COMUNE DI RIMINI
COMUNE DI RIMINI
Oggetto: “APPALTO DEI LAVORI: NUOVA VIABILITA’ A SANTA GIUSTINA. MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SERVIZIO DI VIA PREMILCUORE E RIQUALIFICAZIONE INGRESSO STORICO DEL CIMITERO”.
CUP: C97H15001020007 CIG:6921348DOB
SCHEMA DI CONTRATTO
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i:
Lavori relativi alla nuova viabilità a Santa Giustina. Miglioramento del livello di servizio di via Premilcuore e riqualificazione ingresso storico del Cimitero con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.
ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori posti a base dell’affidamento a misura comprensivi dei relativi oneri per la sicurezza compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente ad €. 190.000,00 (Eurocentonovantamila/00) di cui:
€. 186.199,62 quale base d’asta su cui formulare l’offerta (per lavori a misura)
€. 3.800,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta come risulta dal seguente prospetto:
Categoria Lavori | Gruppi Lavorazioni Omogenei | A corpo | A misura | Importo Lavori | Oneri Sicurezza | TOTALE | % |
OG3 | Opere Stradali | 0,00 | 169.163,65 | 169.163,65 | 3.800,38 | 172.964,03 | |
Opere Pubblica Illuminazione | 0 | 17.035,97 | 17.035,97 | 0,00 | 17.035,97 | ||
Totale | 186.199,62 | 186.199,62 | 3.800,83 | 190.000,00 | 1,00 | ||
Sommano Euro | 0,00 | 186.199,62 | 186.199,62 | 3.800,38 | 190.000,00 | 1,00 |
A) Categoria prevalente
Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 5 ottobre n. 207 ed in conformità all’allegato A, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali/speciali Categoria OG3: “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari“, per un importo fino ad Euro 190.000,00 - Classifica I.
B) Categorie scorporabili
Non sono previste lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, della Legge 23 maggio 2014 n. 80.
Si precisa che l’intervento prevede la realizzazione di impianti di pubblica illuminazione per €. 17.035,97 riconducibili, essendo di importo inferiore al 10% dell’importo dell’appalto, alla categoria prevalente OG3.
ART. 3 ADEMPIMENTI PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI E/O PRECONTRATTUALI
L’Impresa risultata vincitrice della relativa gara d’appalto è tenuta, entro 30 (trenta) giorni dalla formale richiesta del Responsabile del Procedimento e comunque prima della stipula del contratto o dell’eventuale consegna anticipata dei lavori, a produrre i seguenti documenti:
1 – Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata da:
1.1 – estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS;
1.2 – estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INAIL;
1.3 – estremi delle denunce dei lavoratori effettuate alla Cassa Edile;
1.4 – dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
1.5 – dichiarazione di assolvimento dell’obbligo di trasmissione del Piano di Sicurezza alle Imprese Esecutrici e ai Lavoratori Autonomi.
2 – Eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008;
3 – Cronoprogramma Generale dei lavori.
Il Cronoprogramma presentato dall'Appaltatore in sede di gara come elaborato inerente l'offerta tecnica, dovrà essere approvato dall'Amministrazione che potrà richiedere preventivamente modifiche e migliorie. Tali richieste dell'Amministrazione potranno essere avanzate anche in corso di attuazione dei lavori.
Tale cronoprogramma è impegnativo per l’Appaltatore, che ha l’obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento ed ogni altra modalità.
Una volta accettato dall’Amministrazione tale Cronoprogramma diverrà il documento di riferimento il cui rispetto deve essere garantito dallo stesso Appaltatore nella esecuzione dei lavori dell’intervento.
Qualora l’Impresa non ottemperi a quanto richiesto verrà diffidata ad adempiere entro i successivi 10 (dieci) giorni e se anche detto termine non venisse rispettato, il comportamento dell’Impresa potrebbe configurare responsabilità precontrattuale, con riserva dell’Amministrazione di revocare l’aggiudicazione e di procedere a favore della seconda Impresa classificata.
ART. 4 STATO DEI LUOGHI
Con la stipula del Contratto, l’Appaltatore conferma di avere acquisito piena conoscenza dei seguenti elementi: la natura dei luoghi, comprese le caratteristiche geologiche, meteorologiche, idrologiche; le condizioni locali, inclusi gli eventuali vincoli architettonici, monumentali, storici, ecologici ed ambientali; gli eventuali vincoli e/o oneri derivanti da lavori in prossimità di edifici privati e pubblici, su impianti in esercizio od in prossimità di impianti in esercizio; ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori fra cui l’accesso ai luoghi ove svolgere i lavori, disponibilità di cave, discariche, permessi, eccetera.
L’Appaltatore non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà nell’esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti elementi.
ART. 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
5.1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle prescrizioni di natura tecnica è fatta tenendo conto:
a) delle finalità del contratto;
b) dei risultati da ottenersi con l'attuazione dell’intervento;
c) dei criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Per ogni altra esigenza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
In caso di norme del capitolato speciale e/o degli elaborati progettuali tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
In caso di discordanza tra gli elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, va osservato il seguente ordine di prevalenza: strutturali, impiantistici, funzionali e ambientali; nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1÷50, elaborati 1÷100, elaborati in scala minore), ferma restando, comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica, al funzionamento degli impianti e alla funzionalità distributiva; da ultimo, la descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei documenti sopra richiamati. Non costituisce discordanza: una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali, anche in scala minore, o indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto.
5.2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei documenti contrattuali si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti, tra le quali in particolare il D. Lgs. n. 50/2016 e suoi provvedimenti attuativi, il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 nelle parti tuttora vigenti, il D. M. 19.4.2000, n. 145 nelle parti tuttora vigenti, il D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e xx.xx., nonché ogni prescrizione che sia imposta dalle Autorità competenti.
Parimenti è richiesto il totale e completo adempimento di ogni disposizione in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa.
ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto d’appalto oltre al presente documento, anche se materialmente ad esso non allegati, i seguenti documenti e/o elaborati come approvati dalla delibera di approvazione del progetto esecutivo e rettificati con apposita determina dirigenziale:
a) il Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. approvato con D. M. 19.4.2000 n.145;
b) il Capitolato Speciale d’Appalto (doc. H);
c) l’elenco descrittivo delle voci-offerta prezzi unitari o elenco prezzi unitari e analisi prezzi (doc. G);
d) il piano di sicurezza e coordinamento (doc. C);
e) la relazione generale (doc. A);
f) n. 9 elaborati grafici del progetto (doc. B);
g) il Cronoprogramma (doc. I);
h) il quadro incidenza della manodopera (doc. D);
i) il computo metrico estimativo (doc. E);
l) il quadro economico di progetto (doc. F).
ART. 7 TERMINI D’ESECUZIONE E PENALI
Art. 7.1 Consegna dei Lavori
Con riferimento a quanto precisato negli atti di gara, l’Amministrazione si riserva di consegnare i lavori in xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx del contratto d'appalto, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 32, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di consegna in via d’urgenza, l’Appaltatore è tenuto a provvedere tempestivamente agli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza dei lavori precisati al successivo art. 9 del presente Schema di Contratto.
