ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Scrittura Privata tra le parti
DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANANZIARIE
D.M. 05.03.2018 pubblicato sulla GU n. 137 del 15.06.2018 e
D.D. 27.09.2018 pubblicato sulla GU n. 238 del 12.10.2018
Accordi di Innovazione “Fabbrica Intelligente” – “Agrifood” – “Scienze della Vita”
TITOLO DEL PROGETTO: “Dispositivo Medico di Stimolazione Biofisica per la Rigenerazione della Cartilagine Articolare”
Con il presente atto, le sottoscritte imprese:
a) IGEA SPA (di seguito identificata come “Soggetto Capofila”), C.F. 01021130362 con sede legale in xxx Xxxxxxxxx, 00/X - 00000 Xxxxx (XX)
In persona del Legale Rappresentante, Xxxxxxx Xxxxxx Domiciliato per la carica presso la sede legale della Società. Definita anche “Parte Industriale”
b) SINESY SRL (di seguito identificata come “Co-Proponente), C.F. 04016390264 con sede legale in via comunale di Camino, 22/D – 00000 Xxxxxx (XX)
In persona del Legale Rappresentante, Xxxxxxx Xxxxx Domiciliato per la carica presso la sede legale della Società. Definita anche “Parte Industriale”
c) ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI (di seguito identificata come “Co-Proponente), C.F. 00302030374 con sede legale in xxx xx Xxxxxxxx, 0/00 – 00000 Xxxxxxx (XX)
In persona del Legale Rappresentante, Xxxxxxx Xxxxxxxx Domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.
d) ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI Spa (di seguito identificata come “Co-Proponente),
C.F. 05849220156 con sede legale in via Galeazzi, 4 – 00000 Xxxxxx In persona del Legale Rappresentante, Xxxxxxx Xxxxxxxx Domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.
e) UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA – (di seguito identificata come “Co-Proponente),
C.F. 80007370382 con sede legale in via X. Xxxxxxx, 35 – Ferrara (FE)
In persona del Rettore – Legale Rappresentante – Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx per la carica presso la sede legale della Società.
(qui di seguito congiuntamente identificate come le “Parti”)
PREMESSO
- Che il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di dare attuazione alla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente e di sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione sull’intero territorio nazionale attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative di alto profilo concedendo agevolazioni in favore di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori applicativi “Fabbrica Intelligente”, “Agrifood” e “Scienze della Vita”, ha emanato in data 27.09.2018 il Decreto che disciplina, ai sensi di quanto previsto dal CAPO II - art. 13 del Decreto Ministeriale del 05.03.2018, le procedure per la concessione ed erogazione di tali agevolazioni.
- Che in data 16.12.2020 è stato sottoscritto l’Accordo per l’innovazione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lombardia, Regione Veneto e le Parti.
- Che in data 21.01.2021 le Parti hanno espresso l’intenzione di presentare la domanda di agevolazione relativa al Programma di cui al seguente paragrafo.
- Che le Parti in data 11.02.2021 hanno presentato la domanda di agevolazione relativa al Programma dal titolo “Dispositivo Medico di Stimolazione Biofisica per la Rigenerazione della Cartilagine Articolare”
TUTTO CIO’ PREMESSO, e dato atto che le sopra esposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, le suddette Parti
CON IL PRESENTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTENDONO CONFERMARE ED INTEGRARE QUANTO GIÀ ESPRESSO IN DATA 21.01.2021 E PRECISAMENTE:
1) suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante
• Le Parti si attengono a quanto stabilito nel Bando e nella normativa vigente.
• I partecipanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dal Ministero dello Sviluppo Economico per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del Programma.
• In coerenza con quanto disposto dal Bando, il contenuto tecnico-scientifico del Progetto è suddiviso in Obiettivi Realizzativi ed in particolare:
• Ciascuna delle Parti si fa carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle attività, ovvero:
Tabelle spese Totale
Tabelle spese ammesse Soc. IGEA Spa
Tabelle spese ammesse Soc. Sinesy Srl
Tabelle spese ammesse Istituto Ortopedico Rizzoli
Tabelle spese ammesse Istituto Ortopedico Galeazzi Spa
Tabelle spese ammesse Università degli studi di Ferrara
• L’ allegato 8 dal titolo “Piano di Sviluppo”, incluso tra i documenti presentati per ottenere la domanda di agevolazione di cui in premesse, contiene sia la descrizione dettagliata del contenuto tecnico-scientifico del Progetto con attribuzione delle singole attività previste dal Programma alle singole Parti, sia la pianificazione temporale ed economica e dell’impegno di risorse umane di tutte le attività di cui al Progetto.
• Le spese autonomamente assunte al di fuori di eventuali piani economici per l’esecuzione delle attività di Progetto restano a carico di chi le ha sopportate, lasciando indenne il Capofila da qualsiasi responsabilità in ordine alla loro ammissibilità ed alle conseguenze riguardo alle stesse.
• Tutte le spese di interesse comune saranno ripartite tra i soggetti attuatori in misura proporzionale alle quote di partecipazione, così come definite nell’ambito della domanda approvata.
2) definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo
2.1 Con riferimento all'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale condotta nell'ambito del Programma, le Parti riconoscono che tali attività potrebbero generare risultati riconducibili alla categoria Proprietà Intellettuale o Industriale (IP), ed essere oggetto di richiesta di brevetto. Nell'ambito del presente Accordo di Collaborazione si definiscono i termini relativi all'utilizzo e alla proprietà dei risultati.
A tal fine si distingue tra attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale svolta da ricercatori appartenenti ad una singola Parte, ed attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale congiunta, ovvero svolta congiuntamente da gruppi di ricercatori appartenenti a più Parti.
2.2 Si definisce IP congiunta, la proprietà intellettuale derivante dalle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale congiunte, ovvero tutte le attività, invenzioni, realizzazioni e scoperte sviluppate congiuntamente, nel corso del presente Accordo e nel contesto del Programma, da almeno due delle Parti coinvolte, le cui caratteristiche sono tali da rendere "non separabile e imprescindibile" il contributo delle Parti singole. Si definisce IP propria, la proprietà intellettuale sviluppata da una singola Parte senza il contributo delle altre, nel corso del presente Accordo e nel contesto del Programma.
2.3 Ognuna delle Parti sarà unica titolare di tutti i diritti di IP (quali, ad esempio, brevetti, modelli, disegni ornamentali, copyright, ecc.) derivanti dai risultati delle attività svolte dal proprio personale e da eventuali consulenze di cui può avvalersi nell’ambito della propria partecipazione al progetto (Parte Titolare).
2.4 Nel caso di IP congiunta, la proprietà di tali diritti sarà congiunta in percentuale stabilita sulla base del contributo effettivo alla realizzazione del risultato come da art. 2.5, tra le Parti che hanno contribuito all'ottenimento dei risultati.
2.5 Ai fini di regolamentare l'utilizzo e l'accesso alle IP Proprie e alle IP Congiunte, nonché lo sfruttamento dei risultati, le Parti concordano quanto segue:
✓ Le IP Proprie restano di esclusiva proprietà della Parte, che, se necessario, potrà concederne l’utilizzo – nel contesto del Programma – alle altre Parti.
✓ Le Parti interessate concordano che, relativamente all’ IP Congiunta dal loro sviluppata, i dettagli e le modalità relative alla richiesta di brevetti e quanto altro afferisca alla gestione e tutela dei diritti di proprietà intellettuale congiunta, saranno concordate di volta in volta, con un accordo specifico, che definisce le percentuali di proprietà dell’invenzione, degli eventuali brevetti conseguenti, dei relativi oneri e proventi. Nel caso in cui nell’invenzione a IP Congiunta sia coinvolta una Parte Industriale, le Parti coinvolte nella IP congiunta si accordano fin da ora che la/le Parti Industriali si faranno carico di tutti gli oneri connessi al deposito della domanda e mantenimento in vita del brevetto, in percentuale da concordarsi nello specifico accordo di cui a presente capoverso. È inteso che tutte le domande di brevetto dovranno essere approvate dalle Parti prima del deposito Ciascuna delle Parti potrà disporre delle IP Congiunte, come previsto nei successivi punti.
Le Parti concordano che per ogni IP congiunta saranno applicate le seguenti condizioni:
✓ Le Parti interessate, concordano di collaborare nel perseguire eventuali violazioni degli accordi relativi alle IP Congiunte, dividendone spese ed oneri, in misura di volta in volta da definirsi relativamente al caso specifico.
Nel caso in cui una delle Parti non intendesse partecipare alla registrazione del brevetto di una IP Congiunta o alla sua successiva estensione, le altre Parti coinvolte nella IP congiunta potranno registrare o estendere il brevetto sostenendo tutti i costi relativi. In questo caso, la parte rinunciataria dovrà dare preventiva comunicazione scritta della rinuncia alle altre Parti coinvolte nella IP congiunta, in tempo utile per l’espletamento delle attività di registrazione/estensione del brevetto. In questo caso la quota di IP della Parte rinunciataria sarà suddivisa in parti uguali tra le altre Parti coinvolte nella IP congiunta. Nel caso in cui una delle altre Parti coinvolte nella IP congiunta non intenda accettare tale quota, dovrà comunicarlo per iscritto alle altre parti coinvolte nella IP congiunta entro massimo 10 giorni dalla comunicazione della parte rinunciataria e si aprirà una negoziazione specifica.
2.6 In caso di IP propria, laParte titolare dell’IP potrà presentare domanda di brevetto, in qualsiasi paese ritenga opportuno, in relazione ad ogni invenzione brevettabile rientrante nei risultati, sostenendone i relativi oneri e ricavandone i relativi proventi.
2.7 Ogni domanda di brevetto relativa ad IP congiunte sarà depositata a nome congiunto delle Parti. Le Parti designeranno, con specifico incarico, un Agente Brevettuale che avrà competenza relativamente alla predisposizione delle eventuali domande di brevetto sulle Invenzioni, fermo restando che le Parti concorderanno i Paesi e/o le Organizzazioni
presso le quali depositare le domande di brevetto relative alle Invenzioni. Le Parti s'impegnano a fornirsi reciprocamente le informazioni e gli elementi sulle Invenzioni che siano nella loro disponibilità e necessari al deposito e alla prosecuzione di domande di brevetto che si riferiscano a tali Invenzioni. Le Parti sottoscriveranno, e si impegnano affinchè gli inventori sottoscrivano, tutti i documenti che siano necessari per ottenere o mantenere tali domande di brevetto ed i brevetti risultanti. Se una Parte intende abbandonare un brevetto già depositato o una domanda di brevetto in uno o più Paesi, quest'ultima dovrà comunicare per iscritto alle altre Parti tale intenzione. AI ricevimento di tale notifica, il brevetto o la domanda di brevetto diverranno di proprietà esclusiva delle altre Parti coinvolte nella IP congiunta, senza necessità di dover rimborsare alcuna spesa alla Parte che abbia deciso di abbandonare il brevetto o la domanda di brevetto, la quale sottoscriverà tutti gli atti e documenti necessari a investire I'altra Parte della piena proprietà di tale brevetto o domanda di brevetto. La quota di IP ceduta verrà suddivisa tra le altre Parti coinvolte nella IP co0ngiunta in parti uguali.
2.8 Nessuna Parte potrà concedere a terzi licenze esclusive, o cedere a terzi la propria quota di titolarità su IP Congiunte senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte/delle altre Parti coinvolte nell’IP Congiunta.
2.9 Nel caso in cui, solo ed esclusivamente nel corso del Programma di cui al presente Accordo di Collaborazione, una Parte intendesse assegnare o condividere la propria quota di IP Congiunta o una IP Propria (in toto o in quota parte) le altre Parti del presente Accordo di Collaborazione godranno del diritto di prelazione rispetto ai terzi, esercitabile alle stesse condizioni e termini a cui si intende offrire sul mercato l’IP. Al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione, la Parte che intendere assegnare o condividere l’IP, prima di concludere accordi con terzi, dovrà inviare alle altre Parti del presente Accordo di Collaborazione una comunicazione scritta con il dettaglio dei termini e condizioni della assegnazione/condivisione della IP. Il termine per l’esercizio del diritto di prelazione è di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine senza che il diritto di prelazione sia esercitato per iscritto, la Parte che propone la assegnazione/condivisione dell’IP potrà negoziarla con terzi.
2.10Resta inteso che quanto previsto nel presente articolo riguarda esclusivamente diritti di IP scaturenti dalle attività di ricerca e/o collaborazione di cui al presente Accordo di Collaborazione e che nessuna Parte potrà far valere alcun diritto o pretesa su invenzioni e/o scoperte realizzate dalle altre Parti al di fuori del Programma di cui al presente Accordo di Collaborazione.
2.11Nell’ipotesi di IP Congiunta la cui determinazione è frutto di contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nel caso eventuale di pubblicazioni, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni medesime e in tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli/delle autori/autrici e/o
inventori/inventrici nonché del progetto da cui scaturisce il presente Accordo di Collaborazione.
Nell’ipotesi invece di IP Congiunta costituita da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente l’eventuale contributo delle altre Parti.
Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una/più Parte/Parti all’altra/altre confidenzialmente, la Parte/Parti ricevente/i l’informazione confidenziale dovrà/dovranno chiedere preventiva autorizzazione scritta all’altra/alle altre.
Qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell’ambito della proprietà industriale/Intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario al deposito/registrazione dei titoli.
3) Individuazione del Soggetto Capofila
Le Parti nominano IGEA SPA quale Soggetto Capofila che agirà tramite il suo legale rappresentante, e/o anche a mezzo di procuratori, ed alla quale viene contestualmente conferito il relativo mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile con rappresentanza, affinché, con riferimento a quanto richiesto dal citato D.M. 05.03.2018 e D.D. 27.09.2018, ed al fine di dare attuazione al progetto “Dispositivo Medico di Stimolazione Biofisica per la Rigenerazione della Cartilagine Articolare” essa ponga in essere tutti gli adempimenti, formi e presenti documentazioni, renda dichiarazioni e rilasci quietanze, sottoscriva atti, faccia, in parola, tutto quanto richiesto dai citati decreti.
4) Recesso o esclusione di uno dei soggetti partecipanti
Nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti al Progetto le Parti si impegnano alla completa realizzazione del Progetto di ricerca e sviluppo, prevedendo, in base alle proprie possibilità, la ripartizione delle attività e dei relativi costi e, se necessario, qualora una Parte non potrà procedere, tutte si impegnano a ricercare soluzioni adeguate per l'assunzione delle attività e dei relativi costi per la conclusione del Progetto.
5) Legge applicabile e Foro Competente
II presente Accordo di Collaborazione è disciplinato dalla legge italiana. Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo di Collaborazione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Modena, ad espressa esclusione di qualunque altro Foro astrattamente competente
6) Emendamenti
Se una qualunque delle disposizioni del presente Accordo di Collaborazione verrà ritenuta insostenibile, impraticabile, o invalidata o in conflitto con la legge applicabile, la validità
delle restanti disposizioni rimarrà inalterata. La disposizione resa inefficace o impraticabile sarà sostituita da un'equivalente disposizione efficace. Stessa regola si applica in caso di omissioni.
7) Durata
Il presente Xxxxxxx entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e s’intenderà automaticamente risolto, senza bisogno di formalità o adempimento alcuno, nei seguenti casi:
a. in caso di concessione del finanziamento alle “Parti”, allorquando si siano concluse tutte le attività del “Programma” e conseguentemente liquidati i rapporti economici tra le “Parti” e/o il Ministero dello Sviluppo Economico nel rispetto di quanto disposto nel DM 05.03.2018, comprese le eventuali verifche ex post effettuate dagli Enti di controllo;
b. per il verificarsi di una delle cause di decadenza dell’agevolazione, previste dall’Art. 17 del DD del 27.09.2018
8) Modifiche Contrattuali
Il presente Accordo annulla e sostituisce ogni altra eventuale precedente intesa sia verbale che scritta intervenuta tra le Parti sulla materia che ne forma oggetto. Le modifiche a una qualunque parte del presente Accordo di Collaborazione saranno effettuate in forma scritta, previa comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
Scrittura Privata tra le parti
DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANANZIARIE
D.M. 05.03.2018 pubblicato sulla GU n. 137 del 15.06.2018 e
D.D. 27.09.2018 pubblicato sulla GU n. 238 del 12.10.2018
Accordi di Innovazione “Fabbrica Intelligente” – “Agrifood” – “Scienze della Vita”
TITOLO DEL PROGETTO: “Dispositivo Medico di Stimolazione Biofisica per la Rigenerazione della Cartilagine Articolare”
a) SOGGETTO CAPOFILA IGEA SPA
Nome Xxxxxx Xxxxxxx
Funzione aziendale Legale Rappresentante
Timbro e Firma ……………………..
b) SOGGETTO CO-PROPONENTE SINESY SRL
Nome Xxxxxxx Xxxxx
Funzione aziendale Legale Rappresentante
Timbro e Firma ……………………..
c) SOGGETTO CO-PROPONENTE ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
Nome Xxxxxxx Xxxxxxxx
Funzione aziendale Legale Rappresentante
Timbro e Firma ……………………..
d) SOGGETTO CO-PROPONENTE ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI Spa
Nome Xxxxxxx Xxxxxxxx
Funzione aziendale Legale Rappresentante
Timbro e Firma ……………………..
e) SOGGETTO CO-PROPONENTE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA
Nome Xxxxx Xxxxxxxxxx
Funzione aziendale Legale Rappresentante
Timbro e Firma ……………………..