CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE Per eventi formativi residenziali ECM
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CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Per eventi formativi residenziali ECM
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra la società
MEDITALIA con sede legale in Xxx Xxxxxx 00/X XXX 00000 XXXXX’ Xxxxxxx Partita IVA n.03531000820 codice SDI 5RUO82D nella persona del Legale Rappresentante Xxxxxxxxxx Xxxxxxx.
(di seguito denominata, per brevità, “Sponsor”)
e
l’AZIENDA SOCIOSANITARIA LOCALE LIGURE N.4, con sede legale in Via
G.B. Xxxx n.9 – 00000 Xxxxxxxx, codice fiscale/partita IVA n. 01038700991, in persona del Dirigente Delegato Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx nata a Recco il 31/07/1957(di seguito denominata, per brevità, “Provider”)
premesso
- che il Provider, ID n. PGTPV8, è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello Regionale presso la Commissione Regione Liguria per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- che il Provider, ai sensi degli artt. 16 e segg. del d. lgs.
30 dicembre 1992, n. 502, ha definito e gestisce direttamente, e sotto la propria responsabilità, un evento dal titolo:” AGGIORNAMENTI IN ECOENDOSCOPIA ED ENDOSCOPIA TERAPEUTICA” che si terrà il 1ottobre 2022 presso il Castello di Lerici
evento ECM: ECMPG12667
- che il Provider tende ad acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell’evento, in applicazione dell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dell’art. 28, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- che lo Sponsor ha interesse a patrocinare l’evento al fine di pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, azienda;
-che le parti, riconoscendo espressamente che l’attività formativa realizzata attraverso l’Evento è finalizzata esclusivamente allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle competenze tecnico professionali in ambito sanitario, ed è, pertanto, obiettiva ed
indipendente da interessi commerciali direttamente o indirettamente ricollegabili allo sponsor;
- che le parti intendono quindi stipulare un contratto per la definizione della sponsorizzazione sopra indicata.
Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula
1) Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Le pattuizioni contenute nel presente contratto e negli allegati costituiscono l’intero accordo tra le parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le parti.
Il presente contratto non comporta l’instaurazione di un rapporto di agenzia, di mandato, o di rappresentanza, e nessun impegno potrà essere assunto da una parte in nome e per conto dell’altra.
2) Obblighi del Provider
Il Provider si obbliga:
- a realizzare l’evento in modo lecito, secondo correttezza, nel rispetto dei regolamenti e delle circolari applicabili all’Educazione Continua in Medicina;
- a dichiarare, nella domanda di accreditamento dell’evento, il supporto offerto dallo Sponsor;
- ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui pubblici dipendenti siano chiamati a svolgere, nell’ambito dell’evento, il ruolo di relatori retribuiti;
- a realizzare la pubblicizzazione del nome, del marchio, dell’immagine e dell’azienda dello Sponsor, secondo le modalità stabilite tra il Provider e lo Sponsor, e sulla base di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali;
- a fornire allo sponsor, se richiesto, il diritto ad utilizzare uno spazio pubblicitario al di fuori della sala congressuale e secondo le disposizioni della Commissione Nazionale Educazione Continua in Medicina;
- a dichiarare l’eventuale presenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 48, comma 25, del d. l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24
novembre 2003, n. 326.
3) Obblighi dello Sponsor
Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l’evento dal titolo:
“AGGIORNAMENTI IN ECOENDOSCOPIA ED ENDOSCOPIA TERAPEUTUCA”
organizzato dal Provider e a fornire a questo le direttive necessarie alla realizzazione della pubblicità, secondo le modalità stabilite tra Provider e Sponsor.
Lo Sponsor si impegna ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sponsorizzazione come previsto dal D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 – articolo 124 e al rispetto del Codice Deontologico di Farmindustria nonchè del codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici.
Lo Sponsor si impegna e garantisce, nell’esecuzione del presente Contratto, ad assumere comportamenti conformi ai migliori standard etici e professionali, operando con diligenza ed accuratezza ed assumendo comportamenti conformi ai principi stabiliti dal proprio Codice Etico, nonché di attenersi rigorosamente alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Lo Sponsor si impegna e garantisce a non assumere alcun comportamento finalizzato ad influenzare il reclutamento dei partecipanti da parte del Referente e della Segreteria, salvo quanto previsto dalla Normativa ECM in merito al reclutamento diretto, manlevando sin da ora il Provider da ogni responsabilità, danni e/o conseguenze negative derivanti dalla violazione di tale garanzia.
Lo Sponsor si impegna e garantisce a non corrispondere denaro, beni o altra utilità, direttamente o indirettamente, ai partecipanti all’Evento, sia discenti che docenti, a familiari, parenti o affini agli stessi.
Lo Sponsor si impegna a segnalare al Provider qualunque irregolarità, anomalia, violazione, inesatta o mancata applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di cui venisse, direttamente o indirettamente, a conoscenza connesse, collegate o riconducibili, direttamente o indirettamente, all’attività formativa oggetto del presente Contratto.
Lo Sponsor si impegna e garantisce il rispetto della Normativa ECM e di ogni altra disposizione normativa vigente in materia.
Lo Sponsor si obbliga ad eseguire il pagamento del Corrispettivo secondo i termini e le condizioni ivi stabilite.
4) Corrispettivo
Lo Sponsor pagherà al Provider, quale corrispettivo per le attività di sponsorizzazione dell’evento, la somma complessiva di
€ 6.000,00 + IVA a mezzo di bonifico a 30 gg data fattura, emessa a partire da 30 giorni prima dell’evento”
5) Durata
Il presente contratto esplica i propri effetti dal momento della sua sottoscrizione fino alla definitiva conclusione dell’evento e invio della reportistica finale al Cogeaps.
6) Risoluzione anticipata
Oltre che nei casi di legge, il contratto verrà risolto di diritto qualora l’evento non possa aver luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenuti medio tempore, salvo l’obbligo da parte dello Sponsor, di corrispondere al Provider il corrispettivo per l’attività di sponsorizzazione posta in essere fino alla risoluzione.
Il Provider ha la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., tramite comunicazione scritta a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R in caso di inadempienza da parte dello Sponsor di anche solo una delle obbligazioni di cui agli articoli: 3 (Obblighi dello Sponsor), 4 (Corrispettivo)
Lo Sponsor avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., tramite comunicazione scritta a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, qualora:
a) il Provider utilizzi il Corrispettivo in maniera difforme rispetto a quanto previsto dal presente Contratto;
b) il Provider svolga delle attività in contrasto con quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dello Sponsor.
c) qualora il Provider violi anche una sola delle disposizioni di cui all’ articolo 2 ( obblighi del provider)
La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione, delle attività di sponsorizzazione da parte del Provider risolveranno di diritto il presente contratto, previa diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida.
7) Limiti di responsabilità
La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell’evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, tra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell’altro.
8) Esclusiva
Lo Sponsor non avrà il diritto esclusivo di sponsorizzare l’evento e il Provider potrà, direttamente o indirettamente, attribuire tale diritto ad altro soggetto.
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9) Dati personali
Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all’altra parte l’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all’altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi connessi all’esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.
Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall’art. 7 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)come di tempo in tempo modificato ed integrato, e in particolare del diritto di chiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.
10) Foro competente
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno definite alla competenza esclusiva del Foro di Genova
Xxxxx, approvato e sottoscritto CHIAVARI li
Azienda SocioSanitaria Locale
Ligure N. 4 Il Rappresentante Legale
Dott. Il Dirigente Delegato
Dott.