Contratto di assicurazione multigaranzia per l’abitazione e il patrimonio
Casae Famiglia
Fascicolo Informativo
Contratto di assicurazione multigaranzia per l’abitazione e il patrimonio
Il presente Fascicolo, contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del glossario;
• Condizioni di assicurazione;
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Modello MULTI53091 - Ed. 03/2014
DISCIPLINA DEL CONTRATTO
La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello MULTI53091/FI, conte- nente le Condizioni Contrattuali e la nota informativa comprensiva del glossario, e dalla scheda di polizza modello MULTI53090 riportante le somme assicurate. Con la firma della scheda di polizza modello MULTI53090 il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previste nel presente Fascicolo Informativo modello MULTI53091/FI.
GARANZIE
Nelle Condizioni Contrattuali sono riportati i testi rela- tivi alle garanzie:
- Incendio
- Furto
- Responsabilità Civile
- Tutela Legale
- Assistenza
Diventano operanti esclusivamente quelle garanzie per le quali siano stati espressamente indicati i dovuti riferimenti e importi nelle rispettive caselle della sche- da di polizza modello MULTI53090.
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1. DEFINIZIONI | Pag. | 3 |
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE | ||
IN GENERALE | “ | 6 |
3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE | ||
INCENDIO | “ | 8 |
• Oggetto dell'assicurazione | “ | 8 |
• Esclusioni | “ | 8 |
• Condizioni facoltative | “ | 10 |
• Franchigie - Limiti di indennizzo | ||
o di risarcimento | “ | 11 |
4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO | “ | 13 |
• Oggetto dell'assicurazione | “ | 13 |
• Esclusioni | “ | 13 |
• Franchigia - Scoperti - Limiti di indennizzo | “ | 15 |
5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE | ||
RESPONSABILITÀ CIVILE | “ | 17 |
• Garanzia del capofamiglia: | ||
Forma A - Forma B | “ | 17 |
• Esclusioni | “ | 18 |
• Garanzia di responsabilità civile | ||
della proprietà del fabbricato | “ | 18 |
• Esclusioni | “ | 19 |
• Franchigia – Scoperto | “ | 19 |
6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE | ||
TUTELA LEGALE | “ | 20 |
• Oggetto dell'assicurazione | “ | 20 |
• Garanzia base | “ | 20 |
• Garanzia completa | “ | 21 |
7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE | ||
ASSISTENZA | “ | 23 |
• Prestazioni | “ | 23 |
8. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE | ||
DEI DANNI | “ | 25 |
• Sezioni Incendio - Furto | “ | 25 |
• Sezioni Responsabilità Civile - | ||
Tutela Legale | “ | 27 |
9. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO | “ | 29 |
• Sezioni Incendio - Furto | “ | 29 |
• Sezione Responsabilità Civile | “ | 29 |
• Sezione Tutela Legale | “ | 29 |
• Sezione Assistenza | “ | 29 |
1. DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono:
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazio- ne.
CASO ASSICURATIVO
Il verificarsi del fatto dannoso relativamente alla sezione tutela legale.
CONTENUTO
– Arredamento: mobilio e arredamento in genere dell'abitazione e dell'eventuale annesso ufficio pri- vato, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di allarme, nonché quan- to d'uso di casa e personale, esclusi i veicoli a motore, anche se riposto in locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato stesso non comunicanti con i locali di abitazione. Se è assicurato il locata- rio sono comprese le migliorie dallo stesso appor- tate ai locali tenuti in locazione;
– oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), nonché pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
– gioielli e preziosi: oggetti d'oro o di platino o mon- tati su detti metalli, pietre preziose e perle natura- li e di coltura, raccolte e collezioni in genere;
– valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula il contratto.
COSE (RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE)
Oggetti materiali e animali.
DIMORA ABITUALE
L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi famiglia- ri dimorano in modo continuativo, classificata come segue:
tipo A: appartamento facente parte di un fabbrica- to destinato ad abitazioni tra loro contigue sopra- stanti o sottostanti ma non intercomunicanti, cia- scuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato. Oppure, un fabbricato composto da almeno tre appartamenti aventi ingressi indipendenti;
tipo B: fabbricato isolato, villa unifamiliare o bifa- miliare, ciascuna con proprio accesso dall'esterno. Se prestata la garanzia Furto, qualora la linea di gronda sia inferiore a mt. 4 dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria, la copertura del tetto o il solaio devono essere costruiti in laterizi, calcestruz- zo, cemento, vetrocemento armato.
DIMORA SALTUARIA
L'abitazione tenuta a disposizione nella quale l'Assicurato e i suoi famigliari dimorano in modo non continuativo.
ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pres- sione, dovuto a reazione chimica, che si autopropa- ga ad elevata velocità.
FABBRICATO
L'intera costruzione edile e gli edifici accessori di perti- nenza, inclusi: recinzioni, cancelli e muri di conteni- mento, purchè realizzati negli spazi adiacenti, com- presi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione realizzati negli edifici stessi, citofoni, videocitofoni (esclusi impianti di allar- me), antenne radiotelericeventi, tinteggiature, tap- pezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Sono esclusi: l'area, i par- chi, i giardini, gli alberi, le strade private, i cor- tili, i piazzali e tutte le relative opere di pavi- mentazione, i relativi impianti e installazioni ivi comprese le attrezzature sportive e per gio- chi, nonché tutte le parti di impianti interrati. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato è compresa anche la quota, ad essa relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
FRANCHIGIA
La parte di indennizzo o risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
FURTO
Impossessamento di cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
INCENDIO
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestender- si e propagarsi.
INDENNIZZO O RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
LASTRE
Le lastre di cristallo o vetro comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni, specchi.
MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.
MEZZI DI CUSTODIA O CASSEFORTI
Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore.
I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devo- no essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.
Il contenitore non murato di peso inferiore a Kg. 200 deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.
PERSONE ASSICURATE PER LA SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE – GARANZIA DEL CAPOFAMIGLIA
Il Contraente e, se con lui conviventi, il coniuge, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente.
Gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere nell'espletamento delle loro man- sioni svolte per conto degli Assicurati.
POLIZZA
Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione per la quale la Società, pre- scindendo dal valore complessivo delle cose, rispon- de dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.
REGOLA PROPORZIONALE
Regola per cui, se la somma assicurata risulta infe- riore al valore delle cose al momento del sinistro, il danno viene indennizzato in proporzione al rap- porto esistente tra la somma assicurata e tale valo- re.
RAPINA
Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.
SCIPPO
Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCOPERTO
La parte di indennizzo, espressa in percentuale, che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi delle Condizioni Contrattuali, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'im- porto cosi' calcolato.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosio- ne. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA
L'ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
SOMMA ASSICURATA
Valore attribuito alle cose ed in base al quale è stipu- lata l'assicurazione.
Nella forma a primo rischio assoluto la somma assi- curata è costituita dal massimale predeterminato in polizza.
VALORE A NUOVO
1) Per il fabbricato: la spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso solo il valore dell’area.
2) Per il contenuto dell'abitazione: il costo di rim- piazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale od equivalente per rendimento economi- co.
VALORE ALLO STATO D'USO
1) per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale ricostruzione a nuovo con le stesse caratteristiche al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destina- zione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente;
2) per il contenuto dell'abitazione: il costo di rim- piazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale od equivalente per rendimento economi- co, al netto di un deprezzamento stabilito in rela- zione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente.
VALORE COMMERCIALE
Il valore di mercato di una cosa in comune commer- cio inclusi gli oneri fiscali.
VALORE NOMINALE
Il valore riportato dal titolo.
VEICOLI
I mezzi indicati dall’art.47 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/92 n.285).
I veicoli a motore sono esclusi dalla definizio- ne di Contenuto e quindi non assicurati.
Condizioni Contrattuali 4 di 30 Definizioni
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE ASSI- STENZA
ABITAZIONE
Fabbricato o porzione di fabbricato, luogo di domi- cilio dell'Assicurato, che deve essere:
a) situato in territorio italiano
b) adibito ad esclusivo uso abitativo.
CENTRALE OPERATIVA
La struttura di BLUE ASSISTANCE S.p.A. - Xxxxx
Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx, che organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
EVENTO
Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.
VIAGGIO
Qualunque località oltre 50 Km. dal comune di domicilio dell'Assicurato.
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICU- RAZIONE IN GENERALE
ART. 2.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIR- COSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a cir- costanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita tota- le o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.
ART. 2.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECOR- RENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di pre- mio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore
24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Qualora venga indicato il frazionamento in rate semestrali nell'apposita casella della scheda di poliz- za, fermo restando l'unicità del premio per il periodo assicurativo, viene consentito al Contraente di paga- re tale premio annuo in due rate uguali.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive sca- denze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
ART. 2.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 2.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comu- nicazione scritta alla Società di ogni aggrava- mento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 X.X.
XXX. 0.0 XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenu- ta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo dirit- to di recesso.
ART. 2.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo il terzo sinistro denunciato a termini di
polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni.
Qualora sia esercitata tale facoltà la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di pre- mio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 2.7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di dura- ta non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contrat- to senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferisco- no al periodo di assicurazione questo si intende sta- bilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazio- ne sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
ART. 2.8 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 2.9 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri con- tratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secon- do il rispettivo contratto autonomamente considerato.
ART. 2.10 ADEGUAMENTO AUTOMATICO ISTAT
Qualora venga indicato “SI” nella casella “Indicizzazione” della scheda di polizza è operante la seguente norma:
al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, il contratto è indicizzato e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T. Nell'attribuire i seguenti significati convenzionali:
1) al termine “INDICE”: l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiega- ti ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.;
Condizioni Contrattuali 6 di 30 Norme Generali
2) al termine “INDICE BASE”: l'indice relativo al terzo mese che precede la data di decorrenza della polizza o dell'ultima modifica contrattuale;
3) al termine “NUOVO INDICE”: l'indice relativo al terzo mese che precede la data di scadenza di ogni annualità di premio;
4) al termine “INDICE DI ACCADIMENTO”: l'indice relativo al terzo mese che precede la data in cui si è verificato il sinistro;
si conviene che:
a) i valori ed i limiti delle prestazioni espressi in euro, escluso le franchigie, saranno adeguati ogni mese; pertanto in caso di sinistro, si proce- derà alla valutazione del danno con riferimento a tali parametri rivalutati in relazione al rapporto tra “INDICE DI ACCADIMENTO” e “INDICE BASE”;
b) il premio di polizza è invece aumentato solamen- te ad ogni scadenza annuale in relazione al rap- porto tra “NUOVO INDICE” e “INDICE BASE”, identificato sulla quietanza anniversaria di paga- mento del premio con il termine “Coefficiente di adeguamento”.
Le Parti potranno rinunciare all'applicazione della presente clausola mediante lettera rac- comandata da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio, sempreché siano state pagate almeno tre annualità. In caso di rinuncia all'indicizzazione la
xxxxxxx continua ad essere in vigore con il premio, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla sca- denza dell'annualità in corso.
ART. 2.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 2.12 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIA- MENTO – PREMIO UNICO
Qualora l’assicurazione possegga le seguenti carat- teristiche:
- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
- il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l’intera durata contrattuale;
nel caso in cui il contratto di mutuo/finanziamento venga estinto anticipatamente oppure in caso di esercizio della portabilità del mutuo, la Società resti- tuisce al debitore/Assicurato la parte di premio netto pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.
In alternativa al comma precedente, la Società su richiesta del debitore/Assicurato prosegue la coper- tura assicurativa per la durata e alle condizioni origi- nariamente pattuite, apponendo all’assicurazione le necessarie modifiche in relazione all’individuazione del nuovo beneficiario designato.
3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO
ART. 3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se non di proprietà dell'Assicurato, causati da:
– incendio;
– fulmine;
– esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
– caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
– onda sonica determinata da aeromobili od ogget- ti in genere in moto a velocità supersonica;
– urto veicoli stradali, non appartenenti e non in uso all'Assicurato od al Contraente, in transi- to sulla pubblica via;
– fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calo- re di pertinenza del fabbricato assicurato x xxxxx- nente le cose assicurate, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
La Società indennizza altresì:
– i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
– nel caso di assicurazione di dimora abituale, i danni avvenuti in occasione di villeggiatura a capi di vestiario ed oggetti personali (compresi prezio- si e valori) dell'Assicurato e/o dei suoi familiari con- viventi, facenti parte del contenuto dell'abitazio- ne, e trasportati in locali temporaneamente abita- ti ed ubicati entro i confini dei Paesi Europei, sino alla concorrenza di 1/10 della somma assicurata per il contenuto dell'abitazione;
– i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale fun- zionamento di impianti di riscaldamento o di condizionamento, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
– i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
– le spese sostenute dall’Assicurato in caso di rottura delle lastre per la loro sostituzione con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto; questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto;
– le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sini- stro;
– i danni derivanti dal mancato godimento del fab- bricato assicurato, abitato dall'assicurato, che abbia subito un sinistro indennizzabile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino,
col massimo di un anno. I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. In caso di trasloco le garanzie saranno operanti in entrambe le ubicazioni per un periodo massimo di
10 giorni.
ART. 3.2 ESCLUSIONI
Sono sempre esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) causati da esplosioni o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmu- tazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accele- razione artificiale di particelle atomiche;
c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e nel caso di Società, dei rappresentanti legali o dei soci a respon- sabilità illimitata;
d) causati da terremoti, da eruzioni vulcani- che, da inondazioni;
e) di smarrimento o di furto delle cose assi- curate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difet- ti di materiale;
g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produ- zione o distribuzione del freddo o di fuo- riuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è presta- ta l'assicurazione;
h) subiti dalle lastre in occasione di opera- zioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici; derivanti da rimozione delle sud- dette lastre o degli infissi o dei mobili su cui sono collocate; alle lastre che, alla data di entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti. Non costituiscono rotture inden- nizzabili le scheggiature e le rigature.
i) indiretti, quali cambiamento di costruzio- ne, mancanza di locazione, di godimento, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
l) per tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato;
m) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
ART. 3.3 VALORE DELLE COSE ASSICURATE
L'assicurazione è prestata:
1) sul fabbricato: per il valore a nuovo;
2) sul contenuto: per il valore a nuovo, con il limi- te del doppio del valore allo stato d'uso. Fanno eccezione:
a) oggetti pregiati, gioielli e preziosi, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore com- merciale;
b) valori, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore nominale.
ART. 3.4 BUONA FEDE
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggra- vanti il rischio, così come le inesatte o le incomple- te dichiarazioni rese all'atto della stipula della poliz- za, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non investano le caratteri- stiche durevoli del rischio medesimo ed il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al mag- gior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
ART. 3.5 RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art.1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispon- dere a norma di legge, purchè l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
ART. 3.6 RICORSO TERZI
La Società tiene indenne l'Assicurato, fino alla con- correnza del massimale convenuto nella scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispon- dere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro inden- nizzabile a termini della presente sezione di polizza. Il sinistro si considera indennizzabile anche se causa- to da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospen- sioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di ser- vizi, entro il massimale stabilito e sino alla concor- renza del 10% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
– a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
– di qualsiasi natura conseguenti ad inquina- mento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
– il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato
nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
– quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui al punto precedente;
– le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano quali- ficabili come controllanti, controllate o col- legate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, non- ché gli amministratori delle medesime.
L'Assicurato deve immediatamente informa- re la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i docu- menti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque tran- sazione o riconoscimento della propria respon- sabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.
ART. 3.7 DANNI ELETTRICI
A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 3.2 -
m) “Esclusioni”, la Società indennizza l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto nella scheda di polizza, per i danni materiali e diretti cau- sati da guasti elettrici dovuti a variazioni di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici accidentali, ai seguenti enti se assicurati:
– impianti al servizio del fabbricato compresi i danni ai citofoni e video-citofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli all'esterno del fabbricato stesso;
– impianti di allarme;
– apparecchi elettrodomestici, audio, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici od elettronici esistenti nei locali di abitazione occupati dall'Assicurato.
La Società non indennizza i danni:
– causati dalle conseguenze naturali dell'uso o funzionamento o dagli effetti graduali degli agenti ambientali e atmosferici o da carenza di idonea manutenzione;
– per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore non- ché quelli causati da difetti di materiale e di costruzione;
– verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi come pure durante le operazio- ni di collaudo o prova;
– a lampade o altre fonti di luce; ad accumu- latori elettrici ed a generatori di corrente;
– agli impianti di erogazione di energia elet- trica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
CONDIZIONI FACOLTATIVE
ART. 3.8 EVENTI SPECIALI
(Condizione facoltativa A)
a) EVENTI ATMOSFERICI
La Società risponde dei danni materiali e diretti cau- sati alle cose assicurate da uragano, bufera, tempe- sta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.
La Società non risponde dei danni:
a) verificatisi all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provo- cate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
b) causati da:
– fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
– mareggiata e penetrazione di acqua marina;
– formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
– gelo, sovraccarico di neve;
– cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
c) subiti da:
– recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
– fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a sinistro);
– serramenti, vetrate e lucernari in gene- re, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
– lastre di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
b) GRANDINE SU PARTI DI FABBRICATI
La società indennizza i danni materiali e diretti cau- sati dalla grandine alle seguenti parti del fabbricato se assicurato:
1) vetrate e lucernari in genere;
2) serramenti, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
c) SOVRACCARICO NEVE
La Società indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, causato da sovraccarico di neve.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni causati:
– da valanghe e slavine;
– da gelo;
– ai fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione;
– a lucernari, vetrate e serramenti in gene- re, antenne, all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia cau- sato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.
d) EVENTI SOCIO-POLITICI
La Società risponde:
1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assi- curati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasporta- te, verificatisi in conseguenza di tumulto popola- re, sciopero, sommossa, atti di sabotaggio orga- nizzato;
2) degli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.
La Società non risponde dei danni :
a) di inondazione o frana;
b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparec- chi e circuiti compresi;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzio- ne o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e) verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
f) di scritte o imbrattamenti di muri esterni;
g) di terrorismo.
La presente estensione di garanzia, ferme le condi- zioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non mili- tare della proprietà in cui si trovano gli enti assicu- rati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni con- secutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preav- viso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezio-
ne della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rim- borsa la quota di premio, al netto dell’impo- sta, da conteggiarsi sulla base del 15% del premio relativo alla presente Condizione facoltativa, per il periodo di rischio non corso.
e) TERRORISMO
Premesso che per atto di terrorismo si intende qual- siasi atto, ivi compreso l’uso della forza o della vio- lenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l’in- tenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incute- re e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi, la presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia Eventi Socio-Politici. La Società indennizza l’Assicurato:
1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assi- curati da incendio, esplosione, scoppio, implo- sione, caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di ter- rorismo;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di terrorismo.
La Società non indennizza i danni di contami- nazione da:
– sostanze chimiche e biologiche;
– virus informatici di qualsiasi tipo.
La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di 7 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In tale caso essa, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, metterà a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, da conteggiarsi sulla base del 5% del premio relativo alla presente Condizione facoltativa per il periodo di rischio non corso.
f) ACQUA CONDOTTA
La Società indennizza i danni materiali e diretti cau- sati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igie- nici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o con- tenenti gli enti medesimi.
La Società non indennizza:
a) i danni causati da umidità, stillicidio, tra- boccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) le spese sostenute per la ricerca della rot- tura e per la sua riparazione.
g) GELO
La Società indennizza i danni materiali e diretti causa- ti agli enti assicurati da spargimento d'acqua conse- guente alla rottura di condutture del fabbricato cau- sato da gelo. Sono esclusi i danni da spargimen- to d'acqua causato da condutture installate all'esterno della costruzione o interrate o in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.
h) OCCLUSIONE DI CONDUTTURE
La Società indennizza i danni materiali e diretti causa- ti agli enti assicurati da spargimento d'acqua conse- guente alla occlusione di condutture del fabbricato escluse quelle di raccolta e deflusso dell'acqua piovana. Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria.
i) ORDIGNI ESPLOSIVI
La Società indennizza i danni materiali e diretti cau- sati agli enti assicurati da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi verificatisi per eventi diversi da quelli previsti dalla garanzia di cui all'art. 3.8 - d) “Eventi Socio-Politici”.
l) FURTO DI FISSI ED INFISSI E GUASTI AGLI STESSI
La Società indennizza i danni materiali e diretti causa- ti dai ladri in occasione di furto o tentato furto. La garanzia riguarda i fissi e gli infissi posti a protezione degli accessi esterni dell’abitazione dell'Assicurato.
ART. 3.9 RICERCA GUASTO E RIPRISTINO FAB- BRICATO
(Condizione facoltativa B)
La Società, in caso di spargimento di acqua a segui- to di rottura accidentale di condutture del fabbrica- to assicurato rimborsa:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spar- gimento d'acqua;
b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui alla lettera a) per la demolizione od il ripristi- no di parti del fabbricato.
La garanzia non è operante per i pannelli radianti.
ART. 3.10 PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
(Condizione facoltativa C)
Qualora richiamata la presente Condizione Facoltativa, la garanzia relativa al “contenuto” viene prestata a primo rischio assoluto, fermi i limiti altrove previsti.
FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO
ART. 3.11 FRANCHIGIE
Il pagamento dell'indennizzo liquidato a ter-
mini di polizza verrà effettuato previa detra- zione, per singolo sinistro, dei seguenti importi:
– euro 1000 per la garanzia “Eventi sociopoli- tici” qualora si tratti di “dimora saltuaria”;
– euro 100 per le garanzie “Acqua condotta”, “Gelo”, “Occlusione di condutture” e “Danni elettrici”;
– euro 150 per la garanzia “Ricerca guasto e ripristino fabbricato”;
– euro 250 per le garanzie “Eventi atmosferi- ci”, “Grandine su parti di fabbricato”, “Sovraccarico neve”, “Eventi Socio- Politici”, “Terrorismo”, “Ordigni esplosivi”.
ART. 3.12 LIMITI DI INDENNIZZO
In nessun caso la Società pagherà, per singo- lo sinistro, importo superiore a:
– 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza per le “spese necessarie per demoli- re, sgomberare e trasportare”;
– 10% della somma assicurata per il xxxxxx- cato, per singolo sinistro e per anno assicu- rativo, per la garanzia “Grandine su parti di fabbricati”;
– 30% della somma assicurata per il xxxxxx- cato e/o per il contenuto, per singolo sini- stro e per anno assicurativo, per la garanzia “Sovraccarico neve”;
– 50% della somma assicurata per il “conte- nuto dell'abitazione” con il massimo di euro 13.000 per singolo “oggetto pregia- to”;
– 10% della somma assicurata per il “conte- nuto dell'abitazione” per “xxxxxxxx e prezio- si”;
– 2% della somma assicurata per il “contenu- to dell'abitazione” per “valori”;
– euro 250 per singola “Lastra” con il massi- mo di euro 1.000 per sinistro e per anno assicurativo;
– euro 1.100 per singolo sinistro e per anno assicurativo, per la garanzia “Ricerca del guasto e ripristino fabbricato”;
– euro 1.100 per la garanzia “Furto e guasti di fissi ed infissi”;
– euro 2.600 per le garanzie “Gelo”, “Occlusione di condutture”;
– euro 2.500.000 per sinistro e per anno assi- curativo per la garanzia “Terrorismo”.
4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO
ART. 4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti, deri- vati da:
– furto delle cose assicurate, anche se non di pro- prietà dell'Assicurato, a condizione che l'auto- re del furto si sia introdotto nei locali con- tenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso;
2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldel- li o di arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandesti- namente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Per le cose assicurate poste in “mezzi di custodia o casseforti”, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi intro- dotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso.
