ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE
TRA
Agenzia delle Entrate (di seguito anche solo “Agenzia”), con sede in Roma, via Giorgione n. 106 codice fiscale 06363391001, in persona dell’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di Direttore dell’Ufficio Provinciale di Milano - Territorio, giusta delega del Direttore dell’Agenzia, prot. n. 148794 del 01/04/2020
E
Comune di Milano, Ente locale Territoriale, con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxx 0, codice fiscale e/o partita IVA 01199250158, in persona dell’Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx in qualità di Direttore dell’Area Servizi Funebri e Cimiteriali giusto provvedimento di nomina del Sindaco Protocollo n 0010680/2019 del 09/01/2019 decorrente da 14/01/2019;
di seguito definite anche, disgiuntamente, “Parte” e, congiuntamente, “Parti”.
PREMESSO CHE
A. l’articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall’articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che “Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l’Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all’articolo 59”;
B. Il Comune di Milano, in quanto amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, rientra nell’ambito dei soggetti ai quali l’Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999;
C. Nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, stabilite dal Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, il Comune di Milano - Area Servizi Funebri e Cimiteriali provvede all’assegnazione di aree cimiteriali di natura demaniale, mediante stipulazione di atti di concessione amministrativa di durata novantanovennale, per la realizzazione di edicole funerarie (tombe di famiglia), il cui onere di manutenzione grava sul concessionario, a pena di decadenza della concessione stessa e conseguente rientro nella disponibilità dell’Amministrazione delle suddette aree e delle opere murarie su di esse
insistenti, con possibilità di assegnazione a nuovi concessionari, previa acquisizione del nulla osta della competente Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici;
D. Il Comune di Milano – Area Servizi Funebri e Cimiteriali ha quindi richiesto, con istanza prot. n. 0097223 del 21/02/2020, lo svolgimento da parte dell’Agenzia di attività di valutazione;
E. è interesse dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999 richiamato al precedente punto A), effettuare tali valutazioni al fine di contribuire al perseguimento della missione istituzionale dell’Agenzia, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, previsti dall’articolo 61, comma 3, dello stesso decreto legislativo;
F. per le difformità catastali da regolarizzare rilevate anche in fase di sopralluogo, si applica la legge 24/12/2007, n. 244, articolo 1, comma 277;
G. l’Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell’ambito territoriale di propria competenza;
H. come anticipato nel precedente punto A), e come meglio specificato nel successivo articolo 3, il presente Accordo di Collaborazione prevede il rimborso da parte del Comune di Milano dei costi sostenuti dall’Agenzia per l’espletamento delle attività di cui al precedente punto A) e non comporta trasferimenti finanziari diversi da quelli necessari e sufficienti alla copertura di tali oneri;
I. la Convenzione triennale di cui all’art.59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia attualmente vigente, prevede che i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico estimative rese alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e agli enti ad esse strumentali, sono fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00), quale costo standard per giorno-uomo;
J. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, reca la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
K. il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”).
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
tra le Parti, in Milano, si stipula il presente Accordo regolato dai seguenti articoli.
ART. 1
VALORE DELLE PREMESSE
1.1 Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.
ART. 2 OGGETTO
2.1 Con il presente Accordo di Collaborazione le Parti si accordano per la prestazione da parte dell’Agenzia, in favore del Comune di Milano, di attività di valutazione, consistente in :
Paragrafo 5.1 lettera A1)Perizie di stima/Compravendita della P.O. n. 1/2016
Perizia di stima per la valutazione delle seguenti n. 4 edicole funerarie realizzate, sul sedime demaniale, nel Cimitero Monumentale a Milano, identificate catastalmente al foglio 263 mapp. B, la cui concessione sia decaduta per mancata manutenzione e conseguente dichiarazione dello stato di abbandono:
1) Famiglia Pozzi - Reparto Necropoli – spazio n. 148 - contratto sottoscritto in data 03/05/1922 (determinazione dirigenziale n. 58 del 14/05/2019 )
2) Famiglia Coulliaux – Reparto Necropoli - spazio n 162 - contratto sottoscritto in data 10/11/1915 (determinazione dirigenziale n 701 del 05/06/2019 )
3) Famiglia Bardelli – Reparto IX Giardini n. 000-000-000 - contratto sottoscritto in data 28/04/1915 (determinazione dirigenziale n 3748 del 19/09/2019 )
4) Famiglia Valdani- -Reparto XVI- spazio n. 389- contratto sottoscritto in data 16/03/1931 (determinazione dirigenziale n. 587 del 29/01/2020)
ART. 3 RIMBORSO DEI COSTI
3.1 Per l’espletamento delle attività di cui all’art. 2, il Comune di Milano riconoscerà all’Agenzia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, l’importo di euro 5.076,00 (cinquemilasettantaseieuro/00), determinato sulla base del costo standard per giorno-uomo, di cui in premessa, fissato in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00).
