INTRODUZIONE
CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA |
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INTRODUZIONE
Il legislatore definisce il comodato come il contratto con cui una parte (c.d. comodante) consegna all’altra (c.d. comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un periodo o un uso determinato, assumendo l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta alla scadenza del termine convenuto.
Si tratta di un contratto molto diffuso sia in ambito privato (ad esempio per dare un immobile o una autovettura ad un familiare), sia in ambito commerciale (ad esempio per macchinari e attrezzature) ed utilizzato sia da imprese, sia da liberi professionisti, sia da persone fisiche.
Il comodato è un contratto per sua natura gratuito e gli artt. 1803 e ssgg. del codice civile ne dettano le caratteristiche fondamentali.
Nonostante la disciplina non preveda obblighi di forma, è tuttavia preferibile, soprattutto qualora lo si utilizzi in ambito industriale o commerciale, redigerlo in forma scritta con una certa attenzione per evitare possibili contenziosi tra le parti.
Per questo la Commissione Contratti della Camera di Commercio di Ancona ha deciso di lavorare su questa forma contrattuale elaborando uno schema che possa essere di ausilio a coloro che scelgano di adoperarlo.
Per agevolarne l’utilizzo si è scelto di predisporre tre modelli, uno per il caso in cui il bene dato in comodato sia un sia un bene mobile registrato come una autovettura, uno per il caso in cui il bene dato in comodato sia un immobile e l’ultimo, più generale, da applicare negli altri casi.
Gli schemi predisposti dalla Commissione, come anche i precedenti, non sono strumenti rigidi; procedendo con le medesime modalità già sperimentate anche in passato e con successo, l’operatore può adattarne il contenuto secondo le proprie primarie esigenze, attraverso il ricorso alle varie alternative indicate nel modello medesimo.
Si sottolinea che, non potendo ovviamente escludersi che pur a fronte di un accordo completo ed equilibrato, possano sorgere comunque delle controversie tra le parti, si è scelto di attutirne le conseguenze ed agevolarne la risoluzione, inserendo nel tessuto contrattuale una clausola che ne regoli la gestione, in primis mediante un tentativo di mediazione di fronte al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Ancona e, in caso di esito negativo, deferendo la controversia in arbitrato rituale dinnanzi alla Camera Arbitrale della medesima Camera di Commercio.
Ancona, maggio 2013
CONTRATTO COMODATO DI BENI MOBILI REGISTRATI
Con la presente scrittura privata, da valersi nei migliori modi di legge,
TRA
- Il Signor/la Signora……….. nato/a a ………………..…… il………………..….., residente in
………………………….……, Via …………………………..………………………………….
C.F……………………………….., cittadinanza ……………………………
(se persona fisica)
- ..…………...…………………..………………..1 con sede legale in ,
persona del legale rappresentante pro tempore, Sig………………………………………….………..., nato a
………………………………… il……………………., C.F. ………………………………………………..
(se diverso da persona fisica) di seguito indicato come Comodante
E
- Il Signor/la Signora……….. nato/a a ………………..…… il………………..….., residente in
………………………….……, Via …………………………..………………………………….
C.F……………………………….., cittadinanza ……………………………
(se persona fisica)
- …………………..…………………..………………..3 con sede legale in ,
persona del legale rappresentante pro tempore, Sig……………………..., nato a …………………………………
il……………………., C.F. ………………………………………………..
(se diverso da persona fisica) di seguito indicato come Comodatario
1 Indicare la società, la ditta individuale, l’ente, l’associazione.
2 Dati eventuali da inserire se si tratta di società
3 Indicare la società, la ditta individuale, l’ente, l’associazione.
4 Dati eventuali da inserire se si tratta di società
PREMESSO CHE
- il Comodante è proprietario del seguente bene mobile registrato5
……………………………………………………………………………………………………………………… marca………………………………, modello…………………………………….., targa……….
- il Comodante intende cedere in comodato d’uso tale bene al Comodatario che a tal titolo lo accetta;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
Art. 2 – Oggetto del contratto
Il Comodante, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, consegna in comodato gratuito al Comodatario, che lo accetta, perché se ne serva per l’uso consentito, il bene descritto in premessa, completo dei relativi documenti.
Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo6:…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………. impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti7. Le parti convengono che il bene è nel seguente stato di conservazione:
………………………………………………………………………………………………………………………………., del tutto idoneo alla funzione pattuita ed esente da vizi , ad eccezione……………………..
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806 cod. civ., il Comodante e il Comodatario convengono di stimare il valore del bene comodato nella somma complessiva di Euro ………………………………. (… )8
5 Ad esempio autoveicolo, motoveicolo, imbarcazione…….
6 Ad esempio “per lo svolgimento della propria attività di “
7 Oppure: “potrà liberamente disporre del bene per tutti gli usi consentiti dalla legge”.
8 Questa clausola è solo eventuale. Infatti, una stima può essere effettuata unicamente al fine di risarcimento per un eventuale deperimento del bene comodato e non per la vendita, dato che la proprietà rimane per legge al Comodante.
Art. 3 - Durata e restituzione del bene comodato
La durata è fissata in anni/mesi…………….con decorrenza dal ……………………… e scadenza il
……………………….. 9 10.
Alla scadenza del termine convenuto il Comodatario si impegna a restituire il bene oggetto del presente contratto nelle medesime condizioni in cui l’ha ricevuto salvo il normale deperimento d’uso, presso il domicilio del Comodante sito in …………………………….. via …………………………………………. n. ……………….
Il Comodatario potrà restituire il bene anche prima della scadenza fissata al precedente comma11.
Nel caso il Comodatario ritardi la restituzione del bene comodato, pagherà al Comodante una penale, che le parti convengono pari a Euro …………………….…… (… ) per ogni giorno di ritardo.
Il Comodante può richiedere mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento la restituzione immediata12 della cosa comodata in caso di un urgente ed imprevedibile bisogno.
In caso di morte del Comodatario prima della scadenza del termine, il Comodante potrà esigere l’immediata restituzione del bene. In caso di morte del Comodante, i suoi eredi potranno esigere l’immediata restituzione del bene.
Art. 4 – Obblighi del Comodatario
Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia e a servirsene per l’uso indicato nel presente contratto.
Art. 5 - Responsabilità del Comodatario
Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del Comodatario, nonostante avvenga per causa di terzi e non sia a lui imputabile, salvo il caso fortuito e la forza maggiore. Parimenti, se il bene viene impiegato per un uso diverso o non viene restituito nei termini, l'eventuale perimento sarà a carico del
9 In alternativa al primo comma è possibile prevedere la seguente clausola: “Il Comodatario è obbligato alla restituzione del bene al raggiungimento dello scopo convenuto ed indicato all’art. 2”. E’ possibile anche prevedere che il contratto sia a tempo indeterminato. In questo caso inserire la seguente clausola “Il bene concesso in comodato dovrà essere restituito entro e non oltre …. giorni dalla richiesta dal Comodante che potrà avvenire in qualsiasi momento mediante raccomandata a/r da inviarsi presso il domicilio del Comodatario”.
10 E’ possibile anche prevedere che il contratto sia tacitamente prorogabile inserendo la seguente clausola ”Il contratto si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo qualora non intervenga disdetta da inviarsi a cura delle parti con lettera raccomandata con un preavviso di mesi/giorni”. In questo caso aggiungere “Il bene concesso in comodato dovrà essere
restituito entro e non oltre ….giorni dalla richiesta del Comodante che potrà avvenire in qualsiasi momento mediante raccomandata a/r da inviarsi presso il domicilio del Comodatario”.
11 La presente clausola è eventuale.
12 Oppure “ con preavviso di giorni”
13 Oppure “Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza ed ha facoltà di concedere l’uso del bene comodato anche al Sig… “.
Comodatario, salvo che questi provi che il bene sarebbe comunque perito nonostante l'uso diverso o la mancata restituzione.
Il Comodatario si obbliga a tenere esente il Comodante dei danni subiti da terzi in conseguenza dell’uso del bene.
Art. 6 - Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nell’ipotesi di mutata destinazione dell’uso del bene e di esecuzione di modifiche relative a
…………………………….14 o nel caso in cui il Comodatario violi il divieto di cessione previsto all’art. 4, salvo il diritto del Comodante di chiedere il risarcimento del danno.
Art. 7 - Migliorie e addizioni
Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario resteranno acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, anche quando eseguite con il consenso del Comodante e fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Comodante di pretendere il ripristino del bene nello stato in cui si trovava quando il Comodatario l’ha ricevuto.
Art. 8 - Spese
Sono a carico del Comodatario le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, comprese quelle di registro e di bollo.
Sono altresì a carico del Comodatario le spese ordinarie derivanti dall’utilizzazione del bene concesso in comodato ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità del suddetto bene, incluse eventuali contravvenzioni e danneggiamenti.
Il contratto di assicurazione R.C. continuerà ad essere intestato al Comodante e le tasse di possesso continueranno a riportare l'indicazione del Comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge dell'autovettura, ma il sostenimento finanziario sarà a totale carico del Comodatario.
Faranno fede i documenti quietanzati.
Il Comodatario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808 cod. civ.
14Ad esempio “sulla carrozzeria”
Art. 9 - Disciplina del contratto
Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, dagli artt. 1803-1812 cod. civ. ai quali le parti si rimettono.
Qualunque modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con il consenso scritto delle parti.
Art. 10 – Risoluzione delle controversie
Le parti si impegnano a sottoporre tutte le controversie derivanti dal presente contratto ad un tentativo di mediazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Ancona secondo il Regolamento di mediazione vigente al momento dell’avvio del tentativo di mediazione.
(OPZIONE A) Qualora la mediazione abbia esito negativo, le parti pattuiscono di deferire le medesime controversie in arbitrato rituale, in conformità al Regolamento di procedura della Camera Arbitrale Xxxxx Xxxx della Camera di Commercio di Ancona che le parti espressamente dichiarano di accettare in particolare per quanto riguarda il deferimento della decisione ad arbitro unico.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Lì , in
Il Comodatario Il Comodante
A norma dell’art. 1341, comma 2, e 1342 c.c. si approvano espressamente gli artt. 2 (Oggetto del contratto), 3 (Xxxxxx e restituzione del bene comodato), 4 (Obblighi del Comodatario), 5 (Responsabilità del Comodatario), 6 (Clausola risolutiva espressa), 10 (Risoluzione delle controversie)
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Lì , in
Il Comodatario Il Comodante
15 Nel caso di contratto con un consumatore l’opzione B diventa: «Qualora le Parti intendano adire l’Autorità giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore, inderogabile ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. 206/2005».
CONTRATTO DI COMODATO D’ IMMOBILE
Con la presente scrittura privata, da valersi nei migliori modi di legge,
TRA
- Il Signor/la Signora……….. nato/a a ………………..…… il………………..….., residente in
………………………….……, Via …………………………..………………………………….
C.F……………………………….., cittadinanza ……………………………
(se persona fisica)
- ..…………...…………………..………………..1 con sede legale in ,
persona del legale rappresentante pro tempore, Sig………………………………………….………..., nato a
………………………………… il……………………., C.F. ………………………………………………..
(se diverso da persona fisica) di seguito indicato come Comodante
E
- Il Signor/la Signora……….. nato/a a ………………..…… il………………..….., residente in
………………………….……, Via …………………………..………………………………….
C.F……………………………….., cittadinanza ……………………………
(se persona fisica)
- …………………..…………………..………………..3 con sede legale in ,
persona del legale rappresentante pro tempore, Sig……………………..., nato a …………………………………
il……………………., C.F. ………………………………………………..
(se diverso da persona fisica) di seguito indicato come Comodatario
1 Indicare la società, la ditta individuale, l’ente, l’associazione.
2 Dati eventuali da inserire se si tratta di società
3 Indicare la società, la ditta individuale, l’ente, l’associazione.
4 Dati eventuali da inserire se si tratta di società
PREMESSO CHE
- il Comodante è proprietario dell’immobile sito nel Comune di
………………………………………………………. Via…………………………………………. Piano
………………………………costituito da ……………………. vani di circa mq
catastalmente identificato come segue:
sezione …………………………… foglio…………………………. classe …………………………, categoria
………………………. , rendita catastale………………………………….. , box auto …………………………………
cantina ………………………………………… altro ……………………………………………………………………
- che il Comodante intende cedere in comodato d’uso tale immobile al Comodatario che a tal titolo lo accetta;
Art. 1 – Premesse
Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
Art. 2 – Oggetto del contratto
…………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.
Il Comodatario dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato conforme alle caratteristiche ed alle condizioni descritte in premessa ed idoneo all’uso pattuito. In particolare l’abitazione è………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….6. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806 cod. civ., il Comodante e il Comodatario convengono di stimare il valore del bene comodato nella somma complessiva di Euro ………………………………. (……………………)7.
5 Ad esempio ad uso di abitazione propria
6 Ad esempio “provvista di riscaldamento autonomo”
7 Questa clausola è solo eventuale. Infatti, una stima può essere effettuata unicamente al fine di risarcimento per un eventuale deperimento del bene comodato e non per la vendita, dato che la proprietà rimane per legge al Comodante.
Art. 3 - Durata e restituzione del bene comodato
La durata è fissata in anni/mesi…………….con decorrenza dal ……………………… e scadenza il
……………………….. 8 9.
Alla scadenza del termine convenuto il Comodatario si impegna a restituire l’immobile oggetto del presente contratto nelle medesime condizioni in cui l’ha ricevuto salvo il normale deperimento d’uso.
Il Comodatario potrà restituire l’immobile oggetto del comodato anche prima della scadenza fissata alla precedente clausola.
Nel caso il Comodatario ritardi la restituzione dell’immobile pagherà al Comodante una penale, che le parti convengono pari a Euro …………………. ( ) per ogni giorno di ritardo.
Se al Comodante sopravviene un urgente ed imprevedibile bisogno, questi ha facoltà di esigere la restituzione dell’immobile oggetto del comodato dando un preavviso di ……………….. giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di morte del Comodatario prima della scadenza del termine, il Comodante potrà esigere l’immediata restituzione del bene. In caso di morte del Comodante i suoi eredi potranno esigere l’immediata restituzione del bene.
Art. 4 – Obblighi del Comodatario
Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene in comodato con la dovuta diligenza e a servirsene solo per l’uso determinato dal contratto.
8 In alternativa al primo comma è possibile prevedere la seguente clausola: “Il Comodatario è obbligato alla restituzione del bene al raggiungimento dello scopo convenuto ed indicato all’art. 2.” E’ possibile anche prevedere che il contratto sia a tempo indeterminato. In questo caso inserire la seguente clausola “Il bene concesso in comodato dovrà essere restituito entro e non oltre ….giorni dalla richiesta dal Comodante che potrà avvenire in qualsiasi momento mediante raccomandata a/r da inviarsi presso il domicilio del Comodatario”.
9 E’ possibile anche prevedere che il contratto sia tacitamente prorogabile inserendo la seguente clausola ”Il contratto si intende
tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo qualora non intervenga disdetta da inviarsi a cura delle parti con lettera raccomandata con un preavviso di mesi/giorni”. In questo caso aggiungere “Il bene concesso in comodato dovrà essere
restituito entro e non oltre ….giorni dalla richiesta del Comodante che potrà avvenire in qualsiasi momento mediante raccomandata a/r da inviarsi presso il domicilio del Comodatario”.
10 L’elenco è fornito a mero titolo esemplificativo
11 Ovvero “Il Comodatario ha facoltà di concedere l’uso del bene comodato anche al Sig. ”
Art. 5 – Esonero di responsabilità del Comodante
Il Comodante è esonerato da ogni responsabilità in caso di mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio afferente all’immobile stesso, compreso il riscaldamento, l'ascensore e l’impianto citofonico.
Art. 6 - Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., le parti convengono espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il Comodatario utilizzi i locali per un uso diverso da quello pattuito o nel caso in cui esegua lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie o violi il divieto di cessione previsto all’art. 4, salvo il diritto del Comodante di chiedere il risarcimento del danno.
Il silenzio o l'acquiescenza del Comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del Comodatario.
Art. 7 - Regolamento condominiale12
1. Il Comodatario dichiara di accettare il regolamento del condominio che in copia il Comodante consegna contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.
2. Il Comodatario manleva sin d'ora il Comodante per qualsiasi addebito gli venisse eccepito in relazione ad una propria inadempienza del dettato regolamentare.
Art. 8 - Migliorie e addizioni
Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario resteranno acquisite al Comodante senza obbligo di compenso o indennizzo, anche quando eseguite con il consenso del Comodante e fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Comodante di pretendere il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti.
Art. 9 - Accesso
E’ facoltà del Comodante ispezionare o far ispezionare i locali dell’immobile salvo congruo preavviso.
Art. 10 - Spese
Sono a carico del Comodatario le spese ordinarie13 derivate dall’utilizzazione del bene concesso in comodato, gli oneri relativi alle utenze, che saranno volturate a nome del Comodatario medesimo, le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, comprese quelle di registro e di bollo.
12 Clausola da prevedere nel caso in cui l’immobile sia situato all’interno di un condominio.
13 Ad esempio le spese ordinarie sostenute per servizi dell'immobile e le eventuali spese condominiali
Il Comodatario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, ai sensi dell’art. 1808 cod. civ.
Art. 11 - Disciplina del contratto
Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, dagli artt. 1803-1812 cod. civ. ai quali le parti si rimettono.
Qualunque modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con il consenso scritto delle parti.
Art.12 – Risoluzione delle controversie
Le parti si impegnano a sottoporre tutte le controversie derivanti dal presente contratto ad un tentativo di mediazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Ancona secondo il Regolamento di mediazione vigente al momento dell’avvio del tentativo di mediazione.
(OPZIONE A) Qualora la mediazione abbia esito negativo, le parti pattuiscono di deferire le medesime controversie in arbitrato rituale, in conformità al Regolamento di procedura della Camera Arbitrale Xxxxx Xxxx della Camera di Commercio di Ancona che le parti espressamente dichiarano di accettare in particolare per quanto riguarda il deferimento della decisione ad arbitro unico
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Lì , in
Il Comodatario Il Comodante
A norma dell’art. 1341, comma 2, e 1342 c.c. si approvano espressamente gli artt. 2 (Oggetto del contratto), 3 (Xxxxxx e restituzione del bene comodato), 4 (Obblighi del Comodatario), 5 (Esonero di Responsabilità del Comodante), 6 (Clausola risolutiva espressa), 12 (Risoluzione delle controversie)
Lì , in
Il Comodatario Il Comodante
14 Nel caso di contratto con un consumatore l’opzione B diventa: «Qualora le Parti intendano adire l’Autorità giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore, inderogabile ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. 206/2005».
CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI NON REGISTRATI
Con la presente scrittura privata, da valersi nei migliori modi di legge,
TRA
- Il Signor/la Signora……….. nato/a a ………………..…… il………………..….., residente in
………………………….……, Via …………………………..………………………………….
C.F……………………………….., cittadinanza ……………………………
(se persona fisica)
- ..…………...…………………..………………..1 con sede legale in ,
persona del legale rappresentante pro tempore, Sig………………………………………….………..., nato a
………………………………… il……………………., C.F. ………………………………………………..
(se diverso da persona fisica) di seguito indicato come Comodante
E
- Il Signor/la Signora……….. nato/a a ………………..…… il………………..….., residente in
………………………….……, Via …………………………..………………………………….
C.F……………………………….., cittadinanza ……………………………
(se persona fisica)
- …………………..…………………..………………..3 con sede legale in ,
persona del legale rappresentante pro tempore, Sig……………………..., nato a …………………………………
il……………………., C.F. ………………………………………………..
(se diverso da persona fisica) di seguito indicato come Comodatario
1 Indicare la società, la ditta individuale, l’ente, l’associazione.
2 Dati eventuali da inserire se si tratta di società
3 Indicare la società, la ditta individuale, l’ente, l’associazione.
4 Dati eventuali da inserire se si tratta di società
PREMESSO CHE
‐ il Comodante è proprietario del seguente bene……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………;
- che Comodante intende cedere in comodato d’uso tale bene al Comodatario che a tal titolo lo accetta;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
Art. 2 – Oggetto del contratto
Il Comodante cede in comodato gratuito al Comodatario, perché se ne serva per l’uso consentito, il bene che qui di seguito si descrive…………………………………………………………………………………..……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo:…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………. impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.
Le parti convengono che il bene è nel seguente stato di conservazione:
……………………………………………………………………………………., del tutto idoneo alla funzione pattuita ed esente da vizi , ad eccezione……………………..
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806 cod. civ., il Comodante e il Comodatario convengono di stimare il valore del bene comodato nella somma complessiva di Euro ………………………………. (… )5
5 Questa clausola è solo eventuale. Infatti, una stima può essere effettuata unicamente al fine di risarcimento per un eventuale deperimento del bene comodato e non per la vendita, dato che la proprietà rimane per legge al Comodante.
Art. 3 - Durata e restituzione del bene comodato
La durata è fissata in anni/mesi…………….con decorrenza dal ……………………… e scadenza il
……………………….. 6 7.
Alla scadenza del termine convenuto il Comodatario si impegna a restituire il bene oggetto del presente contratto nelle medesime condizioni in cui l’ha ricevuto, salvo il normale deperimento d’uso, presso il domicilio del Comodante vale a dire in …………………………….. in via …………………………………………. n. …………
Il Comodatario potrà restituire il bene anche prima della scadenza fissata al precedente comma8.
Nel caso il Comodatario ritardi la restituzione del bene comodato, pagherà al Comodante una penale, che le parti convengono pari a Euro………………………. (… ) per ogni giorno di ritardo.
Il Comodante può richiedere mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento la restituzione immediata9 della cosa comodata in caso di un urgente ed imprevedibile bisogno.
In caso di morte del Comodatario prima della scadenza del termine, il Comodante potrà esigere l’immediata restituzione del bene. In caso di morte del Comodante, i suoi eredi potranno esigere l’immediata restituzione del bene.
Art. 4 – Obblighi del Comodatario
Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia e a servirsene per l’uso indicato nel presente contratto.
6 In alternativa al primo comma è possibile prevedere la seguente clausola: “Il Comodatario è obbligato alla restituzione del bene al raggiungimento dello scopo convenuto ed indicato all’art. 2”. E’ possibile anche prevedere che il contratto sia a tempo indeterminato. In questo caso inserire la seguente clausola “Il bene concesso in comodato dovrà essere restituito entro e non oltre ….giorni dalla richiesta dal Comodante che potrà avvenire in qualsiasi momento mediante raccomandata a/r da inviarsi presso il domicilio del Comodatario”.
7 E’ possibile anche prevedere che il contratto sia tacitamente prorogabile inserendo la seguente clausola ”Il contratto si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo qualora non intervenga disdetta da inviarsi a cura delle parti con lettera raccomandata con un preavviso di mesi/giorni”. In questo caso aggiungere anche “Il bene concesso in comodato dovrà essere
restituito entro e non oltre ….giorni dalla richiesta dal Comodante che potrà avvenire in qualsiasi momento mediante raccomandata a/r da inviarsi presso il domicilio del Comodatario”.
8 La presente clausola è eventuale.
9 Oppure “ dando preavviso di giorni”
10 Oppure “Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza ed ha facoltà di concedere l’uso del bene comodato anche al Sig… ”
Art. 5 - Responsabilità del Comodatario
Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del Comodatario, nonostante avvenga per causa di terzi e non sia a lui imputabile, salvo il caso fortuito e la forza maggiore. Parimenti, se il bene viene impiegato per un uso diverso o non viene restituito nei termini, l'eventuale perimento sarà a carico del Comodatario, salvo che questi provi che il bene sarebbe comunque perito nonostante l'uso diverso o la mancata restituzione.
Art. 6 - Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il comodatario utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito o violi il divieto di cessione previsto all’art. 4, salvo il diritto del Comodante di chiedere il risarcimento del danno.
Art. 7 - Migliorie e addizioni
Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario resteranno acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, anche quando eseguite con il consenso del Comodante e fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Comodante di pretendere il ripristino del bene nello stato in cui si trovava quando il Comodatario l’ha ricevuto.
Art. 8 - Spese
Sono a carico del Comodatario le spese ordinarie derivanti dall’utilizzazione del bene concesso in comodato nonché le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, comprese quelle di registro e di bollo.
Il Comodatario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808 cod. civ.
Art. 9 - Disciplina del contratto
Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, dagli artt. 1803-1812 cod. civ. ai quali le parti si rimettono.
Qualunque modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con il consenso scritto delle parti.
Art. 10 – Risoluzione delle controversie
Le parti si impegnano a sottoporre tutte le controversie derivanti dal presente contratto ad un tentativo di mediazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Ancona secondo il Regolamento di mediazione vigente al momento dell’avvio del tentativo di mediazione.
(OPZIONE A) Qualora la mediazione abbia esito negativo, le parti pattuiscono di deferire le medesime controversie in arbitrato rituale, in conformità al Regolamento di procedura della Camera Arbitrale Xxxxx Xxxx
della Camera di Commercio di Ancona che le parti espressamente dichiarano di accettare in particolare per quanto riguarda il deferimento della decisione ad arbitro unico.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Lì , in
Il Comodatario Il Comodante
A norma dell’art. 1341, comma 2, e 1342 c.c. si approvano espressamente gli artt. 2 (Oggetto del contratto), 3 (Xxxxxx e restituzione del bene comodato), 4 (Obblighi del Comodatario), 5 (Responsabilità del Comodatario), 6 (Clausola risolutiva espressa), 10 (Risoluzione delle controversie)
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Lì , in
Il Comodatario Il Comodante
11 Nel caso di contratto con un consumatore l’opzione B diventa: «Qualora le Parti intendano adire l’Autorità giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore, inderogabile ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. 206/2005».
La Commissione Contratti è stata istituita dalla Camera di Commercio di Ancona il 9 giugno 1999, con l'attribuzione dei seguenti compiti:
- predisporre contratti tipo nei settori di maggiore interesse per le categorie economiche per i consumatori, per gli utenti;
- predisporre pareri e studi tecnico-giuridici relativi alle clausole in uso in un determinato settore economico;
- predisporre codici di condotta;
- esercitare forme di controllo a garanzia della correttezza delle pratiche contrattuali d'ufficio, su impulso della stessa Commissione, a richiesta delle Associazioni di categoria o dei medesimi operatori che hanno approntato le condizioni generali del contratto, su segnalazione dei consumatori o utenti;
- esprimere pareri sulla interpretazione delle clausole contrattuali.
La Commissione Contratti che ha realizzato il contratto tipo di comodato approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 106 del 22 maggio 2013 è così composta:
Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx Presidente
Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato della Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Dott. Xxxxx Xx Xxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxx
Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx