REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI GIUSSANO
Allegato F
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI GIUSSANO
(Provincia di Monza e Brianza)
Rep. n.
S C H E M A di
ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI
CIG
L'anno duemila
, il giorno
del mese di
, in
Giussano, nella residenza comunale.
Davanti a me Dott. , Segretario Generale del Comune di Giussano, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lettera c) del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, si sono costituiti i sigg.ri:
1) Ing. , nato a il , codice fiscale , titolare di certificato di firma digitale in corso di validità e con scadenza il , nella sua qualità di Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Giussano, domiciliato per la carica in Giussano, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, il quale interviene ed agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Giussano (codice fiscale n. 01063800153) in forza dei Decreti Sindacali n.
2) sig. nato a ( ) il , codice fiscale , titolare di certificato di firma digitale in corso di validità con scadenza il ,
nella sua qualità di
, legale rappresentante della società
con
sede in
(Via
), codice fiscale n.
, iscritta al Registro delle
Imprese della C.C.I.A.A. di , sezione ordinaria, con il numero
R.E.A. , di seguito denominato “Appaltatore”;
Dell’identità e piena capacità delle parti sopra costituite, io
Ufficiale rogante, sono personalmente certo.
Espressamente e spontaneamente le parti rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.
Premesso:
- che con determinazione del Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio n. in data , sono stati approvati gli elaborati dell’Accordo quadro relativi ai “Lavori di riqualificazione edifici scolastici” ed è stata contestualmente indetta una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 - comma 2 - lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., da espletarsi su SINTEL, la piattaforma telematica di e-Procurement di Regione Lombardia, per l’affidamento dell’Accordo medesimo, con unico Operatore Economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo, per un
importo stimato pari a euro I.V.A. esclusa,
comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- che, con determinazione del Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio n. in data , è stata disposta l’aggiudicazione dell’Accordo quadro in oggetto, in favore della società , risultata migliore offerente con il ribasso unico del
% ( ) da applicarsi
- ;
- che, la sottoscrizione del presente Accordo quadro non vincola in alcun modo il Comune relativamente all’affidamento degli interventi di manutenzione previsti e dà origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di accettare le condizioni fissate; l’Appaltatore non avrà nulla a pretendere dal presente Accordo quadro fintanto che il Comune non dia luogo ai relativi Contratti applicativi;
- che il Comune di Giussano ha effettuato nei confronti del predetto Appaltatore tutte le verifiche previste dalla vigente normativa che si sono concluse con esito positivo;
Ritenuto far ciò risultare da apposito atto formale;
Tutto ciò premesso, che i comparenti dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, di comune accordo
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1) OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il Comune di Giussano, rappresentato dal Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, in esecuzione delle proprie determinazioni dirigenziali:
🢝 n. in data ;
🢝 n. in data ;
conclude con la società con sede in ( - Via ), che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, senza riserva alcuna, l’ACCORDO QUADRO con un solo operatore economico di cui
all’articolo 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i “Lavori di riqualificazione edifici scolastici”, da eseguire in conformità al presente atto, nonché a tutti i patti, condizioni e oneri, riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Il presente Accordo quadro detta le condizioni generali di contratto tra il Comune e l’Appaltatore nel rispetto delle quali saranno realizzati gli interventi di riqualificazione edifici scolastici anche di piccola entità, al servizio degli immobili di proprietà o in disponibilità del Comune, che il Comune medesimo commissionerà all’Appaltatore, tramite Contratti applicativi annuali e appositi Ordini di lavoro, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo quadro.
Le attività di manutenzione incluse nell’appalto sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'Accordo quadro verranno definiti all'atto dell’ordinazione di ogni singolo intervento (Ordini di lavoro), fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dal Responsabile del Procedimento o suo delegato.
L’Accordo quadro si estende automaticamente ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio del Comune, a qualsiasi titolo, successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo stesso e per tutta la sua durata, senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di ulteriori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
Ogni singolo intervento di manutenzione comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture necessarie a garantire la realizzazione dello stesso a regola d’arte e comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli elaborati di progetto e dal presente Accordo quadro.
Gli interventi di manutenzione oggetto dell’Accordo quadro rispondono alle necessità di mantenimento e continuo adeguamento degli edifici del Comune, necessità correlata sia alle attività istituzionali che in tali edifici si svolgono, sia al rispetto di sopravvenuti obblighi normativi, sia al ripristino della fruibilità e funzionalità degli ambienti a seguito di guasti e danni causati da eventi critici di qualsiasi natura.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavoro che di volta in volta gli verranno richieste con appositi Contratti applicativi annuali in base allo stanziamento a disposizione. All’interno dell’ammontare di ogni singolo Contratto applicativo il Responsabile del Procedimento o suo delegato emetterà specifici Ordini di lavoro per individuare dettagliatamente gli interventi da eseguire.
ARTICOLO 2) CORRISPETTIVO DELL’ACCORDO QUADRO
La sottoscrizione del presente Accordo quadro non è fonte della corresponsione di alcun corrispettivo, costituendo l’Accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei Contratti applicativi.
Ai sensi dell’articolo 35 - comma 16 - del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall’Appaltatore nell’ambito del presente Accordo quadro non potrà
eccedere l’importo complessivo presuntivamente stimato di €
oltre I.V.A., di cui:
comprensivi di oneri per la sicurezza per un importo presunto di euro
oltre I.V.A. e che verranno quantificati in relazione a ciascun intervento affidato nell’ambito dei Contratti applicativi.
Il Comune non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo preventivato per gli interventi oggetto dell’Accordo quadro, da intendersi meramente presuntivo e, rispetto al quale, non sussiste in capo all’Appaltatore alcuna garanzia di completa fruizione.
Per contro l’Appaltatore è vincolato all’esecuzione degli interventi, che in base al presente Accordo quadro saranno richiesti dal Comune, nei limiti dell’importo massimo spendibile fissato.
ARTICOLO 3) DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Le prestazioni dell’Accordo saranno compensate “a misura”, applicando il ribasso percentuale unico offerto dall’Appaltatore in sede di gara del %, sui prezzi unitari allegati alla documentazione di gara e sui prezzi della CC.II.AA di Milano anno 2019.
Il termine di validità contrattuale del presente Accordo quadro viene stabilito in mesi 12 (dodici), indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
Il suddetto termine decorre dalla data di stipula del presente atto o dalla data del verbale di consegna dei lavori del primo Contratto
applicativo, se precedente.
Ove alla scadenza di detto termine, i lavori richiesti con i Contratti applicativi ed i relativi Ordini di lavoro fossero in corso di esecuzione o in fase di completamento, lo stesso si intenderà prorogato del tempo previsto per l’ultimazione.
Detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi natura, essendosi tenuto conto di tale eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo ordine.
ARTICOLO 4) MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO
Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di tempo utile specificamente previsto dal Contratto applicativo. Non potranno essere emessi Contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità del presente Accordo quadro.
Le condizioni, le caratteristiche e le modalità di esecuzione dei lavori oggetto dell’Accordo quadro, sono quelle stabilite nel presente contratto, nei singoli Contratti applicativi, negli Ordini di lavoro e nelle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto.
Formano parte integrante e sostanziale dell’Accordo quadro, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
- determinazioni del Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio:
- n. in data , avente ad oggetto: “ . Determinazione a contrattare”, unitamente a tutti gli elaborati progettuali;
- n.
in data
, avente ad oggetto: “ .
Aggiudicazione”;
- duvri;
- offerta economica dell’Appaltatore;
che, sottoscritti digitalmente dalle parti per accettazione, rimangono conservati in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.
I Contratti applicativi saranno stipulati annualmente in base allo stanziamento a disposizione.
All’interno dell’ammontare di ogni singolo Contratto applicativo il Responsabile del Procedimento, o suo delegato emetterà specifici Ordini di lavoro per individuare gli interventi da eseguire, l’importo e la durata degli stessi.
ARTICOLO 5) PAGAMENTI E FATTURAZIONI ELETTRONICHE
Le parti concordano che la priorità degli interventi sarà stabilita a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento.
Le prestazioni in oggetto sono finanziate con mezzi propri di bilancio.
Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto applicativo a seguito di specifiche fatture emesse, secondo le tempistiche previste nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative vige l’obbligo della fattura elettronica che deve riportare il numero di CIG in oggetto e che l’Appaltatore dovrà elaborare e trasmettere nel rispetto del D.M.
n. 55/2013.
Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell’ufficio è UFDJ6X.
ARTICOLO 6) INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO E ADEGUAMENTO
PREZZI
L’importo delle fatture verrà bonificato sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore.
ARTICOLO 7) OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Ai fini del presente Accordo quadro e dei relativi Contratti applicativi, non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice civile. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno soggetti a nessuna modificazione di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell’Accordo quadro.
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo quadro, l’Appaltatore si impegna ed obbliga:
− ad eseguire le prestazioni in oggetto a perfetta regola d’arte nel
rispetto di tutte le prescrizioni tecniche di cui agli atti sopra richiamati;
− a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Direzione Lavori e dall’Amministrazione comunale;
− ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
− ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione ed anche nei rapporti con i soci;
− ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
ARTICOLO 8) SUBAPPALTO
− ad osservare, altresì, tutti gli obblighi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto.
La richiesta di subappalto è regolata dalle vigenti norme legislative in materia e gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati.
Al riguardo si precisa che, in sede di offerta, l’Appaltatore ha indicato l’intendimento di avvalersi dell’istituto del subappalto per le seguenti lavorazioni:
− , categoria prevalente, nei limiti di legge (opere ).
In caso di affidamento di lavori in subappalto, il Comune di Giussano, ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite quando:
− il subappaltatore o il cottimista è una micro o piccola impresa;
− in caso di inadempimento dell’Appaltatore;
− su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
ARTICOLO 9) GARANZIA DEFINITIVA
L’Appaltatore ha costituito, a garanzia degli obblighi assunti col presente atto, la prescritta garanzia definitiva a mezzo di polizza
fideiussoria n.
emessa in data
dalla
– agenzia di
, per l'importo di euro
= pari al
dell’importo
dell’Accordo quadro ridotto ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 – comma 7 - del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il Comune avrà diritto di valersi della cauzione per le ipotesi espressamente previste dall’articolo 103 – commi 1 e 2 – del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, qualora richiesto dal Comune e nel termine dallo stesso prefissato, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
L’Appaltatore si impegna a prorogare la polizza sino a coprire l’intero periodo contrattuale.
Detta garanzia sarà svincolata secondo i termini e le entità previste dalle vigenti normative legislative in materia.
ARTICOLO 10) POLIZZA ASSICURATIVE
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del presente Accordo quadro e dei relativi Contratti applicativi nonché delle situazioni previste dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’Appaltatore, come previsto dall’articolo 16 del Capitolato Speciale d’Appalto, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ha costituito una polizza di assicurazione che copra i danni
subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo della somma assicurata, corrisponde all’importo dell’Accordo quadro.
Tale polizza dovrà assicurare il Comune contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un
massimale di euro 500.000,00, giusta polizza n. emessa in data
dalla .
ARTICOLO 11) CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO, CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO
E’ vietata la cessione dell’Accordo quadro e dei Contratti da esso derivanti sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, fatte salve le disposizioni dell’articolo 106, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di modifiche soggettive dell’Appaltatore.
Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportano cessioni d’azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’appaltatore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di Giussano ogni modificazione intervenuta negli assetti societari della società medesima.
E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dai singoli contratti applicativi ai sensi dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di cessione, il Concessionario è obbligato al rispetto
ARTICOLO 12) ESECUZIONE IN DANNO
delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto all’articolo 14 del presente Accordo quadro.
ARTICOLO 13) PENALI
Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’Accordo quadro con le modalità e i tempi previsti dai Contratti applicativi e Ordini di lavoro, il Comune potrà ordinare ad altra Impresa l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente subiti dal Comune. Per il risarcimento dei danni il Comune potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che, dovrà, in tal caso, essere reintegrato nel termine comunicato dal Comune.
Qualora l’Appaltatore non esegua o non esegua correttamente le obbligazioni contrattuali, si applicheranno le penali previste nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Sarà, altresì, applicata una penale dell’1 per mille dell’importo del Contratto applicativo per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche previste dall’articolo 14 del Capitolato Speciale d’Appalto.
ARTICOLO 14) OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
ARTICOLO 15) CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO
136 e s.m.i., l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Comune procederà alla risoluzione dell’Accordo quadro, nei casi individuati dall’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il Comune si riserva comunque di risolvere l’Accordo quadro, mediante pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti in tutti i casi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all’escussione della garanzia prestata dall’Appaltatore ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
ARTICOLO 16) CONTROVERSIE E FORO DI COMPETENZA
Ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Comune ha diritto di recedere in qualunque tempo dall’Accordo quadro, previo pagamento di quanto espressamente convenuto nel citato articolo 109.
L’Appaltatore, a tutti gli effetti del presente contratto, elegge domicilio nel Comune di Giussano.
Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate con posta elettronica certificata.
Ogni controversia nascente dall’interpretazione, o comunque dall’applicazione del presente Accordo quadro, non definita in via
amministrativa sarà deferita e risolta dal Giudice competente, che giudicherà secondo le regole del diritto.
ARTICOLO 17) CODICE DI COMPORTAMENTO
Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Monza. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2011, della Legge n. 190/2012 e del D.P.R.
n. 62/2013 l’Appaltatore dichiara di aver preso atto delle disposizioni del Codice generale nonché del Codice di comportamento del Comune di Giussano approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 3 in data 20 gennaio 2014.
ARTICOLO 18) ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Il presente Accordo verrà risolto qualora i collaboratori dell’Appaltatore violino l’obbligo di condotta previsto dal Codice in argomento. La risoluzione avverrà nei termini di cui all’articolo 2 – comma 6 – del Codice di comportamento.
Sono a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore tutte le spese relative e conseguenti il presente contratto, quali spese di copia, di registrazione con procedura telematica e i diritti di segreteria, XXX xxxxxxx, nonché l’imposta di bollo (calcolata ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis del D.M. 22 febbraio 2007).
ARTICOLO 19) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini fiscali i lavori oggetto del presente appalto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs.
n. 196 del 307672003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, le Parti di questo atto, con la sottoscrizione del contratto, consentono il trattamento dei loro dati personali; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati.
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente articolo è il Comune di Giussano. Il Responsabile della protezione dei dati è la società Halley Lombardia S.r.l. con sede in Cantù (CO – Via Cattaneo n. 10/B), tel. 000000000, e-mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx, pec xxxx@xxxxxxxxx.xx, nella persona del sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Richiesto io Segretario Generale del Comune di Giussano ho ricevuto il presente atto del quale è stata data lettura alle parti che lo confermano e, a prova di ciò, insieme a me Ufficiale rogante, lo sottoscrivono, con firme digitali ai sensi dell’articolo 1, lettera s) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e s.m.i..
Io sottoscritto, Ufficiale rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono, al momento della sottoscrizione, validi e conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1, lettera f) del citato X.Xxx. n. 82/2005 e che gli stessi non risultano né revocati né sospesi.
Il presente contratto, interamente redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, è la precisa, completa e fedele
espressione della volontà delle parti e si compone di facciate di
cui
interamente scritte e la
solo in parte.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. L’APPALTATORE
Il legale rappresentante –
IL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
IL SEGRETARIO GENERALE - UFFICIALE ROGANTE