Repubblica Italiana
Schema di Contratto
COMUNE DI GAETA Settore Opere Pubbliche Provincia di Latina Regione Lazio |
Progetto Area di Sosta adibita a parcheggio pubblico Piazza Risorgimento
Area Campi da tennis intersezione tra Via Lungomare Xxxxxxxx Xxxxxx e Via Annunziata |
PROGETTISTA: Architetto Xxxxxx Xx Xxxx
Repertorio dei contratti n. del
Repubblica Italiana
COMUNE DI GAETA - Provincia di Latina
CONTRATTO D’APPALTO PER
C.I.G.: CUP
VALORE CONTRATTO €
(euro )
ivi compresi € (euro ) per oneri della
sicurezza ed € (euro ) oltre IVA . L'anno duemiladiciotto il giorno ….del mese di …….., alle ore nella residenza comunale, avanti a me , Segretario Generale del Comune di Gaeta, autorizzato a rogare ai sensi dell’art.97 del TUEL n.267/2000, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a) , nato/a - che dichiara di interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Gaeta, C.F./P.IVA: 00142300599, di seguito denominato semplicemente “Comune”,
2) Sig. nato il ed ivi residente alla
c.f. , il quale interviene nel presente atto quale Amministratore Unico e Legale rappresentante della società C , con sede in alla via come dal documento di verifica di autocertificazione in atti rilasciato dalla CCIAA di Latina prot. n. P V615006 del 23.12.2014, che nel prosieguo del presente atto verrà denominato semplicemente “appaltatore”. Comparenti della cui identità personale io Segretario Generale sono personalmente certo. Di comune accordo le parti come sopra costituite, in possesso dei requisiti di legge, richiedono di ricevere il presente atto in ordine al quale
PREMETTONO
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art.1. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto.
L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti che, indicati in premessa ed in calce formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2. Oggetto del contratto.
Il Comune concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori per l’ opera “ ” L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.
Art. 3. Ammontare del contratto.
Il presente contratto è stipulato a misura. L'importo contrattuale ammonta a
€ (euro )
oltre oneri della sicurezza pari ad
€ (euro ) per costo della mano d’opera e così per complessivi
€ (euro _ ) oltre IVA tenuto conto del ribasso concordato e salva la liquidazione finale.
Art. 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell’Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall’Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. L’amministrazione committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del
d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante.
3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte dell’amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
4. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
6. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) non è alterata la natura generale del contratto;
c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice;
d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l’adeguamento dei piani operativi.
8. La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.
9. Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione Committente potrà sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
10.Durante il corso dei lavori l’appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l’approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione appaltante e per metà a favore dell’appaltatore.
Art. 5. Invariabilità del corrispettivo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 6. Pagamenti in acconto.
1. All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto per stati d’avanzamento lavori ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di €
(euro )
2. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 (novanta) giorni il Comune può disporre comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Art. 7. Pagamenti a saldo.
1. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Il conto finale verrà compilato entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione lavori.
3. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall’approvazione del certificato di collaudo, previa costituzione di garanzia fidejussoria prevista dall’art. 125, comma 3°, D.P.R. 05.10.2010 n° 207, e previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi.
4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Art. 8. Ritardo nei pagamenti
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, spettano all’appaltatore gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’ Economia e delle Finanze.
2. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
3. Gli stessi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti nel D.Lgs. n. 50/2016 , con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.
4. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.
Art. 9. Tracciabilità dei flussi finanziari
Agli effetti dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii., il titolare e legale rappresentante della società affidataria assume l’obbligo di utilizzare apposito conto corrente bancario o postale al fine di registrarvi i pagamenti derivanti dalla stipula del presente atto che saranno effettuati con bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso e pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed a comunicare al Comune di Gaeta gli estremi identificati del conto dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comprese le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Le parti convengono espressamente che, ai sensi dell’art.3 comma 8 della legge n.136/2010, il presente atto è risolto di diritto, ex art.1456 del codice civile, qualora la società affidataria non si avvalga, ai fini dei pagamenti, di banche o della società Poste Italiane S.p.A..
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
n.136 del 2006 e ss.mm.ii..
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Latina della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 10. Consegna dei lavori - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori Sospensione dei termini.
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2 Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella data dalla prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa del Comune, l’appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonchè di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Xxx l’istanza dell’impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale. La facoltà del Comune di non accogliere l’istanza di recesso dell’appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze sopra previste, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine contrattuale.
4. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dal Comune per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre i sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni appena richiamate. Nelle ipotesi previste dall’art. 153, commi 8,9 e 10 del
d.p.r. 207/2010, il Responsabile del procedimento informa l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.
5. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Al di fuori di tali ipotesi, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale. La sospensione e la ripresa, dei lavori risultano dall'apposito verbale.
6. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
Art. 11. Penali.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari ad
€ (euro ).
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al punto 1 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto, trova applicazione anche nei casi di ritardo espressamente previsti dal Capitolato stesso.
3. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore all’importo del dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.
Art. 12. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. Il certificato di regolare esecuzione e/o il certificato di collaudo, devono essere emessi entro il termine di tre (3) mesi dall'ultimazione dei lavori medesimi, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di "regolare esecuzione", trascorsi due anni dalla sua emissione, assumano carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di regolare esecuzione e di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Come previsto nel D.Lgs n. 50 2016 l’appaltatore deve ottemperare il compimento di tutte le operazioni, compresa la emissione del certificato e la sua trasmissione all’Amministrazione appaltante con relativi atti, dovrà avvenire nel termine di sei mesi decorrenti dalla ultimazione.
Art. 13. Risoluzione del contratto.
1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
2. In presenza di comportamenti dell'appaltatore che concretino grave n inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
3. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, o , in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
4. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione
del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
5. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di nominare il supplente rispettante il D.Lgs n. 50 2016.
6. Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto con le forme di cui al comma 2, nei seguenti casi:
a) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
b) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
7. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti dal Comune.
Art. 14. Recesso dal contratto e valutazione del decimo.
1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dal Comune a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.
Art. 15. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fìdejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza n. emessa in data dalla - per la somma garantita di € accettata dal Comune con determinazione del dirigente del settore OO.PP. n .
2. Il Comune: a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere; c) può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di "collaudo".
Art. 16. Responsabilità verso terzi e assicurazione.
1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di "regolare esecuzione", con polizza n. 3 rilasciata da per un massimale di , con scadenza fino al .
Art. 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. L’appaltatore e, per il suo tramite, le imprese sub appaltatrici, dovranno presentare al Comune prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.
4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo accertata dal Direttore dei lavori o segnalata dall’Ispettorato del lavoro, il Comune effettua trattenute del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre, ai sensi dell’art. 123, comma 3, del D.P.R. 207/2010, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l’approvazione del collaudo finale provvisorio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
Art. 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
Il piano di sicurezza e di coordinamento formano parte integrante del presente contratto d'appalto. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al "coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva”, gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati oltre al piano operativo di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Art. 19. Subappalto.
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’amministrazione committente per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltato.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l’amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato speciale, ai sensi del D. Lgs. 50/2016
Art. 20. Cessione del corrispettivo d'appalto.
1. La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dall'appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune.
3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile al Comune qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.
4. In ogni caso, il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
Art. 21. Controversie.
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula al Comune, entro novanta giorni dalla opposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo xxxxxxx sulla quale il Comune delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, la definizione delle stesse è attribuita alla giurisdizione ordinaria.
Art. 22. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Capitolato generale di appalto.
Art. 23. Spese di contratto e trattamento fiscale.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.
Art. 24. Documenti allegati.
Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'ente appaltante, i seguenti documenti:
- deliberazione di giunta comunale n° del unitamente agli atti in essa richiamati; determinazione del dirigente del Settore OO.PP. n. del
E richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto con mezzo elettronico da persona di fiducia, del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse parti, che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me Xxxxxxxxxx, lo sottoscrivono. Consta di n.18 facciate compresa la presente fin qui.
L’impresa ………………………. Il Dirigente…………………………
Il Segretario Generale
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