Contract
I
C interpack
PROCESSING & PACKAGING
4 –10 MAY 2023
XXXXXXXXX.XXX
interpack 2023
PROCESSING & PACKAGING
Düsseldorf, 04.05. – 10.05.2023
Condizioni di partecipazione
A | Condizioni di Partecipazione Speciali interpack 2023 | B | Condizioni di Partecipazione Generali |
1. | Organizzatori | 1. | Iscrizione |
2. | Titolo della manifestazione | 2. | Ammissione |
3. | Promotori onorari e Associazioni partner | 3. | Condizioni di pagamento |
4. | Luogo dell’esposizione | 4. | Coespositori e stand collettivi |
5. | Durata, orari di apertura e date | 5. | Recesso dal contratto e non partecipazione |
6. | Categorie prodotti | 6. | Prodotti esposti e norme sulla vendita |
7. | Quote di partecipazione | 7. | Catalogo (online) / Sistema d’informazione per i visitatori |
8. | Tesserini per gli espositori | 8. | Pubblicità all’interno del Comprensorio Fieristico |
9. | Responsabilità della società fieristica e assicurazione | ||
della mostra | |||
10. | Responsabilità civile e assicurazione | ||
11. | Tutela legale commerciale | ||
12. | Conduzione degli stand | ||
13. | Montaggio e allestimento degli stand | ||
14. | Servizi tecnici | ||
15. | Smaltimento dei rifiuti / Pulizie | ||
16. | Servizio di sorveglianza | ||
17. | Diritto di proprietà | ||
18. | Xxxxxxxx restrittive nel caso di limitazioni al regolare decorso | ||
della fiera | |||
19. | Servizi elettronici e spazi virtuali | ||
20. | Rendere possibile la comunicazione | ||
21. | Utilizzo dei sistemi della società fieristica | ||
22. | Cessione dei diritti | ||
23. | Disposizioni finali | ||
24. | Clausola salvatoria |
B Condizioni di Partecipazione Speciali
1 Organizzatori
Messe Düsseldorf GmbH Messeplatz
Stockumer Xxxxxxxxxxx 00
00000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Indirizzo postale:
Xxxxxxx Xxxxxxx 000000
00000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Tel.: x00 000-0000-00
Telefax: x00 000-0000-000
Internet xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxxxxx.xx
(qui di seguito nel testo denominata ‘la Fiera’)
2 Titolo della manifestazione
interpack 2023 PROCESSING & PACKAGING
3 Promotori onorari e Associazioni partner
AMS Europe e.V. Xxxxxxxxxxxxxx Xxx 000
00000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Bundesverband Glasindustrie e.V. Xxxxxxxxx 000
00000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. Bundesverband für Verpackungen und Folien
Xxxxxx-Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx 00
00000 Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
VDMA Fachverband Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen e.V.
Xxxxxx Xxxxxx 00
00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
VDP Verband Deutscher Papierfabriken e.V.
(Vereinigung der Papier-, Pappen-, Zellstoff- und Xxxxxxxxxxxxxxxxxx) Xxxxxxxxxxxxx 00
00000 Xxxx Xxxxxxxx
Verband Metallverpackungen e.V. Xxxxxxxxxxxxx. 00
00000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
WPV Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Papierverarbeitung e.V. Xxxxxxxxxxxxx 00
00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
4 Luogo dell’esposizione
Düsseldorf, Comprensorio
Padiglioni nr. 1 - 17 (+ 18 temporaneamente) Area all’aperto
5 Durata, orario di apertura e date
Inizio pianificazione spazi:
28.02.2022
Montaggio:
24.04. - 03.05.2023
(L’ultimo giorno di montaggio fino alle ore 22.00.)
Svolgimento:
04.05. - 10.05.2023
Orari di apertura dalle ore:
10.00 - 18.00 h
Smontaggio:
11.05. - 15.05.2023
(Ultimo giorno si smontaggio fino alle ore 16)
6 Categorie prodotti
È consentita solamente l’offerta di prodotti e servizi per interpack 2023. Classificazione principale dell’offerta (Subclassificazione nella parte B):
L‘interpack 2023 rappresenta intere catene di valore: dalla fabbricazione e finitura di prodotti d‘imballaggio e materiali d‘imballaggio, all‘imballaggio stesso ed alla distribuzione, fino alla garanzia della qualità ed alla tutela dei consumatori.
1. Processi e macchinari per l’imballaggio di:
– Prodotti alimentari
– Bevande
– Industria farmaceutica
– Cosmetici
– Beni di consumo (Non-Food)
– Beni industriali
2. Materiali d’imballaggio, materiali per il confezionamento e il trasporto, produzione di materiali per il confezionamento ed il trasporto
3. Processi e macchinari per l’industria dolciaria e prodotti da forno così come per prodotti farmaceutici
4. Servizio
Possono essere esposti solo prodotti nuovi o eventualmente servizi. Non sono ammesse le macchine usate ed il loro commercio.
Ogni espositore deve elencare nel modulo di iscrizione i prodotti che intende esporre, indicandone i codici di riferimento della categoria di prodotto e specificandone i settori di appartenenza. Nel caso in cui gli stessi prodotti si riferiscano a diversi settori espositivi, è necessario compilare il modulo indicando i codici appropriati. Sono ammessi all’esposizione e possono essere esposti solamente i prodotti che sono elencati nel modulo di iscrizione con i relativi codici. Le osservazioni scritte sul modulo di iscrizione, che prescindano dai codici di riferimento della categoria di prodotto (parte B dell’invito per l’espositore), non vengono tenute in considerazione.
7 Quote di partecipazione
Per la manifestazione interpack 2023 sono stati fissati i seguenti prezzi netti per l’affitto dello spazio espositivo. I costi qui esposti sono intesi per m2 di superficie espositiva.
Stand di linea (1 lato libero) € 308,00/m²
Stand ad angolo (2 lati liberi) € 323,00/m²
Stand di testa (3 lati liberi) € 334,00/m²
Stand ad isola (4 lati liberi) € 343,00/m²
Area all’aperto € 210,00/m²
Costruzione dello stand: Per le condizioni di storno vedere il punto 5 delle Condizioni di Partecipazione Generali
A1
Stand di linea (1 lato libero) € 98,00/m²
Stand ad angolo (2 lati liberi) € 98,00/m²
S3
Stand di linea (1 lato libero) € 128,00/m²
Stand ad angolo (2 lati liberi) € 128,00/m²
R4
Stand di linea (1 lato libero) € 146,00/m²
Stand ad angolo (2 lati liberi) € 146,00/m²
C1
Stand di linea (1 lato libero) € 155,00/m²
Stand ad angolo (2 lati liberi) € 155,00/m²
Tassa di co-esposizione (Contributo per le possibilità di
esposizione e presentazione) € 2.500,00
Tassa di recesso
(applicata fino all’ammissione) € 1.950,00
Importo forfettario mediale € 550,00
Tessere supplementari per espositori € 67,23/cada una Per riemissioni di fatture fatte su vostra richiesta vi addebiteremo un onorario di € 50 ciascuna.
L’importo forfetario per i media a cui è soggetto ogni espositore serve per la pubblicazione dei dati degli espositori nei media elettronici ed eventuali altri media così anche per la consultazione del sito internet della manifestazione da parte dell’espositore. I contenuti del pacchetto Media sono specificati nell‘OOS.
I costi dei corrispettivi servizi si trovano nelle relative posizioni dell‘OOS “Online Order System”. Per questi servizi (vedi paragrafo 14 – Parte B – Condizioni Generali) viene riscosso un corrispettivo anticipo calcolato sulla base dei servizi usufruiti durante l’ultima mani- festazione. Gli espositori che non hanno partecipato a precedenti manifestazioni sono tenuti al pagamento anticipato di € 25,00/m². Il conguaglio con I servizi effettivamente ottenuti viene effettuato alla fine della manifestazione.
A favore della Commissione Esposizioni e Fiere dell’Industria Tedesca (AUMA) il prezzo per metro quadrato viene maggiorato di € 0,60.
La superficie minima di uno stand è di 20 mq. Superfici minori verranno assegnate solamente nel caso in cui tali superfici risultino comunque dalla distribuzione degli spazi. Ogni frazione di metro quadrato viene fatturata come intero. Tutte le superfici non rettangolari verranno aumentate fino a raggiungere una forma rettangolare. Sporgenze, pilastri, colonne, così come gli spazi utilizzati per gli allacciamenti tecnici verranno conteggiati come spazio espositivo.
La quota di partecipazione non comprende le pareti di delimitazi-
one dello stand.
La quota di partecipazione e tutti gli altri costi, si intendono in euro e sono prezzi netti, vale a dire al netto dell‘imposta sul valore aggiunto e/o altre tasse di consumo o di servizio Se queste imposte vengono generate da servizi, esse in tal caso dovranno essere versate in aggiunta al prezzo concordato. L’espositore non è autorizzato a decurtare i pagamenti da effettuare alla Messe Düsseldorf con imposte attuali o future (incluse eventuali ritenute alla fonte), tasse o competenze. Se e nel caso in cui, l’espositore è obbligato legalmente a trattenere e a versare tali oneri per conto e nome della Messe Düsseldorf GmbH, allora queste ritenute saranno a carico dell’ espositore. L‘espositore garantisce alla data di scadenza il pagamento della quota di partecipazione, concordato contrattualmente e gli altri costi e versa all’autorità competente, per proprio conto ed a nome della Messe Düsseldorf GMBH, entro il termine legalmente prescritto, le tasse richieste dall‘autorità. Il certificato dell’avvenuto pagamento, rilasciato dalle autorità competenti dovrà essere inoltrato alla Messe Düsseldorf GmbH entro il termine di una settimana dopo la sua ricevuta.
8 Tesserini per gli espositori
I tesserini per gli espositori (Vedere n°7 delle Condizioni Speciali) sono riservati esclusivamente agli espositori, al personale addetto allo stand e agli incaricati. In caso di abusi il tesserino verrà ritirato e non sostituito.
Ogni espositore riceve gratuitamente, per uno stand fino a 20 mq. di superficie, 3 tesserini di ingresso. Per ogni ulteriore frazione di 20 mq. verrà accordato un ulteriore tesserino gratuito, fino ad un massimo di 60 tesserini. Eventuali tesserini supplementari, a pagamento, potranno essere ordinati per iscritto alla Fiera, a tempo debito.
Per ogni coespositore dopo l’avvenuto pagamento della tassa di coesposizione, vengono accordati gratuitamente 2 tesserini gratuiti.
Si applica la legislazione della Repubblica Federale Tedesca. Fa fede il testo in lingua tedesca.
Düsseldorf, Settembre 2021 Messe Düsseldorf GmbH
B Sezione Generale
Condizioni di Partecipazione
1 Iscrizione
La società fieristica offre fiere sia in formato fisico-digitale (“Fiera ibrida”, che consiste sia di elementi in loco che di elementi digitali) come pure fiere in formato puramente virtuale (consistenti esclusivamente di elementi digitali).
L’iscrizione si effettua utilizzando lo strumento elettronico a disposizione (Online Order System – OOS), secondo le modalità previste, accettando le presenti condizioni di partecipazione, i listini prezzi validi, ove applicabili, le condizioni particolari di partecipazione e le successive direttive tecniche. Se necessario, l’iscrizione può essere effettuata sui moduli previsti a tal fine. Questi devono essere compilati e sottoscritti a norma di legge, accettando le presenti condizioni di partecipazione, i listini prezzi validi, e
Messe Düsseldorf GmbH Xxxxxxxx 00 00 00
00000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
ove applicabili, le condizioni particolari di partecipazione e le successive direttive tecniche.
Gli oggetti esposti devono essere specificati con precisione, utilizzando i numeri di codice dell’elenco dei prodotti, nel caso di impianti e macchine ed in particolare nell‘ambito di fiere ibride, devono essere esattamente specificati anche il peso e l’altezza. La Fiera può richiedere, per una precisa rappresentazione, prospetti e descrizioni dei prodotti.
Condizioni o riserve aggiunte sul modulo di iscrizione non vengono prese in considerazione.
Richieste si spazi speciali, che nel caso di fiere ibride, se possibile, verranno prese in considerazione, non costituiscono una condizione per la partecipazione. Non è ammessa l’esclusione della concorrenza. L’iscrizione è vincolante, indipendentemente dall’ammissione da parte della Fiera.
L’iscrizione viene considerata valida all’atto del ricevimento da parte della Fiera dei moduli e vincolante fino alla comunicazione dell’ammissione o della definitiva non ammissione. Viene confermata la ricevuta della domanda di adesione ed inoltre quella dell‘assegno. Si fa riferimento esplicitamente alla normativa per la protezione dati della Messe Düsseldorf (vedi xxx.xxxxx-xxxxxxxxxxx.xx).
Per l’inizio della pianificazione vede il punto 5 della sezione A,
Condizioni di Partecipazione Speciali.
Le domande di iscrizione ricevute dopo tale termine verranno eventualmente inserite in una lista d’attesa, premesso che le rispettive aree siano state già tutte prenotate.
Il numero di identificazione della partita IVA che ogni espositore è obbligato a fornire (per espositori provenienti dalla Comunità Europea), oppure un attestato comprovante che trattasi di un imprenditore (per espositori provenienti da un Paese non appartenente alla Comunità Europea) servono per l’identificazione e l’inserimento in una apposita categoria riguardante la classificazione dell’imprenditore partecipante nei riguardi della normativa IVA.. Colui che invia la domanda di partecipazione in Fiera assicura la correttezza e la validità del numero di partita IVA oppure la validità dell’attestato di imprenditore e l’inserimento in una apposita classe del suo settore imprenditoriale. Il soggetto in questione è obbligato a comunicare immediatamente alla Fiera qualsiasi eventuale modifica concernente i suddetti obblighi. Per la sua partecipazione alla manifestazione fieristica l’espositore utilizzerà il suo numero di partita IVA od il suo attestato comprovante che trattasi di un imprenditore. Questi verranno anche utilizzati per tutte le ulteriori attività tra l’espositore e la Fiera.
2 Ammissione
Espositori della manifestazione sono i produttori dei prodotti esposti. Ditte commerciali possono essere ammesse a partecipare, solamente se sono in grado di documentare che, per i prodotti e servizi presentati in fiera, dispongono di una autorizzazione esclusiva, rilasciata dal produttore che le autorizza, in sua mancanza, a presentare e vendere i suoi prodotti. In tal modo si vuole escludere la presenza
in fiera di presenze doppie di espositori, con prodotti che provengono dalla stessa fabbricazione.
Alla partecipazione in fiera vengono ammessi esclusivamente espositori i cui prodotti e servizi dichiarati, corrispondono all’offerta della manifestazione e che adempiono ai presupposti secondo il paragrafo 1. Sull’ammissione di partecipazione di espositori e merci, decide la Fiera, eventualmente previa consultazione della commissione competente. Non sussiste un diritto legale all’ammissione. Gli espositori che non abbiano rispettato i loro. Impegni finanziari verso la Fiera, o che abbiano violato le condizioni di partecipazione, le direttive tecniche o le disposizioni di legge possono essere esclusi dalla partecipazione.
L’ammissione alla partecipazione in qualità di espositore sarà confermata, in seguito alla selezione effettuata dalla Fiera, in forma scritta o elettronica, ed è valida solo per i prodotti e i servizi dichiarati.
Con l‘inoltro in formato elettronico dell‘ammissione in fiera, tramite l’account della persona di contatto citata nella domanda di iscrizione, il contratto di esposizione stipulato tra Messe Düsseldorf GmbH e l‘espositore è concluso. L‘espositore sarà informato tramite posta elettronica ed attraverso i suoi dati di accesso individuali, presenti sui documenti di ammissione forniti nel suo account. L’espositore riceverà tale informazione, non appena questa avrà raggiunto l’area personale. L’espositore garantisce di controllare regolarmente la posta in arrivo e assicura che non vengano meno i requisiti tecnici necessari alla ricezione della e-mail. Nel caso in cui l’indirizzo e-mail dell’espositore dovesse cambiare, questi è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Fiera. Nel caso di danni derivanti da condizioni tecniche inadeguate o mancanti e/o a causa della mancanza di avvenuta comunicazione del nuovo indirizzo e-mail, l’espositore della fiera è tenuto al risarcimento dei danni.
In caso di fiere ibride, viene fornita all’espositore una planimetria dei padiglioni con l‘ubicazione dello stand e, se necessario, viene messa a disposizione in Online-Order-System una planimetria del comprensorio fieristico o del padiglione.
La Fiera ha la facoltà di revocare le ammissioni già concesse, qualora le stesse siano state ottenute sulla base di false premesse o di false indicazioni, oppure nel caso in cui le stesse condizioni per l’ammissione siano venute a mancare in seguito. Nel caso di fiere ibride, se lo spazio non è disponibile per motivi non imputabili alla Società Fieristica, l’espositore ha diritto al rimborso della quota di partecipazione. Non è prevista alcuna richiesta di risarcimento
La Direzione della fiera può, qualora le circostanze lo impongano inderogabilmente e dando spiegazione dei motivi, modificare, nei limiti, le dimensioni dello stand oppure cambiare la posizione dello spazio già assegnato, sempre tenendo in considerazione le esigenze dell’espositore. Si riserva altresì il diritto di spostare l’ubicazione delle entrate e delle uscite del comprensorio fieristico e dei padiglioni, così come dei passaggi tra gli stand.
3 Condizioni di pagamento
La fattura di partecipazione sarà inviata all’espositore contempora- neamente o dopo il permesso di ammissione in fiera e l’assegnazione dello spazio espositivo. Le fatture saranno inviate all‘espositore esclusivamente per via elettronica (e-mail con allegato PDF) in forma non criptata all‘indirizzo e-mail fornito dall‘espositore e/o tramite versamento sul conto OOS della persona di contatto dell‘espositore indicata nell‘iscrizione. La fattura si considera ricevuta dall’espositore al momento in cui la mail entra nella sua sfera di influenza (account e-mail presso il provider internet e/o nell’account OOS della persona di contatto dell’espositore indicata nella domanda di partecipazione). L’espositore garantisce che l’entrata della posta elettronica venga regolarmente controllata e che non vengano meno i requisiti tecnici necessari alla ricezione della e-mail. Nel caso in cui l’indirizzo e-mail dell’espositore dovesse cambiare questi è tenuto a darne tempesti- vamente comunicazione all’amministrazione della Fiera. Nel caso di danni derivanti da condizioni tecniche inadeguate o mancanti e/o a causa della mancanza di invio informativo del nuovo indirizzo e-mail, l’espositore della fiera è tenuto al risarcimento dei danni. Eventuali reclami debbono essere inoltrati, in forma scritta, immediatamente dopo il ricevimento della fattura.
Non verranno riconosciute obiezioni sollevate successivamente.
Tutte le fatture relative all’ affitto dello spazio espositivo hanno come termine di pagamento la data della fattura e devono essere pagate immediatamente senza detrazione alcuna.
Fatture inerenti forniture o servizi diversi, ordinati separatamente, hanno come termine di pagamento la data della fattura e devono essere pagate immediatamente, di norma prima dell’inizio della manifestazione e comunque al più tardi al momento della fornitura del servizio stesso.
Qualora, per disposizione dell’ espositore, le fatture vengano intestate o trasmesse ad un terzo per il pagamento, l’espositore resta comunque debitore in solido.
I pagamenti debbono essere effettuati, indicando il numero della fattura e il nome della manifestazione, in favore di:
Xxxxx Xxxxxxxxxx XxxX Xxxxxxx Xxxxxxx 000000
00000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx,
su uno dei seguenti conti correnti bancari
Deutsche Bank AG Düsseldorf
IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 00 BIC-Code: XXXXXXXX
Commerzbank AG Düsseldorf
IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 00 BIC-Code: XXXXXXXX000
Stadt-Sparkasse Düsseldorf
IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 00 BIC-Code: XXXXXXXXXXX
HSBC Xxxxxxxx & Xxxxxxxxx
IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 00 BIC-Code: XXXXXXXX
Postbank AG Köln
IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 00 BIC-Code: XXXXXXXX000
Trascorsi trenta giorni dalla loro scadenza e dalla loro emissione, a tutte le fatture sono applicabili gli interessi di mora, pari al tasso base maggiorato del 9 percento. In caso l’espositore non rispetti le scadenze di pagamento (oppure provveda soltanto al pagamento parziale dell’area), la società fieristica ha la facoltà di disdire l’intera area assegnata per disporne in altro modo.
Per quanto riguarda eventuali rimborsi vale quanto previsto dal paragrafo 5 delle condizioni di partecipazione.
Per tutti gli obblighi non adempiuti, la Società Fieristica può trattenere, in base al diritto di pegno, l’attrezzatura dello stand e la merce dell‘esposizione portata dall‘espositore. Il paragrafo 562a, comma 2, del Codice Civile Tedesco non viene applicato, quando non sussista già alcuna adeguata garanzia. Se i termini di pagamento non vengono rispettati, la Fiera ha la facoltà di vendere liberamente i beni sequestrati, dopo averne data comunicazione scritta. La Fiera non assume alcuna responsabilità per eventuali danneggiamenti e/o smarrimenti degli oggetti pignorati, salvo in casi di premeditazione e di colpa grave.
4 Coespositori e stand collettivi
Senza il benestare della società fieristica, non è consentito cedere a terzi, a pagamento o gratuitamente, uno stand o parti di esso, assegnato per la partecipazione ad una mostra ibrida. Nello stand non è permesso pubblicizzare prodotti o ditte, non nominate nell’ammissione.
Il permesso per l’accesso di un coespositore deve essere richiesto dal locatario dello stand, alla Società Fieristica tramite lo strumento easy administration tool (eat). Il coespositore deve sottostare alle stesse condizioni dell’espositore. Egli è tenuto a pagare alla Fiera la tassa di coesposizione, dell’ammontare stabilito. Comunque l’espositore principale, affittuario dello stand, risponde anche per quanto riguarda il pagamento della tassa di coesposizione. L’accoglimento di un coespositore senza il consenso della Fiera, autorizza la stessa a recedere immediatamente dal contratto con
l’espositore e a far sgomberare lo stand a spese dello stesso. L’espositore così agendo rinuncia ai suoi diritti. L’espositore non ha diritto ad alcun risarcimento danni. Coespositrici sono quelle ditte che espongono o sono presenti nello stand dell’espositore principale. Queste vengono considerate coespositrici anche se hanno stretti legami economici od organizzativi con l’espositore principale. I rappresentanti di ditte non vengono ammessi come coespositori. Come espositori aggiunti si intendono quelle aziende i quali prodotti vengono presentati dall’espositore senza che la ditta produttrice sia presente in stand.
I costruttori di macchine, apparecchiature o altri componenti che siano necessari per la dimostrazione delle merci presentate dall’espositore non vengono considerati coespositori. Conformemente alle condizioni di iscrizione, i coespositori possono essere inseriti nel catalogo, con l’indirizzo completo, purché il relativo contributo sia stato pagato e i documenti presentati nei termini prescritti.
Nel caso di fiere ibride, la società fieristica può approvare stand collettivi più grandi, se questi si possono integrare nella struttura specializzata dell’evento fieristico. Per registrarsi è necessario utilizzare l’easy administration tool (eat). Tutti i regolamenti si applicano a tutti gli espositori. Se uno stand viene assegnato a due o più ditte, ciascuna di esse risponde, nei confronti della Fiera, come debitore in solido. Le ditte che espongono collettivamente sono tenute ad indicare nella domanda di iscrizione un rappresentante comune.
5 Recesso dal contratto e non partecipazione
Fino a quando non si riceve l‘ammissione in Fiera è possibile recedere dall’iscrizione. In questo caso deve essere versato un diritto di recesso (in conformità con le Condizioni speciali di partecipazione). Il richiedente si riserva il diritto di provare che il diritto di recesso da lui richiesto è troppo alto.
Una volta ammesso, l’espositore non potrà più recedere o ridurre lo spazio espositivo sia nel caso di fiere ibride che puramente virtuali. In caso di mancata partecipazione, le quote di partecipazione e le quote per qualsiasi altro servizio dovranno essere pagate per intero.
Nel caso di fiere ibride, si applicano le seguenti condizioni speciali: Un’eventuale diversa destinazione dell’area, decisa da parte della Fiera, al fine di garantire l’armonia dell’insieme, non esonera l’espositore dai suoi obblighi di pagamento.
Se l‘espositore rinuncia al diritto di occupare lo spazio espositivo assegnatogli e questo spazio può essere noleggiato ad un altro soggetto dall’Ente Fiera (nessuno scambio di zone assegnate), l‘espositore dovrà pagare, prima dell’ammissione, il 25% della quota di partecipazione, tuttavia almeno la quota indicata nelle Condizioni speciali di partecipazione come diritto di recesso.
Nel caso di disdetta di un coespositore la tassa di coesposizione deve venir pagata per intero. Il recesso dal contratto e la non partecipazione da parte di un espositore principale comporta automaticamente l’esclusione e la revoca dell’ammissione per il coespositore o altre aziende rappresentate.
Nel caso in cui sui beni e nei confronti dell’espositore venga presentata domanda legale di fallimento, transazione o concordato, ovvero nel caso in cui in mancanza di attivi tale domanda sia stata respinta, la Fiera ha pieno diritto di recedere dal contratto di affitto dello stand, senza preavviso. L’espositore è tenuto in tutti i casi ad informare la Fiera che tale richiesta di procedimento è stata presentata. Per quanto riguarda gli obblighi di pagamento valgono rispettivamente i precedenti capoversi.
Fino all‘ammissione alla manifestazione è possibile l‘annullamento gratuito dei servizi di allestimento di uno stand ordinati per la partecipazione a una fiera ibrida. Dopodiché verrà addebitato un contributo per lo storno di € 250,00. In caso di una disdetta per stand completi, con un preavviso di almeno due settimane prima dell’inizio della fiera, fattureremo il 50 % della somma dell’ordine, mentre trascorso tale periodo di tempo, verranno addebitati 95 % della somma dell’ordine.
6 Prodotti esposti e norme sulla vendita
Merci o servizi, che nella lettera di ammissione non sono specificati, non possono essere esposti od offerti. Prodotti non ammessi
all’esposizione potranno essere rimossi, per volontà della Fiera, a spese dell’espositore. La messa in funzione e la dimostrazione pratica dei prodotti esposti è possibile solo in base alle normative previste. Si fra riferimento ad un eventuale contrassegno della Comunità Europea
„CE“.
I prodotti ed i beni con contenuto leggermente infiammabile, esposti in una fiera ibrida, sono permessi solo nella quantità permessa dalla Società fieristica.
Durante una fiera ibrida, la vendita può essere effettuata solo dentro l’area dello stand autorizzato. Ogni espositore è tenuto a trattare, ricevere ordini/vendere solamente le merci ed i servizi che sono riportati nel permesso di ammissione in fiera. Xxxxx esposte potranno essere consegnate o rimosse dallo stand solamente dopo la chiusura della fiera. Inoltre devono essere rispettate le disposizioni di legge, in particolare (la norma sull’indicazione dei prezzi) sia nel contesto delle fiere ibride che in quelle virtuali.
Per la vendita e l’esposizione di alcuni prodotti, p. es. medicinali, sono da osservare le specifiche norme vigenti nella Repubblica Federale Tedesca a fieristica assegnata.
7 Catalogo (online) / Sistema d’informazione per i visitatori
La società fieristica pubblica l‘elenco degli espositori. Questo apparirà su Internet e - nel corso della manifestazione – anche nel Sistema d’informazione per i visitatori D:vis della società fieristica.
A discrezione della società fieristica, e dopo aver valutato gli interessi legittimi della stessa, e quelli legittimi degli espositori, esso inoltre apparirà alle fiere ibride, come catalogo cartaceo e / o come app mobile. In questa valutazione verranno presi in considerazione, in particolare, gli aspetti di sostenibilità, di efficienza economica, di accessibilità ed ergonomia della presentazione delle informazioni. L‘espositore compare nell‘elenco degli espositori con i dati di base specificati nella registrazione: ragione sociale, indirizzo postale e numero di stand.
L‘iscrizione nell‘elenco degli espositori è indipendente dal mezzo con il quale verrà pubblicata, ed è coperta da un forfait media, previsto nell‘apposita sezione delle presenti condizioni di partecipazione. La pubblicazione di ulteriori dati è a pagamento. Su eventuali iscrizioni aggiuntive o sulla possibilità di inserimenti di inserzioni, gli espositori saranno informati in tempo utile dalla società fieristica o da un terzo incaricato.
Per le informazioni errate, incomplete, non realizzate o in particolare, non incluse o rimosse a causa della presenza di malware, la società fieristica è responsabile solo nei limiti della sezione 9 della parte generale delle presenti condizioni di partecipazione.
Il cliente è responsabile del contenuto delle inserzioni e di eventuali reclami da parte di terzi.
8 Pubblicità all’interno
del Comprensorio Fieristico
Durante le fiere ibride, i pezzi d’esposizione, gli stampati ed il materiale pubblicitario possono essere esposti solo all‘interno dello stand noleggiato. Non possono essere distribuiti nelle corsie dei padiglioni o nel comprensorio fieristico. Per quanto riguarda la pubblicità all’esterno si rimanda alle informazioni contenute nell’apposita ‘offerta di servizi’ distribuita dalla Fiera. Sono consentite solamente quelle azioni pubblicitarie attinenti alla fiera, che non contravvengono alle disposizioni di legge o al buon costume e che non abbiano carattere ideologico o politico. In Germania un certo tipo di pubblicità comparativa o superlativa è vietata.
Inoltre bisogna tener conto della normativa speciale per la pubblicità dei corrispettivi gruppi di prodotti esposti.
La società fieristica ha la facoltà di vietare l‘emissione e l‘esposizione di materiale pubblicitario che possa dar luogo a contestazioni e garantire che tale materiale pubblicitario rimanga sequestrato per tutta la durata della manifestazione.
Durante le fiere ibride, sono consentiti materiali pubblicitari ottici, mobili e acustici e presentazioni di prodotti, a condizione che non infastidiscano i vicini di stand e non coprano con il loro suono l’impianto di chiamata della fiera nei padiglioni. In caso di infrazione a queste disposizioni, la Fiera ha la facoltà di intervenire e di imporre le proprie disposizioni. Per quanto riguarda la trasmissione di pezzi
musicali va richiesta obbligatoriamente l’autorizzazione, dietro pagamento di un contributo, alla società di tutela dei diritti d’autore: GEMA – xxx.xxxx.xx.
Per l’utilizzo di programmi radiofonici e/o televisivi privati così anche di materiale in uso nei programmi da emittenti, che sono rappresentate dalla VG Media è necessario richiedere una autorizzazione alla VG Media (Società per l’utilizzo dei diritti d’autore e dei diritti di protezione Medienunternehmen mbh) – xxx.xx-xxxxx.xx
Xxxxx rispettate le disposizioni sui diritti d’autore.
9 Responsabilità della società fieristica e assicurazione della mostra
Limitazione di responsabilità
tre ai consueti rischi assicurabili come incendio, fulmine, esplosione, tempesta, furto con scasso, furto semplice, rottura e perdita nonchè danni causati dall‘acqua compresi i rischi di trasporto da e verso la mostra, la società fieristica ha stipulato per le fiere ibride un contratto quadro assicurativo.
Gli espositori che non intendono utilizzare questa forma assicurativa offerta dal contratto base, oppure che non la stipulano in tempo utile, rinunciano con ciò a qualsiasi richiesta di risarcimento danni nei confronti della Fiera, che sarebbero invece stati coperti nel caso avessero stipulato il contratto di cui sopra.
Lo stesso vale per gli espositori che pur avendo richiesto la copertura assicurativa attraverso il contratto base, a causa di una sotto- assicurazione, di una violazione degli obblighi contrattuali o un ritardo nel pagamento dei premi, non hanno ottenuto alcuna o insufficiente copertura assicurativa.
Tutti i danni che dovessero verificarsi debbono essere immediatamente denunciati per iscritto alla polizia, alla società d’assicurazione e alla Fiera. La Fiera non assume alcun obbligo di sorveglianza sui prodotti esposti e sugli allestimenti degli stand e declina ogni responsabilità per danni e smarrimenti. L’esclusione da ogni responsabilità non viene limitata dalle misure di sorveglianza che la Fiera mette in atto.
Se necessario, la società fieristica raccomanda all‘espositore di stipulare un‘assicurazione per il caso di annullamento di una fiera, in modo da poter coprire autonomamente i costi investiti per la partecipazione alla fiera, nel caso in cui subentra un evento assicurato che annulli o interrompa la fiera o se la durata della fiera viene influenzata in altro modo.
Su richiesta ogni espositore potrà sostenere a proprie spese il rischio di partecipante secondo questi contratti quadro. Un‘offerta corrispondente è disponibile per l’espositore in OOS.
La Fiera risponde verso terzi per tutti i danni derivanti da morte, lesioni personali, danni alla salute, che siano conseguenza di colpa grave, dolo o lesione colposa di un sostanziale obbligo contrattuale da parte della Fiera o di uno dei suoi ausiliari. Nel caso in cui venga leso per negligenza, imprudenza, o imperizia, un sostanziale obbligo contrattuale, la responsabilità della Fiera è `limitata al danno previsto dal contratto. Viene esclusa qualsiasi responsabilità per tutti gli altri casi qui non contemplati.
La società fieristica non è responsabile per danni causati da misure adottate per mantenere la sicurezza e l‘ordine. Segue, in caso di un’errata valutazione dei rischi, l’annullamento, la limitazione o l’interruzione della manifestazione, su richiesta della società fieristica, la società non risponde per casi di semplice negligenza.
È esclusa una responsabilità oggettiva, indipendentemente da colpa o meno, della società fieristica, per mancanze iniziali. (§ 536a paragrafo 1, 1a alternativa BGB).
E’ esclusa qualsiasi riduzione dei compensi o del risarcimento dei danni conseguenti a carenze degli spazi o degli oggetti ceduti in uso. La dove la responsabilità della società fieristica viene esclusa o limitata, secondo le disposizioni delle condizioni di partecipazione, ciò vale anche per gli ausiliari e agenti delegati della società fieristica.
10 Responsabilità civile e assicurazione
La Fiera è debitamente assicurata, con adeguata copertura finanziaria, per quanto riguarda la propria responsabilità legale. Valgono le condizioni generali dell’assicurazione contro i rischi di responsabilità civile (AHB). Tale assicurazione copre esclusivamente i danni nei confronti di terzi. La copertura assicurativa non si estende ai
ristoranti e ai caffè della fiera e a quelle manifestazioni speciali che non siano organizzate dalla Fiera.
L’espositore per propria responsabilità deve provvedere ad un’adeguata copertura assicurativa. Nel qual coso l’espositore nell’ambito della propria assicurazione aziendale non disponga di una copertura per tale partecipazione fieristica può provvedere a proprie spese a stipulare una polizza per la responsabilità civile attraverso il contratto base della fiera. Un‘offerta corrispondente è disponibile per l’espositore in OOS.
L’espositore risponde dei danni causati da terzi, che svolgono l’attività per conto dell’espositore.
11 Tutela legale commerciale
La tutela delle invenzioni, dei modelli e dei marchi alle fiere si ispira alla normativa di legge vigente in Germania. Non esiste una tutela particolare per le fiere. D’altra parte non vi è alcuna esenzione dalle disposizioni tedesche e dai diritti dei terzi in esse contemplati. Le domande di brevetto devono essere depositate presso l’Ufficio Brevetti prima dell’inizio della fiera.
Per i modelli, disegni registrati e marchi, la società fieristica si impegna, nell‘ambito di fiere ibride, affinché gli espositori, sulla base della vigente legislazione, possano rivendicare una protezione fieristica all’interno della Repubblica Federale di Germania per un periodo di 6 mesi dall‘inizio della fiera. A tale proposito, l’ufficio legale della Fiera emette durante la fiera un certificato che dichiara che l’oggetto da tutelare è stato presentato alla manifestazione.
Le richieste devono essere inviate a Messe Düsseldorf GmbH, allegando
– entrambi in duplice copia - una precisa descrizione scritta ed un disegno tecnico.
12 Conduzione degli stand
Durante gli orari di apertura della manifestazione, nell‘ambito di fiere ibride, lo stand dovrà essere presidiato da sufficiente personale informativo e deve essere mantenuto accessibile ai visitatori. Non è permesso accedere agli stand di altri espositori, al di fuori degli orari di apertura giornaliera della manifestazione, senza l’espresso consenso dei titolari di tali stand. Per l’organizzazione dello stand sono da rispettare le disposizioni giuridiche e le norme amministrative.
13 Montaggio e allestimento degli stand
Al fine di garantire una buona impressione generale, alle fiere ibride, la società fieristica stabilisce delle linee guida per la costruzione e la progettazione dello stand, che contengono requisiti vincolanti. Tali disposizioni vengono comunicate agli espositori tramite il manuale delle Direttive Tecniche. L’Ente Fiera di Düsseldorf si riserva la facoltà di fornire le istruzioni necessarie (per es. per la posa di pavimenti, il montaggio di pareti per la separazione degli stand).
A seconda della struttura dello stand possono sorgere importi supplementari (vedi quote di partecipazione).
Gli espositori possono consultare la versione attuale delle Direttive Tecniche. Su richiesta, sono disponibili nella versione attualmente valida è sono in vigore in particolare per le fiere ibride. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche successive che saranno quindi vincolanti per l‘evento.
Per poter offrire ai visitatori un aspetto ottico gradevole dello stand, ogni espositore è obbligato a pavimentare tutta l’area del suo stand. Inoltre è tenuto a tappezzare le pareti limitanti Il suo stand.
Le disposizioni di legge e le norme amministrative sono vincolanti sia per l’espositore che per il suo allestitore. Le operazioni di spedizione, all’interno del comprensorio fieristico, tutte le operazioni di carico e scarico eseguite con mezzi di trasporto e di sollevamento, così come le operazioni di consegna merce allo stand e le operazioni doganali per l’importazione definitiva o temporanea di prodotti, possono essere effettuate esclusivamente dagli spedizionieri ufficiali nominati dalla Fiera.
14 Servizi tecnici
Alle fiere ibride, la società fieristica fornisce riscaldamento, raffreddamento e illuminazione generale dei padiglioni.
I costi relativi agli allacciamenti di acqua, elettricità, aria compressa, telecomunicazioni nei singoli stand, così come i costi dei consumi e di tutti gli altri servizi verranno fatturati separatamente all’espositore (espositore principale).
L’Ente Fiera di Dusseldorf richiederà appropriati anticipi sui pagamenti (costi di partecipazione).
Tutte queste installazioni possono essere realizzate soltanto dalla Fiera. All’interno dello stand, tali installazioni possono essere realizzate anche da altre imprese specializzate, che, a richiesta dell’Ente fieristico, le debbono essere notificate. La Fiera ha la facoltà, ma non l’obbligo, di esercitare un controllo sull’esecuzione di queste installazioni. L’espositore risponde degli eventuali danni causati da queste installazioni.
Allacciamenti, macchine e apparecchiature che non sono ammessi, che non sono conformi alle norme in vigore o il cui consumo è superiore a quanto dichiarato possono venire rimossi a spese dell’espositore. Il titolare dello stand risponde dei danni che possano derivare da un prelievo incontrollato di energia. La Fiera non risponde di perdite o danni derivanti da irregolarità nell’alimentazione della corrente se non ai sensi del § 6 AVBlt e di quella idrica ai sensi del
§ 6AVB.
L‘azienda fieristica è autorizzata a fornire direttamente o tramite un subappaltatore qualsiasi servizio da essa dovuto, a meno che esso, in termini di prestazione, non sia escluso dalla natura delle cose.
15 Smaltimento dei rifiuti / Pulizie
Durante le fiere ibride, gli espositori ed loro fornitori sono responsabili dello smaltimento dei loro rifiuti e materiali residui. Per quanto riguarda le procedure e le modalità dello smaltimento dei rifiuti, il singolo espositore è pregato di leggere le direttive del regolamento tecnico.
La fiera si preoccupa dello smaltimento dei rifiuti/pulizie all’interno del comprensorio fieristico, all’interno dei padiglioni e nei corridoi. La pulizia dello stand spetta all’espositore e deve essere effettuata prima dell’orario di apertura della manifestazione. Nel caso in cui le pulizie vengano affidate al personale addetto a tale servizio, l’espositore deve farne richiesta compilando un apposito formulario contenuto nel regolamento tecnico della fiera.
16 Servizio di sorveglianza
L‘azienda fieristica è responsabile della sorveglianza generale dei padiglioni espositivi e dell‘area esterna durante la fiera ibrida. Durante il montaggio e lo smontaggio esiste un servizio generale di controllo. Questo servizio comincia il primo giorno del montaggio e termina l’ultimo giorno dello smontaggio. La Fiera ha la facoltà di dar corso alle misure che ritiene necessarie relative al controllo ed alla sorveglianza.
L’espositore stesso deve provvedere autonomamente alla sorveglianza dei suoi beni. La sorveglianza effettuata dalla Fiera non solleva l’espositore dalla sua responsabilità per danni a persone o cose. Servizi speciali di sorveglianza durante lo svolgimento della manifestazione possono essere effettuati esclusivamente da società di sorveglianza incaricate dalla Fiera.
17 Diritto di proprietà
Nell‘ambito delle fiere ibride, la società fieristica esercita il diritto di proprietà in tutto il comprensorio fieristico, per i periodi di montaggio, gestione e smontaggio della manifestazione. La Fiera ha il diritto di dare istruzioni. Sono inoltre da osservare le norme sul diritto di proprietà derivanti dalle direttive tecniche ed eventualmente dalle speciali condizioni di partecipazione. E’ vietato fotografare e introdurre animali. Nel caso di fiere ibride o di fiere puramente virtuali, la società espositiva ha il diritto di fare delle fotografie, disegni, screenshot e registrazioni video dell’accaduto in fiera, delle strutture e stand, degli oggetti esposti ed utilizzarli per pubblicità e
comunicati stampa senza che l‘espositore possa opporsi per qualsiasi motivo. Ciò vale anche per i servizi che la stampa effettua direttamente, su autorizzazione della Fiera.
L‘espositore deve rispettare il regolamento interno specificato dalla società fieristica. Se l‘espositore non è a conoscenza del suo contenuto, è tenuto a informarsi presso la società fieristica o a prendere atto delle edizioni da essa pubblicate, nella forma adeguata.
18 Clausole restrittive nel caso di limitazioni al regolare decorso della fiera
In caso di eventi eccezionali di cui la società fieristica non è responsabile, tenuto conto degli interessi degli espositori all’attuazione della manifestazione e conformemente alle seguenti disposizioni, la Fiera è autorizzata a posticipare, abbreviare, protrarre o chiudere provvisoriamente o definitivamente la manifestazione fieristica (Per impedimento al corso della fiera).
Una tale ragione impeditiva si verifica nel caso di una catastrofe naturale, di un’epidemia, una pandemia, una guerra, un’assemblea violenta, uno sciopero, una serrata, un attacco terroristico, o minaccia di un attacco terroristico, ( ad es. minaccia di bombe), una drastica interruzione del traffico, delle forniture e/o dei servizi di comunicazioni o loro gravi interruzioni tecniche, o in caso di un divieto amministrativo di altro tipo di intervento da parte delle Autorità – a condizione che questo evento non sia soltanto di breve durata e di durata apparentemente temporanea.
Nel caso in cui si verifichi una modifica dei tempi di decorso della fiera, dovuta ad uno di questi eccezionali eventi sopraccitati o ad un caso simile, lo spostamento del decorso della fiera avverrà in un quadro di tempi ragionevole per l’espositore, tenendo conto degli interessi della Società Fieristica. In tale contesto si terrà conto in particolare, affinché il nuovo appuntamento della fiera rispetto a quello della fiera precedente, avvenga all’interno di una differenza temporale del trenta percento, rispetto all’usuale intervallo tra i due eventi. Anche nel caso di una riduzione, prolungamento o chiusura temporanea, totale o parziale, di una fiera, che si trova in una delle condizioni sopra descritte o in un caso simile a questi eventi eccezionali, questo spostamento del decorso della fiera avviene, entro un quadro accettabile per l‘espositore, tenendo sempre conto degli interessi della società fieristica. Nei casi sopra elencati, l’espositore non ha diritto ad una riduzione della quota di partecipazione.
Gli espositori sono esonerati dall’obbligo di pagamento della quota di partecipazione solo se e nella misura in cui la Fiera sarà annullata. Nell’interesse di un’equa ripartizione del rischio tra la società fieristica e l’espositore, quest’ultimo sosterrà una quota adeguata dei costi sostenuti per la preparazione della manifestazione. Tale quota corrisponde all’importo della tassa di recesso prevista nella parte speciale delle presenti condizioni di partecipazione, fino al momento dell’ammissione in fiera. Essa costituisce un compenso di valore per le prestazioni fornite dalla Società Fieristica, all’espositore.
Nel caso di una fiera ibrida, la società fieristica è libera di svolgere l’esecuzione, solo degli elementi puramente virtuali, della fiera ibrida. In tal caso, la quota di partecipazione per quel che concerne i servizi relativi all’evento presente in loco, viene rimborsata. Oltre a questa indennità già contemplata, l’espositore pagherà il forfait media di cui al paragrafo specifico nelle presenti condizioni di partecipazione, nonché la quota di partecipazione per l’elemento puramente virtuale della fiera ibrida.
19 Servizi elettronici e spazi virtuali
In base alla definizione del tipo di evento, la società fieristica fornisce ulteriormente nelle Condizioni Particolari di Partecipazione, i servizi elettronici, oltre ai servizi in loco (nel caso di un evento ibrido) o in sostituzione dei servizi in loco (nel caso di un evento puramente virtuale).
La componente principale della fornitura di servizi elettronici è il funzionamento di una piattaforma, della società fieristica, accessibile via Internet, compresa la disponibilità dei contenuti sulla piatta- forma.
A seconda della natura dell’evento, tramite questa piattaforma vengono offerte ai visitatori varie funzioni, come, in particolare, l‘accesso ai contenuti disponibili nonché l‘accesso alle trasmissioni
audio o video, sia in live streaming, download on demand o formato interattivo con opzioni di partecipazione diretta per i visitatori. L‘accesso alla piattaforma viene fornito ai visitatori in funzione della presentazione esterna o promozione del singolo evento, tramite un sito web messo a disposizione dalla società fieristica o tramite app per smartphone.
Le funzioni a disposizione degli espositori sono specifiche dell‘evento e specificate nell‘OOS. Le opzioni di accesso alla piattaforma per gli espositori saranno rese note agli espositori in modo adeguato e previa opportuna prenotazione separata, di alcuni servizi all‘interno della piattaforma.
Se l‘azienda fieristica è debitrice di servizi elettronici, i suoi obblighi di servizio comprendono solo la fornitura di risorse di sistema o la creazione della possibilità che queste possano essere utilizzate. Le trasmissioni di segnali video e / o audio deve essere trasmesse via scatola di connessione al punto di trasferimento, livello di rete 3 (punto di trasferimento, transizione alla rete geografica senza fili) in qualità media, in dimensioni sufficienti nel quadro della pianificazione del numero dei visitatori, in qualità media e di dimensioni sufficienti per il numero di visitatori che può essere ragionevolmente previsto nel contesto della pianificazione del numero dei visitatori previsti per ciascuna manifestazione.
La responsabilità della società fieristica per le risorse del sistema termina comunque al punto di trasferimento al livello di rete 3 (punto di trasferimento casa, transizione alla rete geografica senza fili). La buona riuscita non è quindi dovuta né per quanto riguarda la trasmissione di immagini e / o segnali audio, né per quanto riguarda l‘accesso individuale alla piattaforma o ai contenuti ivi presenti. Le risorse di sistema, esse a disposizione dalla società fieristica devono garantire una disponibilità per il 95% del tempo su una media annua. L‘azienda fieristica non è tenuta ad alcun backup dei dati.
La società fieristica ha inoltre il diritto di proprietà degli spazi virtuali che sono resi possibili come parte dei servizi elettronici. Ciò include il fatto che le persone che agiscono per conto della società fieristica abbiano sempre accesso a tutti gli spazi virtuali, anche se questi vengono utilizzati da singoli espositori, per eventi speciali.
In sostanza si applica il regolamento interno del quartiere fieristico di Düsseldorf a meno che singole disposizioni a causa della loro natura, non restano inapplicate. Il diritto di proprietà può essere applicato con misure la cui scelta ed il cui contenuto individuale sono a discrezione della società fieristica.
La società fieristica è libera di subordinare le singole prestazioni all’esito di una ragionevole collaborazione con l‘espositore. Nell’ambito della fornitura di servizi elettronici, in particolare allorché si faccia ricorso a subappaltatori, è ammesso che l’espositore sia tenuto a completare con successo una procedura di registrazione o di auten- tificazione anche se questa deve essere effettuata direttamente con il subappaltatore.
20 Rendere possibile la comunicazione
La società fieristica è tenuta a creare condizioni quadro che rendono possibile la comunicazione tra i visitatori e gli espositori. La società fieristica è inoltre tenuta a promuovere la creazione di relazioni di comunicazione orientate agli interessi sia dei visitatori che degli espositori. Questi impegni promozionali sono subordinati alla condizione che, il corrispondente visitatore o espositore partecipi attivamente al raggiungimento della fattibilità, rispondendo in particolare alle interviste della società fieristica.
21 Utilizzo dei sistemi della società fieristica
Per qualsiasi utilizzo, dei sistemi elettronici della società fieristica per la fornitura di servici elettronici vale quanto segue:
tutti i mezzi di autentificazione utilizzati per l’accesso, da parte dell’espositore, in particolare il nome dell’utente, password, token, ecc, devono essere mesi in sicurezza da parte dell’espositore stesso, contro eventuale ingiustificata conoscenza da parte di terzi. L’espositore li metterà a disposizione dei suoi dipendenti solo in base al principio ”need to know”. All‘espositore è fatto divieto di mettere a disposizione di terzi i mezzi necessari a qualsiasi processo di autenticazione e / o di rendere possibile a terzi l‘accesso ad un account utente, anche aggirando il processo di autenticazione.
Viene concordato che tutte le operazioni intraprese da un account dell’espositore, vengono imputate all’espositore stesso, a meno che l’espositore non dimostri caso per caso, l’abuso del suo account da parte di un utente ingiustificato, che non rappresenta l’espositore. Salvo diversamente ed espressamente convenuto con l’espositore in singoli dettagli che derogano da questa regola, l’espositore non ha diritto ad una specifica elaborazione dei sistemi elettronici, ad una concreta immagine o alla presenza di determinate funzioni. La progettazione dei sistemi elettronici comprese le loro funzionalità, soggiace esclusivamente alla discrezione della società fieristica.
All‘espositore è vietato caricare sui sistemi elettronici, temi che, attraverso il loro contenuto, forma o design o in qualsiasi altro modo, violino la legge vigente in Germania o la comune decenza. In particolare, sono vietati i contenuti razzisti, le richieste e l‘incitamento a violare la legge così come i contenuti che violano i diritti di terzi e che incitano contro persone, società o altre organizzazioni. I divieti relativi al caricamento di contenuti valgono anche, sostanzialmente, al download di link, a condizione che all’indirizzo del link, siano disponibili contenuti che non dovrebbero essere caricati.
L‘espositore deve astenersi da qualsiasi attività che possa pregiudicare il funzionamento dei sistemi elettronici o dell‘ infrastruttura tecnica sottostante, o i diritti dell‘azienda espositiva. Ciò include in particolare l‘uso di software, script o database in connessione con l‘uso dei sistemi elettronici, nonché la lettura automatica, il blocco, la sovrascrittura, la modifica, la copia di dati e altri contenuti, a meno che ciò non sia necessario per il corretto utilizzo dei sistemi elettronici. Sono inoltre vietate le registrazioni di trasmissioni audio o video, l‘archiviazione permanente di contenuti offerti solo come live streaming, lo “screen scraping” e simili.
Per i casi in cui, l’espositore, riceva dalla società fieristica dei dati personali, si precisa in particolare che l’espositore, sin dalla ricezione dei dati è responsabile, dell’ulteriore trattamento degli stessi, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
22 Cessione dei diritti
L‘espositore concede alla società fieristica il diritto d’uso, non esclusivo e gratuito, nonché irrevocabile e trasferibile a terzi, spazialmente, temporalmente e senza limitazioni di contenuto, dei contenuti impostati. La società fieristica ha il diritto di utilizzare, modificare e sfruttare i contenuti in qualsiasi momento. Ciò include in particolare il diritto di riproduzione, il diritto di distribuzione e il diritto di comunicazione al pubblico, in particolare il diritto di messa a disposizione del pubblico.
All‘espositore è vietato duplicare, distribuire e pubblicare contenuti, caricati sui sistemi elettronici dalla società fieristica, altri utenti o terzi. È vietata la diffusione e la riproduzione pubblica di qualsiasi contenuto dei sistemi elettronici senza il consenso dell‘azienda fieristica.
In caso di ricorso, dovuto ad una presunta od effettiva violazione o violazione dei diritti di terzi, l‘espositore esenta la società fieristica ed i suoi dipendenti da tutte le pretese di terzi, derivanti da azioni imputabili all‘espositore in connessione con l‘uso del sistema elettronico. L‘espositore si impegna inoltre a rimborsare alla società fieristica tutti i costi sostenuti dalla società fieristica a seguito di reclami di terzi. I costi rimborsabili includono anche le spese che la società fieristica ha avuto diritto di ritenere necessarie, per un‘adeguata difesa, sia di fatto che in termini legali.
23 Disposizioni finali
Tutti gli accordi, le singole autorizzazioni e le disposizioni speciali necessitano almeno dl una conferma per iscritto dell’Ente Fiera. Se sul modulo di ammissione è indicato che lo stesso è stato emesso dalla Fiera di Düsseldorf tramite computer, non è necessaria alcuna altra forma di conferma (Firma). Se l‘espositore è già registrato presso la Società Fieristica, come cliente della manifestazione e dispone di un account personale, e di una firma, gli ordini / offerte sono validi anche quando pervengono in Fiera, sotto forma elettronica.
Tutti i diritti degli espositori nei confronti della Fiera - ad eccezione della responsabilità per dolo - cadono in prescrizione dopo sei mesi. Il termine di prescrizione si calcola a partire dalla fine del mese in cui cade l’ultimo giorno della manifestazione.
Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto così come relative alla conclusione di questo contratto, si applica la legge della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto d’acquisto delle Nazioni Unite (CISG) e del diritto di conflitti di leggi; fermo restando il diritto alla libera scelta della legge applicabile.
Se l’espositore è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto, viene designata la sede della società fieristica come foro competente ed anche foro competente internazionale. Ciò vale anche nel caso in cui l’espositore non abbia un foro generale nel paese e nel caso in cui l’espositore dopo la conclusione del contratto, trasferisce la propria sede, al di fuori dell’ambito di validità dello ZPO (Codice di procedura civile) o se la sua sede o la sua residenza abituale al momento della presentazione del ricorso è sconosciuta. Questo accordo sulla competenza del foro non si applica nel caso in cui la controversia riguarda diritti diversi da quelli patrimoniali, che sono stati assegnati ai tribunali di primo grado indipendentemente dal valore dell’oggetto di controversia o se la legge attribuisce alla controversia una competenza esclusiva.
Nel caso in cui l’espositore perda la causa, la parte perdente dovrà sostenere le spese processuali e quelle della necessaria rappresentanza legale.
La lingua contrattuale è il tedesco. Nel caso in cui verranno effettuate delle traduzioni del presente contratto, queste sono utilizzate esclusivamente a fini informativi, senza alcuna garanzia di correttezza; il contenuto del contratto è determinato esclusivamente dalla versione tedesca.
24 Clausola salvatoria
Se una o più clausola del presente contratto fossero o diventassero inammissibili o non valide, ciò non compromette la validità delle clausole restanti. Al posto della clausola invalida oppure per compensare tale lacuna, le parti dovranno concordare l’inserimento di una clausola che sia il più possibile equivalente sul piano economico a quella invalida.
Se l’invalidità di una clausola dovesse essere ricondotta alla misura di tempo o delle prestazioni in essa indicata (scadenza o data), tale misura legalmente consentita il più possibile equivalente dovrà sostituire la clausola originaria.
Si applica la legislazione della Repubblica Federale Tedesca.
In caso di conflitto sono valide le disposizioni delle condizioni speciali di partecipazione che prevalgono sulle condizioni generali di partecipazione.
Fa fede il testo in lingua tedesca.