Contratto di assicurazione collettiva in caso di decesso e di invalidità totale e permanente
Contratto di assicurazione collettiva in caso di decesso e di invalidità totale e permanente
Il presente Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
AVVERTENZA - Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Data ultimo aggiornamento del presente Set Informativo: dicembre 2018
Elips Life Ltd, sede secondaria italiana
Xxx Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx. PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xxx C.F./X.XXX/Registro delle Imprese di Milano: 13733431004 - R.E.A.: MI – 2126819 Sede legale: Xxxxxxxxxxx, 00, 0000 Xxxxxxx (LI)
RI: FL-0002.304.360-5, Vaduz
Capitale sociale i.v. CHF 12’400’000
Società con socio unico. Soggetta a direzione e coordinamento di Swiss Re Ltd
Indice
Condizioni generali che regolano
l’assicurazione collettiva in caso di decesso e di invalidità totale e permanente
Parte I - Oggetto del contratto e prestazioni assicurate 2
Art. 6 – Esclusioni: cosa non è coperto 3
Art. 7 – Sinistro che colpisca più Assicurati: massimali 3
Parte II - Conclusione e durata dell’Adesione, decorrenza delle garanzie assicurative 4
Art. 8 – Conclusione del Contratto di assicurazione e durata della garanzia assicurativa 4
Art. 9 – Ingresso e permanenza in Assicurazione 4
Art 10 – Variazioni della popolazione assicurata in corso di contratto 5
Art 11 – Documentazione sanitaria: accertamenti e dichiarazioni degli Assicurati 5
Parte III – Il pagamento dei premi 7
Art. 12 – Premi di assicurazione 7
Art. 13 – Pagamento dei premi e risoluzione del contratto 8
Parte IV – La gestione dei sinistri 8
Art. 14 – Denuncia, accertamento e riconoscimento da parte della Società dell’Evento assicurato 8
Art. 15 – Procedura di trasmissione della denuncia di Xxxxxxxx 10
Parte V – Disposizioni Generali 10
Art. 16 – Foro competente e controversie di natura medica relative alla copertura invalidità totale e permanente 10
Art. 17 – Legge applicabile 10
Art. 18 – Modifiche contrattuali 10
Art. 19 – Modalità di consegna della documentazione informativa 11
Parte VI – Informativa Privacy 11
elipsLife | Condizioni generali
Versione Dicembre 2018
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Il presente contratto descrive nel dettaglio le caratteristiche della Polizza collettiva sottoscritta dal FONDO PENSIONE a CONTRIBUZIONE DEFINITA del GRUPPO INTESA SANPAOLO in qualità di
Contraente e le coperture a cui gli Assicurati accedono, incluse le esclusioni e limitazioni applicabili.
Parte I - Oggetto del contratto e prestazioni assicurate
Il presente Contratto di assicurazione collettiva, a Premio unico mono-annuale, è emesso a copertura del rischio di decesso e di invalidità totale e permanente da ogni causa (malattia o infortunio) degli Assicurati.
Il Contratto di assicurazione in particolare presuppone:
un unico Contraente, una pluralità di Assicurati ed un unico Contratto di assicurazione;
la copertura di categorie di Assicurati nella loro totalità;
la determinazione della Somma assicurata, per ogni testa, in base a criteri uniformi indipendenti dalla diretta volontà dei singoli Assicurati.
Sulla base delle presenti Condizioni di assicurazione, e ferme comunque restando le cause di esclusione, le condizioni di assicurabilità e le Somme Assicurate previste, il Contratto di assicurazione prevede, in caso di decesso o di invalidità totale e permanente dell’Assicurato, la liquidazione in un’unica soluzione della Somma assicurata al Beneficiario (così come definito al successivo art. 3) a condizione che il Contraente sia in regola
con il pagamento dei Premi e l’Assicurato sia stato incluso in Assicurazione. L’importo della Somma assicurata è determinato in conformità ai CCNL, ai regolamenti e/o accordi integrativi aziendali in vigore ed è indicato, per ciascun Assicurato nell’Anagrafica predisposta dal Contraente.
La Somma assicurata massima per ciascun Assicurato iscritto in via ordinaria al Fondo, da intendersi quale somma degli importi sotto rischio tenuto conto anche di altre polizze già in essere con la Compagnia, non potrà in ogni caso superare l’importo massimo di EUR 300.000.
Più in dettaglio le Coperture sono:
Garanzia decesso
Fatti salvi i casi di esclusione di cui all’art. 6 delle presenti Condizioni di assicurazione, il rischio di decesso è coperto qualunque possa esserne la causa.
Garanzia invalidità totale e permanente
L’Invalidità dell’Assicurato è determinata dalla riduzione permanente, per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti, comunque indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, della capacità di lavoro dello stesso in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, a meno di un terzo del normale e sempreché (per gli iscritti dipendenti) il rapporto di lavoro venga risolto in conseguenza di Invalidità.
Sono, altresì, esclusi dall’assicurazione, per il solo caso di invalidità totale e permanente, i soggetti che, al
m omento dell’ingresso in assicurazione, abbiano un’invalidità totale e permanente riconosciuta o abbiano già
in corso pratiche per il riconoscimento dell’invalidità presso l’Ente Obbligatorio di Previdenza o Assistenza e queste si concludano con esito positivo.
L’Assicurazione può essere prestata a favore dei lavoratori dipendenti (es. dirigenti, funzionari, quadri, impiegati, operai, etc.), dei soggetti che ricoprano una carica nell’ambito degli organi sociali (es. soci, amministratori, consiglieri, sindaci etc.) e dei collaboratori, attuali e futuri, iscritti in via ordinaria al Fondo per il tramite del proprio Datore di lavoro.
Salvo diversa previsione riportata nelle Polizza, l’Assicurazione si intende prestata esclusivamente a favore di Assicurati domiciliati all’interno del Territorio italiano e di Assicurati dipendenti di Intesa e di società del Gruppo, a cui si applica il CCNL del credito e retribuiti da Intesa Sanpaolo che per ragioni di servizio risiedono e lavorano in paesi esteri. Nel caso in cui l’Assicurato trasferisca il proprio domicilio al di fuori del Territorio italiano durante il Periodo di assicurazione, ha l’obbligo di comunicarlo alla Compagnia entro e non oltre 30 (trenta) giorni. Ricevuta tale comunicazione, la Compagnia si riserva il diritto di valutare la prosecuzione delle coperture e/o di proporre eventuali diverse condizioni in termini di premio ed esclusioni.
L’adesione alla presente Assicurazione può prevedere un preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Aderente, ai sensi di quanto precisato all’art. 9 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Beneficiario delle Prestazioni assicurate è il Fondo, il quale provvederà a liquidarle ai soggetti in favore dei quali è prevista la liquidazione della posizione individuale di previdenza complementare (in caso di invalidità totale e permanente all’Aderente stesso; in caso di decesso, agli eredi oppure ai diversi beneficiari dallo stesso designati).
L’Assicurazione è valida per tutti gli Assicurati, che alla Data di inclusione abbiano compiuto 18 (diciotto) anni di Età Assicurativa e non abbiano ancora compiuto 76 (settantuno) anni di Età Assicurativa.
AVVERTENZA
Superati i limiti di età sopra indicati, la copertura cessa e non potrà essere rinnovata, salvo diverso accordo scritto con la Società.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 1927 del Codice Civile, l’Assicurazione copre anche il caso di suicidio dell’Assicurato avvenuto prima che siano trascorsi 2 (due) anni dalla Data di inclusione nell’Assicurazione.
Art. 1927 Codice Civile - Suicidio dell'assicurato 1. In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario. 2. L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi [1901, 1924], non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata. |
Art. 6 – Esclusioni: cosa non è coperto
Sono sempre esclusi dalla copertura i casi di decesso e di invalidità totale e permanente causati direttamente, indirettamente o parzialmente da:
a) Dolo del Beneficiario;
b) Partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
c) Partecipazione dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
d) Incidente di volo, se l'Assicurato sia come militare sia come civile viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
e) Trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, ecc.).
In tutti i casi in cui intervenga un’esclusione, la Società non corrisponderà alcuna Somma Assicurata e restituirà al Contraente un importo pari al rateo di Premio relativo al Periodo di assicurazione non goduto, al netto degli eventuali costi accessori riportati nella Polizza.
Art. 7 – Sinistro che colpisca più Assicurati: massimali
L’Assicurazione è estesa anche al Sinistro che, in conseguenza di un unico evento accidentale, colpisca più Aderenti al Fondo per un importo massimo di EUR 20.000.000 (venti milioni).
Parte II - Conclusione e durata dell’Adesione, decorrenza delle garanzie assicurative
Art. 8 – Conclusione del Contratto di assicurazione e durata della garanzia assicurativa
Il Contratto di assicurazione si intende concluso nel momento in cui la Società riceve la Proposta di assicurazione sottoscritta dal Contraente per accettazione.
Il Contratto di assicurazione decorre dalla Data di decorrenza indicata nella Polizza emessa dalla Società, ha durata mono-annuale e si rinnova tacitamente alla scadenza, di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R, PEC o altro mezzo equivalente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi gli eventuali diversi termini di durata e disdetta concordati per iscritto tra il Contraente e la Società.
Il Contraente è tenuto a versare il Premio secondo le modalità e i termini indicati nel Certificato di assicurazione e agli artt. 14 e 15 delle presenti Condizioni generali: in caso di mancato pagamento del Premio entro i suddetti termini, l’Assicurazione e le relative garanzie restano sospese dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento e si (ri)attivano dalle ore 24:00 del giorno di corretto accredito del Premio, ferme le successive scadenze.
Salvo diversa previsione, per ciascun Assicurato, l’Assicurazione ha effetto dalle ore 00:00 della Data di inclusione, fermo restando il caso di sospensione delle coperture per mancato pagamento del Premio entro i termini stabiliti dal Contratto di assicurazione.
I Sinistri intervenuti durante un periodo di sospensione per mancato pagamento del Premio non verranno presi in carico dalla Società.
Con riferimento a ciascun Assicurato, l’Assicurazione cessa:
il giorno di risoluzione, per qualsivoglia motivo, del rapporto di lavoro e/o di collaborazione intercorrente tra l’Assicurato e il Datore di lavoro;
al termine del Periodo di assicurazione, salvo rinnovo;
in caso di decesso dell’Assicurato;
in caso di invalidità totale e permanente dell’Assicurato.
Art. 9 – Ingresso e permanenza in Assicurazione
L’attivazione delle coperture assicurative per ciascun Assicurato è subordinata:
all’esito favorevole degli accertamenti sanitari eventualmente previsti, come indicato all’art. 11 delle presenti Condizioni generali;
al corretto pagamento del Premio;
nei soli casi previsti dalla legge, alla presentazione del consenso sottoscritto dall’Assicurato ai sensi
dell’art. 1919, comma 2 del Codice Civile, attraverso la sottoscrizione del modulo reso disponibile dalla Società.
Art. 1919 Codice Civile - Assicurazione sulla vita propria o di un terzo. 1. L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo. 2. L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto. Cassazione civile sez. III,, 15/02/2018, n. 3707 “In tema di assicurazione sulla vita, l'art. 1919, comma 2, c.c., nel subordinare la validità dell'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo al consenso scritto del medesimo, si riferisce all'ipotesi in cui il terzo si venga a trovare nella posizione di mero portatore del rischio, mentre i benefici del contratto assicurativo spettino esclusivamente al contraente o a persona da questo designata nel proprio interesse, sicché la necessità del consenso del terzo non sussiste quando il beneficiario dell'assicurazione non sia il contraente ma il terzo stesso, ovvero i suoi eredi o comunque soggetti da lui indicati, configurandosi in tal caso un'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, regolata dall'art. 1891 c.c..” |
Il Contraente si impegna, per ciascun Assicurato per il quale verrà richiesto l’inserimento in copertura assicurativa, a provvedere ai seguenti adempimenti:
fornire alla Società l’Anagrafica secondo le modalità con questa concordate;
consegnare agli Assicurati copia del presente Set Informativo;
consegnare agli Assicurati ogni altro documento previsto dal Contratto di assicurazione;
consegnare alla Società ogni documento da questa richiesto e necessario per l’inserimento in copertura degli Assicurati.
Al fine di consentire un’esatta valutazione dei rischi e di individuare la Somma assicurata, il Contraente dovrà comunicare alla Società l’esistenza di ogni altra polizza assicurativa sulla vita e/o sugli infortuni a copertura degli Assicurati, stipulata dallo stesso Contraente o di cui lo stesso sia a conoscenza.
Le suddette comunicazioni a carico del Contraente devono essere effettuate per tutti i nuovi ingressi nel corso del periodo di validità dell’Assicurazione.
Nei casi in cui l’Assicurazione non sia stata disdettata da una delle Parti, al fine di consentirne il relativo rinnovo, il Contraente si impegna a comunicare alla Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza annuale dell’Assicurazione, ogni variazione rilevante intervenuta rispetto alla propria struttura societaria e alla popolazione assicurata, così come le eventuali modifiche da apportare alla Polizza in conformità di CCNL di categoria, di regolamenti e/o accordi integrativi aziendali in vigore.
Art 10 – Variazioni della popolazione assicurata in corso di contratto
Per gli Assicurati inclusi in copertura successivamente alla Data di decorrenza dell’Assicurazione si applicherà un rateo di Premio determinato riducendo il relativo Premio annuo in proporzione alla durata del Periodo di assicurazione relativo al singolo Assicurato subentrante, calcolato in 360esimi.
In caso di uscite di Assicurati in corso di contratto per cause diverse dal decesso e dall’invalidità totale e permanente, sarà rimborsato il rateo di Premio relativo al Periodo di assicurazione non goduto.
In entrambi i casi si applicheranno le seguenti regole operative:
entro 10 (dieci) giorni dalla fine di ciascun mese il Contraente trasmette alla Società l’Anagrafica aggiornata della popolazione assicurata, evidenziando ogni variazione in entrata e in uscita riferibile al mese stesso;
sulla base di tale Anagrafica aggiornata, la Società emette le relative appendici di variazione e di regolazione del Premio;
per tutte le inclusioni in copertura, la Società applica un rateo di Premio calcolato come sopra;
le regolazioni di Premio derivanti dalle variazioni in aumento della popolazione assicurata in corso di contratto vengono effettuate dal Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ciascun mese. In caso di mancato pagamento del Premio entro i suddetti termini, le coperture assicurative degli Assicurati entranti restano sospese dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento e si (ri)attivano dalle ore 24:00 del giorno di corretto accredito del Premio. Fatti salvi i casi di sospensione per mancato pagamento del Premio nei termini previsti dall’Assicurazione, le coperture per ciascun Assicurato decorrono dalle ore 00:00 della Data di inclusione in copertura e terminano alle ore 24:00 della data indicata nella Polizza e nelle relative appendici;
ogni variazione in uscita degli Assicurati deve essere richiesta per iscritto dal Contraente. Per gli Assicurati uscenti le coperture assicurative cessano dalle ore 24:00 del giorno in cui si è verificata la situazione che ha comportato la cessazione della copertura comunicata dal Contraente (es. risoluzione del rapporto di lavoro e/o collaborazione e/o revoca di incarichi ecc.). Nel caso di variazioni in uscita, la Società rimborsa al Contraente il rateo di Premio non goduto, calcolato come sopra, entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ciascun mese.
Art 11 – Documentazione sanitaria: accertamenti e dichiarazioni degli Assicurati
Ai fini dell’attivazione delle coperture assicurative è previsto il preventivo accertamento delle condizioni di
salute dell’Assicurato secondo quanto di seguito riportato.
PROCEDURA DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO | |
Rischi provenienti da altre compagnie assicurative | Nuovi rischi NON provenienti da altre compagnie assicurative |
Per i rischi provenienti da altre compagnie, la S ocietà prevede un’assunzione diretta e in continuità degli Assicurati, secondo le seguenti modalità: a) laddove esistenti, saranno mantenuti gli eventuali Sovrappremi e le limitazioni/esclusioni ad personam già applicate; b) sui nuovi ingressi troveranno applicazione le regole previste dalla procedura assuntiva per nuovi rischi di cui alla lettera B) del presente articolo. | In caso di assunzione di nuovi rischi che non provengano da altre compagnie assicurative, la condizione di Dipendente attivamente al lavoro certificata dal Contraente o dal Datore di lavoro associato rappresenta un requisito indispensabile perché un Assicurato possa essere assunto in copertura. In mancanza di tale requisito, la Società si riserva il diritto di accettare l’assunzione in copertura dell’Assicurato alternativamente: a) dalle ore 00:00 del primo giorno in cui quest’ultimo ritorni ad essere un Dipendente attivamente al lavoro, condizione che deve essere certificata dal Contraente o dal Datore di lavoro associato; oppure b) esclusivamente in seguito ad una preventiva valutazione dello stato di salute dell’Assicurato, richiedendo a tal fine la compilazione del Questionario Anamnestico. Ai fini dell’attivazione di una copertura assicurativa per Somme assicurate superiori all’importo massimo di EUR 300.000, da intendersi quale somma degli importi sotto rischio tenuto conto anche di altre polizze già in essere con la Compagnia, anche in presenza di una certificazione di stato di Dipendente attivamente al lavoro, è sempre previsto il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato, secondo quanto comunicato di volta in volta dalla Società, con possibile applicazione di Sovrappremi o di limitazioni/esclusioni ad personam. |
Gli accertamenti sanitari e gli esami effettuati, il cui onere resta a totale carico dell’Assicurato, verranno di norma considerati validi per 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data della loro esecuzione, anche per la valutazione di rischi diversi da quelli per i quali sono stati prodotti. La Società si riserva il diritto di abbreviare tale periodo di validità, a seguito di risultanze oggettive derivanti dallo stato di salute dell’Assicurato, dandone pronta comunicazione all’Assicurato. |
In relazione alle prestazioni previste dal presente Contratto di assicurazione, qualora sia richiesta la compilazione di documentazione concernente lo stato di salute dell’Assicurato, il Contraente prende atto delle seguenti avvertenze, che si impegna a sua volta a richiamare all’attenzione degli Assicurati:
a) eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto di assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni assicurate previste, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione;
b) prima della sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute o del Questionario Anamnestico (ove richiesti) l’Assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni ivi riportate;
c) anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
La Società si riserva – anche in relazione alle caratteristiche e alla numerosità del gruppo di Assicurati ed
all’entità delle Somme assicurate – il diritto di richiedere particolari documenti o ulteriori accertamenti sanitari.
Art. 1892 Codice Civile - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. 1. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. 2. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. 3. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. 4. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. Art. 1893 Codice Civile - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. 1. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. 2. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. |
Esaminata tale documentazione, la Società potrà:
richiedere ulteriore documentazione sanitaria integrativa;
proporre particolari condizioni di accettazione;
accettare la messa in copertura per la Somma assicurata richiesta;
rifiutare la messa in copertura per la Somma assicurata richiesta.
In difetto di presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 90 (novanta) giorni, non potrà essere accordata alcuna copertura assicurativa o incrementi della Somma assicurata ad una già esistente.
In caso di accettazione della messa in copertura per la Somma assicurata richiesta, essa avrà effetto dalla Data di attivazione indicata nella Polizza e la Società provvederà a calcolare e a comunicare al Contraente il relativo Sovrappremio dovuto e/o l’assunzione del rischio con delle limitazioni/esclusioni ad personam. La Compagnia comunicherà altresì all’Assicurato le eventuali limitazioni/esclusioni ad personam della copertura. L’eventuale Sovrappremio dovrà essere corrisposto dal Contraente alla prima data utile, secondo il calendario delle future regolazioni convenute con la Società.
Qualora l’Assicurato venga sottoposto ad accertamenti sanitari e la Compagnia rifiuti di prestare la Somma assicurata richiesta ovvero qualora l’Assicurato rigetti l’eventuale richiesta di applicazione di un Sovrappremio e/o di limitazioni/esclusioni ad personam, la copertura proseguirà per la Somma assicurata massima di EUR 300.000.
Parte III – Il pagamento dei premi
Art. 12 – Premi di assicurazione
Il Premio, dovuto dal Contraente per ciascun Assicurato è determinato secondo i tassi riportati nella Proposta di assicurazione accettata dal Contraente. I tassi di tariffa sono espressi in millesimi (i.e., premio in Euro per mille Euro di Somma assicurata) e variano in funzione dell'Età assicurativa dell'Assicurato alla Data di inclusione.
Per ciascun Assicurato, il Premio è calcolato di anno in anno sulla base del corrispondente tasso di tariffa moltiplicato per la Somma assicurata.
La Società calcola il Premio annuale a carico del Contraente sulla base dell’Anagrafica ricevuta ed emette la Xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni.
Periodicamente la Società provvede a calcolare le variazioni del Premio a carico del Contraente, emettendo le relative appendici di Polizza, sulla base delle variazioni in entrata e in uscita della popolazione assicurata, secondo i termini e le modalità indicate all’art. 10 delle presenti Condizioni generali.
Art. 13 – Pagamento dei premi e risoluzione del contratto
Il Premio è sempre determinato per Periodi di assicurazione di un anno salvo il caso di Contratti assicurativi di durata inferiore, ed è interamente dovuto.
Il Contraente è tenuto a pagare il Premio tramite bonifico bancario direttamente alla Società o all’Intermediario, secondo le modalità ed entro i termini indicati nel Certificato di assicurazione e nelle relative appendici.
In caso di mancato pagamento del Premio entro i suddetti termini, l’Assicurazione e le relative coperture restano sospese dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento e si (ri)attivano dalle ore 24:00 del giorno di corretto accredito del Premio, ferme le successive scadenze.
I Sinistri intervenuti durante un periodo di sospensione per mancato pagamento del Premio non verranno presi in carico dalla Società.
Rispetto a ciascuna scadenza, la Società concede al Contraente un termine di tolleranza di 60 (sessanta) giorni, trascorso il quale sono dovuti gli interessi legali.
In caso di mancato pagamento del Premio per oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata A/R, PEC o altro mezzo equivalente, la risoluzione del Contratto di assicurazione.
Parte IV – La gestione dei sinistri
Art. 14 – Denuncia, accertamento e riconoscimento da parte della Società dell’Evento assicurato.
14.1. Xxxxxxx
Xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dal decesso il Beneficiario dovrà contattare la Società e produrre i documenti di seguito elencati, atti a comprovare l’intervenuto decesso, necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Restano comunque fermi i termini di prescrizione previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
DECESSO: QUALI DOCUMENTI DEVO CONSEGNARE? |
I documenti da consegnare SEMPRE sono: Denuncia di sinistro sottoscritta da ciascun Beneficiario; Certificato di morte, rilasciato dal comune di residenza; Modulo ISTAT “Scheda di morte” attestante la causa del decesso emesso dalle (A)USL (e in alcuni casi anche dal Comune di Residenza) o, in alternativa, certificato medico attestante la causa del decesso. |
La Società si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario eventualmente ritenuta necessaria per verificare l’esattezza e la completezza delle dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato relative alle valutazioni che hanno influito sulla valutazione del rischio (es. relazione medica sulle cause del decesso, cartella clinica o relazione delle Autorità in caso di incidenti o morti violente, etc). |
Il Beneficiario può scegliere di raccogliere e presentare direttamente alla Società tale documentazione o, qualora abbia particolari difficoltà ad acquisirla, può sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché la Società, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa richiedere la documentazione stessa per suo conto. In ogni caso il Beneficiario consegnerà la documentazione che sia già in suo possesso. |
La Società, ricevuta la documentazione di cui sopra, si riserva il diritto di esaminarla entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, e, laddove la documentazione sia completa e il diritto al pagamento della prestazione possa essere riconosciuto, si impegna a effettuare il pagamento della Somma assicurata entro i successivi 30 (trenta) giorni.
Non sono coperti i decessi avvenuti in una data che non ricada nel Periodo di assicurazione o, comunque, nel periodo di validità della presente Assicurazione.
14.2 Invalidità totale e permanente
Entro 30 (trenta) giorni da quando l’Assicurato entra in possesso del verbale di accertamento dello stato di invalidità totale permanente emesso dall’INPS, dall’INAIL o da altro ente competente deve denunciare il Sinistro.
INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE: QUALI DOCUMENTI DEVO CONSEGNARE? |
I documenti da consegnare SEMPRE sono: Denuncia di sinistro; Copia del documento di identità o del passaporto in corso di validità dell’Assicurato; Copia del codice fiscale dell’Assicurato; Copia del verbale di accertamento dello stato d'invalidità totale e permanente emesso dall’INPS, dall’INAIL o da altro ente competente, dal quale si evinca l’esonero da future visite di revisione; Certificato dettagliato, del medico curante dell'Assicurato, sulle cause e sul decorso della malattia o lesione che hanno causato l'invalidità, unitamente a copia di cartelle cliniche relative a ricoveri; Dichiarazione del datore di lavoro, su carta intestata, che dichiari la data di inizio e la data di fine del rapporto di lavoro con la relativa causale (fatta eccezione per gli Assicurati in quiescenza e per gli Assicurati aderenti come Familiari a carico, qualora non lavoratori dipendenti). |
Per Somme assicurate superiori a quanto previsto dal CCNL, dal regolamento e/o dall’accordo integrativo aziendale di riferimento, la Società, ricevuta la documentazione di cui sopra, si riserva il diritto di procedere con l'accertamento autonomo dell'invalidità totale e permanente dell'Assicurato con spese a carico di quest'ultimo. Tale accertamento prevarrà rispetto ad ogni altro, compresa la pronuncia dell’INPS, dell’INAIL o di altro ente competente. E’ fatto salvo comunque il diritto dell’Assicurato a richiedere l’accertamento autonomo della Compagnia per tutta la Somma assicurata. Anche in tal caso l’accertamento condotto prevarrà rispetto ad ogni altro. |
La Società si impegna ad accertare lo stato di invalidità totale permanente entro 6 (sei) mesi dalla data di ricezione della denuncia di Xxxxxxxx, ovvero dal giorno della ricezione di tutta la documentazione (se incompleta alla data di denuncia del Sinistro), ed a comunicarne l’esito all’Assicurato. |
La Società si impegna ad effettuare il pagamento della Somma assicurata dovuta entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell’esito.
Il pagamento della Somma assicurata per invalidità totale permanente estingue ogni pretesa, anche futura, riferibile alla copertura decesso.
Il decesso dell’Assicurato che intervenga prima del riconoscimento dello stato di invalidità totale permanente denunciato equivale, fatti salvi i casi di esclusione di cui all’art. 7 delle presenti Condizioni generali, ad avvenuto riconoscimento della invalidità. In tal caso la Società corrisponderà agli aventi diritto la Somma assicurata secondo le ripartizioni previste dalla legge. Analogamente il riconoscimento dello stato di invalidità totale permanente derivante da altra causa, che intervenga prima del riconoscimento dello stato di invalidità totale permanente denunciato, equivale ad avvenuto riconoscimento della prima causa di invalidità.
Il riconoscimento del diritto alla Prestazione assicurata deve essere comunque conseguente ad una denuncia di Xxxxxxxx che prevede la cessazione del rapporto di lavoro in essere (qualora esistente) in conseguenza
dell’invalidità, qualora tale disposto non sia derogato dal CCNL, dal regolamento e/o dall’accordo integrativo aziendale di riferimento.
Avvertenza
Al fine di garantire la continuità della copertura assicurativa, la Società:
a) prenderà in carico i casi di invalidità totale permanente la cui data di decorrenza, indicata nel verbale di accertamento, sia antecedente l’inizio del Periodo di assicurazione ma la cui data di definizione, indicata nel suddetto verbale, ricada nel Periodo di assicurazione, salvo che gli
stessi non siano stati già liquidati dall’assicuratore precedente;
b) escluderà i casi di invalidità totale permanente la cui data di decorrenza, indicata nel verbale di accertamento, ricada nel Periodo di assicurazione e la cui data di definizione, indicata nel suddetto verbale, sia successiva al termine del Periodo di assicurazione.
Art. 15 – Procedura di trasmissione della denuncia di Xxxxxxxx
Per attivare la procedura di liquidazione della Somma assicurata prevista dal Contratto, il Beneficiario dovrà trasmettere la denuncia di Xxxxxxxx e tutta la documentazione necessaria correlata tramite lettera raccomandata A/R, PEC o altro mezzo equivalente.
Al fine di agevolare l’effettuazione della richiesta di pagamento della Somma assicurata e a titolo di servizio alla clientela, la Società è disponibile a mettere a disposizione del Beneficiario un fac-simile del modulo di denuncia di Sinistro.
A partire dalla data di ricezione da parte della Società della denuncia di Xxxxxxxx verrà attivata la relativa procedura di accertamento.
Avvertenza: le denunce di Sinistro incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.
Avvertenza: i Sinistri intervenuti durante un periodo di sospensione per mancato pagamento del Premio non verranno presi in carico dalla Società.
La Società e il Beneficiario cooperano in buona fede nell’esecuzione del Contratto, con particolare riferimento alla fase di erogazione della Somma assicurata, e fanno quanto in loro potere, anche tenendo conto del principio di vicinanza alla prova, per acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del Sinistro o comunque rilevante ai fini della liquidazione della Somma assicurata.
Parte V – Disposizioni Generali
Fatto salvo quanto di seguito previsto con riguardo alle controversie di natura medica, concernenti la misura della prestazione relativa alla copertura invalidità totale e permanente, per la risoluzione di eventuali controversie concernenti il Contratto, il foro competente è esclusivamente quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente, dell’Assicurato o del Beneficiario, a condizione che gli stessi siano qualificabili come “Consumatori” ai sensi del D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).
In difetto, il foro competente è esclusivamente quello di Milano.
Nel caso di controversie di natura medica, concernenti la misura della prestazione relativa alla copertura invalidità totale e permanente, l’Assicurato od altro soggetto in sua vece ha la facoltà, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione della Società in merito a tale determinazione, di promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno A/R spedita alla Società, la decisione di un Collegio arbitrale composto da tre medici, due scelti da ciascuna delle parti ed il terzo nominato in accordo tra gli arbitri; in assenza di accordo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta di arbitrato la scelta del terzo medico sarà demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici del luogo dove avrà sede il Collegio Arbitrale.
Il Collegio Arbitrale risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato e, ove lo ritenga opportuno, potrà esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare od incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.).
Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, entro il termine di 30 (trenta) giorni, come amichevole compositore, senza formalità di procedura ed i risultati delle operazioni devono esser raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Consiglio sono vincolanti per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali, anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dai medici nel verbale definitivo. Ciascuna delle parti sopporta le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico.
Al presente Contratto di assicurazione si applica la legge italiana.
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, si applicano le norme di legge in materia.
Art. 18 – Modifiche contrattuali
La Società si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del presente Contratto di assicurazione, dandone tempestiva comunicazione scritta al Contraente, nel caso in cui:
a) intervengano dei cambiamenti legislativi o regolamentari applicabili al Contratto di assicurazione che richiedano modifiche o integrazioni dello stesso;
b) intervengano dei cambiamenti fiscali che abbiano un impatto sul Contratto di assicurazione, sulla Società o sul Contraente che richiedano modifiche o integrazioni dello stesso;
c) intervengano dei cambiamenti nei CCNL di categoria o nei regolamenti e/o accordi integrativi aziendali che richiedano modifiche o integrazioni dello stesso.
Art. 19 – Modalità di consegna della documentazione informativa
La Società trasmette al Contraente la documentazione informativa prevista dalla legge su supporto cartaceo o, su richiesta del Contraente, su un supporto durevole non cartaceo. Il Contraente potrà richiedere di ricevere la documentazione informativa su supporto durevole selezionando tale opzione nella apposita sezione del modulo di Proposta e fornendo un indirizzo di posta elettronica valido al quale abbia regolarmente accesso. Nel caso in cui il Contraente opti per ricevere la per mezzo di un supporto durevole non cartaceo, esso avrà comunque diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, una copia in formato cartaceo.
Gli Assicurati hanno diritto di ricevere gratuitamente una copia della documentazione precontrattuale e contrattuale che verrà loro consegnata dalla Società, su richiesta, attraverso la collaborazione del Contraente.
Parte VI – Informativa Privacy
Elips Life Ltd, in qualità di titolare del trattamento (in seguito, “Titolare” o anche "Società"), ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) e delle ulteriori norme applicabili (tra cui il Decreto Legislativo 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 101/2018) informa ciascuna persona fisica cui si riferiscono i dati trattati (“Interessato”) circa le modalità, le finalità del trattamento stesso di tali dati a seguito della stipula e/o esecuzione del contratto di assicurazione (“Assicurazione”) e/o in sede di denuncia sinistro/liquidazione. La presente informativa è anche pubblicata sul sito della Società. Il Titolare si riserva di aggiornare, in tutto o in parte, la presente informativa. Gli eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul Sito internet della Società.
La presente informativa è anche pubblicata sul sito della Società. Il Titolare si riserva di aggiornare, in tutto o in parte, la presente informativa. Gli eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul Sito internet della Società. La presente Informativa viene resa anche nell’interesse del seguente titolare del trattamento: Swiss Re Life Capital Reinsurance Ltd, con sede in Xxxxxxxxxx 00/00, 0000 Xxxxxx (CH).
A) Tipologia dei Dati
Il Titolare potrà chiedere che vengano forniti sia dati comuni che categorie particolari di dati personali (i.e. dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, come definite dall'art. 9 GDPR).
In particolare, saranno richiesti tra gli altri i seguenti dati: nominativo, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, recapiti telefonici o telematici (email), ecc…
I dati possono essere raccolti direttamente dalla Società, anche per il tramite del contraente, o attraverso altri soggetti del rapporto assicurativo che collaborano con la Società (ad es. distributori assicurativi) nonché dall’Interessato o dai familiari o aventi causa dell'assicurato in fase di denuncia e/o liquidazione del sinistro.
B) Finalità del trattamento dei Dati
I dati personali sono trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività assicurativa della Società per le seguenti finalità:
Dati personali:
• finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione dell’Assicurazione, al pagamento dei premi, alla gestione e liquidazione dei sinistri;
• finalità di ridistribuzione del Rischio in riassicurazione o coassicurazione, nonché di prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali;
• finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite dalle competenti Autorità o da organi di vigilanza e controllo.
Categorie particolari di dati:
• finalità di attivazione della copertura assicurativa (ove l’Assicurazione preveda l’accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato), nonché di esecuzione dell’Assicurazione e di gestione e liquidazione dei sinistri;
• finalità di ridistribuzione del Rischio in riassicurazione o coassicurazione, nonché di prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali;
• finalità derivanti da obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria, disposizioni delle competenti Autorità o di organi di vigilanza e controllo.
C) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell'esecuzione dell’Assicurazione, in quanto necessario a lla Società per procedere alla stipula dell’Assicurazione, alla sua gestione e all’eventuale liquidazione dei sinistri denunciati.
Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta per la Società l’impossibilità di procedere alla
conclusione e/o esecuzione dell’Assicurazione e/o all’assunzione in copertura dell’Assicurato e/o alla liquidazione del sinistro.
D) Modalità del trattamento
I dati sono trattati mediante supporti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie ad impedire l'accesso non autorizzato, la perdita o distruzione anche accidentale e in generale il trattamento illecito dei dati, in conformità alle norme vigenti.
Operazioni di trattamento: consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella raccolta, registrazione, organizzazione, elaborazione, conservazione, comunicazione (v. par. f) e, qualora vengano meno i presupposti del trattamento, cancellazione e distruzione dei dati dai supporti sopra descritti,
E) Soggetti o categorie di soggetti a cui i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento o soggetti autorizzati (art. 29 GDPR) e ambito di diffusione dei dati in questione
Per le finalità e con le modalità sopra descritte, i dati dell’Interessato possono essere comunicati dalla Società ai seguenti soggetti terzi, in qualità di autonomi titolari del trattamento o designati dalla Società quali responsabili del trattamento:
• altri soggetti del settore assicurativo che collaborano con la Società quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e distributori;
• soggetti dei quali la Società si avvale nell’ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale (e.g. consulenti informatici, esperti, consulenti legali, consulenti fiscali, medici, revisori dei conti ecc.);
• soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione dell’Assicurazione e alla gestione e liquidazione del sinistro (e.g. liquidatori, periti, società di gestione degli archivi, call center, help desk ecc.);
• organismi associativi e/o consortili propri del settore assicurativo ai quali la Società è iscritta (es. ANIA);
• altre società del Gruppo Swiss Re (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
• soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: Finanzmarktaufsicht (FMA), IVASS, Banca d’Italia - UIF (Unità d’informazione finanziaria), Anagrafe Tributaria, Magistratura, Forze dell’Ordine;
• quali responsabili o incaricati del trattamento, i dipendenti e/o collaboratori della Società nell’ambito delle rispettive mansioni, in conformità alle istruzioni loro impartite.
I dati personali trattati non sono oggetto di diffusione.
F) Trasferimento di dati all'estero
I dati dell’Interessato possono essere trasferiti e trattati all’estero, ma soltanto in Paesi dell’Unione europea e/o dello Spazio economico europeo e/o in Paesi che garantiscono un analogo e adeguato livello di protezione dei dati che verranno trasferiti.
G) Conservazione dei dati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della Assicurazione e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.
In ogni caso, il Titolare non conserverà i Suoi dati oltre dieci anni dalla cessazione definitiva e ininterrotta di ogni rapporto con l'interessato.
H) Diritti dell’interessato
L'Interessato può ottenere:
• la conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
• l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• l'indicazione degli estremi identificativi dei titolari e dei responsabili del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza;
• l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
• l’attestazione che le operazioni di cui al punto precedente sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
L’Interessato può esercitare i diritti sopra menzionati rivolgendosi ai seguenti recapiti: Elips Life Ltd, sede secondaria italiana, xxx Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, e-mail xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx, fax 00 00 0000 00.
La richiesta può essere trasmessa mediante raccomandata, fax o e-mail. Le richieste di cui ai primi tre punti possono essere formulate anche telefonicamente allo 02 8295 8920, chiedendo di essere messi in comunicazione con l’Ufficio Legale il quale, previa verifica dell’identità dell’interessato, fornirà le informazioni richieste.
L'interessato ha il diritto di presentare un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati direttamente. Il richiedente che desidera presentare un reclamo deve seguire le istruzioni fornite dall’Autorità Garante sul proprio sito web (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) o contattare l’Autorità Garante ai seguenti recapiti: Garante per la protezione dei dati personali, Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxx; e-mail xxxxxxx@xxxx.xx; PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; fax 00 000000000.
I) Identificazione del titolare e dei responsabili del trattamento
Il titolare del trattamento è Elips Life Ltd (xxx.xxxxxxxxx.xxx), con sede legale in Xxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx) e sede secondaria italiana in xxx Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, e-mail xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx, fax 00 00 0000 00. L’elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i soggetti responsabili del trattamento a cui i dati sono comunicati può essere richiesto scrivendo alla Società ai recapiti sopra riportati.
Parte VII – Glossario
Anagrafica | L’elenco della popolazione assicurata per la quale si richiede la copertura, redatto a cura del Contraente e trasmesso alla Società. |
Appendice | Il documento che forma parte integrante del Contratto di assicurazione e che viene emesso unitamente o in seguito al Certificato di Polizza per modificarne alcuni aspetti. |
Assicurato | La persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto di assicurazione. |
Assicurazione (o Contratto di assicurazione o Polizza collettiva) | Il contratto di assicurazione collettiva o di gruppo sottoscritto dal Fondo per conto dei propri iscritti, con il quale la Società, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a pagare la Prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi dell’Evento assicurato. |
Beneficiario | Il soggetto che riceve la prestazione prevista dal Contratto assicurativo al verificarsi dell’Evento assicurato. Nel caso specifico il Fondo pensione a contribuzione definita del gruppo Intesa Sanpaolo, iscritto all’albo tenuto presso Covip nella sezione speciale i – fondi preesistenti – al n. 1222. |
CCNL | Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro |
Condizioni di assicurazione | Insieme delle clausole che, insieme alla convenzione Collettiva, disciplinano il Contratto di assicurazione in tutti i suoi aspetti. |
Contraente o Fondo | La persona giuridica che stipula il Contratto di assicurazione per conto di una collettività di Assicurati. Nel caso specifico il Fondo pensione a contribuzione definita del gruppo Intesa Sanpaolo, iscritto all’albo tenuto presso Covip nella sezione speciale i – fondi preesistenti – al n. 1222. |
Convenzione Collettiva | Il contratto sottoscritto tra il Contraente e la Compagnia che, insieme alle Condizioni di assicurazione, regola i rapporti tra le parti, l’Assicurazione e le modalità di Adesione in tutti i suoi aspetti. |
Data di decorrenza | Il giorno, riportato nella Polizza o nelle sue appendici, a partire dal quale le coperture assicurative previste dall’Assicurazione decorrono, fatte salve le ipotesi di sospensione delle stesse. |
Data di inclusione | Il giorno, riportato nella Polizza o nelle sue Appendici, in cui il singolo Assicurato viene messo in copertura. Per ciascun Assicurato la Data di inclusione rappresenta l’inizio del Periodo di assicurazione. |
Datore di lavoro | La società o l’ente, con il quale l’Assicurato intrattiene un rapporto di lavoro, e per il tramite del quale avviene l’iscrizione al Fondo. |
Dipendente attivamente al lavoro | (Applicabile solo per l’assunzione di nuovi rischi non provenienti da altri assicuratori). Un dipendente è considerato “attivamente al lavoro” se non è stato inabile al lavoro per più di 20 (venti) giorni consecutivi per motivi di malattia, infortunio o cura/riabilitazione, nel xxxxx xxxxx xxxxxx 0 (xxx) mesi antecedenti la Data di inclusione. Un collaboratore e/o esponente aziendale è considerato “attivamente al lavoro” se non è stato inabile al lavoro per più di 5 (cinque) giorni nel mese precedente alla Data di inclusione. |
Un nuovo dipendente, collaboratore e/o esponente aziendale, è da considerarsi attivamente al lavoro se non è inabile al lavoro alla Data di inclusione. | |
Domicilio | Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. |
Età assicurativa | L’Età assicurativa dell’Assicurato viene determinata alla Data di inclusione in anni interi e corrisponde: all’età compiuta dall’Assicurato, se non siano trascorsi più di 6 (sei) mesi dall’ultimo compleanno, o all’età prossima da compiere, se siano trascorsi almeno 6 (sei) mesi dall’ultimo compleanno. |
Evento assicurato | Il decesso o l’accertata invalidità totale e permanente dell’Assicurato. |
Intermediario | Il soggetto che interviene nel rapporto contrattuale di assicurazione tra il Contraente e la Società e che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività. |
Periodo di assicurazione | Il periodo durante il quale il Contratto di assicurazione è efficace e le coperture sono operanti, fatte salve le ipotesi di sospensione delle stesse. Se non diversamente specificato, per ciascun assicurato il Periodo di assicurazione decorre dalla Data di inclusione e termina alla data indicata nel Certificato di assicurazione. |
Premio | Il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società a fronte delle Prestazioni assicurate. |
Proposta di assicurazione | Il documento, rilasciato dalla Società, che riassume le condizioni del Contratto di assicurazione proposte e le principali caratteristiche dell’Assicurazione. |
Questionario anamnestico | Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato, che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il Contratto di assicurazione. |
Sinistro | Il verificarsi dell’Evento assicurato per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società/Compagnia | La compagnia di assicurazione Elips Life Ltd Sede Secondaria italiana, con la quale il Contraente stipula il Contratto di assicurazione. |
Somma assicurata o Prestazione assicurata | Il capitale corrisposto dalla Società al Beneficiario al verificarsi dell’Evento assicurato. |
Sovrappremio | Maggiorazione di Premio richiesta dalla Società nel caso in cui l’Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali. |
Territorio italiano | Il territorio della Repubblica italiana, comprensivo dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. |