ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
LICEO CLASSICO STATALE XXXXXXXX XXXXXXXX XX, (C.F. 80019200825) con sede in Palermo, Via Xxxxxx da
Bologna, 11- 90134 Palermo, rappresentata dal Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro- tempore, Prof.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx (di seguito per brevità “Scuola”)
E
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, (C.F. 80023730825) con sede in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 00, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx (di seguito per brevità “Università”)
nel seguito definite congiuntamente anche “Parti” e singolarmente “la Parte”
PREMESSO CHE:
- l’Università è un’istituzione pubblica avente come finalità inscindibili l’alta formazione e la ricerca scientifica: formazione delle giovani generazioni e diffusione della conoscenza per il progresso della società, in uno con la promozione della ricerca scientifica nei più diversi ambiti del sapere, come si addice ad un Ateneo generalista di grande tradizione;
- l’Università si propone anche quale fattore progressivo della crescita economica e sociale del territorio su cui insiste, promuovendo nuovi modelli di formazione, valorizzando compiutamente il patrimonio culturale e artistico che vi è presente, nonché la complessità dei saperi. Ambendo ad occupare una posizione di leadership nella formazione, nella ricerca, nella terza missione – tanto a vocazione sociale, quanto maggiormente orientata al trasferimento della conoscenza – essa ritiene infatti di poter risultare determinante nella crescita culturale, sociale ed economica del tessuto di riferimento;
- la Scuola intende attivare un percorso di studi con potenziamento delle discipline di ambito medico-scientifico rivolto agli studenti interessati alla scelta di corsi universitari ad indirizzo biologico e medico-sanitario.
- le finalità sono anche quelle di preparare gli studenti al test di accesso all’università;
- la Scuola ha sottoposto all’università una proposta progettuale per l’istituzione di un curricolo con potenziamento delle discipline afferenti all’area medico-scientifica.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Obiettivo dell’Accordo Quadro
1.1 Con il presente Accordo, le Parti intendono formalizzare e sviluppare una collaborazione strategica, nell’ambito delle attività di orientamento e di formazione e in particolare:
- fornire agli studenti strumenti utili ad approfondire e ad ampliare le loro conoscenze e le loro competenze nelle discipline afferenti all’ambito scientifico, integrando gli insegnamenti già previsti dal corso di ordinamento in vista di un miglioramento dei risultati di apprendimento relativi all’area metodologica, all’area logico- argomentativa ed all’area scientifica e matematica (secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il Liceo Classico);
- fornire agli studenti strumenti utili nei processi di autovalutazione e di individuazione delle proprie aree di eccellenza, anche nella prospettiva delle scelte formative e lavorative post diploma;
- far acquisire valide competenze che possano facilitare il superamento del test di ammissione alle facoltà universitarie come Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Farmacia, CTF, Scienze biologiche, Scienze
infermieristiche, Ingegneria biomedica, Professioni sanitarie.
Art. 2 – Offerta formativa della Scuola per il potenziamento curriculare
2.1 Il percorso prevede nei cinque anni un potenziamento del numero delle ore di Scienze Naturali e di Matematica e Fisica ad opera dei docenti interni dell’organico di potenziamento del Liceo così distribuito:
- primo biennio:
1° anno: incremento di un’ora di Scienze Naturali (laboratorio chimico-biologico) e di un’ora di Matematica (primo anno);
2° anno: incremento di un’ora di Scienze Naturali (laboratorio chimico-biologico) e di un’ora di elementi di Fisica e laboratorio;
- secondo xxxxxxx e nel quinto anno:
1°, 2°, 3° anno: incremento di un’ora di Scienze Naturali.
2.2 Nelle ore di matematica in ciascun anno del quinquennio saranno trattati elementi di Logica.
Art. 3 - Collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo
3.1 Nel secondo biennio e nell’ultimo anno, si prevede la realizzazione di seminari, moduli di orientamento formativo, corsi brevi e attività laboratoriali, anche nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), in accordo con l’Ateneo in ambito medico-biologico e scientifico-statistico.
3.2 Verrà dato particolare risalto all’uso di strumenti e supporti multimediali e all’organizzazione ed esecuzione di attività sperimentali svolte nei laboratori di chimica, biologia, fisica e matematica.
3.3 A questo si aggiungerà l’apporto dato dagli esperti esterni e dalle esperienze da sviluppare nelle strutture universitarie esterne.
Art. 4 – Impegno della Scuola
Il Liceo si impegna a:
- garantire la disponibilità di laboratori e di aule dotate di accesso alla rete Internet e di LIM e computer, necessari per lo svolgimento delle attività;
- organizzare, di concerto con l’Università, le attività degli studenti presso laboratori di ricerca universitari o strutture sanitarie, pubbliche o private, formalizzando le attività come Percorsi per Competenze Trasversali e per l’Orientamento e provvedendo ai necessari supporti logistici, alle coperture assicurative, etc.;
- inserire il progetto formativo nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto;
- attivare iniziative di monitoraggio;
- garantire l’eventuale partecipazione del Liceo a progetti internazionali/nazionali/regionali riguardanti le discipline oggetto di potenziamento, a progetti di cooperazione scuola-università, a progetti in cooperazione con la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Art. 5 - Responsabili dell’Accordo Quadro
5.1 I responsabili della attuazione del presente Accordo sono:
- Per il Liceo Classico Statale Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX: il Dirigente Scolastico Prof.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx.
- Per l’Università degli studi di Palermo: il Delegato per l’Orientamento prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxx.
5.2 Per le comunicazioni tra le Parti relative all’ Accordo verranno utilizzati i seguenti indirizzi:
- Per il Liceo Classico Statale Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX: il Dirigente Scolastico, PEC: [xxxx00000x@xxx.xxxxxxxxxx.xx]
- Per l’Università degli studi di Palermo: il Rettore, PEC: [xxx@xxxx.xxxxx.xx]
Articolo 6 - Esecuzione e riservatezza
6.1 Le Parti opereranno in modo del tutto autonomo, senza essere soggette a vincoli di subordinazione.
In nessun caso le Parti potranno usare il logo dell’altra Parte ai fini di pubblicità o per qualsiasi altro scopo. Ogni utilizzo del logo come ogni eventuale comunicato stampa, divulgazione e pubblicazione in relazione alla presente collaborazione dovrà essere concordato per iscritto tra le Parti.
Le Parti si impegnano a rispettare e far rispettare, anche da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori coinvolti nell’ambito dell’esecuzione del presente Accordo, l’obbligo di riservatezza oggetto del presente articolo per tutta la durata di validità del presente Accordo.
6.2 Le Parti potranno siglare accordi specifici di riservatezza.
Art. 7 – Sicurezza e coperture assicurative
7.1 Le Parti considerano prioritaria la tutela della salute e della sicurezza dei destinatari delle attività di cui al presente Accordo e di tutti i soggetti che vi prenderanno parte. Si impegnano pertanto fin d’ora a cooperare e a coordinare, nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), le attività di prevenzione e protezione dai rischi a favore del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo e dei partecipanti ai percorsi formativi sopra specificati. Ai fini del presente articolo esecondo la normativa vigente il personale di una Parte è indicato come “lavoratore” o “lavoratori”.
7.2 Le attività di cui al presente contratto contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore e gli studenti in formazione di una Parte acceda presso la/e Sede/i dell’altra, anche per il compimento diparte della prestazione.
7.3 Nel caso in cui i lavoratori di una Parte accedano nei locali dell’altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d’opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, etc).
7.4 Nel caso in cui l’accesso di lavoratori e studenti di una Parte nei locali dell’altra li esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Parti si impegnano a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant’altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia. La Parte ospitante si impegna inoltre ad addestrare i lavoratori della Parte ospitata all’uso delle strumentazioni che utilizzeranno presso le proprie Sedi.
7.5 L’autorizzazione alla frequenza dei luoghi di lavoro delle Parti è concessa nel rispetto dell'orario ufficiale di apertura dei predetti luoghi e, ove necessario, della adeguata copertura assicurativa che sollevi le Parti da ogni eventuale responsabilità civile nei confronti del frequentatore. Eventuali deroghe alla limitazione di orario di cui sopra potranno essere concesse tramite specifici accordi fra le medesime Parti e nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
7.6 Le Parti reciprocamente si danno atto di essere in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa (infortuni e responsabilità civile verso terzi) con riferimento ai destinatari delle attività ed al proprio personale chiamato a svolgere le attività oggetto del presente Accordo.
Articolo 8 – Trattamento dei dati
8.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e conservare i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento delle attività riconducibili al presente Accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
8.2 Ciascuna Parte è titolare dei trattamenti dei dati personali raccolti per le attività di cui al presente Accordo. Qualora necessario, in relazione a specifici trattamenti, le Parti potranno regolamentare i relativi rapporti a norma di legge, nonché concordare azioni comuni per l’analisi dei rischi e l’adozione di misure tecniche e organizzative particolari per assicurare la protezione dei dati personali, con il coinvolgimento eventuale delle proprie Commissioni etiche, degli Uffici legali e dei rispettivi Responsabili della protezione dei dati (D.P.O.). Tali azioni potranno prevedere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’adozione di misure tecniche e organizzative aggiuntive derivanti dall'analisi e valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment), nonché la stipula di accordi e/o clausole e/o protocolli operativi per la gestione delle modalità e degli obblighi connessi a uno o più trattamenti.
8.3. La Scuola dichiara di aver nominato un responsabile della protezione dei dati contattabile all’indirizzo e- mail:
Articolo 9 – Durata e rinnovo
9.1 Il presente Accordo entra in vigore dall’a.s. 2022-23 ed ha durata di anni 3 (tre).
Al termine di detto periodo, le Parti potranno eventualmente rinnovare l’Accordo per un periodo di durata da concordarsi.
Articolo 10 – Disposizioni fiscali e finali
10.1 Il presente Accordo Quadro è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.
10.2 La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine; gli oneri relativi sono a carico del
Soggetto ospitante, fatte salve specifiche ipotesi di esenzione previste dalla normativa di riferimento. Essa è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 dell’Allegata Tariffa Parte II) del D.P.R.
n. 131/1986, su richiesta e con oneri a carico della Parte richiedente.
10.3 Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo si rinvia alle disposizioni di legge.
Per il Liceo Classico Statale V.E. II Il Dirigente Scolastico
Per l’Università degli studi di Palermo Il Rettore
Prof.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
XXXXXXXXXX XXXXXX 21.10.2022 11:51:18 UTC