Condizioni generali (CG)
Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA
Condizioni generali (CG)
per l’assicurazione combinata di economia domestica
Edizione 09.2016
D Responsabilità civile privata
Indice
D1 Persone assicurate
D2 Estensione dell’assicurazione D3 Soggetti e rischi assicurati
D4 Esclusioni generali
D5 Assicurazioni complementari D6 Basi contrattuali complementari
D1 Persone assicurate
1.1 In base agli accordi pattuiti, la polizza può assumere una delle seguenti forme:
1.1.1 Assicurazione per la singola persona
È assicurato il contraente. Se il contraente si sposa o costituisce un’unione domestica registrata, l’assicurazione viene trasformata automaticamente in un’assicurazione di più persone. È dunque necessario comunicare la data del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica. Il premio per l’assicurazione di più persone deve essere versato solo alla scadenza premi principale successi- va al matrimonio o alla registrazione dell’unione domestica.
1.1.2 Assicurazione di più persone Sono assicurati:
a) il contraente;
b) tutte le persone che convivono nell’economia domestica del contraente;
c) in assenza di convivenza nell’economia domestica del contra- ente:
_ il coniuge o il partner registrato;
_ i figli xxxxxx del contraente, del coniuge, del partner in
coppia di fatto o unione domestica registrata, che non esercitano alcuna attività economica. Il reddito lordo annuo degli studenti fino a CHF 20’000 e lo stipendio d’apprendi- sta non costituiscono reddito da attività economica;
d) altre persone in qualità di capifamiglia per danni causati da figli minorenni assicurati e conviventi minorenni che si trovino tem- poraneamente e gratuitamente presso di loro.
1.2 Altre persone in qualità di detentori di animali di un assicurato, che vengono affidati loro in via provvisoria. Non sono assicurati i custodi di animali a titolo professionale.
1.3 Il personale privato del contraente per danni derivanti dalle sue incombenze contrattuali. Sono escluse le pretese di regresso avan- zate da terzi.
1.4 Il proprietario del terreno in quanto tale, qualora l’assicurato sia proprietario soltanto dello stabile ai sensi dell’articolo D3.9, ma non del relativo terreno (diritto di superficie).
D2 Estensione dell’assicurazione
2.1 Copertura assicurativa
L’assicurazione responsabilità civile privata protegge il patrimonio degli assicurati, in qualità di soggetti privati, contro le pretese avanzate da terzi in virtù di disposizioni legali sulla responsabilità civile tramite:
_ assunzione di richieste di risarcimento giustificate;
_ tutela da richieste di risarcimento ingiustificate;
_ ridimensionamento di richieste eccessive.
2.2 Danni assicurati
2.2.1 L’assicurazione copre le pretese avanzate nei confronti degli assi- curati in virtù di disposizioni legali sulla responsabilità civile, a seguito di:
_ danni corporali, vale a dire omicidio, lesioni o altri danni alla
salute di persone;
_ danni materiali, vale a dire distruzione, danneggiamento o per- dita di cose; morte, ferimento o smarrimento di animali;
_ danni patrimoniali, tuttavia solo se essi sono la conseguenza di
un danno corporale assicurato o di un danno materiale assicu- rato arrecato alla parte lesa.
2.2.2 Spese di prevenzione dei danni
Se in seguito a un evento improvviso si prevede l’imminente verificarsi di un danno corporale o materiale coperto, la garanzia si estende anche ai costi sostenuti dall’assicurato per l’adozione di misure immediate atte a prevenire il suddetto rischio (spese di prevenzione danni).
Anche le spese di prevenzione danni assicurate sono considerate danni e l’articolo D2.3 viene applicato per analogia anche alle spese per la prevenzione dei danni.
Non sono assicurati i costi per:
_ le misure adottate a pericolo cessato, come per es. smaltimen- to di rifiuti e riempimento di impianti, serbatoi e condutture;
_ l’accertamento di falle, difetti di funzionamento e cause di
danni, ivi compreso il necessario svuotamento di impianti, ser- batoi e condutture, nonché le spese di riparazione e modifica (es. spese di risanamento);
_ le misure di prevenzione dei danni adottate a causa di nevicate
o formazione di ghiaccio.
2.3 Prestazioni
Le prestazioni della Società, incluse tutte le prestazioni collaterali quali interessi, spese d’avvocato e giudiziarie, ecc., sono limitate, per ciascun evento, alla somma assicurata indicata in polizza al momento del verificarsi del danno. L’insieme dei danni imputabile alla medesima causa vale come un solo danno, anche se risultano danneggiate più persone o cose.
