ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE E LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE E LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA
TRA
AIPTO – Associazione Italiana Professione Tecnico Ortopedico, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, C.F. 97857180018, PEC xxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxx, rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Confimi Industria Sanità - Categoria Merceologica di Confimi Industria - Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata, con sede legale in Via Tagliamento, 25 – 00198 Roma, C.F. 97702390580, PEC xxxxxxx@xxx.xx, rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxx
di seguito, per brevità, denominate “AIPTO” e “Confimi Industria Sanità”, congiuntamente “Parti”,
Confimi Industria Sanità rappresenta oltre 980 aziende, e circa 15.000 addetti che operano nei più differenti ambiti del settore: dal biomedicale alla produzione, distribuzione e commercio di macchinari, dispositivi e presidi medicali; dai laboratori all’assistenza sanitaria e sociale.
L’Associazione Scientifica AIPTO considera parte integrante della propria missione la ricerca scientifica nei settori: ortoprotesico, Additive 4.0, A.I., Machine learning, Riabilitazione con l’utilizzo di sistemi di realtà aumentata, formazione pratica a distanza con l’utilizzo di sistemi di realtà aumentata, sensoristica. AIPTO, infatti, è fondata sul concetto della multi-professionalità e grazie a questo punta ad intraprendere studi che spaziano nel mondo della ricerca scientifica a 360 gradi. Per conseguire tali obiettivi, AIPTO è proiettata ad interagire con professionisti, Università, Enti, Associazioni e Aziende, ampliando e promuovendo iniziative formative e didattiche; Tutto le attività di ricerca sono possibili grazie ad una stretta collaborazione con il CIM 4.0 “Competence Center di Torino” il quale annovera fra i suoi consorziati il Politecnico di Torino e la Facoltà di Medicina e Chirurgia;
• Confimi Industria e AIPTO, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, intendono realizzare progetti comuni su tematiche legati alla formazione, innovazione e lo sviluppo delle conoscenze;
• le Parti, nella programmazione di eventuali iniziative, potranno partecipare ad eventuali progetti condivisi per la realizzazione della progettualità;
• le Parti dispongono di servizi in grado di collaborare per supportare i coordinatori dei progetti e delle iniziative comuni, allo scopo di concretizzare diverse attività di partenariato.
SI CONVIENE FRA LE PARTI QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Premesse
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 – Oggetto
1. AIPTO e Confimi Industria Sanità collaborano per realizzare, ciascuno in ragione delle proprie competenze, progetti e iniziative di interesse generale del settore biomedicale e dell’industria sanitaria privata.
2. L’accordo non impegna le parti a un rapporto di esclusività ma rappresenta un’opportunità per attivare i processi di informazione reciproca in merito a possibili collaborazioni e partecipazioni nella realizzazione di progetti e iniziative.
Articolo 3 – Durata dell’Accordo
1. Il presente accordo ha durata di 2 (due) anni dalla data di sottoscrizione.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno concordate fra le Parti per iscritto.
3. Le Parti possono recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta all’altra Parte mediante invio di raccomandata a.r. o a mezzo PEC con un preavviso di 3 mesi.
4. La violazione anche di una sola delle norme che regolano il presente accordo darà diritto alla Parte adempiente di risolvere per giusta causa il medesimo tramite comunicazione alla controparte da inviarsi con raccomandata a. r. o a mezzo PEC.
Articolo 4 – Ambiti di azione
1. Le Parti definiscono le linee progettuali e strategiche d’interesse comune, con particolare riferimento ai seguenti ambiti di azione:
• Sviluppare progetti congiunti di ricerca e studio nell’ambito sanitario e biomedicale;
• Sviluppare innovazione e efficienza nell'ambito della ricerca biomedicale;
• Realizzare studi e iniziative focalizzate allo sviluppo della competitività dell’industria sanitaria privata;
• Incrementare i contatti tra aziende, creando una rete tra gli operatori privati;
• Sviluppare collaborazioni integrate in materia di ricerca e trasferimento di conoscenze e tecnologie;
• Promuovere la condivisione di informazioni per le finalità di ciascuna Parte, nel rispetto dell'accordo.
2. Le Parti potranno individuare altri ambiti di interesse, cercando anche di favorire, ove necessario e proficuo, l’adozione di standard, specifiche tecniche e linee-guida d’interesse comune.
3. Per ogni iniziativa le Parti si impegnano a definire previamente i tempi, i modi e le risorse necessarie alla sua realizzazione, nonché gli apporti e gli impegni specifici di ciascuno, inclusi gli aspetti relativi alla proprietà dei risultati, alla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e agli adempimenti relativi alla rendicontazione.
4. Le Parti saranno altresì impegnate nella promozione di pubblicazioni, articoli, contenuti inerenti alle attività realizzate congiuntamente.
Articolo 5 – Accordi attuativi
1. Le Parti, attraverso uno specifico accordo attuativo per ogni progettualità e iniziativa, dovranno:
a) definire la disponibilità delle risorse umane e strumentali;
b) proporre gruppi di lavoro paritetici formati dai rappresentanti delle Parti, finalizzati alla stesura degli obiettivi progettuali per presentare specifiche proposte e alla loro conduzione in caso di realizzazione;
c) indicare per ciascuna Parte le eventuali risorse economiche disponibili e necessarie per la realizzazione delle attività;
d) verificare tutti gli aspetti amministrativi e gestionali, nonché contenutistici allo scopo di gestire la progettualità realizzata congiuntamente;
e) al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale, di Confimi Industria e/o dell’Associazione, coinvolto nel progetto, identificare la persona che dovrà farsi carico della valutazione dei rischi e dell’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione atte a garantire la sicurezza dei lavoratori, compresa la formazione degli stessi in conformità a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
Articolo 6 – Referenti e Comitato operativo
1. Per la gestione ed il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti designano, quali propri Referenti:
• Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx – Confimi Industria;
• Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx – AIPTO.
2. Tutta l’attività oggetto del presente accordo sarà indirizzata, monitorata e valutata dalle Parti, tramite un Comitato operativo paritetico, la cui composizione verrà definita successivamente dai referenti sopra citati.
Ciascun componente del Comitato operativo si avvarrà del supporto degli uffici della propria organizzazione per adottare tutte le iniziative ritenute necessarie al fine di assicurare che la collaborazione produca per ciascuna delle parti e complessivamente i risultati previsti.
3. È in particolare compito del Comitato operativo:
a) indicare le linee progettuali e strategiche d’interesse comune;
b) seguire lo sviluppo e supervisionare l’implementazione delle iniziative o dei progetti di collaborazione per assicurarne la qualità e l’integrità dei risultati;
c) promuovere azioni per la condivisione delle conoscenze ed esperienze prodotte dai diversi accordi attuativi;
d) esprimere un parere sullo stato di avanzamento della progettualità stessa, in sede della rendicontazione periodica, anche ai fini della validazione delle spese rendicontate;
e) sulla base dei risultati conseguiti ed in relazione agli obiettivi definiti dall’accordo attuativo, rilevare le necessità di aggiornamento delle iniziative stesse già realizzate;
f) adottare ogni altra iniziativa ritenuta utile e/o necessaria per assicurare il successo delle progettualità e proporre alle Parti le eventuali modifiche o riallineamenti ritenuti utili a tale scopo.
Articolo 7 – Oneri e rendicontazione
1. L’esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, qualora comporti l’assunzione di costi, è effettuata secondo appositi piani finanziari allegati alle specifiche convenzioni attuative.
2. Per ogni progetto i Referenti provvederanno a rendicontare producendo apposita documentazione amministrativo-contabile.
3. In ogni caso le spese sostenute dovranno sempre essere finalizzate alla realizzazione del progetto, temporalmente ad esso riconducibili e verificabili attraverso pertinente e adeguata documentazione contabile.
Articolo 8 – Proprietà dei risultati
1. La proprietà dei risultati ottenuti e dei materiali prodotti dallo sviluppo dei progetti verrà definita di volta in volta nei singoli accordi attuativi.
2. Rimane fermo il diritto degli inventori di essere menzionati, in quanto tali, nelle eventuali domande di brevetto, secondo le leggi vigenti. I risultati ottenuti dallo svolgimento del programma di ricerca potranno essere oggetto di pubblicazioni scientifiche previo accordo tra le parti.
Articolo 9 – Riservatezza
1. Tutta la documentazione e le informazioni, in particolare di carattere tecnico e metodologico, scambiate tra le Parti e da queste condivise, dovranno essere considerate di carattere confidenziale, e non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
2. Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite da terzi, riconoscendone sin d’ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.
Articolo 10 – Personale, responsabilità, assicurazioni
1. L’attività svolta da ciascuna delle Parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’altra Parte e il personale utilizzato manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro.
2. Le Parti garantiscono adeguata copertura assicurativa ciascuna al proprio personale durante lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo e i relativi accordi attuativi.
3. Il personale di ciascuna Parte non potrà utilizzare alcuna attrezzatura esistente presso la controparte se non dopo aver ricevuto l’autorizzazione del responsabile della stessa e opportuna formazione.
4. In caso di infortunio del personale delle Parti durante lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo e i relativi accordi attuativi, condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse o in itinere, la Parte interessata deve procedere, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, per la denuncia dell’infortunio all’INAIL territorialmente competente, comunicando tempestivamente l’accaduto all’altra Parte.
Articolo 11 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro
1. Le persone indicate nell’accordo attuativo, siano esso personale di Confimi Industria o di AIPTO, provvedono a garantire la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell’ambito delle iniziative, come meglio specificato all’art.5 comma 1 lettera f) del presente accordo.
Articolo 12 – Trattamento e protezione dei dati personali
1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali scambiati o raccolti ai fini della stipula e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e nelle modalità operative disciplinate negli articoli precedenti e negli atti e/o accordi attuativi che saranno stipulati ai sensi dell’art. 5.
2. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo delle Parti, la cui mansione preveda il trattamento, istruiti dai rispettivi datori di lavoro ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.
Articolo 13 – Oneri fiscali
1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/1986, in misura fissa, ai sensi dell'art. 9, tariffa parte prima, del medesimo DPR.
2. Le spese di bollo, dovute fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 2, tariffa parte prima, del DPR 642/72, sono a carico di Confimi Industria, che fornirà prova all’Università dell’avvenuto assolvimento.
Articolo 14 – Controversie
1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito alla presente convenzione, qualora non venisse definita in via amichevole, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.
Art. 15 – Disposizioni finali e norme di rinvio
1. Le Parti dichiarano che il presente Accordo è frutto di trattative e di negoziazione diretta tra le stesse, in ogni sua parte.
2. Per quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa vigente in materia, agli Statuti e ai Regolamenti delle parti contraenti.
Roma, 02 febbraio 2022
AIPTO Il Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Confimi Industria Il Presidente Xxxxxxx Xxxxx |