COMUNE DI SALERNO
COMUNE DI SALERNO
Settore Impianti e Manutenzioni Servizio Manutenzione Infrastrutture
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE E FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA’
ELABORATO:
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
TAV. :
2
DATA:
OTTOBRE 2013
ATTIVITA’ DI SUPPORTO:
I PROGETTISTI:
Ufficio Progettazione
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
articolo 53, comma 2, lettera c) e comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i, del Codice dei Contratti (articoli 43, commi 3 e seguenti, 138, commi 1 e 2, e 168, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE E FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA’
- ANNO 2013 -
euro | ||
A) | Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta) | 625.952,90 |
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | 784,87 | |
Oneri per manodopera | 203.752,35 | |
TOTALE LAVORI A MISURA | 830.490,12 |
B) | Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
1) | I.V.A. sui lavori pari al 22% | 182.707,83 |
2) | Oneri di discarica incluso i.v.a | 34.494,70 |
3) | Oneri di Progettazione e D.L. (art.92 comma5 D.lgs.163/06 – pari all’1,5%) | 12.457,35 |
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 229.659,88 | |
TOTALE GENERALE | 1.060.150,00 |
Il Progettista
Il Responsabile del Procedimento
PREMESSA: Il presente Capitolato Speciale d’Appalto è formato da 3 parti indivisibili ed inscindibili fra loro, che fanno parte sostanziale del contratto d’Appalto, e precisamente:
• PARTE PRIMA: Norme Contrattuali – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI;
• PARTE SECONDA: Xxxxx Xxxxxxxx – PRESCRIZIONI TECNICHE PER OPERE STRADALI E FOGNARIE (URBANIZZAZIONE);
• PARTE TERZA: Xxxxx Xxxxxxxx – PRESCRIZIONI TECNICHE PER OPERE EDILI GENERICHE
Indice
PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto.......................................................................................................................
Art. 2 Ammontare dell’appalto .................................................................................................................
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto ..............................................................................................
Art. 4 Modalità di aggiudica dell’appalto ...................................................................................................
Art. 5 Qualificazione delle imprese e Categoria prevalente.........................................................................
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto .......................................................
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto ........................................................................................
Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ..................................................................................
Art. 9 Fallimento dell’appaltatore ............................................................................................................
Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere .....................................................
Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione ..................................................
Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini .........................................................................
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 Consegna e inizio dei lavori ............................................................................................................
Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori..................................................................................................
Art. 15 Xxxxxxxxxxx e proroghe ..............................................................................................
Art. 16 Penali in caso di ritardo..................................................................................................................
Art. 17 Programma dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma ................................................................
Art. 18 Inderogabilità dei termini di esecuzione ..........................................................................................
Art. 19 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini................................................................
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 20 Anticipazione.................................................................................................................................
Art. 21 Pagamenti in acconto ....................................................................................................................
Art. 22 Xxxxxxxxx a saldo .........................................................................................................................
Art. 23 Revisione prezzi.............................................................................................................................
Art. 24 Cessione del contratto ..................................................................................................................
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 25 Lavori a misura..............................................................................................................................
Art. 26 Lavori in economia ........................................................................................................................
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 27 Cauzione provvisoria......................................................................................................................
Art. 28 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.......................................................................................
Art. 29 Clausola tracciabilità……………………………………………………………………………………………………………..
Art. 30 Assicurazione a carico dell’impresa……………………………………………………………………………………
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 31 Variazione dei lavori.......................................................................................................................
Art. 32 Varianti per errori od omissioni progettuali ......................................................................................
Art. 33 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .................................................................................
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 34 Norme di sicurezza generali............................................................................................................
Art. 35 Sicurezza sul luogo di lavoro ..........................................................................................................
Art. 36 Piano di sicurezza e di Coordinamento ............................................................................................
Art. 37 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento ....................................................
Art. 38 Piano operativo di sicurezza ...........................................................................................................
Art. 39 Xxxxxxxxxx e attuazione dei piani di sicurezza.................................................................................
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 40 Subappalto....................................................................................................................................
Art. 41 Responsabilità in materia di subappalto ..........................................................................................
Art. 42 Pagamento dei subappaltatori ........................................................................................................
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 43 Controversie .................................................................................................................................
Art. 44 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera...........................................................................
Art. 45 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori..................................................................
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 46 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione................................................................................
Art. 47 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione ..............................................
Art. 48 Presa in consegna dei lavori ultimati ...............................................................................................
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 49 Xxxxx e obblighi a carico dell’appaltatore.........................................................................................
Art. 50 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore ........................................................................................
Art. 51 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione..............................................................................
Art. 52 Custodia del cantiere .....................................................................................................................
Art. 53 Cartello di cantiere.........................................................................................................................
Art. 54 Spese contrattuali, xxxxxxx, xxxxx ..................................................................................................
Art.. 55 Spese ed oneri speciali a carico dell’appaltatore ...............................................................................
Art. 56 Cessione degli immobili..................................................................................................................
ABBREVIAZIONI
- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- D.P.R. 05.10.2010 n° 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici);
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del d.P.R. n. 207 del 2010);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
PARTE PRIMA (Norme Contrattuali)
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPITOLO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione degli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE E FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA’ – ANNO 2013–
L’Amministrazione aggiudicatrice intende affidare gli interventi di cui sopra stabilendo quale corrispettivo, in favore del concorrente aggiudicatario, in disposto dell’art. articolo 53, comma 6 del decreto legislativo n. 163 del 21.04.2006 e s.m.i., la cessione di immobili.
2. Trova applicazione al presente affidamento quanto previsto dagli artt. 53, commi 6 e 12 del D. Lgs. 163/06. nonché dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, per cui sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG) | Codice Unico di Progetto (CUP) |
5424079B94 | I57H13000780004 |
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto, da intendersi “a misura”, ammonta ad € 625.952,90, al quale va applicato il ribasso percentuale offerto dalle ditte partecipanti in sede di gara, aumentato dell’importo degli Oneri per la Sicurezza e la salute nel cantiere pari a € 784.87 e dei Costi relativi alla Manodopera pari ad € 203.752,35, entrambi non soggetti al ribasso d’asta, per un totale dell’appalto pari ad € 830.490,12.
2. A titolo di corrispettivo dell’appalto il Comune trasferirà gli immobili di cui in appresso, come meglio indicati negli atti tecnici allegati al presente Capitolato.
3. Per la determinazione del relativo valore stimato in complessivi € 1.060.150,00, il concorrente farà riferimento alle indicazioni dello stralcio della perizia di stima e degli elaborati planimetrici (planimetrie catastali) che costituiscono parte integrante e sostanziale degli elaborati di gara, data la tipologia di appalto congiunto all’acquisizione di beni.
4. L’Amministrazione aggiudicatrice prenderà in considerazione, ai fini dell’aggiudicazione, soltanto le offerte congiunte, sia per l’esecuzione dei lavori che per l’acquisizione degli immobili, offerta quest’ultima da formularsi in aumento rispetto al loro valore che è corrispondente a quello dell’appalto.
5. Più in particolare, l’aggiudicazione dell’appalto avverrà a favore del concorrente che avrà formulato la propria migliore offerta costituita dalla somma dell’aumento sul valore degli immobili e del ribasso sull’importo dei lavori.
6. L’intervento prevede quale corrispettivo dell’appalto dei lavori, la cessione dei cespiti immobiliari di seguito elencati:
Xxx | Xxx. | Xxxxx | Xxxx. | Xx. | Stato di fatto | Importo |
Largo Barbuti | n.15 | 1° | Abitazione | 59 | Occupato | € 61.950,00 |
Via Gen. X. Xxxx | n.18 | 2° | Abitazione | 300 | Libero | € 800.000,00 |
Via T. Tasso | n.75 | 1S | Abitazione | 70 | Libero | € 198.200,00 |
TOTALE € 1.060.150,00
7. L’Appaltatore dà atto che il corrispettivo dell’appalto, indicato nella sua offerta, è stato determinato sulla base degli elementi progettuali da lui verificati e ritenuti validi. Pertanto l’Appaltatore espressamente riconosce che tale corrispettivo remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti occorrenti per realizzare l’opera a ‘perfetta regola d’arte” per consegnarla perfettamente funzionante, restando a carico dell’Appaltatore medesimo ogni altra maggiore spesa. In particolare, a mero titolo esemplificativo ma non limitativo, restano a totale carico dell’Appaltatore:
- le spese per le opere provvisionali ed i ponteggi, compreso le centine mobili;
- le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;
- le spese relative alla realizzazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’opera, previste dalla leggi vigenti in materia, nessuna esclusa;
- gli oneri necessari ad organizzare ed attrezzare il cantiere in modo da minimizzare le situazioni di disagio;
- gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, attraversamento, interferenza, ecc., pubblico o privato interessato dalle opere;
- gli oneri sociali, previdenziali, assicurativi e trattamenti sindacali in genere;
- oneri di fideiussione ed eventuali maggiori costi della stessa derivanti da qualsiasi ragione;
- i danni a terzi dipendenti dall’esecuzione delle opere;
- gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche che private;
- tutti gli oneri di qualsiasi natura derivanti da eventuali difficoltà di accesso ai cantieri e di trasporto a materiali e delle forniture;
- gli oneri derivanti da eventuali integrazioni di opere che, per qualsiasi causa, si rendessero necessari per la realizzazione di ogni prevista lavorazione “a perfetta regola d’arte” e pienamente funzionale, ivi inclusi gli oneri relativi a variazioni, aggiunte e modifiche conseguenti al manifestarsi di condizioni che in qualsiasi modo aggravano la realizzazione delle lavorazioni appaltate, dovendosi intendere che, con l’offerta formulata, l’Appaltatore assume interamente su di sé, esentandone il Committente, tutte responsabilità, impegnandosi ad eseguire le lavorazioni oggetto delle predette integrazioni senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo rispetto al prezzo stabilito contrattualmente;
- tutti gli oneri diretti ed indiretti, i mancati utili, ed ogni altra spesa derivante dall’eventuale spostamento del tempo di esecuzione delle opere, salvo solo quanto imputabile a colpa del Committente, ivi incluso in via esemplificativa e non esaustiva quelli derivanti dal maltempo, dalla necessità di apportare variazioni necessarie alle opere, da difficoltà geologiche, ecc., sospensioni e proroghe;
- gli oneri derivanti dalla mancata applicazione dell’art.1664, comma 2, del Codice Civile;
- tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell’Appaltatore nel presente Capitolato Speciale, nel Capitolato Generale d’Appalto delle Opere Pubbliche e nelle leggi e regolamenti in vigore.
8. OPERE STRUTTURALI – Qualora, nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato si rendesse necessario provvedere, ai sensi della normativa vigente, al deposito presso il locale Genio Civile dei calcoli strutturali, relazioni e grafici relativi a strutture in c.a., acciaio, legno o qualsiasi altro materiale strutturale (in opera e/o prefabbricate), l’Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, a commissionare a tecnico di sua fiducia in possesso dei requisiti di legge, gli
specifici elaborati necessari, nonché a provvedere al pagamento di eventuali spese previste per la richiesta di autorizzazione sismica.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12.04.2006 - Codice dei Contratti e s.m. e i.
2. L’importo del contratto, trattandosi di gara il cui corrispettivo sarà liquidato con l’alienazione di beni immobili, non può subire variazioni in aumento nè tantomeno in diminuzione.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara sui lavori da effettuarsi, si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono all’importo dei lavori posti a base d’asta di cui all’articolo 1 del presente Capitolato Speciale, mentre l’importo per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e quelli afferenti la mano d’opera, di cui al medesimo articolo, restano invariati.
Art. 4 – Modalità di aggiudica dell’appalto
1. L’appalto sarà effettuato ai sensi dell’art. 55 comma 5 prevedendo l’aggiudica ai sensi del successivo art. art. 53 commi da 6 a 12 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e dell’art.
82 dello stesso decreto, stabilendo che l’appalto verrà contabilizzato a misura ed aggiudicato in favore della migliore offerta congiunta interessante sia l’acquisizione del bene che l’appalto dei lavori, al netto dell’IVA. Più in particolare, l’offerta di acquisto riguarderà il valore degli immobili, in aumento rispetto a quello previsto dalla perizia di stima, con aggiudicazione in favore del concorrente che avrà formulato la propria migliore offerta costituita dalla somma dell’aumento sul valore degli immobili e del ribasso sull’importo dei lavori e con aggiudica anche in presenza di una sola offerta, purchè valida.
2. La partecipazione alla gara è con procedura aperta e tutti i prestatori di servizio, i quali dovranno far pervenire l’offerta e la documentazione, come stabilito nel bando di gara, dovranno attenersi a tutte le disposizioni in esso contenute.
Art. 5 – Qualificazione delle imprese e categoria prevalente
1. Ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori da eseguirsi sono classificati nella categoria prevalente di opere generali come «OG3», nel mentre quelli appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nel bando di gara e nei commi seguenti. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’impresa aggiudicataria, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.
2. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei contratti, di importo superiore al 15% dell’importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un’impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. Per tali strutture, impianti e opere speciali è vietato il subappalto. I predetti lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, con i relativi importi, sono individuati come segue:
CATEGORIE LAVORI IMPORTO ONERI COSTO LAVORI SICUREZZA MANODOPERA | TOTALE LAVORI |
a) OG3 (Categoria Prevalente) 625.952,90 € 784,87 € 203.752,35 € b) | 830.490,12 € |
TOTALI | 625.952,90 | € | 784,87 | € | 203.752,35 | € | 830.490,12 | € |
CAPITOLO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato Generale d’Appalto;
b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto , ivi compresi i particolari costruttivi;
d) l’elenco dei prezzi unitari , riferito al prezzario dei Lavori Pubblici della Campania - Edizione 2013”, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25 del 29/01/2013;
e) planimetrie degli immobili con relativa stima di valutazione;
f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
g) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 05.10.2010 n° 207 Regolamento, per quanto applicabile;
d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, del piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, del stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. E’ facoltà dell’Amministrazione di disporre, a suo insindacabile giudizio – durante l’esecuzione degli interventi- più turni di lavoro, ove necessari, anche notturni.
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio - direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale d’Appalto, generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e morale, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma di contratto, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico abilitato, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nel somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio dì cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto.
Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPITOLO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore ai sensi dell’art. 153 comma 4 del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’ art.154 del d.P.R. n.
207 del 2010); in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indotta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a un mese da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in
relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
Art. 14 - Termini per l’ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 360 (trecentosessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 15 - Sospensioni e proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
2. Si applicano l’articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 deI capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P..
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
8. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
9. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
Art. 16 - Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari ad € 200,00.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13,
comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.
4. La penale di cui al comma 2, è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 19 del presente Capitolato Speciale, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 17 - Programma dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma
1. In generale i lavori verranno eseguiti sull’intero territorio delle zone collinari della città, trattandosi di interventi di manutenzione, sarà a cura della ditta appaltatrice predisporre e consegnare alla D.L. il cronoprogramma per ogni singolo intervento, così come riportato al comma 2 del predetto articolo.
2. In ogni caso, entro cinque giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma dei lavori, dettagliato con allegati grafici, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il committente si sia pronunciato, il programma dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. L’accettazione del programma da parte del Committente non esclude né diminuisce le responsabilità dell’Appaltatore che resta comunque responsabile della regolare e tempestiva esecuzione delle opere e non implica limitazione delle facoltà che l’Ente Appaltante si è riservato nel presente Capitolato.
3. Nella redazione del programma l’appaltatore dovrà tener conto delle specifiche situazioni di disagio che l’esecuzione dei lavori potrà arrecare ai cittadini residenti nelle zone interessate dai lavori ed alle altre attività ivi insediate, adeguando i tempi di lavorazione ed adottando installazioni provvisionali idonee a minimizzare tale disturbo ed, in ogni caso, a garantire lo svolgimento delle attività essenziali. Nel programma dettagliato l’Appaltatore dovrà, inoltre, indicare il numero degli addetti che saranno impegnati ed il numero ed il tipo delle principali apparecchiature utilizzate. Nel caso che nel corso dei lavori si verifichi uno scostamento in negativo rispetto al programma, in una determinata fase lavorativa, l’Appaltatore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l’Ente Appaltante a prolungare i turni di lavoro ovvero ad aumentare la forza lavorativa, per il recupero nella fase successiva. L’appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, accetta e si obbliga, senza che gli venga riconosciuto alcun compenso, rimborso e/o indennità aggiuntive di qualunque tipo, ad organizzare ed eseguire ove ritenuto necessario dal Committente, lavoro continuativo fino a
24 (ventiquattro) ore giornaliere, anche in giorni festivi, organizzato in turni conformemente alla normativa vigente.
4. Qualora particolari circostanze richiedessero di conferire all’andamento dei lavori una diversa gradualità, il programma dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante mediante ordine di servizio. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
d) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del decreto legislativo n. 81 del 2008 s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
5. L’Appaltatore, nel termine di gg. 5 dalla richiesta della Direzione Xxxxxx dovrà consegnare il nuovo programma aggiornato, senza che da ciò ne derivi il diritto ad alcun indennizzo o rimborso.
6. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 27 del Capitolato Generale di appalto LL.PP. ove l’esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dell’appalto nel tempo prefisso per cause non ascrivibili all’Appaltatore, l’Ente Appaltante potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi (qualora non sia già previsto dai suddetti turni), senza che l’Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sarta oltre le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni.
7. Poiché la redazione del programma dettagliato è parte integrante degli obblighi contrattuali, in mancanza del suddetto programma e/o dei suoi aggiornamenti, la Direzione Lavori avrà la facoltà di assumere provvedimenti in danno. Comunque la mancata consegna dei programmi nei termini prescritti comporterà la sospensione dei pagamenti.
8. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 133 del regolamento generale.
Art. 18 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPITOLO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 20 - Anticipazione
1. Trattandosi di gara il cui corrispettivo sarà liquidato con l’alienazione di beni immobili non è prevista alcuna anticipazione.
Art. 21 - Pagamenti in acconto
1. Ogni qual volta l’impresa aggiudicataria avrà eseguito l’importo di € 200.000,00 (duecentomila) di lavori, al netto del ribasso d’asta, si procederà all’emissione di stati di avanzamento lavori senza corresponsione di pagamenti, in quanto gli stessi saranno ritenuti in acconto sul corrispettivo dell’appalto dovuto dal Comune di Salerno per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali, che è costituito, ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 111, del D.P.R. 207/2010, dal trasferimento all’Appaltatore della proprietà degli immobili identificati all’Art. 2 del presente capitolato, che avverrà al termine dei lavori ed a collaudo effettuato.
2. Gli stati di avanzamento lavori di cui al comma 1 saranno redatti dal direttore dei lavori nei modi e termini di legge.
3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamento sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Art. 22 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale. Esso è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P. entro il termine perentorio di quindici giorni; se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 3, nulla ostando, è liquidata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
5. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Art. 23 - Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, 1° comma, del codice civile, fatte salve le previsioni di espressa deroga di cui all’art. 133 commi 4 e 5 del Codice dei contratti.
Art. 24 - Cessione del contratto
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
CAPITOLO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 25 - Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’art.3, comma 3 del presente capitolato speciale.
Art. 26 – Lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia sarà effettuata solo per quegli interventi che non superano l’importo di € 2.000,00 e saranno liquidati così come previsto dall’art. 179 del
D.P.R. 05.10.2010 n° 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione codice contratti);
2. L’impresa in alcun modo potrà rifiutarsi di eseguire lavori di piccola entità, liquidati secondo il punto 1 di questo articolo.
CAPITOLO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 27 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di € 16.609,80, pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
Art. 28 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del Regolamento Generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di 2 punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. Approvato il certificato di collaudo, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione;
6. L’importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 29 del presente Capitolato Speciale, è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati ditale sistema, ai sensi dell’art. 75 comma 7, Codice dei contratti, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
7. L’importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 30 è ridotto al 50 per cento per l’appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 6.
8. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 7 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.
Art. 29 – Clausola tracciabilità
1. L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A..
2. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati.
3. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti, nonché eventuali variazioni, al Comune entro gg. 7 dalla loro accensione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste
dalla legge n. 136/2010.
4. L’Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).
Art. 30 – Assicurazione a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 103, del regolamento generale, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto al lordo dell’l.V.A. e deve:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolo propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile.
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 500.000 e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 95 del regolamento generale e dell’art. 37 comma 5, del Codice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. Alla data dell’emissione del certificato di collaudo la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 31 - Variazione dei lavori
1. La Stazione Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di disporre all’impresa l’esecuzione di lavori diversi dalle categorie previste all’art. 5 e all’art. 1, comma 1 del presente Capitolato Speciale, secondo le priorità indicate dall’Amministrazione Comunale, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa rifiutarsi alle indicazioni avute e senza pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8,134 e 135 del regolamento generale e dell’art. 132 del Codice dei contratti.
2. L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di sostituire o apportare eventuali modifiche al programma e/o ai progetti facenti parte del presente appalto, secondo le priorità indicate dalla stessa. La redazione dei progetti sostitutivi o le eventuali modifiche da apportare a quelli già approvati, sono a carico della Ditta Appaltatrice dei lavori e verranno concordati con l’Ufficio Tecnico competente.
3. Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
4. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
5. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al cinque per cento delle categorie di lavoro dell’appalto.
6. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
7. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 38 con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 39, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui al medesimo articolo 39.
Art. 32 - Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai tini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato
rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 33 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4. del presente Capitolato.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.
CAPITOLO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 34 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 35 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L’appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 15 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17,
18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008, al’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 36 - Piani di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 10 del Decreto n. 81 del 2008.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 39.
Art. 37 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 38 - Piano operativo di sicurezza
1. L’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 38.
Art. 39 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi -periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
CAPITOLO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 40 - Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del presente capitolato, l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato:
a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto;
b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell’importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;
d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso
al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti.
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al
d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso
d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di sicurezza predisposti dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 40 del presente Capitolato.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 41 - Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
Art. 42 - Pagamento dei subappaltatori
1. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
3. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
CAPITOLO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 43 - Controversie
1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest’ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l’appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo xxxxxxx. La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’appaltatore.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile anche qualora le variazioni all’importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.
3. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
5. La definizione di eventuali controversie tra l’Appaltatore e la Stazione Appaltante dovrà avvenire secondo le procedure ordinarie indicate dagli artt. 240, 240-bis e 244 del D.Lgs.
12 aprile 2006 n. 163, con espressa esclusione dell’arbitrato, in quanto la Stazione Appaltante per il presente contratto non prevede il ricorso alla clausola compromissoria.
6. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.
7. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità e all’imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 44 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 45 - Rescissione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 43 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione del presente Capitolato speciale;
n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2011; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti.
7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell’appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) determinazione del costo dei lavori ancora da realizzarsi con successiva approvazione dei relativi atti tecnici;
b) espletamento delle procedure di appalto ed affidamento dei lavori di completamento;
c) determinazione dei maggiori costi risultanti a carico della Stazione Appaltante, derivanti dalle maggiori spese tecniche, dalle nuove spese di pubblicità di gara e dall’eventuale maggiore costo riveniente dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
d) determinazione di eventuali maggiori oneri per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, di ogni eventuale spesa per l’assunzione di nuovi mutui, laddove per ragioni di urgenza e /o di tutela della pubblica incolumità, si dovesse rendere necessario reperire risorse economiche per l’esecuzione dei lavori di completamento;
e) contabilizzazione dei lavori regolarmente eseguiti fino all’intervenuta risoluzione contrattuale;
f) determinazione del credito dell’impresa al netto delle eventuali spese riportate nei precedenti punti sotto le lettere c) e d) del presente articolo;
g) individuazione, da parte della Stazione Appaltante, dei beni immobili, valutati secondo la stima riportata negli allegati atti del presente capitolato e di importo maggiore rispetto a quello dei lavori regolarmente eseguiti, da cedere in via definitiva all’Impresa, quale corrispettivo del credito vantato dalla stessa;
h) pagamento da parte dell’Impresa, da effettuarsi nei modi di legge e prima della stipula del rogito notarile, della differenza riveniente dal valore degli immobili da cedere e l’ammontare del credito dell’Impresa.
CAPITOLO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 46 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
Art. 47 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
Art. 48 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
CAPITOLO 12 - NORME FINALI
Art. 49 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante. L’Ente Appaltante si riserva l’esclusività delle eventuali concessioni di pubblicità e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie e armature; realizzazione di idonee sufficienti tettoie e ricoveri per gli operai e la costruzione di un adeguato edificio in muratura, con sufficiente numero di servizi igienici completi di vasi a pavimento e relativi accessori e locali con acqua corrente completi di lavabi e relativi accessori, il tutto in piena efficienza e rispondenti alla normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro; i servizi igienici saranno provvisti di canalizzazione, in tubi di grès o di cloruro di polivinile, per il regolare scarico dei liquami nelle più vicine fogne pubbliche; in assenza di fognatura pubblica le predette canalizzazioni addurranno in regolari fosse prefabbricate di capacità sufficiente ed a norma con leggi e regolamenti; costruzione e/o l’affitto, la manutenzione e l’esercizio, nei luoghi che saranno designati dal Direttore dei Lavori, di idonei locali ad uso ufficio necessari per il personale di direzione dei lavori ed assistenza, arredati e provvisti degli impianti e servizi adeguati alle necessità connesse alla importanza ed all’entità dei lavori; gli oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori in zona urbana a forte intensità di traffico comportanti anche l’obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni dei lavori che a tale circostanza consegue; tutte le indennità di cava e le spese per estrazioni e trasporto dei materiali da impiegare per la realizzazione dell’opera nonché tutte le spese per la sistemazione finale di dette cave nel rispetto della normativa vigente in materia; tutti gli oneri connessi con il trasporto e sistemazione a discarica dei materiali di risulta, differenziato a seconda della classificazione dei rifiuti nel rispetto delle leggi vigenti, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi distanza, in discariche autorizzate da procurarsi a cura e spese dell’Appaltatore.
c) gli oneri necessari ad organizzare ed attrezzare il cantiere in modo da minimizzare le situazioni di disagio a terzi;
d) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
e) l’assunzione in proprio di ogni responsabilità connessa all’operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l’Ente Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi;
f) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
g) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
h) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; l’Appaltatore dovrà corrispondere agli aventi titolo tutte le indennità per i passaggi, per le occupazioni temporanee delle aree, sia pubbliche che private, eventualmente necessarie per il deposito dei materiali e provviste di qualsiasi genere ed entità, per l’impianto di cantieri, per opere provvisionali, per strade di servizio, ecc;
i) l’installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario; le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera, sia in ascesa che in discesa, il collocamento in sito od a piè d’opera, adottando i necessari provvedimenti e cautele e costituendo idonei siti di deposito all’interno del cantiere; il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; i danni che fossero da chiunque causati ai materiali come sopra forniti ed a tutti i lavori eseguiti, in qualunque momento dell’appalto e fino all’approvazione del collaudo, dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, sia che si tratti di opere eseguite dall’Appaltatore che da altre ditte o dall’Ente Appaltante.
j) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’Ente Appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
k) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
I) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine dì servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
t) sono a carico dell’Appaltatore gli oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori in zona urbana a forte intensità di traffico, comportanti anche l’obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni dei lavori che a tale circostanza consegue.
u) l’Appaltatore dovrà fornire all’Ente Appaltante, alla fine di ogni mese, od in qualunque momento nei cinque giorni successivi alla richiesta del Direttore dei Lavori, tutte le notizie statistiche relative all’appalto. Egli dovrà inoltre assumere a proprio carico le spese per la fornitura all’Ente Appaltante di fotografie, in due copie formato cm. 18x24, che illustrano l’andamento dei lavori nelle varie fasi dell’esecuzione, ed almeno in corrispondenza con la redazione di ogni stato d’avanzamento a dimostrazione del progredire dei lavori; le spese per la fornitura all’Ente Appaltante di n.20 fotografie in due copie formato cm.16x24, riproducenti l’insieme dei lavori ultimati. L’Ente Appaltante si riserva di fare eseguire direttamente dette fotografie addebitandone il costo all’Appaltatore.
v) l’Appaltatore dovrà assumere a proprio carico i pagamenti dei contributi di cui all’art. 24 della legge 4 marzo 1958, n.179, alla legge 11 novembre 1971, n.1046 ed alle variazioni ed integrazioni delle leggi stesse (Contributi alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti). L’importo dei contributi sarà quello in vigore al momento del pagamento. Nel caso che i predetti contributi fossero stati anticipati dall’Ente Appaltante, l’Appaltatore è tenuto al rimborso delle somme a tale titolo anticipate. Qualora l’Appaltatore non provveda, contestualmente alla richiesta dell’Ente Appaltante, al pagamento dei contributi suddetti od al rimborso delle somme per tale titolo anticipate dall’Ente Appaltante, Io stesso senza necessità di costituzione in more diffida od altro, tratterrà gli importi dovuti dal primo certificato di pagamento che andrà ad emettere a favore dell’Appaltatore, senza che l’Appaltatore medesimo possa sollevare eccezioni di sorta.
w) l’Appaltatore dovrà eseguire tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture che verranno richiesti dalla Direzione Lavori. L’approntamento dei modelli e campioni deve avvenire nei tempi tali da permettere un successivo ragionevole tempo per l’approvazione degli stessi da parte della Direzione Lavori e dei Progettisti. L’Appaltatore dovrà curare la conservazione, fino all’approvazione del collaudo da parte dell’Ente Appaltante, in appositi locali presso l’Ufficio delta Direzione dei Lavori, dei campioni muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell’Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l’autenticità.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere. L’Appaltatore all’atto della consegna, dovrà dichiarare di aver preso visione della mappa dei sottoservizi interferenti con le opere da realizzare, di averla verificata in “loco” e che la sua
offerta tiene conto di eventuali differenze riscontrate, restando a suo carico ogni eventuale alea. Entro quarantacinque giorni dalla data di consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà completare, a sua cura e spese, tutte le pratiche necessarie a definire con gli Enti pubblici o privati proprietari dei sottoservizi noti, i costi dei lavori e le indennità da pagare, la durata dei lavori di spostamento ed ottenere tutte le necessarie approvazioni. Nei rapporti con gli Enti Terzi l’Appaltatore agirà sempre in nome e per conto della Committente. Per i sottoservizi che dovessero emergere in fase esecutiva l’Appaltatore dovrà svolgere tutte le operazioni di cui al paragrafo precedente entro trenta giorni dalla data di accertamento dell’interferenza. L’Appaltatore dovrà svolgere tutte le attività a suo carico, ed ottenere tutte le necessarie approvazioni ed autorizzazioni nei tempi previsti e non avrà diritto a maggior compensi né ad estensione dei tempi contrattuali dovuti a ritardi da parte degli Enti proprietari.
3. L’Appaltatore, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, dichiara di aver valutato,
singolarmente e nel complesso, tutti gli oneri contrattualmente posti a suo carico, tenendone conto nell’offerta presentata ed accettando, espressamente, che il corrispettivo contrattuale tutti li comprende e compensa nessuno escluso, fatto salvo quanto diversamente ed esplicitamente disciplinato.
4. SCAVI ARCHEOLOGICI- Nel caso in cui si debbano effettuare scavi archeologici secondo le disposizioni della Soprintendenza ai Beni Archeologici e sotto la sorveglianza di Archeologo indicato dalla stessa Soprintendenza, l’appaltatore è tenuto a conferire l’incarico per l’assistenza archeologica, durante le operazioni di scavo, all’Archeologo e/o alla Società di Archeologia indicata dalla Soprintendenza nella nota dispositiva. Sono a carico della stazione appaltante i costi relativi allo svolgimento di tale incarico professionale, previsti nel quadro economico iniziale o di variante. Le suddette spese verranno liquidate all’Appaltatore unitamente alla liquidazione dei relativi S.A.L. e previa presentazione di relativa fattura e verranno calcolate secondo la tariffa giornaliera spettante al professionista incaricato e valutate secondo le giornate di lavoro effettivamente svolto e conteggiato dalla D.L. Successivamente l’Appaltatore provvederà a regolare i pagamenti all’Archeologo precedentemente incaricato.
Art. 50 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 51 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e/o dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in Sito idoneo, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
Art. 52 - Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
Art. 53 - Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un congruo numero di cartelli indicatori, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n.1729/UL, e comunque conformi alle disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle
condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello impartito dal coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
Art. 54 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono
I.V.A. esclusa.
6. L’elenco prezzi del presente Appalto, è costituito dall’intero “Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania – Edizione 2013” approvato con Delibera della
Giunta Regionale n. 25 del 29/01/2013 e dall’intero prezzario di “Asso Verde 2011” per i lavori inerenti al verde in quanto, trattasi di interventi di Manutenzione da eseguirsi, in relazione delle circostanze e delle esigenze della committenza che di volta in volta si manifesteranno, previa apposito ordine di servizio della DD.LL., pertanto, non soggetto a spese contrattuali.
Art. 55 – Spese ed oneri speciali a carico dell’appaltatore
1. Ai fini dell’appalto, si stabilisce che il concorrente aggiudicatario, contestualmente alla stipula del contratto di appalto, dovrà corrispondere al Comune gli oneri di progettazione e Direzione Lavori di cui all’art. 92 comma 5 del D.Lgs. n. 163/06 così come computato nel quadro economico sopra riportato, nonché le spese di pubblicità ai sensi degli artt. 66, comma 7 e 122, comma 5 del Codice dei contratti pubblici.
2. Il pagamento dell’I.V.A. relativo al costo dei lavori eseguiti e contabilizzati sarà regolarizzato contestualmente alla stipula dell’atto di cessione degli immobili mediante apposita fattura regolarmente quietanzata, così come la fatturazione relativa al pagamento degli oneri di discarica. Inoltre, lo stesso aggiudicatario, propedeuticamente alla sottoscrizione di tale atto, sarà tenuto anche al pagamento della somma riveniente tra la differenza sul ribasso dei lavori e del rialzo offerto sul valore degli immobili e dell’ I.V.A. su detta somma.
Art. 56 – Cessione degli immobili
1. La cessione degli immobili di cui all’art. 2 avverrà tramite rogito notarile da stipularsi dopo l’avvenuto Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione emesso dalla Stazione appaltante.
2. I costi notarili e tutte le spese relative alla stipula dell’atto di cessione degli immobili sono a carico dell’Impresa Appaltatrice.
3. L’immissione in possesso degli immobili oggetto di permuta, può avvenire anche prima del trasferimento della proprietà e, comunque, ad avvenuta ultimazione dei lavori, così come certificata ai sensi dell’art. 199 del DPR207/10.
PARTE SECONDA (Norme Tecniche)
PRESCRIZIONI TECNICHE PER OPERE STRADALI E
FOGNARIE (Urbanizzazione)
Art. 01 – Premessa
Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21/4/ 93, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto dell’ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell’elenco.
La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.
Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per l’esecuzione dei lavori.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori.
Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall'Impresa, previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori.
Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della produzione lavorativa.
L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata alla Direzione lavori.
Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.
Art. 02 – Provenienza e qualità dei materiali
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle località che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati.
A) ACQUA
L’acqua dovrà essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri), esente da materie terrose, non aggressiva o inquinata da materie organiche e comunque dannose all’uso cui l’acqua medesima è destinata.
B) CALCE
Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione e prove di cui alle norme vigenti riportate
nel X.X. 00/00/0000, n. 2231.
C) POZZOLANE
Le pozzolane provengono dalla disgregazione di tufi vulcanici. Le calci aeree grasse impastate con pozzolane danno malte capaci di indurire anche sott’acqua. Le pozzolane e i materiali a comportamento pozzolanico dovranno rispondere ai requisiti di accettazione riportate nel X.X. 00/00/0000, n. 2230.
D) LEGANTI IDRAULICI
Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni e requisiti di accettazione di cui alla L. 26/5/1965, n. 595 e succ. modifiche, nonché dal D.M. 31/8/1972. Essi dovranno essere conservati in depositi coperti e riparati dall’umidità.
E) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA (AGGREGATI LAPIDEI – INERTI)
Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, ai sensi D.M. 9/1/1996 - Allegato 1, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose e di gesso, in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato od alla conservazione delle armature.
Le dimensioni della ghiaia o del pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche dell’opera da eseguire, dal copriferro e dall’interferro delle armature.
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5.
L’Impresa dovrà garantire la regolarità delle caratteristiche della granulometria per ogni getto sulla scorta delle indicazioni riportate sugli elaborati progettuali o dagli ordinativi della Direzione lavori.
I pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le costruzioni stradali dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953.
Si definisce:
– pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71 U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello 25 U.N.I. 2334;
– pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 25 U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello 10 U.N.I. 2334;
– graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 10 U.N.I. 2334 e trattenuto dal setaccio 2 U.N.I. 2332;
– sabbia: materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di pietrame o di ghiaie, passante al setaccio 2 U.N.I. 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075 U.N.I. 2332;
– additivo (filler): materiale pulverulento passante al setaccio 0,075 U.N.I. 2332.
Per la caratterizzazione del materiale rispetto all’impiego valgono i criteri di massima riportati all’art. 7 delle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n.4/1953. I metodi da seguire per il prelevamento di aggregati, per ottenere dei campioni rappresentativi del materiale in esame occorre fare riferimento alle norme tecniche del C.N.R. – B.U. n.93/82.
Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da elementi sani, tenaci, non gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti da materie eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche C.N.R. – B.U. n. 139/92.
Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico. Per l’additivo (filler) che deve essere costituito da polvere proveniente da rocce calcaree di frantumazione, all'occorrenza si può usare anche cemento portland e calce idrata con l’esclusione di qualsiasi altro tipo di polvere minerale.
F) CUBETTI DI PIETRA, PIETRINI IN CEMENTO E MASSELLI IN CALCESTRUZZO
I cubetti di pietra dovranno rispondere alle “Norme per l’accettazione dei cubetti di pietre per pavimentazioni stradali” C.N.R. – ed. 1954 e alle Tabelle U.N.I. 2719 – ed. 1945. I pietrini in cemento dovranno corrispondere alle norme U.N.I. 2623-44 e seguenti.
I pavimenti in masselli di calcestruzzo risponderanno alle U.N.I. 9065-87 e 9066/1 e 2-87.
G) MATTONI
I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed
omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori alla percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi alcalino-terrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti.
I laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche dovranno rispondere alle caratteristiche di cui all’allegato 7 del D.M. 9/11996.
Per individuare le caratteristiche di resistenza degli elementi artificiali pieni e semipieni si farà riferimento al D.M. Min. LL.PP. 20/11/87.
H) MATERIALI FERROSI
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto.
In particolare per gli acciai per opere in cemento armato, cemento armato precompresso e per carpenteria metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dal D.M. 9/1/1996. La Direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà i controlli in cantiere in base alla suddetta disposizione di legge.
I) LEGNAMI
I legnami, da impiegare in opere stabili e provvisorie, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni riportate dal D.M. 30/10/1972.
J) BITUMI Le caratteristiche per l’accettazione dei bitumi per usi stradali secondo le norme C.N.R. -
B.U. n. 68 del 23/5/1978 sono riportate nella seguente tabella:
Caratteristiche | B 40/50 | B 50/70 | B 80/100 | B 130/150 | B 180/220 |
Penetrazione a 25 °C [dmm] | oltre 40 fino a 50 | oltre 50 fino a 70 | oltre 80 fino a 100 | oltre 130 fino a 150 | oltre 180 fino a 220 |
Punto di rammollimento (palla-anello) [°C] | 51/60 | 47/56 | 44/49 | 40/45 | 35/42 |
Punto di rottura Xxxxx [ max °C] | -6 | -7 | -10 | -12 | -14 |
Duttilità a 25 °C [min cm] | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Solubilità in CS2 [min %] | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Volatilità max : a 163 °C a 200 °C | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
Penetrazione a 25 °C del residuo della prova di volatilità: valore min espresso in % di quello del bitume originario | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Punto di rottura max del residuo della prova di volatilità [°C] | -4 | -5 | -7 | -9 | -11 |
Percentuale max in peso di paraffina | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Densità a 25 °C | 1,00÷1,10 | 1,00÷1,10 | 1,00÷1,07 | 1,00÷1,07 | 1,00÷1,07 |
La Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà le campionature di bitume, operazione necessaria per fornire un campione rappresentativo del bitume in esame, secondo le norme C.N.R. - B.U. n. 81 del 31/12/1980 “Norme per l’accettazione dei bitumi per usi stradali Campionatura bitume”.
K) BITUMI LIQUIDI
Debbono soddisfare alle “Norme per l’accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali” di cui al fascicolo n.
7 del C.N.R., edizione 1957.
L) EMULSIONI BITUMINOSE Emulsioni anioniche (basiche)
Debbono soddisfare alle “Norme per l’accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali” di cui al fascicolo n. 3 del C.N.R., ultima edizione 1958. Emulsioni cationiche (acide)
Le norme per l’accettazione delle emulsioni bituminose acide devono rispondere alle indicazioni riportate nella seguente tabella:
Per le mani di ancoraggio, da effettuare prima della stesa di successivi strati in conglomerato bituminoso, sono da preferire le emulsioni tipo ECR 55, salvo diversa indicazione della voce della lavorazione sull’elenco prezzi o da differente ordinativo della Direzione lavori.
M) BITUMI MODIFICATI
I bitumi modificati, costituiti da bitumi semisolidi contenenti polimeri elastomerici e/o plastici che, quando non diversamente prescritto, devono rispondere alle indicazioni riportate nella seguente tabella:
Bitumi modificati - specifiche suggerite dal CEN
GRADAZIONE (*)
Norma EN | Norma corrisp. | Unita di misura | 10/30 -70 | 30/50 -65 | 50/70 -65 | 50/7 0 -60 | 70/10 0 -60 | 100/15 0 -60 | |
CARATTERISTICHE OBLIGATORIE | |||||||||
Penetrazione a 25°C | EN 1426 | CNR 24/71 | dmm | 10/30 | 30/50 | 50/70 | 50/70 | 70/100 | 100/15 0 |
Punto di rammollimento | EN 1427 | CNR 35/73 | °C min | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 |
Coesione a +5°C | Pr EN | J/cm2 min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Punto di infiammabilità | EN 22592 | CNR 72/79 | °C min | 000 | 000 | 000 | 235 | 220 | 220 |
CARATTERISTICHE FACOLTATIVE | |||||||||
Ritorno elastico 25°C (**) | PrEN | DIN 52013 | % min | 50 | 50 | 75 | 50 | 65 | 65 |
Punto di rottura Frass | EN 12593 | CNR 43/74 | °C min | -4 | -8 | -15 | -12 | -15 | -17 |
Stabilità allo | |||||||||
Differenza del punto di rammollimento | EN 1427 | CNR 35/73 | °C max | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Differenza di penetrazione | EN 1426 | CNR 24/71 | dmm max | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 |
Penetrazione residua | EN 1426 | CNR 24/71 | % min | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 50 |
Incremento del punto di rammollimento | EN 1427 | CNR 35/73 | °C max | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 |
Riduzione del punto di rammollimento | EN 1427 | CNR 35/73 | °C max | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Ritorno elastico a 25°C sul residuo (**) | PrEN | DIN 52013 | % min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
(*)La denominazione dei vari gradi di bitume modificato indica l’intervallo di penetrazione e il punto di rammollimento. (**)Applicabile solo a bitumi modificati con ritorno elastico > 50%.
N) EMULSIONI BITUMINOSE ACIDE MODIFICATE
Per i lavori inerenti le pavimentazioni stradali, le emulsioni modificate sono di natura cationica (acida), che utilizzano come legante del bitume modificato e dovranno possedere, se non diversamente specificato, i
requisiti di accettazione di seguito indicati:
Caratteristiche | Norme di riferimento | Valori |
Contenuto di acqua (% in peso) | CNR – BU 100 | < 35 |
Contenuto di bitume (% in peso) | CNR – BU 100 | > 65 |
Contenuto di flussante (% in peso) | CNR – BU 100 | < 2 |
Velocità di rottura demulsiva (% in peso) | ASTM D 244-72 | > 50 |
Omogeneità (% in peso) | ASTM D 244-72 | < 0,2 |
Sedimentazione a 5 gg (% in peso) | ASTM D 244-72 | < 5 |
Viscosità Engler a 20 °C (°E) | CNR – BU 102 | > 15 |
Grado di acidità (pH) | ASTM E 70 | < 7 |
O) IMPERMEABILIZZAZIONI PER PONTI E VIADOTTI
Impermeabilizzazione in soluzione continua
Premessa:
Questo sistema di impermeabilizzazione dei viadotti consiste nella realizzazione di un pacchetto costituito da bitume modificato con l’interclusione di un tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo o da fiocco che protegge il manto stesso dal transito dei mezzi di cantiere durante le fasi costruttive. A lavori ultimati dell’impermeabilizzazione è possibile realizzare lo strato di collegamento (binder) e quello di usura in conglomerato bituminoso. All’atto della stesa del conglomerato bituminoso sul manto impermeabilizzante non si dovrà eseguire la normale mano di attacco con emulsione bituminosa.
I lavori non si dovranno eseguire a temperature inferiori a +10 °C.
Modalità di esecuzione del trattamento:
1. Accurata pulizia della superficie da impermeabilizzare, mediante motosoffiatore e se necessario con motospazzatrice o getto di acqua ad alta pressione. La superficie si deve presentare asciutta, perfettamente stagionata ed esente da oli.
2. Spargimento di bitume modificato alla temperatura di 200 °C, in ragione di 2,5 Kg/mq mediante autocisterna termica provvista di impianto di riscaldamento e barra di distribuzione automatica.
3. Immediata applicazione del tessuto non tessuto di poliestere, che dovrà essere sovrapposto per 20 cm.
4. Spargimento della seconda mano di bitume modificato in ragione di 2 Kg/mq sempre con autospanditrice con barra automatica di spruzzatura.
5. Spargimento di sabbia indifferentemente di natura calcarea o silicea, di pezzatura non superiore a 3 mm, in ragione di circa 2 Kg/mq. Tutte le precedenti operazioni, le cautele e le precauzioni, sono a cura e spese dell’Impresa, pertanto si intendono compensate già nel prezzo unitario della lavorazione stabilito in sede di gara.
Caratteristiche del tessuto non tessuto di poliestere:
Dovrà essere privo di collanti o impregnanti e non dovrà aver subito alcun trattamento di termosaldatura. Pertanto il tessuto non tessuto in poliestere dovrà essere del tipo agugliato ottenuto dal solo processo di filatura. Se non diversamente specificato sulla voce dell’elenco prezzi, e salvo diverso ordinativo della Direzione lavori la grammatura del tessuto non tessuto dovrà essere almeno di 150 grammi/mq. Le caratteristiche chimico-fisiche da rispettare sono riportate nella seguente tabella:
Caratteristiche | Valori |
Punto di rammollimento (°C) | 240 |
Punto di fusione (°C) | 260 |
Resistenza ai raggi UV | ottima |
Resistenza agli agenti chimici | ottima |
Tenuta allo scorrimento (carico costante) | ottima |
Ripresa di umidità a 20 °C (65% di u.r.) (%) | 0,4 |
Caratteristiche del bitume modificato:
Dovrà essere conforme alle prescrizioni riportate di seguito:
Caratteristiche | Metodo di prova | Valori |
Penetrazione a 25 °C (dmm) | CNR 24/71 | 55-65 |
Punto di rammollimento (°C) | CNR 35/73 | 55-65 |
Punto di rottura Xxxxx (°C) | CNR 43/74 | < -15 | |
Viscosità dinamica a 80 °C (Pa s) | SN 67.1722a | 20-80 | |
Viscosità dinamica a 160 °C (Pa s) | SN 67.1722a | 0,20-0,60 | |
Stabilità allo stoccaggio (°C) | Tuben test | dopo 24 h | < 3 |
dopo 7 gg | < 3 |
P) TUBAZIONI – TUBAZIONI PERFORATE PER DRENAGGI Tubi di acciaio:
Le tubazioni in acciaio devono avere struttura portante costituita da lamiera di acciaio con profilatura ondulata con onda elicoidale continua da un capo all’altro di ogni singolo tronco. L’acciaio della lamiera ondulata deve essere del tipo Fe 360, avere caratteristiche rispondenti alle norme AASHO modificata 167/70 e AASHO modificata 36/70 con contenuto di rame non inferiore allo 0,20% e non superiore allo 0,40%, protetto su entrambe le facce da zincatura eseguita secondo le norme UNI 5744-66 e 5745-75 con 480 g nominali di zinco per faccia e spessore minimo di mm 1,5, con tolleranza ammessa secondo la norma UNI 2634. Nella posa in opera sono compresi i raccordi, i tiranti, i profilati di raccordo, la bulloneria ed ogni altro onere per l’esecuzione del lavoro. Tubi in c.a.v.:
Le tubazioni in c.a.v. devono essere in conglomerato cementizio vibrato e centrifugato a pressione
costante, con dimensione massima dell’inerte grosso pari a ¼ dello spessore della parte del tubo e Rck ≥
2
300 Kg/cm .
Le tubazioni devono avere sezione a corona circolare di spessore uniforme, superfici interne lisce e prive di irregolarità, sagomatura delle testate a maschio e femmina per costituire giunto di tenuta che deve essere sigillato in opera con malta di cemento e con guarnizioni. Tubi di poli-cloruro di vinile (PVC):
Le tubazioni in PVC rigido devono essere costituite da elementi in policloruro di vinile non plastificato con giunti a bicchiere che devono essere sigillati a collante o con guarnizioni di tenuta a doppio anello asimmetrico in gomma.
La norma specifica delle tubazioni in PVC nel campo degli scarichi interrati e delle fognature non in pressione è la UNI EN 1401 (novembre 1998).
La classe dei tubi è la seguente:
– XX0 (XXX 51) – sostituisce il tipo 303/2 della UNI 7447,
– SN 4 (SDR 41) – sostituisce il tipo 303/1 della UNI 7447,
– SN 8 (SDR 34) non previsto dalla UNI 7447. I tubi prodotti dovranno riportare le seguenti indicazioni:
1. numero della norma ( UNI EN 4101),
2. codice area di applicazione (U oppure UD),
3. nome del fabbricante e/o marchio di fabbrica,
4. diametro nominale esterno,
5. spessore minimo di parete o SDR,
6. materiale (PVC oppure PVC-U),
7. rigidità anulare nominale (SN2, SN4 o SN8),
8. informazioni del fabbricante (anno, mese di fabbricazione e sito di produzione in numero o
codice). Inoltre i tubi certificati IIP-UNI dovranno riportare anche:
– il marchio IIP-UNI,
– il numero distintivo dell’azienda,
– il giorno di produzione.
Qualora la direzione lavori riscontri la non rispondenza della suddetta normativa, l’Impresa sarà costretta alla completa sostituzione della fornitura, ancorché‚ messa in opera, e al risarcimento dei danni diretti ed indiretti.
Q) MATERIALI PER APPLICAZIONI GEOLOGICHE – GEOSINTETICI
Geotessili non tessuti:
Teli realizzati a struttura piana composta da fibre sintetiche “coesionate” mediante agugliatura meccanica o con termosaldatura. In relazione alla lunghezza delle fibre di polipropilene e/o poliestere, i geotessili non tessuti si distinguono a filamento continuo e a filamento non continuo (a fiocco). Tali materiali saranno posti in opera per l’esecuzione di drenaggi, come separatori
o elementi di rinforzo. Per l’applicazione di drenaggi, devono usare i geotessili non tessuti a filo continuo e devono avere i seguenti requisiti: peso unitario di almeno 110 g/mq, permeabilità di circa 300 l/mq/s e
diametro di filtrazione 0,235 mm a secco e 0,15 mm umido, salvo diversa prescrizione o indicativo della Direzione lavori. Per tutti gli altri impieghi si dovranno utilizzare geotessili non tessuti, con caratteristiche funzionali adatti alla particolare situazione dell'applicazione, previa autorizzazione della Direzione lavori. Per determinare peso e spessore si farà riferimento le norme di cui ai B.U. - C.N.R. n. 110 del 23/12/1985 e n. 111 del 24/11/1985, e le norme U.N.I. 4818, 5114, 511, 5121, 5419 , U.N.I. 8279/1-16 ediz. 1981-87,
U.N.I. 8639-84, 872785, 8986-87.
Geotessili tessuti:
Sono definite come strutture piane e regolari formate dall’intreccio di due o più serie di fili costituiti da fibre sintetiche di fibre di polipropilene e/o poliestere, che consentono di ottenere aperture regolari e di piccole dimensioni. In relazione alla sezione della fibra, possono suddividersi in tessuti a monofilamento o a bandalette (nastri appiattiti). L’applicazione di questi materiali è identico a quello dei geotessili non tessuti. Il geotessile dovrà essere atossico, completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici presente nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi e dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime:
Caratteristiche | Unità di misura | Valori |
Xxxxx xxxxxx (EN 965) | (g/mq) | |
Resistenza a trazione (EN ISO 10319) | (kN/m) | |
Deformazione al carico massimo (EN ISO 10319) | (%) | |
Resistenza al punzonamento statico (EN ISO 12236) | (kN) | |
Permeabilità su battente idraulico di 10 cm | (l/mq/s) | |
Apertura di filtrazione (EN ISO 12956) | (µm) |
Georeti:
Geosintetici con struttura a maglia costituite da due serie sovrapposte di fili (con spessore compreso tra 3 e 10 mm) che si incrociano con angolo costante (tra 60° e 90°), in modo da formare aperture regolari costanti tra 10 e 60 mm di ampiezza. Vengono prodotte per estrusione di polimeri termoplastici (polietilene ad alta densità o polipropilene) e la saldatura delle due serie di fili viene eseguita per parziale compenetrazione nei punti di contatto. Devono essere applicate congiuntamente a geotessili come filtri, come elementi di tenuta per assolvere la funzione di drenaggio o per protezione meccanica nel caso di una loro applicazione non combinata.
Biotessili:
Costituite da fibre naturali (juta e/o cocco) sono assemblate in modo da formare una struttura tessuta aperta e nello stesso tempo deformabile o mediante sistema di agugliatura meccanica, trovano applicazione per il rivestimento superficiale a protezione dall’erosione durante la crescita di vegetazione.
Biostuie:
Sono costituite da fibre naturali quali paglia, cocco, sisal ecc…, in genere contenute tra reti di materiale sintetico (polipropilene o poliammide) o naturale (juta). La loro applicazione consiste esclusivamente in quella di rivestimento superficiale dall’erosione durante la fase di inerbimento delle scarpate stradali.
Geostuoie:
Sono costituite da filamenti di materiale sintetici (polietilene ad alta densità, poliammide, polipropilene o altro), aggrovigliati in modo da formare uno strato molto deformabile dello spessore di 10/20 mm, caratterizzato da un indice dei vuoti molto elevato > del 90%. La loro applicazione risponde essenzialmente a due applicazioni ovvero come protezione dall’erosione superficiale provocata da acque piovane e di ruscellamento e di rivestimento di sponde di corsi d’acqua con basse velocità.
Geocompositi per il drenaggio:
Sono formati dall’associazione (in produzione) di uno strato di georete o di geostuoia racchiuso tra uno o due strati di geotessile. Lo spessore complessivo del geocomposito può variare tra 5 e 30 mm.
Geogriglie:
Le geogriglie hanno lo scopo principale di rinforzo sia dei terreni naturali che degli strati bituminosi delle sovrastrutture stradali. Sono così classificabili:
a) estruse: strutture piane realizzate con materiali polimerici (polietilene ad alta densità o polipropilene) mediante processo di estrusione e stiratura, che può essere svolto in una sola direzione (geogriglie monodirezionali) o nelle due direzioni principali (bidirezionali);
b) tessute: strutture piane a forma di rete realizzate mediante la tessitura di fibre sintetiche su vari tipi di telai, eventualmente ricoperte da un ulteriore strato protettivo (PVC o altro materiale plastico);
c) a sovrapposizione: sono realizzate mediante la sovrapposizione e successiva saldatura di geonastri costituiti da un nucleo in poliestere ad alta tenacità rivestito con guaina protettiva in polietilene. La geogriglia dovrà essere completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi e stabilizzata ai raggi UV. Il materiale fornito dovrà essere certificato secondo le norme ISO 9002 e dovranno essere note le curve sforzo/deformazione nel tempo sino ai 120 anni. Le caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate dall’Appaltatore:
Caratteristiche | Unità di misura | Valori |
Xxxxx xxxxxx (EN 965) | (g/mq) | |
Maglia | (cmxcm) | |
Resistenza a trazione longitudinale (EN ISO 10319) | (kN/m) | |
Resistenza a trazione trasversale (EN ISO 10319) | (kN/m) | |
Deformazione al carico massimo (EN ISO 10319) | (%) | |
Coefficiente di danneggiamento all’installazione per materiale granulare di diametro pari a 125 mm | ||
Allungamento massimo sulla curva dei 120 anni al 40% del NBL | (%) |
Geocelle:
Sono composte da celle giustapposte prodotte per assemblaggio o estrusione di strisce di materiali sintetici di altezza pari a circa 75/150 mm, che realizzano una struttura a nido d’ape o similare. Le geocelle possono essere realizzate anche con materiali naturali es. fibra di cocco. Il loro scopo è quello di contenimento del terreno in pendio per evitare scoscendimenti superficia
li.
Per tutte le diverse applicazioni e tipi dei geosintetici, l’Appaltatore prima di ogni loro impiego dovrà fornire alla Direzione dei lavori i relativi certificati di produzione del materiale, quest’ultimo, a suo insindacabile giudizio, ha tuttavia la facoltà di effettuare prelievi a campione sui prodotti approvvigionati in cantiere.
R) FILTRI FRENANTI GRANULARI
Nel caso in cui per i filtri drenanti non sia prevista la protezione con teli di geotessile, per evitare la riduzione della capacità drenante per intasamento da parte fini, la granulometria del materiale di riempimento deve essere tale da soddisfare i seguenti criteri:
(D filtro/D
15 85
terreno) < 5 , 4<(D
15
filtro/D
15
terreno) < 20 , (D
50
filtro/D
50
terreno) < 25.
Dove D
15
, D e D
50 85
sono le dimensioni delle particelle individuate nella curva granulometrica al 15, 50 e
85% del passante in peso.
Il materiale deve essere pulito compatto ed uniforme, sano, privo di parti alterate e non deve contenere parti fini, di diametro inferiore a 0,074 mm, in misura superiore al 5% in pezzature superiore ai 65 mm.
I filtri drenanti devono realizzarsi a strati di spessore non superiore a 20 cm, accuratamente costipati con idonei mezzi meccanici.
Per l’accettazione dei materiali, l’Impresa deve mostrare alla Direzione lavori la rispondenza alle prescrizioni progettuali ed ai requisiti sopra indicati. La Direzione lavori potrà sempre ordinare delle prove di controllo.
Art. 03 – Accettazione, qualità ed impiego dei materiali - Certificazioni di conformità
In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al Laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto.
Si richiamano le indicazioni e le disposizioni dell’articolo 15 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. ll.pp.
n. 145/2000). Qualora nelle somme a disposizione riportate nel quadro economico del progetto non vi fosse l’indicazione o venga a mancare la relativa disponibilità economica a seguito dell’affidamento dei lavori, le relative spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche previste dal presente capitolato si dovranno intendere a completo carico dell’Impresa appaltatrice. Tale disposizione vale anche qualora l’importo previsto nelle somme a disposizione non sia sufficiente a coprire per intero le spese per accertamenti e verifiche di laboratorio, pertanto in questo caso l’Impresa esecutrice dei lavori dovrà farsi carico della sola parte eccedente alla relativa copertura finanziaria.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate dell’Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità.
Per la fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale di seguito elencate:
– apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti e viadotti;
– barriere di sicurezza;
– barriere fonoassorbenti;
– impianti elettrici;
– impianti di illuminazione;
– impianti di ventilazione;
– impianti tecnologici per l’edilizia civile ed industriale;
– segnaletica verticale e orizzontale;
l’Impresa appaltatrice delle relative forniture si dovrà attenere alle specifiche riportate sulle Circolari del Ministero dei LL.PP. del 16/5/96, n. 2357, 27/12/96, n. 5923, 9/6/97, n. 3107 e del 17/ 6/98 n. 3652 nei riguardi della presentazione della dichiarazione di impegno o di conformità o certificazione di conformità sia all’atto dell’offerta che all’aggiudicazione dei lavori.
Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono l'apposizione del
marchio di conformità CE o laddove sia prevista una procedura di omologazione/ approvazione dello stesso che sostituisce la certificazione di conformità.
A) FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE E RELATIVE PERTINENZE MOVIMENTI DI TERRE
Art. 04 – Tracciamenti
L’Impresa è tenuta ad eseguire la picchettazione completa o parziale del lavoro, prima di iniziare i lavori di sterro o riporto, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate e alla formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure posizionare delle xxxxxx, nei tratti più significativi o nei punti indicati dalla Direzione lavori, utili e necessarie a determinare con precisione l’andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante la esecuzione dei lavori.
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie o in calcestruzzo armato, l'Appaltatore dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con l’obbligo della conservazione dei picchetti ed eventualmente delle xxxxxx, come per i lavori in terra.
Art. 05 – Scavi e rialzi in genere
Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare fossi, cunette, accessi, passaggi e rampe, cassonetti e simili, nonché per l’impianto di opere d’arte, saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni progettuali salvo le eventuali variazioni che l’Amministrazione appaltante è in facoltà di adottare all’atto esecutivo, restando a completo carico dell’Impresa ogni onere
proprio di tali generi di lavori, non escluso quello di eventuali sbadacchiature e puntellature provvisorie. L’Impresa nell’eseguire le trincee e i rilevati o altri scavi in genere, dovrà ultimarle al giusto piano prescritto, inoltre dovrà essere usata ogni esattezza nella profilatura delle scarpate e dei cigli stradali e nello spianare le banchine stradali.
Nel caso che, a giudizio della Direzione lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano, l’Impresa è tenuta a coordinare opportunamente la successione e la esecuzione delle opere di scavo e murarie, essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali.
Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Impresa dovrà ricorrere all’impiego di adeguati mezzi meccanici e di manodopera sufficiente in modo da ultimare le sezioni di scavo di ciascun tratto iniziato.
Dovrà essere usata ogni cura nel sagomare esattamente i fossi, nell’appianare e sistemare le banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada.
Le scarpate di tagli e rilevati dovranno essere eseguite con inclinazioni come previsto dagli elaborati progettuali o dagli ordinativi scritti della Direzione lavori o appropriate per impedire degli scoscendimenti in relazione alla natura ed alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno. L’Impresa rimane la sola responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere e sarà altresì obbligata a provvedere alla rimozione del materiale franato, a sua cura e spese.
Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado di costipamento e del contenuto di umidità di esse, l’Impresa dovrà provvedere a tutte le prove necessarie ai fini della loro possibilità e modalità d’impiego, che verranno fatte eseguire a spese dell’Impresa dalla Direzione lavori presso Laboratori autorizzati.
Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le norme tecniche C.N.R. – U.N.I. 10006/ 1963.
Nell’esecuzione sia degli scavi che dei rilevati l’Impresa è tenuta ad effettuare a propria cura e spese l’estirpamento di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare che su quelli destinati all’impianto dei rilevati, nonché, in questo ultimo caso, al riempimento delle buche effettuate in dipendenza dell’estirpamento delle radici e delle piante, che dovrà essere effettuato con materiale idoneo messo in opera a strati di conveniente spessore e costipato. Tali oneri si intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai movimenti di materie.
La Direzione lavori in relazione alla natura dei terreni di posa dei rilevati o delle fondazioni stradali di trincea, potrà ordinare l’adozione di provvedimenti atti a prevenire la contaminazione d’apporto tra cui la fornitura e la posa in opera di teli geosintetici.
Art. 06 – Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al disopra del piano orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.
Quando l’intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale.
Appartengono inoltre alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi a larga sezione eseguiti sotto il piano di campagna per apertura della sede stradale, scavi per tratti di strada in trincea, per formazione di cassonetti, per lavori di spianamento del terreno, per il taglio delle scarpate delle trincee o dei rilevati, per formazione ed approfondimento di piani di posa dei rilevati, di cunette, cunettoni, fossi e canali, scavi per le demolizioni delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali, di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d’arte (spalle di ponti, spallette di briglie ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l’alveo dei torrenti e dei fiumi.
Scavi da eseguire su qualunque terreno, esclusa la roccia da mina ma compreso dei trovanti rocciosi e muratura fino a 1 mc, compreso l’onere per ridurli a pezzature massime di 30 cm per il loro reimpiego se ritenuti idonei dalla Direzione lavori nello stesso cantiere per la costituzione dei rilevati.
Art. 07 – Scavi di fondazione (Scavi a sezione obbligata)
Per scavi di fondazione si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui all’articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d’arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all’atto della loro esecuzione, in relazione alle indicazioni e prescrizioni riguardanti le norme tecniche sui terreni e i criteri di esecuzione delle opere di sostegno e di fondazione (D.M. 11/3/1988, Circ. M. LL.PP. 24/9/1988, n. 30483).
Le profondità, che si trovino indicate nei disegni progettuali, sono perciò di semplice indicazione e l’Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
Prima di iniziare le opere di fondazione, la Direzione dei lavori dovrà verificare ed accettare i relativi piani di posa, sotto pena di demolire l’opera eseguita per l’Appaltatore.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.
Gli scavi di fondazione dovranno di norme essere eseguiti a pareti verticali e l’Impresa dovrà, occorrendo, sostenerle con convenienti armature e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata.
In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell’opera, e l’Impresa dovrà provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell’opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest’ultimo.
Analogamente dovrà procedere l’Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.
Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, e questa si elevi negli scavi, non oltre però il limite massimo di cm 20, l’Appaltatore dovrà provvedere, se richiesto dalla Direzione dei lavori, all’esaurimento dell’acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni. Sono considerati come scavi di fondazione subacquei soltanto quelli eseguiti a profondità maggiore di cm 20 sotto il livello costante a cui si stabiliscono naturalmente le acque filtranti nei cavi di fondazione, questi scavi verranno compensati a parte con il relativo prezzo a scavi subacquei.
Nella costruzione dei ponti è necessario che l’Impresa provveda, fin dall’inizio dei lavori, ad un adeguato impianto di pompaggio, che, opportunamente graduato nella potenza dei gruppi impiegati, dovrà servire all’esaurimento dell’acqua di filtrazione dall’alveo dei fiumi o canali. L’Impresa, per ogni cantiere, dovrà provvedere a sue spese al necessario allacciamento dell’impianto di pompaggio nonché alla fornitura ed al trasporto sul lavoro dell’occorrente energia elettrica, sempre quando l’Impresa stessa non abbia la possibilità e convenienza di servirsi di altra forza motrice. L’impianto dovrà essere corredato, a norma delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni, dei necessari dispositivi di sicurezza restando l’Amministrazione appaltante ed il proprio personale sollevati ed indenni da ogni responsabilità circa le conseguenze derivate dalle condizioni dell’impianto stesso.
Lo scavo a sezione obbligata è da intendersi anche per l’esecuzione delle trincee drenanti (a sezione trapezia o rettangolare) da realizzarsi per l’abbassamento della falda idrica e relativo smaltimento delle acque non superficiali; tali sezioni potrebbero essere realizzate previa esecuzione di scavi di sbancamento atti alla preparazione del piano di posa dei mezzi meccanici.
L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spese ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantità e robustezza che per la qualità delle materie da escavare siano richieste. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietà dell’Amministrazione, resteranno di proprietà dell’Impresa,
che potrà perciò ricuperarle ad opera compiuta.
Nessun compenso spetta all’Impresa se, per qualsiasi ragione, tale ricupero possa risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo.
L’Impresa sarà tenuta ad usare ogni accorgimento tecnico per evitare l’immissione entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall’esterno. Nel caso che ciò si verificasse resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti, salvo i danni riconosciuti di forza maggiore.
B) OPERE D'ARTE
Art. 08 – Malte
Le malte saranno confezionate mediante apposite impastatrici suscettibili di esatta misurazione e controllo che l’Impresa dovrà garantire e mantenere efficienti a sua cura e spese.
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
(composizione per 1 mc di malta)
Malta comune | Calce aerea (mc) | Sabbia (mc) |
Magra per murature | 0,32 | 0,96 |
Grassa per murature | 0,36 | 0,90 |
Per opere di rifinitura | 0,43 | 0,86 |
Per intonaci (interni) | 0,50 | 0,75 |
Malta di calce idraulica | Calce idraulica (Kg) | Sabbia (mc) |
Magra per murature | 324 | 1,08 |
Grassa per murature | 412 | 1,03 |
Per opere di rifinitura | 450 | 1,00 |
Per intonaci | 528 | 0,96 |
Malta cementizia | Cemento Portland (Kg) | Sabbia (mc) |
Magra per murature | 364 | 1,04 |
Grassa per murature | 400 | 1,00 |
Per opere di rifinitura | 475 | 0,95 |
Per intonaci | 540 | 0,90 |
Malta pozzolanica | Pozzolana (mc) | Calce spenta (mc) |
Per muri a sacco, malta grossa | 1,10 | 0,22 |
Per murature, malta media | 1,05 | 0,26 |
Per murature di mattoni, malta fina | 1,00 | 0,33 |
Per intonaci, malta fina | 1,05 | 0,15 |
(composizione per 1 mc di sabbia)
Malta bastarda | Cemento Portland (Kg) | Xxxxx xxxxxxxxx (Xx) |
Xxxxx xxxxx | 000 | 000 |
Xxxxx energica | 200 | 200 |
Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l’Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste.
Gli impasti verranno preparati solamente nelle quantità necessarie per l’impiego immediato; gli impasti
residui saranno portati a rifiuto.
Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di malte di calce aerea od idraulica, si formerà prima l’impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.
Art. 09 – Conglomerati cementizi
Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità delle prescrizioni contenute nel R.D. 16/11/ 1939, n. 2229, nonché al D.M. 9/1/1996, punto 2.1.
Pertanto si dovrà rispettare le specifiche tecniche che riguardano i materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione, le proprietà del calcestruzzo fresco ed indurito ed i metodi per la loro verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo e le procedure di controllo della sua qualità contenute nella norma U.N.I. 9858 (maggio 1991).
L’Impresa dovrà garantire le prestazioni del calcestruzzo, per tutta la durata dei lavori, sulla scorta dei dati fondamentali riportati negli elaborati progettuali o su ordinativo della Direzione lavori, ovvero: 1) classe
di resistenza desiderata in fase di esercizio (R
ck
per provini cubici - f
ck
per provini
cilindrici), 2) dimensione massima nominale dell’aggregato, 3) classi di esposizione in funzione delle condizioni ambientali e destinazione del calcestruzzo
(calcestruzzo normale, armato e precompresso), 4) classe di consistenza (mediante misura dell’abbassamento al cono – UNI 9418 o determinazione del tempo Vébè – UNI 9419).
Inoltre per particolari condizioni o costruzioni, i calcestruzzi possono essere prescritti mediante i dati addizionali (facoltativi) di cui al punto 8.2.3 delle norme tecniche U.N.I. 9858.
Il quantitativo d’acqua d’impasto del calcestruzzo deve tenere presente dell’acqua unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.
Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti.
I getti devono essere convenientemente vibrati.
Gli impasti di conglomerato dovranno essere preparati solamente nella quantità necessaria, per l’impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto è possibile in vicinanza al lavoro. I residui d’impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto.
Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme
U.N.I. 8520/1-22 ediz. 1984-86. Gli aggregati leggeri saranno conformi alle norme U.N.I. 7459/1-12 ediz. 1976.
Gli eventuali additivi, da utilizzare per il confezionamento dei calcestruzzi, previa autorizzazione della Direzione lavori, devono ottemperare alle prescrizioni delle norme tecniche da U.N.I. 7101 a U.N.I. 7120 e
U.N.I. 8145 (superfluidificanti).
Art. 10 – Muratura di mattoni
Per le caratteristiche meccaniche e modalità esecutive delle murature si farà riferimento alle seguenti norme tecniche:
– D.M. LL. PP. 20/11/1987, “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
xxxxxxxx e per il loro consolidamento”;
– Circ. M. LL.PP. 4/1/1989, n. 30787, “ Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”;
– Circ. M. LL.PP. 30/1/1981, n. 21745, “Istruzioni relative alla normativa tecnica per la riparazione ed il rafforzamento degli edifici in muratura danneggiati dal sisma”.
I mattoni all’atto del loro impiego dovranno essere abbondantemente bagnati sino a sufficiente saturazione per immersione prolungata e mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra uno strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rimonti all’ingiro e riempia tutte le connessure. La larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di 1 cm, né minore di 0,5 cm.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all’intonaco od alla stuccatura col ferro.
Le murature di rivestimento saranno fatte a ricorsi bene allineati e collegati a morsa con la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di mm 5, e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavature.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruiti in modo tale che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva di intradosso tracciata sopra la centinatura e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm all’intradosso e mm 10 all’estradosso.
Art. 11 – Opere in cemento armato normale e precompresso
Nell’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l’Appaltatore dovrà rispettare strettamente il contenuto delle seguenti norme tecniche:
– L. 5/11/1971, n. 1086, “Norma per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e
precompresso ed a struttura metallica”;
– D. M. LL.PP. 9/1/1996, “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”;
– Circ. M. LL.PP. 14/2/1974, n. 11951, “Norma per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica. Istruzioni per l’applicazione”;
– Xxxx. X. XX.XX. 00/0/0000, x. 00000, “ Legge 5/11/1971, n. 1086, art. 7 – Xxxxxxxx Xxxxxxx”;
– Xxxx. X. XX.XX. 0/0/0000, x. 00000, “Legge 5/11/1971, n. 1086 – Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato”;
– Circ. M. LL.PP. 15/10/1996, n. 252 XX.XX./S.T.C., “Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche di cui al D.M. 9/1/1996”.
– Per le opere ricadenti in zona sismica, l’Impresa dovrà anche attenersi alle prescrizioni contenute nelle seguenti norme tecniche:
– L. 2/2/1974, n. 64, “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”;
– D.M. LL.PP. 16/1/1996, “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”;
– D.M. LL.PP. 2/1/1981, “ Normativa per le riparazioni ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia”;
– Circ. M. LL.PP. 12/12/1981, n. 22120, “Istruzioni relative alla normativa tecnica per la riparazione ed il rafforzamento degli edifici in cemento armato ed a struttura metallica danneggiati dal sisma”;
– Circ. M. LL.PP. 10/4/1997, n. 65, “Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16/1/1996”;
– Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale, “ Linee guida per progettazione, esecuzione e collaudo di strutture isolate dal sisma”.
– Per l’esecuzione di opere quali, xxxxx, viadotti le normative tecniche di riferimento sono:
– D.M. 4/5/1990, “Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo dei ponti stradali”;
– Circ. M. LL.PP. 25/2/1191, n. 34233, “Istruzione per l’applicazione delle norme tecniche di cui al D.M. 4/5/1990”.
Prima dell’inizio dei getti di ciascuna opera d’arte, l’Impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile
all’esame della Direzione lavori i risultati dello studio preliminare di qualificazione eseguito per ogni tipo di conglomerato cementizio la cui classe figura negli elaborati progettuali delle opere comprese nell’appalto. Tale studio di prequalificazione, da eseguirsi presso un Laboratorio autorizzato, deve riportare:
– classe di resistenza,
– natura – provenienza – qualità degli inerti,
– analisi granulometrica degli inerti,
– tipo e dosaggio del cemento,
– rapporto acqua/cemento,
– tipo e dosaggio di eventuali additivi,
– classe di consistenza per la valutazione della lavorabilità dell’impasto cementizio.
La Direzione lavori dovrà essere informata anche sul tipo di impianto di confezionamento con la relativa ubicazione, sistemi di trasporto, modalità di esecuzione dei getti e della conseguente stagionatura.
L’Impresa rimane l’unica e diretta responsabile delle opere a termine di legge, nonostante l’esame e la verifica sugli studi preliminari di qualificazione, da parte della Direzione lavori; pertanto essa sarà tenuta a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi.
Il confezionamento dei conglomerati cementizi dovrà avvenire negli impianti preventivamente sottoposti all’esame della Direzione lavori. Gli impianti di betonaggio saranno di tipo automatico o semiautomatico, ma tali da garantire per tutta la durata dei lavori degli discostamenti non superiore al ........ % (es. 3÷5) dai dosaggi dei singoli componenti della miscela stabili nella fase preliminare di accettazione.
La lavorabilità non dovrà essere raggiunta con il maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella composizione del calcestruzzo. L’Impresa, previa autorizzazione del Direttore dei lavori, potrà utilizzare l’impiego di additivi quali fluidificanti o superfluidificanti, senza che questa abbia diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per il raggiungimento della classe di consistenza prevista per l’esecuzione delle opere.
Il trasporto del conglomerato cementizio dall’impianto di confezionamento alla località del cantiere dovrà essere effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibile segregazione dei singoli materiali e comunque lasciando inalterate le caratteristiche di confezionamento del calcestruzzo. I calcestruzzi debbono essere approvvigionati in cantiere o preparati in sito soltanto nella quantità necessaria per l’impasto immediato e cioè debbono essere predisposti di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.
La posa in opera sarà eseguita con ogni cura e regola d’arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di posa, pulizia del sottofondo, pulizia nelle zone oggetto di ripresa dei getti, posizionato le casseformi e predisposto le necessarie armature metalliche. Il controllo delle gabbie di armature metalliche, prime del getto, dovrà essere rivolto anche nel rispetto della distanza del copriferro, indicata negli elaborati progettuali o su ordinativo della Direzione lavori; questo in particolare modo negli ambienti ritenuti aggressivi o per la particolarità dell’opera.
La Direzione dei lavori avrà la facoltà di ordinare che i getti vengano eseguiti senza soluzione di continuità, tale da evitare le riprese dei getti; per tale accorgimento l’Impresa non potrà avanzare nessuna richiesta di maggiori compensi anche se sarà costretta ad una turnazione del proprio personale.
Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti tali da evitare la segregazione dei singoli componenti della miscela.
Il getto sarà eseguito a strati di spessore non superiore a 15 centimetri.
Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta o altre sostanze (disarmanti) in modo da evitare per quanto sia possibile la formazione di vani e di ammanchi.
I casseri occorrenti per le opere di getto debbono essere sufficientemente robusti, oppure convenientemente rafforzati con controventature di sostegno tali da resistere senza deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la fase di getto e di pigiatura.
Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. I conglomerati con cemento ad alta resistenza è opportuno che vengano vibrati.
La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verrà indicato dalla Direzione dei lavori e comunque non superiore a centimetri 15. I mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (pervibratori a lamiera o ad ago) ovvero esterni da applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme. I pervibratori sono in genere più efficaci, si deve però evitare che essi provochino
spostamenti nelle armature; inoltre vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione dei vuoti. La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore (massimo cm 20). La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in superficie un lieve strato di malta omogenea ricca di acqua.
Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il conglomerato abbia raggiunto un grado sufficiente di maturazione da garantire la solidità dell’opera. Di mano in mano che una parte del lavoro è finita, la superficie deve essere regolarmente innaffiata affinché la presa avvenga in modo uniforme e, quando occorra, anche coperta con della ghiaia lavata, con teli mantenuti umidi, applicare dei prodotti stagionanti che formano membrane protettive (U.N.I. 8866, U.N.I. 8656 e U.N.I. 8660) per proteggere l’opera da variazioni troppo rapide di temperatura.
Nei casi di ripresa dei getti, quando questi sono veramente inevitabili, si deve inumidire la superficie del conglomerato eseguito in precedenza se questo è ancora fresco; dove la presa sia iniziata o terminata si deve raschiare la superficie stessa e prima di versare il nuovo conglomerato, si dovrà applicare un sottile strato di malta di cemento in modo da assicurare un buon collegamento del getto di calcestruzzo nuovo col vecchio. Si deve fare anche la lavatura se la ripresa non è di fresca data.
La verifica della resistenza caratteristica del conglomerato verrà disposta, da parte della Direzione lavori, in conformità a quanto previsto dall’allegato 2 del D.M. LL.PP. 9/1/1996, ovvero:
– controllo di accettazione (punto 5), che si effettua durante l’esecuzione delle opere;
– prove complementari (punto 6), da eseguire, ove ritenuto necessario a completamento delle prove precedenti.
Nel caso che la resistenza dei provini assoggettati a prove nei Laboratori risulti inferiore a quello indicato negli elaborati progettuali o dall’ordinativo del Direttore dei lavori, occorre procedere, a cura e spese dell’Appaltatore, ad un controllo teorico e/o sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo carente, sulla base della resistenza ridotta, oppure ad una verifica della resistenza con prove complementari, quali prelievo di provini per carotaggio direttamente dalle strutture, oppure con altri strumenti e metodi riconosciuti validi dalla Direzione lavori. A ulteriori controlli ultimati, verrà redatta apposita relazione, da parte dell’Appaltatore a firma di un tecnico abilitato, dove si indichi in base alla resistenza del conglomerato risultante, ferme restando le ipotesi di vincolo, a quali sollecitazioni e a quali carichi la struttura può essere sottoposta in fase di esercizio.
La Direzione lavori che, previa approvazione della relazione anche da parte del Responsabile del procedimento, decida che la resistenza caratteristica è ancora compatibile con la destinazione d’uso dell’opera progettata e in conformità delle leggi in vigore, dovrà contabilizzare il calcestruzzo in base al valore della resistenza caratteristica risultante. Qualora tale resistenza non risulti compatibile con le finalità di progetto, l’Appaltatore sarà tenuto a sua cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell’opera oppure all’adozione di quei provvedimenti che la Direzione dei lavori riterrà di approvare formalmente.
Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all’Appaltatore se il valore della resistenza caratteristica del calcestruzzo risulterà maggiore di quanto previsto.
Oltre ai controlli relativi alla resistenza caratteristica di cui sopra, il Direttore dei lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, disporre tutte le prove che riterrà necessarie, e in particolare le seguenti:
– determinazione della consistenza - prova di abbassamento al cono (slump test) - [U.N.I. 9418],
– controllo della composizione del calcestruzzo fresco - [U.N.I. 6393],
– xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - [X.X.X. 0000/0/0],
– prova del contenuto d’aria - [U.N.I. 6395],
– resistenza alla degradazione per cicli di gelo e disgelo - [U.N.I. 7087],
– prova di resistenza a compressione su campioni cilindrici prelevati con carotaggio da strutture già stagionate - [U.N.I. 6132],
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– prova di resistenza a compressione con sclerometro ( ). Tutte le precedenti prove verranno eseguite
a spese dell’Impresa e le modalità di esse saranno fissate dalla Direzione dei lavori.
I prelievi dei provini e campioni di calcestruzzo in cantiere dovranno essere conformi alle norme tecniche:
– U.N.I. 6126 - Prelevamento campioni di calcestruzzo in cantiere,
– U.N.I. 6127 - Provini in calcestruzzo – preparazione e stagionatura.
Le frequenze minimo di prelievo saranno come dall’allegato 2 del D.M. LL.PP. 9/1/1996.
Qualunque sia l’importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all’Appaltatore spetta sempre la completa ed unica responsabilità della loro regolare ed esatta esecuzione in conformità degli elaborati esecutivi.
Art. 12 – Calcestruzzo per copertine, parapetti e finiture
Per la costruzione di opere di completamento del corpo stradale e delle opere d’arte quali: parapetti, copertine di muri di sostegno, d’ala, di recinzione, cordonate, soglie ecc. verrà confezionato e posto in opera,
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opportunamente costipato con vibratori, un calcestruzzo avente un Rck ³ 300 Kg/cm
diverso ordine della Direzione lavori.
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(30 N/mm ), salvo
Le prescrizioni inerenti i conglomerati cementizi rimangono valide in quanto applicabili, salvo il diametro massimo degli inerti che non sarà maggiore di 20 mm, e comunque entro un terzo delle dimensioni minime del getto. Le superfici superiori dei getti verranno rifinite mediante cemento lisciato.
L’Impresa dovrà porre tutte le cure e attenzioni nell’esecuzione delle casseformi per ottenere un perfetta esecuzione del getto o raccordo con getti precedentemente messi in opera, per seguire le sagome di progetto, con i giunti di dilatazione o contrazione e le particolari indicazioni della Direzione dei lavori.
Art. 13 – Armature, centinature, casseforme, opere provvisionali
Nella realizzazione di tali opere provvisionali, l’Impresa dovrà adottare il sistema e tecnica che riterrà più opportuno, in base alla capacità statica, di sicurezza e alla sua convenienza. Inoltre dovranno essere eseguite delle particolari cautele e tutti gli accorgimenti costruttivi per rispettare le norme, i vincoli che fossero imposti dagli Enti competenti sul territorio per il rispetto di impianti e manufatti particolari esistenti nella zona dei lavori che in qualche modo venissero ad interferire con essi, compreso l’ingombro degli alvei dei corsi d’acqua, la presenza di servizi di soprassuolo e di sottosuolo, nonché le sagome da lasciare libere al di sopra di ferrovie, strade camminamenti quali marciapiedi ad uso pedonale.
Art. 14 – Costruzione dei volti
I volti dei ponti, ponticelli e tombini che saranno costruiti sopra solide armature, formate secondo le migliori regole, ed in guisa che il manto o tamburo assecondi la curva dell’intradosso assegnata agli archi dai relativi disegni, salvo a tenere conto di quel tanto più, nel senso delle centine, che si crederà necessario a compenso del presumibile abbassamento del volto dopo il disarmo.
È data facoltà all’Appaltatore di adottare nella formazione delle armature suddette quel sistema che crederà di sua convenienza, purché presenti la necessaria stabilità e sicurezza, avendo l’Appaltatore l’intera responsabilità della loro riuscita, con l’obbligo di demolire e rifare a sue spese i volti che, in seguito al loro disarmo, avessero a deformarsi o a perdere la voluta robustezza.
Ultimata l’armatura e diligentemente preparate le superfici d’imposta delle volte, saranno collocati in opera i conci di pietra o di mattoni con le connessure disposte nella direzione precisa dei successivi raggi di curvatura dell’intradosso, curando di far procedere la costruzione gradatamente e di conserva sui due fianchi. Dovranno inoltre essere sovraccaricate le centine alla chiave per impedirne lo sfiancamento, impiegando a tal uopo lo stesso materiale destinato alla costruzione della volta.
Gli eventuali coronamenti esterni delle volte presenteranno un addentellamento che corrisponda ai filari della muratura interna, onde possano far corpo con la medesima.
In quanto alle connessure saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli articoli precedenti secondo le diverse categorie di muratura.
Per le volte in pietrame si impiegheranno pietre di forma per quanto possibile regolari, aventi i letti di posa o naturalmente piani o resi grossolanamente tali con la mazza e col martello; saranno collocati in opera con il lato maggiore nel senso del raggio della curva d’intradosso e da corsi o filari che esattamente corrispondano agli addentellati formati dai coronamenti esterni.
Nelle volte con mattoni di forma ordinaria le connessure non dovranno mai eccedere la larghezza di 6 millimetri all’intradosso e di 12 dall’estradosso.
A tale uopo l’Appaltatore per volti di piccolo raggio è obbligato, senza diritto ad alcun compenso speciale, a tagliare diligentemente i mattoni per renderli cuneiformi, ovvero a provvedere, pure senza speciale compenso, a mattoni speciali lavorati a raggio.
In ogni caso rimane vietato il sistema di volte a rotoli concentrici, ma la Direzione dei lavori, per volte a piccolo raggio potrà, a suo giudizio, concedere l’adozione di un sistema misto, e cioè a rotoli con frequenti corsi passanti. Per volti obliqui i mattoni debbono essere tagliati sulle teste e disposti secondo le linee dell’apparecchio che verrà prescritto.
Per le volte in conglomerato cementizio il getto dovrà essere fatto a conci di limitata larghezza, ma dell’intera larghezza e spessore, formati entro appositi casseri con le pareti normali alla superficie di intradosso.
I conci saranno costruiti simmetricamente da una parte e dall’altra della chiave ed in ultimo saranno gettati i conci alla chiave ed alle imposte per fare serraglie quando gli assestamenti delle centine siano già compiuti.
In tutti i casi, il conglomerato dovrà essere gettato in appositi casseri disposti simmetricamente rispetto al concio chiave, in modo che le centine risultino caricate uniformemente.
Il conglomerato dovrà essere gettato e vibrato nei casseri senza interruzione e ripresa di sorta per ogni concio, fino a che il concio stesso sia completato.
L’Impresa dovrà usare tutte gli accorgimenti e le tecniche, affinché le centinature possano essere abbassate uniformemente e simultaneamente.
Art. 15 – Cappe sui volti
Lo smalto da distendersi sull’estradosso e sui rinfianchi dei volti dovrà essere costituito con le materie e le proporzioni volumetriche indicate di seguito:
– malta cementizia composta da 500 Kg di cemento e 1 mc di sabbia: parti nove;
– pietrisco di dimensioni non minori di 5 mm e non maggiori di 20 mm: parti sedici. Preparato l’impasto, prima di collocarlo in opera, la superficie da rivestire e le connessure saranno diligentemente ripulite e lavate con acqua abbondante. Lo smalto, o il conglomerato, si distenderà quando la superficie dell’estradosso si trova ancora umida in due o tre strati, comprimendolo poi fortemente con spatole o con verghe strato per strato fino a che la malta si sarà prosciugata. La superficie dell’ultimo strato va poi spalmata con un intonaco di malta di cemento che dovrà essere lisciato fortemente con la cazzuola in modo da ridurlo a superficie regolare senza rughe o cavità.
Qualora venisse disposto l’impiego dello smalto, esso, quando avrà raggiunto sufficiente consistenza, sarà battuto con apposite verghe a più riprese ed a colpi incrociati, allo scopo di far scomparire le screpolature cagionate dall’essiccamento, umettandone la superficie per far luogo all’ultima pulitura e lisciatura, quindi verrà estradossato con fine malta idraulica.
Tanto lo smalto quanto il conglomerato, dopo ultimate le lavorazioni e messa in opera, dovranno essere riparati, dal sole e dalla pioggia, con stuoie od altro; si stenderà poi sulla sua superficie un leggero strato di sabbia per impedire un troppo celere essiccamento.
Gli speciali manti bituminosi verranno stesi direttamente sull’estradosso della volta preventivamente regolarizzata con malta.
Sui manti bituminosi, che verranno eseguiti con le cautele che saranno prescritte, verrà poi disteso uno strato di smalto idraulico dello spessore di cm 5. In tutti i casi la cappa deve essere coperta con uno strato di sabbia di almeno 10 centimetri.
Quando si prescrive la cappa in asfalto, questa, salve speciali prescrizioni del contratto, deve farsi con la proporzione di circa kg 8 a 10 di bitume naturale per ogni 100 chilogrammi di mastice di asfalto naturale e 50 chilogrammi di sabbia, regolando inoltre la quantità di bitume in modo che l’asfalto possa distendersi con facilità.
La cappa di asfalto deve costruirsi soltanto dopo che le murature dei volti e dei rinfianchi siano bene asciutte. La cappa, appena distesa e mentre è ancora pastosa, deve essere coperta con spolveratura di sabbia che si incorpori nell’asfalto. Le cappe non si debbono mai eseguire prima del disarmo dei volti.
Art. 16 – Strutture in acciaio
Le strutture in acciaio dovranno rispondere alle norme seguenti:
– D.M. LL.PP. 9/1/1996, “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”;
– Circ. M. LL.PP. 15/10/1996, n. 252 XX.XX./S.T.C., “Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per il
calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche di cui al D.M. 9/1/1996”,
– D.M. 4/5/1990, “Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo dei ponti stradali”;
– Circ. M. LL.PP. 25/2/1191, n. 34233, “Istruzione per l’applicazione delle norme tecniche di cui al D.M. 4/5/1990”.
– Norma tecnica C.N.R.-U.N.I. 10011-86, “Costruzioni in acciaio – Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione”.
A) ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Direttore dei lavori, prima dell'approvvigionamento, la provenienza dei materiali, in modo da consentire i controlli, anche nell’officina di lavorazione, secondo quanto prescritto dal D.M. 9 gennaio 1996, dalle norme U.N.I. e da altre norme eventualmente interessanti i materiali di progetto.
Il Direttore dei lavori si riserva il diritto di far eseguire un premontaggio in officina per quelle strutture o parti di esse che riterrà opportuno, procedendo all’accettazione provvisoria dei materiali entro 10 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore di ultimazione dei vari elementi.
Prima del collaudo finale l’Appaltatore dovrà presentare una relazione dell’I.I.S. (o del R.I.N.A.) che accerti i controlli effettuati in corso d’opera sulle saldature e relative modalità e strumentazioni.
Durante le varie fasi, dal carico al trasporto, scarico, deposito, sollevamento e montaggio, si dovrà avere la massima cura affinché non vengano superati i valori di sollecitazione, sia generali, sia locali, indotti dalle varie operazioni rispetto a quelli verificati nel progetto per ciascuna singola fase, ad evitare deformazioni che possano complicare le operazioni finali di messa in opera.
Particolari cautele saranno attuate ad evitare effetti deformativi dovuti al contatto delle funi e apparecchi di sollevamento. Le controfrecce da applicare alle strutture a travata andranno eseguite secondo le tolleranze di progetto.
I fori che risultino disassati andranno alesati, e qualora il diametro del foro risulti superiore anche alla tolleranza di cui al D.M. 9 gennaio 1996, si avrà cura di impiegare un bullone di diametro superiore. Nei collegamenti in cui l’attrito contribuisce alla resistenza di calcolo dell’elemento strutturale si prescrive la sabbiatura a metallo bianco non più di due ore prima dell’unione. Nelle unioni bullonate l’Appaltatore effettuerà un controllo di serraggio sul 10% del numero dei bulloni alla presenza del Direttore dei lavori.
B) VERNICIATURE
Tutte le strutture in acciaio andranno protette contro la corrosione mediante un ciclo di verniciatura, previa spazzolatura meccanica o sabbiatura di tutte le superfici, fino ad eliminazione di tutte le parti ossidate. Un ciclo di verniciatura sarà costituito da un minimo di tre strati di prodotti vernicianti mono o bicomponenti indurenti per filmazione chimica e filmazione fisica, secondo la descrizione seguente: Xxxxx A
1° strato: mano di fondo al clorocaucciù pigmentata con minio e cromato di zinco, avente un ottimo potere bagnante sul supporto.
2° strato: mano intermedia di clorocaucciù pigmentata con rosso ossido, ferro micaceo, alluminio avente un ottimo potere di attacco alla mano sottostante.
3° strato: mano di finitura mediante clorocaucciù acrilica pigmentata con biossido di titanio, avente una ottima resistenza agli agenti atmosferici e chimici.
Ciclo B
1° strato: mano di fondo epossidica pigmentata con ZnCrO
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(cromato di zinco) avente un ottimo potere
bagnante sul supporto.
2° strato: mano intermedia epossidica pigmentata con TiO2 (biossido di titanio), avente un ottimo potere di attacco alla mano sottostante.
3° strato: mano di finitura poliuretanica di tipo non ingiallente e non sfarinante.
Ciclo C
1° strato: mano di fondo oleofenolica i cui pigmenti inibitori dovranno essere a base di ossido di piombo (minio), cromati di zinco, fosfati di zinco, cromati di piombo, silicio cromati di piombo, in composizione singola o miscelati. È ammessa la presenza di riempitivi a base di solfato di bario (BaSO4) e silicati in quantità non superiore al 45% sul totale dei pigmenti riempitivi.
2° strato: mano intermedia oleofenolica di colore differenziato dalla 1° mano, di composizione come il 1° strato; il pigmento inibitore potrà essere sostituito con aggiunta di ossido di ferro per la differenziazione del
colore, in quantità non superiore al 6% sul totale dei pigmenti e riempitivi.
3° strato: mano intermedia alchidica modificata con olii vegetali e clorocaucciù, il cui rapporto in peso a secco dovrà essere di 2:1. Non è ammessa la presenza di colofonia.
4° strato: mano di finitura alchidica modificata con olii vegetali e clorocaucciù di composizione come il 3° strato, di colore diverso dalla precedente mano.
C) APPARECCHI D’APPOGGIO
Il progetto degli apparecchi di appoggio dovrà rispondere alle “Istruzioni per il calcolo e l’impiego degli apparecchi di appoggio da fornire nelle costruzioni” C.N.R.-U.N.I. 11018-72, e dovrà contenere: il calcolo delle escursioni e delle rotazioni, indicando un congruo franco di sicurezza, ed esponendo separatamente il contributo dovuto ai carichi permanenti accidentali, alle variazioni termiche, alle deformazioni viscose e al ritiro del calcestruzzo; la verifica statica dei singoli elementi e l’indicazione dei materiali, con riferimento alle norme U.N.I., nonché le reazioni di vincolo che l’apparecchio dovrà sopportare.
Tutti i materiali da impiegare dovranno essere accettati prima delle lavorazioni dal Direttore dei lavori, il quale potrà svolgere controlli anche in officina.
Prima della posa in opera l’Appaltatore dovrà tracciare gli assi di riferimento e la livellazione dei piani di appoggio, rettificando le differenze con malta di cemento additivata con resina epossidica.
Art. 17 – Demolizioni
Le operazioni di demolizione saranno eseguite, da parte dell’Impresa, con ordine e con le necessarie cautele e precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo perciò vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso tramite appositi sistemi ritenuti idonei per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.
Nelle demolizioni l’Appaltatore dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano ancora, a giudizio della Direzione lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso l’Amministrazione appaltante; alla quale spetta ai sensi dell’art. 36 del Capitolato generale la proprietà di tali materiali, alla pari di quello proveniente dagli scavi in genere e l’Appaltatore dovrà provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito ecc., in conformità e con tutti gli oneri previsti nel citato art. 36.
La Direzione dei lavori si riserva di disporre a suo insindacabile giudizio l’impiego dei materiali di recupero, nel rispetto della normativa vigente in materia, per l’esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, ai sensi del citato art. 40 del Capitolato generale.
I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire trasportati, a cura dell’Appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme e cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie come per gli scavi in genere.
La ditta Appaltatrice dovrà essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili.
Art. 18 – Xxxxxxxxxx e tombini tubolari
Nell’esecuzione delle tubazioni per l’adduzione e la distribuzione di acqua, nonché nell'esecuzione di tubazioni per fluidi diversi dall’acqua, l’Appaltatore dovrà seguire le disposizioni di cui alla L. 2 febbraio 1974,
n. 64, ed alle norme tecniche vigenti in essa previste all’art. 1 emanate con D.M. 12 dicembre 1985 e relativa Circolare M. LL. PP. 20 marzo 1986, n. 27291.
Gli acquedotti tubolari qualora siano eseguiti in conglomerato cementizio gettati in opera, per la parte inferiore della canna verranno usate semplici sagome; per la parte superiore verranno usate apposite barulle di pronto disarmo. Questi non dovranno avere diametro inferiore a cm 80 qualora siano a servizio del corpo stradale.
Qualora vengano impiegati tubi di cemento per i quali è valida sempre quest’ultima prescrizione, questi dovranno essere fabbricati a regola d’arte, con diametro uniforme e gli spessori corrispondenti alle prescrizioni sottospecificate; saranno bene stagionati e di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione, senza screpolature e sbavature e muniti di apposite sagomature alle estremità per consentire un giunto a sicura tenuta.
I tubi saranno posati in opera alle livellette e piani stabiliti e su di una platea di calcestruzzo magro a q 2 di cemento per mc di impasto in opera dello spessore più sotto indicato, salvo diversa prescrizione della
Direzione dei lavori. Verranno inoltre rinfiancati di calcestruzzo a q 2,50 di cemento per mc di impasto in opera a seconda della sagomatura prevista nei disegni di progetto, previa perfetta sigillatura dei giunti con malta di puro cemento.
DIMENSIONI INDICATIVE DEI TUBI E SPESSORE DELLA PLATEA DI POSA
Diametro dei Tubi (cm) | Spessore dei tubi (mm) | Spessore della platee (cm) |
80 | 70 | 20 |
100 | 85 | 25 |
120 | 100 | 30 |
A) MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA ZINCATA
Le prescrizioni che seguono si riferiscono a manufatti per tombini e sottopassi aventi struttura portante costituita da lamiera di acciaio con profilatura ondulata con onda normale alla generatrice.
L’acciaio della lamiera ondulata sarà dello spessore minimo di 1,5 mm con tolleranza U.N.I. (Norme
U.N.I. 3143), con carico unitario di rottura non minore di 34 kg/mmq e sarà protetto su entrambe le facce da zincatura a bagno caldo praticata dopo l’avvenuto taglio e piegatura dell’elemento in quantità non inferiore a 305 gr/mq per faccia.
La verifica della stabilità statica delle strutture sarà effettuata in funzione dei diametri e dei carichi esterni applicati adottando uno dei metodi della Scienza delle Costruzioni (anello compresso, stabilità all’equilibrio elastico, lavori virtuali): sempre però con coefficiente di sicurezza non inferiore a 4.
Le strutture finite dovranno essere esenti da difetti come: soffiature, bolle di fusione, macchie, scalfitture, parti non zincate ecc. Per manufatti da impiegare in ambienti chimicamente aggressivi si dovrà provvedere alla loro protezione mediante rivestimento di mastice bituminoso
o asfaltico contenente fibre di amianto avente uno spessore minimo di mm 1,5 inserito sulla cresta delle ondulazioni, che dovrà corrispondere ad un peso di kg 1,5/mq per faccia applicato a spruzzo od a pennello, ovvero di bitume ossidato applicato mediante immersione a caldo negli stessi quantitativi precedentemente indicati.
La Direzione dei lavori si riserva di far assistere proprio personale alla fabbricazione dei manufatti allo scopo di controllare la corretta esecuzione secondo le prescrizioni sopra indicate ed effettuare, presso lo stabilimento di produzione, le prove chimiche e meccaniche per accertare la qualità e lo spessore del materiale; tale controllo potrà essere fatto in una qualunque delle fasi di fabbricazione senza peraltro intralciare il normale andamento della produzione.
Il controllo del peso di rivestimento di zinco sarà effettuato secondo le norme indicate dalle specifiche
A.S.T.M.A. 90-53. Il controllo della centratura della zincatura sarà eseguito immergendo i campioni in una soluzione di CuSO4 nella misura di gr 36 ogni 100 di acqua distillata (come previsto dalle tabelle U.N.I. 1475-1476-4007). Essi dovranno resistere alla immersione senza che appaiano evidenti tracce di rame.
Il controllo dello spessore verrà effettuato sistematicamente ed avrà esito positivo se gli spessori misurati in più punti del manufatto rientrano nei limiti delle tolleranze prescritte.
Nel caso gli accertamenti su un elemento non trovino corrispondenza alle caratteristiche previste ed il materiale presenti evidenti difetti, saranno presi in esame altri 2 elementi; se l’accertamento di questi 2 elementi è positivo si accetta la partita, se negativo si scarta la partita. Se un elemento è positivo e l’altro no, si controllano 3 elementi, se uno di questi è negativo si scarta la partita.
I pesi, in rapporto allo spessore dei vari diametri, dovranno risultare da tabelle fornite da ogni fabbricante, con tolleranza del ± 5%.
Agli effetti contabili sarà compensato il peso effettivo risultante da apposito verbale di pesatura eseguito in contraddittorio purché la partita rientri nei limiti di tolleranza sopraindicati. Qualora il peso effettivo sia inferiore al peso diminuito della tolleranza, la Direzione dei lavori non accetterà la fornitura. Se il peso effettivo fosse invece superiore al peso teorico aumentato della tolleranza, verrà compensato solo il peso teorico aumentato dei valori della tolleranza.
Le strutture impiegate saranno dei seguenti tipi:
A.1) Ad elementi incastrati per tombini
L’ampiezza dell’onda sarà di mm 67,7 (pollici 2 e 3/4) e la profondità di mm 12,7 (1/2 pollice); la lunghezza dell’intero manufatto, al netto di eventuali testate, sarà un multiplo di 0,61 (2 piedi).
Il tipo sarà costituito da due mezze sezioni cilindriche ondulate, curvate al diametro prescritto; dei due bordi longitudinali di ogni elemento l’uno sarà a diritto-filo e l’altro ad intagli, tali da formare quattro riseghe atte a ricevere, ad ”incastro”, il bordo diritto dell’altro elemento.
Nel montaggio del tubo le sovrapposizioni circolari dovranno essere sfalsate, facendo sì che ogni elemento superiore si innesti sulla metà circa dei due elementi inferiori non corrispondenti.
Gli opposti elementi verranno legati fra loro, in senso longitudinale mediante appositi ganci in acciaio zincato.
Le forme impiegabili, nel tipo ad elementi incastrati, saranno: la circolare con diametro variabile da m 0,30 a m 1,50 e che potrà essere fornita con una preformazione ellittica massima del 5% in rapporto al diametro, e la policentrica anche ribassata con luce minima di 0,30 e luce massima di m 1,75.
A.2) A piastre imbullonate multiple per tombini e sottopassi
L’ampiezza dell’onda sarà di mm 152,4 (pollici 6) e la profondità di mm 50,8 (pollici 2). Il raggio della curva interna della gola dovrà essere di almeno mm 28,6 (pollici 1 1/8).
Le piastre saranno fornite in misura standard ad elementi tali da fornire, montate in opera, un vano la cui lunghezza sia multiplo di m 0,61.
I bulloni di giunzione delle piastre dovranno essere di diametro non inferiore a 3/4 di pollice ed appartenere alla classe G 8 (norme U.N.I. 3740).
Le teste dei bulloni dei cavi dovranno assicurare una perfetta adesione ed occorrendo si dovranno impiegare speciali rondelle. Le forme di manufatti da realizzarsi mediante piastre multiple saranno circolari, con diametro compreso da m 1,50 a m 6,40 e potranno essere fornite con una preformazione ellittica massima del 5% in rapporto al diametro; ribassate luce variabile da m 1,80 a m 6,50; ad arco con luce variabile da m 1,80 a m 9,00; policentriche (per sottopassi), con luce variabile da m 2,20 a m 7,00.
Art. 19 – Drenaggi e fognature
Nell’esecuzione delle fognature per la raccolta delle acque reflue, nonché nell’esecuzione di tubazioni per fluidi diversi dall’acqua, l’Appaltatore dovrà seguire le disposizioni di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, ed alle norme tecniche vigenti in esso previste all’art. 1 emanate con D.M. 12 dicembre 1985 e relativa Circolare M. LL.PP. 20 marzo 1986, n. 27291.
A) DRENAGGI
I drenaggi e le fognature di risanamento del corpo stradale e zone circostanti che si rendessero necessarie saranno sempre eseguiti dallo sbocco a valle del cunicolo di scolo verso il centro della fognatura propriamente detta e lungo la medesima, procedendo da valle verso monte, per il deflusso regolare delle acque.
Prima di stabilire definitivamente il piano di fondo del drenaggio, onde assicurarsi di raggiungere in ogni punto lo strato impermeabile, la Direzione dei lavori disporrà all’atto esecutivo quanti pozzi riterrà necessario praticare ed in relazione al saggio ove risulti il punto più depresso dello strato impermeabile lungo l’asse del drenaggio, saranno stabilite la profondità di questo e la pendenza del cunicolo.
Detti pozzi saranno scavati della lunghezza di m 2 a 3, della larghezza uguale a quella del drenaggio in corrispondenza dell’asse del drenaggio. Detti scavi saranno valutati agli stessi prezzi stabiliti nell’annesso elenco per gli scavi di fondazione e l’Appaltatore non potrà avanzare pretese di maggiori compensi quali che siano il numero e l’ubicazione di questi pozzi.
Le pareti dei drenaggi e dei cunicoli di scolo ed anche quelle dei pozzi, saranno, dove occorra, sostenuti da appositi rivestimenti di tavole o tavoloni con robuste armature in legname in relazione alla natura dei terreni attraversati.
Il fondo dei drenaggi dovrà di norma essere rivestito in calcestruzzo che nella parte centrale sarà sagomato a cunetta e su tale rivestimento si costruirà dal lato a valle un muretto in malta, da quello a monte un muretto a secco, per l’altezza da 20 a 40 centimetri secondo l’importanza del drenaggio, così da costituire un cunicolo di scolo, da coprire con lastroni.
B) TUBI PERFORATI PER DRENAGGI
I tubi per drenaggio avranno struttura portante costituita da lamiera d’acciaio con profilatura ondulata con onda elicoidale continua da un capo all’altro di ogni singolo tronco, in modo che una sezione normale alla direzione dell’onda rappresenti una linea simile ad una sinusoide.
L’acciaio della lamiera ondulata, dello spessore di mm 1,2 – con tolleranza U.N.I. (Norme
U.N.I. 2634) – dovrà avere carico unitario di rottura non inferiore a 24 kg/mmq, e sarà protettosu entrambe le facce da zincatura eseguita secondo le norme U.N.I. 5744-66 e 5745-75, con 480 grammi nominali di zinco per metro quadrato.
L’ampiezza dell’onda sarà di mm 38 (pollici 1 1/2) ed una profondità di mm 6,35 (1/4 di pollice).
Sulle condotte saranno praticati dei fori del diametro di 0,9 cm (tolleranza 0,1 cm) che saranno distribuiti in serie longitudinali con interasse di 38 mm, tutti disposti in un quarto di tubo. I singoli tronchi, di lunghezza non superiore a 9 m, saranno uniti tra loro mediante fasce di giunzione da fissare con bulloni.
Inoltre per i tubi da posare nel fondo delle trincee drenanti si potranno usare anche i seguenti tubi:
– i tubi corrugati forati in PE-AD a doppia parete con superficie esterna corrugata ed interna liscia costituito da barre da 6 metri; con diametro esterno da 120 a 415 mm;
– tubi lisci in PE-AD e prodotti secondo le norme UNI 7611-76 tipo 312 con fessure perpendicolari all’asse del tubo con inclinazioni del tipo semplice, a 180°, a 120° o a 90°; con diametro esterno da 110 a 315 mm;
– tubi in PVC rigido corrugato del tipo fessurato a norma DIN 1187; con diametro esterno da 50 a 200 mm.
C) TUBAZIONI PER LO SCARICO DELLE ACQUE DI SUPERFICIE DEI RILEVATI
Saranno dello stesso materiale ed avranno le stesse caratteristiche delle tubazioni di cui al precedente paragrafo con la sola differenza che non avranno fori.
D) POSA IN OPERA
Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm.
Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili.
Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino a contatto della struttura metallica.
Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati.
L’installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all’acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa.
Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza.
L’installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della profondità media di m 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata.
Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell’acqua e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l’entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti.
Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme A.A.S.H.O. m 36-37 e M 167-57.
E) TRINCEE DRENANTI CON GEOTESSILE IN TESSUTO NON TESSUTO
Nei terreni particolarmente ricchi di materiali fino a sui drenaggi laterali delle pavimentazioni, i drenaggi saranno realizzati con filtro di geotessile in tessuto non tessuto, che, nei sormonti dei teli, andrà cucito con spago imputrescibile, oppure con sovrapposizione di almeno 50 cm.
La parte inferiore a contatto con il terreno e per un’altezza di 20 cm per ogni lato, il geotessuto andrà impregnato con bitume a caldo per almeno 2 kg/mq, o a freddo ma reso fluido con solventi che non abbiano
effetti sul geotessuto stesso. Il telo andrà provvisoriamente chiodato al terreno ai lati dello scavo, quindi riempito con materiale lapideo trattenuto al crivello 10 mm U.N.I. e con pezzatura massima di 70 mm. Ultimato il riempimento, il risvolto dei teli andrà sovrapposto da ambo i lati al materiale lapideo appena immesso nel cavo, e quindi il cavo verrà riempito con terra pressata per un’altezza variabile a giudizio della Direzione dei lavori.
Art. 20 – Gabbioni metallici zincati e loro riempimento
I gabbioni a scatola dovranno essere fabbricati con rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10/6x8 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro (conforme alle UNI 3598) avente un diametro di 3,00/2,70 mm, a forte zincatura conforme a quanto previsto dalla Circolare del Consiglio Superiore LL.PP. n. 2078 del 27/8/1962 vigente in materia, con un quantitativo minimo di zinco variabile fra 240 e 275 g/mq in funzione del diametro dei fili.
Per gabbioni in ambiente marino, oppure in ambienti particolarmente inquinati il filo zincato, prima di essere tessuto, deve essere rivestito per estrusione con una guaina continua in pvc di spessore 0,4/0,6 mm.
Il filo da impiegarsi nelle cuciture e per i tiranti dovrà possedere le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete.
Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno costituiti da filo a forte zincatura con diametro 3,00 mm.
Prima della messa in opera dei gabbioni e per ogni partita ricevuta in cantiere, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione lavori il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato dalla Ditta che ha fabbricato i manufatti metallici, redatto a norma della Circolare del Ministero LL.PP. n. 2078 del 27/8/1962.
La Direzione lavori procederà quindi al prelievo dei campioni ed ai collaudi della zincatura, sia dei fili della rete che del filo per le cuciture secondo le norme previste dalla succitata circolare.
Le operazioni di preparazione e assemblaggio dei singoli elementi, nonché l’unione degli elementi contigui mediante legature fatte con l’apposito filo di cucitura, o con punti metallici dovranno essere tali da creare una struttura continua e monolitica.
Il materiale di riempimento potrà essere costituito da ciottolo di fiume o pietrame di cava, purché abbia una composizione compatta, e di elevato peso specifico, non friabile né gelivo e di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete e da realizzare il maggior costipamento possibile, inoltre le fronti in vista saranno lavorate analogamente alle murature a secco con analogo onere di paramento. La pezzatura più adatta per il riempimento è quella variabile tra 1 e 1,5÷2 volte la dimensione della maglia delle rete.
Comunque l’indice di porosità del gabbione deve essere compreso tra 0,3 e 0,4.
Art. 21 – Ripristino corticale di strutture portanti in c.a.
Previa asportazione del materiale ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, l’esecuzione dei lavori per i ripristini corticali di strutture in cemento armato dovrà procedere per successive fasi di lavorazione, nell’ordine e con le modalità di seguito indicate.
a) Trattamento passivante dell’armatura in acciaio
a.1) Descrizione
La lavorazione in oggetto dovrà essere eseguita per garantire la protezione anticorrosiva rialcanizzante dell’acciaio di armatura del calcestruzzo, oltre a creare un ponte di adesione per malte di recupero o calcestruzzo nuovo su vecchio.
a.2) Preparazione dell’acciaio e modalità esecutive
Per assicurare la possibilità di sviluppare efficacemente le proprietà anticorrosive, è indispensabile che l’acciaio da trattare sia liberato dal calcestruzzo circostante deteriorato e carbonatato, da materiali incoerenti, grassi, olii e ruggine.
Tale operazione potrà essere eseguita tramite sabbiatura allo scopo di portare le armature a metallo bianco. Se tale operazione non potrà essere eseguita per motivi logistici, si dovrà procedere con energica spazzolatura della superficie metallica con cura ed in profondità. a.3) Caratteristiche tecniche dei prodotti e modalità di applicazione
I prodotti da impiegare devono essere composti da un sistema bicomponente a base di polimeri in dispersione acquosa, leganti cementizi ed inibitori di corrosione.
Tali componenti devono essere miscelati senza l’aggiunta di acqua o di altri ingredienti, e devono esplicare l’azione anticorrosiva attraverso:
– l’impermeabilità all’acqua ed ai gas aggressivi presenti nell’atmosfera;
– presenza di inibitori di corrosione per proteggere le superfici metalliche dall’ossidazione;
– elevata alcalinità;
– ottima adesione al metallo ed al calcestruzzo.
Per quanto riguarda invece l’applicazione del prodotto, potrà avvenire tramite pennello o a spruzzo, provvedendo con molta cura a saturare perfettamente la superficie metallica e gli interstizi tra armatura metallica ed il calcestruzzo esistente.
Il prodotto dovrà essere applicato in due strati successivi formando uno spessore medio di circa 1,5 mm.
Ad intervalli di tempo da 3 a 5 ore in condizioni di temperatura ottimale.
Inoltre l’applicazione del prodotto, dalla preventiva preparazione della base dell’ acciaio, non deve essere superiore ad un lasso di tempo pari a 30’, per evitare l’inizio di una nuova fase di ossidazione dell’acciaio specie se durante la fase lavorativa si ha presenza di umidità.
Invece le temperature ottimali dovranno essere comprese tra i + 15° C e + 25° C. Qualora la temperatura scendesse al di sotto dei + 5° C, l’Impresa appaltatrice dovrà attenersi alle indicazioni delle schede tecniche del prodotto impiegato previe indicazioni del Direttore dei lavori.
b) Trattamento anticarbonatazione delle superfici in c.a.
b.1) Descrizione
Questo tipo di intervento si rende indispensabile per le strutture in cemento armato, poiché riduce notevolmente l’aggressione delle armature metalliche all’interno del calcestruzzo, da alte concentrazioni di cloruri contenuti nei calcestruzzi preconfezionati, nei sali decongelanti, nei sali trasportati dai venti o da piogge acide.
b.2) Preparazione delle superfici e modalità di applicazione
Il prodotto per il trattamento di anticarbonatazione (inibitore di corrosione) dovrà essere applicato sulla superficie del calcestruzzo deteriorato, previa demolizione e pulizia di tutte le parti in fase di distacco, a pennello o a spruzzo successivamente alla fase di trattamento passivante dell’armatura in acciaio.
Non bisogna in alcun modo eseguire i due trattamenti contemporaneamente.
c) Ricostruzione di strutture in c.a. su superfici verticali o orizzontali
c.1) Descrizione
Questo tipo di lavorazione è molto importante poiché permette di ricostruire la sezione originaria del manufatto, nonché lo strato di copriferro deteriorato ripristinando e proteggendo le caratteristiche strutturali del manufatto. c.2) Preparazione delle superfici
La preparazione delle superfici avviene tramite l’asportazione di residui di calcestruzzo e da polvere dovuti alla demolizione preventiva del calcestruzzo ammalorato.
Eventuali riprese di calcestruzzo eseguite in precedenza che non risultano perfettamente aderenti, dovranno essere asportate fino a raggiungere uno strato solido, resistente e ruvido.
La fase della preparazione delle superfici verrà omessa, se precedentemente è stato effettuato il trattamento anticarbonatazione. c.3) Caratteristiche tecniche dei prodotti e modalità di applicazione
Il prodotto da utilizzare per la ricostruzione di strutture in c.a. sarà una malta premiscelata in polvere composta da cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, speciali additivi e fibre sintetiche (malta a ritiro controllato fibrorinforzata).
Il prodotto secco verrà miscelato con acqua nelle quantità stabilite dalle schede tecniche del prodotto da utilizzare o secondo le indicazioni della Direzione Lavori, in modo da ottenere una malta di facile lavorabilità tale da poter essere applicata in verticale o in orizzontale senza colare, oltre a garantire le seguenti qualità:
– elevate resistenze meccaniche alla flessione ed alla compressione;
– modulo elastico, coefficiente di dilatazione termica e di permeabilità al vapore acqueo simili ai calcestruzzi di alta qualità;
– impermeabilità all’acqua e all’anidride carbonica; – ottima adesione al vecchio calcestruzzo;
– elevata resistenza all’usura per abrasione.
Per quanto riguarda invece le modalità di applicazione della malta, questa potrà avvenire tramite
cazzuola costipando bene la malta in corrispondenza delle armature metalliche in modo da saturare gli interstizi tra armatura metallica e struttura esistente, oppure a spruzzo utilizzando idonei mescolatori che non alterino la struttura della malta. La malta applicata verrà di seguito ulteriormente costipata e modellata con l’ausilio di fratazzo liscio e fratazzino a spugna, utilizzando dove si renda necessario le casserature per la ricostruzione di spigoli.
Le temperature durante la fase di applicazione della malta dovranno essere ottimali, ovvero tra i +15° C e + 25° C e comunque non inferiori a + 5° C.
d) Xxxxxx di finitura di superfici in c.a. ripristinate
d.1) Descrizione
Lo strato di finitura di superfici in c.a. ripristinate mediante i procedimenti di cui ai punti A, B e C si effettua per proteggere ulteriormente le strutture dall’aggressione dei cloruri e dagli agenti atmosferici, oltre a regolarizzare e rasare le superfici non irregolari. d.2) Caratteristiche tecniche dei prodotti e modalità di applicazione
La malta da impiegare per la regolarizzazione e rasatura delle superfici, dovrà essere composta da una malta bicomponente a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati a grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa.
La malta da utilizzare dovrà garantire le seguenti qualità:
– elevato contenuto di resine sintetiche;
– ottima adesione a tutte le superfici in calcestruzzo;
– impermeabilità all’acqua ed ai gas aggressivi dell’atmosfera (anidride carbonica, solfati, e ossido di azoto);
– resistente ai cicli di gelo e disgelo.
L’applicazione del prodotto, previa pulizia del fondo mediante idrolavaggio per eliminare polvere, tracce di olio, ecc., sarà realizzata con fratazzo liscio e di seguito lisciato con fratazzino di spugna qualche minuto dopo l’applicazione.
Gli spessori massimi di applicazione non dovranno essere superiori a 2 ÷ 3 mm. E la temperatura ottimale dovrà essere tra i + 15° C e + 25° C e comunque non inferiore ai + 5° C.
e) Impermeabilizzazione
e.1) Descrizione
L’impermeabilizzazione è una lavorazione indispensabile che permette di proteggere nel tempo le strutture portanti dei manufatti in c.a., dall’azione della pioggia battente, evitando l'aggressione contro la carbonatazione e l’umidità, quindi preservando nel tempo gli interventi di recupero effettuati e le strutture ancora integre. e.2) Caratteristiche tecniche dei prodotti e modalità di applicazione
Il prodotto impermeabilizzato da utilizzare dovrà essere liquido ed incolore a base di resine silossaniche in solvente, caratterizzato da una elevata proprietà di impregnare tutti i materiali minerali assorbenti impiegati in edilizia. Applicandolo su supporto poroso dovrà penetrare in profondità e reagire con la naturale umidità presente all’interno di esso per formare uno strato idrofobo, che respinge l’acqua. Dovrà inoltre possedere le seguenti proprietà:
– proteggere le strutture dagli agenti aggressivi presenti nell’atmosfera;
– trasparente in modo da non alterare l’aspetto estetico;
– non deve creare pellicola e quindi non modificare la permeabilità al vapore;
– deve possedere ottima resistenza all’alcalinità presente nei materiali cementizi;
– deve essere resistente alle radiazioni ultraviolette.
Per quanto riguarda l’applicazione del prodotto, è molto importante che la superficie di applicazione sia preventivamente pulita da sporcizia, grassi, alghe o licheni. Si dovranno inoltre rimuovere eventuali scaglie mobili e riparare eventuali crepe. Se invece la superficie di applicazione è priva di sporcizia, sarà sufficiente una accurata spazzolatura con spazzola di saggina e una conseguente depolverizzazione con aria compressa. Una volta ripulito il fondo di applicazione il prodotto dovrà essere messo in opera a spruzzo o a pennello, bagnato su bagnato, assicurando una distribuzione omogenea e un assorbimento idoneo (almeno due o tre passate).
Prima di procedere alle lavorazioni, l’Impresa appaltatrice dovrà fornire alla Direzione lavori le schede
tecniche dei prodotti che intende utilizzare, al fine di valutare i prodotti più idonei all’impiego.
Inoltre i prodotti che si utilizzeranno saranno soggetti a prelievo di campioni durante le fasi lavorative, sui quali verranno effettuate prove di laboratorio con oneri a carico della Ditta Appaltatrice.
Art. 22 – Betoncino spruzzato
Prima di procedere all’applicazione del betoncino spruzzato o della gunite, si dovrà eseguire la pulizia a fondo dei muri mediante sabbiatura con sabbia silicea o similare, usando martelli ad aria compressa muniti di appropriati utensili al fine di asportare eventuali parti lesionate o già in fase di degradazione. Successivamente le superfici così trattate dovranno essere lavate con abbondante getto d’acqua a pressione allo scopo di rendere la parete del muro perfettamente pulita e pronta a ricevere il betoncino spruzzato o gunite.
Le sabbie da impiegarsi nella preparazione della malta dovranno essere prive di ogni impurità, e di appropriato assortimento granulometrico che varierà a seconda se si tratta di betoncino spruzzato o gunite; la sabbia dovrà essere perfettamente asciutta se si adopererà, per spruzzare l’impasto, il metodo bagnato, resta altresì vietato l’uso di sabbia con presenza di materie argillose
o con sabbia quarzosa pura.
La malta sarà confezionata con dosatura a Kg. 600 di cemento tipo 425 per ogni mc. di inerti salvo diverse prescrizioni della Direzione lavori, qualora si rendesse necessario si potranno aggiungere all’impasto idonei additivi come idrofughi e acceleranti di presa del tipo e nelle proporzioni, previamente accettate dalla Dirigenza e in relazione al grado d’umidità della zona; questi additivi varieranno nelle proporzioni tra di loro e in assoluto a secondo se si tratti di betoncino spruzzato o gunite.
La miscela cemento - sabbia - additivi dovrà essere fatta con miscelatore meccanico tale da garantire una uniformità nell’impasto, quest’ultimo potrà essere bagnato e asciutto a secondo del metodo usato.
L’applicazione del betoncino o della gunite avverrà con getto a pressione e dovrà essere eseguito con la lancia in posizione normale alla superficie da intonacare e posta alla distanza di 80 / 90 cm. dalla medesima, la pressione alla bocca dell’ugello di uscita della miscela sarà di circa 3 atm.
La stesa dell’intonaco dovrà essere eseguita a strati successivi sino al raggiungimento di uno strato complessivo avente lo spessore medio previsto. Nel betoncino spruzzato dopo la stesa del primo strato si posa una rete metallica elettrosaldata avente le caratteristiche richieste e fissata alle pareti con chiodi in acciaio sparati, in corrispondenza dei tiranti si esegue l’armatura di frettaggio; tutto questo viene ricoperto da successivi strati di intonaco incorporando successivamente un’ulteriore rete elettrosaldata fino ad avere lo spessore richiesto.
La gunite si esegue con lo stesso procedimento: viene però posata a una sola rete elettrosaldata in quanto lo spessore dell’intonaco è minore.
Il betoncino spruzzato o la gunite dovranno risultare perfettamente aderenti alla superficie su cui verranno applicati e le fessure delle murature dovranno essere perfettamente riempite; ogni strato di intonaco dovrà sempre essere applicato dopo che lo strato precedente si sia perfettamente indurito.
Qualora l’intonaco dovesse essere eseguito su pareti in cui si verificassero delle uscite d'acqua si dovranno predisporre dei tubetti di diametro di 1” opportunamente ubicati, che verranno tolti non prima di 8 giorni dalla avvenuta stesa dell’intonaco, dopo di che i fori rimasti verranno sigillati con malta di cemento a rapida presa.
C) SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATI DI FONDAZIONE
CONGLOMERATI BITUMINOSI TRADIZIONALI (di base, di collegamento e di usura) CONGLOMERATI BITUMINOSI CON BITUMI MODIFICATI
CONGLOMERATI A FREDDO TRATTAMENTI SUPERFICIALI CONGLOMERATI BITUMINOSI RICICLATI
Art. 23 – Premessa
Per le terminologie e le definizioni relative alle pavimentazioni ed ai materiali stradali si fa riferimento alle
norme tecniche del C.N.R. - B.U. n.169 del 1994. Le parti del corpo stradale sono così suddivise: a) sottofondo (terreno naturale in sito o sull’ultimo strato del rilevato): b) sovrastruttura, così composta:
1. fondazione,
2. base,
3. strato superficiale (collegamento e usura).
In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei lavori, la sagoma stradale per tratti in rettifilo sarà costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 1,5÷2,0%, raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di m 0,50. Alle banchine sarà invece assegnata la pendenza trasversale del 2,0÷5,0%.
Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione dei lavori stabilirà in relazione al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizione per il raccordo della sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti.
Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto, dalla Direzione dei lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di laboratorio.
L’Impresa indicherà alla Direzione dei lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformità degli articoli che seguono.
La Direzione dei lavori ordinerà prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso Laboratori ufficiali di fiducia dell’Amministrazione appaltante. Per il controllo delle caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante l’esecuzione dei lavori, nei laboratori di cantiere o presso gli stessi Laboratori ufficiali.
L’approvazione della Direzione dei lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non solleverà l’Impresa dalla responsabilità circa la buona riuscita del lavoro.
L’Impresa avrà cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera.
Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della pavimentazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 0,3 mm, controllata a mezzo di un regolo lungo m 4,00 disposto secondo due direzioni ortogonali.
La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre alla usura ed alla diretta azione del traffico l’estradosso del ponte e gli strati di impermeabilizzazione su di esso disposti. Allo scopo di evitare frequenti rifacimenti, particolarmente onerosi sul ponte, tutta la pavimentazione, compresi i giunti e le altre opere accessorie, deve essere eseguita con materiali della migliore qualità e con la massima cura esecutiva.
C.1 – STRATI DI FONDAZIONE
Art. 24 – Strati di fondazione
Lo strato di fondazione sarà costituito dalla miscela conforme alle prescrizioni del presente Capitolato e comunque dovrà essere preventivamente approvato dalla Direzione dei lavori e dovrà essere steso in strati successivi dello spessore stabilito dalla Direzione dei lavori in relazione alla capacità costipante delle attrezzature di costipamento usate.
Gli strati dovranno essere costipati con attrezzature idonee al tipo di materiale impiegato ed approvato dalla Direzione dei lavori, tali da arrivare ai gradi di costipamento prescritti dalle indicazioni successive.
Il costipamento dovrà interessare la totale altezza dello strato che dovrà essere portato alla densità stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura da laboratorio usata ed in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura di cantiere impiegato. Durante la fase di costipamento la quantità di acqua aggiunta, per arrivare ai valori ottimali di umidità della miscela, dovrà tenere conto delle perdite per evaporazione causa vento, sole, calore ed altro. L’acqua da impiegare dovrà essere esente da materie organiche e da sostanze nocive.
Si darà inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidità siano tali da non produrre danni alla qualità dello strato stabilizzante. La costruzione sarà sospesa quando la temperatura sia inferiore a 3 °C.
Qualsiasi zona o parte della fondazione, che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di altre condizioni di umidità durante qualsiasi fase della costruzione, dovrà essere completamente scarificata, rimiscellata e costipata in conformità delle prescrizioni della Direzione dei lavori, senza che questa abbia a riconoscere alcun compenso aggiuntivo.
La superficie di ciascuno strato dovrà essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le curvature
previste dal progetto e dovrà risultare xxxxxx e libera da xxxxx e irregolarità.
A) FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE A STABILIZZAZIONE MECCANICA
Tale fondazione è costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria con l’aggiunta o meno di legante naturale, il quale è costituito da terra passante al setaccio 0,4 UNI.
L’aggregato potrà essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale; potrà essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di cantiere.
Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà fissato dalla Direzione dei lavori in relazione alla portata del sottofondo; la stesa avverrà in strati successivi, ciascuno dei quali non dovrà mai avere uno spessore finito superiore a cm 20 e non inferiore a cm 10.
a) Caratteristiche del materiale da impiegare
Il materiale in opera, dopo l’eventuale correzione e miscelazione, risponderà alle caratteristiche seguenti:
1) l’aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare; 2) granulometria compresa nei seguenti fusi e
avente andamento continuo e uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:
Serie xxxxxxxx e setacci U.N.I. | Miscela passante: % totale in peso Φ max 71 mm | Miscela passante: % totale in peso Φ max 30 mm |
Crivello 71 | 100 | 100 |
Crivello 30 | 70 ÷ 100 | 100 |
Crivello 15 | 50 ÷ 80 | 70 ÷ 100 |
Crivello 10 | 30 ÷ 70 | 50 ÷ 85 |
Crivello 5 | 23 ÷ 55 | 35 ÷ 65 |
Setaccio 2 | 15 ÷ 40 | 25 ÷ 50 |
Setaccio 0,42 | 8 ÷ 25 | 15 ÷ 30 |
Setaccio 0,075 | 2 ÷ 15 | 5 ÷ 15 |
3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3; 4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%; 5) equivalente in sabbia misurato sulla xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 0 ASTM compreso tra 25 e
65. Tale controllo dovrà anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell’equivalente in sabbia (65) potrà essere variato dalla Direzione lavori in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione lavori richiederà in ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell’indice di portanza CBR di cui al successivo punto 6);
6) indice di portanza CBR (C.N.R. – U.N.I. 10009 – Prove sui materiali stradali; indice di portanza
C.B.R. di una terra), dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante alcrivello 25) non minore di 50. È inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di ± 2% rispetto all’umidità ottima di costipamento;
7) limite di liquidità ≤25%, limite di plasticità ≥19, indice di plasticità ≤6.
Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione avverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.
b) Studi preliminari
Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione lavori mediante prove di laboratorio
sui campioni che l’impresa avrà cura di presentare a tempo opportuno.
Contemporaneamente l’impresa dovrà indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verrà impiegata. I requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione lavori in corso d’opera, prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento.
c) Modalità operative
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo.
Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 30 cm e non inferiore a 10 cm e dovrà presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.
L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l’umidità prescritta in funzione della densità, è da effettuarsi mediante dispositivo spruzzatori.
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso e ricostruito a cura e spese dell’Impresa.
Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. L’idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove di costipamento).
Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 98% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata:
AASHO T 180-57 metodo D con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio ¾”. Se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di dimensioni maggiori di 25 mm, la densità ottenuta verrà corretta in base alla formula:
dr=(di x Pc x (100 – Z))/(100 x Pc – Z x di) dove
dr: densità della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da paragonare a quella
AASHO modificata determinata in laboratorio; di: densità della miscela intera;
Pc: peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm.
Z: percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25mm.
La suddetta formula di trasformazione potrà essere applicata anche nel caso di miscele contenenti una percentuale in peso di elementi di dimensione superiore a 35 mm, compresa tra il 25 e il 40%. In tal caso nella stessa formula, al termine Z, dovrà essere dato il valore di 25 (indipendentemente dalla effettiva percentuale in peso di trattenuto al crivello da 25 mm).
Il valore del modulo di compressibilità Me, misurato con il metodo di cui agli articoli “Movimenti di terre”,
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ma nell’intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 N/mm , non dovrà essere inferiore ad 80 N/mm .
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo di m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.
Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5%, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.
Sullo strato di fondazione, compattato in conformità delle prescrizioni avanti indicate, è buona norma procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le due fasi di lavori un intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Ciò allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento, di esportazione e di disgregazione del materiale fine, interessanti la parte superficiale degli strati di fondazione
che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o dagli agenti atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sarà opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia a protezione della superficie superiore dello strato di fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi.
B) FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
a) Descrizione
Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da un misto granulare di ghiaia (o pietrisco) e sabbia impastato con cemento e acqua in impianto centralizzato a produzione continua con dosatori a peso o a volume. Gli strati in oggetto avranno lo spessore che sarà prescritto dalla Direzione dei lavori.
Comunque si dovranno stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm o inferiore a 10 cm.
b) Caratteristiche del materiale da impiegare
Inerti:
Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava o di fiume con percentuale di frantumato complessivo compresa tra il 30% ed il 60% in peso sul totale degli inerti (la D.L. potrà permettere l'impiego di quantità di materiale frantumato superiore al limite stabilito, in questo caso la miscela dovrà essere tale da presentare le stesse resistenze a compressione ed a trazione a 7 giorni; questo risultato potrà ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/
o la quantità di passante al setaccio 0,075 mm) aventi i seguenti requisiti: 1) l’aggregato deve avere dimensioni non superiori a 40 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;
2) granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:
Serie xxxxxxxx e setacci U.N.I. | Miscela passante: % totale in peso |
Crivello 40 | 100 |
Crivello 30 | 80 ÷ 100 |
Crivello 25 | 70 ÷ 95 |
Crivello 15 | 45 ÷ 70 |
Crivello 10 | 35 ÷ 60 |
Crivello 5 | 25 ÷ 50 |
Setaccio 2 | 20 ÷ 40 |
Setaccio 0,4 | 6 ÷ 20 |
Setaccio 0,18 | 4 ÷ 14 |
Setaccio 0,075 | 4 ÷ 8 |
3) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme
ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore o uguale al 30%; 4) equivalente in sabbia compreso tra 30 e 60; 5) indice di plasticità non determinabile (materiale non plastico).
L’Impresa, dopo avere eseguito prove in laboratorio, dovrà proporre alla Direzione dei lavori la composizione da adottare e successivamente l’osservanza della granulometria dovrà essere assicurata con esami giornalieri.
Verrà ammessa una tolleranza di ± 5% fino al passante al crivello 5 e di 2% per il passante al setaccio 2 e inferiori.
Legante:
Verrà impiegato cemento di tipo normale (Portland, pozzolanico, d’alto forno).
A titolo indicativo la percentuale di cemento in peso sarà compresa tra il 3% e il 5% sul peso degli inerti asciutti.
Acqua:
Dovrà essere esente da impurità dannose, olii, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra sostanza nociva. La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente all’umidità ottima di costipamento con una variazione compresa entro ± 2% del peso della miscela per consentire il raggiungimento delle resistenze appresso indicate. In modo indicativo il quantitativo d'acqua si può considerare pari tra il 5% e il 7%.
c) Miscela - Prove di laboratorio e in sito
La percentuale esatta di cemento, come pure la percentuale di acqua, saranno stabilite in relazione alle prove di resistenza appresso indicate. Resistenza:
Verrà eseguita la prova di resistenza a compressione ed a trazione sui provini cilindrici confezionati entro
stampi C.B.R. (C.N.R. U.N.I. 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17,78 cm, diametro 15,24 cm,
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volume 3242 cm ); per il confezionamento dei provini gli stampi verranno muniti di collare di prolunga allo
scopo di consentire il regolare costipamento dell'ultimo strato con la consueta eccedenza di circa 1 cm rispetto all’altezza dello stampo vero e proprio. Tale eccedenza dovrà essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e rasatura dello stampo, affinché l’altezza del provino risulti definitivamente di cm 17,78.
La miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti, mescolandole tra loro, con il cemento e l’acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino. Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si opererà una vagliatura sul crivello
U.N.I. 25 mm (o setaccio ASTM 3/4") allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta di cemento ad essi aderente.
La miscela verrà costipata su 5 strati con il pestello e l’altezza di caduta di cui alla norma AASHO T 180 e a 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella della prova citata (diametro pestello mm 50,8 peso pestello Kg 4,54, altezza di caduta cm 45,7).
I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a stagionatura per altri 6 giorni in ambiente umido (umidità relativa non inferiore al 90% e temperatura di circa 20°C); in caso di confezione in cantiere la stagionatura si farà in sabbia mantenuta umida.
Operando ripetutamente nel modo suddetto, con impiego di percentuali in peso d’acqua diverse (sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello da 25 mm) potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studio.
Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante.
I provini confezionati come sopra detto dovranno avere resistenze a compressione a 7 giorni non minori
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di 2,5 N/mm
2
2
e non superiori a 4,5 N/mm
ed a trazione secondo la prova “brasiliana” non inferiore a 0,25
N/mm . (Questi valori per la compressione e la trazione devono essere ottenuti dalla media di 3 provini, se ciascuno dei singoli valori non si scosta dalla media stessa di ± 15%, altrimenti dalla media dei due restanti dopo aver scartato il valore anomalo). Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelte la curva, la densità e le resistenze di progetto da usare come riferimento nelle prove di controllo.
d) Preparazione
La miscela verrà confezionata in appositi impianti centralizzati con dosatori a peso o a volume. La dosatura dovrà essere effettuata sulla base di un minimo di tre assortimenti, il controllo della stessa
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dovrà essere eseguito almeno ogni 1500 m di miscela.
e) Posa in opera
La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla Direzione dei lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti.
La stesa verrà eseguita impiegando finitrici vibranti. Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli lisci vibranti o rulli gommati (oppure rulli misti vibranti e gommati) tutti semoventi. L’idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione Lavori su una stesa sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (Prova di costipamento).
La stesa della miscela non dovrà di norma essere eseguita con temperature ambienti inferiori a 0 °C e superiori a 25 °C né sotto pioggia. Potrà tuttavia essere consentita la stesa a temperature comprese tra i 25
°C e i 30 °C. In questo caso, però, sarà necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto dall’impianto di miscelazione al luogo di impiego (ad esempio con teloni); sarà inoltre necessario provvedere ad abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato. Infine le operazioni di
costipamento e di stesa dello strato di protezione con emulsione bituminosa dovranno essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela.
Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature di 15 °C ÷ 18 °C ed umidità relative del 50% circa; temperature superiori saranno ancora accettabili con umidità relative anch’esse crescenti; comunque è opportuno, anche per temperature inferiori alla media, che l’umidità relativa all’ambiente non scenda al di sotto del 15%, in quanto ciò potrebbe provocare ugualmente una eccessiva evaporazione del getto.
Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovrà superare di norma 1 ÷ 2 ore per garantire la continuità della struttura.
Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali di ripresa, che andranno protetti con fogli di polistirolo espanso (o materiale similare) conservati umidi.
Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola, e togliendo la tavola stessa al momento della ripresa del getto; se non si fa uso della tavola, sarà necessario, prima della ripresa del getto, provvedere a tagliare l’ultima parte del getto precedente, in modo che si ottenga una parete verticale per tutto lo spessore dello strato.
Non saranno eseguiti altri giunti all’infuori di quelli di ripresa. Il transito di cantiere sarà ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui è stata effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati.
Xxxxxx eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche, o da altre cause, dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell’Impresa.
f) Protezione superficiale
Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura, dovrà essere eseguito lo
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stendimento di un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 ÷ 2 Kg/m , in relazione al
tempo ed alla intensità del traffico di cantiere cui potrà venire sottoposto ed il successivo spargimento di sabbia.
g) Norme di controllo delle lavorazioni e di accettazione
La densità in sito dovrà essere maggiore o uguale al 97% della densità di progetto. Il controllo di detta densità dovrà essere eseguito con cadenza giornaliera (almeno una prova per giornata lavorativa) prelevando il materiale durante la stesa ovvero prima dell’indurimento; la densità in sito si effettuerà mediante i normali procedimenti a volumometro, con l’accorgimento di eliminare dal calcolo, sia del peso che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm.
Ciò potrà essere ottenuto attraverso l’applicazione della formula di trasformazione di cui al precedente “modalità operative” del paragrafo “Fondazione in misto granulare a stabilizzazione meccanica”, oppure attraverso una misura diretta consistente nella separazione mediante vagliatura degli elementi di pezzatura maggiore di 25 mm e nella loro sistemazione nel cavo di prelievo prima di effettuare la misura col volumometro. La sistemazione di questi elementi nel cavo dovrà essere effettuata con cura, elemento per elemento, per evitare la formazione di cavità durante la misurazione del volume del cavo stesso. Il controllo della densità potrà anche essere effettuato sullo strato finito (almeno con 15 ÷ 20 giorni di stagionatura), su provini estratti da quest’ultimo tramite carotatrice; la densità secca ricavata come rapporto tra il peso della carota essiccata in stufa a 105 ÷ 110 °C fino al peso costante ed il suo volume ricavato per mezzo di pesata idrostatica previa paraffinatura del provino, in questo caso la densità dovrà risultare non inferiore al 100% della densità di progetto.
Nel corso delle prove di densità verrà anche determinata l’umidità della miscela, che, per i prelievi effettuati alla stesa, non dovrà eccedere le tolleranze indicate al punto b) del presente articolo.
La resistenza a compressione ed a trazione verrà controllata su provini confezionati e stagionati in maniera del tutto simile a quelli di studio preparati in laboratorio, prelevando la miscela durante la stesa e prima del costipamento definitivo, nella quantità necessaria per il confezionamento dei sei provini (tre per le
rotture a compressione e tre per quelle a trazione) previa la vagliatura al crivello da 25 mm. Questo prelievo
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dovrà essere effettuato almeno ogni 1500 m di materiale costipato.
La resistenza a 7 giorni di ciascun provino, preparato con la miscela stesa, non dovrà discostarsi da quella di riferimento preventivamente determinato in laboratorio di oltre ± 20%; comunque non dovrà mai
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essere inferiore a 2,5 N/mm
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per la compressione e 0,25 N/mm
per la trazione.
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo di m 4,50 di lunghezza, disposto secondo due direzioni ortogonali, e tale scostamento non potrà
essere che saltuario. Qualora si riscontri un maggior scostamento dalla sagoma di progetto, non è consentito il ricarico superficiale e l’impresa dovrà rimuovere a sua totale cura e spese lo strato per il suo intero spessore.
C.2 – CONGLOMERATI BITUMINOSI TRADIZIONALI
Art. 25 – Strato di base in misto bitumato
a) Descrizione
Lo strato di base è costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali
– fascicolo IV/1953), normalmente dello spessore di 10 ÷15 cm, impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati o metallici a rapida inversione.
Lo spessore della base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione dei Lavori. Nella composizione dell’aggregato grosso (frazione > 4 mm), il materiale frantumato dovrà essere presente almeno per il 90% in peso. A giudizio della Direzione lavori potrà essere richiesto che tutto
l’aggregato grosso sia costituito da elementi provenienti da frantumazione di rocce lapidee.
b) Materiali inerti
I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. 1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme
C.N.R. - 1953, con l’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le norme del B.U. C.N.R. n. 34 (28.3.1973) anziché col metodo DEVAL.
Aggregato grosso (frazione > 4 mm):
L’aggregato grosso sarà costituito da una miscela di ghiaie e/o brecce e/o pietrisco/pietrischetto/ graniglia che dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
– contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore
all’1%;
– contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;
– perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita secondo la norma C.N.R. B.U. n. 34/7, inferiore al 25%;
– quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 90% in peso;
– dimensione massima dei granuli 40 mm (valida per uno spessore finito dello strato di base di almeno 7 cm);
– sensibilità al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n.80/80, non superiore al 30% (in zone considerate soggette a gelo);
– passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 75/80, non superiore all’1%;
– forma approssimativamente sferica (ghiaie) o poliedrica (brecce e pietrischi), comunque non appiattita, allungata o lenticolare, in ogni caso gli elementi dell’aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei.
Aggregato fino (frazione > 4 mm):
L’aggregato fino sarà costituito da una miscela di graniglie e/o ghiaie e/o brecciolini e sabbia naturale e/o di frantumazione e dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
– contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore
all’1%;
– contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all’1%;
– equivalente in sabbia determinato secondo la norma B.U. C.N.R. n. 27 (30.3.1972) superiore a 50%;
– materiale non plastico, secondo la norma C.N.R.-U.N.I. 10014;
– limite liquido (WL), secondo la norma C.N.R.-U.N.I. 10014, non superiore al 25%.
Additivi:
Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d’asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:
– setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100;
– setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): % passante in peso: 90. La granulometria dovrà essere eseguita per via umida.
c) Legante bituminoso
Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle “Norme per l’accettazione dei bitumi” del C.N.R. – B.U. n. 68 del 23/5/1978.
Il bitume dovrà essere del tipo di penetrazione 60 ÷ 70, ovvero avere una penetrazione a 25°C di 60 ÷ 70 dmm e le altre caratteristiche rispondenti a quelle indicate per la gradazione B 50/70 nella norma C.N.R.
Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di rottura Xxxxx, duttilità e volatilità, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U.
C.N.R. n. 24 (29.12.1971); B.U. C.N.R. n. 35 (22.11.1973); B.U. C.N.R. n. 43 (6.6.1974); B.U.C.N.R. n. 44
(29.10.1974); B.U. C.N.R. n. 50 (17.3.1976).
Il bitume dovrà avere inoltre un indice di penetrazione, secondo la tabella UNI 4163 – Ed.
Febbraio 1959, calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra - 1,0 e ÷ 1,0:
IP: indice di penetrazione = (20 × U – 500 × V) /(U + 50 × V) dove: U = temperatura di rammollimento alla prova “palla-anello” in °C (a 25 °C); V = log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm (a 25 °C.).
Il prelevamento dei campioni di bitume dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto dalla norma
C.N.R. B.U. n.81/1980.
d) Miscela
La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie xxxxxxxx e setacci U.N.I. | Miscela passante: % totale in peso |
Crivello 40 | 100 |
Crivello 30 | 80 ÷ 100 |
Crivello 25 | 70 ÷ 95 |
Crivello 15 | 45 ÷ 70 |
Crivello 10 | 35 ÷ 60 |
Crivello 5 | 25 ÷ 50 |
Setaccio 2 | 20 ÷ 40 |
Setaccio 0,4 | 6 ÷ 20 |
Setaccio 0,18 | 4 ÷ 14 |
Setaccio 0,075 | 4 ÷ 8 |
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 3,5% e il 4,5% riferito al peso secco totale degli aggregati. Esso dovrà comunque essere determinato come quello necessario e sufficiente per ottimizzare – secondo il metodo Xxxxxxxx di progettazione degli impasti bituminosi per pavimentazioni stradali – la caratteristiche di impasto di seguito precisati:
– il valore della stabilità Xxxxxxxx - Prova B.U. C.N.R. n. 30 (15.3.1973) eseguita a 60 °C su provini costipati
con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 700 Kg; inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere superiore a 250;
– gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Xxxxxxxx dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresi fra 3% e 7%;
– sufficiente insensibilità al contatto prolungato con l’acqua; la stabilità Xxxxxxxx, secondo la norma C.N.R.
B.U. n.149/92, dovrà risultare pari almeno al 75% del valore originale; in difetto, a discrezione della D.L., l’impasto potrà essere ugualmente accettato purché il legante venga addittivato con il dope di adesione e, in
tal modo, l’impasto superi la prova.
I provini per le misure di stabilità e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso l’impianto di produzione e/o presso la stesa e la stessa Impresa dovrà a sue spese provvedere a dotarsi delle attrezzature necessarie per confezionare i xxxxxxx Xxxxxxxx.
La temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovrà però superare quest’ultima di oltre 10 °C.
Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:
– la densità (peso in volume) – determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 – non dovrà essere
inferiore al 97% della densità dei xxxxxxx Xxxxxxxx;
– il contenuto di vuoti residui – determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n. 39/73 – dovrà comunque risultare compreso fra il 4% e il 10% in volume.
e) Controllo dei requisiti di accettazione
L’Impresa ha l’obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa accettazione.
L’Impresa è poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni e per ogni cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovrà essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali l’impresa ha ricavato la ricetta ottimale.
La Direzione lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. L’approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell’Impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.
Una volta accettata dalla Direzione lavori la composizione proposta, l’Impresa dovrà ad essa attenersi rigorosamente comprovandone l’osservanza con esami giornalieri. Non sarà ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a ± 5% e di sabbia superiore a ± 3% sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di ± 1,5% sulla percentuale di additivo.
Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di ± 0,3%.
Tali valori dovranno essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate all’impianto come pure dall’esame delle carote prelevate in sito.
Su richiesta della Direzione lavori sul cantiere di lavoro dovrà essere installato a cura e spese dell’Impresa un laboratorio idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione, condotto da personale appositamente addestrato.
In quest’ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con frequenza giornaliera:
– la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi
all’uscita dei vagli di riclassificazione;
– la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all’uscita del mescolatore o a quella della tramoggia di stoccaggio;
– la verifica delle caratteristiche Xxxxxxxx del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U. C.N.R. n. 40 del 30.3.1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U.C.N.R. n. 39 del 23.3.1973), media di due prove; stabilità e rigidezza Xxxxxxxx.
Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei termometri dell’impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell’umidità residua degli aggregati minerali all’uscita dall’essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno.
In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione lavori sul quale l’impresa dovrà giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati.
In corso d’opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione lavori effettuerà, a sua discrezione, tutte le
verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.
La stazione Appaltante si riserva la espressa facoltà di verificare, tramite la Direzione lavori, le varie fasi di preparazione dei conglomerati. A tal uopo l’Impresa è tassativamente obbligata a fornire all’Amministrazione appaltante gli estremi (nome commerciale ed indirizzo) della Ditta di produzione dei conglomerati unitamente al formale impegno di questa a consentire alla Direzione lavori sopralluoghi in
fabbrica in qualsiasi numero ed in ogni momento con la facoltà di operare dei prelievi di materiali; assistere e verificare le fasi di manipolazione e confezione.
f) Formazione e confezione delle miscele
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il perfetto essiccamento, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso l’uso dell’impianto a scarico diretto.
L’impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.
Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata.
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell’additivo.
La zona destinata allo stoccaggio degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli aggregati.
Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate. Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e dell’effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 20
secondi.
La temperatura degli aggregati all’atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 150 °C e 170 °C, e quella del legante tra 150 °C e 180 °C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato.
Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%.
L’ubicazione dell’impianto di mescolamento dovrà essere tale da consentire, in relazione alle distanze massime della posa in opera, il rispetto delle temperature prescritte per l’impasto e per la stesa.
g) Posa in opera delle miscele
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla Direzione lavori la rispondenza di quest’ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in misto granulare ed in misto cementato.
Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire l’ancoraggio, si dovrà provvedere alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta dall’emulsione bituminosa stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso.
Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo
possibile; tra di essi dovrà essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di
2
0,5÷1 Kg/m , secondo le indicazioni della Direzione lavori.
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismo di autolivellamento.
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi.
Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di 2 o più finitrici.
Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva.
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.
I giunti trasversali, derivanti dalle interruzioni giornaliere, dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed esportazione della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.
Il trasporto degli impasti dovrà essere effettuato con autocarri a cassone metallico a perfetta tenuta, pulito e, nella stagione o in climi freddi, coperto con idonei sistemi per ridurre al massimo il raffreddamento dell’impasto.
La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 130 °C.
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possano pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densità inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell’Impresa.
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione di continuità.
La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli metallici a rapida inversione di marcia, possibilmente integrati da un rullo semovente a ruote gommate e/o rulli misti (metallici e gommati).
Il tipo, il peso ed il numero di rulli, proposti dall’Appaltatore in relazione al sistema ed alla capacità di stesa ed allo spessore dello strato da costipare, dovranno essere approvati dalla Direzione lavori.
In ogni caso al termine della compattazione, lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore non inferiore al prescritto addensamento in riferimento alla densità di quella Xxxxxxxx delle prove a disposizione per lo stesso periodo, rilevata all’impianto o alla stesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla produzione di stesa secondo la norma B.U. C.N.R. n. 40 (30 marzo 1973), su carote di 15 cm di diametro; il valore risulterà dalla media di due prove.
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso. Nelle curve sopraelevate il costipamento andrà sempre eseguito iniziando sulla parte bassa e terminando su quella alta.
Allo scopo di impedire la formazione di impronte permanenti, si dovrà assolutamente evitare che i rulli vengano arrestati sullo strato caldo.
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un’asta rettilinea lunga m.
4, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà aderirvi uniformemente.
Saranno tollerati scostamenti dalle quote di progetto contenuti nel limite di ± 10 mm. Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.
Art. 26 – Strati di collegamento (binder) e di usura
a) Descrizione
La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione lavori.
Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle “Norme per l’accettazione deì pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo, e verrà steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci.
I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela alcun tipo di elementi litoidi, anche isolati, di caratteristiche fragili o non conformi alle presenti prescrizioni del presente capitolato, in caso contrario a sua discrezione la Direzione lavori accetterà il materiale o provvederà ad ordinare
all’Impresa al rifacimento degli strati non ritenuti idonei.
Tutto l’aggregato grosso (frazione > 4 mm), dovrà essere costituito da materiale frantumato. Per le sabbie si può tollerare l’impiego di un 10% di sabbia tondeggiante.
b) Materiali inerti
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo IV/1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme C.N.R. 1953, con l’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le Norme B.U. C.N.R. n. 34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL.
Aggregato grosso (frazione > 4 mm):
L’aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.
L’aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.
Miscela inerti per strati di collegamento:
– contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all’1%;
– contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all’1%;
– perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 96 ovvero inerte IV cat. : Los Angeles <25% - coeff. di frantumazione <140;
– tutto il materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee;
– dimensione massima dei granuli non superiore a 2/3 dello spessore dello strato e in ogni caso non superiore a 30 mm;
– sensibilità al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n.80/80, non superiore al 30% (in zone considerate soggette a gelo);
– passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n.75/80, non superiore all’1%;
– indice di appiattimento (Ia), secondo la norma C.N.R. B.U. n.95/84, non superiore al 20%,
– indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80;
– coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
– materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953.
Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali, la perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%.
Miscela inerti per strati di usura:
– contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all’1%;
– contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all’1%;
– perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 96 ovvero inerte I cat. :Los Angeles <20% - coeff. di frantumazione <120 ;
– se indicato nell’elenco voci della lavorazione che si vuole almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela, questo deve provenire da frantumazione di rocce di origine vulcanica magmatica eruttiva (ovvero
del tipo basaltici o porfidi) che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a
2
compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mm , nonché resistenza alla usura minima
0,6. Nel caso in cui tale percentuale risultasse superiore al valore del 30%, la parte eccedente non verrà ricompensata all’Impresa, ma si intenderà come necessaria affinché la miscela totale raggiunga i valori minimi prescritti dalla perdita in peso alla prova Los Angeles;
– indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85;
– coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
– materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%;
Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura di cui sopra.
In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei.
Aggregato fino (frazione compresa tra 0,075 e 4 mm):
L’aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti dell’art. 5 delle Norme del C.N.R. fascicolo IV/1953 ed in particolare:
Miscela inerti per strati di collegamento:
– quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 40%;
– equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 50%;
– materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per l'aggregato grosso.
Miscela inerti per strati di usura:
– quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 50%;
– equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 60%;
– materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per l'aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2 , 5 mm necessario per la prova, la stessa dovrà essere eseguita secondo le modalità della prova Xxxxxx-Xxxxx con concentrazione non inferiore a 6.
Additivo minerale (filler):
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x. 00 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM.
Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei lavori, il filler potrà essere costituito da polvere di roccia asfaltica contenente il 6 ÷ 8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25
°C inferiore a 150 dmm.
Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei lavori in base a prove e ricerche di laboratorio.
c) Legante bituminoso
Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere di penetrazione 60 ÷ 70 salvo diverso avviso, dato per iscritto, dalla Direzione dei lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovrà rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base.
d) Miscele
Strato di collegamento (binder)
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una compo- sizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie xxxxxxxx e setacci U.N.I. | Miscela passante: % totale in peso |
Crivello 25 | 100 |
Crivello 15 | 65 ÷ 100 |
Crivello 10 | 50 ÷ 80 |
Crivello 5 | 30 ÷ 60 |
Setaccio 2 | 20 ÷ 45 |
Setaccio 0,42 | 7 ÷ 25 |
Setaccio 0,18 | 5 ÷ 15 |
Setaccio 0,075 | 4 ÷ 8 |
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso dovrà comunque essere determinato come quello necessario e sufficiente per ottimizzare – secondo il metodo Xxxxxxxx di progettazione degli impasti bituminosi per pavimentazioni stradali – la caratteristiche di impasto di seguito precisati:
– la stabilità Xxxxxxxx eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 250;
– gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Xxxxxxxx dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3 ÷ 7%.
– la prova Xxxxxxxx eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.
Riguardo i provini per le misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomeratí bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.
Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:
– la densità (peso in volume) – determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n.40/73 – non dovrà essere inferiore al 97% della densità dei xxxxxxx Xxxxxxxx.
La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nello strato di collegamento, nel caso questo debba restare sottoposto direttamente al traffico per un certo periodo prima che venga steso il manto di usura, dovrà presentare:
– resistenza di attrito radente, misurata con l’apparecchio portatile a pendolo “Skid Resistance Tester” (secondo la norma C.N.R. B.U. n.105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di 15 °C, non inferiore a 55 BPN “British Portable Tester Number”; qualora lo strato di collegamento non sia stato ancora ricoperto con il manto di usura, dopo un anno dall’apertura al traffico la resistenza di attrito radente dovrà risultare non inferiore a 45 BPN;
– macrorugosità superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la norma C.N.R.
B.U. n.94/83, non inferiore a 0,45 mm;
– coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con l’apparecchio S.C.R.I.M. (siderway Force Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n.147/92, non inferiore a 0,55.
Le misure di BPN, HS, e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15° ed il 90° giorno dall’apertura al traffico.
Strato di usura
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie xxxxxxxx e setacci U.N.I. | Miscela passante: % totale in peso |
Crivello 15 | 100 |
Crivello 10 | 70 ÷ 100 |
Crivello 5 | 43 ÷ 67 |
Setaccio 2 | 25 ÷ 45 |
Setaccio 0,4 | 12 ÷ 24 |
Setaccio 0,18 | 7 ÷ 15 |
Setaccio 0,075 | 6 ÷ 11 |
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà superare l’80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Xxxxxxxx e compattezza di seguito riportata.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
– resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Xxxxxxxx (prova B.U. C.N.R. n. 30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 000 X [0000 Kg]. Inoltre il valore della rigidezza Xxxxxxxx, cioè il rapporto tra stabilità misurata in Kg
e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300;
– la percentuale dei vuoti dei xxxxxxx Xxxxxxxx, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e 6%;
- la prova Xxxxxxxx eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.
Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:
– la densità (peso in volume) – determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 – non dovrà essere inferiore al 97% della densità dei xxxxxxx Xxxxxxxx;
– il contenuto di vuoti residui – determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n. 39/73 – dovrà comunque risultare compreso fra il 4% e il 8% in volume. Ad un anno dall’apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei xxxxxxx Xxxxxxxx, riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in
-6
permeamometro a carico costante di 50 cm d’acqua, non dovrà risultare inferiore a 10 cm/sec.
– resistenza di attrito radente, misurata con l’apparecchio portatile a pendolo “Skid Resistance
La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nel manto di usura, dovrà presentare:
Tester” (secondo la norma C.N.R. B.U. n.105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di 15 °C:
• inizialmente, ma dopo almeno 15 giorni dall’apertura al traffico non inferiore a 60 BPN
• dopo un anno dall’apertura al traffico, non inferiore a 50 BPN;
– macrorugosità superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la norma C.N.R.
B.U. n.94/83, non inferiore a 0,55 mm;
– coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con l’apparecchio S.C.R.I.M. (Siderway Force Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n.147/92, non inferiore a 0,60.
Le misure di BPN, HS, e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15° ed il 90° giorno dall’apertura al traffico.
Sia per i conglomeratì bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova Xxxxxxxx venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di produzione o nella stesa ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. La stessa Impresa dovrà a sue spese provvedere a dotarsi delle attrezzature necessarie per confezionare i xxxxxxx Xxxxxxxx. In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle temperature operative. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovrà essere vagliato se necessario.
e) Controllo dei requisiti di accettazione
Strato di collegamento (binder)
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.
Strato di usura
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. Inoltre indicati con:
M: il valore della stabilità Xxxxxxxx, espressa in Kg;
Iv: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata, espresso in percentuale;
LA: perdita in peso alla prova Los Angeles relativa all’aggregato grosso, espresso in percentuale;
i lavori eseguiti non saranno ritenuti accettabili qualora si verifichi anche una sola delle disuguaglianze sotto indicate:
M < 800 Kg | Iv > 14% | LA > 23% |
Nel caso in cui i risultati delle prove fatte eseguire dalla Direzione lavori presso laboratori ufficiali di
fiducia dell’Amministrazione appaltante, sui campioni prelevati in contradditorio, fornissero dei valori intermedi tra quelli prescritti dal presente capitolato e quelli rappresentanti i limiti di accettabilità sopra indicati, si procederà ad una detrazione percentuale sull’importo dei lavori, che risulti dai registri contabili o in sede di emissione del conto finale, calcolata secondo la seguente formula, che fornisce il fattore di moltiplicazione da applicare a detto importo per ottenere il corrispondente valore rettificato, a seguito di riscontrata carenza dei materiali:
C = 1 - 0,3 × (1000 - M) / 200 – 0,2 × (Iv – 8) / 6 – 0,1 × (LA – 20) / 3
con
M ≤ 1000 Kg | Iv ≥ 8% | LA ≥ 20% |
Quando il coefficiente C risulti minore o uguale a 0,5 il lavoro non sarà accettato.
Per l’applicazione del fattore di moltiplicazione ( C ) sull’importo dei lavori si dovrà utilizzare, per ciascun termine (M, Iv e LA), il valore medio tra quelli rilevati su più sezioni (chilometriche) dell’intero tronco stradale oggetto dell’intervento.
f) Formazione e confezione degli impasti
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovrà essere inferiore a 25 secondi.
g) Posa in opera delle miscele
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che saranno tollerati scostamenti dalle quote di progetto contenuti nei seguenti limiti:
– strato di collegamento: ± 7 mm,
– strato di usura: ± 5 mm.
h) Attivanti l’adesione
Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati potranno essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti l’adesione bitume aggregato (“dopes” di adesività).
Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento, mentre per quello di usura lo saranno ad esclusivo giudizio della Direzione lavori: 1) quando la zona di impiego del conglomerato, in relazione alla sua posizione geografica rispetto agli impianti più prossimi, è tanto distante dal luogo di produzione del conglomerato stesso da non assicurare, in relazione al tempo di trasporto del materiale, la temperatura di 130°C richiesta all’atto della stesa; 2) quando anche a seguito di situazioni meteorologiche avverse, la stesa dei conglomerati bituminosi non sia procrastinabile in relazione alle esigenze del traffico e della sicurezza della circolazione.
Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate presso i laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate.
Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume.
I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione lavori.
L’immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantirne la perfetta dispersione e l’esatto dosaggio.
C.3 – CONGLOMERATI BITUMINOSI CON BITUMI MODIFICATI
Art. 27 – Conglomerati ad alto modulo complesso
a) Descrizione
Allo scopo di aumentare la resistenza a fatica ed alle deformazioni permanenti, potranno essere realizzati
strati portanti in conglomerato bituminoso costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi, mescolati a caldo con bitume modificato.
Gli strati portanti ad alto modulo complesso, realizzati con spessore adeguato, potranno sostituire l’insieme strato di base-strato di collegamento (binder) e su di essi potrà essere direttamente realizzato il tappeto di usura.
Il conglomerato verrà steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con xxxxxx xxxxx.
b) Materiali inerti
I materiali inerti ed i loro requisiti di accettazione saranno come quelli descritti per lo strato di collegamento (binder) confezionato con bitume tradizionale (ved. art. “Strati di collegamento (binder) e di usura”).
c) Legante
Il bitume modificato dovrà avere le seguenti caratteristiche:
CARATTERISTICHE | VALORI |
Penetrazione a 25 °C dmm | 30 ÷ 50 |
Punto di rammollimento palla ed anello °C, min | 65 |
Punto di rottura Fraass °C, min | - 12 |
Ritorno elastico a 25 °C, min | 50 % |
Viscosità dinamica a 160 °C, Pa s, min | 0,4 |
Stabilità allo stoccaggio (∆ pen, dmm e P&A, °C), max | 5 |
Invecchiamento (RTFOT), penetrazione residua, % min | 60 |
Invecchiamento (RTFOT), variazione P&A, °C | ± 5 |
d) Miscela
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato ad alto modulo dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nei seguenti fusi:
Xxxxxxxx e setacci UNI | Fuso A % in peso | Fuso B % in peso |
Passante al crivello 40 mm | 100 | - |
Passante al crivello 30 mm | 88 ÷ 100 | 100 |
Passante al crivello 20 mm | 68 ÷ 90 | 80 ÷ 100 |
Passante al crivello 10 mm | 48 ÷ 70 | 60 ÷ 80 |
Passante al crivello 5 mm | 00 x 00 | 00 x 00 |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 mm | 00 x 00 | 00 x 00 |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 0,4 mm | 00 x 00 | 00 x 00 |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 0,18 mm | 0 x 00 | 0 x 00 |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 0,075 mm | 4 ÷ 6 | 6 ÷ 8 |
Il fuso da adottare con spessori minimi non inferiori a 12 cm, mentre il fuso B con spessori minimi non inferiori a 8 cm.
Il conglomerato ad alto modulo complesso dovrà avere i seguenti requisiti:
Parametro | Norma | U.M. | Valore |
Percentuale in massa del bitume modificato sugli aggregati | CNR 38/73 | % | 4,5 ÷ 7 |
Vuoti residui percentuali | CNR 30/73 | % | 2 ÷ 4 |
Stabilità Xxxxxxxx conglomerato a 60 °C | CNR 30/73 | daN | ≥ 2000 |
Scorrimento Xxxxxxxx | CNR 30/73 | mm | 1 ÷ 3 |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | CNR 30/73 | daN/m | ≥ 500 |
m | |||
Stabilità Xxxxxxxx dopo immersione acqua distillata ( 15 gg, 25 °C) | CNR 149/92 | daN | ≥ 1600 |
Resistenza a trazione indiretta a 10 °C | CNR 134/91 | daN/cm q | ≥ 25 |
Profondità di impronta a 40 °C | CNR 136/91 | mm | < 2 |
Il volume dei vuoti residui in opera a compattazione ultimata dovrà essere compreso tra il 4% e 8%, comunque la massa volumica del conglomerato in sito non dovrà essere inferiore al 97% della massa volumica dei xxxxxxx Xxxxxxxx compattati in laboratorio.
Nella determinazione del modulo complesso e dell’angolo di fase, su provini costipati in laboratorio come previsto dalla norma CNR 106/85 e sottoposti a prova dinamica di trazione-compressione alla frequenza di 10 Hz, con deformazione unitaria compresa tra 1,0x10E-5 e 4,0x10E-5, in un intervallo di tempo compreso tra il 15° ed il 20° giorno dalla loro confezione, si dovranno ottenere i seguenti valori:
Temperatura (°C) | Modulo complesso (Mpa) | Angolo di fase (gradi) |
10 | > 18000 | 10 ÷ 20 |
25 | >6000 | 20 ÷ 30 |
40 | >1500 | 30 ÷ 40 |
Nella determinazione della deformabilità a carico costante (CREEP), i valori del parametro Jp dovranno risultare come di seguito indicati:
Temperatura | cmq Kg s |
10 °C | < 10E-7 |
25 °C | < 10E-6 |
40 °C | < 10E-5 |
I valori di modulo complesso e deformabilità dovranno risultare anche per carote prelevate in sito, con determinazioni eseguite con le modalità sopra indicate, in un intervallo di tempo compreso tra i 20 e i 30 giorni dalla stesa del conglomerato.
e) Controllo dei requisiti di accettazione
Vale quanto riportato all’art. “Strato di base in misto bitumato”.
f) Formazione e confezionamento delle miscele
Vale quanto riportato all’art. “Strato di base in misto bitumato”, con le seguenti eccezioni:
– la temperatura di miscelazione degli inerti e del bitume dovrà essere 10-15 °C superiore, a seconda del polimero utilizzato, rispetto ai conglomerati confezionati con bitume tradizionale;
– il tempo minimo di miscelazione effettiva non dovrà essere inferiore a 30 s.
g) Posa in opera della miscela
Vale quanto riportato all’art. “Strato di base in misto bitumato”, con le seguenti eccezioni:
– la temperatura di stesa e quindi di costipamento non potrà mai essere inferiore a 150 °C;
– la compattazione dovrà essere realizzata esclusivamente con rulli gommati di idoneo peso e di caratteristiche tecnologiche avanzate, in azione subito dopo la finitrice, in maniera di assicurare il raggiungimento della massima densità ottenibile. Più specificatamente il rullo a pneumatici dovrà avere carico per ruota superiore a 3,5 t e carico totale non inferiore a 25 t.
Art. 28 – Splittmastix asphalt (usura antisdrucciolo SMA)
a) Descrizione
Il conglomerato bituminoso di usura antisdrucciolo SMA è costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, frantumati, sabbie di sola frantumazione e additivo (filler), impastato a caldo in appositi impianti
con bitume modificato e talvolta con aggiunta di fibre organiche o minerali.
Questo conglomerato deve essere chiuso e totalmente impermeabile agli strati sottostanti. È composto da una curva abbastanza discontinua in cui i vuoti vengono riempiti da un mastice di bitume modificato, filler e fibre organiche come la cellulosa, che gli conferiscono elevate proprietà meccaniche, una forte resistenza all’invecchiamento e un aspetto superficiale molto rugoso.
Esso è studiato per essere impiegato prevalentemente con le seguenti finalità:
- migliorare l’aderenza in condizioni di asciutto e in caso di pioggia,
- impermeabilizzare e proteggere completamente lo strato o la struttura sottostante,
- attenuare il rumore di rotolamento dei pneumatici.
b) Materiali inerti
Gli inerti impiegati nella confezione dell’asfalto antisdrucciolo SMA dovranno essere costituiti da elementi sani, duri di forma poliedrica, puliti esenti da polvere e da materiali estranei e soddisfare le prescrizioni emanate dal CNR-BU n. 139/1992.
Aggregato grosso (frazione > 4 mm):
L’aggregato grosso sarà costituito da pietrischi, pietrischetti e graniglie che potranno essere di provenienza o natura diversa anche se preferibilmente basaltica, aventi forma poliedrica a spigoli vivi, che soddisfino i seguenti requisiti:
– quantità di frantumato = 100 %
– perdita in peso Los Angeles LA (CNR-BU n. 34/1973) < 20 %
– coefficiente di levigabilità accelerata CLA (CNR-BU n. 140/1992) > 0,45
– coefficiente di forma “Cf” (CNR-BU n. 95/1984) < 3
– coefficiente di appiattimento “Ca” (CNR-BU n. 95/1984) < 1,58
– sensibilità al gelo (CNR-BU n. 80/1980) < 20 %
– spogliamento in acqua a 40°C (CNR-BU n. 138/1992) = 0 %
Aggregato fino (frazione ≤ 4 mm):
L’aggregato fino sarà costituito da sabbie ricavate esclusivamente per frantumazione da rocce e da elementi litoidi di fiume con le seguenti caratteristiche:
– perdita in peso Los Angeles LA (CNR-BU n.34/1973 – prova C) < 25 %
– equivalente in sabbia ES (CNR-BU n. 27/1972) > 70%
Filler (additivo minerale):
Gli additivi (filler) provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcareo o costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:
– alla prova CNR-BU n. 23/1971 dovranno risultare compresi nei seguenti minimi:
Setaccio UNI – numero | Passante in peso a secco (%) |
0.42 | 100 |
0.18 | 95 |
0.075 | 90 |
– Più del 60% della quantità di additivo minerale passante per xxx xxxxx xx xxxxxxxx x. 0.000 deve passare a tale setaccio anche a secco
– Nella composizione della curva granulometrica dell’asfalto dovrà essere comunque presente il 2% in peso di filler costituito da calce idratata, calcolata sul peso totale degli aggregati componenti il conglomerato bituminoso.
c) Miscela
La miscela degli aggregati e della sabbia dovrà essere composta in modo da rientrare interamente nei seguenti limiti granulometrici del seguente fuso:
Serie A.S.T.M. numero setaccio | Apertura maglie (mm) | Miscela passante: % totale in peso |
¾” | 19.50 | 100 |
½” | 12.5 | 95 ÷ 100 |
3/8” | 9.50 | 65 ÷ 95 |
¼” | 6.25 | 40 ÷ 60 |
N° 4 | 4.75 | 30 ÷ 50 |
N° 10 | 2.00 | 20 ÷ 30 |
N° 40 | 0.42 | 12 ÷ 22 |
N° 80 | 0.18 | 9 ÷ 19 |
N° 200 | 0.075 | 8 ÷ 13 |
d) Legante
Il legante bituminoso idoneo per il confezionamento di conglomerati di usura antisdrucciolo SMA, sarà bitume modificato scelto tra quelli previsti al punto M dell’art. “Provenienza e qualità dei materiali”, ovvero si utilizzerà un bitume 50/70-65. Il tenore del bitume sarà compreso tra il 5,5% e il 7,5% sul peso degli inerti in relazione alla granulometria adottata ad alla natura degli aggregati lapidei e dell’additivo minerale. Tale dosaggio dovrà risultare dallo studio preliminare di laboratorio e deve comunque essere quello necessario e sufficiente per ottimizzare le caratteristiche del conglomerato bituminoso.
e) Rapporto filler/bitume
Il rapporto filler/bitume dovrà mantenersi tra 1,1 e 1,7.
f) Spessore minimo
Lo spessore minimo del tappeto d’usura antisdrucciolo SMA, dovrà essere almeno pari a 3¸4 cm.
g) Requisiti minimi del conglomerato
Il conglomerato per usura antisdrucciolo SMA dovrà avere i requisiti minimi proposti come di seguito:
Requisiti del conglomerato per usura antisdrucciolo (SMA) | Unità di misura | Valori | Norme di riferimento |
Stabilità Xxxxxxxx eseguita a 60°C (75 colpi/faccia) | Kg | > 1000 | CNR-BU n. 30/73 |
Rigidezza Xxxxxxxx | Kg/mm | > 000 | XXX-XX n. 30/73 |
Massa vol. delle carote indist. Rispetto xxxxxxx Xxxxxxxx | % | > 97 | CNR-BU n.40/73 |
Percentuale dei vuoti residui | % | 4÷8 | CNR-BU n.39/73 |
Resistenza a trazione indiretta (Brasiliana) a 25 °C | Kg/cmq | > 6 | CNR-BU n.134/91 |
Coefficiente di aderenza trasversale (15 – 90 gg) | CAT | > 0.60 | CNR-BU n.147/92 |
Macrorugosità superficiale (15 – 180 gg) | HS | > 0.6 | CNR-BU n.94/83 |
Impronta con punzone da mmq 500 | mm | < 2 | CNR-BU n.13/91 |
h) Controllo dei requisiti di accettazione
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di usura.
i) Confezione e posa in opera delle miscele
MODALITÀ DI PRODUZIONE E CONFEZIONE DELLE MISCELE
Il conglomerato verrà confezionato mediante idonei impianti altamente automatizzati dotati di adeguati controlli automatici di processo, tali impianti dovranno essere mantenuti sempre perfettamente in ordine e dovranno assicurare una elevata qualità del prodotto.
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il perfetto essiccamento degli inerti, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati.
L’impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele
rispondenti a quelle di progetto. La Direzione lavori potrà approvare l’impiego di impianti continui (tipo drum-mixer) purché il dosaggio dei componenti della miscela sia eseguito a peso, con idonee apparecchiature la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata.
Ogni pianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell’additivo eventualmente previsto.
La zona destinata agli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per evitare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l’operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura onde evitare contaminazioni.
La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione dovrà essere compresa tra 160 e 180 °C, quella del legante modificato tra 150 e 180 °C salvo diverse disposizioni della direzione Lavori.
Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaia, i serbatoi e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non dovrà superare lo 0,5 % in peso.
TRASPORTO DEL CONGLOMERATO
Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci sempre dotati di telone di copertura avvolgente per evitare i raffreddamenti superficiali e la conseguente formazione di crostoni superficiali.
La percorrenza stradale dall’impianto di confezionamento al cantiere di stesa non dovrà richiedere un tempo eccessivamente lungo per non causare il raffreddamento del conglomerato. Pertanto la durata del trasporto è vincolata dalla temperatura minima del conglomerato alla stesa, che non dovrà mai essere inferiore a 150÷160 °C.
POSA IN OPERA DEL CONGLOMERATO
Il piano di posa risulterà perfettamente pulito, scevro da polveri e privo di residui di qualsiasi natura.
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione lavori dotate di piastra riscaldata, in perfetto stato di efficienza e con automatismi di autolivellamento. La Direzione lavori si riserva la facoltà di potere utilizzare ogni altra tecnologia ritenuta più opportuna, possibilmente dopo aver consultato l’Impresa.
Le vibrofinitrici dovranno lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grassi. La velocità di avanzamento delle macchine di stesa dovrà essere mediamente compresa tra 4 e 5 m/ min.
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti.
La temperatura esterna non dovrà mai essere inferiore a 5 °C.
COMPATTAZIONE
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice ed essere condotta a termine senza interruzioni. L’addensamento dovrà essere realizzato possibilmente con rulli gommati oppure metallici a rapida inversione di marcia, con peso idoneo e con caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.
Potrà essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso minimo di 8/10 t per le operazioni di rifinitura dei giunti e riprese.
Al termine della compattazione gli strati dovranno avere una densità non inferiore al 97% di quella Xxxxxxxx dello stesso giorno o periodo di lavorazione riscontrata nei controlli all'impianto.
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere un uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un’asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita dovrà aderirvi uniformemente con uno scostamento massimo di 3 mm.
L’impasto sottoposto all’azione del rullo non deve scorrere. Se ciò accade, significa che qualche cosa non va nello studio Xxxxxxxx della miscela o nella temperatura del materiale. In questi casi occorre sospendere
l’esecuzione del lavoro. ESECUZIONE DEI GIUNTI
Durante la stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l’impiego di due finitrici.
Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata dovrà essere trattato con applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% in peso, per assicurare la saldatura della striscia successiva. Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento, mentre sui giunti di inizio lavorazione si dovrà provvedere all’asporto dello strato sottostante mediante fresatura.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra loro sfalsati almeno di 20 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessate dalle ruote dei veicoli pesanti.
l) Preparazione delle superficie stradale
Prima di iniziare la stesa dell’usura antisdrucciolo SMA, è necessario provvedere ad una accurata pulizia della superficie stradale ed alla stesa di una adeguata mano di attacco, realizzata con bitumi modificati, che avrà lo scopo di garantire un perfetto ancoraggio con la pavimentazione esistente, impermeabilizzarla e prevenire la propagazione delle fessurazioni dalla fondazione allo strato di usura.
La mano di attacco sarà eseguita con bitumi modificati stesi in ragione di Kg 1,0 ± 0,2 al mq, con apposite macchine spruzzatrici automatiche in grado di assicurare l’uniforme distribuzione del prodotto ed il dosaggio previsto. Per evitare l’adesione dei mezzi di cantiere, si dovrà provvedere allo spargimento, con apposito mezzo di graniglia prebitumata avente pezzatura 8/ 12 mm, in quantità di circa 6/8 l/mq. In casi particolari o quando la Direzione lavori lo ritenga opportuno, si potrà realizzare la mano di attacco utilizzando una emulsione di bitume modificato con le caratteristiche minime previste dal punto N dell’art. “Provenienza e qualità dei materiali” effettuata mediante apposite macchine spanditrici automatiche in ragione di Kg 1,5 ± 0,2 al mq e successiva granigliatura come sopra descritto. L’eccesso di graniglia non legata dovrà essere asportato mediante impiego di motospazzatrice.
Art. 29 – Microtappeti a caldo
a) Descrizione
La posa in opera dei conglomerati bituminosi di questo genere trova applicazione nei seguenti casi:
– di non sopraelevare il livello stradale oltre certi limiti;
– possibilità di ricostruire la rugosità e l’impermeabilità anche per strade di elevato traffico;
– nei piani viabili degli impalcati di ponti e viadotti.
Di regola la stesa di questo conglomerato bituminoso che ha uno spessore di non più di 2 cm deve essere accompagnata dalla posa di una mano di ancoraggio emulsione a base di bitume modificato simile a quella prevista per lo splittmastix asphalt.
Il microtappeto va applicato solo su un piano con regolare profilo longitudinale e trasversale.
b) Materiali inerti
Vale quanto riportato all’art. “Splittmastix asphalt”, con le seguenti eccezioni:
– presenza di fibre minerali nella percentuale del 0,25 ÷ 0,40 % rispetto al peso degli aggregati.
c) Miscela
La miscela degli aggregati e della sabbia dovrà essere composta in modo da rientrare interamente nei seguenti limiti granulometrici dei seguenti fusi a secondo dello spessore da eseguire in opera:
Serie xxxxxxxx e setacci UNI
Passante % in peso
Sp. : 10 mm Sp. : 15 mm Sp. : 20 mm
(mm) | (Dmax 6 mm) | (Dmax 10 mm) | (Dmax 12 mm) |
15 | - | 100 | 100 |
10 | 100 | 85 ÷ 100 | 90 ÷ 100 |
5 | 89 ÷ 100 | 55 ÷ 85 | 20 ÷ 30 |
2 | 58 ÷ 83 | 36 ÷ 55 | 15 ÷ 25 |
0,4 | 22 ÷ 36 | 14 ÷ 28 | 8 ÷ 16 |
0,18 | 11 ÷ 22 | 8 ÷ 19 | 6 ÷ 12 |
0,063 | 5 ÷ 15 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 10 |
d) Legante
Il legante bituminoso idoneo per il confezionamento di conglomerati per microtappeti ad elevata rugosità, sarà bitume modificato di gradazione 50/70-65, con le caratteristiche indicate al punto M dell’art. “Provenienza e qualità dei materiali”. Il tenore del bitume sarà compreso tra il 5,0 % e il 6,5 % sul peso degli inerti in relazione alla granulometria adottata ad alla natura degli aggregati lapidei e dell’additivo minerale. Tale dosaggio dovrà risultare dallo studio preliminare di laboratorio e deve comunque essere quello necessario e sufficiente per ottimizzare le caratteristiche del conglomerato bituminoso.
e) Requisiti minimi del conglomerato
Il conglomerato per microtappeti ad elevata rugosità dovrà avere i requisiti minimi proposti come di seguito:
Requisiti del conglomerato | Unità di misura | Valori | Norme di riferimento |
Stabilità Xxxxxxxx eseguita a 60°C (50 colpi/faccia) | Kg | > 700 | CNR-BU n. 30/73 |
Rigidezza Xxxxxxxx | Kg/mm | 150 ÷ 000 | XXX-XX n. 30/73 |
Percentuale dei vuoti residui | % | 10÷14 | CNR-BU n.39/73 |
Resistenza a trazione indiretta (Brasiliana) a 25 °C | Kg/cmq | 4,5÷7 | CNR-BU n.134/91 |
Coefficiente di aderenza trasversale (15 – 90 gg) | CAT | > 0.60 | CNR-BU n.147/92 |
Macrorugosità superficiale (15 – 180 gg) | HS | > 0.6 | CNR-BU n.94/83 |
f) Controllo dei requisiti di accettazione
Valgono le stesse prescrizioni indicate all’art. “Splittmastix asphalt (usura antisdrucciolo SMA)”.
g) Confezione e posa in opera delle miscele
Valgono le stesse prescrizioni indicate all’art. “Splittmastix asphalt (usura antisdrucciolo SMA)”.
h) Preparazione della superficie stradale
Valgono le stesse prescrizioni indicate all’art. “Splittmastix asphalt (usura antisdrucciolo SMA)”.
C.4 – CONGLOMERATI A FREDDO
Art. 30 – Microtappeti a freddo (slurry seals)
a) Descrizione
I microtappeti a freddo sono costituiti dall’applicazione di uno strato, di spessore variabile, di malte bituminose ottenute miscelando aggregati lapidei di qualità con emulsioni bituminose elastomerizzate ed idonei additivi, con eventuale aggiunta di acqua e fibre. Per le operazioni di stesa si dovrà utilizzare un apposito mezzo semovente dotato di tutte le attrezzature necessarie allo scopo.
Lo strato potrà avere i seguenti spessori: 9, 6 e 4 mm. Questo trattamento potrà essere applicato in due condizioni:
1. per irruvidire una superficie che abbisogni di aumentati parametri di aderenza e tessitura;
2. per incrementare le caratteristiche di durata (in quanto impermeabilizza i strati superficiali delle pavimentazioni flessibili) ed anche di aderenza e tessitura di uno strato di usura invecchiato ma non lesionato.
I microtappeti tipo slurry seal non possono essere applicati in presenza di fenomeni di degrado importanti, quali ormaie e fessurazioni estese.
b) Materiali inerti
Saranno costituiti da una miscela di graniglia e sabbia cui verrà poi aggiunto un additivo (filler). Gli inerti proverranno unicamente da frantumazione di rocce basaltiche e dovranno risultare di forma poliedrica, con assenza di elementi aventi solo due facce, ben puliti ed esenti da ogni traccia di polvere.
Aggregato grosso (trattenuto al vaglio UNI 5): L’aggregato grosso dovrà avere i seguenti requisiti:
Parametro | Normativa | Requisito |
Los Angeles | CNR 34/73 | ≤ 20 |
Quantità di frantumato | - | 100 |
Sensibilità al gelo (*) | CNR 80/80 | ≤ 20 |
Spogliamento | CNR 138/92 | 0 |
Indice appiattimento | CNR 95/84 | ≤ 15 |
CLA | CNR 140/92 | ≥ 45 |
(*) in zone considerate soggette a gelo
Aggregato fino (passante al vaglio UNI 5):
L’aggregato fino dovrà essere composto da sabbia di frantumazione e dovrà avere i seguenti requisiti:
Parametro | Normativa | Requisito |
Los Angeles (*) | CNR 34/73 | ≤ 20 |
Equivalente in sabbia ES | CNR 27/72 | ≥ 80 |
CLA | CNR 140/92 | ≥ 45 |
(*)ricavato sulla roccia di origine per la classe C
Filler:
L’additivo (filler) che oltre a quello proveniente dalla sabbia di cui sopra, sarà integrato da cemento Portland di classe di resistenza normalizzata 325 oppure da polvere di roccia calcarea, calce idratata, calce idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti. In ogni caso il filler dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
Parametro | Normativa | Requisito |
Passante allo 0,18 | CNR 23/71 | 100 % |
Passante allo 0,075 | CNR 75/80 | ≥ 80 % |
Spogliamento | CNR 138/92 | ≤ 5 % |
Indice di plasticità | CNR-UNI 10014 | N.P. |
c) Acqua
L’acqua utilizzata nella preparazione del microtappeto a freddo dovrà essere dolce, limpida, non inquinata da materie organiche o comunque dannose.
d) Legante
Il legante impiegato è una emulsione bituminosa elastomerizzata a rottura controllata, con 60 % oppure
65 % di bitume (ved. art. “Provenienza e qualità dei materiali” punto N), caratterizzata da un legante residuo le cui caratteristiche sono riportate come di seguito:
Indicatori sul residuo bituminoso | Normativa | Requisito |
Penetrazione a 25 °C | CNR 24/71 | 50 - 70 dmm |
Punto di rammollimento | CNR 35/73 | ≥ 60 °C |
Punto di rottura Fraass | CNR 35/73 | < − 14 |
% di elastomero sul peso di bitume | - | 3,5 ÷ 5,0 % |
Dovranno poi essere impiegati dopes di adesività per facilitare l’adesione tra il legante bituminoso e gli inerti, per intervenire sul tempo di rottura dell’emulsione e per permettere la perfetta miscelazione dei componenti della miscela. Il loro dosaggio, ottimizzato con uno studio di laboratorio, sarà in funzione delle condizioni esistenti al momento dell’applicazione e specialmente in relazione alla temperatura ambiente e del piano di posa.
e) Malta bituminosa
Le miscele dovranno avere una composizione granulometrica compresa nei fusi di seguito riportati, in funzione dello spessore finale richiesto:
Xxxxxxxx e setacci UNI | Spessore 9 mm % in peso | Spessore 6 mm % in peso | Spessore 4 mm % in peso |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 00 xx | 000 | - | - |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 12 mm | 85 ÷ 100 | 100 | 100 |
Passante al crivello 5 mm | 60 x 00 | 00 x 00 | 00 x 000 |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 mm | 35 x 00 | 00 x 00 | 00 x 00 |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 0,4 mm | 14 ÷ 28 | 00 x 00 | 00 x 00 |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 0,18 mm | 8 x 00 | 0 x 00 | 00 x 00 |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 0,075 mm | 4 x 00 | 0 x 00 | 0 x 00 |
Xx xxxxx bituminosa dovrà avere i seguenti requisiti:
Spessore minimo | 9 mm | 6 mm | 4 mm |
Dosaggio della malta (Kg/mq) | 15 ÷ 25 | 10 ÷ 15 | 7 ÷ 12 |
Dimensione massima degli inerti (mm) | 10 ÷ 13 | 7 ÷ 8 | 5 ÷ 6 |
Contenuto di bitume modificato residuo rispetto agli inerti (%) | 5,5 ÷ 7,5 | 6,5 ÷ 12 | 7,7 ÷ 13,5 |
Le fibre minerali possono essere aggiunte alla malta bituminosa, mediante idonea apparecchiatura, allo scopo di favorire l’esecuzione di microtappeti con maggiore consistenza e stabilità al momento dell’applicazione quando ancora non è avvenuta la rottura dell’emulsione.
f) Confezionamento e posa in opera
Prima della posa in opera della malta bituminosa la superficie stradale oggetto del trattamento dovrà essere perfettamente pulita (manualmente o mediante mezzi meccanici) da tutti i tipi di detrito o polvere che potrebbero risultare pregiudizievoli, con particolare riguardo ai bordi.
A giudizio della Direzione lavori si dovrà provvedere all’umidificazione in maniera uniforme della superficie da trattare, qualora lo stato della superficie sia completamente asciutto o se si è in presenza di condizioni climatiche calde.
Il confezionamento dell’impasto sarà realizzato con apposita macchina impastatricestenditrice semovente e costituita essenzialmente da:
– serbatoio dell’emulsione bituminosa,
– tramoggia degli aggregati lapidei,
– tramoggia dei filler,
– dosatore degli aggregati lapidei,
– nastro trasportatore,
– spruzzatore dell’emulsione bituminosa,
– spruzzatore dell’acqua,
– mescolatore,
– stenditore a xxxxxx.
La stesa dovrà essere uniforme e la velocità di avanzamento del mezzo sarà tale da consentire la stesa delle quantità per metro quadrato sopra indicate, onde ottenere lo spessore richiesto. Non dovranno avvenire fenomeni di segregazione della miscela durante le fasi di stesa e prima dell’inizio della rottura dell’emulsione e la distribuzione dei componenti litici della miscela dovrà apparire regolare.
In zone con sollecitazioni trasversali forti (es.: curve) è opportuno che la malta bituminosa venga leggermente rullata prima dell’indurimento. Il costipamento deve essere effettuato con rullo gommato con pressione di gonfiamento dei pneumatici di 3,5 atm.
Sempre nei casi in cui siano presenti zone caratterizzate da elevate sollecitazioni tangenziali, è possibile effettuare una doppia stesa della malta bituminosa. La produzione o la stesa in opera del microtappeto a freddo dovrà essere interrotta con temperatura dell’aria inferiore ai +10 °C ed in caso di pioggia. Al termine della stesa lo slurry seal dovrà presentare notevolissima scabrosità superficiale ed esente da imperfezioni quali sbavature e strappi. L’apertura al traffico dovrà essere sempre possibile dopo un’ora dalla messa in opera del microtappeto a freddo.
g) Requisiti di accettazione
Valgono le stesse prescrizioni riportate al punto precedente: “Trattamento superficiale monostrato realizzato con emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati e graniglie di prima categoria”.
C.5 – TRATTAMENTI SUPERFICIALI
Art. 31 – Trattamenti superficiali
Immediatamente prima di dare inizio ai trattamenti superficiali di prima o di seconda mano, l’Impresa delimiterà i bordi del trattamento con un arginello in sabbia onde ottenere i trattamenti stessi profilati ai margini.
Ultimato il trattamento resta a carico dell’Impresa l’ulteriore profilatura mediante esportazione col piccone delle materie esuberanti e colmatura delle parti mancanti col pietrischetto bituminoso.
A) TRATTAMENTO A FREDDO CON EMULSIONE
Preparata la superficie da trattare, si procederà all’applicazione dell’emulsione bituminosa al 55%, in ragione, di norma, di Kg 4 per metro quadrato.
Tale quantitativo dovrà essere applicato in due tempi.
In un primo tempo sulla superficie della massicciata dovranno essere sparsi Kg 2,5 di emulsione
3
bituminosa e dm 12 di graniglia da mm 10 a mm. 15 per ogni metro quadrato.
In un secondo tempo, che potrà aver luogo immediatamente dopo, verrà sparso sulla superficie
3
precedente il residuo di Kg 1,5 di emulsione bituminosa e dm 8 di graniglia da mm 5 a mm. 10 per ogni metro quadrato.
Allo spargimento della graniglia seguirà una leggera rullatura da eseguirsi preferibilmente con rullo compressore a tandem, per ottenere la buona penetrazione della graniglia negli interstizi superficiali della massicciata.
Lo spargimento dell’emulsione dovrà essere eseguito con spanditrici a pressione che garantiscano l’esatta
ed uniforme distribuzione, sulla superficie trattata, del quantitativo di emulsione prescritto per ogni metro quadrato di superficie nonché, per la prima applicazione, la buona penetrazione nel secondo strato della massicciata fino a raggiungere la superficie del primo, sì da assicurare il legamento dei due strati.
Lo spandimento della graniglia o materiale di riempimento dovrà essere fatto con adatte macchine che assicurino una distribuzione uniforme.
Per il controllo della qualità del materiale impiegato si preleveranno i campioni con le modalità stabilite precedentemente.
Indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo benestare da parte della Direzione dei lavori sulle forniture delle emulsioni, l’impresa resta sempre contrattualmente obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che, dopo la loro esecuzione, non abbiano dato soddisfacenti risultati, e che sotto l’azione delle piogge abbiano dato segni di rammollimento, stemperamento o si siano dimostrate soggette a facile esportazione mettendo a nudo la sottostante massicciata.
B) TRATTAMENTO SUPERFICIALE MONO-STRATO REALIZZATO CON EMULSIONE BITUMINOSA PRODOTTA DA BITUMI MODIFICATI E GRANIGLIE DI PRIMA CATEGORIA
a) Modalità di esecuzione
– Accurata pulizia della superficie stradale per eliminare polvere, terra e quant’altro in genere.
– Per mezzo di apposite autocisterne dotate di autonomo impianto di riscaldamento, barra di spruzzatura automatica a larghezza regolabile automaticamente dall’operatore e di computerizzate strumentazioni di controllo della quantità, progettate e costruite tali da garantire l'uniformità durante la stesa di emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati con SBS-Radiali, con le prescrizioni come da capitolato, in ragione di 1,400 ± 0,100 Kg/mq, in funzione delle condizioni del manto stradale, alla temperatura di 60-80°C.
– Immediata stesa della graniglia, avente generalmente la pezzatura di 4÷8 o 3÷6 mm, secondo le indicazioni dell’elenco voci, data uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia in ragione di lt. 6÷7/mq o lt. 4÷6/mq.
– Adeguata rullatura con rullo compressore da 6/7 t.
– Successiva eliminazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice anche a più riprese o nei giorni successivi alla posa in opera;
– Apertura al traffico con velocità ridotta pari a 30 Km/h.
Se indicato nella voce della lavorazione dell’elenco prezzi o se ordinato dalla Direzione lavori, il trattamento superficiale in mono-strato dovrà eseguirsi con apposita macchina semovente che provveda alla contemporanea stesa e dosaggio del legante e dell’inerte. In tale caso all'Impresa esecutrice dei lavori non gli verrà riconosciuta nessuna maggiorazione rispetto al prezzo offerto in sede di gara.
I lavori dovranno essere eseguiti a temperature ambiente non inferiori a +10°C ed in assenza di forte umidità e ovviamente di pioggia.
b) Emulsione bituminosa modificata
EMULSIONE CATIONICA DI BITUME MODIFICATO CON POLIMERI TERMOPLASTICI SBS AL 70% dalle
seguenti caratteristiche:
Caratteristiche | Metodo di prova | Valori | |
a | Contenuto d’acqua | CNR 100/84 | 30 ±1% |
b | Contenuto di legante | 100 - a) | 70 ±1% |
c | Contenuto di bitume | CNR 100/84 | > 69% |
d | Contenuto di flussante | CNR 100/84 | 0 |
e | Demulsività | ASTM D244-72 | 50 ÷100 |
f | Omogeneità | ASTM D244-72 | max. 0,2% |
g | Sedimentazione a 5 gg. | ASTM D244-72 | max. 5% |
h | Viscosità Engler a 20°C | CNR 102 | > 20°E |
i | PH (grado di acidità) | ASTM E 70 | 2÷4 |
Caratteristiche del bitume SBS emulsionato
l | Penetrazione a 25 °C | CNR 24/71 | 50 ÷70 dmm. |
m | Punto di rammollimento | CNR 35/73 | migliore di 65°C |
n | Punto di rottura (Frass) | CNR 43/72 | migliore di -18°C |
c) Materiali inerti
Dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
Los Angeles (CNR 34/73) | ≤ 18% |
Coefficiente di frantumazione (valore massimo) | 120 |
Perdita per decantazione (valore massimo) | 1 |
Coeff. di levigatezza accelerata “CLA”(CNR 140/92) | > 0,45 |
Coeff. di forma (CNR 95/84) | < 3 |
Coeff. di appiattimento (CNR 95/84) | < 1,56 |
Sensibilità al gelo (CNR 80/80) | < 20% |
Spogliamento in acqua a 40 °C (CNR 138/92) | 0% |
Si riportano qui di seguito i fusi granulometrici degli inerti ed i relativi quantitativi da impiegare:
GRANIGLIA | GRANIGLIA | ||
apertura | 4/8 mm. | 3/6 mm. | |
Xxxxxxx A.S.T.M. | mm. | Passante al setaccio % in peso | |
¾” | 19.50 | ||
½” | 12.50 | ||
3/8” | 9.50 | 100 | |
¼” | 6.25 | 00-000 | 000 |
N° 4 | 4.75 | 26-55 | 00-000 |
Xx 00 | 2.00 | 0-5 | 2-15 |
N° 40 | 0.42 | 0 | 0 |
N° 80 | 0.18 | ||
N° 200 | 0.075 | ||
lt/mq | 6/7 | 4/6 |
Il materiale lapideo, ottenuto da frantumazione di rocce, dovrà essere di forma poliedrica, ben pulito ed esente da ogni traccia di argilla e sporco in genere.
d) Requisiti di accettazione
d.1) Determinazione del contenuto di emulsione al mq. e della uniformità di stesa
Dovranno essere allegate alla contabilità copie delle bolle, riferite al cantiere specifico, dalle quali risulti la quantità netta effettivamente scaricata su strada. La Direzione lavori si riserva di effettuare la pesatura a campione, oppure di tutte le cisterne spanditrici operanti sul cantiere.
Le cisterne spanditrici dovranno essere costruite con accorgimenti tali da garantire una stesa di legante in opera, omogenea, sia in senso orizzontale che longitudinale. In particolare dovranno essere dotate di barra automatica di spandimento a dosaggio controllato e larghezza variabile automaticamente durante la stesa del legante. Il quantitativo globale a mq. richiesto nel capitolato in ogni punto della pavimentazione, dovrà essere considerato il minimo. In caso di difetto, contenuto entro il 10%, sarà applicata una detrazione pari al 15% del valore complessivo della pavimentazione eseguita fino al momento della campionatura.
In caso di difetto, superiore al 10%, sul quantitativo globale al mq. la pavimentazione sarà rifiutata e dovrà essere rimossa e allontanata a cura e spese della Impresa appaltatrice. d.2) Determinazione qualità e
quantità graniglie:
Prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa dovrà fornire alla Direzione lavori certificati di Laboratorio, dai quali risultino le caratteristiche fisico-meccaniche e le curve granulometriche delle graniglie che verranno impiegate. La Direzione lavori si riserva di accettare o respingere i materiali proposti. Nel caso di accettazione, le graniglie impiegate saranno sottoposte ad ulteriori accertamenti di laboratorio, e da questi dovranno risultare uguali ai campioni proposti. In caso di difformità, per risultati contenuti entro il 5%, si applicherà una detrazione del 15% sul valore complessivo della pavimentazione eseguita fino al momento della prova. Per valori che risultino difformi oltre il 5%, la pavimentazione verrà rifiutata, e dovrà essere rimossa e allontanata a cura e spese dell’Impresa appaltatrice.
Per determinare la quantità di graniglia, si eseguiranno un congruo numero di prove, a discrezione della Direzione lavori, durante lo spargimento della stessa, ponendo su strada al passaggio delle macchine spandigraniglia, rettangoli di superficie nota, e provvedendo alla pesatura della graniglia raccolta, comparata con il peso specifico della stessa.
In caso di mancanza dovrà essere idoneamente integrata, in caso di eccesso dovrà essere spazzata e allontanata. d.3) Controllo qualità delle emulsioni bituminose:
Prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa, dovrà fornire alla Direzione lavori, una scheda tecnica e certificato ufficiale di qualità rilasciato da Laboratorio autorizzato, dei leganti bituminosi che intende impiegare. Da questi documenti si dovrà riscontrare l’idoneità rispetto alle norme di capitolato. In corso d’opera saranno prelevati campioni dalle cisterne spanditrici e sottoposte a prove di laboratorio. In caso di difformità rispetto alle prescrizioni tecniche di capitolato, anche riferite ad una sola caratteristica, contenute entro il 2% per il contenuto di legante ed il 10% per le altre caratteristiche, si applicherà una detrazione del 15% sul prezzo complessivo della pavimentazione eseguita fino al momento del prelievo. Per difformità di valori, superiori al 2% per il contenuto di legante ed il più o meno 10% per tutti gli altri valori, anche se riferite ad una sola caratteristica, la pavimentazione sarà rifiutata, e dovrà essere rimossa e allontanata a cura e spese della Ditta appaltatrice. d.4) Rugosità superficiale:
La superficie finita del trattamento superficiale messo in opera, dovrà presentare:
– resistenza di attrito radente, misurata con l’apparecchio portatile a pendolo “Skid Resistance Tester” (secondo la norma C.N.R. B.U. n.105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di 15 °C:
– inizialmente, ma dopo almeno 15 giorni dall’apertura al traffico non inferiore a 65 BPN
– dopo un anno dall’apertura al traffico, non inferiore a 55 BPN;
– coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con l’apparecchio S.C.R.I.M. (Siderway Force Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n.147/92, non inferiore a 0,60.
Le misure di BPN e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15° ed il 90° giorno dall’apertura al traffico.
Tali valori si intendono come minimi, e pertanto qualora non si raggiungessero i termini sopra indicati l’Impresa dovrà rimuovere a sua cura e spese tutti i tratti della pavimentazione trattata non rispondenti ai requisiti minimi di aderenza superficiale.
Note: le detrazioni nella misura del 15% sul valore della pavimentazione saranno tollerate una sola volta. Nell’ipotesi di dovere applicare la detrazione una seconda volta la pavimentazione sarà rifiutata e dovrà essere rimossa ed allontanata a cura e spese della impresa appaltatrice.
C) TRATTAMENTO SUPERFICIALE DOPPIO-STRATO REALIZZATO CON EMULSIONE BITUMINOSA PRODOTTA DA BITUMI MODIFICATI E GRANIGLIE DI PRIMA CATEGORIA
a) Modalità di esecuzione
– Accurata pulizia della superficie stradale per eliminare polvere, terra e quant’altro in genere.
– Stesa della prima mano, per mezzo di apposite autocisterne dotate di autonomo impianto di riscaldamento, barra di spruzzatura automatica a larghezza regolabile e di computerizzate strumentazioni di controllo della quantità, progettate e costruite tali da avere l'uniformità della stesa di emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati con SBS-Ra-diali, con le prescrizioni da capitolato di 1,200 Kg/mq. massimo alla temperatura di 60-80°C.
– Immediata stesa del primo strato di graniglia, avente generalmente la pezzatura di 8÷12 o 12÷18 mm.,
data uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia in ragione di lt. 7÷9/mq o lt.10÷11/mq.
– Stesa di una seconda mano di emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati con SBS-Radiali, in ragione di 1,300 Kg/mq.
– Successiva stesa del secondo strato di graniglia, avente generalmente la pezzatura di 3÷6 o 4÷8 mm., data uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia in ragione di lt. 4÷6/mq lt. 6÷7/mq.
– Adeguata rullatura con rullo compressore da 6/7 t.
– Successiva eliminazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice anche a più riprese o nei giorni successivi alla posa in opera;
– Apertura al traffico con velocità ridotta pari a 30 Km/h.
Se indicato nella voce della lavorazione dell’elenco prezzi o se ordinato dalla Direzione lavori, il trattamento superficiale in doppio-strato dovrà eseguirsi con apposita macchina semovente che provveda alla contemporanea stesa e dosaggio del legante e dell’inerte. In tale caso all'Impresa esecutrice dei lavori non verrà riconosciuta nessuna maggiorazione rispetto al prezzo offerto in sede di gara.
I lavori dovranno essere eseguiti a temperature ambiente non inferiori a +10°C ed in assenza di forte umidità e ovviamente di pioggia.
b) Emulsione bituminosa modificata
EMULSIONE CATIONICA DI BITUME MODIFICATO CON POLIMERI TERMOPLASTICI SBS AL 70% dalle
seguenti caratteristiche:
Caratteristiche | Metodo di prova | Valori | |
a | Contenuto d’acqua | CNR 100/84 | 30 ±1% |
b | Contenuto di legante | 100 - a) | 70 ±1% |
c | Contenuto di bitume | CNR 100/84 | > 69% |
d | Contenuto di flussante | CNR 100/84 | 0 |
e | Demulsività | ASTM D244-72 | 50 ÷100 |
f | Omogeneità | ASTM D244-72 | max. 0,2% |
g | Sedimentazione a 5 gg. | ASTM D244-72 | max. 5% |
h | Viscosità Engler a 20°C | CNR 102 | > 20°E |
i | PH (grado di acidità) | ASTM E 70 | 2÷4 |
Caratteristiche del bitume SBS emulsionato
l | Penetrazione a 25 °C | CNR 24/71 | 50 ÷70 dmm. |
m | Punto di rammollimento | CNR 35/73 | migliore di 65°C |
n | Punto di rottura (Frass) | CNR 43/72 | migliore di -18°C |
c) Materiali inerti
Dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
Los Angeles (CNR 34/73) | ≤ 18% |
Coefficiente di frantumazione (valore massimo) | 120 |
Perdita per decantazione (valore massimo) | 1 |
Coeff. di levigatezza accelerata “CLA”(CNR 140/92) | > 0,45 |
Coeff. di forma (CNR 95/84) | < 3 |
Coeff. di appiattimento (CNR 95/84) | < 1,56 |
Sensibilità al gelo (CNR 80/80) | < 20% |
Spogliamento in acqua a 40 °C (CNR 138/92) | 0% |
Si riportano qui di seguito i fusi granulometrici degli inerti ed i relativi quantitativi da impiegare:
PIETRISCHETTI | GRANIGLIE | ||||
apertura | 12/18 mm. | 8/12 mm. | 4/8 mm. | 3/6 mm. | |
Xxxxxxx A.S.T.M. | mm. | Passante al setaccio % in peso | |||
¾” | 19.50 | 100 | 100 | ||
½” | 12.50 | 00-00 | 00-000 | ||
3/8” | 9.50 | 2-15 | 78-94 | 100 | |
¼” | 6.25 | 0-4 | 00-00 | 00-000 | 100 |
N° 4 | 4.75 | 0 | 0-8 | 26-55 | 00-000 |
Xx 00 | 2.00 | 0 | 0-5 | 2-15 | |
N° 40 | 0.42 | 0 | 0 | ||
N° 80 | 0.18 | ||||
N° 200 | 0.075 | ||||
lt/mq 1°mano | 10/11 | 7/9 | 5/6 | ||
lt/mq 2°mano | 6/7 | 4/6 |
Il materiale lapideo, ottenuto da frantumazione di rocce, dovrà essere di forma poliedrica, ben pulito ed esente da ogni traccia di argilla e sporco in genere.
d) Requisiti di accettazione
Valgono le stesse prescrizioni riportate al punto precedente: “Trattamento superficiale monostrato realizzato con emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati e graniglie di prima categoria”.
Art. 32 – Trattamento ad impregnazione di strade sterrate con emulsioni bituminose
a) Premessa
Il trattamento superficiale ad impregnazione eseguito con emulsioni bituminose è adatto per impermeabilizzare ed irruvidire le pavimentazioni stradali con fondazioni in terra, misto granulare, in pietrisco tipo Mac Xxxx o similari. Inoltre, il procedimento si finalizza in un manto legato alla superficie trattata, pertanto se indicato nella voce dell’elenco prezzi o su ordinativo della Direzione lavori si dovrà fare utilizzo di inerti da precise tonalità di colore, con le caratteristiche rispondenti ai successivi requisiti di accettazione, al fine di decidere l’impatto ambientale delle superfici trattate. Qualora il trattamento superficiale sia vincolato soprattutto dal fatto di ridurre l’impatto ambientale, indipendentemente dal volume di traffico veicolare, sarà necessario prevedere per la stesa di emulsione nella 2° e 3° mano, l’utilizzo di emulsione cationica, prodotta con bitumi modificati. L’applicazione della stesa di emulsione cationica per impregnazione a lenta rottura è capace di aderire agli strati polverosi e di scendere tra gli interstizi in profondità nella massicciata in modo da creare uno strato bituminoso di fondazione di rinforzo e predisposto a ricevere il successivo trattamento superficiale.
b) Modalità di esecuzione
– Eventuale risagomatura della strada con misto granulare a stabilizzazione meccanica, di pezzatura 0/25 mm, disteso con motograder, spargimento di pietrischetto di pezzatura 12/18 mm in ragione di 15 l/mq e abbondante bagnatura della superficie con apposito autobotte.
– Spargimento di una prima mano di emulsione cationica da impregazione al 55% di bitume a lenta rottura, in quantità non inferiore a 2,5 Kg/mq, mediante apposite autocisterne dotate di autonomo impianto di riscaldamento, barra di spruzzatura automatica a larghezza regolabile automaticamente dall’operatore e di computerizzate strumentazioni di controllo della quantità, progettate e costruite tali da garantire l’uniformità durante le operazioni di stesa.
– Immediata stesa, con apposito spandigraniglia, di pietrisco di pezzatura 12/18 mm, in ragione di 10 l/mq e successiva rullatura con rullo statico da 8/10 t.
Stesa di una seconda mano:
strada a traffico leggero:
di emulsione cationica al 69% di bitume, in quantità non inferiore a 1,5 Kg/mq. strada a traffico medio/pesante
di emulsione cationica al 70% di bitume, prodotta da bitumi modificati, in quantità non inferiore a 1,5 Kg/mq.
– Immediata stesa, con apposito spandigraniglia, di pietrisco di pezzatura 8/12 mm, in ragione di 10 l/mq.
– Stesa di una terza mano:
strada a traffico leggero:
di emulsione cationica al 69% di bitume, in quantità non inferiore a 1,5 Kg/mq.
strada a traffico medio/pesante
di emulsione cationica al 70%, prodotta da bitumi modificati, in quantità non inferiore a 1,5 Kg/mq.
– Saturazione con apposito spandigraniglia, di graniglia di pezzatura 4/8 o 3/6 mm in ragione di 5 o 6 l/mq e successiva rullatura.
– Apertura al traffico con velocità ridotta pari a 30 Km/h.
Il giorno successivo la posa del materiale è opportuno provvedere alla rimozione della graniglia eccedente mediante motospazzatrice aspirante. Tutti gli accorgimenti tecnici, cautele, precauzioni, spese per le prove di laboratorio (preliminari e in corso d’opera) e quanto altro sia dato come ordinativo dalla Direzione lavori, per eseguire la posa a perfetta regola d’arte, sono a completo carico dell’Impresa, in quanto si intendono già compresi nel prezzo della lavorazione finita.
I lavori dovranno essere eseguiti a temperature ambiente non inferiori a +10°C ed in assenza di forte umidità e ovviamente di pioggia.
c) Emulsioni bituminose
EMULSIONE CATIONICA DA IMPREGNAZIONE DI BITUME AL 55%, A LENTA ROTTURA, dalle
seguenti caratteristiche:
Caratteristiche | Metodo di prova | Valori | |
a | Contenuto d’acqua | CNR 100/84 | 45% |
b | Contenuto di legante | 100 - a) | 55% |
c | Contenuto di bitume | CNR 100/84 | > 51% |
d | Contenuto di flussante | CNR 100/84 | 3 ÷ 4% |
e | Demulsività | ASTM D244-72 | 0 ÷ 5% |
f | Omogeneità | ASTM D244-72 | max. 0,2% |
g | Sedimentazione a 5 gg. | ASTM D244-72 | max. 5% |
h | Viscosità Engler a 20°C | CNR 102 | 2 ÷ 5°E |
i | PH (grado di acidità) | ASTM E 70 | 2÷4 |
Caratteristiche del bitume emulsionato
l | Penetrazione a 4 °C | CNR 24/71 | 180 ÷220 dmm |
m | Penetrazione a 25 °C | CNR 24/71 | > 300 dmm |
n | Punto di rammollimento | CNR 35/73 | 37 ÷ 42 °C |
o | Punto di rottura (Frass) | CNR 43/72 | migliore di -10°C |
EMULSIONE CATIONICA DI BITUME AL 69%, dalle seguenti caratteristiche:
Caratteristiche | Metodo di prova | Valori | |
a | Contenuto d’acqua | CNR 100/84 | 29 ÷ 33% |
b | Contenuto di legante | 100 - a) | 71 ÷ 67% |
c | Contenuto di flussante | CNR 100/84 | > 3% |
d | Demulsività | ASTM D244-72 | 50 ÷ 100% |
e | Omogeneità | ASTM D244-72 | max. 0,2% |
f | Sedimentazione a 5 gg. | ASTM D244-72 | max. 5% |
g | PH (grado di acidità) | ASTM E 70 | 2÷4 |
Caratteristiche del bitume emulsionato (bitume 80-100) | |||
h | Penetrazione a 25 C | CNR 54/71 | <100 dmm |
i | Punto di rammollimento | CNR 35/73 | >44 C |
EMULSIONE CATIONICA DI BITUME MODIFICATO AL 70%, dalle seguenti caratteristiche:
Caratteristiche | Metodo di prova | Valori | |
a | Contenuto d’acqua | CNR 100/84 | 30% |
b | Contenuto di legante | 100 - a) | 70% |
c | Contenuto di bitume | CNR 100/84 | > 67% |
d | Contenuto di flussante | CNR 100/84 | 3% |
e | Demulsività | ASTM D244-72 | 50 ÷ 100 % |
f | Omogeneità | ASTM D244-72 | max 0,2% |
g | Sedimentazione a 5 gg. | ASTM D244-72 | max 5% |
h | Viscosità Engler a 20°C | CNR 102 | min 20°E |
i | PH (grado di acidità) | ASTM E 70 | 2÷4 |
l | Penetrazione a 25 °C | CNR 24/71 | 55 ÷ 65 dmm |
m | Punto di rammollimento | CNR 35/73 | > 55 °C |
n | Punto di rottura (Frass) | CNR 43/72 | migliore di -13°C |
d) Materiali inerti
Dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
Los Angeles (CNR 34/73) | ≤ 20% |
Coefficiente di frantumazione (valore massimo) | 120 |
Perdita per decantazione (valore massimo) | 1 |
Coeff. di levigatezza accelerata “CLA”(CNR 140/92) | > 0,45 |
Coeff. di forma (CNR 95/84) | < 3 |
Coeff. di appiattimento (CNR 95/84) | < 1,56 |
Si riportano qui di seguito i fusi granulometrici degli inerti ed i relativi quantitativi da impiegare:
PIETRISCHETTI | GRANIGLIE | ||||
apertura | 12/18 mm. | 8/12 mm. | 4/8 mm. | 3/6 mm. | |
Xxxxxxx A.S.T.M. | mm. | Passante al setaccio % in peso | |||
¾” | 19.50 | 100 | 100 | ||
½” | 12.50 | 00-00 | 00-000 | ||
3/8” | 9.50 | 2-15 | 78-94 | 100 | |
¼” | 6.25 | 0-4 | 00-00 | 00-000 | 100 |
N° 4 | 4.75 | 0 | 0-8 | 26-55 | 00-000 |
Xx 00 | 2.00 | 0 | 0-5 | 2-15 | |
N° 40 | 0.42 | 0 | 0 | ||
N° 80 | 0.18 | ||||
N° 200 | 0.075 |
lt/mq 1°mano | 10 | ||||
lt/mq 2°mano | 10 | ||||
lt/mq 3°mano | 5 | 6 |
Il materiale lapideo, ottenuto da frantumazione di rocce, dovrà essere di forma poliedrica, ben pulito ed esente da ogni traccia di argilla e sporco in genere.
e) Requisiti di accettazione
Valgono le stesse prescrizioni riportate all’articolo precedente: “Trattamento superficiale monostrato realizzato con emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati e graniglie di prima categoria”.
C.6 – CONGLOMERATI BITUMINOSI RICICLATI
Art. 33 – Conglomerati bituminosi riciclati a freddo in sito o in impianto
a) Descrizione
Il riciclaggio in sito a freddo viene realizzato mediante idonee attrezzature che consentono di miscelare il materiale bituminoso fresato con emulsione bituminosa modificata e cemento, ed eventuali inerti nuovi, additivi ed acqua, omogeneizzare, stendere e compattare il conglomerato ottenuto per uno spessore massimo di 20 cm. Il conglomerato bituminoso preesistente, denominato “materiale da riciclare”, proviene dalla frantumazione direttamente dalla sua primitiva posizione, con macchine fresatrici.
b) Inerti di integrazione
Gli inerti di integrazione devono provenire esclusivamente da frantumati di cava (frantumazione 100%) ed essere conformi a quanto richiesto dalle specifiche tecniche per i corrispondenti conglomerati bituminosi “tradizionali”.
c) Materiale da riciclare (fresato)
Si potrà utilizzare materiale da riciclare di qualsiasi provenienza per impieghi negli strati non superficiali, materiale proveniente esclusivamente da miscele di usura per impieghi per lo strato di usura.
d) Legante
Il bitume finale deve essere costituito da quello presente nel materiale fresato integrato con quello proveniente dall’emulsione bituminosa formulata con bitume modificato. L’emulsione per il riciclaggio a freddo dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
– Contenuto d’acqua (CNR 101/84) 40+/-1%
– Contenuto di legante (CNR 100/84) 60+/-1%
– Contenuto di bitume (CNR 100/84) >59%
– Contenuto di flussante (CNR 100/84) 0%
– Demulsività (ASTM D244) 0 – 40
– Omogeneità (ASTM D244) < 0,2%
– Sedimentazione a 5 gg < 10%
– Viscosità Engler a 20°C 5 – 10°E
– PH (grado di acidità) 2 – 4
– Indice di rottura (NF – T 66 – 017) > 200
In alternativa all’indice di rottura si prescrive che 50 gr di cemento con 25 gr di acqua miscelati intimamente vengono introdotti in 100 gr di emulsione, e mescolati dolcemente per 4 minuti. Durante questo tempo non si devono avere apprezzabili separazioni di bitume.
Il bitume estratto dall’emulsione dovrà avere le seguenti caratteristiche:
– Penetrazione a 25°C 100 gr/5” (CNR 24/71) 50 – 70 dmm
– Punto di rammollimento (P.A) (CRN 35/73) > 60 ° C
– Punto di rottura (Frass) < -13 ° C
e) Cemento
Deve essere impiegato cemento Portland d’alto forno o pozzolanico ( tipo I, III o IV) con classe di resistenza 325.
f) Acqua
Deve essere impiegata acqua pura ed esente da sostanze organiche.
g) Fuso di progetto
Qualora la composizione granulometrica del materiale fresato non consenta la realizzazione della curva di progetto che si vuole realizzare la miscela deve essere integrata con inerti nuovi per una percentuale massima del 30% in peso riferito al totale della miscela fino al raggiungimento della curva granulometrica richiesta.
h) Studio della miscela di laboratorio
La percentuale di emulsione bituminosa modificata, del cemento e dell’eventuale integrazione di inerti e di acqua saranno stabilite mediante uno specifico studio che dovrà prevedere: a) – Prelievi di materiale appena fresato in sito per la determinazione dell’umidità percentuale del materiale appena fresato (CNR UNI 10008/63), della curva granulometrica e della relativa percentuale di legante presente (CNR 23/71 e CNR 38/73). Per una corretta valutazione delle caratteristiche del materiale le determinazioni sopra riportate devono essere eseguite sulla tratta interessata dai lavori ogni 500 m ed in caso di non omogeneità della miscela, intensificate. b) – Per ogni punto di cui al punto precedente determinare la penetrazione e punto di rammollimento del legante estratto dal fresato o da carote prelevate precedentemente dalla pavimentazione (CNR 24/71, CNR 35/73). c) – Costruzione della curva di progetto con eventuale previsione di aggiunta di inerti a integrazione. d) – Determinazione della massima densità delle miscela di progetto come di seguito descritto:
d.1) – Confezionamento di campioni di miscela essiccata ottimizzata del peso 1200 g (comprensivo di una percentuale di cemento pari all’incirca di quella ottimale) con quantità massime crescenti di acqua dell’1,0% in peso;
d.2) – Il materiale così confezionato viene posto in una fustella Xxxxxxxx con la base modificata per lo smaltimento dell’acqua (sistema di prova Xxxxxx) e sottoposto a una pressione statica di 120 Kg/cmq per 5 minuti;
d.3) – Estratto il provino si determina mediante pesata idrostatica la densità ottenuta;
d.4) – Mediante la costruzione della curva di densità si individua la percentuale di umidità alla quale si è ottenuta la massima intensità. e) – Determinazione della percentuale ottimale di emulsione modificata e di cemento nella miscela:
e.1) – Confezionamento di campioni di miscela essiccata ottimizzata del peso complessivo di 1200 g di quantità crescenti percentuali di emulsione bituminosa modificata calcolando in modo che la percentuale di umidità dell’impasto non sia mai superiore a quella misurata sulla curva di massima densità;
e.2) – Il materiale così confezionato deve essere compattato con le stesse modalità sopra descritte.
i) Condizioni, numero e modalità di prova
Xxxxxxxx Xxxxxxxx : 8,1 cmq
Peso del materiale : 1200 g (peso totale) Compattazione del provino : : 120 Kg/cmq per 5 minuti Maturazione : 1, 3, 7 giorni in stufa a T = 25 °C Rottura : Xxxxxxxx a T = 25 °C
Numero dei campioni:
Per ogni intervallo di maturazione e per ogni intervallo percentuale di cemento e per ogni percentuale di emulsione:
n. 3 provini per la determinazione della densità e della percentuale dei vuoti residui;
n. 4 provini per la determinazione della stabilità Xxxxxxxx dello scorrimento e del modulo dirigidezza (CNR B.U. n° 30/73);
n. 4 provini per la determinazione della resistenza a trazione indiretta e dei parametri dideformabilità a 10
°C, 25 °C e 40 °C da rilevare esclusivamente sull’ottimale di legante e di cemento.
I requisiti richiesti dovranno essere comparabili con quelli dei relativi conglomerati bituminosi confezionati a caldo con bitumi di base.
Una volta accettata dalla Direzione lavori la composizione granulometrica della curva di progetto proposta non saranno ammesse variazioni delle singole percentuali del contenuto di aggregato grosso di +/- 7; per il contenuto di sabbia +/- 5 (per sabbia si intende il passante al setaccio 2 mm UNI) per il passante al staccio UNI 0,075 +/- 1,5.
Per la percentuale di bitume non deve essere tollerato uno scostamento da quella di progetto di +/- 0,25.
Tali valori dovranno essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate al momento della stesa come pure dall’esame delle carote prelevate in sito.
l) Posa in opera
Per l’esecuzione del lavoro l’impresa dovrà utilizzare un “treno” di riciclaggio costituito da:
– fresatrice,
– impianto di riciclaggio semovente,
– caricatore,
– vibrofinitrice,
– rulli. In alternativa all’impianto di riciclaggio semovente potrà essere utilizzato un impianto mobile o fisso per la confezione delle miscele.
Lo strato dovrà essere perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi.
La miscela appena stesa deve essere immediatamente compattata mediante un rullo statico metallico da 50 t e da un rullo gommato da 35 t. In alternativa in luogo del rullo da 50 t potrà essere impiegato un rullo metallico vibrante che permetta comunque di ottenere compattazioni superiori alle 50 t in dinamico (onda lunga).
Nella fase di esecuzione dei lavori dovranno essere eseguiti controlli per tratti uniformi della pavimentazione con cadenza giornaliera, della rispondenza agli studi di formulazione dell'andamento granulometrico dopo il riciclaggio, del contenuto di legante e le prove di creep sui conglomerati rigenerati saranno eseguite, a discrezione della Direzione lavori, in numero adeguato in funzione dei tratti con pavimentazione uniforme.
Al termine della compattazione lo strato finito deve avere una densità uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 98% di quella massima di progetto.
La lavorazione della miscela deve essere sospesa con temperatura dell’aria inferiore ai 10 °C e comunque sempre in caso di pioggia.
D) LAVORI DIVERSI
Art. 34 – Scarificazione di pavimentazioni esistenti
Per gli interventi su pavimentazioni stradali già esistenti sui quali dovrà procedersi a ricarichi
o risagomature, previo ordine della Direzione lavori, l’Impresa dovrà dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente adoperando, all’uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato.
La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione lavori, provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese dell’Impresa.
Qualora la Direzione dei lavori ritenga opportuno allontanare il materiale risultante da scarificazione, la ditta Appaltatrice dovrà essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le disposizioni a norma
di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili.
Art. 35 – Fresatura di strati in conglomerato bituminoso con idonee attrezzature
La fresatura della sovrastruttura stradale per la parte legata a bitume per l’intero spessore o parte di esso dovrà essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.
Le attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche meccaniche, dimensioni e produzioni approvate secondo la “direttiva macchine”, D.P.R. 24/7/96,
n. 459.
La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non completamente fresati. L’Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla Direzione lavori. Particolare cura e cautela deve essere rivolta alla fresatura della pavimentazione su cui giacciono coperchi o prese dei sottoservizi, la stessa Impresa avrà l’onere di sondare o farsi segnalare l’ubicazione di tutti i manufatti che potrebbero interferire con la fresatura stessa.
Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato mediando l’altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.
La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali dovrà essere eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito.
Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e privo di sgretolature. Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di
riempimento, risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso.
La Ditta appaltatrice dovrà essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili.
Art. 36 – Cordonate in calcestruzzo
Gli elementi prefabbricati delle cordonate in calcestruzzo con sezione da determinarsi a cura del Direttore dei lavori, saranno di lunghezza un metro, salvo nei tratti di curva a stretto raggio
o nei casi particolari indicati sempre dalla Direzione lavori. La resistenza caratteristica del calcestruzzo (R )
ck
2
impiegato per la cordonata dovrà essere di classe 300 Kg/cm . La Direzione lavori, a suo insindacabile
giudizio, potrà eseguire dei prelievi, mediante confezionamento di provini cubici di cm 10 di lato, da sottoporre al controllo della resistenza a compressione semplice.
Gli elementi andranno posati su un letto di calcestruzzo minimo di 10/15 cm di spessore e opportunamente rinfiancati in modo continuo da ambo i lati. I giunti saranno sigillati con malta fina di cemento.
Particolare cura, l’Impresa dovrà avere durante la posa per rispettare gli allineamenti di progetto, mentre gli attestamenti tra i consecutivi elementi di cordonata dovranno essere perfetti e privi di sbavature o riseghe.
Art. 37 – Elementi prefabbricati in calcestruzzo
I manufatti saranno realizzati con calcestruzzo cementizio vibrato, gettato in speciali casseforme multiple o mediante appositi macchinari, in modo che la superficie in vista o esposta agli agenti atmosferici sia
particolarmente liscia ed esente da qualsiasi difetto, con R
ck
non inferiore a 300 kg/cmq, stagionati in
appositi ambienti e trasportati in cantiere in confezioni.
1) CANALETTE DI DEFLUSSO DALLA STRADA (EMBRICI)
L’allontanamento delle acque di piattaforma dalla scarpata di un rilevato stradale può avvenire tramite
scivoli che adducono l’acqua fino al piede della scarpata. Le cabalette devono estendersi lungo tutto la scarpata, dalla banchina fino al fosso di guardia.
Avranno le misure di cm 50/40x50x20, spessore cm 5, e saranno di forma ad imbuto. La resistenza
caratteristica del calcestruzzo (R
ck
) impiegato per le canalette dovrà essere di classe non inferiore a 250
2
Kg/cm .
Saranno poste in opera dal basso, in apposita sede scavata sulla superficie della scarpata, dando allo scavo stesso la forma dell’elemento, partendo dal fosso di guardia fino alla banchina, dove sarà eseguito un raccordo per l’imbocco delle acque di deflusso mediante calcestruzzo del tipo fondazioni. La sagomatura dell’invito dovrà essere eseguita in modo tale da non creare ostacolo all’acqua, al fine di evitare ristagni, travasi e convogliamenti non desiderati.
Qualora non vi sia ritegno sul fosso di guardia si avrà cura di infiggere nel terreno 2 tondini di acciaio di diametro mm 20, della lunghezza minima di cm 80 con sporgenza di cm 20, per impedire lo slittamento.
2) CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
Le acque defluenti dal corpo stradale o dall’esterno vengono raccolte in piccoli canali, detti cunette o fossi di guardia.
Gli elementi potranno avere sezione trapezoidale o ad L, con spessore di cm 6 e saranno sagomati ad
imbuto, con giunzioni stuccate a cemento. . La resistenza caratteristica del calcestruzzo (R
ck
) impiegato per
2
le cunette e fossi di guardia dovrà essere di classe non inferiore a 300 Kg/cm . L’armatura dei manufatti
dovrà essere eseguita con rete elettrosaldata a maglie saldate di dimensioni 12x12 cm con ferri F 5 mm, salvo diversa indicazione dalla Direzione lavori.
La posa sarà eseguita su letto di materiale arido costipato di spessore cm 10/15, avendo cura che in nessun posto restino dei vuoti che comprometterebbero la resistenza delle cunette. È compresa inoltre la stuccatura dei giunti con malta di cemento normale dosata a Kg. 500.
Art. 38 – Caditoie stradali
Le caditoie stradali sono dispositivi opportunamente sagomate che raccolgono le acque defluenti nelle cunette poste ai lati delle strade o ai bordi di superfici scolanti. Le caditoie sono costituite da un pozzetto di raccolta interrato ispezionabile e mantenibile con un dispositivo di coronamento (griglia) o di chiusura (chiusino).
I pozzetti di raccolta delle acque sono costruiti in opera o sono prefabbricati. I pozzetti in opera possono essere realizzati in muratura o con conglomerato cementizio; le dimensioni e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi agli elaborati progettuali o alle indicazioni impartite dalla Direzione lavori.
I pozzetti in c.a.v. devono essere in conglomerato cementizio armato e vibrato ed avere le seguenti caratteristiche:
2
– Rck ≥ 300 Kg/cm ;
– armatura con rete elettrosaldata in fili di acciaio del diametro e maglia adeguati;
– spessore delle pareti dei pozzetti non inferiori a 6,5 cm;
– predisposizione per l’innesto di tubazioni. Le griglie ed i chiusini vengono impiegati a protezione di pozzetti e cabalette. Tutti gli elementi costruttivi devono essere conformi alle norme UNI-EN 124. Sui pozzetti per i quali sia previsto l’eventuale accesso di persone per lavori di manutenzione, il passo d’uomo deve avere diametro superiore a 600 mm.
Griglie e chiusini con i rispettivi telai di appoggio devono riportare una marcatura leggibile e durevole, indicante la norma di riferimento, la classe corrispondente, la sigla e/o il nome del fabbricante.
Art. 39 – Mantellate di rivestimento scarpate in c.a.v.
Nel caso in cui occorra proteggere le scarpate del corpo stradale, si possono utilizzare mantellate di