Introduzione
Introduzione
Il presente documento (nel seguito, “Capitolato”) regola le forniture per SPEA poste a tergo dell’ordine d’acquisto.
Salvo esplicita esclusione sull’ordine stesso (totale o parziale), il Capitolato è integralmente applicabile alla fornitura prevista nell’Ordine, relativamente ai seguenti tipi di approvvigionamento:
• dispositivi elettromeccanici;
• circuiti stampati;
• dispositivi elettronici;
• carpenterie e parti meccaniche;
• appalti e manutentori esterni;
• servizi di taratura;
• servizi generali.
Oltre al presente Capitolato, altri documenti di riferimento per l’esecuzione della fornitura sono:
• L’ordine d’acquisto SPEA;
• Le leggi vigenti e le normative tecniche cogenti applicabili all’oggetto della fornitura;
• Capitolati specifici applicabili a particolari forniture (rif. § 8);
• Il Codice di Condotta Fornitori.
È inoltre espressamente richiesto al Fornitore di dare attuazione alla fornitura tenendo in considerazione le prestazioni e gli obiettivi relativamente a:
• condizioni di lavoro
• salute e sicurezza sul lavoro
• ambiente
• etica
resigli noti con il Codice di Condotta Fornitori.
Le Politiche SPEA sui temi della responsabilità sociale di impresa, quindi Etica e Lavoro, Ambiente e Sicurezza sul Lavoro, e Qualità sono disponibili sul sito web SPEA.
1. Rapporto contrattuale
Il rapporto contrattuale è retto dalle presenti condizioni.
1.1 Ordine d’acquisto
L’ordine d’acquisto è l’atto che sancisce gli accordi intervenuti tra SPEA ed il Fornitore.
L’ordine non può essere modificato, se non in base ad accordo scritto, debitamente sottoscritto dal responsabile dell’Ufficio Acquisti di SPEA.
In caso di contrasto tra i documenti, l’ordine di priorità è così stabilito:
• Le leggi vigenti e le normative tecniche cogenti applicabili all’oggetto della fornitura;
• Ordine d’acquisto;
• Documenti associati (Capitolato Generico –costituito dal presente documento-, Capitolati Specifici –rif. § 8-, disegni di fabbricazione, specifiche tecniche, ecc.).
1.2 Cedibilità dell’ordine
L’ordine e/o la sua esecuzione non è cedibile da parte del Fornitore, neppure parzialmente, senza preventiva autorizzazione di SPEA.
L’acquisto, da parte del Fornitore, di prodotti d’uso normale o necessari per soddisfare l’Ordine d’Acquisto SPEA non sarà considerato come caso di sub-contratto.
1.3 Controversie
Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Torino.
La legge applicabile è quella Italiana.
2. Riferimenti normativi
Tutte le forniture destinate a SPEA devono ottemperare ai requisiti legali e normativi applicabili e relativi alla qualità e conformità dei prodotti e servizi, alla loro sicurezza ed alla preservazione dell’ambiente, prima, durante e dopo la loro realizzazione.
SPEA richiede ai propri Fornitori di operare con elevati livelli di integrità e di etica, nel rispetto della legislazione vigente che disciplina ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori, diritti umani e che mettano in pratica le politiche necessarie per osteggiare la corruzione, i comportamenti disciminatori e molestie all’interno delle loro organizzazioni.
3. Documenti tecnici, di qualità, sicurezza e igiene sul lavoro e rispetto dell’ambiente, relativi alla fornitura
Nel caso in cui la fornitura si basi esclusivamente su documenti SPEA, sarà cura della stessa inviare l’edizione aggiornata di tali documenti unitamente all’ordine.
Il Fornitore deve realizzare la fornitura richiesta rispettando le indicazioni contenute nell’ordine e nei documenti associati.
Qualora la documentazione presentasse indeterminatezze o requisiti non compatibili con la fattibilità o la conformità della fornitura (x.xx., errori, mancanze, tolleranze, ecc.), già in sede di riesame dei requisiti di fornitura (rif. para.8.2.3 della norma UNI EN ISO 9001) il Fornitore deve:
• segnalare tali situazioni all’Ufficio Acquisti SPEA prima di far uso della documentazione stessa, e
• attendere istruzioni.
Il Fornitore non può portare a conoscenza di terze parti informazioni relative alla documentazione ed ai prodotti SPEA.
Il Fornitore si impegna a mantenere rigorosamente riservate le informazioni e i documenti ricevuti da SPEA.
Al termine del rapporto di fornitura con SPEA, il Fornitore è tenuto a eliminare tutta la documentazione in suo possesso.
4. Attrezzature
Le attrezzature di proprietà di SPEA, consegnate in prestito d’uso al Fornitore o da questi costruite a totale spesa di SPEA, devono essere mantenute in ottimo stato di conservazione, messe a disposizione per la taratura (qualora prevista), utilizzate propriamente ed impiegate esclusivamente per l’evasione di forniture a SPEA.
L’utilizzo da parte di terzi deve essere espressamente autorizzato da SPEA.
SPEA addebiterà al Fornitore, dandone adeguata documentazione, gli eventuali costi di riparazione causati da insufficiente manutenzione o da uso improprio degli attrezzi stessi.
SPEA si riserva il diritto di richiederne la restituzione in ogni momento.
5. Materiali in conto lavorazione
Tutti i materiali consegnati in conto lavoro, saranno usati dal Fornitore esclusivamente per lo scopo espressamente richiesto da SPEA.
Il Fornitore è tenuto a verificare il tipo, l’integrità e la qualità dei materiali all’atto del ricevimento.
Eventuali errori e danneggiamenti da trasporto devono essere immediatamente fatti notare al vettore e contemporaneamente segnalati a SPEA.
La differenza nei quantitativi inviati ed eventuali difetti riscontrabili ad un primo esame devono essere immediatamente segnalati a SPEA.
I materiali devono essere movimentati ed immagazzinati, da parte del Fornitore, in modo da garantirne lo stato di conservazione.
Al completamento del lavoro richiesto o alla chiusura dell’ordine, i materiali eccedenti saranno resi a SPEA.
6. Campionatura per benestare
Qualora SPEA lo ritenga necessario, potrà formalmente richiedere la costruzione di un lotto definito di campionatura su cui SPEA si riserva di dare il benestare alla fornitura, a suo insindacabile giudizio.
In nessun caso, il Fornitore, è autorizzato ad iniziare la produzione o la preparazione dei materiali se non dopo aver ricevuto per iscritto il suddetto benestare.
7. Affidabilità del processo produttivo
7.1 Impianti, macchinari e strumenti
Il Fornitore si obbliga a porre in essere ed a manutenere idonei impianti, macchinari e strumenti, con il fine di assicurare che i prodotti o i servizi oggetto della fornitura risultino, in ogni momento, conformi ai requisiti legali e normativi applicabili di cui al § 2 del presente Capitolato.
Inoltre, garantisce la corretta manutenzione degli stessi nei termini di legge vigenti, ivi inclusa la gestione dei rifiuti derivanti.
Dove applicabili, devono essere osservati i requisiti complementari indicati nei Capitolati specifici di cui al § 8.
7.2 Documenti a supporto dell’attività produttiva.
Il Fornitore, predisponendo ed aggiornando le proprie documentazioni tecniche per dare attuazione alla fornitura (x.xx., cicli di lavoro e controllo, specifiche per la manutenzione delle attrezzature di produzione, prescrizioni tecniche, documenti di registrazione, ecc.), si pone nella condizione di dare dimostrazione della corretta esecuzione della fornitura, ove richiesto.
7.3 Verifica degli strumenti di controllo e prova.
Il Fornitore deve predisporre strumenti di controllo, di misura e di prova idonei ad assicurare la conformità della fornitura ai requisiti applicabili.
Un principio base di idoneità consiste nell’adeguatezza dell’incertezza dello strumento rispetto alla tolleranza assegnata alla caratteristica da misurare.
Gli strumenti devono essere periodicamente sottoposti a verifiche documentate di efficienza, di manutenzione e di calibrazione.
7.4 Materiali deperibili
Tutti i prodotti che sono soggetti a deperimento in funzione del tempo o per effetto di condizioni ambientali non idonee devono essere identificati dal Fornitore, tramite l’indicazione di:
• data di fabbricazione;
• condizioni ambientali di conservazione raccomandate;
• limite di scadenza (Shelf Life).
Quanto sopra in aggiunta ad eventuali prescrizioni legali applicabili che richiedano indicazioni ulteriori.
Non saranno accettati materiali che, prima di essere resi disponibili a SPEA, abbiano superato il 30 % della vita utile.
I prodotti scaduti di proprietà SPEA dovranno essere resi a SPEA opportunamente identificati e con la dicitura “SCADUTO” ben visibile all’esterno dell’imballo.
7.5 Modifica della fornitura
Nessuna modifica potrà essere introdotta dal Fornitore all’oggetto della fornitura prevista dall’Ordine d’Acquisto, se non a seguito d’autorizzazione scritta rilasciata da SPEA.
Il Fornitore è tenuto a segnalare le innovazioni tecniche o tecnologiche miglioranti la qualità e/o le caratteristiche della fornitura.
7.6 Controllo configurazione
Applicabile solo per i prodotti di cui il Fornitore possiede la proprietà intellettuale (es.: alimentatori, PC., ecc.).
Il Fornitore deve assicurare che i prodotti con lo stesso numero di parte (Part Number - P/N) siano pienamente intercambiabili tra di
loro sotto l’aspetto della forma, dell’installabilità e delle prestazioni.
Qualora uno di questi parametri dovesse differire, il P/N del prodotto dovrà essere cambiato.
È concesso che prodotti con lo stesso P/N ma con indice di configurazione diverso possano essere realizzati e manutenzionati in modo diverso, fermo restante quanto sopra menzionato.
In ogni caso l’avvenuta introduzione della modifica, quando attuata dopo spedizioni precedenti, deve essere evidenziata sulla certificazione o documento equivalente.
7.7 Tracciabilità
Il Fornitore deve assicurare la rintracciabilità della fornitura. Analogamente, deve assicurare la rintracciabilità delle operazioni eseguite per l’espletamento della fornitura (x.xx., misure nell’ambito della fornitura di un servizio di manutenzione o taratura).
7.8 Serializzazione
Il Fornitore, quando specificato nell’ordine o richiesto dai documenti tecnici specifici del prodotto, deve serializzare le parti. SPEA si riserva la facoltà di prevedere e concordare con il Fornitore prescrizioni particolari per la serializzazione.
7.9 Gestione dei materiali non conformi e derogati. Nessuna fornitura non conforme può essere consegnata a SPEA senza che il Fornitore abbia richiesto ed ottenuto dal “Quality Supplier Department” di SPEA l’accettazione di una deroga; in tali casi, il Fornitore deve:
• compilare un “Supplier Deviation Request” (modello 092) ed inoltrarlo al Quality Supplier Department;
• attendere l’accettazione della richiesta di deroga e mettere in atto le eventuali istruzioni associate alla deroga stessa;
• identificare la porzione di fornitura oggetto della deroga;
• accompagnare la fornitura oggetto della deroga con copia del “Supplier Deviation Request” (modello 092) completato.
Il “Supplier Deviation Request” (modello 092) può pervenire al Quality Supplier Department:
• consegnato a mano;
• a mezzo e-mail o con altri mezzi di comunicazione veloci.
Il Quality Supplier Department SPEA, valuterà se autorizzare il Fornitore all’invio del prodotto o servizio oggetto della segnalazione così come si trova, fornire istruzioni per la rilavorazione, oppure rifiutare il prodotto o servizio.
8. Capitolati specifici
Le prescrizioni del presente Capitolato Generale sono integrate dai sottoelencati Capitolati specifici, applicabili alle forniture indicate:
8.1 Dispositivi elettromeccanici (x.xx., cavi, cablaggi, gruppi elettromeccanici o pneumatici)
Documento SQ 301, nella revisione corrente;
8.2 Circuiti stampati
Documento SQ 302, nella revisione corrente;
8.3 Dispositivi elettronici (x.xx., schede o moduli) Documento SQ 303, nella revisione corrente;
8.4 Carpenteria e parti meccaniche
Documento SQ 304, nella revisione corrente;
8.5 Appalti e manutentori esterni (x.xx., manutenzione caldaie, ispezione estintori, opere edili, ecc.)
Documento SQ 305, nella revisione corrente;
8.6 Servizi di taratura
Documento SQ 306, nella revisione corrente.
9. Certificati o dichiarazioni di conformità
9.1 Certificato/dichiarazione di conformità prodotto
Il Fornitore si obbliga, salvo diversi accordi con SPEA, ad emettere un certificato/dichiarazione di conformità con il quale
garantisce formalmente e sostanzialmente la rispondenza della fornitura ai requisiti applicabili.
Ciascun lotto consegnato dovrà essere accompagnato dal suddetto certificato/dichiarazione, in mancanza del quale SPEA avrà il diritto di respingere il lotto.
Il certificato/dichiarazione di conformità può essere redatto su modulo del Fornitore (anche all’interno del documento accompagnatorio della merce) purché sia firmato dal Responsabile Qualità o altra Funzione, purché esplicitata e in posizione apicale nella struttura organizzativa del Fornitore.
9.2 Certificato di collaudo
Quando richiesto nell’ordine, il Fornitore dovrà allegare alla fornitura i report di prova relativi ai parametri controllati quali: dimensioni, grandezze fisiche, analisi chimiche, esami tecnologici, parametri funzionali ecc..
9.3 Dichiarazione di conformità “CE”
Per forniture soggette a Direttive o Regolamenti comunitari di prodotto o servizio, il Fornitore individuato nell’Ordine d’Acquisto SPEA è responsabile del totale rispetto delle Direttive e Regolamenti applicabili, incluse le norme armonizzate e non, sia che risieda dentro o al di fuori del territorio dell’Unione Europea.
9.4 Prodotti soggetti ad omologazione
Per i prodotti per i quali la legislazione vigente richiede l’adempimento di verifiche e certificazioni particolari, il Fornitore dovrà evidenziarne la conformità accludendo, alla prima fornitura e/o su richiesta specifica SPEA, copia del Certificato di Omolazione per ogni tipo di marchio apposto sul prodotto.
10. Sorveglianza sul Fornitore
SPEA, si riserva il diritto di verificare con proprio personale presso il Fornitore che i prodotti ordinati siano conformi ai requisiti applicabili durante il loro approntamento e prima della spedizione a SPEA.
Il Fornitore, è tenuto a mettere a disposizione del personale SPEA tutte le informazioni relative all’approntamento ed al controllo dei prodotti oggetto di ordine ed a concedere l’accesso ai propri reparti di produzione agli ispettori.
Lo stesso diritto deve essere riconosciuto ai Clienti SPEA, previo accordo.
La verifica da parte di SPEA o di un suo Cliente non solleva il Fornitore dalle responsabilità connesse all’ordine.
SPEA, si riserva il diritto di verificare con proprio personale presso il Fornitore che i locali, gli impianti, il sito e le condizioni di lavoro siano conformi alla buona pratica per la realizzazione del prodotto, nonché ai requisiti applicabili e al Codice di Condotta Fornitori di SPEA in materia di lavoro ed etica, ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il Fornitore è tenuto a mettere a disposizione del personale SPEA tutte le informazioni relative alle autorizzazioni, prescrizioni dell’autorità e corrispondenti monitoraggi ed a concedere al personale SPEA l’accesso ai propri reparti di produzione.
11. Collaudi presso il Fornitore
SPEA si riserva di effettuare presso il Fornitore, con l’eventuale presenza del proprio Cliente e previo accordo, il controllo/collaudo d’accettazione dei prodotti ordinati.
Il controllo/collaudo presso il Fornitore sarà richiesto sull’ordine; i risultati del controllo/collaudo saranno comunicati al Fornitore; sarà compito di questi ovviare alle eventuali anomalie segnalate.
12. Approvvigionamento da parte del Fornitore di prodotti / servizi destinati a far parte della fornitura a SPEA
12.1 Prodotti / Servizi
Quando l’ordine di fornitura prevede l’impiego di prodotti o servizi non forniti da SPEA bensì di responsabilità del Fornitore, quest’ultimo dovrà provvedere, a proprio carico:
• all’approvvigionamento dei prodotti o servizi nella quantità e qualità necessaria all’esecuzione della fornitura
• ad accertarsi ed a documentare la rispondenza dei prodotti o servizi approvvigionati alle prescrizioni del presente capitolato ed agli altri requisiti richiesti dal disegno e/o dall’ordine
• all’approvvigionamento dei prodotti o servizi in modo responsabile e rispettando i principi espressi nel Codice di Condotta Fornitori di SPEA
• all’approvvigionamento responsabile di minerali quali tantalio, stagno, tungsteno e oro (Regolamento UE 2017/821).
12.2 Documentazione attestante la qualità del prodotto o servizio approvvigionato
A propria discrezione, XXXX chiederà nell’ordine d’acquisto che il Fornitore consegni, unitamente alla fornitura, la documentazione attestante la qualità del prodotto o servizio approvvigionato (certificati d’analisi, prove delle caratteristiche meccaniche, fisiche, chimiche, dichiarazioni di conformità ecc.).
La mancata ricezione di tale documentazione potrà determinare il blocco del pagamento della fornitura, sino all’avvenuto inoltro di quanto mancante o omesso.
13. Accettazione e garanzia
13.1 Accettazione della merce
La semplice consegna od il pagamento della merce non possono, in nessun caso, essere considerati come accettazione della merce, la quale avviene a cura dei competenti enti SPEA entro 12 mesi dalla consegna; indubitabili difetti di fabbricazione, riscontrati anche oltre i 12 mesi suddetti, mettono SPEA nella condizione di dare attuazione alla gestione della non conformità.
13.2 Eccedenze o difetti di quantità
Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa della merce sia rispetto a quanto pattuito, sia rispetto a quanto dichiarato nel documento di consegna.
Nel caso in cui all’atto del controllo di ricevimento risulti la non conformità della merce consegnata rispetto al pattuito, SPEA avrà, a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà:
• accettare le differenze quantitative riscontrate con facoltà di modificare corrispondentemente i quantitativi delle eventuali forniture successive;
• (salvo le tolleranze eventualmente pattuite per iscritto) respingere la parte eccedente della fornitura, con facoltà, ove il Fornitore non provveda all’immediato ritiro, di rispedire l’eccedenza a spese e rischio del Fornitore o addebitare al medesimo gli oneri di stock e d’immagazzinaggio;
• ottenere che il Fornitore provveda immediatamente all’invio della parte di fornitura risultata mancante, essendo inteso che ogni maggiore onere o spesa per l’immediata integrazione all’ammanco sarà a carico del Fornitore.
13.3 Conformità della fornitura e garanzia Se la progettazione della fornitura è:
• del Fornitore, esso deve garantire la fornitura esente da qualsiasi vizio e/o difetto anche strutturale;
• di SPEA o di un suo CLIENTE, il Fornitore deve garantire la fornitura esente da qualsiasi vizio e/o difetto dipendente da lavorazioni errate e/o non conformi al pattuito e/o al materiale usato (salvo il caso previsto al § 7.9).
Il termine di garanzia assicurato dal Fornitore sarà di 12 mesi dalla data di consegna.
Nel caso in cui il vizio, il difetto o la non conformità siano rilevati durante il periodo di garanzia, SPEA avrà facoltà di:
• ottenere, a spese del Fornitore, il ritiro e l’immediata sostituzione dei particolari interessati o dell’intero lotto non conforme;
• respingere i particolari interessati o l’intero lotto a spese del Fornitore, senza reintegro;
• chiedere che il Fornitore provveda a proprie spese alla selezione dei particolari difettosi (se non espressamente autorizzato dai competenti enti SPEA, il Fornitore non potrà eseguire operazioni di recupero presso lo stabilimento SPEA tramite proprio personale);
• effettuare la selezione dei particolari difettosi a spese del Fornitore previo avviso al medesimo;
• recuperare con personale SPEA, a spese del Fornitore, previo accordo, le caratteristiche non conformi, addebitandogli anche il costo delle eventuali operazioni di smontaggio e rimontaggio necessarie. Tali operazioni potranno essere effettuate sia presso lo stabilimento SPEA, sia presso il Cliente di SPEA.
13.4 Oggetti di proprietà intellettuale SPEA non conformi
Il Fornitore si obbliga a non trattenere i particolari difettosi o non conformi, di proprietà intellettuale SPEA.
Espletate le attività di rilevazione, condivisione con il Fornitore e trattamento delle non conformità, SPEA provvederà direttamente alla rottamazione e ciò per conto ed a spese del Fornitore.
14. Prezzi
14.1 Invariabilità
Salvo diversamente indicato, i prezzi stabiliti nell’ordine s’intendono fissi ed invariati fino a completa evasione dell’ordine stesso.
14.2 Variazioni di prezzo dovute a modifiche costruttive Eventuali variazioni di prezzo dovute a modifiche costruttive devono essere preventivamente comunicate dal Fornitore ed, in ogni caso, si riterranno valide e vincolanti per SPEA solo se preventivamente accettate per iscritto da quest’ultima.
15. Consegna
15.1 Rischio
Salvo presa diretta da parte SPEA, la merce viaggia a rischio e pericolo del Fornitore.
Il rischio trapasserà a carico SPEA unicamente al momento dell’avvenuta accettazione ai sensi del § 13.
15.2 Inosservanza dei termini di consegna
In caso d’inosservanza dei termini di consegna non preventivamente concordata con (né accettata da -) SPEA, anche per una sola parte dell’ordine e qualunque ne sia la causa (compresa la mancata accettazione della merce da parte di SPEA), SPEA si riserva il diritto a scelta di:
• ritenere annullato di pieno diritto l’intero ordine, nel qual caso basterà che SPEA ne dia notizia formale al Fornitore;
• eseguire la fornitura altrove ed in qualunque tempo a rischio e pericolo del Fornitore inadempiente, salva la facoltà di esercitare il diritto di risarcimento completo dei danni.
SPEA si riserva il diritto di rifiutare consegne di prodotti e servizi in anticipo sui termini di consegna impegnativi (v. § 16.3), salvo benestare preventivo scritto.
15.3 Termini di consegna impegnativi o indicativi
Per SPEA, i termini di consegna precisati in ordine, sia esso chiuso o scadenzato, s’intendono impegnativi.
In attesa di ricevere un programma scadenzato, il Fornitore deve riferirsi alla data indicata sull’ordine d’acquisto.
15.4 Spese aggiuntive
Non sono riconosciute spese di sorta quali, ad esempio, quelle di carico, d’imballaggio, interventi di case di spedizione, né altre ragioni di spesa, senza preventiva autorizzazione.
16. Protezione del materiale
Salvo diversamente indicato nell’ordine, l’imballaggio e/o le protezioni speciali dei materiali consegnati, dovranno essere
adeguate al tipo di trasporto ed alla natura del materiale e tali da consentire operazioni di carico e scarico senza arrecare danni al materiale stesso e non provocare deterioramenti naturali prima e dopo l’immagazzinamento.
Analogamente, non devono arrecare danni al personale addetto alla movimentazione o alla manipolazione.
All’imballaggio o a provvedere eventuali protezioni provvederà il Fornitore sotto la propria responsabilità.
Tutte le forniture sensibili a condizioni ambientali avverse (x.xx., scariche elettrostatiche, umidità, invecchiamento, ossidazione, hackeraggio o altre forme di reati informatici, ecc.) o al contatto con altri oggetti dovranno essere convenientemente protetti.
Opportune segnalazioni dovranno essere apposte dal Fornitore per segnalare la condizione di sensibilità esistente e da lui protetta.
Si devono evitare sistemi di protezione difficilmente asportabili o che impediscano un’agevole manipolazione, che risultino nocivi alle persone o che, infine, prevedano oneri di smaltimento.
Per tutte le forniture di particolari a nostre specifiche, il fornitore dovrà apporre delle etichette riportanti il codice del prodotto SPEA.
Su tali etichette non dovranno comparire il nominativo o la pubblicità del fornitore.
Eventuali nastri o adesivi di imballo dovranno essere anonimi e non riportare il nominativo del fornitore o alcuna forma di pubblicità. Anche l'imballo singolo deve essere anonimo, privo di pubblicità del fornitore.
Queste modalità di confezionamento sono da applicare ai singoli imballi, mentre l’imballo globale del lotto non è soggetto a tali regole.
Gli imballaggi devono essere ridotti al minor volume e dimensione possibile purché sia garantita la funzione di protezione del prodotto contenuto; le componenti separabili manualmente degli imballaggi devono essere identificate per il materiale loro costituente tramite la codifica alfanumerica tratta dalla Xxxxxxxxx 00/000/XX (x.xx., carta e cartone, plastica, legno, metallo, vetro, tessile).
Non saranno ammessi imballaggi contaminati o costituiti da materiali pericolosi o nocivi.
Per gli imballaggi in legno (esempio pedane) provenienti dai Paesi presso i quali il seguente requisito è applicabile, è richiesto al fornitore di garantire i requisiti fitosanitari dello standard IPPC/FAO ISPM-15.
Qualora gli imballi dovessero risultare danneggiati o non conformi a quanto sopra citato, SPEA si riserva il diritto di respingere la merce al Fornitore, anche se i prodotti contenuti sono integri.
17. Fatture, documenti di consegna e pagamenti
17.1 Fatture
La fattura dovrà, oltre alle informazioni richieste dalle leggi vigenti o cogenti, tassativamente riportare il numero d’ordine SPEA.
17.2 Documenti accompagnatori della merce
I materiali spediti o consegnati dovranno sempre essere accompagnati da un documento di trasporto o equipollente oppure, in alternativa seguiti dall’emissione della fattura nei termini stabiliti dalla legge.
17.3 Pagamenti
SPEA effettuerà il pagamento, nel modo ed alla scadenza pattuita, subordinatamente al ricevimento dei documenti, debitamente compilati, previsti dall’ordine.
17.4 Cessione del credito
Si conviene espressamente che il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione o delegazione sotto qualsiasi forma.
17.5 Sospensione dei pagamenti
Nel caso in cui, su una fornitura, siano rilevate non conformità tali da renderla non utilizzabile per intero o per una parte importante,
XXXX avrà la facoltà di sospendere i pagamenti in quel momento dovuti al Fornitore e fino a quando il Fornitore non avrà ripristinato la situazione di conformità.
17.6 Pagamento competenze per le attrezzature
Nel caso d’attrezzature di cui al § 4, il pagamento delle competenze è condizionato al benestare SPEA. Da tale data decorrono i termini previsti per il pagamento, salvo diversi accordi formali.
18. Interpretazioni
In caso di dubbie interpretazioni d’ordini, disegni o del contenuto del presente capitolato il Fornitore è tenuto a richiedere e ricevere le delucidazioni necessarie per iscritto.