CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Business
IMPRESA
CATTOLICA&PROFESSIONI AGENTI IMMOBILIARI
PER LA TUTELA DAI RISCHI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE E ALLO STUDIO/UFFICIO
SET INFORMATIVO
Il presente set informativo contiene:
• il Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
• il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
• le Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.
Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.
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Polizza di RC Professionale, Tutela legale, .Cyber Risk, Incendio, Eventi catastrofali,
Apparecchiature elettriche e elettroniche, Furto, RCT-RCO e Assistenza
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo Società: Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Prodotto: “Cattolica&Professioni - Agenti immobiliari”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
🗶
Che cosa non è assicurato?
Principali rischi esclusi:
🗶 Incendio: danni dovuti a precaria condizione di statica e manutenzione.
🗶 Eventi catastrofali: fabbricati abusivi o dichiarati inagibili per ordine delle Autorità competenti.
🗶 Apparecchiature elettriche ed elettroniche: danni da montaggio, smontaggio, manutenzione e revisione;
🗶 Furto: eventi in locali con caratteristiche costruttive non conformi a quanto indicato in polizza.
🗶 RCT-RCO: non sono considerati terzi il Contraente, l’Assicurato, il coniuge, gli ascendenti e discendenti dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente.
🗶 Assistenza: eventi dovuti a dolo dell’Assicurato.
🗶 Responsabilità Civile Professionale: svolgimento di attività professionale diversa da quella dichiarata in polizza, per la quale l’Assicurato risulti in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
🗶 Tutela Legale: esercizio della professione senza abilitazione e requisiti previsti dalla legge.
🗶 Cyber Risk: danni alle persone, alle cose, agli animali.
Che cosa è assicurato?
✓ La Società presta l’assicurazione nei limiti delle somme assicurate/massimali (per sinistro e/o per anno) indicati nella scheda di polizza. Il prodotto è composto di un modulo dedicato all’attività professionale dell’Agente immobiliare ed uno dedicato ai rischi legati allo studio/ufficio, acquistabili separatamente. Per ogni modulo il Contraente può scegliere quali Sezioni comprare tra le seguenti, alcune autonome e altre vincolate alla presenza di altra sezione.
Per il Modulo Uffici le sezioni previste sono:
✓ Incendio: a copertura dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio ed altri eventi.
✓ Eventi catastrofali (subordinata all’acquisto della sezione Incendio): indennizzo dei danni causati da Terremoto, Inondazione, Alluvione ed Allagamento ed alcune spese riconducibili a detti eventi.
✓ Apparecchiature elettriche ed elettroniche: danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche se di proprietà di terzi, causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
✓ Furto: indennizza danni da illecita sottrazione del contenuto dell’Ufficio, anche se di proprietà di terzi.
✓ RCT-RCO: per il risarcimento dei danni causati a terzi derivanti da eventi legati ai rischi relativi alla conduzione e alla proprietà dei locali adibiti ad ufficio e degli infortuni sul lavoro subiti dai propri prestatori di lavoro.
✓ Assistenza: prestazioni o servizi erogati in caso di necessità in relazione ai locali adibiti ad Ufficio.
✓ Assistenza cyber: prestazioni specifiche per i rischi Cyber.
Per il Modulo Attività le sezioni offerte sono:
✓ Responsabilità Civile Professionale: a tutela dei rischi di danni a terzi connessi allo svolgimento dell’attività professionale.
✓ Tutela Legale: rimborso delle spese legali sostenute dall’Assicurato a protezione dei propri interessi, in sede stragiudiziale e giudiziale, per fatti riconducibili alla sfera professionale.
✓ Cyber Risk: prestazioni e garanzie a copertura dei rischi informatici.
Per alcune sezioni di polizza sono previste alcune garanzie opzionali che, previo pagamento di un premio aggiuntivo, estendono la copertura assicurativa.
Ci sono limitazioni alla copertura?
Limitazioni di garanzia delle sezioni:
! Esistono limiti di risarcimento/indennizzo specifici per alcune garanzie delle singole sezioni.
! Per ciascuna sezione sono previste le specifiche esclusioni/limitazioni di garanzia, alcune delle quali derogabili con acquisto di una garanzia opzionale, come precisato nella relativa clausola di esclusione.
Questa polizza assicura i rischi relativi all’attività professionale e allo studio/ufficio.
Dove sono coperto dall’assicurazione? • L’assicurazione di RC Professionale vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in Unione Europea, in Svizzera, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. • L’assicurazione Cyber Risk e la RCO sono valide nel mondo intero. • Per l’assicurazione Tutela Legale le garanzie operano a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l’ufficio giudiziario di competenza, sulla base di quanto sotto indicato. Tutti casi assicurati operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l’ufficio giudiziario competente. I casi assicurati riguardanti: delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi, anche in materia fiscale ed amministrativa e compreso il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell’attività assicurata; danni subìti; vertenze con i fornitori; locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali; rapporti di lavoro; pacchetto sicurezza – danni causati in materia di protezione dei dati personali; appalto o subappalto; spese di resistenza per danni extra contrattuali; chiamata in causa dell’assicuratore di responsabilità civile operano anche negli altri paesi dell’Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l’ufficio giudiziario competente. Quando i casi assicurati sono relativi all’utilizzo del web e dei social o media network, le garanzie operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo, purché l’ufficio giudiziario competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. • Le sezioni Incendio, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Eventi catastrofali, Furto, RCT ed Assistenza (tranne rientro anticipato dal viaggio, Informazioni su fiere e Informazioni per viaggi di lavoro che valgono nel mondo intero) sono valide per gli Uffici ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. |
Che obblighi ho? • Alla sottoscrizione del contratto, l’Assicurato ha l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere nel questionario assuntivo: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell’indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione. • L’esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza dev’essere comunicata per iscritto all’Impresa. • Ogni aggravamento del rischio dev’essere comunicato per iscritto all’impresa. Sono previsti degli obblighi specifici in caso di denuncia di sinistro. |
Quando e come devo pagare? • Il pagamento del premio avviene alla scadenza pattuita. • Il pagamento del premio può essere eseguito tramite: ✓ assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all’Impresa o all'agente; ✓ ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario l’Impresa o l'agente, mezzi di pagamento elettronico; ✓ contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. |
Quando inizia e quando finisce la copertura? • Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. • L'assicurazione ha la durata indicata nella scheda di polizza e può essere soggetta a tacito rinnovo. Alla scadenza della polizza, è facoltà dell’Impresa proporre al Contraente il rinnovo del contratto, adeguando condizioni e/o premio. In caso di accettazione, il premio dovrà essere pagato entro 15 giorni dalla scadenza contrattuale altrimenti l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno fino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio. In caso di mancata accettazione il contratto si risolve. |
Come posso disdire la polizza? Il Contraente può manifestare la propria volontà di non rinnovare il contratto inviando all’Impresa una comunicazione di disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto. |
Polizza di RC Professionale, Tutela legale, Cyber Risk, Incendio, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Eventi catastrofali, Furto, RCT-RCO e Assistenza
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Società: Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Prodotto: “Cattolica&Professioni – Agenti immobiliari”
Data di realizzazione: 06/2022 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.; Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet www.cattolica.it; email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare: • del Patrimonio Netto è pari a 2.189,378 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685,044 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.497,343 milioni di euro); • del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.278,148 milioni di euro (a); • del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 536,901 milioni di euro; • dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.597,164 milioni di euro (b) • dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 2.065,471 milioni di euro. Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,03 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a). Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente |
Al contratto si applica la legge italiana |
Che cosa è assicurato? |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si indicano le seguenti ulteriori garanzie sempre operanti. L’Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente e nei limiti di indennizzo/risarcimento indicati nella scheda di polizza e/o nelle Condizioni di Assicurazione. Esempio: Nella sezione Incendio i danni ai beni nelle dipendenze e pertinenze non comunicanti sono indennizzati fino al limite del 20% della somma assicurata del Contenuto, con il massimo di 10.000 euro per anno assicurativo. MODULO UFFICIO Incendio e rischi accessori (Ufficio e/o Contenuto) Sono compresi: - fulmine; - esplosione, implosione e scoppio, anche esterni; |
- fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell’Ufficio;
- sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
- urto di veicoli o di natanti, non di proprietà né in uso all'Assicurato, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
- caduta di meteoriti, aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
- onda sonica determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- se conseguenti agli eventi sopraelencati, la Società indennizza anche i danni causati ai beni assicurati per:
- mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi;
- caduta di antenne o parabole radio-telericeventi, compresi i danni alle stesse;
- impedire o limitare i danni, nonché le spese di salvataggio;
- rottura di vetri e specchi;
- rimpiazzo del combustibile;
- danni da furto;
- eventi atmosferici e sovraccarico neve;
- atti vandalici e terrorismo;
- danni da acqua;
- ricerca e riparazione del guasto – acqua e gas;
- danni all’esterno dell’ufficio;
- fenomeno elettrico;
- spese demolizione e sgombero;
- spese di trasloco;
- oneri di ricostruzione;
- onorari dei periti;
- perdita di pigioni;
- indennità per mancata fruibilità dei locali.
Inoltre, in alternativa all’Incendio dell’Ufficio, è prevista la garanzia Rischio Locativo per l’ipotesi in cui l’Ufficio sia preso in locazione.
Le garanzie sono prestate anche se il danno è stato causato con colpa grave degli Assicurati.
Eventi catastrofali
Sono compresi:
- spese per demolire, sgomberare e smaltire i residui del sinistro;
- spese sostenute per la rimozione, il trasporto, il ricollocamento e il deposito presso terzi del Contenuto assicurato, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni all’Ufficio, e per il periodo strettamente necessario alle stesse;
oneri di urbanizzazione e gli oneri dovuti per la ricostruzione dell’Ufficio assicurato in base alle disposizioni anche antisismiche vigenti al momento del sinistro;
- onorari di consulenti, ingegneri, architetti, periti.
Furto
La copertura comprende:
- Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'Ufficio e nelle relative dipendenze e pertinenze non comunicanti in modo fraudolento;
- Rapina o estorsione;
- Furto commesso attraverso le luci dei mezzi di protezione e con destrezza;
- Furto e rapina in occasione di eventi sociopolitici;
- Furto di fissi e infissi
- Furto, rapina di beni dei dipendenti, collaboratori e dei clienti
- Furto commesso da Dipendenti e collaboratori;
- sottrazione di Documenti, Valori (escluso denaro) attrezzature, supporti dati, e altri strumenti professionali in genere all’esterno dell’Ufficio;
- danni provocati dai ladri;
- Ripristino – rifacimento Documenti e archivi
- Onorari di periti;
- sostituzione o modifica serrature e potenziamento mezzi di protezione;
- spese di pulizia;
- spese mediche per infortunio a seguito di scippo o rapina;
- indennità per mancata fruibilità dei locali.
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
L'assicurazione vale anche per:
- le spese documentate di noleggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione temporanea di quelle distrutte o danneggiate;
- le spese necessarie ed effettivamente sostenute, compresa manodopera, per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso a seguito di sinistro indennizzabile ai supporti sui quali sono memorizzati;
- le spese necessarie ed effettivamente sostenute, conseguenti a sinistro indennizzabile, a nastri o dischi ottici e/o magnetici od altri supporti di dati, per il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati;
- le spese sostenute per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residuati del sinistro, esclusi, comunque quelli radioattivi nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro.
Responsabilità civile dell’Ufficio
L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione dei locali dell’ufficio
- da inquinamento accidentale;
- da interruzioni o sospensioni di attività;
- da spargimento di acqua e rigurgito di fognature.
Assistenza dell’Ufficio
Chiamando la Struttura Organizzativa sono disponibili le seguenti prestazioni:
- Accesso rete artigiani;
- Invio di un idraulico;
- Invio di un termoidraulico;
- Invio di un caldaista impianti di riscaldamento;
- Invio di personale specializzato per danni da acqua;
- Invio di un elettricista;
- Fornitura temporanea di energia elettrica;
- Invio di un fabbro/serramentista;
- Invio di un vetraio;
- Invio di un tapparellista;
- Invio di un tecnico condizionatori;
- Invio di un sorvegliante;
- Invio di un sorvegliante ai locali di proprietà del terzo danneggiato;
- Trasloco;
- Coworking;
- Rientro anticipato dal viaggio;
- Reperimento di un’impresa per la disinfestazione o derattizzazione dell’ufficio;
- Reperimento di un’impresa edile per lavori straordinari di ristrutturazione;
- Reperimento di un’impresa di trasloco;
- Reperimento di un antennista;
- Reperimento di un operatore per la pulizia dell’ufficio;
- Reperimento di un tecnico per la riparazione di climatizzatori o condizionatori;
- Informazioni sulla sicurezza degli impianti;
- Informazioni fiscali su imposte sugli immobili;
- Servizi generici per l’ufficio;
- Prenotazione vettura a noleggio;
- Informazioni immobiliari sull’ufficio;
- Informazioni su fiere nazionali ed internazionali;
- Consulenza medica e trasferimento sanitario;
- Servizi a seguito di furto o rapina;
- Informazioni per viaggi di lavoro;
- Recupero documenti e materiale cartaceo;
- Servizio di segnalazione guasti;
- Intervento di urgenza per salvataggio contenuto dei locali;
- Consulenza specialistica per la certificazione secondo la normativa ISO.
Assistenza Cyber
Se acquistata l’Assistenza dell’Ufficio, con l’acquisto della presente Sezione in caso di rischio informatico legato ad utilizzo improprio, perdita e/o furto accertati, causati da malware (virus o ransomware), data breach, l’Assicurato può usufruire di servizi che riguardano la ricerca di vulnerabilità informatiche e il supporto per la loro correzione, la protezione dell’identità digitale e della web reputation, il recupero dei dati, protezione carte di credito e altri strumenti di pagamento, nonché di un servizio di help center.
MODULO ATTIVITA’
RC Professionale Si assicura l’attività professionale dell’Agente di Affari in Mediazione di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi. L’assicurazione comprende le seguenti garanzie sempre operanti: ▪ Attività di mediatore ▪ Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori; ▪ Danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni di attività; ▪ Errato trattamento dei dati personali; ▪ Elaborazione elettronica dei dati; ▪ Stime e perizie; ▪ Consulenza giudiziale; ▪ Arbitrato rituale e irrituale; ▪ Firma elettronica avanzata. Tutela Legale L’assicurazione è prestata per le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine sostenute per la difesa degli interessi dell’Assicurato, nei seguenti casi: ▪ Delitti colposi e contravvenzioni; ▪ Delitti dolosi; ▪ Danni subiti; ▪ Fornitori; ▪ Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali; ▪ Rapporti di Lavoro; ▪ Istituti o enti pubblici di assicurazioni; ▪ Pacchetto sicurezza; ▪ Appalto e subappalto; ▪ Impugnazione di delibere assembleari condominiali; ▪ Spese di resistenza per danni extracontrattuali; ▪ Vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazione; ▪ Chiamata in causa dell’assicuratore di responsabilità civile del Contraente; Cyber Risk La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato o a risarcire un terzo a seguito dei seguenti eventi: ▪ Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy; ▪ Spese e costi per privacy notification; ▪ Difesa in giudizio; ▪ Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria; ▪ Mancata protezione dei dati; ▪ Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica; ▪ Furto online di fondi. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
MODULO UFFICIO | |
Incendio – Ricorso terzi | L’assicurazione tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni materiali e diretti cagionati a terzi per sinistro indennizzabile a termini di polizza relativamente alle garanzie previste dalla Sezione Incendio. |
Furto – Infedeltà di dipendenti e collaboratori | L’assicurazione indennizza l’Assicurato delle perdite a lui derivate da reati di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, commessi da dipendenti e collaboratori, nell’esercizio dei propri incarichi e durante l’orario di svolgimento delle mansioni a cui sono adibiti. |
Furto – Beni in cassaforte | La Società indennizza, in aumento rispetto a quanto previsto in polizza come limiti di indennizzo comuni per singoli oggetti, i danni materiali e diretti a seguito di furto e rapina di Gioielli e preziosi, Oggetti pregiati, Collezioni, Valori, Documenti, custoditi in cassaforte. Per la sola garanzia Furto la copertura è valida a condizione che vi sia stato scasso della cassaforte, oppure vi sia stata asportazione totale della cassaforte. |
Responsabilità Civile dell’Ufficio RCT – Danni da incendio | L'assicurazione è estesa ai danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione, implosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. |
Responsabilità Civile dell’Ufficio RCO – malattie professionali | La Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) è estesa alle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30/6/1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. 9 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche e di quelle ritenute tali dalla Magistratura. |
MODULO ATTIVITA’ | |
RCP- Amministratore di stabili, Revisore di condominio | L’assicurazione si estende alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti allo svolgimento dell’attività di Amministratore di stabili e Revisore di condominio. |
RCP – DPO (Data Protection Officer) – Responsabile trattamento dati | L’assicurazione si estende alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti allo svolgimento dell’attività di DPO (Data Protection Officer). |
Tutela Legale - Retroattività | Per spese sostenute: • a difesa di delitti colposi o dolosi e contravvenzioni, ove prevista nei casi assicurati • nei procedimenti previsti dalla garanzia aggiuntiva “Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto”, se acquistata vale per atti, fatti o comportamenti avvenuti: - anteriormente alla data di efficacia della copertura assicurativa, sempreché conosciuti dall’Assicurato dopo questa data; - e rientranti nel periodo di tempo indicato sulla scheda di polizza alla voce “Retroattività”. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli Assicurati per la difesa per delitti colposi e contravvenzioni e copre solo le spese sostenute dal Contraente per i procedimenti di responsabilità amministrativa. |
Tutela Legale - Tutela in materia fiscale e tributaria | Sono garantite le spese per il ricorso avverso le sanzioni amministrative in procedimenti tributari e fiscali |
Tutela Legale – Opposizione e sanzioni amministrative | Sono garantite le spese per l’impugnazione di sanzioni amministrative pecuniarie e non, ad eccezione delle opposizioni a sanzioni per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi. |
Tutela Legale - Vertenze con i clienti compreso il recupero crediti | Sono garantite le spese per vertenze contrattuali con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti. |
Tutela Legale - Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto | Sono garantite le spese per i procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto instaurati davanti la Corte dei Conti, comprese le spese sostenute nella fase preliminare del processo |
OPZIONE CON RIDUZIONE DI PREMIO
MODULO UFFICIO | |
Furto – Impianto di allarme | La riduzione di premio è condizionata al fatto che i locali dell’Ufficio contenenti i beni assicurati siano protetti da impianto di allarme antintrusione e che: • le caratteristiche tecniche dell’impianto di allarme risultino dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice; • l'impianto sia messo in funzione ogni volta che nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone. L’Attivazione e operatività dell’opzione deve risultare indicata in polizza. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Oltre a quanto indicato nel DIP sono previste le seguenti esclusioni di rischio: MODULO UFFICI Incendio Per tutte le garanzie della sezione sono esclusi: - danni derivanti da dolo degli Assicurati, del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; - danni di furto (salvo quanto previsto in “Oggetto della garanzia”), rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento; - danni da difetti noti agli Assicurati o al Contraente al momento della conclusione del contratto; - i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d’uso contenuti nei dispositivi danneggiati dagli eventi garantiti dalla presente sezione incendio; - rimborsi di multe, ammende, sanzioni in genere; - i danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza. Inoltre, vi sono specifiche esclusioni per alcune garanzie: Per la Rottura lastre la garanzia non opera per i danni alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione e a quelle delle recinzioni. Per gli Eventi atmosferici sono esclusi i danni subiti da: - Recinzioni precarie; - cavi aerei, insegne, antenne o parabole radio-telericeventi (a meno che il loro danneggiamento non sia conseguente a crollo anche parziale del Fabbricato per effetto della violenza degli eventi riscontrati o per sovraccarico neve); - alberi, coltivazioni, piante ornamentali in genere, parchi e giardini, strade private, cortili; - Fabbricati o porzioni di Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro), fatto salvo quanto sopra indicato per i portici e porticati esterni aperti e in ogni caso i danni derivanti dal solo effetto della grandine; - capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto. Per i rischi all’esterno dell’ufficio non sono coperti i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d’uso, danneggiati o andati distrutti dall’evento garantito. Per il fenomeno elettrico sono esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva. Nella garanzia aggiuntiva Ricorso Terzi: Non sono considerati terzi: - il Contraente, l’Assicurato; - il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente; - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica; |
- le società che, rispetto all’Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 del Codice Civile e Legge n.216 del 1974), nonché i loro amministratori, i legali rappresentanti e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al secondo capoverso. Sono esclusi inoltre i danni: - a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Eventi catastrofali Sono esclusi i danni: - da precarie condizioni di statica e manutenzione dei fabbricati e degli uffici che li ospitano indicati in polizza; - provocati con dolo del Contraente o degli Assicurati; - da smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo; - alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza. In particolare, per la garanzia Terremoto sono esclusi i danni: - se l’Ufficio indicato in polizza non è a norma con le disposizioni di legge antisismiche vigenti al momento della costruzione dello stesso; - al Contenuto assicurato, nel caso in cui l’evento che ha causato il sinistro terremoto non abbia causato un danno anche all’Ufficio indicato in polizza. Apparecchiature elettriche ed elettroniche Sono esclusi i danni da: - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causato direttamente o indirettamente, risultante da, derivante da o connesso a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro. - difetti, guasti, vizi, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato; - logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento e incrostazione; - di natura estetica che non siano connessi con eventi indennizzabili; - difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto di stipula della polizza; - umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi. Rimangono sempre e comunque esclusi dalla garanzia i danni: - a dati software, come ad esempio qualsiasi modifica che danneggi dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e i danni conseguenti all’ interruzione d'esercizio; - causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i danni conseguenti all’ interruzione d'esercizio; L’assicurazione non copre i danni cagionati alle seguenti categorie di beni: - i conduttori esterni; - i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili; - le apparecchiature elettriche ed elettroniche in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing, nel caso in cui siano già coperte da apposita assicurazione. Furto Sono esclusi i danni: - a veicoli a motore iscritti al PRA e loro parti; - alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza. Sono inoltre presenti specifiche esclusioni per le seguenti garanzie: - Per in Furto, rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti: sono esclusi Oggetti pregiati, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori. - Per il Furto, rapina di beni dei dipendenti, collaboratori e dei clienti: sono esclusi Gioielli e preziosi, Valori. |
- Per Furto commesso da Dipendenti e collaboratori: l’autore del fatto non deve essere un incaricato della sorveglianza dei locali dell’Ufficio né della custodia delle chiavi relative alla protezione dei locali assicurati. - Per i rischi assicurati all’esterno dell’Ufficio: Sono esclusi i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d’uso, sottratti o andati distrutti o danneggiati dall’evento garantito, e contenuti nei dispositivi e strumenti professionali in genere, comunemente utilizzati per l’esercizio dell’Attività assicurata; Nelle estensioni sempre operanti: - danni provocati dai ladri - danni a seguito di atti vandalici o dolosi: sono esclusi danni da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni. - Altri oneri e spese - potenziamento dei mezzi di protezione: non saranno rimborsate le spese sostenute per la riparazione dei guasti cagionati dai ladri ai preesistenti impianti e mezzi di chiusura. - Altri oneri e spese - spese sanitarie: sono escluse quelle per medicinali. - Altri oneri e spese - indennizzo speciale: non sarà dovuta qualora il Contraente non risulti anche titolare dell’Attività professionale svolta nei locali dell’Ufficio. Nella garanzia aggiuntiva “Infedeltà di dipendenti e collaboratori” sono esclusi: - il furto, la rapina, l’appropriazione indebita, la truffa sono posti in essere da dipendenti o collaboratori direttamente incaricati della vigilanza dei locali dell’Ufficio e del loro contenuto, o in concorso con tali soggetti nel caso in cui i reati di cui sopra siano contesti a più persone. - Sono inoltre esclusi dall’indennizzo i lucri mancati, gli interessi ed ogni altro danno indiretto. Responsabilità Civile dell’Ufficio Responsabilità Civile verso terzi (RCT) Sono esclusi i danni: - alle cose altrui, che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo; - alle cose altrui, poste in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi; - alle cose oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi; - alle cose oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico; - da vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati; - cagionati alle condutture e/o agli impianti sotterranei o subacquei, nonché quelli a essi conseguenti; - dai quali derivino risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio; - in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive; Sono escluse azioni di rivalsa di Enti diversi dall’INAIL e/o dall’INPS. Nella garanzia aggiuntiva “Ricorso terzi” Si intendono comunque esclusi i danni ai fabbricati e/o locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso. Responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO) Sono esclusi i danni: - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; - causati da impianti di trasporto a fune come teleferiche, funicolari e simili; - causati da TSE (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili), alcool, tabacco; - causati da campi elettromagnetici; - relativi a casi di encefalite spongiforme o sindromi affini; - consistenti in risarcimenti a carattere punitivo, esemplare (punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio; Sono escluse azioni di rivalsa di Enti diversi dall’INAIL e/o dall’INPS. Nella garanzia aggiuntiva “Malattie Professionali, se acquistata, sono escluse le conseguenze di: - asbestosi, silicosi, ipoacusie conclamate; - sindrome da immunodeficienza acquisita; |
- malattie professionali provocate da comportamenti vessatori quali le discriminazioni e le molestie in genere posti in essere da colleghi o superiori per emarginare persone o gruppi di persone dal lavoro (mobbing). Assistenza Ufficio Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Assistenza – Cyber Risk Sono esclusi: - qualsiasi evento avvenuto al di fuori del periodo di copertura; - circostanze note all’Assicurato al momento della stipula che potrebbero determinare l’insorgenza del sinistro; - utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illecito; - vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore o omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell’Assicurato; - i costi per la sostituzione e /o riparazione dell’hardware/dispositivo di memorizzazione; - i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il Computer/Notebook/Desktop rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un sinistro coperto in polizza, nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare a errori, vizi o carenze dei Software; - i costi per il ripristino di archivi e Software sottratti, distrutti o danneggiati da introduzione di Malware; - i costi sostenuti per sostituire i supporti informatici contenenti i dati, gli archivi e i Software andati distrutti o danneggiati; - la cancellazione accidentale dei dati; - furto di fondi conseguente a furto o smarrimento di strumenti di pagamento (carte di credito/debito); - furto di fondi da conti on line o carte di pagamento emessi da Istituti non regolati dalla banca d’Italia o autorità di controllo equivalente in uno stato dell’Area Economica Europea; - danni fisici a persone o cose; - violazione di marchi e brevetti; - uso di dati che l’Assicurato non è autorizzato a trattare; - pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica; - transazioni in criptovalute, punti di raccolte a premi, miglia aeree etc.; - insolvenza dell’Istituto emittente le carte di pagamento dell’Assicurato; - insolvenza di un venditore o fornitore di servizi acquistati on line; - perdite su investimenti, concorsi a premi, etc., se le relative operazioni sono state effettuate via internet; - perdite per le quali l’Assicurato può ottenere un risarcimento da parte dell’emittente dello strumento di pagamento o della banca; - danni dovuti a campi elettromagnetici; - danni dovuti a contaminazione radioattiva trasmutazioni del nucleo dell’atomo. Nella garanzia “Recupero dati sono esclusi”: - Perdita provocata da un danno fisico al dispositivo di archiviazione; - manipolazione dell’attrezzatura o del sistema da parte di terzi; - danni ad apparecchiature o sistemi causati da urti, incendi o inondazioni; - danni causati dalla perdita di piste (sulle scritture di configurazione interna del disco); - danni sulle scritture di informazione (ad esempio formattazione e reinsediamento); - head crash (danni fisici sulla superficie magnetica). MODULO ATTIVITA’ Responsabilità Civile Professionale Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nel rapporto di cui alla lettera a); c) i dipendenti soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL nonché i collaboratori e i praticanti e che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato, salvo quanto previsto dall’Articolo “Estensioni di garanzia sempre operanti” - “Errato trattamento dei dati personali”; d) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; |
e) le imprese dell’Assicurato o di cui l’Assicurato stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore. Sono esclusi i rischi relativi a: - fatti o atti, che generano sinistri, di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell’assicurazione; - danni derivanti da azioni dolose commesse dall’Assicurato; - qualsiasi tipo di danno materiale. Tutela Legale Sono escluse le vertenze derivanti da: - diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni; - materia fiscale o amministrativa, salvo i casi esplicitamente disciplinati; - attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici; - fatti dolosi commessi dalle persone assicurate, salvo quanto esplicitamente disciplinato; - diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust; - affitto d'azienda, alla cessione di azienda o di ramo di azienda e ai contratti di leasing immobiliare; - contratti di agenzia, rappresentanza o mandato; - Incarichi di amministratore in Enti Pubblici; - esercizio della professione medica, infermieristica e di operatore sanitario; - all’esercizio di attività di docenza. Cyber Risk Sono esclusi: - danni alle persone o danni alle cose o agli animali; - violazione effettiva o presunta della normativa antitrust: - normativa in materia di antitrust, limitazione della concorrenza e del mercato, concorrenza sleale, pubblicità falsa o ingannevole o la violazione della normativa Antitrust Italiana ed Europea; - Legge in materia di Tutela dei Consumatori incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la violazione o l'inosservanza degli Art.101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, Legge n.287/1990, Art.2598- 601 del C.C. Art.9, Legge n.192/1998, Art. 18-27- quater del Codice del Consumo Italiano, D.Lgs. n.145/2007 o, ove rilevante, della legislazione Statunitense inclusa nello Sherman Antitrust Act, nel Clayton Act, o nel Robinson-Patman Act, e loro successive modificazioni. - atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della polizza o di altre contratte con la Società, sostituite senza soluzione di continuità. - esclusioni relative a ogni effettivo o presunto atto, errore o omissione di piani, fondi o patrimoni pensionistici, sanitari, sociali, di profit-sharing, comuni o di investimento, fondi o trusts, incluse le violazioni di qualunque previsione della legislazione in materia di Lavoro, Pensioni e Previdenza Sociale, comprese anche altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia Stato, Provincia o altra giurisdizione, le loro successive modifiche o qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità a tali leggi o normative. - brevetti, copyright, segreto commerciale, patrimonio informativo: sono esclusi: - violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto; - violazione del copyright derivante o relativo a un codice software o a prodotti software, oltre che la violazione derivante da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non è una parte correlata; - utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o informazioni societarie di terzi da parte o per conto dell'Assicurato, o da ogni altra persona fisica o giuridica, nel caso in cui siano operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione dell'Assicurato o di un membro del vertice aziendale; - divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali relative a una persona o Società di cui si è entrati in possesso prima della data in cui la persona o la Società siano diventati un impiegato, un direttore, un dirigente, il titolare, un socio o Società controllata dall'Assicurato; - Negli atti che derivino direttamente da un malfunzionamento colposo dei sistemi di Sicurezza Informatica “, il furto o divulgazione non autorizzata effettivi o presunti di un Patrimonio Informativo. |
- perdite, passività, eccedenze. sono esclusi: - perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di altri di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo; - il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, in ovvero tra i conti; - il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo totale stabilito o previsto; - Royalties, copyright, prezzi delle merci, lotterie e concorsi, joint venture: con riferimento alla “responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria” sono esclusi: - ogni obbligo effettivo o presunto di effettuare pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi; - costi o spese che l'Assicurato o terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di materiale pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali materiali pubblicitari, informazioni, contenuti o media; - richieste presentate da o per conto di Società o enti Italiani, Europei o Statunitensi che concedano a terzi diritti di proprietà intellettuale, in forza di legge sul copyright o di contratto, che siano impegnate nella gestione collettiva dei diritti; - reale o presunta imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate; - reali o presunte scommesse, concorsi, lotterie, giochi promozionali o altri giochi d'azzardo; - connessione con una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venture attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul materiale pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venture attuale o partner; - rischi per la salute derivanti da: - utilizzo di amianto o altri materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità; - funghi, muffe spore o micro tossine di qualsiasi tipo: - loro formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta; ogni azione adottata da una parte come l’indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la loro rimozione; - ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva, mandato o decreto che richieda a una parte di adottare un'azione risolutiva dell’evento; - la Società non è tenuta ad alcun dovere o obbligo di sollevare l’Assicurato dalla responsabilità relativa a richieste di risarcimento o a provvedimenti amministrativi o normativi, requisitorie, direttive, mandati o decreti che derivino o risultino conseguenti direttamente o indirettamente - anche solo in parte - a formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo; - esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo che influisca effettivamente o presumibilmente sulla salute, la sicurezza o la condizione di una persona o dell'ambiente o che influisca sul valore, la commerciabilità, le condizioni o l'utilizzo di un bene; - scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di Agenti Inquinanti; o ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti. Per Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare; - Perdite per mancata protezione dei dati: non rientrano nella perdita per mancata protezione dei dati: - i costi o le spese sostenute dall'assicurato per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software o per aggiornare, sostituire, ripristinare, riunire, assemblare, riprodurre, raccogliere o migliorare un database o i sistemi informatici al livello in cui si trovavano immediatamente prima dell'alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di tale database; - i costi e le spese per la ricerca e lo sviluppo di qualunque database, compresi e non limitati a segreti commerciali o altre informazioni di proprietà; |
- il valore monetario di profitti, royalties o quote di mercato che siano stati persi correlati a un database, compresi e non limitati a segreti commerciali o ad altre informazioni proprietarie o a qualsiasi altro importo relativo al valore del database; - perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per ogni motivo; - costi di giustizia e spese legali di ogni tipo; - trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. |
Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto indicato nel DIP sono previste le seguenti esclusioni di garanzia. MODULO UFFICI
Incendio
Sono esclusi i danni:
- da stillicidio, umidità, infiltrazione, trasudamento, brina, condensa, siccità;
- da urto di veicoli di proprietà o in uso agli Assicurati;
- da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni dell’Ufficio da qualsiasi evento originati;
- da occupazione abusiva, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, perquisizioni, requisizioni, confisca o altri interventi dell’autorità pubblica;
- da cedimento del terreno, smottamento o franamento, bradisismo, valanghe, slavine e relativi spostamenti d’aria;
- da eventi naturali quali terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree, piene;
- da movimenti artificiali, crollo o collasso totale o parziale del Fabbricato che ospita l’Ufficio;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica;
- da vegetali, animali, da microrganismi, funghi, muffa e batteri;
- da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, realizzazione, di installazione e di fabbricazione;
- da vizi di materiale e di prodotto, difetti di produzione;
- da usura, logoramento, corrosione, ruggine, deperimento, naturale deterioramento;
- da inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
- direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a Dati, Software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- verificatisi all’esterno dell’Ufficio assicurato, salvo quanto indicato in “Oggetto della garanzia”, al punto “Danni ai beni all’esterno dell’Ufficio”;
- indiretti o che non riguardano danni materiali a beni assicurati, salvo quanto previsto in “Altri oneri e spese sempre operanti” e dalla garanzia aggiuntiva “Ricorso terzi”, se acquistata.
Si devono inoltre intendere esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di Epidemie o Pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell’Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall’esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell’eventuale riconoscimento pubblico dell’emergenza epidemica o pandemica.
Inoltre, vi sono specifiche limitazioni per alcune garanzie:
Per la Rottura lastre La garanzia non opera per i danni:
- da rigature, screpolature e scheggiature;
- alle insegne e vetrate esterne, per eventi sociopolitici;
- da crollo del fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate.
I danni d Furto non operano se è stata acquista la relativa sezione. Per gli eventi atmosferici sono esclusi i danni causati da:
- inondazione e alluvione, allagamento, accumulo esterno di acqua; - mareggiata o penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo; - valanghe, slavine o spostamenti d’aria da questi provocati; - effetto di trascinamento e scivolamento della neve; - sovraccarico neve su Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della successiva ristrutturazione; - cedimento, smottamento o franamento del terreno. Per gli atti vandalici e terrorismo sono esclusi i danni: - da deturpamento e imbrattamento dei muri esterni; - relativamente al solo terrorismo, causati da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare. Per i danni da acqua Sono esclusi i danni: - provocati da usura o carenza di manutenzione; - verificatisi durante l’installazione, le operazioni di prova e il collaudo degli elettrodomestici; - dovuti a difetti di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; - da perdite occulte d’acqua: per rottura di tubature interrate di impianti di irrigazione di parchi e giardini, per rottura di impianti a vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio), che comportano eccedenze notificate dall’ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l’eccedenza del consumo. Nella ricerca e riparazione del guasto da dispersione di gas la perdita dovrà essere accertata da tecnico specializzato o dell’Ente erogatore e aver comportato il blocco del servizio di fornitura. Per i danni all’esterno dell’ufficio la garanzia opera solo a condizione che i dispositivi si prestino per loro natura ad un impiego mobile; Per il fenomeno elettrico sono esclusi i danni: - causati da usura, manomissioni, vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione; - verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; - dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; - i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l’uso, senza concorso di cause esterne. Per gli oneri e spese sempre operanti valgono le seguenti limitazioni: Le spese di trasloco e la perdi pigioni sono dovute solo per il tempo strettamente necessario al ripristino dei locali. Gli oneri notarili sono garantiti solo se non si procede alla ricostruzione dell’Ufficio ma se ne acquisti uno nuovo. Gli onorari dei periti e l’indennizzo speciale sono garantiti solo per sinistri indennizzabili superiori ai 10.000 euro. | |||
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO | |
OGGETTO DELLA GARANZIA | |||
ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI | |||
1. Rottura di Lastre | Nei limiti per singola lastra / specchio e nel limite per anno assicurativo indicati in polizza | Franchigia indicata in polizza | |
2. Rimpiazzo del combustile | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza |
RIEPILOGO LIMITI PER TIPOLOGIA DI BENI E LORO COLLOCAZIONE | |
TIPOLOGIA DI BENI | LIMITI DI INDENNIZZO |
Documenti, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori (diversi da Denaro) | 20% della somma assicurata Contenuto Massimo 20.000 euro per anno assicurativo |
Denaro | 2.000 euro per anno assicurativo |
Merce in esposizione in vetrine e spazi espositivi | 10% della somma assicurata Contenuto |
Beni nelle dipendenze e pertinenze non comunicanti | 20% della Somma assicurata Contenuto Massimo di 10.000 euro per anno assicurativo |
3. Danni da Furto – a) furto di fissi ed infissi | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza | |
3. Danni da Furto – b) guasti cagionati dai ladri | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza | |
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve – limite generico | Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | |
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve – per tende frangisole | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | |
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve – per grandine su Fragili e Pannelli solari (fotovoltaici e termici) | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | |
5. Atti vandalici e terrorismo | Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | |
6. Danni da acqua – a. Danno generico | Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza | Indicata in polizza (raddoppiata per i danni da gelo se i locali sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore) | |
6 - b. danni da fuoriuscita da elettrodomestici | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza per ciascuno dei punti dal b. al g. | ||
6 - c. danni da gelo | |||
6. – d. danni da occlusione, traboccamento, rigurgito di impianti | |||
6. – e. danni da penetrazione di acqua piovana da ingorgo traboccamento di grondaie e pluviali | |||
6. – f. Danni da rottura impianti automatici di estinzione | |||
6 - g. Danni da rottura di tubature interrate | |||
6. Danni da perdite occulte d’acqua | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza per eccedenze superiori al 10% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell’anno precedente) | Non prevista | |
7. Ricerca e riparazione del guasto – Acqua e GAS - Spese di primo intervento | Nel limite per sinistro indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza Non sarà dovuta qualora già applicata come conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza per gli eventi previsti dal precedente punto 7. - Danni da acqua. | |
7. Ricerca e riparazione del guasto – Acqua e GAS - Demolizione e ripristino di impianti e parti dell’Ufficio | Nel limite per sinistro e per anno indicati in polizza Tubature interrate nel limite specifico per sinistro e per anno indicati in polizza | ||
8. Danni all’esterno dell’ufficio | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza | |
9. Fenomeno elettrico | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza alla voce Fenomeno Elettrico Limite per apparecchiature elettriche ed elettroniche ad impiego mobile all’esterno dell’Ufficio pari al limite previsto al punto 8. “Danni all’esterno dell’Ufficio” | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | |
ALTRI ONERI E SPESE SEMPRE OPERANTI | |||
1. Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro | 20% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza | Non prevista | |
2. Trasloco | 20% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza | ||
3. Oneri di ricostruzione | 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza | ||
4. Onorari dei periti | 5% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza massimo 5.000 euro | ||
5. Perdita pigioni | Massimo 12 rate mensili con il limite di 600 euro per ciascuna rata del canone di locazione |
6. Ripristino – rifacimento Documenti e archivi | 20% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo 5.000 euro | ||
7. Indennizzo speciale | 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza Con il massimo di 10.000 euro. | ||
(garanzia aggiuntiva) RICORSO TERZI | |||
Ricorso terzi | Nel limite del massimale di Ricorso Terzi indicato in polizza | Non prevista | |
Ricorso terzi - danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività e/o utilizzo di cose | 10% del massimale di Ricorso Terzi indicato in polizza | ||
Eventi Catastrofali Sono esclusi i danni: - Eruzioni vulcaniche, mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, brina, condensa siccità, guasto o rottura degli impianti antincendio, allagamento derivante da eventi diversi da quelli previsti indicati in polizza come “Inondazione, alluvione, allagamento”; - mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto o dell’inondazione e/o alluvione; - fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento; - esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche); - atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari; - indiretti, che non riguardino danni materiali alle cose assicurate, salvo quelli esplicitamente previsti; - da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno; - danni diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio; Apparecchiature elettriche ed elettroniche Sono presenti limitazioni di garanzia. In particolare, sono esclusi i danni provocati o derivanti da: - mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, maremoto, eruzioni vulcaniche; - terremoto, inondazione, alluvione, allagamento, salvo il caso in cui siano state acquistate le relative garanzie previste dalla Sezione Eventi Catastrofali; - bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine; - atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni; |
GARANZIA | MASSIMO INDENNIZZO | SCOPERTO PER SINISTRO |
TERREMOTO | ||
Terremoto | somma assicurata Ufficio e/o contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza | scoperto 10% del danno con il minimo indicato in polizza per Ufficio e/o contenuto |
INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO | ||
Inondazione, alluvione e allagamento | somma assicurata Ufficio e/o Contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza | scoperto 10% del danno con il minimo indicato in polizza per Ufficio e/o contenuto |
ULTERIORI GARANZIE PER LA RICOSTRUZIONE | ||
1. Spese demolizione e sgombero residui | 20% dell’indennizzo liquidabile (massimo complessivo applicabile a tutte le garanzie dei punti 1., 2., 3., 4.). Punto 4. onorari di consulenti, periti, ingegneri: limite pari al 5% dell’indennizzo liquidabile con massimo 5.000 euro per sinistro. | non prevista |
2. Spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito del contenuto | ||
3. Oneri di urbanizzazione e ricostruzione | ||
4. Onorari di consulenti, periti, ingegneri |
- ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita;
- dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- guasti meccanici e/o anormale o improprio funzionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, o guasti dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
Per i soli eventi/beni/spese di seguito riportati, l’operatività della garanzia è subordinata a quanto descritto ai relativi punti di seguito riportati:
- Spese di noleggio di apparecchiature per sostituzione temporanea: la Società non risponde dei costi dovuti a:
- limitazione dell'attività professionale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto, o dell'apparecchio distrutto o danneggiato, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato o sottratto.
- Spese per duplicazione o riacquisto dei programmi in licenza d’uso: La Società non indennizza i danni dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a eliminazione per svista. Inoltre, se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono entro un anno dal sinistro, il diritto all'indennizzo decade.
- Spese per riacquisto supporti e ricostruzione dei dati: la Società non indennizza i danni dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a eliminazione per svista.
- Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono entro un anno dal sinistro, il diritto all'indennizzo decade.
- Impianti e apparecchiature inattivi: l'indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d'uso.
- Danni materiali e diretti alle apparecchiature causati da furto: la Società riconosce l’indennizzo a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti gli impianti e le apparecchiature stesse:
- violando le difese esterne mediante: rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili, oppure con uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando; per l'operatività della garanzia è essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione delle serrature non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi o prenda idonei provvedimenti mirati alla custodia dei locali;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
- in altro modo, ossia quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO |
OGGETTO DELLA GARANZIA | ||
Apparecchiature elettriche ed elettroniche | Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
Apparecchiature elettromedicali | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce apparecchiature elettromedicali | |
Apparecchiature ad impiego mobile all’esterno dell’Ufficio | Con il limite specifico indicato in polizza alla voce impiego mobile all’esterno dell’Ufficio | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce impiego mobile all’esterno dell’Ufficio |
a. Noleggio di apparecchiature sostitutive | Nei limiti specifici indicati in polizza per ciascuna delle voci di cui ai punti a. – b. – c. | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza per ciascuna delle voci di cui ai punti a. – b. – c. |
b. duplicazione o il riacquisto dei programmi in licenza d'uso | ||
c. il riacquisto dei supporti dati danneggiati - ricostruzione dei dati | ||
FURTO DI APPARECCHIATURE INSTALLATE ALL’APERTO | ||
Furto di apparecchiature fisse installate all’esterno dell’Ufficio | Con il limite specifico per anno assicurativo indicato in polizza alla voce apparecchiature fisse istallate all’esterno dell’Ufficio | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce apparecchiature fisse istallate all’esterno dell’Ufficio |
Furto
Sono esclusi i danni:
- indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali), salvo quanto indicato nelle “Estensioni sempre operanti” al punto “Altri Oneri e spese”; - a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio, salvo quanto indicato nelle “Estensioni sempre operanti” al punto “Altri Oneri e spese”; - da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio salvo quanto indicato nelle “Estensioni sempre operanti” al punto “Altri Oneri e spese”; - da furto di Documenti, Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori avvenuto nell’Ufficio rimasto incustodito: - dalle ore 24 del 15° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni non sono riposti in cassaforte; - dalle ore 24 del 90°giorno consecutivo di mancata custodia se i beni sono riposti in cassaforte; - avvenuti in occasione di circostanze quali tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, salvo quanto previsto nei “Rischi assicurati”, punto 9; - verificatisi in occasione di eventi quali incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura; - occorsi in occasioni di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; - commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o degli Assicurati; - commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone del Nucleo familiare degli Assicurati o da incaricati - a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono; - commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere salvo quanto previsto dai “Rischi assicurati all’interno dell’Ufficio” al punto “Furto commesso da dipendenti e collaboratori” e dalla garanzia aggiuntiva “Infedeltà di dipendenti e collaboratori”, se acquistata. Sono inoltre presenti ulteriori limitazioni per singole garanzie: - Per il Furto, rapina di beni dei dipendenti, collaboratori e dei clienti: sono esclusi gli eventi avvenuti al di fuori dei giorni e degli orari di apertura al pubblico dei locali dell’Ufficio. Sono esclusi Gioielli e preziosi, Valori. - Per Furto commesso da Dipendenti e collaboratori: il fatto deve essere avvenuto durante gli orari di chiusura dell’Ufficio; - All’esterno dell’ufficio se gli eventi relativi alle garanzie “su mezzi di trasporto” o “presso terzi” risultano coperti da altra polizza assicurativa Furto, anche di terzi, le garanzie operano qualora tale polizza risulti non operante, oppure se operante, per il recupero di eventuali franchigie o scoperti e per l’eccedenza esaurito quanto da essa dovuto. - Per la pulizia e il riassetto dei locali e del Contenuto: il sinistro indennizzabile deve essere superiore a 1.000 euro. - Per il potenziamento dei mezzi di protezione: le spese devo essere sostenute entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro e l’indennità aggiuntiva sarà riconosciuta a condizione che tali sistemi di protezione non fossero già presenti al momento del sinistro. - Nella garanzia aggiuntiva “Infedeltà di dipendenti e collaboratori” l’assicurazione cessa automaticamente, rispetto al dipendente o collaboratore infedele, dal momento in cui l’infedeltà è scoperta, senza diritto per il Contraente ad alcun rimborso di premio. | |||
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO | |
RISCHI ASSICURATI ALL’INTERNO DELL’UFFICIO | |||
1. Furto | Ciascuno dei punti da 1.a 5. nei limiti della somma assicurata Furto | Franchigia / Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | |
2. Rapina estorsione |
RIEPILO LIMITI PER TIPOLOGIA DI OGGETTI E LORO COLLOCAZIONE | |
TIPOLOGIA DI BENI | LIMITI DI INDENNIZZO |
Oggetti pregiati ovunque riposti | 15.000 euro col massimo della somma assicurata e nel limite di 30.000 euro per anno assicurativo |
Collezioni, Gioielli e preziosi, Documenti, ovunque riposti | 30% della somma assicurata Furto con il limite di 10.000 euro per anno assicurativo |
Valori ovunque riposti (escluso Denaro) | 3.000 euro per anno assicurativo |
Denaro | 2.000 euro per anno assicurativo |
Merce in vetrine e spazi espositivi | 10% della somma assicurata Furto |
3. Furto attraverso le luci dei mezzi di protezione | |||
4. Furto con destrezza | |||
5. Furto o rapina in occasione di eventi sociopolitici | |||
6. Furto di fissi ed infissi | 2.500 euro per anno assicurativo | Franchigia / Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | |
7. Furto, rapina, estorsione in dipendenze e pertinenze non comunicanti | 20% della somma assicurata Furto con il massimo di 5.000 euro per anno assicurativo | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza | |
8. Furto, rapina dei beni dell’Assicurato di Dipendenti, Collaboratori, clienti | 10% della somma assicurata Furto con il massimo di 1.000 € per sinistro | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza | |
9. Furto commesso da dipendenti e collaboratori | 20% della somma assicurata Furto con il massimo di 5.000 € per annualità assicurativa | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza | |
RISCHI ASSICURATI ALL’ESTERNO DELL’ABITAZIONE | |||
1. Beni addosso o a portata di mano | Per ciascuno dei punti da 1. a 3. 20% della somma assicurata Furto | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza | |
2. Su mezzi di trasporto | |||
3. Presso terzi | |||
ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI | |||
1. DANNI PROVATI DAI LADRI | |||
1.a danni materiali e diretti ai beni assicurati | Nei limiti della somma assicurata Furto | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza | |
1.b. Guasti cagionati dai ladri | 20% della summa assicurata Furto | ||
1.c Danni a seguito di atti vandalici e dolosi | 20% della summa assicurata Furto | ||
2. ALTRI ONERI E SPESE | |||
2.a Ripristino – rifacimento documenti | 20% dell’indennizzo liquidabile con il massimo di 5.000 euro per sinistro | Non prevista | |
2.b Spese di perizia | 20% dell’indennizzo liquidabile con il massimo di 2.000 euro per sinistro | Non prevista | |
2.c Sostituzione / Modifica serrature | 1.000 euro per anno assicurativo | Non prevista | |
2.d Pulizia riassetto dei locali | 1.000 euro per sinistro | Non prevista | |
2.e Potenziamento dei mezzi di protezione | 10% dell’indennizzo liquidabile con il massimo di 2.500 euro per annualità assicurativa. | Non prevista | |
2.f Spese sanitarie | 1.000 euro per sinistro | Non prevista | |
2.g Indennizzo speciale | 20% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 5.000 euro per sinistro | Non prevista | |
(Garanzia aggiuntiva) INFEDELTA’ DI DIPENDENTI E COLLABORATORI | |||
Furto, rapina, appropriazione indebita, truffa durante l’orario di svolgimento delle relative mansioni | Con il limite di indennizzo indicato in polizza | Franchigia specifica indicata in polizza | |
(Garanzia aggiuntiva) BENI IN CASSAFORTE | |||
Documenti Valori Collezioni Gioielli e preziosi Oggetti Pregiati | Nei limiti della Somma Assicurata Beni in Cassaforte indicata in polizza Per il solo Denaro: nel limite specifico indicato in polizza In eccedenza ai limiti previsti per tipologia di oggetti ovunque riposti | Franchigia specifica indicata in polizza | |
Responsabilità Civile dell’Ufficio Responsabilità Civile verso terzi (RCT) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a: |
- asbesto: assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
o ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
o all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- alle cose altrui, derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva “Danni da Incendio”, se acquistata;
- esplodenti: detenzione e/o impiego;
- emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- furto, smarrimento, errata consegna;
- incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all’Art. “Danni da inquinamento accidentale”;
- interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all’Art. “Danni da interruzione e sospensione attività”;
- lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto all'Art. "Oggetto della garanzia", al punto C.;
- operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori;
- opere e/o installazione in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- danni direttamente o indirettamente causati da:
- atto doloso condotto per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
- accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica.