3.2 Il pagamento all’Agenzia del suddetto importo dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione, per posta certificata, da parte del Comune di Milano della nota di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico:
sul conto di regolamento n. 000, XXXX XX00X0000000000000000000000, intestato a Agenzia delle Entrate, xxx Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx;
sul conto di tesoreria 12105, acceso presso la Sezione di Tesoreria provinciale della Banca d’Italia n. 000, XXXX XX00X0000000000000000000000 - codice BIC/SWIFT XXXXXXXXXXX [opzione da
scegliere solo nel caso in cui il Soggetto richiedente è titolare di contabilità speciale].
3.3 Il Comune di Milano comunica che lo specifico indirizzo di posta certificata della struttura interna effettivamente responsabile della ricezione e della liquidazione della nota di addebito di cui al punto 3.2 è il seguente:
PEC xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx .
3.4 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con il decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’articolo 1284, comma 1, del codice civile, così come sostituito dall’articolo 2, comma 185, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3.5 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o rilievi in ordine alla completezza delle attività svolte o all’eventuale presenza di errori materiali negli elaborati redatti potranno essere rappresentati all’Agenzia nel termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna dell’elaborato tecnico. In assenza di rilievi entro il suddetto termine, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti.
ART. 4
TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’
4.1 L’esecuzione delle attività ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell’Agenzia, in posta certificata, del presente Accordo di Collaborazione controfirmato dal Direttore dell’Area Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Milano - Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx con firma digitale, ed è conclusa entro 180 (centoottanta) giorni da tale data.
4.2 L’Agenzia provvede all’organizzazione delle necessarie operazioni e all’espletamento delle attività oggetto dell’incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.
4.3 L’attività di valutazione verrà sospesa nel caso in cui si riscontrino per l’immobile in esame, anche in fase di sopralluogo, carenze e/o difformità delle informazioni presenti nella banca dati catastale.
4.4 Nell’ipotesi di cui sopra, l’Agenzia darà tempestiva comunicazione della sospensione al Comune di Milano, chiedendo contestualmente precisazioni per superare le criticità riscontrate. Il processo valutativo riprenderà non appena il Comune di Milano avrà posto in essere le attività necessarie per l’aggiornamento della banca dati catastale.
4.5 Qualora la valutazione dell’immobile fosse sospesa per il verificarsi della ipotesi di cui al precedente punto 4.3, il termine previsto dal punto 4.1 del presente articolo è differito per un numero di giorni pari a quello in cui è perdurata la sospensione.
4.6 Al fine di procedere all’espletamento dell’incarico il Comune di Milano si impegna a fornire in tempo utile, ai fini del rispetto della scadenza indicata nel precedente punto 4.1 ovvero della scadenza di cui al punto 4.5, tutta la documentazione, propedeutica all’attività in oggetto, che sarà eventualmente richiesta dall’Agenzia dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire l’avvio delle attività da parte dell’Agenzia.
Le fotografie e le planimetrie relative a ciascuna edicola funeraria sono state consegnate unitamente alla richiesta di prestazione di cui alla nota prot. n. 97223 del 21/02/2020 del Comune di Milano.
4.7 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di detta documentazione da parte del Comune di Milano, indispensabile per l’espletamento dell’incarico, l’Agenzia potrà effettuare specifica richiesta per il completamento del rilascio delle informazioni necessarie, dando un termine in relazione alla scadenza pattuita. Decorso tale termine e in assenza di specifica documentazione, l’incarico da parte dell’Agenzia si intenderà risolto, con l’obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall’Agenzia per le attività eventualmente già effettuate.
E’ fatta salva la possibilità per le Parti, in caso di carenza o assenza di documentazione, di concordare che la perizia venga comunque effettuata nel presupposto che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù, e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.
4.8 Si precisa che, in ogni caso, eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l’espletamento dell’incarico da parte dell’Agenzia, non imputabile all’Agenzia medesima, per un numero di giorni pari a quelli di attesa della suddetta documentazione.
4.9 Le Parti convengono che l’Agenzia non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità, in ordine alla veridicità della documentazione prodotta dal Comune di Milano relativa, in particolare, ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d’igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.
4.10 Le attività di sopralluogo dovranno svolgersi, in data da concordare, tra i tecnici dell’Agenzia e il Referente responsabile del Comune di Milano, verificando, contestualmente, la corrispondenza tra lo stato di fatto e quello che emerge dai documenti acquisiti. Nel caso di difformità, l’Agenzia procederà secondo le modalità indicate nel precedente punto 4.3 ovvero nel punto 4.7. I tecnici dell’Agenzia verificheranno a campione la correttezza dei dati documentali relativamente alla consistenza, per la quale si farà riferimento a quella desunta dalla documentazione catastale ovvero il calcolo delle superfici sarà effettuato ai sensi del
D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
ART. 5
ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, ai fini del rispetto dei tempi convenuti, il Comune di Milano si impegna ad assicurare la piena collaborazione, oltre che nel trasmettere celermente le informazioni suppletive che dovessero occorrere all’Agenzia, anche per l’effettuazione del sopralluogo dell’immobile.
5.2 Il Comune di Milano si impegna a sollevare l’Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell’integrazione dei documenti e/o delle informazioni richiesti.
5.3 L’Agenzia garantisce, per parte sua, l’espletamento delle attività in oggetto con l’uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell’incarico medesimo.
5.4 L’Agenzia non risponde di eventuali ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause non imputabili all’Agenzia medesima. In tali casi, questa Agenzia notificherà al Comune di Milano, le succitate cause ostative all’esecuzione delle prestazioni, dando un nuovo termine per lo svolgimento dei sopralluoghi, compatibile con la scadenza fissata al punto 4.1 ovvero ai punti 4.5 e 4.8 in caso di slittamento dei tempi. Decorso inutilmente tale termine, a meno di diverso accordo tra le Parti, l’incarico relativo alla stima del bene o dei beni per cui non è stato possibile eseguire il sopralluogo si intenderà risolto, fatto salvo l’obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall’Agenzia per le attività già effettuate. Si precisa che nel caso in cui le Parti decidano di dare corso alla stima, la tempistica di espletamento dell’incarico dovrà essere concordata nuovamente per tener conto del ritardo nell’esecuzione del sopralluogo.
ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
6.1 Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili a nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale – dei concessionari, ai dati comuni dei soggetti delegati a firmare il presente accordo nonché a ulteriori persone fisiche eventualmente coinvolte a fronte dell’espletamento delle attività oggetto del presente Accordo o a queste connesse da parte dell’Agenzia delle Entrate.
6.2 Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente Accordo sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate e dal Comune di Milano in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento.
6.3 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Accordo secondo i principi di liceità,
necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità della presente intesa e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.
6.4 Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l’esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.
6.5 Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione dell’ Accordo e nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
6.6 Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
6.7 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento.
6.8 I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione dell’Accordo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
6.9 I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.
6.10 L’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al presente Accordo tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
6.11 L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione dell’Accordo.
6.12 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
per l’Agenzia delle Entrate, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, il cui dato di contatto è: entrate.dpo.@xxxxxxxxxxxxxx.xx;
per il Comune di Milano, il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, il cui dato di contatto è xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
7.1 Le Parti hanno l’obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell’esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, anche in osservanza della vigente normativa sulla privacy - ai sensi del Regolamento e del Codice - nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.
7.2 I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all’esecuzione dell’Accordo medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
7.3 Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Accordo.
7.4 Le Parti sono inoltre responsabili dell’osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.
ART. 8 DURATA
8.1 Il presente Accordo di Collaborazione entra in vigore dalla data di ricezione da parte dell’Agenzia, in posta certificata, dell’Accordo stesso, opportunamente controfirmato dall’Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, direttore dell’Area Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Milano con firma digitale ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990, e si considera concluso con l’esecuzione delle prestazioni entro la tempistica concordata nel precedente punto 4.1 ovvero ai punti 4.5 e 4.8.
ART. 9 MODIFICHE
9.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente Accordo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l’Agenzia e il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui al punto I) delle premesse.
RINVIO
10.1 Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l’articolo 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo di Collaborazione.
ART. 11 COMUNICAZIONI
11.1 Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo di Collaborazione deve essere inviata ai seguenti recapiti:
a) per il Comune di Milano
Area Servizi Funebri e Cimiteriali- Direzione Indirizzo: Via Larga, 12 – 00000 Xxxxxx
Posta elettronica: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx PEC: Xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
CF: 01199250158
b) per l’Agenzia delle Entrate:
Ufficio Provinciale di Milano – Territorio Indirizzo: Xxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx PEC: xx_xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
CF 06363391001
Comune di Milano Agenzia delle Entrate
Area Servizi Funebri e Cimiteriali
(Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx) (Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx)
X.xx digitalmente X.xx digitalmente
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente