CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SUMIRAGO E LA SCUOLA MATERNA PARROCHIALE “A.COLOMBO” DI MENZAGO PER LA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SUMIRAGO E LA SCUOLA MATERNA PARROCHIALE “X.XXXXXXX” DI MENZAGO PER LA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI
L'anno 2014 addì del mese di Maggio, nella sede del Comune di Sumirago – Xxx Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx (XX) – C.F. 00309330124
Il Comune di Sumirago, legalmente rappresentato dal Responsabile di Posizione organizzativa del Settore Servizi Sociali, Educativi, Culturali e Sportivi, Xxxxxx Xxxxx, nata a Milano il 01/02/1961,
C.F. BNNSLV61B41F205P
e
La Scuola materna parrocchiale “A.Colombo” con sede in Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxx Xxx Xxxxxxxx 00, C.F. 02323050027, nella sua attività di Scuola dell'Infanzia paritaria, legalmente rappresentata dal Parroco Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, nato a Besana in Brianza il 22/01/1964, C.F. MRSMRA64A22A818D;
premesso che
− la legge 10 Marzo del 2000 n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione” disciplina il sistema di istruzione nazionale, costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti Locali, che “corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzati da requisiti di qualità ed efficacia” (art. 1 comma 2). La medesima legge (art.1 comma 3) garantisce “piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico – didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ali principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso”;
− la legge regionale 12 Marzo 2008 n. 8 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” disciplina la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie al fine di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della famiglia e della comunità e di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali. (art. 1) Tenuto conto che nel quadro dei principi della presente legge, secondo il principio di sussidiarietà, concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, i Comuni, i soggetti del terzo
settore, le persone fisiche, le famiglie, (art.3) e che le unità d'offerta sociali, hanno il compito di “aiutare la famiglia, anche mediante l'attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e gruppi sociali e con azioni di sostegno economico”, “sostenere le iniziative di supporto, promozione della socialità e coesione sociale, nonché di prevenzione del fenomeno dell'esclusione sociale” (art. 4 comma a, i);
− la Scuola materna parrocchiale “X.Xxxxxxx” svolge una funzione educativa e sociale senza fini di lucro e che, insieme alle realtà scolastiche comunali, contribuisce a soddisfare le richieste provenienti dalle famiglie, dando inoltre vita ad un pluralismo istituzionale consolidato negli anni che integra l'offerta educativa sul territorio comunale;
− nell'ambito della programmazione delle attività ricreative, sociali ed educative estive il Comune di Sumirago intende promuovere, anche per quest'anno, un'offerta educativa sul territorio, in linea con le esigenze delle famiglie, rivolta ai minori nella fascia d'età prescolare, 3 – 6 anni;
tenuto conto che
− la Scuola materna parrocchiale “X.Xxxxxxx” garantisce alle famiglie una continuità didattica ed educativa anche per il mese di Luglio;
− il numero delle famiglie iscritte alla suddetta Scuola materna parrocchiale nel mese di Luglio risulta inferiore rispetto alla capacità ricettiva della scuola stessa, con la conseguente possibilità di ampliare l'offerta educativa ad un adeguato numero di minori residenti sul territorio che ne facciano richiesta;
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art.1 Finalità
Il Comune di Sumirago e la Scuola materna parrocchiale “A.Colombo”, con la presente convenzione, si impegnano a collaborare, nel rispetto delle proprie autonomie, per sostenere la gestione di un centro ricreativo estivo, rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni, nel mese di Luglio 2014, con sede presso i locali della Scuola materna parrocchiale, con l'obiettivo di favorire la pluralità delle offerte sul territorio e costruire un sistema educativo integrato di servizi per l'infanzia, per rispondere ai bisogni sociali ed educativi dei bambini e delle famiglie, promuovendo e consolidando la cultura dell'infanzia.
Art 2. Impegni della scuola
La scuola materna parrocchiale “X.Xxxxxxx” con la presente convenzione assume i seguenti impegni:
− gestire il funzionamento del centro ricreativo estivo presso i propri locali, idonei sotto il profilo delle normative vigenti in materia di igiene, sanità, alimentazione, abbattimento delle
barriere architettoniche, prevenzione incendi e sicurezza;
− accogliere, nei limiti della capienza autorizzata, tutti i bambini in età di ammissione alla scuola dell'infanzia, senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione, favorendo in particolare l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale o disabili, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 104/92 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
− garantire il personale educativo in rapporto idoneo al numero dei bambini, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia D.P.R. n. 81/2009 e D.M. 331/1998, e munito di titolo di studio corrispondente alla funzione svolta, riconosciuto dalle competenti Autorità Statali. Eventuale personale volontario presente dovrà comunque essere provvisto del diploma di scuola media superiore nel caso integri e non sostituisca il personale dipendente;
− garantire l’assunzione diretta del personale educativo ed ausiliario, attuando a favore dei lavoratori dipendenti e, se di cooperative, anche verso di Soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori. assicurare il servizio di mensa nella piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente, nonché l'adozione delle tabelle dietetiche approvate dall'ASL;
− garantire la qualità, quantità ed il controllo igienico degli alimenti forniti, conformemente alle norme di legge vigenti in materia.
Art. 3 Orario e funzionamento
La Scuola materna parrocchiale garantisce la copertura del servizio didattico-ricreativo estivo per 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì, per il periodo 1 Luglio – 31 Luglio, secondo l'orario giornaliero 8.30-16.00 con possibilità di servizio prescuola e doposcuola, così distribuito:
prescuola 8.00-8.30;
doposcuola 16.00-17.45.
Sono inoltre quotidianamente a suo carico il pranzo e la merenda, forniti dalla Ditta Tondini S.r.l., con sede in Albusciago, Xxx Xxxxxxx 0.
Art 4 Copertura assicurativa
La scuola materna “X.Xxxxxxx” assicura le necessarie coperture assicurative del personale dipendente, dei bambini e dell'eventuale personale volontario impiegato per il funzionamento dei servizi.
Art 5 Tariffe e iscrizioni
Sarà cura della Scuola materna parrocchiale gestire la raccolta delle iscrizioni, la fatturazione e la riscossione del costo di iscrizione e/o frequenza, a cui spettano interamente i proventi.
Il costo complessivo mensile è fissato ad € 200,00 a bambino, comprensivo di servizio pranzo e
merenda.
Art. 6 Compiti del Comune
Il Comune di Sumirago si impegna a:
− promuovere il centro ricreativo estivo e fornire alle famiglie informazioni aggiornate sull'assetto economico e gestionale della scuola, con riferimento, in particolare, alla presente convenzione;
− fornire alle famiglie agevolazioni/riduzioni sui costi di iscrizione e frequenza, differenziate in base alle condizioni socio-economiche, valutate sulla base della situazione I.S.E.E., mettendo a disposizione fondi propri e/o voucher sociali del Piano di Zona in attuazione alla
D.G.R. n. 2413 del 2011;
Art. 7 Durata della convenzione
La presente convenzione ha durata annuale, per il periodo 1 di Luglio – 31 Luglio 2014, rinnovabile per un ulteriore anno qualora le parti lo ritenesse opportuno, previa adozione di apposito provvedimento.
Letto, firmato e sottoscritto
Per il Comune:
la Responsabile del Servizio Xxxxxx Xxxxx
Per la Scuola materna parrocchiale “A.Colombo:” Il Parroco Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx