COMUNE DI BORGO A MOZZANO
Contraente:
COMUNE DI BORGO A MOZZANO
Xxx Xxxxxxx Xx x. 0 00000 Xxxxx x Xxxxxxx (Xx)
Partita IVA: 00396900466
Periodo di efficacia dell’assicurazione:
- Effetto dalle ore 24 del: | 31/12/2014 |
- Scadenza alle 24 del: | 31/12/2016 |
- Prima scadenza alle ore 24 del: | 30/06/2015 |
Frazionamento: semestrale
Capitolato Furto Com. Borgo a Mozzano, FB, Revisione 4
01. DEFINIZIONI 3
02. DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L‘ASSICURAZIONE FURTO 4
03. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5
03.01. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamenti e diminuzioni del rischio 5
03.02. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 5
03.03. Modifiche dell'Assicurazione 5
03.04. Assicurazione presso diversi Assicuratori 5
03.05. Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto 5
03.06. Periodo di assicurazione 6
03.07. Ispezione delle Cose Assicurate 6
03.08. Oneri Fiscali 6
03.09. Foro competente 6
03.10. Riferimento alle Norme di Legge 6
03.11. Interpretazione del contratto e prevalenza 6
03.12. Rinuncia alla rivalsa 6
03.13. Trasloco delle cose assicurate 6
03.14. Cose di proprietà di terzi 6
03.15. Primo rischio assoluto 6
04. NORME CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 6
04.01. Denuncia dei sinistri 6
04.02. Obblighi in caso di sinistro 6
04.03. Esagerazione dolosa del danno 7
04.04. Procedura per la valutazione del danno 7
04.05. Mandato dei periti 7
04.06. Limite massimo di indennizzo 8
04.07. Pagamento dell'indennizzo 8
04.08. Pagamento dell'anticipo e/o dell'indennizzo prima della chiusa inchiesta 8
04.09. Anticipo indennizzi 8
04.10. Liquidazione partita per partita 8
04.11. Operazioni peritali 8
04.12. Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro 8
05. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO 9
05.01. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 9
05.02. Esclusioni 10
06. CONDIZIONI PARTICOLARI E GARANZIE AGGIUNTIVE 10
06.01. Guasti cagionati dai ladri 10
06.02. Danni ai beni assicurati 10
06.03. Archivi di documenti e registri 10
06.04. Spese ammortamento titoli 10
06.05. Furto con destrezza 10
06.06. Furto commesso con chiavi autentiche 10
06.07. Sostituzione serrature e rifacimento chiavi 11
06.08. Mezzi di chiusura insufficienti 11
06.09. Recupero delle cose sottratte 11
06.10. Scioperi, sommosse e tumulti popolari 11
06.11. Furto e rapina presso terzi 11
06.12. Furto e rapina presso Fiere e mostre 11
06.13. Attrezzature all’esterno dei locali 11
06.14. Atti vandalici 11
06.15. Valore a nuovo per macchinario e attrezzatura 11
06.16. Veicoli ricoverati 12
07. CAPITALI ASSICURATI 12
07.01. Somme assicurate per furto rapina o scippo 12
07.02. Onorari dei periti 12
08. NORME DIVERSE 12
08.01. Calamità Naturali 12
08.02. Clausola di Coassicurazione e condelega 12
08.03. Xxxxxxxx broker 13
08.04. Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l’andamento del rischio 13
08.05. Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti 13
09. SOMME ASSICURATE E PREMI NETTI ANNUI 15
01. DEFINIZIONI
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Broker: il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della polizza e cioè l’ATI Xxxxxxxx & Partners - BSI Broker Service Italia S.r.l. che agisce in qualità di Broker ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. 209/2005
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
Franchigia: parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sulla somma assicurata od in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Polizza: il documento che prova l'Assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal contraente alla Società;
Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione che viene prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono verificarsi;
Scoperto: parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Società: l'impresa assicuratrice;
Incendio combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato
Fabbricati l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, nonchè sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni, tettoie, minori dipendenze e simili) anche distaccati e inclusi, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento, e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, citofoni, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi e decorazioni e di ogni altra opera simile, escluso beni aventi particolare valore artistico.
