L’ ACCORDO CTD
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L’ ACCORDO CTD
e le sue REGOLE
Tutte le informazioni dell’intesa del 13 gennaio 2006 sui contratti a tempo determinato
Marzo 2006
Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
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L’ ACCORDO CTD
e le sue REGOLE
Indice | ||
Vademecum | pag. | 3 |
Accordo CTD 13 gennaio | pag. | 14 |
Verbale incontro | pag. | 23 |
Linee Guida Operative | pag. | 25 |
Moduli esemplificativi per adesione | pag. | 36 |
Piani di rientro | pag. | 40 |
Schede lordo/netto | pag. | 41 |
Modulo consenso privacy | pag. | 45 |
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VADEMECUM
Premessa
Il presente vademecum è stato redatto nell'ambito del Comitato di Monitoraggio Azienda Sindacato ed integrato con le osservazioni e i sug- gerimenti emersi nel corso dell'incontro di lavoro del 16 febbraio 2006 fra i rappresentanti aziendali e sindacali delle strutture centrali e territoriali.
Il Documento, che ha finalità divulgative ed informative, illustra a tutti i lavoratori il contenuto dell'accordo del 13 gennaio 2006 e delle linee guida operative del 24 gennaio 2006.
Come è strutturato l'accordo?
4 L'accordo è costruito su due punti.
Cosa prevede il primo punto?
Prevede il consolidamento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante una conciliazione con l'Azienda, con i contenuti specificati nello stesso accordo.
Cosa significa "consolidamento del rapporto di lavoro"?
E' l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore che abbia manife- stato l'intenzione di aderire al punto 1 dell'Accordo, abbia formalizzato la rinuncia al contenzioso in atto con l'azienda, prevedendo la restituzione degli importi eventualmente liquidati dall'azienda.
A chi si applica?
Si applica a coloro che, alla data del 13.01.2006, prestavano attività lavo- rativa in Azienda per effetto di un provvedimento giudiziale favorevole che non è ancora definitivo e che può essere ribaltato da una sentenza successiva.
A chi si applica il secondo punto dell'accordo?
Si applica a coloro che abbiano stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato (non riguarda gli interinali) con Poste tra il 1.07.1997 e il 31.12.2005, e che si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) non hanno intrapreso azione legale;
b) hanno intrapreso azione legale e:
- sono in attesa di sentenza;
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- hanno vinto in primo grado, ma hanno perso in appello e sono stati estromessi dal servizio alla data del 13 gennaio 2006.
Cosa prevede?
Definisce le modalità di assunzione per le esigenze lavorative sia stabili che flessibili in attività di recapito ed operazioni logistiche.
Come?
Attraverso l'inserimento in una graduatoria unica nazionale per le esigen- ze stabili; da tale graduatoria verranno generate le graduatorie regionali per le esigenze flessibili.
Qual è la finalità del secondo punto dell'accordo?
Quella di individuare un sistema trasparente ed oggettivo di reperimen- to del personale, da cui Poste Italiane attingerà per far fronte alle esigen- ze di lavoro nel settore del recapito e delle operazioni logistiche.
Che validità hanno le graduatorie?
Le graduatorie cessano di avere effetto alla data del 30 giugno 2009.
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Punto 1 dell'Accordo del 13.1.06
Chi può essere assunto a tempo indeterminato?
Chi, avendo lavorato per Poste Italiane con contratto a tempo determina- to nel periodo compreso tra il 1° luglio 1997 ed il 31 dicembre 2005, alla data del 13.1.06 prestava attività lavorativa in azienda in virtù di un prov- vedimento giudiziale non ancora definitivo.
Chi altro può avvalersi di questo punto dell'accordo?
Possono avvalersene:
a) i lavoratori (di fatto non ancora in servizio) destinatari di un prov- vedimento giudiziale di riammissione in servizio, emesso fino alla data del 13.1.06 e non ancora portato ad esecuzione (gli interessati avranno a disposizione almeno 10 giorni, decorrenti dal giorno di riammissione, per manifestare la loro intenzione di aderire all'accor- do);
b) i lavoratori riammessi in servizio ed operanti in azienda al 13.1.06 che debbono essere estromessi in ragione di un provvedimento giu- diziale emesso fino alla data del 13.1.06 ma non portato ad esecu- zione dalla Società alla data del 13.1.06 (in servizio quindi al 13.1.06 anche in presenza di sentenza negativa).
Cosa devo fare per aderire all'accordo?
Inviare una comunicazione contenente:
⚫ La Tua intenzione di aderire all'accordo al fine del consolidamento del rapporto;
⚫ i Tuoi dati anagrafici, il domicilio ed i riferimenti telefonici;
⚫ il Tuo impegno a restituire l'eventuale trattamento economico liqui- dato dalla Società per i periodi non lavorati;
⚫ l'eventuale conferimento del mandato alla organizzazione sindacale ai fini della conciliazione.
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Come devo spedire la dichiarazione di adesione?
La comunicazione deve essere spedita tramite Raccomandata A.R.
A chi?
Alla struttura di Risorse Umane Regionali ove presti attualmente servizio.
Entro quando?
Il termine ultimo per spedire la dichiarazione di adesione è il 14 marzo 2006. Al fine della verifica del rispetto del suddetto termine farà fede il timbro postale di spedizione.
Xxxx devo fare dopo aver inviato la comunicazione?
Sarà cura dell'azienda contattarTi al fine di concordare modalità e tempi di definizione degli accordi individuali che verranno formalizzati in sede sindacale. Successivamente si dovrà sottoscrivere un verbale individua- le di accordo.
Che cosa è il verbale individuale di accordo?
E' un accordo tra Te e Poste Italiane che contiene:
⚫ la Tua rinuncia al contenzioso pendente con Poste, la tua accettazio- ne delle modalità e dei termini di riammissione in servizio adottati dalla Società (con particolare riferimento a mansioni e sede di lavo- ro) e la rinuncia ad ogni altra pretesa connessa alla riammissione in servizio quanto alle modalità e termini come sopra accettati;
⚫ il Tuo obbligo a restituire le somme eventualmente liquidate dalla Società per i periodi non lavorati;
⚫ l'assunzione a tempo indeterminato da parte di Poste, con decorren-
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za dalla data di sottoscrizione del verbale.
Quanto devo restituire?
Devi restituire la somma lorda a suo tempo liquidata dall'azienda in ese- cuzione della sentenza.
In quanto tempo ed in che modo devo restituire gli importi?
L'azienda è disponibile a valutare ipotesi individuali di rateizzazione che concorderà con Te in un incontro informativo.
Dovrò pagare anche gli interessi?
No, dovrai restituire solo la somma lorda che Xx è stata a suo tempo liqui- data.
Riuscirò a recuperare i contributi fiscali e previdenziali?
Si, certamente.
Che tipo di supporto posso avere?
L'azienda è a Tua disposizione, sia a livello centrale che territoriale, per fornirTi, attraverso le proprie strutture di amministrazione del personale, il supporto necessario ad individuare la soluzione più favorevole al fine del recupero delle trattenute fiscali e degli eventuali contributi previden- ziali.
A quali condizioni verrò assunto?
L'assunzione prevede:
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⚫ il mantenimento delle stesse mansioni e della stessa qualifica pos- sedute al momento della sottoscrizione del Verbale;
⚫ l'applicazione presso la sede di lavoro individuata all'atto della riam- missione e con le modalità orarie (part-time, full-time) definite nella stessa occasione;
⚫ il mantenimento del trattamento economico in essere alla data di sottoscrizione del verbale;
⚫ il trasferimento - in capo alla posizione amministrativa conseguente alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro - del TFR, delle ferie e di ogni altra competenza maturata nel quadro del rapporto "di fatto" intercorso con l'azienda;
⚫ il riconoscimento dell'anzianità convenzionale, valida a tutti gli effet- ti contrattuali, dalla data di effettiva riammissione/ripresa del servi- zio, a seguito di sentenza;
⚫ l'esonero dal periodo di prova.
Quanti giorni di ferie mi spettano?
Ti sarà mantenuta la spettanza annuale di ferie riferita al contratto a ter- mine convertito dal giudice, cioè quella già riconosciuta al momento del- l'effettiva riammissione in servizio.
Dove si formalizza la conciliazione?
La conciliazione verrà formalizzata presso le competenti sedi territoriali delle Associazioni Industriali di riferimento, con l'assistenza di un rap- presentante dell'Organizzazione Sindacale cui hai conferito mandato.
A chi mi posso rivolgere per avere ulteriori informazioni?
Puoi rivolgerti alle strutture di Risorse Umane della regione di riferimen- to nonché contattare il numero verde aziendale - 800.210.170 -, attivo dal martedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 13. Al di fuori di questi orari è disponibile il seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
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Punto 2 dell'Accordo del 13.1.06
Cosa devo fare per aderire all'accordo?
Inviare una comunicazione nella quale:
⚫ manifesti la Tua intenzione di aderire all'accordo al fine dell'inseri- mento nella graduatoria nazionale;
⚫ comunichi i Tuoi dati anagrafici, il domicilio ed i riferimenti telefonici;
⚫ indichi i periodi lavorati presso Poste;
⚫ fornisci l'indicazione dei Tuoi carichi di famiglia;
⚫ conferisci l'eventuale mandato alla Organizzazione Sindacale ai fini della conciliazione;
⚫ manifesti la Tua eventuale disponibilità a prestare attività lavorativa a tempo determinato in una specifica Regione.
Come avverrà il mio inserimento in graduatoria?
Verrai inserito in graduatoria, alla luce del punteggio riportato in base ai seguenti criteri:
⚫ anzianità (di lavoro);
⚫ carichi di famiglia, in caso di parità rispetto al criterio precedente;
⚫ anzianità anagrafica, in caso di ulteriore parità rispetto ai criteri pre- cedenti.
Se si verificano dei cambiamenti nei miei carichi di famiglia li devo comunicare all'azienda?
Si, perché possono comportare una modifica della Tua posizione in gra- duatoria in caso di pari anzianità di lavoro.
L'assunzione a tempo determinato mi esclude dalla graduato- ria per le assunzioni a tempo indeterminato?
No. Tuttavia, i periodi lavorati con contratto a tempo determinato, in ade-
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sione all'accordo del 13 gennaio u.s., non determinano l'aggiornamento del punteggio utile ai fini della graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.
Come devo spedire la dichiarazione di adesione?
La comunicazione deve essere spedita tramite Raccomandata A.R.
A chi?
Alla struttura DCRUO - Relazioni Industriali - Xxxxx Xxxxxx 000, 00000 Xxxx.
Entro quando?
Il termine ultimo per spedire la dichiarazione di adesione è il 15 maggio 2006. Al fine della verifica del rispetto del suddetto termine farà fede il timbro postale di spedizione.
Cosa succede dopo la mia adesione?
Verrai contattato dall'Azienda che Ti comunicherà la data in cui verrà sot- toscritto, presso la sede territoriale dell'Associazione Industriali compe- tente, il verbale individuale di conciliazione.
Cos'è il verbale individuale di conciliazione?
E' un accordo tra Te e Poste Italiane che prevede:
⚫ la Tua rinuncia ad ogni pretesa derivante da qualsivoglia rapporto di lavoro intercorso con l'Azienda;
⚫ la Tua rinuncia a tutto il contenzioso eventualmente pendente con
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la Società ;
⚫ l'impegno della Società al Tuo inserimento nella graduatoria naziona- le, nonché in quella regionale, qualora Tu abbia manifestato espres- sa disponibilità in tal senso.
Nel caso in cui Xx sia un lavoratore estromesso per effetto di una senten- za di appello, il verbale conterrà anche la previsione del Tuo obbligo alla restituzione delle somme a suo tempo liquidate dalla Società in esecu- zione della sentenza di primo grado a Te favorevole, e non ancora resti- tuite in tutto o in parte.
Dove si formalizza la conciliazione?
La conciliazione verrà formalizzata presso le competenti sedi territoriali delle Associazioni Industriali di riferimento, con l'assistenza di un rappre- sentante dell'Organizzazione sindacale cui hai conferito mandato.
A chi mi posso rivolgere per avere ulteriori informazioni?
Puoi rivolgerti alle strutture di Risorse Umane della regione di riferimen- to nonché contattare il numero verde aziendale - 800.210.170 -, attivo dal martedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 13. Al di fuori di questi orari è disponibile il seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
Il piano di rientro relativo al punto 1 dell'Accordo, definito nel corso dei colloqui, sarà formalizzato insieme al verbale individuale di accordo?
Sì, certamente.
Il piano di rientro verrà firmato da Te e dal procuratore dell'Azienda, in quella stessa sede, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di accordo, in duplice copia: una per Te e l'altra per l'Azienda.
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Come sarà considerata l'assenza dal lavoro per il tempo necessa- rio alla sottoscrizione del verbale individuale di accordo di cui al punto 1?
Sarà considerata come permesso retribuito.
Lo stesso trattamento ti sarà riservato per tutte le assenze correlate alla gestione dei colloqui con l'Azienda.
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VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 13 gennaio 2006 tra
POSTE ITALIANE S.p.A.
e
SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL,
SAILP-CONFSAL e UGL- Comunicazioni
Premesso che
⚫ In data odierna Azienda ed XX.XX. hanno operato una complessiva disamina del tema del personale già assunto con contratto a tempo determinato.
⚫ In particolare, le Parti hanno evidenziato che, in concomitanza con i primi positivi risultati di bilancio, l’Azienda si è trovata a fronteggiare un nuovo filone vertenziale sui Contratti a Tempo Determinato, quasi interamente riconducibile all’utilizzo di contratti a termine nel periodo 1998/2002 e che si colloca in una fase in cui la Società sta sviluppando il Piano Industriale 2006–2008 finalizzato a predisporre le condizioni necessarie per traguardare il processo di liberalizzazio- ne del servizio postale previsto per il 2009.
⚫ In linea con quanto previsto nella Dichiarazione Programmatica di cui al vigente CCNL, vanno valorizzate le azioni sin qui poste in esse- re al fine di sostenere il percorso di crescita dell’Azienda e vanno ulteriormente rafforzate quelle tese a collocare Poste Italiane tra le migliori poste europee in termini di qualità postale e di redditività, garantendo nel contempo gli attuali livelli di servizio universale.
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⚫ In tale contesto, peraltro, l’evoluzione degli scenari del mercato di riferimento e le sfide della concorrenza pongono l’esigenza di perve- nire ad un assetto occupazionale caratterizzato da maggiore stabili- tà, sia sotto il profilo quantitativo che in un’ottica di evoluzione del mix professionale.
⚫ L’entità dei ricorsi attivati ed il trend delle pronunce giudiziali - com- portanti un rilevante volume di riammissioni in servizio - hanno signi- ficativamente condizionato, a decorrere dal 2003, le scelte via via operate dall’Azienda sul fronte gestionale.
⚫ Le iniziative sin qui attuate - sulla scorta di specifiche intese tra le parti, sottoscritte a partire dal luglio 2004 - hanno consentito di argi- nare solo parzialmente gli effetti negativi del fenomeno e, alla luce delle evoluzioni assunte dallo stesso, risultano inidonee ad affronta- re la situazione in una ottica risolutiva.
⚫ La rilevanza della tematica ha da tempo sollecitato il dibattito a livel- lo istituzionale, che aveva peraltro indotto la IX Commissione Parlamentare, in un’apposita risoluzione adottata in data 28 luglio 2005, ad impegnare il Governo a trovare una soluzione equilibrata alla materia in oggetto, attraverso specifici strumenti normativi ed anche attraverso la valorizzazione della contrattazione collettiva.
⚫ La Legge Finanziaria 23 dicembre 2005 n. 266 ha introdotto una espressa previsione in ordine all’utilizzo dei contratti a termine da parte delle imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste.
⚫ Il fenomeno fin qui maturato e così circoscritto si inserisce, peraltro, in un più ampio contesto aziendale interessato da processi di tra- sformazione e sviluppo dell’azienda che necessiterebbero la presen- za di un quadro occupazionale chiaro e definito.
⚫ Per garantire il governo dei medesimi processi e sino alla loro defi- nizione, sarà indispensabile ricorrere a soluzioni flessibili e tempora-
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nee – correlate alle sottese esigenze tecniche, organizzative e pro- duttive – al fine di evitare che l’inserimento di nuovo personale possa pregiudicare la ricollocazione del personale già stabilmente occupato in azienda.
⚫ In coerenza con quanto sopra le Parti -anche con riferimento all’in- tervenuta decretazione del Fondo di Solidarietà per il sostegno al reddito, dell’occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A.- auspicano la definizione di soluzioni normative che possano ulteriormente favori- re processi di armonico turn-over aziendale.
Alla luce di tutto quanto sopra, le Parti convengono quanto segue
1. CONSOLIDAMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO DEGLI EX CTD RIAMMESSI ATTUALMENTE IN SERVIZIO
Le Parti convengono di operare in un’ottica di consolidamento del rapporto di lavoro verso quelle risorse che abbiano già precedente- mente lavorato in Azienda con contratto di lavoro a tempo determi- nato e che, alla data del presente accordo, vi stiano ancora operan- do in virtù di un provvedimento giudiziale favorevole non ancora passato in giudicato. A tal fine si precisa che:
a. il consolidamento avverrà attraverso la sottoscrizione di un verba- le di accordo comportante:
♦ rinuncia dell’interessato agli effetti giuridici/economici della sen- tenza di riammissione in servizio, ad ogni altra pretesa e/o verten- za concernente provvedimenti di trasferimento adottati dalla Società in sede di riammissione nonché ad ogni altro diritto, cre- dito e/o pretesa derivante e/o comunque connessa al rapporto “di fatto” intercorso con la Società per effetto della riammissione in servizio e fino alla data di sottoscrizione del verbale individua-
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le di accordo che ne darà esemplificativa menzione;
♦ rinuncia ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con l’Azienda, diversi da quello che ha originato la riammissione di cui al precedente alinea;
♦ accettazione da parte aziendale delle rinunce di cui sopra;
♦ assunzione con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verba- le di accordo individuale e con anzianità convenzionale valida a tutti gli effetti contrattuali dalla data di effettiva riammissione in servizio/ripresa del servizio;
♦ accettazione della sede di lavoro disposta dall’Azienda in fase di riammissione o con autonomo provvedimento datoriale adottato in via gestionale nonchè delle mansioni affidate;
♦ conferma e accettazione da parte dell’interessato dell’inquadra- mento in essere al momento della sottoscrizione del verbale di accordo individuale;
♦ trasferimento in capo alla posizione amministrativa conseguente alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro del TFR , delle ferie e di ogni altra competenza e spettanza maturate nel quadro del rapporto “di fatto” intercorso con l’Azienda alla data di sottoscri- zione del verbale di accordo individuale;
♦ le spese legali/processuali relative ai giudizi di impugnativa di con- tratti a termine afferenti la fase cautelare, quella di merito nonché eventuali successive procedure esecutive, restano regolate secondo quanto previsto dai relativi provvedimenti giudiziali;
♦ restituzione da parte dell’interessato degli importi complessiva- mente liquidati dall’Azienda per i periodi non lavorati. La Società manifesta la propria disponibilità a valutare specifici casi delicati per i quali, in relazione alle loro peculiarità correlate alla entità
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complessiva delle somme da restituire, potranno essere consen- titi piani di rateizzazione del debito.
b. ciascun interessato dovrà comunicare alla funzione territoriale Risorse Umane Regionali di riferimento, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo ed a mezzo raccoman- data A.R., la propria intenzione di avvalersi degli effetti del pre- sente accordo. La predetta comunicazione dovrà contenere l’im- pegno alla restituzione del trattamento economico liquidato dalla Società pur in difetto di prestazione lavorativa o comunque per risarcimento del danno; inoltre essa potrà anche contenere l’indi- cazione della organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato ai soli fini della conciliazione in sede sindacale.
🞻🞻🞻🞻🞻🞻
Le Parti concordano sin d’ora che le posizioni di coloro i cui provvedi- menti giudiziali, emessi fino alla data di sottoscrizione della presente intesa, non abbiano ancora trovato esecuzione saranno gestite con modalità analoghe a quanto previsto dal presente accordo. In particola- re, verranno ammesse ad avvalersi del meccanismo sopra delineato, sia le risorse interessate da operazioni di riammissione in servizio non ancora perfezionate, sia le risorse destinatarie di un provvedimento di estromissione non ancora portato ad esecuzione.
2. OCCUPAZIONE E SISTEMA/CRITERI DI GRADUATORIA
Le Parti, al fine di pervenire ad una soluzione del contenzioso sul tema e nell’ottica di favorire il graduale superamento del fenomeno, conven- gono di individuare appositi criteri e misure finalizzati ad orientare - in coerenza con lo sviluppo del quadro aziendale delineato in premessa e delle evoluzioni delle condizioni economico-organizzative aziendali - il reperimento del personale necessario alle attività di recapito e di opera- zioni logistiche, per esigenze sia stabili che flessibili, tra le risorse già impiegate in passato a tempo determinato.
A tal fine si attingerà in via prioritaria dal bacino di coloro che abbiano già operato in Poste Italiane con contratto a tempo determinato, a far tempo dal 1° luglio 1997 e sino al 31.12.2005, secondo un sistema defi-
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nito come segue.
♦ Verrà costituita, a livello nazionale, un’unica graduatoria sia per le esigenze stabili che flessibili.
♦ Ai fini della stesura della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
A) ANZIANITA’: tale criterio verrà computato effettuando il conteg- gio dei giorni relativi ad ogni contratto di lavoro a tempo determi- nato fino al 31/12/2005 nonché dei giorni relativi al rapporto “di fatto” eventualmente intercorso per effetto di una sentenza poi riformata.
B) CARICHI DI FAMIGLIA: tale criterio verrà valorizzato come segue:
b. 1. famiglia monoparentale punti 10
b. 2. coniuge o in assenza primo figlio a carico punti 7
b. 3. ciascun figlio fino a anni 8 punti 6
b. 4. ciascun figlio da anni 9 a anni 18 punti 5
b. 5. genitore a carico punti 3
La valorizzazione del punteggio totale relativo alle condizioni fami- liri verrà effettuata tenendo presente che:
- i punteggi di cui sopra sono tra di loro cumulabili;
- il punteggio di cui al punto “b3” compete a partire dal secondo- figlio a carico nel caso in cui il primo figlio sia stato già valorizza- to per il criterio di cui al punto “b2”;
- il punteggio di cui al punto “b1” compete al partecipante, com- ponente una famiglia monoparentale, nei casi in cui sia l’unico genitore che abbia riconosciuto il figlio nei modi previsti dall’art. 254 del cod. civ. ovvero abbia adottato il figlio nei modi consen- titi dalla legge nonché al partecipante, legalmente ed effettiva-
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mente separato e divorziato, che abbia ottenuto l’affidamento del figlio ed al partecipante vedovo con prole;
- il punteggio di cui al punto “b1” non compete nel caso di geni- xxxx conviventi “more uxorio” con figli naturali riconosciuti da entrambi.
C) ANZIANITA’ ANAGRAFICA: laddove, all’esito della elaborazione della graduatoria in base ai criteri sopra indicati in ordine di prio- xxxx, dovessero risultare casi di parità di condizioni/punteggio, verrà data la precedenza al personale con maggiore anzianità ana- grafica.
♦ Ciascun interessato dovrà comunicare alla funzione DCRUO - Relazioni Industriali (Viale Europa n.175 - 00144 Roma), entro il 15 maggio 2006 ed a mezzo raccomandata A.R., la propria intenzio- ne di avvalersi degli effetti del presente accordo ai fini della even- tuale assunzione. Contemporaneamente l’interessato potrà manifestare la propria disponibilità a prestare attività con contrat- to a tempo determinato, indicando la regione prescelta. La pre- detta comunicazione potrà anche contenere l’indicazione della organizzazione sindacale cui l’interessato aderisce o conferisce mandato ai soli fini della conciliazione in sede sindacale per la transazione di cui al periodo che segue.
♦ Ai fini dell’inserimento nella graduatoria resta inteso che i xxxxxx- denti dovranno manifestare nelle sedi competenti espressa rinuncia ad ogni pretesa nei confronti della Società in relazione ad ogni pregresso rapporto a termine nonché allo specifico conten- zioso eventualmente instaurato con Poste Italiane, secondo modalità differenziate in ordine allo stato e grado del giudizio e che, laddove ne ricorrano le condizioni, comportino l’effettivo recupero da parte dell’Azienda degli importi economici liquidati per i periodi non lavorati eventualmente non ancora restituiti, in tutto o in parte.
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♦ Le spese legali/processuali relative ai giudizi di impugnativa di contratti a termine afferenti la fase cautelare, quella di merito nonché eventuali successive procedure esecutive, restano rego- late secondo quanto previsto dai relativi provvedimenti giudiziali.
♦ La graduatoria verrà periodicamente aggiornata, secondo la documentazione prodotta dagli interessati, esclusivamente in relazione ai criteri di cui alla lettera b. del presente punto 2.
♦ La graduatoria così costituita rimarrà in essere fino al 30 giugno 2009. Decorsa tale data la stessa cesserà di avere efficacia ad ogni conseguente effetto.
L’ Azienda dichiara che, allo scopo di favorire il maggiore ricorso alla gra- duatoria, promuoverà l’utilizzo di ogni forma contrattuale e di opportune opzioni organizzative, con particolare riferimento al part-time, idonee ad ampliare le opportunità di lavoro. Resta inteso che, in coerenza con gli obiettivi del presente accordo, in occasione delle assunzioni che saranno effettuate in attuazione dello stesso, non potrà trovare applicazione quan- to previsto dall’art. 23, 3° comma del vigente CCNL.
In coerenza con le esigenze organizzative e produttive aziendali e tenuto conto di quanto previsto dalla presente intesa, le Parti confermano sulla opportunità di valorizzare occasioni di sviluppo e mobilità professionale del personale presente in Azienda, ricorrendone i requisiti attitudinali e professionali.
🞻🞻🞻🞻🞻🞻
Le Parti, in linea con le peculiari finalità della presente intesa nonché con il sistema di Relazioni Industriali definito nel vigente CCNL, si danno atto della assoluta necessità di adottare, sia a livello centrale che territoriale, comportamenti e concrete azioni volte a consentire la effettiva attuazio- ne di quanto convenuto - fornendo alle proprie strutture tutte le opportu- ne indicazioni - e si impegnano, pertanto, a prevenire l’insorgere di ulte- riore contenzioso in materia.
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🞻🞻🞻🞻🞻🞻
Le Parti, alla luce della necessità di monitorare in modo sistematico e con criteri e tempi certi l‘applicazione delle previsioni di cui al presente accordo, convengono di istituire un tavolo congiunto di verifica che si riunirà per la prima volta 60 giorni dopo la sottoscrizione del presente accordo e successivamente con periodicità trimestrale.
per Poste Italiane S.p.A.: per le XX.XX.:
SLC-CGIL
SLP – CISL
UIL – POST
FAILP – CISAL
SAILP – CONFSAL
UGL – XXX.xx
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VERBALE DI INCONTRO
Le Parti si sono incontrate al fine di approfondire tutti gli aspetti applica- tivi connessi all’attuazione dell’accordo del 13 gennaio 2006 relativo al consolidamento dei rapporti di lavoro degli ex CTD riammessi attualmen- te in servizio ed alla occupazione ed al sistema di graduatoria per coloro che abbiano operato in Poste Italiane con contratto a tempo determina- to nel periodo compreso tra il 1° luglio 1997 ed il 31 dicembre 2005.
In sede di incontro è stato condiviso il documento attuativo dell’accordo 13 gennaio 2006 - recepito dalle Parti – che costituisce parte integrante e allegato del presente verbale, contenente le indicazioni interpretative ed operative relative alla fase applicativa del medesimo.
Le Parti convengono sull’opportunità di istituire un Comitato di Monitoraggio, organismo paritetico, con il compito di verificare l’evolu- zione dell’attuazione dell’accordo e la coerenza rispetto alle previsioni in esso contenute.
In tale sede, alla luce degli sviluppi della costituzione della graduatoria, le Parti valuteranno l’individuazione di soluzioni finalizzate a contemperare in via prioritaria le aspettative di lavoro da parte delle risorse ex CTD estromesse a seguito di sentenza, che abbiano aderito all’Accordo.
Inoltre il Comitato di Monitoraggio valuterà possibili modalità di condivi- sione dei dati presenti in graduatoria, in coerenza con principi di traspa- renza e nel rispetto della normativa in materia di privacy. A tal fine l’Azienda, in occasione della sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale, provvederà a richiedere, a ciascun interessato l’autoriz-
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zazione al trattamento dei dati personali contenuti nella graduatoria, ivi compresa la diffusione della stessa.
Il Comitato di Monitoraggio si riunirà attraverso incontri periodici, con cadenza mensile.
Roma, 24 gennaio 2006
per Poste Italiane S.p.A.: per le XX.XX.:
SLC– CGIL
SLP – CISL
UIL – POST
FAILP – CISAL
SAILP – CONFSAL
UGL – XXX.xx
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LINEE GUIDA OPERATIVE
per l’attuazione dell’Accordo nazionale 13 gennaio 2006
1. Premessa
Al fine di coniugare al meglio le aspettative sociali e le esigenze occupa- zionali e di sviluppo dell’Azienda, Poste Italiane e le XX.XX., in data 13.01.2006, hanno sottoscritto un Accordo teso a definire le posizioni dei lavoratori che hanno stipulato con la Società contratti di lavoro a tempo determinato.
Il presente documento è volto a dare attuazione all’intesa medesima.
2. Oggetto e destinatari dell’Accordo
L’Accordo si sviluppa su due punti:
⚫ il primo riguarda il consolidamento dei rapporti di lavoro di coloro che, alla data del 13.01.2006, prestavano attività lavorativa in Azienda in virtù di un provvedimento giudiziale non ancora passato in giudi- cato, regolando, altresì, casi specifici (sezione prima);
⚫ il secondo prevede la possibilità, per coloro che abbiano stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con la Società nel periodo intercorrente fra il 1.07.1997 il 31.12.2005, di essere inseriti in una graduatoria da cui attingere per le esigenze lavorative sia stabili che flessibili (sezione seconda).
Presupposto indispensabile per avvalersi degli effetti dell’Accordo, in entrambe le situazioni rappresentate, è la dichiarazione dell’interessato contenente l’esplicita manifestazione dell’intenzione di aderire all’Accordo alle condizioni dallo stesso previste.
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Sezione prima: Consolidamento dei rapporti di lavo- ro degli ex ctd riammessi attualmente in servizio (Punto 1 dell’Accordo)
1. Destinatari e Presentazione della domanda
Le previsioni di cui al punto 1) dell’intesa si riferiscono alle persone che abbiano già precedentemente lavorato in Azienda con contratto di lavoro a tempo determinato e che alla data del 13.01.2006, prestavano attività lavorativa in Azienda in virtù di un provvedimento giudiziale non ancora passato in giudicato.
Le persone interessate dovranno inviare una raccomandata A/R, entro il 14 marzo 2006, alla funzione Risorse Umane Regionale di riferimento comunicando:
⚫ la propria intenzione di avvalersi degli effetti dell’Accordo nonché l’impegno del lavoratore a rinunciare al contenzioso in essere con la Società ed a restituire il trattamento economico liquidato dall’Azienda pur in difetto di prestazione lavorativa o comunque a titolo di risarcimento del danno;
⚫ i propri dati anagrafici e riferimenti logistici (nome, cognome, codice fiscale, xxxxxxxxx, n. telefono);
⚫ l’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato ai soli fini della conciliazione in sede sindacale.
Si fornisce, in allegato, un esempio di dichiarazione di adesione (All. 1)
1. 2.Adempimenti aziendali
Alla ricezione di ciascuna istanza, la struttura Risorse Umane Regionale di riferimento verificherà l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti dall’Accordo, gestirà ogni utile contatto con l’interessato anche ai fini della definizione del piano di rientro e provvederà alla convocazione pres- so la competente sede territoriale dell’Associazione Industriali per la for-
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malizzazione del verbale di conciliazione in sede sindacale (vedi modello di convocazione – All 2, corredato della bozza di verbale di conciliazione
– All. 3).
2. Verbale individuale di Accordo
Successivamente, il lavoratore dovrà sottoscrivere un verbale di concilia- zione in sede sindacale il cui contenuto - al fine di garantire la massima trasparenza nell’esecuzione dell’intesa, nonché, per consentire al lavora- tore la migliore comprensione dei termini della transazione - risulta già integralmente riportato, nei suoi elementi essenziali e caratterizzanti, nell’Accordo del 13.01.2006.
Il verbale (vedi All.3 citato), nel quale verranno trasfuse le condizioni di cui all’Accordo, verrà formalizzato presso le competenti sedi territoriali delle Associazioni Industriali di riferimento.
Per quanto concerne l’aspetto economico, si evidenzia che il verbale di conciliazione in sede sindacale sarà corredato dall’eventuale piano di rateizzazione delle somme da restituire all’Azienda.
Resta inteso che nella restituzione da parte del lavoratore delle somme liquidate per i periodi non lavorati l’Azienda metterà in atto modalità ido- nee ad agevolare il recupero delle ritenute fiscali e previdenziali se liqui- date con oneri a carico dello stesso lavoratore.
Si riportano, in allegato, le griglie di riferimento per i piani di rientro, da verificare in relazione alla specificità di casi particolari.
I lavoratori restano consolidati nelle sedi individuate, con o senza trasfe- rimento, all’atto della riammissione e con le modalità - part-time/full-time- definite nella stessa occasione.
Analogamente si opererà con riguardo a quelle situazioni particolari quali: maternità, legge 104/92 e patologie di particolare gravità, cariche pubbli- che elettive.
Nel caso in cui la risorsa, in attuazione della procedura di riammissione di cui all’Accordo del 29/7/04 e successivi, sia risultata destinataria di un
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provvedimento di trasferimento coerente con quanto previsto dai mede- simi Accordi poi impugnato e risulti, alla data della sottoscrizione dell’Accordo, conseguentemente operante nella originaria sede di riam- missione, la stessa risorsa dovrà essere consolidata nella sede di desti- nazione individuata dall’Azienda.
Il giudizio relativo al trasferimento sarà conseguentemente oggetto di rinuncia nel verbale di conciliazione in sede sindacale.
3. Gestione transitoria (ultimo capoverso del punto 1 dell’Accordo)
L’Accordo prevede l’estensione dei propri effetti anche alle posizioni di seguito specificate.
3.1. Riammissione non ancora formalizzata
Possono avvalersi dell’accordo i lavoratori destinatari di un provvedimen- to giudiziale di riammissione in servizio, emesso fino alla data del 13.01.2006, non ancora portato ad esecuzione.
In tali casi si dovrà procedere alla formale riammissione in servizio del- l’interessato secondo le modalità in essere e cioè: convocazione della risorsa; svolgimento del colloquio gestionale finalizzato al ripristino; appli- cazione ove possibile e/o necessario delle procedure di trasferimento di cui all’accordo del 29.07.2004 e successivi, rispettando, altresì, le moda- lità di gestione dei c.d. casi particolari quali: part-time, maternità, legge 104/92 e patologie di particolare gravità, cariche pubbliche elettive.
Contestualmente allo svolgimento del colloquio finalizzato alla riammis- sione, dovrà essere prospettata al lavoratore la possibilità di avvalersi del- l’accordo del 13.01.2006, alle condizioni ivi indicate.
Il lavoratore dovrà manifestare la propria intenzione di avvalersi degli effetti dell’Accordo entro 10gg dalla data di effettuazione della riammis- sione.
3.2 Estromissione non ancora perfezionata
Possono avvalersi dell’Accordo:
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♦ I lavoratori riammessi in servizio ed operanti in Azienda al 13.01.2006 che debbano essere estromessi in ragione di un prov- vedimento giudiziale emesso fino alla data del 13 gennaio 2006 ma non portato ad esecuzione dalla Società alla data del 13 gen- naio 2006;
♦ I lavoratori riammessi in servizio ed operanti in azienda al 13.01.2006 a seguito della sospensione dell’esecutività della sen- tenza di estromissione, in attesa della definizione del giudizio di Cassazione.
Resta, peraltro, evidente che laddove il provvedimento giudiziale sia comunque intervenuto entro e non oltre la data del 14 marzo 2006, l’in- teressato è comunque destinatario degli effetti dell’Accordo, potendo, entro la data medesima, formalizzare la propria dichiarazione di adesio- ne.
Ove ciò non avvenga, in sede di formale estromissione del lavoratore, dovrà comunque verificarsi se lo stesso abbia formulato precedente- mente la relativa dichiarazione nei termini di cui sopra, altrimenti si pro- cederà alla estromissione dal servizio.
Nei suddetti casi si dovrà procedere alla formale estromissione dal servi- zio dell’interessato secondo le modalità finora in essere e cioè: convoca- zione della risorsa; svolgimento delle formalità di estromissione. A segui- to dell’espletamento e del perfezionamento della procedura di estromis- sione, dovrà essere prospettata al lavoratore la possibilità di avvalersi del- l’accordo del 13.01.2006, alle condizioni ivi indicate.
Qualora il lavoratore dichiari che intende aderire all’accordo, verrà ammesso con riserva a continuare la propria attività lavorativa in attesa della regolazione/definizione dei rapporti economici tra le parti e della successiva sottoscrizione, nelle competenti sedi, del verbale di concilia- zione di cui al punto 1) dell’accordo.
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4. Assistenza previdenziale/fiscale per gli aderenti all’accordo
La Funzione Amministrazione del Personale di DCRUO, sia a livello cen- trale che territoriale, oltre a garantire il necessario supporto nella fase preliminare alla sottoscrizione dei verbali individuali di accordo (con parti- colare riferimento a: evidenza somme complessive da restituire; elabora- zione di piani di rientro), è disponibile a fornire – su espressa richiesta degli interessati – consulenza ed assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria e nella gestione dei rapporti con gli Enti competenti per i profili di carattere fiscale e previdenziale.
5. Conciliazione in sede sindacale
La conciliazione in sede sindacale sarà formalizzata utilizzando il relativo format (vedi All. 3 citato).
In tale sede saranno presenti:
⚫ un rappresentante dell’Azienda munito di procura;
⚫ lavoratore interessato;
⚫ rappresentante sindacale cui l’interessato ha conferito mandato. Nel caso in cui l’interessato non abbia provveduto a conferire mandato ad alcun rappresentante sindacale, verrà coinvolto un rappresentante sindacale presente presso la sede territoriale dell’Associazione Industriali.
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Sezione seconda: Occupazione e sistema/criteri di graduatoria (Punto 2 dell’Accordo)
1. Destinatari e Presentazione della domanda
Le previsioni di cui al punto 2) dell’intesa si riferiscono alle persone che hanno già lavorato in passato per Poste Italiane con contratto a tempo determinato il cui termine iniziale è compreso tra il 1° luglio 1997 ed il 31 dicembre 2005 e che non rientrano nelle previsioni di cui al punto 1) del- l’intesa medesima.
Le persone interessate dovranno inviare una raccomandata A/R, entro il 15 maggio 2006, alla struttura DCRUO -Relazioni Industriali - viale Europa 175, 00144 Roma, comunicando:
⚫ la propria intenzione di avvalersi degli effetti dell’Accordo ai fini del- l’inserimento nella graduatoria nazionale;
⚫ i propri dati anagrafici e riferimenti logistici (nome, cognome, codice fiscale, xxxxxxxxx, n. telefono);
⚫ l’indicazione dei periodi lavorati con contratto a tempo determinato nel periodo compreso tra il 1° luglio 1997 ed il 31 dicembre 2005;
⚫ l’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato ai soli fini della conciliazione in sede sindacale;
⚫ la propria eventuale disponibilità a prestare attività con contratto a tempo determinato, comunicando in tal caso la regione prescelta.
Si fornisce, in allegato, un esempio di dichiarazione di adesione (All. 4)
2. Adempimenti aziendali
Alla ricezione di ciascuna istanza, DCRUO – Relazioni Industriali verifiche- rà l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti dall’Accordo (esistenza di almeno un contratto a tempo determinato a far tempo dal 1/07/1997 e fino al 31/12/2005).
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Successivamente gli interessati verranno convocati direttamente presso la competente sede territoriale dell’Associazione Industriali per la forma- lizzazione del verbale di conciliazione in sede sindacale (vedi modello di convocazione – All 5, corredato della bozza di verbale di conciliazione – All. 6 All. 7, All. 8).
3. Conciliazione in sede sindacale
La conciliazione in sede sindacale sarà formalizzata utilizzando il relativo format (vedi All. 3, All.4, All.5 citati).
In tale sede saranno presenti:
⚫ un rappresentante dell’Azienda munito di procura;
⚫ il lavoratore interessato;
⚫ il rappresentante sindacale cui l’interessato ha conferito mandato.
Nel caso in cui l’interessato non abbia provveduto a conferire mandato ad alcun rappresentante sindacale, verrà coinvolto un rappresentante sindacale presente presso la sede territoriale dell’Associazione Industriali.
4. Graduatoria
Conclusa la fase di formalizzazione del verbale di conciliazione in sede sindacale, il nominativo verrà inserito in una graduatoria su base naziona- le redatta secondo i seguenti criteri.
La graduatoria verrà redatta sulla base dei seguenti criteri:
A) anzianità: tale criterio verrà computato effettuando il conteggio dei giorni, ricadenti nell’arco temporale 1° luglio 1997 – 31 dicembre 2005, relativi ad ogni contratto di lavoro a tempo determinato stipulato fino al 31/12/2005 nonché dei giorni relativi al rapporto “di fatto” eventualmen- te intercorso per effetto di una sentenza poi riformata.
Laddove dovessero risultare casi di parità in ordine all’anzianità di servi- zio verrà data precedenza a coloro che abbiano il maggior punteggio rela- tivo ai carichi di famiglia.
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B) carichi di famiglia: tale criterio verrà valorizzato come segue:
b. 1. famiglia monoparentale punti 10
b. 2. coniuge o in assenza primo figlio a carico punti 7
b. 3. ciascun figlio fino a anni 8 punti 6
b. 4. ciascun figlio da anni 9 a anni 18 punti 5
b. 5. genitore a carico punti 3
La valorizzazione del punteggio totale relativo alle condizioni familia- ri verrà effettuata tenendo presente che:
- i punteggi di cui sopra sono tra di loro cumulabili;
- il punteggio di cui al punto “b3” compete a partire dal secondo figlio a carico nel caso in cui il primo figlio sia stato già valorizzato per il criterio di cui al punto “b2”;
- il punteggio di cui al punto “b1” compete al partecipante, compo- nente una famiglia monoparentale, nei casi in cui sia l’unico genito- re che abbia riconosciuto il figlio nei modi previsti dall’art. 254 del cod. civ. ovvero abbia adottato il figlio nei modi consentiti dalla legge nonché al partecipante, legalmente ed effettivamente separato e divorziato, che abbia ottenuto l’affidamento del figlio ed al parteci- pante vedovo con prole;
- il punteggio di cui al punto “b1” non compete nel caso di genitori conviventi “more uxorio” con figli naturali riconosciuti da entrambi.
C) anzianità anagrafica: laddove, all’esito della elaborazione della gra- duatoria in base ai criteri sopra indicati in ordine di priorità, dovessero risultare casi di parità di condizioni/punteggio, verrà data la precedenza al personale con maggiore anzianità anagrafica.
🞻🞻🞻🞻🞻🞻
Sulla base della preferenza espressa con la comunicazione iniziale di ade- sione all’Accordo verranno generate automaticamente, dalla graduatoria
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nazionale, le graduatorie regionali, tenendo conto del punteggio come sopra valorizzato.
5. Aggiornamento graduatoria
La comunicazione da parte di ciascun interessato relativa a variazioni in ordine ai carichi di famiglia, corredata da idonea documentazione, com- porterà l’aggiornamento della graduatoria nazionale con conseguente automatico aggiornamento di quella regionale ove l’interessato sia inse- rito per effetto della domanda.
Si precisa che il servizio prestato con contratti a tempo determinato, atti- vati attingendo dalle graduatorie regionali di cui all’intesa del 13 gennaio 2006, non produrrà effetti ai fini dell’aggiornamento del punteggio relati- vo al criterio “A) anzianità”.
6. Assunzione di risorse inserite in graduatoria
A fronte di esigenze stabili che dovessero configurarsi nei settori del recapito e operazioni logistiche, l’Azienda provvederà a convocare, in ordine di graduatoria, gli interessati alla eventuale assunzione.
In tale occasione verrà effettuata la proposta di assunzione secondo l’or- dine di graduatoria. La rinuncia alla proposta di assunzione determinerà lo scorrimento della graduatoria.
La risorsa che abbia rinunciato conserverà la sua posizione in graduato- ria.
7. Reperimento di risorse per esigenze flessibili
A fronte di esigenze flessibili ciascuna funzione RUR competente attin- gerà, di volta in volta, le risorse necessarie dalla apposita graduatoria, riferita al territorio di competenza, operando lo scorrimento della gradua- toria stessa sino al suo esaurimento.
La risorsa che abbia rinunciato alla proposta di un contratto a tempo determinato conserverà la sua posizione in graduatoria.
8. Efficacia della graduatoria
La graduatoria, costituita sia per esigenze stabili (su base nazionale) che flessibili (su base regionale), cesserà di avere qualsivoglia efficacia il 30 giugno 2009 e, pertanto, dalla stessa data, non sarà più utilizzata ad alcun fine.
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Sezione terza: profili generali
Il verbale di conciliazione in sede sindacale dovrà essere tenuto in evi- denza ai fini del necessario utilizzo in eventuali fasi giudiziali. In particola- re -in caso di fasi giudiziali ancora aperte- le stesse saranno definite in coerenza con il verbale di conciliazione in sede sindacale, mentre – in caso contrario – non si darà corso all’attivazione di successivi gravami.
In coerenza con gli obiettivi dell’Accordo 13 gennaio 2006, in occasione di ogni assunzione effettuata in attuazione dello stesso, non troverà appli- cazione quanto previsto dall’art. 23, 3° comma del vigente CCNL in materia di precedenza al personale a tempo parziale, già impegnato in precedenza a tempo pieno e in subordine a quello assunto a tempo inde- terminato a tempo parziale.
Rimangono ferme le pattuizioni individuali formalizzate in sede di trasfor- mazione del rapporto di lavoro da full - time a part – time intervenute in occasione della riammissione in servizio.
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All.1
Raccomandata A/R
Spett.le
Poste Italiane S.p.A.
Risorse Umane Regionali ……. Via …………………...............…
Città…………… c.a.p. ………..
OGGETTO: Dichiarazione di adesione all’accordo Azienda/XX.XX. del 13/1/2006
Il / La sottoscritto/a X. Xxxxx
(cognome e nome)
nato/a il 01/01/1981 a Roma Provincia di RM Codice Fiscale RSSMR81TYVJLLYTB
residente a Xxxx XXX 00000 Xxxxxxxxx xx XX
Via Verdi n 3 riammesso in servizio in Poste Italiane a seguito di decisione del Giudice del Lavoro di Roma ed attualmente operante
(città)
a Roma – Ufficio Postale San Sicario
(matricola n. 00087654)
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ L’IN- TENZIONE DI
⚫ avvalersi degli effetti dell’accordo in oggetto ai fini del consolida- mento del proprio rapporto di lavoro;
⚫ impegnarsi a restituire il trattamento economico liquidato dalla Società pur in difetto di prestazione lavorativa o comunque per risar- cimento del danno;
⚫ conferire mandato ai fini della conciliazione alla organizzazione sin- dacale ……………………………………
……………………………… …………………………………… (data) (firma)
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All.4
Raccomandata A/R
Spett.le
Poste Italiane S.p.A. DCRUO/Relazioni Industriali Xxxxx Xxxxxx 000
XXXX 00000
OGGETTO: Dichiarazione di adesione all'accordo Azienda/XX.XX. del 13/1/2006
Il / La sottoscritto/a X. Xxxxx
(cognome e nome)
nato/a il 01/01/1981 a Roma Provincia di RM Codice Fiscale RSSMR81TYVJLLYTB
residente a Xxxx XXX 00000 Xxxxxxxxx xx XX
Via Verdi n 3
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ L’IN- TENZIONE DI
⚫ avvalersi degli effetti dell’accordo in oggetto ai fini dell’inserimento nella graduatoria nazionale;
⚫ conferire mandato alla organizzazione sindacale …………………….
ai fini della formalizzazione del verbale di conciliazione in sede sin-
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dacale, finalizzato alla rinuncia ad ogni pretesa nei confronti della società ed alla eventuale definizione dello specifico contenzioso in corso.
A tal fine dichiara altresì che:
⚫ ha prestato servizio in Poste Italiane nei seguenti periodi:
- dal 01/01/2001 al 31/03/2001 nella sede di Roma
- dal …………… al …………….. nella sede di ……………
- dal …………… al ……………… nella sede di ……………
⚫ con riferimento ai carichi di famiglia, si trova nella seguente situa- zione:………………………………………………………………………
…………………………………………………… (*) e si impegna fin d’ora, a fornire ogni notizia in ordine alla evoluzione della situazio- ne dichiarata in questa sede.
Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere disponibile a prestare attività a tempo determinato nella regione Lazio (dichiarazione solo eventuale)
……………………………… …………………………………… (data) (firma)
(*) Vanno fornite notizie in ordine alla natura monoparentale o meno della famiglia; alla presenza tra i carichi di famiglia di: coniuge, figli (nome e data nascita), genitori a carico.
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PIANI DI RIENTRO
Griglie di riferimento
FULL TIME
fino a 25 mila €
25% primo anno
25% secondo anno
50% rateizzato
in 5 anni
da 25 a 50 mila €
20% primo anno
20% secondo anno
20% terzo anno
40% rateizzato
in 5 anni
oltre 50 mila €
soluzioni specifiche
PART TIME
fino a 25 mila €
20% primo anno
20% secondo anno
20% terzo anno
40% rateizzato in 5 anni
oltre 25 mila €
soluzioni specifiche
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1° IPOTESI (*)
PER PIANO DI RECUPERO DI IMPORTI FINO A € 25.000 PERSONALE FULL-TIME
IMPORTO LIQUIDATO DALL'AZIENDA E DA RESTITUIRE: € 15.000
RESTITUZIONE EFFETTIVA: € 12.564
Restituzione lorda | Recupero IRPEF | Esborso effettivo | ||
25% importo liquidato entro il 2006 25% 2° anno entro ottobre / novembre 2007 Parziale lordo restituito | € 3.750 € 3.750 | unica soluzione unica soluzione | € 348 € 348 | € 3.402 € 3.402 |
€ 7.500 | (60 rate) | € 696 | € 6.804 | |
dal 3° anno in poi saldo da rimborsare in 60 rate, pari ad € 125 ciascuna | € 7.500 | € 1.740 | € 5.760 | |
Totale | € 15.000 | € 2.436 | € 12.564 |
Gli importi rimborsati saranno gestiti come "oneri deducibili", e consenti- ranno il recupero dell'IRPEF e/o dei contributi eventualmente trattenuti dall'azienda nella fase di liquidazione degli stessi.
Gli effetti della deducibilità si concretizzano in un recupero IRPEF per l'in- tera operazione di € 2.436. L'importo mensile pari ad € 125 trattenuto in busta paga per effetto della "deducibilità" corrisponderà ad una effettiva
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trattenuta netta di €/mese 96.
(*) L'ipotesi sopra riportata ha carattere puramente esemplificativo.
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2° IPOTESI (*)
PER PIANO DI RECUPERO
DI IMPORTI DA € 25.000 A 50.000 PERSONALE FULL-TIME
IMPORTO LIQUIDATO DALL'AZIENDA E DA RESTITUIRE: € 30.000
RESTITUZIONE EFFETTIVA: € 23.100
Restituzione lorda | Recupero IRPEF | Esborso effettivo | ||
20% importo liquidato entro | € 6.000 | unica soluzione | € 1.380 | € 4.620 |
il 2006 | ||||
20% 2° anno entro ottobre / | € 6.000 | unica soluzione | € 1.380 | € 4.620 |
novembre 2007 | ||||
20% 2° anno entro ottobre / | € 6.000 | unica soluzione | € 1.380 | € 4.620 |
novembre 2008 | ||||
Parziale lordo restituito | € 18.000 | € 4.140 | € 13.860 | |
dal 4° anno in poi saldo da | ||||
rimborsare in 60 rate, pari ad | ||||
€ 200 ciascuna | € 12.000 | (60 rate) | € 2.760 | € 9.240 |
Totale | € 30.000 | € 6.900 | € 23.100 |
Gli importi rimborsati saranno gestiti come "oneri deducibili", e consenti- ranno il recupero dell'IRPEF e/o dei contributi eventualmente trattenuti dall'azienda nella fase di liquidazione degli stessi.
Gli effetti della deducibilità si concretizzano in un recupero IRPEF per l'in-
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tera operazione di € 6.900. L'importo mensile pari ad € 200 trattenuto in busta paga per effetto della "deducibilità" corrisponderà ad una effettiva trattenuta netta di €/mese 154.
(*) L'ipotesi sopra riportata ha carattere puramente esemplificativo.
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INFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13
del D.lgs. 30.06.2003, n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Poste Italiane S.p.A. La informa di quan- to segue:
1. Finalità del trattamento
I dati personali da Xxx comunicati, ivi compresi i dati sensibili necessari alle attività di seguito descritte, sono finalizzati all’attuazione ed alla gestione dell’accordo sindacale siglato in data 13 gennaio 2006, relativo al consolidamento dei rapporti di lavoro degli ex CTD riammessi attual- mente in servizio ed al sistema di graduatoria per coloro che abbiano operato in Azienda con contratto a tempo determinato nel periodo com- preso tra il 1° luglio 1997 ed il 31 dicembre 2005.
Il conferimento di tali dati non è obbligatorio ma l’eventuale mancato conferimento potrà comportare, tuttavia, l’impossibilità per l’Azienda di svolgere le relative operazioni di trattamento.
3. Modalità di trattamento
Le operazioni di trattamento sono effettuate mediante modalità cartacee ovvero con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati idonei a garantire la sicurezza necessaria in relazione alla natura dei dati tratta- ti.
All’interno della Società i Suoi dati personali sono trattati dai dipendenti delle competenti Funzioni del Personale sia di livello Centrale che
Territoriale. Detti dipendenti, che operano sotto la diretta autorità del
“Responsabile del trattamento”, sono stati designati e nominati per iscrit-
46 to Incaricati del trattamento ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate
istruzioni operative.
4. Comunicazione
I Suoi dati, con esclusione di quelli sensibili, saranno eventualmente comunicati alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo citato, cui Lei aderisce, esclusivamente ai fini della trasparenza della “graduatoria” nazionale.
5. I diritti dell’interessato
Le rammentiamo, che in virtù dell’art. 7 del Codice, Lei ha diritto di otte- nere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguarda- no, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intel- ligibile.
Inoltre, ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali e delle finalità e modalità del tratta- mento;
b. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
c. degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappre- sentante designato nel territorio dello Stato Italiano, ove previsto;
d. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali pos- sono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, di responsabili o incaricati.
Può, inoltre, ottenere:
e. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati;
f. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresa l’attestazione che le operazioni del punto e) e f) sono state portate a conoscenza di colo- ro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile.
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Ha diritto, altresì, di opporsi in tutto o in parte:
g, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguarda- no, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
h. al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’esercizio dei diritti di cui sopra può essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associa- zioni.
6. Titolare
Il Titolare dei trattamenti descritti è Poste Italiane S.p.a., con sede in Xxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx.
7. Responsabile
Il Responsabile aziendale, nominato ai sensi degli artt. . 4, co 1, lett. g e 29 del Codice, del trattamento avente ad oggetto i dati del personale dipendente è DCRUO/KAC, con la medesima sede del Titolare, cui potrà rivolgersi per esercitare i diritti dell’art. 7 del Codice e per conoscere gli altri eventuali Responsabili del trattamento.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione all’informativa, come sopra fornitami da Poste Italiane, acqui- site le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 30.06.2003, n.196 e con riferimento al trattamento dei miei dati personal,comuni e sensibili, rac- colti da Poste
ACCONSENTO NON ACCONSENTO
Firma, …………………. Firma,………………………
Data, ……………………
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