- Sono esclusi inoltre i danni:
- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d’esercizio;
- causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d’esercizio;
- proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di natanti a motore, di aeromobili, droni;
- responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti direttamente dalla legge;
- spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo quanto previsto all’Art. “Danni da spargimento di acqua e rigurgito di fognature”;
- terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali in genere;
- esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi di attività industriali, artigianali, commerciali, artistiche, di servizi, personali dell'Assicurato, degli inquilini, dei condomini o loro familiari.
Nel caso di assicurazione riguardante Studi o Uffici o Ambulatori inerenti attività mediche o sanitarie in genere, si intendono esclusi i danni derivanti o causati da:
- Mancata, insufficiente o errata disinfezione o trattamento di qualsiasi natura e specie di strumenti sanitari, apparecchiature elettromedicali o presidi medici-chirurgici;
- Insalubrità di locali espressamente destinati ad attività sanitaria, ivi compresa la mancata, errata o insufficiente sterilizzazione di sale operatorie o altri ambienti ove tale condizione sia richiesta dalla natura dell’attività medico/sanitaria svolta all’interno di essi;
- Somministrazione di sostanze utilizzate in ambito sanitario di qualsiasi natura e specie, fatta eccezione per alimenti e/o bevande di uso comune;
- Mancato, errato, anomalo funzionamento di apparecchiature, macchinari, impianti/attrezzature elettromedicali per diagnosi, trattamenti e/o cura di cui gli assicurati debbano rispondere;
- Danni causati da malfunzionamento / errata manutenzione di impianti tecnologici – anche se fissi – espressamente destinati ad attività sanitaria ed installati o inerenti i locali adibiti ad ambulatorio o a studio medico;
- Mancata, errata o insufficiente sorveglianza di pazienti psichiatrici o non autosufficienti.
Inoltre, la Società non è tenuta:
- a prestare la copertura;
- indennizzare sinistri;
- a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza; se la copertura, l’indennizzo o la prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi. L’assicurazione è prestata, per ogni sinistro con danni a cose, previa detrazione dell'importo minimo in euro della franchigia indicata nella scheda di polizza anche in deroga ad importi inferiori previsti dalle singole garanzie di polizza. Qualora alcune garanzie prevedano franchigie o scoperti di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi. Responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO) Sono esclusi i danni derivanti da: - l'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche od integrazioni; - la detenzione o impiego di esplosivi e di armi da fuoco (salvo quanto previsto all'Art.RCT1 “Oggetto della garanzia” lettera F. relativamente al servizio di vigilanza); - da asbesto, quali estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; nonché da uso di prodotti fatti in tutto o in parte di asbesto; - trapianto di organi umani, impiego di sostanze biologiche di origine umana; - violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; - atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra; - umidità, stillicidio e, in genere, insalubrità dei locali; - organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica; - emissione di onde e/o campi elettromagnetici; - conseguenti a malattie professionali, salvo quanto indicato dalla garanzia aggiuntiva “Malattie Professionali”, se acquistata. Nella garanzia aggiuntiva “Malattie Professionali” sono inoltre presenti le seguenti limitazioni: - l’assicurazione non vale per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata; - l’assicurazione non vale per le malattie professionali conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge o alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omissioni nelle riparazioni o negli adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni sino al momento in cui l'Assicurato, per porre rimedio alla situazione, intraprenda accorgimenti ragionevolmente idonei a evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze; - l’assicurazione non vale per le malattie professionali che si manifestano dopo i mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, indicati sulla scheda tecnica di polizza. | |||
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO | |
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE | |||
RCO – Danno Biologico | Nel limite del massimale di RCO indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza |
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO |
RISCHI ASSICURATI | ||
Danni a cose – Intera Sezione | Massimale indicato in polizza | Franchigia di sezione indicata in polizza |
Danni da inquinamento | Nel limite di indennizzo indicato in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
Danni da interruzioni di attività | Nel limite di indennizzo indicato in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
Danni da spargimento d’acqua | Nel limite di indennizzo indicato in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
(Garanzia aggiuntiva) DANNI DA INCENDIO | ||
Danni da incendio | Nel limite di indennizzo indicato in polizza | Franchigia di sezione indicata in polizza |
(Garanzia aggiuntiva) MALATTIE PROFESSIONALI | |||
Malattie Professionali | Con il limite di indennizzo indicato in polizza | Non prevista | |
Assistenza Ufficio Sono esclusi i danni causati da: - guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; - nei paesi in cui sia in vigore lo stato di guerra, dichiarata o di fatto. Per ciascuna prestazione sono inoltre previsti specifiche esclusioni di garanzia ed i relativi limiti di indennizzo. Assistenza – Cyber Sono esclusi: - danni avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari; - danni avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio; - qualsiasi atto illegale compiuto dall’Assicurato o da un dipendente dell’Assicurato (raccolta o acquisizione illegittima da parte dell’Assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili) o da un terzo che agisca con l’autorizzazione dell’Assicurato; - danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato; - danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: dipendenti dell’Assicurato, persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere, persone alle quali l’Assicurato abbia dato accesso alle credenziali di accesso ai dispositivi, carte di credito, conti on line, - interruzione della rete internet causata da parte di terzi. Sono inoltre presenti le seguenti limitazioni nelle condizioni di operatività: - le prestazioni non possono essere garantite se l’Assicurato non effettua il primo accesso e la valutazione del rischio sulla piattaforma messa a disposizione dalla Società; - i Device garantiti devono essere dotati di software Antivirus e Firewall; - i Device garantiti devono operare in ambiente Microsoft Windows, OSX o Linux; - l’Assicurato deve possedere la licenza dei Software utilizzati e deve provvedere all’installazione degli aggiornamenti raccomandati dal produttore del software (nel caso di aggiornamento del sistema operativo, entro 30 giorni dal rilascio da parte del produttore); - la data di fabbricazione del dispositivo interessato dal sinistro deve risalire al massimo a 5 anni prima della data di accadimento. Sono assicurabili anche dispositivi la cui data di fabbricazione è antecedente se il dispositivo supporta le versioni più recenti del sistema operativo e dei software installati; - l’Assicurato deve provvedere al backup dei dati con cadenza almeno mensile. MODULO ATTIVITA’ Responsabilità Civile Professionale Sono esclusi tutti i danni che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata. Sono esclusi, inoltre, le perdite patrimoniali relativamente a: 1. sanzioni, multe, ammende e penalità a carattere punitivo o esemplare irrogate direttamente all'Assicurato e sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento; 2. attività di responsabile della protezione dei dati, salvo quanto previsto all’art. RCP A “DPO - Responsabile trattamento dei dati”; 3. attività di Consigliere d’amministrazione, Sindaco, membro dell’Organismo di vigilanza, Revisore legale dei conti, membro del Comitato di controllo sulla gestione, del Consiglio di sorveglianza e Revisore in Enti locali; 4. perdita, distruzione e deterioramento di cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto dall’Art. RCP3 “Estensioni di garanzia sempre operanti- punto 2 “Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori”; 5. responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; 6. errori, omissioni o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di polizze di assicurazione e nel pagamento di premi di assicurazione; 7. mancata godibilità dei locali; 8. rappresentanza di una delle parti per gli atti relativi all’esecuzione del contratto oggetto della mediazione immobiliare; |
9. responsabilità previste dall’Art. 1762 del Codice Civile “Contraente non nominato”; 10. attività concernenti operazioni di “multiproprietà”; 11. concessioni di fideiussioni (Art. 1763 del Codice Civile) o prestazione di garanzie in genere; 12. difformità dei Locali, immobili e terreni dalle caratteristiche presentate o richieste; 13. mancato pagamento di pigioni o affitti in genere; 14. insolvenza, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale che coinvolga l’Assicurato; 15. atti illeciti derivanti da attività di mediazione finanziaria connessa all’erogazione di mutui e/o finanziamenti o assimilabili; 16. atti illeciti derivati da consulenza in materia di progettazione e specifiche tecniche; 17. attività di consulenza in materia finanziaria e/o di investimenti di qualsivoglia natura; 18. sinistri derivanti direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da: • atto doloso condotto per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico; • accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica; Sono esclusi anche i danni: - a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d’esercizio; - causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d’esercizio; 19. danni di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, asbesto; 20. violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; 21. sinistri derivanti da qualsiasi atto di guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari o qualsiasi atto di terrorismo; 22. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; 23. emissione di onde e/o di campi elettromagnetici. Infine, la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi. L’assicurazione è prestata, per ogni sinistro, previa detrazione dell'importo minimo in euro indicato nella scheda di polizza anche in deroga ad importi di scoperto inferiori previsti dalle singole garanzie di polizza. Qualora alcune garanzie prevedano franchigie o scoperti di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi. | ||||
GARANZIA | LIMITI DI RISARCIMENTO | FRANCHIGIA – SCOPERTO | ||
ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI | ||||
Franchigia di sezione | ----- | Importo indicato in polizza | ||
Attività di Mediatore | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza | ||
Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza | ||
Danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni di attività | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza | ||
Errato trattamento dei dati personali | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza | ||
Stime e perizie | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza | ||
Firma elettronica avanzata | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza | ||
GARANZIE AGGIUNTIVE |
Amministratore di stabili, Revisore di condominio | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza | ||
DPO (Data Protection Officer) Responsabile trattamento dati | Importo indicato in polizza | Importo indicato in polizza | ||
Tutela Legale E’ escluso il rimborso di: - compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite; - compensi dell’avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale; - compensi dell’avvocato domiciliatario se non indicato dall’Impresa - spese per l’indennità di trasferta; - spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro; - spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria; - imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia; - multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali; - spese non concordate con l’Impresa; - in caso di domiciliazione, ogni duplicazione di onorari. Inoltre, sono escluse le vertenze relative a: - fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; - fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; - compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente; - proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche; - fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; - fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie salvo quanto derivante da incarichi assunti presso Società o Enti terzi nell’ambito dello svolgimento dell’attività professionale; - prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva “Vertenze con i clienti compreso il recupero crediti”, se acquistata; - compravendita o alla permuta di immobili; - interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti, salve le attività di certificazione per agevolazioni fiscali derivanti dalle ristrutturazioni edilizie; - vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi; - adesione ad azioni di classe (class action); - difesa penale per abuso di minori. TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO | ||||
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA – ALTRI LIMITI | ||
CASI ASSICURATI | ||||
1. Delitti colposi e contravvenzioni | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza | Non previsto | ||
2. Delitti Dolosi | Non previsto | |||
3. Danni subiti | Non previsto | |||
4. Fornitori | Valore in lite pari o superiore a 200 euro | |||
5. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali | Non previsto | |||
6. Rapporti di lavoro | Non previsto | |||
7. Istituti o enti pubblici di assicurazioni | Non previsto | |||
8. Pacchetto sicurezza | Non previsto | |||
8. Pacchetto sicurezza - Impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative pecuniarie | Importo pari o superiori a 250 euro | |||
9. Appalto/subappalto | Non previsto | |||
10. Impugnazione di delibere assembleari condominiali | 5.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza | Non previsto |
11. Spese di resistenza per danni extracontrattuali | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza | Non previsto | |
12. Vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazione | Non previsto | ||
13. Chiamata in causa dell’assicuratore di responsabilità civile del Contraente | 1.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza | Non previsto | |
(Garanzia aggiuntiva) RETROATTIVITÀ | |||
Retroattività | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza | Non previsto | |
(Garanzia aggiuntiva) TUTELA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA | |||
Tutela in materia fiscale e Tributaria | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza | Non previsto | |
(Garanzia aggiuntiva) OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE | |||
Sanzioni amministrative pecuniarie | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza | Importo della sanzione pari o superiore a 1.000 euro | |
(Garanzia aggiuntiva) VERTENZE CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI | |||
Fase stragiudiziale | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con numero massimo di casi per anno indicato in polizza | Non previsto | |
Fase giudiziale | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza con numero massimo di casi per anno indicato in polizza | Valore in lite maggiore o uguale 500 euro | |
(Garanzia aggiuntiva) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO | |||
Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto | Nel limite del massimale per sinistro e del massimale per anno indicati in polizza | Non previsto | |
Cyber Risk Sono presenti le seguenti limitazioni: - Rapporti di lavoro dipendente: policies, prassi, atti o omissioni, o qualunque rifiuto, effettivo o presunto, di assumere una persona, o qualunque condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti, se la richiesta di risarcimento venga presentata da un dipendente, un ex-dipendente, un candidato per un impiego, oppure dal coniuge o dal convivente di tale soggetto. Resta salvo quanto garantito per la “Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy”: - per richieste presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'assicurato; - al pagamento di costi per Privacy Notification che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'Assicurato. - dirigenza e manager: Effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal Contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto con qualifica di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del contraente o di una sua Società controllata. - violazioni o inadempimento di contratto: richieste di risarcimento o perdite relative a responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale dal quale sono scaturiti i danni e/o le perdite. Resta salvo: - soltanto in relazione alla garanzia “Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy” per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi; - in relazione alla garanzia “Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria” per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia; - nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza del contratto o accordo da cui è stato generato il sinistro. - Pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette: salvo quanto previsto e assicurato in tema di: - richieste di risarcimento previste dalla “Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy”; |
- richieste di risarcimento che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, purché nessun membro del vertice aziendale abbia partecipato o si presume abbia partecipato o agisca in collusione in tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata.
- Acquisizione di informazioni personali:
- Reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche. Salvo la reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell'assicurato. E’ fatto salvo anche quanto previsto in termini di “Inadempimento colposo da parte dell'Assicurato nella gestione di un programma atto ad impedire il furto di identità prescritto dalle normative e direttive emanate in conformità allo “United States Code - titolo 15” della Legge degli U.S.A”, o altre informazioni personali dall'assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'assicurato; il mancato adempimento a un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche (ad esempio le cosiddette pratiche “opt-in” o “opt-out” relative alla gestione delle newsletter).
- Distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'Assicurato o per suo conto, salvo quanto previsto in polizza.
- sicurezza informatica o violazione della sicurezza: Atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della polizza nei casi in cui:
- l'Assicurato o un membro del vertice aziendale sia a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre, prima della data di effetto della polizza, che gli atti sopra elencati potessero essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita;
- l'Assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre a una richiesta di risarcimento o perdita, a un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizza.
- Sicurezza informatica: Qualunque azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa, fraudolenta o dannosa, qualunque violazione volontaria della sicurezza informatica, violazione volontaria di una privacy policy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa dall'assicurato, o da altri se l'assicurato abbia colluso o vi abbia preso parte.
- Violazioni delle disposizioni del Codice Penale Italiano (di seguito “C.P.”) e di ogni altra legge volta a regolamentare gli ambiti di seguito indicati:
- Leggi relative alla criminalità organizzata e all’estorsione. Quali: associazioni di tipo mafioso (Art.416-bis C.P.) - associazioni per delinquere finalizzata al contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea di tabacchi (D.P.R. n.43/1973) - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art.74 del
D.P.R. n. 309/1990) - associazione per delinquere (Art.416 C.P.) - corruzione (Art.318 C.P. e ss.) - malversazione a danno dello Stato (Art.316-bis C.P.) - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il reato di favoreggiamento personale (Art.377-bis e 378 C.P.) - rapina (Art.628 C.P.) - estorsione (Art.629 C.P.) - truffa (Art. 640 C.P. e ss.) - riciclaggio (Art.648-bis C.P.) - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art.648-ter C.P.) - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art.12, paragrafi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n.286/1998) -violazioni del copyright (Art.171,171-bis,171-ter,171-septies e171- octies della Legge n.633/1941) - le altre leggi o normative simili o analoghe di qualsiasi Stato, Provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche - qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle predette leggi.
- Leggi relative a intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate. Quali: violazioni o inosservanze di qualsivoglia previsione del D. Lgs. n.58/1998 (cd. “Testo Unico della Finanza”) e delle relative leggi e decreti attuativi - ogni altra legge, regolamento o normativa simili o analoghi di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, e violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi.
- Leggi relative a Lavoro e Impiego e a tutela dei Lavoratori. Quali ad esempio: Art.36 della Costituzione Italiana - D.Lgs. n.66 dell'8 Aprile 2003 in materia di organizzazione dell’orario di lavoro - Legge n.977 del 17 Ottobre 1967 (in materia di tutela del lavoro minorile) e sue successive modificazioni ed integrazioni - Legge n.300 del 20 Maggio 1970 (cd. Statuto dei Lavoratori) - Legge n.604 del 15 Luglio 1966 (licenziamenti individuali) - Legge n.223 del 23 Luglio 1991 (in materia di Cassa Integrazione, mobilità e trattamenti di disoccupazione) - D.Lgs. n.81 del 9 Aprile 2008 (cd. Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro) e sue successive modificazioni e integrazioni - violazione dei Contratti Collettivi applicabili - altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia Stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi.
- Ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza.
Le limitazioni sopra elencate del punto “Violazioni del codice penale e di altre norme di legge” non si applicano a:
- richieste di risarcimento in altro modo coperte ai sensi delle garanzie di cui alla “Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy”, punti A.1, A.2 e A.3;
- spese ai sensi della garanzia “spese e costi per privacy notification” lettera B., che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, a condizione che nessuno membro del vertice aziendale abbia agito (o presumibilmente agito) in collusione o abbia preso parte (o presumibilmente preso parte) a tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata.
- Richieste di risarcimento presentate da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione. Questa limitazione non si applica:
- alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi della garanzia “Difesa in giudizio”;
- al pagamento dei Costi di Notifica della Privacy nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una Legge di notifica della violazione.
- Richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente Assicurazione, nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della presente Assicurazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: richiesta di risarcimento da parte di un socio per danni da lui subìti a seguito del comportamento colpevole di un altro socio, pur sempre nell’ambito dell’attività di azienda). Questa esclusione non si applica: alle richieste di risarcimento coperte in altro modo ai sensi della garanzia “Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy” punti 1-2-3, per fatti commessi da un dipendente o un ex-dipendente dell'Assicurato.
- Richieste di risarcimento presentate da un'impresa o una Società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici percento (15%), o presentate da qualsivoglia Società (controllata, collegata o consociata) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici percento (15%) del Contraente.
- trasmissioni e pubblicazioni: Con riferimento alle garanzie “Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy” - “Spese e costi per privacy notification” e “Spese in giudizio”, relativamente a distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:
- trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
- pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, copioni e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet;
- pubblicità da o per conto dell'Assicurato.
Questa limitazione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Privacy Policy adottata dall'Assicurato.
- Atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (se la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere o usurpazione militare o il potere usurpato o di confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale.
- Con riferimento alle garanzie “Mancata protezione dei dati” e “Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica”, qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un membro del vertice aziendale.
- Con riferimento alle garanzie “Mancata protezione dei dati” e “Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica”, sono esclusi:
- qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni. Salvo qualunque richiesta di risarcimento o perdita altrimenti garantita ai sensi della presente polizza derivante da un malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, denial of service attack adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica che sia stato causato soltanto dal guasto o dal malfunzionamento di servizi o infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni che si trovino sotto il diretto controllo operativo dell'Assicurato;
- incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico;
- qualsiasi guasto satellitare.
- Con riferimento alle garanzie "Mancata protezione dei dati”, non si intendono comprese le perdite da interruzione di attività e quindi la stessa non si intenderà operante in nessuno dei seguenti casi:
- perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo, costi di giustizia e spese legali di ogni tipo;
- perdita subita a seguito di condizioni commerciali sfavorevoli, perdita a seguito di variazioni dei valori di mercato o ogni altra perdita consequenziale;
- costi o spese che l'assicurato dovesse sostenere per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software.
Tutti i costi di interruzione di attività risultanti da molteplici interruzioni o sospensioni dei sistemi informatici coperti dalla presente polizza - che risultano dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazione della sicurezza derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di sicurezza informatica - saranno considerati come un'unica perdita da interruzione di attività; a condizione, tuttavia, che venga applicata a ogni periodo di ripristino un distinto periodo di attesa.
- Con riferimento alle garanzie "Mancata protezione dei dati”, “Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica” e “Furto online di fondi”, sono esclusi pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica. - Perdite per le quali l’Assicurato può ottenere un risarcimento da parte dell’emittente dello strumento di pagamento o della banca, ad esclusione di quanto previsto dalla garanzia Furto on line di fondi”. - Mancata conformità dei sistemi con le ultime disposizioni di sicurezza disponibili. Inoltre, per - Per il “Furto online di fondi” la garanzia non opera per: - l’utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento operato da membri del Nucleo familiare dell’Assicurato (come da stato di famiglia), convivente more uxorio, nonché da parenti e affini dell’Assicurato anche non conviventi; - l’utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento operato da terzi autorizzati dall’Assicurato ad aver accesso alla propria abitazione, nonché alle proprie password ed altre credenziali di accesso a computer, carte di pagamento, conto bancario online o portafoglio online; - la sottrazione fisica, smarrimento o perdita delle carte di pagamento; - qualunque perdita coperta da altra polizza assicurativa; - i fondi in portafogli online in valuta diversa dall’Euro. È condizione essenziale per l’operatività della garanzia l’adozione da parte dell’Assicurato di tutti i sistemi di sicurezza previsti dall’Istituto bancario o Società emittente della carta (come, ad esempio, il codice 3D Secure associato alla carta o altri codici di sicurezza). La mancata adozione dei sistemi di sicurezza previsti comporta la perdita del diritto all’indennizzo. - Nella garanzia “Spese e costi per privacy notification” sono escluse le Spese e Costi per Privacy Notification non comprendono i salari/stipendi né le spese generali dell'Assicurato. Inoltre, si devono intendere esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di Epidemie o Pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell’Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall’esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell’eventuale riconoscimento pubblico dell’emergenza epidemica o pandemica. | |||
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO | |
OGGETTO DELLA GARANZIA | |||
Cyber Risk- Intera sezione | Massimale aggregato indicato in polizza | Franchigia / scoperto indicata in polizza | |
Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della Privacy | Nel limite specifico indicato in polizza | Franchigia / scoperto indicata in polizza | |
Spese e costi per privacy notification | Nel limite specifico indicato in polizza | Franchigia / scoperto indicata in polizza | |
Spese per difesa in giudizio | Nel limite specifico indicato in polizza | Franchigia / scoperto indicata in polizza | |
Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria | Nel limite specifico indicato in polizza | Franchigia / scoperto indicata in polizza | |
Mancata protezione dei dati | Nel limite specifico indicato in polizza | Franchigia / scoperto indicata in polizza | |
Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica | Nel limite specifico indicato in polizza | Franchigia / scoperto indicata in polizza | |
FURTO ONLINE DI FONDI | |||
Furto online di fondi | 300 euro per anno assicurativo nel caso in cui l’Istituto bancario o la Società emittente della carta rimborsino l’Assicurato ma applichino una franchigia 1.000 euro per anno assicurativo nel caso in cui l’Istituto bancario o la Società emittente della carta non rimborsino l’Assicurato. | non prevista |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Sezioni Incendio – Eventi Catastrofali – Apparecchiature elettriche ed elettroniche – Furto Il Contraente / Assicurato deve: 1. Conservare le tracce del sinistro fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società e per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data del primo avviso. 2. Mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso. In caso non fossero immediatamente disponibili, quelli ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno, come ad esempio: documenti di acquisto, fatture, ricevute fiscali, registri, fotogrammi, dichiarazioni testimoniali. 3. Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, denunciare formalmente il sinistro (a parziale deroga dell’art. 1913 c. c.) in una delle seguenti modalità: • Comunicando per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società: la data, l’ora e il luogo del sinistro, la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze, il nominativo di eventuali testimoni, il nominativo di eventuali terzi danneggiati, la descrizione dei beni danneggiati o sottratti, l’indicazione, anche approssimativa, dell’ammontare del danno, il numero di polizza e il nominativo del Contraente. • Utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito: www.cattolica.it alla pagina “Cosa fare in caso di sinistro – Sinistri non auto”, fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste. 4. Nei 25 giorni successivi al primo avviso deve: • fornire, se non è già stato fatto, un elenco dettagliato dei beni danneggiati o sottratti, descrivendo il loro stato d’uso; • inviare copia dell’eventuale denuncia all’autorità competente. 5. In caso di sospetto reato, bisogna fare denuncia all’autorità. Se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell’evento siano imputabili a un reato: • è necessario denunciare l’accaduto alle autorità competenti del luogo, • con una descrizione il più possibile particolareggiata, • e con l’indicazione del presumibile ammontare del danno. Sezioni Responsabilità Civile Professionale - Responsabilità Civile dell’Ufficio (RCT-RCO) Il Contraente / Assicurato deve: 1. comunicare tempestivamente notizie, domande o azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto; 2. mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno; 3. astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con la Società o con i legali e tecnici incaricati; 4. trasmettere tempestivamente alla Società ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare; 5. collaborare con la Società per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza; 6. produrre la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile; 7. comparire in giudizio a semplice richiesta della Società, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria dalla Società per la difesa. Se il Contraente/l’Assicurato non adempie a questi obblighi, la Società può non assumerne la difesa. Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, deve denunciare formalmente il sinistro (a parziale deroga dell’art. 1913 c.c.) in una delle seguenti modalità: • Comunicando per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società: la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze, il nominativo di eventuali terzi danneggiati, il numero di polizza e il nominativo del Contraente. • Utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito www. cattolica.it alla pagina “Cosa fare in caso di sinistro – Sinistri non auto”, fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste. Nella Responsabilità Civile Professionale: l’Assicurato ha altresì facoltà di comunicare alla Società eventuali circostanze, suscettibili di generare una richiesta di risarcimento da parte di un terzo, |
fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a fatti, date e persone coinvolte. L’eventuale richiesta di risarcimento pervenuta all’Assicurato in seguito alla comunicazione della circostanza sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo di validità dell’assicurazione. Avvertenze valide per tutte le Sezioni Incendio – Eventi Catastrofali – Furto – Apparecchiature elettriche ed elettroniche – Responsabilità Civile dell’Ufficio (RCT – RCO) – Responsabilità Civile Professionale • Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l’Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, secondo le modalità previste da ciascun assicuratore. • Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l’Assicurato non è in grado di adempiere agli obblighi sopra descritti, sarà ritenuto valido l’avviso di sinistro dato da un familiare, da un dipendente o da un collaboratore. Sezione Tutela Legale Il Contraente / Assicurato deve: 1. Denunciare immediatamente alla Società e/o D.A.S. qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o D.A.S. nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto. Nel caso in cui la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente; 2. Informare immediatamente la Società e/o D.A.S. in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. In mancanza, D.A.S. non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. 3. Fornire le prove e argomentazioni per permettere a D.A.S. di valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni. 4. Restituire le spese che sono state anticipate da D.A.S. quando ha diritto di recuperarle dalla controparte. Inoltre, l’Assicurato deve restituire le spese che sono state anticipate da D.A.S.: • nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo. L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente a D.A.S. la copia della sentenza definitiva; • nella chiamata in causa dell’assicuratore di responsabilità civile, se la garanzia non opera perché l’assicuratore di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. 5. Per la garanzia aggiuntiva Retroattività (se acquistata) il Contraente/Assicurato, se ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, ha l’obbligo di denunciare i sinistri avvenuti prima dell’inizio dell’efficacia della copertura assicurativa della presente polizza anche alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società e/o D.A.S. qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto) ai numeri: Numero verde: 800 572 572, Numero dall’estero: +39 02 24 12 85 70, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail: sinistri@das.it. I medesimi contatti possono essere utilizzati per la successiva gestione del sinistro. Sezione Cyber Risk A. REALE RICHIESTA DI RISARCIMENTO L'Assicurato, nel caso in cui riceva una richiesta di risarcimento, deve: • inviare, non appena possibile, alla Società comunicazione scritta di tale richiesta di risarcimento a mezzo fax, e-mail, corriere o raccomandata AR; • allegare ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto ricevuti dall'Assicurato o dal suo rappresentante. La notifica non potrà pervenire alla Società successivamente al termine del periodo di polizza; solo nel caso di richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante |
gli ultimi trenta giorni del periodo di polizza, la notifica potrà pervenire alla Società entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del periodo di polizza. B. PRESUNTA RICHIESTA DI RISARCIMENTO Se durante il Periodo di Polizza l'Assicurato viene a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto per una richiesta di risarcimento, potrà fornire comunicazione scritta alla Società, via fax, e-mail, corriere o raccomandata AR, contenente: 1. i dettagli specifici relativi dell'atto, errore o omissione o Violazione della Sicurezza che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di una richiesta di risarcimento; 2. lesione o danno che potrebbero derivare o siano derivate dalla circostanza; 3. i fatti attraverso i quali l'Assicurato ha avuto conoscenza della circostanza, dell'atto, dell'errore, dell'omissione o della violazione della sicurezza. Ogni successiva richiesta di risarcimento presentata nei confronti dell’Assicurato derivante da tale circostanza che sia oggetto di comunicazione scritta verrà considerata presentata nel momento in cui la comunicazione scritta, presentata conformemente ai summenzionati requisiti, sia stata trasmessa per la prima volta alla Società. C. REALE O PRESUNTO FURTO DI DATI In seguito all’obbligo legale di adeguamento alla Notification Law il furto dei dati o il ragionevole sospetto del suo verificarsi deve essere comunicato per iscritto alla Società durante il Periodo di Polizza, non appena l’Assicurato lo abbia scoperto. D. COMUNICAZIONE SCRITTA DELLA RICHIESTA La richiesta di risarcimento o l’obbligo legale, così come illustrati alle lettere A e C, si ritengono comunicati quando la Società abbia ricevuto via fax, e-mail, corriere o raccomandata AR. La comunicazione scritta deve contenere una richiesta, un obbligo, un atto, un errore, un’omissione da cui possa derivare una richiesta di risarcimento conforme a quanto illustrato alla lettera B. E. MANCATA PROTEZIONE DEI DATI La mancata protezione dei dati, richiesta di risarcimento o l’obbligo legale, così come illustrati alle lettere A e C, deve essere comunicata via fax o raccomandata AR subito dopo la scoperta dell'alterazione, manomissione distruzione, cancellazione, danneggiamento o impossibilità di accesso al database, così come previsto dalla presente Polizza. Tutte le perdite da mancata protezione dei dati coperte in polizza devono essere scoperte e segnalate alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del Periodo di Polizza. F. INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ INFORMATICA L’interruzione o la sospensione dell’attività informatica deve essere comunicata per iscritto alla Società non appena l’Assicurato ne abbia avuto conoscenza, v i a fax o raccomandata AR, come previsto dalla presente polizza. La comunicazione deve essere fornita durante il periodo di polizza o non oltre dieci giorni dopo la fine del periodo di polizza. Tutte le perdite da Interruzione dell'Attività coperte ai fini della presente assicurazione devono essere segnalate, in conformità a quanto indicato alla "Prova e stima della perdita", alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del periodo di polizza. Sezione Assistenza dell’Ufficio e Sezione Assistenza Cyber L’Assicurato può accedere ai servizi di Assistenza dell’Ufficio contattando la Struttura Organizzativa al numero verde 800.572.572 oppure al numero +039 02.24.12.85.70. Se impossibilitato a telefonare potrà inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica assistenza.gruppocattolica@IMAitalia.it o un fax al numero 02.24.12.82.45. In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare: nome e cognome, codice fiscale/partita IVA o il numero di polizza, il servizio richiesto e la motivazione per la quale si richiede l’erogazione dello stesso, l’indirizzo del luogo in cui ci si trova e dell’ubicazione dell’ufficio, il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamare l’Assicurato nel corso dell'assistenza. Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro ma è comunque necessario inviare gli originali dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. La Struttura Organizzativa potrà richiedere inoltre all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’Assistenza. | |
Gestione da parte di altre imprese Tutela legale: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona (VR) Assistenza dell’Ufficio e Assistenza Cyber: IMA Servizi Scarl, società di servizi, Piazza Idro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI). |
Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda o, per l’assicurazione della responsabilità civile, dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. L’Impresa si impegna a procedere alla liquidazione entro 30 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato o del terzo danneggiato. Per la sola Sezione di Tutela legale: D.A.S. può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che D.A.S. assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. Se l’Assicurato paga direttamente il professionista, D.A.S. rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della documentazione prevista in polizza, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto. Per le prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si specifica che è possibile il frazionamento del premio in rate: - semestrali con aumento del premio del 2%; - quadrimestrali con aumento del premio del 2,5%; - trimestrali con aumento del premio del 3,0%; Presso gli intermediari abilitati è disponibile la rateazione mensile con addebito su carta di credito con un aumento del premio imponibile fino al 3%. |
Rimborso | Non previsto |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Oltre alle informazioni fornite nel DIP Danni, il contratto prevede quanto segue. Per la RC Professionale: - L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere prima di tale periodo; pertanto, la retroattività è da intendersi illimitata. Per le garanzie aggiuntive “Amministratore di stabili. Revisore di condominio” e “DPO Responsabile trattamento dati” operanti se acquistate, la retroattività è limitata a 2 anni. - Il Contrante ha la facoltà di chiedere all’Impresa un’estensione temporale della copertura dopo la scadenza della polizza stabilendo un periodo di garanzia Postuma di 10 anni per cessazione attività, a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo. E’ inoltre prevista la facoltà di richiedere un’Ultrattività fino a 10 anni per cessazione del contratto, sempre con pagamento di un premio aggiuntivo. Per la Tutela Legale l’assicurazione è valida: - dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative; - dopo un periodo di carenza di 90 giorni dalla data di effetto del contratto in tutte le restanti ipotesi. |
Sospensione | Non è prevista la sospensione delle garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Risoluzione | Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a cinque (5) anni (più eventuale rateo), ed è stato applicato lo sconto così come previsto dall’Art. 1899 c.c., il Contraente può recedere dal contratto trascorso il quinquennio, purché siano state pagate almeno 5 annualità di premio. Trascorso il quinquennio l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto mediante raccomanda A.R. con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Qualora il Contraente sia consumatore ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto. Qualora il Contraente non sia consumatore ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, l’Impresa ha facoltà di recedere dal contratto. In ogni caso il recesso in caso di sinistro deve essere comunicato all’altra parte con raccomandata A.R. e ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio pagata non goduta. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Il prodotto è dedicato a chi esercita l'attività professionale di Agente di Affari in Mediazione (Agente Immobiliare/Mandatario a titolo oneroso) iscritto nell'apposito ruolo, svolta nei termini e limiti stabiliti dalla vigente normativa e dai regolamenti che la disciplinano, a tutela dei rischi relativi all’attività stessa e/o della proprietà/conduzione dello studio. | |
Quali costi devo sostenere? | |
- Costi di intermediazione Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni medie percepite dagli intermediari: Tutti i rischi 22% | |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Servizio Reclami Lungadige Cangrande n°16 – 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354 E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente, numero di polizza e nominativo del Contraente, numero e data del sinistro, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’Impresa invierà risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un’azione giudiziale |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Facoltativa |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato UFFICI - SEZIONI: INCENDIO, EVENTI CATASTROFALI, APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, FURTO Mandato peritale: se una parte lo richiede, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti, che si riunisce nel comune in cui si trova l’Ufficio assicurato o la maggior parte dei beni assicurati. Ogni parte deve indicare il proprio perito; il terzo sarà scelto di comune accordo dai periti stessi, altrimenti la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo di riunione del collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo. Contenuto del mandato: i periti: - indagano sulle circostanze che hanno determinato il verificarsi dell’evento dannoso e sulla modalità del sinistro; - verificano le circostanze rispetto a quanto dichiarato dall’Assicurato e/o Contraente al momento della stipula del contratto; - accertano l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro; - procedono alla stima del danno subito, comprese le spese di salvataggio e, se previste, di demolizione e sgombero. Risultati della perizia: i risultati delle operazioni peritali sono raccolti in un verbale, redatto in doppio originale e consegnato in copia a ognuna delle parti, nel quale viene indicato anche il dettaglio delle stime. I risultati della perizia raggiunti a maggioranza sono vincolanti tra le parti, anche se il perito da ciascuna di esse nominato non abbia sottoscritto il verbale invece firmato dai restanti periti. Le motivazioni del dissenso devono essere indicate nel verbale. ATTIVITA’ – RC PROFESSIONALE In caso di controversia sull'interpretazione delle norme del presente contratto, le Parti possono ricorrere ad un collegio di arbitri composto da tre persone, due delle quali nominate dalle Parti, uno per ciascuna, ed il terzo d'accordo tra i primi due o in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Compagnia, dove dovrà riunirsi il Collegio. ATTIVITA’ – TUTELA LEGALE In caso di disaccordo tra l'Assicurato e D.A.S. in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata a un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con D.A.S.. Liti transfrontaliere Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
Business
IMPRESA
CATTOLICA&PROFESSIONI AGENTI IMMOBILIARI
PER LA TUTELA DAI RISCHI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE E ALLO STUDIO/UFFICIO
CONDIZIONI
DI ASSICURAZIONE
Le presenti Condizioni di Assicurazione (MOD. C&P AIMM 2 – ED. 01/2022)
sono parte integrante del Set Informativo,
unitamente ai documenti informativi precontrattuali:
• DIP Danni
(MOD. C&P AIMM DIP – ED. 11/2021)
• DIP Aggiuntivo Danni
(MOD. C&P AIMM DIP AGG – ED. 06/2022)
e sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.
Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.
PRONTI ALLA VITA.
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PRONTI ALLA CHIAREZZA
Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza - anche visiva - ai contenuti.
In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.
All'inizio di ogni sezione sono presenti box di consultazione, graficamente distinti e senza valore contrattuale, per aiutarti a comprendere il contenuto della sezione e l'area di rischio interessata dalle coperture assicurative offerte.
CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI
MAIUSCOLO
titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi
grassetto
punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento
corsivo
voci del Glossario relative a sezioni specifiche, esempi di calcolo, codicilli
DI POLIZZA
ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI
INFORMAZIONE IMPORTANTE
Le cose chiave e utili da sapere
FOCUS
Approfondimenti, specifiche, casi, esempi
COSA FARE
Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di
GLOSSARIO
Per distinguere a colpo d'occhio i termini generali e le voci specifiche presenti nelle condizioni di polizza.
SOMMARIO
GLOSSARIO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
TERMINI GENERALI E VOCI SPECIFICHE 7
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 19
MODULO UFFICI
GLOSSARIO DI MODULO 25
31
1. Cosa è assicurato
SEZIONE INCENDIO
3. Condizioni di operatività 40
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio 38
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 41
5. Tabella dei limiti di copertura 42
45
1. Cosa è assicurato
SEZIONE EVENTI CATASTROFALI
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 47
2. Condizioni di operatività 46
4. Tabella dei limiti di copertura 48
49
1. Cosa è assicurato
SEZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 52
2. Condizioni di operatività 51
4. Tabella dei limiti di copertura 54
55
1. Cosa è assicurato
SEZIONE FURTO
3. Opzioni con riduzione premio 61
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio 59
5. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 63
4. Condizioni di operatività 61
6. Tabella dei limiti di copertura 64
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'UFFICIO
1. Cosa è assicurato 67
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) 67
3. Condizioni di operatività 69
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio 69
5. Tabella dei limiti di copertura 73
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 70
1. Cosa è assicurato 73
RESPONSABILITA' CIVILE PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) 73
3. Condizioni di operatività 75
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio 74
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 75
5. Tabella dei limiti di copertura 76
78
1. Cosa è assicurato
SEZIONE ASSISTENZA DELL'UFFICIO
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 94
2. Condizioni di operatività 93
MODULO ATTIVITA'
95
Glossario di sezione
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio 101
1. Cosa è assicurato 98
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 105
3. Condizioni di operatività 102
5. Tabella dei limiti di copertura 108
109
Glossario di sezione
SEZIONE TUTELA LEGALE
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio 116
1. Cosa è assicurato 111
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 120
3. Condizioni di operatività 117
5. Tabella dei limiti di copertura 122
124
1. Cosa è assicurato
SEZIONE CYBER RISK
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 131
2. Condizioni di operatività 129
4. Tabella dei limiti di copertura 138
OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO "COSA FARE IN CASO DI…"
MODULO UFFICI: 139
1. Incendio, Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, Eventi Catastrofali, Furto - Che obblighi ho?
139
3. Assistenza - Assistenza Cyber Risk - Che Obblighi Ho? 149
2. Responsabilità Civile dell'ufficio - Che obblighi ho? 147
1. Responsabilità Civile Professionale - Che obblighi ho? 150
MODULO ATTIVITÀ: 150
2. Tutela Legale - Che obblighi ho? 152
3. Cyber Risk - Che Obblighi Ho? 155
GLOSSARIO
GLOSSARIO
"Per scegliere, devo capire."
È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini - generali e specifici - presenti in queste condizioni di assicurazione, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.
Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali.
Le voci relative alle garanzie cyber (presenti nella Sezione Cyber Risk e nell'Assistenza Cyber Risk) sono indicate in corsivo per distinguerle a colpo d'occhio dai termini generali presenti nelle condizioni di polizza.
TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA "CATTOLICA&PROFESSIONI"
A
Accesso o utilizzo non autorizzato
L'accesso o l'utilizzo di Sistemi Informatici di proprietà dell'Assicurato da parte di uno o più soggetti non autorizzati; oppure l'impiego di Sistemi Informatici con modalità non autorizzate.
Addetti
Titolari, soci (che concorrono manualmente allo svolgimento dell'attività) e prestatori di lavoro (con contratto regolare a termini di legge, di lavoro subordinato o meno, nei confronti dell'Assicurato).
Assicurato
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.
Assicurato (definizione valida esclusivamente per le garanzie Cyber)
a. Il Contraente e ogni Società controllata dal Contraente;
b. l'imprenditore persona fisica del Contraente, se il Contraente è una ditta individuale; oppure un socio se il Contraente è una Società di persone, ma esclusivamente per le funzioni svolte per conto dell'Assicurato.
Assicurazione
Assistenza remota
Assistenza erogata telefonicamente allo scopo di fornire consigli, condividere raccomandazioni e migliori prassi ("best practice") o erogare supporto per problematiche di cyber security.
Tale servizio viene fornito per mezzo di linee guida e procedure che guidano l'Assicurato ad effettuare verifiche sui propri dispositivi, per identificare la tipologia e le probabili cause di un evento dannoso.
Attività multimediale
Qualsiasi testo, immagine, video o suono divulgato tramite una pagina web dell'Assicurato, l'utilizzo di social media o via e-mail.
Attività pubblicitarie assicurate
L'esposizione della comunicazione pubblicitaria prodotta tramite canali di comunicazione messi a disposizione via web.
B
Back-up
Il processo con cui si effettuano copie dei dati, qualunque essi siano, affinché possano essere recuperabili anche in caso di danneggiamento o perdita dei dati originali.
Botnet
Rete di dispositivi connessi a Internet infettati da un malware (vedi) specializzato, che usa la rete per scopi malevoli.
C
Claims made
Tipologia di polizza che copre le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta agli Assicurati durante il periodo di assicurazione.
Codice maligno
Virus, trojan horse, worm o ogni altro software simile, codice o script progettati appositamente per introdursi nella memoria o in un disco del computer, e diffondersi da un computer all'altro.
Comunicazioni (alla Società)
Si intendono le comunicazioni scritte effettuate alla Società per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telefax e telegrammi, E-mail (e qualsiasi altro mezzo scritto) avente indicazione di una data certa.
Contraente
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri e paga il premio.
Contratto (assicurativo)
Cyber risk score
Punteggio basato sulle valutazioni del rischio per identificare e stimare l'esposizione al rischio di pirateria informatica, frode, furto di informazioni e altri rischi digitali derivanti dal funzionamento e dall'uso dei sistemi di informazione.
D
Danni
Riguardo al Cyber Risk si intendono gli importi dovuti dall'Assicurato in forza di una sentenza di condanna al risarcimento, lodo arbitrale o transazione (raggiunta con il previo consenso della Società).
Danno
Danno il cui ammontare viene determinato in base alle condizioni di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo/risarcimento.
Danno alle cose o agli animali
Riguardo al Cyber Risk si intende il pregiudizio economico conseguente a deterioramento o distruzione di beni materiali e le lesioni, compresa la perdita del loro uso, o la morte provocata agli animali.
Ai fini di tale definizione, i beni materiali non includono i dati elettronici.
Danno alle persone
Riguardo al Cyber Risk si intende il danno provocato da lesione fisica, malattia, morbo o morte di una persona, compresa l'ansia, lo stress mentale o emotivo.
Danno (da Cyber Risk)
Riguardo al Cyber Risk si intende l'alterazione, cancellazione o danneggiamento, di Dati quali, ad esempio, Dati sensibili o Dati personali, presenti nel Sistema informatico dell'Assicurato.
Dark web
Una porzione di web non indicizzato, i cui contenuti sono accessibili solo tramite specifici software e protocolli che consentono agli utenti la navigazione anonima (ad esempio: TOR).
Data Breach (violazione dei dati)
Incidente di sicurezza in cui dati sensibili, protetti o riservati, vengono consultati, copiati, trasmessi, rubati o utilizzati da un soggetto non autorizzato.
Database
Archivio di dati strutturato in modo da razionalizzare la gestione e l'aggiornamento delle informazioni e da permettere lo svolgimento di ricerche complesse.
Dati
Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata su supporti di memoria durevoli, quindi all'esterno della memoria RAM, cioè la memoria di lavoro di un elaboratore il cui contenuto può essere modificato, ma che va perduto all'atto dello spegnimento della macchina.
Dati confidenziali
Si intendono informazioni soggette ad un accordo di riservatezza.
Dati personali
Informazioni utili ad identificare una persona, così come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.
Deep linking
Vedi "Framing"
Deep web
La porzione del web non indicizzata dai motori di ricerca, i cui contenuti sono accessibili con un normale browser conoscendone l'indirizzo.
A titolo esemplificativo: fanno parte del Deep Web le pagine Internet a cui per accedere è necessario autenticarsi o fare il login.
Denial of Service Attack
Letteralmente "negazione del servizio": il termine indica l'attacco informatico con cui qualcuno intenda saturare le capacità di un sistema informatico inviando a quest'ultimo un volume eccessivo di dati elettronici, così da impedire la possibilità di accesso autorizzato ad esso (ad esempio: fino a non renderlo non più in grado di erogare il servizio ai richiedenti).
Device
Dispositivi elettronici quali computer, smartphone e tablet. (Il termine nell'uso comune indica prevalentemente i dispositivi mobili.)
Dispositivo di supporto
Dispositivi di memorizzazione o di immagazzinamento dati, removibili e non removibili, che forniscono spazio fisico per ospitare archivi digitali (per esempio: pen drive e memory card - le "chiavette", memorie esterne, hard disk, ma anche cd e dvd).
Dipendente
Per dipendente si intende:
⚫ qualsiasi persona fisica impiegata a tempo pieno o parziale, per una stagione o temporaneamente, che
lavora in base a un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, che il Contraente ha diritto di dirigere e supervisionare nell'adempimento delle sue prestazioni lavorative e che il Contraente remunera attraverso salari, stipendi e/o commissioni;
⚫ qualsiasi lavoratore autonomo ovvero lavoratore distaccato che presta la sua opera presso le strutture del Contraente se tale persona si trova sotto la direzione e la supervisione del Contraente alla stessa maniera indicata per i dipendenti di cui al precedente punto.
Divulgazione non autorizzata
La diffusione o l'accesso a informazioni con modalità non autorizzate da parte dell'Assicurato senza la conoscenza, il consenso o l'accettazione di un membro del Vertice Aziendale.
In questa definizione si comprende anche la comunicazione effettuata attraverso il phishing (vedi).
Documenti
Documenti, atti, elenchi, registri contabili e fiscali e registri in genere, materiale d'archivio, disegni, stampati, progetti, e in genere qualsiasi altra pratica, il tutto attinente l'attività professionale esercitata nei locali dell'Ufficio, anche di proprietà dei clienti o di altri soggetti terzi.
F
Fatto illecito
L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge che cagiona ad altri un danno ingiusto.
Firewall
Software usato per proteggere un computer o un server da attacchi pervenuti via rete locale o via Internet. Consente il passaggio solamente di determinati tipi di dati, da determinati terminali e determinati utenti.
Fornitore di servizi (Service Provider)
Qualunque fornitore terzo di servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato; ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultimo per tali servizi.
Fornitore di servizi raccomandato dalla Società
Venditore o fornitore di servizi specializzato che potrà intervenire dopo un incidente (o un ragionevole sospetto di incidente) descritto all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1 o A.2.
Fornitori di servizi nominati dalla Società
Fornitori di servizi raccomandati dalla Società dopo un incidente (o il ragionevole sospetto di un incidente) descritto nell'Art. CR1 "Oggetto dell'Assicurazione" punti A. e B.
Framing
Pratica che consiste nell'inserire, apparentemente nel proprio sito internet, pagine o parti di pagine altrui; pur non illecita in sé, la tecnica lo diventa quando porta ad una confusione sulla reale titolarità e paternità dei contenuti.
