Settore Amministrativo - Vice Segretario generale
Settore Amministrativo - Vice Segretario generale
Servizio Sistemi Informativi, e-Government e Comunicazione
Conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento del servizio postale per la corrispondenza del Comune di Guspini.
Capitolato Speciale d’Appalto
CIG: 7628121C93
CPV: 64110000-0, 64112000-4, 64114000-8,
64115000-5, 64116000-2
Indice
Art. 2. Oggetto dell’appalto 3
Art. 3. Durata e ammontare del servizio 4
Art. 4. Anticipo dell’esecuzione del servizio 4
Art. 6. Caratteristiche del servizio 4
Art. 7. Revisione dei prezzi 8
Art. 10. Obblighi generali dell’appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro 10
Art. 11. Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) 10
Art. 12. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 11
Art. 15. Divieto di cessione del contratto, cessione del credito 11
Art. 16. Rapporti con l’Amministrazione 12
Art. 17. Controlli del servizio e penalità 12
Art. 18. Esecuzione in danno 14
Art. 19. Corrispettivo e condizioni di pagamento 14
Art. 20. Garanzia definitiva 15
Art. 21. Patto di Integrità 15
Art. 22. Risoluzione del contratto 15
Art. 23. Recesso unilaterale dell’amministrazione 17
Art. 24. Cause ostative all’esecuzione del contratto e sospensione dell’appalto per volontà dell’amministrazione – recesso dell’appaltatore 17
Art. 25. Vertenze e foro competente 18
Art. 26. Trattamento dei dati personali nell’esecuzione del contratto. Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all’esecuzione del contratto 18
Art. 27. Spese di bollo, contratto e fiscali 18
Art. 28. Clausola di rinvio 18
Art. 29. Accettazione espressa di clausole contrattuali 18
PREMESSA
La presente procedura viene svolta nell’interesse del Comune di Guspini per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 c. 3 del D.Lgs 50/2016 sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici riguardanti l’esecuzione del servizio postale per la propria corrispondenza ufficiale.
Art. 1. Stazione appaltante
Amministrazione comunale di Guspini con sede in xxx Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (XX) – Tel. 00000000 Fax 000000000 sito internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
Art. 2. Oggetto dell’appalto
• Tipo di appalto: Servizi;
• Categoria del servizio: Servizi Postali;
• CPV: 64110000-0, 64112000-4, 64114000-8, 64115000-5, 64116000-2;
CIG: 7628121C93;
L’oggetto dell’Accordo Quadro è il servizio postale per la corrispondenza del Comune di Guspini, comprendente il ritiro e la consegna agli Uffici comunali, della corrispondenza in arrivo e in partenza, l’affrancatura e tutte le operazioni propedeutiche alla spedizione, lo smistamento e la distribuzione della stessa su tutto il territorio nazionale e all’estero.
L’Accordo Quadro ha quindi la finalità di regolamentare gli appalti specifici che verranno assegnati all’operatore economico aggiudicatario durante il periodo di durata del medesimo Accordo.
Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. l’Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra l’Amministrazione e l’Operatore Economico-Impresa sulla base delle quali procederà a stipulare specifici appalti relativi ad interventi manutentivi connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate.
In particolare nel presente Capitolato sono contenuti:
• la durata dell’Accordo Quadro;
• il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere stipulati gli appalti specifici;
• le regole relative alla procedura di aggiudicazione degli appalti specifici;
• la tipologia delle prestazioni affidabili;
Art. 3. Durata e ammontare del servizio
L’Accordo Quadro ha una durata di 36 mesi. Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di mesi 6 (sei). Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione può aggiudicare il singolo appalto specifico.
L’Accordo Quadro può risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell’esaurimento della somma economica stabilita come quantitativo massimo del medesimo Accordo.
