conclusione dell'accordo transattivo, del
compenso di spettanza del Concessionario della riscossione per il recupero dei tributi di cui si tratta, da calcolarsi sulla somma offerta ad estinzione dell'obbligazione ovvero sull'intera somma iscritta a ruolo qualora oggetto della transazione sia esclusivamente la dilazione di pagamento.
Le prescrizioni di cui sopra sono valide anche qualora la richiesta di transazione abbia per oggetto tributi iscritti a ruolo nei confronti di contribuente assoggettato a procedure concorsuali.
Si precisa che la disposizione normativa non prevede alcun automatismo nella concessione della sospensione della riscossione legato alla mera presentazione dell’istanza di transazione; la sospensione della riscossione
coattiva e, in particolare, delle procedure esecutive in corso si pone, invece, come logica conseguenza dell’approvazione della transazione; ciò tuttavia non esclude che la sospensione della riscossione possa essere consentita allorquando questa, nel corso dell'attività istruttoria e nella previsione della stipula dell'accordo, risulti funzionale al perfezionamento della transazione.
In ogni caso, la presentazione dell’istanza transattiva, qualora le azioni esecutive non siano state già avviate, comporta l’immediato inizio da parte del concessionario di tutte le azioni coattive al fine di assolvere ai presupposti di legge e, in particolare, consentire la valutazione delle possibilità di recupero in sede esecutiva ed accertare lo stato di insolvenza.
Appare, inoltre, opportuno chiarire che l'accordo è sottoposto a risoluzione in caso di inadempimento, ovvero in caso di assoggettamento del debitore al fallimento o ad una procedura concorsuale, ferma restando l'annullabilità dell'accordo nel caso in cui emerga che il debitore ha occultato beni ed attività di cui era titolare o ne aveva la disponibilità, o risulti che abbia rilasciato dichiarazioni mendaci in ordine alla sua situazione reddituale e patrimoniale; a seguito della risoluzione dell’accordo rivive integralmente l’obbligazione tributaria originaria e il concessionario riprende le attività di riscossione coattiva per gli importi iscritti a ruolo al netto delle somme nel frattempo eventualmente pagate.
In tutti i casi, gli eventuali debiti iscritti a ruolo per i quali non è possibile accedere alla transazione (es. IRAP) devono essere estinti integralmente al momento della stipula dell’accordo.
Considerato inoltre che la disposizione normativa è incentrata sui concetti di maggiore economicità e proficuità dell'accordo rispetto all'attività di riscossione coattiva e, dunque, su dati di realtà che devono essere raccolti dall'Agenzia delle Entrate ne consegue che il debitore deve allegare all’istanza i documenti che ritiene necessari ai fini dell'accoglimento della stessa e comunque tutti quelli che l'Agenzia delle entrate non è in grado di acquisire autonomamente
(Legge n. 241/90), con autorizzazione al trattamento dei dati sensibili (T. U. n. 196/2003).
In luogo della documentazione il debitore può rilasciare dichiarazioni sostitutive, secondo le previsioni e nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Al riguardo appare opportuno evidenziare le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, penalmente sanzionate ai sensi dell’articolo 76 del medesimo decreto.
Per quanto riguarda i debitori non assoggettati a procedure concorsuali, devono comunque essere allegati i seguenti documenti:
a) situazione patrimoniale completa, con elenco analitico delle poste attive e passive, dei beni immobili e mobili registrati posseduti anche all'estero; per i contribuenti non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e per i lavoratori autonomi la situazione prodotta deve inoltre evidenziare il valore dei seguenti beni: beni strumentali (al netto degli ammortamenti), rimanenze finali di magazzino, compreso il patrimonio immobiliare e beni mobili registrati;
b) elenco dei rapporti bancari, attivi e passivi, di deposito e/o di ogni altra natura intrattenuti con Banche ed Istituzioni creditizie/finanziarie nazionali ed estere, ivi compresa Poste Spa, con indicazione dei relativi saldi a data corrente, ovvero dichiarazione negativa;
c) autorizzazione espressa, in deroga a quanto previsto dalla T. U. n. 196/2003, a richiedere informazioni agli Enti e Società indicate nell'elenco di cui sopra;
d) elenco analitico dei creditori e dei debitori, ovvero dichiarazione negativa;
e) eventuali perizie riguardanti immobili e beni mobili registrati.
Per le società, la documentazione relativa a dati contabili deve essere certificata da uno dei soggetti di cui all’art. 2409-bis del c.c.; per le società di persone e le persone fisiche esercenti attività di impresa o di arti e professioni la certificazione è rilasciata da professionisti, studi professionali o società di professionisti iscritti negli appositi albi.
L'Ufficio locale che riceve l'istanza è tenuto a verificare che la stessa si riferisca a tributi iscritti dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato e che nella stessa siano riportati ed allegati tutti gli elementi ed i documenti, sopra descritti compatibili con la situazione giuridica del contribuente.
Qualora venisse riscontrata la mancanza o l'insufficienza di uno o più elementi, l'istanza non sarà presa in considerazione, salvo integrazione nel termine di 15 giorni; la relativa comunicazione al proponente verrà effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con l’indicazione del termine per adempiere e con l’avvertenza, che in caso di mancato adempimento nel medesimo termine, l’istanza sarà archiviata.
Dopo la verifica di cui sopra, l'istanza dovrà essere inoltrata alla Direzione Centrale Accertamento ed, in copia, alla competente Direzione Regionale unitamente ai seguenti documenti:
• posizione debitoria completa, con indicazione degli eventuali coobbligati e specifica dei tributi per i quali sussiste la coobbligazione;
• certificazione del Concessionario della riscossione relativa alla posizione contabile del debitore e alle azioni esecutive poste in essere, e/o ancora eventualmente da eseguire nei confronti dello stesso per il recupero dei tributi oggetto dell'istanza, con indicazione dei beni pignorati, del valore dei medesimi, delle garanzie acquisite sugli stessi e del loro grado e di ogni altra utile notizie in suo possesso sul conto del debitore, sullo stato delle procedure e degli eventuali giudizi in corso; analoghe informazioni dovranno essere fornite con riguardo agli eventuali coobbligati. Il Concessionario della riscossione certificherà altresì l'ammontare delle spese già sostenute e connesse alla riscossione coattiva dei tributi oggetto dell'istanza nonché l'ammontare del compenso commisurato all'importo effettivo offerto ad estinzione dell'obbligazione tributaria, ovvero all'importo totale nel caso di esclusiva richiesta di dilazione di pagamento;
• certificazione rilasciata dalla CCIAA competente in relazione all'ultimo domicilio fiscale dichiarato dal debitore, attestante le eventuali iscrizioni, nonché certificazione protesti (dichiarazioni da acquisire anche se negative);
• ultimo bilancio depositato, per i soggetti tassabili in base a tale documento, da riclassificare per determinare l'indice di solvibilità e di indebitamento; per i contribuenti minori ed i lavoratori autonomi i predetti indici saranno determinati raffrontando l'ammontare dei tributi oggetto dell'istanza con i valori dei beni di cui alla situazione patrimoniale;
• segnalazione delle eventuali liti in corso riguardanti i tributi oggetto dell'istanza, con l'indicazione dello stato dei giudizi e le ragionevoli previsioni sull'esito degli stessi; analoga segnalazione dovrà essere predisposta con riferimento agli eventuali coobbligati.
Il competente Ufficio deve altresì procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni presentate alla data di proposizione dell’accordo; verificare, mediante accessi, l’adempimento degli obblighi di versamento sino alla data di presentazione della domanda e porre in essere ogni altro eventuale controllo al fine di consolidare l’intero debito fiscale ed avere un quadro completo ed effettivo della posizione fiscale del contribuente operando le necessarie iscrizioni a ruolo.
I predetti adempimenti saranno assicurati dall’Ufficio competente nel termine di giorni 60 dalla data di ricezione dell’istanza, fermi restando i tempi tecnici necessari per le eventuali iscrizioni a ruolo.
La Direzione Regionale, alla quale l'Ufficio inoltrerà l'istanza per conoscenza, è tenuta a verificare la completezza della documentazione alla stessa allegata e a comunicare, entro giorni 15 dalla ricezione, alla Direzione Centrale Accertamento, Settore Riscossione, Ufficio Procedure Esecutive, le proprie argomentazioni in ordine ai documenti istruttori, finalizzate a consentire l'istruttoria terminale che conduce al provvedimento del Direttore dell'Agenzia.
Nell’ambito di tale attivi tà istruttoria il competente Ufficio della Direzione Centrale può richiedere:
-per le persone fisiche non esercenti attività di impresa o di arti e professioni, una certificazione attestante la veridicità dei dati contabili esposti nei documenti prodotti a corredo dell’istanza, rilasciata da professionisti, studi professionali associati e società di professionisti iscritti negli appositi albi;
- ulteriori documenti, anche a soggetti terzi sulla base delle autorizzazione come sopra fornite dallo stesso contribuente e chiarimenti anche in contraddittorio con il contribuente; in quest’ultimo caso verrà redatto apposito processo verbale;
-pareri preventivi ad organi consultivi esterni nonché ogni altra attività di terzi, con oneri a carico del debitore, purché funzionali alla conclusione della transazione.
Il medesimo Ufficio può altresì acquisire ulteriori elementi ed anche informazioni presso amministrazioni estere.
Ai fini della valutazione di maggiore economicità e proficuità dell'accordo rispetto all'attività di riscossione coattiva, l’Agenzia si avvale delle informazioni fornite dal contribuente, dal Concessionario della riscossione, dagli Uffici e dalle Direzione Regionali, nonché di quelle risultanti al sistema di Anagrafe Tributaria secondo i criteri già stabiliti dall’Agenzia nell’ambito delle istruzione fornite ai Concessionari della riscossione ai fini operativi e della comunicazione di inesigibilità. La rilevazione di atti dispositivi mediante i quali il debitore ha modificato la propria situazione patrimoniale e finanziaria può costituire elemento preclusivo alla favorevole conclusione del procedimento istruttorio.
A conclusione dell’attività istruttoria è predisposta apposita proposta di provvedimento motivato di accettazione della proposta di transazione che è trasmesso alla Commissione Consultiva per la riscossione, unitamente alla richiesta di parere, nonché agli eventuali altri Organi ai quali si ritiene che debba essere richiesto il parere obbligatorio.
Trascorsi giorni 45 dalla data di richiesta del parere (o dei pareri) obbligatorio, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della legge n. 241 del
1990, il provvedimento di accettazione della transazione si intende rilasciato con esito favorevole.
Previ opportuni accordi, l'Agenzia provvederà richiedere preventivamente all'Avvocatura Generale dello Stato il proprio parere, nonché la consulenza e l'assistenza tecnico-giuridica per la stipula delle transazioni.
I provvedimenti di accettazione e di rigetto della istanza di transazione sono notificati al contribuente e agli altri soggetti interessati per il tramite del competente Ufficio locale.
Alle istruttorie delle istanze di trattazione presentate anteriormente all’emanazione della presente circolare, provvede direttamente l’ufficio Procedure esecutive della Direzione Centrale Accertamento, anche mediante richiesta di integrazione dei documenti eventualmente già presentati ed avvalendosi altresì, ove necessario, delle Direzioni Regionali e degli Uffici locali dell’Agenzia.