In conformità di quanto disposto dall’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori l’Appaltatore è tenuto a trasmettere all’Amministrazione copia della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 9.6, che copra i danni che possano derivare all’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere e impianti e che assicuri l’ Amministrazione medesima nei riguardi della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
La sospensione dei lavori eventualmente disposta, ove non ricorrano casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte e l’Appaltatore non abbia formulato riserve nei verbali di sospensione e di ripresa, sono da considerarsi illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti; qualora, invece, l’Amministrazione ritenga di avvalersi della facoltà di diminuzione dei lavori, può ordinarla nel limite di un quinto dell'importo di contratto, senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo. L’intenzione di avvalersi di tale facoltà deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento dei quattro/quinti dell'importo contrattuale.
Ove i lavori da portare in diminuzione rientrino tra le opere a corpo, il relativo importo, qualora non coincidente con quello di intere categorie, va contabilizzato in detrazione a misura, mediante l'applicazione, alle singole voci di lavoro e alle rispettive quantità non eseguibili, dei prezzi netti contrattuali.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l'accesso, che il
rispetto delle indicazioni di cui al successivo articolo 8 e iniziare nel contempo i lavori, proseguendoli poi attenendosi al Cronoprogramma di esecuzione da esso stesso redatto, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali e consecutivi previsti per l'esecuzione indicato al successivo articolo 7.2, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, anche se parziale, eventualmente prorogati in relazione a quanto in precedenza o appresso precisato nel presente articolo.
Art. 7.2 Tempo utile per l’ultimazione - penalità per il ritardo.
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni: 90 (novanta) naturali, successivi e continuativi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
La consegna sarà effettuata secondo quanto stabilito al comma 13 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, salvo quanto consentito per i casi d'urgenza dall' art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore è prevista una penale pecuniaria giornaliera nella percentuale del 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) sull’ammontare netto contrattuale.
L’ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall’art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dall’ Amministrazione con le modalità previste dallo stesso art. 108, comma 4.
L'Appaltatore, per il solo fatto di presentare offerta per l'aggiudicazione dei lavori, dà atto che l'area interessata dai lavori è completamente urbanizzata e le strade e le aree su cui si deve intervenire sono percorse da numerosi servizi nel sottosuolo quali canalizzazioni del gas, condotte idriche, linee elettriche e telefoniche ecc... che interferiscono sia planimetricamente sia altimetricamente con le opere da costruire. Tali interferenze potranno provocare perdita di tempo ed intralci ai lavori e di tutto ciò si è tenuto conto nel calcolare il tempo utile per l'ultimazione dei lavori. Per tutto quanto sopra esposto l’Appaltatore non potrà pretendere ulteriori maggiori compensi o rivalse di qualsiasi genere.
Art 7.2a Penalità per inadempienze impegni offerta economicamente più vantaggiosa
Nel caso in cui l'Appaltatore non esegua o non ottemperi a quanto dichiarato in sede di gara nell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Direttore dei Lavori, dopo una formale contestazione scritta all'Impresa di quanto non realizzato, dovrà provvedere ad una quantificazione economica, attraverso analisi dei costi oppure con un indagine di mercato, dell'importo delle opere non eseguite da portare in detrazione in quanto derivate dal mancato rispetto dell'impegno contrattuale assunto dall' Appaltatore. Tale circostanza e conteggio dovrà essere trascritto sul Registro di Contabilità.
Sarà facoltà dell'Amministrazione impiegare tali somme per l'esecuzione delle opere mediante l'affidamento ad altri soggetti.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna finale dei lavori per fatti dipendenti dalla volontà della Ditta aggiudicataria e con riferimento al termine stabilito dal cronoprogramma in sede e oggetto del contratto, è prevista l’irrogazione di una penale pecuniaria giornaliera nella percentuale dello zero virgola cinque (0,5) per mille sull’ammontare netto contrattuale, oltre il risarcimento degli ulteriori danni diretti e/o indiretti causati al Committente.
L’Appaltatore sarà tenuto a consegnare Progetto operativo - equivalente a progettazione operativa – e il Progetto “as built” o progettazione “as built” entro i termini che si saranno assegnati formalmente dal Committente, il primo dopo la sottoscrizione del Contratto e il secondo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori.
In caso di inadempimento per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati è prevista l’irrogazione di una penale pecuniaria giornaliera nella percentuale dello zero virgola cinque (0,5) per mille sull’ammontare netto contrattuale, oltre il risarcimento degli ulteriori danni diretti e/o indiretti causati al Committente.
Art. 7.3 Risoluzione e recesso
La risoluzione del contratto è disciplinata secondo il disposto dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
Inoltre l’Amministrazione avrà diritto di risolvere il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o società Posta Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 3, comma 8, Legge n. 136/2010 (normativa antimafia).
E’ facoltà dell’Amministrazione, ai sensi dell’art.109 del D. Lgs. n. 50/2016 di addivenire al recesso del contratto con le modalità ivi stabilite.
Art. 7.4 Sospensione dei lavori parziale o totale
Ferma restando l’integrale applicazione di quanto previsto dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, si applicano inoltre le disposizioni seguenti.
Per quanto riguarda i periodi di tempo di normale andamento climatico sfavorevole, si è tenuto conto di essi nel valutare il tempo utile assegnato per l'esecuzione dei lavori, pertanto non saranno accordate sospensioni o proroghe dei lavori per tali cause come non saranno accordate sospensioni o proroghe per periodi di ferie, riduzioni o interdizioni del traffico sopraggiunte per qualsiasi causa. Per quanto esposto l’Appaltatore non potrà pretendere ulteriori maggiori compensi o avanzare rivalse di qualsiasi genere.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene differito di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti a causa di tale sospensione e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo, secondo il Cronoprogramma dei lavori redatto dall’Appaltatore, fermo restando che tale differimento non può essere inferiore al numero di giorni che, secondo il Cronoprogramma di cui al successivo art. 8, erano previsti per l’esecuzione delle lavorazioni sospese.
Nel corso di eventuale sospensione totale, il Direttore dei Lavori svolge in cantiere le necessarie verifiche al fine di assicurare che nel cantiere siano presenti esclusivamente macchinari ed attrezzature fisse inamovibili e il personale periodicamente necessario per la relativa manutenzione e la buona conservazione delle opere, ferma restando l’attività di guardiania per la custodia delle opere, il cui onere rientra nell’ambito delle spese generali. Ove occorra, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 90 (novanta) giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale.
Se le sospensioni sono dovute ad eccezionali avverse condizioni climatiche, che esulano dal normale andamento climatico sfavorevole di cui sopra, ovvero a cause di forza maggiore, o alle altre circostanze speciali, l’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità.
L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che l’Amministrazione abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Nel caso di cui al comma 6 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore può chiedere il risarcimento dei
danni subiti quantificato, sulla base dell’art. 1382 c.c., secondo i seguenti criteri:
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla 6,5%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori fissati ogni anno con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori mediante le visite al cantiere effettuate;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Art. 7.5 Proroghe
Non possono costituire motivo di proroga di inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione, secondo il relativo Cronoprogramma di esecuzione redatto dall'Appaltatore ai sensi del primo comma del richiamato art. 8:
1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
2) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
3) l’eventuale elaborazione di eventuali esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall’Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d’opera ed a esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei Lavori;
4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell’approvazione al subappalto che l’Appaltante deve effettuare entro il termine di 30 giorni;
5) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente schema di contratto;
7) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.
Art. 7.6 Ultimazione dei lavori e conto finale.
Ai sensi dell’art. 199 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procederà, dandone congruo preavviso scritto, alle formali constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato per il caso in cui le opere siano riscontrate regolarmente compiute. Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera e/o lavoro, per imperfetta esecuzione dello stesso, l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori che gli verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come impiegato per i lavori, ai fini dell’applicazione della prevista penale per ritardi.
Solamente dopo la constatazione della regolare esecuzione delle opere e/o dei lavori a regola d'arte si provvederà a redigere il relativo verbale attestante il loro completo e totale conforme compimento.
Nel tempo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, l’Amministrazione potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che l'Appaltatore, per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi, purché tali lavori debbano servire direttamente o indirettamente per il completamento dell'opera che forma oggetto dell'appalto.
Ai sensi dell’articolo 200 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro tre (3) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 201 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l'Amministrazione inviterà l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a firmarlo entro il termine di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non lo firmerà nel termine appena indicato o se
lo sottoscriverà senza confermare le eventuali domande già formulate nel registro di contabilità, nei modi prescritti, il conto finale si avrà come da lui comunque definitivamente accettato.
ART. 8 RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI E ADEMPIMENTI – LIQUIDAZIONE LAVORI
La Direzione Lavori nello svolgimento dei compiti affidati deve attuare ogni utile iniziativa e collaborare per la buona riuscita dell’esecuzione dei lavori nel rispetto degli impegni contrattuali assunti dalle parti.
La Direzione Lavori ha l’obbligo di verificare che l’Appaltatore osservi le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Il Responsabile del Procedimento, entro 45 (quarantacinque) giorni dall’emissione dello stato d’avanzamento lavori da parte del Direttore dei Lavori, emetterà il certificato di pagamento ed il relativo pagamento sarà disposto entro i 30 (trenta) giorni successivi.
In caso di mancata verifica della posizione contributiva e assicurativa dell’Appaltatore relativamente ad ogni S.A.L., provvederà a tale adempimento direttamente il Responsabile di Procedimento con decorrenza del termine di 45 (quarantacinque) giorni per l’emissione dei certificati di pagamento a far data dal ricevimento della documentazione contabile, con responsabilità della Direzione dei Lavori e dell’Appaltatore per i ritardi maturati nei pagamenti fino alla consegna di quanto sopra citato.
Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni S.A.L. per cause imputabili alla Direzione dei Lavori e/o dell’Appaltatore, gli eventuali interessi richiesti dall’Appaltatore, saranno a carico della Direzione dei Lavori e/o dell’Appaltatore, e saranno corrisposti al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo superi i 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
La Direzione dei Lavori, nel realizzare una costante azione di accompagnamento e verifica della progettazione per tutta la durata dei lavori, dovrà verificare tra l’altro quanto segue:
- assicurare la gestione operativa e continua dei rapporti con i diversi soggetti, sia istituzionali (Stato, Provincia, Comune) che non (ENEL, Telecom, eccetera) che intervengono a vario titolo nella realizzazione dell’intervento;
- prestare assistenza all’Amministrazione per tutto quanto attiene eventuali spostamenti di canalizzazioni sotterranee di qualsiasi tipo, linee elettriche e telefoniche, nonché per i relativi allacciamenti degli impianti alle reti tecnologici locali, oltre alle richieste di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, ecc..
ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E DEL C.C.N.L. - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE E GARANZIE.
Art. 9.1 Osservanza e procedura sulle norme di sicurezza dei lavoratori.
L’Appaltatore con la presentazione stessa dell'offerta accetta il piano di sicurezza predisposto dall’Amministrazione (allegato C alla delibera di Giunta Comunale n. 326/2016) ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e s’impegna a rispettarne i dettami e a farli rispettare dai propri aventi causa qualunque ruolo rivestano (dipendenti, subappaltatori, fornitori, ecc.) impedendo l'accesso al cantiere a chi non si attenga alle disposizioni del predetto piano.
In caso di inosservanza ripetuta o grave del piano di sicurezza, accertata e contestata per iscritto, l’Amministrazione, su proposta del Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori, può a suo insindacabile giudizio, risolvere il contratto con il pagamento dei soli lavori svolti a regola d'arte, fermo restando il rimborso dei maggiori danni.
L'Appaltatore mantiene la piena responsabilità di risultato impegnandosi a dare l'opera compiuta e perfetta in ogni sua parte nel pieno rispetto delle prescrizioni del piano di sicurezza predisposto dall’Amministrazione e di tutte le norme di sicurezza vigenti, ancorché non esplicitamente invocate né nel capitolato speciale d’appalto né nel piano di sicurezza, comportandosi con la diligenza del buon padre di famiglia.
L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori nel luogo di lavoro, ai sensi degli art. 17 e 18 del D. Lgs n. 81 del 9.4.2008.
L’Appaltatore è tenuto inoltre a rispettare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili di cui agli artt. 96 e 97 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore dovrà pertanto comunicare all’Amministrazione e al Responsabile dei Lavori prima dell’inizio dei lavori:
1) il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81;
2) il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;
3) ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
E' facoltà di tutte le Imprese Esecutrici e lavoratori autonomi, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per l'Esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.
Ogni Impresa Esecutrice si impegna a consegnare il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx, al Coordinatore per l’Esecuzione ai sensi dell’art. 101, comma 2 e 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, prima dell’inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il contenuto del P.O.S. dovrà essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative.
Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell’art. 90, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni) l’Appaltatore è tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza e i Piani Operativi secondo i contenuti minimi dell’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 e consegnarne copia all’Amministrazione e al Responsabile dei Lavori prima della consegna dei lavori.
I Piani Operativi verranno valutati per verificarne la coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento e per verificarne i contenuti minimi, come da Allegato XV del Testo Unico.
Qualora non fosse prevista la figura del Coordinatore per la Sicurezza, i Piani Operativi di Sicurezza dovranno essere consegnati all’Ispettore di cantiere, qualora nominato, ovvero al Direttore dei Lavori, che provvederà alla loro valutazione e formulerà eventuali richieste di adeguamento, che dovranno essere concordate con l’Appaltatore.
Nel caso di affidamento in subappalto o con altra forma contrattuale di parte dei lavori, in ottemperanza alle norme vigenti, ad altre Imprese o Lavoratori Autonomi, l’eventuale richiesta dovrà pervenire al Responsabile Unico di Procedimento almeno 20 (venti) giorni prima del previsto inizio lavori da parte dell’Impresa o del Lavoratore Autonomo.
In ogni caso l’inizio effettivo dei lavori da parte di Imprese o Lavoratori Autonomi di cui al punto precedente, verrà subordinato:
a) alla verifica del possesso dell’idoneità tecnico professionale del soggetto proposto;
b) alla consegna dei documenti di verifica;
c) alla effettuazione delle azioni di coordinamento che il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori intenderà effettuare; in ogni caso sarà effettuata almeno una riunione di coordinamento preliminarmente all’inizio dei lavori;
d) alla verifica che l’Impresa o il Lavoratore Autonomo prescelti dispongano del Piano di Sicurezza e Coordinamento da fornirsi a cura dell’Appaltatore.
L’adempimento degli obblighi indicati costituisce presupposto per la stipula del contratto o per l’eventuale consegna sotto le riserve di legge. Pertanto, nel caso l’Appaltatore non fornisca le dichiarazioni, le documentazioni e le informazioni richieste, ovvero risulti sfornito dei requisiti richiesti o inadempiente ad
obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori, l’Amministrazione, dopo aver assegnato un termine per adempiere, procederà all’annullamento dell’aggiudicazione. L’Amministrazione provvederà altresì, nei confronti dell’Appaltatore inadempiente, all’incameramento della cauzione provvisoria, fermo restando l’obbligo di segnalare all’Autorità Giudiziaria eventuali false dichiarazioni.
Durante l’esecuzione dell’opera e a seguito delle azioni di coordinamento e controllo eseguite dal Coordinatore per l’Esecuzione, oltre alla ingiunzione all’Appaltatore, di ottemperanza delle prescrizioni che riterrà indispensabili per la sicurezza dei lavoratori, e alla eventuale sospensione, da parte dello stesso Coordinatore, delle singole lavorazioni eventualmente eseguite che costituiscano pericolo grave e imminente, verranno adottati i provvedimenti, da parte dell’Amministrazione e del Responsabile dei Procedimento, che il Coordinatore dovrà segnalare agli stessi, in caso di inosservanza degli obblighi previsti in capo ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi in materia di sicurezza sul cantiere e in caso di inosservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Le azioni che saranno adottate saranno ricomprese, a seconda della gravità dell’inosservanza, fra la sospensione dei lavori, l’allontanamento dell’Impresa o del Lavoratore Autonomo, la risoluzione del contratto.
Le Imprese Esecutrici e i Lavoratori Autonomi partecipano alle riunioni di coordinamento nei tempi e nei modi che saranno stati individuati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o, in carenza, che saranno concordati con il Coordinatore per l’Esecuzione in relazione alle necessità di sicurezza del cantiere.
Art. 9.2 Piani di sicurezza aziendali
L’Appaltatore dovrà altresì organizzare e redigere il piano delle demolizioni e la successione dei lavori deve risultare da apposito Cronoprogramma firmato dallo stesso, dal Direttore Tecnico o dal Capo Cantiere e dal Direttore dei Lavori.
Vige l’obbligo, nel caso in cui vi sia la necessità di operare la rimozione di prodotti a base di amianto, prima dell’effettivo inizio dell’attività lavorativa consequenziale, di redigere lo specifico Piano di Bonifica a cura di Ditta Specializzata ed autorizzata, debitamente incaricata dall’Appaltatore, il quale assume tutti gli oneri ed i relativi costi, previsti dalle normative relative.
Art. 9.3 Osservanza del contratto collettivo nazionale
Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, l’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende industriali edili ed affini, artigiane edili e affini, delle cooperative edili e affini e negli accordi locali integrativi delle stesse, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L’Appaltatore è obbligato altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se costituito nin forma di cooperativa, anche nei rapporti con i propri soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In tale caso il CCNL e l’integrativo di riferimento è quello previsto per le aziende a seconda della loro qualificazione in sede di iscrizione alla Camera di Commercio di provenienza, sottoscritto dalle XX.XX. comparativamente più rappresentative.
La regolarità contributiva dell’appaltatore sarà verificata dall’Amministrazione tramite la richiesta del
D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
L’inottemperanza degli obblighi normativi e retributivi previsti nel C.C.N.L., accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, dall’INPS, dall’INAIL, dall’AUSL o dalla Cassa Edile, costituisce inadempienza contrattuale; in tali casi l’Amministrazione, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, comunicherà all’Appaltatore e, se del caso alla Cassa Edile e agli Enti Previdenziali
presso cui è stata rilevata l’inadempienza e alla Direzione Provinciale del Lavoro, l’inadempienza accertata. L’Amministrazione assegnerà all’Appaltatore un termine non inferiore a giorni 30 (trenta) per provvedere a sanare l’inadempienza accertata, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per presentare copia del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di accertamento ispettivo.
Scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto ovvero comunque sanata l’inadempienza accertata, ovvero nell’ipotesi di rigetto, da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o dell’AUSL, del ricorso amministrativo avverso l’eventuale provvedimento di accertamento ispettivo, l’Amministrazione tratterrà a norma dell’art. 30, comma 5, del D. X.xx. n. 50/2016 dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa nei lavori la cassa edile, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che l’Appaltatore possa pretendere interessi o rivendicare danni di sorta. Sarà possibile per l’Appaltatore ottenere il pagamento delle somme accantonate nel momento in cui il Responsabile del Procedimento accerti la regolarizzazione degli obblighi suddetti.
E’ fatta salva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in caso di reiterate o perduranti inadempienze da parte dell' Appaltatore.
L’Appaltatore è obbligato a trasmettere all’Amministrazione e al Direttore dei Lavori, in coincidenza con l’inizio dei lavori e ad aggiornarle successivamente, l’elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell’Appaltatore al fine del controllo della regolare presenza dei lavoratori all'interno del cantiere, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi. L’Appaltatore sarà chiamato a rispondere direttamente delle eventuali violazioni del suddetto obbligo secondo le sanzioni e le penali previste nel presente schema di contratto.
L’Amministrazione, a garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e degli obblighi sopra menzionati, opererà una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo dei lavori. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto agli Enti Previdenziali e Assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato all’Amministrazione eventuali inadempienze entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette considerate inadempienze contrattuali, il cui importo non può essere tacitato dalla summenzionata ritenuta. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni all’Amministrazione, né rivendicando somme a titolo di risarcimento dei danni, né richiedendo somme a titolo di interessi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l’Amministrazione potrà provvedere al pagamento dei dipendenti nei modi e termini stabiliti all’art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 9.4 Sede contributiva
L’Appaltatore ha facoltà di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza.
Per l’iscrizione alla Cassa Edile di Rimini o alla Cassa Edile Xxxxxx Xxxxxxx CEDAIIER, o ad altro ente paritetico ai fini dei relativi versamenti, vale il regime definito dal CCNL del comparto edile vigente nel corso dell’esecuzione del contratto.
In base alle norme vigenti, nel caso di appalti per i quali sia prevista una durata superiore a novanta (90) giorni, vige l’obbligo per l’impresa di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Edile della Provincia di Rimini o alla Cassa Edile Xxxxxx Xxxxxxx CEDAIIER, sulla base degli obblighi di contribuzione e di versamenti quivi vigenti, salvo ulteriori accordi sindacali stabiliti nella
contrattazione collettiva nazionale o decentrata.
Art. 9.5 Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilità dell’Appaltatore.
Oltre a tutti gli obblighi previsti nel presente Schema di Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel vigente Capitolato Generale di cui al D.P.R. 19.4.2000 n. 145, l'Appaltatore è tenuto ad adempiere ai seguenti altri obblighi, dei quali dovrà tener conto nello stabilire i prezzi unitari di offerta per ogni singolo lavoro e per ogni somministrazione:
1) Nel quadro della collaborazione necessaria all'ottenimento del miglior risultato, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione degli altri soggetti operativi che interverranno nel cantiere attrezzature, strumentazioni, macchine, protezioni da utilizzarsi in comune, provvedendo al loro corretto montaggio, verifica di funzionalità, manutenzione e, se richiesta, manovra, riparazione o sostituzione, rimessa in efficienza, smontaggio e ricovero in magazzino senza ulteriori oneri per l’Amministrazione;
2) Sono altresì a carico dell'Appaltatore i permessi, le autorizzazioni, i Nulla Osta, necessari per l’insediamento del cantiere, nonché tutte le operazioni di cantieramento, custodia, segnaletica, i servizi comuni, la tenuta dei registri e documenti obbligatori di cantiere;
3) L'Appaltatore dovrà provvedere all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le malattie, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e vecchiaia, la tubercolosi in conformità delle vigenti disposizioni. L'Appaltatore inoltre si obbliga ad osservare le disposizioni vigenti per gli infortuni degli operai sul lavoro, quelle intese a tutelare l’incolumità degli operai nel lavoro ed a prevenire la causa degli infortuni, le leggi ed i regolamenti sul lavoro delle donne e dei fanciulli, contro l’invalidità, la disoccupazione e la vecchiaia, la tubercolosi ed in genere l'assistenza e la previdenza degli operai, nonché ogni disposizione relativa all'assunzione della mano d'opera;
4) Prima dell’inizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere, l’Appaltatore è tenuto a trasmettere all’Amministrazione:
a) La documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed infortunistici, ivi inclusa la Cassa Edile di Rimini o la Cassa Edile Xxxxxx Xxxxxxx CEDAIIER;
b) I nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Xxxxx Xxxxx sono iscritti. Copia medesima dovrà essere trasmessa alla Cassa Edile di Rimini o alla Cassa Edile Xxxxxx Xxxxxxx CEDAIIER, territori ove vengono eseguiti i lavori. L’Appaltatore deve dare assicurazione scritta di tale comunicazione;
5) Dovrà essere apprestata l’esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, di un prospetto rilasciato dalla Direzione dei Lavori, e compilato all’inizio delle giornate - prime ore di lavoro - a cura dell’Appaltatore, contenente l’elenco della manodopera che opera in cantiere (proprie e dei subappaltatori) con l’indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza, anche ai fini della verifica degli adempimenti inerenti la sicurezza e la “correttezza contributiva”, i predetti prospetti giornalieri dovranno essere allegati al giornale dei lavori. La mancata ottemperanza dell’Appaltatore, una volta rilevata, se perdurante e reiterata, sarà considerata grave inadempienza contrattuale.
6) L’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori, e tenere in cantiere per tutta la durata degli stessi:
a – il Registro degli Infortuni sul lavoro;
b – il Registro delle assunzioni e/o l'attestazione delle assunzioni;
7) Tutti i lavoratori presenti nel cantiere saranno dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dall’Impresa di appartenenza e composto da:
- nome e cognome;
- fotografia;
- Impresa di appartenenza;
- numero di matricola.
In caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovrà essere individuato attraverso un documento di identità.
8) Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata da parte della Direzione dei Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Amministrazione (Agenti della Polizia Municipale, Funzionari, Tecnici, Ispettori di Cantiere, Professionisti incaricati), l’identificazione dei lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non è regolarmente indicato nel cartello esposto con l’elenco delle maestranze che operano in cantiere e non regolarmente registrato nel registro delle assunzioni, gli incaricati della Direzione dei Lavori o gli altri incaricati dell'Amministrazione provvederanno alla segnalazione del caso alla Direzione Provinciale del Lavoro; l’Appaltatore ha l’obbligo di assicurare che le maestranze siano munite di valido documento di riconoscimento.
9) Dopo la maturazione dello stato di avanzamento in base ai registri contabili e prima dell’emissione del certificato di pagamento, l’Amministrazione acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in xxxxx xx xxxxxxxx (X.X.X.X.).
Xxx xxxx xxxxxxxx posizioni di non regolarità contributiva, l’Amministrazione tratterrà, a norma dell’art. 30, comma 5, del D. X.xx. n. 50/2016, dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
10) Le ritenute di cui ai punti precedenti non verranno svincolate dal Direttore dei Lavori fino a quando non sia stato accertato che l’Appaltatore o i Subappaltatori avranno provveduto a sanare integralmente tutte le irregolarità rilevate relative al cantiere.
11) Per esigenza di differenti orari di lavoro finalizzati all'accelerazione dei lavori, il diverso utilizzo dell'orario di lavoro dei dipendenti deve essere definito in accordo tra Imprese, Consorzi e/o Società concessionarie e le Organizzazioni Sindacali di Categoria dei Lavoratori, ovvero le R.S.U. ove esistenti.
12) All’osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria, nonché' all'osservanza di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine.
13) Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati che venissero interessati o comunque disturbati dall'esecuzione dei lavori provvedendo, all'uopo e a sua cura e spese, con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni sia diurne che notturne, ed inoltre a tutti gli altri obblighi imposti dal vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Esecuzione.
L’Appaltatore dovrà garantire la sicurezza della circolazione mediante l'impianto e manutenzione in costante efficienza della segnaletica diurna e notturna di tutti i lavori che comunque impegnino la sede stradale e sue pertinenze a norma del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e Regolamento di Esecuzione sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495. Ritenendo con ciò l’Appaltatore unico ed esclusivo responsabile per i danni arrecati alle cose e persone sollevando l'Amministrazione ed il personale preposto alla Direzione dei Lavori da responsabilità, oneri e molestie.
L’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese alla regolamentazione della circolazione per l’esecuzione delle opere appaltate presentando la domanda per ottenere la relativa ordinanza al Comando della Polizia Municipale o all’Ente proprietario della strada se i lavori interessano anche strade non di proprietà comunale, ottemperando scrupolosamente a quanto previsto nell’ordinanza stessa relativamente all’apposizione della segnaletica di cantiere, di tutta la segnaletica direzionale e di indicazione per eventuali deviazioni o percorsi alternativi, della segnaletica semaforica ed alla regolamentazione della circolazione anche con l’utilizzo di movieri.
14) A provvedere a propria cura e spese alla manutenzione dei lavori eseguiti fino al giorno della visita di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
15) A pagare le spese per la fornitura ed esecuzione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi
dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno, volta per volta, indicati dalla Direzione dei Lavori.
16) Il cantiere dovrà essere dotato di una confortevole luogo pur se provvisorio da destinare ad ufficio e debitamente attrezzato per espletare la Direzione dei Lavori.
17) Ad assumere un Tecnico Laureato o Diplomato, a seconda dell'importanza dei lavori, per tutta la durata degli stessi in modo che i lavori possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive della Direzione dei Lavori.
18) Ad eseguire a proprie cure e spese il completo tracciamento delle opere da costruire mediante l’apposizione di picchetti e capisaldi.
19) Ad eseguire a proprie cure e spese la verifica e il rilievo completo dei sottoservizi di urbanizzazione interrati, indicati in sede progettuale, delle linee aeree ed apparecchiature fuori terra esistenti, che ricadono nell’area interessata dai lavori e nelle immediate vicinanze rimanendo l’Appaltatore l’unico responsabile per i danni e le rotture che dovessero essere arrecati, in conseguenza dei lavori, alle linee interrate o fuori terra sopraindicate.
20) A fornire e tenere in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori sul cantiere, i necessari strumenti topografici, canne metriche, cordelle metriche, paline e biffe, a disposizione della Direzione dei Lavori.
21) A fornire gli operai occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori. E' fatto assoluto divieto all'Impresa di dare ordini e disposizioni ai Direttori Operativi ed agli Ispettori di Cantiere dell’Ufficio Direzione dei Lavori e di servirsi della loro opera in qualunque modo e per qualunque ragione.
22) A fornire e tenere in perfetta efficienza sui cantieri e per tutta la durata dei lavori, almeno n. 2 (due) cartelloni indicativi dei lavori, della larghezza di metri 2 (due) ed altezza adeguata, con inscritte le indicazioni prescritte dal Direttore dei Lavori e da speciali norme di legge e circolari ministeriali, secondo le tipologie dei cartelli in uso nel Comune di Rimini con logo e font adeguati.
23) L'Appaltatore avrà l'onere di rappresentare in disegno, in via consuntiva, il “come costruito” (AS BUILT) di tutte le opere effettivamente realizzate prima delle procedure di collaudo, riferite ai capisaldi dell'I.G.M. e locali, necessarie per la contabilità dei lavori.
Le scale e le modalità di rappresentazione dei disegni saranno indicate dal Direttore dei Lavori dell’Amministrazione, i disegni dovranno mettere chiaramente in rilievo tutte le opere realizzate, nei minimi particolari, in special modo le derivazioni verso privati che dovranno essere chiaramente individuate in pianta ed in quota. I predetti disegni di contabilità dovranno essere redatti su carta foto-riproducibile e/o su supporto informatico.
24) L'Amministrazione provvederà a proprie cure e spese agli espropri per le occupazioni permanenti e temporanee relative alle opere da eseguirsi se saranno necessari. L’Appaltatore provvederà, invece, a sue cure e spese alla custodia diurna e notturna del cantiere, a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie, oltre a quelle previste dall’Amministrazione per derivazioni provvisorie, strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto necessario all'esecuzione dei lavori. Resta in proposito precisato che l'Appaltatore risponderà sempre e direttamente nei confronti dei terzi, per le sopramenzionate occupazioni, sollevando da ogni responsabilità sia l'Amministrazione che la Direzione Lavori. L'Appaltatore avrà l'obbligo, subito dopo avvenuta la consegna dei lavori, di provvedere all' impianto efficiente del cantiere e di procedere al tracciamento completo delle opere da realizzare in modo che i lavori possano effettivamente e regolarmente iniziarsi e svolgersi secondo le disposizioni contrattuali e quelle che comunicherà la Direzione dei Lavori.
25) E' obbligo dell'Appaltatore adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie
per garantire la vita e l’incolumità degli operai e quelle per non produrre danni a terzi, a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto, nel caso di infortuni, che s’intende perciò sollevato, nella forma più ampia e tassativa, il personale dell'Amministrazione preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori e che resterà a carico dell'Appaltatore stesso il completo risarcimento dei danni prodotti.
26) Qualora l'Appaltatore non possa risiedere nella località sulla quale ricadono i lavori affidati con il presente contratto, dovrà tenervi in permanenza un rappresentante delegato il cui nome, la cui residenza ed il recapito telefonico, dovranno essere notificati alla Direzione dei Lavori. Tale rappresentante dovrà avere la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla Direzione Lavori e da tutto il personale addetto alle verifiche del cantiere e dare immediata esecuzione agli ordini stessi.
27) Sono a carico dell' Appaltatore le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognatura per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze dei consumi dipendenti dai predetti servizi.
28) Sono altresì a carico dell' Appaltatore il pagamento delle tasse per concessione dei permessi comunali per l'eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico nonché per licenze temporanee di passi carrabili se dovute in base ai regolamenti vigenti.
29) Sono inoltre a carico dell'Appaltatore le spese per lo sgombero del cantiere da eseguirsi entro una settimana dall’ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso, nonché le spese per la rimozione di materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto e le spese relative all'uso delle discariche autorizzate di rifiuti. Tutti i materiali di risulta derivanti dai lavori, salvo diversa disposizione del Direttore dei Lavori, diventano automaticamente di proprietà dell’Appaltatore, che ha l’obbligo di allontanarli dal cantiere e smaltirli in conformità alle norme di legge vigenti in materia.
30) L'Appaltatore ha l'onere di permettere l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati dei lavori anche non direttamente compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto dell'Amministrazione.
31) L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere e deposito in locali situati nell'interno dello stesso od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal presente appalto e provviste eseguite da altre Ditte per conto dell'Amministrazione. I danni, che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere risarciti o riparati dall'Appaltatore.
32) Precisato che l'Amministrazione ha conferito apposito incarico per provvedere alla bonifica dell'area interessata dai lavori per il ritrovamento di eventuali ordigni bellici (BOB) alla Società ABC Service di Firenze, l' Appaltatore, ove se ne presentasse la necessità, e' tenuto a dare comunicazione immediata all’Amministrazione, ed alle competenti autorità civili e militari della presenza di ordigni esplosivi e bellici.
Nel caso in cui dalla successiva ulteriore verifica emerga la necessità di intervenire con la procedura di bonifica (anche parziale) e rimozione del ritrovato bellico trattandosi di rinvenimento imprevisto rispetto alla verifica preventiva eseguita in precedenza e accertato che ciò comporti l'interruzione dei lavori per garantire la pubblica sicurezza e l'incolumità del personale lavorativo e dei potenziali utenti dei luoghi, gli ulteriori aggravi di spesa per la bonifica degli ordigni bellici (BOB) sono a carico dell’Amministrazione, ma l'Appaltatore e/o Subappaltatore nulla avrà a pretendere per le dovute sospensioni del cantiere, in attesa della rimozione dell'ordigno.
33) Il progetto completo delle opere strutturali, fornito dall'Amministrazione dovrà essere verificato dall'Appaltatore. L’Appaltatore perciò dovrà dichiarare, per iscritto prima dell’inizio dei relativi lavori e provviste, di avere preso conoscenza del progetto, di averne controllato i calcoli statici a mezzo di Ingegnere di sua fiducia, qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità, concordando nei risultati finali e riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile ed assumere piena ed intera responsabilità dell’esecuzione dell'opera.
34) E' fatto obbligo di contrarre con Ditte specializzate, un rapporto di collaborazione commerciale per lo smaltimento di rifiuti tossici, aventi effetti inquinanti sull'ambiente. La prova documentale dovrà essere prodotta entro 15 (quindici) giorni dalla data di consegna.
35) Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell’eventuale compenso a corpo.
Art. 9.6 Garanzie
L’Appaltatore, giusto quanto disposto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016:
1. è obbligato, ai sensi e nei termini del comma 1 dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, che dovrà prevedere espressamente quanto prescritto al comma 4 del citato art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, le cui disposizioni trovano tutte applicazione;
2. è obbligato, ai sensi e nei termini di cui all’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, i cui importi dovranno essere così suddivisi:
- €. 500.000,00 per impianti ed opere preesistenti (nel caso non esistano opere preesistenti va indicato);
- €. 500.000,00 per costi di demolizioni o sgombero.
La polizza deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori con un massimale determinato con le modalità di cui all’art. 103, comma 7, terzo periodo, del D. Lgs.
n. 50/2016, di €. 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) con durata sino alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
ART. 10 PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO, A MISURA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI. LAVORI IN ECONOMIA CONTABILIZZAZIONE E RELATIVA LIQUIDAZIONE.
Art. 10.1 Pagamenti in acconto ed a saldo.
All’appaltatore che abbia consegnato la fideiussione di cui all’articolo 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 verrà corrisposto una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di cui all’ art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, non sia inferiore a Euro 50.000,00 (eurocinquantamila/00).
Tali importi sono riferiti per i pagamenti delle opere a corpo o a corpi d’opera compiuti ed ultimati come individuati nella lista delle categorie delle lavorazioni, mentre per le lavorazioni a misura i pagamenti avverranno a contabilità eseguita.
Per l’emissione degli stati di avanzamento dei lavori si procederà sulla base della contabilità redatta in base agli articoli dal 178 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo
l'ultimazione dei lavori.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016.
Il pagamento della rata di saldo disposto previa garanzia fideiussoria di pari importo, verrà effettuato entro il
60 (sessantesimo) giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione dell’accettazione dell’opera, ai sensi del 2^ comma dell’art. 1666 del C.C.. Si precisa che detta garanzia cessa di avere effetto dopo 2 (due) anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
Art. 10.2 Contabilizzazione dei lavori a corpo e relativa liquidazione.
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori;
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali, pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regole dell’arte;
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali rilevabili e da calcolare sulla base della rispettiva incidenza, nella lista per la presentazione dell’offerta e relativa alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito;
4. L’Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori previsti a corpo, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo e quindi le quantità indicate nella lista dalla Amministrazione hanno valore solo ai fini del punto precedente;
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all’art. 2 del presente Schema di Contratto, valutati in base all’importo previsto separatamente dall’importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, verranno pagati in modo proporzionale all’ammontare dei lavori, intendendosi l’importo offerto relativo alle varie lavorazioni non comprensivo degli oneri della sicurezza.
Art. 10.3 Contabilizzazione dei lavori a misura e relativa liquidazione.
1. La quantificazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni riportate nelle norme del Capitolato Speciale d' Appalto e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non saranno comunque riconosciuti nella valutazione delle opere accrescimenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore riportati nella lista delle categorie di lavoro o nell’elenco prezzi unitari.
5. Gli oneri per la sicurezza di cui all’art. 2 del presente Schema di Contratto valutati in base all’importo
previsto separatamente dall’importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, verranno pagati contestualmente, in modo proporzionale all’ammontare dei lavori, intendendosi l’importo offerto relativo alle varie lavorazioni non comprensivo degli oneri della sicurezza.
Art. 10.4 Lavori in economia: contabilizzazione e relativa liquidazione.
Le prestazioni della mano d’opera, i noleggi e le somministrazioni in economia dovranno essere espressamente ordinate dalla Direzione dei Lavori; non saranno pertanto riconosciute prestazioni in economia non espressamente autorizzate.
Per i lavori in economia le macchine, gli attrezzi e i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento; sono pertanto a carico dell’Appaltatore sia la manutenzione che tutte le riparazioni necessarie.
Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificanti, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento, trasporto, installazione, spostamenti e il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d’opera specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l’uso di macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per il lavoro da eseguire e provvisti degli attrezzi necessari.
L’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare settimanalmente al Direttore dei Lavori le liste relative agli operai, mezzi d’opera e provviste somministrate su richiesta del Direttore dei Lavori medesimo per l’esecuzione dei lavori in economia.
La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l’importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’Appaltatore stesso, con le modalità previste dall’art. 179 del
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
Gli oneri per la sicurezza, di cui all’art. 2 del presente Schema di Contratto, valutati in base all’importo previsto separatamente dall’importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, verranno pagati in modo proporzionale all’ammontare dei lavori, intendendosi l’importo offerto relativo alle varie lavorazioni non comprensivo degli oneri della sicurezza.
Art. 10.5 Revisione dei prezzi.
Le variazioni di prezzo in aumento o diminuzione, adeguatamente motivate dall’Appaltatore, saranno valutate, su richiesta del medesimo, sulla base dei prezzi contenuti nei documenti contabili del progetto posto a base di gara, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (diecipercento) rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà, come previsto dall’art. 106, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 10.6 Lavori eventuali non previsti.
Per l'esecuzione di eventuali lavori non previsti, ed in tutti i casi non disciplinati nei punti precedenti del presente articolo, si procederà in applicazione delle norme di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 11 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI E CONTROLLI
Art. 11.1 Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori
In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione dei Lavori non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto per richiedere speciali compensi.
Art. 11.2 Controlli
Controlli in cantiere potranno essere effettuati dalla Direzione dei Lavori al fine di verificare la rispondenza esecutiva delle lavorazioni. Saranno altresì prodotte campionature delle finiture prima di ogni loro lavorazione e posa in opera che dovranno essere sempre autorizzate dalla Direzione dei Lavori ed essere sempre e comunque eseguite in conformità al piano di sicurezza.
Nell’ambito dei rispettivi compiti, responsabilità ed interrelazioni, ferme restando le responsabilità dell’Amministrazione e del Responsabile dei Lavori, se designato, il Direttore dei Lavori con il Direttore Operativo e l’Ispettore di Cantiere e più in generale con i componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, il Responsabile del Procedimento e il Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione, esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle Imprese in fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni vengano svolte da dipendenti pubblici o professionisti esterni.
L’Appaltatore ha l’obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti di cui al punto precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali.
L’Amministrazione si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici controlli anche senza preavviso.
L’Appaltatore e le Imprese Esecutrici dei lavori a qualunque titolo, anche con noli a caldo, hanno l’obbligo di tenere sempre in cantiere il libro presenze, copia del libro matricola e il registro delle presenze, tutti regolarmente vidimati e aggiornati e riferiti al cantiere in oggetto; mentre deve essere messa a disposizione immediatamente, quando richiesto dall’Amministrazione:
- copia della comunicazione di assunzione di ogni lavoratore del cantiere interessato;
- copia delle denunce e dei versamenti mensili fatti all’Inps e alla Cassa Edile di Rimini o alla Cassa Edile Xxxxxx Xxxxxxx CEDAIIER;
- copia della denuncia INAIL di nuovo lavoro.
In materia di sicurezza l’Appaltatore e le Imprese Esecutrici, anche con noli a caldo, hanno l’obbligo di tenere sempre in cantiere, e aggiornati, i previsti piani di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione o in mancanza il Direttore dei Lavori, garantiscono la frequenza delle visite in cantiere sulla base della complessità dell’opera, assicurano la loro presenza nelle fasi di maggiore criticità per la sicurezza, verbalizzano ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.
Art. 11.3 Responsabilità dell’appaltatore circa l’esecuzione delle opere
L’Appaltatore é responsabile della perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. L’ Amministrazione potrà eventualmente accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell’eventuale loro minor valore, restando obbligato l’Appaltatore ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l’accettazione delle opere suddette.
Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
L’Appaltatore non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità, la presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell’Amministrazione, l’approvazione di disegni e di calcoli, l’accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei Lavori.
Art. 11.4 Lavori eseguiti a iniziativa o nell’interesse dell’Appaltatore
Qualora l’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, anche senza l’opposizione dell’Amministrazione o del Direttore dei Lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che l’Amministrazione accetti le opere così come eseguite, non avrà diritto ad alcun aumento di prezzo o comunque a compensi, quali che siano i vantaggi che possano derivare all’Amministrazione, poiché i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno come se fossero delle dimensioni, qualità e magistero stabiliti nel contratto.
ART. 12 MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO
Art. 12.1 Collaudo dei lavori - Presa in consegna dell’opera.
Ai sensi di quanto prescritto dall’art. 102, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, il termine entro il quale dovrà essere emesso il certificato di collaudo finale dell’opera è stabilito in 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e 3 (tre) mesi per il certificato di regolare esecuzione.
Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha valenza provvisoria ed assumerà carattere definivo decorsi 2 (due) anni dall’emissione.
L’Amministrazione si riserva di nominare il Collaudatore anche all’inizio dei lavori o in corso d’opera per eseguire un collaudo parziale, qualora lo ritenesse opportuno, oppure quando il controllo di parte dell’opera non fosse più possibile dopo l’ultimazione dei lavori, fatto salvo il giudizio definitivo del Collaudatore sull’intera opera oggetto dell’appalto. Resta altresì stabilito che tale procedura verrà sempre esercitata nell’ambito dei disposti legislativi di cui all’art. 215, comma 4, del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
Il collaudo verrà eseguito con le modalità di cui agli artt. 215 e seguenti del Regolamento approvato con
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
L’Amministrazione può disporre delle opere eseguite subito dopo l’ultimazione dei lavori; quando l’Amministrazione si avvalga di tale facoltà, l’Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non potrà reclamare compensi di sorta.
Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di manutenzione al fine di garantire l’Appaltatore dai possibili danni che potessero derivare con l’uso. L’Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e dalla manutenzione delle opere prese in consegna dall’Amministrazione prima del collaudo; egli però risponde fino all’approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizi e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali.
I collaudi, anche favorevoli e l’accettazione delle opere, non esonerano l’Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge e in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell’opera; per quanto attiene ai termini di cui agli artt. 1667 del C.C. la presa in consegna delle opere da parte dell’Amministrazione ha luogo dalla data dell’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
ART. 13 MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – DANNI DI FORZA MAGGIORE
Art. 13.1 Norme acceleratorie in materia di contenzioso e definizione delle controversie.
Qualora ne ricorrano le condizioni, sarà applicata la disciplina dell’accordo bonario prevista dall’art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016.
Tutte le contestazioni e le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra l’Amministrazione e l’Appaltatore, sia durante i lavori che al termine del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, saranno devolute al Giudice Ordinario con esclusiva competenza del Foro di Rimini.
Art. 13.2 Danni di forza maggiore.
L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere se non in casi di forza maggiore e nei limiti che seguono.
I danni che potrebbero derivare alle opere a causa della messa in opera in condizioni di tempo sfavorevole non sono da considerarsi come causa di forza maggiore e le riparazioni dei medesimi dovranno avvenire a cura e spese dell'Appaltatore.
I danni devono essere denunciati alla Direzione dei Lavori, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, entro il termine di 5 (cinque) giorni da quello del verificarsi del danno.
Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. I lavori vanno interrotti o rallentati soltanto per le parti interessate dal danno che richiedono accertamento.
I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d’acqua o da mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli Assistenti di Cantiere. Mancando la misurazione, l’Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
ART. 14 GESTIONE DEL CONTRATTO
Art. 14.1 Cessione del contratto
Il presente contratto non può' essere ceduto a terzi a pena di nullità (art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016).
Art. 14.2 Subappalto e cottimo
Il subappalto e/o il cottimo è ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. L’Appaltatore ha l’obbligo di non praticare al Subappaltatore ritenute di garanzia superiori all’aliquota a lui applicata dall’Amministrazione.
Si richiamano le disposizioni vigenti inerenti il divieto di intermediazione ed interposizioni nelle prestazioni di lavoro.
Nel caso di non regolarità contributiva di un Subappaltatore, si opererà una ritenuta fino ad un massimo della percentuale di manodopera, calcolata per lo specifico lavoro, dell’importo dello stato di avanzamento, comprendente le opere subappaltate relative, o dell’intero importo della rata di saldo, sempre che l’importo di tale ritenuta non risulti inferiore a quello del contratto di subappalto, al netto di quanto già eventualmente liquidato per lavori eseguiti in condizione di regolarità contributiva, nel qual caso si provvederà alla ritenuta dell’intero importo del contratto di subappalto; fermo restando la responsabilità solidale di Appaltatore e Subappaltatore, nel caso in cui l’Amministrazione paghi direttamente il Subappaltatore tale detrazione verrà effettuata nei suoi confronti; nel caso in cui l’Amministrazione non paghi direttamente il Subappaltatore tale detrazione verrà effettuata nei confronti dell’Appaltatore.
Il pagamento all’Appaltatore o Impresa Subappaltatrice delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dal Responsabile del Procedimento, che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto. Per tale sospensione o ritardo nel pagamento l’Appaltatore e il Subappaltatore non possono opporre eccezione all’Amministrazione e non hanno titolo al risarcimento danni.
Art. 14.3 Cessioni di credito
L’Amministrazione autorizzerà cessioni del credito nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.
In ogni caso l’Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Art. 14.4 Sanzioni
L’osservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un’obbligazione contrattuale dell’Appaltatore medesimo verso l’Amministrazione; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte dell’Appaltatore o dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto sarà considerato grave inadempienza contrattuale e potrà determinare la risoluzione del contratto, con rivalsa da parte dell’Amministrazione per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell’opera, fermo restando, in linea generale, la facoltà dell’Amministrazione di sospendere i pagamenti e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.
In particolare si individuano i seguenti casi:
A) posizione di non regolarità emersa a carico dell’Appaltatore riferita al momento dell’affidamento e prima della stipula del contratto:si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione;
B) situazione di non correttezza contributiva dell’Appaltatore che si determinino nel corso dell’esecuzione del contratto: si procederà con l’accantonamento fino a un massimo della percentuale di manodopera, calcolata per lo specifico lavoro, dell’importo del SAL corrente e di quelli successivi, fino a quando non sarà accertata l’avvenuta regolarizzazione, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto in caso di reiterati o perduranti inadempimenti;
C) posizione di non regolarità emersa a carico di subappaltatore, riferita al momento dell’autorizzazione al subappalto: si procederà con la revoca dell’autorizzazione al subappalto;
D) situazione di non correttezza contributiva del Subappaltatore che si determinino nel corso dell’esecuzione del contratto: si procederà con l’accantonamento fino a un massimo della percentuale di manodopera, calcolata per lo specifico lavoro, dell’importo del SAL corrente e di quelli successivi, fino a quando non sarà accertata l’avvenuta regolarizzazione, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto in caso di reiterati o perduranti inadempimenti.
ART. 15 PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Clausola n. 1
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto nell’anno 2012 presso la Prefettura di Rimini, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
L’Appaltatore si impegna a comunicare all’Amministrazione l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Clausola n. 3
L’Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4
L’Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
L’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell’Amministrazione, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 6
L’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.