Il valore stimato per l’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del quantitativo presunto degli appalti specifici che presumibilmente verranno aggiudicati nei 36 mesi in virtù dell’Accordo Quadro medesimo, è di € 60.000,00 (diconsi euro sessantamila/00) IVA esclusa nella misura di legge, comprensivi di oneri per la sicurezza che verranno quantificati in relazione a ciascun intervento affidato nell’ambito dei contratti applicativi. L’Amministrazione non si impegna a garantire un numero minimo di operazioni da eseguire, né un importo minimo da corrispondere.
Si precisa che il valore presunto dell’Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell’Amministrazione nell’arco temporale della durata del medesimo, calcolato sulla base delle spese postali sostenute per i servizi e le attività oggetto del presente Accordo Quadro nell’anno 2017, e deve pertanto intendersi come un tetto massimo raggiungibile e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna.
Il corrispettivo offerto si intende comprensivo del costo di ogni fornitura di materiale, della manodopera specializzata, qualificata e comune eventualmente necessaria per la prestazione del servizio di cui trattasi.
Il corrispettivo è liquidato sulla base delle prestazioni effettivamente rese in base a quanto stabilito nel presente capitolato.
Qualora, per motivate cause impreviste ed imprevedibili, una delle parti si trovi in condizione di interrompere anticipatamente il rapporto, il recesso dovrà essere comunicato alla controparte a mezzo PEC almeno tre mesi prima della data di cessazione del rapporto.
Art. 4. Anticipo dell’esecuzione del servizio
L’Amministrazione si riserva la facoltà, dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, di richiedere l’esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del contratto; in tal caso, l’Aggiudicatario sarà tenuto a dare esecuzione del contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.
Art. 5. Elenco prezzi
La ditta aggiudicataria del servizio si impegna ad applicare il ribasso unico percentuale offerto in gara sull’elenco prezzi allegato agli atti di gara.
Art. 6. Caratteristiche del servizio
Le prestazioni richieste sono le seguenti:
La corrispondenza sarà consegnata a cura degli addetti dell’ufficio protocollo, già divisa per tipologia (ordinaria, raccomandata, etc.) regolarmente imbustata e accompagnata da distinta di consegna sommaria, che riporti il numero degli invii, distinti per tipologia di spedizione, e la data di consegna.
3. Separazione tra gli invii postali da avviare a postalizzazione mediante il servizio postale nazionale e gli invii postali da recapitare direttamente;
4. Svolgimento delle operazioni propedeutiche e comunque connesse allo svolgimento del servizio di recapito che qui si elencano in modo indicativo e non necessariamente esaustivo:
- attività di affrancatura di tutte le tipologie di corrispondenza, presso locali propri dell’aggiudicatario o di cui detenga comunque la disponibilità, della corrispondenza che si renda necessario spedire, compresa l’apposizione manuale sugli invii di francobollo, etichette adesive o codice a barre;
- per la posta registrata: stampa e/o apposizione di codice a barre, compilazione delle informazioni sulla cartolina di avviso di ricevimento e della distinta di accettazione;
5. Per gli atti che la legge riserva espressamente a Poste Italiane (notifica degli atti amministrativi e giudiziari): consegna degli stessi presso il locale C.P.O. (Centro Postale Operativo) di Poste Italiane S.p.A: al fine di consentirne un’immediata spedizione e anticipazione delle spese di spedizione;
6. Gli invii da avviare al recapito dovranno essere lavorati in tempo utile a garantire la distribuzione sin dal mattino lavorativo successivo;
7. Sistema di recapito che consenta, per la posta registrata, la tracciabilità della posta in uscita e la certificazione di avvenuta consegna;
- Posta Ordinaria - Corrispondenza Prioritaria Tempi di recapito:
• J+4 dove J è il giorno di accettazione (entro 4° giorno lavorativo successivo alla presa in carico), per le consegne all’interno del Comune;
• J+6 dove J è il giorno di accettazione (entro 6° giorno lavorativo successivo alla presa in carico), per le consegne nelle altre località;
• nel caso di impossibilità a perfezionare la consegna, è necessario indicarne la motivazione sul singolo invio e restituire lo stesso presso la sede della stazione appaltante.
- Posta Raccomandata Tempi di recapito:
• J+4 dove J è il giorno di accettazione (entro 4° giorno successivo alla presa in carico), per le consegne all’interno del Comune;
• J+6 dove J è il giorno di accettazione (entro il 6° giorno lavorativo successivo alla presa in carico), per le consegne in altri comuni;
In caso di raccomandata A/R le cartoline verranno compilate dalla ditta aggiudicataria (le cartoline dovranno riportare oltre al nome del destinatari anche il servizio mittente desumibile dal Centro di costo che sarà indicato nella busta ed il numero di protocollo se indicato dall’Ufficio comunale) e dovranno essere associate alle relative buste.
All’atto della consegna delle raccomandate dovrà essere rilevata la data e la firma per ricevuta da parte del destinatario o di altra persona a ciò delegata; in caso di raccomandate A/R tali dati dovranno essere riportati sull’avviso di ricevimento.
Nel caso in cui il destinatario della raccomandata sia assente, dopo il tentato recapito verrà rilasciato, nella cassetta della posta del destinatario, un avviso di giacenza con il quale si informa che la raccomandata è disponibile per il ritiro e sarà tenuta in giacenza presso la sede dell’appaltatore per un periodo di 30 (trenta) giorni. L’avviso rilasciato al destinatario dovrà riportare l’indicazione del numero di telefono dell’aggiudicatario, la sede e gli orari per il ritiro della raccomandata.
Nel caso in cui l’affidatario del servizio non abbia la disponibilità di un punto di giacenza nel territorio ricompreso all’interno del CAP del soggetto destinatario, dovrà essere effettuato un secondo tentativo di consegna, concordato con il destinatario laddove questi in seguito alla lettura del primo avviso di mancata consegna abbia contattato in merito l’affidatario. In caso di mancata consegna anche al secondo tentativo verrà rilasciato nella cassetta della posta del destinatario, un avviso di giacenza con il quale si informa che la raccomandata è disponibile per il ritiro e sarà tenuta in giacenza presso la sede dell’appaltatore più vicina al destinatario per un periodo di 30 (trenta) giorni.
Quando invece risulti impossibile effettuare la consegna (rifiuto dell’invio da parte del destinatario; destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile o deceduto; indirizzo di destinazione inesatto, insufficiente o inesistente), è necessario indicare sull’invio la motivazione di mancata consegna e restituire l’invio stesso all’ufficio comunale mittente.
In merito alla gestione della Posta Raccomandata in giacenza, in termini di recapito, è necessario che l’appaltatore garantisca la presenza in un punto di giacenza e ritiro all’interno del centro abitato del comune di Guspini. Tale punto di giacenza deve garantire l’apertura dal lunedì al venerdì per
almeno 6 ore giornaliere, articolato su mattina e pomeriggio e il sabato mattina con apertura per almeno 3 ore.
I punti di giacenza, in ogni caso dovranno essere dotati di idonei dispositivi di sicurezza fisica, atti a garantire una conservazione sicura e protetta degli invii.
L’affidatario del servizio dovrà garantire, a pena di risoluzione del contratto, l’apertura del punto di giacenza e ritiro nel centro abitato del comune di Guspini, entro 30 giorni dalla data di avvio del servizio.
9. Per gli atti che per legge sono riservati a Poste Italiane S.p.A., ovvero notifica degli atti amministrativi (notificazioni a mezzo posta di cui all’art. 201 D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285) e giudiziari (notificazioni di atti a mezzo posta e comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e s.m.i.) e per la posta prioritaria internazionale e raccomandate ordinarie estere, l’appaltatore garantisce consegna giornaliera degli atti stessi all’ufficio postale preposto e anticipazione delle spese di spedizione, applicando al Comune la medesima tariffa in vigore per Poste Italiane S.p.A.. Per la corrispondenza indirizzata all’estero, all’operatore sarà corrisposto il rimborso delle spese sostenute in applicazione delle tariffe postali.
10. Gli invii postali che vengono rifiutati e/o con indirizzo sconosciuto e/o incompleto e/o errato saranno in ogni caso restituiti all’Ente mittente;
11. Qualora i giorni di ritiro della corrispondenza coincidano con giornate festive o in caso di spedizioni straordinarie, potranno essere concordati giorni di ritiro diversi.
12. Sulle buste o su un gruppo di buste verrà indicato il codice del centro di costo del servizio che ha redatto la lettera ed eventualmente il numero di protocollo. Il Comune fornirà all’aggiudicatario l’elenco dei codici con i servizi corrispondenti.
13. Nel servizio sono da ritenersi comprese tutte le richieste saltuarie di ritiro e/o consegna della corrispondenza (es. spedizione in contrassegno).
14. La ditta affidataria organizzerà l’esecuzione del servizio a sua cura e spese, fornendo manodopera necessaria e l’organizzazione tecnica, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione. In caso di sciopero dei propri dipendenti, l’impresa affidataria sarà tenuta a darne comunicazione al comune in via preventiva e tempestiva. Nel caso lo sciopero si protragga oltre le 48 ore continuative, l’affidatario è tenuto ad assicurare le lavorazioni urgenti. Così come saranno segnalate dagli uffici di riferimento, che dovranno comunque essere prese in carico e postalizzate entro il giorno stesso della consegna. Si applicano comunque le disposizioni di cui alle L. n. 146 del 12.06.1990, art. 1 comma 2 lettera e), e ss.mm.ii. Attenendosi al disposto “per la tutela dei servizi minimi essenziali”, rientrando il servizio oggetto del contratto in tale casistica.
15. All’inizio del servizio la Ditta affidataria si obbliga a fornire generalità e recapiti del personale addetto al ritiro e alla consegna della corrispondenza presso la sede comunale e di un referente a cui il Comune può contestare eventuali inadempienze o fare comunicazioni di qualsiasi natura.
Città metropolitana di Cagliari del 100% fornendo un elenco delle zone coperte (C.A.P.) rappresentanti l’80% circa del volume dell’intero lotto.
18. È a carico dell’aggiudicatario tutto il materiale di consumo, ad eccezione delle buste, che risulti necessario per l’espletamento dei servizi, quali, a titolo esemplificativo, gli stampati, le etichette e i moduli per l’invio di tutta la tipologia di corrispondenza oggetto dell’appalto, i quali, a richiesta dovranno essere forniti anticipatamente all’Amministrazione nel quantitativo necessario presunto.
19. Il personale dovrà rispettare gli obblighi imposti dal Regolamento recante il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62. In caso di mancato rispetto di tali obblighi si provvederà alla risoluzione del contratto.
20. La ditta aggiudicataria dovrà avviare e mantenere operativa per l’intera durata del contratto almeno una sede operativa nel Comune di Guspini.
21. Al termine di ogni giornata l’aggiudicatario trasmetterà all’indirizzo PEC del Comune di Guspini xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx un report giornaliero dell’attività, comprendente l’elenco delle spedizioni effettuate (distinte per tipologia di peso) e una distinta dettagliata della posta raccomandata spedita.
Art. 7. Revisione dei prezzi
Il corrispettivo derivante dall’offerta di aggiudicazione rimarrà invariato per tutta la durata del contratto, senza che il Fornitore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.
Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1 c. 511 Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).
Art. 8. Responsabilità
La responsabilità della gestione del servizio postale è a carico della ditta aggiudicataria che risponde in proprio dell’esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti della stazione appaltante.
La ditta aggiudicataria esonera la stazione appaltante da qualunque pretesa che, nei suoi confronti, fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l’eventuale lite.
Nessun onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
La ditta aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancata previdenza fossero arrecati alle persone o alle cose, sia della stazione appaltante sia di terzi, durante il periodo contrattuale, intendendosi pertanto esonerato l’Ente da qualsiasi conseguenza, diretta o indiretta, da ciò derivante.
La ditta aggiudicataria si impegna, qualora non abbia già provveduto, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, a stipulare:
• una polizza assicurativa a beneficio della stazione appaltante e dei terzi per l’intera durata del contratto, a copertura del rischio per responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di
€ 1.500.000,00;
• una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale con massimale minimo di
€ 2.500.000,00;
Dette polizze devono prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione nei confronti della stazione appaltante, con particolare riferimento alla copertura dei rischi anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi in deroga a quanto previsto dall’art. 1902 c.c. e di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.
La ditta terrà inoltre indenne la stazione appaltante ed il destinatario da ogni sanzione pecuniaria irrogata dagli organi ispettivi del Ministero delle Comunicazioni o da altri da questo espressamente indicati derivanti da errori di affrancatura imputabili alla ditta stessa.
Art. 9. Obblighi generali
In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l’appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori/liberi professionisti.
Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l’appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti C.C.N.L. di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
Gli obblighi di cui al periodo precedente vincolano l’appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’appalto, l’Amministrazione può richiedere all’appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti che l’amministrazione si riserva di effettuare in ordine all’adempimento, da parte dell’appaltatore, di obblighi fiscali e contributivi relativi alle risorse umane impegnate nell’esecuzione del contratto.
L’Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente alla regolarità contributiva dell’appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. D.U.R.C.), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità.
La ditta, a proprio carico, dovrà dotare il personale del corredo più idoneo all’espletamento del servizio e ogni altro materiale necessario.
La ditta è tenuta, nel rispetto della L. 626/94 e Dlgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, ad informare tutto il personale delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento del servizio.
La ditta risponde per i danni alle persone e alle cose che potrebbero derivare a causa del servizio e/o per colpa dei suoi operatori e si obbliga a stipulare idonea assicurazione, sollevando l’Ente da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Ente.
La ditta aggiudicataria, in relazione ai servizi oggetto del presente capitolato si obbliga a stipulare a favore degli assistiti e utenti, idonee assicurazioni al fine di coprire i rischi da infortuni e/o danni provocati durante l’esercizio delle prestazioni oggetto del contratto.
Art. 10. Obblighi generali dell’appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro
L’appaltatore è tenuto a provvedere all’adeguata istruzione e formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
L’appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).
Nel caso in cui le attività per l’esecuzione del presente appalto debbano svolgersi all’interno dei luoghi di lavoro dell’Amministrazione, l’appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato) per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.
Art. 11. Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)
In merito alla presenza dei rischi da interferenze (rif. Art. 26 D.Lgs 81/2008), si precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto non ci sono rischi di natura interferenziale trattandosi di prestazione espletata al di fuori dei locali dell’Amministrazione.
Sono fatti salvi i costi per la sicurezza proprio di ciascuna impresa.
Art. 12. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. In mancanza della comunicazione prevista dal citato art. 3 legge 136/2010, non saranno effettuati i pagamenti richiesti sino all’assolvimento dell’obbligo di comunicazione e nulla potrà essere richiesto all’Amministrazione per il ritardato pagamento. La violazione di tale obbligo costituirà motivo di risoluzione del presente contratto.
Art. 13. Subappalto
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta la percentuale del servizio, non superiore al 30% dell’importo complessivo dell’accordo quadro, che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 c. 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. In mancanza di tale indicazione il successivo subappalto è vietato.
Il comune provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una micro-impresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente.
Art. 14. Avvalimento
L'istituto dell’avvalimento è ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Non è consentito, a pena di non ammissione alla gara, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Art. 15. Divieto di cessione del contratto, cessione del credito
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate dall’art. 106 c. 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune di Guspini. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG relativo al contratto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché anticipare i pagamenti all’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente punto, fermo restando il diritto del Comune di Guspini al risarcimento del danno, il contratto relativo al presente appalto si intende risolto di diritto.
Art. 16. Rapporti con l’Amministrazione
La ditta appaltatrice avrà quale referente diretto il Responsabile del Procedimento e/o il Responsabile del Servizio Segreteria Affari Generali i quali controlleranno direttamente o attraverso propri incaricati il corretto svolgimento della fornitura contestando eventuali inadempienze.
Per la regolare esecuzione l’Appaltatore, prima dell’inizio dello svolgimento del servizio, deve nominare un Referente, Coordinatore responsabile del servizio, sempre rintracciabile attraverso la rete di telefonia fissa, mobile e a mezzo e-mail, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l’attività del personale addetto al servizio e al fine di attivare ogni supporto di tipo informativo e consulenziale, sia sotto il profilo tecnico che commerciale.
L’amministrazione comunale si rivolgerà direttamente a tale Referente e si intenderanno validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all’Appaltatore.
Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, l’Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia alla Stazione Appaltante, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
Art. 17. Controlli del servizio e penalità
La società appaltatrice sarà responsabile verso l’Amministrazione del buon andamento del servizio oggetto del presente appalto:
In caso di non puntuale rispetto del presente capitolato e delle ulteriori definizioni esplicitate in sede contrattuale, Il Comune di Guspini contesterà formalmente, tramite PEC tali inadempienze con l’invito alla ditta/impresa aggiudicataria a provvedere sollecitamente a fornire le dovute controdeduzioni nel tempo massimo di 10 giorni dal ricevimento. Qualora queste ultime non fossero ritenute esaustive o non presentate entro il termine sopracitato, il Comune potrà comminare specifiche penali ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 per i ritardi nell’esecuzione del servizio, come di seguito indicato:
• Ritardo nell’avvio del servizio: l’1 ‰ (uno per mille) sull’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nel caso in cui la ditta non dovesse provvedere nei termini prescritti. Qualora il ritardo sia superiore a 15 giorni, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
• Ritardo nell’apertura del punto di giacenza: l’5 ‰ (uno per mille) sull’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nel caso in cui la ditta non dovesse provvedere nei termini prescritti. Qualora il ritardo sia superiore a 15 giorni, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
• Ritardo nelle operazioni di ritiro o consegna della corrispondenza: l’5 ‰ (uno per mille) sull’importo contrattuale quando la percentuale di ritardi nel ritiro o consegna della corrispondenza rispetto ai termini prescritti all’Art. 6 punti 1 e 2. sia superiore al 5% del totale per ogni mese solare di servizio;
• Ritardo nei tempi di recapito:
- il 30% del prezzo di aggiudicazione per ritardo sino a 3 giorni rispetto ai termini di cui al Art. 6. punto 8;
- il 50% del prezzo di aggiudicazione per ritardo superiori a 3 giorni rispetto ai termini di cui al Art.
6. punto 8;
- il 100% del prezzo di aggiudicazione in caso di smarrimento della lettera da recapitare oltre alla consegna gratuita del duplicato;
Per le inadempienze di altro tipo, l’ammontare della sanzione sarà commisurata alla gravità dell’infrazione e all’entità del danno, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 4.000,00 e in particolare:
• per esecuzione del servizio con utilizzo di personale non regolarmente assunto: € 3.000,00 per ogni persona non in regola. Nel caso tale infrazione venga reiterata, la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
L’importo delle penali applicate sarà comunicato tramite PEC alla ditta aggiudicataria e trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo cauzionale. (con conseguente obbligo dell’Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione al reintegro del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.
Complessivamente non potranno essere comunque applicate penali superiori al 10 (dieci) per cento dell’importo netto contrattuale.
L’Amministrazione si riserva comunque, indipendentemente di qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Appaltatore inadempiente e incameramento della cauzione, salvo risarcimento dei maggiori danni nei seguenti casi:
• in caso siano state applicate sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale;
• quando la percentuale di invii in ritardo sia superiore al 20% del totale calcolato per ogni mese solare di servizio;
• nel caso siano state applicate 5 o più sanzioni per ritardo nelle operazioni di ritiro o consegna della corrispondenza.
L’applicazione delle penali predette, non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte dell’Amministrazione Comunale, comprese richieste di risarcimento di eventuali danni materiali e morali.
Art. 18. Esecuzione in danno
L’applicazione delle penali non pregiudica per nulla il diritto che si riserva la stazione appaltante di procedere all’esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente Capitolato o di parte di essi, d’ufficio ed a tutto carico della ditta aggiudicataria, quando questa, per il rifiuto di dare esecuzione ad ordine, per negligenza o per inosservanza dalla condizioni ed agli obblighi contrattuali, ritardasse l’esecuzione delle operazioni o le conducesse in maniera imperfetta. Continue inadempienze e/o ritardi nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali porteranno all’applicazione dell’art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 (Risoluzione).
Art. 19. Corrispettivo e condizioni di pagamento
Il corrispettivo dovuto alla Ditta, così come determinato in sede di aggiudicazione e dovuto per le prestazioni effettivamente svolte e rendicontate, s’intende comprensivo di tutte le spese, oneri e obblighi previsti nel presente capitolato.
Mensilmente l’amministrazione, a seguito della verifica del servizio prestato, procede all’emissione di certificato pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate effettuando, ai sensi dell’art. 30 c. 5-bis del D.Lgs 50/2016, una ritenuta pari allo 0,5% (0,5 percento) dell’importo netto progressivo. Le ritenute così effettuate possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Nel certificato saranno indicate le eventuali penalità in cui l’appaltatore fosse incorso.
Ricevuto il certificato, l’impresa provvederà ad emettere regolare fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI).
Il pagamento delle prestazioni di servizio rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall’Amministrazione entro trenta (30) giorni dal ricevimento, da parte dell’ufficio protocollo, di regolare fattura.
Ai sensi del D.M. 23.01.2015, in applicazione del sistema dello Split payment, sulle fatture emesse la ditta aggiudicataria dovrà indicare: “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972”. Ai fini della fatturazione elettronica i riferimenti sono i seguenti:
• Denominazione Ente: Comune di Guspini;
• Codice Univoco ufficio: 3J7K92;
• Nome Ufficio: Segreteria, Affari Generali;
• Codice fiscale: 00493110928;
Nella fattura inviata, redatta secondo le normative vigenti, dovranno inoltre essere indicate tutte le voci relative ai servizi prestati, e il CIG.
In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’appaltatore la stessa verrà respinta con gli strumenti messi a disposizione dal Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica (SDI) e il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione.
L’Amministrazione, a seguito della verifica di cui al precedente periodo, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate.
In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 1284 del Codice Civile.
La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell’Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell’appaltatore (acquisizione del DURC).
Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del
xxxxx, né ad alcuna pretesa. Lo stesso dicasi per ritardati pagamenti causati dal mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.
Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (R.T.I. o A.T.I.), l’Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
In relazione a quanto previsto dal precedente periodo, è comunque di competenza del mandatario la formalizzazione del rendiconto di cui sopra.
Art. 20. Garanzia definitiva
L’impresa aggiudicataria dovrà presentare all’atto della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva alle condizioni stabilite dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016, e tale obbligazione è indicata negli atti e nei documenti a base di affidamento della fornitura.
Art. 21. Patto di Integrità
All’atto della partecipazione alla gara, l’Affidatario dovrà sottoscrivere una specifica dichiarazione denominata “Patto d’integrità”, quale strumento idoneo a sancire il comune impegno tra il Comune di Guspini e gli operatori economici partecipanti alla procedura al fine di assicurare la legalità, la trasparenza e la correttezza sia nel corso di essa che in sede di esecuzione del contratto, garantendo la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentatici di infiltrazione mafiosa, nonché la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.
Art. 22. Risoluzione del contratto
Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, Il Comune di Guspini potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:
a) cessione del contratto da parte del fornitore del servizio, in tal caso l’Amministrazione incamera la cauzione definitiva. Nel caso di cessione della ditta/impresa la prosecuzione del rapporto di servizio con la nuova ditta/impresa sarà a discrezione dell’Amministrazione Comunale;
b) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, l’Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivante dal nuovo affidamento quantificanti anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente dal medesimo;
c) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 percento dell’importo contrattuale l’Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
d) cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’affidatario;
e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio da parte del fornitore del servizio, l’Amministrazione incamera la cauzione definitiva;
f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del fornitore del servizio, l’Amministrazione incamera la cauzione definitiva;
g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, l’Amministrazione comunale incamera la cauzione definitiva;
h) perdita, da parte dell’Appaltatore dei requisiti per l’esecuzione di appalti pubblici, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, l’Amministrazione incamera la cauzione definitiva;
i) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dal fornitore che non garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, l’Amministrazione incamera la cauzione definitiva;
j) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa;
Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi come tassativo ed esaustivo. Il recesso sarà comunicato alla ditta a mezzo PEC con 30 di giorni preavviso.
Qualora la ditta aggiudicataria intendesse recedere dal contratto, una volta stipulato, per giustificati motivi, dovrà darne preavviso all’Amministrazione Comunale, che su di essi si pronuncerà, almeno un mese dalla richiesta; in tal caso la cauzione definitiva verrà incamerata dal Comune.
In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa del fornitore, l’Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 110 del D.lgs 50/2016. Al fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale del Fornitore il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e l’Amministrazione è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in tutti i casi di cui sopra la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli.
Art. 23. Recesso unilaterale dell’amministrazione
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse e per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione.
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.
Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo.
Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
- prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione;
- spese sostenute dall’appaltatore;
Art. 24. Cause ostative all’esecuzione del contratto e sospensione dell’appalto per volontà dell’amministrazione
– RECESSO DELL’APPALTATORE
Per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione, la stessa può sospendere l’esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.
Decorso un periodo di tre (3) mesi è facoltà dell’appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
L’Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di tre (3) mesi senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
L’Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all’appaltatore la sospensione dell’esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
Qualora l’avvio dell’esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa imputabile all’Amministrazione, l’appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate. Xxx l’istanza dell’appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all’avvio dell’esecuzione del contratto, lo stesso appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
La facoltà dell’Amministrazione di non accogliere l’istanza di recesso dell’appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente periodo, qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque tre mesi complessivi.
Art. 25. Vertenze e foro competente
Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all’autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente a tutti gli effetti giuridici e amministrativi è quello di Cagliari.
Art. 26. Trattamento dei dati personali nell’esecuzione del contratto. Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all’esecuzione del contratto
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso.
L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
L’Amministrazione e l’appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Art. 27. Spese di bollo, contratto e fiscali
Sono a totale carico dell’appaltatore le spese di bollo, i diritti e le spese di contratto nonché ogni altro onere fiscale inerente e conseguente alla stipula del contratto d’appalto.
Art. 28. Clausola di rinvio
Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l’Amministrazione e l’appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.
Art. 29. Accettazione espressa di clausole contrattuali
Agli effetti di cui all’articolo 1341, 2° comma del Codice Civile, la Ditta aggiudicataria dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai punti Art. 2. - Oggetto dell’appalto, Art. 9. - Obblighi generali, Art. 13. - Subappalto, Art. 14. - Avvalimento, Art. 15. - Divieto di cessione del contratto, cessione del credito, Art. 17. - Controlli del servizio e penalità, Art. 19. - Corrispettivo e condizioni di pagamento, Art.
21. - Patto di Integrità, Art. 25. - Vertenze e foro competente, Art. 27. - Spese di bollo, contratto e fiscali.
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Settore
Geom. Xxxx Xxxxxxx Xxxx.ssa Xxxx Xxxxxxxxx