Franchigia
La parte di danno, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro.
Qualora nel contratto siano previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
Furto
È il reato previsto dal Codice Penale Art. 624, che indica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
H
Hardware
I componenti fisici di un qualunque Sistema Informatico o dispositivo che venga utilizzato per archiviare,
trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i Dati; è incluso il Supporto dei dati.
HDD (Hard Drive Disk)
Dispositivo hardware che consente l'archiviazione e memorizzazione dei dati su supporti magnetici.
HDD esterno
Dispositivo hardware che consente l'archiviazione e memorizzazione dei dati su supporti magnetici, inserito in un apposito "case" (cioè l'involucro che contiene le singole parti) dotato di porte di connessione verso un personal computer.
I
Identità digitale
L'insieme delle informazioni presenti online e relative a un soggetto, che ne consentono la sua identificazione.
Indennizzo/Risarcimento
La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.
Informazioni identificative personali non pubbliche
Sotto questa definizione vi rientrano quelle informazioni relative ad una persona fisica che, non disponibili pubblicamente e quindi lecitamente sfruttabili, da sole o congiuntamente a qualsiasi altra informazione consentono di identificare un individuo; vi rientrano:
1. le informazioni mediche o sanitarie relative a un soggetto;
2. le informazioni relative a un soggetto qualificabili come informazioni personali private ai sensi della normativa volta alla tutela di tali informazioni in qualsiasi stato, nel caso di richieste di risarcimento cui sia applicabile tale normativa;
3. le informazioni relative a un soggetto qualificabili come informazioni personali private (Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR) 2016/679
4. le seguenti informazioni relative a un soggetto:
⚫ il numero di identificazione, inclusi la patente di guida, il codice fiscale e il numero di previdenza sociale;
⚫ i recapiti telefonici non pubblicamente disponibili;
⚫ i numeri di carte di credito, debito o conti finanziari in combinazione con i relativi codici di sicurezza, di accesso, password o PIN.
Informazioni societarie di terzi
I segreti commerciali, i dati, i progetti, le interpretazioni, le previsioni, le formule, i metodi, le prassi, le informazioni sulle bande magnetiche di carte di credito e di debito, le stime, le registrazioni, i report o gli altri tipi di informazioni di un terzo (che non risulti assicurato in forza della presente polizza) che non siano di pubblico dominio e vengano fornite all'Assicurato nel rispetto di un accordo di riservatezza in forma scritta o di cui l'Assicurato sia legalmente tenuto a mantenere la riservatezza; tuttavia, le Informazioni Societarie di Terzi non includono le Informazioni identificative personali non pubbliche.
Inquinamento
La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, tossica o pericolosa che sia dannosa per l'ambiente compresi tra gli altri, radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore o micosi, muffe tossiche, piombo, asbesto, vapore, fumo, fibre, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.
Intranet
Una rete di dati aziendale privata.
IVASS
L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.
L'ente ha lo scopo di vigilare sull'operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo ha disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (D.L. 7 Settembre
2005 n.209).
L
Legge sulla notifica della violazione
Ogni norma o legge che richieda la comunicazione ai soggetti le cui informazioni identificative personali non pubbliche siano state ragionevolmente violate tramite un accesso non autorizzato.
Legge sulla Privacy
Si intende qualsiasi legge o normativa - italiana o straniera, nazionale, federale, provinciale, statale, locale o di altra autorità amministrative di ogni Paese (incluse le istituzioni, agenzie o altri enti dell'Unione Europea) - che richieda all'Assicurato di tutelare la riservatezza e/o la sicurezza delle Informazioni identificative personali non pubbliche.
Libero professionista
Il lavoratore autonomo, non dipendente o subordinato a nessuno, che presta servizi normalmente a carattere intellettuale, non fa commercio e si auto organizza senza grande impiego di persone, mezzi o capitali.
Limite di indennizzo
La somma massima dovuta dalla Società in base al presente contratto.
M
Malware
Qualsiasi software o Codice dannoso (come virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico.
Massimale
La somma massima liquidabile a termini di polizza dalla Società in caso di sinistro.
Massimale aggregato
La somma massima dell'esposizione della Società per uno o più sinistri per annualità assicurativa.
Massimale per anno
La somma massima liquidabile dalla Società per tutti i sinistri insorti nello stesso anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi, limitatamente agli oneri previsti dalla polizza.
Materiale Pubblicitario
Relativamente alle garanzie Cyber Risk, questa definizione indica ogni informazione in formato elettronico, inclusi:
⚫ parole, suoni, numeri, immagini o grafiche;
⚫ pubblicità;
⚫ video, contenuti in streaming, web-casting;
⚫ forum online;
⚫ bacheca e chat room.
NOTA BENE:
Non si intendono computer, software o beni, prodotti o servizi descritti, illustrati o visibili in tale Materiale Pubblicitario.
Metatag
Metadati utilizzabili nell'HTML per veicolare informazioni aggiuntive correlate alla pagina web che ne fa uso; sono in genere analizzati ed utilizzati per mezzo di sistemi automatici (come i browser o i motori di ricerca), che li possono elaborare per fornire servizi o funzionalità specifiche.
Multa
Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:
1. ogni ammenda o multa in denaro pagabile a qualsivoglia istituzione o organizzazione governativa, ove
imposta a seguito di un Procedimento da parte di qualunque organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo di un paese, (inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea), in tale capacità normativa o ufficiale dell'organizzazione; l'assicurabilità delle multe dovrà essere conforme alla legge applicabile nella località che più favorisce la copertura di tali Sanzioni
NON SI INTENDONO MULTE:
⚫ i costi per rimediare o migliorare i Sistemi Informatici;
⚫ i costi per stabilire, implementare, mantenere, migliorare o risanare le pratiche di sicurezza o privacy, procedure, programmi o politiche;
⚫ i costi di verifica, valutazione, conformità o di comunicazione;
⚫ i costi per proteggere la riservatezza, l'integrità e/o la sicurezza delle Informazioni Identificative Personali Non Pubbliche dal furto, perdita o divulgazione, anche se è in risposta a procedimento o indagine.
2. le somme che l'Assicurato sia obbligato a depositare in un fondo come equo indennizzo per il pagamento
delle richieste di risarcimento dei consumatori dovute a causa di un giudizio avverso, ovvero la transazione di un Procedimento (compresi gli importi da versare in un "fondo di risarcimento dei consumatori"); non comprenderà invece i pagamenti a enti di beneficienza o la disposizione a favore di tali fondi diversa da quella per il pagamento dei crediti al consumatore per le perdite causate da un evento garantito all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A1., A2. o A.3.
P
Parti
Il Contraente/Assicurato e la Società.
Patrimonio Informativo
Questa definizione indica:
⚫ i software o i dati elettronici presenti nei Sistemi Informatici e che sono soggetti a regolari procedure di back up;
⚫ compresi i programmi per computer, le applicazioni;
⚫ le informazioni contabili, le informazioni relative ai clienti, le informazioni private o personali, le informazioni di marketing, le informazioni finanziarie;
⚫ ogni altra informazione gestita dall'Assicurato durante il normale svolgimento della propria attività.
Perdita di profitto
Questa definizione indica:
1. il profitto netto, al lordo delle imposte, che l'Assicurato non sia stato in grado di realizzare attraverso lo svolgimento delle proprie attività; o la perdita netta al lordo delle imposte che l'Assicurato non abbia potuto evitare attraverso lo svolgimento delle proprie attività come diretta conseguenza di una reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;
2. le spese fisse di gestione sostenute dall'Assicurato (inclusi i compensi e gli stipendi), ma solamente nella misura in cui:
a. tali spese di gestione debbano necessariamente continuare durante il Periodo di Ripristino (o Periodo Esteso di Interruzione, se applicabile);
b. tali spese sarebbero state sostenute dall'Assicurato qualora l'interruzione o la sospensione non si fosse verificata.
PERDITA DI PROFITTO: SPECIFICHE
La Perdita di Profitto dovrà essere ridotta nella misura in cui l'Assicurato o il Fornitore dei Servizi (provider), se esistente, siano capaci, con ragionevole sollecitudine e dovuta diligenza, di ridurre o limitare l'interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici o di svolgere le proprie operazioni commerciali con altri mezzi.
Nel determinare la Perdita di Profitto vanno prese in dovuta considerazione:
1. le precedenti attività svolte dall'Assicurato prima dell'inizio del Periodo di Ripristino;
2. e le probabili attività che l'Assicurato avrebbe potuto intraprendere qualora non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione in seguito al malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica, al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.
La Perdita di Profitto sarà calcolata su base oraria, prendendo come riferimento l'utile netto (o la perdita) dell'Assicurato e le spese fisse di gestione come stabilito sopra.
Perdita di profitti estesa
La Perdita di profitti durante il Periodo esteso di Interruzione.
Perdite
Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:
1. i danni, le spese correlate alle richieste di risarcimento e le spese e costi per Privacy Notification;
2. rientrano nella definizione anche le perdite da interruzione dell'attività, le perdite per mancata protezione dei dati e le multe
Perdite da interruzione di attività
Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:
1. perdite di profitti e spese straordinarie subite dall'Assicurato durante il periodo di ripristino;
2. perdita di profitti estesa subita dall'Assicurato se la perdita di profitti avviene durante il periodo di ripristino e, ove sia superiore, alla franchigia applicabile.
Periodo di ripristino
Questa definizione indica il periodo di tempo che:
1. inizia nella data e nell'ora specificati in cui si è verificata per la prima volta la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici;
2. termina nella data e nell'ora specificati in cui la reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici termina, o sarebbe terminata se l'Assicurato o il fornitore di servizi (provider), se esistente, avesse adottato la dovuta diligenza e sollecitudine.
Periodo esteso di interruzione
Questa definizione indica il periodo che:
1. inizia nel giorno e nell'ora in cui termina il periodo di ripristino;
2. termina nel giorno e nell'ora in cui l'Assicurato ripristina o avrebbe ripristinato, se avesse agito con la dovuta diligenza e sollecitudine, l'utile netto al lordo delle imposte che avrebbe ottenuto direttamente attraverso lo svolgimento della propria attività, nel caso in cui non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici.
Polizza
Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio
La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.
Prescrizione
L'estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.
Privacy Policy
Si tratta di un documento reso disponibile all'interno del sito web, che informa gli utenti circa il trattamento dei loro dati personali, secondo quanto disposto dalla General Data Protection Regulation (GDPR, pubblicata su
G.U. il 4/5/2016 ed attuata il 25 maggio 2018).
Procedimento
In riferimento alla Sezione Cyber Risk, si intende una richiesta di informazioni, un procedimento civile avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del garante per la protezione dei dati personali, dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente Italiano competente; ovvero da un ente federale, statale, locale o governativo estero o per suo conto nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite in relazione a tale procedimento.
Public Web
Quella parte del web accessibile da parte di chiunque disponga di un accesso a Internet.
R
Ransomware (Sequestro di informazioni)
Tipo di malware che infetta i sistemi informatici causando limitazioni all'accesso del sistema stesso e/o la criptazione dei dati informatici, finalizzato a richieste estorsive.
Reato
Comportamento cui il legislatore ricollega una sanzione Penale, a causa dell'aggressione recata a un bene giuridico meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. I reati si distinguono in:
⚫ delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione Penale della reclusione e/o della multa,
⚫ contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione Penale dell'arresto e/o dell'ammenda.
Rete
Un gruppo di Sistemi informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, Intranet e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di Dati.
Richiesta di risarcimento
Qualsiasi richiesta di risarcimento danni, anche derivante dall'avvio di un procedimento civile o amministrativo, pervenuta da parte di un terzo danneggiato nei confronti dell'Assicurato.
Richiesta di risarcimento
Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:
1. una richiesta scritta ricevuta dall'Assicurato per il pagamento di somme di denaro o per la prestazione di servizi, ivi inclusi la presentazione di un'istanza, l'avvio di un contenzioso ovvero l'istituzione di un procedimento arbitrale;
2. in relazione all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera C., l'avvio di un procedimento nei confronti di un Assicurato;
3. una richiesta scritta per impedire una prescrizione.
Rischio
La possibilità che si verifichi il sinistro.
S
Scoperto
La parte di danno, espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro. Qualora nel contratto siano previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
Sinistro
Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Sicurezza Informatica
Queste definizioni sono relative esclusivamente agli articoli di riferimento della Sezione Cyber Risk.
a. Garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A., B., C. e D:
I software, i computer o i dispositivi hardware di rete, nonché le eventuali policies e procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che siano adottate dall'Assicurato (incluse le misure minime di sicurezza di cui all'Art. 33 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003), il cui funzionamento o scopo sia quello di evitare: accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro sistemi informatici, l'attacco a un sistema informatico attraverso un codice maligno ovvero la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici.
La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione (intrusion detection), firewalls e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati.
b. Garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. e F. della Sezione Cyber risk:
I software, i computer o i dispositivi hardware di rete, la cui funzione o scopo è quella di: evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, l'attacco a un sistema
informatico attraverso un codice maligno, ovvero la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici. La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione, firewall e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati.
Soltanto in riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A., B. e C., con il termine sicurezza informatica si intendono anche le politiche e le procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che l'Assicurato ha adottato con la funzione e il fine di evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, un'infezione dei sistemi informatici a causa di un codice maligno o la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici.
Sistema operativo
Il software che gestisce le funzioni base di un computer o di un dispositivo hardware.
Sistemi informatici
L'hardware, l'infrastruttura, il software, i supporti elettronici o quant'altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere dati:
⚫ gestiti e di proprietà dell'Assicurato ovvero da questi noleggiati;
⚫ gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato; ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi.
Sistemi informatici di terzi
Questa definizione indica i sistemi informatici che:
⚫ non siano di proprietà dell'Assicurato;
⚫ non vengano gestiti o controllati dall'Assicurato.
Si intendono inoltre esclusi i sistemi informatici di terzi, in relazione ai quali l'Assicurato svolga dei servizi.
I sistemi informatici comprendono dispositivi input e output correlati, dispositivi di memorizzazione dati, dispositivi di rete e sistemi di back up.
Social network
Siti web che rendono possibile la creazione di una rete sociale virtuale.
Società/Impresa/Compagnia
Si intende per definizione e in qualunque circostanza la Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Software
Sistemi operativi e applicativi, codici e programmi con i quali i dati informatici sono elettronicamente raccolti, trasmessi, elaborati, archiviati o ricevuti.
Somma assicurata
La somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
Spese correlate alle richieste di risarcimento
Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:
1. le spese ragionevoli e necessarie richieste e addebitate da un avvocato nominato in conformità all'Art. CR5 "Difesa in giudizio e transazione delle richieste di risarcimento", lettera A.;
2. tutti gli altri costi e spese legali che derivino dall'esame, dalla soluzione, dalla difesa e dall'impugnazione di una richiesta di risarcimento, di un'azione o di un procedimento connesso alla stessa, ovvero da circostanze che possano comportare una richiesta di risarcimento, se tali spese sono state sostenute dalla Società ovvero dall'Assicurato con il previo consenso scritto della Società.
Le spese correlate alle richieste di risarcimento non comprendono i compensi, le spese di gestione o gli altri importi addebitati o sostenuti dall'Assicurato per l'assistenza alla Società nella difesa e nell'esame di una richiesta di risarcimento; ovvero di una circostanza dalla quale potrebbe sorgere una richiesta di risarcimento notificata ai sensi della presente polizza; ovvero le spese per ottemperare a provvedimenti, transazioni o decisioni.
Spese per un esperto informatico
Le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per verificare la fonte o la causa del malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica, al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.
Spese straordinarie
Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:
1. le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato durante il Periodo di Ripristino per minimizzare, ridurre o evitare una Perdita di Profitto, a condizione che:
a. tali spese siano superiori alle spese che l'Assicurato avesse sostenuto, nel caso in cui non si fosse stata alcuna interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;
b. tali spese non superino l'importo del quale la Perdita di Profitto, eccedente la Franchigia e coperta dalla presente Polizza, viene così ridotta;
2. le spese per un esperto informatico, soggette al sottomassimale indicato nella scheda di Polizza.
Tra le Spese Straordinarie non rientrano, e non saranno pertanto garantite ai sensi di quanto indicato all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E., le spese sostenute dall'Assicurato per:
a. aggiornare, potenziare, migliorare o sostituire i Sistemi Informatici al livello esistente prima del momento in cui è divenuta reale e necessaria l'interruzione o la sospensione dei Sistemi Informatici,
b. i costi e le spese sostenute dall'Assicurato per ripristinare, riprodurre o riottenere l'accesso a qualsiasi Database che era stato alterato, manomesso, distrutto, cancellato, danneggiato o reso inaccessibile in conseguenza di un malfunzionamento della Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.
SSD (Solid-State Drive)
Dispositivo hardware di memoria di massa basato su semiconduttore, che utilizza memoria allo stato solido.
Studio associato
L'associazione o società tra professionisti per lo svolgimento della professione in forma associata.
T
Terzi
In diritto il terzo è un soggetto diverso da coloro che sono legati da un rapporto giuridico oppure da un contratto, ovvero dalle Parti; in ambito processuale, il terzo è un soggetto estraneo alle parti coinvolte.
Si intendono quindi coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge e/o secondo le specifiche definizioni/clausole della Responsabilità Civile.
U
United States Code (U.S.C. o U.S.Code)
Il "Code of Laws of the United States of America"(variamente abbreviato come "Code of Laws of the United States", "United States Code","U.S.Code", o "U.S.C.") è la compilatione ufficiale e la codificazione degli statuti federali generali e permanenti degli Stati Uniti. Contiene 53 titoli, fra i quali il Titolo 15 è specificatamente dedicato al commercio ed agli scambi e il sub §1681-c regola la "Prevenzione del furto di identità; avvisi di frode e avvisi di servizio attivo"
V
Vertice Aziendale
Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:
⚫ i soggetti che ricoprono, nell'ambito dell'Assicurato, le seguenti posizioni: Presidente; membri del Consiglio di Amministrazione; Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Chief Information Officer; Chief Security Officer; Chief Privacy Officer; Manager;
⚫ ogni soggetto che ricopra di fatto una posizione simile a quelle menzionate, o con responsabilità sostanzialmente simili a quelle menzionate, indipendentemente dall'esatta qualificazione di tale soggetto, e chiunque abbia precedentemente assunto una delle summenzionate posizioni.
Virus
Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:
il programma o software oggetto di auto-installazione ed esecuzione che può trovarsi all'interno di un programma o file informatico e che si propaga inserendo copie di sé stesso in un altro programma o documento, infettando così i computer e trasferendosi da un computer a un altro.
Alcuni si limitano solo a replicare, mentre altri potrebbero produrre seri danni che possono incidere sui sistemi operativi.
Vulnerabilità
Lo stato che rende un dispositivo suscettibile a essere alterato o distrutto da eventi o atti indesiderati.
Vulnerability assessment
Analisi di sicurezza finalizzata a individuare tutte le potenziali vulnerabilità dei sistemi e delle applicazioni di una rete, eseguendo una identificazione e valutazione dei potenziali danni che l'attaccante potrebbe infliggere all'attività produttiva.
L'attività di Vulnerability Assessment (VA) può essere eseguita sia dall'interno che dall'esterno della rete aziendale, permettendo di simulare differenti scenari che potrebbero verificarsi all'interno di un sistema.
W
Web reputation
La reputazione digitale è l'immagine che si ricava dall'analisi delle opinioni che gli utenti della rete si scambiano online e dalle informazioni pubbliche presenti sui canali di comunicazione messi a disposizione del Web.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
LE NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO IN GENERALE
In questa prima parte vengono indicate le norme che regolano il contratto assicurativo.
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
ART. CG1 DURATA DEL CONTRATTO
Se non è stata pattuita una durata diversa, il contratto ha durata annuale.
In ogni caso, anche quando la durata è inferiore o superiore a un anno, il periodo di assicurazione coincide con quello indicato in polizza.
ART. CG2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE
DA QUANDO HA EFFETTO L'ASSICURAZIONE?
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio, a meno che all'interno delle Sezioni e delle singole garanzie acquistate non sia prevista una diversa decorrenza e sempre che il relativo premio sia stato corrisposto.
Il premio è normalmente determinato per un periodo di assicurazione di un anno. In caso sia prevista una durata del contratto inferiore o superiore, il premio dovuto coincide comunque con quello indicato in polizza.
Il premio è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.
Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento del premio scaduto ai sensi dell'Art. 1901 c.c.
COME EFFETTUO I PAGAMENTI?
Il pagamento del premio può essere effettuato scegliendo fra:
a. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
b. ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società, o altri metodi di pagamento elettronico;
c. contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società alle scadenze pattuite.
ART. CG3 PROROGA DEL CONTRATTO - DISDETTA DEL CONTRATTO
SCADENZA DEL CONTRATTO, TACITO RINNOVO E DISDETTA
Salvo quanto diversamente pattuito in polizza il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.
Con il tacito rinnovo, alla scadenza il contratto viene rinnovato automaticamente per un altro anno, a prescindere dalla durata originaria del contratto.
Il Contraente o la Società possono manifestare la propria volontà di non rinnovare il contratto inviando all'altra parte una comunicazione di disdetta come sotto indicato.
Se non viene pattuito il tacito rinnovo, il contratto perde efficacia alla sua scadenza naturale, senza bisogno di alcuna formalità.
RECESSO DAL CONTRATTO POLIENNALE
Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a 5 anni (più eventuale rateo), ed è stato applicato lo sconto così come previsto dall'Art. 1899 c.c., il Contraente può recedere dal contratto trascorso il quinquennio, purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio.
Il recesso sarà valido a partire dalla fine dell'annualità in cui è stato esercitato.
LA DISDETTA E IL RECESSO DEVONO ESSERE COMUNICATI ALL'ALTRA PARTE:
⚫ mediante raccomandata A.R.
⚫ inviata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto (per la disdetta) e della scadenza dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata (per il recesso dal contratto pluriennale).
ART. CG4 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E/O DI PREMIO E RINNOVO DEL CONTRATTO
In relazione alle garanzie/sezioni «Inondazione, alluvione e allagamento» e «Terremoto» se acquistate, la Compagnia ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione e/o di premio al momento del rinnovo del contratto.
In tal caso:
COMUNICAZIONI DOVUTE
Con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, la Compagnia comunicherà al Contraente, tramite Raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata), la possibilità di prendere visione delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio presso l'Agenzia alla quale è stato assegnato il contratto.
MODALITÀ DI RINNOVO
Il pagamento del premio entro i 30 giorni successivi alla scadenza contrattuale implica l'accettazione delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio.
Se il Contraente non accetterà le nuove condizioni di assicurazione e/o di premio entro i 30 giorni successivi alla scadenza contrattuale, il contratto si intenderà disdettato e quindi risolto a detta scadenza.
NOTA BENE:
Qualora detto pagamento fosse eseguito dopo 15 giorni dalla scadenza contrattuale, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24 del 15° giorno fino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
ART. CG5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Qualora il Contraente sia consumatore ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto.
Qualora il Contraente non sia consumatore ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto.
Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A.R. e ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.
In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio non goduta, calcolata sulla base di quanto previsto all'Art. CG6 "Premio pagato e non goduto".
ART. CG6 PREMIO PAGATO E NON GODUTO
COME SI CALCOLA LA RESTITUZIONE?
Se è previsto dal contratto, la Società potrebbe dover restituire al Contraente una parte del premio, se questo risulta pagato ma non goduto per la durata totale della copertura.
L'importo da rimborsare verrà determinato secondo la formula:
R = P*GR/D
Dove:
R = premio da rimborsare GR = giorni residui di copertura.
P = premio imponibile (al netto delle imposte) D = durata totale (in giorni) della copertura.
ESEMPIO
Polizza stipulata con durata annuale e tacito rinnovo con decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2020. Scadenza della prossima rata di premio alle ore 24 del 31 dicembre 2021.
Premio finito pagato al momento della sottoscrizione della polizza: 2.445 €. Aliquota di imposta applicata: 22,25%.
A seguito di recesso per sinistro da parte del Contraente la Società annulla il contratto a decorrere dalle ore 24 del 31 luglio 2021.
Al contraente verrà rimborsata la parte del premio pagato e non goduto di 838,36 € così calcolato: P = Premio finito / 1,2225 = 2.445 € / 1,2225 = 2.000 €.
GR = Numero di giorni dalle ore 24 del 1 agosto 2021 alle ore 24 del 31 dicembre 2021 = 153. D = 365 giorni.
R = P*GR/D = 2.000 € * 153 / 365 = 838,36 €.
ART. CG7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?
Il Contraente o l'Assicurato perdono il diritto all'indennizzo nel caso in cui sia:
⚫ aumentato dolosamente l'ammontare del danno;
⚫ dichiarati come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;
⚫ sottratti, occultati o manomessi i beni rimasti dopo il sinistro;
⚫ modificate o alterate le tracce o i residui del sinistro;
⚫ aggravati e/o alterati gli indizi del reato.
La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.
ART. CG8 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI - BUONA FEDE
ATTENZIONE: QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
QUANDO SI MANTIENE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?
Le dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza non compromettono il diritto di indennizzo o risarcimento, né comportano la sua riduzione, nel caso in cui:
a. non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e
b. l'Assicurato abbia agito in buona fede.
ART. CG9 INDICIZZAZIONE
Salvo che non sia stato diversamente pattuito tra le parti il contratto deve intendersi indicizzato. Pertanto, se in polizza è stato indicato "SI" alla voce "Indicizzazione", le somme assicurate, i massimali e i premi indicati sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.
COME SI CALCOLA LA VARIAZIONE?
⚫ Nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
⚫ alla scadenza di ogni rata annuale si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) con l'indice del mese di settembre dell'anno solare che precede quello della scadenza. Se si verifica una variazione in più o in meno, le somme assicurate, i massimali e il premio sono aumentati o ridotti in proporzione. L'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annuale e saranno indicati sulla quietanza aggiornata.
Se gli importi inizialmente indicati in polizza sono aumentati almeno del 75% per effetto dell'indicizzazione, la clausola cessa automaticamente di avere valore e restano ferme le somme assicurate, i massimali e i premi dell'ultima variazione effettuata.
Resta fermo che i sottolimiti, le franchigie espresse in valore assoluto, i minimi e i massimi di scoperto, i valori espressi in percentuale non sono oggetto di indicizzazione.
In ogni caso non possono essere oggetto di indicizzazione le garanzie di TUTELA LEGALE e ASSISTENZA.
ART. CG10 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente/Assicurato e dalla Società.
L'accertamento e la liquidazione dei danni conseguenti ad accordo o arbitrato sono vincolanti per l'Assicurato restando esclusa ogni possibilità di impugnativa.
L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dell'Assicurato.
ART. CG11 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.
NOTA BENE:
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 c.c.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. CG12 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.
ART. CG13 ALTRE ASSICURAZIONI
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
Il Contraente / l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto.
L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo. COSA FARE IN CASO DI:
In caso di sinistro, il Contraente:
1. deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli Artt. 1910 e 1913 c.c.;
2. ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
In caso la somma di tali indennizzi - escluso da tale conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
ART. CG14 FORO COMPETENTE
Foro competente a scelta della parte attrice (cioè di chi promuove il contenzioso) è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, oppure quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.
ART. CG15 ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e il Contraente e/o Assicurato ha obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste.
ART. CG16 ONERI FISCALI
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendente, restano a carico del Contraente.
ART. CG17 CLAUSOLA BROKER
Se la gestione della polizza è affidata ad un soggetto indicato in polizza quale Broker di assicurazione, il Contraente, gli Assicurati e la Società stabiliscono che tutti i rapporti inerenti l'esecuzione del presente contratto avverranno tramite il suddetto Broker.
ART. CG18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quello che non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.
GLOSSARIO DI MODULO
GLOSSARIO
"Per scegliere, devo capire."
È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini - generali e specifici - presenti in queste condizioni di Assicurazioni, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.
TERMINI PRESENTI NEL MODULO UFFICI
A
Allagamento
Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta, dovuto a eventi accidentali o a seguito di eventi naturali, non conseguenti a esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
Sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche e i relativi impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche a impiego mobile, presenti/in uso nei locali o normalmente utilizzate per lo svolgimento dell'attività professionale (vedi box esemplificativo).
NOTA BENE:
Dalle condizioni di polizza sono esclusi telefoni cellulari e smartphone.
SONO COMPRESI AD ESEMPIO:
⚫ stampanti, computer, fotocopiatrici, fax, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare,
⚫ impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione;
⚫ terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario;
⚫ bilance elettroniche e registratori di cassa.
Apparecchiature elettromedicali
Apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente sotto la supervisione di personale medico / sanitario.
Assistenza
L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito dalla Società tramite la propria Struttura Organizzativa all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro.
Autocombustione
Combustione spontanea senza fiamma.
C
Contenuto
Mobilio ed arredamento, attrezzature d'ufficio, strumenti scientifici o professionali, impianti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, elettromeccaniche, armadi di sicurezza e corazzati, casseforti, oggetti di argenteria, sussidi audiovisivi, archivi, archivi informatici, microfilm, documenti, campionari e quanto altro riposto nell'Ufficio Assicurato, che sia inerente all'attività in esso esercitata.
Per i soli Uffici adibiti a studi medici sono comprese anche le apparecchiature elettromedicali.
Sono compresi inoltre, cartelloni e supporti pubblicitari, vetrine, spazi espositivi e relativa merce esposta, nonché elettrodomestici, distributori automatici di cibi e bevande (anche di terzi), a conforto dei soggetti che prestano la loro opera nei locali dell'ufficio.
Se l'Ufficio assicurato è preso in affitto, sono compresi dispositivi e apparecchiature elettriche ed elettroniche, elettromeccaniche a servizio dell'Ufficio fissi per natura e destinazione d'uso, istallati dall'Assicurato locatario.
All'interno della definizione di Contenuto sopra riporta si intendono comprese anche le seguenti "sotto-categorie" di beni:
- Oggetti pregiati: pellicce, quadri, arazzi, tappeti di particolare valore artistico, mosaici, sculture, statue e simili, oggetti d'arte e di particolare valore artistico pubblicati su cataloghi ufficiali d'arte, mobili di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria;
- Gioielli e preziosi: oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle, orologi anche in metallo o di altri materiali che abbiano un valore unitario superiore a 4.000 euro;
- Valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere;
- Collezioni: Raccolte ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie o categoria, rari, curiosi e/o di un certo valore;
- Documenti: Documenti, atti, elenchi, registri contabili e fiscali e registri in genere, materiale d'archivio, disegni, stampati, progetti, e in genere qualsiasi altra pratica, il tutto attinente l'attività esercitata nei locali dell'Ufficio, anche di proprietà dei clienti o di altri soggetti terzi.
- Effetti personali: Capi di abbigliamento, accessori e altri beni mobili normalmente utilizzati a servizio e conforto della persona utilizzati dall'Assicurato, dai familiari coadiuvanti, dai dipendenti, dai collaboratori e clienti. Non sono considerati effetti personali gli Oggetti pregiati e i Valori cosi come definiti alla voce Contenuto;
Sono esclusi veicoli a motore iscritti al P.R.A. o parti di essi.
D
Danno materiale e diretto
Danno inerente la materialità della cosa assicurata che deriva dall'azione diretta dell'evento garantito.
Dipendenze e pertinenze
Locali comunicanti e non con l'Ufficio assicurato o posti anche in corpi separati, purché siti nella medesima ubicazione, entro i relativi spazi recintati, aventi le stesse caratteristiche costruttive del Fabbricato del quale fanno parte, e rispetto al quale hanno prevalente funzione di servizio. A titolo esemplificativo e non limitativo: centrali termiche, cantine, garage, solai, box, vani tecnici.
E
Epidemia
L'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.
Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
F
Fabbricato
L'intera costruzione edile ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, in buone condizioni di statica e manutenzione, che ospita l'Ufficio assicurato e adibita, per almeno il 51% della somma delle superfici complessive di tutti i piani, ad Uffici o abitazioni, e non contenente depositi agricoli, teatri, discoteche, sale da ballo, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse.
Tipologie di fabbricato:
Antisismico: costruzione edile realizzata o integralmente ristrutturata dopo il 1990, nella quale devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:
⚫ Fabbricato conforme ai requisiti antisismici contenuti nelle "norme tecniche per le costruzioni" previste dalle norme di legge in vigore al momento della sua costruzione o ristrutturazione;
⚫ pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie;
Sono tollerati:
- materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
- armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
- caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente non superiori al 25% del fabbricato stesso.
Cemento armato: costruzione edile nella quale devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:
⚫ strutture portanti verticali in cemento armato;
⚫ pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie.
Sono tollerati:
- materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
- armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
- caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente non superiori al 25% del fabbricato stesso.
Muratura: costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, pietra, cemento armato e non, vetrocemento e/o altri materiali incombustibili.
Sono tollerati:
- materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
- armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
- materiali combustibili nelle pareti esterne e nella copertura del tetto non superiori al 10% della superficie totale;
- caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente non superiori al 25% del fabbricato stesso.
Bioedilizia: costruzione edile, realizzata con prodotti specifici ed elementi costitutivi anche modulari e precostituiti, il tutto comunque costruito secondo principi di ecocompatibilità ed efficienza energetica nel rispetto delle norme di legge vigenti e delle norme tecniche comunemente riconosciute in materia. L'intera struttura deve avere adeguata solidità e robustezza e una resistenza al fuoco di strutture portanti verticali, pareti esterne, solai, armature e coperture del tetto almeno REI 60 (o altra equivalente). Tali caratteristiche devono risultare certificate dalla casa costruttrice o da altro ente specializzato. La struttura deve risultare comunque posizionata e ancorata a una fondazione a platea.
Familiari coadiuvanti
Le persone del nucleo familiare del professionista assicurato, come da certificato di stato famiglia o altro documento equivalente, il suo convivente more uxorio, purché stabilmente conviventi che collaborano in modo anche saltuario all'attività professionale.
Sono esclusi i Familiari quando dipendenti regolarmente assunti.
Fenomeno elettrico
La manifestazione dei seguenti eventi:
⚫ corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
⚫ variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
⚫ sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
⚫ arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Fissi e infissi
I serramenti o in generale i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Forma di garanzia
Stabilisce il criterio con il quale si determina il valore delle somme assicurate e dell'indennizzo. Può essere a:
⚫ Valore Intero
⚫ o Primo Rischio Assoluto
(vedi definizioni di "Valore Intero" e di "Primo Rischio Assoluto").
Fragili
Elementi fissi a completamento e servizio del Fabbricato che ospita l'Ufficio realizzati con materiali che per loro natura possono risultare facilmente danneggiabili in occasione di eventi atmosferici di particolare violenza. A titolo esaustivo compongono tale categoria: tettoie, verande, vetrate, lucernai, lastre in fibrocemento o manufatti in materia plastica.
G
Guasto (per la sezione Assistenza)
Malfunzionamento interno di un bene che ne pregiudica il normale utilizzo rispetto allo scopo previsto.
I
Incendio
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.
Infrastruttura
Qualsiasi apparecchiatura di comunicazione, impianto di aria condizionata, impianto di alimentazione continua, generatori stand-alone, unità di conversione di frequenza, trasformatori, tutte le altre apparecchiature e servizi che servono al funzionamento del sistema informatico dell'Assicurato.
Inondazione e alluvione
Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Impiego mobile
l'utilizzo di quei strumenti e accessori professionali, comprese apparecchiature elettriche ed elettroniche, che, se rientranti nella definizione di contenuto assicurato dell'Ufficio, per la loro natura e specifiche costruttive possono essere utilizzati in luoghi diversi rispetto all'ubicazione dei locali dell'Ufficio.
Inverter
Dispositivo in grado di convertire la corrente continua in corrente alternata.
P
Pandemia
La diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.
Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)
La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore delle cose assicurate al momento del sinistro e senza l'applicazione della Regola Proporzionale ai sensi dell'Art.1907 c.c.
R
Rapina
Reato previsto dall'Art. 628 c.p. consistente nella sottrazione di cose mobili altrui, effettuata con la violenza, minacce o anche con armi, allo scopo d'impossessarsene per trarne ingiusto profitto
Regola proporzionale
Se al momento del sinistro risulta che la somma assicurata per le cose assicurate è inferiore al loro valore effettivo, l'indennizzo viene ridotto in base alla proporzione tra la somma assicurata ed il valore effettivo delle cose assicurate (Art.1907 c.c.).
S
Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Non sono considerati scoppio gli effetti:
⚫ del gelo;
⚫ del colpo d'ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.
Sinistro
Per la Responsabilità Civile verso Terzi: per sinistro si intende:
L'insieme di tutti i danni derivanti da una stessa causa e/o da cause tra loro connesse, anche se manifestatisi in tempi diversi viene considerato un unico sinistro (danno in serie) anche nel caso di una pluralità di danneggiati e anche in presenza di un'azione risarcitoria collettiva intentata nei confronti dell'Assicurato.
Struttura Organizzativa
La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
T
Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terrorismo e sabotaggio
Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone, anche se realizzato da persona singola, diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico.
Non rientrano nella definizione di terrorismo:
⚫ atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile;
⚫ ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o
danno alla proprietà, causati da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali;
⚫ atti avvenuti nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari;
⚫ atti vandalici.
Truffa
Il reato compiuto da chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (articolo 640 c.p.).
Tubature interrate
Le condutture collocate nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno che non risultino interamente protette da strutture murarie o annegate in conglomerato cementizio.
U
Ufficio
I locali in cui si svolge l'attività del professionista, caratterizzati dalla prevalenza del suo apporto professionale ed intellettuale rispetto alla disponibilità di beni, strumenti e accessori.
Sono compresi, se inerenti l'ubicazione assicurata indicata in polizza e l'eventuale quota-parte condominiale di relativa spettanza:
⚫ fissi e infissi;
⚫ opere di fondazione o interrate;
⚫ dipendenze o pertinenze;
⚫ recinzioni, cancelli anche elettrici, cappotto termico, cisterne e serbatoi per lo stoccaggio di combustibili al servizio dell'ufficio, muri di cinta;
⚫ strade private interne, cortili. Sono comunque esclusi gli alberi;
⚫ tinteggiature, tappezzeria, parquet, moquettes, controsoffittature, tende frangisole esterne (se installate su strutture fisse ancorate a muri perimetrali o muri esterni o al soffitto dei balconi soprastanti);
⚫ antenne televisive, radioriceventi e/o trasmittenti;
⚫ statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico;
⚫ ascensori, montacarichi, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, per la distribuzione del gas, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e impianti autonomi di condizionamento, impianti di allarme e prevenzione, impianti citofonici e videocitofonici, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione fissa per natura e destinazione al servizio del fabbricato;
⚫ pannelli solari (fotovoltaici e termici);
⚫ migliorie apportate dal locatario;
V
Valore a nuovo
Questa definizione indica il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese anche le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
Valore allo stato d'uso
Per valore allo stato d'uso si intende il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; tale deprezzamento non viene applicato alle merci.
Valore Intero
La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e secondo la quale deve corrispondere all'intero loro valore. Se la somma assicurata è inferiore si applica la regola proporzionale, salvo le deroghe espressamente previste dal contratto. (Art. 1907 c.c.).
Vetri antisfondamento
Le superfici di vetro costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm.
SEZIONE INCENDIO
INCENDIO
Questa Sezione riunisce le possibili diverse opzioni a tutela dell'Ufficio e del suo contenuto contro i danni che possano derivare da incendio ed altri eventi accessori.
1 - COSA E' ASSICURATO
INCENDIO DELL'UFFICIO E DEL SUO CONTENUTO
ART. IN1 OGGETTO DELLA GARANZIA
COSA COPRE LA GARANZIA
Qualora in polizza risulti acquistata e operante la Sezione INCENDIO, la Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni dell'Ufficio e/o del suo Contenuto indicati in polizza:
⚫ sino alla concorrenza delle Somme Assicurate indicate in Polizza;
⚫ causati dagli eventi illustrati qui di seguito:
a. incendio;
b. fulmine;
c. esplosione, implosione e scoppio, anche esterni;
d. fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell'Ufficio;
e. sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori;
f. caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
g. urto di veicoli o di natanti, non di proprietà né in uso all'Assicurato, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
h. caduta di meteoriti, aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
i. onda sonica determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
ULTERIORI INDENNIZZI
Se conseguenti agli eventi sopraelencati, la Società indennizza anche i danni causati ai beni assicurati per:
a. mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi;
b. caduta di antenne o parabole radio-telericeventi, compresi i danni alle stesse;
c. impedire o limitare i danni, nonché le spese di salvataggio.
Le garanzie sono prestate anche se il danno è stato causato con colpa grave degli Assicurati.
ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI
1. ROTTURA DI LASTRE
Danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento, non esplicitamente escluso, alle lastre - piane e curve - di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro e plexiglass, sia fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, installati all'interno ed all'esterno dell'Ufficio, purché integre ed esenti da difetti al momento della stipula del contratto.
Sono comprese, anche:
a. insegne collocate sulle pareti esterne del Fabbricato/Ufficio e insegne poste su supporti fissi installati entro la recinzione del Fabbricato/Ufficio;
b. vetrate esterne poste a delimitazione del perimetro dei locali dell'Ufficio;
c. lastre e specchi del Contenuto, se assicurato.
La garanzia opera anche per la rottura avvenuta in caso di:
d. furto, tentato o consumato;
e. scioperi, serrate, manifestazioni di folla e tumulti popolari;
f. onda sonica provocata da aeromobili od oggetti in moto a velocità supersonica.
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, indipendentemente dalla Forma di garanzia scelta, con i seguenti limiti:
Ufficio e/o Contenuto | Limite per lastra o specchio indicato in polizza |
Indennizzo massimo | Indicato in polizza per anno assicurativo |
Franchigia | indicata in polizza |
LIMITAZIONI
La garanzia non opera per i danni:
⚫ da rigature, screpolature e scheggiature;
⚫ alle insegne e vetrate esterne, per eventi di cui al precedente punto d.;
⚫ da crollo del fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate.
ESCLUSIONI
La garanzia non opera per i danni:
⚫ alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione;
⚫ alle recinzioni.
2. RIMPIAZZO DEL COMBUSTIBILE
È indennizzato il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio dell'Ufficio assicurato o del Fabbricato in condominio che lo ospita, per la relativa quota parte.
Limite | Per anno assicurativo indicato in polizza |
Franchigia | indicata in polizza |
3. DANNI DA FURTO
Se non viene acquistata la Sezione Furto, la garanzia è estesa a:
a. furto di Fissi e infissi dell'Ufficio destinati alla chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione;
b. guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina tentati o consumati.
Limite per ciascuno dei punti a. e b. | Indicato in polizza per anno assicurativo |
Franchigia | indicata in polizza |
4. EVENTI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO NEVE
Sono compresi i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.
La garanzia è estesa ai danni subiti dai beni assicurati, derivanti da crollo o sfondamento anche parziale del tetto, se imputabili all'azione diretta del peso della neve.
Sono compresi i danni a portici e porticati esterni aperti, purché:
⚫ costituiscano corpo unico con il Fabbricato che ospita l'Ufficio assicurato;
⚫ e siano inoltre realizzati con le medesime caratteristiche costruttive del Fabbricato stesso nel rispetto delle norme di edificazione previste dalle autorità competenti.
I danni da bagnamento all'interno dell'Ufficio si intendono in ogni caso compresi solo ed esclusivamente se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra indicati.
LIMITAZIONI
Sono esclusi i danni causati da:
- inondazione e alluvione, allagamento, accumulo esterno di acqua;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo;
- valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati;
- effetto di trascinamento e scivolamento della neve;
- sovraccarico neve su Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della successiva ristrutturazione;
- cedimento, smottamento o franamento del terreno.
La garanzia opera inoltre con i seguenti limiti:
Limiti | Somma assicurata Ufficio / Contenuto |
Scoperto | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
Limiti specifici:
Per i danni subiti da:
⚫ tende frangisole;
⚫ Fragili e Pannelli solari per il solo effetto di grandine.
Limiti per ciascun punto | Indicati in polizza per anno assicurativo |
Scoperto | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni subiti da:
- Recinzioni precarie;
- cavi aerei, insegne, antenne o parabole radio-telericeventi (a meno che il loro danneggiamento non sia conseguente a crollo anche parziale del Fabbricato per effetto della violenza degli eventi riscontrati o per sovraccarico neve);
- alberi, coltivazioni, piante ornamentali in genere, parchi e giardini, strade private, cortili;
- Fabbricati o porzioni di Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro), fatto salvo quanto sopra indicato per i portici e porticati esterni aperti e in ogni caso i danni derivanti dal solo effetto della grandine;
- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.
5. ATTI VANDALICI E TERRORISMO
Sono compresi i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da atti vandalici o dolosi di terzi, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, ordigni esplosivi.
Sono compresi anche gli atti vandalici in occasione di Furto o Rapina, tentati o consumati.
LIMITAZIONI
Sono esclusi i danni:
⚫ da deturpamento e imbrattamento dei muri esterni;
⚫ relativamente al solo terrorismo, causati da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare.
Limiti | Somma Assicurata Ufficio e/o Contenuto |
Scoperto | Scoperto e minimo scoperto indicato in polizza |
NOTA BENE:
Qualora sia acquistata e risulti operante anche la Sezione Furto, per i soli atti vandalici conseguenti a Furto o Rapina tentati o consumati, la presente garanzia opera per la parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo previsti alla lettera c. del punto 1. "danni provocati dai ladri" dell'Art. XX "Estensioni sempre operanti" della Sezione Furto.
6. DANNI DA ACQUA
La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:
a. spargimento d'acqua o altri liquidi a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio dell'Ufficio;
b. fuoriuscita di acqua o altri liquidi da elettrodomestici o altre apparecchiature dell'Ufficio a seguito di rottura accidentale di tali dispositivi e delle relative tubazioni di collegamento con l'impianto fisso dell'Ufficio;
c. rottura, derivante dal gelo, di impianti idrici, igienici, termici e tecnici;
d. occlusione, traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici, termici e tecnici;
e. penetrazione di acqua piovana dovuta a ingorgo o traboccamento di grondaie e pluviali;
f. provocati da rottura degli impianti automatici di estinzione;
g. rottura accidentale di tubature parzialmente o completamente interrate.
La Società indennizza le spese sostenute per il primo intervento, incluse le spese per il diritto di chiamata, sostenute per ricercare ed eliminare le cause del guasto che ha generato il danno da acqua, al fine di limitarne le conseguenze.
Casi specifici: le perdite occulte
La Società rimborsa inoltre le perdite occulte d'acqua, intese come il danno causato dall'eccedenza del consumo di acqua derivante dalla rottura accidentale dell'impianto idrico, anche in assenza di un danno materiale e diretto ai beni assicurati.
Il valore dell'eccedenza viene stimata dal perito incaricato sulla media del consumo fatturato dall'Ufficio (ovvero pro quota se trattasi di fatturazione globale per più unità condominiali), nel medesimo semestre dell'anno precedente alla data della rottura.
LIMITAZIONI
Sono esclusi i danni:
⚫ provocati da usura o carenza di manutenzione;
⚫ verificatisi durante l'installazione, le operazioni di prova e il collaudo degli elettrodomestici;
⚫ dovuti a difetti di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
⚫ da perdite occulte d'acqua:
- per rottura di tubature interrate di impianti di irrigazione di parchi e giardini;
- per rottura di impianti a vista (come, ad esempio, quelli non interrati o quelli annegati all'interno di
un conglomerato cementizio);
- notificate dall'ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l'eccedenza del consumo.
Limiti | Somma Assicurata Ufficio e/o Contenuto indicata in polizza |
Sottolimiti specifici per ciascuna delle voci dalla lettera b. alla lettera g. | Limite massimo per anno indicato in polizza |
Franchigia | Indicata in polizza (raddoppiata per i danni da gelo se i locali sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore) |
Limiti specifici per spese di primo intervento:
Limite | Indicato in polizza per singolo sinistro |
Limiti specifici per perdite occulte d'acqua:
Indennizzo | per eccedenze superiori al 10% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell'anno precedente. |
Limite | Indicato in polizza per anno assicurativo |
7. RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO - ACQUA E GAS
Se acquistato l'Incendio dell'Ufficio, la Società indennizza inoltre le spese sostenute per:
a. la demolizione e il ripristino degli impianti e di parte dell'Ufficio assicurato allo scopo di ricercare ed eliminare la causa che ha dato origine al danno da acqua, a seguito di evento indennizzabile a termini di polizza.
Per le Tubature interrate la garanzia si intende operante anche in assenza di danno materiale diretto a cose assicurate e non, proprie o di terzi;
b. la demolizione e ripristino degli impianti e di parte dell'Ufficio assicurato sostenute per la ricerca e l'eliminazione di una dispersione di gas dagli impianti di competenza a servizio dell'Ufficio assicurato.
La dispersione di gas dovrà essere accertata da tecnico specializzato o dell'Ente erogatore e aver comportato il blocco del servizio di fornitura.
Limiti | Limite per sinistro e per anno assicurativo indicati in polizza Per tubature interrate: Limite per sinistro e per anno assicurativo indicati in polizza |
Franchigia | indicata in polizza Non sarà dovuta qualora già applicata come conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza per gli eventi previsti dal precedente punto 7. - Danni da acqua. |
8. DANNI ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO
Se acquistato l'Incendio del Contenuto dell'Ufficio, la Società indennizza i danni materiali e diretti a:
a. Documenti, Valori (escluso Denaro);
b. Apparecchiature, supporti dati in genere, e altri strumenti professionali in genere comunemente utilizzati per l'esercizio dell'Attività assicurata;
durante il trasporto, l'utilizzo e temporanea custodia, in luoghi diversi dall'Ufficio assicurato, purché causati da un evento garantito dalla presente Sezione INCENDIO.
La presente garanzia opera a Primo Rischio Assoluto indipendente dalla forma di garanzia prescelta. LIMITAZIONI
Per quanto indicato alla lettera b. la garanzia opera a condizione che i dispositivi si prestino per loro natura ad un impiego mobile;
Limite | Indicato in polizza per anno assicurativo |
Franchigia | indicata in polizza |
ESCLUSIONI
Sono esclusi i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d'uso, danneggiati o andati distrutti dall'evento garantito, e contenuti nei dispositivi sopra indicati alla lettera b.
9. FENOMENO ELETTRICO
Sono garantiti i danni materiali e diretti ai beni assicurati dell'Ufficio e/o del Contenuto, causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, comprese l'azione del fulmine e l'elettricità atmosferica.
Nel caso l'Assicurato sia il conduttore/locatario dei locali dell'Ufficio e abbia acquistato ed installato a proprie spese dispositivi e impianti elettrici, elettronici, elettromeccanici a servizio dell'Ufficio, fissi per natura e destinazione d'uso, la garanzia opera anche quando non acquistato l'Incendio dell'Ufficio.
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, indipendentemente dalla forma di garanzia scelta. LIMITAZIONI
Sono esclusi i danni:
⚫ causati da usura, manomissioni, vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione;
⚫ verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
⚫ dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
⚫ i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso, senza concorso di cause esterne.
Limiti | Somma assicurata indicata in polizza alla voce Fenomeno Elettrico |
Scoperto | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
LIMITAZIONI PARTICOLARI
Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad impiego mobile quando si trovino all'esterno dell'Ufficio, fermo il limite della somma assicurata Fenomeno elettrico, la Società non sarà tenuta a pagare importi superiori al limite di indennizzo previsto al punto 8. "Danni all'esterno dell'ufficio".
Scoperto | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
NOTA BENE:
Qualora sulla scheda di polizza non sia prevista uno scoperto espresso in percentuale, l'importo dell'eventuale minimo scoperto deve intendersi come franchigia.
ESCLUSIONI
Sono inoltre esclusi:
⚫ i costi di intervento e di sostituzione di componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva;
ART. IN2 ALTRE SPESE E ONERI SEMPRE COMPRESI
La Società riconosce inoltre, in eccedenza alle somme assicurate per incendio dell'Ufficio e/o Contenuto, le spese e oneri di seguito indicati, sostenuti in conseguenza di sinistri indennizzabili a norma delle garanzie della presente sezione INCENDIO.
1. DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO
La demolizione, lo sgombero, il trasporto a idonea discarica, il trattamento e lo smaltimento dei residui del sinistro.
Limiti | 20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza |
2. TRASLOCO
La rimozione, il trasloco e deposito del Contenuto assicurato dell'Ufficio reso inagibile a seguito di sinistro, per il periodo strettamente necessario al ripristino dei locali.
Limiti | 20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza |
3. ONERI DI RICOSTRUZIONE
Le spese che si dovessero sostenere per i seguenti oneri:
a. di urbanizzazione;
b. di riprogettazione dell'Ufficio assicurato e la direzione dei lavori di ricostruzione;
c. di adeguamento, intesi come quelli necessari alla ricostruzione dell'Ufficio assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro;
d. notarili per il riacquisto di un nuovo Ufficio a seguito della distruzione di quello assicurato, nel caso in cui non si proceda alla sua ricostruzione.
Limiti | 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza |
4. ONORARI DEI PERITI
Gli onorari del perito nominato dal Contraente, nonché la quota parte degli onorari a carico del Contraente relativi al terzo perito.
La garanzia è prestata per sinistri di importo indennizzabile superiore a 10.000 euro.
Limiti | 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza massimo 5.000 euro |
5. PERDITA PIGIONI
La perdita del canone di locazione nel caso in cui l'Ufficio Assicurato sia locato a terzi, per il periodo strettamente necessario al suo ripristino.
Limiti | Massimo 12 rate mensili con il limite di 600 euro per ciascuna rata del canone di locazione |
6. RIPRISTINO - RIFACIMENTO DOCUMENTI E ARCHIVI
Le spese e gli oneri necessari ed effettivamente sostenuti per il rifacimento di Documenti, e il reinserimento manuale o meccanico di dati in registri e archivi, banche dati, in formato cartaceo andati perduti o danneggiati.
Limiti | 20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza Con il massimo 5.000 euro |
7. INDENNIZZO SPECIALE
Una indennità aggiuntiva per la mancata fruibilità totale o parziale dei locali dell'Ufficio assicurato e per il fermo totale o parziale dell'Attività professionale in essi svolta. Tale somma sarà riconosciuta solo a seguito di danni indennizzabili di importo superiore a 10.000 euro.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni:
Limiti | 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza Con il massimo di 10.000 euro. |
ESCLUSIONI
L'indennità di cui sopra non sarà dovuta qualora il Contraente non risulti anche titolare dell'Attività professionale svolta nei locali dell'Ufficio.
ART. IN3 RISCHIO LOCATIVO
NOTA BENE:
Questa garanzia si intende operante qualora risulti compresa sulla scheda di polizza ed è acquistabile in alternativa all'Incendio dell'Ufficio, nei casi in cui l'attività dell'Ufficio sia svolta dagli Assicurati all'interno di locali presi in locazione.
La Società, in caso di responsabilità degli Assicurati*, risarcisce i danni materiali all'Ufficio relativamente ai locali tenuti in locazione e direttamente causati da incendio, esplosione, implosione, scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo - sino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza.
Resta ferma l'applicazione della regola proporzionale indicata all'Art. SU4 "Criteri per determinare il valore dei beni assicurati e l'ammontare del danno", lettera A - punto 2, se la somma assicurata risulta inferiore al valore di ricostruzione a nuovo dei locali.
*Ai sensi degli articoli:
a) Art. 1588 c.c. (Perdita e deterioramento della cosa locata), che prevede la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento dell'immobile che siano stati provocati da un incendio quando non provi sia accaduto per causa a lui non imputabile (oppure che sia stato cagionato da persone da lui ammesse anche temporaneamente al godimento dell'immobile locato);
b) Art. 1589 c.c. (Incendio di cosa assicurata), che disciplina la responsabilità del conduttore nei i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, sia assicurato.
2 - GARANZIE AGGIUNTIVE - ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO
Il Contraente può scegliere di acquistare la garanzia aggiuntiva illustrata di seguito.
Queste garanzie si intendono operanti qualora risultino comprese sulla scheda di polizza.
ART. IN-A RICORSO TERZI
La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni materiali e diretti:
⚫ cagionati a terzi;
⚫ a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza in relazione alla Sezione Incendio.
L'assicurazione è estesa ai danni indiretti derivanti da:
⚫ interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di cose di terzi;
⚫ interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività di terzi di tipo industriale, commerciale, agricolo o di servizi.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
L'Assicurato deve immediatamente:
⚫ informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui;
⚫ fornire tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa;
⚫ astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società, che avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.
Le spese giudiziali per resistere all'azione del danneggiato sono a carico della Società nel limite del quarto della somma assicurata nelle modalità previste dall'art. 1917 c.c. terzo comma.
Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SU4 "Criteri per determinare il valore dei beni assicurati e l'ammontare del danno", lett. A, punto 2.
LIMITAZIONI: la garanzia opera con i seguenti limiti:
Copertura | sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza |
Limiti | 10% del massimale per i soli danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività e/o utilizzo di cose di terzi |
ESCLUSIONI: QUALI TERZI?
Non sono considerati terzi:
a. il Contraente, l'Assicurato;
b. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine appartenente al suo nucleo familiare o con lui convivente;
c. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;
d. le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 c.c. e L. n.216 del 1974), nonché i loro amministratori, i legali rappresentanti e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b.
ESCLUSIONI: QUALI DANNI?
La garanzia non opera per i danni:
1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
2. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
Quanto di seguito riportato deve intendersi valido e applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione INCENDIO, sia per quelle sempre comprese, sia per quella aggiuntiva prestata con maggiorazione di premio nel caso risultasse operante in polizza.
ART. IN4 FORMA E TIPO DI GARANZIA
L'assicurazione è prestata con i seguenti criteri, scelti dal Contraente e indicati in polizza:
1. Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischio Assoluto.
2. Tipo di garanzia: Valore a nuovo.
ART. IN5 BENI PARTICOLARI
1. Se assicurato il Contenuto dell'Ufficio le garanzie operano anche per collezioni, gioielli, preziosi, e valori, anche di proprietà dei singoli Assicurati.
Documenti, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori (diversi da Denaro) | nel limite del 20% della somma assicurata Contenuto massimo 20.000 euro per anno assicurativo |
Denaro | massimo 2.000 euro per anno assicurativo. |
Merce in esposizione in vetrine e spazi espositivi | nel limite del 10% della somma assicurata Contenuto |
2. Le Garanzie si intendono estese al Contenuto, se assicurato, riposto in Dipendenze e pertinenze non comunicati. Sono esclusi Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori.
Fermi i limiti, scoperti o franchigie previsti dalle singole garanzie acquistate, per i beni riposti nelle sole dipendenze non comunicanti la Società risarcirà i danni come segue.
Limiti | 20% della Somma assicurata Contenuto |
Massimo | 10.000 euro per anno assicurativo |
3. Beni in Leasing
Qualora i beni assicurati siamo garantiti anche da polizza Leasing emessa espressamente a tal fine, in caso di sinistro indennizzabile a norma della presente Sezione INCENDIO che coinvolga tali beni, la presente polizza sarà operante:
⚫ a primo rischio per l'intero ammontare dell'indennizzo, qualora la polizza Leasing risulti per qualche motivo non operante;
⚫ a secondo rischio per la parte di indennizzo eccedente a quanto dovuto ed effettivamente liquidato dalla polizza Leasing;
al netto di eventuali franchie o scoperti e nei limiti indennizzo previsti dalla presente polizza per le varie tipologie di oggetti assicurati e loro collocamento.
Si precisa che la forma di garanzia di questa clausola rimane comunque quella scelta dal Contraente per la presente polizza.
ART. IN6 TRASLOCO DELL'UFFICIO
In caso di trasloco dell'Ufficio indicato in polizza, previa comunicazione del cambio di ubicazione, la garanzia è operante sia nell'Ufficio indicato in polizza, sia in quello nuovo, per 7 giorni successivi alla data di comunicazione.
Fermo quanto previsto relativamente alle dichiarazioni dell'Assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio, trascorsi 7 giorni dalla comunicazione la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione.
ART. IN7 AMBITO DI VALIDITA' TERRITORIALE
Salvo quanto diversamente pattuito tra le parti, le garanzie della presente sezione si intendono valide per gli Uffici ubicati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.
4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA
Di seguito sono riassunte le esclusioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie previste dalla Sezione INCENDIO presentate finora in questa sezione dedicata.
ART. IN8 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
ESCLUSIONI DI RISCHIO:
Sono esclusi:
1. danni derivanti da dolo degli Assicurati, del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
2. danni derivanti da precarie condizioni di statica e manutenzione degli Uffici indicati in polizza;
3. danni di furto (salvo quanto previsto all'art. IN1 "Oggetto della garanzia" al punto 3. "Danni da Furto"), rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento;
4. danni da difetti noti agli Assicurati o al Contraente al momento della conclusione del contratto;
5. i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d'uso contenuti nei dispositivi danneggiati dagli eventi garantiti dalla presente sezione INCENDIO;
6. rimborsi di multe, ammende, sanzioni in genere;
7. i danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza.
LIMITAZIONI DI GARANZIA:
Sono esclusi i danni:
8. da stillicidio, umidità, infiltrazione, trasudamento, brina, condensa, siccità;
9. da urto di veicoli di proprietà o in uso agli Assicurati;
10.da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni dell'Ufficio da qualsiasi evento originati;
11.da occupazione abusiva, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, perquisizioni, requisizioni, confisca o altri interventi dell'autorità pubblica;
12.da cedimento del terreno, smottamento o franamento, bradisismo, valanghe, slavine e relativi spostamenti d'aria;
13.da eventi naturali quali terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree, piene;
14.da movimenti artificiali, crollo o collasso totale o parziale del Fabbricato che ospita l'Ufficio;
15.da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, salvo quanto previsto alla lettera a. del paragrafo ULTERIORI INDENNIZZI dell'Art. IN1 "Oggetto della garanzia";
16.da vegetali, animali, da microrganismi, funghi, muffa e batteri;
17.da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, realizzazione, di installazione e di fabbricazione; 18.da vizi di materiale e di prodotto, difetti di produzione;
19.da usura, logoramento, corrosione, ruggine, deperimento, naturale deterioramento;
20.da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
21.direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
22.a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
23.da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a Dati, Software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
24.verificatisi all'esterno dell'Ufficio assicurato, salvo quanto indicato all'Art. IN1 "Oggetto della garanzia", al punto 8. "Danni all'esterno dell'Ufficio";
25.indiretti o che non riguardano danni materiali a beni assicurati, salvo quanto previsto dall'Art. IN2 "Altri oneri e spese sempre operanti", punto 5 e 6, e dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. IN-A "Ricorso terzi", se acquistata.
Si devono inoltre intendere esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di Epidemie o Pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica.
5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA
ART. IN9 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO
RIEPILOGO LIMITI PER TIPOLOGIA DI BENI E LORO COLLOCAZIONE | |
TIPOLOGIA DI BENI | LIMITI DI INDENNIZZO |
Documenti, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori (diversi da Denaro) | 20% della somma assicurata Contenuto Massimo 20.000 euro per anno assicurativo |
Denaro | 2.000 euro per anno assicurativo |
Merce in esposizione in vetrine e spazi espositivi | 10% della somma assicurata Contenuto |
Beni nelle dipendenze e pertinenze non comunicanti | 20% della Somma assicurata Contenuto Massimo di 10.000 euro per anno assicurativo |
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO | |||
ART. IN1 OGGETTO DELLA GARANZIA | |||||
ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI | |||||
1. Rottura di Lastre | Nei limiti per singola lastra / specchio e nel limite per anno assicurativo indicati in polizza | Franchigia indicata in polizza | |||
2. Rimpiazzo del combustile | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza | |||
3. Danni da Furto - a) furto di fissi ed infissi | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza | |||
3. Danni da Furto - b) guasti cagionati dai ladri | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza | |||
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve - limite generico | Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza | Scoperto e minimo polizza | scoperto | indicati | in |
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve - per tende frangisole | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Scoperto e minimo polizza | scoperto | indicati | in |
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve - per grandine su Fragili e Pannelli solari (fotovoltaici e termici) | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Scoperto e minimo polizza | scoperto | indicati | in |
5. Atti vandalici e terrorismo | Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza | Scoperto e minimo polizza | scoperto | indicati | in |
6. Danni da acqua - a. Danno generico | Nel limite della somma assicurata Ufficio / |
contenuto indicata in polizza | Indicata in polizza (raddoppiata per i danni da gelo se i locali sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore) | |||||
6 - b. danni da elettrodomestici | fuoriuscita | da | Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza | |||
6 - c. danni da gelo | ||||||
6. - d. danni da occlusione, traboccamento, rigurgito di impianti | ||||||
6. - e. danni da penetrazione di acqua piovana da ingorgo traboccamento di grondaie e pluviali | ||||||
6. - f. Danni da rottura impianti automatici di estinzione | ||||||
6 - g. Danni da rottura di tubature interrate | ||||||
6. Danni da perdite occulte d'acqua | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza per eccedenze superiori al 10% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell'anno precedente) | Non prevista | ||||
7. Ricerca e riparazione del guasto - Acqua e GAS - Spese di primo intervento | Nel limite per sinistro indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza Non sarà dovuta qualora già applicata come conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza per gli eventi previsti dal precedente punto 7. - Danni da acqua. | ||||
7. Ricerca e riparazione del guasto - Acqua e GAS - Demolizione e ripristino di impianti e parti dell'Ufficio | Nel limite per sinistro e per anno indicati in polizza | |||||
8. Danni all'esterno dell'ufficio | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza | ||||
9. Fenomeno elettrico | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza alla voce Fenomeno Elettrico Limite per apparecchiature elettriche ed elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'Ufficio pari al limite previsto al punto 8. "Danni all'esterno dell'Ufficio" | Scoperto e minimo polizza | scoperto | indicati in | ||
ART. IN2 ALTRI ONERI E SPESE SEMPRE OPERANTI | ||||||
1. Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro | 20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza | Non prevista | ||||
2. Trasloco | 20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza | |||||
3. Oneri di ricostruzione | 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza | |||||
4. Onorari dei periti | 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza massimo 5.000 euro | |||||
5. Perdita pigioni | Massimo 12 rate mensili con il limite di 600 euro per ciascuna rata del canone di locazione | |||||
6. Ripristino - rifacimento Documenti e archivi | 20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo 5.000 euro | |||||
7. Indennizzo speciale | 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di |
polizza Con il massimo di 10.000 euro. | ||
(garanzia aggiuntiva) ART. IN-A RICORSO TERZI | ||
Ricorso terzi | Nel limite del massimale di Ricorso Terzi indicato in polizza | Non prevista |
Ricorso terzi - danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività e/o utilizzo di cose | 10% del massimale di Ricorso Terzi indicato in polizza |
SEZIONE EVENTI CATASTROFALI
EVENTI CATASTROFALI
In questa sezione vengono indicate le garanzie che tutelano l'Ufficio e il suo contenuto in caso di gravi calamità naturali come un terremoto, una inondazione, una alluvione o un allagamento da evento atmosferico.
1 - COSA E' ASSICURATO
ART. CT1 TERREMOTO
Questa garanzia è valida solo se acquistata e se risulta compresa in polizza.
OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati (Ufficio/Contenuto) per effetto di terremoto.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive all'evento sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono pertanto considerati singolo sinistro.
Copertura | somma assicurata Ufficio/Contenuto con i limiti di indennizzo indicati in polizza |
Scoperto danni all'Ufficio danni a Contenuto | 10% del danno con il minimo indicato in polizza con il minimo indicato in polizza |
ESCLUSIONI
In nessun caso la Società risponde dei danni:
⚫ se l'Ufficio indicato in polizza non è a norma con le disposizioni di legge antisismiche vigenti al momento della costruzione dello stesso o ad eventuali obblighi di legge vigenti al momento dell'ultima ristrutturazione del medesimo che abbia comportato la manutenzione delle strutture portanti;
⚫ al Contenuto assicurato, nel caso in cui l'evento che ha causato il sinistro terremoto non abbia causato un danno anche all'Ufficio indicato in polizza.
ART. CT2 INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO
Questa garanzia è valida solo se acquistata e se risulta compresa in polizza. OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società risponde dei danni subiti dai beni assicurati (Ufficio/Contenuto) per effetto di:
a. inondazione;
b. alluvione;
c. allagamento causato da eventi atmosferici;
a condizione che detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non, posti nelle vicinanze.
I fenomeni di inondazione, alluvione e allagamento verificatisi nelle 168 ore successive all'evento, sono attribuiti a un medesimo episodio e i relativi danni sono pertanto considerati singolo sinistro.
Copertura | somma assicurata Ufficio/Contenuto con i limiti di indennizzo indicati in polizza |
Scoperto danni a Abitazione danni a contenuto | 10% del danno con il minimo indicato in polizza con il minimo indicato in polizza |
ART. CT3 ULTERIORI GARANZIE PER LA RICOSTRUZIONE
La garanzia comprende, in eccedenza alla Somma Assicurata Ufficio/Contenuto, anche le seguenti prestazioni:
1. spese per demolire, sgomberare e smaltire al più vicino scarico i residui del sinistro;
2. spese sostenute per la rimozione, il trasporto, il ricollocamento e il deposito presso terzi del Contenuto assicurato, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni all'Ufficio, e per il periodo strettamente necessario alle stesse;
3. oneri di urbanizzazione e gli oneri dovuti per la ricostruzione dell'Ufficio assicurato in base alle disposizioni anche antisismiche vigenti al momento del sinistro;
4. onorari di consulenti, ingegneri, architetti e del perito nominato dal Contraente conformemente al disposto dell'Art. SU4 "Criteri per determinare il valore dei beni assicurati e l'ammontare del danno" e dell'Art. SU8 "Come agiscono i periti", nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
Le suddette prestazioni sono sempre operanti, in quanto conseguenti a sinistri indennizzabili a seguito di eventi Assicurati con la presente sezione, con i seguenti limiti:
Limite complessivo per tutti i punti 1.2.3.4. | 20% dell'indennizzo liquidabile |
Di cui per il Punto 4. Limite | 5% dell'indennizzo liquidabile Con il massimo di 5.000 euro per sinistro |
2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
Quanto di seguito riportato si intende applicabile a tutte le garanzie della presente sezione EVENTI CATASTROFALI.
ART. CT4 FORMA E TIPO DI GARANZIA
L'assicurazione è prestata con i seguenti criteri:
1. Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischio Assoluto (così come indicato in polizza);
2. Tipo di garanzia: valore a nuovo.
ART. CT5 AMBITO DI VALIDITA' TERRITORIALE
Salvo quanto diversamente pattuito tra le parti, le garanzie della presente sezione si intendono valide per gli Uffici ubicati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.
3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA
Quanto di seguito riportato deve intendersi applicabile a tutte le garanzie della presente sezione EVENTI CATASTROFALI.
ART. CT6 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
1. ESCLUSIONI DI RISCHIO:
Sono esclusi i danni:
1. a fabbricati abusivi;
2. da precarie condizioni di statica e manutenzione dell'Ufficio assicurato o del Fabbricato che lo ospita;
3. da inagibilità di fabbricati dichiarata con ordinanza dell'autorità (al momento dell'emissione della polizza o anche in un momento successivo per motivi non imputabili a terremoto, inondazione, alluvione, allagamento);
4. provocati con dolo del Contraente o degli Assicurati;
5. da smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
6. alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza.
2. LIMITAZIONI DI GARANZIA:
Sono esclusi i danni:
7. da eruzioni vulcaniche, mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, brina, condensa siccità, guasto o rottura degli impianti antincendio, allagamento derivante da eventi diversi da quelli previsti dall'Art. CT2 "Inondazione, alluvione, allagamento";
8. da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto o dell'inondazione e/o alluvione;
9. da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento;
10.da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
11.da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche);
12.da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
13.indiretti, che non riguardino danni materiali alle cose assicurate, salvo quelli esplicitamente previsti; 14.da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno; 15.danni diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte a dati
software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio.
4 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA
ART. CT7 TABELLA INDENNIZZO
RIEPILOGATIVA
DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI
GARANZIA | MASSIMO INDENNIZZO | SCOPERTO PER SINISTRO |
ART. CT1 TERREMOTO | ||
Terremoto | somma assicurata Ufficio e/o contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza | scoperto 10% del danno con il minimo indicato in polizza per Ufficio e/o contenuto |
ART. CT2 INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO | ||
Inondazione, alluvione e allagamento | somma assicurata Ufficio e/o Contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza | scoperto 10% del danno con il minimo indicato in polizza per Ufficio e/o contenuto |
ART. CT3 ULTERIORI GARANZIE PER LA RICOSTRUZIONE | ||
1. Spese demolizione e sgombero residui | 20% dell'indennizzo liquidabile (massimo complessivo applicabile a tutte le garanzie dei punti 1., 2., 3., 4.). Punto 4. onorari di consulenti, periti, ingegneri: limite pari al 5% dell'indennizzo liquidabile con massimo 5.000 euro per sinistro. | non prevista |
2. Spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito del contenuto | ||
3. Oneri di urbanizzazione e ricostruzione | ||
4. Onorari di consulenti, periti, ingegneri |
SEZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
LA PROTEZIONE DELLE APPARECCHIATURE
Un Ufficio per funzionare ha bisogno al suo interno anche di apparecchiature e molto diverse.
Per quanto le si fissi e le si protegga, qualcosa può accadere: e un danno a un'apparecchiatura comporta più danni a più livelli.
Poter contare anche su interventi concreti "in caso di" significa poter lavorare con le spalle più coperte.
1 - COSA E' ASSICURATO
ART. EL1 OGGETTO DELLA GARANZIA
QUALI DANNI SONO COPERTI
La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche comunemente utilizzate per l'esercizio dell'Attività assicurata, anche se di proprietà di terzi:
a. collaudate e installate - se di tipo fisso - e pronte all'uso;
b. che si trovano nell'ambito della ubicazione indicata in polizza o, se ad impiego mobile, anche in luoghi diversi per motivi di trasporto, utilizzo, o temporanea custodia;
c. che abbiano subito danni causati da qualunque evento, che non sia espressamente escluso dal successivo Art. EL7 "Esclusioni e limitazioni".
Qualora l'Ufficio sia adibito a studio o ambulatorio medico la garanzia opera anche per le apparecchiature elettromedicali.
La garanzia opera anche in caso di colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato e/o dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
La garanzia opera con la seguente limitazione:
Limite | Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza |
Scoperto | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
Scoperto per apparecchiature elettromedicali | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce apparecchiature elettromedicali |
CASI SPECIFICI
Con riferimento a quanto indicato alla precedente lettera b. le apparecchiature ad impiego mobile (anche elettromedicali) che si trovino in luoghi diversi dall'ubicazione dell'Ufficio indicato in polizza saranno indennizzate con il seguente limite:
Limite | Con il limite specifico indicato in polizza |
Scoperto | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza |
L'assicurazione vale anche per le spese necessarie, effettivamente sostenute e documentate per:
a. il noleggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione temporanea di quelle distrutte o danneggiate;
b. la duplicazione o il riacquisto dei programmi in licenza d'uso, conseguenti a danni ai supporti sui quali sono memorizzati, compresa la manodopera;
c. il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati, in essi contenuti, conseguenti a danni a nastri o dischi ottici e/o magnetici o altri supporti di dati;
d. la demolizione, lo smaltimento, lo sgombero e il trasporto alla più vicina e idonea discarica dei residui del sinistro, nonché le spese necessarie per il risanamento o il trattamento di tali residui.
