Convenzione
Convenzione
tra la Confederazione e i Cantoni sull’armonizzazione e la messa a disposizione congiunta della tecnica e dell’informatica di polizia
in Svizzera
(Convenzione TIP)
del 2 settembre 2020 (Stato 1° gennaio 2022)
I Cantoni di Zurigo, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Giura, rappresentati dai direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia,
e la Confederazione,
rappresentata dal capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
al fine di armonizzare la tecnica e l’informatica di polizia (TIP);
nell’intento di realizzare nuovi progetti congiunti e di armonizzare progressivamente gli elementi esistenti nell’ambito di un programma TIP;
con la volontà di pianificare, acquistare, implementare, sviluppare e gestire congiuntamente e armonicamente le applicazioni specifiche e i sistemi di polizia e le loro interfacce con terzi;
nell’intento di garantire in tale contesto la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati,
convengono quanto segue:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto della convenzione
1 La presente convenzione disciplina la collaborazione nel campo della tecnica e dell’informatica di polizia (TIP) tra i Cantoni parte nella presente convenzione e tra questi Cantoni e i servizi federali coinvolti.
2 Essa disciplina in particolare la costituzione e il funzionamento della corporazione
«TIP Svizzera».
3 Le TIP comprendono in particolare:
a. i mezzi d’intervento di polizia;
b. le soluzioni informatiche utilizzate in particolare per la comunicazione, la ge- stione comune e lo scambio di dati necessari all’adempimento di compiti di polizia e dei compiti pubblici connessi.
RU 2020 6417
Art. 2 Principi della collaborazione
1 Le parti nella presente convenzione (di seguito: parti contraenti) intendono armoniz- zare le TIP e, ove opportuno, metterle a disposizione congiuntamente.
2 TIP Svizzera e i suoi partner, in particolare le parti contraenti, provvedono a infor- marsi reciprocamente e a coordinare le loro attività, in particolare per quanto concerne gli acquisti pubblici, l’architettura informatica, la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati. A tal fine si adoperano in particolare affinché le loro autorità, a tutti i livelli, e gli organi di TIP Svizzera:
a. si informino tempestivamente sui progetti in corso o programmati;
b. esaminino la rilevanza dei progetti in corso o programmati per le applicazioni e i sistemi interessati di TIP Svizzera, della Confederazione e dei Cantoni, e tengano conto, nella conduzione dei propri progetti, degli interessi degli altri servizi.
Sezione 2: Corporazione «TIP Svizzera»
Art. 3 Forma giuridica e scopo
1 TIP Svizzera è una corporazione di diritto pubblico con propria personalità giuridica e sede nella città di Berna.
2 Essa ha lo scopo di armonizzare e mettere a disposizione congiuntamente le TIP. Le sue attività possono comprendere, in particolare, la pianificazione, l’acquisto, l’im- plementazione, lo sviluppo e la gestione di prodotti relativi alle TIP.
3 Fornisce le proprie prestazioni principalmente alle parti contraenti.
4 Sulla base di convenzioni, può mettere i suoi prodotti a disposizione di altri utenti, ossia:
a. di enti pubblici svizzeri, nonché del Principato del Liechtenstein e delle loro organizzazioni comuni;
b. delle unità amministrative decentralizzate degli enti pubblici di cui alla let- tera a nonché di privati ai quali si fa capo per l’adempimento di compiti di polizia o ai quali sono delegati compiti pubblici attinenti alla polizia, sempre che tali prodotti siano necessari all’adempimento dei loro compiti legali.
5 TIP Svizzera persegue soltanto interessi pubblici a beneficio degli enti pubblici.
6 Essa coopera con organizzazioni estere che perseguono uno scopo analogo.
Art. 4 Organi
1 Gli organi di TIP Svizzera sono:
a. l’assemblea strategica;
b. il comitato strategico;
c. l’assemblea operativa;
d. il comitato operativo;
e. il fornitore di prestazioni;
f. i gruppi specialistici;
g. l’organo di revisione.
2 Nella composizione degli organi le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate.
3 La durata del mandato dei membri eletti negli organi di cui al capoverso 1 lettere b, d, e e g è di quattro anni.
Art. 5 Rapporti tra gli organi
1 L’assemblea strategica esercita la vigilanza sul comitato strategico e l’alta vigilanza sugli altri organi.
2 Il comitato strategico esercita la vigilanza sull’assemblea operativa, che la esercita sul comitato operativo, il quale a sua volta la esercita sul fornitore di prestazioni e i gruppi specialistici.
3 Ogni organo di vigilanza può segnatamente:
a. incaricare gli organi subordinati di svolgere lavori preparatori in vista dell’adempimento dei suoi compiti;
b. impartire istruzioni agli organi subordinati sull’adempimento dei loro compiti.
4 L’organo subordinato può sottoporre proposte al proprio organo di vigilanza.
5 I due comitati preparano gli affari delle rispettive assemblee e provvedono alle con- vocazioni.
6 I gruppi specialistici possono sottoporre proposte al fornitore di prestazioni all’at- tenzione dei comitati e delle assemblee.
7 L’organo di revisione è indipendente dagli altri organi.
Art. 6 Assemblea strategica
1 L’assemblea strategica è l’organo supremo di TIP Svizzera.
2 Essa è costituita dai direttori dei dipartimenti di giustizia e polizia dei Cantoni parte nella presente convenzione, dal capo del DFGP e dal presidente della Conferenza delle direttrici e dei direttori di sicurezza delle città svizzere (CDSCS).
3 L’assemblea strategica elegge il suo presidente e il suo vicepresidente.
Art. 7 Comitato strategico
1 Il comitato strategico è l’organo di direzione strategica di TIP Svizzera.
2 Esso è costituito:
a. da due membri della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP);
b. dal segretario generale della CDDGP;
c. da due rappresentanti della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS);
d. da un rappresentante del DFGP, da uno del Dipartimento federale delle fi- nanze (DFF) e da uno del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
3 L’assemblea strategica elegge i membri cantonali di cui al capoverso 1 lettere a–c nonché il presidente e il vicepresidente. Il Consiglio federale nomina i rappresentanti della Confederazione.
Art. 8 Assemblea operativa
1 L’assemblea operativa è l’organo supremo di TIP Svizzera per gli affari che non sono di competenza degli organi strategici; è fatta salva la vigilanza esercitata da que- sti ultimi.
2 Essa è costituita:
a. dai comandanti delle polizie dei Cantoni parte nella presente convenzione;
b. dal comandante della polizia della città di Zurigo, sempre che il Cantone di Zurigo sia parte nella presente convenzione;
c. dal presidente della Società dei capi di polizia delle città svizzere (SCPCS);
d. dal direttore dell’Istituto svizzero di polizia (ISP);
e. dai direttori dell’Ufficio federale di polizia (fedpol), dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)1.
3 Una stessa persona che esercita due funzioni di cui al capoverso 2 rappresenta nell’assemblea operativa soltanto una delle due autorità. L’assemblea strategica elegge un’altra persona in rappresentanza dell’altra autorità.
4 L’assemblea operativa elegge il suo presidente e il suo vicepresidente.
Art. 9 Comitato operativo
1 Il comitato operativo è l’organo di direzione operativa di TIP Svizzera. 2 Esso adempie tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo. 3 È costituito:
a. dal presidente, che deve essere un membro della CCPCS;
b. da un esperto finanziario;
c. da un giurista;
1 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal
1° gen. 2022 (RU 2021 589).
d. da un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti:
1. i concordati di polizia Concordat de coopération policière de Suisse ro- mande et du Tessin (CCPC RBT), Polizeikonkordat Nordwestschweiz (PKNW), Zentralschweizer Polizeikonkordat (ZPK) e Polizeikonkordat der Ostschweizer Polizeikorps (ostpol),
2. i Xxxxxxx xx Xxxxx, xx Xxxxxx x xxx Xxxxxx,
0. la città di Zurigo,
4. la SCPCS,
5. il programma Armonizzazione dell’informatica nella giustizia penale (AIGP);
e. da un rappresentante del DFGP, un rappresentante del DFF e un rappresen- tante del DDPS.
4 I membri di cui al capoverso 3 lettere b e c possono essere dei privati.
5 I membri sono eletti dall’assemblea operativa. Fanno eccezione i rappresentanti della Confederazione, che sono nominati dal Consiglio federale. L’assemblea opera- tiva elegge inoltre il presidente e il vicepresidente.
Art. 10 Fornitore di prestazioni
1 Il fornitore di prestazioni è competente per l’attuazione delle decisioni degli organi superiori.
2 Esso è presieduto da un direttore. Quest’ultimo è eletto dall’assemblea operativa.
3 Il direttore e il personale sono assunti direttamente da TIP Svizzera in virtù di un contratto di lavoro o messi a disposizione da un ente pubblico in virtù di una conven- zione tra quest’ultimo e TIP Svizzera. Nell’esercizio della loro attività al servizio di TIP Svizzera, essi sottostanno in entrambi i casi alla gerarchia stabilita nella presente convenzione e non sono autorizzati a ricevere istruzioni da parte dell’ente pubblico.
4 Il comitato strategico è competente per la conclusione della convenzione con l’ente pubblico; esso la sottopone previamente per approvazione all’assemblea strategica.
Art. 11 Organo di revisione
1 L’organo di revisione effettua una revisione ordinaria applicando, per analogia, le pertinenti disposizioni del Codice delle obbligazioni2.
2 Esso è eletto dall’assemblea strategica.
3 Se possibile, viene eletto il controllo delle finanze di una delle parti contraenti.
4 È ammessa la rielezione.
2 RS 220
Art. 12 Gruppi specialistici
1 Il comitato operativo istituisce un gruppo specialistico per ciascuno dei settori di tecnica di polizia e informatica di polizia. Se necessario, può istituire ulteriori gruppi specialistici.
2 Esso elegge i membri dei gruppi specialistici su proposta dei beneficiari di presta- zioni.
3 I gruppi specialistici si compongono di esperti. Questi ultimi sono messi a disposi- zione dai beneficiari di prestazioni. Se necessario, possono essere coinvolti ulteriori esperti.
4 I gruppi specialistici rappresentano gli interessi comuni dei beneficiari di prestazioni e promuovono la collaborazione tra di essi.
Art. 13 Decisioni in seno alle assemblee e ai comitati
1 Nell’assemblea strategica ogni Cantone dispone di due voti. Il capo del DFGP e il presidente della CDSCS dispongono di un voto ciascuno. Nell’assemblea operativa e nei due comitati ogni membro dispone di un voto.
2 Le assemblee e i comitati deliberano validamente se vi è rappresentata almeno la metà dei membri.
3 Le decisioni materiali delle assemblee e dei comitati richiedono la maggioranza dei voti dei membri presenti aventi diritto di voto. In caso di parità di voti decide il presi- dente.
4 Una decisione materiale dell’assemblea strategica non viene adottata se è respinta dal DFGP.
5 Nelle decisioni delle assemblee concernenti un prodotto, il diritto di voto è riservato ai membri i cui enti pubblici partecipano al prodotto una volta terminata la fase se- guente:
a. per i prodotti di importanza nazionale e strategica: dopo l’adozione del man- dato di progetto;
b. per gli altri prodotti: dopo la conclusione degli studi preliminari.
6 In tutti gli organi, se una decisione concerne prodotti ai quali la Confederazione non partecipa, i suoi rappresentanti partecipano soltanto con un voto consultivo e il DFGP non può respingere la decisione di cui al capoverso 4.
7 Nelle elezioni, l’organo elettorale assegna ciascun seggio individualmente. È eletto il candidato che raccoglie il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede a un ballottaggio.
8 Nelle assemblee e nei comitati il diritto di voto può essere esercitato soltanto dalle persone elette o designate nella presente convenzione. È ammessa la rappresentanza da parte di un altro membro dell’organo interessato.
9 Le decisioni possono essere adottate per via elettronica, in particolare mediante con- ferenze telefoniche o videoconferenze. La procedura decisionale può avvenire per
iscritto se nessun membro esige una deliberazione. Si applicano le stesse regole di maggioranza.
Art. 14 Regolamento interno e regolamento finanziario
1 L’assemblea strategica emana un regolamento interno e un regolamento finanziario per gli organi di TIP Svizzera.
2 Il regolamento interno e il regolamento finanziario contengono le disposizioni ne- cessarie segnatamente per:
a. l’organizzazione, i compiti, le competenze e le responsabilità dei singoli or- gani;
b. i rapporti tra gli organi (art. 5);
c. la convocazione delle assemblee e dei comitati e iscrizione all’ordine del giorno;
d. il sistema di controllo interno (SCI) e gestione dei rischi;
e. l’allestimento del preventivo, il piano finanziario e i finanziamenti pluriennali.
Art. 15 Diritti di firma e iscrizione nel registro di commercio
1 L’assemblea operativa designa le persone autorizzate a rappresentare TIP Svizzera. Conferisce soltanto un diritto di firma collettiva a due.
2 TIP Svizzera è iscritta nel registro di commercio.
3 Le persone con facoltà di rappresentanza e i membri dei due comitati sono iscritti nel registro di commercio.
Sezione 3: Direzione strategica
Art. 16
1 L’assemblea strategica definisce gli obiettivi e la strategia di TIP Svizzera e, in modo continuo, il suo piano direttore per quattro anni.
2 Il comitato strategico e il comitato operativo analizzano costantemente lo stato ef- fettivo presso gli enti pubblici e determinano la necessità d’intervento, anche a livello legislativo.
3 Se vi è la necessità di legiferare, l’assemblea strategica apre una discussione sull’av- vio di progetti legislativi negli enti pubblici interessati.
4 Il comitato strategico provvede affinché i servizi competenti dispongano delle infor- mazioni che rientrano nel settore di TIP Svizzera, utili per le decisioni politiche e stra- tegiche.
Sezione 4: Progetti e prodotti
Art. 17 Beneficiari di prestazioni con statuto di parte
1 Ciascuna parte contraente decide autonomamente, entro i limiti del diritto applica- bile nel suo caso, a quali progetti partecipare, quali prodotti utilizzare e quali regole applicare all’utilizzo di tali prodotti da parte delle sue autorità.
2 Anche una parte che non ha partecipato allo sviluppo o all’acquisto di un prodotto può beneficiarne nei limiti delle capacità disponibili.
3 Ciascuna parte può cessare di partecipare a un progetto o di utilizzare un prodotto.
Art. 18 Beneficiari di prestazioni senza statuto di parte
1 Le condizioni secondo cui gli enti pubblici senza statuto di parte possono partecipare a progetti e utilizzare un prodotto sono disciplinate nelle pertinenti convenzioni di utilizzo (art. 3 cpv. 4), in particolare per quanto riguarda il finanziamento.
2 Tali condizioni si ispirano alle regole applicabili alle parti. Può essere convenuta una partecipazione alle sedute degli organi con o senza diritto di voto.
3 Le convenzioni sono sottoposte previamente per approvazione all’assemblea com- petente per la decisione in merito all’avvio del progetto in questione. Il comitato cor- rispondente è competente per la loro conclusione.
4 L’utilizzo di prodotti da parte di privati (art. 3 cpv. 4 lett. b) presuppone inoltre il consenso dell’autorità competente.
Art. 19 Sviluppo, avvio e realizzazione di progetti
1 Sulla base del piano direttore o di un mandato del comitato operativo, il fornitore di prestazioni sviluppa i possibili progetti ed elabora gli studi preliminari che fungono da base decisionale.
2 L’assemblea strategica decide in merito all’avvio dei progetti di importanza nazio- nale e strategica e l’assemblea operativa in merito all’avvio di altri progetti. La stessa regola si applica anche all’annullamento o al riorientamento di un progetto.
3 L’assemblea competente per la decisione in merito all’avvio di un progetto stabili- sce, con diritto di voto limitato in virtù dell’articolo 13 capoverso 5, le condizioni per:
a. la partecipazione degli enti pubblici al progetto, comprese le condizioni ap- plicabili all’adesione posticipata a un progetto e al suo abbandono;
b. l’utilizzo di prodotti e la relativa cessazione.
4 Il comitato competente designa una persona come committente. Quest’ultima sotto- stà alla vigilanza del comitato.
5 Il fornitore di prestazioni è competente per la realizzazione dei progetti nonché per lo sviluppo, l’acquisto e la messa a disposizione dei prodotti.
6 I gruppi specialistici competenti sono coinvolti in tutte le fasi.
7 L’attuazione dei progetti si basa su norme riconosciute. In particolare, nell’ambito dell’attuazione dei progetti occorre elaborare un piano SIPD3 che funga da base per la definizione delle misure in materia di sicurezza delle informazioni e di protezione dei dati.
8 Il fornitore di prestazioni intraprende tempestivamente quanto necessario per soste- nere la collaborazione tra i servizi preposti alla protezione dei dati della Confedera- zione e dei Cantoni conformemente al diritto applicabile alle parti contraenti.
Sezione 5: Finanze
Art. 20 Preventivo
1 L’assemblea strategica adotta il preventivo generale e il piano finanziario di TIP Svizzera nonché un preventivo per ciascun prodotto di importanza nazionale e strategica.
2 L’assemblea operativa adotta un preventivo per ciascun altro prodotto.
3 Il preventivo generale serve in particolare a finanziare:
a. i compiti del fornitore di prestazioni non connessi a un prodotto;
b. gli studi preliminari di progetti;
c. la fase di avvio dei progetti di importanza nazionale e strategica; essa si con- clude con l’adozione del mandato di progetto.
Art. 21 Costi generali
1 Ciascuna parte contraente versa un contributo annuo per i costi finanziati tramite il preventivo generale. Tale contributo è fissato dall’assemblea strategica secondo le re- gole seguenti:
a. la Confederazione assume il 30 per cento dei costi;
b. i Cantoni assumono complessivamente il 70 per cento dei costi; i contributi dei Cantoni sono fissati in proporzione alla loro popolazione residente perma- nente nota al momento della decisione.
2 Con i beneficiari di prestazioni senza statuto di parte (art. 18) è convenuto un con- tributo ai costi generali di TIP Svizzera equivalente all’onere che il prodotto comporta per gli organi, in particolare per il fornitore di prestazioni. I contributi delle parti con- traenti di cui al capoverso 1 si riducono in misura corrispondente.
Art. 22 Costi di progetto
1 L’assemblea competente per la decisione in merito all’avvio di un progetto (art. 19 cpv. 2) definisce, con diritto di voto limitato in virtù dell’articolo 13 capoverso 5, quanto segue:
3 SIPD = sicurezza delle informazioni e protezione dei dati
a. la chiave applicabile alla ripartizione dei costi del prodotto tra i partecipanti al progetto e i beneficiari di prestazioni;
b. le regole applicabili al calcolo dei contributi di riscatto per i partecipanti che aderiscono a un progetto posticipatamente e per i beneficiari di prestazioni che non hanno partecipato al progetto per l’introduzione del prodotto.
2 La chiave di ripartizione e i contributi di riscatto sono fissati in funzione dell’utilità del relativo prodotto per i partecipanti al progetto.
3 I contributi di riscatto sono accreditati alle parti contraenti che hanno partecipato al progetto in proporzione ai rispettivi contributi.
Art. 23 Utile e patrimonio
TIP Svizzera non ambisce al conseguimento di un utile e costituisce un patrimonio soltanto nella misura di quanto necessario a finanziare il suo funzionamento a lungo termine e a garantire la liquidità.
Art. 24 Contabilità e presentazione dei conti
1 L’assemblea strategica è competente per l’approvazione del conto annuale di TIP Svizzera.
2 Ogni prodotto è gestito come centro di costo separato.
3 Per ciascun ente pubblico che partecipa a un prodotto è riportato nel bilancio un conto separato per prodotto. Gli accrediti da contributi di riscatto (art. 21 cpv. 2) sono contabilizzati su questi conti. Ciascun ente pubblico decide secondo il proprio diritto in merito a eventuali averi.
4 La presentazione dei conti è retta da una delle norme contabili riconosciute in virtù dell’articolo 962a del Codice delle obbligazioni4.
5 L’esercizio finanziario coincide con l’anno civile.
Sezione 6: Diritto applicabile
Art. 25
1 Fatti salvi i capoversi 4 e 5, le questioni giuridiche connesse all’esercizio di TIP Svizzera sono rette dal diritto cantonale bernese, in particolare per quanto con- cerne:
a. la protezione dei dati, la trasparenza dell’amministrazione, la sicurezza delle informazioni e l’archiviazione;
b. gli acquisti pubblici;
c. i rapporti di lavoro e le questioni connesse, quali la previdenza professionale;
4 RS 220
d. la responsabilità.
2 Per le autorità degli enti pubblici partecipanti, la valutazione delle domande di ac- cesso ai documenti ufficiali da esse allestiti per TIP Svizzera o a esse trasmessi come destinatari principali soggiace alla legislazione applicabile in materia di trasparenza dell’amministrazione.
3 TIP Svizzera può effettuare acquisti pubblici a proprio nome ed emanare le decisioni necessarie a tal fine.
4 Se un ente pubblico mette a disposizione personale, il suo diritto rimane applicabile ai rapporti di lavoro e alle questioni connesse, fatto salvo l’articolo 10 capoverso 3.
5 TIP Svizzera risponde con il suo patrimonio in caso di pretese concernenti la respon- sabilità dello Stato fondate sul diritto bernese. La responsabilità sussidiaria del Can- tone di Berna (art. 101 cpv. 2 della legge cantonale del 16 settembre 20045 sul perso- nale) è esclusa; è sostituita dagli impegni contributivi previsti nella presente convenzione.
6 Se il diritto bernese prevede l’emanazione di una decisione, questa è emanata:
a. nell’ambito degli acquisti pubblici: dal fornitore di prestazioni;
b. negli altri casi: dal comitato operativo.
7 Le decisioni di cui al capoverso 6 possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone di Berna; per il resto, si applica il diritto processuale del Cantone di Berna.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 26 Conclusione della convenzione ed entrata in vigore
1 La presente convenzione può essere sottoscritta da tutti i Cantoni e dalla Confedera- zione.
2 Essa può entrare in vigore dopo che è stata sottoscritta dalla Confederazione e da almeno 18 Cantoni. L’assemblea strategica ne fissa la data di entrata in vigore.
3 L’articolo 28 capoversi 2 e 3 entra in vigore nel momento in cui è raggiunto il quo- rum previsto nel capoverso 2.
Art. 27 Adesione
1 Dopo l’entrata in vigore della convenzione, ciascun Cantone può aderirvi mediante dichiarazione unilaterale indirizzata al comitato strategico. L’adesione diventa effet- tiva il 1° gennaio dell’anno successivo o in una data concordata dal Cantone con il comitato strategico.
5 BSG 153.01
2 L’adesione diventa effettiva soltanto se il Cantone e il comitato strategico si saranno accordati sullo scioglimento e sull’attuazione delle convenzioni di utilizzo in essere (art. 3 cpv. 4 e art. 18). Tale accordo deve essere approvato dall’assemblea strategica.
Art. 28 Costituzione di TIP Svizzera
1 TIP Svizzera è costituita con l’entrata in vigore della presente convenzione.
2 L’assemblea strategica indice un’assemblea costituente. Ciò avviene nel periodo che intercorre tra il raggiungimento del numero di membri previsto nell’articolo 26 capo- verso 2 e l’entrata in vigore della convenzione.
3 Durante l’assemblea costituente, procede alle elezioni necessarie.
4 Qualora l’associazione Applicazioni AiP6 decida di sciogliersi e di cedere il suo pa- trimonio a TIP Svizzera, allora:
a. quest’ultima lo riprende integralmente;
b. quest’ultima porta avanti i prodotti gestiti dall’associazione;
c. i valori patrimoniali esistenti sono attribuiti ai prodotti e agli enti pubblici che vi partecipano conformemente alla normativa vigente in seno all’associa- zione.
5 Le disposizioni di cui al capoverso 4 valgono fintanto che l’assemblea competente per la decisione in merito all’avvio di un progetto non decida altrimenti.
Art. 29 Ulteriore utilizzo di prodotti AiP senza firma della presente convenzione
1 Un beneficiario di prestazioni rappresentato in seno all’associazione Applica- zioni AiP, che partecipa agli attuali progetti dell’associazione o utilizza prodotti dell’associazione ma che non ha sottoscritto la presente convenzione al momento della sua entrata in vigore, può continuare a partecipare a tali prodotti per un periodo di due anni senza dover concludere una convenzione di utilizzo ai sensi della presente con- venzione (art. 3 cpv. 4 e art. 18).
2 Le condizioni previgenti rimangono applicabili fintanto che non siano disciplinate nuovamente in una convenzione di utilizzo.
3 Se allo scadere del termine di cui al capoverso 1 non è ancora stata conclusa una convenzione di utilizzo ai sensi della presente convenzione o il Cantone non ha aderito alla presente convenzione, esso viene escluso senza indennizzo dalla partecipazione ai progetti e dall’utilizzo dei prodotti. Non ha diritto né a un rimborso dei contributi versati né a una quota del patrimonio di TIP Svizzera.
Art. 30 Modifica della presente convenzione
1 L’assemblea strategica può decidere di modificare la presente convenzione. Invece della maggioranza semplice (art. 13 cpv. 2) è richiesta la maggioranza dei due terzi.
6 AiP = Armonizzazione dell’informatica di polizia svizzera
2 La modifica soggiace a ratifica. Deve essere ratificata da due terzi delle parti con- traenti.
3 Essa entra in vigore al prossimo termine di disdetta dopo il raggiungimento del nu- mero di ratifiche necessario.
4 L’assemblea strategica può fissare l’entrata in vigore in una data diversa, ma non anteriore al raggiungimento del numero di ratifiche necessario. Se fissa l’entrata in vigore in una data anteriore al prossimo termine di disdetta, nei dodici mesi successivi a tale decisione ciascun Cantone può notificare al comitato strategico la propria de- nuncia della convenzione con effetto alla data di entrata in vigore della modifica.
Art. 31 Denuncia della convenzione
1 Ciascun Cantone e la Confederazione possono denunciare la presente convenzione per la fine di un anno civile con un preavviso di tre anni.
2 Se il numero delle parti contraenti si riduce a meno di dieci, l’assemblea strategica, composta dei rappresentanti delle rimanenti parti contraenti, deve decidere se scio- gliere o adeguare la presente convenzione.
Art. 32 Scioglimento della convenzione
1 La presente convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento per decisione dell’assemblea strategica.
2 L’assemblea strategica decide le modalità di scioglimento e i termini per la sospen- sione dei lavori.
Art. 33 Scioglimento di TIP Svizzera
In caso di scioglimento della presente convenzione, il comitato operativo provvede alla liquidazione di TIP Svizzera e alla sua cancellazione dal registro di commercio.
Art. 34 Conseguenze finanziarie della denuncia della convenzione e dello scioglimento di TIP Svizzera
1 Se una parte contraente denuncia la presente convenzione o in caso di scioglimento di TIP Svizzera, i contributi versati non sono rimborsati.
2 In caso di denuncia o di scioglimento, le parti contraenti hanno diritto a un saldo positivo sul loro conto di bilancio.
3 In caso di scioglimento di TIP Svizzera:
a. il risultato positivo o negativo della liquidazione è calcolato separatamente per ogni prodotto e ripartito tra i partecipanti al progetto o tra i beneficiari di prestazioni in base alla chiave di ripartizione prevista (art. 22 cpv. 1);
b. il saldo finale positivo o negativo è ripartito tra le parti contraenti in base alla chiave di ripartizione prevista per i contributi alle spese generali (art. 21 cpv. 1).
Art. 35 Utilizzo ulteriore di prodotti dopo la denuncia
Alle parti che hanno denunciato la convenzione si applicano, per quanto riguarda la partecipazione ai progetti e l’utilizzo di prodotti, le regole previste per i beneficiari di prestazioni senza statuto di parte (art. 18 e 19 cpv. 3).
Art. 36 Composizione delle controversie
Le controversie tra parti contraenti, partecipanti ai progetti, beneficiari di prestazioni senza statuto di parte e TIP Svizzera vanno composte per quanto possibile con il ne- goziato e la mediazione (art. 44 cpv. 3 Costituzione federale7).
Deliberazione dell’assemblea costituente sull’entrata in vigore
In data 14 novembre 2020 è stato raggiunto il quorum di 18 Cantoni firmatari
(ZH, LU, UR, SZ, OW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE e JU).
In data 11 dicembre 2020 la convenzione è stata sottoscritta anche dalla Confedera- zione. La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2021.
7 RS 101