DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE.
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
COMPRENSIVE DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
Contratto di assicurazione della Responsabilità civile per la circolazione delle Autovetture e garanzie accessorie
edizione 10/01/2013
NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI
(predisposta in conformità al D.Lgs del 7 settembre 2005, N. 209 art. 185 – Codice delle assicurazioni private e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 2008 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010)
Avvertenza
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Le modifiche apportate, successivamente alla data di stipula della polizza, alla presente nota informativa saranno disponibili sul sito xxx.xxxxx.xx.
La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle condizioni generali di assicurazione.
È possibile calcolare un preventivo collegandosi al sito internet xxx.xxxxx.xx. Il preventivo, formulato in base agli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e alla formula contrattuale offerta dalla Compagnia,è gratuito.
Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all’interno delle C.G.A.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
QUIXA S.p.A. è una Società per Azioni avente sede legale in Xxx Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx - Xxxxxx, e
sede operativa in Via Xxxxx Xxxxxxxxx detto Xxxxxx 11 - Ed. 9 – 00000 Xxxxxx - Xxxxxx.
La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto:
numero telefonico +39.02.89440.1 – Servizio Clienti 199.20.60.60 (il costo della chiamata da telefono fisso è di € 0,062 scatto alla risposta e di € 0,027al minuto IVA INCLUSA. I costi delle chiamate da telefono cellulare sono legati all’operatore utilizzato);
indirizzo internet: xxx.xxxxx.xx;
indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxx.xx.
La Compagnia è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con PROVV. ISVAP 1810 del 26.02.2001 - Gazzetta ufficiale del 12/03/2001 nr. 59, iscritta all’Albo delle Imprese Isvap con n. 1.00140, ed appartenente al gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi Isvap con il n. 041.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
L’ammontare del capitale sociale di QUIXA S.p.A. sottoscritto e di cui all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2011) è di 5.165.000 euro interamente versato, mentre il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 16.898.856 euro (comprensive del risultato di esercizio).
L’indice di solvibilità di QUIXA S.p.A., ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all’ultimo bilancio approvato, è pari al 108,52%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Durata del contratto
Il contratto è stipulato nella formula senza tacito rinnovo e cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza riportata in polizza. QUIXA S.p.A. tuttavia manterrà operanti le garanzie prestate sino alle ore
24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto purché non si sia verificato il furto del veicolo ed il Contraente provveda entro il suddetto termine al pagamento del premio della nuova proposta di polizza eventualmente inviatagli da QUIXA S.p.A. (art. 1 delle C.G.A.).
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Tutte le coperture assicurative offerte e di seguito descritte, sono operanti solo se richiamate sulla Polizza e sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, fino al concorrere dei massimali pattuiti, dello scoperto e relativo minimo o della franchigia, eventualmente indicati Polizza.
Quixa offre le seguenti garanzie:
per i danni involontariamente provocati a terzi:
- la garanzia di Responsabilità Civile
Garanzia prestata con la formula tariffaria Bonus/Malus a copertura dei danni causati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato.
In assenza o in presenza di sinistri avvenuti nel periodo di osservazione, al Contraente viene attribuita una nuova classe di appartenenza da cui deriva l’eventuale riduzione o maggiorazione del premio (Condizioni Generali di Assicurazione, pag. 13, Tabella - Regole evolutive della classe di Compagnia).
Estensione di copertura - Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori
Qualora sia indicata in polizza la presente copertura, la Società, a parziale deroga dell'Art. 18 - "Esclusioni e rivalsa", delle Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato o delle persone a cui il veicolo sia stato affidato in uso a qualsiasi titolo, per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli minori non emancipati o persone soggette a tutela e conviventi (art. 2048 del Codice Civile) purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del genitore o tutore.
Tale rinuncia opera per importi eccedenti € 5.200,00.
Avvertenza
Rivalsa
Esclusioni dalla garanzia assicurativa ed esercizio di rivalsa nei confronti dell’Assicurato
La rivalsa, per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria, è un’azione legale che la Compagnia di assicurazione pone in atto nei confronti dell’Assicurato per recuperare tutto o parte dell’importo pagato a terzi per sinistri non coperti dalla garanzia o pagati nonostante la presenza di limitazioni di copertura, data l’impossibilità stabilita per Xxxxx di negare il risarcimento una volta accertata la responsabilità del proprio Assicurato.
La Società fa valere il proprio diritto di rivalsa nel caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti, per i casi indicati nelle esclusioni della garanzia di Responsabilità Civile e nel caso di mancata distruzione dei documenti assicurativi nell’eventualità prevista contrattualmente e dalle C.G.A..
Il contratto dispiega i suoi effetti sulla base delle dichiarazioni rese all’atto della stipula del medesimo; a fronte di dichiarazioni inesatte o reticenti QUIXA S.p.A. si riserva l’esercizio di rivalsa nei termini di cui ad art. 144 D.Lgs. 209/2005.
Per quanto concerne le esclusioni dalla copertura si rinvia ad una compiuta disamina dell’art. “Esclusioni e Rivalsa” di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione; in particolare si segnalano i seguenti casi:
veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
veicolo guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
veicolo ad uso privato adibito ad esercitazioni di guida nel caso in cui, a fianco del conducente non vi sia persona abilitata, ai sensi della vigente normativa, a svolgere funzioni di istruttore;
veicolo non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada ove siano trascorsi più di quattro mesi dalla data in cui il veicolo stesso si sarebbe dovuto sottoporre alla revisione medesima;
il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso come previsto dalla vigente normativa;
nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. Ad esempio QUIXA S.p.A. ha facoltà di un’eventuale rivalsa qualora al momento del sinistro, risulti che gli occupanti dell’autovettura erano 5 persone mentre il veicolo assicurato era omologato per soli 4 posti.
Si segnala inoltre che, qualora il contratto si sia perfezionato con l’inserimento della formula di “Guida Esperta” ed in caso di sinistro si verificasse che il conducente non presenta i requisiti previsti dalla formula di Guida Esperta, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 15.000, fermo restando il risarcimento nei confronti dei terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza.
Si precisa che tale diritto di rivalsa non verrà esercitato:
- se alla guida del veicolo si trova un addetto alla riparazione del veicolo stesso;
- nel caso in cui l’Assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito a furto, rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevante;
- se il veicolo è utilizzato in caso di necessità adeguatamente documentato.
- dagli eventi imprevisti, che possono causare la perdita totale o il danneggiamento parziale dell’autovettura:
la garanzia Incendio
La Società indennizza i danni materiali e diretti che possono causare la distruzione o il danneggiamento dell’autovettura a seguito di determinati eventi quali ad esempio l’incendio stesso, il fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell’impianto di alimentazione (art.36 delle C.G.A.).
la garanzia Furto
La Società indennizza i danni materiali e diretti che possono essere causati all’autovettura a seguito di determinati eventi quali ad esempio il furto (consumato o tentato) e la rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell’esecuzione od in conseguenza del furto o rapina degli stessi in presenza di manomissione o scasso (art.37 delle C.G.A.).
estensione della copertura furto – xxxxxxxx Xxxxx conseguenti a furto di cose non assicurate
In presenza di operatività della garanzia furto l'assicurazione è estesa ai danni subiti dal veicolo assicurato in occasione di furto, consumato o tentato, di cose non assicurate (art. 43 lettera c) delle C.G.A.).
estensione della copertura furto - garanzia Rimborso delle spese conseguenti a perdita delle chiavi del veicolo
La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto, a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato (art.43 lettera b) delle C.G.A.).
la garanzia Kasko
La Società indennizza i danni materiali e diretti che possono causare la distruzione o il danneggiamento dell’autovettura a seguito di collisione, urto, xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx (xxx.00 delle C.G.A.)
la garanzia Cristalli
La Società indennizza i danni materiali e diretti comprese le spese d’installazione e/o riparazione, per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi (art.40 delle C.G.A.).
la garanzia Eventi Naturali
La Società indennizza, a parziale deroga di quanto previsto nelle Esclusioni art.18, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da:
- grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
- da fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, da allagamenti, da valanghe e slavine, da pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), da franamento o cedimento del terreno, da caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati (art.41 delle C.G.A.)
la garanzia Atti Vandalici
La Società indennizza, a parziale deroga di quanto previsto nelle Esclusioni, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo (art.42 delle C.G.A.)
- negli impegni economici, mediante:
la garanzia Infortuni del Conducente
La Società copre gli infortuni che il Conducente del veicolo assicurato può subire durante la circolazione del veicolo (art.44 delle C.G.A.)
- per l’assistenza all’autovettura e alla persona, mediante:
le garanzia di Assistenza Stradale
La Compagnia in collaborazione con Axa Assistance, garantisce 24 ore su 24 un aiuto immediato in caso di bisogno per il veicolo o per le persone trasportate. In caso di sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa che provvede all’erogazione delle prestazioni, come specificato nell’art.57 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 27), mentre le Esclusioni sono specificate nell’art.63 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 31).
- per i danni ingiustamente subiti, mediante:
la garanzia di Tutela Legale
La Società assicura la tutela legale per la difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale dei propri diritti (art.64 delle C.G.A.).
ESCLUSIONI
Per tutte le garanzie l'assicurazione non comprende:
a) i danni verificatisi in occasione di: guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, grandine, trombe d'aria, trombe marine, uragani, venti, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti e cedimenti del terreno, nonché‚ fenomeni conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività comunque determinatosi, purché‚ il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
c) salvo che per la garanzia Xxxxx, i danni determinati o agevolati da colpa grave delle persone di cui al comma precedente;
d) i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché‚ alle verifiche preliminari e finali previste sul regolamento particolare di gara;
e) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, ancorché‚ in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
f) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
g) i danni indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi.
Avvertenza
Le garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, Kasko sono prestate in ipotesi di continuità di copertura con il contratto precedente.
Ad esclusione quindi del solo caso di veicoli di prima immatricolazione od oggetto di voltura al PRA, l’operatività della garanzia è condizionata alla presenza della medesima nell'ultima polizza del precedente assicuratore.
In caso di sinistro verrà richiesta l'esibizione di documentazione atta a comprovare il soddisfacimento di tale requisito; la mancata produzione di quanto necessario renderà inoperante la garanzia e non si procederà pertanto al pagamento dell'indennizzo.
In caso di danno parziale, la liquidazione sarà effettuata solo a seguito di riparazione del veicolo. Quixa S.p.A si riserva la facoltà di richiedere la documentazione fiscale attestante.
L'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto ed eventuale minimo prevista in polizza.
Informazioni comuni a tutte le garanzie
Avvertenze
• la Franchigia è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato, per ciascun sinistro. L’importo della Franchigia è espresso in cifre e viene convenuto al momento della stipula del contratto di polizza;
• lo Scoperto è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato, per ciascun sinistro. L’importo dello Scoperto è espresso in base percentuale sul danno liquidato e viene dedotto dall’indennizzo. La relativa percentuale è convenuta al momento della stipula del contratto.
Per facilitare la comprensione dei relativi meccanismi di funzionamento, si riportano i seguenti esempi:
Per la garanzia obbligatoria Responsabilità Civile, Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori, Rimborso delle spese per la Perdita chiavi, per la garanzia Tutela Legale e la garanzia Assistenza, Infortuni del Conducente, l’Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il massimale convenuto. Per massimale si intende l’importo fino a concorrenza del quale l’Impresa presta l’assicurazione.
Esempio di applicazione del Massimale
Massimale in polizza 3.000.000,00 euro per sinistro, € 2.500.000,00 euro per i danni alla persona, € 500.000,00 euro per i danni alle cose
Xxxxx accertato 4.000.000,00 euro sia per danni a persone che per danni a cose
Importo liquidato € 2.500.000,00 euro per i danni alla persona e € 500.000,00 euro per i danni alle cose, poiché il limite complessivo del massimale è di 3.000.000,00 euro l’importo liquidabile non può essere superiore
Esempi di applicazione di Franchigia:
• Danno accertato 1.000,00 euro, franchigia prevista in polizza 100,00 euro per sinistro. Importo liquidato 900,00 euro (1.000,00 – 100,00 = 900,00).
Esempio di applicazione di Franchigia con limite massimo d’indennizzo o risarcimento
• Danno accertato 3.000,00 euro, previsto in polizza limite massimo d’indennizzo pari a 2.500,00. euro franchigia prevista in polizza 100,00 euro
Importo liquidato 2.500,00 euro. Poiché il limite di indennizzo è 2.500, 00, l’importo liquidabile (3.000,00 - 100,00 = 2.900,00 ) non può essere superiore.
Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo:
• Danno accertato 10.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro.
Importo liquidato 9.000,00 euro (10.000,00 – 10% = 9.000,00 poiché il 10% di 10.000,00 euro è 1.000,00 ed è superiore al minimo di 250,00).
Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo o risarcimento:
• Danno accertato 11.000,00 euro, previsto in polizza scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.
Importo liquidato 9.900,00 euro (pari 11.000,00 – 10% = 9.900,00 , poiché il 10% di 11.000,00 euro è pari a 1.100,00 ed è superiore al minimo di 250,00). L’importo totale di 9.900,00 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.
• Danno accertato 20.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.
Importo liquidato 15.500,00 euro poiché l’importo di 18.000 euro (pari 20.000,00 – 10% = 18.000,00 ) è superiore al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro.
Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle C.G.A, trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e più precisamente per:
• la garanzia Assistenza gli artt. 57,58,59,60,61,62,63;
• la garanzia Tutela legale gli artt. 64,65,66,67,68,69,70,71;
• la garanzia Incendio l’art 36;
• la garanzia Furto l’ art. 37;
• la garanzia Kasko gli artt. 38,39;
• la garanzia Rottura Cristalli l’art. 40;
• la garanzia Eventi Naturali l’art. 41;
• la garanzia Atti Vandalici l’art. 42;
• la garanzia Xxxxx conseguenti a furto di cose non assicurare l’art. 43 lettera c);
• la garanzia Infortuni del Conducente gli artt. 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56;
3.1 Estensioni della Copertura
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana e per tutti gli stati come previsto dall’art.4 “Estensione territoriale” delle C.G.A.
Per la garanzia Assistenza come previsto dall’art.60 “Estensione territoriale” delle C.G.A. Per la garanzia Tutela Legale come previsto dall’art. 61 delle C.G.A.
3.2 Soggetti esclusi dalla garanzia
Ai sensi dell’art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell’ipotesi in cui il medesimo risulti responsabile del sinistro.
Per quanto concerne i soli danni alle cose non sono garantiti, in quanto non considerati terzi:
il proprietario del veicolo assicurato, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del conducente del veicolo assicurato;
i parenti ed affini fino al terzo grado del conducente e/o dei soggetti di cui al primo punto allorquando risultino a loro carico;
nel caso in cui l’Assicurato sia una società i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui al punto precedente.
4. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza
Il Premio è determinato in base ai dati dichiarati dal Contraente.
Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 C.C., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Società eserciterà il diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325 del C.C. o in conseguenza di cause regolamentate dall’art. 1418 del. C.C. .
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenza
La mancata comunicazione a Quixa di circostanze di aggravamento del rischio oggetto dell’assicurazione, potrebbero comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo / risarcimento nonché la cessazione del contratto di assicurazione (art.7 delle C.G.A.).
Per contratti con vincolo a favore di leasing o finanziarie occorre il benestare delle stesse prima di procedere alla sostituzione o annullamento del contratto.
Al solo scopo esemplificativo, in caso di cambio di residenza del proprietario del veicolo, il Contraente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Società il cambiamento in quanto la provincia di residenza è un parametro tariffario determinante per la diversa profilazione del rischio.
L’esempio di cui sopra, deve intendersi finalizzato esclusivamente alla migliore comprensione dell’avvertenza e limitativo nella sua rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze.
6. Premi
Modalità di adesione e pagamento del premio
Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio.
Il frazionamento semestrale del premio, qualora concesso, comporta una maggiorazione del 8% del premio annuo.
Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa relativi:
all’Intestatario al Pubblico Registro Automobilistico
alle caratteristiche dell’autovettura
alla situazione dei sinistri evidenziata dall’Attestato di rischio
Per aderire al contratto è necessario corrispondere il premio tramite pagamento con Carta di Credito, Lottomatica, PayPal o, qualora previsto, Bonifico Bancario.
Il pagamento può essere effettuato contattando il Servizio Clienti al numero 199.20.60.60 (il costo della chiamata da telefono fisso è di € 0,062 scatto alla risposta e di € 0,027al minuto IVA INCLUSA. I costi delle chiamate da telefono cellulare sono legati all’operatore utilizzato) oppure attraverso il sito internet xxx.xxxxx.xx
In caso di pagamento dei premi tramite sito, la transazione viene effettuata in condizioni di sicurezza attraverso il servizio 3D Secure.
Qualora QUIXA S.p.A. richieda dati bancari al fine di rimborsare sinistri o restituire premi non goduti, le informazioni raccolte verranno conservate e trattate unitamente a quelle anagrafiche.
QUIXA S.p.A. nella commercializzazione dei propri prodotti può avvalersi anche di professionisti esterni, i quali per poter svolgere tale attività devono risultare regolarmente iscritti al Registro Unico degli Intermediari (RUI); nei casi in cui il contratto venga proposto da intermediari iscritti al RUI , gli stessi sono tenuti ad adottare le regole di presentazione e comportamento nei confronti della clientela come previsto dal Reg. ISVAP n.5 dell’ottobre 2006 e successive modifiche.
L’elenco dei partner commerciali è disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx.
Avvertenza |
Sospensione della garanzia |
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. (Articolo 1901 del Codice Civile) |
Avvertenza
Al contratto, può essere applicato uno sconto, nell’ambito di una flessibilità eventualmente concessa dalla compagnia, operando pertanto una riduzione sul premio di tariffa.
7. Informativa in corso di contratto
La Società trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all’Attestazione dello stato del rischio, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti.
Qualora la Compagnia, a seguito di controlli sulla documentazione prodotta dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto, provveda a riclassificarne la classe di merito, ne darà tempestiva comunicazione al Contraente stesso.
8. Attestazione dello stato di Rischio – classe di merito
In occasione della scadenza annuale del contratto la Società, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale, invia al contraente l’attestazione dello stato del rischio sulla base di quanto previsto dalla normativa
vigente da cui risulterà la nuova classe di merito di pertinenza in base alla "Tabella delle regole evolutive" (vedi art.23 delle C.G.A.) a secondo che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
Ove il contratto sia stato stipulato avvalendosi del disposto dell’art. 134 comma 4 bis del Codice delle assicurazioni (fruendo delle agevolazioni del c.d. “decreto Bersani”), l’attestato riporterà indicazione in tal senso che verrà mantenuta anche negli attestati successivi sia emessi da QUIXA S.p.A. che da altro Assicuratore.
L’attestazione sullo stato del rischio varrà sino ad un massimo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto a cui l’attestato medesimo si riferisce nei casi di cessazione del rischio assicurato, sospensione o mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo; il Contraente dovrà peraltro certificare con apposita dichiarazione la sussistenza delle circostanze di cui sopra.
Avvertenza
La classe di merito di conversione universale CU, riportata sull’attestato di rischio, è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. auto di ciascuna compagnia.
Si informa inoltre che nelle Condizioni Generali di Assicurazione (Disciplina di assegnazione della classe di ingresso) è espressamente riportata la tabella con la corrispondenza tra la classe di merito Quixa prevista dal contratto e la classe C.U., classe di Conversione Universale (stabilita dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) che garantisce agli Assicurati la possibilità di passare ad un’altra impresa di assicurazione mantenendo la propria storia assicurativa.
(art. 23 ”Attestazione dello stato del rischio” delle C.G.A.).
9. Diritto di recesso
Avvertenza
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto, salva l'ipotesi in cui il medesimo risulti vincolato a terzi, entro 14 giorni dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, inviando richiesta tramite raccomandata A.R. a QUIXA S.p.A, via Xxxxx Xxxxxxxxx detto Xxxxxx 11 Ed.9, 00000 Xxxxxx; alla richiesta dovranno essere allegati in restituzione Certificato, Contrassegno, Carta Verde, Polizza e dichiarazione di assenza di sinistri nel periodo di cui sopra. Alla ricezione di tali documenti QUIXA S.p.A. provvederà al rimborso del premio pagato, delle relative imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale, trattenendo la quota corrispondente al periodo intercorrente tra la decorrenza del contratto e la ricezione della comunicazione di recesso.
La Società a seguito della risoluzione del contratto rilascia appendice attestante l’esercizio del diritto di recesso.
Ai fini di quanto precede titolo probatorio in termini temporali sarà rappresentato dalle date dei timbri postali e/o della cartolina di avviso di ricevimento.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 codice civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).
Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento, in caso di sinistro da Circolazione stradale, si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'incidente (Art. 2947 Codice Civile).
Qualora il fatto venga qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge per la prescrizione del reato stesso.
11. Legislazione applicabile, foro competente e lingua applicata
Al contratto si applica la legislazione italiana; foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente. Per tutte le informazioni relative al contratto verrà utilizzata esclusivamente la lingua italiana.
12. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in
vigore. In polizza sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili relativi alle singole garanzie prestate.
Alle garanzie presenti in contratto si applicano al premio imponibile le seguenti imposte:
Responsabilità Civile: Contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5% ed imposte variabili sulla base della provincia di residenza dell’intestatario del veicolo.
Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori: Contributo al Servizio Sanitario Nazionale al 10.5% ed imposte variabili sulla base della provincia di residenza dell’intestatario del veicolo.
Furto 13.5%
Xxxxx conseguenti a furto di cose non assicurate: 13.5%
Rimborso delle spese conseguenti a perdita delle chiavi del veicolo: 13.5%
Incendio: 13.5%
Cristalli: 13.5%
Kasko: 13.5%
Eventi Naturali: 13.5%
Atti vandalici: 13.5%
Tutela Legale: 12.5%
Assistenza (Soccorso stradale e sue estensioni): 10.0%
Infortuni del conducente: 2.5%
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza
Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso al Servizio Sinistri di QUIXA S.p.A. entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza tramite:
numero verde 199.20.60.60
dall’estero o in caso di in operatività del nr. +39/02/89440900 indirizzo mail xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx
Ai sensi del Codice delle assicurazioni art. 143 e successive integrazioni e/o modifiche si precisa inoltre che:
- la denuncia deve essere redatta in forma scritta utilizzando, per i sinistri di Responsabilità Civile Auto, il modulo di "Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro”;
- a fronte di omessa o ritardata presentazione della denuncia di sinistro, nonché‚ dell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile;
- in caso di sinistro doloso (furto o atto vandalico) occorre produrre, unitamente alla denuncia di danno, copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti.
Avvertenza
La denuncia è da compilare con la massima attenzione; tra gli elementi, essa deve indicare: la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica dell'incidente; i veicoli in esso coinvolti con le rispettive targhe, con gli estremi dei rispettivi contratti di assicurazione, con le firme e le generalità dei rispettivi conducenti (dati anagrafici e codice fiscale); gli eventuali feriti; gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.
Informazioni relative all'esercizio del diritto di risarcimento del danno da circolazione
Riteniamo comunque utile fornirLe sin d'ora brevi informazioni sulle attività relative al risarcimento dei
danni da circolazione.
La liquidazione dei sinistri può avvenire:
a) sulla base della disciplina del “risarcimento diretto” per i danni al veicolo e per i danni alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o del conducente non responsabile, nonché per lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente non responsabile, quando ricorrono i seguenti elementi:
• la collisione è avvenuta in Italia, X. Xxxxxx o Città del Vaticano tra due soli veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C. Auto con imprese italiane senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
• i veicoli sono targati e non immatricolati all’estero;
• il "modulo blu" di denuncia è firmato da uno o da entrambi i conducenti.
In caso di sinistro rientrante nella disciplina del “risarcimento diretto” il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione (quella che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
b) sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato” per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall’art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005 “Codice delle assicurazioni”. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di Xxxxx a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dall’art. 148 del D.Lgs. n. 209/2005);
c) sulla base della procedura di risarcimento ordinaria prevista dall’art. 148 del “Codice delle assicurazioni” per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti.
Avvertenza
La Società è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti.
I termini sono: 30 giorni in caso di danni all’autovettura o a cose e in presenza di ”modulo blu” firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in presenza di ”modulo blu” firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.
I termini di legge per il risarcimento di un sinistro sono disciplinati all’art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 e all’art. 148 del C.D.A.).
(Art. 73 ”Disciplina del risarcimento” delle C.G.A.)
E’ possibile consultare i riferimenti del Centro di Liquidazione Danni sul sito internet xxx.xxxxx.xx
Avvertenza
La Compagnia, per la gestione dei sinistri riguardanti la garanzia Tutela Legale e Assistenza stradale si avvale della collaborazione di Axa Assistance, come specificato negli artt. 58 e 64 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 27 e 35) a cui si rinvia.
Avvertenza
Fondo vittime della strada
Sono risarciti, dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale di Legge, i danni a persone e cose causati da:
• veicoli non assicurati;
• veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
• veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
• veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
• veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:
• i danni alla persona;
• i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona;
La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall’ISVAP a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 00.000000, xxx.xxxxxx.xx.
14. Reclami
Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati per iscritto secondo le seguenti modalità:
posta – QUIXA S.p.A. c.a. Ufficio Reclami, via Leopardi, 15 – 00000 Xxxxxx avendo cura di indicare:
- nome, cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fare riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
Xxx l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx (fax 00.00.000.000 – 00.00.000.000), corredando il reclamo con:
- nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
Possono essere presentati direttamente all’ISVAP, secondo le modalità sopra indicate, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.
E’ inoltre possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, per la risoluzione delle liti transfrontaliere.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Resta salva, in ogni caso, la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
15. Incidenti stradali con controparti estere Incidenti avvenuti in Italia con veicoli esteri
In caso di incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI, all'indirizzo UCI - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX indicando ogni dato utile a rendere più agevole, e perciò più veloce, il lavoro dell' UCI. In particolare andranno indicati i seguenti dati:
Nazionalità e targa del veicolo estero
Caratteristiche tecniche del veicolo estero
Tipo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.)
Marca e modello (Fiat Punto, Opel Astra, ecc.)
Cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero
Cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero
Nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero
Estremi dell'autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località
Copia della constatazione amichevole d'incidente (modulo CID), se disponibile
Copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibile
Descrizione dell'incidente
Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.
Se l'incidente ha provocato lesioni personali, occorre indicare l'età, l'attività il reddito, l'entità delle lesioni, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.
L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione.
Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di individuare chiaramente la Compagnia di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l'UCI svolgerà accertamenti nel Paese di immatricolazione del veicolo, sia per rintracciare la Compagnia assicuratrice e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72.
Le ricerche vengono svolte da UCI interessando il Bureau nazionale del Paese di immatricolazione del veicolo estero e possono richiedere anche tempi lunghi. Per questo motivo è interesse del danneggiato indicare fin dalla prima richiesta di risarcimento, tutti gli elementi utili in suo possesso.
Incidenti avvenuti in un paese estero con veicoli esteri
Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro.
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), inviare apposita richiesta al Centro Informazioni Isvap, all’indirizzo:
ISVAP - Centro di Informazione Italiano - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx FAX: 06. 00000000
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx
indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota).
N.B.: Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.
Incidenti avvenuti in uno degli stati dello spazio economico europeo a causa di un veicolo non identificato o non assicurato
In caso di Incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A. xxx.xxxxxx.xx, gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di
indennizzo nazionale.
16. Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro
Se il contratto è operante nella formula tariffaria bonus malus, il Contraente può rimborsare alla Società, in concomitanza con la scadenza anniversaria della polizza, l’importo di uno o più sinistri liquidati dalla società nell’anno trascorso, i quali abbiano determinato l’applicazione del malus al contratto ottenendo pertanto il rilascio di attestazione sullo stato del rischio redatta come se il sinistro (o i sinistri) non si fossero verificati. Le modalità di esercizio di quanto precede variano a seconda che i sinistri si siano liquidati in regime di risarcimento diretto (artt. 149 e 150 D. Lgs. 209/2005) o risarcimento ordinario. Nel primo caso la procedura di rimborso dovrà essere attivata tramite la CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) in conformità a tempi e modalità di volta in volta previsti dalla Concessionaria stessa; nel secondo caso il rimborso dovrà essere effettuato direttamente a QUIXA S.p.A.
17. Arbitrato
Avvertenza
Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dalle C.G.A. all’art.54 “Controversie – Arbitrato irritale” per la garanzia Infortuni del guidatore e all’art.71 ”Gestione del sinistro” per la garanzia Tutela Legale, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
18. Accesso agli atti dell’impresa
A norma dell’art. 146 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, l’Assicurato e il danneggiato hanno diritto di accedere agli atti della Compagnia di assicurazione che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno causati da incidenti stradali.
Tale richiesta può essere fatta:
se il danneggiato ha già avuto un’offerta di risarcimento
se la compagnia di assicurazione comunica che non intende fare offerta e ne precisa i motivi
se la compagnia di assicurazione non ha fatto alcun genere di offerta.
In conformità al D.M. 29/10/2008 n. 191 il richiedente può fare richiesta di accesso mediante raccomandata
A.R. o a mezzo fax con conferma di invio oppure consegnata a mano. Gli uffici riceventi devono comunicare entro 15 giorni se la richiesta è irregolare o incompleta e devono indicare il Responsabile a cui è stato assegnato il compito per la trattazione del sinistro.
L’Assicurato o il danneggiato deve avere la possibilità di accedere agli atti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’impresa di assicurazione. In caso contrario può rivolgersi all’ISVAP.
19. Altre informazioni precontrattuali
Il Contraente ha diritto di scegliere se ricevere e trasmettere il contratto, la documentazione precontrattuale e contrattuale nonché, durante la validità del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente su supporto cartaceo o altro supporto durevole tramite posta o e-mail; ha diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione su supporto cartaceo della documentazione di cui al punto precedente e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che tale circostanza non sia incompatibile con il contratto concluso; prende atto che la Compagnia richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto inviato dalla Compagnia; il Contraente per la sottoscrizione e la restituzione del contratto potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole (salvo che il contratto sia stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art.71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e trasmetterlo alla Compagnia a mezzo posta, e-mail o fax.
Richiesta informazioni
Eventuali richieste relative al rapporto assicurativo vanno inoltrate via e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx al fax 000.000.000 o a Quixa S.p.A., Via Xxxxx Xxxxxxxxx detto Xxxxxx 11 Ed.9, 00000 Xxxxxx. Entro venti giorni dalla ricezione viene fornito riscontro scritto dando precedenza alle richieste inviate mediante e-mail.
Sito Internet – Aggiornamenti
Avvertenza
Si rinvia al sito internet xxx.xxxxx.xx per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
QUIXA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
QUIXA S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Xxxxxxx Xxxxxxx
GLOSSARIO
Termini ai quali le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Antifurto: impianto di protezione contro il furto del veicolo, costituito da un insieme di apparecchiature elettroniche o meccaniche atte ad impedire l'avviamento del motore o il movimento del veicolo e/o a inviare una segnalazione a seguito di tentativi di manomissione, effrazione, intrusione o sollevamento del veicolo.
Antifurto satellitare: sistema che, salvo casi di forza maggiore, allerta, in caso di furto o tentato furto, un’apposita centrale operativa con la quale esiste regolare contratto di telesorveglianza. Tale centrale segnala il furto o il tentativo di furto ad apposita struttura e/o al sottoscrittore del contratto di telesorveglianza individuando tramite tecnologia GPS l’esatta posizione del veicolo.
Appropriazione indebita: l'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui sia abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall’art. 646 Codice Penale.
Assicurato:
a) nel settore Responsabilità Civile verso terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è protetta dal contratto;
b) negli altri settori di rischio, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Atto vandalico: il danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento del veicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 Codice Penale.
Audiovisivi: autoradio, lettori di nastri e/o altre tipologie di supporto elettronico (CD, MP3…), amplificatori, altoparlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefoni, navigatori satellitari (anche se facenti parte di impianti antifurto) e simili, purché le suddette apparecchiature siano stabilmente installate sul veicolo e non estraibili, esclusi in ogni caso antenne, cavi e cablaggi.
Carta Verde: documento attestante l’estensione della copertura di assicurazione R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella carta verde medesima.
Classe C.U.: classe di merito di Conversione Universale stabilita dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 (per le autovetture la Classe C.U. è equivalente alla vecchia classe di merito CIP 93).
Codice delle assicurazioni (CdA) (D.Lgs. n. 209/2005): il Codice delle Assicurazioni private previsto dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 1469 bis del Codice Civile o art. 3 del D. Lgs. Nr. 206/2005).
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.
Degrado: percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che
si autopropaga con elevata velocità.
Flotta: Per flotte si intendono parchi con più di 10 veicoli, assicurati sia con libro matricola che con polizze singole, di proprietà dello stesso soggetto (persona fisica o persona giuridica).
Franchigia: la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.
Furto: l'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall’art. 624 Codice Penale.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procura lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Locatario: l’utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
Massimali: somme fino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.
M.C.T.C. la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
Optional: ogni dotazione, identificata in polizza o nella fattura di acquisto, fornita in origine dalla casa costruttrice del veicolo, escluso quanto indicato nella definizione di audiovisivi.
Parti: il Contraente e la Società.
Perdita totale: la perdita si considera totale quando il veicolo, in seguito a furto o rapina, non è stato ritrovato nei 60 giorni successivi alla data di denuncia del sinistro alle Autorità competenti oppure quando, a seguito di incidente o in caso di ritrovamento dello stesso entro 60 giorni dal furto o dalla rapina, le spese per la riparazione del veicolo superano l’80% del valore dello stesso al momento del sinistro.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
P.R.A.: il Pubblico Registro Automobilistico (od altro archivio nazionale veicoli equipollente previsto per legge).
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Proprietario del veicolo: l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina: sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
R.C.A.: abbreviazione di Responsabilità Civile Auto, cioè l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dal Codice delle
assicurazioni.
Risarcimento: somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto: procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del Codice delle assicurazioni ed entrata in vigore il 1° febbraio 2007.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa: diritto dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato di recuperare l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l’assicuratore stesso avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Scasso: rottura, effrazione, manomissione.
Scoperto: la percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
Sinistro: in tutti i settori di rischio, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Società: QUIXA S.p.A.
Tariffa: le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte dalla Società e rese note al pubblico.
Tutela Legale: l’assicurazione di tutela legale ai sensi degli artt. 163,164,173 e 174 e correlati del Codice delle assicurazioni.
Valore a nuovo: il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, al momento della stipulazione del contratto.
Valore commerciale: il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante dal prezzo di mercato, determinato, tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello.
PRODOTTO MOTOR AUTOVETTURE
Condizioni Generali di Assicurazione
Contratto di assicurazione per le Autovetture
EDIZIONE 10/01/2013
INDICE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | pag. 2 |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE R.C. AUTO | pag. 8 |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI | pag.16 |
GARANZIA INCENDIO | pag.19 |
GARANZIA FURTO | pag.20 |
GARANZIA KASKO | pag.20 |
GARANZIA ROTTURA CRISTALLI | pag.21 |
GARANZIA EVENTI NATURALI | pag.21 |
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | pag.22 |
GARANZIE ACCESSORIE | pag.22 |
GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE | pag.23 |
GARANZIA ASSISTENZA | pag.27 |
GARANZIA TUTELA LEGALE | pag.35 |
CENNI SULLA DISCIPLINA DEL RISARCIMENTO DIRETTO | pag 39 |
TABELLA DI VALORIZZAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITA’ PERMANENTE | pag 41 |
TABELLA DI RIEPILOGO MODIFICHE AL CONTRATTO | pag 42 |
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | pag 43 |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1) PERIODO DI COPERTURA – DURATA DEL CONTRATTO
Le garanzie sono operanti dalle ore 24,00 della maggiore tra la data di decorrenza del contratto e la data di pagamento del premio. Il contratto ha come durata un anno, non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alle ore 24,00 della data di scadenza indicata in polizza. Non sono quindi previsti i 15 giorni di mora di cui all’art. 1901, secondo comma del Codice Civile.
QUIXA S.p.A. tuttavia manterrà operanti le garanzie prestate sino alle ore 24.00 del 15° giorno
successivo alla data di scadenza del contratto purchè non si sia verificato il furto del veicolo ed il Contraente provveda entro il suddetto termine al pagamento del premio della nuova proposta di xxxxxxx eventualmente inviatagli da QUIXA S.p.A.
Art.2) MODALITA’ DI ADESIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO
Per aderire al presente contratto, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente, è necessario che il medesimo corrisponda il premio nelle modalità indicate nella lettera accompagnatoria o altrimenti qualificategli tramite i consulenti personali e/o il sito internet.
La ricevuta di versamento o l’estratto conto costituiscono quietanza di pagamento.
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne è stato concesso il frazionamento in rate semestrali. Se il pagamento è suddiviso in rate, ogni rata deve essere pagata alla scadenza stabilita, altrimenti la garanzia resterà sospesa dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza.
In seguito alla ricezione dei documenti di polizza il Contraente dovrà inviare a QUIXA S.p.A. la documentazione prevista nella lettera allegata al contratto in modo da consentire alla Società di verificare la congruità di quanto dichiarato in fase di stipula fermo restando che QUIXA S.p.A. si riserva la facoltà di verificare, prima dell’emissione della polizza, la correttezza dei dati risultanti dall’attestazione dello stato del rischio nonché dell’identità del Contraente e dell’intestatario del veicolo se persona diversa.
Ove dall’esame della documentazione si riscontrassero elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del premio su basi differenti, la Società provvederà alla sostituzione del contratto ed avrà titolo per esigere l’eventuale conguaglio di premio nel caso risultasse a suo favore e provvederà invece al rimborso nel caso in cui il medesimo risultasse a favore del Contraente.
In caso di mancato invio della documentazione o mancata corresponsione del conguaglio a suo credito, la Società si riserva il diritto di esperire azione di rivalsa in caso di sinistro secondo quanto previsto dall’art. 144 del Codice delle assicurazioni oltre che, in ogni caso, di ricollocare il contratto nella classe CU di massima penalizzazione.
Art.3) DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto, salva l'ipotesi in cui il medesimo risulti vincolato a terzi, entro 14 giorni dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, inviando richiesta tramite raccomandata A.R.; alla richiesta dovranno essere allegati in restituzione Certificato, Contrassegno, Carta Verde, Xxxxxxx e dichiarazione di assenza di sinistri nel periodo di cui sopra. Alla ricezione di tali documenti QUIXA S.p.A. provvederà al rimborso del premio pagato, delle relative imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale, trattenendo la quota corrispondente al periodo intercorrente tra la decorrenza del contratto e la ricezione della comunicazione di recesso. La Società a seguito della risoluzione del contratto rilascia appendice per il diritto di recesso.
Ai fini di quanto precede, titolo probatorio in termini temporali sarà rappresentato dalle date dei timbri postali e/o della cartolina di avviso di ricevimento.
Art.4) ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea nonché, per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera.
L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde rilasciata contestualmente al certificato e contrassegno, non siano barrate.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio del presente contratto; nel caso di rate intermedie trova applicazione l’art. 1901 2° comma del Codice Civile, e la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello di scadenza della rata intermedia. Per quanto concerne le scadenze anniversarie, vale quanto esposto al precedente art. 1 “Periodo di copertura – Durata del Contratto”.
Art.5) DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Il Premio è determinato in base ai dati dichiarati dal Contraente.
Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora sia applicabile l'art. 144 del Codice delle assicurazioni, la Società eserciterà il diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art.6) ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente o l’Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Art.7) VARIAZIONE DEL RISCHIO
Qualora nel corso del contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le disposizioni di cui agli artt. 1897 – 1898 del Codice Civile.
Per contratti con vincolo a favore di leasing o finanziarie occorre il benestare delle stesse prima di procedere alla sostituzione o annullamento del contratto.
Art.8) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO
Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita consente la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l’alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.
Nel caso di conto vendita, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo idonea documentazione probatoria attestante la consegna in conto vendita.
a)Trasferimento con sostituzione veicolo. Nel caso in cui l’alienante, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, si procede all’eventuale conguaglio del premio previa fornitura della documentazione richiesta dalla Società (esempio su veicolo alienato: perdita di possesso del veicolo, atto di vendita/consegna in conto vendita; esempio su veicolo in sostituzione: carta di circolazione aggiornata). In tal caso l’assicurazione non è più valida per il veicolo alienato e diviene valida per il nuovo veicolo, secondo i criteri di cui al precedente Art. 2 – “Modalità di adesione e Pagamento del premio”, dalle ore e dal giorno previsti dal documento con il quale la Società stabilisce le nuove condizioni di garanzia.
La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito “Bonus/Malus” in corso sempre che non si verifichi cambio di proprietario, di settore di tariffa o di forma di assicurazione.
Ai sensi del punto 6 art. 8 del Reg. ISVAP Nr. 4 del 09/08/2006, nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, QUIXA S.p.A. classificherà il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione sullo stato del rischio; analogamente si procederà nel caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
Il Contraente è tenuto alla distruzione del certificato, contrassegno di assicurazione e della carta verde del veicolo assicurato. La Compagnia si riserva comunque la facoltà di chiedere in tutti i casi al Contraente, la restituzione mediante raccomandata dei suddetti documenti prima di dar seguito all’operazione richiesta. La mancata o intempestiva comunicazione alla Compagnia della perdita del possesso/vendita del veicolo o la mancata distruzione/spedizione dei suddetti documenti sarà motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data della perdita di possesso/vendita del veicolo assicurato.
b) Trasferimento con cessione del contratto di assicurazione. Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il cedente e il cessionario sono tenuti a darne comunicazione alla Società.
Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Il cessionario deve fornire tutte le indicazioni necessarie per la valutazione del nuovo rischio.
La Società prenderà atto della cessione mediante emissione di nuova polizza in sostituzione della polizza ceduta, sulla base delle condizioni di polizza e di tariffa in vigore al momento della sostituzione con eventuale conguaglio del premio, (per i contratti stipulati con formula Bonus/Malus, la classe di assegnazione riferita al cessionario si intende essere rappresentata dalla classe di ingresso).
Nel caso in cui l’acquirente del veicolo comunichi di non accettare il nuovo premio o comunque dichiari di non voler subentrare nel contratto del veicolo ceduto, la Società provvederà all’annullamento della polizza con rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.
Il Contraente è tenuto alla distruzione del certificato, contrassegno di assicurazione e della carta verde del veicolo assicurato. La Compagnia si riserva comunque la facoltà di chiedere in tutti i casi al Contraente, la restituzione mediante raccomandata dei suddetti documenti prima di dar seguito all’operazione richiesta. La mancata o intempestiva comunicazione alla Compagnia della vendita del veicolo o la mancata distruzione/spedizione dei suddetti documenti sarà motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data della vendita del veicolo assicurato.
c) Trasferimento con annullamento del contratto. Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita del veicolo senza cessione del contratto all’acquirente, il cedente è tenuto a darne comunicazione alla Società.
Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; è tenuto altresì a fornire documentazione probatoria attestante la vendita ed il modulo di annullamento fornito dalla Società.
In tal caso il contratto si risolve e la Società su richiesta del Contraente, restituisce la parte di premio R.C.A., al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e
non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione sopra indicata.
Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla consegna in conto vendita del veicolo, la Società restituisce la parte di premio R.C.A. non usufruita, calcolata a partire dal momento della documentata consegna in conto vendita.
Nel caso in cui successivamente alla consegna in conto vendita del veicolo l’incarico non vada a buon fine e l’Assicurato proprietario intenda continuare ad utilizzare il veicolo rimasto invenduto, si dovrà stipulare un nuovo contratto con assegnazione della classe di ingresso (classe di merito C.U. 14) sempre che l’Assicurato fornisca idonea documentazione probatoria attestante il conto vendita.
Il Contraente è tenuto alla distruzione del certificato, contrassegno di assicurazione e della carta verde del veicolo assicurato. La Compagnia si riserva comunque la facoltà di chiedere in tutti i casi al Contraente, la restituzione mediante raccomandata dei suddetti documenti prima di dar seguito all’operazione richiesta. La mancata o intempestiva comunicazione alla Compagnia della perdita del possesso/vendita del veicolo o la mancata distruzione/spedizione dei suddetti documenti sarà motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data della perdita di possesso/vendita del veicolo assicurato.
d) Trasferimento con sostituzione di veicolo non assicurabile. Nel caso in cui l’alienante, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà non assicurabile presso la Compagnia il contratto si risolve e la Società su richiesta del Contraente, restituisce la parte di premio R.C.A., al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione (modulo di annullamento fornito dalla Società, documentazione attestante la perdita di possesso del veicolo).
Il Contraente è tenuto alla distruzione del certificato, contrassegno di assicurazione e della carta verde del veicolo assicurato. La Compagnia si riserva comunque la facoltà di chiedere in tutti i casi al Contraente, la restituzione mediante raccomandata dei suddetti documenti prima di dar seguito all’operazione richiesta. La mancata o intempestiva comunicazione alla Compagnia della perdita del possesso/vendita del veicolo o la mancata distruzione/spedizione dei suddetti documenti sarà motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data della perdita di possesso/vendita del veicolo assicurato.
Art.9) CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società ed a fornire, nel caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva, l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
Si intende equiparata alla demolizione la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall’art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d’ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del veicolo ed il veicolo stesso non sia stato reclamato dall’intestatario). Per la sola distruzione o demolizione, il Contraente in sostituzione dell’attestazione del
P.R.A. può fornire come documentazione il certificato di presa in carico (di cui all’art. 46, 4° comma del D.Lgs.5/2/1997, n. 22) rilasciato da centro di raccolta autorizzato o da concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.
Nei predetti casi di cessazione del rischio il contratto si risolve e la Società su richiesta del Contraente, restituisce la parte di premio R.C.A., al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione sopraindicata alla Società.
Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successiva ad una sospensione del contratto, il premio R.C.A., al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario
Nazionale, corrisposto e non usufruito viene restituito, su richiesta del Contraente, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta alla Società della cessazione del rischio.
Qualora invece il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito od esportato sia reso valido per un altro di sua proprietà, la Società procede all’emissione di nuovo contratto con conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo previa fornitura della documentazione richiesta dalla Società (esempio su veicolo non più in circolazione: perdita di possesso del veicolo; esempio su veicolo in sostituzione: carta di circolazione aggiornata). In tal caso l’Assicurato – fermi il Contraente e il proprietario assicurato – che sostituisca il veicolo ha diritto alla conservazione della classe di merito”Bonus/Malus” già maturata sempre che non si verifichi cambio di settore di tariffa o di forma di assicurazione.
Il Contraente è tenuto alla distruzione del certificato, contrassegno di assicurazione e della carta verde del veicolo assicurato. La Compagnia si riserva comunque la facoltà di chiedere in tutti i casi al Contraente, la restituzione mediante raccomandata dei suddetti documenti, prima di dar seguito all’operazione richiesta. La mancata o intempestiva comunicazione alla Compagnia della perdita del possesso del veicolo o la mancata distruzione/spedizione dei suddetti documenti sarà motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data della perdita di possesso del veicolo assicurato.
Art.10) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO (O ALTRI CASI DI CIRCOLAZIONE AVVENUTA CONTRO LA VOLONTÀ DELL’ASSICURATO)
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 del Codice delle assicurazioni, l’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza (fermo l’eventuale intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, così come previsto dall’art. 283 del Codice delle assicurazioni).
Nei casi predetti di sottrazione del veicolo il contratto è risolto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza.
Il Contraente deve darne immediatamente notizia alla Società fornendo contestualmente copia della denuncia presentata all'Autorità competente.
In deroga all’art. 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’Assicurato, dietro
presentazione dell’originale della denuncia di furto totale (o rapina o appropriazione indebita o altro reato c he comporti la circolazione contro la volontà dell’Assicurato) rilasciata dall’Autorità competente (copia della stessa verrà acquisita dalla Società), ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale.
L’Assicurato proprietario, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso la Società stessa, in caso di furto totale del veicolo (o reati sopra indicati) ha diritto di ottenere l'attestazione dello stato del rischio per assicurare la R.C.A. dell’eventuale veicolo acquistato in sostituzione del precedente, usufruendo della classe di merito già maturata, purché ne faccia tempestiva richiesta a QUIXA S.p.A..
In tali circostanze la Società è tenuta a rilasciare su richiesta del Contraente, entro 15 giorni, l’attestazione sullo stato del rischio relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa (intendendosi per tale l’ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso). Al momento della richiesta il Contraente è tenuto a presentare la denuncia in originale rilasciata dall’Autorità competente (copia della stessa verrà acquisita dalla Società).
Qualora l’Assicurato proprietario si rivolga ad altra impresa assicuratrice ha diritto al mantenimento della classe di merito (classe di conversione universale C.U.) anche presso altro assicuratore.
Il Contraente è tenuto a consegnare al nuovo assicuratore oltre all’attestazione di cui sopra, copia della denuncia rilasciata dall’Autorità competente nonché ad esibire il precedente contratto assicurativo.
Art.11) MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso al Servizio Sinistri di QUIXA S.p.A. entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza tramite:
numero verde 199.20.60.60
dall’estero o in caso di in operatività del nr. +39/02/89440900 indirizzo mail xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx
Ai sensi del Codice delle assicurazioni art. 143 e successive integrazioni e/o modifiche si precisa inoltre che:
- la denuncia deve essere redatta in forma scritta utilizzando, per i sinistri di Responsabilità Civile Auto, il modulo di “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro”;
- a fronte di omessa o ritardata presentazione della denuncia di sinistro, nonché dell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile;
- in caso di sinistro doloso (furto o atto vandalico) occorre produrre, unitamente alla denuncia di danno, copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti.
Art.12) GESTIONE DELLE VERTENZE
La Società assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale. In questa sede, ove è possibile per l’indagato, ai sensi di legge, nominare fino a due legali, l’Assicurato può nominare un legale designato dalla Società, i cui compensi saranno a carico della stessa sino all’atto di tacitazione dei danneggiati, tenendolo come difensore esclusivo od affiancandolo a un suo eventuale legale di fiducia.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed è tenuto altresì a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda e a comunicare tempestivamente alla Società gli atti processuali che gli venissero notificati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
Art.13) ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all’assicurazione, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Art.14) FORO COMPETENTE
Per la scelta del Foro competente si fa riferimento alle norme di Legge in vigore.
Art.15) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE R.C. AUTO
Art.16) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura, in conformità alle norme di legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.
L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private; tuttavia per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia è prestata per il massimale indicato in polizza, con il massimo di € 750.000,00 per sinistro.
L’assicurazione comprende:
a) la responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo, ferme le esclusioni di cui all’Art. 18) – “Esclusioni e rivalsa”. I trasportati non sono considerati terzi fra di loro;
b) quando il veicolo identificato in polizza è destinato al trasporto cose la garanzia comprende la responsabilità del Contraente e – se persona diversa – del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.
Le persone trasportate sul veicolo o coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi;
c) la responsabilità civile della circolazione del veicolo assicurato anche quando è agganciato al veicolo assicurato un rimorchio a condizione che il traino sia effettuato nel rispetto delle norme di legge e che sia il veicolo assicurato che il rimorchio risultino regolarmente omologati ai sensi della vigente normativa. Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone eventualmente occupanti il rimorchio (cosiddetto rischio statico).
d) nel caso di veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap, l’assicurazione vale per i trasportati che necessitano di sedia a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa con l’aiuto di mezzi meccanici.
Art.17) SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA
Non è considerato terzo e quindi non beneficia delle prestazioni garantite dalla garanzia di R.C.A., il conducente del veicolo responsabile del sinistro.
Non sono inoltre considerati terzi esclusivamente per i danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’art. 2054 terzo comma del Codice Civile ed all’art. 91 comma 2 del Codice della Strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi naturali o adottivi del guidatore e del proprietario del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti descritti al punto a).
Art.18) ESCLUSIONI E RIVALSA
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
b) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o documento equipollente;
c) in caso di dolo del conducente;
d) non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché‚ alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.
e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del Codice della Strada. In tali casi la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato conservando peraltro la facoltà di esercitarla, entro il limite di € 5.000,00 per sinistro, nei confronti del solo conducente anche nell’eventualità che lo stesso coincida con la figura del proprietario o locatario del veicolo.
f) nel caso di veicolo non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada ove siano trascorsi più di quattro mesi dalla data in cui il veicolo stesso si sarebbe dovuto sottoporre alla revisione medesima.
g) se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso come da normativa vigente.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle assicurazioni, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
Art.19) FORMULE DI GUIDA
La garanzia è prestata con la formula “Guida Libera”.
Con tale formula, il veicolo assicurato può essere guidato da qualunque Conducente purché abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente in Italia.
Quixa S.p.A si riserva la possibilità di offrire al Contraente la formula “Guida Esperta”.
Con tale formula il veicolo può essere guidato, oltre che dall’intestatario al PRA, solo da Conducenti che abbiano compiuto ventisei anni e conseguito la patente da almeno 3 anni.
Qualora, in caso di sinistro, il Conducente non presenti i requisiti previsti dalla formula “Guida Esperta”, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di
€ 15.000, fermo restando il risarcimento nei confronti dei terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza.
Si precisa che tale diritto di rivalsa non verrà esercitato:
- se alla guida del veicolo si trova un addetto alla riparazione del veicolo stesso;
- nel caso in cui l’Assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito a furto o fatto doloso di terzi penalmente rilevante;
- se il veicolo è utilizzato in caso di necessità adeguatamente documentato.
Art.20) DEFINIZIONE FORMA TARIFFARIA
La presente assicurazione è stipulata nella forma”Bonus-Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione come di seguito definiti, e che si articola in più classi di appartenenza (18 classi di merito) corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella delle regole evolutive (tabella pag.14).
Tabella classi di bonus malus e coefficienti di determinazione del premio Quixa S.p.A. per polizze con effetto fino al 21 dicembre 2012
CU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Coef. | 0,563 | 0,566 | 0,580 | 0,618 | 0,669 | 0,684 | 0,722 | 0,760 | 0,789 | 0,817 | 0,874 | 1,050 | 1,134 | 1,740 | 2,365 | 2,750 | 3,300 | 3,850 |
Tabella classi di bonus malus e coefficienti di determinazione del premio Quixa S.p.A. per polizze con effetto dal 22 dicembre 2012
CU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Coef. | 0,563 | 0,572 | 0,580 | 0,618 | 0,656 | 0,670 | 0,708 | 0,745 | 0,773 | 0,817 | 0,874 | 1,008 | 1,089 | 1,653 | 2,365 | 2,750 | 3,300 | 3,850 |
Le variazioni in diminuzione del premio in assenza di sinistri, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore, sono altresì descritte nella tabella di cui all’Allegato 1 del presente Fascicolo Informativo.
Art.21) PERIODI DI OSSERVAZIONE
Per l'applicazione delle regole evolutive è da considerare, ai fini dell'osservazione, il periodo di effettiva copertura che inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione.
Art.22) DISCIPLINA DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI INGRESSO
STIPULA CONTRATTO | CASISTICA | CLASSE DI ASSEGNAZIONE CU | DOCUMENTAZIONE NECESSARIA* | |
1 | Veicolo già assicurato in tariffa Bonus Malus con attestato di rischio non scaduto da oltre un mese Se l’ attestato di rischio è scaduto da oltre un mese ma non oltre 5 anni | Classe CU come risultante dall’attestazione dello stato di rischio | - carta di circolazione e certificato di proprietà; - attestato di rischio; - copia del documento di identità; - dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo. | |
2 | Prima polizza dopo l’acquisto di un nuovo veicolo/voltura di un veicolo usato. | Classe CU 14 | - carta di circolazione e certificato di proprietà; - documento di identità. |
3 | Ipotesi di applicabilità dell’ art. 134 comma 4bis del Codice delle assicurazioni (Decreto Bersani): - II° Veicolo del medesimo proprietario - Da veicolo di un Parente Convivente | Classe CU come risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato | - documenti presenti al punto 2 - attesto di rischio del veicolo dal quale si mutua la classe; - copia della polizza in vigore sul veicolo dal quale si mutua la classe; - stato di famiglia/autocertificazione di composizione del nucleo familiare. | |
4 | Nuova polizza a seguito di furto/dismissione del veicolo | Classe CU come risultante dall’attestazione di rischio riferita al precedente veicolo purchè in corso di validità come definita al punto 1 | - carta di circolazione e certificato di proprietà; - denuncia di furto/atto di vendita/rottamazione/conto vendita/esportazione del veicolo; - attestato di rischio riportante la targa del veicolo precedente; - copia del documento di identità. | |
5 | Xxxxxxx già assicurato con polizza temporanea | Classe CU risultante dal precedente contratto o classe CU 14 se il precedente contratto non esplicita la classe di assegnazione. | - carta di circolazione e certificato di proprietà oppure se ancora non disponibili la documentazione temporanea rilasciata dall’agenzia di pratiche auto. - copia del documento di identità; - copia della polizza temporanea. | |
6 | Veicolo assicurato con forma tariffaria diversa da quella Bonus/Malus | Classe di merito risultante dall’applicazione della seguente tabella fondata sulle risultanze dell’attestato di rischio rilasciato dal precedente assicuratore (All. 2 Reg. ISVAP nr. 4 del 09/08/2006 e successive modifiche ed integrazioni – Reg. ISVAP nr. 2590 del 08/02/2008): 5 anni senza sinistri CU 9 4 ,, ,, ,, CU 10 3 ,, ,, ,, CU 11 2 ,, ,, ,, CU 12 1 ,, ,, ,, CU 13 0 ,, ,, ,, CU 14 | - carta di circolazione e certificato di proprietà; - attestato di rischio; - copia del documento di identità. |
7 | Veicolo in precedenza assicurato all’estero | Classe di merito risultante dall’applicazione della seguente tabella fondata sulle risultanze dell’attestato di rischio rilasciato dal precedente assicuratore (All. 2 Reg. ISVAP nr. 4 del 09/08/2006 e successive modifiche ed integrazioni – Reg. ISVAP nr. 2590 del 08/02/2008): 5 anni senza sinistri CU 9 4 ,, ,, ,, CU 10 3 ,, ,, ,, CU 11 2 ,, ,, ,, CU 12 1 ,, ,, ,, CU 13 0 ,, ,, ,, CU 14 | - carta di circolazione e certificato di proprietà; - copia del documento di identità; - dichiarazione della precedente Compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa. | |
8 | Attestato di rischio mancante o Acquisto/Trasferimento di proprietà del veicolo avvenuto da più di sei mesi. | Classe CU 18 | - carta di circolazione e certificato di proprietà; - copia del documento di identità. | |
9 | Flotte: Parchi con più di 10 veicoli | Contattare il Servizio Clienti | Contattare il Servizio Clienti |
* Fatto salvo il diritto per la Compagnia di richiedere ulteriore documentazione.
In tutti i casi in cui l’assegnazione della classe CU dipenda dall’esibizione dell’attestazione sullo stato del rischio come rilasciata dal precedente assicuratore ma il Contraente si trovi nell’impossibilità di consegnarla a QUIXA S.p.A. all’atto dell’emissione del contratto, il medesimo verrà emesso in classe CU 18 fatto salvo il diritto a favore del Contraente di provvedere all’esibizione dell’attestato entro tre mesi dalla data di decorrenza della polizza. All’atto della consegna, QUIXA S.p.A. procederà alla riclassificazione della polizza sulla base delle informazioni contenute nell’attestazione stessa e determinerà l’eventuale differenza di premio risultante a credito o a debito del Contraente che verrà regolata entro la data di scadenza anniversaria del contratto.
Tabella di corrispondenza tra Classe CU e classe interna QUIXA S.p.A.:
Classe CU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Classe QUIXA | -4 | - 3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Qualora il contratto sia assegnato alla classe CU 1 da più di un anno (dall’attestato di rischio risulta che la classe di provenienza è la CU 1 e la classe di assegnazione è la CU 1), allo stesso verrà attribuita una classe interna più favorevole rispetto a quanto indicato nella tabella di corrispondenza sopra riportata.
Art.23) ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
In occasione della scadenza annuale del contratto la Società, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale, invia al contraente l’attestazione dello stato del rischio sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (Artt. 4, 6 e 8 Regolamento Isvap n. 4 del 9 Agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni - Reg. Isvap 2590 del 08/02/2008) da cui risulterà la nuova classe di merito di pertinenza in base alla "Tabella delle regole evolutive" appresso riportata, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione come appresso definito, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
Ove il contratto sia stato stipulato avvalendosi del disposto dell’art. 134 comma 4 bis del Codice delle assicurazioni (fruendo delle agevolazioni del c.d. “decreto Bersani”), l’attestato riporterà indicazione in tal senso che verrà mantenuta anche negli attestati successivi sia emessi da QUIXA S.p.A. che da altro
Assicuratore.
Rilascio dell’attestazione
L’attestazione non verrà inviata al Contraente per contratti di durata inferiore all’anno o in caso di cessione del contratto.
Qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, trasferimento di proprietà del veicolo con richiesta di rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione (al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale), ed il periodo di osservazione risulti concluso, la Società invierà al Contraente la relativa attestazione.
Il Contraente ha peraltro diritto, entro 15 giorni dalla richiesta, di ricevere l’attestazione sullo stato del rischio relativo all’ultima scadenza contrattuale conclusasi riferita agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione.
In caso di veicoli in leasing o noleggio a lungo termine, assicurati in ogni caso per un periodo continuativo non inferiore all’anno, l’attestazione sullo stato del rischio potrà essere rilasciata, dietro richiesta, in forma di duplicato, anche all’utilizzatore del veicolo stesso.
Decorrenza e durata del periodo di osservazione
Il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Validità temporale dell’attestazione
L’attestazione sullo stato del rischio varrà sino ad un massimo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto a cui l’attestato medesimo si riferisce nei casi di cessazione del rischio assicurato, sospensione o mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo; il Contraente dovrà peraltro certificare con apposita dichiarazione la sussistenza delle circostanze di cui sopra.
Evoluzione classi di bonus/malus
Per lo scatto del Malus vengono presi in considerazione i sinistri pagati anche parzialmente per i quali è stata accertata la responsabilità principale dell’Assicurato. I successivi pagamenti riferiti allo stesso sinistro non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
La responsabilità principale si manifesta:
- per i sinistri con massimo due veicoli coinvolti, ogniqualvolta la percentuale di responsabilità dell’Assicurato supera la soglia del 50%;
- per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, in capo al conducente al quale sia stato addebitato un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti (ancorché inferiore alla soglia del 50%).
I sinistri pagati anche parzialmente con responsabilità paritaria dell’Assicurato inferiore o uguale al 50% non comporteranno la penalizzazione Malus tuttavia verranno annotati nell’attestazione con l’indicazione della percentuale di responsabilità.
Allorquando la percentuale di responsabilità “cumulata” raggiunga la soglia del 51% nell’arco dell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, la compagnia procederà all’applicazione del Malus.
Tabella delle regole evolutive QUIXA S.p.A.
Classe di merito QUIXA | Classe interna di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
-4 | -5 | -2 | 1 | 4 | 7 |
-3 | -4 | -1 | 2 | 5 | 8 |
-2 | -3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
-1 | -2 | 1 | 4 | 7 | 10 |
0 | -1 | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
La normativa prevista dal Provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 10 del 5 maggio 1993 e successive modifiche, costituisce la scala comune di corrispondenza tra le imprese assicuratrici e prevede 18 classi di merito denominate Classi C.U.
L’indicazione della classe C.U. sull’attestazione dello stato del rischio è prevista in occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto assicurativo (salvo i casi in cui non è previsto il rilascio dell’attestato di rischio).
La normativa prevede la seguente tabella delle regole evolutive:
Tabella delle regole evolutive BONUS/MALUS scala comune di corrispondenza
Classe di merito C.U. | Classe di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Se il contratto è operante nella formula tariffaria bonus malus, il Contraente può rimborsare alla Società, in concomitanza con la scadenza anniversaria della polizza, l’importo di uno o più sinistri liquidati a titolo
totale dalla società nell’anno trascorso, i quali abbiano determinato l’applicazione del malus al contratto ottenendo pertanto il rilascio di attestazione sullo stato del rischio redatta come se il sinistro (o i sinistri) non si fossero verificati.
Le modalità di esercizio di quanto precede variano a seconda che i sinistri si siano liquidati in regime di risarcimento diretto (artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni) o risarcimento ordinario. Nel primo caso la procedura di rimborso dovrà essere attivata tramite la CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) in conformità a tempi e modalità di volta in volta previsti dalla Concessionaria stessa.
Nel secondo caso il rimborso dovrà essere effettuato direttamente a QUIXA S.p.A..
Art.24) RICHIESTA DUPLICATI DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO
Nel caso in cui il Certificato o il Contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare, la Società rilascia entro 15 giorni dalla richiesta un duplicato su richiesta scritta del Contraente.
In caso di deterioramento il Contraente restituirà alla Compagnia il Certificato di assicurazione ed il Contrassegno deteriorato. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 del Reg. ISVAP 13 del 06/02/08 la Compagnia provvederà al censimento del rilascio del duplicato in apposito registro nonché ad evidenziarne la natura di duplicato sul documento stesso.
Per ottenere tali duplicati il Contraente deve farne richiesta inviando autocertificazione che attesti la ragione della richiesta (smarrimento, mancato ricevimento o furto). La Società si riserva tuttavia la facoltà di richiedere ai sensi di Legge, qualora lo ritenesse necessario, copia della denuncia all’Autorità dello smarrimento o furto del certificato/contrassegno e carta verde di assicurazione.
Art.25) POLIZZA CON VINCOLO
Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore
Premesso che i contratti della Società si intendono emessi in formula senza tacito rinnovo, la presente polizza è vincolata a favore della Vincolataria sino alla data indicata nell'apposito spazio di polizza unitamente al suo nominativo e pertanto la Società si obbliga, per la sola durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:
a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Vincolataria;
b) a comunicare alla Vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) a comunicare alla Vincolataria con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché‚ l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
d) a non pagare, in caso di sinistro incendio, furto x xxxxx l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dalla Vincolataria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la Vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.
Veicoli locati in leasing
Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Vincolataria ed immatricolato al P.R.A. a suo nome è stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla data indicata nell'apposito spazio di polizza unitamente
al nominativo della Vincolataria, la Società, fermo restando che i contratti si intendono emessi in formula senza tacito rinnovo, si impegna nei confronti della Vincolataria stessa entro il limite della durata della polizza:
a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Vincolataria;
b) a comunicare alla Vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) a comunicare alla Vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché‚ l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso che la Società potrà dare regolare disdetta del presente contratto da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente alla Vincolataria stessa con lettera raccomandata.
Resta inteso altresì che, in caso di sinistro kasko, incendio o furto del veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, 2° comma Codice Civile, corrisposto alla Vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo.
Pertanto, la relativa quietanza liberatoria dovrà essere sottoscritta esclusivamente a cura della Vincolataria.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI – Norme
Comuni
Art.26) SOMMA ASSICURATA
Il veicolo si intende assicurato al completo degli optional della casa costruttrice indicati in polizza nonché degli eventuali audiovisivi.
La somma assicurata si intende comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in polizza, e deve corrispondere al valore del veicolo come risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione, per i veicoli usati al valore di mercato.
Art.27) VALORE DEL VEICOLO ASSICURATO AL MOMENTO DEL SINISTRO
Per le autovetture il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista "Quattroruote" al momento del sinistro mentre, per i motoveicoli, viene determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista “Dueruote”.
