Contract
SOMMARIO SEZIONE I - NORME | ||
Definizioni | pag. | 3 |
Condizioni Generali di Assicurazione | pag. | 4 |
SEZIONE II- RESPONSABILITÀ CIVILE | ||
Art. 15 RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI Oggetto dell’assicurazione | pag. | 7 |
Esclusioni e precisazioni Obblighi in caso di sinistro Gestione delle vertenze – Spese legali | ||
SEZIONE III - INFORTUNI | ||
Art. 16 INFORTUNI Oggetto dell’assicurazione | pag. | 10 |
Delimitazioni dell’assicurazione e Esclusioni Denuncia dell’infortunio – Obblighi relativi – Forma delle comunicazioni Criteri di indennizzo Controversie | ||
SEZIONE IV – TUTELA LEGALE NORME GENERALI | ||
Art. 17 TUTELA LEGALE Oggetto dell’assicurazione | pag. | 14 |
Esclusioni Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro Gestione del Sinistro – Scelta del Legale Limiti Territoriali |
SEZIONE I - NORME
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
ANP: Associazione Nazionale dei Dirigenti Pubblici e delle Alte Professionalità della Scuola.
Assicurato: il soggetto, il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione
Agenzia: Benacquista Assicurazioni S.n.c. Intermediario Iscritto alla Sezione A del RUI con il n° A000163952 cui è affidata dalla Società la gestione della presente contratto
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione, nello specifico l’ANP che stipula la presente assicurazione anche in favore di terzi;
Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danneggiamento a Cose: alterazione fisica e/o chimica di cose.
Danni Materiali: Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Day Hospital: il ricovero effettato in degenza diurna per terapie mediche che richiedono la compilazione di cartella clinica (sono esclusi gli accertamenti diagnostici).
Day Surgery: l’intervento chirurgico effettuato in sala operatoria presso un Istituto di Cura, in regime di degenza diurna, che non comporta pernottamento, documentato da cartella clinica.
Evento: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri. Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente
constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Invalidità permanente: la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall’Assicurato.
Istituzione Scolastica: la scuola statale o non statale di ogni ordine e grado.
Massimale: la somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia e/o la prestazione prevista.
Opzione Avvocato in Network: la gestione della fase giudiziale e stragiudiziale viene affidata dall’Assicurato ad un legale del network della Società;
Perdite Patrimoniali: Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Xxxxx materiali.
Polizza: il documento che prova l’Assicurazione.
Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società.
Richiesta di Risarcimento: ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o ente nei confronti del l’Assicurato
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato dimora abitualmente.
Ricovero: la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Sinistro:
▪ Responsabilità Civile Terzi per Perdite Patrimoniali: la Richiesta di Risarcimento di perdite patrimoniali per la quale è prestata l’assicurazione.
▪ Infortuni il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
▪ Tutela legale: il fatto, l’inadempienza o la violazione di norme che ha dato origine alla vertenza.
Società: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l’omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).
Art.2 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente e/o l’Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni sulle medesime cose e per il medesimo Rischio. In caso di Sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell’art. 1910 del Codice Civile e può richiedere a ciascuno di essi l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Se il Contraente e/o Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a pagare l’indennizzo.
Art.3 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.4 AGGRAVAMENTO DI RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
Art.5 DIMINUZIONE DI RISCHIO
Nel caso di diminuzione di rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile.
Art.6 PAGAMENTO DEL PREMIO OMISSIS
Art.7 PROROGA DELL’ASSICURAZIONE PERIODO DI ASSICURAZIONE E RECESSO IN CASO DI SINISTRO
La presente polizza ha la durata di un anno. Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo o della prestazione, il Contraente e la Società possono recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra parte a mezzo PEC. Il recesso ha effetto dalla prima scadenza annuale successiva alla data di invio della comunicazione al Contraente.
In caso di recesso per sinistro la garanzia postuma di cui agli artt. 15.4 e 17.6 “Inizio e termine della garanzia”, non avrà efficacia. In caso di recesso dell’Impresa per sinistro, l’assicurazione, fermi i termini previsti agli art. 15.4 e 17.6 “Inizio e termine della garanzia”, sarà operante per i soli sinistri afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa purché denunciati alla Società al massimo entro 1 anno successivo alla cessazione dell'assicurazione.
Art.8 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali e tutti gli oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le disposizioni di legge. Il presente contratto è regolamentato dalla Legge Italiana.
Art.10 FORO COMPETENTE
Foro competente in via esclusiva, relativamente alle controversie tra Contraente e Società, in merito alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo è quello del Capoluogo della provincia ove risiede il Contraente.
Art.11 ESONERO DENUNCIA GENERALITÀ ASSICURATI
Fermo restando quanto previsto all’articolo 6 che precede, il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità degli Assicurati; per la loro identificazione e per il computo del premio si farà riferimento ai registri del Contraente stesso, registri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso alle persone incaricate dalla Società di accertamenti e controlli.
Art.12 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’Art. 1891 del C.C.
Art.13 CLAUSOLA OFAC
L’assicuratore non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora lo stesso, nel far ciò, incorra nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.
Art.14 REGOLAZIONE DEL PREMIO OMISSIS
SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE
Art.15 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI Art.15.1 ASSICURATI
L'assicurazione di cui alla presente Sezione di polizza è prestata a favore di:
1. Dirigenti Scolastici, sia di ruolo che incaricati, di scuola statale e non statale, iscritti all'ANP, nell'esercizio delle loro funzioni professionali e comunque concernenti la loro attività, per tutte le sedi di cui sono titolari o reggenti.
2. Alte Professionalità della Scuola iscritte all’ANP ossia i Docenti, per i quali oltre alle normali attività di insegnamento, sono assicurate tutte le funzioni di organizzazione, ricerca, collaborazione con il Dirigente, gestione, formazione, documentazione o monitoraggio, svolte:
▪ su incarico del Dirigente scolastico;
▪ su designazione degli Organi Collegiali della scuola
▪ presso strutture nazionali o periferiche del MIUR o presso enti di supporto, presso il MAE (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, INVALSI, Università, ecc.).
3. Dirigenti Tecnici del MIUR, nello svolgimento dell’attività ispettiva nei confronti delle scuole, nella qualità di presidenti e/o membri di commissione di concorso e/o commissioni di studio e ricerca.
4. Dirigenti delle amministrazioni statali iscritti all’ANP, nell’esercizio delle loro funzioni professionali e comunque concernenti la loro attività con evidenza dell’Ente Pubblico di appartenenza.
5. I soggetti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 che, ancorché in stato di quiescienza, esercitino o svolgano incarichi temporanei e/o occasionali previsti per Xxxxx.
Art.15.2 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che questi sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l’Ente di appartenenza, in conseguenza di atti od omissioni nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, svolte anche in posizione di distacco o utilizzazione temporanei presso Enti o Amministrazioni diversi da quelli di appartenenza, incluse quelle svolte dall’Assicurato nell’ambito di iniziative, accordi, convenzioni, protocolli d’intesa e contratti stipulati dall’Istituzione Scolastica, per le quali l’Assicurato presta o ha prestato servizio con privati e/o con Enti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, altre Istituzioni Scolastiche, Enti di Formazione Professionale, Società, Associazioni Temporanee di Scopo e/o di Impresa, Consorzi, Associazioni, Università, Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane. L’assicurazione s’intende inoltre operante per la funzione di Responsabile Unico del Procedimento ricoperta dall’Assicurato ai sensi della Legge n. 241 e del D.Lgs. 50/2016 e s.s.m.i.i.
Sono altresì comprese le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, anche per l’eventuale azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni patrimoniali derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo.
La garanzia comprende inoltre, l'azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione verso l’Assicurato per danni da questi provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di cui la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere. La garanzia vale anche per le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo, erariale, contabile o formale. Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall'Assicurato.
Esclusivamente a titolo esemplificativo si precisa che la garanzia prestata con la presente polizza, nei termini precisati al precedente punto, si intende estesa ai danni verificatisi a seguito di:
▪ Nomina e licenziamento di supplenti, docenti o di personale ausiliario e amministrativo;
▪ Distribuzione interna delle cattedre;
▪ Applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto per la formazione delle classi;
▪ Individuazione dei docenti e non docenti soprannumerari in caso di contrazione dell'organico;
▪ Applicazione delle norme di legge nella compilazione dell'orario di servizio dei docenti e del personale ausiliario e di segreteria;
▪ Concessione degli esoneri di studenti dalle lezioni di educazione fisica;
▪ Concessione di congedi o aspettative al personale docente e non docente;
▪ Applicazione delle norme che regolano gli scrutini trimestrali e/o quadrimestrali e gli scrutini per l'ammissione degli studenti agli esami di maturità, nonché gli esami previsti per gli allievi delle scuole medie e gli esami di idoneità nelle scuole e negli Istituti di ogni ordine e grado;
▪ Applicazione delle norme che regolano l'adozione dei libri di testo;
▪ Applicazione delle norme che disciplinano l'attuazione del calendario delle lezioni previste dal MIUR;
▪ Applicazione delle norme che disciplinano l'attuazione dei viaggi di istruzione in Italia e all'estero;
▪ Esercizio di temporanea funzione di ispettore, commissario, direttore dei corsi di aggiornamento, presidente, per esami di qualsiasi genere, conferite dal Centro Servizi Amministrativi, dall'Ufficio Scolastico Regionale o dal MIUR;
▪ Applicazione delle norme che disciplinano i rapporti con docenti e non docenti.
Sono inoltre compresi, fermo restando quanto previsto al precedente punto, i danni di cui l'Assicurato debba rispondere per:
▪ Errata indicazione per la stesura di documenti inventariali dei beni mobili ed immobili della scuola e di documenti di ogni genere;
▪ Mancata vigilanza sull'attività del personale amministrativo, docente, tecnico, ausiliario, alla custodia dei beni della scuola;
▪ Errata interpretazione delle norme di legge che regolano la stesura e l'esercizio del bilancio contabile della scuola;
▪ Errato conteggio degli stipendi delle indennità di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera del personale docente e A.T.A.;
▪ Errato conteggio arretrati spettanti al personale docente e A.T.A per ricostruzione di carriera, errato conteggio delle ritenute fiscali, contributi assicurativi e previdenziali riguardanti emolumenti di qualsiasi tipo;
▪ Mancata individuazione di situazioni di pericolo all'interno della scuola, con particolare riguardo allo stato delle strutture edilizie e della situazione igienica, nonché mancata vigilanza su situazioni che possano far presagire ragionevolmente pericoli per l’incolumità fisica degli studenti, dei docenti e non docenti e di ogni altro operatore scolastico;
▪ Esecuzione di delibera degli organi collegiali.
Art.15.3 MASSIMALI ASSICURATI – LIMITE DI RISARCIMENTO
Le garanzie di cui alla presente Sezione di polizza sono prestate, per ciascun Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Art.15.4 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA RCT
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non prima dei cinque anni antecedenti la data di effetto della polizza e non siano state ancora presentate all’Assicurato stesso ed alla Pubblica Amministrazione.
L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei dieci anni successivi alla cessazione dell'assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa e a condizione che il Contraente/Assicurato non abbia stipulato altra polizza di Responsabilità Civile Verso Terzi per Perdite Patrimoniali con altra Impresa e che l’Assicurato sia ancora iscritto all’ANP e salvo il caso di recesso come indicato all’art.7 Proroga dell'assicurazione, periodo di assicurazione e Recesso in caso di sinistro. In questo ultimo caso (recesso dell’Impresa per sinistro) l’assicurazione, fermi i termini sopra indicati, sarà operante per i sinistri afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, denunciati alla Società al massimo entro 1 anno successivo alla cessazione dell'assicurazione.
Art.15.5 ESCLUSIONI E PRECISAZIONI
L’assicurazione non è operante per:
a. atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, reati dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
b. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità;
c. sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d. trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, e simili).
e. i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto.
L'assicurazione non comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:
f. Danni Materiali di qualsiasi tipo;
g. atti od omissioni da parte di, o Danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in Polizza;
h. responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizione dell’Ente;
i. la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell’onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;
j. azioni od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
k. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un’apprezzabile alterazione negativa per l’ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi Danno ambientale, Danno al paesaggio, Danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
x. xxxxxxxx, ingiuria, diffamazione commesse dall’assicurato;
m. multe, xxxxxxx, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell’Assicurato;
n. l’Assicuratore non risponderà per fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o denunciate prima dell’inizio dell’efficacia della copertura per ciascun socio ANP;
o. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore nonché per le perdite derivanti da sottrazioni di cose, furto, rapina od incendio;
p. attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di Amministrazione o Collegi Sindacali di altri Enti o Società salvo quanto previsto nell’Art. 15.2;
q. interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi.
La garanzia si intende invece operante per i danni verificatisi nello svolgimento delle funzioni relative alla qualifica ricoperta dagli Assicurati.
Art.15.6 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati Xxxxx, il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
Art.15.7 ALTRE ASSICURAZIONI
Qualora al momento del sinistro esistano per lo stesso rischio altre assicurazioni validamente stipulate dall'Assicurato o da altri Contraenti anche nell'interesse di questo ultimo, la presente garanzia è operante solo in secondo rischio oltre il massimale assicurato dalle altre assicurazioni.
Art.15.8 ESTENSIONE TERRITORIALE
L’Assicurazione di cui alla presente Sezione è operante senza limiti territoriali, fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 13 – Xxxxxxxx OFAC, il cui disposto deve intendersi integralmente richiamato ed operante.
Art.15.9 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ
L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l’Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
Art.15.10 DECESSO
In caso di decesso dell’Assicurato, rimane l’obbligo della Società di tenere indenni gli Eredi dalle azioni dell’Amministrazione Pubblica in sede di rivalsa o dalla richiesta di danni dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto di assicurazione ferme le prescrizioni previste dalla Legge.
Art.15.11 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Benacquista Assicurazioni Snc, o alla Società e contestualmente all'ANP, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30 giorni da quando ne ha avuta conoscenza (art. 1913 C.C.).
Per sinistri di particolare gravità la denuncia di sinistro deve essere preceduta da telegramma o da mezzo di comunicazione equipollente, trasmesso alla Direzione sinistri presso la sede della Società, indicando altresì il numero di polizza. Detta comunicazione potrà essere fatta anche all’Agenzia che dovrà tempestivamente informare la Società.
Dovranno seguire: dettagliata denuncia dei fatti, comunicazione di ogni utile elemento di individuazione delle persone coinvolte.
L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le notizie utili per una corretta gestione della pratica del sinistro, a trasmettere tutti i relativi documenti e atti e a consentire e ad agevolare gli accertamenti disposti dalla Società stessa. In caso di inadempimento di tale obbligo la Società può rifiutare il pagamento delle indennità o ridurle in ragione del pregiudizio derivante.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).
Art.15.12 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle pratiche di sinistri tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e o dell'Assicurato, designando, ove lo ritenga opportuno, legali o tecnici da affiancare a quelli designati dall'Assicurato, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e o al Contraente.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società ha discrezionale facoltà, senza previa comunicazione all'Assicurato che, comunque, ne da dispensa, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta.
L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le notizie utili per una corretta gestione della pratica del sinistro, a trasmettere tutti i relativi documenti e atti e a consentire e ad agevolare gli accertamenti disposti dalla Società stessa.
In caso di inadempimento di tale obbligo la Società può rifiutare il pagamento delle indennità o ridurre in ragione del pregiudizio derivante.
SEZIONE III - INFORTUNI
Art.16 INFORTUNI Art.16.1 ASSICURATI
Con il termine “Assicurato” si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall’assicurazione e più precisamente:
1. Dirigenti Scolastici, sia di ruolo che incaricati, di scuola statale e non statale, iscritti all'ANP, nell'esercizio delle loro funzioni professionali e comunque concernenti la loro attività, per tutte le sedi di cui sono titolari o reggenti.
2. Alte Professionalità della Scuola iscritte all’ANP ossia i Docenti, per i quali oltre alle normali attività di insegnamento, sono assicurate tutte le funzioni di organizzazione, ricerca, collaborazione con il Dirigente, gestione, formazione, documentazione o monitoraggio, svolte:
▪ su incarico del Dirigente scolastico;
▪ su designazione degli Organi Collegiali della scuola
▪ presso strutture nazionali o periferiche del MIUR o presso enti di supporto, presso il MAE (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, INVALSI, Università, ecc.).
3. Dirigenti Tecnici del MIUR nello svolgimento dell’attività ispettiva nei confronti delle scuole, nella qualità di presidenti e/o membri di commissione di concorso e/o commissioni di studio e ricerca.
4. Dirigenti delle amministrazioni statali iscritti all’ANP, nell’esercizio delle loro funzioni professionali e comunque concernenti la loro attività con evidenza dell’Ente Pubblico di appartenenza.
5. I soggetti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 che, ancorché in stato di quiescienza, esercitino o svolgano incarichi temporanei e/o occasionali previsti per Xxxxx.
Tutti gli Assicurati sono garantiti indipendentemente dal loro stato psicofisico
La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio.
Se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.
Art.16.2 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico di appartenenza, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.
La copertura assicurativa si intende estesa anche a:
X. Xxxxxx - L’Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza;
B. Colpi di sole e Punture di insetti – La garanzia è estesa ai colpi di sole e di calore nonché punture d'insetto, morsi di animali e di rettili;
C. Xxxxx e sforzi muscolari - La garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici ed a ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 10%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico.
D. Infortuni aeronautici - Nell'ambito della copertura suddetta l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati).
X. Xxxxxxxx alla rivalsa - Premesso che è diritto della Società esercitare azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell’infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto, la Società dichiara di rinunciare a questo diritto nei confronti:
▪ di tutti i soggetti assicurati con la presente polizza;
▪ del coniuge, dei genitori, dei figli degli Assicurati, nonché di qualsiasi altro parente ed affine fino al quarto grado; a condizione che l’Assicurato infortunato o, in caso di morte, i suoi aventi diritto non esercitino, nei confronti di detti soggetti, azione per il risarcimento del danno.
F. Negligenza grave - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’Assicurato.
X. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Aggressioni o Atti Violenti, anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria.
H. Forze della natura e contatto con corrosivi - La garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di vento, scariche elettriche o da improvviso contatto con corrosivi.
I. Rapina - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona.
X. Xxxxxxxx naturali - A parziale deroga dell’Art. 1912 del C.C., l’assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche.
K. Rischio in Itinere – la garanzia è estesa agli infortuni occorsi durante la circolazione stradale anche come pedoni durante il tragitto da casa al luogo di lavoro e viceversa. Per gli infortuni occorsi in itinere le somme assicurate sono ridotte del 50%.
L. Sono inoltre considerati infortuni:
a. l’asfissia non di origine morboso;
b. l’annegamento;
c. l’assideramento e congelamento;
d. l’avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere, salvo quanto previsto all’Art. 16.5 lett. c) che segue;
e. le folgorazioni.
Art.16.3 LIMITE CATASTROFALE
In caso di sinistro causato, riconducibile o conseguente allo stesso evento o circostanza, che colpisca più soggetti assicurati con la presente polizza, l’esborso massimo a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di euro 5.000.000,00 (Cinquemilioni/00).
Qualora le indennità complessivamente liquidabili ai sensi della presente Sezione eccedessero - nel loro complessivo - tale importo, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate.
Art.16.4 GARANZIE DI POLIZZA
A. Morte Da Infortunio
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi legittimi e/o testamentari. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi legittimi e/o testamentari. Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell’Art. 60 comma 3 del Codice Civile. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte (se superiore) e quello già pagato per invalidità permanente.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
B. Invalidità Permanente Da Infortunio
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida all'Assicurato un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile.
La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione.
Resta tuttavia convenuto che
a. non si fa luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 66% della totale. Se l'Invalidità Permanente medesima supera il 66% della totale, verrà corrisposto l'indennizzo pari al 100% del capitale assicurato.
b. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx);
c. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio;
Art.16.5 DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI
L’assicurazione non è operante per:
a. atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, reati dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
b. sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
c. trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, e simili).
d. i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto.
Le garanzie non sono operanti per gli infortuni direttamente derivanti da:
e. uso di aeromobili militari non adibiti a regolare traffico civile (continuativo od occasionale), ovvero, uso di aeromobili privati, a meno che tale uso non si renda necessario a seguito di emergenza ad altro mezzo di trasporto sul quale l'Assicurato si trovi in viaggio;
x. xxxxx di aeromobili di ogni tipo;
g. uso di mezzi aerei condotti da persone non munite di brevetto;
x. xxxxx od uso di mezzi di locomozione subacquei;
i. esercizio, anche occasionale, dei seguenti sport: atletica pesante con la sola esclusione della pratica del body building che pertanto si deve intendere ricompreso in garanzia, pelota, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnatore di guida qualificata, salti dal trampolino con sci o idroscì, guidoslitta, caccia a cavallo, immersioni con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, speleologia;
j. partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a qualsiasi attività sportiva avente carattere professionistico o semiprofessionistico, tra le altre: gioco del calcio, automobilismo (salvo quelle di regolarità e le gimcane), motociclismo, motonautica, ippica, ecc., e relative prove ed allenamenti;
k. ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
l. reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
m. suicidio od il tentato suicidio;
n. partecipazione ad esercitazioni militari (con l'esclusione del servizio militare in tempo di pace); ed inoltre guerra, ostilità, invasione rivoluzione, insurrezione, guerra civile, potere militare; salvo il caso che l'Assicurato sia colto dagli eventi bellici mentre si trova in un Paese non in stato di belligeranza, nel qual caso la garanzia resta valida per il periodo massimo di 14 giorni dalla dichiarazione dello stato di guerra.
Art.16.6 ESONERO DENUNCIA INFERMITÀ DIFETTI FISICI
Il Contraente è esonerato dal denunciare difetti fisici, infermità o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire.
In caso di infortunio l’indennità per invalidità permanente viene liquidata per le sole conseguenze dirette ed esclusive causate dall’infortunio.
Art.16.7 LIMITI DI ETÀ
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni (le persone che raggiungono tale età in corso di contratto sono assicurate fino alla scadenza naturale dello stesso).
Art.16.8 LIMITI TERRITORIALI
L’Assicurazione di cui alla presente Sezione è operante senza limiti territoriali, fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 13 – Xxxxxxxx OFAC, il cui disposto deve intendersi integralmente richiamato ed operante.
Art.16.9 SOMME ASSICURATE
Le garanzie preste e le somme assicurate per ogni assicurato sono quelle di seguito indicate:
Casi Assicurati | Somme Assicurate |
▪ Morte | Euro 50.000,00 |
▪ Invalidità Permanente di grado superiore al 66% | Euro 100.000,00 |
Art.16.10 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO – OBBLIGHI RELATIVI - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
L'Assicurato deve presentare denuncia alla Società entro 30 giorni dall'infortunio. La denuncia di ogni infortunio deve essere fatta alla Benacquista Assicurazioni Snc o alla Società anche per il tramite del Broker, entro 30 giorni dall’infortunio. La denuncia, deve indicare il luogo, giorno ed ora dell’evento e deve essere corredata da un certificato medico di Pronto Soccorso rilasciato da una struttura Medico Ospedaliera di pronto soccorso redatto, di norma, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro.
Qualora non sia presente una struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso, il certificato potrà essere rilasciato da altro Medico o Specialista, sempreché detta certificazione venga redatta, di norma, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro.
In mancanza del certificato di guarigione, la liquidazione dell’indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore.
L'infortunato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alle visite di medici incaricati dalla Società ed a qualsiasi accertamento che la Società ritenga necessario, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato la persona assicurata.
Se non viene adempiuto intenzionalmente agli obblighi sopra previsti, l'infortunato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità. Se l'inadempienza è involontaria, la Società ha il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Colui il quale richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.
Art.16.11 CRITERI DI INDENNIZZO
La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Nei casi preesistenti di mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
Art.16.12 MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI
La liquidazione dell'indennizzo avrà luogo a guarigione avvenuta. Le indennità vengono corrisposte in Italia ed in Euro. Valutato il danno verificata l’operatività della garanzia e ricevuta tutta la documentazione la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni.
Art.16.13 CONTROVERSIE
Le controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro, nonché su causa, natura e conseguenze dell’infortunio, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Resta salva la facoltà dell’Assicurato di ricorrere in via alternativa all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Sin d’ora, pertanto, le Parti rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
SEZIONE IV – TUTELA LEGALE
Art.17 TUTELA LEGALE Art.17.1 ASSICURATI
Con il termine “Assicurato” si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall’assicurazione e più precisamente:
1. Dirigenti Scolastici, sia di ruolo che incaricati, di scuola statale e non statale, iscritti all'ANP, nell'esercizio delle loro funzioni professionali e comunque concernenti la loro attività, per tutte le sedi di cui sono titolari o reggenti.
2. Alte Professionalità della Scuola iscritte all’ANP ossia i Docenti, per i quali oltre alle normali attività di insegnamento, sono assicurate tutte le funzioni di organizzazione, ricerca, collaborazione con il Dirigente, gestione, formazione, documentazione o monitoraggio, svolte:
▪ su incarico del Dirigente scolastico;
▪ su designazione degli Organi Collegiali della scuola
▪ presso strutture nazionali o periferiche del MIUR o presso enti di supporto, presso il MAE (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, INVALSI, Università, ecc.).
3. Dirigenti Tecnici del MIUR nello svolgimento dell’attività ispettiva nei confronti delle scuole, nella qualità di presidenti e/o membri di commissione di concorso e/o commissioni di studio e ricerca.
4. Dirigenti delle amministrazioni statali iscritti all’ANP, nell’esercizio delle loro funzioni professionali e comunque concernenti la loro attività con evidenza dell’Ente Pubblico di appartenenza.
5. I soggetti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 che, ancorché in stato di quiescienza, esercitino o svolgano incarichi temporanei e/o occasionali previsti per Xxxxx.
Art.17.2 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura il rimborso delle spese occorrenti per tutelare gli interessi dell'Assicurato nei casi descritti all'art. 17.4 RISCHI ASSICURATI, in relazione a vertenze o procedimenti che abbiano avuto origine in sinistri verificatisi durante la validità della polizza.
Quando un fatto, una violazione o un'inadempienza hanno carattere continuato o ripetitivo, il sinistro si intende verificato nel momento della loro prima manifestazione.
Art.17.3 MASSIMALE DI GARANZIA
Le garanzie di cui alla presente Sezione di polizza sono prestate, per ciascun Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 30.000,00 per singola vertenza ed Euro 60.000,00 per più vertenze nel corso di uno stesso periodo assicurativo.
Art.17.4 RISCHI ASSICURATI
La Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività dell’Assicurato. In tale ultimo caso, la garanzia è operante a condizione che per lo stesso evento sia operante polizza di responsabilità civile e vale per le sole spese rimaste a carico dell’Assicurato a norma dell’Art. 1917, 3° comma, Codice Civile.
Spese Assicurate
L'assicurazione comprende:
a) i compensi e le spese relative a prestazioni svolte, nell’interesse dell'Assicurato e nell'ambito di procedure giudiziarie o arbitrali, o nella fase che ha preceduto il giudizio, da legali, arbitri o periti liberamente scelti dall’Assicurato ed incaricati con il benestare della Società che si impegna a fornire riscontro entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
b) le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
c) i compensi e le spese liquidati a favore dei consulenti tecnici nominati dal giudice e posti a carico dell'Assicurato.
d) Le spese di pubblicazione e registrazione della sentenza nonché le spese di registrazione necessarie per l'esecuzione di un provvedimento giudiziario con il limite di euro 1.500,00;
e) Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
f) le spese legali di avvocato e procuratore domiciliatario per giudizi civili di competenza del tribunale, esclusa la trattazione stragiudiziale.
g) le spese da liquidare alla Controparte nei casi di soccombenza o a essa dovute in caso di transazione con il sotto-limite di Euro 3.000,00 per vertenza.
Le garanzie valgono anche per:
h) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale purché conseguenti ad incidente. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato in qualità di persona informata sui fatti;
i) la difesa in procedimenti penali conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria ed a condizione che il procedimento si concluda con proscioglimento od assoluzione con sentenza passata in giudicato;
j) La difesa in procedimenti penali per reati dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione con sentenza passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa e nei casi in cui si ricorra al “patteggiamento”. La Società rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
k) la difesa delle persone assicurate in ogni procedimento civile o amministrativo anche per fatti determinati da colpa grave connessi con l'esercizio della carica ricoperta dall’Assicurato;
l) la difesa delle liti attive che l'Assicurato dovesse intraprendere a tutela della figura professionale nell'esercizio delle sue funzioni o a tutela del suo status, nei confronti della Pubblica Amministrazione con il sotto-limite di Euro 15.000,00 per vertenza;
m) La difesa in procedimenti di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione nonché la difesa in procedimenti avanti la Corte dei conti, con il sotto-limite di Euro 10.000,00 per vertenza;
n) La difesa delle persone assicurate in ogni procedimento disciplinare anche per fatti determinati da colpa grave connessi con l'esercizio della carica ricoperta dall’Assicurato. Tale garanzia è operante senza applicazione di alcuna franchigia e nei limiti dall’articolo 17.3 nel caso in cui l’Assicurato ricorra all’“Opzione Avvocato in Network”.
Qualora l’Assicurato decida di non ricorrere a tale opzione, la garanzia è operante per un solo procedimento per anno assicurativo e previa applicazione di una franchigia fissa e assoluta di euro 4.000,00 per singola vertenza.
o) La difesa dell’Assicurato per le cause dibattute davanti al Giudice del Lavoro, fatta esclusione per quelle nelle quali l’Assicurato sia chiamato a rispondere come Pubblica Amministrazione e/o per le quali è previsto il ricorso alla difesa dell’Avvocatura dello Stato. Tale garanzia è operante, nel caso in cui l’Assicurato ricorra all’“Opzione Avvocato in Network”, con un sotto-limite di Euro 10.000,00 e senza applicazione di alcuna franchigia per sinistro.
Qualora l’Assicurato decida di non ricorrere a tale opzione, la garanzia è operante con il sotto-limite di Euro 10.000,00 per Assicurato, vertenza e periodo assicurativo annuo e previa applicazione di una franchigia fissa e assoluta di euro 4.000,00 per singola vertenza.
Art.17.5 GARANZIE AGGIUNTIVE RISCHI ASSICURATI
A) Sicurezza sul Lavoro – difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e diposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009 “Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro” e s.m.i. (quale committente). La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore ad Euro 1.000,00.
B) D.Lgs. 193/07 “Sicurezza Alimentare” – difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. 193/07 e s.m.i. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore ad Euro 1.000,00.
C) D.Lgs. 152/06 “Codice dell’Ambiente” – difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/06 in materia di Tutela dell’Ambiente e s.m.i. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore ad Euro 1.000,00.
D) X.Xxx. 196/03 in materia di Protezione dei dati personali e Regolamento 2016/679 - G.D.P.R – difesa penale per reati colposi e per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa per sanzioni pecuniarie originariamente di importo superiore ad Euro 1.000,00.
E) Spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato – Per i dipendenti dello Stato, nei casi di giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, la Società garantisce, nei limiti del massimale, il rimborso delle spese legali rimaste a loro carico, perché non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell’Art 18 del D.L. 25/3/1997 n. 67 e s.m.i..
F) Sanzioni Amministrative di Vario genere - la garanzia prevede il rimborso di spese, competenze ed onorari per proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore ad Euro 250,00.
Art.17.6 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
La garanzia viene prestata per procedimenti determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione.
I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. L’assicurazione è estesa ai procedimenti determinati da fatti verificatisi nei tre anni precedenti la data di effetto dell'assicurazione purché non noti all’Assicurato stesso ed alla Pubblica Amministrazione e la prima richiesta giudiziaria sia stata avanzata nei confronti dell’assicurato nel corso del periodo di efficacia della garanzia di polizza.
L'assicurazione è altresì operante per i sinistri afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, denunciati alla Società nei tre anni successivi alla cessazione dell'assicurazione, a condizione che il Contraente/Assicurato non abbia stipulato altra polizza di Tutela Giudiziaria con altra Impresa, che l’Assicurato sia ancora iscritto all’ANP e salvo il caso di recesso come indicato all’art.7 Proroga dell'assicurazione, periodo di assicurazione e Recesso in caso di sinistro. In questo ultimo caso (recesso dell’Impresa per sinistro) l’assicurazione, fermi i termini sopra indicati, sarà operante per i sinistri afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, denunciati alla Società al massimo entro 3 anni successivi alla cessazione dell'assicurazione.
Art.17.7 ESCLUSIONI
Le garanzie non sono valide:
a) per vertenze fra Contraente e Assicurato o comunque fra persone/soggetti assicurate con la stessa polizza;
b) per vertenze derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di imbarcazioni o aeromobili;
c) per vertenze derivanti da fatti dolosi del Contraente e/o dell'Assicurato;
d) per sinistri denunciati alla Società, anche tramite il Broker, quando siano trascorsi 10 anni dalla cessazione della validità della polizza e non ricorrano le circostanze indicate all’Art. 17.6).
Sono inoltre escluse dalla garanzia.
• il pagamento di multe, ammende, e sanzioni in genere;
• gli oneri fiscali relativi alla bollatura di documenti e di altri atti in genere;
• le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.
Art.17.8 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Benacquista Assicurazioni Snc oppure alla Società e contestualmente all'ANP, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30 giorni da quando ne ha avuta conoscenza (art. 1913 C.C.). Per sinistri di particolare gravità la denuncia di sinistro deve essere preceduta da telegramma o da mezzo di comunicazione equipollente, trasmesso alla Direzione sinistri presso la sede della Società, indicando altresì il numero di polizza.
Dovranno seguire: dettagliata denuncia dei fatti, comunicazione di ogni utile elemento di individuazione delle persone coinvolte. L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le notizie utili per una corretta gestione della pratica del sinistro, a trasmettere tutti i relativi documenti e atti e a consentire e ad agevolare gli accertamenti disposti dalla Società stessa. In caso di inadempimento di tale obbligo la Società può rifiutare il pagamento delle indennità o ridurle in ragione del pregiudizio derivante. Per i sinistri conseguenti a danni fisici, la denuncia dovrà essere effettuata alla ricezione della notifica di un procedimento giudiziario. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
Art.17.9 GESTIONE DEL SINISTRO
Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.
Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al Legale designato dall’Assicurato ai sensi del successivo Articolo 17.10 “Libera Scelta del Legale”.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile, sia penale soltanto se l’impugnazione presenti possibilità di successo.
Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con la Società per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.
La Società si riserva pertanto di autorizzare di volta in volta l’incarico al legale scelto dal cliente, la trattazione della fase extragiudiziale, il ricorso alla fase giudiziale, ai gradi successivi di giudizio e di chiedere al legale incaricato il preventivo di spese previsto per il suo intervento nel caso di specie. Tale preventivo dovrà tener conto dei criteri di cui al D. M. 55/2014.
La nomina di un eventuale Perito di Parte viene concordata con la Società. La Società non è in ogni caso responsabile dell’operato di Legali e Periti.
L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria, sia giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società;
Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza deve essere preventivamente concordato con la Società; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Società per la trattazione della pratica.
Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa ad un massimo di due tentativi.
In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito.
Art.17.10 LIBERA SCELTA DEL LEGALE
L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all’Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest’ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario.
Per i casi previsti all’articolo 17.4 lettere n) ed o), nel caso in cui l’Assicurato decida di ricorrere all’“Opzione Avvocato in Network”, non verrà applicata la franchigia fissa ed assoluta prevista ai suddetti punti e pertanto beneficerà dei massimali per sinistro e per anno indicati in tale articolo.
In ogni caso nella precedente fase stragiudiziale la Società gestisce la trattazione della vertenza nei termini dell’art. 17.9.
L’Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all’Avvocato così individuato.
La Società non è responsabile dell'operato degli Avvocati.
Art.17.11 OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Le garanzie previste dalla presente estensione di polizza sono valide a secondo rischio e in eccesso al massimale assicurato da altre coperture da chiunque stipulate. In modo specifico opera a secondo rischio delle polizze stipulate dagli Istituti Scolastici di appartenenza, nonché di quelle coperture previste dal CCNL e concluse per conto degli Assicurati medesimi.
Art.17.12 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art.17.13 RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
Art.17.14 LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatesi in tutti i paesi del Mondo sempreché l’Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.