Condizioni generali di contratto (CGC) per la fornitura e la vendita di pellet
Condizioni generali di contratto (CGC) per la fornitura e la vendita di pellet
di Migrol AG, Xxxxxxxxxxxxxx 000, XX-0000 Xxxxxx (di seguito denominata la «Venditrice»).
Al fine di semplificare la leggibilità, nel testo si rinuncia alla doppia denominazione maschile-femminile di
«Acquirente». La denominazione di Acquirente comprende entrambi i sessi.
1. Campo d’applicazione
Le presenti Condizioni generali di contratto (CGC) si applicano a tutte le forniture e vendite di legno in pellet da parte della venditrice e sono parte integrante del relativo contratto. Sono fatti salvi gli accordi speciali. Le Condizioni generali di contratto di diverso tenore dell’Acquirente sono valide solo se sono state accettate dalla venditrice espressamente e per iscritto.
2. Conclusione del contratto
In caso di ordinazione telefonica il contratto di acquisto si perfeziona con la sua accettazione durante il colloquio. Successivamente viene inviata all’Acquirente per posta una conferma d’ordine scritta. Un’ordinazione avvenuta per posta o trasmessa elettronicamente (fax, e-mail) è vincolante.
3. Prezzo di vendita / Adeguamento dei prezzi
3.1. Ove non pattuito espressamente altro, il prezzo di vendita si intende incluse le spese di trasporto e si basa sui prezzi delle merci in funzione dei volumi vigenti presso la venditrice al momento della conclusione del contratto per il legno in pellet scelto, incluse le tasse di diritto pubblico, in partico- lare l’imposta sul valore aggiunto e le tasse sul traffico pesante. Per le forniture che si devono svolgere entro 48 ore (giorni feriali) (ordinazioni urgenti), si fattura un supplemento di costi.
3.2. Qualora tra la conclusione del contratto e la fornitura vi siano aumenti o si applichino nuove imposte, tasse d’incentivazione, oneri o altre tasse di diritto pubblico, il prezzo di vendita viene adeguato a carico rispettivamente, in caso di loro riduzione o cancellazione, a favore dell’Acquirente. Le spese suppletive per variazioni della qualità in seguito a inasprimento delle norme ambientali o adeguamento a nuove tecnologie di combustione sono a carico dell’Acquirente.
3.3. Salvo diverso accordo, il prezzo per clienti sotto contratto è determinato dal fabbisogno annuo previsto, dalla capacità di stoccaggio nonché dalla durata contrattuale. Qualora non vengano ac- quistate le quantità di pellet concordate nel contratto, la venditrice si riserva di effettuare adegua- menti dei prezzi con effetto retroattivo.
4. Luogo e data della fornitura
4.1. Il luogo di adempimento è l’indirizzo di consegna o di ritiro concordato.
4.2. Entro il periodo di consegna indicato dalla venditrice o diversamente concordato con l’Acquirente viene effettuata la fornitura in una data stabilita dalla venditrice successivamente alla conclusione del contratto o concordata a parte e in un orario preannunciato dalla venditrice. Le ordinazioni per le forniture prima dell’inizio di un periodo di consegna nonché le ordinazioni urgenti vengono ac- cettate solo in caso di una determinata capacità di consegna della venditrice.
5. Accesso all’indirizzo di consegna / Consegna / Spese suppletive
5.1. All’atto della consegna per motivi legali e di sicurezza la venditrice deve avere libero accesso all’impianto di riscaldamento. L’accesso all’indirizzo di consegna deve essere adatto e consentito per legge ad autobotti di peso complessivo di almeno 32 tonnellate.
Se la lunghezza del tubo supera i 30 metri, l’Acquirente prende atto che la qualità dei pellet è ridotta dalla procedura d’insufflazione e, in simili circostanze, non è più raggiunta la qualità DIN plus.
5.2. L’Acquirente sopporta le spese suppletive per (a) il riempimento di aree di stoccaggio ulteriori, non note al momento della conclusione del contratto, (b) scarico difficoltoso, che comporta maggiori tempi e/o maggiori costi di trasporto e logistica, (c) forniture per le quali sono necessari più di 30 m di conduttura o la messa a disposizione di un ulteriore ausiliario da parte della venditrice.
5.3. Qualora la consegna debba essere impossibile a causa di norme di legge non osservate e/o per guasti tecnici dell’accesso e/o dell’area di stoccaggio, l’Acquirente deve farsi carico delle spese di trasporto e logistica da ciò causate.
6. Stato dell’impianto
6.1. Con la sua ordinazione l’Acquirente garantisce che le condizioni tecniche dell’impianto sono ineccepibili e corrispondono perfettamente alle normative. Al fine di garantire che il riempimento avvenga al riparo dalle polveri, i bocchettoni di riempimento e di ventilazione devono essere fissati all’aperto e dotati di attacchi di Storz, dimensione nominale A-100. Per il funzionamento del dispo- sitivo di aspirazione polveri sono necessari 230 volt, con protezione fusibile da 16 A. In condizioni difettose si può rifiutare il riempimento.
Inoltre, l’Acquirente informa la venditrice dei fatti che possano inficiare una fornitura priva di problemi.
La venditrice rigetta qualsiasi responsabilità per i danni, che sorgono direttamente o indirettamente a causa delle condizioni difettose dell’impianto.
6.2. All’Acquirente si consiglia, durante le operazioni di riempimento, di spegnere il riscaldamento e di riaccenderlo dopo l’avvenuto riempimento, e in caso di sua assenza durante la fornitura di avviare anticipatamente tali operazioni. La venditrice non risponde per i danni, che sorgono in seguito all’inosservanza di tale raccomandazione.
7. Quantità minori e maggiori / Forniture supplementari
7.1. Qualora per ciascuna fornitura e luogo di consegna la quantità effettivamente fornita debba essere inferiore per più del 10 percento della quantità ordinata rispetto all’effettiva capacità dell’area di stoccaggio, la venditrice è autorizzato a fatturare l’importo della categoria della quantità effettiva- mente fornita con valuta della data di stipula del contratto o del successivo accordo (cifra 3.1.). L’Acquirente non ha alcun diritto alla fornitura supplementare della quantità minore.
7.2. Qualora la quantità effettivamente fornita, per motivi imputabili alla venditrice, sia inferiore per meno del 10 percento alla quantità ordinata per ciascuna consegna, all’Acquirente non spetta al- cun diritto alla fornitura supplementare della differenza. La venditrice può scegliere tra: rinunciare alla fornitura supplementare e fatturare all’Acquirente la quantità fornita al prezzo unitario origina- riamente concordato oppure effettuare una fornitura supplementare entro 14 giorni dalla prima for- nitura. Non sussistono reciprocamente altre o maggiori pretese.
7.3. Qualora l’Acquirente desideri ad integrazione della quantità ordinata il riempimento dell’intera area di stoccaggio (acquisto del pieno), la venditrice non è soggetto ad alcun obbligo di fornitura per la quantità maggiore, e comunque necessaria a tale fine, che supera la quantità ordinata. Qualora la venditrice sia in grado di fornirla il giorno stesso della fornitura, esso è autorizzato a fatturare all’Acquirente tale maggiore quantità al prezzo giornaliero in vigore alla data di fornitura per la venditrice.
8. Xxxxxxx nella consegna e nell’accettazione
8.1. I ritardi durante i giorni di fornitura non implicano la costituzione in mora della venditrice. Qualora esso non effettui la fornitura entro il periodo concordato o alla data concordata alla conclusione del contratto o successivamente, l’Acquirente può recedere senza conseguenza di spese dal contratto concernente tale fornitura, nel caso in cui lo stesso abbia posto alla venditrice un termine di alme- no 7 giorni feriali per la fornitura supplementare e la venditrice non abbia fornito neppure entro tale termine.
8.2. Qualora l’Acquirente non accetti la fornitura alla data concordata, la venditrice è autorizzato a stoccare la merce non presa in consegna presso di sé o presso terzi e a porre al committente un termine di almeno 5 giorni per l’accettazione successiva. Gli oneri di magazzino dovuti, le spese di amministrazione e gli interessi per 100 chili e ogni mese iniziato sono di CHF 1.50 per i pellet e sono posti a carico dell’Acquirente oltre al prezzo di vendita. Qualora l’Acquirente non prenda nuovamente in consegna la merce, la venditrice ha facoltà di far valere le pretese di legge per il ritardo nell’accettazione oppure di annullare immediatamente l’ordinazione e recedere dal contrat- to. L’Acquirente risponde del danno causato dal rifiuto dell’accettazione, nello specifico dell’eventuale differenza positiva tra il prezzo concordato e quello attuale (prezzo concordato me- no il prezzo di vendita della venditrice al momento dell’annullamento) nonché delle spese di annul- lamento e stoccaggio.
8.3. Le presenti disposizioni sono valide fatte salve le regolamentazioni speciali contenute alla cifra
7.1. e 7.2. per analogia anche per il ritardo parziale.
9. Fatturazione / Condizioni di pagamento
9.1. La fatturazione si svolge in base ai dati di cui al bollettino di consegna. I pagamenti dell’Acquirente devono essere effettuati puramente al netto, ossia al netto di qualsiasi deduzione, ed esclusa la compensazione. Il termine per il pagamento è di 10 giorni, sono fatti salvi accordi speciali.
9.2. La venditrice si riserva espressamente di effettuare controlli della solvibilità nonché di pretendere dietro fornitura il pagamento anticipato o in contanti. Qualora l’Acquirente rifiuti il pagamento entro il termine fissato, dopo che vi sia stata una prima ingiunzione, la venditrice ha facoltà di recedere dal contratto.
10. Mora del pagamento
10.1. In caso di inosservanza del termine di pagamento di 10 giorni l’Acquirente è messo in mora senza un particolare sollecito e sono esigibili gli interessi moratori. È fatto salvo il diritto di fare ricorso per l’eventuale ulteriore danno dovuto al ritardo. In caso di mancato pagamento, nonostante vi sia sta- to il sollecito, saranno inoltre esigibili per il pagamento tutti i crediti della venditrice derivanti da al- tre prestazioni concordate con l’Acquirente ed eseguite.
10.2. Finché l’Acquirente si trova in mora di pagamento, la venditrice non sarà tenuto ad adempiere ad altri contratti di fornitura in essere. Qualora l’Acquirente sia diventato insolvibile e siano perciò messi in pericolo i diritti della venditrice, questi può trattenere la sua prestazione finché non gli sia garantita la controprestazione (art. 83 CO).
10.3. Fino al pagamento integrale della merce fornita la venditrice può recedere dal contratto e preten- dere la restituzione della merce (art. 214 cpv. 3 CO). In tal caso la venditrice è autorizzato a ritirare in qualsiasi momento la merce, per il cui fine l’Acquirente concede alla venditrice libero accesso all’area di stoccaggio.
11. Garanzia / Responsabilità
11.1. La venditrice garantisce nei confronti dell’Acquirente che la qualità del legno in pellet fornito corrisponde ai requisiti della qualità commerciale (DIN plus) e rientra nelle tolleranze commerciali. Le differenze in tale ambito non giustificano l’esercizio di diritti di garanzia. In caso di notifica dei difetti avvenuta tempestivamente in base alla legge e giustificata l’Acquirente ha esclusivamente il diritto, con l’esclusione del diritto di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo, alla fornitura sostitutiva di merce non difettosa. I diritti al risarcimento derivanti dai diritti di garanzia sono esclu- si, ove ammissibile per legge.
11.2. Altre contestazioni possono essere prese in considerazione, purché giustificate, solo se vengono comunicate per iscritto alla venditrice entro 10 giorni dalla fornitura.
11.3. La venditrice risponde in proprio e per i propri ausiliari dei danni causati intenzionalmente o per grave negligenza. L’importo a copertura della responsabilità per lieve negligenza si limita alla somma massima di CHF 30'000. - per ogni evento dannoso.
11.4. È esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità della venditrice per i danni diretti o indiretti di qualsivo- glia genere, purché ciò sia ammissibile per legge.
12. Forza maggiore / Impedimento della fornitura
Per forza maggiore si intendono le circostanze che esulano dalla sfera d’azione della venditrice, quali ad esempio le restrizioni imprevedibili delle autorità (ad es. divieti di importazione, contingen- tamenti), i guasti, gli eventi naturali di particolare intensità, le epidemie, gli scioperi, le ribellioni, gli eventi bellici. Qualora la venditrice per tali motivi sia impedito nell’adempimento del contratto, esso è autorizzato in qualsiasi momento a prolungare adeguatamente i termini e le date concordati per le forniture ovvero a rinviarli, ed è esentato dall’obbligo di fornitura nel caso in cui sia imprevedibile la fine dell’impedimento. Qualora gli impedimenti della fornitura consentano soltanto forniture par- ziali, la venditrice si riserva il diritto di effettuare le singole ripartizioni in percentuale tra i diversi acquirenti oppure in base alle norme delle autorità. In tutti tali casi si esclude qualsiasi diritto al ri- sarcimento.
13. Diritto di revoca delle ordinazioni telefoniche (CO art. 40)
In caso di ordinazioni telefoniche l’acquirente ha il diritto di recedere dal contratto a titolo gratuito se sono soddisfatte le seguenti condizioni.
13.1. La revoca dell’ordinazione è possibile se l’ordinazione è destinata all’uso personale o familiare del cliente.
13.2. L’acquirente non ha diritto di revoca se ha espressamente promosso le trattative.
13.3. Il diritto di revoca non è vincolato ad alcuna forma. Incombe all’acquirente la prova dell’osservanza del termine di revoca. Il termine di revoca è di 14 giorni, non appena il contratto di acquisto si è perfezionato è l’acquirente è stato messo a conoscenza circa il diritto di revoca.
13.4. In caso di revoca da parte dell’acquirente, lo stesso è tenuto, per le forniture già effettuate, a rimborsare alla venditrice le spese per la merce e la fornitura. La merce non usata deve essere re- sa alla venditrice.
14. Recesso dal contratto (regolamentazione in caso di ordinazioni di pellet)
Qualora successivamente alla stipula del contratto di acquisto con la venditrice concernente la fornitura di pellet si verifichino in modo dimostrabile gravi motivi, segnatamente la conclusione di un contratto sulla vendita dell’immobile, l’Acquirente ha il diritto di recedere dal contratto del tutto o in parte con riferimento alla merce non ancora fornita dietro rimborso della differenza positiva di prezzo oltre a un rimborso per spese amministrative di CHF 150.-. Per differenza positiva di prez- zo si intende la differenza tra il prezzo di acquisto concordato e il prezzo di vendita in vigore pres- so la venditrice alla data di ricevimento della dichiarazione di recesso per la stessa merce ordina- ta. Se tale attuale prezzo di vendita supera il prezzo di acquisto concordato (differenza di prezzo negativa), all’Acquirente viene fatturato solo il rimborso per spese amministrative. La dichiarazione di recesso dell’Acquirente deve svolgersi per iscritto, indicando il grave motivo, e deve essere noti- ficata senza indugio alla venditrice, una volta noto il grave motivo.
15. Deroghe delle condizioni generali di contratto
Le variazioni e le integrazioni delle presenti Condizioni generali di contratto necessitano della conferma scritta da parte della venditrice.
16. Protezione dei dati
La venditrice elabora i dati che vengono raccolti durante gli acquisti e le consegne con la massima accuratezza e secondo le regole della protezione dei dati svizzera. Con l’acquisto l’acquirente si dichiara d’accordo che i relativi dati come anche i dati integrativi, presenti presso la venditrice o che provengono da terzi, vengano utilizzati all’interno dell’intero Gruppo Migros per le analisi del paniere, per azioni pubblicitarie personalizzate nonché per i contatti con i clienti. Al Gruppo Migros appartengono: la FCM, le Cooperative Migros, le filiali e i negozi specializzati Migros, le imprese al dettaglio appartenenti alla Migros nonché le imprese di servizi e di produzione della Migros. Una comunicazione dei dati fuori dal Gruppo Migros avviene esclusivamente sotto severi requisiti di protezione dei dati contrattuali a fornitori di servizi esterni in Svizzera o all’estero, in base alle di- sposizioni di legge alle autorità di perseguimento penale o se una comunicazione è necessaria per la salvaguardia e l’attuazione di legittimi interessi della Migros. L’acquirente ha il diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso alla pubblicità.
17. Nullità parziale
Qualora parti delle presenti Condizioni generali di contratto debbano rivelarsi invalide o inefficaci, ciò non deve influenzare la validità delle restanti disposizioni. La disposizione inefficace o invalida deve essere sostituita da una disposizione, che si avvicini il più possibile allo scopo giuridico ed economico della disposizione da sostituire, salvaguardando in modo appropriato gli interessi dei contraenti.
18. Diritto applicabile e foro competente
Fatte salve le esclusioni di legge di una scelta del diritto applicabile, il rapporto giuridico è soggetto al diritto svizzero. Fatti salvi i fori competenti imperativi o parzialmente imperativi, per tutte le con- troversie derivanti da o in relazione al presente rapporto giuridico Zurigo è il foro competente, ove ammissibile il Tribunale commerciale del Canton Zurigo. La venditrice resta autorizzato ad adire qualsiasi altro foro competente.
Ottobre 0000 / Xxxxxx XX