Per tutti gli altri veicoli o nel caso in cui le suddette pubblicazioni non riportino una quotazione attribuibile al mezzo, il valore viene determinato in base alle quotazioni medie di mercato riportate da Eurotax (sulla base della quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax blu).
Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo assicurato, si farà riferimento al valore di
mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.
Art.28) DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
In caso di sinistro la Società corrisponde all’Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, sotto deduzione degli eventuali limiti (scoperto e/o minimo) previsti dal contratto e riportati in polizza.
La riparazione del veicolo per danni che comportino l’intervento di una delle garanzie riportate nella presente sezione, se non esplicitamente richiesto dalla Società, non si intende obbligatoria. Qualora l’assicurato decida di provvedere alla riparazione del danno e questa venga effettuata presso una carrozzeria non convenzionata Quixa, scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
La liquidazione dei danni concernenti gli optional e gli audiovisivi è effettuata con le stesse modalità e
criteri previsti per il veicolo.
Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore a quanto previsto dal precedente Art. 26 –
“Somma assicurata”, l’ammontare del danno sarà ridotto nella stessa proporzione.
In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno è pari al valore di mercato del veicolo
decurtato dell’eventuale importo del relitto. Per le sole autovetture, per i sinistri avvenuti entro 6 mesi
dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, l’ammontare del danno è pari al prezzo
di listino del veicolo con il limite della somma assicurata e non si applicherà pertanto alcun degrado d’uso.
In caso di danno parziale l’ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con l’applicazione del degrado d’uso e del deprezzamento commerciale. Per le sole autovetture, se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo di listino e il sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, la riduzione del degrado non viene applicata.
Si considera perdita totale anche il caso in cui l’entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, sia pari o superiore al valore attribuibile al veicolo, decurtato del valore dell’eventuale relitto. Per determinare i tempi di riparazione si fa riferimento ai tempari ANIA e/o ai manuali d’officina della Casa Costruttrice.
Relativamente agli audiovisivi e agli optionals, l’Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno (ordine d’acquisto, fatture, ricevute fiscali).
Gli audiovisivi sono indennizzabili fino a concorrenza del 5% del valore del veicolo al momento del sinistro con il massimo di € 2.000 per sinistro.
Ove l’Assicurato non sia in grado di produrre la documentazione prescritta, la valutazione non potrà superare € 250,00 per sinistro.
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Società, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso della Società, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto da Quixa per l’anticipata riparazione.
L’assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento del danno da parte della Società, senza aver diritto ad indennità.
La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire con veicolo omologo (in caso di perdita totale) o le sue parti (in caso di danno parziale), invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore; la Società ha infine la facoltà di richiedere all’Assicurato l’esibizione di regolare fattura o ricevuta fiscale riferita alle spese sostenute dal medesimo.
Art.29) RIMBORSO IVA
Nella determinazione del danno si terrà conto dell'IVA sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e l'Assicurato la tenga a suo carico.
Art.30) PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI
L’ammontare del danno è definito direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata.
In caso di mancata adesione a quanto precede si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con
apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità Legale.
Art.31) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Art.32) LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile con riferimento all’obbligo di salvataggio, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art.33) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Fermo quanto precede, in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che l’Assicurato abbia sporto denuncia presso l’autorità competente e che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della ulteriore documentazione occorrente, ovvero:
1) il certificato di proprietà e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) con l'annotazione della perdita di possesso rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
2) libretto di circolazione se disponibile;
3) tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto);
4) una procura notarile a vendere, se richiesta dalla Società, per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dal successivo Art. 34 - "Recupero delle cose rubate";
5) in caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria);
6) il certificato di chiusa istruttoria, se richiesto dalla Società, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro;
7) nel caso in cui la polizza sia stata emessa, e conseguentemente la garanzia Furto tariffata, sulla base di
esistenza sul veicolo di antifurto satellitare (come classificato alla voce “Definizioni”), il Contraente dovrà
produrre documentazione idonea a provare sia l’installazione sul veicolo dell’apparato antifurto, sia
l’operatività del medesimo al momento del sinistro rilasciata dalla centrale di telesorveglianza che eroga il
relativo servizio. In assenza di produzione di quanto precede, o di inoperatività dell’antifurto al momento
del sinistro, l’indennizzo verrà liquidato con uno scoperto pari al 30%.
8) Quietanza debitamente sottoscritta.
La Società si riserva la facoltà di indennizzare l’Assicurato, previo accordo con lo stesso, in forma specifica rimpiazzando il veicolo oggetto di perdita totale con veicolo omologo.
Art.34) RECUPERO DELLE COSE RUBATE
L'Assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informarne la Società entro 3 giorni, nonché a far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati. Di tale verbale dovrà essere fornita copia alla società.
Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà della Società se questa ha pagato integralmente; se invece l'indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato.
L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.
Art.35) ESCLUSIONI
Per tutte le garanzie l'assicurazione non comprende:
a) i danni verificatisi in occasione di: guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, grandine, trombe d'aria, trombe marine, uragani, venti, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti e cedimenti del terreno, nonché‚ fenomeni conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività comunque determinatosi, purché‚ il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
c) salvo che per la garanzia Xxxxx, i danni determinati o agevolati da colpa grave delle persone di cui al comma precedente;
d) i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché‚ alle verifiche preliminari e finali previste sul regolamento particolare di gara;
e) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, ancorché‚ in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
f) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
g) i danni indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi.
Coperture Specifiche - valide se singolarmente richiamate in polizza e corrispostone il relativo premio
Art.36) Garanzia INCENDIO
La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional ed audiovisivi se assicurati, da: incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione.
L'assicurazione non comprende i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché‚ i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da incendio.
L'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto ed eventuale minimo prevista in polizza. In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
Art.37) Garanzia FURTO
La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional ed audiovisivi se assicurati, da: furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi, in presenza di manomissione o scasso.
L'assicurazione inoltre è estesa ai danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al furto o alla rapina, purché conseguenti ad incendio, collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
L'assicurazione non comprende i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati.
L'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto ed eventuale minimo prevista in polizza. In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
Art.38) Garanzia KASKO
La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, a seguito di collisione, urto, uscita di strada e ribaltamento compresi eventuali optionals ed audiovisivi se assicurati.
L’assicurazione non comprende i danni:
a) verificatisi nelle circostanze previste dall’Art. 18 – “Esclusioni e rivalsa”, delle Norme che regolano l’assicurazione R.C. Auto;
b) causati da cose od animali trasportati sul veicolo nonché’ da operazioni di carico e scarico;
c) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
d) conseguenti a furto – consumato o tentato – e rapina nonché ad incendio, esplosione, scoppio;
e) alle ruote – cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabile a termini della presente garanzia.
La garanzia è prestata in ipotesi di continuità di copertura con il contratto precedente.
Ad esclusione quindi del solo caso di veicoli di prima immatricolazione od oggetto di voltura al PRA, l’operatività della garanzia è condizionata alla presenza della medesima nell’ultima polizza del precedente assicuratore.
In caso di sinistro verrà richiesta l’esibizione di documentazione atta a comprovare il soddisfacimento di tale requisito; la mancata produzione di quanto necessario renderà inoperante la garanzia e non si procederà pertanto al pagamento dell’indennizzo.
L’importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto ed eventuale minimo prevista in polizza. Nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti i minimi indicati in polizza si intendono raddoppiati. In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
Art.39) SURROGAZIONE
I diritti e le azioni che il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi passano di diritto alla Società, ove necessario mediante atto di cessione formale, fino alla concorrenza degli importi da questa pagati. Peraltro, nei confronti del conducente del veicolo se autorizzato, nonché del Contraente, dell'Assicurato e dei loro familiari e/o trasportati, la Società rinuncia all’esercizio del diritto di
surroga come disciplinato ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.
Art.40) Garanzia CRISTALLI
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato, comprese le spese d’installazione e/o riparazione, per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi.
Sono esclusi dalla garanzia:
- le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;
- le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti ad uscita di strada e ribaltamento;
- le rotture conseguenti ad atti vandalici o grandine o conseguenti al furto o tentato furto del veicolo;
- i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 200,00 per sinistro. In caso invece di ricorso ai riparatori autorizzati CARGLASS (Numero Verde 800.360036 - xxx.xxxxxxxx.xx) convenzionati con la Società, ove la convenzione sia operante al momento del sinistro, lo scoperto applicato, in caso di sostituzione del cristallo, sarà pari al 10% con il minimo di € 100,00 per sinistro. Gli interventi di riparazione, effettuati per il tramite del circuito CARGLASS, si intendono indennizzati senza applicazione di scoperto.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per sostituzione del cristallo ed un sinistro per riparazione dello stesso per ogni annualità assicurativa.
La garanzia è prestata in ipotesi di continuità di copertura con il contratto precedente.
Ad esclusione quindi del solo caso di veicoli di prima immatricolazione od oggetto di voltura al PRA, l’operatività della garanzia è condizionata alla presenza della medesima nell'ultima polizza del precedente assicuratore.
In caso di sinistro verrà richiesta l'esibizione di documentazione atta a comprovare il soddisfacimento di tale requisito; la mancata produzione di quanto necessario renderà inoperante la garanzia e non si procederà pertanto al pagamento dell'indennizzo.
Art.41) Garanzia EVENTI NATURALI
A parziale deroga dell'Art. 35 "Esclusioni", lettera a), la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato:
a) da grandine, da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
b) da fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, da allagamenti, da valanghe e slavine, da pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), da franamento o cedimento del terreno, da caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati.
La garanzia è prestata in ipotesi di continuità di copertura con il contratto precedente.
Ad esclusione quindi del solo caso di veicoli di prima immatricolazione od oggetto di voltura al PRA, l’operatività della garanzia è condizionata alla presenza della medesima nell'ultima polizza del precedente assicuratore.
In caso di sinistro verrà richiesta l'esibizione di documentazione atta a comprovare il soddisfacimento di
tale requisito; la mancata produzione di quanto necessario renderà inoperante la garanzia e non si procederà pertanto al pagamento dell'indennizzo.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.
La liquidazione del danno sarà effettuata dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento probante. L'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto ed eventuale minimo prevista in polizza. In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
Art.42) Garanzia ATTI VANDALICI
A parziale deroga dell'Art. 35 "Esclusioni", lettera a), la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo.
La garanzia è prestata in ipotesi di continuità di copertura con il contratto precedente.
Ad esclusione quindi del solo caso di veicoli di prima immatricolazione od oggetto di voltura al PRA, l’operatività della garanzia è condizionata alla presenza della medesima nell'ultima polizza del precedente assicuratore.
In caso di sinistro verrà richiesta l'esibizione di documentazione atta a comprovare il soddisfacimento di tale requisito; la mancata produzione di quanto necessario renderà inoperante la garanzia e non si procederà pertanto al pagamento dell'indennizzo.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.
La liquidazione del danno sarà effettuata dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento probante. L'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto ed eventuale minimo prevista in polizza. In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
Art.43) Garanzie ACCESSORIE
a) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori
La Società, a parziale deroga dell'Art. 18 - "Esclusioni e rivalsa", delle Norme che regolano l'assicurazione
R.C. Auto, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato o delle persone a cui il veicolo sia stato affidato in uso a qualsiasi titolo, per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli minori non emancipati o persone soggette a tutela e conviventi (art. 2048 del Codice Civile) purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del genitore o tutore.
Tale rinuncia opera per importi eccedenti € 5.200,00.
b) Xxxxxxxx delle spese conseguenti a perdita delle chiavi del veicolo
La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto, a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, fino alla concorrenza di € 155,00 per ogni sinistro.
Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute, nonché di copia conforme della denuncia fatta alle Autorità.
c) Xxxxx conseguenti a furto di cose trasportate
In presenza di operatività della garanzia furto l'assicurazione è estesa ai danni subiti dal veicolo assicurato
in occasione di furto, consumato o tentato, di cose non assicurate. Garanzia operante per le sole autovetture. L’importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto delle percentuali di scoperto ed eventuale minimo prevista in polizza per la garanzia furto.
Garanzia INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art.44) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti dal conducente del veicolo descritto in polizza in conseguenza di incidente derivante dalla circolazione (inteso come collisione con persone, animali o cose, uscita di strada e ribaltamento).
La garanzia è valida soltanto se:
- il conducente sia persona munita di prescritta abilitazione;
- l'uso del veicolo avvenga con il consenso del Contraente o di chi ha diritto di disporne;
- il veicolo venga usato secondo le norme previste dal Codice della Strada in relazione al settore e tipo di veicolo indicati in polizza.
L'assicurazione è altresì operante per gli infortuni che l'Assicurato subisca:
a) durante la messa in moto del veicolo;
b) nel tentativo di salvataggio del veicolo e/o dei suoi passeggeri;
c) in caso di caduta in acqua del veicolo;
d) a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione;
e) a terra nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo. Nell'ambito dell'operatività della garanzia, nonché per le circostanze di cui sopra, sono compresi anche:
1) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
2) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
3) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
4) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
5) l'asfissia non dipendente da malattia;
6) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione; i colpi di sole o di calore o di freddo;
7) le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto previsto alle lettere h) e i) dell'Art. 47 "Esclusioni".
Art.45) MORTE
L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato agli eredi individuati con i criteri della successione legittima dell'Assicurato.
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società agli eredi di cui sopra la somma prevista per il caso di morte.
La liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Qualora, dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato risultasse in vita, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.
Art.46) INVALIDITÀ PERMANENTE
Per invalidità permanente si intende l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'Assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.
A) Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata.
B) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle menomazioni come riportate nella tabella di percentuali allegata in calce alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione i cui valori sono da ritenersi quali valori massimi.
C) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali sopra indicate in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti, o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Art.47) ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:
a) causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento di sinistro, i requisiti per il rinnovo;
b) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive non di regolarità pura, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara;
c) causati da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
d) causati da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
e) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
f) causati da guerra o insurrezioni;
g) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Sono inoltre esclusi:
h) gli infarti e le xxxxx;
i) le rotture dei tendini, a meno che sia rispettata, nel loro avverarsi, la definizione di infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna);
Art.48) LIMITI DI ETÀ
L'assicurazione vale per gli Assicurati di qualsiasi età. Tuttavia per gli Assicurati di età, al momento del sinistro, superiore a 80 anni, le somme assicurate a termini di polizza, vengono modificate come segue:
a) per il caso morte, la somma si intende ridotta dell’80%;
b) per il caso di invalidità permanente, la somma si intende ridotta del 10% per ogni anno di età compiuto oltre gli 80 anni, con il massimo del 60%.
Art.49) PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza nonché le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoici.
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
Art.50) DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Art.51) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato, o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato, o in caso di morte gli eredi, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.
L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla “Privacy” - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).
Art.52) CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.
Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, i valori di cui alla tabella di percentuali allegata in calce alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione sono diminuiti tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari od inferiore al 5% della totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente.
La percentuale del 5% si intende ridotta al 3% quando il conducente, al momento del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori.
Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
Art.53) ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.
Art.54) CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE
Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto di comune accordo fra le Parti ad un Collegio di 3 medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Art.55) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.
Art.56) CUMULO DI INDENNITÀ
Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre gli eredi hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
Garanzia ASSISTENZA
SOCCORSO STRADALE
Art.57) DEFINIZIONI
Ferme restando le altre definizioni contrattuali, relativamente alla presente sezione “Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza”, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato ai seguenti termini:
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa di AXA Assistance.
Centrale Operativa: la struttura, costituita da persone ed attrezzature, che provvede su richiesta dell’Assicurato ad organizzare ed erogare le prestazioni previste in Polizza, con costi a carico di AXA Assistance nel limiti previsti. La struttura è composta dalla centrale telefonica, che riceve le chiamate degli Assicurati e attiva le assistenze, e dalla rete esterna che effettua gli interventi sul posto.
Domicilio: il luogo di dimora abituale dell'Assicurato; per il Contraente si considera come luogo di abitazione abituale quello indicato in polizza.
Guasto: vedasi contenuto specifico come riportato all’art. 62.
Incidente: ogni evento accidentale in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, collisione con persone e/o animali, urto con ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo ovvero da consentire la marcia, ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi, ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato.
Art.58) PREMESSA
La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da QUIXA S.p.A. affidata alla Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. - Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 111 - 00173 ROMA - Tel. Numero Verde 000 00 00 00 (per chiamate dall’Italia) – Tel. +39. 00 00000000 (per chiamate dall’estero) - Fax x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance.
Pertanto le prestazioni garantite da QUIXA S.p.A. saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance.
Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle Prestazioni di Assistenza, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.
Art.59) VALIDITÀ DELLE PRESTAZIONI
Entro i limiti ed alle condizioni tutte del contratto, le prestazioni sono operanti in caso di Incidente, Incendio, e Guasto e si intendono valide per il veicolo assicurato.
Art.60) ESTENSIONE TERRITORIALE
Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano.
Art.61) LIMITI DI ESPOSIZIONE
I massimali indicati per ogni prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.
Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di validi documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).
Art.62) LE PRESTAZIONI
ASSICURATI
Il proprietario, il locatario in base ad un contratto di leasing o noleggio, il conducente autorizzato, i trasportati per i sinistri relativi ai veicoli (autoveicoli, veicoli commerciali fino a 35 x.xx , motocicli e ciclomotori) identificati in polizza tramite targa.
OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera: mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;
con costi a carico della Società entro il limite di 2 (due) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
a seguito di xxxxxx (come di seguito definito), incidente e incendio; senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza;
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 24 (ventiquattro) ore.
GUASTO
L’evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli.
Tentato furto o furto parziale sono equiparati a guasto.
Non sono considerati guasti:
- gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria.
- foratura del pneumatico (salvo il caso in cui sia stata acquistata la copertura specifica “In caso di foratura”), esaurimento della batteria, blocco della serratura, o dell’antifurto, smarrimento o rottura delle chiavi, errore, gelo o esaurimento del carburante se determinato da negligenza del Conducente. L’esaurimento del carburante è invece coperto se determinato da un gusto (quale ad esempio del galleggiante, dell’indicatore visivo del livello, etc.).
GARANZIE del Soccorso Stradale in Italia
01 - Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo)
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dèpannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato. Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico
dell’Assicurato.
Qualora il dèpannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.
02 - Soccorso
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l’Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vicina o ad altra destinazione in accordo con l’Assicurato entro 50km dal luogo dell’evento.
Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia,
m a con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la
circolazione stradale.
In caso il sinistro avvenga in orario festivo o notturno o comunque al di fuori del normale orario di a pertura di officina, il veicolo verrà condotto presso il deposito dell’autosoccorritore.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150,00 per sinistro.
Nel massimale sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Centrale Operativa e della Società per la custodia del veicolo; sono altresì incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza.
Si specifica che:
in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato;
la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell’Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;
la prestazione non opera per il traino di roulotte/caravan, rimorchi o carrelli appendice;
03 - Recupero difficoltoso
Qualora il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il veicolo danneggiato.
L’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di euro 200,00 per sinistro.
04 - Spese di albergo (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto parziale/tentato e, al momento del sinistro, il punto di assistenza sia chiuso (notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell’officina dove il veicolo è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 (tre) notti.
La Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di euro 75,00 per notte e per persona ed euro 250,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.
Si specifica che:
la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
le spese di pernottamento prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio”.
05 - Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente, incendio o furto parziale/tentato e necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, oppure in caso di furto totale del veicolo, la Centrale Operativa organizzerà il rientro dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al
luogo di destinazione inizialmente previsto. Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, in aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, in treno (prima classe) o con un’auto in sostituzione.
La Società, terrà a proprio carico:
il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 250,00 per persona e 1.000,00 per sinistro;
il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 100,00 per persona e 400,00 per sinistro;
il costo del noleggio dell’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 48 (quarantotto) ore.
Si specifica che:
in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri;
il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto sostitutiva”;
la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto la prestazione “Spese di albergo”.
06 - Recupero del veicolo riparato (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo venga riparato sul luogo dell’immobilizzo e le riparazioni abbiano richiesto più di 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’Assicurato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:
un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 250,00 per sinistro;
un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 100,00 per sinistro.
Si specifica che:
il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell’Assicurato;
l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto sostitutiva”.
07 - Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo venga ritrovato a seguito di furto totale la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’Assicurato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:
un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il
limite di euro 250,00 per sinistro;
un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 100,00 per sinistro.
Si specifica che:
le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell’Assicurato;
la Società potrà richiedere all’Assicurato copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.
Art.63) ESCLUSIONI
1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
f) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
g) foratura del pneumatico (salvo il caso in cui sia stata acquistata la copertura specifica “In caso di foratura”), esaurimento della batteria, blocco della serratura o dell’antifurto;
h) smarrimento o rottura delle chiavi, errore, gelo o esaurimento del carburante se determinato da negligenza del Conducente. L’esaurimento del carburante è invece coperto se determinato da un guasto (quale ad esempio del galleggiante, dell’indicatore visivo del livello, etc.);
i) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
j) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice;
k) immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione;
l) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
m) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
n) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni;
o) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
p) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
q) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale).
2) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell’evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
4) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
5) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da
un’Autorità pubblica competente.
ESTENSIONI AL SOCCORSO STRADALE
1. IN CASO DI FORATURA
Questa garanzia estende tutte le prestazioni del Soccorso Stradale in Italia anche al caso in cui il guasto consista nella foratura del pneumatico, altrimenti non ricompresa.. Quindi si avrà diritto al Dépannage o all’invio di un mezzo si soccorso, nonché alle altre prestazioni previste (recupero difficoltoso, spese di albergo oppure rientro a domicilio/prosecuzione del viaggio, recupero del veicolo riparato)
2. IN VIAGGIO ALL’ESTERO
Le prestazioni del Soccorso Stradale in Italia si intendono estese anche agli Stati dell’Unione Europea nonché, al territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.
In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto che il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.
Sono altresì previste le seguenti garanzie (prestazioni valide all’estero):
a. Invio pezzi di ricambio
Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo immobilizzato all’estero per guasto o incidente non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo.
L’Assicurato per ritirare i pezzi di ricambio dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.
La Società terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell’imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricambio entro il limite di euro 600,00 per sinistro.
Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali. O bblighi dell’Assicurato:
- fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società per l’importo relativo al costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali;
- comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l’esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;
- rimborsare quanto anticipato dalla Società al più presto e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al tasso legale corrente.
La prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non siano più in produzione o non siano reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice oppure se il loro trasporto debba essere effettuato con “mezzi eccezionali”.
In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell’Assicurato all’aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.
b. Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo
Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da richiedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera ed un tempo di immobilizzo superiore a 5 giorni lavorativi, AXA Assistance provvederà ad organizzare il rimpatrio, in Italia, del veicolo stesso
fino ad un’officina designata dall’Assicurato, tenendo a proprio carico le spese di trasporto.
AXA Assistance provvederà al rimpatrio del veicolo dopo aver preso contatto con il personale dell’officina onde accertare le effettive condizioni dello stesso; per i tempi di riparazione si fa riferimento ai tempari della casa costruttrice o alla fattura o documento equivalente comprovante la riparazione.
La procedura di rimpatrio sarà avviata anche nei casi eccezionali in cui non siano verificabili le effettive ore di manodopera, per chiusura o impossibilità dell’officina, salvo poi una verifica a posteriori dell’effettivo diritto ad usufruire del servizio da parte dell’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato non avesse avuto diritto al servizio, i costi d’intervento verranno fatturati al Contraente.
La presente garanzia è prestata entro il limite di euro 1.000,00 per evento, comprese le eventuali spese di posteggio o custodia dal momento della comunicazione alla Centrale Operativa.
La prestazione opera anche in caso di furto, quando il veicolo venga ritrovato dopo il rientro
dell’Assicurato al domicilio e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato.
L’impegno di AXA Assistance non potrà in ogni caso superare il valore commerciale in Italia del veicolo dopo il sinistro.
Qualora il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo rimpatrio in Italia, AXA Assistance, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.
AXA Assistance non si assume alcuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori o parti del veicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l’immobilizzo.
L’Assicurato è tenuto a fornire alla Centrale Operativa i documenti necessari alla demolizione entro 15 giorni.
La mancata produzione degli stessi comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
c. Trasferimento/Rimpatrio sanitario
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di incidente stradale, il trasporto sanitario dell’Assicurato, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:
- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:
- aereo sanitario (entro il limite di euro 10.000,00 per sinistro);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludano all’Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
d. Viaggio di un familiare in caso di ricovero
Qualora l’Assicurato venga ricoverato in seguito ad incidente stradale per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare residente nel paese di origine di raggiungere l’Assicurato ricoverato.
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.
e. Rientro/Assistenza dei figli minori privi di tutela
Qualora l’Assicurato, in viaggio con figli minorenni, sia impossibilitato a prendersi cura degli stessi a seguito di ricovero per incidente stradale e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la Centrale Operativa fornirà ad un familiare, residente nel paese di origine, un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i minori e riportarli al paese di origine.
Sono escluse le spese di soggiorno del familiare le spese diverse dai biglietti di viaggio.
La prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Viaggio di un familiare in caso di ricovero”.
3. AUTO SOSTITUTIVA
Qualora l’Assicurato subisca il furto totale del veicolo o qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto parziale/tentato e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 4 (quattro) ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, o qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), la Società metterà a disposizione dell’Assicurato un veicolo in sostituzione alle seguenti condizioni: CLASSIC:
a chilometraggio illimitato;
per un periodo massimo di 2 (due) giorni;
compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;
di cilindrata 1.200 c.c.;
con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant’altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell’Assicurato.
TOP:
a chilometraggio illimitato;
per un periodo massimo di 5 (cinque) giorni; compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.; di cilindrata 1.600 c.c.;
con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant’altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell’Assicurato.
Si specifica che:
il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni
contrattuali previste;
al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
l’Assicurato, su richiesta della Società, è tenuto a fornire la documentazione dell’officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo;
4. RICONSEGNA A CASA DELL’AUTO RIPARATA
Qualora sia stata erogata la garanzia “Soccorso Stradale” a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa, alla fine delle operazioni di riparazione, provvederà al ritiro del veicolo presso l’officina con un mezzo di soccorso, con riconsegna dello stesso al domicilio dell’Assicurato.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di € 250,00 per sinistro. La prestazione potrà essere erogata 2 (due) volte per anno assicurativo.
La prestazione è valida entro 100km dal domicilio dell’Assicurato.
Garanzia TUTELA LEGALE
Art.64) PREMESSA
La Società si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di:
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Tutela Legale con sede in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 -00000 XXXX Tel. x00 000 00 00 00 - Fax x00 00 00.00.000
di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).
Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.
Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché‚ per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.
Art.65) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Società, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di € 12.000,00 per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo Art. 66 “Garanzie”.
Tali oneri sono:
- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 71 - "Gestione del sinistro", o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 69 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese di giustizia.
È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 69 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".
Art.66) GARANZIE
01 - Recupero danni
Recupero danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, sia in fase stragiudiziale che giudiziale nei seguenti casi:
1) sinistri stradali gestiti con la “Procedura di Risarcimento Diretto” ai sensi dell’art. 149 del Codice delle assicurazioni; la garanzia assicurativa è operante per le controversie con l’Assicuratore della RCA esclusivamente nel caso di mancato accordo fra la Società e l’Assicurato;
2) sinistri stradali gestiti con la “Procedura di Risarcimento” ai sensi dell’art. 148 del Codice delle assicurazioni;
3) recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali art. 141 del Codice delle assicurazioni.
02 - Difesa penale
Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
03 - Dissequestro del veicolo
Assistenza per la presentazione dell’Istanza per il dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale.
Art.67) ESCLUSIONI
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
e) per controversie derivanti da rapporti contrattuali;
f) per controversie nei confronti della Società, salvo quanto espressamente previsto.
g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
l) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice delle assicurazioni;
m) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Codice della Strada;
n) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
Art.68) DECORRENZA DELLA GARANZIA - INSORGENZA DEL SINISTRO
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
Art.69) DENUNCIA DI XXXXXXXX E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
In caso di sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista al punto 1 dell’art. 67 (mancata accettazione dell’offerta).
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con AXA Assistance.
Art.70) FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art.71) GESTIONE DEL SINISTRO
Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 69 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
AXA Assistance, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.
L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art 72) RECUPERO DI SOMME
Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Cenni sulla disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale (D.P.R. n. 254/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni)
Art 73) DISCIPLINA DEL RISARCIMENTO
Le informazioni relative all'assicurazione R.C.A. che qui Le forniamo non costituiscono contenuto contrattuale (a riguardo si veda quanto previsto dall’Art. 11 - Modalità riguardante la denuncia dei sinistri). Riteniamo comunque utile fornirLe sin d'ora brevi informazioni sulle attività relative al risarcimento dei danni da circolazione.
La liquidazione dei sinistri può avvenire:
1) sulla base della disciplina del “risarcimento diretto” per i danni al veicolo e alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o del conducente non responsabile, nonché per lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente non responsabile, quando ricorrono i seguenti elementi:
• la collisione è avvenuta in Italia, X. Xxxxxx o Città del Vaticano tra due soli veicoli a motore
identificati e assicurati per la R.C.A. con imprese italiane;
• i veicoli sono targati (escluse macchine agricole, ciclomotori ed altri mezzi non dotati del normale sistema di targatura previsto dal D.P.R. n. 153/2006) e non immatricolati all’estero;
• il "modulo blu" di denuncia è firmato da uno o da entrambi i conducenti.
In caso di sinistro rientrante nella disciplina del “risarcimento diretto” il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione. L’Agente e la struttura liquidativa della Società sono a disposizione del cliente e del danneggiato per fornire l’assistenza tecnica e informativa utile ad ottenere il miglior servizio e il corretto risarcimento del danno subito.
Nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:
a) nomi degli assicurati;
b) targhe dei due veicoli coinvolti;
c) la denominazione delle rispettive imprese;
d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
e) le generalità di eventuali testimoni;
f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli organi di polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare, inoltre:
a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
b) l’entità delle lesioni subite;
c) la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
e) l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
Nel caso in cui la somma sia offerta dall’impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell’avvocato e/o le spese di eventuali periti danni da incidenti stradali incaricati dall’Assicurato);
2) sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato” per i danni subiti dai passeggeri del
veicolo nei termini previsti dall’art. 141 del Codice delle assicurazioni, salva l’ipotesi di sinistro cagionato
da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di Xxxxx, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa assicurativa del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dal punto seguente)
3) sulla base della “procedura di risarcimento prevista dall’art. 148” del Codice delle assicurazioni, per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il ”modulo blu” compilato in ogni sua parte ed indicando:
• per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati nonché luogo, giorni, ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia;
• per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l’età, l’attività, il reddito del danneggiato, l’entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assi-curatori sociali (ai sensi dell’art. 142, comma 2 del Codice delle assicurazioni), l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.
Termini di legge per il risarcimento (art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, art. 148 del Codice delle assicurazioni)
La compagnia è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti.
I termini sono di 30 giorni in caso di soli danni a cose e in presenza di ”modulo blu” firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in caso di soli danni a cose in presenza di ”modulo blu” firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.
Prescrizione
Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento in caso di sinistro da circolazione si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'incidente (art. 2947 Codice Civile). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.
Facoltà di rimborsare l'importo liquidato dalla Società per uno o più sinistri per evitare la maggiorazione di premio dovuta all’applicazione della Bonus/Malus.
Il Contraente o l'Assicurato può rimborsare alla Società, al momento del rinnovo del contratto, l'importo di uno o più sinistri liquidati dalla Società nell'anno trascorso. In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente.
In caso di sinistro liquidato sulla base della disciplina del “risarcimento diretto” l’Assicurato dovrà richiedere alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. l’effettivo ammontare del risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima.
GARANZIA INFORTUNI
TABELLA DI VALORIZZAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITA’ PERMANENTE
Perdita anatomica o funzionale di: - un arto superiore | 70% | |
- una mano o un avambraccio | 60% | |
- un pollice | 18% | |
- un indice | 14% | |
- un medio | 8% | |
- un anulare | 8% | |
- un mignolo | 12% | |
- falange ungueale del pollice | 9% | |
- una falange di altro dito della mano Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 1/3 del dito 25% | |
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera | 20% | |
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera | 10% | |
Paralisi completa del nervo radiale | 35% | |
Paralisi completa del nervo ulnare Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: - al di sopra della metà della coscia | 20% 70% | |
- al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio | 60% | |
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% | |
- un piede | 40% | |
- ambedue i piedi | 100% | |
- un alluce | 5% | |
- un altro dito del piede | 1% | |
- la falange ungueale dell'alluce | 2,5% | |
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole | 35% | |
Anchilosi del ginocchio in estensione | 25% | |
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica | 15% | |
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno | 15% | |
Esiti di frattura scomposta di una costa Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale | 1% 12% | |
- una vertebra dorsale | 5% | |
- 12a dorsale | 10% | |
- una vertebra lombare Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 10% 2% | |
Esiti di frattura del sacro | 3% | |
Esiti di frattura del coccige con callo deforme | 5% | |
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio | 25% | |
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi | 100% | |
Sordità completa di un orecchio | 10% | |
Sordità completa di ambedue gli orecchi | 40% | |
Perdita della voce | 30% | |
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% | |
Perdita anatomica di un rene Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 20% 10% | |
Tutti i valori suindicati sono da ritenersi quali valori massimi. |
MODIFICHE AL CONTRATTO
SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO - ANNULLAMENTO | CASISTICA | DOCUMENTAZIONE NECESSARIA | |
1 | Sostituzione per cambio veicolo | - documentazione comprovante l’alienazione del veicolo precedente (atto di vendita/rottamazione/esportazione/den uncia di furto); - carta di circolazione del nuovo veicolo e certificato di proprietà; - restituzione/distruzione del Contrassegno, Carta Verde e Certificato di Assicurazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Fascicolo Informativo. | |
2 | Sostituzione per cambio residenza | - certificato di cambio residenza rilasciato dal comune di destinazione; - restituzione/distruzione del Contrassegno, Carta Verde e Certificato di Assicurazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Fascicolo Informativo. | |
3 | Sostituzione per variazione formula di guida | - richiesta scritta; - restituzione/distruzione del Contrassegno, Carta Verde e Certificato di Assicurazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Fascicolo Informativo. | |
4 | Annullamento per cessazione del rischio: vendita/dismissione/conto vendita/esportazione/furto | - atto di vendita/conto vendita/certificato di esportazione/denuncia di furto; - restituzione/distruzione del Contrassegno, Carta Verde e Certificato di Assicurazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Fascicolo Informativo; - modulo di annullamento compilato in ogni sua parte. |
* Tutte le operazioni di Modifica del contratto sono effettuabili soltanto se sulla polizza in vigore la Compagnia ha ricevuto tutta la documentazione richiesta.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi art. 13 D. Lgs.
196/2003)
1) I suoi dati saranno trattati da QUIXA S.p.A. Xxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx, titolare del trattamento, nonché dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario, per dare corso all’attività assicurativa e riassicurativa connessa al Suo contratto di assicurazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il titolare precisa di non raccogliere informazioni specifiche sullo stato di salute degli assicurati all’atto della stipula del contratto. Gli assicurati per parte loro, manifestando la loro volontà di aderire al contratto, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni che escludono la copertura assicurativa. Eventuali successive raccolte di dati relativi allo stato di salute dell’Assicurato sono gestite nel rispetto della normativa, eventualmente per il tramite di personale medico, e sono regolate da specifica informativa.
2) Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge e sue successive modifiche e/o integrazioni.
3) Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso all’attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto, ed obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle relative all’antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile.
4) L’eventuale rifiuto di rispondere può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato.
5) I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti del settore assicurativo quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, campagne promozionali o di telemarketing o attività esecutive delle stesse; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso i suddetti soggetti.
6) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati ad altre società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione. Qualora l'interessato decida di avvalersi di modalità di pagamento del premio che comportino l'intervento di soggetti terzi (come nel caso di finanziamenti) i dati verranno trattati direttamente dal soggetto che gestisce le attività di pagamento il quale agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento per il perseguimento di finalità distinte da quelle perseguite da Quixa S.p.A. Resta inteso che invece per i trattamenti meramente strumentali all'esecuzione del pagamento del premio gli eventuali soggetti terzi preposti a tali attività agiranno quali responsabili esterni nominati da Quixa S.p.A.
7) L’elenco aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei responsabili potrà essere richiesto in qualsiasi momento alla Società, al seguente indirizzo: Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx – Tel. +39.02 89440.1
8) I dati personali non sono soggetti a diffusione.
9) I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs 196/2003.
10) I dati personali ed i dati forniti in forma anonima, inseriti per il calcolo del preventivo, saranno
conservati e trattati per finalità commerciali e statistiche per ventiquattro mesi dalla data di salvataggio o effettuazione del preventivo stesso, xxxxx restando gli effetti indicati al punto 4) che precede, l’Assicurato potrà in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 – e cioè conoscere quali dei suoi dati vengono trattati, farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, o opporsi al loro trattamento – inviando una email a xxxxxxx@xxxxx.xx o una comunicazione scritta a QUIXA S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxx 00000, 00000 Xxxxxx.
11) Quixa S.p.A. pone la massima cura nel salvaguardare la riservatezza di qualsiasi informazione personale che le viene fornita tramite il suo sito. A chi lo visita, non viene richiesta alcuna informazione personale, a meno che non desideri fornire spontaneamente propri dati. In alcune pagine del sito Web, Quixa S.p.A. ricorre all'uso di "cookies" per raccogliere informazioni sull'utenza. Per "cookie" si intende il breve file di testo memorizzato sull'hard disk di un computer dal browser che contiene informazioni inviate dal server del sito visitato da un utente. Un cookie identifica e può memorizzare informazioni sugli utenti e le loro modalità di utilizzo del sito. Quixa S.p.A. utilizza i cookies per ricordare le preferenze dell'utente, memorizzando lo username e la password per consentire all'utente l'accesso ad alcune delle pagine web protette. Le informazioni derivanti dai cookies, grazie alle quali Quixa S.p.A. può identificare le aree del sito di maggiore interesse, consentono di migliorare i contenuti e la funzionalità del sito. I cookies utilizzati per memorizzare lo user name e la password sono criptati. Un visitatore può decidere di rifiutare determinati cookie, configurando il proprio browser in modo da disabilitarne la ricezione. Ciò potrebbe, tuttavia, compromettere la navigabilità o persino l'accesso ad alcune delle pagine Web.
12) Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al punto 1) che precede. Gli ulteriori dati identificativi sono stati comunicati alle competenti Autorità di controllo e sono disponibili presso la sede legale della Società.
Letta la sopraccitata Informativa, procedendo, Lei autorizza QUIXA S.p.A. al trattamento dei Suoi dati per le finalità assicurative come evidenziate nell’Informativa medesima.
ALLEGATO 1 AL FASCICOLO INFORMATIVO QUIXA S.P.A
L’art 133 del Codice delle assicurazioni private, così come modificato dall’art 34 bis della Legge n. 27/2012, prevede che, in assenza di sinistri, le variazioni in diminuzione del premio siano preventivamente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicitamente indicate in contratto. A tal fine si segnala che tali variazioni, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore, sono riportate nella seguente tabella.
VARIAZIONI PERCENTUALI IN ASSENZA DI SINISTRI
Polizze con effetto fino al 22dicembre 2012
VARIAZIONI PERCENTUALI IN ASSENZA DI SINISTRI
Polizze con effetto dal 22 dicembre 2012
Evoluzione Classi di Bonus Malus da - a | |
2 - 1 | -0,53% |
3 - 2 | -2,41% |
4 - 3 | -6,15% |
5 - 4 | -7,62% |
6 - 5 | -2,19% |
7 - 6 | -5,26% |
8 - 7 | -5,00% |
9 - 8 | -3,68% |
10 - 9 | -3,43% |
11 - 10 | -6,52% |
12 - 11 | -16,76% |
13 - 12 | -7,41% |
14 - 13 | -34,83% |
15 - 14 | -26,43% |
16 - 15 | -14,00% |
17 - 16 | -16,67% |
18 - 17 | -14,29% |
Evoluzione Classi di Bonus Malus da - a | |
2 - 1 | -1,57% |
3 - 2 | -1,38% |
4 - 3 | -6,15% |
5 - 4 | -5,79% |
6 - 5 | -2,09% |
7 - 6 | -5,37% |
8 - 7 | -4,97% |
9 - 8 | -3,62% |
10 - 9 | -5,39% |
11 - 10 | -6,52% |
12 - 11 | -13,29% |
13 - 12 | -7,44% |
14 - 13 | -34,12% |
15 - 14 | -30,11% |
16 - 15 | -14,00% |
17 - 16 | -16,67% |
18 - 17 | -14,29% |