CBA VALORE CAPITAL
Offerta al pubblico di
CBA VALORE CAPITAL
prodotto finanziario di capitalizzazione (Codice Prodotto 951)
Condizioni di assicurazione
Art. 1 - Prestazioni garantite
Alla scadenza del presente contratto di capitalizzazione, la Società corrisponde, ai Beneficiari designati, un capitale pari al maggiore tra:
• il capitale maturato;
• il 101,5% del capitale investito.
Il capitale investito è uguale al premio versato diminuito delle spese indicate all’art. 5. Il capitale maturato è pari al capitale investito rivalutato secondo quanto previsto all’art. 6.
Il capitale investito ed il capitale maturato si riducono a seguito degli eventuali riscatti parziali effettuati come indicato all’art. 7.
La durata del contratto è fissa a 10 anni e la sottoscrizione è riservata esclusivamente alle persone giuridiche.
Art. 2 - Premio
Il premio unico indicato in polizza è dovuto alla data di decorrenza del contratto.
Fermo restando che le parti possono stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, mediante bonifico bancario (anche con addebito sul proprio conto corrente, se stabilito contrattualmente dalle parti) con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della stessa. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza.
Art. 3 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore e scadenza della garanzia
Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:
• la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente, oppure
• il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l’assenso della Società stessa.
Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il premio, alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o della data di decorrenza indicata in polizza, se successiva. Nel caso in cui il versamento del premio sia effettuato successivamente alla data di conclusione del contratto e alla data di decorrenza indicata in polizza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.
La capitalizzazione termina alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza.
Art. 4 - Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, secondo le modalità di seguito previste..
Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 della data della richiesta.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito delle spese di emissione di € 50,00.
Nel caso di Beneficiario irrevocabile, la richiesta di recesso necessita dell’assenso scritto del Beneficiario.
La richiesta di recesso dal contratto può essere inviata con le seguenti modalità:
• per lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Generale – Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxx;
• per fax 00.0000.0000;
• per e-mail XxxxxXXX@xxxx.xx oppure xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx;
• per il tramite della banca che gestisce il Contratto.
Art. 5 - Spese
Dal premio versato, la Società trattiene:
- € 50,00 per spese di emissione;
- una percentuale del premio al netto delle spese di emissione, variabile in funzione dell’ammontare del premio stesso, come indicato nella tabella che segue:
Premio versato | Percentuale |
inferiore a € 100.000 | 0,50% |
maggiore o uguale a € 100.000 e inferiore a € 500.000 | 0,10% |
maggiore o uguale a € 500.000 | - |
Art. 6 - Rivalutazione delle prestazioni
Al presente contratto, la Società riconosce una rivalutazione del capitale in base alle condizioni di seguito indicate.
A) Gestione Separata
Il presente Contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale, denominata “ALFIERE”, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento, pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
B) Rendimento della Gestione - Il rendimento di ALFIERE considerato ai fini della rivalutazione è quello calcolato con le modalità indicate all’art. 3 del relativo Regolamento con riferimento al periodo di 12 mesi che si conclude alla fine del terzo mese che precede quello nel quale cade la data di rivalutazione considerata.
C) Rendimento annuo attribuito al contratto - Il rendimento annuo da attribuire al contratto è pari al rendimento di cui al precedente punto B) diminuito di una commissione annua di gestione, variabile in funzione dell’ammontare del “premio in vigore” alla data di rivalutazione considerata (pari al premio pagato, al netto della quota dello stesso eventualmente riscattata a seguito di riscatti parziali precedentemente effettuati), come indicato nella seguente tabella:
"Premio in vigore" | Commissione di gestione |
inferiore a € 50.000 | 1,30% |
maggiore o uguale a € 50.000 e inferiore a € 1.000.000 | 1,10% |
maggiore o uguale a € 1.000.000 e inferiore a € 1.500.000 | 0,90% |
maggiore o uguale a € 1.500.000 | 0,75% |
D) Misura di rivalutazione (rendimento consolidato) - La misura annua di rivalutazione è pari al maggiore tra zero e il rendimento annuo attribuito.
E) Rivalutazione del capitale - Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale maturato viene rivalutato aggiungendo allo stesso un importo che si ottiene moltiplicando la misura annua di rivalutazione definita al precedente punto D) per il capitale maturato all'anniversario precedente.
La suddetta modalità si applica anche per la rivalutazione del capitale da effettuare all’epoca del riscatto, con riferimento alla frazione di anno trascorsa tra il precedente anniversario (o la precedente data di rivalutazione, se successiva) e la ricorrenza mensile che precede la data di richiesta del riscatto.
Art. 7 - Riscatto totale e parziale
A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere alla Società, con le modalità indicate all’art. 12, la corresponsione del valore di riscatto totale del contratto.
Il valore di riscatto è pari al capitale maturato alla ricorrenza mensile precedente la data di richiesta del riscatto, diminuito della penale di riscatto e di € 10,00 a titolo di spese di liquidazione. La penale di riscatto è calcolata moltiplicando il capitale maturato per la percentuale di penalizzazione indicata nella tabella che segue, in corrispondenza al numero di anni interamente trascorsi tra la data di decorrenza del contratto e la data della richiesta.
Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza | Percentuale di penalizzazione per riscatto |
1 | 2,0% |
2 | 1,5% |
3 | 1,0% |
4 | 0,5% |
5 o più | 0,0% |
Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e che il capitale riscattato non sia inferiore a € 5.000,00 e quello residuo non sia inferiore a € 10.000,00, il Contraente può richiedere alla Società, con le modalità indicate all’art. 12, il riscatto di una quota del capitale maturato (riscatto parziale).
In tal caso, il contratto rimane in vigore con riduzione del capitale investito e del capitale maturato in proporzione alla quota di capitale riscattato.
Il valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse modalità previste per il riscatto totale, salvo l’eventuale riduzione della penale di riscatto alle condizioni di seguito definite, ma con riferimento alla quota di capitale riscattato. La penale di riscatto viene applicata solo sulla quota di capitale riscattato parzialmente, che, cumulata alle quote di capitale eventualmente riscattate in precedenza, eccede il 20% del premio versato e sempreché il capitale residuo sia almeno pari a € 100.000,00.
Art. 8 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme garantite.
Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla polizza o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.
Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
Art. 9 - Comunicazioni alla Società
Il Contraente, ad ogni effetto del presente contratto, deve comunicare per iscritto alla Società ogni cambiamento di residenza o domicilio assumendosi, in difetto, tutte le conseguenze di legge o di contratto.
Il Contraente deve, inoltre, comunicare tempestivamente per iscritto alla Società qualsiasi cambiamento di circostanze dichiarate all’atto della sottoscrizione del contratto.
Art. 10 - Comunicazioni della Società
La Società si impegna a trasmettere entro sessanta giorni da ciascuna ricorrenza annuale del contratto, il documento unico di rendicontazione annuale della posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:
− premio versato e valore del capitale maturato alla data di riferimento del documento unico di rendicontazione precedente;
- valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento del documento unico di rendicontazione;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento del documento unico di rendicontazione;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, tasso annuo di rendimento retrocesso, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni
Art. 11 - Beneficiari
Beneficiario del contratto è il Contraente.
Art. 12 - Pagamenti della Società e documentazione richiesta
La richiesta di pagamento, corredata della documentazione necessaria di seguito specificata, può essere inviata con le seguenti modalità:
• per lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata a HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Generale – Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxx;
• per fax 00.0000.0000;
• per e-mail XxxxxXXX@xxxx.xx oppure xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx;
• per il tramite della banca che gestisce il Contratto.
Per ogni tipologia di liquidazione dovranno essere presentati alla Società i documenti di seguito specificati:
• richiesta di pagamento, sottoscritta dal Contraente, nella quale siano indicati tutti i suoi dati identificativi;
• fotocopia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale del Contraente o del suo legale rappresentante se il Contraente è una persona giuridica;
• documentazione necessaria alla verifica dell’effettivo potere di rappresentanza nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica;
• dichiarazione del Contraente sull’eventuale percepimento della liquidazione in relazione ad attività commerciali, ai fini della corretta tassazione dei proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali;
• se la polizza è vincolata o sottoposta a pegno, apposita comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vincolatario o benestare del creditore pignoratizio, che autorizzi il pagamento all’avente diritto o indichi l’ammontare del debito residuo vantato.
La Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione, specificandone la motivazione, solo in presenza di situazioni particolari che ne rendano necessaria o opportuna l’acquisizione prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, ovvero al fine di adempiere a specifiche disposizioni di legge. In particolare, l’originale della polizza verrà richiesto dalla Società solo quando il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso della Società o quando la Società contesti l’autenticità della polizza.
La Società si impegna comunque a non richiedere documentazione non necessaria o di cui già dispone, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con l’avente diritto e che risulti ancora in corso di validità.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui sia stata ricevuta tutta la documentazione richiesta, comprensiva delle informazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa1. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto sino alla data di effettivo pagamento, calcolati al tasso legale determinato ai sensi di legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.
Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso la sede della stessa o del competente intermediario incaricato o attraverso accredito della somma dovuta sul conto corrente indicato dall’avente diritto e a lui intestato, contro rilascio di regolare quietanza.
Il pagamento di quanto dovuto dalla Società mediante accredito sul conto corrente indicato dall’avente diritto, anche in assenza di apposita quietanza, libera la Società da qualsiasi obbligazione nei confronti dell’avente diritto.
Art. 13 - Legge applicabile
Il contratto è regolato dalla legge italiana.
1 Ad esempio per adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) o adempimenti in materia di accertamenti fiscali quali quelli derivanti dalla Legge n. 95/2015 di ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica Italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”.
Art. 14 - Obblighi di restituzione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio
Qualora la Società, con riferimento al contratto in via di sottoscrizione o a qualsiasi successiva operazione ad esso connessa, non riceva la documentazione richiesta al fine di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni), si riserva il diritto di non dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al contraente di quanto di sua spettanza, tramite bonifico sul conto corrente bancario dallo stesso indicato, senza che ciò costituisca inadempimento contrattuale da parte della Società.
Art. 15 - Foro competente
Per le controversie relative al contratto il Foro giudiziario competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei suoi aventi diritto.
Art. 16 - Tasse e imposte
Imposte e tasse relative al contratto ed alle sue prestazioni sono a carico del Contraente o dei suoi aventi diritto.
GLOSSARIO
Aliquota di retrocessione: Percentuale del rendimento dell’attività finanziaria sottostante il prodotto finanziario di capitalizzazione che individua il rendimento retrocesso, ossia il rendimento che, nell’ambito del meccanismo di rivalutazione periodica del capitale, concorre a definire il rendimento consolidato, ossia il rendimento che viene riconosciuto in via definitiva all’investitore-contraente.
Aliquota trattenuta: Percentuale del rendimento della attività finanziaria sottostante il prodotto finanziario di capitalizzazione che viene trattenuta dall’Impresa di assicurazione.
Capitale investito: Parte del premio versato che viene effettivamente investita dall’Impresa di assicurazione nella gestione interna separa investita dall’Impresa di assicurazione nella gestione interna separata/linea/combinazione libera e/o in altra provvista di attivi. Esso è determinato come differenza tra il capitale nominale e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento del premio.
Capitale maturato: Capitale che l’Investitore-contraente ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del capitale investito in corrispondenza delle suddette date effettuata secondo le modalità previste dal meccanismo di rivalutazione del capitale.
Capitale nominale: Premio versato per la sottoscrizione di una gestione interna separata/linea/combinazione libera e/o di un’altra provvista di attivi al netto delle spese di emissione.
Capitale rivalutato iniziale: Valore derivante dalla rivalutazione iniziale del capitale investito al momento di sottoscrizione in base al tasso tecnico.
Clausola di riduzione: Facoltà dell’Investitore-contraente di conservare la qualità di soggetto Investitore-contraente, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite – eventuali – clausole contrattuali.
Combinazioni libere: Allocazione del capitale investito tra diverse gestioni interne separate e/o altre provviste di attivi realizzata attraverso combinazioni libere delle stesse sulla base della scelta effettuata dall’Investitore-contraente.
Combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee): Allocazione del capitale investito tra diverse gestioni interne separate e/o altre provviste di attivi realizzata attraverso combinazioni predefinite delle stesse sulla base di una selezione effettuata dall’Impresa di assicurazione.
Consolidamento: Meccanismo in base a cui l’Investitore-contraente acquisisce in via definitiva le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale.
Conversione (c.d. switch): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento da gestioni interne separate/linee/combinazioni libere ovvero da altre provviste di attivi sottoscritte e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in altre gestioni interne separate/linee/combinazioni libere ovvero in altre provviste di attivi.
Costi di caricamento: Parte del premio versato dall’Investitore-contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’Impresa di assicurazione.
Gestione interna separata: Fondo appositamente creato dall’Impresa di assicurazione e gestito separatamente rispetto alle altre attività della stessa. I premi versati dall’Investitore-contraente, al netto dei costi applicati, sono investiti in tale fondo.
Determinazione: Confronto tra il rendimento retrocesso e il tasso di rendimento minimo garantito ai fini del calcolo del rendimento consolidato riconosciuto all’Investitore-contraente.
Duration: Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse. Frequenza di consolidamento: Frequenza con la quale l’Impresa di assicurazione riconosce in via definitiva all’Investitore-contraente il rendimento consolidato. Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere.
Frequenza di determinazione: Frequenza con la quale l’Impresa di assicurazione confronta il rendimento retrocesso con il tasso di rendimento minimo garantito ai fini del calcolo del rendimento consolidato. Frequenza di rilevazione: Frequenza con la quale l’Impresa di assicurazione rileva il rendimento della gestione interna separata/linea/combinazione libera ovvero dell’altra provvista di attivi.
Misura di rivalutazione: Incremento periodico che viene attribuito al capitale maturato rispetto al periodo precedente. Qualora sia previsto un tasso tecnico, tale misura, applicata al capitale rivalutato iniziale, è determinata scontando al tasso tecnico la differenza tra il rendimento consolidato e il tasso tecnico medesimo.
Modulo di proposta: Xxxxxx sottoscritto dall’Investitore-contraente con il quale egli manifesta all’Impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Orizzonte temporale di investimento consigliato: Orizzonte temporale consigliato di permanenza nell’investimento finanziario. Tale orizzonte, espresso in termini di anni, è determinato in relazione al tempo necessario per recuperare i costi del prodotto avendo riguardo, tra l’altro, al tasso di rendimento minimo garantito previsto.
Prelievo in punti percentuali assoluti: Modalità di prelievo sul rendimento rilevato secondo cui l’Impresa di assicurazione trattiene un margine (c.d. tasso di rendimento trattenuto) e determina in via residuale il rendimento retrocesso.
Prelievo percentuale: Modalità di prelievo sul rendimento rilevato secondo cui il rendimento retrocesso e la quota-parte trattenuta dall’Impresa di assicurazione vengono determinati applicando rispettivamente un’aliquota di retrocessione e un’aliquota trattenuta al rendimento rilevato.
Premio periodico: Premio che l’Investitore-contraente si impegna a versare all’Impresa di assicurazione su base periodica per un numero di periodi definito dal contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto premio annuo. Laddove l’importo del premio periodico sia stabilito dall’Investitore-contraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni di contratto, esso è anche detto premio ricorrente.
Premi unico: Premio che l’Investitore-contraente corrisponde in un’unica soluzione all’Impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del contratto.
Premio versato: Importo versato dall’Investitore-contraente all’Impresa di assicurazione per l’acquisto del prodotto finanziario-assicurativo. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, all’Investitore-contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.
Prodotto finanziario di capitalizzazione: Prodotto che lega la prestazione dell'Impresa di assicurazione all'andamento di una o più gestioni interne separate (ovvero, meno frequentemente, in via alternativa o complementare, all’andamento di una o più altre provviste di attivi). Tale prodotto consente all’Investitore-contraente di ottenere a scadenza il rimborso del capitale investito maggiorato delle rivalutazioni periodiche riconosciute sulla base del rendimento realizzato dalla/le suddetta/e gestione/i, ed, eventualmente, anche di una rivalutazione iniziale calcolata in base al tasso tecnico. Le rivalutazioni riconosciute alla fine di ciascun periodo determinano il capitale iniziale del periodo di rivalutazione successivo, secondo un meccanismo di consolidamento che garantisce l’acquisizione in via definitiva del capitale progressivamente maturato.
Proposta d’investimento finanziario: Espressione riferita ad ogni possibile attività finanziaria (ovvero ogni possibile combinazione di due o più attività finanziarie) sottoscrivibile dall’Investitore-contraente con specifiche caratteristiche in termini di modalità di versamento dei premi e/o regime dei costi tali da qualificare univocamente il profilo di rischio-rendimento e l’orizzonte temporale consigliato dell’investimento finanziario. Laddove un’attività finanziaria (ovvero una combinazione di due o più attività finanziarie) sia abbinata ad appositi servizi/prodotti che comportino una sostanziale modifica del profilo di rischio-rendimento dell’investimento, ciò qualifica una differente proposta d’investimento finanziario.
Provvista di attivi: Attivi destinati alla copertura di impegni assunti dall’Impresa di assicurazione e diversi da gestioni interne separate. Il tasso di rendimento minimo garantito relativo a una provvista di attivi è soggetto ad una disciplina normativa differenziata in relazione alle varie tipologie di provvista.
Recesso: Diritto dell’Investitore-contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Rendimento consolidato (anche detto Rendimento riconosciuto o rivalutazione): Rendimento in base al quale l’Impresa procede alla rivalutazione del capitale alle date di consolidamento previste dalla Condizioni di contratto. Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere. Il rendimento consolidato è tipicamente determinato in funzione del rendimento di una o più gestioni interne separate al netto dei costi prelevati dall’Impresa di assicurazione e in funzione del tasso di rendimento minimo garantito e della c.d. frequenza di determinazione.
Rendimento retrocesso (o attribuito): Componente del rendimento rilevato che partecipa al calcolo del rendimento consolidato. Essa è tipicamente determinata in via residuale rispetto alla componente del rendimento rilevato trattenuta dall’Impresa di assicurazione.
Rendimento rilevato: Risultato conseguito dalla gestione interna separata/linea/combinazione libera ovvero da altra provvista di attivi.
Revoca della proposta: Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l’Impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l’acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l’emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).
Riscatto: Facoltà dell’Investitore-contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di contratto.
Spese di emissione: Spese fisse (ad es. spese di bollo) che l’Impresa di assicurazione sostiene per l’emissione del prodotto finanziario.
Tasso tecnico: Tasso di rendimento minimo riconosciuto inizialmente al sottoscrittore del prodotto finanziario. L’applicazione di tale tasso al capitale investito determina il valore del c.d. capitale rivalutato iniziale.
Tasso di rendimento minimo garantito: Tasso di rendimento che l’Impresa di assicurazione garantisce sul capitale investito. Può essere applicato (in tutto – e in tale ipotesi coincide con il tasso tecnico – o in parte) ai fini della determinazione del capitale rivalutato iniziale, oppure può essere applicato periodicamente al capitale progressivamente maturato. Il valore massimo che l’Impresa di assicurazione può assegnare al tasso di rendimento minimo garantito è soggetto ad apposita disciplina normativa. Tale disciplina è differenziata in relazione alla circostanza che il prodotto finanziario di capitalizzazione sia legato a gestioni interne separate ovvero ad altre provviste di attivi. Qualora non sia previsto un tasso tecnico, il tasso di rendimento minimo garantito coincide con la misura annua minima di rivalutazione garantita.
Tasso di rendimento trattenuto: Margine sul rendimento di una o più gestioni interne separate che l’Impresa di assicurazione non retrocede all’Investitore-contraente e trattiene per sé.
CBA Valore Capital_Set Informativo Mod951-0321 Condizioni di assicurazione – Pag. 8 di 8
Data ultimo aggiornamento: 07/01/2021