2.4 Validità territoriale
Salvo diversamente disposto, la copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.
D3 Soggetti e rischi assicurati
3.1 Soggetto privato
È assicurata la responsabilità civile connessa al comportamento nella vita quotidiana privata.
3.2 Capofamiglia
È assicurata la responsabilità civile del capofamiglia.
3.3 Persone incapaci di discernimento
Se i figli o altri conviventi assicurati del contraente incapaci di intendere causano un danno, su richiesta del contraente la Società corrisponde un risarcimento massimo di CHF 200’000, ossia dello stesso ammontare previsto nei casi riguardanti soggetti in grado di intendere, anche se il capofamiglia non ha violato l’obbligo di sorveglianza e non è dunque responsabile. Sono tuttavia escluse le pretese di regresso avanzate da terzi.
3.4 Casalinga/casalingo
È assicurata la responsabilità civile correlata all’attività di casalin- ga/casalingo per la propria economia domestica.
3.5 Datore di lavoro privato
È assicurata la responsabilità civile per i danni causati da dipen-
denti privati, che operano nella famiglia del contraente, nell’eserci- zio delle attività previste dal loro contratto di lavoro.
3.6 Attività accessoria
È assicurata la responsabilità civile derivante da attività di lavoro autonomo accessorie svolte in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, purché il reddito annuo lordo complessivo non supe- ri CHF 10’000.
Per i danni del committente la prestazione è limitata a CHF 10’000 per ciascun evento.
Non sono assicurati:
_ i danni a cose di cui un assicurato disponga a scopo d’uso, lavorazione, custodia, trasporto o per altri motivi o che abbia
preso in affitto, leasing o locazione;
_ i danni riportati da cose in seguito all’esercizio o all’omissione
di un’attività con o su di esse;
_ le pretese per danni cagionati al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein;
_ le pretese per danni verificatisi negli USA o in Canada;
_ le pretese connesse ad attività accessorie autonome in tutti i tipi di sport estremi come la discesa libera in mountain bike o city bike, il bungee jumping, il canyoning, lo snow rafting e il
river rafting (questa lista non è da considerarsi esaustiva);
_ le attività lavorative autonome a titolo accessorio, per il cui
esercizio professionale manchi la necessaria autorizzazione;
_ le richieste di risarcimento del datore di lavoro;
_ le richieste di regresso avanzate da terzi.
3.7 Responsabile di cose affidate in consegna (danni a oggetti presi in consegna)
È assicurata la responsabilità civile per danni a oggetti affidati o affittati a un assicurato per l’uso, la conservazione, il trasporto o altri scopi.
Solo in presenza di una convenzione speciale e se indicate in polizza, sono assicurate le pretese risarcitorie per danni a:
_ chiavi o badge di locali commerciali, inclusi i danni consecutivi;
_ cavalli, compresi i danni a finimenti e a veicoli da tiro. Non sono assicurate le pretese per danni a:
_ cose oggetto di un contratto di locazione/acquisto o leasing;
_ materiale dell’esercito, della protezione civile e dei vigili del
fuoco preso in consegna;
_ oggetti preziosi, denaro contante, carte di credito e fidelity card, cartevalori, documenti, progetti e manoscritti;
_ veicoli a motore, natanti e aeromobili, accessori compresi (sal-
vo quanto previsto agli articoli da D3.16 a D3.19 e da D5.8 a D5.10);
_ oggetti del datore di lavoro (salvo quanto previsto all’articolo
D5.5).
3.8 Locatario di stabili e locali
È assicurata la responsabilità civile per danni ai seguenti oggetti in locazione per uso proprio:
a) appartamenti, edifici residenziali e locali, nonché gli impianti ivi normalmente presenti, esclusi invece i beni mobili in locazione insieme alle unità abitative;
b) stanze d’albergo, seconde case, appartamenti e case di vacan- za, nonché case mobili (mobile home) e roulotte stazionarie non immatricolate. Sono ugualmente assicurati i danni ai beni mobili in locazione insieme alle unità abitative;
c) locali, stanze e tende adibiti a sedi di eventi e feste. Sono ugualmente assicurati i danni ai beni mobili in locazione insie- me a tali spazi.
È assicurato l’utilizzo privato e non commerciale. Tuttavia è assi- curata anche la responsabilità civile per danni a oggetti e locali come da articoli D3.8 a) e b) a condizione che questi vengano utilizzati anche per un’attività di lavoro autonomo accessoria ai sensi dell’articolo D3.6.
3.9 Proprietà di stabili e terreni
L’assicurazione si applica alle proprietà immobiliari e fondiarie situate in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein come da articoli D3.9.1 e D3.9.2.
3.9.1 Proprietà di stabili (esclusa proprietà per piani)
È assicurata la responsabilità civile del proprietario di:
_ case unifamiliari e plurifamiliari composte da non oltre tre ap-
partamenti nonché relativi terreni, abitate dal proprietario stes- so e utilizzate esclusivamente a scopo residenziale;
_ case di vacanza unifamiliari, case mobili (mobile home) e
roulotte stazionarie non immatricolate nonché relativi terreni.
È coassicurata la responsabilità civile del proprietario degli impianti e delle installazioni funzionali a quanto sopra e destinati all’uso privato, nonché i relativi terreni.
3.9.2 Proprietà per piani
È assicurata la responsabilità civile del proprietario di:
_ appartamenti, in proprietà per piani, destinati esclusivamente all’uso abitativo personale e relativi terreni;
_ appartamenti di vacanza in proprietà per piani e relativi terreni.
È coassicurata la responsabilità civile del proprietario per piani degli impianti e delle installazioni funzionali a quanto sopra e destinati all’uso privato, nonché i relativi terreni.
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento per danni causati da:
_ parti di stabile e terreni assegnati al comproprietario in diritto
esclusivo;
_ parti di stabili, terreni, locali o impianti a uso comune, limitata- mente alla quota di proprietà del comproprietario assicurato.
Se è stata stipulata un’assicurazione di responsabilità civile per stabili, la copertura vale solo per la parte eccedente la somma assicurata della suddetta polizza.
In caso di richieste di risarcimento della comunità dei proprietari nei confronti del comproprietario assicurato con la presente poliz- za, non è assicurata la parte di danno corrispondente alla quota di proprietà dell’assicurato secondo quanto risulta dal registro immo- biliare.
3.10 Terreni non edificati
È assicurata la responsabilità civile del proprietario, del locatario o dell’affittuario di terreni non edificati situati in Svizzera e nel Princi- pato del Liechtenstein, ivi incluse le capanne da giardino e altre attrezzature connesse alla loro gestione.
3.11 Committente d’opera
È assicurata la responsabilità civile del committente d’opera, a condizione che la somma totale di costruzione non superi CHF 100’000. L’assicurazione è limitata alla responsabilità civile degli assicurati ai sensi degli articoli da D3.8 a D3.10 e D3.12.
3.12 Pregiudizi ambientali
3.12.1 È assicurata la responsabilità civile per danni corporali e materiali connessi a un pregiudizio ambientale soltanto se tale pregiudizio è la conseguenza di un unico evento, repentino e imprevisto, che esiga inoltre interventi immediati quali comunicazione all’autorità competente, allertamento della popolazione, adozione di misure di prevenzione o riduzione dei danni ecc..
Sono inoltre assicurate le pretese per danni corporali e materiali connessi a un pregiudizio all’ambiente conseguenza della fuoriusci- ta di sostanze nocive per il terreno o per le acque, come carburan- ti e combustibili allo stato liquido, acidi, basi e altre sostanze chimiche (eccetto le acque di scolo), qualora detta fuoriuscita sia causata da ruggine perforante o perdite di un impianto stabilmente fissato al terreno e richieda contromisure immediate ai sensi del capoverso precedente. La presente copertura assicurativa è ope- rante soltanto se il contraente dimostra che l’impianto è stato costruito, sottoposto a manutenzione o dismesso regolarmente e secondo le prescrizioni in materia.
3.12.2 Sono considerati pregiudizi ambientali:
_ il deterioramento persistente dello stato dell’aria, delle acque
(falde freatiche comprese), del suolo, della flora o della fauna da parte di qualunque agente;
_ ogni circostanza che possa essere definita danno ambientale ai
sensi del diritto vigente.
