Codice di Comportamento in Materia di Internal Dealing
Codice di Comportamento in Materia di Internal Dealing
Enertad spa
Xxxxx xx Xxxxx Xxxxx 00-00 00000 Xxxxxx Tel 00 00000 Fax 00 000000 xxx.xxxxxxx.xx
xxx.xxx. it
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di ERG spa
Sede Legale. Xxxxx xx Xxxxx Xxxxx 00-00 00000 Xxxxxx Cap. Soc. 94.876.941,00 I.V. R.E.A Milano 1078902 Reg. Impr.MI/Cod. Fisc. 00276450632 P.IVA 09077420157
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 114, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, (di seguito, “Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria” od anche, in breve, “TUF”) e nell’art. 152 octies del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche), come da ultimo modificato a seguito della delibera Consob n. 15232 del 29 novembre 2005 (di seguito, “Regolamento Emittenti”), Enertad SpA (di seguito la “Società”), a modifica e in sostituzione del previgente Codice di Comportamento, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2006, adotta, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 21 marzo 2007, il presente Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing (di seguito “Codice di Comportamento”), diretto a disciplinare gli obblighi informativi, nei confronti del mercato e/o della Società e/o della Consob, inerenti le operazioni, aventi ad oggetto azioni della Società o Strumenti Finanziari ad esse Collegati (come individuati all’art. 2) effettuate, direttamente od indirettamente, dai “Soggetti Rilevanti” nonché dalle “Persone Strettamente Legate” ai Soggetti Rilevanti (come individuate all’art. 1.2)
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L’osservanza delle regole previste nel Codice di Comportamento non esonera i Soggetti Rilevanti dall’obbligo di rispettare le altre norme di legge o regolamenti vigenti in materia, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli previsti dagli articoli 180 e seguenti del TUF, in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. Pertanto, la conoscenza del contenuto del presente Codice di Comportamento non può intendersi come sostitutiva dell’integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.
Art. 1: “Soggetti Rilevanti” e “Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti”
1.1 Soggetti Rilevanti
Ai fini del presente Codice di Comportamento per Soggetti Rilevanti si intendono:
a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e della società che esercita la funzione di direzione e coordinamento nei confronti di Enertad SpA ai sensi dell’art. 2497 del Codice Civile;
b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e nella società che esercita la funzione di direzione e coordinamento nei confronti di Enertad SpA ai sensi dell’art. 2497 del Codice Civile nonchè i rispettivi dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate (come definite dall’art. 181 del TUF) e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società;
c) i componenti degli organi di amministrazione ed i sindaci effettivi, nonché i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente od indirettamente, dalla Società anche ai sensi dell’articolo 152 octies del Regolamento Emittenti;
d) chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.
L’Amministratore Delegato della Società, con l’ausilio della Direzione Affari Societari e della Direzione Affari Legali, provvederà, con frequenza almeno semestrale (o comunque qualora ne ravvisi l’opportunità), a verificare la necessità di aggiornare l’elenco dei Soggetti Rilevanti, con particolare riguardo alle persone che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate (come definite dall’art. 181 del TUF) e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società. Sulla base delle verifiche svolte, l’Amministratore Delegato impartirà, se del caso, al Soggetto Preposto di cui al successivo art. 3 le istruzioni necessarie per l’aggiornamento del suddetto elenco, dandone successivamente informazione al Consiglio di Amministrazione della Società in occasione della prima riunione utile di tale organo.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato, per quanto possibile, impartiscono agli organi amministrativi delle Controllate Rilevanti le necessarie istruzioni affinché la Società sia tenuta regolarmente informata degli accadimenti che possono comportare un aggiornamento dell’elenco dei Soggetti Rilevanti per quanto specificamente concerne le persone di cui allo stesso punto 1.1.c). In ogni caso, dopo l’approvazione del bilancio d’esercizio, l’Amministratore Delegato, con l’ausilio dell’Ufficio Legale della Società, provvederanno ad identificare le Controllate Rilevanti, nonché ad individuare i relativi Soggetti Rilevanti ai sensi del punto 1.1.c) che precede. Di tali individuazioni sarà data immediata comunicazione al Soggetto Preposto di cui al successivo art. 3 ai fini dell’adeguamento dell’elenco dei Soggetti Rilevanti, nonché informazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima adunanza utile di tale Organo.
1.2 Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti
Ai fini del presente Codice per “Persone Strettamente Legate” ai Soggetti Rilevanti si intendono:
1.2.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
1.2.2) le persone giuridiche, le società di persone, e i trust, in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate al punto 1.2.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
1.2.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate al punto 1.2.1);
1.2.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al punto 1.2.1);
1.2.5) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al punto 1.2.1).
Art. 2: Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate
2.1 Obblighi informativi alla Società e alla Consob
I Soggetti Rilevanti di cui all’art. 1.1, lettere a), b) e c) devono comunicare alla Società (secondo le modalità di cui al successivo articolo 4 del presente Codice di Comportamento) e alla Consob, personalmente o per il tramite della Società, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio (incluso l’esercizio di diritti di
opzione e delle stock options), aventi ad oggetto azioni della Società o altri Strumenti Finanziari Collegati alle azioni della Società, effettuati da loro stessi o dalle Persone Strettamente Collegate, e compiute direttamente o per il tramite di interposta persona o di fiduciari (di seguito, le “Operazioni”).
I Soggetti Rilevanti di cui all’art. 1.1 lettera d) del presente Xxxxxx comunicano alla Consob e pubblicano, con le modalità previste dall’art. 66, comma 2, le informazioni relative alle Operazioni, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’Operazione. La comunicazione al pubblico e/o alla Consob può essere fatta, per conto dei Soggetti Rilevanti di cui all’art. 1.1 lettera d), dalla Società, a condizione che sia stato concluso un preventivo accordo tra tali soggetti e la Società e in conformità con l’art. 152 octies del Regolamento Emittenti: nell’accordo saranno, tra l’altro stabiliti i termini entro i quali – a tale fine – i Soggetti Rilevanti dovranno far pervenire le necessarie informazioni alla Società ai fini della successiva comunicazione al pubblico e/o alla Consob.
Ai sensi del presente Codice di Comportamento per “Strumenti Finanziari Collegati” alle azioni della Società si intendono:
a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con le azioni stesse;
c) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati all’art. 1, comma 3 del TUF;
d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
e) le azioni quotate emesse da società controllate dalla Società, e gli altri strumenti finanziari di cui ai punti da 2.1.a) a 2.1.d) ad esse collegate;
f) le azioni non quotate emesse da società controllate dalla Società, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento (50%) dell’attivo patrimoniale della Società, come risultante dall’ultimo bilancio approvato, e gli strumenti di cui ai punti da 2.1.a) a 2.1.d) ad esse collegate.
2.2 Esclusioni
Si precisa che non sono oggetto di comunicazione:
i). le operazioni di prestito titoli nei casi in cui i Soggetti Rilevanti o le Persone Strettamente Legate agli stessi assumano la posizione del prestatore, nonché le operazioni di costituzione di diritti di pegno e di usufrutto o di assegnazione di azioni per la sottoscrizione di azioni;
ii). l’assegnazione di diritti di opzione a fronte di piani di stock option;
iii). le operazioni il cui ammontare, anche cumulato, sia inferiore ad Euro 5.000,00 entro il 31 dicembre di ciascun anno solare;
iv). le operazioni effettuate fra i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli stessi;
v). le operazioni effettuate dalla Società e da società dalla stessa controllate.
2.3 Criteri di determinazione della soglia di rilevanza.
Ai fini del calcolo della soglia di Euro 5.000,00 (cinquemila) di cui al precedente art. 2.2, lettera iii) si applicano i seguenti criteri:
• per gli Strumenti Finanziari Collegati derivati l’importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
• l’importo complessivo delle Operazioni viene calcolato sommando le operazioni relative alle azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati ad esse, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti.