Contenuto mobilio, arredamento in genere, macchinari ed attrezzature, cancelleria, vestiario e biancheria, materiale elettorale, didattico, anagrafico, archivi, armadi di sicurezza, ignifughi, corazzati, casseforti, medicinali, elettrodomestici, viveri, merci (anche vive) e quant'altro, anche se non espressamente specificato, necessario all'Assicurato per l'espletamento di
tutte le attività gestite e di tutti i servizi forniti, anche posti all’aperto, ivi compreso quanto di proprietà dei dipendenti e di terzi. Sono compresi anche , macchine per ufficio anche elettroniche, da calcolo, fotocopiatrici, fotoriproduttore, sistemi di gestione delle informazioni, terminali, video ecc., ove non coperti da apposita polizza Elettronica.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Franchigia: somma che viene dedotta da ciascun indennizzo che rimane a carico dell’Assicurato;
Franchigia relativa: somma al di sotto della quale non si procede ad indennizzo; se l’entità del danno supera tale importo, la stessa si considera come non esistente;
Scoperto: la percentuale dell’indennizzo che resta a carico dell’assicurato;
Compagnia Delegataria: Società che emette e amministra la polizza.
02. DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L‘ASSICURAZIONE FURTO
Valori denaro (valuta italiana ed estera), libretti di risparmio, monete, medaglie e lingotti d’oro, metalli preziosi, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, titoli nominativi o al portatore, assegni, vaglia postali, francobolli e valori bollati e tutti gli altri documenti rappresentati in valore, il tutto sia di proprietà del Contraente sia di terzi.
Cassaforte: contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei preziosi e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi. La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione). Nel caso di cassaforte a muro deve essere ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.
Furto con destrezza: Sottrazione di cose con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso al derubato, sia con altrettanta agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigilante.
Rapina: sottrazione della cosa altrui mediante violenza alla persona o minaccia;
Scoperto: parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato.
Vetro
Antisfondamento: manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico adesivo in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm; oppure costituito da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) sempre di spessore non inferiore a 6 mm.
03. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
03.01. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamenti e diminuzioni del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato/Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempre ché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
A parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio la riduzione di premio sarà immediata.
La Società rimborserò la corrispondente quota di premio pagata e non goduta escluse le imposte entro 60 99. dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante al sensi dell'art. 1897 di cui sopra.
La Società ha peraltro il diritto di percepire lo differenza dì premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificato e sino all'ultima scadenza di premio.
03.02. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2014, con copertura dallo stessa dota anche se lo Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi entro i 90 giorni successivi. Il termine di comporto di 90 giorni resta valido per le successive scadenze semestrali e per eventuali rinnovi, proroghe, variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
03.03. Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modificazione dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
03.04. Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esentato dall’obbligo di dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli Assicuratori ed é tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore eventualmente insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società é tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
03.05. Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Negli altri casi di anticipata risoluzione, sono dovuti alla Società, oltre ai premi scaduti e rimasti insoddisfatti, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si é verificata la causa che ha provocato la risoluzione;
03.06. Periodo di assicurazione
La presente polizza decorre dalle ore 24.00 del 31/12/2014 e scadrà alle ore 24.00 del 31/12/2016, frazionamento semestrale; in questa data il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo; impregiudicato il diritto della contraente a risolverlo ad ogni annualità
03.07. Ispezione delle Cose Assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, previo congruo preavviso da comunicare alla Contraente ed al Broker; l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
03.08. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
03.09. Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Contraente.
03.10. Riferimento alle Norme di Legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
03.11. Interpretazione del contratto e prevalenza
Si conviene fra le Parti che verrò data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate.
03.12. Rinuncia alla rivalsa
La società rinuncia, salvo in caso dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l’Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i clienti, fornitori, i locatari, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabili.
03.13. Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha avuto avviso, salve le disposizione dell'art. 5 se il trasloco comporta aggravamento di rischio.
03.14. Cose di proprietà di terzi
La presente polizza è stipulata dal Contraente per conto dell'Assicurato e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
03.15. Primo rischio assoluto
L’assicurazione di cui ai rischi coperti alle sezioni di cui alla presente polizza, devono intendersi prestate a “Primo Rischio Assoluto”, ovvero senza applicazione del disposto di cui all’articolo 1907 del Codice Civile.
04. NORME CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
04.01. Denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia o al Broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza iI Xxxxxxx competente.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
04.02. Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
A) fornire alla Società, entro i 15 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all' Autorità;
B) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
C) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere b) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del codice Civile.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere b) e c) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto (I quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, supera la somme assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
D) tenere a disposizione fino al sopralluogo del perito, e comunque per un massimo di 10 gg, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto all'indennizzo;
E) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
04.03. Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.
04.04. Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
A) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui disegnata;
oppure a richiesta di una delle parti:
B) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto sugli elementi di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere a coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti sono demandate dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ho sede iI Contraente.
04.05. Mandato dei periti
I Periti devono:
a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze conosciute che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto alle previsioni di cui all'articolo "Obblighi in caso di sinistro";
c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di seguito normati;
d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
e. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni dei periti di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriver la; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
04.06. Limite massimo di indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C. C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
04.07. Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta Ia necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.
04.08. Pagamento dell'anticipo e/o dell'indennizzo prima della chiusura dell’inchiesta
A parziale deroga delle Norme che regolano la Liquidazione dei sinistri, l'Assicurato è legittimato ad ottenere dalla Società, dietro richiesta, il pagamento dell'indennizzo e/o dell'anticipo anche prima della chiusura di eventuale istruttoria, purché si obblighi a restituire, secondo le modalità di seguito specificate, quanto ottenuto, ciò nel caso fosse dimostrato non competergli per qualsivoglia ragione e tale obbligo sia garantito da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primari Istituti o Compagnie. Detto importo, all'atto dell'eventuale restituzione, dovrà essere maggiorato degli interessi legali e rivalutato secondo gli indici ISTAT , se nel frattempo è intervenuta svalutazione monetaria.
04.09. Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizioni che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibilmente pari o superiore a Euro 20.00,00 (ventimila euro). L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.
04.10. Liquidazione partita per partita
Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dalle Norme che regolano la Liquidazione dei sinistri (pagamento del indennizzo) sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti della liquidazione del sinistro per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta; a tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole ed un processo verbale di xxxxxxx.
04.11. Operazioni peritali
Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro che colpisca uno o più, reparti, le operazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiato
04.12. Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate, i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
Si conviene però che sia le somme assicurate, sia i limiti di indennizzo sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari.
Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di una somma complessiva pari a quella originariamente assicurate o del minor limite di indennizzo e che l'Assicurato si impegna a pagare il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.
05. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO Caratteristiche costruttive dei fabbricati:
Ovunque nell’ambito del territorio nazionale, all’aperto, oppure all’interno di fabbricati di terzi a qualunque titolo concessi all’assicurato, oppure in semplice deposito, il tutto di normale costruzione, realizzati in materiali prevalentemente incombustibili, ad eccezione di porzioni e/o fabbricati eventualmente esistenti che possono essere comunque costruiti, non si esclude quindi la presenza di parti costruite in materiali combustibili.
Gli impianti realizzati sia sotto tetto che all'aperto possono essere isolati o comunicanti in dipendenza delle esigenze funzionali.
Attività esercitata – Rischi Assicurati:
Il Comune di Borgo a Mozzano, in qualità di Ente, esercita l’attività che gli competono istituzionalmente per legge, per regolamento, per delibere, determine, convenzioni, nulla escluso né eccettuato.
