DETERMINA DEL DIRETTORE n. 77 del 30.12.2020
SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 – Xxxxxx (XX) Codice Fiscale 91025730473 |
DETERMINA DEL DIRETTORE n. 77 del 30.12.2020
Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di accoglienza e integrazione nell’ambito del sistema SAI (ex Siproimi) di cui al decreto-legge n. 130/2020 - categoria ordinari - a valere sul finanziamento di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 1° ottobre 2020 – CUP I91H20000110001 – CPV 85311000-2 – Determina a contrarre
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile dell’Area Funzionale Tecnico Amministrativa
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
(firmato in originale)
IL DIRETTORE
Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 4 del 24.05.2019, con il quale la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx è stato nominata Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;
Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrati in data
02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle attività socio- sanitarie di cui all’art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L. R. n. 40/2005 s.m.i., e la gestione all’interno di queste del Fondo della non autosufficienza;
Preso atto che con la delibera dell’Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;
Preso atto della Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 20.02.2020 avente ad oggetto: “Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14/01/2020 – 13/01/2030. Presa d’atto della ratifica da parte di Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole”;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 con la quale è stata assunta la decisione di procedere, a far data dall’01/01/2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio;
Vista la delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19.12.2019 ad oggetto: “Governance Territoriale dell’Azienda USL Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019;
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 20.02.2020 “Bilancio Preventivo Economico anno
2020, pluriennale 2020 – 2022 e Piano Programma 2020. Approvazione”;
Vista la determina del Direttore n. 24 del 22.04.2020 avente per oggetto: “Assegnazione dei budget a seguito dell’approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2020 avvenuto con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 04 del 20.02.2020. Adozione”;
Vista la determina del Direttore n. 73 del 22.12.2020 “Assegnazione e variazione dei budget a seguito dell’approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2020 avvenuto con delibera dell’Assemblea dei soci n. 14 del 26.11.2020;
Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l’Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022 che include il Piano Operativo Annuale 2020;
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 “Regolamento di Organizzazione
della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”;
Premesso che la Società della Salute della Valdinievole, nell’esercizio associato delle funzioni attribuite dai consorziati Comuni della zona, gestisce direttamente mediante appalto i servizi di accoglienza e integrazione;
Visti e richiamati:
- la legge 1° dicembre 2018, n. 132 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”), che comporta il passaggio dal progetto SPRAR al progetto Siproimi;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2019 (Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati”), con particolare riferimento alle “Linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi)”, a esso allegate (di seguito Linee Guida);
- l’art. 86 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto decreto “Cura Italia”), che ha disposto, tra l’altro, che, in considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza relativo al CoViD-19, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza, le cui attività erano state autorizzate fino al 30 giugno 2020, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere, alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, fino al 31 dicembre 2020;
- il decreto del Ministro dell’Interno del 1° ottobre 2020 di finanziamento dei progetti Siproimi per i periodi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023;
- il decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130 (“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”) che ha previsto l’introduzione del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), integrando la normativa vigente;
Vista la Delibera della Giunta Esecutiva SdS n. 8 del 25.03.2020 “Progetto SPRAR della Valdinievole. Prosecuzione del progetto per il triennio 2021 – 2023” con cui si è dato mandato al Direttore di predisporre il nuovo progetto SPRAR di “Organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolta ai richiedenti asilo e rifugiati umanitari per gli interventi di accoglienza destinati alle persone con necessità di assistenza sanitaria, sociale, e domiciliare, specialistica e/o prolungata all’interno di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” per il periodo 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2023;
Dato atto di quanto stabilito dall’art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., nel quale viene previsto che “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture”;
Visto l’art. 2, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), che prevede che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell’esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento”;
Rilevate la natura, i contenuti prestazionali e le caratteristiche del servizio che si rende necessario affidare, con particolare riguardo al fatto che:
- è classificato tra i servizi sociali;
- è identificato con il codice CPV 85311000-2, elencato tra i codici identificativi dei servizi sociali e servizi connessi di cui al Regolamento (CE) N. 213/2008 della Commissione del 28.11.2007;
Considerato che il valore del suddetto servizio è stato approvato dal Ministero dell’Interno con il proprio decreto del 1° ottobre 2020, che ha approvato e finanziato - con decurtazione rispetto al piano finanziario - la domanda di prosecuzione presentata dalla Società della Salute, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, con un contributo annuale pari a € 464.840,09, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e servizi d’asilo;
Dato atto che il valore dell’appalto si attesta sensibilmente al di sopra delle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., e che, pertanto, si ricorre alla procedura aperta ex art. 60 dello stesso decreto legislativo;
Visto lo schema di capitolato speciale disciplinante i contenuti, le modalità di svolgimento del servizio oggetto d’appalto, le modalità e i criteri di aggiudicazione, come allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A);
Dato atto che:
- l’appalto è costituito da un unico lotto funzionale relativo a 30 posti nella categoria “ordinari” in
strutture ubicate nel territorio della Valdinievole;
- la durata del servizio è pari a 32 mesi, con inizio stimato dal 1° maggio 2020 fino al 31 dicembre 2023;
- è prevista la possibilità di specifiche variazioni in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 106, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., per un importo massimo pari al 50% del valore iniziale, oltre che la proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei soli elementi qualitativi, precisando che l’elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso in forza del quale i partecipanti competeranno solo in base ai criteri qualitativi prestabiliti ai sensi del combinato disposto dell’art. 95, commi 3, lett a), e 7, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- nel capitolato sono inserite tutte le necessarie clausole a tutela dei lavoratori impiegati dal soggetto aggiudicatario, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., inerenti all’affidamento dei servizi ad alta intensità di mano d'opera;
Considerato:
- che al valore complessivo del finanziamento, che ammonta a € 1.394.520,27 sono da sottrarre:
- € 15.000,00 come costi previsti per il revisore;
- € 24.000,00 come costi per l’espletamento della procedura;
- € 149.800,00 come costi per il proseguimento del progetto SPRAR nel periodo 1° gennaio 2021/30 aprile 2021 che verrà prorogato (proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii) nelle more di espletamento della presente gara;
- che il valore dell’appalto è pertanto stimato in € 1.205.720,27 (IVA inclusa se dovuta) per la durata di 32 mesi;
Considerato che:
- la documentazione di gara è redatta in piena conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- il progetto, così come risultante dal Capitolato speciale, è pienamente rispondente alle esigenze del territorio, agli obiettivi della Società della Salute e al progetto approvato dal Ministero dell’Interno;
Richiamati:
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa, indicante:
• il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il corretto espletamento dei servizi di accoglienza e integrazione nell’ambito del sistema SAI (ex Siproimi) di cui al decreto-legge n. 130/2020 - categoria ordinari;
• l’oggetto del contratto è lo svolgimento dei servizi di cui sopra come individuati e descritti nel capitolato speciale di appalto;
• la scelta del contraente, consistente nella procedura aperta, è quella stabilita dall'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
Verificato che non è attiva alcuna convenzione idonea allo scopo sulla piattaforma gestita dal CONSIP, concessionaria del Ministero delle Economia e delle Finanze per i servizi informatici pubblici, e sul
sistema START creato dalla Regione Toscana alla quale poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24 comma 6, della L. 448/2001;
Appurato che la selezione debba essere riservata a tutti i soggetti individuati all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 e aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 6 del 08.03.2017 avente per oggetto: “Convenzione per l’adesione alla stazione unica appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale di Committenza, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. I), L), M) del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione”;
Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 12 del 28.03.2018 avente per oggetto “Nuovo schema di Convenzione per l’adesione alla stazione unica appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. I), L), M) e art. 37 co. 4 lett. C) del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Autorizzazione all’approvazione e alla sottoscrizione”;
Considerato che, la procedura concorsuale deve essere esperita dalla Stazione Appaltante Unica (SUA) istituita presso la Provincia di Pistoia ai sensi dell’art. 13 della L. 13.8.2010 n. 136;
Ritenuto pertanto di procedere all'indizione della procedura aperta sopra soglia comunitaria da espletarsi sulla piattaforma START della Regione Toscana, avvalendosi della Stazione Unica Appaltante (SUA) istituita presso la Provincia di Pistoia;
Considerato che:
-gli oneri per la sicurezza nel corso dell'intero appalto sono pari a € 0 (zero) come indicato nel
Capitolato Speciale;
- ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le stazioni appaltanti devono effettuare il versamento del contributo a favore dell'Autorità calcolato sull'importo a base di gara e che tale importo, in base alla Delibera Anac 1197 del 18.12.2019 è di € 600,00;
- si rende necessario infine impegnare le spese per la controprestazione della SUA che ammontano a €
5.617,16;
Considerato che, con riferimento alla gara suddetta si deve provvedere alla pubblicazione, così come previsto dall'art. 73 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016, di tutti gli atti di gara su:
• Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
• Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
• due quotidiani a livello nazionale e due quotidiani a livello locale;
• sito internet della SdS Valdinievole;
• sito internet del Ministero delle Infrastrutture e sull’Osservatorio dei LL.PP;
Dato atto che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani è soggetta al pagamento di una spesa e che per i predetti servizi non esiste una convenzione (Consip o Xx.Xx) attiva ai sensi dell’art. 26 comma 1 della L. 488/2009, né una convenzione che abbia un servizio attivo comparabile con quello del presente provvedimento;
Dato atto pertanto che la SUA ha provveduto a richiedere i preventivi per la pubblicazione sui quotidiani e sulla G.U. dovendo questo Ente procedere alla scelta, tra diverse testate giornalistiche, quella ritenuta più idonea e conveniente;
Visto quanto disposto dall’art. 3 comma 1b del D. M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016: “A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonchè degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del codice, e, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale per gli avvisi ed
i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti”;
Visto l’art. 5 comma 2 del D.M. Infrastrutture e trasporti che prevede che “le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”;
Visti i seguenti preventivi: SpeeD (nostro Prot. 49467/2020); System24 Il Sole 24 Ore Spa (nostro Prot.4945/2020); X. Xxxxxxx & C. Spa (nostro Prot. 4943/2020); RCS Pubblicità (Nostro Prot. 4944/2020); GURI (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana) – nostro Prot. 4952/2020;
Visto il Piano della prevenzione della corruzione approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva SdS n. 6 del 03.02.2020 e in particolare l’allegato A denominato “Valutazione complessiva di alcuni processi a rischio 2020-2022”;
Preso atto che, con riferimento al Piano Anticorruzione e alle schede sopra richiamate ed in particolare all’area di rischio “Affidamento lavori, servizi e forniture”, relativamente all’incarico di cui trattasi si attesta:
- il rispetto delle misure di prevenzioni previste dall'art. 15 del citato Piano;
- il rispetto del principio della rotazione dei contraenti;
- il rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;
- l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990;
- il rispetto degli adempimenti di trasparenza;
Visto inoltre che, per dare continuità al servizio si ritiene opportuno stabilire una proroga del progetto Sprar attualmente in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente;
Visto che la ditta aggiudicataria del servizio si è dichiarata disponibile alla prosecuzione del rapporto contrattuale per ulteriori 4 mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto attualmente in essere (prot. 4948 del 30.12.2020);
Visto quanto disposto dagli art. 71 bis “Società della salute: finalità e funzioni” e 71 novies, “Direttore della società della salute”, della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;
Visto l’art. 31 “Consorzi” del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il comma 5.2.4 “Il Direttore” dell’art. 5 “Organi consortili e statuto” della Convenzione della SdS
che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;
Visto l’art. 107, “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreti legislativo 18.08.2000 n. 267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa
1. di prorogare l’attuale contratto d’appalto per l’affidamento del servizio di “accoglienza integrata per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari di permesso umanitario di cui all’art. 32 del D. Lgs. 25/2008, singoli o con il rispettivo nucleo familiare – Progetto Sprar” fino al 30.04.2021, salvo che l’aggiudicazione della procedura di scelta di un nuovo contraente non si concluda prima di tale data;
2. di indire, tramite il SUA della Provincia di Pistoia, la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs 50/2016, volta all'individuazione dell’operatore economico chiamato ad eseguire il servizio descritto in narrativa per il periodo di 32 mesi dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2023, sulla piattaforma START della Regione Toscana;
3. di stimare l'importo a base d'asta in €. 1.205.720,27 comprensivo di IVA se dovuta;
4. di prenotare al Bilancio pluriennale 2020 – 2022 della SdS Valdinievole, annualità 2021, conto economico 0602-173630 budget 00-00-000, la somma lorda di €. 1.205.720,27;
5. di impegnare e liquidare alla Provincia di Pistoia, con imputazione al conto economico 0602 532200 budget 00-00-000 del bilancio preventivo economico 2020-2022, esercizio 2020, la somma di €. 5.617,16 relativa agli oneri fissati con gli accordi citati in narrativa;
6. di effettuare il versamento del contributo di € 600,00 a favore dell' ANAC e di imputare tale somma al conto economico 0602 532200 budget 00-00-000 del bilancio preventivo economico 2020-2022, esercizio 2020;
7. di affidare alla Società A. Manzoni & C. S.p.A. di Milano la pubblicità sui quotidiani a livello nazionale e a livello locale Il Foglio (ed. nazionale) e La Repubblica (ed. locale) per la gara indetta da questo Ente e indicata in premessa per un importo complessivo di €. 439,20 (XXX xxxxxxx);
8. di affidare alla RCS Pubblicità la pubblicità sui quotidiani a livello nazionale e a livello locale/regionale Corriere della Sera e Corriere Fiorentino per la gara indetta da questo Ente e indicata in premessa per un importo complessivo di €. 315,00 (IVA esclusa);
9. di affidare all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (I.P.Z.S) la pubblicazione sulla G.U. della gara in questione per un importo complessivo di €. 657,21 (XXX xxxxxxx e comprensivo di bollo da € 16,00);
10. di imputare la somma complessiva di €. 1.718,4 (comprensiva di IVA), al conto economico 0602 532200 budget 00-00-000 del bilancio preventivo economico 2020-2022, esercizio 2020, relativa alle suddette pubblicazioni sui quotidiani e sulla GURI;
11. di dare atto che per le spese di pubblicazione è stato preso un codice CIG rilasciato dall’ANAC, da indicare sul mandato di pagamento, e che tale codice è il seguente: Z47300950E;
12. di approvare il capitolato speciale del servizio (Allegato A) e lo schema di contratto (Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
13. di dichiarare che:
a) l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs 50/2016 sulla base dei criteri di aggiudicazione specificati nel capitolato speciale attraverso la valutazione meritocratica;
b) il contratto, che sarà stipulato in forma di Pubblica Amministrativa sulla base delle vigenti disposizioni di legge, ha per fine l’esecuzione del servizio in questione e per oggetto la scelta del contraente della SdS Valdinievole;
14. di disporre che i documenti di gara di competenza della SUA impongano all'impresa vincitrice di sottoscrivere per accettazione il "Codice di comportamento dei dipendenti della SdS Valdinievole” approvato con deliberazione della Giunta Comunale con deliberazione n. 11 del 03.10.2016 e scaricabile dal sito Internet di questo Ente;
15. di nominare il Responsabile dell’Area Funzionale Socio-Assistenziale Xxxxxxx Xxxxxxxxx Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 7.8.1990 n. 241 per il quale si attesta l'assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis L. 241/1990;
16. di pubblicare sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx il presente avviso unitamente a tutti gli allegati nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 22/2013 sottosezione Bandi di Concorso;
17. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
18. di trasmettere il presente provvedimento a:
- all’Area Funzionale Tecnico Amministrativa;
- SUA – Provincia di Pistoia;
- all’Azienda USL TC;
Il Direttore della Società della Salute della Valdinievole
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
(Firmato in originale)
Allegato A
CAPITOLATO SPECIALE APPALTO
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di accoglienza e integrazione nell’ambito del sistema SAI (ex Siproimi) ai sensi del decreto legge n. 130/2020 - categoria ordinari - a valere sul finanziamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno del 1° ottobre 2020 - CUP I91H20000110001 - CPV 85311000-2
PARTE PRIMA - OGGETTO E CONTENUTI DELL’APPALTO
Art.1 - Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione dei servizi di accoglienza di cui è titolare la Società della Salute della Valdinievole nell’ambito del Sistema di Accoglienza ed Integrazione (SAI, ex Siproimi) con riferimento al progetto approvato e finanziato con il decreto del Ministro dell'Interno del 1° ottobre 2020 per 30 posti di categoria “ordinari”.
Il soggetto aggiudicatario dell’appalto (di seguito “gestore”) deve indirizzare l’attività alla pianificazione e alla realizzazione di attività di accoglienza, mediazione sociale e accompagnamento delle persone beneficiarie in percorsi verso l’autonomia e l’integrazione sociale che si devono sostanziare in orientamento e sostegno per l’inserimento lavorativo, in consulenza e orientamento legale e in sostegno per il raggiungimento dell’autonomia abitativa.
Il gestore deve assicurare la massima collaborazione con i referenti della Società della Salute per il suddetto progetto e con i servizi sociali territoriali della stessa Società della Salute.
Ai sensi dell’art. 51 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., il presente appalto è costituito da un unico lotto relativo all’affidamento dei servizi di accoglienza integrata per 30 posti nella categoria “ordinari” in strutture ubicate nel territorio della Valdinievole.
Il gestore si impegna a utilizzare il logo ufficiale del Ministero dell’Interno e nelle strutture dove si realizza il progetto deve essere affissa all’esterno una targa con i riferimenti del Progetto stesso.
Il gestore deve garantire ogni servizio previsto dal presente capitolato unitamente a quanto offerto in sede di gara tramite l'offerta tecnica/qualitativa.
Tutte le attività di verifica e controllo previste dalla Società della Salute nel presente capitolato possono essere esercitate anche dai Comuni in cui hanno sede le strutture.
Art. 2 - Normativa di riferimento
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato circa gli standard e le modalità di attivazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela si applica la normativa di seguito riportata, che costituisce parte integrante del presente capitolato, ancorché non materialmente allegata:
• legge 1° dicembre 2018, n. 132 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”);
• decreto del Ministro dell’Interno del 18 novembre 2019 (Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati”), con particolare riferimento alle “Linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi)”, a esso allegate (di seguito Linee Guida);
• decreto del Ministro dell’Interno del 1° ottobre 2020 di autorizzazione alla prosecuzione e al finanziamento dei progetti Siproimi in scadenza al 31.12.2020 per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023;
• decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 (“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”);
• “Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria” (agosto 2018 in corso di aggiornamento) (di seguito Manuale Operativo);
• “Manuale Unico di Rendicontazione” (aggiornato al maggio 2018) (di seguito Manuale di
Rendicontazione);
• “Manuale di utilizzo del sistema di gestione della banca dati del Servizio Centrale” (di seguito Manuale della Banca Dati);
• circolari del Servizio Centrale del Ministero degli Interni.
Art. 3 - Posti di accoglienza richiesti
I posti di accoglienza finanziati per l’intera durata del progetto sono 30.
Tali posti sono rivolti a persone singole di ambo i sessi rientranti nella categoria “ordinari” e individuate ai sensi del decreto legge n. 113/2018, convertito, con modificazioni, con la legge n. 132/2018.
I requisiti per l’accesso delle persone beneficiarie dei servizi di accoglienza e la durata degli stessi sono stabiliti dal decreto ministeriale 18 novembre 2019 e dalle allegate Linee Guida.
Si precisa che, in base all’uscita preventiva di beneficiari (per propria scelta o per conclusione del progetto di accoglienza), potranno essere inseriti nuovi ospiti fino al completamento dei 30 posti.
Art. 4 - Strutture di accoglienza richieste
Per il periodo di affidamento del servizio il gestore deve mettere a disposizione delle strutture come di seguito precisato.
Il gestore realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso strutture presenti nel territorio della Valdinievole.
Le strutturedovranno essere un numero minimo di 5 e non potranno prevedere un numero massimo di ospiti superiore a 6.
Il gestore dovrà disporre a titolo di proprietà, affitto, possesso e/o comodato d’uso per almeno 32 mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di partecipazione. Gli alloggi devono essere in possesso delle caratteristiche e dei requisiti di cui agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 delle Linee Guida.
In conformità con quanto previsto all’art. 19 delle succitate Linee Guida, le strutture utilizzate per l'accoglienza devono avere i seguenti requisiti:
a) essere destinate a uso residenziale e/o a civile abitazione;
b) essere immediatamente e pienamente fruibili;
c) risultare conformi alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti- infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro;
d) essere predisposte e organizzate in relazione alle esigenze delle persone beneficiarie, tenendo conto del numero e delle caratteristiche di quelle da accogliere;
e) risultare adeguate, in relazione al rapporto superficie-persone accolte e alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;
f) essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l’accoglienza di soggetti portatori di esigenza particolari;
g) non essere collocate in luoghi lontani dai centri abitati;
h) essere ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire un’efficace
erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
i) avere costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base
ai parametri fissati dall’Agenzia delle Entrate (banca dati quotazioni immobiliari);
j) essere destinate esclusivamente a progetti SAI (ex Siproimi), a eccezione delle ipotesi in cui l’accoglienza nell’ambito del sistema sia assicurata in strutture specialistiche destinate a soggetti con particolare vulnerabilità;
k) essere rispondenti, in rapporto al numero e alla tipologia dei beneficiari accolti, ai “Requisiti minimi
delle strutture di accoglienza” previsti nel Manuale Operativo;
l) essere libere da altri vincoli.
Il gestore ha l’onere di mantenere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza le strutture adibite all’accoglienza, le relative pertinenze e tutti gli impianti, nonché la dotazione degli arredi presenti nella struttura.
Sono pertanto a carico del gestore tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti, ivi compresa la sostituzione delle parti soggette a usura (sostituzione di lampadine, cambi dei sifoni di scarico, della rubinetteria non più funzionante, ecc.), nonché il relativo arredo e le attrezzature, ivi comprese quelle per la preparazione dei pasti. Al riguardo, il gestore dovrà
garantire il rispetto della normativa dell’Unione Europea, nazionale e regionale in materia di igiene dei locali e degli alimenti.
Sono a carico del gestore tutte le spese di gestione delle strutture, ivi comprese quelle per l’eventuale
sanificazione e disinfestazione, nonché le spese per le utenze e per il pagamento dei tributi.
Il personale della Società della Salute e dei Comuni ove sono ubicate le strutture può accedere in qualsiasi momento ai locali per accertare lo stato degli stessi ed effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari e, nel caso siano riscontrate anomalie, il gestore è obbligato a intervenire tempestivamente e a comunicare immediatamente la tempistica e l’esito degli interventi di ripristino. Qualora ciò non avvenisse, possono essere applicate le penali di cui all’art. 18 del presente capitolato.
L’attivazione o l’eventuale sostituzione delle strutture di accoglienza, nonché il trasferimento delle persone beneficiarie e/o la variazione di capacità delle stesse, devono essere tempestivamente comunicate alla Società della Salute per l’attivazione delle procedure previste dagli artt. 20 e segg. delle Linee Guida.
Art. 5 - Finalità dell’appalto
L’obiettivo del presente appalto consiste nell’erogare i servizi di cui all’art. 6 del presente capitolato. Il gestore dovrà coordinarsi con la Società della Salute al fine di definire, con il coinvolgimento delle persone beneficiarie, i progetti di accoglienza, tutela e integrazione e monitorarne periodicamente i percorsi ai fini del raggiungimento dell’autonomia delle stesse.
La Società della Salute opera attraverso il proprio referente di progetto la supervisione e il monitoraggio periodico sul buon andamento dei percorsi di accoglienza, integrazione e tutela delle persone beneficiarie.
Tutti i servizi devono essere organizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, della sicurezza sui luoghi di lavoro e finalizzati a garantire un luogo confortevole e familiare per le persone ospitate, prevedendo anche una partecipazione attiva delle stesse, nel pieno rispetto dei valori umani, in modo da rispettarne le tradizioni culturali e religiose.
Tutti i servizi devono essere inoltre organizzati e gestiti nel rispetto di quanto previsto dal Manuale Operativo e dal Manuale di Rendicontazione.
Tutti i servizi devono essere organizzati nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali in
materia di prevenzione dell’emergenza sanitaria da CoViD-19.
Art. 6 - Servizi specifici
Per accoglienza integrata si intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio) insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale funzionali alla riconquista dell’autonomia individuale. L’accoglienza integrata è pertanto costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori:
a) accoglienza materiale;
b) mediazione linguistico-culturale;
c) orientamento e accesso ai servizi sul territorio;
d) formazione e riqualificazione professionale;
e) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
f) orientamento e accompagnamento legale;
g) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
h) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
i) tutela psico-socio-sanitaria.
6.1 Accoglienza materiale
Il gestore ha l'obbligo di:
- garantire il vitto e soddisfare le particolari necessità delle persone beneficiarie. In particolare il gestore garantisce, avvalendosi della consulenza di un dietista ai fini della definizione di una dieta equilibrata e rispettosa delle tradizioni e delle specifiche esigenze sanitarie degli ospiti. In particolare:
a) colazione (bevande calde e prodotti da forno, anche confezionati);
b) pranzo (un primo caldo, un secondo, variabile in base al menù invernale ed estivo, il contorno e la frutta);
c) xxxx (il primo, il secondo, il contorno e la frutta);
- fornire vestiario, biancheria per la casa e prodotti per l'igiene personale, rispettando le esigenze individuali e garantendo almeno un cambio settimanale;
- erogare pocket money, secondo le modalità stabilite dal Manuale Operativo e dal Manuale di rendicontazione.
6.2 Mediazione linguistico-culturale
Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati.
Il gestore ha l’obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione sia linguistica (interpretariato), che culturale, tra le singole persone beneficiarie, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza).
Tale attività deve essere garantita attraverso una figura professionale formata in possesso dei titoli riconosciuti da Enti pubblici con una comprovata esperienza nel settore.
6.3 Orientamento e accesso ai servizi sul territorio
Il gestore ha l'obbligo di:
- garantire le procedure di iscrizione anagrafica delle persone aventi diritto;
- facilitare le persone beneficiarie nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, così come previsto dal Manuale Operativo;
- garantire l’accesso e la fruibilità del diritto alla salute;
- garantire alle persone beneficiarie l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di
15 ore settimanali (in assenza di servizi adeguati sul territorio potranno essere adottate le misure necessarie per l'acquisizione degli elementi linguistici).
6.4 Formazione e riqualificazione professionale
Il gestore ha l’obbligo di:
- sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l’impiego di specifici strumenti di profilazione delle competenze;
- orientare e accompagnare le persone beneficiarie alla formazione professionale (corsi, tirocini formativi, ecc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali in possesso delle persone beneficiarie e favorire l'accesso all'istruzione universitaria.
6.5 Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale
Il gestore ha l'obbligo di:
- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e informazione al fine di facilitare il dialogo tra le persone beneficiarie e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva delle persone beneficiarie (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, ecc.);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto, coinvolgendo gli attori locali interessati (Prefettura, Questura, Forze dell'ordine, Tribunale ordinario, agenzie educative, centri di formazione professionale, centri per l'impiego, ecc.);
- promuovere la partecipazione delle persone beneficiarie alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.
6.6 Orientamento e accompagnamento legale
Il gestore ha l'obbligo di:
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocraticoamministrative per la regolarizzazione sul territorio;
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, nonché il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- garantire la verifica degli adempimenti amministrativi di segnalazione agli organi competenti e delle dovute azioni di legge in materia di presa in carico;
- garantire il supporto per la regolarizzazione dello status giuridico della persona richiedente o titolare di protezione, finalizzata all'integrazione sul territorio;
- garantire l’informazione su diritti e doveri sanciti dall’ordinamento italiano;
- garantire l’informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.
6.7 Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo
Il gestore ha l’obbligo di:
- garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, attraverso seminari periodici e consegna di materiale didattico nella lingua della persona beneficiaria;
- seguire l’iscrizione presso i servizi per l’impiego di Monsummano e Pescia;
- realizzare percorsi di inserimento lavorativo protetto e/o tirocini di inclusione sociale per le persone beneficiarie più vulnerabili.
6.8 Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo
Il gestore ha l’obbligo di:
- garantire l’informazione sul diritto alla casa;
- favorire inserimento nelle graduatorie pubbliche delle persone beneficiarie in possesso dei requisiti;
- creare flussi informativi con assistenti sociali e/o altri uffici pubblici e con gli enti del terzo settore che operano nel settore casa, anche in altri Comuni nel caso di trasferimento di una persona beneficiaria in Comuni diversi da quelli di ubicazione della struttura;
- ricercare soluzioni alloggiative convenienti.
6.9 Tutela psico-socio-sanitaria
Il gestore ha l'obbligo di:
- garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze delle singole persone beneficiarie;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- nel caso di persone beneficiarie con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura delle persone beneficiarie portatrici di specifiche esigenze socio-sanitarie;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che, a diverso titolo, possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali;
- garantire, nel caso di persone beneficiarie con disabilità e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, l'attivazione di programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.
Per quanto riguarda gli standard e le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza, integrazione e tutela di cui ai punti precedenti si rinvia al Manuale Operativo consultabile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx, le cui disposizioni sono da ritenersi a tutti gli effetti di legge e contrattuali, parte integrante e sostanziale, e, pertanto, devono essere osservate dal gestore.
Il gestore realizza le prestazioni di cui sopra anche con ulteriori attività proposte e formalizzate
nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
Il gestore individua un Coordinatore come referente per il progetto di accoglienza SAI (ex Xxxxxxxx) che risponda dei rapporti contrattuali con la Società della Salute e che rappresenti per la Società della Salute la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio, così come previsto dal successivo art. 9.
Tutti i servizi dovranno essere organizzati nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali in
materia di prevenzione dell’emergenza sanitaria da CoViD-19.
Art. 7 - Ulteriori prestazioni richieste relativamente alla gestione amministrativa del progetto
Il gestore deve provvedere alla tenuta e all’aggiornamento costante dei seguenti registri e documenti.
7.1 Tenuta, gestione e aggiornamento della Banca Dati del Sistema SAI (ex Siproimi) e della casella di posta elettronica dedicata
Il Sistema SAI (ex Siproimi) è dotato di una Banca Dati centralizzata per la registrazione degli inserimenti e di tutte le azioni che riguardano l'accoglienza e i servizi erogati alle persone beneficiarie. La tenuta e il corretto aggiornamento della Banca Dati è elemento indispensabile del funzionamento del sistema e la sua non corretta gestione può determinare penalizzazioni o addirittura la revoca del contributo.
Pertanto il gestore si obbliga a:
- aderire alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale per la gestione della Banca Dati, dotandosi di postazione pc con connessione internet dedicata a tale servizio;
- designare un proprio operatore quale Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento della Banca Dati e di un sostituto in caso di assenza o impossibilità da parte del Responsabile;
- garantire la partecipazione del suddetto operatore ai percorsi formativi organizzati dal Servizio Centrale per tale figura specifica;
- garantire il tempestivo inserimento e aggiornamento di tutti i dati richiesti dalla Banca Dati;
- fornire i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi dall'autorizzazione formale da parte del Ministero;
- provvedere all'eventuale aggiornamento della sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail e fax) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti.
Tramite la Banca Dati vanno inoltre richieste le autorizzazioni per le eventuali proroghe dell'accoglienza.
Nella gestione della Banca Dati e nella tenuta di tutta la documentazione relativa alle persone beneficiarie e ai servizi loro offerti, il gestore e gli operatori impiegati nel progetto sono tenuti al rispetto delle norme sulla privacy.
Il gestore deve dotarsi di una casella di posta elettronica dedicata per la gestione delle comunicazioni da e verso il Servizio Centrale. Tale casella dovrà essere accessibile anche al Referente del progetto della Società della Salute di cui all’art. 15.
Il gestore si obbliga a designare un operatore responsabile del monitoraggio quotidiano e dello smistamento della posta elettronica in arrivo, con particolare attenzione e tempestività alle comunicazioni in arrivo dal Servizio Centrale o dai livelli istituzionali (Ministeri, Prefettura, Questura, Regione, Comuni, ecc.).
Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al Manuale della Banca Dati.
7.2 Tenuta di un registro per la rilevazione delle presenze quotidiane degli ospiti
Il modello da adottarsi per la redazione di tale registro è allegato al Manuale di Rendicontazione. La corretta tenuta di tale registro è indispensabile, essendo documento obbligatorio da allegare alla rendicontazione finale del progetto.
7.3 Tenuta di un registro dei contributi economici erogati ai beneficiari, con relativa attestazione di ricevuta da parte del percettore
Anche tale registro è documento obbligatorio, in quanto da allegare alla rendicontazione finale del progetto.
7.4 Tenuta di un registro scadenziario (anche in formato digitale) dei permessi di soggiorno e delle convocazioni da parte delle Commissioni territoriali asilo
7.5 Fascicolo personale
Per ciascuna persona beneficiaria va tenuto e aggiornato un fascicolo contenente i report dei colloqui svolti, dei servizi erogati e degli eventuali richiami e sanzioni, nonché ogni ulteriore documento relativo alla storia dell’accoglienza della stessa.
7.6 Progetto educativo individualizzato, parimenti redatto per ciascun beneficiario
Il soggetto attuatore si obbliga a tenere costantemente aggiornato il Registro delle Spese di Progetto in formato elettronico secondo il modello allegato al Manuale di Rendicontazione.
Tale registro è documento obbligatorio e indispensabile alla corretta tenuta delle spese di progetto e deve essere allegato alla rendicontazione finale del progetto.
Al momento dell’ingresso in accoglienza, ciascuna persona beneficiaria è chiamata a prendere visione e sottoscrivere il Patto di accoglienza e il Regolamento di convivenza della struttura ospitante.
Tali documenti, approvati dalla Società della Salute su proposta del gestore, devono indicare il periodo di accoglienza e individuare in maniera sintetica la tipologia dei servizi che saranno erogati dal progetto, nonché i diritti e i doveri che la persona beneficiaria deve condividere per permanere nel progetto, concernenti in particolare il rispetto delle regole di convivenza e la fattiva partecipazione alle attività previste dal percorso formativo personalizzato, concordato e condiviso.
Sia il Patto di accoglienza, che il Regolamento di convivenza devono essere tradotti nelle lingue di provenienza dei beneficiari o essere tradotti in una lingua conosciuta dalla persona beneficiaria in caso di lingue per le quali non sono reperibili nel territorio interpreti o mediatori.
Copia del modello del Patto di accoglienza, del Regolamento di convivenza, nonché della Carta dei servizi, devono essere disponibili per la libera consultazione presso ciascuna struttura di accoglienza.
Oltre alla documentazione di cui sopra, il gestore si impegna a predisporre, di concerto con la Società della Salute, i seguenti documenti obbligatori da produrre al Servizio Centrale e al Ministero dell’Interno, secondo le modalità e nel tassativo rispetto dei termini che saranno dagli stessi indicati:
a) la Relazione intermedia, relativa alle attività e ai servizi erogati nel primo semestre di attività di ciascun anno;
b) la Scheda semestrale di monitoraggio, elaborata dalla Banca Dati e relativa alle presenze e ai servizi erogati alle persone beneficiarie nel corso del primo semestre di attività di ciascun anno;
c) la Relazione finale, relativa alle attività e ai servizi erogati nel corso di ciascun anno;
d) la Scheda finale di monitoraggio, elaborata dalla Banca Dati e relativa alle presenze e ai servizi erogati alle persone beneficiarie nel corso di ciascun anno;
e) la Rimodulazione del piano finanziario, entro il 30 novembre di ogni anno nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal Manuale di Rendicontazione.
Il gestore si obbliga altresì a elaborare i dati necessari e a predisporre e inviare, in collaborazione con la Società della Salute ed entro i termini stabiliti annualmente dal Ministero dell’Interno, la rendicontazione di tutte le spese sostenute nell’anno precedente, redatta secondo i criteri e le regole previste dal Manuale di Rendicontazione e corredata da tutta la documentazione contabile e amministrativa prevista dallo stesso Manuale.
Il soggetto attuatore si obbliga inoltre a collaborare fattivamente con il Revisore contabile indipendente incaricato dalla Società della Salute ai sensi dell’art. 31 delle Linee Guida, per lo svolgimento delle verifiche amministrativo-contabili e di ammissibilità sui documenti relativi alle voci di spesa indicate in sede di rendicontazione. Si impegna a soddisfare tempestivamente eventuali richieste di chiarimento o integrazione sugli stessi documenti ritenute utili dal Revisore per il rilascio del “Certificato di Revisione” che deve accompagnare obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.
Inoltre il gestore si impegna a fornire trimestralmente alla Società della Salute (con nota debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse) un report sulle attività svolte che contenga le seguenti informazioni:
- il numero delle persone beneficiarie accolte, con suddivisione per sesso, nazionalità e fasce d’età;
- il riepilogo delle presenze delle risorse professionali impiegate;
- il riepilogo relativo alle ore/interventi di mediazione linguistico-culturale erogate;
- il riepilogo relativo alle ore di consulenza legale erogate;
- il riepilogo relativo al numero dei corsi di lingua attivati e l’elenco delle persone partecipanti ai corsi;
- il riepilogo delle ore di docenza per i corsi di lingua italiana;
- riepilogo dei percorsi di formazione e integrazione attuati e l’elenco delle persone partecipanti ai corsi;
- riepilogo relativo ai contributi erogati alle persone ospitate.
Il report dovrà includere (a conclusione del secondo e del quarto trimestre) una relazione intermedia relativa al primo semestre di attività e una relazione finale nelle quali dovrà essere sviluppata un’analisi approfondita dell’andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e alle criticità riscontrate e alle proposte di miglioramento.
Tali relazioni dovranno includere un report statistico concernente almeno:
- il numero di presenze complessive, per paesi di provenienza e fascia di età delle persone accolte;
- le tipologie di permessi di soggiorno delle persone accolte;
- le presenze ai vari percorsi formativi offerti (corsi di lingua, corsi di formazione, stage aziendali e tirocini);
- gli esiti dei percorsi (uscite per abbandono, scadenza termini d’accoglienza, inserimenti lavorativi con
l’indicazione dei settori lavorativi ove sono avvenute, accessi all’alloggio autonomo, ecc.);
- in generale, tutti i dati e le informazioni che possono permettere la migliore valutazionedell’intervento.
Il gestore è tenuto a predisporre e fornire, su richiesta e con modalità e termini da indicarsi da parte della Società della Salute, la rendicontazione contabile delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, come declinate ai sensi del Manuale di Rendicontazione.
Art. 8 - Vincoli organizzativi
Il servizio oggetto del presente capitolato deve essere organizzato in forma integrata e unitaria, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati. A tal fine, il gestore deve garantire la gestione coordinata e integrata delle attività, curando le necessarie forme di raccordo operativo con la Società della Salute.
Il gestore deve garantire dall’inizio dell’attività una sede organizzativa all’interno del territorio di uno dei Comuni della Società della Salute ovvero, in mancanza, si obbliga a costituirla entro 30 giorni dall’inizio del servizio. Tale sede deve risultare idonea e funzionale all’organizzazione del servizio ed essere dotata di linea dati e telefonica e regolarmente presidiata, almeno con servizio di segreteria telefonica.
Art. 9 - Coordinamento
Il gestore deve garantire lo svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi oggetto del presente capitolato nel periodo di durata dello stesso attraverso la figura del Coordinatore.
Il Coordinatore costituisce il referente del progetto di accoglienza e deve organizzare, coordinare, monitorare e verificare l’efficiente ed efficace svolgimento dei compiti assegnati agli operatori impiegati nelle attività, provvedendo altresì alla gestione dei volontari e dell’eventuale personale, alla distribuzione dei carichi di lavoro, all’assegnazione di compiti specifici ai singoli operatori e alla definizione dei programmi, di intesa con la Società della Salute e sulla base delle indicazioni operative da essa ricevute.
Il gestore non può sostituire il Coordinatore, se non con l’assenso scritto da parte della Società della Salute. Nel caso in cui la Società della Salute esprima parere negativo, il gestore si impegna a indicare un nuovo nominativo. In ogni caso il sostituto deve essere in possesso di idonea professionalità.
Il costo relativo all’attività di coordinamento è individuato e ricompreso nel finanziamento.
Art. 10 - Innovazione
Nella predisposizione della proposta progettuale si dovrà tener conto dei servizi specifici descritti all’art.
6. Eventuali proposte innovative dovranno essere adeguatamente motivate e compatibili con il piano finanziario preventivo facente parte degli atti di gara, nel rispetto dei limiti imposti dalle macro-voci.
Art. 11 - Durata dell’appalto
In relazione alla copertura finanziaria garantita dal decreto del Ministro dell’Interno del 1° ottobre 2020 e della durata prevista dalla procedura di affidamento, si stima la durata iniziale del presente appalto in 32 mesi, dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2023, salvo che l’aggiudicazione definitiva non avvenga prima del 1° maggio 2021. In tal caso il contratto avrà decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione tra la SdS VdN e l’aggiudicatario del servizio.
Al termine del periodo di durata del contratto, in caso di indizione di una nuova procedura di scelta del gestore, la durata del presente contratto potrà essere prorogata (cosiddetta “proroga tecnica” ai sensi dell’art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.) limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 6 mesi. In tal caso il gestore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Società della Salute.
In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il gestore si impegna a collaborare con il soggetto gestore subentrante al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per la Società della Salute.
Art. 12 - Corrispettivo e modalità di pagamento
Con il decreto del Ministro dell'Interno del 1° ottobre 2020 il progetto Siproimi della Società della Salute ha ottenuto un finanziamento annuale di € 464.840,09 a fronte di una richiesta indicata nel Piano finanziario facente parte della documentazione di gara pari a € 480.374,16 (IMPORTO ANNUALE).
Al valore complessivo del finanziamento ottenuto sono poi da sottrarre:
- € 15.000,00, come costi previsti per il revisore contabile;
- € 24.000,00 come costi connessi all’espletamento delle procedure di affidamento;
- € 149.800,00 come costi per il proseguimento del progetto SPRAR nel periodo 1° gennaio 2021/30 aprile 2021;
Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato è pertanto previsto un importo di 1.205.720,27 (IVA compresa se dovuta) euro.
La Società della Salute riconoscerà al gestore il corrispettivo per le persone beneficiarie effettivamente ospitate, per il numero di giorni di effettiva permanenza nei servizi, al netto di eventuali costi non riconosciuti in sede di rendicontazione, fino a concorrenza del valore annuo di progetto assegnato con il succitato decreto del Ministro dell’Interno, al netto delle somme che restano nella disponibilità della Società della Salute.
Sulla base di suddetti valori e della presunta durata iniziale del contratto (32 mesi), l’importo stimato a base di gara è quantificato come segue: 1.205.720,27 euro.
Tale importo non è soggetto a ribasso d’asta ed è da intendersi onnicomprensivo e invariabile per
l’intera durata dell’appalto.
Nel caso in cui il contratto sia stipulato prima della data presunta del 1° maggio 2021 di cui all’art. 11, gli importi di cui sopra saranno rideterminati sui mesi effettivi di durata.
Il pagamento del corrispettivo al relativo gestore avverrà a seguito dell’avvenuto incasso da parte della Società della Salute delle rate di contributo erogate dal Ministero dell’Interno.
A seguito dell’avvenuto incasso, la Società della Salute comunicherà al gestore l’ammontare fatturabile fino a concorrenza di un importo pari al 90% del contributo annualmente riconosciuto dal Ministero dell’Interno. Il saldo, nella misura massima del restante 10% del contributo annuo concesso, sarà erogato solo ad avvenuta certificazione del totale delle spese da parte del revisore indipendente in sede di rendicontazione annuale e sarà eventualmente soggetto alla decurtazione delle somme relative a spese non riconosciute in tale sede. In ogni caso, laddove il Ministero dell’Interno dovesse determinare (anche in sede di successiva verifica della rendicontazione) una decurtazione del contributo annuale, il gestore si obbliga alla restituzione delle somme non riconosciute ed eventualmente già incassate, anche mediante l’escussione parziale o totale della garanzia definitiva prestata in sede di aggiudicazione.
Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Società della Salute della Valdinievole, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxx.
In conformità con quanto previsto dall’art. 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 55/2013, così come modificato dall’art. 25 del decreto legge n. 66/2014 (convertito con la legge n. 89/2014), le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica tramite l’apposita piattaforma e riportare tutti i dati identificativi essenziali, ivi incluso il CUP e il CIG comunicato dalla Società della Salute, a pena di non accettazione.
Ai fini del pagamento il gestore assume tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, e ss.mm.ii., ed è tenuto a comunicare alla Società della Salute gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A., unitamente alle generalità e al Codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso e ogni relativa variazione entro massimo 7 giorni dall’accensione e/o intervenuta variazione.
Le comunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 445/2000, e ss.mm.ii..
Il pagamento potrà avvenire solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità
contributiva e assicurativa dell’affidatario (DURC).
Art. 13 - Sospensione delle prestazioni
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscano in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente appalto procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del gestore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione di servizi, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti o per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le
sospensioni, xxxxxx per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il gestore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Società della Salute si oppone, il gestore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Nessun indennizzo è dovuto al gestore negli altri casi.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto.
Art. 14 - Ulteriori obblighi e responsabilità del gestore
14.1 Adempimenti di carattere generale per il personale
Il gestore è tenuto a fornire alla Società della Salute l’elenco nominativo del personale impiegato con l’indicazione delle relative qualifiche entro e non oltre i 5 giorni antecedenti l’avvio del servizio, nonché a trasmettere tempestivamente ogni successivo aggiornamento.
Con l’accettazione del presente capitolato il gestore si impegna all’osservanza e all’assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza e all’assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché a impegnarsi al rispetto della retribuzione e di quanto previsto nei CCNL di categoria sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (anche se non fosse formalmente iscritto alle stesse) e dagli accordi integrativi decentrati.
Il gestore tenuto ad applicare anche per il personale in sostituzione temporanea il vigente CCNL del comparto di appartenenza relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale e assicurativo, nonché a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell’appalto. Inoltre è tenuto a osservare le vigenti leggi e ogni altra normativa in materia di assicurazioni, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. A tale riguardo il gestore deve dimostrare, su richiesta della Società della Salute, l’adempimento di tutte le disposizioni relative al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nei compiti di cui al presente capitolato.
Il gestore deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene sul lavoro, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia e ogni altra malattia professionale e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.
Il personale deve partecipare a tutte le specifiche iniziative di formazione obbligatoria previste dal contratto di lavoro e dalla vigente normativa per almeno 24 ore annue pro-capite.
Le prestazioni svolte dal personale utilizzato dal gestore per le attività di cui al presente capitolato non costituiscono rapporto di impiego con la Società della Salute, né possono rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti della stessa.
Il gestore è tenuto a formare e ad aggiornare il personale impiegato nel servizio nella misura indicata dal progetto presentato in sede di gara e, se richiesto, ad assicurare la partecipazione in orario extra servizio ai corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento nelle materie inerenti all’appalto eventualmente organizzati dalla Società della Salute, con oneri a proprio carico.
Su richiesta della Società della Salute il gestore è tenuto a produrre tutta la documentazione comprovante il rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
Il gestore è tenuto a garantire l’immediata sostituzione degli operatori che risultassero inidonei e/o si rendessero responsabili di comportamenti illeciti o comunque inadeguati all’espletamento del servizio.
14.2 Clausola sociale
A tutela dei lavoratori e della stabilità occupazionale e ferma restando la compatibilità con l’organizzazione adottata e le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il gestore è tenuto a impiegare e ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale dipendente dal gestore uscente già impiegato e operante nel servizio oggetto d’appalto, laddove lo stesso personale sia interessato e disponibile.
In coerenza con le Linee Guida ANAC n. 13/2019 gli operatori economici concorrenti accettano espressamente la clausola sociale di cui al precedente comma, obbligandosi ad applicarla secondo le specifiche modalità previste dal progetto di assorbimento appositamente allegato all’offerta presentata in sede di gara. Tale obbligo è recepito nel contratto.
Il progetto di assorbimento, da allegarsi all’istanza di partecipazione alla procedura, deve indicare, distinti per qualifica, il numero di operatori che l’impresa si obbliga a riassorbire in caso di aggiudicazione unitamente alle relative condizioni contrattuali, con particolare riguardo al contratto di riferimento, all’inquadramento e al trattamento economico.
La mancata presentazione del progetto di assorbimento che il concorrente si impegna ad attuare in caso di aggiudicazione equivale alla mancata accettazione della clausola sociale ed è perciò motivo di esclusione dalla procedura e non è soggetta a soccorso istruttorio.
L’attuazione del progetto di assorbimento assurge a obbligo contrattuale a seguito dell’aggiudicazione ed è soggetta al monitoraggio e al controllo della Società della Salute. La volontà di accettare la clausola sociale è manifestata mediante apposita dichiarazione corredata, a pena di nullità, dal progetto di assorbimento che il concorrente si impegna ad attuare in applicazione della medesima clausola sociale.
Per le finalità di cui ai precedenti commi, l’elenco del personale attualmente impiegato e il relativo contratto di lavoro di riferimento sono riportati nel prospetto allegato al presente capitolato (allegato A).
14.3 Osservanza degli obblighi a tutela dei lavoratori e della sicurezza
Nello svolgimento dei servizi oggetto d’appalto, il gestore garantisce la piena osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata alla Società della Salute a qualsiasi titolo, ed è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza al momento della stipula del contratto.
Il gestore si impegna a formare il proprio personale sulle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, provvedendo con cadenza annuale a trasmettere alla Società della Salute una relazione concernente le attività di formazione e aggiornamento a cui hanno partecipato gli operatori impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato.
La Società della Salute si riserva di verificare nel periodo di vigenza del contratto, anche attraverso apposite ispezioni, il rispetto delle norme anti-infortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori e di procedere, qualora il gestore non risulti in regola con gli obblighi di cui ai comma precedenti, alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando allo stesso un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione, trascorso inutilmente il quale la Società della Salute si riserva la facoltà di risoluzione
di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, senza che da tale risoluzione possano conseguire per il gestore diritti o pretese di sorta, a eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione, dedotte le penali applicate per l’inadempienza contrattuale e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dalla Società della Salute.
Il gestore si impegna altresì a:
- rispettare le norme, in quanto applicabili, del decreto ministeriale 10 marzo 1998 ("Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro");
- garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal proprio documento di valutazione dei rischi.
Il gestore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dalla Società della Salute e rese note attraverso comunicazioni scritte ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.
La Società della Salute è pertanto esonerata da:
- ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del gestore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere alle persone beneficiarie del servizio e a terzi durante il periodo di suo svolgimento.
Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte del gestore preveda l'utilizzo di Dpi per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al decreto ministeriale 28 settembre 1990 e del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii.
Il soggetto aggiudicatario si impegna al rispetto di tutte le norme di sicurezza contenute nelle normative e nei protocolli nazionali e regionali già in vigore o che saranno emesse in merito all’emergenza CoViD
-19 e a tradurle nelle lingue delle persone beneficiarie.
Trattandosi di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all'interno della Società della Salute (intendendosi per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l’espletamento del servizio) ed essendo pertanto i suddetti locali/luoghi sottratti alla giuridica disponibilità della Società della Salute, resta escluso per il soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo n. 81/08, e ss.mm.ii, l’obbligo di redazione del DUVRI.
14.4 Obblighi inerenti alle coperture assicurative
Il gestore tiene espressamente sollevata la Società della Salute da ogni responsabilità per incidenti e danni causati a cose o persone che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio oggetto d’appalto. Il gestore si impegna a tenere indenne la Società della Salute da danni causati per ritardi, errori, omissioni e disservizi. Il gestore è tenuto, altresì, alla stipula e alla produzione di tutte le polizze assicurative previste dalla vigente normativa preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, con copertura a decorrere dall'affidamento del servizio (inizio attività) e fino alla sua cessazione.
La polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi deve coprire il gestore, tutto il personale impiegato nello svolgimento del servizio e ogni persona (fisica o giuridica) operante per conto dello stesso gestore.
La polizza assicurativa deve prevedere:
- massimali RCT per sinistro non inferiori a € 5.000.000,00;
- massimali RCO con € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato;
- copertura dei danni cagionati a terzi con xxxx e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- estensione della responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e di coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari;
- estensione di garanzia relativa alla responsabilità del gestore e dei suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio di protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., e alla responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni di cui al Regolamento U.E. 2016/679;
- estensione ai danni da incendio a cose o fabbricati di proprietà di terzi cagionati durante l’esecuzione del servizio con massimale non inferiore a € 500.000;
- estensione ai rischi per responsabilità civile derivanti dalla proprietà e/o conduzione e/o uso di qualsiasi bene utilizzato per l’espletamento del servizio assicurato, per danni causati da eventuali subappaltatori.
Qualora la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte alla Società della Salute o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del gestore.
Sono da considerarsi terzi:
- tutti coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'INAIL in quanto già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante;
- la Società della Salute, i suoi amministratori e i suoi dipendenti e collaboratori.
Il gestore è tenuto a produrre le polizze assicurative stipulate in ottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo preliminarmente alla sottoscrizione del contratto e, comunque, entro e non oltre i 5 giorni antecedenti la consegna del servizio.
14.5 Effettuazione del servizio in caso di sciopero
Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto delle leggi n. 146/1990 e n. 83/2000 e di
eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all’obbligo di congruo preavviso. Nulla è dovuto al gestore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
In caso di sciopero, il soggetto aggiudicatario è tenuto a effettuare i servizi essenziali secondo quanto stabilito dalle norme vigenti e dal CCNL di categoria.
14.6 Disposizioni sul trattamento dei dati personali
Nell'ambito delle attività definite nell'oggetto dell'appalto, la Società della Salute si qualifica quale Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, punto 7, del Reg. UE 2016/679 (GDPR).
Il soggetto aggiudicatario sarà individuato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e quest'ultimo si impegna alla sottoscrizione del relativo atto allegato al presente capitolato al quale si fa espresso rinvio per quanto attiene alle modalità e istruzioni di trattamento.
In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, garantendo che il personale autorizzato sia vincolato a mantenere la riservatezza e il segreto d’ufficio sulle informazioni e i dati personali, ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari, contenuti nei progetti di assistenza individuali per le persone beneficiarie del servizio e, comunque, su ogni fatto o circostanza riguardante le medesime persone di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del medesimo servizio oggetto d’appalto.
Art. 15 - Compiti della Società della Salute
La Società della Salute, attraverso i servizi sociali e sociosanitari territoriali, provvede alle funzioni di programmazione, indirizzo e supervisione del servizio.
La Società della Salute si riserva ogni possibilità di controllo sul corretto adempimento a quanto previsto dal presente capitolato da parte del gestore, anche richiedendo allo stesso apposita documentazione in merito alle questioni oggetto di controllo.
A tal fine la Società della Salute individua il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto (DEC) e un Referente del Progetto.
Quando il DEC accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del gestore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al gestore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al gestore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il gestore abbia risposto, la Società della Salute, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.
Qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del gestore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non è inferiore a dieci giorni, entro i quali il gestore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il gestore, qualora l'inadempimento permanga, la Società della Salute risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto, il gestore ha diritto solo al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il gestore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.
Art. 16 – Subappalto e cessione del credito
Il subappalto non è ammesso, salvo nelle forme e nei limiti stabiliti dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 17 - Controlli
La Società della Salute attraverso propri incaricati vigilerà sulla corretta esecuzione dei servizi e delle forniture oggetto del presente capitolato.
Art. 18 - Penali
Qualora nella fase di esecuzione vengano rilevati disservizi, irregolarità o inadempienze degli obblighi previsti dal presente capitolato e dal contratto, la Società della Salute procederà a contestare le stesse per scritto, richiedendo al gestore la produzione delle relative ed eventuali controdeduzioni entro un termine prefissato, comunque non superiore ai 10 giorni successivi all’invio della medesima contestazione mediante PEC.
Nel caso in cui, a seguito di debita contestazione, le controdeduzioni del gestore non pervengano entro il prefissato termine o, a insindacabile giudizio della Società della Salute, siano ritenute insufficienti a giustificare l’irregolarità contestata, la stessa applicherà le seguenti penali, da graduarsi tra il minimo e il massimo dell’importo commisuratamente alla gravità dei fatti contestati:
Inadempienze | Penalità |
Mancata sostituzione degli operatori (in caso di assenza o di dimissioni) | € 500,00 |
Mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dal RUP o dal DEC sull’esecuzione del servizio, in caso di avvenuto riscontro di anomalie nell’esecuzione delle prestazioni previste (per ogni settimana di ritardo immotivato) | € 100,00 |
Mancata tenuta o aggiornamento della documentazione obbligatoria così come previsto dall’art. 7 del presente capitolato | € 250,00 |
Mancata o difforme erogazione dei servizi minimi previsti all’art. 6 del presente capitolato | € 500,00 |
Violazione delle disposizioni in materia di personale di cui all’art. 14 (per ciascuna violazione) | € 500,00 |
Mancata comunicazione della variazione della ragione sociale | € 200,00 |
Il ripetersi di un medesimo disservizio già debitamente contestato e la perdurante inadempienza di determinati obblighi contrattuali sono motivo di aggravamento e conseguente incremento della penale applicabile, pari al 2% per ogni successiva ripetizione.
L’applicazione della penale e la relativa entità sono comunicate all’appaltatore a mezzo PEC entro i 10 giorni successivi al termine assegnato per le controdeduzioni.
La Società della Salute si riserva di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali mediante trattenute di pari importo sui corrispettivi maturati e non ancora erogati, ovvero, in difetto, avvalendosi della cauzione di cui all’art. 21 senza necessità di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Resta salva la risarcibilità dei danni subiti dalla Società della Salute a causa dei disservizi e/o delle irregolarità e inadempienze sanzionate.
Art. 19 - Modifiche del contratto
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., nei seguenti casi:
a) la Società della Salute, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti del contratto di appalto, previa autorizzazione del RUP, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., nei seguenti casi:
a.1) per servizi supplementari non previsti e non inclusi nel contratto originario fino a un valore pari al 50% del contratto iniziale da parte del gestore che si renderanno necessari, ove un cambiamento del
gestore risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra servizi forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per la Società della Salute notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
a.2) nel caso in cui la necessità di modifica, nel limite massimo di un valore pari del 50% del contratto iniziale e senza alterare la natura generale del contratto, è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Società della Salute. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
a.3) al gestore iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato a eludere l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
a.4) nel caso in cui la Società della Salute si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
a.5) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., fino al limite del quinto dell'importo del contratto;
b) la Società della Salute, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti del contratto di appalto che non alterino la natura complessiva del contratto, previa autorizzazione del RUP, ai sensi all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
- le soglie fissate all'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- il 10% del valore iniziale del contratto (in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche).
Nelle ipotesi di cui alle precedenti lett. a.1) e a.2) la Società della Salute pubblicherà un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. La Società della Salute comunicherà all’ANAC le modificazioni al contratto di cui alle precedenti lett. a.1) e b) entro trenta giorni dal loro perfezionamento.
La Società della Salute, se in corso di esecuzione è necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può disporle con provvedimento del RUP e può imporre al gestore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il gestore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 20 - Recesso e risoluzione del contratto
La Società della Salute si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso di 15 giorni comunicato a mezzo PEC, nei seguenti casi:
- qualora le accertate violazioni degli obblighi contrattuali o l’incuria siano tali da compromettere l’ordinario e regolare svolgimento del servizio, ledendo il diritto delle persone di beneficiare delle prestazioni assistenziali previste o da arrecare grave pregiudizio alla sicurezza, all'incolumità o alla salute delle stesse;
- qualora siano accertate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero o settimanale degli operatori, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 123/2007.
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo n. 159/2011 (Codice Antimafia), la Società della Salute può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite.
In particolare, la Società della Salute ha piena e incondizionata facoltà di recedere dal contratto in caso si sospensione o revoca del finanziamento da parte del Ministero dell’Interno.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al gestore da darsi con un preavviso non inferiore a 15 giorni, decorsi i quali la Società della Salute prende in consegna i servizi e verifica la regolarità di quelli effettuati.
Nel caso in cui il gestore receda anticipatamente dal contratto, la Società della Salute, salvo quanto previsto dall’art. 13 del presente capitolato, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.
Il contratto si risolve automaticamente nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni risolutive:
- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- frode o esercizio di attività illecite;
- perduranti irregolarità nel versamento di contributi INPS e INAIL o rilevata nel DURC, qualora
l’irregolarità sia riscontrata per tre volte consecutive;
- mancata regolarizzazione delle accertate inadempienze inerenti agli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- inadempienza degli obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione della clausola sociale;
- cessione a terzi dell’affidamento oggetto del presente capitolato, salvo le ipotesi espressamente previste dal decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- comprovata violazione dei diritti delle persone beneficiarie del servizio e/o nel caso in cui siano state accertate, anche con sentenza di primo grado, violenze o abusi a carico degli ospiti;
- importo complessivo delle penali comminate superiore al 20% dell'importo contrattuale complessivo annuale;
- attribuzione di incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti della Società della Salute o dei Comuni consorziati che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti;
- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura (Ufficio territoriale del Governo di Firenze) le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011;
- mancata comunicazione tempestiva alla Società della Salute e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti;
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- il contratto non doveva essere stipulato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii;
- nei confronti del gestore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti del gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii;
- mancata attivazione dei servizi, compresi quelli aggiuntivi indicati nell’offerta che sono stati oggetto di valutazione;
- qualora il gestore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- cessione dell’azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall’art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
- liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali;
- la perdita d’iscrizione per le associazioni di volontariato o di promozione sociale, le cooperative di servizi o le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali e le imprese sociali nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione alla data di adozione dell’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero ai registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e ai registri delle organizzazioni di volontariato delle Regioni e delle Province autonome. Per le fondazioni del terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Qualora si verifichino le condizioni risolutive del contratto di cui sopra, lo stesso si intenderà risolto ipso jure in danno con incameramento della cauzione definitiva.
In tutti i casi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo è fatta salva e impregiudicata la facoltà della Società della Salute di esigere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Art. 21 - Cauzioni
L’offerta presentata in sede di gara deve essere corredata da una garanzia provvisoria di valore pari al 2% dell’importo base relativo all'intero periodo di durata dell’appalto da prodursi nella forma di cauzione o fideiussione a scelta del concorrente, ai sensi e in conformità dell’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., al quale si rinvia per la costituzione della garanzia medesima.
Prima della stipula del contratto il gestore è tenuto a produrre una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale da costituirsi a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi
dell’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., al quale si rinvia per ogni relativo adempimento.
Art. 22 - Forma di contratto e spese contrattuali
Il contratto sarà stipulato in forma di Pubblica Amministrativa sulla base delle vigenti disposizioni di legge.
La firma del contratto deve avvenire al massimo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia di cui al precedente articolo.
Ove tale termine non venga rispettato dall’Appaltatore, senza giustificati motivi, la SdS Valdinievole potrà dichiararne la decadenza, senza bisogno di messa in mora, fatto salvo il rimborso da parte dello stesso di ogni danno subito dalla SdS e delle spese relative alle procedure di gara.
Nel caso di cui al comma precedente, la SdS Valdinievole procederà all’aggiudicazione a favore dell’impresa seconda classificata, previa verifica dei requisiti necessari.
Sono a carico del gestore tutte le spese, nessuna esclusa e se previste, inerenti alla stipula, alla scrittura, ai bolli e alla registrazione del contratto, ivi incluse le eventuali variazioni in corso di esecuzione e ferme restando le agevolazioni previste per le ONLUS.
Tutti gli oneri a carico del gestore devono essere versati entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione con le modalità che saranno indicate dalla Società della Salute.
Art. 23 - Cessione del Credito
L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Società della Salute. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.
Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Società della Salute.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla Società della Salute solo se questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. La Società della Salute si riserva il diritto di accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
In ogni caso, la Società della Salute può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente capitolato.
Art. 24 - Certificato di conformità
Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al DEC.
Alla conclusione del contratto, esso è sottoposto a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia
stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione e di affidamento.
All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP autorizza, con apposita comunicazione al gestore, l'emissione della fattura finale.
Art. 25 - Definizione delle controversie
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all’esecuzione del servizio oggetto d’appalto o alla procedura di aggiudicazione è esclusivamente competente a decidere il Foro di Firenze.
Art. 26 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990, e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il responsabile dell’A.F. socio-assistenziale della SdS Valdinievole Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Art. 27 - Rinvio
Per quanto non specificato nel presente capitolato o negli atti di gara, si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in vigore, al Codice dei Contratti pubblici e agli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto:
Allegati
Allegato A: Prospetto del personale attualmente impiegato e relativo contratto di lavoro. Allegato B: Nomina del Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
PARTE SECONDA – PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Art. 1 - Operatori ammessi a partecipare e motivi di esclusione
1.1 Requisiti generali
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80
del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 37 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3, del succitato decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità vigente costituisce causa di
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.
1.2 Requisiti di idoneità professionale - capacità economica e finanziaria - tecnica e professionale
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito descritti:
1) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro dell’Unione Europea o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per alcune categorie di operatori economici è richiesto inoltre uno dei seguenti requisiti:
a) (solo per le organizzazioni di volontariato o le associazioni di promozione sociale) iscrizione ai Registri, articolati su base regionale, previsti dall'art. 6 della legge n. 266/1991 per le organizzazioni di volontariato o iscrizione al Registro Nazionale o Registri Regionali delle Associazioni di Promozione Sociale previsti rispettivamente dall'art. 7, commi 1 e 4, della legge n. 383/200;
b) (solo per le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali) iscrizione nell’apposito Albo Regionale ex art. 9, comma 1, della legge n. 381/1991, nelle categorie di cui allo schema:
- cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali iscritte nella sezione “A” o “C” dell’Albo della
Regione Toscana, a norma dell’art. 3 della legge regionale n. 58/2018;
- cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali iscritte in altro Albo Regionale ex lege n. 381/1991 (ove istituito);
- cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali non iscritte nell’Albo ex lege n. 381/1991, in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, purché in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo della Regione Toscana;
c) (solo per le imprese sociali) iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese ai sensi dell’art.
5, comma 2, del decreto legislativo. n. 112/2017.
I concorrenti di altro Stato membro dell’Unione Europea non residenti o aventi sede legale in Italia devono fornire prova dell'iscrizione in uno dei Registri previsti dalla legislazione vigente nello Stato in cui il concorrente è stabilito. La prova deve essere fornita mediante dichiarazione giurata o altra modalità stabilita dalla legislazione dello Stato membro nel quale il concorrente è stabilito o mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato di iscrizione è stato rilasciato da uno dei Registri istituiti nel Paese in cui il soggetto è stabilito.
Per la comprova del requisito la Società della Salute acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
2) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2017, 2018 e 2019) pari ad almeno € 1.000.000,00.
3) Fatturato specifico medio annuo per servizi di accoglienza, analoghi a quelli oggetto del presente appalto e prestati a favore di soggetti pubblici o privati, riferito a ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2017, 2018 e 2019) non inferiore a € 400.000,00;
La richiesta di un fatturato globale e specifico minimo annuo di cui ai precedenti punti precedenti è motivata dalla particolarità e caratteristica del servizio, nonché dall’entità complessiva dell’appalto.
La comprova del requisito del fatturato globale è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, e dell’Allegato
XVII, parte I, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
La comprova del requisito del fatturato specifico è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- elenco autocertificato dei servizi svolti, recante indicazione dell’amministrazione/ente appaltante, dell’oggetto dell’appalto, dell’importo, del periodo di esecuzione e di ogni altro elemento ritenuto eventualmente utile all’effettuazione delle successive verifiche;
- copia dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- fatture relative all’avvenuta esecuzione, indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione, accompagnati da originale o copia conforme delle fatture relative all’avvenuta esecuzione.
Art. 2 - Modalità di presentazione dell’offerta e contenuti essenziali
A pena di inammissibilità, l’offerta dovrà essere presentata esclusivamente in forma elettronica mediante la piattaforma telematica START e secondo le modalità ed entro il termine perentorio specificati dal bando di gara e dovrà recare separatamente:
- istanza di partecipazione, contenente tutti i dati identificativi del concorrente e tutta la documentazione amministrativa prevista dal bando di gara;
- offerta tecnica redatta, a pena di nullità, conformemente al presente capitolato;
- offerta economica dalla quale dovranno risultare il prezzo complessivo offerto unitamente al dettaglio dei costi delle diverse componenti su base annua.
Art. 3 - Modalità e criteri di aggiudicazione
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (con prezzo bloccato) ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 7, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
Offerta tecnica | 100 |
Offerta economica | 0 |
TOTALE | 100 |
Alla valutazione delle offerte provvederà apposita Commissione giudicatrice, costituita e nominata dalla Società della Salute ai sensi dell’art. 77 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
La Commissione giudicatrice procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutando e valorizzando l’offerta tecnica secondo i criteri e i parametri di misurazione indicati ai successivi articoli e attribuendo a ciascun candidato il punteggio complessivo finale, non superiore a 100, risultante dalla somma dei punteggi parziali ottenuti in sede di valorizzazione dell’offerta stessa. In ragione del prezzo bloccato, all’offerta economica non saranno attribuiti punteggi in sede di valutazione.
Art. 4 - Offerta tecnica
I concorrenti devono presentare un’offerta tecnica sotto forma di relazione/proposta tecnica conformemente riferendosi ai criteri e sub-criteri di valutazione dei seguenti elementi:
A. QUALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE | 48 PUNTI |
B. COMPETENZA E QUALIFICAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEGLI OPERATORI IMPIEGATI | 43 PUNTI |
C. INNOVAZIONE | 9 PUNTI |
TOTALE | 100 PUNTI |
L’offerta tecnica deve rispettare le indicazioni minime previste dalle Linee Guida e dal Manuale operativo per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, nonché il piano finanziario preventivo allegato alla Relazione tecnico-illustrativa, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
L’offerta tecnica deve essere presentata su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore inserita nel sistema nell’apposito spazio sul sistema START destinato all’offerta tecnica.
La suddetta scheda che il concorrente deve redigere per la formulazione del progetto/offerta tecnica, NON deve superare n. 30 facciate in Formato “A4” (una pagina=due facciate) ciascuna con:
- interlinea 1,5;
- carattere Times New Roman di dimensione 12 o superiore;
- margine sui quattro lati 3 cm;
- senza note a piè di pagina;
- non sono ricompresi eventuali allegati (es. depliant illustrativi e documentazione analoga).
Art. 5 - Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito, per ciascun lotto, sulla base dei criteri e dei sub-criteri di valutazione qualitativi elencati nella seguente tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
SAI (EX SIPROIMI) | Sub punteggio | Punteggio massimo disponibile | Note |
A. QUALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE | 52 PUNTI | ||
A1. Modalità di realizzazione delle attività quotidiane e proposta organizzativa finalizzata all’auto-attivazione delle persone ospitate: sarà valorizzata la proposta organizzativa che garantisce e prevede una maggiore flessibilità rispetto alle esigenze e ai bisogni che si manifesteranno e meglio risponde all’obiettivo di favorire l’apprendimento pratico delle routine quotidiane, dei processi di autonomia e della convivenza non conflittuale. | Max 12 | ||
A2. Modalità organizzative dei servizi minimi da garantire, con particolare riferimento alla capacità della proposta progettuale di perseguire e conseguire i risultati attesi in merito: - alla formazione professionale e all’inserimento lavorativo, da valutarsi anche rispetto alle modalità di attivazione/organizzazione dei servizi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo (saranno valorizzate le strategie che nel complesso risulteranno più performanti); - l’inserimento abitativo, da valutarsi anche rispetto alla capacità di garantire un accompagnamento all’uscita in termini sia abitativi, che di inserimento nella vita comunitaria (saranno valorizzate le proposte che già contengono propri percorsi di autonomia abitativa). | Max 12 | ||
A3. Coerenza della proposta con i bisogni dei beneficiari e del territorio: rete di relazioni territoriali, documentata con accordi, protocolli d’intesa e convenzioni con associazioni, enti del privato sociale e/o soggetti presenti sul territorio in cui sono ubicate le strutture. Sarà valorizzata la qualità degli accordi/protocolli/convenzioni (l’operatore deve | Max 10 |
allegare i protocolli/accordi/convenzioni, in assenza dei quali al concorrente saranno attribuiti punti 0). | |||
A4. Definizione dei progetti individualizzati: modalità di redazione, conduzione e gestione dei progetti individuali di integrazione sociale, qualità dei processi di accompagnamento in relazione agli obiettivi perseguiti. Sarà valorizzata la proposta che insiste sulle potenzialità individuali | Max 10 | ||
A.5 Apprendimento della lingua italiana: saranno valorizzate le proposte che offrono il miglior rapporto ore docente/studente e l’esperienza dei docenti nell’insegnamento a persone straniere (l’operatore deve allegare il curriculum vitae dei docenti dei corsi di lingua italiana, in assenza dei quali al concorrente saranno attribuiti punti 0). | Max 8 | ||
B. COMPETENZA E QUALIFICAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEGLI OPERATORI IMPIEGATI | 36 PUNTI | ||
B1. Équipe multidisciplinare: sarà valorizzata l’équipe che presenta il maggior grado di multidisciplinarietà, che consenta di far fronte a criticità o esigenze particolari. | Max 12 | ||
B2. Formazione, competenza ed esperienza dell’équipe in relazione all’accoglienza delle persone richiedenti o titolari di protezione internazionale. Saranno valorizzati i punteggi come di seguito: - formazione (max 4 punti); - competenza ed esperienza (max 8 punti); (l’operatore deve allegare all’offerta tecnica il curriculum vitae del coordinatore e dei componenti dell’équipe multidisciplinare, in assenza dei quali saranno attribuiti punti 0 al sub criterio). | Max 12 | ||
B3. Coordinamento dell’équipe: sarà valorizzata l’articolazione della programmazione dei lavori dell’équipe, in relazione alle attività da gestire e alle eventuali criticità. | Max 12 | ||
C. INNOVAZIONE | 9 PUNTI | ||
Proposte di interventi o azioni aggiuntive ulteriori rispetto agli standard minimi previsti dall’art. 6 del capitolato e coerenti con le finalità del progetto: saranno valorizzate le innovazioni che apportano migliorie ai servizi offerti nei limiti dell’effettiva utilità e della sostenibilità economica delle proposte formulate, nonché della coerenza con l’oggetto dell’appalto. A titolo solamente indicativo, ma non esaustivo, si indicano i servizi che saranno oggetto di valorizzazione | Max 9 |
in sede di valutazione dell’offerta tecnica: - presenza di attività collaterali che favoriscano l’apprendimento della lingua italiana e la partecipazione delle persone beneficiarie; - altre figure professionali e specialistiche, oltre a quelle previste dal capitolato; - incremento del monte ore delle figure professionali e specialistiche previste dal capitolato; - i sistemi di monitoraggio (il concorrente deve definire come assicura il processo di monitoraggio e di modifica in itinere del progetto di inclusione, definendo la batteria di indicatori per la verifica del progetto che siano efficaci e, soprattutto, misurabili nel modo più oggettivo possibile, nonché gli strumenti che saranno utilizzati per adattare il progetto agli esiti del monitoraggio; - attività di socializzazione e di intrattenimento all’interno e all’esterno delle strutture; - inserimento delle persone beneficiarie in attività culturali o sportive; - attività di sostegno e valutazione tramite figure specialistiche in campo psicologico e psichiatrico per i soggetti con particolari problemi compartimentali non gravi. | |||
TOTALE PUNTI | 100 |
Ciascun criterio sarà valutato esclusivamente in riferimento a quanto contenuto nella specifica sezione del progetto costituente l'offerta tecnica, con riferimento agli elementi oggetto di valutazione, non essendo ammessa la valutazione di elementi riconducibili al criterio in analisi eventualmente contenuti in altre sezioni/parti.
Eventuali carenze della relazione potranno dar luogo alla mancata attribuzione del punteggio per i singoli ambiti di valutazione.
Qualora la documentazione presentata fosse carente di elementi sostanziali o essenziali, la commissione giudicatrice potrà ritenere non valutabile la relazione.
Ai sensi della Linea Guida ANAC n. 2/2018 relativa “all’offerta economicamente più vantaggiosa” l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa è effettuata utilizzando quanto stabilito dal paragrafo 5, lett. a) (“Attribuzione discrezionale di un coefficiente da parte di ciascun Commissario di gara”), e, pertanto, ciascun commissario, sulla base della valutazione di ciascuna offerta tecnica presentata, procederà all’assegnazione di coefficienti variabili tra zero e uno, relativi ai criteri/sub-criteri di cui sopra, facendo riferimento alla seguente griglia di valori:
Descrizione livello delle prestazioni | Coefficiente |
Livello ottimo, con proposta giudicata eccellente in quanto molto dettagliata, esaustiva e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa e, | 1,00 |
pertanto, rispondente in maniera molto superiore agli standard richiesti | |
Livello buono, con proposta giudicata ampia e corretta, in quanto completa e abbastanza dettagliata e, pertanto, rispondente in maniera superiore agli standard richiesti | 0,80 |
Livello discreto, con proposta giudicata adeguata e significativa, ma appena esauriente o, seppure esauriente, non del tutto completa e, pertanto, in linea con gli standard richiesti | 0,60 |
Livello sufficiente, con proposta giudicata essenziale, in quanto molto semplice, sintetica, con pochi aspetti e alcune lacune e, pertanto, rispondente in maniera solo sufficiente agli standard richiesti | 0,40 |
Livello insufficiente, con proposta giudicata carente, in quanto priva di dettagli, con pochissimi aspetti e descrizioni lacunose e, pertanto, rispondente in maniera inferiore agli standard richiesti | 0,20 |
Livello totalmente inadeguato, senza alcuna proposta o con proposta giudicata del tutto inadeguata rispetto agli standard richiesti | 0,00 |
Ogni commissario provvede a moltiplicare ciascun coefficiente per il punteggio massimo attribuibile all’indicatore di riferimento e a calcolare il punteggio complessivo dell’offerta tecnica, che sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno degli indicatori relativi alla singola offerta.
Nella determinazione dei punti per ogni indicatore e per il punteggio totale parziale si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all’unità superiore, qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.
Una volta che ciascun commissario ha attribuito il punteggio totale a ciascun soggetto concorrente si provvede a calcolare la media dei punteggi assegnati.
N.B. È fatta salva la possibilità per la Commissione di attribuire punteggi univoci a ciascun indicatore di riferimento.
Non saranno ammessi all’apertura delle offerte economiche i concorrenti ai quali sia stato attribuito, prima di ogni riparametrazione, un giudizio complessivo inferiore a 50 punti per l’offerta tecnica, costituente la soglia di sbarramento.
Art. 6 - Criteri di valutazione dell’offerta economica
Il Sistema START genera un proprio modulo-offerta. L’offerta deve essere firmata digitalmente e inserita nel sistema nell’apposito spazio previsto.
Nell’offerta devono altresì essere obbligatoriamente riportati (ai sensi degli artt. 26 e 95 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.):
- gli importi per costi “manodopera”;
- gli importi per oneri sicurezza afferenti l’impresa.
In ragione del prezzo bloccato, all’offerta economica non saranno attribuiti punteggi in sede di valutazione.
L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.
Attenzione:
Nel Modulo-Offerta, gli importi devono essere inseriti con n. 2 decimali dopo la virgola. I concorrenti sono tenuti a leggere le eventuali “Note” in calce al Modulo-Offerta.
Ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., l’offerta dell’aggiudicatario è
irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Art. 7 - Metodo per il calcolo dei punteggi
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
Dove:
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b; Pn = peso criterio di valutazione n.
Repertorio Atti n. ………………….. del……………………………
L’anno Duemila……………
TRA
la Società della Salute della Valdinievole C.F. 91025730473 (di seguito denominata SDS) – con sede in Pescia (PT) – Via Xxxxxx Xxxxxxxx, 31 - nella sua qualità di
………………..…………………………………………., nato/a a ………………………….. (…….) il ………………….. – C.F. ………………………………………. – domiciliato/a per la carica ed il presente atto in Pescia – Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 che sottoscrive in nome e per conto della Società della Salute della Valdinievole in forza del decreto/determina/atto n. ……… del ………………………..
del Presidente/Direttore della Società della Salute Valdinievole con il quale il sottoscritto è stato nominato/a della SDS;
E
………………………………….con sede legale in …………………………….. (……) in
……………………………………………., ……. – C.F. e P. IVA ……………………….., nella
persona di Sig.ra …………………………. nata a ……………………… (………………..) il
………………….., C.F. ……………………………………………………………….… residente a
………………………………….. (……..) via ………………………….., …….., nella sua qualità di Legale Rappresentante del ;
premesso
che con Determina n. ……… del ……………………..
- è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs 50/2016, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 del decreto medesimo, per l’affidamento dei “Servizi di accoglienza e integrazione nell’ambito del sistema SAI (ex Siproimi) di cui al decreto-legge n. 130/2020 - categoria ordinari” per il periodo di 32 mesi;
- è stato approvato il Capitolato speciale d’appalto, le modalità di gara e lo schema del presente contratto;
- che con la Determina suddetta si demandava alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, in funzione della relativa Convenzione sottoscritta, l’espletamento del procedimento di gara e la verifica dei requisiti;
- che con Determinazione Dirigenziale n. ………. del assunta dalla stazione Unica
Appaltante la gara, previa verifica dei requisiti di legge, è stata aggiudicata definitivamente a
…………………………………………………con sede legale in ………………………… (… )
Via …………………………………, …….. – C.F. e P. IVA , alle condizioni di
cui agli atti di gara ed all’offerta tecnica ed economica presentata dalla stessa;
- che l’Appaltatore risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC acquisito e conservato in atti dal competente Ufficio;
si stipula
il seguente contratto mediante scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge.
Art. 1 – Condizioni generali
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle parti con il contratto stesso.
Art. 2 – Oggetto
Con il presente contratto, la Società della Salute della Valdinievole affida all’impresa
……………………………………….con sede legale in ……………………………….. (…….) Via
…………………………………….., ……. – C.F. e P. IVA ……………………….., che accetta, i “servizi di accoglienza e integrazione nell’ambito del sistema SAI (ex Siproimi) di cui al decreto-legge n. 130/2020 - categoria ordinari, come descritto nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 3.
Art. 3 – Documenti contrattuali
L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto:
a) capitolato speciale d'appalto;
b) offerta economica presentata dall’appaltatore;
c) offerta tecnica presentata dall'appaltatore.
Detti documenti, di cui se ne omette la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già presa visione, previa loro sottoscrizione in segno di piena conoscenza ed accettazione, fanno parte integrante del presente contratto pur se non materialmente allegati al medesimo, e depositati in atti della stazione appaltante.
Art. 4 – Valore del contratto, corrispettivo e finanziamento
Il valore del contratto per il periodo di……………….mesi ammonta a €.
……………………………… (… ) (IVA esclusa);
Il valore annuale del contratto ammonta ad €. ………………………………….
(… /00) (IVA esclusa);
Il servizio oggetto del presente contratto verrà finanziato con imputazione a valere sull'esercizio finanziario Bilancio preventivo economico anno 2021, pluriennale 2020 – 2022 e Piano Programma 2021, conto economico 0602-173630 budget 00-00-000.
Art. 5 – Durata
Il presente contratto ha durata e validità fino al 31.12.2023 dalla data della stipula.
La Società della Salute della Valdinievole si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni (cfr. art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016).
Art. 6 – Gara di esecuzione art. 103 del D. Lgs. 50/2016
A garanzia dell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e dei servizi/delle attività previsti negli atti da questo richiamati, l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva), per l'importo di euro ……………………… (… /00).
Restano comunque a carico dell'appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati con la predetta polizza fideiussoria, nonché le franchigie e gli scoperti.
Art. 7 –Assicurazione a carico dell’Appaltatore
L’Appaltatore, così come previsto dal Capitolato speciale d’appalto, ha prestato la polizza assicurativa
nelle seguenti forme: …………………………………….. – Ag. Restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati con le predette garanzie, nonché le franchigie e gli scoperti.
Art. 8 –Fatturazione e pagamenti.
I pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante emissione di fatture mensili con le
modalità indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136, come modificata ed integrata con D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito, con modificazioni, dalla Legge
n. 217/2010 attraverso l’utilizzazione di conti correnti bancari o postali dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso le banche o Poste Italiane a mezzo bonifico bancario/postale. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell’art. 3 della legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3 comma 9- bis della Legge n. 136/2010.
A tal fine si specifica:
- Codice Identificativo Gara (CIG) ;
- Conti correnti dedicati dall’Appaltatore (art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.):
…………………………………………………… – Ag. …………………………….…………….. –
via ……………………….., ….;
- Soggetti deputati ad operare sul conto corrente: ……………………………. nato/a il
…………………….. a …………………………. (………….) c.f. ………………………….
Art. 10 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L’Appaltatore è tenuto a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e il Codice di comportamento della SdS Valdinievole approvato con la Delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 11 del 03.10.2016.
Il presente contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi previsti dai predetti codici di
comportamento, le cui norme all’Appaltatore si applicano per quanto compatibili.
Art. 11 – Clausola risolutiva espressa, art. 92 c. 3 del D. Lgs. 159/2011
In considerazione del fatto che non è pervenuta, entro i termini previsti, l’informazione prefettizia antimafia riguardante l’Appaltatore, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico delle Società medesima, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Nel caso in cui si verifichi l’ipotesi sopra descritta la SdS Valdinievole recederà dal contratto, ai sensi dell’art.92 c. 3 del D. Lgs. 159/2011.
Art. 12 – Divieto di cessione del contratto.
La cessione del contratto è tassativamente vietata, a pena nullità ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D.lgs. 50/2016. Nei casi di cessione, trasferimento, fusione e scissione dell’azienda si applica il disposto dell’art. 106 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016.
Qualora la ditta aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni
economiche e normative del servizio e una copia dell’atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto, risultante dalla cessione o dalla fusione di imprese, rimane comunque subordinata alla verifica e al rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione della stazione appaltante.
Art. 13 - Gestione degli inadempimenti e penalità
Qualora nella fase di esecuzione vengano rilevati disservizi, irregolarità o inadempienze degli obblighi previsti dal capitolato e dal contratto, la Società della Salute procederà a contestare le stesse per scritto, richiedendo al gestore la produzione delle relative ed eventuali controdeduzioni entro un termine prefissato, comunque non superiore ai 10 giorni successivi all’invio della medesima contestazione mediante PEC.
Nel caso in cui, a seguito di debita contestazione, le controdeduzioni del gestore non pervengano entro il prefissato termine o, a insindacabile giudizio della Società della Salute, siano ritenute insufficienti a giustificare l’irregolarità contestata, la stessa applicherà le seguenti penali, da graduarsi tra il minimo e il massimo dell’importo commisuratamente alla gravità dei fatti contestati:
Inadempienze | Penalità |
Mancata sostituzione degli operatori (in caso di assenza o di dimissioni) | € 500,00 |
Mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dal RUP o dal DEC sull’esecuzione del servizio, in caso di avvenuto riscontro di anomalie nell’esecuzione delle prestazioni previste (per ogni settimana di ritardo immotivato) | € 100,00 |
Mancata tenuta o aggiornamento della documentazione obbligatoria così come previsto dall’art. 7 del presente capitolato | € 250,00 |
Mancata o difforme erogazione dei servizi minimi previsti all’art. 6 del presente capitolato | € 500,00 |
Violazione delle disposizioni in materia di personale di cui all’art. 14 (per ciascuna violazione) | € 500,00 |
Mancata comunicazione della variazione della ragione sociale | € 200,00 |
Il ripetersi di un medesimo disservizio già debitamente contestato e la perdurante inadempienza di determinati obblighi contrattuali sono motivo di aggravamento e conseguente incremento della penale applicabile, pari al 2% per ogni successiva ripetizione.
L’applicazione della penale e la relativa entità sono comunicate all’appaltatore a mezzo PEC entro i 10 giorni successivi al termine assegnato per le controdeduzioni.
La Società della Salute si riserva di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali mediante trattenute di pari importo sui corrispettivi maturati e non ancora erogati, ovvero, in difetto, avvalendosi della cauzione di cui all’art. 21 del Capitolato speciale senza necessità di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Resta salva la risarcibilità dei danni subiti dalla Società della Salute a causa dei disservizi e/o delle irregolarità e inadempienze sanzionate.
Art. 14 – Spese di contratto, imposte e trattamento fiscale
Tutte le spese conseguenti ed inerenti al presente contratto nessuna esclusa sono a carico
dell’Appaltatore che, senza riserva alcuna, se le assume.
Art. 15 – Comunicazione tra le parti.
I contraenti concordano che le comunicazioni reciproche avverranno tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. Eventuali contestazioni e/o intimazioni all’Appaltatore verranno effettuate mediante le modalità previste dal Capitolato speciale d’Appalto. Qualsiasi comunicazione fatta dalla SdS Valdinievole agli incaricati dell’Appaltatore si considererà fatta personalmente al Rappresentante Legale dello stesso.
Art. 16 - Privacy
Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del Decreto medesimo.
Nell'ambito delle attività definite nell'oggetto dell'appalto, la Società della Salute della Valdinievole si qualifica quale Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, punto 7, del Reg. UE 2016/679 (GDPR).
Il soggetto aggiudicatario sarà individuato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e quest'ultimo si impegna alla sottoscrizione del relativo atto allegato al capitolato speciale d’appalto al quale si fa espresso rinvio per quanto attiene alle modalità e istruzioni di trattamento.
In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, garantendo che il personale autorizzato sia vincolato a mantenere la riservatezza e il segreto d’ufficio sulle informazioni e i dati personali, ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari, contenuti nei progetti di assistenza individuali per le persone beneficiarie del servizio e, comunque, su ogni fatto o circostanza riguardante le medesime persone di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del medesimo servizio oggetto d’appalto.
Art. 17 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente contratto e dai documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, si rinvia al Codice Civile, al Codice Penale ed alla vigente normativa in materia di appalti e contratti della pubblica amministrazione.
Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005 n° 82 e s.m.i. Codice dell'Amministrazione Digitale.
Dott./Dott.ssa….………………….:
SdS Valdinievole
Dott
Legale Rappresentante ……………………………………
Determina n. 77 del 30.12.2020
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., e dell’art. 4, comma 3, dello statuto consortile e per “pubblicità notizia”, il presente provvedimento è in pubblicazione all’Albo on line della SdS Valdinievole, secondo la normativa vigente, dal 30.12.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
L’Addetto al servizio
……………………….
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Pescia, ……………………..
L’Ufficio di Segreteria