CONVENZIONE DI SOVVENZIONE per un Progetto con Beneficiari multipli finanziato nell’ambito del Programma ERASMUS+ KA2 VET1
Numero della Convenzione: [completare] Modello Convenzione di sovvenzione multi-beneficiario 2019
per un Progetto con Beneficiari multipli finanziato nell’ambito del Programma ERASMUS+ KA2 VET1
CONVENZIONE n° ……………………..
(Codice CUP ______________)
La presente Convenzione (di seguito denominata “Convenzione”) di sovvenzione è stipulata tra le seguenti parti:
da una parte,
l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP,
con sede a Roma, in Corso d’Italia 33
C.F. 80111170587
di seguito denominata “AN”, che agisce su delega della Commissione Europea, di seguito denominata “Commissione”, e rappresentata ai fini della stipula della presente Convenzione dal Direttore Generale Avv. Xxxxx Xxxxxxxx
e dall’altra,
“il Coordinatore”
denominazione del Coordinatore
indirizzo ufficiale completo
numero di partita IVA/Codice fiscale,
Numero PIC,
rappresentato ai fini della stipula della presente Convenzione da (nome, cognome e funzione)
e gli altri Beneficiari indicati nell’Allegato II, rappresentati ai fini della stipula della presente Convenzione dal Coordinatore in virtù dei Mandati, di cui all’Allegato V.
Se non diversamente specificato, il riferimento a “Beneficiario” e a “Beneficiari” include anche il Coordinatore.
Le parti suddette
HANNO CONVENUTO
le Condizioni Particolari (di seguito denominate “Le Condizioni Particolari”) e i seguenti Allegati:
Allegato I Condizioni Generali (“Le Condizioni Generali”)
Allegato II Descrizione del progetto; Budget di Progetto; Lista dei Beneficiari
Allegato III Disposizioni finanziarie e contrattuali
Allegato IV Contributi unitari applicabili
Allegato V Mandati forniti al Coordinatore da tutti i Beneficiari
Allegato VI Garanzia fideiussoria e Nota tecnica alla stipula della garanzia fideiussoria (se applicabile)
che formano parte integrante della presente Convenzione.
Le disposizioni delle Condizioni Particolari prevalgono su quelle dei suoi Allegati.
Le disposizioni di cui all’Allegato I “Condizioni Generali” prevalgono su quelle degli altri Allegati.
Le disposizioni di cui all’Allegato III prevalgono su quelle degli altri Allegati, fatta eccezione per l’Allegato I.
Nell’Allegato II, quanto indicato nel Budget di Progetto prevale su quanto descritto nella sezione dedicata alla Descrizione del progetto.
ARTICOLO I.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
I.1.1 La AN ha deciso di concedere una sovvenzione, secondo i termini e le condizioni indicati nelle Condizioni Particolari, nelle Condizioni Generali e negli altri Allegati della Convenzione, per il Progetto intitolato [inserire il titolo del Progetto] (di seguito denominato “il Progetto”) nell’ambito del Programma Erasmus+ Key Action 2: Cooperazione per l’Innovazione e lo scambio di buone prassi - Partenariati Strategici - Ambito VET, come descritto nell’Allegato II.
I.1.2 Con la firma della Convenzione, i Beneficiari tutti, accettano la sovvenzione e convengono di attuare il Progetto, sotto la propria responsabilità.
ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE E DURATA
I.2.1 La Convenzione entra in vigore alla data di apposizione della firma dell’ultima delle due parti contraenti.
I.2.2 Il Progetto ha la durata di …. mesi a partire da (data di inizio dell’azione) fino a (data di fine azione).
Articolo I.3 – IMPORTO MASSIMO accordato E tipologia di SOVVENZIONE
I.3.1 L’importo massimo della sovvenzione è di […] EURO.
I.3.2 In accordo con il Budget di progetto, di cui all’Allegato II, con il principio dei costi eleggibili e con le regole finanziarie, di cui all’Allegato III, la sovvenzione concessa assume la forma di:
Rimborso dei costi eleggibili dell’azione (“rimborso costi eleggibili”), ossia che debbono essere:
effettivamente sostenuti
dichiarati sulla base di costi unitari
I.3.3 Modifiche al bilancio consolidato senza emendamento
Al Beneficiario è consentito di spostare fondi tra le diverse voci di budget, generando una modifica al Budget di Progetto nonché alle connesse attività descritte nell’Allegato II, senza che questi adeguamenti generino un emendamento alla Convenzione ai sensi dell'Articolo II.13, a condizione che il Progetto sia implementato in accordo con quanto descritto nell’Allegato II e previsto in fase di presentazione della candidatura e che siano rispettate le seguenti disposizioni:
Ai Beneficiari è consentito di trasferire fino al 20% dei fondi allocati per Gestione e attuazione del progetto, Riunioni transnazionali di progetto, Realizzazioni intellettuali, Eventi moltiplicatori, Attività di apprendimento/insegnamento/formazione e Costi eccezionali verso ogni altra categoria di budget a eccezione delle categorie di budget Gestione e attuazione del progetto e Costi eccezionali.
Ogni trasferimento di budget deve risultare in un aumento massimo del 20% dell’ammontare della relativa voce di costo, come specificato nell’Allegato II.
Ai Beneficiari è consentito di trasferire fondi allocati su ogni categoria di budget alla categoria di budget Supporto ai bisogni speciali, anche se nessun fondo è stato allocato a questa voce di costo, come specificato nell’Allegato II. In questo caso l’incremento massimo del 20% della categoria di budget Supporto ai bisogni speciali non si applica.
In deroga al punto (a) del presente Articolo, ai Beneficiari è consentito di trasferire fondi allocati su ogni categoria di budget, ad eccezione della categoria di budget Supporto ai bisogni speciali, alla categoria di budget Costi eccezionali, al fine di contribuire alla copertura dei costi della garanzia fideiussoria, laddove richiesto dall’AN all’Articolo I.4.2, e degli eventuali eccessivi costi di viaggio, anche se non sono stati inizialmente previsti fondi nella suddetta categoria di costo. In questo caso l’incremento massimo del 20% della categoria di budget Costi eccezionali non si applica.
Articolo I.4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI rapporti e pagamentI
In materia di rapporti e pagamenti si applicano le seguenti disposizioni:
I.4.1 Pagamenti previsti
L’AN è tenuta a liquidare in favore del Coordinatore:
una prima quota di prefinanziamento;
una seconda quota di prefinanziamento, laddove previsto all’Articolo 1.4.3;
il saldo, sulla base delle disposizioni di cui all’Articolo 1.4.4.
I.4.2 Prefinanziamento
Il prefinanziamento è finalizzato a fornire ai Beneficiari il sostegno finanziario necessario all’avvio delle attività.
La titolarità della quota del prefinanziamento resta dell’AN fino al pagamento del saldo.
Garanzia fideiussoria (applicabile ad enti privati con sovvenzione superiore a 60.000,00 euro)
Il Coordinatore, con la stipula della presente Convenzione, si assume l’obbligo e si impegna irrevocabilmente a contrarre in favore dell’AN, garanzia fideiussoria per l’importo corrispondente all’ammontare complessivo del prefinanziamento che verrà erogato a valere sul Programma Erasmus+. Detta garanzia costituisce condizione necessaria e preliminare per l’erogazione del prefinanziamento e dovrà essere stipulata secondo il modello di cui all’Allegato VI della presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante.
La garanzia fideiussoria dovrà soddisfare le seguenti condizioni:
deve essere rilasciata da una banca o da Istituto finanziario autorizzato al ramo cauzioni (regolarmente iscritti negli elenchi gestiti dall’IVASS o dalla Banca d’Italia);
il garante si pone come garante a prima e semplice richiesta da parte dell’AN;
ha validità fino al pagamento del saldo da parte dall’AN. Qualora il pagamento del saldo assuma la forma di un ordine di recupero, la garanzia finanziaria deve rimanere in vigore fino a tre mesi dopo la notifica della richiesta di restituzione al Coordinatore.
La AN è tenuta allo svincolo della garanzia fideiussoria entro il mese successivo agli eventi di cui al punto c).
Opzione 1 – Applicabile a progetti di durata inferiore o pari a 24 mesi
L’AN pagherà al Coordinatore il prefinanziamento suddiviso in due quote:
entro 30 giorni di calendario successivi all’entrata in vigore della Convenzione una prima quota di € …. pari al 60% del contributo totale massimo indicato nell’Articolo I.3.1;
entro il __________ (mese successivo al periodo corrispondente alla meta della durata progettuale) una seconda quota di € …. pari al 20% del contributo totale massimo indicato nell’Articolo I.3.1;
Opzione 2 – Applicabile a progetti di durata superiore a 24 mesi
L’AN pagherà al Coordinatore, entro 30 giorni di calendario successivi all’entrata in vigore della Convenzione, un primo prefinanziamento di € …. pari al 40% del contributo totale massimo indicato nell’Articolo I.3.1.
L’AN pagherà al Coordinatore una ulteriore quota di prefinanziamento di € …. , pari al 40% del contributo totale massimo indicato nell’Articolo I.3.1, a seguito dell’approvazione del Rapporto intermedio da parte dell’AN, in conformità alle disposizioni di cui all’Articolo I.4.3.
I.4.3 Rapporti intermedi e ulteriori quote di prefinanziamento
Opzione 1 – Applicabile a progetti di durata inferiore o pari a 24 mesi
Entro il __________ (mese successivo al periodo corrispondente alla meta della durata progettuale) il Coordinatore è tenuto a completare un Progress Report sullo stato di attuazione del Progetto, relativo al periodo compreso dalla data di avvio del Progetto, specificata nell’Articolo I.2.2, al __________ fine metà durata progettuale.
Opzione 2 – Applicabile a progetti di durata superiore a 24 mesi
Entro il __________ 7 mese da inizio attività il Coordinatore è tenuto a completare un Progress Report sullo stato di attuazione del Progetto, relativo al periodo compreso dalla data di avvio del Progetto, specificata nell’Articolo I.2.2, al fine 6 mese di attività.
Entro il __________ (mese successivo al periodo corrispondente alla meta della durata progettuale) o al momento in cui sono stati sostenuti costi per un ammontare pari ad almeno il 70% della quota di prefinanziamento ricevuta, il Coordinatore è tenuto a completare un Rapporto Intermedio sullo stato di attuazione del Progetto, relativo al periodo compreso tra il __________ (inizio durata progettuale) e il __________ (metà della durata progettuale).
Laddove il Rapporto Intermedio dimostri che il Coordinatore abbia utilizzato almeno il 70% della quota di prefinanziamento ricevuta, il suddetto Rapporto è considerato come richiesta di pagamento di una ulteriore quota di prefinanziamento e specificherà l’importo richiesto corrispondente al 40% (pari ad € ….) dell’ammontare del contributo totale massimo indicato nell’Articolo I.3.1.
Laddove il Rapporto intermedio dimostri che è stato utilizzato meno del 70% del primo prefinanziamento erogato, l’ammontare del nuovo prefinanziamento da erogare viene ridotto della differenza tra la soglia del 70% e l’importo utilizzato. Il Coordinatore, nel momento in cui ha utilizzato almeno il 70% dell’ammontare del primo prefinanziamento erogato, può presentare un ulteriore Rapporto Intermedio che includa una richiesta di erogazione della restante quota dell’importo del prefinanziamento fino a un totale massimo dell’80% dell’ammontare di finanziamento specificato all’art. I.3.1.
Fermo restando quanto disposto agli Articoli II.24.1 e II.24.2 e a seguito dell’approvazione del Rapporto da parte dell’AN, quest’ultima pagherà al Coordinatore l’ulteriore quota di prefinanziamento entro 60 giorni di calendario dal ricevimento del Rapporto Intermedio.
I.4.4 Rapporto finale e richiesta di pagamento del saldo
Entro il __________ (60 giorni di calendario dalla data di conclusione del Progetto, specificata all'Articolo I.2.2) il Coordinatore è tenuto a completare un Rapporto finale sull’attuazione del Progetto ed è tenuto altresì ad uploadare nella Piattaforma dei Risultati dei progetti Erasmus+ tutti i risultati del progetto, come specificato all’Articolo I.9.2. Tale Rapporto deve contenere le informazioni necessarie a giustificare l'importo richiesto sulla base di contributi unitari, laddove la sovvenzione sia erogata sotto forma di rimborso di contributi unitari o di costi ammissibili effettivamente sostenuti, conformemente all'Allegato III.
Il
Rapporto finale
è
considerato
come
richiesta
di pagamento del saldo della sovvenzione da
parte del Coordinatore.
Il
Coordinatore deve certificare che le informazioni
fornite
nella richiesta
di
pagamento del
saldo
siano
complete,
attendibili e veritiere; egli deve,
altresì, certificare
che
i costi sostenuti
possono
essere considerati
ammissibili
in
conformità
alla Convenzione
e
che
la richiesta di
pagamento
è
supportata
da
idonei documenti giustificativi,
che
dovranno essere prodotti
in
sede
di
controlli
o
di audit,
come descritto all'Articolo
II.27.
I.4.5 Pagamento del saldo
Il pagamento del saldo è finalizzato a rimborsare o finanziare la restante parte dei costi ammissibili sostenuti dai Beneficiari per l’attuazione del Progetto.
La AN determina l'importo dovuto a titolo di saldo detraendo l'importo totale del prefinanziamento già erogato dall'importo finale della sovvenzione determinata a norma dell'Articolo II.25.
Se
l'importo totale del
prefinanziamento
è superiore all'importo finale della sovvenzione determinata a norma
dell'Articolo
II.25, il pagamento del saldo assume
la
forma di un ordine
di recupero,
come previsto dall'Articolo
II.26.
Se
l'importo totale del prefinanziamento è inferiore all'importo finale
della sovvenzione determinata a norma dell'Articolo II.25, l’AN
verserà al Coordinatore l'importo dovuto, a titolo di saldo,
entro
60
giorni di
calendario dalla data di acquisizione dei documenti di cui
all’Articolo I.4.4 e, se applicabili, agli Articoli II.24.1 e
II.24.2.
Il pagamento è subordinato all'approvazione del Rapporto finale. L’approvazione non implica il riconoscimento della regolarità né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in esso contenute.
L’eventuale
ordine di recupero, tuttavia, può essere recuperato per
compensazione, senza il consenso preventivo del Coordinatore, con
qualsiasi altra somma da questi dovuta all’AN, fino all’importo
massimo della sovvenzione indicato nel Budget
di Progetto,
di cui all’Allegato II.
I.4.6 Il pagamento del prefinanziamento si deve intendere subordinato alla stipula della garanzia fideiussoria, se applicabile (cfr. Articolo I.4.2).
I pagamenti del/dei prefinanziamento/i e del saldo si devono intendere subordinati al ricevimento da parte dell’AN di una fattura o documento contabile equivalente, correttamente predisposto.
I.4.7 Notifica degli importi dovuti
L’ AN deve inviare una notifica formale al Coordinatore per informarlo della somma dovuta, specificando se di tratta della quota di prefinanziamento o del saldo.
Per il pagamento del saldo, l’AN deve anche specificare l'importo finale della sovvenzione determinata a norma dell'Articolo II.25.
I.4.8 Pagamenti dell’AN al Coordinatore
La AN è tenuta ad erogare gli importi dovuti al Coordinatore.
La
liquidazione della somme dovute liberano l’AN dal suo obbligo di
pagamento.
I.4.9 Pagamenti del Coordinatore agli altri Beneficiari
Il Coordinatore è tenuto a liquidare le somme dovute agli altri Beneficiari tramite bonifico bancario e mantenere prove sufficienti degli importi trasferiti, da rendere disponibili per eventuali controlli e verifiche, di cui all'Articolo II.27.
I.4.10 Lingua utilizzata nelle richieste di pagamento e nella redazione dei Rapporti
Il Coordinatore è tenuto a presentare tutte le richieste di pagamento e i Rapporti dovuti in lingua italiana.
I.4.11 Valuta delle richieste di pagamento e conversione in euro
Le richieste di pagamento devono essere espresse in Euro.
Ogni conversione in euro dei costi sostenuti in altre valute deve essere effettuata dal Coordinatore al tasso di cambio giornaliero pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea serie C e sul relativo sito Internet2, applicabile al giorno in cui la quota di prefinanziamento è stata accreditata sul conto corrente bancario del Coordinatore..
Laddove l'Articolo I.4.3 preveda più quote di prefinanziamento, il tasso di conversione si applica a tutti i costi sostenuti nel periodo compreso tra la data di trasferimento del primo prefinanziamento e la data di trasferimento della successiva quota.
I.4.12 Valuta dei pagamenti
La AN effettua i pagamenti in Euro.
I.4.13 Data dei pagamenti
I pagamenti da parte dell’AN sono considerati effettuati alla data in cui vengono addebitati sul proprio conto corrente bancario.
I.4.14 Costi dei trasferimenti di pagamento
I costi dei trasferimenti di pagamento sono cosi regolamentati:
la AN sostiene i costi di trasferimento stabiliti dalla sua Banca;
il Coordinatore sostiene i costi di trasferimento stabiliti dalla sua Banca;
la parte che causa la ripetizione di un trasferimento si fa carico di tutti i relativi costi di trasferimento.
I.4.15 Interessi di mora
Se l’AN non paga entro i termini stabiliti, i Beneficiari hanno diritto al versamento degli interessi di mora. Gli interessi dovuti sono calcolati in base alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale applicabile alla Convenzione o in base alle regole stabilite dall’AN.
In assenza di specifiche disposizioni, gli interessi dovuti sono calcolati in base al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di re-finanziamento in euro (“il tasso di riferimento”), maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è quello in vigore il primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento; tale tasso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
La sospensione del termine di pagamento a norma dell’Articolo II.24.2 o del pagamento effettivo da parte della AN a norma dell’Articolo II.24.1 non possono essere considerati pagamenti tardivi.
Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo che intercorre tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data del pagamento effettivo (inclusa) ai sensi della Articolo I.4.12. La AN non considera gli interessi passivi nel determinare l'importo finale della sovvenzione ai sensi dell'Articolo II.25.
In deroga al primo comma, qualora gli interessi calcolati risultino pari o inferiori a 200 EUR, essi saranno versati al Coordinatore soltanto previa domanda presentata entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.
Articolo I.5 – conto CORRENTE bancario per i pagamenti
Tutti i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente bancario del Coordinatore, le cui coordinate sono di seguito riportate:
Denominazione
della banca: […]
Indirizzo dell’Agenzia: […]
Denominazione
esatta del titolare del conto: […]
Codice IBAN: […]
ARTICOLO I.6 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E COMUNICAZIONI ALLE PARTI
I.6.1 Responsabile del trattamento dei dati
In conformità all’Articolo II.7, il responsabile del trattamento dei dati è:
Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP
Xxxxx x’Xxxxxx 00
00000 XXXX
I.6.2 Riferimenti di contatto per le comunicazioni alla AN
Ogni comunicazione destinata alla AN deve essere inviata al seguente indirizzo:
Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP
Xxxxx x’Xxxxxx 00
00000 XXXX
E-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
E-mail di posta certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
I.6.3 Riferimenti di contatto per le comunicazioni ai Beneficiari
Ogni comunicazione dell’AN destinata ai Beneficiari deve essere inviata al Coordinatore al seguente indirizzo:
Denominazione completa del Coordinatore
Indirizzo completo
Persona di contatto: __________
E-mail: __________
E-mail di posta certificata: __________
Fatto salvo l'Articolo II.13, la variazione del Coordinatore non può essere concessa.
I.7 TUTELA E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI
I Beneficiari devono mettere in atto procedure e modalità organizzative volte a garantire la sicurezza e la tutela dei partecipanti al Progetto.
I
Beneficiari
devono
garantire
una
adeguata copertura assicurativa
ai
partecipanti coinvolti
in
attività
di mobilità
all'estero.
I.8 ULTERIORI DISPOSIZIONI SULL’UTILIZZO DEI RISULTATI (INCLUSI DIRITTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)
In aggiunta alle disposizioni di cui all'Articolo II.9.3, qualora i Beneficiari producano materiali didattici nell’ambito dell’attuazione del Progetto, tali materiali dovranno essere resi disponibili attraverso Internet, gratuitamente e sulla base di licenze aperte3.
I.9 UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI
I.9.1 Mobility Tool+
Il Coordinatore è tenuto ad utilizzare la piattaforma web Mobility Tool+ per registrare tutte le informazioni relative alle attività realizzate nell’ambito del Progetto oltreché per redigere e trasmettere il Progress Report, il Rapporto intermedio (se applicabile), se disponibili nella piattaforma, e il Rapporto finale.
I.9.2 Piattaforma dei risultati dei Progetti Erasmus+
Il Coordinatore è tenuto ad inserire i prodotti/risultati del Progetto nella Piattaforma dei risultati dei Progetti Erasmus+, disponibile all’indirizzo: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxx/, in conformità alle istruzioni ivi fornite.
L’approvazione del Rapporto Finale è subordinata all’inserimento dei prodotti/risultati del Progetto nella Piattaforma entro i termini stabiliti per la sua presentazione.
I.10 DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI SUBAPPALTO
In deroga alle disposizioni stabilite all’Articolo II.11 i Beneficiari non possono subappaltare le attività finanziate nella voce di bilancio Realizzazioni intellettuali.
In deroga, le disposizioni stabilite all’Articolo II.11.1 punti (c) e (d) non si applicano ad alcuna voce di costo, eccezion fatta per i Costi eccezionali.
I.11 SPECIALI DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITÀ FINANZIARIA IN MATERIA DI RECUPERI
La responsabilità finanziaria di ciascun Beneficiario, diverso dal Coordinatore, è limitata all’importo ricevuto dal Beneficiario interessato.
I.12 DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SULLA VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE
Fatto salvo l'Articolo II.8, i Beneficiari devono rendere visibile il sostegno ricevuto nell'ambito del Programma Erasmus + in tutte le comunicazioni e materiale promozionale. Le linee guida per i Beneficiari ed eventuali terze parti, sono disponibili all’indirizzo xxxx://xxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxx/xxxxxx-xxxxxxxx_xx.
I.13 SUPPORTO AI PARTECIPANTI
Qualora l’attuazione del Progetto preveda la liquidazione di un supporto finanziario ai partecipanti, i Beneficiari sono tenuti a fornire tale sostegno nel rispetto delle condizioni di cui agli Allegati I e IV (se applicabile), i quali devono almeno riferire in merito a:
l'importo massimo del supporto finanziario, che non deve superare i 60.000 euro per partecipante;
i criteri utilizzati per determinare l'importo esatto del supporto finanziario;
le attività per le quali è previsto un supporto finanziario al partecipante, sulla base di un elenco stabilito;
la definizione dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono beneficiare del supporto finanziario;
i criteri stabiliti per l’erogazione del supporto finanziario.
I Beneficiari sono tenuti a:
trasferire l’intero supporto finanziario relativo al viaggio, soggiorno, supporto linguistico ai partecipanti alle attività transnazionali di apprendimento, insegnamento/formazione, applicando i contributi unitari di cui all'Allegato IV;
oppure possono
garantire ai partecipanti un contributo alternativo a quello finanziario fornendo ai partecipanti alle attività transnazionali di apprendimento, insegnamento/formazione, i servizi relativi al viaggio, soggiorno e supporto linguistico. In tal caso, i Beneficiari devono assicurare che il viaggio, il soggiorno e il supporto linguistico rispettino gli standard di qualità e di sicurezza necessari.
I Beneficiari possono scegliere di combinare le due opzioni di cui al paragrafo precedente, garantendo un trattamento equo e paritario a tutti i partecipanti. In tal caso si applicano le condizioni stabilite per ciascuna opzione in riferimento alle rispettive categorie di budget.
I.14 DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
I.14.1 Certificazione antimafia (applicabile solo ad enti privati con sovvenzione superiore a 150.000 euro)
Ai fini della stipula della presente Convenzione e nel caso in cui il Coordinatore sia beneficiario di una o più sovvenzioni i cui singoli importi assommino complessivamente ad un contributo totale superiore ai 150.000,00 (ex art. 83 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i), l’AN inoltrerà la richiesta della informazione antimafia agli organi competenti per il tramite della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione antimafia, predisposta dal Ministero dell’Interno. Decorso il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta richiesta da parte della Prefettura di competenza, l’AN procederà alla stipula della Convenzione anche in assenza della suddetta informazione. In tale caso, il contributo sarà corrisposto sotto condizione risolutiva fino alla ricezione dell’informazione antimafia liberatoria e l’AN si riserva il diritto di revocarlo secondo le modalità descritte all’Articolo II.17.3 dell’Allegato I Condizioni Generali della Convenzione.
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 159/2011 e s.m.i, resta inteso che le variazioni che avvengono nell’assetto societario del Coordinatore devono - pena sanzione amministrativa pecuniaria – essere obbligatoriamente comunicate alla Prefettura di competenza entro il termine di 30 giorni dalla data della predetta variazione, informandone contestualmente l’Agenzia Nazionale che dovrà procedere alla richiesta di una nuova informazione antimafia.
I.14.2 Codice Unico di Progetto (CUP)
Ai sensi della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 art. 11, il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato al Progetto, oggetto della presente Convenzione, è:
_______
Il CUP, unitamente al codice identificativo del progetto, deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi all’azione oggetto della presente Convenzione. Tale obbligo si estende a tutti gli organismi partner del Progetto.
I.15 SPECIFICHE DEROGHE ALL’ALLEGATO 1 – CONDIZIONI GENERALI
1. Ai fini del presente accordo, nell'Allegato I - Condizioni Generali, il termine "la Commissione" deve essere intesa come "l’AN", il termine "azione" deve essere inteso come "Progetto" e il termine "costo unitario" deve intendersi come "contributo unitario", salvo diverse disposizioni.
Ai fini del presente accordo, nell'Allegato I Condizioni Generali il termine "bilancio" deve essere inteso come "la parte finanziaria del Rapporto", salvo diversa disposizione.
All'Articolo
II.4.1, II.7.1, II.8.2,
II.20.3,
II.27.1, II.27.3, al primo comma dell'Articolo II.27.4, al primo
comma dell'Articolo II.27.8. e all'Articolo II.27.9, il riferimento
alla "Commissione"
deve essere inteso come riferimento alla “AN
e alla Commissione".
All'articolo II.12 il termine "sostegno finanziario" deve essere letto come "supporto" e il termine "terzi" devono essere lette come "partecipanti".
2. Ai fini del presente accordo, le seguenti clausole di cui all'Allegato I Condizioni Generali non si applicano: Articolo II.2.2 (b) (ii), Articolo II.12.2, Articolo II. 18,3, Articolo II.19.2 e II.19.3, Articolo II.20.3, Articolo II.21, Articolo II.27.7.
Ai fini del presente accordo, i termini "entità affiliate", "pagamento intermedio", "somma forfettaria", "tariffa unica", quando menzionati nelle Condizioni Generali, non si applicano.
3. L'articolo II.7.1 deve essere letto come segue:
"II.7.1 Trattamento dei dati personali da parte dell’AN e della Commissione
Tutti i dati personali riportati nella Convenzione saranno trattati dall’AN conformemente alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2018/17254.
I dati in questione saranno trattati dal responsabile del trattamento dei dati indicato all’Articolo I.6.1 ai soli fini dell’implementazione, della gestione e del monitoraggio della Convenzione o ai fini di protezione degli interessi dell’Unione, ivi inclusi controlli, audit e indagini in conformità all’Articolo II.27.
I beneficiari hanno il diritto di accedere, rettificare o cancellare i propri dati personali e il diritto di limitare o, se del caso, il diritto alla portabilità dei dati o il diritto di opporsi al trattamento dei dati in conformità al regolamento (UE) n. 2018/1725; a tal fine, devono inviare eventuali domande sul trattamento dei propri dati personali al responsabile del trattamento dei dati di cui all'articolo I.6.
I Beneficiari hanno il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante europeo per la protezione dei dati.”
4. All'Articolo II.9.3, il titolo e la lettera (a) del primo paragrafo devono essere letti come segue:
"II.9.3
Diritti di utilizzo dei risultati e dei diritti preesistenti da parte
dell’AN e dell'Unione
I
Beneficiari concedono all’AN e all’Unione Europea il diritto di
utilizzare i risultati del Progetto per le seguenti finalità:
(a) uso per finalità proprie, in particolare la messa a disposizione dei risultati a persone che lavorano per la AN, istituzioni europee, agenzie e organismi degli Stati membri, nonché copia e riproduzione integrale o parziale in numero illimitato di esemplari.”
Nel
resto di questo Articolo, i riferimenti all’"Unione"
devono essere lette come riferiti “all’ AN e / o all'Unione".
5. Il secondo comma dell'Articolo II.10.1 deve essere letto come segue:
"I Beneficiari
devono garantire che la AN, la Commissione, la Corte dei Conti
europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (XXXX) possano
esercitare i diritti di cui all'articolo II.27 anche verso gli
appaltatori dei Beneficiari."
6. Una nuova lettera (l) si aggiunge all'Articolo II.17.3.1 e recita:
"(l) se vi è una denuncia da parte di tutti gli altri Beneficiari riguardo il fatto che il Coordinatore non attui il progetto di cui all'Allegato II o non rispetti un altro sostanziale obbligo a suo carico secondo le disposizioni della Convenzione."
7. L'Articolo II.18 deve essere letto come segue:
"II.18.1 La Convenzione è disciplinata dall’ordinamento giuridico italiano.
II.8.2 Il Foro di Roma, escluso ogni altro foro alternativo o concorrente, ha giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia tra la AN e i Beneficiari riguardante l'interpretazione, l'applicazione o la validità della presente Convenzione, qualora tali controversie non possano essere risolte in via amichevole.
Salvo non venga a configurarsi nel caso concreto l’adozione di un provvedimento amministrativo da parte dell’AN, nel qual caso lo stesso dovrà essere impugnato davanti al TAR Lazio – Roma nel termine di 60 giorni dall’adozione del medesimo provvedimento, per ogni questione inerente l’interpretazione, l’esecuzione e la cessazione della Convenzione, il Coordinatore potrà ricorrere al Tribunale civile di Roma nei termini e nel rispetto delle previsioni dell’ordinamento vigente. “
8.
L'Articolo
II.19.1 deve essere letto come segue:
"Le condizioni per l'ammissibilità dei costi sono definite nell’Allegato III, sezioni I.1 e II.1.”
9. L'Articolo II.20.1 deve essere letto come segue:
"Le condizioni per dichiarare i costi e contributi sono definiti nell’Allegato III, sezioni I.2 e II.2."
10. L'Articolo II.20.2 deve essere letto come segue:
"Le condizioni per la registrazione e per la tenuta della documentazione giustificativa dei costi e dei contributi dichiarati sono definite nelle sezioni I.2 e II.2 dell'Allegato III."
11. Il primo paragrafo dell'Articolo II.22 deve essere letto come segue:
"I Beneficiari sono autorizzati a modificare il Budget di Progetto, di cui all'Allegato II, attraverso trasferimenti tra le diverse voci di bilancio, solo se il Progetto è realizzato come descritto nell'Allegato II. Questa eventuale variazione al budget non comporta una modifica della Convenzione come previsto all'Articolo II. 13, se risultano soddisfatte le condizioni di cui all'Articolo I.3.3. "
12. L'Articolo II.23 (b) deve essere letto come segue:
"(B) non presenta tale richiesta entro i 30 giorni di calendario successivi al sollecito scritto trasmesso dall’AN."
13. Il primo comma dell'Articolo II.24.1.3 deve essere letto come segue:
"Durante il periodo di sospensione dei pagamenti il Coordinatore non ha diritto di presentare eventuali richieste di pagamento e documenti giustificativi di cui agli Articoli I.4.3 e I.4.4".
14. L'Articolo II.25.1 deve essere letto come segue:
"II.25.1
Fase 1 - L'applicazione del tasso di rimborso/contributo unitario per
le unità ammissibili
Questo
fase prevede quanto segue:
Se, come previsto dall'Articolo I.3.2 (a), la sovvenzione assume la forma del rimborso dei costi ammissibili, il tasso di rimborso riportato alla sezione II.2 dell'Allegato III viene applicato ai costi eleggibili del Progetto approvato dalla AN per le corrispondenti categorie di costi e Beneficiari;
Se, come previsto dall'Articolo I.3.2 (b), la sovvenzione assume la forma di un contributo unitario, le unità di contributo di cui all'Allegato IV è moltiplicato per il numero effettivo di unità approvato dalla AN.
Se l'Articolo I.3.2 prevede una combinazione delle due diverse forme di sovvenzione, gli importi ottenuti devono essere sommati."
15. Il secondo comma dell'Articolo II.25.4 deve essere letto come segue:
"L'importo della riduzione sarà proporzionale all’entità della non conforme realizzazione del Progetto e/o della gravità dell’eventuale scostamento, come previsto al punto IV dell'Allegato III."
16. Il terzo comma dell'Articolo II.26.3 deve essere letto come segue:
"Se il pagamento non è stato effettuato entro la data indicata nell’ordine di recupero, l’AN recupererà l'importo dovuto:
mediante compensazione, senza il previo consenso del Coordinatore, con eventuali importi ad esso dovuti da parte del AN ('compensazione'); in circostanze eccezionali, per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, la AN può compensare prima della termine stabilito per il recupero. Contro tale preventiva compensazione, può essere presentato un ricorso secondo le modalità stabilite all’Articolo II.18.2;
procedendo ad escussione della garanzia fideiussoria, ove previsto ai sensi dell'Articolo I.4.2 ( 'attingendo alla garanzia fideiussoria);
rivalendosi sui Beneficiari, responsabili in solido fino al contributo massimo ad essi destinato e indicato nel Budget di Progetto (Allegato II ed eventuali successive modifiche);
intraprendendo azioni legali, come previsto all'Articolo II.18.2 o nelle Condizioni Particolari. "
17. Il terzo comma dell'Articolo II.27.2 deve essere inteso come segue:
“I periodi di cui al primo e al secondo comma possono essere posticipati se una durata maggiore è prevista dalla legislazione nazionale o se ci sono verifiche in corso, ricorsi, contenziosi riguardo la concessione della sovvenzione, ivi inclusi i casi di cui all'Articolo II. 27.7. In questi ultimi casi, i Beneficiari devono conservare i documenti fino alla conclusione di tali audit, ricorsi, contenziosi.
18. L'Articolo II.27.3 deve essere letto come segue:
" Qualora un controllo o audit siano avviati prima dell’erogazione del saldo, il Coordinatore è tenuto a fornire tutte le informazioni, incluse le informazioni in formato elettronico, richieste dall’AN o da ogni altro organismo autorizzato da essa. Se opportuno l’AN può richiedere che tali informazioni siano fornite direttamente da un Beneficiario.
Qualora un controllo o audit siano avviati dopo l’erogazione del saldo tali informazioni dovranno essere fornite dal Beneficiario interessato.
Se il Coordinatore non
adempie agli obblighi di cui al primo e al secondo comma, la AN può
considerare:
ineleggibili tutti i costi non sufficientemente documentati dalle informazioni fornite dai Beneficiari;
indebito qualsiasi contributo unitario non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dai Beneficiari ".
FIRME
Per il Coordinatore Per
l’AN
[nome e cognome] Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx
[firma]
[firma]
Fatto a [luogo], [data] Fatto a
[luogo], [data]
Redatto in due originali in lingua italiana.
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 c.c., il Coordinatore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente il contenuto dei seguenti articoli delle CONDIZIONI PARTICOLARI:
Art. I.2 (Entrata in vigore della Convenzione e Durata); Art. I.3 (Importo massimo accordato e tipologia di sovvenzione); Art. I.4 (Disposizioni in materia di Rapporti e pagamenti); Art. I.18 (Disposizioni aggiuntive richieste dalla legislazione nazionale)
nonché i seguenti Articoli dell’Allegato I CONDIZIONI GENERALI:
Art. II.2 (Obblighi generali e ruolo dei Beneficiari); Art. II.4 (Responsabilità per danni); Art. II.5 (Conflitto d’interessi); Art. II.6 (Obbligo di riservatezza); Art. II.13 (Modifiche alla Convenzione); Art. II.14 (Cessione di pretese pecuniarie a terzi); Art. II.15 (Forza maggiore); Art. II.16 (Sospensione dell’attuazione dell’azione); Art. II.17 (Recesso e Revoca della Convenzione); Art. II.18 (Diritto applicabile, composizione delle controversie e decisioni esecutive); Art. II.24 (Sospensione dei pagamenti e del termine di pagamento); Art. II.25 (Calcolo dell’importo definitivo della sovvenzione); Art. II.26 (Recupero); Art. II.27 (Controlli, revisioni contabili e valutazioni)
Per
il Coordinatore
(nome
e cognome]
Firma
Fatto a [luogo], [data]
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 82 DEL 07.03.2005 E S.M.I.
1 Riferimento al Regolamento (UE) n°1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 Dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea N° L347/50 del 20.12.2013.
3 Licenze aperte - un modo con il quale il proprietario concede ad altri l’autorizzazione ad utilizzare un suo prodotto/lavoro/risultato. Ad ogni singolo prodotto/lavoro/risultato è associata una licenza. Esistono diverse licenze aperte a seconda della portata delle autorizzazioni concesse o le limitazioni imposte e i Beneficiari sono liberi di scegliere la specifica licenza da applicare al loro prodotto/ lavoro/risultato. Una licenza aperta non è un trasferimento dei diritti d'autore o di diritti di proprietà intellettuale (DPI).
4 Regolamento (EU) 2018/1725 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018 sulla protezione degli individui in materia di trattamento dei dati personali da parte delle Istituzioni europee, organismi, uffici e agenzie e sulla libera circolazione di tali dati. Il presente Regolamento abroga il Regolamento (CE) n. 45/2001 e la Decisione n. 1247/2002/CE
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