REGOLAMENTO RECANTI NORME SULLA DELEGA
REGOLAMENTO RECANTI NORME SULLA DELEGA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA STIPULA DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI TERZI
(delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 21.03.2022)
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visti i commi 1, 8, 9 dell’art. 7 del D.P.R. 275/99 che prevedono la possibilità di stipulare:
• accordi di rete con altre istituzioni scolastiche per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali,
• convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi,
• accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale;
Visto il D.P.R. 275/1999:
• art. 4 comma 3 che prevede nell'ambito dell'autonomia didattica possano essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali,
• art. 8 comma 5, che prevede la possibilità di definire il curricolo di scuola anche attraverso un'integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
• art. 9 commi 2 e 3 che prevede la possibilità di sviluppare i curricoli determinati a norma dell’articolo 8 del medesimo D.P.R. arricchiti con discipline e attività facoltative che, per la realizzazione di percorsi formativi integrati, le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali ;
• art. 11 del D.P.R. 275/99 che prevede che le iniziative finalizzate all’innovazione possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell’articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
Vista la legge 241/90 sul Procedimento amministrativo e l’accesso agli atti,
• Art. 14, 14 bis, 14 ter sull’utilizzo delle conferenze di servizio ;
• Art. 15 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5 ;
APPROVA
il presente Regolamento di delega al Dirigente scolastico pro-tempore dell’esercizio dei poteri richiamati nel preambolo normativo per la stipula di accordi, convenzioni, accordi di programma o di collaborazione comunque denominati con soggetti terzi pubblici, privati e del terzo settore.
L’esercizio della delega deve avvenire nelle forme e nei limiti specificati nell’articolato che è parte integrante del presente regolamento.
Art. 1 – Premessa
Le premesse costituiscono parte integrante e essenziale del presente atto. Si intende per delegato il Dirigente scolastico che esercita i poteri delegati dal Consiglio di istituto e delegante il Consiglio di istituto che trasferisce l’esercizio di poteri propri al delegato.
Art. 2 - Oggetto di delega
Il consiglio di Istituto delega al dirigente scolastico pro-tempore l’esercizio dei poteri richiamati nel preambolo normativo per la stipula di accordi, convenzioni, accordi di programma o di collaborazione comunque denominati con soggetti terzi pubblici, privati e del terzo settore, in forma individuale, associativa e di rete.
Art. 3 – Ambiti oggettivi di esercizio della delega: ambiti e limiti
Il consiglio di istituto delega al dirigente scolastico la stipula delle seguenti tipologie di accordi di collaborazione:
Ambiti Limiti finanziari
A.1 | Accordi di rete con istituzioni scolastiche per lo sviluppo di progetti/attività didattiche (a favore degli alunni), formative (a | Impegni di spesa max 4.000,00 |
favore del personale scolastico) e amministrativo-contabili (per | ||
il funzionamento contabile, di supporto e generale | ||
dell’Istituto), nel rispetto delle prerogative del Collegio | ||
docenti. | ||
A.2 | Convenzioni con Associazioni, Onlus, Fondazioni, ecc. senza | Impegni di spesa |
scopo di lucro per la realizzazione di progetti/attività | max 4.000,00 | |
didattiche (a favore degli alunni), formative (a favore del | ||
personale scolastico) e amministrativo-contabili (per il | ||
funzionamento contabile, di supporto e generale dell’Istituto), | ||
nel rispetto delle prerogative del Collegio docenti. |
Convenzioni con EE.LL, Istituti di ricerca, Università, Albi professionali, ecc. per la realizzazione di progetti/attività didattiche (a favore degli alunni), formative (a favore del personale scolastico) e amministrativo-contabili (per il funzionamento contabile, di supporto e generale dell’Istituto), nel rispetto delle prerogative del Collegio docenti, | Impegni di spesa max 4.000,00 |
Convenzioni con soggetti privati che prestano attività di impresa per la realizzazione di progetti/attività didattiche (a favore degli alunni), formative (a favore del personale scolastico) e amministrativo-contabili (per il funzionamento contabile, di supporto e generale dell’Istituto), nel rispetto delle prerogative del Collegio docenti. | Impegni di spesa max 4.000,00 |
Accordi di programma, Protocolli d'intesa, Conferenze di servizio, Accordi di collaborazione per la realizzazione di progetti/attività didattiche (a favore degli alunni), formative (a favore del personale scolastico) e amministrativo-contabili (per il funzionamento contabile, di supporto e generale dell’Istituto), nel rispetto delle prerogative del Collegio docenti. | Non possono essere impegnate risorse della scuola. Manifestano solo la volontà della Scuola di perseguire obiettivi comuni con altri soggetti. |
A.3
A.4.
A.5
Art. 4 – Obblighi per la stipula degli accordi di collaborazione
1. Il dirigente scolastico è obbligato a presentare al Consiglio di Istituto nella prima riunione utile gli accordi di collaborazione stipulati sulla base del presente regolamento per la ratifica degli stessi. Diversamente l’efficacia degli accordi è temporaneamente sospesa fino ad effettiva ratifica.
2. La stipula di qualunque accordo di collaborazione deve essere strumentale al conseguimento degli obiettivi didattici, formativi e amministrativi dell’Istituto o ispirarsi a valori e principi che, pur non perseguiti con una specifica attività/progetto, rientrano nella missione istituzionale dell’Istituto.
3. Il DSGA dovrà verificare l’ imputabilità dell’ eventuale spesa , prima della stipula dello stesso accordo.
4. L’attività/progetto deve essere deliberata dagli organi collegiali e inserita nel Piano dell’Offerta Formativa, salvo che essa possa essere ricondotta ad attività già programmate e già presenti nel PTOF.
5. Ogni accordo deve indicare tassativamente finalità, obiettivi e attività, obblighi e doveri dei vari contraenti, risorse finanziarie impegnate o acquisibili, clausole di recesso, foro competente.
Art. 5 – Durata del Regolamento
La durata del regolamento scade naturalmente con la decadenza d’Ufficio del Consiglio di Istituto e/o con la nomina di un nuovo dirigente scolastico al fine di salvaguardare l’autonomia e assicurare la responsabilità in capo agli organi delegante e delegato.