3.12.3 Non sono assicurate le pretese:
_ relative a più eventi simili, che congiuntamente arrecano pre- giudizio ambientale, o ad azioni costanti che non sono conse-
guenza di un evento singolo, improvviso e imprevisto (es. stillicidio di sostanze dannose nel suolo, versamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili). È fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo D3.12.1, capoverso 2;
_ relative al ripristino di specie protette o habitat naturali, nonché
per danni all’aria e a suolo, acque, flora e fauna non oggetto di proprietà privata in senso civilistico, fatte salve le spese per la prevenzione dei danni di cui all’articolo D2.2.2;
_ relative a depositi di rifiuti e contaminazioni del suolo o delle
acque preesistenti alla decorrenza del contratto;
_ relative alla proprietà o alla gestione di impianti di deposito,
trattamento, trasferimento o eliminazione di rifiuti, altri prodotti di scarto o materiale riciclabile. La copertura assicurativa è invece garantita per gli impianti destinati al compostaggio o al
deposito intermedio di breve durata dei propri rifiuti, prodotti di scarto oppure alla depurazione o al trattamento preliminare delle proprie acque di scolo.
3.12.4 Gli assicurati hanno l’obbligo di provvedere affinché le disposizioni emesse dalle autorità in merito a risanamenti e misure analoghe vengano applicate entro i termini prescritti.
3.13 Sport e altre attività ricreative
È assicurata la responsabilità civile connessa alla pratica di sport e altre attività ricreative.
Sono assicurati i danni materiali di importo non superiore a CHF 2’000 per evento insorti durante lo svolgimento di un’attività sporti- va senza responsabilità civile del praticante tale attività.
Le attività sportive e ricreative elencate al punto D5 sono incluse nella copertura solo in base a un accordo particolare e se indicate nella polizza.
3.14 Esercito, protezione civile, vigili del fuoco
È assicurata la responsabilità civile durante il servizio militare, di protezione civile o di vigile del fuoco a titolo non professionale.
Sono tuttavia esclusi dall’assicurazione i danni a materiali dell’esercito, della protezione civile e dei vigili del fuoco.
3.15 Detentore di animali
È assicurata la responsabilità civile del detentore di animali.
Sono assicurati i danni di importo non superiore a CHF 2’000 per evento,
_ provocati dai suddetti animali in assenza di responsabilità civile
del detentore o del custode;
_ arrecati dai suddetti animali a una persona temporaneamente
incaricata della loro custodia (a titolo non professionale), anche in assenza di responsabilità civile.
3.16 Proprietario, conducente e utente di natanti
È assicurata la responsabilità civile in qualità di:
_ proprietario, conducente e utente attivo di natanti che non sono
soggetti ad alcun obbligo assicurativo in Svizzera né lo sareb- bero se fossero utilizzati in Svizzera, per i danni arrecati dal natante utilizzato;
_ conducente e utente attivo di natanti di terzi che non sono
soggetti ad alcun obbligo assicurativo in Svizzera né lo sareb- bero se fossero utilizzati in Svizzera, per i danni arrecati al natante utilizzato;
_ passeggero e utente puramente passivo di natanti di terzi per i
danni al natante utilizzato e per i danni non coperti dall’assicu- razione di responsabilità civile obbligatoria del natante.
Non è assicurata (fatto salvo quanto indicato all’articolo D5.10):
_ la responsabilità civile del conducente e utente attivo di natanti
di terzi per i danni al natante utilizzato cagionati in qualità di membro di un club;
_ la responsabilità civile del proprietario, conducente e utente
attivo di natanti per danni cagionati durante la partecipazione a regate agonistiche.
3.17 Proprietario, conducente e utente di biciclette e ciclomotori
3.17.1 Danni causati da biciclette
È assicurata la responsabilità civile del proprietario, conducente e utente di biciclette, per i danni causati dai suddetti veicoli.
La copertura assicurativa per danni derivanti dall’impiego agonisti- co in manifestazioni ciclistiche ai sensi dell’articolo 72 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) sussiste solo se la responsabilità civile non è già altrimenti coperta.
3.17.2 Danni causati da ciclomotori
È assicurata la responsabilità civile del proprietario, conducente e utente di ciclomotori, per i danni causati dai suddetti veicoli. L’assi- curazione si fa carico della parte di risarcimento che supera la somma assicurata stabilita nella copertura obbligatoria.
In assenza dell’assicurazione prescritta dalla legge decade anche la copertura del presente contratto.
La copertura assicurativa sussiste invece per le corse autorizzate senza l’assicurazione obbligatoria.
3.17.3 Danni a biciclette e ciclomotori di terzi utilizzati dall’assicurato
È assicurata la responsabilità civile del conducente e utente di biciclette e ciclomotori di terzi per i danni causati ai suddetti veicoli.
3.18 Detentore, conducente e utente di veicoli a motore
3.18.1 Veicoli a motore non soggetti all’obbligo assicurativo di legge È assicurata la responsabilità civile:
a) del detentore, del conducente e dell’utente attivo di veicoli a
motore durante l’impiego del veicolo senza targa, su aree non adibite a pubblico passaggio, per i danni provocati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein dal veicolo a motore utilizza- to. In caso di obbligo di prestazione da parte dell’assicuratore di responsabilità civile del veicolo a motore, questa copertura decade;
b) del proprietario, del conducente e dell’utente attivo di veicoli a motore come previsto dall’art. 38 dell’Ordinanza sull’assicura- zione dei veicoli (OAV) per i danni causati da tali veicoli (x.xx. carrozzella per disabili);
c) del conducente e dell’utente attivo di veicoli a motore assicurati di terzi ai sensi dell’art. D3.18.1 a) e b) per danni cagionati al veicolo utilizzato.
3.18.2 Danni derivanti dall’utilizzo di veicoli a motore di terzi immatricolati, fino a 3,5 tonnellate
Per quanto riguarda gli articoli D3.18.2 a) e b) si applica quanto segue:
_ è assicurata la responsabilità civile per le corse occasionali
non regolari in quanto conducente e utente attivo di tali veicoli.
A titolo di esempio, sono considerate occasionali e non regolari le corse assicurate che hanno luogo al massimo una volta alla settimana per un periodo di non oltre due mesi o ininterrotta- mente per non più di una settimana.
Sono assicurati:
a) i danni a terzi non coperti dall’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore
Sono assicurati i danni a terzi provocati da veicoli a motore recanti targa svizzera o del Principato del Liechtenstein, a condizione che non siano inclusi nell’assicurazione responsabi- lità civile del veicolo.
b) la perdita del bonus nell’assicurazione responsabilità civile
Per i veicoli a motore con targhe svizzere o del Principato del Liechtenstein è assicurato il premio aggiuntivo per la retroces- sione della classe di merito fino al recupero della classe di assegnazione valida alla data del sinistro. Il calcolo del premio aggiuntivo viene impostato sul premio di base, sulla classe di merito e sul sistema di scaglionamento premi validi al momen- to del sinistro. Tale indennizzo decade se la Società rifonde le spese legate al danno all’assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore (meno le franchigie).
c) l’aumento della somma assicurata per la responsabilità civile dei veicoli a noleggio nel resto d’Europa
In caso di veicoli noleggiati in un paese europeo presso impre- se di noleggio di veicoli, la responsabilità civile del conducente e dell’utente attivo è assicurata per la differenza tra la somma assicurata con la polizza di responsabilità civile del veicolo e la somma assicurata minima prescritta in Svizzera a norma di legge, al massimo tuttavia per la somma assicurata indicata in polizza. Tale copertura vale per una durata di noleggio del veicolo di massimo un mese.
3.18.3 Danni a veicoli a motore di terzi utilizzati dall’assicurato, immatrico- lati con targhe europee, fino a 3,5 tonnellate
È assicurata la responsabilità civile del conducente e utente attivo di tali veicoli per i danni materiali causati in modo accidentale a detti veicoli durante corse occasionali non regolari.
A titolo di esempio, sono considerate occasionali e non regolari le corse assicurate che hanno luogo al massimo una volta alla setti- mana per un periodo di non oltre due mesi o ininterrottamente per non più di una settimana.
Se esiste un’assicurazione casco con la copertura dei danni da collisione, è assicurata esclusivamente la franchigia. Per i veicoli a motore con targhe svizzere o del Principato del Liechtenstein è assicurato anche il premio aggiuntivo dovuto alla retrocessione della classe di merito fino al recupero della classe di assegnazione valida alla data del sinistro. Il calcolo del premio aggiuntivo viene impostato sul premio di base, sulla classe di merito e sul sistema di scaglionamento premi validi al momento del sinistro. Il diritto a questo indennizzo decade se la Società risarcisce all’assicurazione casco le sue spese legate al sinistro.
Non sono assicurati:
a) i danni ai veicoli, se l’assicurato o il suo datore di lavoro sono detentori del veicolo;
b) i danni a veicoli a motore trainati o spinti;
c) le spese per veicoli sostitutivi o in affitto e per mancato uso (fermo vettura);
d) il deprezzamento tecnico o commerciale.
3.18.4 Danni da utilizzo puramente passivo di veicoli a motore di terzi
È assicurata la responsabilità civile in qualità di passeggero e
utente puramente passivo di veicoli a motore di terzi per i danni al veicolo a motore utilizzato e per i danni non coperti dall’assicura- zione di responsabilità civile obbligatoria del veicolo a motore.
3.18.5 Esclusioni
In caso di pretese di cui all’articolo D3.18 non sono assicurati:
a) i danni causati a o con veicoli provenienti da un servizio di car sharing, un’impresa di noleggio veicoli (ad eccezione dell’arti- colo D3.18.2 c)), di un’azienda dell’industria automobilistica o da questa ricevuti in custodia, indipendentemente da chi fosse alla guida del veicolo al verificarsi dell’evento assicurato;
b) le pretese di regresso avanzate dalle assicurazioni stipulate per il veicolo, nonché l’assunzione di deduzioni per colpa grave (fatto salvo quanto disposto all’articolo D5.1);
c) la franchigia dell’assicurazione responsabilità civile per il veico- lo utilizzato;
d) la responsabilità civile connessa a corse effettuate dall’assicu- rato contro pagamento o professionalmente;
e) la responsabilità civile derivante da incidenti in caso di gare, rally o analoghe competizioni di velocità, nonché durante la marcia su circuiti, percorsi di gara o aree di pubblica circolazio- ne utilizzate per scopi agonistici nonché in caso di partecipa- zione a prove o gare fuoristrada o durante corsi di guida sportiva.
3.19 Detentore, conducente e utente di aeromobili
È assicurata la responsabilità civile in qualità di:
_ detentore, conducente e utente attivo di velivoli di ogni tipo che
non sono soggetti ad alcun obbligo assicurativo in Svizzera né lo sarebbero se fossero utilizzati in Svizzera, per i danni arre- cati dal velivolo utilizzato, a condizione che non sussistano altre forme di garanzia della responsabilità civile;
_ conducente e utente attivo di velivoli di terzi che non sono
soggetti ad alcun obbligo assicurativo in Svizzera né lo sareb- bero se fossero utilizzati in Svizzera, per i danni arrecati al velivolo utilizzato;
_ passeggero e utente puramente passivo di velivoli di terzi per i
danni al velivolo utilizzato e per i danni non coperti dall’assicu- razione di responsabilità civile obbligatoria del velivolo.
3.20 Rinuncia alla deduzione in caso di cortesia
Se a seguito di un atto di cortesia prestato dall’assicurato emerge a suo carico una responsabilità civile parziale, la Società rinuncia ad applicare nei suoi confronti la riduzione prevista in caso di atto di cortesia, a condizione che l’entità del danno non sia superiore a CHF 2’000. Sono escluse le richieste di rivalsa avanzate da terzi.
D4 Esclusioni generali
In aggiunta alle esclusioni di cui alle disposizioni degli articoli D1 - D3 e D5, non è accordata alcuna copertura assicurativa per:
4.1 la responsabilità civile connessa a un’attività professionale, a un’azienda commerciale o agricola. Sono fatte salve le attività espressamente assicurate in polizza, nonché le attività di lavoro autonomo accessorie di cui all’articolo D3.6;
4.2 le pretese che riguardano gli assicurati o le persone che vivono nella loro stessa economia domestica, nonché le cose di loro proprietà; sono esclusi i danni del capofamiglia ai sensi dell’artico- lo D1.1.2 d), del detentore di animali ai sensi dell’articolo D1.2 e del personale privato ai sensi dell’articolo D1.3, nonché le lesioni corporali riportate da bambini che trascorrono le vacanze presso il contraente;
4.3 la responsabilità civile degli assicurati per danni da questi perso- nalmente provocati in quanto autori di xxxxxxx, crimini o atti di violenza commessi in maniera intenzionale;
4.4 le pretese fondate su una responsabilità assunta per contratto ed eccedente le prescrizioni legali, nonché le pretese derivanti dall’inadempimento di un obbligo d’assicurazione previsto dalla legge o dal contratto;
4.5 la responsabilità civile ai sensi dell’articolo 54 CO (responsabilità di persone incapaci di discernimento), fatto salvo l’articolo D3.3;
4.6 danni derivanti dall’utilizzo di veicoli terrestri, natanti e aeromobili assicurati in occasione di spostamenti non consentiti dalle autorità;
4.7 le pretese derivanti dalla perdita o dal danneggiamento di dati e programmi (software);
4.8 le pretese per danni alle chiavi d’ufficio e ad altri strumenti per l’apertura di sistemi di chiusura aziendali quali, ad es., badge, nonché le pretese per danni connessi alla loro perdita, sempre incluse le relative spese;
4.9 le spese per l’eliminazione e lo smaltimento di residui rinvenuti sul terreno, indipendentemente dalla loro provenienza, che per ordine
delle autorità sono a carico degli assicurati;
4.10 la responsabilità civile del committente, connessa al danneggia- mento di terreni e opere appartenenti a terzi a seguito di lavori di demolizione, movimentazione terra o costruzione, fatto salvo l’arti- colo D3.11;
4.11 i danni dovuti all’usura (riportati, ad es. da pareti e soffitti, nonché da elementi verniciati) e altri danni causati da azione prolungata o il cui verificarsi era da ritenersi altamente probabile;
4.12 richieste di risarcimento a carattere punitivo, in particolare punitive ed exemplary damages;
4.13 la responsabilità civile per danni dovuti all’effetto di radiazioni ionizzanti e raggi laser;
4.14 le pretese avanzate in seguito alla trasmissione di malattie conta- giose di uomini, animali o piante; le pretese connesse a manipola- zioni genetiche;
4.15 le pretese in relazione all’amianto o ai materiali che lo contengono;
4.16 le pretese connesse a eventi bellici, disordini di ogni tipo e terrori- smo.
D5 Assicurazioni complementari
Solo in base ad accordi particolari e se riportato nella polizza, sono assicurati:
5.1 Rinuncia alla riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave
La Società rinuncia al diritto alla riduzione delle prestazioni conferi- tole dalla Legge sul contratto di assicurazione (LCA) in caso di colpa grave dell’assicurato.
Questa copertura assicurativa non è valida qualora:
_ l’evento assicurato sia stato causato in stato di ebrietà o di inattitudine alla guida o dopo l’abuso di stupefacenti o farmaci;
_ il furto di un veicolo a motore appartenente a terzi sia imputa-
bile a una colpa grave o a un’omissione da parte di una persona assicurata (come ad es. in caso di veicolo non chiuso regolarmente a chiave, di chiave di accensione lasciata inseri- ta, di mancata attivazione del sistema antifurto o dell’immobiliz- zatore presente nel veicolo, ecc.);
_ l’evento assicurato, in caso di utilizzo di veicoli appartenenti a
xxxxx, sia imputabile a un eccesso di velocità.
5.2 Danni a cavalli presi in affitto / in prestito compresi i finimenti
È assicurata la responsabilità civile degli assicurati per danni subiti a seguito di infortunio a:
_ cavalli presi in affitto, in prestito, in temporanea custodia o
cavalcati per incarico di terzi, esclusa la vendita a prova;
_ relativi finimenti dati in affidamento;
_ tiri di cavalli affidati in custodia.
Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata convenuta spe- cificamente per ciascun sinistro.
Inoltre, in caso di temporanea impossibilità di usare il cavallo, l’indennità giornaliera convenuta viene erogata in proporzione alla parte di responsabilità e senza franchigia.
5.3 Responsabilità civile in qualità di cacciatore
È assicurata la responsabilità civile dei soggetti specificati nella polizza, a seconda di quanto convenuto in Svizzera o in tutto il mondo, in qualità di cacciatori, guardiacaccia o appaltatori di riser- ve di caccia, connessa all’impiego di cani durante l’attività di caccia, nonché alla partecipazione a manifestazioni di caccia spor- tiva (ad. es. esercitazioni di tiro e addestramento di cani da caccia). È altresì assicurata la responsabilità civile di guardiacac- cia, battitori e altri aiutanti, derivante dall’esercizio delle loro man- sioni al servizio dell’assicurato. Restano tuttavia coperte le pretese di responsabilità civile di queste persone.
Non sono assicurati:
_ la responsabilità civile connessa ad attività di caccia svolta
senza licenza valida;
_ la responsabilità civile derivante dall’infrazione di disposizioni legali e delle autorità sulla caccia o sulla protezione della selvaggina;
_ il danno alla selvaggina e alle colture.
5.4 Pretese derivanti dall’esercizio di un’attività professionale
In deroga all’articolo D4.1, la persona espressamente menzionata nella polizza è assicurata durante l’esercizio dell’attività professio- nale anch’essa menzionata nella polizza.
Non sono assicurati:
_ le pretese risarcitorie del datore di lavoro;
_ i danni a cose di cui un assicurato, ai fini della propria attività
professionale, disponga a scopo d’uso, lavorazione, custodia, trasporto o per altri motivi o che abbia preso in affitto, leasing o locazione;
_ i danni che, in relazione all’esercizio di tale professione, sono
riportati da cose con le quali o sulle quali un assicurato svolga o ometta di svolgere un’attività;
_ le pretese per danni cagionati o verificatisi negli USA o in
Canada;
_ le pretese connesse all’attività di istruttore o accompagnatore
di tutti gli sport estremi quali la discesa libera in mountain bike o city bike, il bungee jumping, il canyoning, lo snow rafting e il river rafting (questa lista non è da considerarsi esaustiva).
5.5 Perdita delle chiavi d’ufficio avute in consegna al di fuori dell’orario di lavoro
In parziale deroga agli articoli D3.7 e D4.8, è assicurata la respon- sabilità civile per la perdita di chiavi d’ufficio al di fuori dell’orario di lavoro, comprese le spese per la necessaria modifica o sostituzio- ne delle serrature e delle relative chiavi. I sistemi di chiusura computerizzata con relativi badge sono equiparati alle serrature e alle chiavi convenzionali.
5.6 Hole-in-one
Per la realizzazione di un hole-in-one da parte di un assicurato durante un torneo ufficiale di golf, la Società paga:
_ i costi delle consumazioni presso la club house in occasione
dei festeggiamenti fino alla relativa somma assicurata per evento indicata in polizza;
oppure
_ la donazione alla sezione juniores del club o a un’istituzione benefica fino alla relativa somma assicurata per evento indica-
ta in polizza.
Almeno una persona deve avere presenziato all’hole-in-one e le spese sostenute presso la club house o la donazione devono essere confermate dalla direzione del torneo e del club.
5.7 Responsabilità civile del detentore e dell’utente di aeromodelli
È assicurata la responsabilità civile della persona indicata per nome nella polizza quale detentore e la responsabilità civile degli assicurati quali utenti di aeromodelli di peso complessivo massimo pari a 30 kg per i quali in Svizzera è prescritta (o lo sarebbe se fossero utilizzati in Svizzera) un’assicurazione responsabilità civile ovvero una garanzia contro le pretese di responsabilità civile, salvo non sussistano altre forme di garanzia della responsabilità civile.
Quando si utilizzano gli aeromodelli, la polizza deve essere portata al seguito a titolo di attestato di assicurazione.
Non sono assicurati i danni cagionati ad aeromodelli di terzi utiliz- zati.
5.8 Responsabilità civile del detentore, conducente e utente di go-kart e pocket bike
È assicurata la responsabilità civile del detentore, conducente e utente attivo di go-kart e pocket bike su piste allestite apposita- mente per tali veicoli, qualora non sussista un’altra copertura di responsabilità civile. L’assicurazione si estende anche alla respon- sabilità civile per danni a go-kart e pocket bike di terzi utilizzati occasionalmente non regolarmente dall’assicurato.
Non sono assicurati:
_ le pretese risarcitorie del gestore della pista e del suo persona- le;
_ i danni derivanti dall’impiego agonistico in manifestazioni sporti-
ve con veicoli a motore ai sensi dell’articolo 72 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) se la responsabilità civile è già altrimenti coperta.
5.9 Responsabilità civile del proprietario, detentore, conducente e utente di attrezzatura da kitesurf e kiteboard
È assicurata la responsabilità civile del proprietario, detentore, conducente e utente attivo di attrezzatura per kitesurf e kiteboard (tavole da surf con aquilone). L’assicurazione si estende anche alla responsabilità civile per danni ad attrezzatura di kitesurf e kiteboard di terzi utilizzata occasionalmente non regolarmente dall’assicurato.
La copertura assicurativa per danni derivanti dall’impiego agonisti- co in manifestazioni nautiche ai sensi dell’articolo 72 dell’Ordinan- za sulla navigazione interna (ONI) sussiste solo se la responsabi- lità civile non è già altrimenti coperta.
5.10 Danni a natanti di terzi utilizzati cagionati in qualità di membro di un club come anche durante la partecipazione a regate
In deroga a quanto previsto dall’art. D3.16 è assicurata la respon- sabilità civile:
_ del conducente e dell’utente attivo di natanti di terzi che non
sono soggetti a obbligo assicurativo in Svizzera né lo sarebbe- ro se fossero utilizzati in Svizzera per i danni al natante utilizzato cagionati in qualità di membro di un club;
_ del proprietario, conducente e utente attivo di natanti che non
sono soggetti a obbligo assicurativo in Svizzera né lo sarebbe- ro se fossero utilizzati in Svizzera per danni cagionati durante la partecipazione a regate agonistiche.
D6 Basi contrattuali complementari
Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG) per l’assicurazione combinata di economia domestica su cui si fonda il presente contratto:
A Disposizioni comuni per tutti i rami.