Memorandum of Understanding
Memorandum of Understanding
tra OMC S.c.r.l. e ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento)
Il presente memorandum di intesa (di seguito, il “Memorandum”) disciplina i principali termini e condizioni delle intese raggiunte tra:
ANEV – Associazione Nazionale Energia del Vento, sede legale Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxx, codice fiscale e partita iva 07171931004, indirizzo PEC: xxxx@xxx.xxxx.xxx, in persona del Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, nella sua qualità di Presidente
(di seguito, congiuntamente, “ANEV”);
e
O.M.C. SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede legale in 48121 Ravenna (RA), Xxxxx Xxxxxx x. 00, Partita IVA ‐ Codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Ravenna: 01277130397, REA RA – 132808, Indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx, in persona dell’Xxx. Xxxxxx Xxxxx quale “chairman” della manifestazione OMC 2021 in virtù dei poteri specificatamente conferiti con delibera dell’Assemblea dei Soci di OMC S.c.r.l. in data 16 Giugno 2020
(di seguito "OMC"). (OMC e ANEV di seguito definite singolarmente anche "Parte" e congiuntamente "Parti")
PREMESSO CHE:
• OMC S.c.r.l. è il titolare della manifestazione periodica OMC Conference & Exhibition, focalizzata in principio sulle attività offshore nella regione del Mediterraneo; stante il percorso di transizione energetica in atto, OMC sta evolvendo allargando il suo perimetro a tutte le forme di energia, per rappresentare un percorso olistico di decarbonizzazione del settore verso obiettivi low carbon
• ANEV è l’associazione di categoria per il settore dell’eolico offshore e onshore, nonché associazione di protezione ambientale;
• Nel percorso di transizione energetica in atto, ANEV e OMC sono sinergiche e possono trarre vantaggio dallo scambio di esperienze relative alle loro attività, per rappresentare la sintesi dell’evoluzione del settore offshore verso obiettivi di decarbonizzazione;
• La loro collaborazione può essere definita strategica per definire un percorso di evoluzione del settore offshore lungo tutta la supply chain.
CONSIDERATO CHE:
• ANEV è l’associazione di protezione ambientale (riconosciuta ai sensi della Legge 8 luglio 1986 n. 349) nata nel luglio 2002 che vede riuniti circa 95 aziende che operano nel settore eolico e oltre 5.000 soggetti, tra cui produttori e operatori di energia elettrica e di tecnologia, impiantisti, progettisti, studi ingegneristici e ambientali, trader elettrici e sviluppatori che operano nel rispetto delle norme e dei regolamenti Associativi.
• Tra gli scopi dell’ANEV vi è quello di concorrere alla promozione e utilizzazione della fonte eolica in un rapporto equilibrato tra insediamenti e natura, nonché quello di promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico finalizzato all’utilizzo della risorsa vento e all’uso razionale dell’energia, oltre che alla diffusione di una corretta informazione basata su dati reali.
• L’Offshore Mediterranean Conference and Exhibition nasce nel 1993, per iniziativa di Camera di Commercio di Ravenna, Assorisorse (Confindustria) e Associazione Ravennate Operatori Oil & Gas (ROCA), che fondano la società OMC scrl, con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione di autorità ed operatori energetici sulle tematiche dell’industria petrolifera nel Bacino Mediterraneo. In oltre 25 anni la manifestazione OMC è diventata l'evento internazionale principale nella regione del Mediterraneo per gli approfondimenti sull'energia con particolare enfasi sul settore upstream.
• In anni più recenti OMC S.c.r.l. ha iniziato ad avvicinarsi ad altre forme di energia, dalle rinnovabili, all'efficienza energetica, dall'economia a basse emissioni di carbonio all'economia circolare con lo scopo di aumentare la consapevolezza sulla complementarità di tutta l'energia fonti, seguendo il percorso che l’industria oil& gas ha avviato nell’ultimo decennio verso un energy mix sempre più low carbon, mettendo in campo strategie e nuovi modelli di sviluppo che puntano alla sostenibilità economica ed ambientale.
• ANEV e OMC S.c.r.l. hanno già avuto opportunità di collaborazione nell’ambito dell’evento REM – Renewable Energy Mediterranean Conference che si è svolto dal 2012 con cadenza biennale
• Creare alleanze tra un gruppo eterogeneo di stakeholder legati all'energia, lavorare insieme su obiettivi allineati e trovare soluzioni adeguate sarà la chiave per invertire la recessione economica e questo è l’obiettivo condiviso di OMC S.c.r.l. e ANEV.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:
1) AMBITI DI COLLABORAZIONE
Le Parti intendono avviare una collaborazione finalizzata a valutare congiuntamente, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Memorandum, la fattibilità e sostenibilità di possibili iniziative nei seguenti ambiti:
1.1 Partecipazione del Presidente ANEV, nel prossimo Comitato Scientifico di OMC
Nell’ottica dell’allargamento della prospettiva dell’evento, il Comitato Scientifico dovrà allargare i confini delle proprie competenze, integrando esperti che provengono dal mondo delle rinnovabili, dell’economia circolare e della digitalizzazione. ANEV pertanto supporterà il Comitato nell’identificazione di nuovi contenuti tecnici in ambito rinnovabili e offshore.
1.2 Promozione da parte di ANEV degli eventi OMC, a partire dall’edizione OMC 2021, invitando le imprese associate a presentare dei papers nelle sessioni tecniche relative all’eolico/rinnovabili.
1.3 Reciprocità di visibilità, comunicazione e networking
a) posizionamento dei rispettivi marchi sui rispettivi siti web, nelle newsletters
b) Le Parti concordano di avviare un gruppo di lavoro volto ad identificare iniziative di comunicazione per promuovere la consapevolezza sulla transizione del settore offshore e favorire lo scambio di know how tra gli associati ANEV e le società partecipanti ad OMC nonché promuovere sinergie tra i settori.
In particolare il Gruppo di lavoro studierà la realizzazione di una serie di incontri webinar nei quali ANEV con le sue consociate e le azienda del circuito OMC condivideranno know‐how legato al settore offshore in ottica di sviluppo di lungo termine.
1.4 Presenza ad OMC con uno spazio istituzionale e presentazione dell’associazione durante OMC 2021 nell’ambito dello spazio Tech Talk Zone (TTZ) agli operatori.
2) GOVERNANCE
2.1. Le Parti provvedono all'istituzione di un comitato direttivo (di seguito "Comitato Direttivo”) per l'attuazione del Memorandum.
2.2. Il Comitato Direttivo sarà composto da un (1) rappresentante designato di OMC e un (1) rappresentante di ANEV. In caso di necessità, ogni rappresentante avrà facoltà di nominare un sostituto autorizzato a sostituirlo.
2.3. Tutte le decisioni del Comitato Direttivo richiedono il voto unanime dei rappresentanti delle Parti.
2.4. Nel caso in cui una relazione sullo stato di avanzamento dei progetti dovesse registrare deviazioni e/o ritardi significativi rispetto a quanto previsto, il Comitato Direttivo potrà proporre azioni correttive entro un termine prefissato. Se nessuna azione venisse intrapresa entro tale termine, il Comitato Direttivo potrà sottoporre alle Parti la valutazione sull’eventuale cessazione dell'Accordo Attuativo relativo allo specifico progetto o anche del presente Memorandum.
3) IMPEGNI DELLE PARTI
Le Parti si impegnano a concordare un programma di divulgazione attraverso i propri canali di comunicazione di tutte le iniziative oggetto del Memorandum.
4) DURATA E RECESSO
4.1. Il Memorandum è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione e avrà durata di 2 anni. Successivamente sarà rinnovato per un ulteriore periodo di due anni a meno che non pervenga disdetta da una delle Parti comunicata all’altra parte a mezzo PEC entro novanta (90) giorni dalla scadenza.
4.2. Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal Memorandum al verificarsi dei seguenti casi:
(a) previo accordo scritto delle Parti;
(b) recesso di una Parte, mediante preavviso scritto di almeno novanta (90) giorni da comunicare per iscritto all’altra Parte;
4.3. Alla scadenza del Memorandum, come pure in caso di recesso, le Parti concordano fin d’ora di portare comunque a conclusione le attività in corso, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi o concordato tra le Parti.
5) ASPETTI ECONOMICI
Il Memorandum non comporta obblighi economici reciproci a carico delle Parti.
Ciascuna Parte sosterrà in proprio gli eventuali costi e spese connessi, ivi espressamente inclusi i costi relativi al proprio personale o ai terzi eventualmente coinvolti, alle attività di cui al presente Memorandum.
OMC metterà a disposizione di ANEV uno spazio espositivo alla manifestazione di Ravenna a titolo non oneroso.
6) USO DEI SEGNI DISTINTIVI
6.1. Ciascuna delle Parti non potrà utilizzare i marchi, le denominazioni e/o i segni distintivi dell’altra Parte senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte e/o direttamente dei soggetti legittimi titolari di tali marchi, denominazioni e/o segni distintivi.
6.2. Ciascuna Parte manterrà in ogni caso l’esclusiva titolarità dei propri marchi e l’eventuale autorizzazione all’utilizzo di detti marchi concessa all’altra Parte non potrà in alcun modo essere intesa come licenza di marchio o concessione di alcun diritto sui marchi medesimi.
6.3. Il consenso di ciascuna Parte all’altra all’utilizzo di marchi, denominazioni e/o dei segni distintivi potrà essere revocato in qualsiasi momento per giusta causa. In tal caso, così come alla cessazione di efficacia del presente accordo comunque intervenuta, è inibito a ciascuna Parte l’utilizzo di marchi, denominazioni e/o dei segni distintivi dell’altra Parte.
7) RISERVATEZZA
7.1. Le informazioni scambiate in relazione all'esecuzione del presente Memorandum d'intesa saranno considerate riservate e non saranno divulgate a terzi se non previo consenso scritto della Parte che ha fornito tali informazioni.
7.2 Ciascuna Parte si impegna a;
• mantenere riservate le "informazioni riservate"
• utilizzare le informazioni riservate esclusivamente per perseguire l'obiettivo espresso in questo MoU
• divulgare le informazioni riservate solo ai suoi collaboratori i quali sono consapevoli e concordano che le informazioni riservate devono essere mantenute riservate.
7.3 L’obbligo di riservatezza viene meno qualora la Parte ricevente sia in grado di dimostrare che:
• le informazioni riservate siano già in possesso del destinatario prima dell'esecuzione di questo MoU,
• le informazioni riservate siano di pubblico dominio al momento della divulgazione e per ragioni diverse dall’inadempimento della Parte ricevente
• la Parte detentrice delle informazioni riservate informi il ricevente che tali informazioni non debbono più essere considerate tali;
• le informazioni riservate siano comunicate alla Parte ricevente in buona fede da una terza parte che sia legalmente in possesso di tali informazioni e che abbia il pieno diritto di disporre di tali informazioni riservate;
• le informazioni riservate siano state sviluppate dalla Parte ricevente in modo completamente indipendente dalla divulgazione della Parte detentrice o nel caso in cui tali informazioni fossero già note al ricevente prima della divulgazione delle stesse.
Salvi diversi accordi, l’obbligo di riservatezza vincolerà le Parti anche per un periodo di almeno 4 anni successivo al termine del Memorandum o dell’Accordo Attuativo nel corso del quale le informazioni riservate sono state rivelate.
8) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
8.1. L’interpretazione e l’esecuzione del presente Memorandum, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dagli stessi sono regolati dalla legge italiana.
8.2. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Ravenna.
9) VARIE
9.1. Modifiche. Eventuali modifiche del Memorandum dovranno essere specificamente ed espressamente convenute per iscritto e sottoscritte da entrambe le Parti.
9.2. Cessione. Il Memorandum non può essere ceduto a terzi in mancanza di preventivo consenso scritto dell’altra Parte.
9.3. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni richieste o consentite dal Memorandum dovranno essere formulate per iscritto e si considereranno debitamente effettuate se spedite mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via email, e alle Parti ai seguenti indirizzi:
per OMC
OMC S.c.r.l.
c.a. Xxx. Xxxxxx Xxxxx
ANEV
c.a. Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
La variazione dei recapiti sopra indicati dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte.
9.4. Autonomia delle Parti. Fermo quanto espressamente previsto nel Memorandum, le Parti:
• manterranno la propria completa autonomia gestionale ed operativa nelle attività rispettivamente condotte
• non intendono costituire esclusive, né alcuno strumento od organizzazione comune, quale società, anche di fatto, consorzio, associazione, agenzia o altro vincolo avente origine da contratti di natura associativa.
,
Per Per
ANEV
OMC S.c.r.l.