– rapina delle cose assicurate, anche se non di pro- prietà dell’Assicurato, avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'e- sterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
– estorsione nel caso in cui l'Assicurato, i suoi fami- liari e/o dipendenti vengano costretti a consegna- re le cose assicurate mediante violenza o minaccia diretta sia verso gli stessi sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la conse- gna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.
– atti vandalici alle cose assicurate, anche se non di proprietà dell’Assicurato, commessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La presente garanzia non è operante se prestata con analoga copertura dalla medesima Società;
– guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicu- rate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati. Tale estensione è prestata senza applicare even- tuali scoperti o franchigie previsti in polizza.
Sono parificati ai danni del furto, della rapina o del- l'estorsione i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto, la rapina, o l'estorsione o per tentare di commetterli.
In caso di “dimora abituale” la Società indennizza altresì:
– il furto, la rapina, l'estorsione di capi di vestiario ed oggetti personali, preziosi e valori di proprietà dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando portati in locali diversi dalla dimora abi- tuale ubicati nel territorio di tutti i Paesi Europei, purché il sinistro si sia verificato durante il tem- poraneo periodo di permanenza dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi in tali luoghi;
– il furto qualora l'autore sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si veri- fichino le seguenti circostanze:
– che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
– che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'in- terno dei locali stessi;
– le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato, per moduli, bolli e diritti, per il rifacimento di documenti personali, a seguito della loro sottra- zione da parte dell'autore del furto o della rapina, sempreché tali eventi siano indennizzabili a termini di polizza.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
ART. 4.2 ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
b) causati da incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contamina- zioni radioattive, terremoti, eruzioni vul- caniche, inondazioni ed altri sconvolgi- menti della natura;
c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, e nel caso di Società dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
– da persone che abitano con quelle indi- cate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
– da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispon- dere;
– da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
– da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affi- nità anche se non coabitanti;
e) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri even- tuali pregiudizi;
f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
g) avvenuti a partire dalle ore 24 del quaran- tacinquesimo giorno se i locali contenen- ti le cose assicurate rimangono per piu' di
45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quin- dicesimo giorno.
ART. 4.3 XXXXXX E RAPINA COMMESSI ALL'E- STERNO DELL'ABITAZIONE
L'assicurazione è prestata contro la rapina e lo scip- po, commessi sulla persona dell'Assicurato e dei componenti il nucleo famigliare dell'Assicurato stes- so, con lui residenti, di capi di vestiario ed oggetti personali, compresi gioielli, preziosi e valori (con il massimo del 10% per il denaro), gli uni e gli altri per uso personale, portati indosso secondo le rispettive destinazioni, all'esterno dell'abitazione.
La Società rimborsa inoltre, entro i limiti della somma assicurata, per gli eventi previsti dalla pre- sente garanzia, le spese effettivamente sostenute per moduli, bolli e diritti per il rifacimento di documenti personali, reso necessario dalla loro sottrazione.
La garanzia è valida entro i confini dei Paesi Europei.
La garanzia non vale:
– per le persone di età inferiore a 14 anni, a meno che al verificarsi dell'evento danno- so queste siano in compagnia di altre per- sone, facenti parte del nucleo assicurato, di età superiore a 14 anni;
– per i preziosi ed i valori che attengano ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi della persona derubata.
ART. 4.4 VALORE DELLE COSE ASSICURATE
L'assicurazione è prestata per il valore allo stato d'uso.
Fanno eccezione:
1) oggetti pregiati, gioielli e preziosi, sui quali l'assi- curazione è prestata per il valore commerciale;
2) valori, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore nominale.
ART. 4.5 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURA- TE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale
a quello del danno rispettivamente indenniz- zabile al netto di eventuali franchigie o sco- perti senza corrispondente restituzione di premio.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme e limiti potranno essere reintegrati nei valori origi- nari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicura- zione in corso.
ART. 4.6 RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la pro- prietà delle cose recuperate previa restituzione del- l'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si pro- cede ad una nuova valutazione del danno, sottraen- do dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'impor- to così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a ter- mini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano tra- scorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o dome- stico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abban- dono, pagando l'indennizzo dovuto.
ART. 4.7 MEZZI DI CHIUSURA
L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordi- naria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artifi- ciosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serra- menti di legno, materia plastica rigida, vetro anti- sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, od altri idonei congegni mano- vrabili esclusivamente dall'interno, oppure protet- ta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammes-
se luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq, e con lato minore non superiore a 18 cm, oppure, se non rettangolari di forma iscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feri- toie di superficie non superiore a 100 cmq.
Sono pertanto esclusi, salvo quanto diversa- mente convenuto all'art. 4.11, i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Qualora invece, in caso di furto, i mezzi di protezio- ne e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato si conviene che se la diffor- mità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il danno verrà liquidato a termini di polizza senza eccezioni o riserve per tale titolo.
ART. 4.8 IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO
L'Assicurato assume l'impegno di mantenere funzionante e sempre in perfetta efficienza l'impianto di allarme installato nei locali adi- biti a propria abitazione e contenenti le cose assicurate. Egli ne curerà la regolare manu- tenzione e lo attiverà ogni qualvolta i locali rimarranno incustoditi.
Qualora detto impianto per qualsiasi motivo non entrasse in funzione, in caso di sinistro, la Società indennizzerà il danno sotto dedu- zione di uno scoperto del 15%.
Se, richiamato il presente articolo, al momen- to del sinistro si rilevasse che i locali sono sprovvisti di impianto di allarme, l’Assicurato decadrà dal diritto all’indennizzo.
ART. 4.9 DISABITAZIONE
Qualora l’assicurazione riguardi una “dimora saltua- ria”, a deroga dell’art.4.2) comma g) la garanzia vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei gioielli, preziosi, denaro, carte valori e titoli di credi- to in genere, raccolte e collezioni, per i quali la garanzia è limitata al solo periodo di abi- tazione da parte dell’Assicurato o dei suoi familiari.
FRANCHIGIA - SCOPERTI - LIMITI DI INDENNIZZO ART. 4.10 FRANCHIGIA
Il pagamento dell'indennizzo liquidato a ter- mini di polizza verrà effettuato previa detra-
zione, per singolo sinistro, di euro 50 per le garanzie “Scippo” e “Furto, rapina, estorsio- ne in locali di villeggiatura”.
ART. 4.11 SCOPERTI
Il pagamento dell'indennizzo liquidato a ter- mini di polizza verrà effettuato:
1) in caso di “dimora abituale” previa detra- zione del:
– 20% relativamente all'art. 4.7 “Mezzi di chiusura”:
a) quando nei locali contenenti le cose assicurate vi è presenza di persone e non vengono poste in essere i mezzi di protezione e chiusura delle fine- stre;
b) qualora, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti sulle aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicu- rate, risultino difformi dalla clausola sopracitata;
– 20% qualora il furto venga perpetrato attraverso impalcature installate suc- cessivamente alla data di decorrenza della polizza.
In caso di coesistenza di più scoperti verrà appli- cato sul danno uno scoperto massimo del 30%.
2) In caso di “dimora saltuaria” previa detra- zione del:
– 20% sempre operante;
– 30% relativamente all'art. 4.7 “Mezzi di chiusura” qualora, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti sulle aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicura- te, risultino difformi dalla clausola sopracitata;
In caso di coesistenza di più scoperti verrà appli- cato sul danno uno scoperto massimo del 40%.
ART. 4.12 LIMITI DI INDENNIZZO
In nessun caso la Società pagherà , per sin- golo sinistro:
1) in caso di “dimora abituale”, importo superiore a:
– euro 2.600 per il furto commesso dai dipendenti;
– 10% della somma assicurata per il “Contenuto dell'abitazione” relativa- mente alle garanzie: “Atti vandalici”, “Furto, rapina, estorsione nei locali di villeggiatura” fermi i limiti altrimenti previsti, “Spese effettivamente soste- nute per la ricostruzione di documen- ti”, “guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato”; relativamente alla
garanzia “guasti cagionati dai ladri” il limite di indennizzo non potrà, in ogni caso, essere inferiore a euro 520;
relativamente alla garanzia Furto, Rapina, Estorsione:
– 50% della somma assicurata con il mas- simo di euro 13.000 per ogni singolo oggetto pregiato;
– 50% della somma assicurata con il mas- simo di euro 7.800 per gioielli e preziosi;
– 5% della somma assicurata con il mas- simo di euro 1.100 per valori.
Qualora il sinistro riguardi oggetti pregiati, gioielli, preziosi e valori custoditi in “mezzi di custodia o casseforti” i limiti di indennizzo si intendono così modificati:
– 75% della somma assicurata con il massi- mo di euro 20.700 per ogni singolo ogget- to pregiato;
– 75% della somma assicurata con il massi- mo di euro 20.700 per gioielli e preziosi;
– 10% della somma assicurata con il massi- mo di euro 1.600 per valori.
2) In caso di “dimora saltuaria”, importo superiore a:
– 10% della somma assicurata per il “Contenuto dell'abitazione” con il massi- mo di euro 1.500 relativamente alle garanzie: “Atti vandalici”, “guasti cagio- nati dai ladri alle parti del fabbricato”; relativamente alla garanzia Furto, Rapina, Estorsione:
– 50% della somma assicurata con il mas- simo di euro 7.800 per ogni singolo oggetto pregiato;
– 40% della somma assicurata con il mas- simo di euro 5.200 per gioielli e preziosi;
– 4% della somma assicurata con il mas- simo di euro 1.100 per valori;
– 5% della somma assicurata con il massi- mo di euro 260 per singolo oggetto per il mobilio, l’arredamento, il vestiario, le provviste, gli attrezzi e le dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato non comu- nicanti con i locali di abitazione.
5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE
RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA
ART. 5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE FORMA A
1) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto que- sti sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabi- le ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:
– morte e lesioni personali;
– distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nel- l'ambito della vita privata e di relazione, xxx compre- si, a titolo esemplificativo e non limitativo:
1) conduzione dell'abitazione costituente dimora abituale e/o saltuaria dell'Assicurato, anche per villeggiatura e relativi arredamenti;
2) proprietà ed uso di apparecchi domestici in genere, comprese antenne;
3) proprietà ed uso di tende, roulottes, campers, autocaravans, carrelli trainabili e relative attrezza- ture, situati in aree private;
4) proprietà di armi anche da fuoco compreso l'uso delle stesse allo scopo di difesa, tiro a segno e tiro a volo;
5) proprietà ed uso di barche a remi, barche a vela di lunghezza non superiore a mt. 6,50 e senza motore ausiliario, tavole a vela, veicoli a braccia, velocipedi, giocattoli anche a motore comunque azionato, mezzi di locomozione a motore elettrico per portatori di handicap;
6) proprietà ed uso di animali da sella, da cortile, da casa;
7) esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di straordina- ria manutenzione dell'abitazione dell'Assicurato;
8) esercizio di sports in qualità di dilettante anche se con partecipazione a gare, prove e relativi allena- menti;
9) esercizio di attività ricreative ed altre attività non retribuite, di attività anche dimostrative o com- petitive di automodellismo, navi modellismo ed aeromodellismo, escluse comunque qualsiasi attività aventi carattere professionale od organizzativo.
L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere compresi i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.
2) Responsabilità civile verso terzi prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di
quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), nei limiti del massimale indicato nella sche- da di polizza, quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assi- curati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati
D.P.R. 1124/65 e X.Xxx. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.
L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condi- zione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi del- l'assicurazione di legge per gli infortuni sul lavoro, salvo che l’inosservanza degli obblighi di legge derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione
R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
FORMA B
Oltre ai casi previsti dalla forma A, la Società si obbli- ga a tenere indenne l'Assicurato per la responsabilità civile derivante:
10) a norma degli artt. 2047 e 2048 C.C. in conse- guenza di danni cagionati a terzi a seguito di messa in circolazione, a sua insaputa, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minorenni od incapaci per legge.
La garanzia è operante:
a) per rivalsa esperita nei suoi confronti da Società di Assicurazione o Fondo di garanzia ai sensi della Legge 24.12.1969 n. 990 in caso di eccezioni inopponibili al terzo, o di inesistenza della polizza di responsabilità civi- le per i rischi di circolazione;
b) relativamente ai veicoli a motore e natanti di proprietà di terzi per le richieste di somme eccedenti il massimale dalla garanzia di responsabilità civile per i rischi di circolazione o di quello previsto dal Fondo di garanzia;
c) per danni al veicolo a motore di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione.
La garanzia in ogni caso è subordinata, limitatamente ai veicoli di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione ed in regola col pagamento del premio.
11) per danni da incendio, esplosione o scoppio a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia nei locali di villeggiatura non di pro- prietà, compresi i danni ai locali stessi;
12) per danni da incendio, esplosione o scoppio di ciclomotori, motocicli, natanti di lunghezza non superiore a mt.6,50, tende, roulottes, campers, autocaravans, carrelli trainabili e relati- ve attrezzature, di proprietà dell'Assicurato, esclusi i rischi contemplati dall'assicura- zione obbligatoria di “Responsabilità civi- le autoveicoli” (Legge 24.12.1969 n.990 e successive modificazioni) e compresi i danni ai locali di terzi in cui detti risultino in rimessa, anche se in consegna o custodia dell'Assicurato:
13) per danni cagionati a terzi nella qualità di tra- sportato su autoveicolo, esclusi i danni al vei- colo stesso, al guidatore ed ai trasportati.
ART. 5.2 ESCLUSIONI
Ferme le limitazioni e le esclusioni di cui alla forma A o forma B, l'assicurazione non com- prende i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive e di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in con- nessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle ato- miche.
L'assicurazione non comprende i danni deri- vanti:
a) dalla proprietà di beni immobili;
b) dall’esercizio dell’attività venatoria;
c) dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso anche per gioco o diverti- mento, di veicoli, aereomobili o natanti, salvo quanto espressamente precisato all'art. 5.1) “Oggetto dell'assicurazione”;
d) da presenza, uso, contaminazione, estra- zione, manipolazione, lavorazione, vendi- ta, distribuzione e/o stoccaggio di amian- to e/o prodotti contenenti amianto.
Sono esclusi i danni alle cose che l'Assicurato o le persone di cui egli debba rispondere ai sensi di legge abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, i danni da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio delle cose di proprietà degli Assicurati, salvo quanto disposto espressamente in polizza.
ART. 5.3 PERSONE NON CONSIDERATE “TERZI”
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente di fatto, i genito- ri, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi
altro parente od affine con loro convi- vente;
b) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto espressamente precisato all'art. 5.1)
2) “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)”.
ART. 5.4 PLURALITA DI ASSICURATI
La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massi- mali convenuti nel modulo di polizza per ogni sini- stro il quale resta, a tutti gli effetti, unico, anche nel caso siano implicati più di uno degli Assicurati.
Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati. Nel caso di conflitto di interessi fra il Contraente e gli altri Assicurati, la garanzia opera solo a favore del primo.
ART. 5.5 ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per i danni che avvengano in tutti i Paesi del mondo.
RESPONSABILITA' CIVILE DEL FABBRICATO ART. 5.6 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti accidentali relativi alla sua qua- lità di proprietario del fabbricato descritto in polizza, adibito a dimora abituale o saltuaria.
La garanzia è comprensiva dei danni:
a) derivanti da spargimenti di acqua in genere con- seguenti a rottura accidentale di: pluviali e gron- daie, tubazioni e condutture, impianti idrici, igie- nico-sanitari, di riscaldamento o di condiziona- mento installati nel fabbricato;
b) da caduta neve e ghiaccio non rimossi tempesti- vamente dai tetti e dalle coperture in genere del fabbricato con esclusione dei danni diretta- mente provocati dalla neve o dal ghiaccio stesso al tetto ed alla copertura;
c) causati a terzi dall'esistenza di:
– strade private ed aree scoperte non gravate di servitù pubblica e marciapiedi e/o piani di cal- pestio di pertinenza del fabbricato;
– giardini e parchi con relativi alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, pisci- ne, a meno che siano situati in aree con- dominiali.
Condizioni Contrattuali 18 di 30 Sezione Responsabilità Civile
ART. 5.7 ESCLUSIONI
L'assicurazione non comprende i danni deri- vanti da:
1) lavori edili rientranti nel campo di appli- cazione del D.Lgs. n. 81/08; lavori di manutenzione straordinaria, ampliamen- to, sopraelevazione o demolizione;
2) infiltrazioni, spargimenti d'acqua e rigur- giti di fogna - a meno che siano conse- guenti a rotture accidentali di tubazioni, condutture o canali - nonché quelli deri- vanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
3) esercizio da parte dell'Assicurato o di chiunque altro, di industrie, commerci, arti o professioni, attività personale o familiare dell'Assicurato o degli inquilini;
4) furto, incendio del fabbricato limitata- mente ai danni a cose;
5) detenzione o impiego di sostanze radioat- tive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con feno- meni di trasmutazione del nucleo dell'ato- mo o con radiazioni provocate dalla acce- lerazione artificiale di particelle atomi- che;
6) inquinamento o contaminazione dell'at- mosfera, di acque e di terreni;
7) presenza, uso, contaminazione, estrazio- ne, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.
L'assicurazione non vale per i danni alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in con- segna o custodia a qualsiasi titolo o destina- zione.
ART. 5.8 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente di fatto, i genito- ri, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con loro conviven- te;
b) ove l'Assicurato sia una Società, i Soci a responsabilità illimitata, nonché le perso- ne che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
c) le persone che subiscano danni in conse- guenza di lavoro o di servizio inerente all'amministrazione, manutenzione o puli- zia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.
ART. 5.9 FABBRICATI IN CONDOMINIO
Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condòmi- no per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condòmi- no debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della pro- prietà comune, escluso il maggiore onere eventual- mente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.
FRANCHIGIA - SCOPERTO ART. 5.10 FRANCHIGIA
Il pagamento dell'indennizzo liquidato a ter- mini di polizza verrà effettuato previa detra- zione, per singolo sinistro, dell’importo di euro 100 per la garanzia “spargimenti di acqua” di cui al comma a) dell'art. 5.6.
ART. 5.11 SCOPERTO
Il pagamento dell'indennizzo liquidato a ter- mini di polizza verrà effettuato previa detra- zione del 10% con il minimo di euro 250 rela- tivamente alla “Garanzia del capofamiglia” forma B, per le garanzie di cui all’art. 5.1 commi 10), 11), 12), 13).
6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE
PREMESSA
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
• telefono 000 000 00 00
• fax 000 000 00 00 (per invio nuove denunce di sinistro)
045 829 04 49 (per invio successiva documenta- zione relativa alla gestione del sinistro)
• mail xxxxxxx@xxxx.xx (per invio nuove denunce di sinistro) a cui l’Assicurato può rivolgersi diretta- mente.
ART. 6.1 PERSONE ASSICURATE
Le garanzie vengono prestate all'Assicurato/Con- traente e, se con lui conviventi, al coniuge, al convi- vente di fatto, ai loro ascendenti e discendenti e ad ogni altro parente.
Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.
ART. 6.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società, alle Condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura, in sede extra- giudiziaria e giudiziaria, l'assistenza legale e i relativi oneri che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato nei casi indicati all’art. 6.3 o 6.6).
Tali oneri sono:
- le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di media- zione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbliga- toriamente per legge;
– le spese giudiziali;
– gli onorari per l’intervento, approvato dalla Società, di periti di parte e di quelli nominati dall’Autorità Giudiziaria;
– le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da ARAG, o quel- le di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.
GARANZIA BASE
Sempre attiva in presenza della garanzia Responsabilità Civile del Capofamiglia, operante in alternativa alla garanzia completa.
ART. 6.3 CASI ASSICURATIVI
Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata, della proprietà e conduzione del’abitazione e valgono per:
a) l'esercizio di pretese al risarcimento danni a per- sona e a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
b) l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rima- ste coinvolte come pedoni, ciclisti, conducenti di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati su veicoli a motore di pro- prietà di terzi, privati o pubblici;
c) la difesa in procedimenti penali per delitti colpo- si o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
ART. 6.4 ESCLUSIONI
Le garanzie non sono valide:
a) per qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e di lavoro dipendente;
b) per la proprietà e la circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni;
c) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle dona- zioni;
d) in materia fiscale ed amministrativa;
e) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), even- ti bellici, atti di terrorismo, atti di vanda- lismo, terremoto, sciopero e serrate, non- chè da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
f) per vertenze concernenti diritti di brevet- to, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori.
g) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aerei;
i) per fatti dolosi delle persone assicurate;
k) per controversie in materia di diritti reali;
l) per contoversie contrattuali;
m) per contratti di compravendita e/o per- muta di immobili e di ricostruzione ex- novo compresi quelli inerenti contratto di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
n) per fatti non accidentali relativi ad inqui- namento dell’ambiente;
o) per qualsiasi spesa originata dalla costitu- zione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale.
ART. 6.5 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO
La garanzia viene prestata per le controversie deter- minate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24 del gior- no di decorrenza dell'assicurazione.
Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà ori- gine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicura- te e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
GARANZIA COMPLETA
ART. 6.6 CASI ASSICURATIVI
Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata, del lavoro dipendente, della proprietà e conduzione dell’abitazione e valgono per:
a) l'esercizio di pretese al risarcimento danni a per- sona e a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
b) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
c) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie e di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a euro 100 ed inferiore a euro 52.000;
d) controversie relative a diritti reali o locazione del- l’unità immobiliare costituente la dimora abitua- le o saltuaria dell’Assicurato purché diretta- mente utilizzata da Lui;
e) controversie relative a rapporti di lavoro con i col- laboratori domestici in genere regolarmente assunti;
f) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
g) l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rima- ste coinvolte come pedoni, ciclisti, conducenti di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati su veicoli a motore di pro- prietà di terzi, privati o pubblici;
h) la difesa in procedimenti penali per delitti colpo-
si o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
i) sostenere controversie individuali relative al rap- porto di lavoro dipendente. A parziale deroga di quanto previsto al punto 6) dell’art. 6.7), la garanzia opera, per i pubblici dipendenti, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR).
ART. 6.7 ESCLUSIONI
Le garanzie non sono valide:
1) per vertenze concernenti:
a) per qualsiasi caso assicurativo ineren- te o derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e di impresa;
b) immobili di proprietà non costituenti la dimora abituale o saltuaria dell’Assicurato;
c) il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
d) diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rappor- ti tra soci e/o amministratori;
2) per la proprietà e la circolazione stradale relative a veicoli soggetti all’assicurazio- ne obbligatoria (escluso quanto previsto all’art. 6.6 – punto h);
3) in procedimenti penali per mancato rispetto dell'art. 186 (guida sotto l'in- fluenza dell'alcool), dell'art. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacen- ti), o dell'art. 189 comma 1 (comporta- mento in caso di incidente) del nuovo Codice della Strada;
4) per contratti di compravendita e/o per- muta di immobili e di ricostruzione ex- novo compresi quelle inerenti contratto di appalto, fornitura, e posa in opera di materiali;
5) nei casi insorgenti da contratti che nel momento della decorrenza dell’assicura- zione fossero stati già disdetti o dei quali fosse già stata chiesta la rescissione, riso- luzione o modificazione;
6) per vertenze in materia fiscale ed ammi- nistrativa;
7) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), even- ti bellici, atti di terrorismo, atti di vanda- lismo, terremoto, sciopero e serrata, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
8) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
9) per controversie derivanti dalla pro- prietà o dalla guida di imbarcazioni o aerei;
Condizioni Contrattuali 21 di 30 Sezione Tutela Legale
10) per fatti dolosi delle persone assicurate;
11) per fatti non accidentali relativi ad inqui- namento dell’ambiente;
12) per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società;
13) per qualsiasi spesa originata dalla costitu- zione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale.
ART. 6.8 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO
La garanzia è prestata per le controversie determina- te da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente:
a) dalle ore 24 del giorno di decorrenza del- l’assicurazione per i casi di responsabilità extra- contrattuale e per i procedimenti penali;
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’as- sicurazione per gli altri casi assicurati.
Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicura- tiva rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 90 giorni non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del con- traente, in sede di denuncia sinistro, fornire ido-
nea documentazione atta a comprovare l'esi- stenza di una polizza precedente di Tutela Legale.
Per inizio del caso assicurativo si intende:
– per il recupero di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento;
– per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
ART. 6.9 ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione è valida per tutti i casi assicurativi che insorgano in Europa sempreché il Foro compe- tente, ove procedere, si trovi in questo terri- torio. Fanno eccezione le controversie nascenti da presunte inadempienze contrat- tuali per i quali l’assicurazione è valida per i casi assicurati che insorgano e debbano esse- re trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA
A norma del Decreto Legislativo n. 175/95 la Spett.:
BLUE ASSISTANCE SPA
Sede: Xxxxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx
eroga le prestazioni di ASSISTENZA tramite la sua CENTRALE OPERATIVA attivabile a mezzo:
– Telefono: dall'Italia - Numero Verde (chiamata gratuita) 800-042042
dall'estero - Prefisso internazionale - 11 - 0000000
– Fax 011 - 0000000
per conto della Società ed in base alle norme in appresso indicate che regolano la Sezione.
ART. 7.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
A) INVIO PER INTERVENTI D'EMERGENZA AGLI IMPIANTI IDRAULICO, TERMICO, ELETTRICO ED AGLI ACCESSI ALL'ABITAZIONE ASSICURATA DI:
1) un idraulico
qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un idraulico, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano e tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 200. La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione di acqua nell'abitazio- ne propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico pertinenti l’abitazione dell’Assicurato; pertanto che non derivi da occlusione della colonna di sca- rico condominiale.
Sono esclusi:
per i casi a) e b) gli eventi dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o gli eventi dovuti a negli- genza dell'Assicurato.
Per il caso c) la tracimazione dovuta a rigur- gito di fogna, otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.
Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
2) un elettricista
qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provve- de all'invio di un artigiano e tiene a proprio carico
l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 200.
Sono esclusi gli interventi dovuti a:
– corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
– interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
– guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.
Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
3) un fabbro
qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un fabbro, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano e tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 200. La prestazione è operante per i seguenti casi:
– smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scas- so della serratura che rendano impossibili l'acces- so ai locali dell'abitazione;
– scasso di fissi e infissi, a seguito di furto o di ten- tato furto, quando ne sia compromessa la funzio- nalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.
Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
B) SPESE ALBERGO
Qualora l'abitazione dell'Assicurato sia inagibile, in conseguenza di uno degli eventi descritti ai comma A/1, A/2 e A/3 oppure in conseguenza di furto, ten- tato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplo- sione, scoppio, la Centrale Operativa provvede alla prenotazione di un albergo tenendo a proprio cari- co le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo per evento di euro 250. L'Assicurato nel caso in cui la Centrale Operativa non provveda direttamente al pagamento, riceverà l’au- torizzazione a presentare le ricevute delle spese alberghiere per ottenere il rimborso.
C) RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno degli eventi descritti ai precedenti comma A/1, A/2 e A/3, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediata- mente alla propria abitazione, la Centrale Operativa fornirà a proprie spese, fino ad un massimo complessivo per evento di euro 250 un biglietto aereo (classe economica) o ferro- viario (prima classe).
Se la Centrale Operativa non ha provveduto diretta- mente ad organizzare il viaggio, l'Assicurato deve conservare il biglietto per il rimborso.
Nei casi in cui l'Assicurato per rientrare più rapida- mente debba abbandonare un veicolo in loco, la
Condizioni Contrattuali 23 di 30 Sezione Assistenza
Centrale Operativa mette a sua disposizione un ulte- riore biglietto per recuperare successivamente il vei- colo stesso.
La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'ade- guata documentazione sugli eventi che danno luogo alle prestazioni.
D) INFORMAZIONI TELEFONICHE
Le prestazioni del servizio Informazioni Telefoniche sono fornite dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali e sono prestate gra- tuitamente nell’ambito della presente sezione.
a) Informazioni Legali
Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni legali relativamente a:
– Famiglia: adozione, affidamento, comunione beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separazione beni, separa- zione personale, successione, testamento, tutela.
– Casa: compravendita appartamenti, compraven- dita beni e servizi, condominio, equo canone, lavoro domestico;
può telefonare alla Centrale Operativa per ricevere le informazioni richieste.
b) Informazioni Postali
Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni postali relativamente a:
– corrispondenza, pacchi, telegrammi, uffici posta- li, vaglia, tariffe e modalità di spedizione;
può telefonare alla Centrale Operativa per ricevere le informazioni richieste.
c) Informazioni Burocratiche
Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni burocratiche relativamente a:
– Certificati: buona condotta, cittadinanza, xxxxx- xxxxx, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.
– Documenti Personali: carta d'identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di xxxxxxxx, passaporto, patente di guida;
– Varie: carta di circolazione, revisione auto, regi- strazione e tassa cani, ecc.;
– Rilascio e variazione dei suddetti documenti; può telefonare alla Centrale Operativa per ricevere le informazioni richieste.
ART. 7.2 ESCLUSIONE ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI
Tutte le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movi- menti popolari, saccheggi, atti di terrori- smo e di vandalismo;
c) dolo dell'Assicurato;
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeran- za dichiarata o di fatto.
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Centrale Operativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Ogni diritto nei confronti della Centrale Operativa derivante dai Servizi prestati in forza del presente contratto deve essere eser- citato a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di un anno dalla data del- l'evento costitutivo del diritto stesso.
La Centrale Operativa non assume responsa- bilità per ritardi conseguenti ad un suo man- cato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore. Per tutto quanto non è qui espressamente discipli- nato si applicano le disposizioni del Codice Civile.
ART. 7.3 INVIO DI UN ARTIGIANO PER INTER- VENTI ORDINARI
Qualora l'Assicurato necessiti di un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'im- pianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale Operativa provvede all'invio dello stesso per la pre- ventivazione dei lavori.
In caso di benestare all’esecuzione dei medesi- mi, il relativo costo (uscita, manodopera, mate- riali, ecc.) resta a totale carico dell'Assicurato.
ART. 7.4 FACOLTA DI VARIAZIONE
La Società si riserva la facoltà di variare, in qualsiasi momento la Centrale Operativa dandone comuni- cazione al Contraente.
8. NORME CHE REGOLANO LA LIQUI- DAZIONE DEI DANNI
SEZIONI INCENDIO - FURTO
ART. 8.1 TITOLARITA DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquida- zione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
ART. 8.2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o per- sona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti contro- versi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuva- re da altre persone, le quali potranno inter- venire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono deman- date al Presidente del Tribunale nella cui giu- risdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del pro- prio Perito, quelle del terzo Perito sono ripar- tite a metà.
ART. 8.3 MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti
contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avesse- ro aggravato o mutato il rischio e non fos- sero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adem- piuto agli obblighi di cui all'art. 9.1);
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quan- tità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 8.4);
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvatag- gio, di demolizione e di sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 8.2 - lette- ra b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da rediger- si in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e
4) sono obbligatori per le Parti le quali rinun- ciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, o di vio- lazioni dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel ver- bale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 8.4 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate - avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli arti- coli “valore delle cose assicurate”, la determinazione del danno viene eseguita separatamente - partita per partita - secondo i seguenti criteri:
A) SEZIONE INCENDIO
Per il fabbricato: si stima il valore a nuovo delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto dan- neggiate e si deduce da tale risultato il valore dei ricuperi;
Per l'arredamento: si stima il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d’uso delle cose colpite dal sinistro e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese.
Per gli oggetti pregiati, i gioielli e i preziosi: si stima il valore commerciale;
Per i valori: si stima il valore nominale.
B) SEZIONE FURTO
Per l'arredamento: si stima il valore allo stato d'uso delle cose assicurate entro i limiti di indennizzo pre- visti e deducendo il valore ricavabile dalle cose rima- ste illese.
Per gli oggetti pregiati, i gioielli e i preziosi: si stima il valore commerciale.
Per i valori: si stima il valore nominale.
ART. 8.5 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolo- samente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, ado- pera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamen- te le tracce, gli indizi materiali del reato, i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
ART. 8.6 TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabili- to che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indenniz- zo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consenti- ta - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambia- ri, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibi- le l'esercizio dell'azione cambiaria.
ART. 8.7 ASSICURAZIONE PARZIALE
(non operante per le garanzie prestate a primo rischio assoluto)
Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 8.4) risulta che il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettiva- mente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore risultante al momento del sinistro.
ART. 8.8 DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIO- NALE
(non operante per le garanzie prestate a primo rischio assoluto)
A parziale deroga dell'art. 8.7) si conviene che la regola proporzionale ivi prevista non trova applica- zione qualora i valori di ciascuna partita non superi- no del 10% le rispettive somme assicurate. In caso
detto limite risulti superato, la regola pro- porzionale verrà applicata per l'eccedenza.
ART. 8.9 ANTICIPO INDENNIZZI
(operante per la Sezione Incendio)
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liqui- dazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizio- ne che non siano sorte contestazioni sull'in- dennizzabilità del sinistro stesso e che l'in- dennizzo complessivo sia prevedibile in alme- no euro 25.900.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta del- l'anticipo.
ART. 8.10 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 8.11 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valuta- to il danno e ricevuta la necessaria documen- tazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data del- l'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione. Relativamente alla Sezione Incendio - qualo- ra il danno sia superiore al 70% del valore a nuovo - il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
1) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizio- ne dell'atto di liquidazione verrà corrispo- sto l'indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;
2) entro 30 giorni dalla comunicazione del- l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secon- do il preesistente tipo e genere verrà corri- sposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 1), determina l'ammontare complessivo del- l'indennizzo, calcolato in base all'art. 8.4). Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano comunque entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 3.2-c) “esclusioni incendio”, 4.2-c) “esclusioni furto”.
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE
ART. 8.12 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha inte- resse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un impor- to pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la doman- da. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzio- ne del rispettivo interesse. La Società non rico- nosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designa- ti e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
ART. 8.13 VALORE DEL FABBRICATO E ASSICU- RAZIONE PARZIALE
Il valore risultante dal contratto deve corri- spondere al valore a nuovo di ciascun xxxxxx- cato (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente. Se al momento del sinistro il valore di ricostru- zione determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 10% il valore dichia- rato in polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rappor- to fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.
ART. 8.14 LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO
In nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare per ogni sinistro un risarcimento superiore a euro 3.900.000 anche se, per effetto della clausola “Adeguamento auto- matico ISTAT”, i massimali assicurati risulti- no superiori a tale importo.
SEZIONE TUTELA LEGALE
ART. 8.15 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTA- ZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa,
deve:
a) informare immediatamente l'Agenzia o la Sede
della Società o ARAG in modo completo e veritie- ro di tutti i particolari del caso assicurativo, non- ché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informar- lo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
L'Assicurato è inoltre tenuto a regolarizzare i docu- menti necessari a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
ART. 8.16 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 9.3). La gestione delle opposizioni alle contravvenzioni al Codice della Strada è comunque sempre di esclusiva competenza di ARAG.
Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri Legali sia che fungano in qualità di dominus che di domiciliatari, nello stesso grado di giudizio. La garanzia assicurativa viene pre- stata anche per ogni grado superiore di procedi- mento sia civile che penale soltanto se il ricorso presenti possibilità di successo.
L'Assicurato non può addivenire direttamen- te con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizza- zione di ARAG.
La nomina di un eventuale perito di parte è esclusi- vamente competenza di ARAG. ARAG, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di Legali e Periti.
In caso di conflitto di interessi o di disaccor- do in merito alla gestione dei casi assicurati- vi tra l’Assicurato e la Società, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell’Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità.
L’arbitro viene designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito del- l’arbitrato.
La Società avverte l’Assicurato del suo diritto di avva- lersi di tale procedura.
Le azioni promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.
Il sinistro è unico a tutti gli effetti in presen- za di indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
ART. 8.17 RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore di ARAG che le ha sostenute o anticipate.
9. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
ART. 9.1 SEZIONI INCENDIO - FURTO
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. In caso di furto o rapina adoperarsi immediatamente, nel modo più effi- cace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
2) darne avviso all'Agenzia alla quale è asse- gnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscen- za (art. 1913 C.C.), specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
3) fornire alla Società, entro i 5 giorni suc- cessivi all'avviso, una distinta particola- reggiata delle cose danneggiate o rubate con l'indicazione del rispettivo valore;
4) fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando la Società, l'Agenzia ed il numero della presente polizza:
a) relativamente ai danni d'incendio o di sinistro presumibilmente doloso, entro cinque giorni, precisando, in particolare, il momento nel quale il sinistro ha avuto inizio, la causa pre- sunta e l'entità approssimativa del danno;
b) relativamente ai danni di furto, rapina o estor- sione entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza.
Copia di tale dichiarazione deve essere tra- smessa alla Società entro i 5 giorni successivi;
5) denunciare tempestivamente la sottrazio- ne di titoli di credito anche al debitore, non- ché esperire - se la legge lo consente - la proce- dura di ammortamento.
Le spese sostenute per evitare o diminuire il danno - punti 1) e 5) - sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
6) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;
7) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quan- tità e valore delle cose sottratte distrutte o dan- neggiate, nonché a richiesta, uno stato particola- reggiato delle cose assicurate esistenti al momen- to del sinistro con indicazione del rispettivo valo- re, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture nonché qualsiasi documen- to ed ogni altro elemento di prova che possa
essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche;
8) presentare, in caso di danno di furto, rapina o estorsione, su richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sini- stro.
L'inadempimento di uno di tali obblighi di cui ai punti 1) - 2) - 4) - 5) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'inden- nizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
ART. 9.2 SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
In caso di sinistro il Contraente:
a) deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può com- portare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.;
b) è responsabile verso la Società di ogni pre- giudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al comma a) ed all'art. 8.12).
Ove poi risulti che egli abbia agito in conni- venza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.
ART. 9.3 SEZIONE TUTELA LEGALE - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
L'Assicurato deve immediatamente denun- ciare all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve, pena la decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenire all’Agenzia o alla Sede della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a Lui notificato entro dieci giorni dalla data della notifica stessa.
Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato ha il diritto di indicare alla Società un unico legale residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia. In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, la Società stessa si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
ART. 9.4 SEZIONE ASSISTENZA
Ogni intervento deve essere richiesto alla
Condizioni Contrattuali 29 di 30 Cosa fare in caso di sinistro
Centrale Operativa che interverrà diretta- mente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione, pena la decadenza del diritto alla garanzia assicurativa.
Tutti gli assicurati hanno a disposizione 24 ore su 24 la Centrale Operativa alla quale ciascuno di essi può rivolgersi:
– telefonando al numero Verde 800-042042 (chia- mata gratuita) oppure dall'estero al numero - prefisso internazionale - 00-0000000
– inviando un telefax al numero 011-7425588
In ogni caso di richiesta di intervento è neces-
sario che l'Assicurato comunichi con precisione:
1) indirizzo e numero telefonico;
2) il tipo di assistenza cui necessita;
3) nome e cognome;
4) numero di Polizza preceduta dalla Sigla ITCA. Per ottenere il rimborso, tutti i giustificativi ricevute/fatture delle spese anticipate dall'Assicurato, per le prestazioni previste, e altra probante documentazione richiesta dalla Centrale Operativa devono essere invia- te in originale a: BLUE ASSISTANCE S.p.a. - Xxxxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx.
Mod. MULTI53091/FI
Per la tutela del patrimonio
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.
Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx - Tel. 00 000000 - Fax 00 0000000 - Internet: xxx.xxxxxxxx.xx Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Xxxxxx X.0000
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.