SETTORE SCUOLA
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
SETTORE SCUOLA
Accordo nazionale allegato al CCNL siglato il 3/03/19991 per il comparto Scuola (personale non dirigente - parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999), valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 99/285-8.1 del 22.4.1999, pubblicato sulla G.U.
– serie generale – n. 109 del 9.6.1999
Parti stipulanti: ARAN/ Cgil, Cisl, Uil, Confsal; Cgil-Sns, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Confsal-Snals, Gilda-Unams
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90
Art. 1
Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:
a)l’istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d);
b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone;
c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a).
Art. 2
Prestazioni indispensabili e contingenti di personale
1. Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all’ art. 1 dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l’effettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2 dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di
1 l’accordo è stato sottoscritto definitivamente in data 26 maggio 1999.
licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d’arte, esami di abilitazione all’insegnamento del grado preparatorio, esami di stato);
c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame;
f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;
h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.
2. In sede di contrattazione integrativa a livello nazionale di Ministero, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, saranno individuati i criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed
A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui al precedente comma 1. L’accordo integrativo di cui al presente comma ha validità quadriennale; nelle more della sua definizione restano in vigore le norme derivanti dai precedenti accordi nella stessa materia.
3. In occasione di ogni sciopero, i capi d’istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d’istituto valuteranno l’entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonché al provveditore agli studi. Dalla comunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se il capo d’istituto aderirà allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l’eventuale sostituto.
L’astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell’astensione dal lavoro, equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d’istituto o dal provveditore agli studi.
4. I Capi d’istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comporta-
menti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2 , in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero.
Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
In caso di adesione allo sciopero del capo d’istituto, le relative funzioni aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte, nell’ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più anziano d’età in servizio.
I capi d’istituto e gli organi dell’ Amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione.
Norme da rispettare in caso di sciopero
1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 15 e deve contenere l’indicazione se lo sciopero sia indetto per l’intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero che interessino più comparti.
In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.3
2 Vedi delibera n. 03/130 dell’11.09.2003 - orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario – nella quale sono stati enunciati i seguenti principi: 1. l'astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod.; 2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione; 3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni; 4. Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni dopo l’effettuazione del primo; 5. In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera 03/35 del 20.02.03; 6. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest’ultima è contenuta nel periodo interessato dall’astensione dallo straordinario”.
V., inoltre, la delibera di indirizzo in tema di proclamazioni plurime nel verbale n. 495 del 19.3.2003, con la quale la Commissione ha stabilito che la proclamazione plurima è consentita solamente ove espressamente o implicitamente prevista dalla disciplina di settore contenuta in accordi valutati idonei o nelle regolamentazioni provvisorie e, in mancanza di disciplina di settore, solo ove non comprometta la continuità del servizio e l’esercizio del diritto di sciopero, da parte degli altri soggetti, e in ogni caso sia contenuta entro limiti ragionevoli in un arco di tempo interessato.”.
3 Con riferimento al contenuto degli atti di proclamazione, la Commissione ha segnalato l’opportunità che l’atto di proclamazione contenga le seguenti indicazioni (verbale n. 490 del 12.2.2003):
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenza.
In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalità e l’eventuale revoca dell’azione di sciopero. Le Amministrazioni predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano all’utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell’articolo 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che l’effettiva garanzia del diritto all’istruzione e all’attività educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate nell’articolo 2 si ottiene solo se non viene compromessa l’efficacia dell’anno scolastico, espressa in giorni, gli
“In particolare, appare necessario che l’atto di proclamazione contenga:
a) ove si tratti di prima azione di xxxxxxxx:
1) l’esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l’indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
2) l’indicazione delle motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro;
3) l’esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell’ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell’azienda o dell’autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate;
4) l’indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell’astensione collettiva dal lavoro;
b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l’indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate;
c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l’espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall’indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell’astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti.
Si ricorda infine che l’atto di proclamazione dello sciopero deve essere inviato sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di precettazione. Al fine di facilitare l’attività di questa Commissione, peraltro, si ritiene opportuno l’invio di copia dell’atto di proclamazione anche alla Commissione.
Appare altresì necessario, per una corretta valutazione sulla rispondenza del comportamento dei soggetti proclamanti a quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, comunicare immediatamente alla Commissione di Garanzia l’eventuale revoca di uno sciopero precedentemente proclamato, precisando se questa sia intervenuta per accordo tra le parti, ovvero a seguito di una richiesta da parte della Commissione stessa o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di precettazione.
scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA.
In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l’efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
4 Con riferimento alla disposizione contenuta nel comma 3, lett. c), la Commissione dal 2003, in occasione dell’esame, in via preventiva, della legittimità della proclamazione di scioperi settoriali di carattere nazionale o locale alla luce del principio di rarefazione oggettiva, discostandosi dalla prassi precedentemente seguita (secondo cui in mancanza di una disposizione specifica sul punto doveva ritenersi “congruo” l’intervallo di almeno 10 giorni tra gli scioperi) ha ritenuto ragionevole fissare in “almeno sette giorni” l’intervallo tra le astensioni, anche tenendo conto della indicazione desumibile dalla citata disposizione.
g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale;
i) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 4
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro nel comparto Scuola, le parti di comune intesa convengono sulla necessità che la effettuazione di azioni di sciopero ovvero l’emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi organismi di conciliazione. Tali organismi devono essere istituiti entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, d’intesa tra le parti stesse, presso il Ministero della Pubblica Istruzione per i conflitti a livello nazionale e presso i Provveditorati agli studi per quelli a livello locale.
2. Durante l’esperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero di cui all’art. 3, le amministrazioni si astengono dall’adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.
COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 99/285 - 8.1) ARAN - Comparto “Scuola”. Valutazione accordo nazionale comparto scuola
Seduta del 22.4.1999
LA COMMISSIONE
nella valutazione dell’accordo nazionale del settore Scuola (pos. 6094), su proposta dei proff. Xxxxxxxxx e Santoni, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.
PREMESSO
1. che, con nota dell’ARAN in data 8 marzo 1999, prot. n. 1675, è stato trasmesso il testo dell’accordo nazionale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel comparto Scuola, siglato il 3 marzo 1999 con le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e CONFSAL e con le Organizzazioni sindacali CGIL-SNS, CISL Scuola, UIL Scuola, CONFSAL SNALS e GILDA-UNAMS;
2. che, con nota del 18 marzo 1999, prot. 1449, la Commissione ha trasmesso l’accordo suddetto alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni degli utenti, al fine di acquisire sullo stesso il parere ai sensi dell’art. 2, comma 2, della l. n. 146/1990;
3. che, fra tutte le organizzazioni degli utenti consultate in merito all’accordo, hanno inviato il parere richiesto solo il Movimento Federativo Democratico (nota del 1° aprile 1999) e l’Unione Nazionale Consumatori ( nota del 19 marzo 1999) ;
CONSIDERATO
1. che, la l. n. 146/1990, all’art. 1.1, individua come servizio pubblico essenziale quello volto ad assicurare il godimento del diritto costituzionalmente tutelato all’istruzione;
2. che, in particolare, fra le prestazioni connesse all’istruzione pubblica normativamente definite indispensabili rientrano le attività connesse allo svolgimento degli scrutini finali e degli esami (art. 1.2, lett. d) ;
3. che, con riferimento al personale del comparto Scuola, la disciplina di riferimento, ai fini dell’individuazione delle prestazioni indispensabili, è contenuta nel Protocollo d’intesa del 25 luglio 1991, valutato idoneo in data 10 ottobre 1991, la cui attuale vigenza, a seguito della mancata valutazione di idoneità delle norme in materia di garanzia delle prestazioni indispensabili
contenute nel CCNL per il comparto scuola del 4 agosto 1995, è stata confermata dalla Commissione con delibera del 25 gennaio 1996;
4. che, l’accordo sottoscritto per il comparto del personale della scuola definisce essenziali ai sensi della l. 146/1990 il servizio pubblico d’istruzione scolastica (con particolare riguardo agli aspetti contemplati dall’art. 1, comma 2, lett. d), nonché i seguenti ulteriori servizi, limitatamente agli aspetti ad esso strettamente connessi e collegati:
1) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone;
2) attività relative alla produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti;
3) sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
4) erogazione di assegni e indennità con funzione di sostentamento);
5. che, nell’ambito di tali servizi, è prevista in caso di sciopero la garanzia delle seguenti prestazioni indispensabili (art. 1, comma 1):
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali, nonché degli esami di idoneità;
b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli d’istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d’arte, esami di abilitazione all’insegnamento del grado preparatorio, esami di stato);
c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
e) attività riguardanti la conduzione di servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame;
f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche ;
h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina, alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne ;
6. che, l’individuazione dei criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed ATA necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili è demandata dall’accordo alla contrattazione integrativa a livello nazionale (art. 2, comma 2);
7. che, per la garanzia delle prestazioni indispensabili, vengono dettate le seguenti norme da rispettare in caso di sciopero (art. 3, comma 3):
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che l’effettiva garanzia del diritto all’istruzione e all’attività educativa delle relative prestazioni indispensabili si ottiene solo se non viene compromessa
l’efficacia dell’anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola, i due giorni consecutivi; tra un’azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni ;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA. ... Omissis....
e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne, comunque, l’efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono, comunque, comportare, un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli d’istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno tempestivamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale;
8. che per quanto attiene alla individuazione delle prestazioni indispensabili l’accordo risulta migliorativo rispetto al Protocollo del 1991, in quanto include nel novero delle attività di cui è garantito il regolare svolgimento anche gli “esami di idoneità” (art. 2, comma 1, lett. a);
9. che, tuttavia, le regole introdotte si discostano dall’antecedente normativo del 1991 nella parte relativa alla durata dell’intervallo fra le azioni di sciopero, che viene ridotto da dieci a sette giorni (art. 3, comma 3, lett. c);
10. che, per altro, la riduzione della durata dell’intervallo nel settore della scuola non sembra di per sé potenzialmente idonea ad incidere negativamente sulla regolarità del servizio, che risulta comunque ampiamente garantito dall’insieme delle regole introdotte;
11. che, si rilevano inoltre differenze fra l’accordo ed il citato Protocollo anche per quanto riguarda le modalità di effettuazione degli scioperi in concomitanza con le operazioni di scrutinio ed esame finali;
12. che, in particolare, la possibilità di differire le operazioni di scrutinio - per non più di 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico - già prevista per gli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali, viene estesa anche agli scrutini finali “non propedeutici” allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli d’istruzione (art. 3, comma 3, lett. f e g);
13. che, pertanto, anche nel caso degli esami finali deve ritenersi applicabile la regola dell’inammissibilità di ogni differimento delle date fissate dalle autorità scolastiche;
14. che, inoltre, l’attenuazione della regola sullo svolgimento di scioperi concomitanti con le operazioni di scrutinio finale, già contenuta nel Protocollo del 1991 (che prevedeva l’indifferibilità, senza eccezioni, di tali operazioni), non sembra del tutto irragionevole o, comunque, tale da compromettere l’insieme delle prestazioni indispensabili, nella misura in cui il differimento sia compatibile con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami;
15. che, anche in relazione al termine di preavviso l’accordo si discosta dalla previsione contenuta nel Protocollo del 1991, in quanto fissa termini di comunicazione della proclamazione dello sciopero differenziati a seconda che l’astensione riguardi il solo Comparto della Scuola (per il quale viene ribadito il termine “non inferiore” a 15 giorni già previsto) ovvero “più comparti” (in tal caso il preavviso minimo viene ridotto a 10 giorni);
16. che, la previsione di un preavviso minimo di dieci giorni per gli scioperi indetti in “più comparti” può ritenersi tuttavia ammissibile nell’ipotesi di uno sciopero generale esteso a tutti i comparti del pubblico impiego;
17. che, infine, per quanto riguarda gli adempimenti posti a carico delle Amministrazioni destinatarie della comunicazione di sciopero (tenute in base all’accordo ad assicurarsi anche dell’avvenuta informazione “chiara, esauriente e tempestiva” all’utenza da parte degli organi d’informazione, anche relativamente alla frequenza ed alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi), si ritiene assolto l’obbligo di comunicazione all’utenza con la trasmissione - almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero - della comunicazione circa i tempi, le modalità e l’eventuale revoca dell’astensione agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero, atteso che l’obbligo della tempestiva diffusione di tali comunicazioni è ad essi normativamente demandata (art. 2, comma 6, della l. n. 146/1990);
18. che è stato acquisito il parere delle Organizzazioni degli utenti;
VALUTA IDONEO
ai sensi e con le precisazioni di cui in motivazione, e in particolare di quelle espresse nei considerato n. 14 e n. 16, l’accordo in esame;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera:
1) ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri;
2) al Ministro della Funzione Pubblica, anche ai fini della pubblicazione della presente delibera, in allegato al contratto collettivo del comparto Scuola, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
3) al Ministro della pubblica istruzione e, per suo tramite, ai Provveditorati agli Studi, e a tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici essenziali di carattere scolastico anche se operanti in regime di diritto privato;
4) all’ARAN ed alle Organizzazioni sindacali e professionali stipulanti l’accordo di comparto, con invito a queste ultime a trasmettere la delibera medesima alle strutture sindacali territoriali e periferiche.
Delibere di indirizzo e di orientamento generale
Si riportano, di seguito, i riferimenti essenziali alle deliberazioni di carattere generale adottate dalla Commissione, che contengono importanti disposizioni in ordine alla proclamazione ed alle modalità di attuazione delle astensioni collettive dal lavoro.
Modalità di proclamazione dello sciopero:
In data 12.2.2003 (verbale n. 490) la Commissione ha segnalato l’opportunità che l’atto di proclamazione contenga le seguenti indicazioni):
“In particolare, appare necessario che l’atto di proclamazione contenga:
a) ove si tratti di prima azione di xxxxxxxx:
l’esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l’indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
l’indicazione delle motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro;
l’esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell’ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell’azienda o dell’autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate; l’indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell’astensione collettiva dal lavoro;
b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l’indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate;
c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l’espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall’indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell’astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti.
Si ricorda infine che l’atto di proclamazione dello sciopero deve essere inviato sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di precettazione. Al fine di facilitare l’attività di questa Commissione, peraltro, si ritiene opportuno l’invio di copia dell’atto di proclamazione anche alla Commissione.
Appare altresì necessario, per una corretta valutazione sulla rispondenza del comportamento dei soggetti proclamanti a quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, comunicare immediatamente alla Commissione di Garanzia l’eventuale revoca di uno sciopero precedentemente proclamato, precisando se questa sia intervenuta per accordo tra le parti, ovvero a seguito di una richiesta da parte della Commissione stessa o dell’autorità competente ad emanare l’ordinanza di precettazione.
Proclamazioni plurime:
Delibera di indirizzo in tema di proclamazioni plurime nel verbale n. 495 del 19.3.2003, con la quale la Commissione ha stabilito che la proclamazione plurima è
consentita solamente ove espressamente o implicitamente prevista dalla disciplina di settore contenuta in accordi valutati idonei o nelle regolamentazioni provvisorie e, in mancanza di disciplina di settore, solo ove non comprometta la continuità del servizio e l’esercizio del diritto di sciopero, da parte degli altri soggetti, e in ogni caso sia contenuta entro limiti ragionevoli in un arco di tempo interessato.”.
Astensione dal lavoro straordinario:
Delibera n. 03/130 dell’11.09.2003 - orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario – nella quale sono stati enunciati i seguenti principi: 1. l’astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod.; 2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione; 3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell’obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni; 4. Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni dopo l’effettuazione del primo; 5. In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera 03/35 del 20.02.03; 6. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest’ultima è contenuta nel periodo interessato dall’astensione dallo straordinario”.
Sciopero e assemblee:
Delibera assunta in data 19 giugno 2004, ai sensi della quale: “Stanti le differenze sussistenti tra sciopero e assemblea, la disciplina legislativamente prevista per il primo non si estende automaticamente alla seconda. Tuttavia, secondo l’indirizzo ripetutamente espresso dalla medesima in numerose delibere, le sospensioni dal lavoro per cause diverse dallo sciopero – ove siano idonee a determinare una significativa riduzione o disorganizzazione del servizio – sono assoggettate agli obblighi legali del preavviso e della determinazione della durata ed inoltre – ove la sospensione per entità, durata e modalità, incida sul minimo di funzionamento fisiologico del servizio che deve essere comunque assicurato secondo la legge n. 146/90 – anche l’obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili (vedi tra le altre le delibere n. 22.10.1998, 9.7 – 18 giugno 1998 n. 8.11). Riguardo poi alle assemblee permanenti dei lavoratori in orario di lavoro che incidano sulla regolarità dell’erogazione del servizio, secondo il costante orientamento della Commissione si configurano anch’esse come una forma di sciopero soggetta alle prescrizioni della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000 (vedi a tal fine le delibere n. 03/51, del 27.3.2003, 00/205 del 7 settembre 2000; n. 01/147 del 29.11.2001; n. 99/469 del 22.7.1999). Nel caso di specie, infine, dovrà appurarsi ai sensi del CCNL se l’assemblea sia stata regolarmente richiesta ed autorizzata, secondo le forme e le modalità di cui al contratto e alla legge (Statuto dei Lavoratori). In caso contrario potrebbe configurarsi l’ipotesi di un aggiramento delle disposizioni di cui alla legge
n. 146/90 e successive modifiche.”
Nella seduta del 1° aprile 2004 la Commissione ha ulteriormente precisato “che l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi minimi.
Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali.”.
Deliberazione: 03/130 Orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario
Seduta del 11.9.2003
LA COMMISSIONE
adotta all’unanimità la seguente delibera di indirizzo
PREMESSO
1. che secondo il costante orientamento della Commissione di Garanzia l’astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero;
2. che tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, con l’indicazione altresì del termine di durata dell’astensione stessa, nei seguenti accordi:
a) Accordo del 1 ‘ marzo 2001 riguardante il settore dei servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività: art. 11 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario. "Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di Garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni ‘singola astensione collettiva dal lavoro straordinario”.
b) Accordo del 15 gennaio 2002 riguardante i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi: art. 10 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario. "Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di Garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario”.
c) Accordo del 18 giugno 2001 riguardante i servizi pubblici essenziali svolti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario: art. 13 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario. "Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla
Commissione di garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 7) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario".
d) Accordo del 23 gennaio 2001 riguardante il settore del credito ABI; Art. 8 - "Le norme del presente accordo si applicano anche nei casi di sciopero del lavoro straordinario, in stretto collegamento con delibere e gli orientamenti della Commissione di garanzia”, così come interpretato nelle delibere della Commissione di Garanzia 01/60 e 02/35, ai sensi delle quali "ciascuna azione di sciopero deve essere contenuta entro un limite di tempo accettabile e non abnorme, quale ad esempio i 30 giorni”;
e) Accordo del 27 febbraio 2001 riguardante il settore del credito FEDERCASSE; Art. 8 - "Le norme del presente accordo si applicano anche nei casi di sciopero del lavoro straordinario, in stretto collegamento con le delibere e gli orientamenti della Commissione di Garanzia ", così come interpretato nelle delibere della Commissione di Garanzia 01/60 e 02/35, ai sensi delle quali "ciascuna azione di sciopero deve essere contenuta entro un limite di tempo accettabile e non abnorme, quale ad esempio i 30 giorni”;
3. tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, con l’indicazione altresì del termine di durata dell’astensione stessa, nelle seguenti provvisorie regolamentazioni:
a) Regolamentazione provvisoria del 25 luglio 2002 riguardante il settore delle telecomunicazioni: art. 12 - Altre forme di azione di sciopero: "La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio ai diritti degli utenti.
Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, supplementare e dalla reperibilità, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima la quale non può essere superiore ad un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all’intervallo, regolato all’art. 6) della presente regolamentazione e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione di sciopero e la proclamazione della successiva.
Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le disposizioni della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000";
b) Regolamentazione provvisoria del 7 marzo 2002 riguardante il settore del servizio postale: 10. Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale: "La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti. Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima, la quale non può essere superiore a un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all’intervallo, regolato dal punto 4 della presente proposta e da intendersi come il
periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione e la proclamazione della successiva";
4. che tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, senza, tuttavia, l’indicazione del termine di durata dell’astensione stessa, nei seguenti accordi:
a) Accordo del 18 aprile 2001 (testo coordinato), riguardante il settore del trasporto ferroviario: Art. 3. Norme generali "Lo sciopero consiste: (...) - nell’astensione collettiva dalle prestazioni straordinarie ";
b) Accordo del 1 ° agosto 2000, e successive modifiche, riguardante il settore del trasporto marittimo Gruppo Tirrenia : "Sono considerati scioperi e pertanto rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146/90, così come più volte deliberato dalla Commissione di Garanzia, anche le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie nonché i ritardi in partenza delle navi”;
c) Accordo del 22 novembre 2001 riguardante il personale tecnico e amministrativo della RAI - Art. 3. lett. c): Modalità di Proclamazione e Preavviso minimo "La proclamazione dovrà essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni potrà avere ad oggetto un singola azione di sciopero, compresa l’astensione dalle prestazioni accessorie e/o complementari (intendendosi per esse, ai fini del presente accordo, le prestazioni di lavoro supplementare, straordinario e la reperibilità) ";
5. che tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, senza, tuttavia, l’indicazione del termine di durata dell’astensione stessa, nella seguente regolamentazione provvisoria:
a) Regolamentazione provvisoria del 4 ottobre 2001 riguardante il settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale; 11. Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale: "La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti ".
RILEVATO
Invece, che nei seguenti accordi e regolamentazioni provvisorie la questione non è espressamente regolata:
1) Accordo del 1° giugno 2000 riguardante il settore del trasporto marittimo Gruppo FS;
2) Accordo del 26 ottobre 2000 riguardante il personale della Banca d’Italia;
3) Accordo del 3 novembre 2000 riguardante il personale dell’Ufficio Italiano Cambi;
4) Accordo del 4 dicembre 2000 riguardante i giornalisti RAI;
5) Accordo dei 20 settembre 2001 riguardante il personale del comparto del servizio sanitario nazionale;
6) Accordo del 25 settembre 2001 riguardante l’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa
7) Accordo del 26 settembre 2001 riguardante (area della dirigenza medica e veterinaria;
8) Xxxxxx di autoregolamentazione nel settore della medicina generale
9) Accordo del 13 marzo 2002 riguardante il personale non dirigente del Comparto Enti Pubblici non economici;
10) Accordo del 7 maggio 2002 riguardante personale dirigenziale Comparto Regioni e Autonomie Locali;
11) Accordo del 19 settembre 2002 riguardante il personale non dirigente Comparto Regioni e Autonomie Locali;
12) Regolamentazione provvisoria del 16 luglio 2001 riguardante il settore del trasporto aereo;
13) Regolamentazione provvisoria del 31 gennaio 2002 riguardante il settore del trasporto locale
RITENUTO OPPORTUNO
predeterminare in linea generale, per assicurare certezza ai rapporti nei settori in cui manchino previsioni in tal senso, le regole applicabili alle astensioni dal lavoro straordinario nonché il periodo oltre il quale la durata dell’astensione dal lavoro straordinario debba essere considerata abnorme e, dunque, elusiva dell’obbligo legale di predeterminazione della durata, in attesa di una eventuale più generale revisione di accordi e regolamentazioni provvisorie;
ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERA DI INDIRIZZO
1. L’astensione collettiva dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod;
2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione;
3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell’obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni;
4. Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni. dopo l’effettuazione del primo;
5. In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera 03/35 del 20.02.03;
6. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest’ultima è contenuta nel periodo interessato dall’astensione dallo straordinario.
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti interessate
verbale 495
19 marzo 2003
La proclamazione plurima è consentita solamente ove espressamente o implicitamente prevista dalla disciplina di settore contenuta in accordi valutati idonei o nelle regolamentazioni provvisorie e, in mancanza di disciplina di settore, solo ove non comprometta la continuità del servizio e l’esercizio del diritto di sciopero, da parte degli altri soggetti, e in ogni caso sia contenuta entro limiti ragionevoli in un arco di tempo interessato.
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Deliberazione: 03/45 Tempestività nella revoca di un’astensione dal lavoro a seguito di indicazione immediata ex art. 13, comma 1, lett. d) legge 146/1990 e ss. mod. Seduta del 12.3.2003
LA COMMISSIONE
VISTO l’art. 13, comma 1, lett. d), legge 146/1990 e ss. mod., ai sensi del quale la Commissione “indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all’esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all’astensione collettiva”;
RITENUTO di dover dare puntuale applicazione a tale prescrizione provvedendo alla comunicazione delle indicazioni ex art. 13, comma 1, lett. d) legge 146/1990 e ss. mod. immediatamente e, pertanto, non appena avuto conoscenza della proclamazione di un’astensione dal lavoro;
RITENUTO che l’art. 13, comma 1, lett. d) nel prevedere l’immediatezza dell’intervento della Commissione esprime la ratio di dar corso ad un procedimento rapido e tempestivo in tutte le sue fasi e ciò anche ai fini della valutazione della legittimità della revoca ai sensi dell’art. 2, comma 6;
RITENUTO che, in caso di notevole intervallo di tempo tra la proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero, è opportuno evitare possibili effetti distorsivi della rarefazione e, al tempo stesso, acquisire tempestivamente la notizia in ordine alla conformazione o meno da parte delle XX.XX. interessate dell’indicazione della Commissione ex art. 13, comma 1, lett. d) legge 146/1990 e ss. mod;
DELIBERA
- i soggetti interessati che intendano adeguarsi all’indicazione immediata ex art. 13, comma 1, lett. d) legge 146/1990 e ss. mod. devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione;
- la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica -, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero Infrastrutture e Trasporti, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle Associazioni dei datori di lavoro, nonché la pubblicazione sul sito Internet.