Il Comune di Borgo a Mozzano, può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine, nulla escluso né eccettuato.
L'Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di Terzi e/o subappaltatori in genere;
Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge e dal suo status giuridico.
L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto" "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.
Le attività possono essere esercitate anche per il tramite di Società controllate o collegate all’Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto sopradescritto.
La Società da atto di conoscere tutte le attività svolte dall’Assicurato e l’assicurazione opera perciò per tutte le attività esercitate, nulla escluso ne eccettuato.
Le fonti di energia, l'esistenza o l'uso di infiammabili, l'uso o l'esistenza di merci speciali, sostanze pericolose, imballaggi combustibili, e tutti i servizi generali e particolari sono quelli che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.
05.01. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate ovunque ubicate, anche se di proprietà di terzi e delle quali l'Assicurato stesso sia in possesso, nella forma a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907' del Codice Civile, dai rischi di seguito precisati:
A) Xxxxx, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali in uno dei seguenti modi:
1. violandone i mezzi di chiusura mediante:
- rottura, scasso;
- uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
2. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3. con introduzione clandestina.
B) Rapina ed Xxxxxxxxxx avvenuta nei locali quand'anche le persone, a seguito di violenza o minaccia, vengano prelevate dall' esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
La garanzia è operante anche qualora, a seguito di violenza o minaccia, sia la persona che le detiene a consegnare le cose assicurate.
Relativamente ai valori assicurati, la garanzia è prestata anche se i medesimi si trovano fuori dai mezzi di custodia indicati in polizza.
C) Scippo dei beni assicurati perpetrato sulle persone che legittimamente le detengono.
D) Xxxxxxxxxxx , sottrazione di denaro e/o valori subita dalla persona incaricata del trasporto a seguito di:
- furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il portavalori ha
- indosso o a portata di mano i valori stessi; - xxxxxx e/o rapina.
Il portavalori può essere un Dipendente o altra persona (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70) incaricata dall'Assicurato stesso di trasferire i valori fuori dai locali dell'ufficio, alle banche, a fornitori o a clienti, ad altri uffici, e viceversa.
La garanzia è prestata in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Il trasporto dei valori potrà essere effettuato dal portavalori a piedi o con qualsiasi mezzo di locomozione.
05.02. Esclusioni
I rischi esclusi dall'assicurazione sono limitati ai danni:
A) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive;
B) atti di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità con o senza dichiarazione di guerra, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
C) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo.
06. CONDIZIONI PARTICOLARI E GARANZIE AGGIUNTIVE
06.01. Guasti cagionati dai ladri
L'assicurazione vale anche per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, nonché agli impianti ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati ai serramenti ed ai vetri.
La garanzia è operante anche a seguito di utilizzo di esplosivi per commettere o tentare di commettere il furto o la rapina. L'indennizzo avverrà senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia con un massimale di € 15.000,00 per anno assicurativo.
06.02. Danni ai beni assicurati
Sono parificati ai danni di furto o rapina i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai beni assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.
06.03. Archivi di documenti e registri
In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi, le spese per il riacquisto di supporti informatici, fissi o mobili, nonché quelle per la ricostruzione dei dati su di essi memorizzati. La garanzia è presta con un massimale di € 25.000,00 per anno assicurativo.
06.04. Spese ammortamento titoli
La società si impegna ad indennizzare con il limte di e 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo le spese sostenute dall’assicurato per la procedura di Ammortamento dei titoli sottratti. La presente garanzia è prestata senza l’applicazione di franchigie e/o scoperti.
06.05. Furto con destrezza
Limitatamente al furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature, merci, denaro, il massimo risarcimento sarà pari a € 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
06.06. Furto commesso con chiavi autentiche
Si precisa che è incluso in garanzia il furto avvenuto mediante l'uso di chiavi autentiche se rapinate, estorte o rubate all'Assicurato, suoi addetti e/o fiduciari, a condizione che sia effettuata la denuncia alle Pubbliche Autorità.
Tale estensione di garanzia sarà pure operante a seguito di furto avvenuto mediante l'uso di chiavi autentiche smarrite, a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti; quest'ultima garanzia sarà operante dal momento della denuncia alla autorità fino alle ore 24 del 150 giorno successivo.
06.07. Sostituzione serrature e rifacimento chiavi
La garanzia comprende le spese sostenute per la sostituzione di serrature ed analoghi congegni di chiusura, nonché per il rifacimento degli esemplari di azionamento degli stessi, resesi necessarie a seguito di sottrazione delle relative chiavi. Con Massimale pari a € 1.500,00 per anno assicurativo
06.08. Mezzi di chiusura insufficienti
Qualora i mezzi di chiusura risultino non corrispondenti a quanto richiesto dalle condizioni generali di polizza, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato il 90% dell'importo liquidato, restando il 10% a carico dell'assicurato, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo, farla assicurare da altri.
06.09. Recupero delle cose sottratte
Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società non appena ne ha avuto notizia il Settore competente. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo percepito a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate,
06.10. Scioperi, sommosse e tumulti popolari
L’assicurazione copre anche il furto e la rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione di scioperi, sommosse e tumulti popolari, saccheggio. Resta inteso, per quanto riguarda la garanzia Furto, che la Società provvederà al risarcimento dei danni applicando uno scoperto del 20% con minimo assoluto di € 1.000,00, In nessun caso la società è tenuta ad indennizzare per questa garanzia, per singola ubicazione e singolo evento somma superiore ad € 25.000,00
06.11. Furto e rapina presso terzi
La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, a Lui derivanti da furto e rapina riguardanti beni o merci affidati a terzi (fornitori, artigiani, lavoranti a domicilio, terzisti, commercianti e rivenditori), purché custodite nei locali adibiti dai terzi stessi alle proprie attività.
Resta inteso, per quanto riguarda la garanzia Furto, che la Società provvederà al risarcimento dei danni applicando uno scoperto del 20% con minimo assoluto di € 1.000,00, In nessun caso la società è tenuta ad indennizzare per questa garanzia, per singola ubicazione e singolo evento somma superiore ad € 25.000,00
06.12. Furto e rapina presso Fiere e mostre
La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti alle cose assicurate derivanti da furto e rapina verificatisi in occasione di mostre, fiere e presentazioni e manifestazioni. Resta inteso, per quanto riguarda la garanzia Furto, che la Società provvederà al risarcimento dei danni applicando uno scoperto del 20% con minimo assoluto di € 1.500,00, In nessun caso la società è tenuta ad indennizzare per questa garanzia, per singola ubicazione e singolo evento somma superiore ad € 25.000,00
06.13. Attrezzature all’esterno dei locali
Sono compresi i danni da furto e rapina ed i guasti cagionati dai ladri ai macchinari, attrezzature ed arredamenti posti all’esterno dei locali, purché stabilmente fissate al terreno.
La presente estensione deve intendersi prestata con uno scoperto del 20% del danno, con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 per sinistro e fino alla concorrenza di Euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
06.14. Atti vandalici
La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti alle cose assicurate derivanti da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati. La garanzia è prestata con un massimale di € 10.000,00 per anno assicurativo
06.15. Valore a nuovo per macchinario e attrezzatura
Per la determinazione dell'ammontare del danno, relativamente alle cose costituenti "macchinario
- attrezzatura " si farà riferimento al "valore a nuovo" intendendosi per tale il loro costo di rimpiazzo con altre nuove eguali ed equivalenti per qualità, senza tenere conto del deprezzamento, ma deducendo sempre il valore ricavabile dalle cose danneggiate.
Sono escluse dall'assicurazione "valore a nuovo" le cose fuori uso o non più utilizzate per l'uso corrente al momento del sinistro.
L'ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa danneggiata qualora tale costo sia inferiore al "valore a nuovo".
06.16. Veicoli ricoverati
L’assicurazione è estesa ai veicoli iscritti al PRA di proprietà del contraente o di terzi, se in custodia od oggetto di sequestro, esclusivamente quando si trovino ricoverati sottotetto nei fabbricati assicurati o nelle pertinenti aree siano essi cortili, resede o piazzali, recintati. La presente garanzie è operante a primo rischio assoluto ma ad esaurimento di ogni altra garanzia eventualmente prestata per i detti veicoli da altre polizze assicurative; resta convenuto che la società non è autorizzata ad indennizzare per singolo veicolo somma maggiore al valore commerciale dello stesso. In nessun caso lo Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano in ciascun anno assicurativo, somma maggiore a € 50.000,00. per la presente garanzia
07. CAPITALI ASSICURATI
07.01. Somme assicurate per furto rapina o scippo
Le garanzie del presente contratto sono riferibili a qualunque ubicazione nella disponibilità dell'Assicurato e vengono prestate, per ogni sinistro, fino alla concorrenza delle seguenti somme:
€ 70.000,00 per contenuto
€ 30.000,00 per il denaro e i valori in cassaforte
€ 2.500,00 per denaro e valori comunque custoditi
€ 5.000,00 per la garanzia portavalori
€ 15.000,00 per i guasti cagionati dai ladri
€ 10.000,00 per atti vandalici
€ 2.000,00 per il furto con destrezza
€ 1.500,00 per rifacimento chiavi
€ 1.500,00 per merci attrezzature e generi alimentari all'interno di scuole
07.02. Onorari dei periti
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito, con il limite di risarcimento annuo di € 10.000,00.
08. NORME DIVERSE
08.01. Calamità Naturali
In caso di calamità naturali, frane, smottamenti, alluvioni, eventi sismici o comunque eventi naturali che comportino ordinanze di sgombero la società si impegna a rilasciare, dietro richiesta dell’Ente garanzia contro i guasti ladri o gli atti vandalici che dovessero subire le abitazioni, le attività commerciali, professionali o industriali oggetto dell’ordinanza di sgombero, chiunque ne sia il proprietario.
Detta garanzia sarà operante a condizione che sia prestato un servizio di vigilanza continuativo delle zone sgomberate, che sia preservata l’integrità strutturale degli edifici e con il limite di € 2.500,00 per singola abitazione/attività e di € 50.000,00 per periodo assicurativo.
Detta garanzia verrà rilasciata per periodi non superiori ai 30giorni, eventualmente rinnovabili per una sola volta e contro un premio finito di € 25,00 per ogni singola abitazione/attività, con il minimo di € 1.000,00 per certificato assicurativo
08.02. Clausola di Coassicurazione e con delega
L'assicurazione è ripartita per quote fra le Società sotto indicate.
Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'uno all'altra parte unicamente per il tramite della Società
_, all'uopo designata quale
coassicuratrice Delegataria, Ogni comunicazione si intende data e ricevuta dalla Delegataria o dalla Con delegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici.
Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.
La Delegataria e la Con delegataria sono anche incaricate dalle coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del Contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria e la Condelagataria possono sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.
L'impegno di tutte le Società coassicuratrici risulta dai rispettivi " estratti di polizza " da esse firmati, oppure dall'estratto unico firmato dalla Società Delegataria o della Condelegataria in nome e per conto delle coassicuratrici stesse.
08.03. Xxxxxxxx broker
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all’A.T.I. Xxxxxxxx & Partners S.A.S. - BSI Broker Service Italia S.r.l. che agisce in qualità di Broker ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.
Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente all’ A.T.I. Xxxxxxxx & Partners S.A.S. - BSI Broker Service Italia S.r.l., che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa.
Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell’art 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato. Pertanto laddove la presente assicurazione sia appoggiato presso un agenzia, questa si impegna alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con il Broker e all’ottenimento della ratifica da parte della propria Compagnia prevista dall’Art 55 del regolamento ISVAP 5/2006
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker per conto della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.
L’A.T.I. Xxxxxxxx & Partners S.A.S. - BSI Broker Service Italia S.r.l. è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall’altra Parte.
Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.
All’A.T.I. Xxxxxxxx & Partners S.A.S. - BSI Broker Service Italia S.R.L. verranno retrocesse dalla Compagnia commissioni per l’intermediazione pari al 10% di ogni premio imponibile.
08.04. Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l’andamento del rischio
La Società, in occasione di ogni scadenza annuale di polizza (3 mesi ante 31/12), si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
08.05. Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti
Il contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi dell’art 3 comma 5 della l. 136/2010 le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto devono essere effettuate avvalendosi di uno o più conti correnti accesi secondo le modalità
stabilite dall’art 3 com,ma 1 L 136/2010 riportando nella causale di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) seguente . Ed ove obbligatorio il Codice Unico Pogettio (CUP). Per i pagamenti effettuati all’intermediario assicurativo potranno essere utilizzati i conti correnti aperti ai sensi dell’art 117 D. Lgs 109/2005 come da indicazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contartti pubblici.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari può detterminare la risoluzione di diritto del presente contratto.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Fatto in Quattro originali a il _ .
IL CONTRAENTE LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
09. SOMME ASSICURATE E PREMI NETTI ANNUI
CAPITALI | TASSI | PREMIO | ||
SETTORE FURTI E RAPINE | ||||
A Primo Rischio Assoluto | ||||
1 | Contenuto | € 70.000,00 | ||
2 | per il denaro e i valori in mezzi forti | € 30.000,00 | ||
3 | per il denaro e i valori comunque custoditi | € 2.500,00 | ||
4 | per la garanzia portavalori | € 5.000,00 | ||
5 | per i guasti cagionati dai ladri | € 15.000,00 | ||
6 | per atti vandalici | € 10.000,00 | ||
7 | per il furto con destrezza | €2.000,00 | ||
8 | Rifacimento chiavi | € 1.500,00 | ||
9 | per merci macchinari attrezzature e generi alimentari all'interno di scuole | € 1.500,00 | ||
SETTORE SPESE PERITALI | ||||
1 | Onorari del Perito di parte | € 10.000,00 | ||
TOTALE SOMME ASSICURATE E PREMI |
Fatto in Quattro originali a _ il .
IL CONTRAENTE LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LE COASSICURATRICI
Offerta Tecnica
EVENTUALI MODIFICHE ALLA NORMATIVA:
Denominazione sociale offerente :……………………………………………….
Sede Legale :……………………………………………….
Firma e qualifica :……………………………………………….
Data :……………………………………………….
Offerta Economica
Conteggio del premio:
CAPITALI | TASSI | PREMIO | ||
SETTORE FURTI E RAPINE | ||||
A Primo Rischio Assoluto | ||||
1 | Contenuto | € 70.000,00 | ||
2 | per il denaro e i valori in mezzi forti | € 30.000,00 | ||
3 | per il denaro e i valori comunque custoditi | € 2.500,00 | ||
4 | per la garanzia portavalori | € 5.000,00 | ||
5 | per i guasti cagionati dai ladri | € 15.000,00 | ||
6 | per atti vandalici | € 10.000,00 | ||
7 | per il furto con destrezza | €2.000,00 | ||
8 | Rifacimento chiavi | € 1.500,00 | ||
9 | per merci macchinari attrezzature e generi alimentari all'interno di scuole | € 1.500,00 | ||
SETTORE SPESE PERITALI | ||||
1 | Onorari del Perito di parte | € 10.000,00 | ||
TOTALE SOMME ASSICURATE E PREMI |
Per complessivi: € _
Premio totale Euro _ di cui imposte
Riparto di coassicurazione:
- - _%
- - _%
Denominazione sociale offerente :……………………………………………….
Sede Legale :……………………………………………….
Firma e qualifica :……………………………………………….
Data :……………………………………………….