REPUBBLICA ITALIANA
REP. N. xxxxx REGISTRO ATTI PUBBLICI DEL COMUNE DI PARMA
REPUBBLICA ITALIANA
Oggetto: Contratto d’appalto per la realizzazione dei lavori di restauro e riuso degli edifici ex rurali Podere Cinghio – in Parma - 2° stralcio (CUP I98H18000030001 CIG
).
Questo giorno, xxxx del mese di xxxxxx dell’anno duemilaxxxx (xx/xx/20xx), presso la sede municipale in Parma, avanti a me, xxxxxxxx, Segretario Generale del Comune di Parma, senza as- sistenza di testimoni, avendovi gli infrascritti comparenti che hanno i requisiti di legge, d’accordo fra di loro e con il mio consenso espressamente rinunziato, sono personalmente com- parsi i Sigg.ri:
1) xxxxxxx, nato a xxxx il xxxxx e domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene al presente at- to in qualità di dirigente del COMUNE DI PARMA (P.IVA 00162210348) del Settore Lavori Pubblici e Sismica, incari- cato con DSFP n. xxxx PG xxxx del xxxxx, legittimato a stipulare in nome e per conto dell’Ente ai sensi dell’art.107 del T.U. n. 267 del 18.8.2000, dell’art. 87 dello Statuto Co- munale ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. xxxx del xxx (di seguito nel presente atto denominato sempli- cemente «Ente»);
2) xxxxxx, nato a xxxxx il xxxxx, codice fiscale xxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società
di cui oltre, il quale interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante di xxxxxxxxxxxx, con sede legale in Via xxx,xx xxxx Codice Fiscale e Partita Iva xxxxxx n. REA: xxxx, (nel presente atto denominato anche semplicemente “Appaltatore”),
Essi comparenti, entrambi cittadini italiani, della cui iden- tità personale io Ufficiale Rogante mi sono accertato a mezzo della documentazione di rito, con questo atto ricevuto in mo- dalità informatica, dichiarano e convengono quanto segue: PREMESSO CHE
a) con determinazione dirigenziale n. xxx del xxx l’Ente ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato Codice) una gara xxx a procedura aperta per la realizzazione dei lavori di restauro e riuso degli edi- fici ex rurali Podere Cinghio – in Parma - 2° stralcio;
b) con la medesima determinazione dirigenziale sono stati ap- provati la procedura di affidamento, i criteri di aggiudica- zione, lo schema di disciplinare e relativi allegati, oltre al capitolato speciale d’appalto;
c) con determinazione dirigenziale n. xxxx del xxxxx si è di- sposto l’affidamento dei lavori in oggetto a xxxxxxxx, con sede legale in Via xxxx,xxx Parma Codice Fiscale e Partita Iva xxxxx, come sopra individuata per un importo netto con- trattuale di Euro xxxx (xxxxx ) oltre IVA di legge;
d) che tale importo risulta finanziato con trasferimento Mi-
nistero Economia e Finanze per Bando periferie di cui al DPCM 25.05.2016;
e) che il Responsabile unico del procedimento ha provveduto alla verifica della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di progetto, nonché della loro conformità alla nor- mativa vigente, procedendo alla validazione, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del Codice, come risulta dal verbale di validazione del progetto allegato all’atto di xxxxxxxx;
f) l’Appaltatore non incorre in alcuno dei motivi di esclu- sione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., giu- sta documentazione presente in atti;
g) sono stati sottoscritti dall’appaltatore la “Dichiarazione impegnativa a norma del Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura di Parma e le Stazioni Appaltanti della pro- vincia di Parma” ed il “Patto di Integrità in materia di ap- palti pubblici di lavori, servizi, forniture”, entrambi alle- gati al presente atto quali parti integranti e sostanziali.
h) è stato acquisito on line il DURC dell’Appaltatore in me- rito agli adempimenti contributivi ed assicurativi e conserva- to agli atti dell’Ufficio (scadenza certificato xxxx);
i) si è provveduto alla richiesta in data 27.06.2019 - tramite BDNA - di comunicazione antimafia, ai sensi dell’art. xxx del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. Agli atti è conservata idonea auto- certificazione antimafia ovvero l’affidataria risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio c.d. "Whi- te List", previsto dalla Legge 06/11/2012, n. 190 e dal
D.P.C.M. del 18 aprile 2013 come da documentazione in atti;
l) i documenti sopra indicati sono conservati agli atti dell’ente.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Oggetto del contratto e disposizioni applicabili:
Il Sig. xxxxx, in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pub- blici e Sismica del COMUNE DI PARMA, in nome e per conto e nell’interesse del quale agisce, concede all’Impresa xxxx con sede legale in xxxx Via xxxx, Cap xxxx, codice fiscale e
P. Iva n. xxx, che in persona del Legale Rappresentante qui presente accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, i lavori di “realizzazione dei lavori di restauro e riuso degli edifici ex rurali Podere Cinghio – in Parma - 2° stralcio” sotto l’osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti, condizioni dedotti e risultanti nel loro com- plesso dalle disposizioni del presente contratto, degli elabo- rati facenti parte il progetto definitivo/esecutivo così come approvato con atto di xxxxx n. xxx che di seguito si alle- gano al presente atto e sommariamente si riepilogano: Elaborati xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Al presente contratto sono altresì allegati quali parti inte-
granti e sostanziali, di cui si omette la lettura per espressa dispensa avuta dai Comparenti: (se del caso: l’attestazione di avvenuto deposito del progetto; il verbale di validazione; la dichiarazione impegnativa a norma del Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura di Parma e le Stazioni Appal- tanti della Provincia di Parma, il Patto di Integrità in ma- teria di appalti pubblici di lavori, servizi, forniture, il Piano Operativo di Sicurezza.
Ai sensi dell’art. 1.2.3. del Capitolato Speciale d’Appalto, sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le nor- me vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 apri- le 2000, n. 145;
per le parti ancora vigenti e, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest’ultimo;
- il Nuovo Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. testo aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96 e s.m.i.;
- il DPR n. 207 del 2010, per quanto applicabile nelle parti non abrogate dal Nuovo codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 81/2008, con i relativi allegati e successive modifiche ed integrazioni;
- le Linee Guide dell’ANAC già emanate e vigenti al momento
della sottoscrizione del contratto e/o in corso di emanazione ma che diventeranno vigenti durante l’esecuzione dei lavori se applicabili in base al loro momento di entrata in vigore.
- il DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 7
marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle li- nee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione». (18G00074) (GU Serie Generale n.111 del 15-05-2018) note: En- trata in vigore del provvedimento: 30/05/2018.
Art. 2 Importo netto contrattuale
L’importo netto contrattuale ammonta ad Euro xxxxxx (xxxxx/xx) oltre IVA di legge così suddiviso:
Euro xxxxxxxx (xxxxx/xxx) per lavori al netto di ribasso d’asta del xxxxx% oltre IVA di legge;
Euro xxxxx (xxxxxxx/xxx) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.
Il contratto è stipulato interamente a MISURA. Si applicheran- no le disposizioni di cui all’art. 1.1.3 del Capitolato Spe- ciale d’appalto.
Art. 3 Termini per l’esecuzione
3.1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da appo- sito verbale, deve essere effettuata non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore cos’ come dettagliatamente disciplinato all’ art. 1.3.1. del Capitolato
Speciale d’Appalto.
La consegna dei lavori, in via d’urgenza e/ le consegne fra- zionate anche nelle more della stipulazione formale del con- tratto si applicheranno le disposizioni di cui al predetto art. 1.3.1. del Capitolato Speciale d’Appalto.
3.2. Termini per l'ultimazione dei lavori: come indicato all’art. 1.3.3. del Capitolato Speciale d’Appalto il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fis- sato in giorni 250 (duecentoquaranta) naturali consecutivi de- correnti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di con- segna. Nel calcolo del tempo sopra indicato è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3.3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderoga- bili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
3.4. Gli artt. 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. e 1.3.7., del Capitolato Speciale d’appalto regolamentano, nel dettaglio, i casi di in- derogabilità dei termini di esecuzione così come i casi di proroghe dei termini di esecuzione dei lavori e le sospensioni
ordinate dal Direttore dei Lavoro e/o dal responsabile del Procedimento.
Art 4 Penali in caso di ritardo
Ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 0,05 per mille dell’importo contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, si applica anche in caso di ritardo nei casi indicati dal precitato art. 1.3.8. del Capitolato Speciale d’Appalto.
L’art. 1.3.9. del Capitolato Speciale d’Appalto indica le ri- soluzioni del contratto per mancato rispetto dei termini.
Art. 5 – Pagamenti:
5.1. Anticipazione In conformità al disposto normativo di cui
all’art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016e s.m.i. e dall’art.
1.5.1. del Capitolato Speciale d’Appalto, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 (venti) per cento da corrispondere all'ap- paltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei la- vori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla co- stituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di inte- resse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavo-
ri. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie au- torizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai re- quisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplina- no la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del pre- citato decreto legislativo. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da par- te delle stazioni appaltanti; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di re- stituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritar- di a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
5.2. Pagamenti In Acconto: in osservanza a quanto disposto
dall’art. 1.5.2. del Capitolato Speciale d’Appalto, le rate di acconto sono dovute tutte le volte in cui l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 1.4.1.,
1.4.2.e 1.4.3., al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al successivo punto e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 30% dell’importo contrattuale. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previ- denziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cin- quanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Ulteriori prescrizioni in materia di pagamenti in acconto sono dettagliatamente descritti al precitato art. 1.5.2. del Capi- tolato Speciale d’Appalto mentre i ritardi nel pagamento delle rate di acconto è disciplinato dall’art. 1.5.4.
5.3. Pagamenti a saldo:
a. Il conto finale dei lavori viene redatto entro 180 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito ver- bale; esso viene sottoscritto dal direttore di lavori e tra- smesso al R.U.P.; col conto finale viene accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, e la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condi- zioni di cui al comma 4.
b. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 180 giorni. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
c. La rata di saldo, insieme alle ritenute di cui all’articolo 1.5.2, comma 2, nulla ostando, viene pagata entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provviso- rio, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sen- si dell'articolo 185 del D. Lgs. 267/2000.
d. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzio- ne di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 124, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
e. un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiora- to altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
f. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di col- laudo provvisorio;
g. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fi- deiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
h. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione ap- paltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei la- vori riconosciuta e accettata.
i. L’appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, ed improntare il pro- prio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempe- stivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
l. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 1.5.2, commi 7, 8 e 9.
m. I ritardi nel pagamento della rata a saldo sono regolamen- tati dall’art. 1.5.5. del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 7 Revisione prezzi ed adeguamento del corrispettivo
In conformità a quanto stabilito dall’art. 1.5.6. del Capito- lato Speciale d’Appalto è possibile procedere alla revisione dei prezzi se le modifiche, a prescindere dal loro valore mo- netario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono com-
prendere clausole di revisione dei prezzi.
Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali mo- difiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 aggiornato dal D. Lgs. 56/2017, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della Legge 28 dicembre 2015, n.
208.
Art. 8 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Pia- no straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010 N. 187, il contraente, a pena di nullità asso- luta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabi- lità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conto cor- rente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finan-
ziari afferenti l’oggetto del contratto medesimo, da accender- si presso Istituti bancari o Poste Italiane SPA, tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento del bonifico o di altri strumenti idonei a consenti- re la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utiliz- zo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto. Ai fini precitati, ogni transazione posta in essere mediante gli strumenti sopra indicati e riconducibi- le al presente contratto, deve riportare il codice identifica- tivo gara (CIG), richiesto dall’Ente all’Autorità di Vigilan- za per l’appalto in oggetto. Di seguito si indica il nuovo codice di cui sopra relativo al presente atto: CIG XXXXXXXXXX Agli atti è presente la dichiarazione dell’affidataria in merito al conto corrente dedicato alla presente commessa.
Ai sensi dell’art. 3 co 7 della precitata normativa, l’affidataria ha comunicato con nota del 02.08.2019 agli atti, il conto corrente dedicato e le persone delegate ad operare su di esso.
Ai sensi dell'art. 3, legge 136/2010 3 s.m.i. l'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro in oggetto, garantisce, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltato- ri e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di trac-
ciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha no- tizia dell’inadempimento della propria controparte agli obbli- ghi di tracciabilità finanziaria deve procedere alla risolu- zione di diritto del contratto e dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – U.T.G. territo- rialmente competente per l’applicazione delle sanzioni previ- ste dalla subcitata normativa.
Agli atti è presente la dichiarazione dell’affidataria in me- rito al conto corrente dedicato alla presente commessa.
Art. 9 Cessione dei crediti
La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune di Parma, a titolo di corrispettivo di appalto può essere effet- tuata dall’appaltatore a banche o intermediari finanziari di- sciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di ac- quisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipula- ta mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune di Parma. Anche la cessione dei crediti è soggetta al regime della tracciabilità dei flus- si finanziari. In ogni caso il Comune di Parma può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente punto comporterà l’immediata risoluzione del contratto. Si applicherà anche quanto disposto della de-
terminazione 31 Maggio 2017, n. 556 di ANAC.
Art. 10 Cessione del contratto
Ai sensi dell’art. 1.5.7. del Capitolato Speciale d’appalto è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Art. 10 Cauzioni e garanzie
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattua- li, l’Operatore economico ha presentato, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cauzione defini- tiva di Euro XXXXXXXXXX (se del caso polizza ridotta del 50% in quanto in possesso di certificazione di conformità alla normativa EN ISO 9001:2015 se del caso e inoltre dell’ulteriore 20% per possesso di certificazione di conformi- tà ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015), mediante fidejussione assicurativa/bancaria ri- lasciata da xxxxxxx n. xxxxxxx, emessa in data xxxxxxxx.
La gestione della cauzione definitiva sopra indicata trova una puntuale regolamentazione oltre che nell’articolo 113 del codice contratti anche agli artt. 1.6.2.e 1.6.3. del Capitola- to Speciale d’Appalto. L’operatore economico ha prestato inol- tre le garanzie previste dall’art. 103 comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, di cui all’artt. 1.6.4. e 1.6.5. del Capitolato Spe- ciale d’Appalto, come da polizza di assicurazione xxxxxx emes- sa in data xxxxx da xxxx acquisita agli atti del Settore La- vori Pubblici e Sismica e in copia semplice agli atti del Set-
tore Appalti e Contratti.
In materia si richiama quanto stabilito dal citato art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e alla disciplina di dettaglio di cui al precitati articoli del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 11 Subappalto
E’ regolamentato dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, nel dettaglio dagli artt. 1.9.1.,1.9.2. e 1.9.3. del Capi- tolato Speciale d’Appalto.
Se del caso
L’Appaltatore in sedi gara non ha richiesto il subappalto;
oppure
L’Operatore economico è autorizzato ad affidare in subappalto le seguenti lavorazioni: xxxxxxx, nei termini e nelle misure previste dalla legge, e in ogni caso non superiore al trenta per cento dell’importo complessivo del contratto, salvo quando previsto dal comma 5 dell’art. 105 del Codice dei Contratti.
In particolare si sottolinea che
a. l’appaltatore dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle re- lative prestazioni, comprensivo della certificazione attestan- te il possesso da parte del subappaltatore dei prescritti re- quisiti di qualificazione in relazione alla prestazione resa subappaltata, oltre alla dichiarazione del subappaltatore at- testante il possesso dei requisiti di generali per essere af-
fidatario di un lavoro pubblico;
b. la Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti eventuali.
Art. 11 Definizione delle controversie
L’accordo bonario trova una puntuale e dettagliata disciplina oltre che nell’art.1.10.1. del Capitolato Speciale d’Appalto anche all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 1.10.2. del citato Capitolato, ove non si proceda all’accordo bonario di cui al precedente capoverso, la defini- zione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell’art. 209 del Codice dei Contratti in quanto applicabile . Art. 12 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
La stipulazione del presente contratto, l’erogazione di qua- lunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipulazione di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali , sono subordinate all’acquisizione del DURC. In caso di inadem- pienza contributiva, si applicherà la disciplina di cui all’art. 1.10.3.del Capitolato Speciale d’Appalto e che somma- riamente si specifica al successivo articolo del presente con- tratto.
Articolo 13 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Con- tratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art.1.10.3. del Capitolato Speciale d’Appalto:
13.1. L'appaltatore deve scrupolosamente ed integralmente os- servare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in mate- ria, e quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, l'appaltatore deve applicare integralmente il contratto nazio- nale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende indu- striali edili e affini e gli accordi locali e aziendali inte- grativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) tali obblighi vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendente- mente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qua- lificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza di tutte le norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipen- denti, anche quando il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; la circostanza che il subappalto non sia stato autorizzato non libera l'appaltatore dalla responsa- bilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Sta- zione appaltante;
d) è obbligatoriamente tenuto al regolare assolvimento di tut- ti gli obblighi contributivi in materia previdenziale, assi-
stenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC ne- gativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolariz- zazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede diretta- mente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di sal- do ai sensi degli articoli 1.5.2, comma 8 e 1.5.3, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
3. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribu- zioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'ope- ra, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 1.5.2, comma 9 e 1.5.3, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappalta- tori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantie- re e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro
unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore auto- rizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma
3 e 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupa- to in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, imper- meabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavo- ratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono te- xxxx ad esporre detta tessera di riconoscimento.
6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali su- bappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza di- pendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori fa- miliari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136
del 2010.
7. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavo- ratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei con- fronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 124/2004.
8. Fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all’articolo 1.5.2, o tra due successivi stati di avanza- mento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (cen- tottanta) giorni, la Stazione appaltante acquisisce il DURC relativo all'appaltatore e ai subappaltatori entro i 30 (tren- ta) giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 (centot- tanta) giorni.
9. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 comma 5, del Codi- ce dei contratti, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l’Ente provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadem-
pienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’Ente di- rettamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, l’Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affi- datario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
10. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegna- to, l’Ente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavora- tori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.
Art. 14 Risoluzione del contratto ed esecuzione d’ufficio dei lavori
Trovano una puntuale regolamentazione oltre che negli articoli del Codice dei contratti anche all’art. 1.10.4 del Capitolato Speciale d’Appalto
Art. 15 Clausola di manleva
L’Operatore economico terrà sollevato ed indenne l’Amministrazione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di subappalto che di cottimo,
comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all’attuazione del presente contratto, e, specificatamente al- la esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dall’Operatore economico stesso.
Art. 16 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Si richiamo integralmente le norme di cui al D.lgs. n. 5072016 e s.m.i. e gli artt. 1.11..1 (Ultimazione dei lavori e gratui- ta manutenzione), 1.11.2 (Conto finale), 1.11.3 (Termini per il collaudo e per l’accertamento della regolare esecuzione) e
1.11.4 (Presa in consegna dei lavori ultimati)
Art. 17 Recesso
L’Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contrat- to, in qualunque tempo, previa formale comunicazione all’Operatore economico con un preavviso di almeno 20 giorni, ai sensi dall’articolo 109 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
Art. 18 Domicilio legale
Per gli effetti e l’esecuzione del presente contratto l’Operatore economico dichiara di eleggere il proprio domici- lio legale presso la sede dell’Amministrazione, ne consegue che il Tribunale competente è quello di Parma.
Art. 19 Codice di comportamento
L’affidataria e i propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano all’osservanza di quanto dispo-
sto dal DPR 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del D.L.vo 30 Marzo 2001 n. 165, art. 2, comma 3 e del Codice di Comportamento del Comune di Parma, adottato con delibera- zione n. 720/2013 modificato con deliberazioni di Giunta Co- munale n. 204/2014 e n. 79/2017 pena risoluzione del pre- sente contratto, e al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.
Art. 20 Obblighi di trasparenza e pubblicità
L’appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di trasparen- za e pubblicità di cui alla legge 4 agosto 2017 n. 124 art. 1, commi 125-129.
Art. 21 Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e norma- tive vigenti in materia di trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs.
n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed, in ge- nerale, dalle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali”
1. In esecuzione del presente contratto, l’appaltatore effet- tua trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l’accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e ad ogni al-
tra normativa applicabile.
3. L’appaltatore è, pertanto, designato dal COMUNE DI PARMA quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento per il tratta- mento denominato “Contratto d’appalto per la realizzazione dei lavori di restauro e riuso degli edifici ex rurali Podere Cin- xxxx – in Parma - 2° stralcio (CUP I98H18000030001 CIG
) ”, e si obbliga a dare esecuzione al con- tratto suindicato conformemente a quanto previsto dall’Accordo allegato al presente atto.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’accordo allegato, nonché alle prescri- zioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rim- borso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover so- stenere per conformarsi.
Art. 22 Spese contrattuali
Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed ec- cettuata, inerenti e conseguenti - comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l’esecuzione e ge- stione dei lavori e del contratto - sono a totale carico dell’Operatore economico senza diritto di rivalsa; nei riguar- di dell’I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di
servizi soggetta ad I.V.A., le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi dell’articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986.
Art. 23 Norme di chiusura e firme
L’Operatore economico ai fini della “trasparenza”, con la sot- toscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti in- formatici su n. xxx pagine a video, dandone lettura alle par- ti, le quali l’hanno ritenuto conforme alla loro volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità elettronica con- sistente, ai sensi dell’art. 52 bis della legge notarile, nel- la apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.
Per il COMUNE DI PARMA: il Dirigente Settore Lavori Pubblici, e Sismica Dott. (firma digitale)
Per l’Impresa/ xxxxxx Il Legale Rappresentante Sig. (firma
digitale)
Firmato digitalmente da Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx in data 13/12/2019 alle ore 16:28