Con riferimento a quanto indicato alle precedenti lettere a. - b. - c. la garanzia opera con i seguenti limiti:
Limite | Con il limite specifico indicato in polizza per ciascun punto di cui alle lettere a. - b. - c. |
Scoperto punto a. | Scoperto specifico indicato in polizza |
Scoperto punti b. - c. | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza |
ESCLUSIONI
Quanto indicato alla precedente lettere d. non opera per i residui radioattivi, disciplinati dal D.P.R. n° 230/95 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. EL2 FURTO DI APPARECCHIATURE INSTALLATE ALL'APERTO
ESTENSIONI: BENI ALL'ESTERNO NEI PRESSI DELL'UFFICIO
La garanzia furto è valida anche per le apparecchiature elettriche ed elettroniche assicurate poste all'esterno dei locali, presso l'ubicazione indicata in polizza, a condizione che:
a. siano stabilmente ancorate al suolo o alle pareti del Fabbricato che ospita l'Ufficio;
b. e che siano state installate secondo le norme di installazione e utilizzo previste dal costruttore.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni:
Limite | Nel limite specifico indicata in polizza |
Scoperto | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza |
NOTA BENE:
Questa estensione di garanzia è valida a condizione che il perimetro risulti protetto da robusti manufatti in muratura o in metallo o in legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm e le aperture siano protette da cancelli e porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura.
2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITA'
ART. EL3 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE
|Le garanzie si intendono valide dove è ubicato il rischio ed accezione per le garanzie furto che si intendono valide esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.
ART. EL4 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI MEZZI DI CHIUSURA
A. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO
Le garanzie sono operanti a condizione che i locali dell'Ufficio che contengono le cose assicurate presentino
le stesse caratteristiche costruttive previste da una di queste tipologie di Fabbricato indicata in polizza:
⚫ Muratura;
⚫ Cemento armato;
⚫ Antisismica;
⚫ Bioedilizia;
B. MEZZI DI CHIUSURA ORDINARI DEI LOCALI
La garanzia furto è operante a condizione che ogni apertura esterna dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili per via ordinaria, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, il tutto fisso e chiuso con serrature o altri idonei congegni di bloccaggio (questi ultimi richiudibili solo dall'interno dei locali) o da inferriate.
Sono esclusi i danni da furto quando entrambe o anche una sola delle sopra citate condizioni di operatività non sussistano al momento del sinistro.
Ufficio all'interno dell'Abitazione
Qualora l'Ufficio assicurato sia ricavato in una porzione di Fabbricato adibita ed utilizzata come civile abitazione e i locali dell'Ufficio risultino direttamente intercomunicanti con essa, quanto sopra indicato in termini di caratteristiche costruttive e mezzi ordinari di chiusura deve intendersi riferito all'intero Fabbricato comprensivo anche dei locali di Abitazione.
ART. EL5 MEZZI DI CHIUSURA E CARATTERISTICHE DI FABBRICATI NON CONFORMI
A parziale deroga dell'Art. EL4 "Caratteristiche costruttive dei locali e mezzi di chiusura" se il Furto avviene anche in una sola delle seguenti circostanze:
1. nell'Ufficio con caratteristiche costruttive del Fabbricato non conformi a quanto sopra indicato, ma comunque con l'utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia, tali da garantirne adeguata solidità e robustezza ai fini abitativi;
2. con rottura o scasso dei mezzi di chiusura non conformi, anche se venga accertato che altre aperture dei locali erano protette in modo conforme;
3. agevolato dalla presenza di impalcature temporanee installate a ridosso del Fabbricato per lavori di manutenzione e dopo la conclusione del contratto;
4. attraverso luci di inferriate senza effrazione delle relative strutture;
il sinistro sarà comunque indennizzabile con applicazione di uno scoperto del 20% sull'importo liquidabile.
Nel caso di coesistenza con altro scoperto questo dovrà intendersi unico e pari al 30%.
Se lo scoperto opera in concomitanza con una Franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.
La Società indennizzerà il sinistro senza applicazione dello scoperto di cui sopra anche se i mezzi di chiusura sono difformi da quelli indicati in polizza, purché riguardino aperture diverse da quelli utilizzate dai ladri per introdursi nei locali.
In tutti gli altri casi in cui le aperture utilizzate dai ladri per introdursi nei locali assicurati siano protette da mezzi di chiusura inoperanti, o questi ultimi non siano esistenti, il sinistro risulterà comunque non indennizzabile.
EL6 FORMA DI GARANZIA
L'assicurazione è prestata con la forma di garanzia:
1. Valore intero;
2. Primo Rischio Assoluto;
scelta dal Contraente e indicata in polizza.
3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA
ART. EL7 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
A. Sono sempre esclusi, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non sia stato cagionato dagli eventi di seguito indicati ma da causa diversa, i danni verificatisi in occasione di:
LIMITAZIONI
1. mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, maremoto, eruzioni vulcaniche;
2. terremoto, inondazione, alluvione, allagamento, salvo il caso in cui siano state acquistate le relative garanzie previste dalla Sezione Eventi Catastrofali;
3. bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
4. atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
ESCLUSIONI
5. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causato direttamente o indirettamente, risultante da, derivante da o connesso a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro.
B. Sono sempre esclusi i danni causati da o dovuti a:
LIMITAZIONI
1. ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita;
2. dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
3. guasti meccanici e/o anormale o improprio funzionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, o guasti dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
ESCLUSIONI
4. difetti, guasti, vizi, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
5. logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento e incrostazione;
6. montaggio, smontaggio, manutenzione e revisione;
7. di natura estetica che non siano connessi con eventi indennizzabili;
8. difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto di stipula della polizza;
9. umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi.
C. Rimangono sempre e comunque esclusi dalla garanzia i danni:
1. a dati software, come ad esempio qualsiasi modifica che danneggi dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e i danni conseguenti all' interruzione d'esercizio;
2. causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i danni conseguenti all' interruzione d'esercizio.
Nel caso in cui, in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma C, derivi anche altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.
ART. EL8 BENI ESCLUSI
ESCLUSIONI: QUALI BENI?
L'assicurazione non copre i danni cagionati alle seguenti categorie di beni e costi:
a. i conduttori esterni;
b. i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili;
c. le apparecchiature elettriche ed elettroniche in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing, nel caso in cui siano già coperte da apposita assicurazione.
ART. EL9 DELIMITAZIONI DI GARANZIA
Per i soli eventi/beni/spese di seguito riportati, l'operatività della garanzia è subordinata a quanto descritto ai relativi punti di seguito riportati.
A. Spese di noleggio di apparecchiature per sostituzione temporanea ESCLUSIONI:
La Società non risponde dei costi dovuti a:
a. limitazione dell'attività professionale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto, o dell'apparecchio distrutto o danneggiato, anche se derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b. eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo
dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato o sottratto.
B. Spese per duplicazione o riacquisto dei programmi in licenza d'uso ESCLUSIONI:
La Società non indennizza i danni dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a eliminazione per svista.
Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono entro un anno dal sinistro, il diritto all'indennizzo decade.
C. Spese per riacquisto supporti e ricostruzione dei dati ESCLUSIONI:
La Società non indennizza i danni dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a eliminazione per svista.
Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono entro un anno dal sinistro, il diritto all'indennizzo decade.
D. Impianti e apparecchiature inattivi
L'indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d'uso.
E. Danni materiali e diretti alle apparecchiature causati da furto
La Società riconosce l'indennizzo a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti gli impianti e le apparecchiature stesse:
a. violando le difese esterne mediante:
- rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;
- uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando; per l'operatività della garanzia è essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione delle serrature non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello
smarrimento delle chiavi o prenda idonei provvedimenti mirati alla custodia dei locali;
b. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c. praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
d. in altro modo, ossia quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
NOTA BENE:
Tutte le spese sostenute devono essere necessarie e documentate.
4 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA
ART. EL10 TABELLA INDENNIZZO
RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE,
SCOPERTI E LIMITI DI
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO |
ART. EL1 OGGETTO DELLA GARANZIA | ||
Apparecchiature elettriche ed elettroniche | Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
Apparecchiature elettromedicali | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce apparecchiature elettromedicali | |
Apparecchiature ad impiego mobile all'esterno dell'Ufficio | Con il limite specifico indicato in polizza alla voce impiego mobile all'esterno dell'Ufficio | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce impiego mobile all'esterno dell'Ufficio |
a. Noleggio di apparecchiature sostitutive | Nei limiti specifici indicati in polizza per ciascuna delle voci di cui ai punti a. - b. - c. | |
b. duplicazione o il riacquisto dei programmi in licenza d'uso | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza per ciascuna delle voci di cui ai punti a. - b. - c. | |
c. il riacquisto dei supporti dati danneggiati - ricostruzione dei dati | ||
ART. EL2 FURTO DI APPARECCHIATURE INSTALLATE ALL'APERTO | ||
Furto di apparecchiature fisse installate all'esterno dell'Ufficio | Con il limite specifico per anno assicurativo indicato in polizza alla voce apparecchiature fisse istallate all'esterno dell'Ufficio | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce apparecchiature fisse istallate all'esterno dell'Ufficio |
NOTA BENE:
Qualora sulla scheda di polizza sia indicato uno scoperto espresso solo in cifra fissa, l'importo deve intendersi come franchigia.
SEZIONE FURTO
FURTO
Può succedere che i beni assicurati subiscano danni da furto e rapina.
In questa sezione sono riunite le possibili diverse opzioni di protezione da tali rischi
1 - COSA E' ASSICURATO
ART. FU1 OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società indennizza i danni materiali e diretti relativi alla sottrazione dei beni, anche di proprietà di terzi, che costituiscano il Contenuto posto all'interno dell'Ufficio assicurato.
La garanzia opera se indicata in polizza e sino al raggiungimento della relativa somma assicurata.
ART. FU2 RISCHI ASSICURATI ALL'INTERNO DELL'UFFICIO
Sono coperti i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dagli eventi di seguito specificati.
1. Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'Ufficio e nelle relative dipendenze e pertinenze non comunicanti mediante:
a. rottura o scasso delle difese esterne;
b. uso di chiavi, grimaldelli o simili;
c. uso fraudolento di chiavi vere o, in caso di serrature elettroniche, tessere a banda magnetica o a chip/microchip, smarrite o sottratte agli Assicurati, o ad altri soggetti a cui siano state affidate, da non più di 8 giorni dalla perdita del possesso come da denuncia alla Pubblica Autorità competente;
d. apertura di serrature elettroniche, senza rottura o scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché dette serrature siano collegate a una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless.
e. apertura fraudolenta di serrature a combinazione numerica e/o letterale.
f. scalata o per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante l'impiego di mezzi artificiosi (corde, scale o simili) o facendo uso di particolari agilità personale;
g. in modo clandestino, ovvero all'insaputa del Contraente / degli Assicurati, asportando le cose assicurate successivamente a locali chiusi.
2. Rapina o estorsione, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia siano prelevate all'esterno e costrette a recarsi all'interno.
3. Furto commesso attraverso le luci dei mezzi di protezione, senza introduzione nell'Ufficio e nei locali contenenti i beni assicurati.
4. Furto con destrezza commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione degli Assicurati.
Sono esclusi i Valori, i gioielli e preziosi.
5. Furto e rapina in occasione di eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse
civili, atti di terrorismo o sabotaggio.
Per ciascuno dei punti dal 1. al 5. Franchigia / Scoperto | Franchigia / Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
6. Furto di fissi e infissi, destinati alla chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione, compresi i danni causati agli stessi durante il furto commesso o tentato.
Limite | 2.500 euro per anno assicurativo |
Franchigia / Scoperto | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza |
7. Furto, rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti aventi le stesse caratteristiche costruttive, mezzi di protezione e di chiusura degli altri locali assicurati, così come nell'Art. FU7 "Caratteristiche del fabbricato e mezzi di chiusura" e purché a uso esclusivo dell'Ufficio assicurato.
Sono esclusi: Oggetti pregiati, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori.
Limite | 20% della somma assicurata Furto con il massimo di 5.000 euro per anno assicurativo |
Franchigia / Scoperto | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza |
8. Furto, rapina di beni dell'Assicurato, di dipendenti, collaboratori e dei clienti
La Società indennizza anche i danni materiali e diretti derivanti da furto o rapina dei soli Effetti Personali dell'Assicurato, dei dipendenti, collaboratori, familiari coadiuvanti e dei clienti, avvenuti nei giorni e negli orari di apertura al pubblico dei locali dell'Ufficio. Sono esclusi Gioielli e preziosi, Valori.
Limite | 10% della somma assicurata Furto con il massimo di 1.000 € per sinistro |
Franchigia / Scoperto | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza |
8. Furto commesso da Dipendenti e collaboratori
Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da Dipendenti e collaboratori dell'Assicurato purché il Furto sia avvenuto in una delle modalità previste ai precedenti punti 1. e 3.
La garanzia opera alle seguenti condizioni:
⚫ Che il Furto sia avvenuto durante gli orari di chiusura dell'Ufficio;
⚫ L'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali dell'Ufficio né della custodia delle chiavi relative alla protezione dei locali assicurati.
Limite | 20% della somma assicurata Furto con il massimo di 5.000 € per annualità assicurativa |
Franchigia / Scoperto | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza |
ART. FU3 RISCHI ASSICURATI ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO
Nei limiti della somma assicurata Furto e fermi i limiti previsti all'Art. FU6 "Limiti di indennizzo comuni", la Società indennizza i danni materiali e diretti ai seguenti beni del Contenuto assicurato:
a. Documenti, Valori (escluso denaro);
b. Attrezzature, supporti dati, e altri strumenti professionali in genere, comunemente utilizzati per l'esercizio dell'Attività assicurata;
durante il trasporto, l'utilizzo e temporanea custodia, in luoghi diversi dall'Ufficio assicurato, purché causati da un evento garantito dalla presente Sezione FURTO.
Per quanto indicato alla lettera b. la garanzia opera a condizione che i dispositivi si prestino per loro natura ad un impiego mobile;
ESCLUSIONI
Sono esclusi i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d'uso, sottratti o andati distrutti o danneggiati dall'evento garantito, e contenuti nei dispositivi sopra indicati alla lettera b.
La garanzia opera nei seguenti casi:
1. BENI ADDOSSO O A PORTATA DI MANO
Furto, rapina, scippo, estorsione, dei beni addosso o a portata di mano degli Assicurati, ai loro familiari coadiuvanti, ai dipendenti e collaboratori, durante gli spostamenti tra l'Ufficio e il proprio domicilio e tra L'ufficio o il proprio domicilio e Istituti di Credito, uffici Pubblici o privati, Clienti, e viceversa.
La garanzia opera anche in caso di furto avvenuto anche in una sola delle seguenti modalità:
⚫ con destrezza;
⚫ in occasione di incidente stradale, anche in assenza di lesioni subite dalle persone coinvolte;
⚫ a seguito di infortunio o improvviso malore;
Limite | 20% della somma assicurata Furto |
Franchigia / Scoperto | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza |
2. SU MEZZI DI TRASPORTO
a. chiusi a chiave all'interno di autovetture, di proprietà o in uso agli Assicurati, ai loro familiari, ai dipendenti e collaboratori;
b. al seguito degli Assicurati, ai loro familiari coadiuvanti, ai dipendenti e collaboratori, che si trovano su mezzi di trasporto pubblici o privati.
durante gli spostamenti tra l'Ufficio e il proprio domicilio e tra l'ufficio o il proprio domicilio e Istituti di Credito, uffici Pubblici o privati, Clienti, e viceversa.
La garanzia opera anche in caso di furto avvenuto anche in una sola delle seguenti modalità:
⚫ con destrezza;
⚫ in occasione di incidente stradale, anche in assenza di lesioni subite dalle persone coinvolte;
⚫ a seguito di infortunio o improvviso malore;
Limite | 20% della somma assicurata Furto |
Franchigia / Scoperto | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza |
3. PRESSO TERZI
⚫ In deposito temporaneo presso terzi per operazioni professionali di pulizia, manutenzione, riparazione;
⚫ In custodia o deposito temporaneo presso Clienti, uffici Pubblici o privati, Istituti di Credito;
⚫ In stanze di albergo, o altri locali presi in locazione dagli Assicurati, per esigenze collegate a trasferte regolarmente autorizzate nell'esercizio dell'attività professionale svolta dall'Ufficio.
⚫ Durante la partecipazione a mostre, fiere, conferenze e congressi, direttamente collegate all'esercizio dell'attività professionale svolta dall'Ufficio.
Limite | 20% della somma assicurata Furto |
Franchigia / Scoperto | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza |
NOTA BENE:
Qualora i rischi indicati ai precedenti punti 2-3 risultino coperti da altra polizza assicurativa Furto, anche di terzi, la presente garanzia opera:
⚫ Qualora tale polizza risulti non operante;
⚫ Oppure se operante, per il recupero di eventuali franchigie o scoperti e per l'eccedenza dopo l'esaurimento di quanto da essa dovuto.
ART. FU4 ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI
1. DANNI PROVOCATI DAI LADRI
La Società indennizza inoltre:
a. Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati durante il furto, la rapina o l'estorsione, commessi o nel tentativo di commetterli;
b. Guasti cagionati dai ladri all'All'Ufficio durante il furto o la rapina, tentati o commessi.
c. Danni a seguito di atti vandalici o dolosi compiuti dai ladri in occasione di furto o di rapina, tentati o commessi. Sono esclusi danni da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni.
Limite - a. danni materiali e diretti ai beni assicurati | Nei limiti della somma assicurata Furto |
Limite per: b. Guasti cagionati dai ladri c. danni a seguito di atti vandalici o dolosi | 20% della somma assicurata Furto |
Franchigia / scoperto | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza |
2. ALTRI ONERI E SPESE
In quanto conseguenza di sinistro indennizzabile nei termini previsti dalla presente Sezione FURTO e in eccedenza alla relativa somma assicurata, sono sempre comprese le spese e gli oneri sostenuti di seguito indicati.
a. Ripristino - rifacimento Documenti e archivi
Le spese e gli oneri necessari ed effettivamente sostenuti per il rifacimento di Documenti, e il reinserimento manuale o meccanico di dati in registri e archivi, banche dati, in formato cartaceo, sottratti o andati perduti o danneggiati a seguito di sinistro.
Limite | 20% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 5.000 euro per sinistro |
b. Per la perizia del perito nominato dal Contraente e per la quota parte del terzo, nel caso in cui la determinazione del danno sia demandata ad un collegio di periti.
Limite | 20% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 2.000 euro per sinistro |
c. Per sostituzione o modifica delle serrature a protezione degli accessi esterni dell'ufficio, in caso di furto, scippo, rapina, smarrimento delle chiavi, a condizione che:
- la sostituzione venga effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte,
- sia stata presentata denuncia alla Pubblica Autorità competente.
Limite | 1.000 euro per annuo assicurativo |
d. Per la pulizia e il riassetto dei locali e del loro Contenuto in caso di sinistro indennizzabile non inferiore a
1.000 euro.
Limite | 1.000 euro per sinistro |
e. Per il potenziamento dei mezzi di protezione: spese documentate ed effettivamente sostenute, entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro, per il potenziamento o rafforzamento dei mezzi protezione dei locali attraverso l'installazione di almeno uno tra i seguenti presidi:
⚫ Un impianto di allarme conforme a questo previsto all'art. FU-C "Impianto di allarme";
⚫ Mezzi di chiusura dei locali migliorativi rispetto a quanto previsto alla lettera B "Mezzi di chiusura ordinari dei locali" dell'Art. FU7 "Caratteristiche del fabbricato e mezzi di chiusura"
Tali spese saranno riconosciute a condizione che tali sistemi di protezione non fossero già presenti al momento del sinistro. In ogni caso non saranno rimborsate le spese sostenute per la riparazione dei guasti cagionati dai ladri ai preesistenti impianti e mezzi di chiusura.
Limite | 10% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 2.500 euro per annualità assicurativa. |
f. Spese sanitarie
Spese documentate sostenute per accertamenti medici e terapie sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato, suoi familiari coadiuvanti, dipendenti e collaboratori a seguito di Scippo o Rapina, consumati o tentati, all'interno o all'esterno dei locali dell'Ufficio.
Sono escluse le spese per medicinali.
Limite | 1.000 euro per sinistro |
g. Indennizzo speciale
Una indennità aggiuntiva per la mancata fruibilità totale o parziale dei locali dell'Ufficio assicurato e per il fermo totale o parziale dell'Attività professionale in essi svolta. Tale somma sarà riconosciuta solo a seguito di danni indennizzabili di importo superiore a 5.000 euro.
Limite | 20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 5.000 euro per sinistro |
ESCLUSIONI
L'indennità di cui sopra non sarà dovuta qualora il Contraente non risulti anche titolare dell'Attività professionale svolta nei locali dell'Ufficio.
2 - GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO
Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive illustrate di seguito.
Queste garanzie si intendono operanti se sono indicati nella scheda di polizza:
⚫ le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi;
⚫ la loro operatività.
ART. FU-A INFEDELTA' DI DIPENDENTI E COLLABORATORI
La Società indennizza l'Assicurato delle perdite a lui derivate da reati di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, commessi da dipendenti e collaboratori anche in servizio non continuativo, purché regolarmente assunti o remunerati con prestazioni contrattualizzate a norma di legge, nell'esercizio dei propri incarichi e durante l'orario di svolgimento delle mansioni a cui sono adibiti, a condizione che:
a) gli atti, azioni diretti al compimento del reato e la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
b) il dipendente o collaboratore infedele sia stato denunciato all'Autorità Giudiziaria entro un anno dalla consumazione del reato.
Sono indennizzabili le perdite costituite dal valore dei beni sottratti sia che essi facciano parte del Contenuto dell'Ufficio assicurato sia che di essi si debba rispondere in quanto affidati da terzi, al netto di ogni eventuale credito o cauzione del dipendente / collaboratore e di ogni recupero di quanto sottratto.
LIMITAZIONI
L'assicurazione cessa automaticamente, rispetto al dipendente o collaboratore infedele, dal momento in cui l'infedeltà è scoperta, senza diritto per il Contraente ad alcun rimborso di premio.
Limite | Con il limite di indennizzo indicato in polizza |
Franchigia | Franchigia specifica indicata in polizza |
ESCLUSIONI
La garanzia non opera se:
1. il furto, la rapina, l'appropriazione indebita, la truffa sono posti in essere da dipendenti o collaboratori direttamente incaricati della vigilanza dei locali dell'Ufficio e del loro contenuto, o in concorso con tali soggetti nel caso in cui i reati di cui sopra siano contesti a più persone.
2. Sono inoltre esclusi dall'indennizzo i lucri mancati, gli interessi ed ogni altro danno indiretto.
NOTA BENE:
Nel caso in cui da una sola persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà solo se l'attività criminosa abbia avuto inizio durante la validità dell'assicurazione. Qualora nel periodo intercorrente fra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivanti dalle azioni consumate anteriormente alla cessazione dell'assicurazione, anche nel caso in cui le azioni delittuose compiute prima e dopo tale termine vengano considerate come unico reato.
ART. FU-B BENI IN CASSAFORTE
La Società indennizza - in aumento rispetto a quanto previsto all'Art. FU6 "Limiti di indennizzo comuni" - i danni materiali e diretti a seguito di furto e rapina dei seguenti beni custoditi in cassaforte:
⚫ Gioielli e preziosi;
⚫ Oggetti pregiati;
⚫ Collezioni;
⚫ Valori;
⚫ Documenti.
Per la sola garanzia Furto la copertura è valida a condizione che:
a. vi sia stato scasso della cassaforte;
b. oppure, vi sia stata asportazione totale della cassaforte.
Limite in aumento | Nei limiti della Somma Assicurata Beni in Cassaforte per anno assicurativo |
Limite Denaro in aumento | Limite specifico indicato in polizza |
Franchigia | Franchigia specifica indicata in polizza |
3 - OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
È prevista la riduzione del premio in caso il Contraente scelga di acquistare l'opzione di seguito illustrata che sarà valida solo se espressamente richiamata in polizza.
ART. FU-C IMPIANTO DI ALLARME
Nel caso i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da impianto di allarme antintrusione, la garanzia Furto è prestata a condizione che:
⚫ le caratteristiche tecniche dell'impianto di allarme risultino dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice;
⚫ l'impianto sia messo in funzione ogni volta che nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone.
NOTA BENE:
Nel caso in cui:
a) non sia stata rispettata anche solo una delle condizioni sopra indicate,
b) o al momento dell'evento l'allarme risulti guasto,
verrà applicato uno scoperto del 20% sull'importo liquidabile.
Nel caso di coesistenza con altro scoperto questo dovrà intendersi unico e pari al 30%.
Se lo scoperto opera in concomitanza con una Franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.
4 - CONDIZIONI DI OPERATIVITA'
Quanto di seguito riportato deve intendersi valido e applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione FURTO, sia per quelle sempre comprese, sia per quelle aggiuntive prestate con maggiorazione di premio nel caso risultassero operanti in polizza.
ART. FU5 FORMA E TIPO DI GARANZIA
Le garanzie della presente Sezione sono prestate:
⚫ Forma di garanzia: Primo Rischio Assoluto;
⚫ Tipo di garanzia: Valore a nuovo.
ART. FU6 LIMITI DI INDENNIZZO COMUNI
Per i beni sotto indicati, le garanzie della presente Sezione sono valide con i seguenti limiti di indennizzo:
Collezioni, Gioielli e preziosi Documenti ovunque riposti | 30% della somma assicurata Furto Massimo 10.000 euro per anno assicurativo |
Valori ovunque riposti (escluso Denaro) | 3.000 euro per anno assicurativo |
Denaro ovunque riposto | 2.000 euro per anno assicurativo |
Oggetti pregiati | 15.000 euro per singolo oggetto col massimo della somma assicurata e nel limite di 30.000 euro per anno assicurativo |
Merci in vetrine e spazi espositivi | 10% della somma assicurata Furto |