REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Criteri per la selezione degli esperti esterni
Redatto ai sensi dell’art. 125, comma 10 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D.Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99;
VISTO l’art. 33, comma 2°, del D.I. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio d’Istituto la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente scolastico;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15 del 4 marzo 2009;
VISTO il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163;
VISTI i Regolamenti UE n. 2015/2170, 2015/2171 e 2015/2172 della Commissione del 24 novembre 2015 che modificano le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità economica Europea del 25 novembre scorso, con cui sono state modificate, a partire dall'1 gennaio 2016, le soglie europee per gli appalti e, quindi, anche gli articoli 28 e 215 del D.Lgs. n. 163/2006.
CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, ovvero per importi da 2.000,00 (o limite preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto) a 40.000,00 siapplica la disciplina di cui all’art. 34 del D.I 44/2001 e per importi da 40.000,00 a 135.000,00 per servizi e forniture e da 40.000,00 a 209.000,00 per lavori, si applica la disciplina di cui all’art. 125 del D.Lgs 163/2006; CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D.Lgs 163/2006, deve essere adottato un provvedimento in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad individuare tali fattispecie;
CONSIDERATO inoltre, che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di ogni singola acquisizione in economia ;
RITENUTO che tale atto assume la forma di Regolamento interno, tramite il quale viene individuato l’oggetto delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/2006 ; RITENUTO necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono tenute a redigere un proprio Regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006
Nella seduta del 21 aprile 2016 con delibera n. 11 ha adottato il Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale. Il presente Regolamento viene allegato al Regolamento d’Istituto e ne diventa parte integrante.
INDICE
TITOLO I – PRINCIPI ED AMBITI GENERALI 3
Art. 1 – Principi ed ambiti di applicazione 3
Art. 2 – Limiti e poteri dell’attività negoziale 3
Art. 3 – Acquisti, appalti e forniture – Elenco fornitori 4
Art. 4 – Ufficio rogante e Commissione attività negoziali 4
Art. 5 - Informazione, pubblicizzazione e responsabilità contabile 5
TITOLO II – SPESE DIRETTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 5
Art. 6 - Limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico 5
Art. 7 - Ordinazione della spesa 5
TITOLO III - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA (art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici) 6
Art. 8 – Acquisizioni in economia 6
Art. 9 – Beni, servizi e lavori acquistabili in economia 6
Art. 10 – Procedura per la gara informale per acquisti superiori ad € 8.000,00 e fino a € 40.000,00 (iva esclusa) – Contrattazione ordinaria 8
Art. 11 – Procedura per il cottimo fiduciario per l’acquisto di beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 135.000,00, per i lavori il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 209.000,00. ( IVA esclusa) 9
Art. 12– Tracciabilità dei flussi finanziari 9
Art. 13– Contratto 9
Art. 14 – Norme di comportamento 10
Art. 15 – Verifica delle forniture e delle prestazioni – Commissione collaudo 11
Art. 16 – Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche 11
Art. 17 – Il responsabile del procedimento 11
Art. 18 – Il responsabile del trattamento dei dati 12
TITOLO IV - L’INVENTARIAZIONE DEI BENI 12
Art. 19 – Inventario dei beni 12
TITOLO V - FONDO MINUTE SPESE DEL DIRETTORE SGA 12
Art. 20 – Disciplina generale 12
Art. 21 – Competenze del DSGA nella gestione del fondo 12
Art. 22 – Costituzione del fondo minute spese 12
Art. 23 – Utilizzo delle minute spese 12
Art. 24 – Pagamento delle minute spese 13
Art. 25 – Reintegro del fondo minute spese 13
Art. 26 – Le scritture contabili 13
Art. 27 – Chiusura del fondo minute spese 14
Art. 28 – Controlli 14
Art. 29 – Altre disposizioni 14
TITOLO VI – CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI 14
Art. 30– Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi 14
Art. 31 – Pubblicazione degli avvisi di selezione 14
Art. 32 – Individuazione degli esperti esterni 15
Art. 33 – Impedimenti alla stipula del contratto 15
Art. 34 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica 15
Art. 35 – Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso 16
Art. 36 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico 16
TITOLO VII – INTERVENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE 16
Art.37 – Criteri e limiti delle attività negoziali del Consiglio d’Istituto 16
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI 18
Art.39 – Pubblicità 18
Art.39 – Disposizioni finali 18
TITOLO I – PRINCIPI ED AMBITI GENERALI
Art. 1 – Principi ed ambiti di applicazione
1. L’Istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti. Il Dirigente Xxxxxxxxxx svolge l’attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 33 del D.I. n. 44/2001.
2. L’attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità.
3. Ove i principi indicati pregiudichino l’economia e l’efficacia dell’azione ed il perseguimento degli obiettivi dell’Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.
4. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dell’art. 34 del
D.I. n. 44/2001 oppure, nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente, attraverso le procedure previste dal D.Lgs. 163/2006.
5. La scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche, va motivata con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia.
6. Il fondo minute spese di cui all’art. 17 del D.I. n.4/2001 viene utilizzato per le spese necessarie a soddisfare i bisogni urgenti e di modesta entità e viene gestito dal DSGA.
Art. 2 – Limiti e poteri dell’attività negoziale
Il Dirigente Scolastico:
1. esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;
2. provvede direttamente per gli acquisti di cui al successivo articolo 6, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, pubblicizzazione e informazione dei procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione;
3. per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a quanto stabilito al successivo articolo 6, applica le procedure previste dal novellato X.Xxx.vo 163/2006 e s.m., disciplinate dal presente Regolamento;
4. chiede la preventiva autorizzazione al Consiglio d’istituto, secondo quanto previsto all’art.33 del novellato decreto 44/01, per:
• accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;
• costituzione o compartecipazione a fondazioni;
• istituzione o compartecipazione a borse di studio;
• accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
• contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
• adesione a reti di scuole e consorzi;
• utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
• partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
• eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui al successivo articolo 6;
• acquisto di immobili;
5. applica i criteri e i limiti del presente Regolamento per:
• contratti di sponsorizzazione;
• contratti di locazione di immobili;
• utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
• convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
• alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
• acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
• contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
• partecipazione a progetti internazionali, come di seguito disciplinato.
6. ogni qualvolta necessita acquistare un sussidio o attrezzature per l’espletamento di attività didattiche o di ufficio, per i quali è possibile espletare la “permuta”, il dirigente nel 4 richiedere i preventivi, potrà acquisire anche l’offerta per il bene obsoleto. L’introito dell’importo della permuta, sarà utilizzato per implementare le attrezzature o i sussidi per gli alunni.
Art. 3 – Acquisti, appalti e forniture
1. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell’ambito del budget previsto nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. L’attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante dell’Istituzione Scolastica, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto e attraverso procedure che garantiscono la trasparenza, la pubblicità, la rotazione e la parità di trattamento.
2. Nessuna acquisizione di beni, prestazione, servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata.
3. Alle uscite didattiche, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi, si possono applicare procedure diverse.
4. E’ fatta salva l’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art. 26 della Legge n.488 /2009 e successive modifiche ed integrazioni (CONSIP). A tal proposito la L.n.488/1999 – Art. 26, commi 3 e 3 bis – prevede che: ”le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni CONSIP o altrimenti, per beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle medesime convenzioni, utilizzarne il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della - piattaforma CONSIP -, anche quando vengono utilizzate procedure telematiche ai sensi del DPR 4 aprile 2002, n.101” Si evince pertanto, che per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Copia della stampa delle convenzioni sarà tenuta agli atti. Altra possibilità di individuare ditte
fornitrici è quella del Mercato Elettronico per l’accesso al quale è indispensabile essere in possesso di firma digitale.
5. L’acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria effettuata in base ad uno dei seguenti
criteri:
• dell’ offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre che del
prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l’affidabilità o altri criteri stabiliti dal mercato;
• il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta della Scuola.
Art. 4 – Ufficio rogante e Commissione attività negoziali
1. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o altra persona da lui delegata, è titolare dell’ istruttoria e procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico, come da proposta dello stesso Dirigente scolastico.
2. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento.
3. Il Dirigente Xxxxxxxxxx, nel caso di aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nomina un’apposita Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del Dlgs 163/06; la Commissione deve essere formata da un numero dispari di componenti, 5 in numero massimo di cinque; per la valutazione delle offerte relative agli acquisti di lavori, beni e servizi, con esclusione per quelli previsti dal successivo articolo 6, è a composizione variabile: i membri vengono di volta in volta convocati a seconda delle professionalità e competenze inerenti i beni e/o i servizi da acquistare. La Commissione può essere integrata, anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente, di volta in volta che le esigenze dovessero richiederle.
4. La nomina della commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
5. La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
6. La Commissione è un organo collegiale (le decisioni prese sono valide solo in presenza della maggioranza dei componenti).
7. Le spese relative alla Commissione possono sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’Istituto.
8. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione.
Art. 5 - Informazione, pubblicizzazione e responsabilità contabile
1. Il Dirigente scolastico informa il Consiglio d’istituto sui contratti stipulati, sui costi sostenuti e le procedure adottate. Mette a disposizione del Consiglio d’istituto un prospetto riepilogativo corredato dalle copie dei contratti o ordini di acquisto, se richiesto, così come previsto dall’articolo 35 comma 5 del novellato decreto 44/01.
2. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi cura che siano pubblicati all’albo e sul sito web dell’istituto l’elenco informativo dei contratti stipulati per acquisto di beni e servizi.
3. E’ facoltà del Dirigente scolastico utilizzare il mercato elettronico delle convenzioni CONSIP, non configurandosi l’obbligo per effetto dei comma 449, 450 e 452 della Legge n° 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007) e legge finanziaria 2010. Resta fermo l’ obbligatorietà dell’attestazione di congruità dei prezzi che, comunque, può essere certificata allegando agli atti i costi CONSIP, a condizione che siano inclusi nelle predette convenzioni attivate con la pubblica amministrazione.
4. Gli atti inerenti alla negoziazione saranno posti a disposizione dei membri del Consiglio di Istituto prima della riunione. Eventuale richiesta di copie dovrà essere nominativa, effettuata in forma scritta e con motivazioni oggettive. Le copie saranno rilasciate senza alcun costo.
5. Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sono direttamente responsabili delle spese effettuate senza copertura contabile e non previste nel programma annuale.
TITOLO II – SPESE DIRETTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Art. 6 - Limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico
1. Il limite previsto dal comma 1, art. 34 del DM 44/2001, è stabilito in €. 8.000,00 con delibera del Consiglio di Istituto n. 6/2016, nell’ambito dell’approvazione del Programma Annuale. Il Dirigente scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia. Tale condizione è compatibile anche per la stipula di contratti con esperti esterni per particolari attività d’insegnamento, fermo restando i criteri e i limiti previsti nel successivo articolo 38 del Titolo VII.
2. Il limite di cui al precedente comma 1, è riferito alla singola tipologia di spesa e, ovviamente, tenendo in considerazione che il singolo fornitore può garantire anche più tipologie di beni o servizi. Ciò, nell’ottica di evitare il frazionamento della spesa per la quale è obbligatorio ricorrere alle procedure disciplinate nei successivi articoli.
3. Qualora talune offerte dovessero presentare prezzi troppo bassi rispetto alla prestazione l’istituzione scolastica può chiedere all’offerente, prima dell’aggiudicazione della gara, le necessarie giustificazioni e qualora queste non siano ottenute ha facoltà di rigettare l’offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.
4. Secondo quanto stabilito dall’art.25 della legge 62/05, è vietato qualsiasi rinnovo tacito di contratto. La sua durata non potrà in nessun caso essere superiore a 12 mesi. Fanno eccezione quelli ad evidenza pubblica quali la Convenzione di cassa, assicurazioni, distributori di bevande e bibite ... il cui limite è elevato ad anni tre.
5. Non rientrano nel limite, di cui al precedente comma 1, le spese fisse e obbligatorie (telefono, spese postali etc..) per le quali il Dirigente provvede direttamente al pagamento. Al mandato saranno allegati la formale determina e gli atti giustificativi.
Art. 7 - Ordinazione della spesa
Le spese sostenute nel limite di cui al precedente articolo 6, sono corredate dai seguenti atti amministrativi:
a. determina a firma del Dirigente scolastico nella quale sono esplicitate le sequenze normative e giuridiche inerenti a: ricorso al tipo di contrattazione adottata, l’oggetto dell’acquisto e la disponibilità finanziaria nell’aggregato di spesa pertinente;
b. richiesta dell’offerta spedita al fornitore prescelto;
c. offerta o preventivo del fornitore;
d. decreto di affidamento fornitura;
e. ordine o contratto, a seconda della tipologia di spesa con l’indicazione del CIG e della dichiarazione del conto dedicato, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n°.136 e, laddove previsto, del CUP, ai sensi della Legge 144/99 e successiva Legge n°.3 del 16/11/2003;
f. visto di congruità della spesa per beni non inventariabili;
g. verbale di collaudo per beni durevoli da inventariare;
h. dichiarazione di conformità dei prezzi a CONSIP o, in mancanza di convenzioni attive, copia della relativa videata i. fattura rilasciata dalla ditta;
j. modello DURC o acquisizione tramite sportello unico previdenziale della regolarità contributiva;
TITOLO III - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURESOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA (art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici)
Art. 8 – Acquisizioni in economia
1. Le acquisizioni in economia (beni, servizi e lavori il cui valore non supera la soglia comunitaria) possono essere effettuate, in relazione all’importo della spesa, con le seguenti modalità:
• Amministrazione diretta: l’Istituto organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo direttamente eventuali beni che dovessero rendersi necessari.
• Affidamento diretto: per importi di spesa fino a € 8.000,00 IVA esclusa (Titolo II art. 6 comma 1) è consentita, a cura del Dirigente Scolastico, la trattativa con un unico operatore economico.
Gara informale: per lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 e superiore a € 8.000,00 si applica la procedura di cui all’art. 34 del D.I.44/2001, ovvero procedimento comparativo di offerta di 3 operatori economici individuati dall’Albo Fornitori o sulla base di ricerche di mercato. L’osservanza di tale ultimo obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento.
• Cottimo fiduciario: procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 163/2006, per l’acquisto di beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 135.000,00, per i lavori il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 209.000,00. Tale procedura prevede la comparazione tra 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici -Albo Fornitori- predisposto dalla stazione appaltante.
2. L’Istituto Scolastico procede all’affidamento, nei casi indicati al comma 1 del presente articolo, previa Determina di indizione della procedura in economia, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/2006, (o alternativamente), ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001.
Art. 9 – Beni, servizi e lavori acquistabili in economia
1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi e per lo svolgimento dei lavori è ammesso in relazione all’oggetto delle seguenti voci di spesa e nei limiti dell’importo individuato per le medesime:
a. partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse dell’istituzione scolastica;
b. divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo di stampa o altri mezzi di informazione inerenti il Piano dell’Offerta Formativa, open day, corsi per adulti;
c. acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
d. pubblicazioni;
e. lavori di stampa, pubblicità, rilegatura atti, tipografia, litografia o realizzazioni a mezzo di tecnologie audiovisive come stampa foto o incisione CD;
f. studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di certificazioni, incarichi per il coordinamento della sicurezza;
g. spedizioni di corrispondenza e materiali vari, servizio postale e con corriere;
h. spese bancarie; spese AVCP (pagamenti contributi in sede di gara);
i. canoni telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici, firma digitale;
j. Acquisto di generi di cancelleria e di materiale di consumo (carta, stampati, toner, materiale informatico, materiale telefonico, materiale elettrico, materiale fotografico, ed altro materiale tecnico, di stampati, di registri, di modelli e similari necessari per il funzionamento degli uffici e delle attività didattico -formative etc.);
k. riparazione di macchine, mobili e attrezzature d’ufficio;
l. spese per acquisto e manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software e spese per servizi informatici di natura didattica, amministrativa e contabile;
m. spese per acquisto materiali e accessori, suppellettili e sussidi occorrenti per il funzionamento dei laboratori dell’Istituto;
n. spese per manutenzione, riparazione e ripristino di attrezzature, macchinari, strumentazioni, utensili e materiale tecnico dei laboratori.
o. acquisti per uffici e archivi: suppellettili, armadi, macchine, mobili e attrezzature d’ufficio;
p. fornitura, noleggio e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature e materiale tecnico specialistico per aule e laboratori;
q. spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed amministrazioni varie, adesioni a Reti e Consorzi;
r. polizze di assicurazione;
s. acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente, per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
t. acquisizione di beni e servizi, nell’ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
u. acquisizione di beni e servizi riferiti a prestazioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; v. acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
w. acquisto di materiale igienico sanitario, primo soccorso, pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
x. acquisto e noleggio di apparecchiature e macchinari per la nettezza e la pulizia di tutti i locali scolastici y. acquisto e fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) e vestiario da lavoro al personale dipendente;
z. prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali; aa. visite mediche T.U.81/2008 e visite fiscali e collegiali;
bb. spese inerenti i viaggi e le visite di istruzione, scambi e soggiorni di studio all’estero per alunni e personale;
cc. rimborso quote non utilizzate;
dd. noleggio sale cinematografiche, teatrali, ecc.;
ee. noleggio bus per trasporti attività varie: gare disciplinari, attività sportive, visite guidate, ecc. ff. Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito dei PON
lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’Istituto scolastico
gg. lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento…. hh. Lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente gare pubbliche
ii. lavori necessari per la compilazione di progetti per l’accertamento della staticità di edifici e manufatti
jj. Lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito dei PON Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA
Art. 10 – Procedura per la gara informale per acquisti superiori ad € 8.000,00 e fino a € 40.000,00 (iva esclusa) – Contrattazione ordinaria
1. Per importi di spesa oltre € 8.000,00, IVA esclusa, e fino a 40.000,00 IVA esclusa, il Dirigente, applica la procedura di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, ovvero procedimento comparativo di offerta di 3 operatori economici direttamente individuati sulla base di ricerche di mercato al fine di salvaguardare i canoni basilari del Codice, delle direttive europee, di assicurare il perseguimento del migliore rapporto qualità prezzo, e nello stesso tempo di garantire la snellezza operativa dell’azione amministrativa. Altre modalità di individuazione degli operatori economici saranno direttamente valutate dal Dirigente.
2. E’ vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento.
3. La determina, che in funzione del presente provvedimento, indice la procedura comparativa individua il Responsabile Unico del Provvedimento, ai sensi della normativa vigente in materia
4. Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene o servizio acquisibile mediante la procedura di cui all’ art. 34 del D.I. 44/2001, provvede all’emanazione di una Determina per l’indizione della procedura.
5. Il DSGA procede, a seguito delle determina del DS, all’indagine di mercato di 3 operatori. Dopo aver individuato gli operatori economici idonei alla svolgimento del servizio, (o alternativamente) bene o servizio, il DSGA provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente (stessa ora del medesimo giorno) la lettera di invito (anche via fax), contenete i seguenti elementi:
a. l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA (si dovrà evitare accuratamente di richiamare marche o particolari caratteristiche che consentano la partecipazione solo a ditte o concessionari esclusivi, fatta eccezione per richieste integrative di particolari beni o servizi già in possesso dell’Istituto);
b. le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c. il termine di presentazione dell’offerta (che non dovrà essere inferiore a giorni 20 dalla data di spedizione dell’invito, tranne in casi di motivata urgenza; in tal caso il termine potrà essere ridotto a cinque);
d. le modalità di ricevimento dell’offerta (le offerte saranno ricevute al protocollo in busta chiusa su cui verrà apposto il numero progressivo e l’ora di ricezione; viene garantita la ricevuta per le consegne brevi mani);
e. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
f. l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione
g. il criterio di aggiudicazione prescelto (indicato nel bando);
h. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggioso;
i. la volontà di considerare la gara valida anche in presenza di offerta unica, se conforme ai requisiti richiesti;
codice;
j. la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente
k. l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
l. l’indicazione dei termini di pagamento;
m. i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
6. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell’art.84 del Dlgs 163/06 (art. 4 del presente Regolamento) mediante determina del DS, procede alla valutazione delle offerte tecniche, individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente. L’apertura delle buste, la stesura del piano comparativo e la verbalizzazione del procedimento è effettuata dalla Commissione Giudicatrice.
7. Una volta predisposto il prospetto comparativo, il Dirigente Scolastico effettuerà la scelta del contraente secondo i criteri indicati nel bando. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, procede alla valutazione delle offerte tecniche pervenute il RUP – Responsabile Unico del Procedimento -.
8. Successivamente il DSGA procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell’operatore economico, considerato il miglior offerente.
9. Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro, bene o servizio, il Dirigente scolastico, con Decreto formale, provvederà alla pubblicazione all’Albo e sul sito internet dell’Istituto Scolastico, la graduatoria provvisoria dei partecipanti dichiarati idonei. Il decreto in questione dovrà indicare i termini per il reclamo che non potranno essere inferiori a 15 gg. Trascorso tale termine, l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato solo con ricorso al TAR o, in alternativa, al capo dello stato, nei termini perentori, rispettivamente di 60 e 120 giorni.
10. Le esclusioni saranno comunicate agli interessati mediante affissione all’albo o sul sito internet dell’istituto, con decreto formale del Dirigente scolastico in cui saranno indicate le motivazioni.
11. L’Istituto Scolastico, decorsi 35 giorni dalla data dell’avvenuta individuazione del soggetto aggiudicatario, provvede alla stipula del contratto, salvo nei casi di urgenza, come disciplinato dal codice degli appalti e nel caso in cui pervenga una sola offerta o una sola offerta valida.
12. Il DSGA è addetto alla conservazione degli atti di aggiudicazione e curerà gli adempimenti di pubblicità e trasparenza delle attività contrattuali, ai sensi dell'art. 35 del novellato D.M. 44/2001.
13. E’ fatto comunque salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle leggi n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11 – Procedura per il cottimo fiduciario per l’acquisto di beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 135.000,00, per i lavori il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 209.000,00.( IVA esclusa)
1. Per importi di spesa inferiori alla soglia comunitaria e superiori a € 40.000,00 IVA esclusa, l’affidamento avviene mediante la procedura di cottimo fiduciario, nel rispetto della trasparenza e della rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato o tramite Albo dei Fornitori.)
2. Le procedure relative all’attività negoziale sono le stesse indicate nel precedente art. 11, commi da 2 a 12.
Art. 12– Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010).
2. A tale fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.
3. L’Istituzione Scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codici Identificativo di Gara “ /CIG”.
4. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG:
• le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con proprio personale);
• le spese effettuate con il Fondo Minute Spese;
• i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri;
• i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi.
Art. 13– Contratto
1. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all’affidamento dell’incarico mediante stipula di contratto o Buono di Ordinazione che assume la veste giuridica del contratto.
2. Il contratto sarà sempre in forma scritta e conterrà:
a. intestazione della fattura
b. l’elenco dei lavori e delle somministrazioni
c. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
d. le condizioni di esecuzione;
e. il termine di ultimazione /consegna dei lavori (data e ora)
f. le penalità in caso di ritardo e il diritto dell’Istituto di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi dell’art. 137 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
g. apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 14 – Norme di comportamento
1. Le imprese partecipanti alle procedure del presente Regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla Legge 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali. Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento o pratica di affari ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:
• la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
• il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
• l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;
• l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima.
2. Qualunque "impresa" coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dall'Istituto si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone preposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.
3. A tutte le imprese concorrenti non è permesso accedere, in fase di procedura, agli uffici dell'Istituto ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all'Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.
5. Tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.
6. Tutte le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati ad imprese che abbiano partecipato alla gara o ad imprese da esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti.
7. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.
8. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.
Art. 15 – Verifica delle forniture e delle prestazioni – Commissione collaudo
1. Ai sensi dell’art. 36 del D.I. n. 44/2001 i servizi e le forniture acquisti nell’ambito del presente Regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura e/o a collaudo.
2. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o dall’esecuzione dei servizi e vengono svolte dal personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica nominato dal Dirigente Scolastico. A tal fine il Dirigente nomina un collaudatore singolo o apposite commissioni interne. In ogni caso del collaudo è redatto apposito verbale.
3. Il Dirigente Scolastico valuta la nomina della Commissione interna a seconda delle professionalità e competenze inerenti ai beni e/o servizi da collaudare. La Commissione può essere integrata, anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente, di volta in volta che le esigenze dovessero richiederle.
4. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è membro di diritto della Commissione con compiti di verbalizzazione e tenuta degli atti.
5. Per le forniture di valore inferiore a euro 2.000,00, l’atto formale di collaudo è sostituito da un certificato che attesta la regolarità della fornitura, rilasciato dal dirigente, dal Direttore o da un verificatore all’uopo nominato.
6. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, il certificato di regolare prestazione è redatto dal Direttore.
7. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo o del certificato di cui al comma 5. Alla stessa data il Dirigente può procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate.
Art. 16 – Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche
1. Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Pertanto prima di procedere al pagamento delle fatture si provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesta la regolarità di un operatore economico (se tenuto all’obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa Edile. Di regola la richiesta viene effettuata on-line attraverso apposito applicativo dall’Istituzione Scolastica.
2. Tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. Pertanto prima di procedere al pagamento di una fattura di importo superiore a € 10.000,00 è necessario verificare (attraverso una ricerca effettuata sul sito Equitalia) se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a detto importo e, in caso affermativo, non si procede al pagamento della fattura segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio. Esula da tale obbligo il caso in cui si proceda, per ragioni di economicità, ad emettere un solo mandato su più fatture.
3. La certificazione antimafia sarà acquisita, secondo quanto previsto dal D.P.R. 3/6/1998, n. 252, “Regolamento recante le norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”, all’art. 6 ha equiparato le attestazioni della Camera di Commercio, recanti una apposita dicitura, alle “comunicazioni” prefettizie volte ad accertare l’inesistenza delle cause impeditive di cui alla legge n. 575/65.
4. Le certificazioni camerali recanti l’attestazione “antimafia”, richiedibili dal soggetto privato interessato, consentono di dar luogo alla stipulazione dei contratti di appalto pubblici fino a 5.150.000 euro (soglia comunitaria fissata dal novellato D. Lgs. 163/2006, all’art. 28) senza le attestazioni della Prefettura precedentemente necessarie, a partire dalla somma di € 154.937,07.
Art. 17 – Il responsabile del procedimento
1. Secondo quanto previsto dagli articoli 4,5 e 6 della novellata legge 241/90, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovrà essere indicato il nominativo e le modalità di comunicazione con quest’ultimo del responsabile del procedimento.
Art. 18 – Il responsabile del trattamento dei dati
1. Secondo quanto previsto dal novellato decreto legislativo 196/03, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati e le modalità di comunicazione con quest’ultimo
TITOLO IV - L’INVENTARIAZIONE DEI BENI
Art. 19 – Inventario dei beni
1. I beni durevoli, previo positivo collaudo, saranno assunti nell’inventario dell’istituto, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 27 del novellato decreto 44/01.
2. A seconda della tipologia di spesa i beni potranno essere inventariati tenendo presente l’art.816 del Codice Civile, secondo il principio dell’Unitarietà, delle Cose Composte, etc.
3. I laboratori saranno inventariati tenuto conto di quanto specificato nel precedente comma 2 laddove il bene non risulta scorporabile nelle sue componenti. In caso contrario, ad ogni singolo bene, è attribuito il valore riportato nella fattura per ogni sua componente o, in caso di prezzo complessivo, alla stima di costo valutato dalla Commissione in sede di collaudo, assicurando, comunque, il rispetto della spesa complessiva riferita a quel laboratorio.
TITOLO V - FONDO MINUTE SPESE DEL DIRETTORE SGA
Art. 20 – Disciplina generale
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese relative all’acquisizione di beni e/o servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 17 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001.
Art. 21 – Competenze del DSGA nella gestione del fondo
1. Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del DSGA ai sensi dell’art. 32, 2° comma, del D.I. n. 44 del 2/1/2001. A tal fine, i compiti e gli adempimenti cui è tenuto il DSGA per assicurare il regolare svolgimento dell’attività dell’istituzione scolastica sono di seguito precisate:
• provvede all’acquisto, alla conservazione e alla distribuzione presso i vari uffici del materiale di cancelleria, stampati e materiali di minuto consumo;
• all’esecuzione delle minute spese di funzionamento a carico del fondo minute spese con i limiti e le modalità definite nei successivi articoli del presente Regolamento;
• all’acquisto, alla conservazione e alla distribuzione del materiale di pulizia;
• alle spese postali, telegrafiche, per valori bollati; • gestisce gli abbonamenti a periodici e riviste di carattere tecnico ed amministrativo per l’aggiornamento professionale del personale dipendente.
Art. 22 – Costituzione del fondo minute spese
1. L’ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno, nella misura di €. 250,00 con delibera del Consiglio d’Istituto, nell’ambito dell’approvazione del Programma Annuale;
2. Tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato, integralmente o parzialmente (max. 250 euro), al DSGA, con mandato in partita di giro, con imputazione all’aggregato A01, Funzionamento amministrativo generale, dal Dirigente scolastico con proprio decreto.
Art. 23 – Utilizzo delle minute spese
1. A carico del fondo spese il DSGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese:
a. spese postali;
b. spese telegrafiche;
x. xxxxx e valori bollati;
d. spese di registro e contrattuali;
e. abbonamenti a periodici e riviste di aggiornamento professionale;
f. minute spese di funzionamento degli ufficio e di gestione del patrimonio dell’istituzione scolastica;
g. imposte e tasse e altri diritti erariali;
h. minute spese di cancelleria;
i. duplicazione di chiavi di armadi, ascensori, locali scolastici;
j. minute spese per materiali di pulizia;
k. piccole riparazioni e manutenzione delle attrezzature tecniche, informatiche, fotocopiatrici, stampanti e macchine di ufficio;
l. spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali;
m. altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente.
2. Il limite massimo di spesa è fissato in € 30,00 comprensivo d’IVA, per ogni singola spesa con divieto di effettuare artificiose separazioni di un’unica fornitura al fine di eludere la presente norma regolamentare. Non soggiacciono a tale limite le spese per l’acquisto o abbonamenti a periodici e riviste, imposte e tasse, canoni.
3. Entro il predetto limite il DSGA provvede direttamente alla spesa, sotto la sua responsabilità.
Art. 24 – Pagamento delle minute spese
1. I pagamenti delle minute spese, di cui all’articolo precedente, sono ordinati con buoni di pagamento numerati progressivamente e firmati dal DSGA. Ogni buono deve contenere: - data di emissione; - oggetto della spesa; - la ditta fornitrice/personale autorizzato; - importo della spesa; - aggregato e l’impegno su cui la spesa dovrà essere contabilizzata; - l’importo residuo sull’impegno.
2. Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative delle spese: fattura quietanzata, scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, vaglia postale, ricevuta di bonifico bancario etc.
3. Laddove la spesa non sia documentata da fattura o ricevuta fiscale intestata all’istituzione scolastica, ma solo da scontrino fiscale, il buono di pagamento dovrà essere sottoscritto dal creditore.
Art. 25 – Reintegro del fondo minute spese
1. Durante l’esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile, fino al raggiungimento della quota prevista per l’esercizio finanziario in corso, previa presentazione al Dirigente scolastico di una nota riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese sostenute.
2. La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all’ordine del DSGA, e da questi debitamente quietanzati. I mandati sono tratti sugli aggregati di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata, (cioè al funzionamento amministrativo didattico generale ed ai progetti cui si riferiscono le minute spese sostenute ed i relativi codici dei conti o sottoconti del piano dei conti corrispondenti alle spese effettuate).
3. La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro potrà essere costituita da regolare fattura, nota spese o qualsiasi documento in cui figuri l’importo pagato, la documentazione della ditta fornitrice e la descrizione dell’oggetto.
4. Nell’eventualità che non possa essere agevole produrre documenti giustificativi della spesa, dovrà essere emessa apposita dichiarazione sottoscritta in cui sia specificata la natura della spesa e l’importo pagato. Il ricorso a tale procedura deve essere limitato e circoscritto ad importi non rilevanti e comunque non superiori a € 30,00 comprensivo d’IVA.
Art. 26 – Le scritture contabili
1. La registrazione dei reintegri e delle spese sostenute è effettuata su un apposito giornale di cassa numerato e vidimato dal Dirigente scolastico;
2. A tal fine il DSGA deve predisporre il registro delle minute spese e contabilizzare cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite, come da programma SIDI.
2. Nella registrazione va specificato il progetto e/o attività al quale la spesa si riferisce e il conto o sottoconto collegato, come da programma SIDI.
Art. 27 – Chiusura del fondo minute spese
1. Alla chiusura dell’esercizio, la somma messa a disposizione del DSGA, rimasta inutilizzata, deve essere a cura dello stesso, con una reversale, versata in conto partite di giro delle entrate.
Art. 28 – Controlli
1. Il servizio relativo alla gestione del fondo minute è soggetto a verifiche dell’organo di revisione per cui il DSGA deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa documentazione.
Art. 29 – Altre disposizioni
1. E’ vietato al DSGA di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata. Gli oggetti e valori di proprietà dell’istituzione scolastica o pervenuti in possesso della medesima, che si ritenga di affidare alla custodia del DSGA, sono da questi ricevuti su ordine scritto dell’istituzione stessa.
TITOLO VI – CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI
Art. 30 – Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi
1. All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell’offerta formativa previsti dal POF, verifica la necessità o l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’istituzione scolastica attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
Art. 31 – Pubblicazione degli avvisi di selezione
1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo e sul sito web dell’Istituto.
2. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto.
3. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionali nell’insegnamento richiesto.
4. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
• non essere sottoposto a procedimenti penali;
• essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
5. L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’art. 58 del D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l’art. 35 del CCNL del personale del comparto Scuola del 29 novembre 2007.
7. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l’elenco dei contratti che si intendono stipulare.
8. Per ciascun contratto deve essere specificato:
a. l’oggetto della prestazione
b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione
c. luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo
d. il corrispettivo proposto per la prestazione
9. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
10. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
Art. 32 – Individuazione degli esperti esterni
1. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal Dirigente Scolastico, Il Dirigente scolastico, per la scelta, può avvalersi della consulenza delle funzioni strumentali e/o dei docenti coinvolti nei progetti.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
a. curriculum del candidato
b. contenuti e modalità dell’attività professionale e scientifica individuale
c. pubblicazioni ed altri titoli
d. precedenti esperienze nell’ambito scolastico e dell’Istituto o accademico o centri di ricerca
3. La comparazione dei curriculum avviene, nel rispetto dell’articolo 40 del D.I. n° 44 del 1/2/2001 e delle norme di trasparenza di cui al D. Lg.vo n° 163 del 12/4/2006 e successive modifiche, tenendo presente i seguenti criteri:
a. settore dell'attività di appartenenza dell'esperto e/o azienda (titolo di studio, specializzazioni e anni di esperienze coerenti con l’obiettivo progettuale);
b. valutazione delle esperienze professionali maturate nel mondo produttivo e della formazione; in particolare valutando le correlazioni tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è richiesto l’intervento;
c. esperienze certificate in progetti e/o formazione nel settore oggetto dell’incarico
d. pubblicazioni di pertinenza all’attività didattica di riferimento;
e. disponibilità all'adattamento del calendario scolastico inerenti alle attività didattiche;
f. costo individuale orario nei limiti di quanto previsto ai successivi commi
g. continuità di collaborazione con l’Istituto.
h. I criteri di cui al precedente comma sono applicabili anche al personale della Scuola, al personale docente Universitario e al personale delle Pubbliche amministrazioni
4. Per esigenze di flessibilità e celerità dell’Istituto riguardanti incarichi di assistenza tecnica, l’Amministrazione attingerà dagli albi dei fornitori qualificati, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionati, nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall’ordinamento.
Art. 33 – Impedimenti alla stipula del contratto
1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32 comma 4 del
D.I. n°44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
a. che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
b. che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
c. di cui sia comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterna.
Art. 34 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica é richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001.
2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi 12 e 16 del citato D.Lgs. n° 165/2001.
Art. 35 – Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso
1. Il Dirigente Xxxxxxxxxx nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa come previsto dalla Legge 335/95.
2. Nel contratto devono essere specificati:
a. l’oggetto della prestazione
b. il progetto di riferimento
c. i termini di inizio e di conclusione della prestazione
d. il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, ed erariali e della percentuale dei contributi da versare a carico dell’Amministrazione (Inps e Irap) nella misura massima effettuabile prevista dalle disponibilità di bilancio per l’attuazione del progetto;
e. le modalità del pagamento del corrispettivo
f. le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale
3. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo saranno determinati annualmente in base ai finanziamenti di cui l’Istituto disporrà secondo i massimali previsti dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.101/97 e dal D.I. 326 del 12/10/1995. , fatta esclusione di quelle prestazioni che per la loro natura possono essere equiparate alle prestazioni di insegnamento, che saranno retribuite come da CCNL.
4. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l’unico in possesso delle competenze richieste.
5. Non é ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
6. L’ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e della qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione.
7. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.
Art. 36 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Dirigente scolastico verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.
TITOLO VII – INTERVENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE
Art.37 – Criteri e limiti delle attività negoziali del Consiglio d’Istituto
1. Il Consiglio di Istituto per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 2 individua i seguenti criteri e limiti:
a. Contratti di sponsorizzazione Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. Si accorda preferenza a sponsor che abbiano vicinanza al mondo della scuola. Non sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza. Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che dimostrano particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'età giovanile e, comunque, della scuola e della cultura. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e della morale comune. Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola. Il Dirigente Scolastico quale rappresentante dell’Istituto gestisce il reperimento e l’utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati. Per l’individuazione degli sponsor e l’avvio della relazione con la scuola può avvalersi della collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei genitori. Il Dirigente dispone l’utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del PTOF o per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in
collaborazione con gli esperti degli sponsor. Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. A titolo esemplificativo la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola: 1. stampati per attività di orientamento e di pubblicizzazione attività POF; 2. giornalino dell’Istituto; 3. sito web; 4. progetti finalizzati e attività conto terzi; 5. attività motorie, sportive, culturali, ecc.; 6. manifestazioni, gare e concorsi.
b. Contratti di locazione di immobili
Si fa riferimento alle vigenti norme in materia.
c. Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica da parte di soggetti terzi.
L'utilizzo temporaneo dei locali scolastici da parte delle associazioni e dei genitori e degli insegnanti continua ad essere regolamentato in conformità al Regolamento di Istituto. I locali della Scuola possono essere utilizzati da enti o associazioni esterne i cui fini istituzionali e/o le attività non devono essere incompatibili con le finalità descritte nel PTOF. I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola assumono la custodia del bene e rispondono a norma di legge, nel contempo esentando la Scuola e l'ente proprietario dei locali (Comune/ Provincia) delle spese connesse con l'utilizzo. I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola rispondono altresì di tutti gli eventuali danni arrecati ai locali o ai beni in essi contenuti con rilascio di eventuale cauzione proporzionale alla durata dell'utilizzo, al numero dei locali, dei servizi e degli eventuali sussidi. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e non stabili, previa stipulazione da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo. Le modalità per la concessione di utilizzo dell'edificio scolastico saranno concordate con l'Ente proprietario, mediante accordi specifici. L'utilizzazione temporanea dei sussidi e della strumentazione tecnologica dell'Istituto può essere concessa (per fini istituzionali) in uso gratuito al personale in servizio - previa richiesta scritta - con la garanzia, scritta, di una utilizzazione corretta ed integra restituzione, sempre che non vada ad interferire sulla normale attività didattica. Il sito informatico della scuola può essere utilizzato da parte di terzi a condizione che i fini e/o le attività non risultino incompatibili con le finalità della Scuola e descritte nel PTOF. I criteri saranno delucidati dal Consiglio di Istituto in presenza di eventuale richiesta. Per l'utilizzazione viene richiesto un contributo da concordare di volta in volta.
d. Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi. Il Dirigente dispone convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola per attività che siano previste dal POF.
e. Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi. Il Dirigente dispone l’alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio dell’attività didattica o programmate a favore di terzi garantendo il recupero dei costi di produzione e una quota di contributo ad ulteriori attività previste dal POF. Il Consiglio delibera nei casi specifici per i quali sia da prevedere il copywriter.
f. Acquisto ed alienazione di titoli di Stato. Si fa riferimento alle vigenti norme in materia. Attualmente non presente tra le attività negoziali di interesse di questa istituzione Scolastica.
g. Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti
(TITOLO VI); TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38 – Pubblicità
Copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito internet dell’Istituto al fine di consentirne la libera consultazione
Art.39 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.