2.4 Obbligo Informativo nei confronti delle Persone Strettamente Legate.
In ottemperanza al disposto dell’art. 152 octies, comma 10, del Regolamento Emittenti, ciascun Soggetto Rilevante si impegna a consegnare alle Persone Strettamente Legate ad esso, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione di copia del presente Codice di Comportamento, il Codice medesimo e, in ogni caso, a informare tali soggetti delle condizioni in base alle quali le Persone Strettamente Legate sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 114, comma 7, del TUF.
Art. 3: Nomina del soggetto preposto alla raccolta e diffusione delle informazioni
Si identifica quale soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti, il Responsabile della Direzione Affari Societari della Società pro tempore, oggi identificato nella persona del Sig. Xxxxxx Xxxxxx, (di seguito il “Soggetto Preposto”). Il Soggetto Preposto si avvarrà delle collaborazione operativa del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, appartenente per l’incarico alla medesima struttura, che svolgerà le funzioni di Soggetto Preposto in caso di assenza o impedimento del Sig. Lodola. Nell’ambito del presente Codice di Comportamento, il riferimento al Soggetto preposto deve quindi intendersi effettuato anche, ove applicabile, al suo sostituto.
Il Soggetto Preposto svolgerà il presente incarico nel pieno rispetto dei doveri di riservatezza, integrità e diligenza, avendo cura di non anteporre mai il proprio interesse personale a quello della Società, evitando quindi qualunque situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi. Nello svolgimento del presente incarico il Soggetto Preposto si ispirerà ed uniformerà anche ai principi posti dal Codice Etico della Società.
Il Soggetto Preposto vigilerà altresì sull’applicazione del Codice di Comportamento sottoponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche ed integrazioni. Segnalerà altresì al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione ed all’Organismo di Vigilanza in merito ad eventuali infrazioni che riscontri o di cui venga a conoscenza.
Copia della versione di volta in volta aggiornata del Codice di Comportamento resterà depositata presso il Soggetto Preposto a disposizione di tutti i Soggetti Rilevanti.
Art. 4: Trasmissione alla Società delle informazioni
I Soggetti Rilevanti di cui all’art. 1.1, lettere a), b) e c) devono far pervenire, con le modalità di seguito specificate, al Soggetto Preposto presso la Direzione Affari Societari della Società la comunicazione relativa alle Operazioni di cui al precedente articolo 2.1, senza indugio e comunque entro 3 (tre) giorni di mercato aperto dalla data dell’ultima Operazione che ha determinato il raggiungimento della soglia di euro 5.000,00, così come determinata ai sensi del precedente articolo 2.3.
I Soggetti Rilevanti di cui all’art. 1.1 lettera d), ove abbiano raggiunto il preventivo accordo con la Società (v. art. 2.1 che precede), dovranno far pervenire alla Società le comunicazioni relative alle Operazioni oggetto di pubblicazione, nei termini stabiliti nell’accordo stesso.
Nella citata comunicazione (ovvero nell’accordo concluso con la Società, per quanto concerne i Soggetti di cui all’art. 1.1 lettera d), il Soggetto Rilevante deve altresì indicare se la notizia dell’Operazione è già stata resa in via autonoma alla Consob o se intende richiedere che detta comunicazione venga effettuata da parte della Società per conto del medesimo Soggetto Rilevante, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 152 octies, comma 6, del Regolamento Emittenti.
Tale comunicazione dovrà essere inviata via facsimile con intestazione alla Direzione Affari Societari della Società al seguente numero: , all’attenzione del Soggetto
Preposto. In tale caso sarà necessario che la Persona rilevante preavverta telefonicamente (tel. ………….) la Direzione Affari Societari al fine di garantire che le informazioni trasmesse vengano ricevute solo ed esclusivamente dal Soggetto Preposto o dal suo sostituto. Ancora, la comunicazione delle informazioni potrà avvenire in via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: .................. . All’esito della ricezione delle informazioni, il Soggetto Preposto dovrà fornite alla Persona rilevante un riscontro immediato, tramite fax o e-mail, del ricevimento delle comunicazioni ricevute.
Lo schema dei dati richiesti per le comunicazioni dell’operazione da parte dei Soggetti Rilevanti è allegato sub A) al presente Codice di Comportamento. I moduli sono disponibili presso il Soggetto Preposto.
Art. 5: Trasmissione all’esterno delle informazioni
5.1 Comunicazioni alla Consob.
Su richiesta del Soggetto Rilevante di cui all’art. 1.1. lett. d) del Codice di Comportamento e previo accordo con la Società, laddove quest’ultimo dichiari che non intenda provvedervi personalmente, , la Società stessa, per il tramite del Soggetto Preposto, comunicherà alla Consob le Operazioni di cui al precedente articolo 2.1 compiute dal Soggetto Rilevante o dalle Persone Strettamente Legate a quest’ultimo, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo alla ricezione delle informazioni.
La Direzione Affari Societari della Società fornirà tutta l’assistenza, necessaria od utile, alla corretta comunicazione.
5.2 Comunicazioni al Mercato.
La Società, per il tramite del Soggetto Preposto, provvede a pubblicare (con le modalità stabilite dall’art. 66, commi 2 e 3 del Regolamento Emittenti) le informazioni ricevute dal Soggetto Rilevante entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello di ricevimento delle informazioni.
Copia della comunicazione diffusa al mercato sarà poi pubblicata anche sul sito web della Società.
5.3 Successiva Conferma al Soggetto Rilevante.
Il Soggetto Preposto fornirà conferma al Soggetto Rilevante di aver effettuato la comunicazione prevista dell’articolo 2.1) circa l’avvenuta diffusione alla Consob e/o al mercato, a seconda del caso.
5.4 Esonero da responsabilità.
Il Soggetto Preposto non è comunque responsabile degli inadempimenti e/o tardivi adempimenti agli obblighi di informativa alla Consob e/o al mercato posti a carico dei Soggetti Rilevanti e/o della Società, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dal Soggetto Rilevante in violazione alle disposizioni poste a suo carico dal presente Xxxxxx e/o dall’art. 114, comma 7, del TUF e/o dall’art. 152 octies del Regolamento Emittenti.
Art. 6: Divieti e sanzioni
Il Consiglio di Amministrazione della Società, se ritenuto opportuno, potrà stabilire l’eventuale divieto o limitazione, per i Soggetti Rilevanti, di compiere, in determinati periodi dell’anno o in prossimità di determinate operazioni della Società o di società controllate, le Operazioni di cui al precedente articolo 2.1, prima comma, del presente Codice di Comportamento.
In ogni caso, viene stabilito, ora per allora, che è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le Operazioni di cui al precedente articolo 2 del presente Codice di Comportamento nei 15 giorni antecedenti il Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio di esercizio.
Le violazioni al presente Codice di Comportamento da parte delle Persone rilevanti potranno essere sanzionabili con provvedimenti da assumersi a cura del Consiglio di Amministrazione, in funzione dell’eventuale reiterazione o della gravità della violazione:
- per i Dipendenti della Società o società controllate, le sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa;
- per gli eventuali altri collaboratori, la risoluzione del rapporto;
- per i Consiglieri e i Sindaci effettivi, una sanzione che prevede l’eventuale comunicazione al mercato dell’intervenuta violazione; inoltre il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva assemblea la revoca per giusta causa del Consigliere o Sindaco inadempiente.
Si informa altresì che l’inosservanza da parte dei soggetti indicati nell’articolo 114, comma 7,. del TUF, delle disposizioni ivi previste e di quelle stabilite dagli articoli 152 sexies, 152 septies e 152 octies del Regolamento Emittenti, sono sanzionate agli effetti di quanto stabilito dall’art. 193, comma 1 bis, del TUF.
Art. 7: Modifiche e integrazioni
Le modifiche e le integrazioni al Codice di Comportamento, se aventi natura sostanziale, sono rimesse al Consiglio di Amministrazione della Società.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società è peraltro autorizzato ad apportare al presente Codice di Comportamento ogni modifica di carattere puramente formale e che non alteri, nella sostanza, il contenuto del Codice stesso.
Il Soggetto Preposto ha il compito di monitorare il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità del Codice di Comportamento; a tal fine formula proposte di adeguamento del Codice di Comportamento al Consiglio di Amministrazione.
Art. 8: Allegati al Codice e Lista di distribuzione del Codice di Comportamento
Il presente Codice di Comportamento è comprensivo dei seguenti allegati:
• Allegato X. Xxxxxx per la comunicazione delle informazioni sulle Operazioni su Strumenti Finanziari – Facsimile
• Allegato B. Informativa Privacy
• Allegato C. Società controllate rilevanti
Copia del presente Codice di Comportamento viene consegnata, unitamente ad uno stralcio della normativa rilevante (articolo 114 e 193 del TUF; articoli 152 sexies, 152 septies, 152 octies, del Regolamento Emittenti), ai seguenti soggetti:
⮚ Soggetti Rilevanti come identificati all’articolo 1.1.
⮚ Soggetto Preposto come identificato all’articolo 3
Il presente Codice di Comportamento viene pubblicato sul sito web della Società nella sezione Investor Relations.
Milano, 21 marzo 2007
Allegato A)
Modulo per la comunicazione delle informazioni sulle Operazioni su Strumenti Finanziari – Facsimile
SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 152-octies, comma 7
1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE | |||||||||
1.1 DATI ANAGRAFICI | |||||||||
SE PERSONA FISICA | |||||||||
COGNOME | NOME | SESSO * | |||||||
CODICE FISCALE* | DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa) | COMUNE DI NASCITA* | PROVINCIA DI NASCITA* | STATO DI NASCITA* | |||||
DOMICILIO PER LA CARICA * | |||||||||
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA’ DI PERSONE O TRUST | |||||||||
RAGIONE SOCIALE | |||||||||
CODICE FISCALE * | FORMA GIURIDICA* | DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) * | |||||||
SEDE LEGALE * | |||||||||
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L’EMITTENTE QUOTATO | |||||||||
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO | S/N | ||||||||
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL’EMITTENTE QUOTATO | S/N | ||||||||
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETÀ CONTROLLATA, DALL’EMITTENTE QUOTATO | S/N | ||||||||
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL’EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO | S/N | ||||||||
2. EMITTENTE QUOTATO | |||||||||
RAGIONE SOCIALE | CODICE FISCALE * |
* informazioni da inserire solo nel caso in cui l’invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime
3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI | ||||||||||
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI | ||||||||||
PERSONA RILEVANTE | S/N | |||||||||
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE ) | S/N | |||||||||
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE | S/N | |||||||||
3.2 DATI ANAGRAFICI 1 | ||||||||||
SE PERSONA FISICA | ||||||||||
COGNOME | NOME | SESSO * | ||||||||
CODICE FISCALE* | DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa) | COMUNE DI NASCITA* | PROVINCIA DI NASCITA* | STATO DI NASCITA* | ||||||
RESIDENZA ANAGRAFICA | ||||||||||
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA’ DI PERSONE O TRUST | ||||||||||
RAGIONE SOCIALE | ||||||||||
CODICE FISCALE * | FORMA GIURIDICA* | DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) * | ||||||||
SEDE LEGALE * |
* informazioni da inserire solo nel caso in cui l’invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime
4. OPERAZIONI | |||||||||
SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE | |||||||||
DAT A | TIPO OPERAZIONE 2 | CODICE ISIN 3 | DENOMINAZIONE TITOLO | TIPO STRUMENTO FINANZIARIO 4 | QUANTITÀ | PREZZO (in €) 5 | CONTROVALORE (in €) | MODALITÀ DELL’OPERAZIONE6 | NOTE |
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) |
SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL’ART. 152-sexies, comma 1, lett. b) | |||||||||||||||
DA TA | TIPO OPERAZ IONE 7 | TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO 8 | TIPO FACOLTA’9 | STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO | AZIONE SOTTOSTANTE | INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO | INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE) | DATA SCA DEN ZA | NOTE | ||||||
COD. ISIN10 | DENOMIN A ZIONE 11 | COD. ISIN | DENOMIN A ZIONE 12 | QUANTITÀ | PREZZ O (in €) 5 | CONTRO V (in €) | QUANTITÀ DEL SOTTOST. | PREZZO D’ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €) | CONTROV (in €) | ||||||
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) | |||||||||||||||
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) |
NOTE
1 Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
2 Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l’esercizio di strumenti finanziari collegati A= acquisto
V= vendita
S= sottoscrizione X= scambio
3 Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l’assegnazione da un’agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l’Italia)
4 Indicare lo strumento finanziario oggetto dell’operazione:
AZO = azioni ordinarie AZP = azioni privilegiate AZR = azioni di risparmio
QFC = quote di fondi chiusi quotati
EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni
5 Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01
6 Indicare l’origine dell’operazione:
MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero
FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi
CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni ESE-SO = esercizio di stock option/stock grant
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (future,swap) ESE-DI = esercizio di diritti (warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti)
7 Indicare la tipologia di operazione: A= acquisto
V= vendita
S= sottoscrizione
8 Indicare la tipologia di strumento finanziario:
W= warrant
OBW = obbligazione cum warrant SD= securitised derivative
OPZ= opzione FUT = future
FW = forward (contratti a termine) OS = Obbligazione strutturata
SW = swap DIR = diritti
9 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):
CE= call European style PE= put European style CA= call American style
PA= put American style
AL= altro (dettagliare in nota)
10 Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l’assegnazione da un’agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l’Italia)
11 Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni
12 Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)
Allegato B)
Informativa Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Enertad SpA (di seguito, la “Società”), avente sede in Xxxxxx, Xxxxx xx Xxxxx Xxxxx 00/00, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta ad informarLa in merito all’uso che verrà fatto dei Suoi dati personali ed ai diritti che la citata legge Le riconosce.
I dati personali oggetto di trattamento (es. dati anagrafici, fiscali, informazioni relative agli strumenti finanziari) verranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse ad obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché per rispondere alle eventuali richieste delle autorità competenti.
Il conferimento dei dati personali in relazione alle indicate finalità è obbligatorio per l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, oltre che necessario in quanto connesso e strumentale per l’instaurazione, la prosecuzione e la corretta gestione del rapporto con la Società. Pertanto, l’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare l’impossibilità di dare esecuzione a tale rapporto.
In relazione alle indicate finalità i dati personali verranno trattati mediante strumenti, manuali ed automatizzati, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza con logiche strettamente correlate alle finalità stesse.
La informiamo altresì che i Xxxx dati personali in relazione alle finalità dinanzi specificate potranno essere comunicati esclusivamente a banche e istituti di credito, società di servizi, consulenti, liberi professionisti e alle competenti autorità per gli adempimenti di legge. I dati da Lei conferiti saranno oggetto di diffusione (attraverso comunicazione al mercato nonché, ad esempio, mediante inserimento delle informazioni fornite, anche per sintesi, nel bilancio, nella relazione semestrale e nelle relazioni trimestrali) nei limiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, i dati saranno conosciuti dagli impiegati e dai terzi espressamente nominati dal Titolare, Responsabili e Incaricati del trattamento.
La informiamo inoltre che Lei avrà la possibilità di esercitare tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 quali, ad es., il diritto di accesso, di aggiornamento, di rettifica o integrazione, di cancellazione e di opposizione per motivi legittimi, rivolgendosi al Responsabile del trattamento domiciliato per la carica presso la Direzione Affari Societari della Società, .
Allegato C)
Società controllate rilevanti
I componenti degli organi di amministrazione ed i sindaci effettivi, nonché i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente od indirettamente, dalla Società anche ai sensi dell’articolo 152 octies del Regolamento Emittenti: