Accordo
Accordo
di fondazione della Banca asiatica per lo sviluppo
Conchiuso a Manila il 4 dicembre 1965
Approvato dall’Assemblea federale il 5 dicembre 19671
Strumento d’accettazione depositato dalla Svizzera il 29 dicembre 1967 Entrato in vigore per la Svizzera il 31 dicembre 1967
Le Parti contraenti,
considerata l’importanza d’una più stretta cooperazione economica quale mezzo per giungere all’utilizzazione più efficace possibile delle risorse ed accelerare lo svi- luppo economico dell’Asia e dell’Estremo Oriente;
coscienti della necessità di mettere a disposizione della regione mezzi finanziari supplementari destinati allo sviluppo, mediante fondi e altri mezzi sia sul piano interno sia su quello esterno alla regione nell’intento di ricercare e mantenere le condizioni necessarie ad un accrescimento del risparmio interno e del reddito dei fondi destinati allo sviluppo della regione;
riconoscendo la necessità di favorire la crescita armonica delle varie economie della regione come pure l’espansione del commercio estero dei paesi membri;
convinte che la reazione d’un istituto finanziario avente un carattere preminentemen- te asiatico sia d’aiuto per la realizzazione degli scopi prefissi;
hanno convenuto di istituire con il presente accordo la Banca Asiatica per lo svi- luppo (appresso «Banca»), il cui funzionamento si conformerà ai: Seguenti articoli dell’Accordo
Capitolo I Scopi, funzioni e membri
Art. 1
Lo scopo della Banca è di favorire la crescita e la cooperazione economica nelle regioni dell’Asia e dell’Estremo Oriente (appresso «regione») e di contribuire all’accelerazione del processo di sviluppo economico dei paesi membri in via di sviluppo della regione, sia collettivamente sia individualmente. Le espressioni
«regione dell’Asia e dell’Estremo Oriente» e «regione» utilizzate nel presente Accordo, indicano i territori dell’Asia e dell’Estremo Oriente compresi nel mandato della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Asia e l’Estremo Oriente.
RU 1971 861; FF 1967 II 9
1 RU 1971 860
Art. 2 Funzioni
Per perseguire lo scopo, la Banca esercita le seguenti funzioni:
i) Promuove, nella regione, l’investimento di capitali pubblici e privati ai fini dello sviluppo;
ii) Impiega i mezzi a sua disposizione per finanziare i Paesi membri in via di sviluppo della regione, dando priorità ai progetti ed ai programmi regionali, sotto-regionali, come pure a quelli nazionali atti a contribuire, il più effica- cemente possibile, ad una armonica crescita economica dell’insieme della regione, prestando particolare cura ai bisogni dei Paesi membri piccoli o meno sviluppati appartenenti, alla regione;
iii) Esaudisce le richieste, dei membri appartenenti alla regione, attinenti all’as- sistenza nel campo della coordinazione delle varie politiche e piani di svi- luppo nell’intento di giungere ad una più razionale utilizzazione delle risor- se, di rendere le loro economie sempre più complementari, e di favorire un’ordinata espansione del commercio estero e, segnatamente, di quello interregionale;
iv) Fornisce la necessaria assistenza tecnica per la progettazione, il funziona- mento e l’esecuzione dei piani e programmi di sviluppo compresa l’elabora- zione di proposte attinenti a specifici progetti;
v) Coopera, nel modo giudicato più appropriato dalla Banca e nell’ambito delle disposizioni del presente Accordo, con l’Organizzazione delle Nazioni Uni- te, i suoi organi e uffici ausiliari, compresa, in particolare, la Commissione economica per l’Asia e l’Estremo-Oriente, e con le organizzazioni pubbliche ed altre istituzioni internazionali, come pure con gli istituti nazionali, pubbli- ci o privati, che si occupano dell’investimento nella regione, di fondi desti- nati allo sviluppo, ed aiuta, tali istituti od organismi, nella ricerca d’ulteriori possibilità d’investimento e d’assistenza; e
vi) Intraprende ogni forma d’attività e presta ogni altro genere di servizio atti a favorire lo scopo.
Art. 3 Membri
1. Possono diventare membri della Banca: i) i membri ed i membri associati della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Asia e l’Estremo Oriente; e ii) tutti gli altri Paesi appartenenti alla regione come pure quelli industrializzati non siti nella regione membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate.
2. I Paesi che possono essere ammessi quali membri secondo il paragrafo 1 del presente articolo e che non lo divengono, conformemente all’articolo 64 del presente Accordo, possono essere ammessi, ossequiando le modalità e le condizioni che stabilirà la Banca, quali membri della Banca a maggioranza dei due terzi del numero dei Governatori rappresentanti almeno i tre quarti del numero totale delle voci attri- buite ai Paesi membri.
3. Per quanto riguarda i membri associati della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Asia e l’Estremo Oriente che non sono responsabili della con- dotta delle loro relazioni internazionali, la richiesta d’ammissione, quale membro della Banca, dev’essere presentata dal membro della Banca responsabile delle rela- zioni internazionali del candidato e corredata dall’impegno del summenzionato membro che, fino al momento in cui il candidato avrà assunto tale responsabilità, egli risponderà di ogni obbligo, contratto dal candidato, desunto dalla sua qualità di membro della Banca e dai vantaggi che, da tale statuto, ne derivano. L’espressione
«Paese», utilizzata nel presente Accordo, designa anche un territorio membro asso- ciato della Commissione economica delle nazioni Unite per l’Asia e l’Estremo Oriente.
Capitolo II Capitale
Art. 4 Capitale autorizzato
1. Il capitale azionario autorizzato della Banca, espresso in dollari degli Stati Uniti dal peso e titolo in vigore il 31 gennaio 1966, ammonta a un miliardo di dollari ($ 1 000 000 000). Ovunque ne è fatto menzione nel presente Accordo, con l’espres- sione dollaro si intenderà un dollaro degli Stati Uniti dal sopraccitato valore. Il capitale azionario autorizzato sarà diviso in centomila (100 000) azioni aventi cia- scuna, alla pari, un valore di diecimila dollari ($ 10 000), che saranno messe in sottoscrizione solo fra i membri in conformità dell’articolo 5 del presente Accordo.
2. Il capitale azionario inizialmente autorizzato è suddiviso in azioni liberate e in quelle soggette a richiamo. Il valore nominale complessivo delle azioni liberate è di 500 milioni di dollari ($ 500 000 000), le rimanenti azioni di 500 milioni di dollari ($ 500 000 000) sono soggette a richiamo.
3. Il capitale azionario autorizzato della Banca potrà essere aumentato dal Consiglio dei Governatori, nel momento ed alle condizioni e modalità da esso giudicate più opportune, con decisione presa alla maggioranza dei due terzi del plenum rappresen- tante almeno i tre quarti del numero totale delle voci attribuite ai Paesi membri.
Art. 5 Sottoscrizione delle azioni
1. Ogni membro sottoscrive azioni del capitale azionario della Banca. Ogni sotto- scrizione del capitale originariamente autorizzato comprende in parti uguali, azioni liberate e azioni soggette a richiamo. Il numero iniziale delle azioni da sottoscrivere, da parte delle nazioni che divengono membro giusta l’articolo 64, è stabilito nell’allegato A. Il Consiglio dei Governatori stabilisce il numero delle azioni da sottoscrivere inizialmente dai Paesi che divengono membri conformemente all’arti- colo 3, paragrafo 2; non può tuttavia essere approvata nessuna sottoscrizione che provochi la riduzione del capitale azionario in possesso dei Paesi membri apparte- nenti alla regione a meno del sessanta (60) per cento del capitale azionario comples- sivamente sottoscritto.
2. Il Consiglio dei Governatori rivede il capitale azionario della Banca almeno ogni cinque (5) anni. In caso d’aumento del capitale autorizzato, i membri hanno un’equa possibilità di sottoscrizione, secondo condizioni e modalità stabilite dal Consiglio dei Governatori, alla parte d’aumento di capitale equivalente al rapporto fra capitale da essi già sottoscritto e il totale di capitale sottoscritto prima dell’aumento; rimane tuttavia inteso che detta disposizione non è applicabile ad aumenti o frazioni d’aumenti operati unicamente in esecuzione di una decisione del Consiglio dei Governatori giusta i paragrafi 1 e 3 del presente articolo. Nessun membro può essere obbligato a sottoscrivere una qualsiasi frazione dell’aumento del capitale azionario.
3. Il Consiglio dei Governatori può, su richiesta di un membro, aumentargli la somma di sottoscrizione alle condizioni e modalità stabilite dal Consiglio dei Governatori; rimane tuttavia inteso che non è autorizzato nessun aumento avente quale conseguenza la riduzione del capitale in possesso dei Paesi membri apparte- nenti alla regione, a meno del sessanta (60) per cento del capitale sociale sottoscritto. Il Consiglio dei Governatori prenderà particolarmente in considerazione le richieste d’aumento della quota di partecipazione al capitale sociale fatta da membri della regione che possiedono meno del sei (6) per cento di capitale sottoscritto.
4. Le azioni originariamente sottoscritte dai Paesi membri sono emesse al valore nominale. Lo stesso vale per le altre azioni a meno che il Consiglio dei Governatori, in circostanze speciali e a maggioranza del plenum rappresentante la maggioranza del totale delle voci attribuite ai Paesi membri, non decida di emetterle ad altre condizioni.
5. Le azioni non possono essere costituite in pegno o gravate in altro modo e sono trasferibili soltanto alla Banca conformemente alle disposizioni del Capitolo VII del presente Accordo.
6. La responsabilità dei membri per quanto riguarda le azioni è limitata alla frazione non liberata del prezzo d’emissione.
7. Per la qualità di membro, nessun paese risponde degli obblighi contratti.
Art. 6 Pagamento delle somme sottoscritte
1. Il pagamento della parte di capitale azionario da liberare che ogni firmatario del presente Accordo, divenuto membro giusta l’articolo 64, ha originariamente sotto- scritto, va eseguito in cinque versamenti, ciascuno del venti (20) per cento. Il primo pagamento sarà eseguito, da ogni Paese membro, nei trenta (30) giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo oppure prima o dopo la data del deposito, a suo nome, dello strumento di ratifica o d’accettazione in conformità al paragrafo 1 dell’articolo 64, la data più tardiva essendo determinante. Il secondo versamento scadrà un (1) anno dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. Le ultime tra rate sono pagabili dopo un (1) anno dalla scadenza precedente.
2. I pagamenti a liberazione del capitale azionario inizialmente sottoscritto vanno effettuati:
a. per il cinquanta (50) per cento, in oro o in valuta convertibile;
b. per il rimanente cinquanta (50) per cento nella valuta nazionale.
3. Invece della somma pagabile in valuta nazionale giusta il paragrafo 2, lettera b, la Banca accetta, da ogni Paese membro, certificati di riconoscimento di debito od ogni altro genere d’obbligazione emessa dal governo del Paese membro o dal depositario da esso designato, a meno che la valuta in questione non le sia indispensabile per il regolare svolgimento degli affari. Tali certificati od obbligazioni non possono essere negoziati, non fruttano interesse alcuno e sono pagabili, su richiesta della Banca, al valore nominale in valuta convertibile. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2
ii) dell’articolo 24, gli inviti al pagamento di detti titoli avvengono in periodi ade- guati e concernono una percentuale uniforme di essi.
4. Ogni pagamento, in valuta nazionale, d’un membro, conformemente al paragrafo 2, lettera b, ammonta alla somma di cui la Banca, dopo consultazione del Fondo Monetario internazionale – qualora lo ritenga necessario – e, in ogni caso, applican- do la parità convenuta con quest’ultimo, accerti che corrisponde al valore integrale in dollari, della parte sottoscritta da versare. Il pagamento iniziale ascende a una somma che il membro, fondandosi sulle presenti disposizioni, ritiene adeguata, ma di cui la Banca, per costituire integralmente l’equivalente in dollari, può chiedere il completamento, entro novanta (90) giorni dalla scadenza.
5. La parte di capitale azionario soggetta a richiamo, è pagata nella misura e nel momento in cui la Banca lo ritiene necessario per adempiere agli impegni assunti in virtù dell’articolo 11, lettere ii) e iv), concernenti l’assunzione di crediti a comple- tamento del capitale ordinario o le garanzie gravanti su detti mezzi.
6. In caso di richiamo di capitale, conformemente al paragrafo 5, il pagamento può essere effettuato, a scelta del membro, in oro, in valuta convertibile o nella valuta occorrente alla Banca per adempiere agli impegni che hanno determinato il richiamo. Ogni richiamo comprende una percentuale uniforme di tutte le azioni da liberare.
7. La Banca designa il luogo ove dev’essere effettuato ogni pagamento di cui nel presente articolo; tuttavia, fino alla seduta inaugurale del Consiglio dei Governatori, la prima rata, menzionata nel paragrafo 1, deve essere pagata al Segretario Generale delle Nazioni Unite che è il fiduciario della Banca.
Art. 7 Capitale ordinario
Ai sensi del presente Accordo, l’espressione, «capitale ordinario», designa:
i) Il capitale azionario autorizzato della Banca, composta sia delle azioni libe- rate sia di quelle soggette a richiamo, sottoscritte in conformità dell’arti- colo 5 del presente Accordo, eccettuata quella parte di esso che potrebbe essere destinata a uno o più Fondi Speciali in ossequio alle disposizioni del paragrafo 1 i) dell’articolo 19 del presente Accordo;
ii) I mezzi provenienti da crediti assunti dalla Banca, in virtù dei poteri ad essa conferitigli giusta la lettera i) dell’articolo 21, ed ai quali è applicabile la disposizione concernente il richiamo giusta l’articolo 6, paragrafo 5;
iii) I rimborsi di mutui o garanzie concessi sui mezzi di cui ai capoversi i) e ii) del presente articolo;
iv) I redditi da prestiti concessi sui mezzi di cui al capoverso precedente o da garanzie ed ai quali è applicabile la disposizione concernente il richiamo giusta l’articolo 6, paragrafo 5;
v) Tutti gli altri mezzi o redditi ricevuti dalla Banca e non appartenenti ai Fondi Speciali menzionati all’articolo 20.
Capitolo III Operazioni
Art. 8 Impiego delle risorse
I mezzi e le istituzioni della Banca sono esclusivamente destinati allo scopo e all’adempimento dei compiti menzionati negli articoli 1 e 2.
Art. 9 Operazioni ordinarie e speciali
1. Le operazioni della Banca si suddividono in operazioni ordinarie e speciali.
2. Le operazioni ordinarie sono quelle finanziate mediante il capitale ordinario.
3. Le operazioni speciali sono quelle finanziate mediante i Fondi speciali definiti all’articolo 20.
Art. 10 Separazione delle operazioni
1. Il capitale ordinario e i Fondi speciali della Banca sono sempre e in ogni caso mantenuti, impiegati, impegnati, investiti o altrimenti utilizzati separatamente. Nei rapporti finanziari della Banca le operazioni ordinarie e quelle speciali sono menzio- nate separatamente.
2. Il capitale ordinario della Banca non può, in ogni caso, essere gravato da perdite o impegni concernenti le operazioni speciali o altre operazioni per cui erano stati originariamente impiegati o designati i Fondi speciali, e tantomeno può essere impiegato per la loro copertura.
3. Le spese direttamente attinenti alle operazioni ordinarie sono computate nel capitale ordinario, quelle direttamente attinenti alle operazioni speciali sono com- putate nei Fondi speciali. Tutte le altre spese sono computate nel modo stabilito dalla Banca.
Art. 11 Beneficiari e metodi operativi
Riservate le condizioni stipulate nel presente Accordo, la Banca ha la facoltà di procurare mezzi di finanziamento o di facilitarne il conseguimento ad ogni Paese membro od a ogni istituzione, organismo o suddivisione politica di quest’ultimo, od a ogni corporazione o impresa che svolga attività sul territorio di un Paese membro, come pure alle istituzioni od organizzazioni internazionali o regionali che si interes- sano allo sviluppo economico della regione. La Banca può effettuare le operazioni in uno qualsiasi dei modi seguenti:
i) Concedendo mutui diretti o partecipando ad essi per mezzo del capitale libe- rato e non ridotto e, con riserva delle disposizioni previste all’articolo 17, per mezzo delle riserve e delle eccedenze non distribuite oppure mediante la par- te dei Fondi speciali non impegnata;
ii) Concedendo mutui diretti o partecipando ad essi per mezzo di fondi ottenuti dalla Banca sul mercato dei capitali o prestati o altrimenti acquisiti dalla Banca per integrarli nel capitale ordinario;
iii) Investendo i mezzi di cui ai capoversi i) e ii) nel capitale sociale d’una isti- tuzione o impresa, restando inteso che un tale investimento può essere effet- tuato soltanto se il Consiglio dei Governatori, a maggioranza del plenum rappresentante la maggioranza assoluta del totale delle voci attribuite ai Pae- si membri, abbia deciso che la Banca è in grado di svolgere simili operazio- ni; oppure
iv) Garantendo, totalmente o in parte, come primo o secondo debitore, mutui per lo sviluppo economico a cui essa partecipa.
Art. 12 Limiti delle operazioni ordinarie
1. Il montante totale in corso delle operazioni di mutuo, di sottoscrizione di azioni e di garanzia effettuate dalla Banca nell’ambito ordinario, non dovrà mai eccedere il capitale, sottoscritto e non ridotto, le riserve e gli eccedenti compresi nel capitale ordinario, eccettuate la riserva speciale giusta l’articolo 17 e le altre riserve non utilizzabili in operazioni ordinarie.
2. Se la Banca concede mutui mediante mezzi che si è procurata con l’assunzione di crediti e che pertanto sono soggetti al richiamo di cui all’articolo 6, paragrafo 5, la somma complessiva dei mutui aperti e rifondibile in una determinata valuta non potrà mai eccedere quella dei crediti in corso, assunti dalla Banca e pagabili nella medesima valuta.
3. Se parte del capitale ordinario è investita in capitali sociali, la somma investita non deve superare il dieci (10) per cento di quella complessiva del capitale aziona- rio, integro liberato e, in un determinato momento, effettivamente versato nonché delle riserve ed eccedenze attinenti ai mezzi ordinari, senza la riserva speciale di cui all’articolo 17.
4. La somma investita in capitali sociali non deve superare la percentuale, che il Consiglio d’amministrazione ha stabilito nei singoli casi, del capitale sociale della rispettiva corporazione od impresa. Questi investimenti non devono però indurre la Banca ad assicurarsi una partecipazione dominante nell’impresa o corporazione, a meno che ciò non sia necessario per tutelare l’investimento.
Art. 13 Fornitura della valuta per i mutui diretti
Accordando mutui diretti o partecipando ad essi, la Banca ha le seguenti possibilità di finanziamento:
i) Fornire al mutuatario fondi in valuta diversa da quella in uso nel Paese membro sul cui territorio dev’essere portata a compimento l’opera finanziata (d’appresso «valuta nazionale») e questo nell’intento di coprire le spese in divise estere relative al summenzionato progetto;
ii) Assicurare il finanziamento, in moneta nazionale, delle spese locali relative al progetto in questione allorquando la fornitura di valuta può essere attuata senza una vendita preventiva d’oro o altre divise convertibili. In casi partico- lari ove, secondo l’apprezzamento della Banca, il progetto causi o potesse causare una perdita eccessiva o incida in modo esagerato sulla bilancia del Paese membro sul cui territorio vien eseguita l’opera, i mezzi finanziari, accordati dalla Banca a copertura delle spese locali, potranno essere forniti in valuta diversa da quella in uso nel paese membro; in simili casi la somma concessa della Banca a tale scopo, non supererà una frazione ragionevole delle spese locali totali sostenute dal mutuatario.
Art. 14 Principi di gestione
Le operazioni della Banca si conformano ai seguenti principi:
i) Le operazioni della Banca assicurano principalmente il finanziamento di progetti specifici, compresi quelli facenti parte di un programma di sviluppo nazionale, sotto regionale o regionale. Esse possono, inoltre, comportare la concessione di mutui o la garanzia per mutui accordati a banche per lo svi- luppo nazionale o ad altre istituzioni affinché siano in grado di finanziare progetti di sviluppo i cui bisogni finanziari, a giudizio della Banca, non hanno l’importanza da giustificare un suo intervento diretto;
ii) Nella scelta dei progetti la Banca si conformerà sempre alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo ii);
iii) La Banca non finanzia nessuna opera sul territorio d’un Paese membro se quest’ultimo si oppone;
iv) Prima di accordare un mutuo, il richiedente deve aver inoltrato una domanda a tale scopo, e, il Presidente della Banca deve aver sottoposto al Consiglio d’Amministrazione un rapporto scritto sulla richiesta in questione, corredato delle sue raccomandazioni fondate su uno studio fatto dai competenti servizi della Banca;
v) Per l’esame di una richiesta di mutuo o di garanzia, la Banca deve debita- mente prendere in considerazione la possibilità che avrebbe il mutuatario di procurarsi altrove i fondi o le facilitazioni necessarie, a condizioni da essa giudicate ragionevoli per il mutuatario, tenendo conto di ogni fattore perti- nente;
vi) Nel concedere o garantire un mutuo la Banca terrà debitamente conto delle possibilità del mutuatario e, all’occorrenza, del suo garante di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di mutuo;
vii) Concedendo o garantendo un mutuo, la Banca si assicura che, il tasso d’interesse, le spese d’altro genere e il piano d’ammortamento siano confa- centi al mutuo in questione;
viii) Garantendo un mutuo, concesso da altri istituti d’investimento, o la sotto- scrizione di titoli, la Banca riceve un’adeguata indennità per rischi;
ix) Il reddito di ogni genere di mutuo, investimento od altro finanziamento fatto nell’ambito delle operazioni ordinarie della Banca, o mediante i Fondi spe- ciali da essa costituiti in virtù del paragrafo 1 i), dell’articolo 19, è destinato unicamente all’acquisto di beni, prodotti e servizi forniti da Paesi membri, a meno che, il Consiglio d’Amministrazione, con decisione presa alla maggio- ranza dei due terzi del numero totale delle voci attribuite ai Paesi membri, non conceda l’autorizzazione per l’acquisto di detti beni, prodotti e servizi in un paese non membro se circostanze speciali giustificano l’acquisto come, ad esempio, nel caso in cui un paese non membro abbia fornito alla Banca un ingente quantitativo di fondi;
x) Per un mutuo diretto concesso dalla Banca, quest’ultima autorizzerà il mutuatario ad attingere ai fondi per coprire le spese attinenti al progetto sol- tanto nella misura in cui esse sorgono;
xi) La Banca prenderà tutte le misure intese a verificare che il reddito di ogni genere di mutuo da essa garantito o concesso, o cui essa partecipa, sia utiliz- zato per lo scopo prestabilito, tenendo debitamente conto delle considerazio- ni di ordine economico e produttivo;
xii) La Banca cercherà di evitare che una parte sproporzionata dei suoi mezzi venga impiegata a profitto di uno qualunque dei membri;
xiii) La Banca farà in modo di mantenere una ragionevole distribuzione negli investimenti in capitale sociale; essa non si assume nessuna responsabilità nella direzione di una corporazione od impresa in cui ha investito fondi salvo che, tale ingerenza, sia necessaria per la tutela dell’investimento;
xiv) Le operazioni della Banca seguono i principi di una sana gestione bancaria.
Art. 15 Condizioni e modalità per i mutui diretti e le garanzie
1. Per i mutui diretti concessi in proprio o sotto forma di partecipazione dalla Ban- ca, come pure per i mutui da essa garantiti, il contratto determina, conformemente ai principi di gestione di cui all’articolo 14 e con riserva d’applicazione delle altre disposizioni contenute nel presente Accordo, le condizioni e le modalità del mutuo o della garanzia in questione, comprese, rispettivamente, quelle attinenti al pagamento della somma mutuata, dell’interesse e degli altri oneri, le scadenze ed altre date circa il regolamento del muto oppure quelle relative ai canoni e altri oneri dovuti per la concessione della garanzia. In particolare, il contratto prevede che, riservate le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ogni versamento attinente al contratto conchiuso con la Banca dev’essere effettuato nella moneta mutuata salvo che, per un mutuo diretto od una garanzia accordata nell’ambito delle operazioni speciali effettuate con i fondi di cui al paragrafo 1 ii) dell’articolo 19, gli usi ed i regolamenti della Banca non dispongano altrimenti. I contratti di garanzia prevedono
inoltre che la Banca può liberarsi da ogni responsabilità per quanto riguarda il servi- zio degli interessi se, per mancato pagamento del mutuatario e dell’eventuale garan- te, essa è disposta ad acquistare al valore nominale le obbligazioni od altri titoli garantiti, maggiorati degli interessi scaduti ad una data menzionata nell’offerta.
2. Allorquando il mutuatario od il beneficiario d’una garanzia non sia un Paese membro, la Banca ha la facoltà, se lo giudica opportuno, di esigere che il Paese membro, sul cui territorio verrà eseguito il progetto, o un ente pubblico o un altro organismo di esso, gradito dalla Banca, garantisca il rimborso della somma mutuata ed il pagamento degli interessi e degli altri oneri attinenti al mutuo conformemente alle modalità stabilite.
3. Nel contratto di mutuo o di garanzia deve essere specificata la valuta cui si effet- tueranno tutti i pagamenti alla Banca. Tuttavia, tali versamenti, possono sempre essere effettuati, a scelta del mutuatario, in oro od in valuta convertibile.
Art. 16 Commissioni e canoni
1. La Banca percepisce, oltre l’interesse, una commissione sui mutui diretti da essa concessi od ai quali partecipa nell’ambito delle operazioni ordinarie. Detta commis- sione, pagabile ad intervalli regolari, è calcolata, sull’importo ancora da versare per ogni mutuo o partecipazione, ad un tasso minimo dell’uno (1) per cento annuo, a meno che la Banca, trascorsi i suoi primi cinque anni d’attività, decida, alla maggio- ranza dei due terzi dei Paesi membri, rappresentanti almeno i tre quarti del numero totale delle voci ad essi attribuite, di ridurre ulteriormente detto tasso.
2. Allorquando la Banca garantisce un mutuo nell’ambito delle operazioni ordinarie, essa percepisce un diritto di garanzia, pagabile periodicamente, sull’importo non rimborsato del mutuo, il cui tasso è fissato dal Consiglio d’amministrazione.
3. Gli altri canoni percepiti dalla Banca per le operazioni ordinarie come pure le commissioni, i diritti e gli oneri diversi attinenti alle operazioni speciali, sono stabili- ti dal Consiglio d’amministrazione.
Art. 17 Riserva speciale
Le commissioni e i canoni di garanzia percepiti dalla Banca in virtù dell’articolo 16 sono costituiti in riserva per la copertura degli impegni bancari conformemente all’articolo 18. La riserva speciale deve essere collocata in stato di liquidità, nella forma decisa dal Consiglio d’Amministrazione.
Art. 18 Metodi della Banca per adempiere ai propri impegni
1. In caso di mora nella rifusione di mutui che la Banca ha concesso, cui essa parte- cipa o ha prestato garanzia, essa adotterà tutte le misure appropriate per modificare le condizioni del mutuo ma non la valuta di rimborso.
2. I pagamenti destinati a liberare la Banca dagli impegni contratti per crediti o garanzie di cui ai capoversi ii) e iv) dell’articolo 11 e computabili nel capitale ordi- nario:
i) vanno, anzitutto, a carico della riserva speciale di cui all’articolo 17;
ii) indi, per quanto occorra ed a scelta della Banca, a carico di altre riserve, eccedenze e capitali a disposizione.
3. Ogni qualvolta sia necessario, per pagare interessi contrattuali, altri oneri od ammortamenti di mutui contratti dalla Banca nell’ambito delle operazioni ordinarie, o per adempiere a simili obblighi di pagamento inerenti a mutui garantiti e compu- tabili nel capitale ordinario, la Banca ha facoltà di richiamare un montante adeguato del capitale sottoscritto soggetto a richiamo conformemente all’articolo 6, paragrafi 6 e 7.
4. Nell’eventualità di mora nel pagamento di un mutuo accordato mediante mezzi prestati o garantiti dalla Banca nell’ambito delle operazioni ordinarie, essa può, se ritiene che la mora abbia a persistere, liberare una frazione addizionale di capitale soggetto a richiamo, sempreché tale frazione, non superi, annualmente, l’uno (1) per cento del totale delle sottoscrizioni dei Paesi membri a detto capitale.
i) per sciogliere o altrimenti adempiere l’impegno relativo a tutto o a parte del- la somma mutuata, non rimborsata di ogni muto da essa garantito e per il quale il debitore è in mora; e
ii) per riscattare, parzialmente o completamente, o altrimenti adempiere gli impegni della Banca inerenti a mezzi da essa assunti e non ancora rifusi.
5. Se il capitale azionario sottoscritto e soggetto a richiamo è stato interamente versato giusta i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, la Banca può, per fini contem- plati dal paragrafo 3 del presente articolo, utilizzare o cambiare la valuta di ogni Stato membro senza restrizioni, segnatamente quelle previste al paragrafo 2 i) e ii) dell’articolo 24.
Art. 19 Fondi speciali
1. La Banca ha la facoltà di:
i) Prelevare, su decisione dei Governatori a maggioranza dei due terzi del ple- num rappresentante almeno i tre quarti del totale delle voci attribuite ai Paesi membri, un importo massimo pari al 10 per cento della frazione di capitale liberato e non ridotto della Banca, versato dai Paesi membri in virtù, dei paragrafi 2 a e 2 b dell’articolo 6, per istituire uno o più Fondi speciali;
ii) Gestire quei Fondi speciali che servono agli scopi della Banca e rientrano nelle sue funzioni.
2. I Fondi speciali istituiti dalla Banca in virtù del paragrafo 1 i) del presente artico- lo possono essere utilizzati per accordare o garantire mutui caratterizzati (da tassi d’interesse più bassi e da termini di respiro maggiori di quelli usualmente concessi nell’ambito delle operazioni ordinarie nonché da scadenza più lunga) attinenti a progetti particolarmente urgenti per lo sviluppo. Questi fondi possono essere pari- menti utilizzati secondo altre modalità e condizioni che la Banca stabilisce all’atto dell’istituzione, sempreché tali disciplinamenti non siano incompatibili né con le disposizioni del presente Accordo né con il carattere circolante proprio a detti Fondi.
3. I Fondi speciali accettati dalla Banca in virtù del paragrafo 1 ii) del presente articolo possono essere impiegati in qualsiasi modo e secondo modalità e condizioni che non siano incompatibili né con lo scopo della Banca né con l’accordo di istitu- zione di detti Fondi.
4. La Banca emana i regolamenti e le prescrizioni speciali necessari alla creazione, gestione e utilizzazione di ogni Fondo speciale. Tali disciplinamenti saranno con- formi alle disposizioni del presente Accordo, eccezion fatta per quelle disposizioni che espressamente concernono le operazioni ordinarie della Banca.
Art. 20 Mezzi dei Fondi speciali
Ai sensi del presente Accordo, l’espressione «mezzi dei Fondi speciali» designa i mezzi propri di ogni Fondo speciale e comprende:
a. Le risorse prelevate sul capitale da liberare e destinate ad un Fondo speciale oppure originariamente computate in un Fondo speciale;
b. i mezzi accettati dalla Banca per essere integrati in un Fondo speciale;
c. i rimborsi, conformemente al disciplinamento della Banca concernente il Fondo speciale, su mutui o su garanzie finanziate con mezzi di esso;
d. le entrate da operazioni per mezzo delle quali la Banca impiega o impegna una certa quantità di mezzi od un certo numero dei summenzionati fondi se, in conformità dei disciplinamenti bancari applicabili al Fondo speciale in questione, tali entrate spettano al Fondo;
e. ogni altra risorsa messa a disposizione di un Fondo speciale.
Capitolo IV Assunzione di crediti ed altre competenze
Art. 21 Competenze generali
Oltre le competenze ad essa riconosciute dal presente Accordo, la Banca ha la facol- tà di:
i) Contrarre mutui nei Paesi membri od altrove e, all’uopo, prestare fideius- sioni e altre garanzie da essa giudicate come adeguate, restando tuttavia inteso che:
a. prima di mettere in vendita proprie obbligazioni sul territorio di un Pae- se, la Banca abbia il consenso da quest’ultimo;
b. se dette obbligazioni devono essere nella valuta di un Paese membro, occorre il consenso di quest’ultimo;
c. essa ottenga l’assenso dei Paesi di cui alle lettere a e b del presente paragrafo affinché il reddito dei mutui possa essere cambiato, senza restrizioni, nella valuta di qualsiasi Paese membro;
d. prima di emettere dette obbligazioni in un determinato Paese, la Banca esaminerà il montante da essa, eventualmente, già mutuato nel Paese in questione, nonché in altri Paesi e la possibilità di trovare dei fondi in
quest’ultimi; essa terrà debitamente conto del principio secondo cui i mutui assunti siano distribuiti nella maggior misura possibile fra i Paesi finanziatori.
ii) Acquistare e vendere titoli da essa emessi o garantiti od in cui essa abbia investito dei fondi; rimane tuttavia riservato il previo consenso del Paese sul cui territorio i titoli sono acquistati o venduti;
iii) Garantire per facilitarne la vendita, titoli in cui essa abbia fatto degli inve- stimenti;
iv) Garantire, o partecipare alla garanzia di sottoscrizione, dei titoli emessi da una qualsiasi corporazione od impresa le cui finalità siano in armonia con quelle della Banca;
v) Investire, secondo il suo libero apprezzamento, mezzi, ad essa non necessari per il regolare svolgimento delle operazioni, in determinate obbligazioni sta- tali o private nel territorio dei Paesi membri, come anche i propri mezzi in vitalizi o in altre prestazioni analoghe mediante titoli negoziabili, emessi da Paesi membri o dai loro cittadini;
vi) Prestare consulenza e assistenza tecnica nell’ambito dei suoi scopi e compe- tenze e, allorquando le spese attinenti a questo genere di servizio non sono rimborsabili, computarle nel reddito netto della Banca; durante i primi cin- que anni d’attività, la Banca ha la facoltà di devolvere per detto servizio fino al due per cento, non rimborsabile, del suo capitale azionario liberato.
vii) Esercitare ogni altra competenza come pure stabilire i disciplinamenti neces- sari ai propri scopi e all’adempimento delle sue funzioni, conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
Art. 22 Annotazione da porre sui titoli
Ogni titolo emesso o garantito dalla Banca deve portare sul retto una annotazione attestante che esso non incorpora nessun impegno da parte di alcun Governo a meno che esso rappresenti effettivamente un impegno di un determinato Governo.
Capitolo V Valute
Art. 23 Determinazione della convertibilità
Compete alla Banca, previa consultazione del Fondo Monetario Internazionale, di determinare la convertibilità di una valuta ogni qualvolta sia necessario, ai sensi del presente Accordo.
Art. 24 Impiego delle valute
1. I Paesi membri non hanno la facoltà di mantenere o di imporre restrizioni per quanto riguarda la possessione o l’uso, da parte della Banca o di qualunque altro
possessore da essa designato, dei seguenti valori per effettuare pagamenti in qualsia- si Paese:
i) L’oro o le divise convertibili incassate dalla Banca a titolo di liberazione di capitale azionario, ad eccezione della parte pagata dai Paesi membri in con- formità dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b, oggetto delle restrizioni di cui alle lettere i) e ii) del paragrafo 2 del presente articolo;
ii) Le valute dei Paesi membri acquistate con oro o valute convertibili giusta il paragrafo precedente;
iii) Le valute che la Banca si procura contraendo mutui, conformemente alla let- tera i) dell’articolo 21, allo scopo di integrarle nel capitale ordinario;
iv) L’oro o le valute che la Banca ha ricevuto in pagamento per la somma mutuata, gli interessi, i dividendi o altri oneri inerenti a mutui o investimenti con i fondi di cui alle lettere da i) a iii) del presente paragrafo, oppure in pa- gamento dei canoni concernenti le garanzie;
v) Le valute, diverse dalla propria, che un Paese membro riceve dalla Banca a titolo di ripartizione dei redditi netti di essa, in conformità all’articolo 40.
2. I membri non possono né mantenere né imporre restrizioni attinenti alla deten- zione o l’uso, in vista d’effettuare pagamenti in qualsiasi Paese, da parte della Banca o di qualsiasi altro destinatario da esso designato, della valuta di un Paese membro ricevuta dalla Banca e che non soggiace alle disposizioni del paragrafo precedente salvo che:
i) Un Paese membro in via di sviluppo, dopo aver consultato la Banca e con riserva di un esame periodico da parte dell’istituto, non restringa, totalmente o parzialmente, l’uso di detta valuta unicamente per il pagamento di beni prodotti o di servizi forniti sul suo territorio e destinati ad essere usati sul posto;
ii) Un altro Paese membro, la cui sottoscrizione figura alla lettera A dell’Alle- gato A al presente Accordo e le cui esportazioni di prodotti industriali non incidono in modo determinante sul totale delle esportazioni, non deponga, all’atto di consegna degli strumenti di ratifica o d’accettazione, una dichiara- zione in cui vien espresso il desiderio che l’impiego della propria frazione di sottoscrizione liberata, giusta la lettera b del paragrafo 2 dell’articolo 6, sia limitato, totalmente o parzialmente, al pagamento di beni prodotti o di servi- zi forniti sul proprio territorio; resta tuttavia inteso che dette restrizioni saranno oggetto di periodici esami e consultazioni da parte della Banca e che ogni acquisto di beni o di servizi nel territorio del summenzionato Paese membro, riservata la abituale considerazione della competitività dell’offerta, venga avantutto computato nella frazione di sottoscrizione liberata in virtù della lettera b del paragrafo 2 dell’articolo 6;
iii) Detta valuta non appartenga ai fondi speciali della Banca, disponibili in con- formità delle lettere ii), paragrafo 1 dell’articolo 19, e che il modo d’impiego non sia sottoposto a disciplinamenti speciali.
3. I Paesi membri non hanno la facoltà di mantenere o di imporre restrizioni per quanto riguarda il possesso o l’uso, da parte della Banca, delle valute da essa incas- sate a titolo di rimborso di mutui diretti concessi sul capitale ordinario, per ammor- tamenti, anticipazioni o riscatto totale o parziale d’impegni; rimane tuttavia inteso che, fino al momento in cui il capitale azionario sottoscritto e soggetto a richiamo non sia stato completamente versato, la detenzione o l’uso dev’essere conforme alle restrizione di cui al paragrafo 2 i) del presente articolo, se non concerne gli impegni pagabili nella valuta del Paese membro interessato.
4. La Banca non utilizza l’oro e le valute in suo possesso per acquistare altre divise di Paesi, membri e non membri, salvo che:
i) Ciò sia necessario per far fronte ai propri impegni nell’attività regolare oppu- re se
ii) Il Consiglio d’amministrazione, con decisione presa alla maggioranza dei due terzi del numero totale dei suffragi attribuiti ai paesi membri, disponga altrimenti.
5. Nessuna disposizione del presente articolo vieta alla Banca di impiegare la valuta di un Paese membro per pagare spese amministrative da essa assunte nel territorio di esso.
Art. 25 Mantenimento del valore degli averi della Banca
1. Ogni volta che a) la parità della valuta di un Paese membro, dichiarata al Fondo Monetario Internazionale, è ridotta rispetto al dollaro definito all’articolo 4 del presente Accordo, oppure b) a giudizio della Banca, previa consultazione del Fondo Monetario Internazionale, il cambio della valuta di un Paese membro abbia subito un notevole deprezzamento, il Paese membro versa alla Banca, in un lasso ragionevole di tempo, la valuta necessaria al mantenimento del valore dell’avere della Banca in detta valuta in cui non sono compresi a) i fondi che essa si è procurata contraendo mutui e b) i Xxxxx speciali accettati conformemente all’articolo 19, paragrafo 1 ii); rimangono tuttavia riservate eventuali disposizioni contrarie dell’accordo di fonda- zione dei summenzionati Fondi.
2. Ogni volta che, a) la parità della valuta di un Paese membro dichiarata al Fondo Monetario Internazionale, è aumentata rispetto al dollaro definito all’articolo 4 del presente Accordo, oppure b) a giudizio della Banca, previa consultazione del Fondo Monetario Internazionale, il cambio della valuta d’un Paese membro, è sensibilmen- te aumentato, la Banca, ristorna a detto Paese membro, entro un termine ragionevole, la valuta sufficiente a riadeguare l’avere in detta valuta, in cui non sono compresi: a) i fondi che essa si è procurata contraendo mutui e b) i Fondi speciali da essa accettati conformemente all’articolo 19, paragrafo 1 ii); rimangono tuttavia riservate le even- tuali disposizioni contrarie dell’accordo di fondazione dei summenzionati Fondi.
3. La Banca ha la facoltà di rinunciare all’applicazione delle disposizioni del pre- sente articolo, allorquando la modifica della parità è proporzionale e uniforme per tutte le valute dei Paesi membri.
Capitolo VI Organizzazione e gestione
Art. 26 Struttura
La Banca avrà un Consiglio dei Governatori, un Consiglio d’amministrazione, un Presidente, uno o più Vice-Presidenti ed un numero d’agenti e funzionari che verrà determinato secondo le necessità.
Art. 27 Consiglio dei Governatori: composizione
1. Ogni Paese membro designa un Governatore e un supplente che lo rappresentano al Consiglio dei Governatori. I Governatori e i supplenti esercitano le funzioni secondo le volontà del Paese membro che li ha nominati. Il supplente può votare soltanto se è assente il Governatore. Durante la sessione annuale, il Consiglio sceglie ed elegge un Presidente; quest’ultimo resterà in carica fino alla nomina del suc- cessore e fino alla seguente sessione annuale del Consiglio.
2. I Governatori ed i supplenti svolgono il mandato senza ricever alcuna rimunera- zione dalla Banca; quest’ultima si riserva però la facoltà di rimborsar loro le spese, ragionevolmente sostenute, per presenziare alle riunioni.
Art. 28 Consiglio dei Governatori: competenze
1. I poteri della Banca sono esercitati dal Consiglio dei Governatori.
2. Il Consiglio dei Governatori ha la facoltà di delegare parte o totalità delle compe- tenze al Consiglio d’amministrazione, ad eccezione della facoltà:
i) D’ammettere nuovi membri e di decretarne le condizioni d’ammissione;
ii) D’aumentare o di ridurre il capitale azionario autorizzato;
iii) Xx pronunciare la sospensione di un Paese membro;
iv) Di pronunciarsi in ultima istanza, sulle interpretazioni ed applicazioni del presente Accordo da parte del Consiglio d’amministrazione;
v) D’autorizzare la conclusione d’accordi generali di cooperazione con altri organismi internazionali;
vi) D’eleggere gli Amministratori e il Presidente della Banca;
vii) Di stabilire la retribuzione degli Amministratori e dei loro supplenti come pure la rimunerazione e le altre condizioni previste nel contratto di lavoro del Presidente;
viii) D’approvare dopo aver consultato il rapporto dei revisori dei conti il bilancio generale ed il conto perdite e profitti della Banca;
ix) Di determinare l’ammontare destinato alle riserve e la ripartizione degli utili netti della Banca;
x) D’emendare il presente Accordo;
xi) Xx decidere la chiusura dell’attività della Banca e di ripartirne il patrimonio; e
xii) D’esercitare ogni altra competenza che il presente Accordo espressamente conferisce al Consiglio dei Governatori.
3. Il Consiglio dei Governatori mantiene la competenza per quanto riguarda ogni genere d’affari che esso delega al Consiglio d’amministrazione giusta il paragrafo 2 del presente articolo.
4. Secondo il presente Accordo, il Consiglio dei Governatori, con decisione presa alla maggioranza dei due terzi del plenum rappresentante almeno i tre quarti delle voci attribuite ai Paesi membri, ha la facoltà di determinare periodicamente, fondan- dosi su appropriate considerazioni economiche, quali siano i Paesi o i membri della Banca che devono essere considerati sviluppati od in via di sviluppo.
Art. 29 Consiglio dei Governatori: procedura
1. Il Consiglio dei Governatori si riunisce in assemblea almeno una volta l’anno come pure ogni qualvolta lo giudichi opportuno e su convocazione del Consiglio d’amministrazione. Quest’ultimo convocherà in assemblea il Consiglio dei Governa- tori su richiesta di almeno cinque (5) membri della Banca.
2. Per ogni assemblea del Consiglio dei Governatori, il quorum sarà raggiunto allor- quando la maggioranza dei Governatori, rappresentanti almeno i due terzi del totale dei suffragi attribuiti ai Paesi membri, è presente.
3. Il Consiglio dei Governatori ha la facoltà, mediante un regolamento, d’istituire una procedura che permetta al Consiglio d’amministrazione, se lo giudica opportu- no, d’ottenere il voto dei Governatori su una determinata questione senza dover con- vocare l’assemblea del Consiglio dei Governatori.
4. Il Consiglio dei Governatori e, nel limite autorizzato, il Consiglio d’ammini- strazione hanno la facoltà di creare gli organi sussidiari appropriati o necessari alla gestione della Banca.
Art. 30 Consiglio d’amministrazione: composizione
1. i) Il Consiglio d’amministrazione è composto di dieci (10) membri non appar- tenenti al Consiglio dei Governatori, di cui
a. sette (7), eletti dai Governatori rappresentanti i Paesi membri della regione; e
b. tre (3) dai Governatori nominati dai Paesi membri non appartenenti alla regione.
Gli Amministratori saranno persone profondamente competenti nel ramo finanziario ed economico e verranno eletti in conformità all’Allegato B del presente Accordo.
ii) Durante la seconda assemblea annuale del Consiglio dei Governatori, che farà seguito all’assemblea inaugurale, quest’ultimo riesaminerà l’effettivo e la composizione del Consiglio d’amministrazione ed aumenterà, a suo giu- dizio, il numero degli amministratori, tenendo debitamente conto dell’oppor- tunità d’accrescere secondo le circostanze, la rappresentanza dei Paesi membri piccoli e meno sviluppati. Il Consiglio dei Governatori prende le
decisioni di cui nel presente paragrafo a maggioranza del plenum rappresen- tante almeno i due terzi delle voci attribuite ai Paesi membri.
2. Ogni amministratore nomina un supplente che tratterà con pieni poteri. Gli Amministratori ed i loro supplenti sono cittadini dei Paesi membri. Due Amministra- tori, come pure due supplenti, non possono avere la medesima nazionalità. Il sup- plente ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio d’amministrazione ma ha diritto di voto soltanto se agisce in vece del titolare.
3. Gli amministratori restano in carica per un periodo di due (2) anni e sono rieleg- gibili. Essi rimangono in funzione fintanto che i successori sono stati eletti e, all’uopo, abilitati. Se un posto d’amministratore diviene vacante più di cento ottanta
(180) giorni prima della scadenza del mandato, verrà scelto, per il rimanente lasso di tempo e dai Governatori che già hanno eletto il precedente Amministratore, un successore conformemente all’Allegato B del presente Accordo. Per questa elezione è chiesta la maggioranza dei voti emessi dai Governatori in questione. Se, invece, un posto d’Amministratore diviene vacante meno di cento ottanta (180) giorni prima della scadenza del mandato, i Governatori che già hanno eletto il precedente Xxxx- xxxxxxxxxx possono scegliere, con la procedura di cui sopra, un successore iterinale; per questa elezione è pure richiesta la maggioranza dei voti dei Governatori in questione. Durante la vacanza il supplente sostituisce l’amministratore precedente, salvo in quanto concerne la nomina dei supplenti.
Art. 31 Consiglio d’amministrazione: competenze
Il Consiglio d’amministrazione è responsabile delle operazioni generali della Banca e, a questo scopo, esercita, oltre le competenze che gli sono espressamente conferite dal presente Accordo, tutte quelle delegategli dal Consiglio dei Governatori e, segnatamente:
i) Preparare il lavoro del Consiglio dei Governatori;
ii) Xxxxxxxx, giusta le direttive generali del Consiglio dei Governatori, decisioni attinenti a mutui, garanzie, investimenti in azioni ed a crediti assunti dalla Banca, come pure all’assistenza tecnica e alle altre operazioni effettuate dal- la Banca;
iii) Sottoporre i conti d’esercizio all’approvazione del Consiglio dei Governatori in occasione dell’assemblea annuale di quest’ultimo;
iv) Approvare i bilanci di previsione della Banca.
Art. 32 Consiglio d’amministrazione: procedura
1. Il Consiglio d’amministrazione esercita normalmente le funzioni nella sede principale della Banca, e si riunisce ogni qualvolta gli affari della Banca lo esigano.
2. La maggioranza degli Amministratori rappresentanti almeno i due terzi dei suf- fragi dei Paesi membri, è il quorum necessario per ogni decisione del Consiglio.
3. Il Consiglio dei Governatori adotta un regolamento, in cui si prevede che un Paese membro senza un Amministratore che lo rappresenti, ha la facoltà di far
assistere un delegato senza alcun diritto di voto, ad ogni riunione del Consiglio d’amministrazione in cui si esamina una questione concernente detto Paese.
Art. 33 Voto
1. Il numero totale dei voti attribuiti ad ogni membro comprende i voti di base e quelli proporzionali.
i) Il numero dei voti di base di ogni membro risulta dalla equa ripartizione fra i membri del venti (20) per cento del totale dei voti.
ii) Il numero dei voti proporzionali di ogni membro è uguale al numero d’azioni della Banca appartenenti al membro in questione.
2. Allorquando si vota al Consiglio dei Governatori, ogni Governatore ha a disposi- zione i suffragi del Paese membro di cui è il rappresentante. Riservati i casi espres- samente contemplati dal presente Accordo, tutte le decisioni sono prese, dal Consi- glio dei Governatori, alla maggioranza dei voti dei Paesi membri rappresentati nell’assemblea.
3. Allorquando si vota al Consiglio d’amministrazione, ogni amministratore dispone del numero dei voti ricevuti in sede d’elezione; essi non devono necessariamente essere espressi in blocco. Riservati i casi espressamente contemplati dal presente Accordo, ogni decisione è presa alla maggioranza dei voti dei Paesi membri rappresentati.
Art. 34 Il Presidente
1. Il Consiglio dei Governatori elegge il Presidente della Banca a maggioranza del plenum rappresentante la maggioranza totale delle voci attribuite ai Paesi membri. Il Presidente deve essere cittadino di un paese membro appartenente alla regione. Per tutta la durata del mandato egli non potrà essere né Governatore né Amministratore né supplente.
2. Il Presidente rimane in carica per cinque (5) anni e può essere rieletto. Tuttavia il Consiglio dei Governatori potrà esonerarlo dalle sue funzioni con decisione presa alla maggioranza dei due terzi del plenum rappresentante almeno i due terzi del numero totale delle voci attribuite ai Paesi membri. Se per un qualsiasi motivo diventa vacante la carica di Presidente per oltre cento ottanta (180) giorni prima della cessazione del mandato, il Consiglio dei Governatori sceglie, in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, un successore iterinale. Se per un qualsiasi motivo, detta carica diviene vacante cento ottanta (180) giorni o meno innanzi la cessazione del mandato, il Consiglio dei Governatori può, con la procedu- ra di cui sopra, scegliere un successore iterinario.
3. Il Presidente presiede il Consiglio d’amministrazione senza avere nessun diritto di voto; solo in caso di parità sarà chiamato a decidere. Egli partecipa, pure senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei Governatori.
4. Il Presidente è il rappresentante legale della Banca.
5. Il Presidente è il capo del personale della Banca e, sotto la direzione del Consi- glio d’amministrazione, amministra gli affari correnti della Banca. Egli è responsabi-
le dell’organizzazione, della nomina e revoca di funzionari e personale della Banca in conformità del regolamento adottato dal Consiglio d’amministrazione.
6. Nell’assunzione di funzionari e membri del personale della Banca, il Presidente, oltre che preoccuparsi in primo luogo d’assicurare all’istituto i servigi di un persona- le altamente qualificato, presterà particolare cura affinché detta assunzione sia fatta su di una base geografico-regionale la più estesa possibile.
Art. 35 Vice-Presidente i)
1. Il Consiglio d’amministrazione nomina, su raccomandazione del Presidente, uno o più Vice-Presidenti. Esso stabilisce la durata del mandato del (dei) Vice-Pre- sidentei), le competenze nonché le funzioni amministrative da esso esercitate. In caso d’assenza o d’impedimento del Presidente, il Vice-Presidente oppure, se diver- si, il Vice Presidente più anziano, ne esercita i poteri e le funzioni.
2. Il(l) Vice-Presidentei) ha(hanno) la facoltà di partecipare alle riunioni del Consi- glio d’amministrazione senza esercitare il diritto di voto; tuttavia, quando sostituisce il Presidente, il Vice-Presidente ha voto risolutivo in caso di parità.
Art. 36 Divieto d’attività politiche: carattere internazionale della Banca
1. La Banca non accetta né mutui né assistenza suscettibili di pregiudicare, limitare, sviare o denaturare i suoi scopi e attribuzioni.
2. La Banca, il Presidente, ili) Vice-Presidentei), i funzionari ed il personale non intervengono nelle questioni politiche di alcun Paese membro. Parimenti essi non si lasciano influenzare, in sede di decisione, dalle caratteristiche politiche del Paese membro interessato. Ogni loro decisione si fonda unicamente su considerazioni d’or- dine economico. Queste ultime saranno imparzialmente ponderate nell’intento di perseguire e di raggiungere gli scopi e le attribuzioni propri alla Banca.
3. Il Presidente, ili) Vice-Presidentei), i funzionari ed il personale della Banca hanno, nell’esercizio delle loro funzioni, obblighi solo verso la Banca. Ogni Paese membro deve rispettare il carattere internazionale di detti obblighi e, di conseguen- za, astenersi da ogni manovra intesa ad influenzare dette persone nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 37 Sede ed uffici
1. La sede principale della Banca è a Manila, Filippine.
2. La Banca ha la facoltà di creare altrove agenzie e succursali.
Art. 38 Corrispondenza con i Paesi membri: depositari
1. Ogni Paese membro designa un organo ufficiale competente a corrispondere con la Banca per quanto riguarda ogni vertenza che possa sorgere in relazione al presente Accordo.
2. Ogni Paese membro nomina la propria banca centrale, od un altro istituto gradito dalla Banca, quale depositario presso cui essa possa custodire i propri averi in valuta del summenzionato Paese come pure altri patrimoni.
Art. 39 Lingua di servizio: rapporti
1. La lingua di servizio della Banca è l’inglese.
2. La Banca pubblica e trasmette ai paesi membri un Rapporto annuo sullo stato certificato dei suoi conti. Inoltre, essa invia, trimestralmente, ai Paesi membri un prospetto sulla situazione finanziaria, come pure un bilancio dei profitti e delle perdite evidenziante il risultato delle proprie operazioni.
3. La Banca ha ugualmente la facoltà di pubblicare ogni altro rapporto che essa giudichi opportuno nell’ambito dei suoi scopi e funzioni. Detti rapporti sono tra- smessi ai Paesi membri.
Art. 40 Ripartizione del reddito netto
1. Il Consiglio dei Governatori stabilisce ogni anno la quota di reddito netto della Banca, compreso quello inerente ai Fondi speciali, che va ascritto all’attivo, previa deduzione della parte destinata alla riserva, e, all’occorrenza, della quota da distri- buire ai Paesi membri.
2. La ripartizione prevista al paragrafo precedente è effettuata proporzionalmente al numero d’azioni posseduto da ogni Paese membro.
3. I pagamenti vengono fatti nel modo e nella valuta stabiliti dal Consiglio dei Governatori.
Capitolo VII
Recesso e sospensione d’un Paese membro; sospensione e cessazione delle operazioni della Banca
Art. 41 Recesso
1. Ciascun Paese membro può, in qualsiasi momento, recedere dalla Banca median- te notificazione scritta alla sede principale della medesima.
2. Il recesso diviene effettivo, e la partecipazione cessa, alla data precisata nella notificazione, mai, però, meno di sei mesi dacché la Banca l’ha ricevuta. Nondimeno prima che il suo recesso divenga effettivo, il Paese membro può sempre avvisare per scritto la Banca che annulla la pertinente notificazione.
3. Il Paese membro receduto conserva, verso la Banca, gli obblighi cui sottostava, per l’insieme dei suoi impegni diretti e condizionali, alla data di invio della notifica- zione di recesso. Se quest’ultimo diviene effettivo, detto Paese membro non assume responsabilità alcuna per gli obblighi risultanti da operazioni fatte dalla Banca dopo la data di recapito della notificazione di recesso.
Art. 42 Sospensione d’un membro
1. Se un Paese membro disattende un obbligo verso la Banca, il Consiglio dei Governatori può sospenderlo a maggioranza dei due terzi del plenum, rappresentante almeno i tre quarti del totale delle voci attribuite ai Paesi membri.
2. Il Paese membro sospeso cessa automaticamente d’essere membro della Banca dopo un anno della sospensione, tranne qualora il Consiglio dei Governatori, entro l’anno, decidesse, con la maggioranza suddefinita, di ripristinarlo nell’esercizio dei suoi diritti.
3. Durante la sospensione, il Paese membro è precluso da tutti i diritti conferiti dal presente accordo, salvo da quello di recesso, ma resta sottoposto a tutti gli obblighi.
Art. 43 Liquidazione dei conti
1. Cessato da membro, il Paese resta responsabile dei suoi obblighi diretti verso la Banca e dei suoi impegni condizionali verso la medesima, fintanto che sussista una parte dei mutui o delle garanzie assunti innanzi la cessazione; esso è per contro liberato dalla responsabilità connessa ai mutui e alle garanzie consentiti dalla Banca dopo quel momento, né parteciperà ai benefici o alle spese della medesima.
2. La Banca provvede a riscattare le azioni del Paese cessante da membro, nel quadro del regolamento dei conti con esso e giusta i disposti dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo. All’uopo vale come prezzo di riscatto il valore certificato nei registri della Banca alla data di cessazione.
3. Il pagamento delle azioni riscattate dalla Banca in virtù del presente articolo è legato alle seguenti condizioni:
i) Ogni ammontare dovuto al Paese interessato, per le sue azioni, va trattenuto finché detto Paese, la sua banca centrale, un suo istituto, organo o suddivi- sione politica, resta impegnato verso la Banca come mutuatario o fideiusso- re; detto ammontare può, a libito della Banca, essere assegnato alla liquida- zione di un qualunque impegno giungente a scadenza. Nessuna somma, invece, va trattenuta a cagione d’un impegno condizionale del Paese, risul- tante da successive richieste di versamenti giusta il paragrafo 5 dell’articolo 6 del presente accordo, sulle azioni da esso sottoscritte. In ogni caso, nessun ammontare dovuto a un Paese per le sue azioni può essergli pagato innanzi 6 mesi dalla data in cui ha cessato d’essere membro.
ii) Sino a completo pagamento del prezzo di riscatto, possono venir effettuati, di tanto in tanto, dei rimborsi su azioni, contro consegna, da parte del Paese interessato, dei corrispondenti certificati e nella misura in cui la somma dovuta a titolo di riscatto, calcolata secondo il paragrafo 2 del presente arti- colo, superi l’ammontare globale degli impegni derivanti dai mutui e dalle fideiussioni, di cui al capoverso i) del presente paragrafo.
iii) I pagamenti vanno fatti sulle valute disponibili, a scelta della Banca e consi- derata la situazione finanziaria della medesima.
iv) Se la Banca subisce perdite, per fideiussioni o mutui ancora correnti quando il Paese cessa d’essere membro, e se l’ammontare delle medesime supera la
riserva di copertura esistente alla data di cessazione, il Paese interessato de- ve, a domanda, rimborsare l’aliquota che sarebbe stata dedotta dal prezzo di riscatto delle sue azioni qualora si fosse tenuto conto di tali perdite nella determinazione di detto prezzo. Inoltre il Paese già membro resta tenuto a rispondere ad ogni richiesta di sottoscrizioni, non liberate conformemente al paragrafo 5 dell’articolo 6 del presente Accordo, nella misura in cui lo sarebbe stato qualora la perdita di capitale fosse stata subita, e la richiesta fatta, allorquando veniva stabilito il prezzo di riscatto delle sue azioni.
4. Se la Banca, a’ sensi dell’articolo 45 del presente Accordo, smetta l’attività entro i sei mesi seguenti la data in cui un Paese ha cessato d’essere membro, tutti i diritti del medesimo vanno definiti in conformità degli articoli da 45 a 47 del presente Accordo. Il Paese in questione, quanto all’applicazione di detti articoli, andrà consi- derato come se fosse ancora membro, non avrà tuttavia diritto di voto.
Art. 44 Sospensione delle operazioni
Avverandosi circostanze gravi, il Consiglio d’amministrazione può sospendere le operazioni, quanto ai nuovi mutui e fideiussioni, nell’attesa che il Consiglio dei Governatori abbia a deliberarne e decidere.
Art. 45 Cessazione delle operazioni
1. La Banca può cessare le operazioni su risoluzione del Consiglio dei Governatori, presa a maggioranza dei due terzi del plenum, rappresentante almeno i tre quarti del totale delle voci attribuite ai Paesi membri.
2. Dopo la cessazione, la Banca smette immediatamente tutte le attività tranne quelle connesse con la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia adeguate del proprio attivo e con la liquidazione dei suoi impegni.
Art. 46 Responsabilità dei membri e liquidazione dei crediti
1. Cessate definitivamente le operazioni della Banca, l’impegno dei Paesi membri, risultante dalle loro sottoscrizioni non liberate al capitale azionario della Banca nonché dal deprezzamento delle loro monete, sussiste fino ad avvenuta liquidazione di tutti i diritti dei creditori, compresi i diritti condizionali.
2. I detentori di crediti diretti vanno tacitati per primi, attingendo agli averi della Banca e, poscia, ai fondi versati alla Banca in seguito alla richiesta di sottoscrizioni non liberate o soggette a richiesta. Prima d’ogni versamento a detti detentori, il Consiglio d’amministrazione prende le misure ritenute necessarie per assicurare un riparto proporzionale fra detentori di crediti diretti e detentori di crediti condizionali.
Art. 47 Distribuzione degli averi
1. Non va effettuata alcuna distribuzione di averi fra i Paesi membri, a motivo della loro sottoscrizione al capitale azionario della Banca, se non quando tutti gli impegni verso i creditori siano soddisfatti o si sia a ciò provveduto. Comunque la ripartizione dev’essere approvata dal Consiglio dei Governatori a maggioranza dei due terzi del
plenum, rappresentante almeno i tre quarti del totale delle voci attribuite ai Paesi membri.
2. Ogni distribuzione di averi della Banca fra Paesi membri sarà proporzionata al capitale azionario detenuto da ciascuno di essi e si farà alla data e nelle condizioni ritenute convenienti ed eque dalla Banca stessa. Le parti distribuite non devono necessariamente risultare uniformi quanto al genere d’averi. Nessun Paese membro può ricevere la propria parte prima d’aver pienamente soddisfatto i suoi obblighi verso la Banca.
3. Ogni Paese membro, ricevuto che abbia degli averi ripartiti in virtù del presente articolo, è surrogato in tutti i diritti sui medesimi, spettanti alla Banca prima della ripartizione.
Capitolo VIII Statuto, immunità, esenzioni e privilegi
Art. 48 Scopo del presente capitolo
Per consentire alla Banca di raggiungere il proprio scopo e d’esercitare efficacemen- te le funzioni attribuitele, gli vengono accordati, sul territorio di ciascun Paese membro, lo statuto, le immunità, le esenzioni e i privilegi enumerati nel presente capitolo.
Art. 49 Statuto legale
La Banca ha personalità giuridica piena ed intera; essa, segnatamente, fruisce della piena ed intera capacità di:
i) stipulare contratti;
ii) acquistare ed alienare immobili e mobili;
iii) stare in giudizio.
Art. 50 Immunità di giurisdizione
1. La Banca va esente da ogni forma di perseguimento giudiziario che non sia promosso su azioni dedotte da o connesse con l’esercizio dei suoi poteri di contrarre mutui, di garantire obbligazioni, di comperare, vendere o garantire la vendita di titoli; in tali casi la Banca può essere perseguita innanzi un tribunale competente e sul territorio d’un Paese ov’essa ha sede, o succursale, o agente delegato a ricevere l’avviso o la notifica d’una citazione a comparire, oppure ov’essa ha emesso o garantito dei valori.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, nessuna azione avverso la Banca può essere intentata da un Paese membro, un suo istituto od orga- no, né da persone fisiche o giuridiche che agiscano direttamente od indirettamente per essi o gli siano succeduti nei crediti. I Paesi membri, per dirimere i litigi con la Banca, devono ricorrere alle procedure speciali definite nel presente Accordo, negli statuti e regolamenti della Banca, o nei contratti con essa stipulati.
3. Le proprietà o i patrimoni della Banca, ovunque essi si trovano e senza riguardo ai possessori, sono immuni da ogni forma di sequestro, pignoramento o esecuzione fintanto che non sia stata pronunciata una sentenza definitiva contro la Banca.
Art. 51 Impignorabilità degli averi
I beni e gli averi della Banca, ovunque si trovino e a chiunque appartengano, vanno esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione, come da qualsiasi altra forma di manomissione o pignoramento, da parte del potere esecutivo o legisla- tivo.
Art. 52 Inviolabilità degli archivi
Gli archivi della Banca e, in genere, tutti i documenti in sua proprietà o possesso, sono inviolabili, ovunque trovansi.
Art. 53 Esenzione da ogni limitazione
I beni e averi della Banca, con riserva dei disposti del presente Accordo, vanno esenti da restrizioni, disciplinamenti, controlli e moratorie d’ogni specie, nella misura necessaria alla riuscita e alla funzionalità del suo operare.
Art. 54 Privilegi quanto alle comunicazioni
Le comunicazioni ufficiali della Banca beneficiano, in ogni Paese membro, d’un regime almeno altrettanto favorevole quanto quello da esso applicato alle comunica- zioni ufficiali degli altri Paesi membri.
Art. 55 Immunità e privilegi del personale
I Governatori, Amministratori, supplenti, funzionari ed impiegati della Banca, compresi i periti in missione per la medesima:
i) vanno esenti da ogni perseguimento giudiziario per gli atti da loro commessi a titoli ufficiale, a meno che la Banca abbia levato l’immunità;
ii) beneficiano, nei Paesi di cui non sono né cittadini né attinenti, di immunità concernenti l’immigrazione, l’iscrizione degli stranieri e il servizio nazio- nale, e di facilitazioni in materia di disciplina dei cambi, uguali a quelle accordate, dai detti Paesi, ai rappresentanti, funzionari e agenti di pari rango degli altri Paesi membri; e
iii) ricevono, quanto alle agevolazioni di trasporto, un trattamento uguale a quel- lo consentito dai Paesi membri ai rappresentanti, funzionari e agenti di pari rango degli altri Paesi membri.
Art. 56 Immunità fiscale
1. La Banca, i suoi averi, beni, redditi operazioni e transazioni vanno esenti da imposte e diritti doganali. La Banca va pure esente da ogni obbligo concernente il pagamento, la trattenuta o la riscossione di imposte o tasse.
2. Nessuna imposta è riscossa su o a cagione di salari ed onorari pagati dalla Banca ai propri Amministratori, supplenti, funzionari o impiegati, compresi gli esperti in missione, tranne qualora il Paese membro, depositando lo strumento di ratifica o d’accettazione, abbia dichiarato di riservare a se stesso, o a una sua suddivisone politica, il diritto di riscuotere imposte sui salari ed onorari della Banca pagati ai suoi cittadini o attinenti.
3. Non può essere riscossa, sulle obbligazioni o suoi valori emessi dalla Banca, presso qualunque possessore, né sui pertinenti dividendi o interessi, alcuna imposta, di qualunque specie,
i) la quale discrimini tale obbligazione o valore per l’unico motivo d’essere stati emessi dalla Banca; oppure
ii) la quale riposi sull’unica base giuridica del luogo o della valuta d’emissione o pagamento, o della sede d’un ufficio o d’un centro operativo della Banca.
4. Non può essere riscossa, sulle obbligazioni o sui valori garantiti dalla Banca, presso qualunque detentore, né sui pertinenti dividenti o interessi, alcuna imposta, di qualunque specie,
i) la quale discrimini tale obbligazione o valore per l’unico motivo d’essere stati garantiti dalla Banca; oppure
ii) la quale riposi sull’unica base giuridica della sede d’un ufficio o d’un centro operativo della Banca.
Art. 57 Applicazione
Ciascun Paese membro prenderà senza indugio, conformemente alla propria legisla- zione, i provvedimenti necessari a mettere in vigore, sul proprio territorio, le dispo- sizioni del presente capitolo e curerà d’informarne la Banca.
Art. 58 Levata di immunità, esenzioni e privilegi
La Banca può, a suo libito ed in ogni circostanza, levare qualunque privilegio, immunità ed esenzione, conferiti in virtù del presente capitolo, ed applicare all’uopo le modalità e le condizioni che reputi meglio rispondenti ai propri interessi.
Capitolo IX Emendamenti, interpretazione, arbitrato
Art. 59 Emendamenti
1. Il presente Accordo può essere modificato solo per decisione del Consiglio dei Governatori, presa alla maggioranza dei due terzi del plenum, rappresentante almeno i tre quarti del totale delle voci attribuite ai Paesi membri.
2. Nonostante il precedente disposto, si richiede l’unanimità dei Governatori per l’approvazione d’ogni emendamento che modifichi:
i) il diritto di recedere dalla Banca;
ii) la limitazione della responsabilità stabilita nei paragrafi 6 e 7 dell’articolo 5 del presente Accordo;
iii) i diritti relativi all’acquisto d’azioni, di cui al paragrafo 2 dell’articolo 5.
3. Ogni proposta d’emendamento, formulata da un Paese membro o dal Consiglio d’amministrazione, va comunicata al Presidente del Consiglio dei Governatori all’in- tenzione del Consiglio stesso. La Banca, dopo l’adozione dell’emendamento, prov- vede a certificare il fatto con una nota ufficiale a tutti i Paesi membri. L’emen- damento entra in vigore, per tutti i Paesi membri, scorsi che siano tre mesi dalla data della nota, a meno che il Consiglio dei Governatori non abbia disposto altrimenti.
Art. 60 Interpretazione ed applicazione
1. Ogni divergenza sull’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo insorta fa un Paese membro e la Banca o fra due o più Paesi membri, va sottoposta alla decisione del Consiglio d’amministrazione. Il Paese membro che sia particolarmente interessa- to alla decisione ma non abbia in Consiglio un proprio cittadino, può delegarsi un rappresentante per la durata dell’esame della divergenza; il rappresentante non ha diritto di voto. Questa facoltà di farsi rappresentare sarà regolata ulteriormente dal Consiglio dei Governatori.
2. In tutti i casi in cui il Consiglio d’amministrazione ha deciso in virtù del paragra- fo 1 del presente articolo, ogni Paese membro può chiedere che della divergenza sia adito il Consiglio dei Governatori, la cui decisione è inappellabile. Nell’attesa di questo giudizio la Banca può, in quanto lo ritenga opportuno, agire conformemente alla decisione del Consiglio d’amministrazione.
Art. 61 Arbitrato
Ogni litigio fra la Banca e un Paese cessato da membro oppure, dopo la decisione di por fine alle attività della Banca, fra questa o un Paese membro, va sottoposto ad un tribunale di tre arbitri: uno nominato dalla Banca, uno dal Paese interessato, uno, tranne intesa contraria fra le Parti, dal Presidente della Corte internazionale di giusti- zia o dall’altra autorità eventualmente designata nel regolamento del Consiglio dei Governatori. Il litigio convenuto in arbitri è deciso definitivamente ed esecutoria- mente dalla maggioranza dei medesimi. Un arbitro sarà facoltato a regolare le que- stioni di procedura su cui le Parti non s’accordassero.
Art. 62 Tacita approvazione
Ogniqualvolta si richiede l’approvazione di un Paese membro affinché la Banca possa agire, tale approvazione è considerata come data se il Paese in questione nulla obietta contro il ragionevole termine fissatogli dalla Banca all’atto della notificazio- ne dell’azione progettata.
Capitolo X Disposizioni finali
Art. 63 Firma e deposito
1. L’originale del presente Accordo, in un solo esemplare in lingua inglese, può essere firmato dai Governi dei Paesi elencati nell’allegato A, presso la Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Asia e l’Estremo Oriente, in Bangkok, sino al 31 gennaio 1966. Esso verrà in seguito depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (detto, qui di seguito, Depositario).
2. Il Depositario invia copie certificate conformi del presente Accordo a tutti i Firmatari e agli altri Paesi che divengono membri della Banca.
Art. 64 Ratificazione o accettazione
1. Il presente Accordo sarà sottoposto alla ratificazione o all’accettazione dei Firma- tari, i quali depositeranno i pertinenti strumenti, presso il Depositario, innanzi il 30 settembre 1966. Il Depositario darà debito avviso d’ogni deposito, indicandone la data, agli altri Firmatari.
2. Il Firmatario il cui strumento di ratificazione o d’accettazione sia depositato prima della data d’entrata in vigore del presente Accordo, diviene membro della Banca a quest’ultima data. Ogni Firmatario che si sia conformato al disposto del paragrafo precedente diviene membro alla data del deposito del proprio strumento di ratificazione o d’accettazione.
Art. 65 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore non appena gli strumenti di ratificazione o d’accettazione siano stati depositati da quindici Firmatari almeno (comprendenti almeno dieci Paesi della regione), le cui sottoscrizioni iniziali (come indicate nell’Allegato A) rappresentino in tutto il 65 % almeno del capitale azionario auto- rizzato della Banca.
Art. 66
1. Entrato in vigore l’Accordo, ciascun Paese membro provvede a nominare un Governatore e il Segretario esecutivo della Commissione economica dell’ONU per l’Asia e l’Estremo Oriente provvede a convocare l’assemblea inaugurale del Consi- glio dei Governatori.
2. Il Consiglio, nella sua prima assemblea,
i) prende le disposizioni per l’elezione degli Amministratori della Banca, giu- sta il paragrafo 1 dell’articolo 30 del presente Accordo; e
ii) prende le disposizioni per stabilire la data d’inizio delle operazioni della Banca.
3. La Banca comunica ai Paesi membri la data in cui inizierà le operazioni.
Fatto a Manila, Filippine, il 4 dicembre 1965, in un solo esemplare in lingua inglese, da trasmettere alla Commissione economica dell’ONU per l’Asia o l’Estremo Orien- te, a Bangkok, e da depositare poscia presso il Segretario generale dell’ONU, a Nuova York, conformemente all’articolo 63 del presente Accordo.
Sottoscrizioni iniziali, al capitale azionario autorizzato,
dei Paesi che possono divenire membri in virtù dell’articolo 64
Parte A Paesi appartenenti alla Regione
Paesi | Ammontare sottoscritto (in milioni di dollari U.S.) |
1. Afghanistan | 3.36 |
2. Australia | 85.00 |
3. Cambogia | 3.00 |
4. Sri Lanka | 8.52 |
5. Repubblica di Cina | 16.00 |
6. India | 93.00 |
7. Iran | 60.00 |
8. Giappone | 200.00 |
9. Xxxxx (-Sud) | 30.00 |
10. Laos | 0.42 |
11. Malaysia | 20.00 |
12. Nepal | 2.16 |
13. Nuova Zelanda | 22.56 |
14. Pakistan | 32.00 |
15. Filippine | 35.00 |
16. Viet Nam | 7.00 |
17. Singapore | 4.00 |
18. Tailandia | 20.00 |
19. Samoa | 0.06 |
Totale | 642.08 |
I seguenti Paesi, appartenenti alla Regione, possono firmare il presente Accordo in virtù dell’articolo 63, alla condizione di partecipare, all’atto della sottoscrizione, al capitale azionario, della Banca con le seguenti somme:
Paesi | Ammontare sottoscritto (in milioni di dollari U.S.) |
1. Myanmar | 7.74 |
2. Mongolia | 0.18 |
Totale | 7.92 |
Parte B Paesi non appartenenti alla Regione
Paesi | Ammontare sottoscritto (in milioni di dollari U.S.) |
1. Belgio | 5.00 |
2. Canada | 25.00 |
3. Danimarca | 5.00 |
4. Germania | 30.00 |
5. Italia | 10.00 |
6. Paesi Bassi | 11.00 |
7. Regno Unito | 10.00 |
8. Stati Uniti | 200.00 |
Totale | 296.00 |
I seguenti Paesi, non appartenenti alla Regione, che hanno partecipato a Bangkok, dal 21 ottobre al 1o novembre 1965, alla riunione del Comitato preparatorio della Banca Asiatica di sviluppo possono firmare il presente Accordo, in virtù dell’arti- colo 63, alla condizione che ognuno di essi partecipi, all’atto della sottoscrizione, al capitale azionario della Banca con una somma non inferiore ai cinque milioni di dollari ($ 5 000 000).
1. Austria
2. Finlandia
3. Norvegia
4. Svezia
Fino al 31 gennaio 1966, ogni Paese non appartenente alla Regione menzionata alla Parte B i) del presente Allegato ha la facoltà d’aumentare l’importo della sua sotto- scrizione informando il Segretario esecutivo della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Asia e l’Estremo Oriente a Bangkok; rimane tuttavia riservato il principio secondo cui l’ammontare totale delle sottoscrizioni iniziali dei Paesi non appartenenti alla Regione, menzionati alla Parte B i) e B ii) del presente Allegato, non superi i trecentocinquanta milioni di dollari ($ 350 000 000).
Elezione degli amministratori
Capitolo A:
elezione degli amministratori da parte dei governatori rappresentanti i Paesi membri appartenenti alla regione
1. Ogni governatore rappresentante un Paese membro appartenente alla regione deve dare tutti i voti del Paese membro che rappresenta ad un solo candidato.
2. I sette (7) candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti verranno dichiarati amministratori, restando però inteso che nessuno verrà considerato eletto se non ha ottenuto almeno dieci (10) percento del numero totale dei voti assegnati ai Paesi membri appartenenti alla regione.
3. Se sette (7) amministratori non sono stati eletti al primo scrutinio, si procederà ad un secondo scrutinio; il candidato che avrà ottenuto il minor numero di voti al primo scrutinio diverrà ineleggibile, e voteranno soltanto:
a. i governatori che hanno votato al primo scrutinio per un candidato che non è stato eletto: e
b. i governatori i cui coti dati ad un candidato eletto sono considerati, confor- memente al paragrafo 4 del presente articolo, come se avessero aumentato il numero dei voti ottenuti da detto candidato a più dell’undici (11) percento del numero complessivo dei voti attribuiti ai Paesi membri appartenenti alla regione.
4. a. Per stabilire se i voti dati da un governatore debbano essere considerati come se avessero aumentato il totale dei voti ottenuti da un candidato a più di undici (11) percento, quest’ultima aliquota verrà reputata come se essa com- prendesse dapprima i voti del governatore che ha dato il maggior numero di voti a detto candidato o poscia, in ordine decrescente, i voti di ciascuno dei governatori che hanno dato il numero di voti immediatamente inferiore, fino a concorrenza dell’undici (11) percento.
b. Qualsiasi governatore, i cui voti devono essere parzialmente contati per aumentare il totale ottenuto da un candidato a più del dieci (10) percento ver- rà considerato come se avesse dato tutti i voti a detto candidato, anche se il totale dei voti ottenuti dall’interessato risulta pertanto a superare l’undici
(11) percento.
5. Qualora, dopo il secondo scrutinio, non vi siano sette (7) eletti, si procede, con- formemente ai principi ed alla procedura descritta nel presente capitolo, a scrutini suppletivi, pur restando inteso che dopo l’elezione di sei (6) amministratori il setti- mo può – nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente capitolo – essere eletto alla maggioranza semplice dei voti rimanenti dei Paesi appartenenti alla regio- ne, i quali saranno tutti considerati come se avessero contribuito all’elezione del settimo amministratore.
6. Nel caso d’aumento del numero degli amministratori che devono essere eletti dai governatori rappresentanti i Paesi membri appartenenti alla regione, il Consiglio dei governatori adeguerà conseguentemente le percentuali minime e massime indicate nei paragrafi 2, 3 e 4 del capitolo A del presente allegato.
Capitolo B:
Elezione degli amministratori da parte dei governatori rappresentanti i Paesi membri non appartenenti alla regione
1. Ogni governatore rappresentante un Paese membro non appartenente alla regione deve dare tutti i voti del Paese membro che rappresenta a un solo candidato.
2. I tre (3) candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti verranno dichiarati amministratori, pur restando inteso che nessuno sarà considerato eletto se avrà ottenuto meno del venticinque (25) percento del numero totale dei voti attribuiti ai Paesi membri che non appartengono alla regione.
3. Se tre (3) amministratori non sono stati eletti al primo scrutinio si procederà ad un secondo scrutinio; il candidato che avrà ottenuto il minor numero di voti al primo scrutinio diverrà ineleggibile e voteranno soltanto:
a. i governatori che hanno votato al primo scrutinio per un candidato che non è stato eletto; e
b. i governatori, i cui voti dati a un candidato eletto sono considerati, confor- memente al paragrafo 4 del presente capitolo, come se avessero aumentato il numero dei voti raccolti dal candidato a più del ventisei (26) percento del numero totale dei voti attribuiti ai Paesi membri che non appartengono alla regione.
4. a. Per stabilire se i voti dati a un governatore debbono essere considerati come se avessero aumentato il totale dei voti ottenuti da un candidato a più di ven- tisei (26) percento, questa aliquota è considerata come se comprendesse dap- prima i voti del governatore che ha dato il maggior numero di voti al candi- dato e poscia, in ordine decrescente, i voti di ciascuno dei governatori che hanno dato il numero di voti immediatamente inferiore, fino a concorrenza del ventisei (26) percento.
b. Qualsiasi governatore, i cui voti devono essere parzialmente contati per aumentare il totale ottenuto da un candidato a più del venticinque (25) per- cento, è considerato come se avesse dato tutti i suoi voti a detto candidato, anche se il totale dei voti ottenuti dall’interessato risulta pertanto a superare il ventisei (26) percento.
5. Se, dopo il secondo scrutinio, non vi sono tre (3) eletti, si procederà, conforme- mente ai principi e alla procedura stabiliti nel presente capitolo, a scrutini suppletivi, restando però inteso che dopo l’elezione di due (2) amministratori, il terzo può – a condizione che il totale delle sottoscrizioni dei Paesi membri non appartenenti alla regione abbia raggiunto l’importo minimo di trecentoquarantacinque milioni di dollari ($ 345 milioni), e nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente
capitolo – essere eletto a maggioranza semplice dei voti rimanenti, i quali verranno considerati come se avessero contribuito all’elezione del terzo amministratore.
6. In caso d’aumento del numero degli amministratori che devono essere eletti dai governatori rappresentanti i Paesi membri non appartenenti alla regione, il Consiglio dei governatori adeguerà conseguentemente le aliquote minime e massime indicate nei paragrafi 2, 3 e 4 del capitolo B del presente allegato.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione il 13 maggio 20222
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
Afghanistan | 22 agosto | 1966 | 22 agosto | 1966 |
Australia* | 19 settembre | 1966 | 19 settembre | 1966 |
Xxxxxxx | 00 settembre | 1966 | 29 settembre | 1966 |
Bangladesh a | 14 marzo | 1973 | 14 marzo | 1973 |
Xxxxxx | 00 agosto | 1966 | 22 agosto | 1966 |
Bhutan a | 15 aprile | 1982 | 15 aprile | 1982 |
Cambogia | 30 settembre | 1966 | 30 settembre | 1966 |
Canada* | 22 agosto | 1966 | 22 agosto | 1966 |
Cina a | 10 marzo | 1986 | 10 marzo | 1986 |
Hong Kong b | 27 marzo | 1969 | 27 marzo | 1969 |
Xxxxx (Sud)* | 16 agosto | 1966 | 22 agosto | 1966 |
Danimarca* | 16 agosto | 1966 | 22 agosto | 1966 |
Figi b | 2 aprile | 1970 | 2 aprile | 1970 |
Filippine* | 5 luglio | 1966 | 22 agosto | 1966 |
Finlandia | 22 agosto | 1966 | 22 agosto | 1966 |
Francia* a | 27 luglio | 1970 | 27 luglio | 1970 |
Germania* | 30 agosto | 1966 | 30 agosto | 1966 |
Giappone* | 16 agosto | 1966 | 22 agosto | 1966 |
India* | 20 luglio | 1966 | 22 agosto | 1966 |
Indonesia a | 24 novembre | 1966 | 24 novembre | 1966 |
Isole Cook b | 20 aprile | 1976 | 20 aprile | 1976 |
Italia* | 30 settembre | 1966 | 30 settembre | 1966 |
Kiribati b | 28 maggio | 1974 | 28 maggio | 1974 |
Laos | 30 agosto | 1966 | 30 agosto | 1966 |
Malaysia* | 16 agosto | 1966 | 22 agosto | 1966 |
Xxxxxxx x | 04 febbraio | 1978 | 14 febbraio | 1978 |
Myanmar a | 26 aprile | 1973 | 26 aprile | 1973 |
Nepal | 21 giugno | 1966 | 22 agosto | 1966 |
Norvegia* | 14 luglio | 1966 | 22 agosto | 1966 |
Nuova Zelanda | 29 settembre | 1966 | 29 settembre | 1966 |
Niue a | 11 marzo | 2019 | 11 marzo | 2019 |
Paesi Bassi* | 29 agosto | 1966 | 29 agosto | 1966 |
Pakistan | 12 maggio | 1966 | 22 agosto | 1966 |
Papua Nuova Guinea b | 8 aprile | 1971 | 8 aprile | 1971 |
Regno Unito* | 26 settembre | 1966 | 26 settembre | 1966 |
Xxxxxxxx, Isole b | 18 aprile | 1973 | 18 aprile | 1973 |
Samoa | 23 giugno | 1966 | 22 agosto | 1966 |
Singxxxxx* | 00 xxxxxxxxx | 0000 | 00 xxxxxxxxx | 0000 |
Xxxxxx x | 04 febbraio | 1986 | 14 febbraio | 1986 |
2 RU 1971 861; 1974 1192; 1981 1357; 1983 442; 1986 1961; 2006 3455; 2022 299.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all’indirizzo seguente: xxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore |
Sri Lanka* | 29 settembre | 1966 | 29 settembre | 1966 |
Stati Uniti* | 16 agosto | 1966 | 22 agosto | 1966 |
Svezia* | 29 settembre | 1966 | 29 settembre | 1966 |
Xxxxxxxx* x | 29 dicembre | 1967 | 31 dicembre | 1967 |
Thailandia | 16 agosto | 1966 | 22 agosto | 1966 |
Tonga a | 29 marzo | 1972 | 29 marzo | 1972 |
Uzbekistan a | 31 agosto | 1995 | 31 agosto | 1995 |
Vanuatu | 15 aprile | 1982 | 15 aprile | 1982 |
Vietnam | 22 settembre | 1966 | 22 settembre | 1966 |
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nel- la RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: xxxx://xxxxxxxx.xx.xxx/ > Enregistrement et Publica- tion > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Xxxxx. | ||||
x Ammissione conformemente all’art. 3 cpv. 2. | ||||
b Ammissione conformemente all’art. 3 cpv. 3. |
Riserve e dichiarazioni Svizzera
Conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 56 dell’Accordo, la Svizzera si riserva il diritto di sottoporre all’imposta federale, cantonale e comunale sul reddito gli sti- pendi e le retribuzioni pagati dalla Banca a cittadini svizzeri residenti in Svizzera.