Presidenza del Consiglio dei ministri
Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio Servizio per le attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali
Premessa
INDICE
I. Quadro normativo e relativa evoluzione
II. Tabella normativa di riferimento
III. Contributi elaborati dalle Amministrazioni competenti
IV. Trattazione e modalità di definizione degli interventi (suddivisi per esito)
a. d.P.C.M. con esercizio del potere di veto (art.1, c.1 lett. b) ed art.2, c.4 del d.l. n. 21 del 2012)
b. d.P.C.M. con prescrizioni e condizioni (art.1, c.1 lett. a) ed art.2, c.1 del d.l. n. 21 del 2012)
c. Delibera di non esercizio dei poteri speciali (art. 5 c.1 lett. i) del d.P.C.M. 6.8.2014)
d. Attivazione procedura semplificata (art. 8 c.1 del d.P.C.M. 6.8.2014)
e. Operazioni escluse dalla normativa sui poteri speciali
f. Notifiche incomplete ed irregolari (d.S.G. 18.2.2015)
g. Altro
X. Xxxxxxxxx delle notifiche pervenute (1° luglio 2016 – 31 dicembre 2018)
VI. Settori di intervento e grafici illustrativi
a. Difesa e sicurezza nazionale (art. 1 del d.l. n. 21 del 2012)
b. Energia, trasporti e comunicazioni (art. 2 del d.l. n. 21 del 2012)
c. Grafici illustrativi
VII. Procedimenti sanzionatori
a. Procedimento per l’accertamento degli obblighi di notifica di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, nei confronti delle società VIVENDI S.A. e TIM s.p.a. e procedimento sanzionatorio a carico della società TIM s.p.a.;
b. Procedimento sanzionatorio a carico della società Reti Telematiche Italiane s.p.a. (RETELIT).
Premessa
Con la presente Relazione, predisposta ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto- legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,
n. 56, il Governo riferisce al Parlamento in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni e, in particolare, sull’attività svolta sulla base dei poteri attribuiti e sui risultati conseguiti dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2018.
Dal confronto con la precedente Relazione del 30 giugno 2016 emerge un trend in ascesa del numero di operazioni straordinarie su attivi strategici portate all’attenzione del Governo, a dimostrazione dell’accresciuta consapevolezza nel mondo imprenditoriale italiano della rilevanza dei doveri imposti dalla normativa sui poteri speciali, consapevolezza alimentata dalla risonanza mediatica di alcune recenti vicende attinenti l’esercizio dei poteri speciali, sulle quali si tornerà più approfonditamente nel seguito della presente trattazione.
Le Parti I e II delineano il contesto normativo e istituzionale del settore, ne descrivono le competenze e l’ambito evolutivo, anche alla luce dei più recenti interventi normativi.
La Parte III contiene i contributi elaborati dalle Amministrazioni facenti parte del Gruppo di coordinamento e le osservazioni sulla normativa e sulla procedura attualmente vigente.
La Parte IV è dedicata alle azioni intraprese dal Governo conseguenti alla trattazione e definizione dei procedimenti di notifica relativi al periodo temporale di riferimento della Relazione, in continuità con l’indirizzo intrapreso negli anni precedenti, concentrandosi sulle specifiche tipologie di interventi, sulla descrizione ragionata dei contenuti delle operazioni oggetto di notifica, nonché sulla distinzione per tipologia di esiti e definizioni.
Le Parti V e VI delineano un quadro di sintesi delle notifiche pervenute, avendo riguardo all’incidenza quantitativa e per tipologia, con una proiezione comparativa che evidenzia il trend incrementale e la ripartizione tra i diversi settori di intervento.
La Parte VII compendia casi specifici che hanno dato origine ad interventi ex officio con conseguenti procedimenti sanzionatori a carico delle imprese inadempienti.
I. Quadro normativo e relativa evoluzione
Il decreto-legge n. 21 del 2012 segna il passaggio dal sistema del golden share, disciplinato dall’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in
legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 1994, n. 474, al sistema del golden power.
A seguito della predetta riforma, dal 2012 i poteri speciali sono esclusivamente di tipo oppositivo, prescrittivo e, in ultima istanza, interdittivo – potendo consistere esclusivamente nell’imposizione di specifiche condizioni, nell’opposizione all’acquisto di partecipazioni o nel veto all’adozione di alcuni tipi di delibere, atti o operazioni - e sono potenzialmente esercitabili nei confronti di tutte le aziende, anche se private, impegnate in attività di rilevanza strategica, senza limitazione alle sole società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato.
Le ragioni di necessità e urgenza che hanno giustificato la scelta di consegnare a un decreto-legge il ruolo di norma generale del sistema giuridico dei poteri speciali risiedono nella decisione di deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea a seguito dell’apertura da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione fondata sul presupposto che la disciplina di cui al decreto-legge n. 332 del 1994 ledesse la libertà di stabilimento di impresa e la libera circolazione dei capitali, garantite dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea1.
La citata procedura di infrazione è stata archiviata dalla Commissione europea il 15 febbraio 2017, in quanto la nuova disciplina italiana in materia di poteri speciali è stata ritenuta compatibile con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
La struttura del nuovo sistema normativo italiano, come concepita dal decreto- legge n. 21 del 2012, si snoda lungo due direttrici: quella della tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale (articolo 1) e quello della
1 In particolare, la Commissione europea ha rilevato che il sistema dei “poteri speciali”, risultante dalla normativa di cui al combinato disposto dell’articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, dell’articolo 4, della legge finanziaria 2004, dei ddPCM del 17 settembre 1999, 28 settembre 1999 e del 23 marzo 2006 e degli Statuti di numerose società, tra le quali Enel s.p.a., Finmeccanica s.p.a., Eni s.p.a., Snam Rete Gas s.p.a., Xxxxx s.p.a. sarebbe incompatibile con gli articoli 63 e 49 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla “libertà di circolazione dei capitali” e alla “libertà di stabilimento di impresa”. Detta normativa mirava ad impedire che il controllo di società strategiche fosse acquisito da soggetti collegati ad altre entità statuali o ad altre organizzazioni, che potessero eventualmente promuovere interessi antagonistici rispetto a quelli dello Stato italiano. Pertanto, gli articoli 2 del decreto-legge n. 332 del 1994 e 4 della legge finanziaria 2004 stabilivano l’inserimento, nei rispettivi statuti, di una clausola attributiva di “poteri speciali” all’azionista Stato italiano. Tali poteri consentivano allo Stato italiano di opporsi all’acquisto, da parte di terzi, di partecipazioni rappresentative della ventesima parte del capitale sociale nonché alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detenessero una partecipazione del medesimo valore, qualora tali acquisti e tali patti fossero suscettibili di danneggiare “interessi vitali” dello Stato. Pertanto, al fine di evitare pericolose scalate a tali società, la normativa citata consentiva allo Stato di impedire anche acquisti di partecipazioni di modesta entità (ventesima parte del capitale sociale), individuando quale presupposto “interessi vitali” dello Stato non meglio precisati. Un potere speciale dai contorni così ampi rischiava di rendere poco appetibile l’acquisto delle quote residue della stessa società. In particolare, sarebbero stati lesi gli investitori transfrontalieri, sia la libera circolazione dei loro capitali (l’acquisto di quote non implicanti il controllo della società costituisce una forma di investimento di capitali) sia la loro libertà di stabilimento (l’acquisto di quote idonee a attribuire il controllo della società costituisce, infatti, una forma di stabilimento di impresa).
L’articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2012 ha sancito il venir meno del descritto sistema normativo.
salvaguardia degli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2).
L’architettura normativa delineata dal decreto-legge n. 21 del 2012 presenta la caratteristica di affidare alla fonte di rango primario l’individuazione dei principi base sui quali è incardinato il sistema del golden power, rimettendo alle fonti di rango secondario il compito di svilupparne l’intera disciplina, mediante la definizione puntuale delle procedure e l’individuazione del perimetro di applicazione. Difatti, gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 disegnano la cornice di riferimento del sistema dei poteri speciali, stabilendone i presupposti e la natura, e demandano al contempo alla disciplina secondaria la specifica individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale (articolo 1, comma 1) e degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (articolo 2, comma 1), nonché la definizione delle procedure per l’attivazione dei poteri speciali nei settori sopra citati (si vedano, rispettivamente, l’articolo 1, comma 8, e l’articolo 2, comma 9 del decreto-legge n. 21 del 2012).
La disciplina di rango primario è stata recentemente integrata dall’articolo 14 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. In particolare, è stata prevista la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata notifica con riferimento ai settori della difesa e della sicurezza nazionale (precedentemente la sanzione era prevista unicamente all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2012 – settore energia, trasporti e comunicazioni), nonché l’estensione dell’esercizio dei poteri speciali applicabili nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni anche al settore della c.d. “alta intensità tecnologica”.
A tal proposito, è in corso di predisposizione il relativo regolamento attuativo diretto ad individuare i settori ad alta intensità tecnologica, nonché la tipologia di atti o operazioni oggetto dell’esercizio dei poteri speciali.
Lungo le due direttrici indicate, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 del decreto- legge n. 21 del 2012 si muove, dunque, la disciplina secondaria contenuta nel d.P.R. 19 febbraio 2014, n. 35, sulle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nel d.P.C.M. 6 giugno 2014, n. 108, sugli attivi di rilevanza strategica relativi al citato settore, nel d.P.R. 25 marzo 2014, n. 86, sulle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, e nel d.P.R. 25 marzo 2014, n. 85, per l’individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei medesimi settori. Al riguardo, si precisa che la disciplina sul golden power è completata dal d.P.C.M. 6 agosto 2014, che stabilisce le modalità organizzative per lo sviluppo delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali, mentre con il d.S.G. 18 febbraio 2015 è stata predisposta la modulistica per la presentazione delle notifiche riguardanti i settori della difesa e della sicurezza nazionale e quelli dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
II. Tabella normativa di riferimento
Normativa | Abbreviazione |
Decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56) Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti delle comunicazioni | d.l. n. 21/2012 |
Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35 Procedure per l’attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 8, del decreto- legge 15 marzo 2012, n. 21 | d.P.R. n. 35/2014 |
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2014, n. 108 Regolamento per l’individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 | d.P.C.M. n. 108/2014 |
Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85 Regolamento per l’individuazione delle attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, trasporti e comunicazioni, a norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 | d.P.R. n. 85/2014 |
Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86 Regolamento per l’individuazione delle procedure per l’attivazione dei poteri speciali nei settori dell’energia, trasporti e delle comunicazioni, a norma dell’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 | d.P.R. n. 86/2014 |
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 Modalità organizzative per lo sviluppo delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali | d.P.C.M. 6.8.2014 |
Decreto del Segretario generale 18 febbraio 2015 Approvazione della modulistica per la presentazione delle notifiche previste dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni | d.S.G. 18.2.2015 |
Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) Integrazioni alla disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari e sulle attività di rilevanza strategica di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, individuando i settori ad alta intensità tecnologica nonché la tipologia di atti o operazioni oggetto dell’esercizio dei poteri speciali | d.l. 148/2017 articolo 14 |
Legge 9 luglio 1990, n. 185 Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento | L. 185/1990 |
III. Contributi elaborati dalle Amministrazioni competenti
Com’è noto, il Gruppo di coordinamento delle attività per l’esercizio dei poteri speciali, la cui istituzione è prevista dall’articolo 2, comma 2, lett. c) sia del d.P.R. 19 febbraio 2014, n. 35 che del d.P.R. 25 marzo 2014, n. 86, è stato costituito con d.P.C.M. del 15 dicembre 2014 e successivamente modificato ed integrato dal d.P.C.M. 2 febbraio 2017 (e, alla data di redazione della presente Relazione, è nuovamente in corso di aggiornamento).
Il citato Gruppo è presieduto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, a ciò delegato, e composto dai responsabili degli uffici dei Ministeri competenti per materia e delle unità interessate della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione alla specificità della materia o dell’operazione. Ove si ritenesse necessario, il Gruppo può essere integrato da rappresentanti di altre strutture, al fine di potenziarne le capacità di analisi.
Svolge principalmente funzioni a carattere istruttorio e tecnico, operando quale organo di confluenza dei pareri delle amministrazioni coinvolte all’interno del Gruppo, ai fini della proposta di esercizio o non esercizio dei poteri speciali.
Recentemente le amministrazioni partecipanti al Gruppo di coordinamento hanno condotto, per i profili di rispettiva competenza, una riflessione incentrata su un triplice ordine di questioni: I) l’adeguatezza dell’attuale disciplina sul golden power rispetto agli interessi pubblici da tutelare; II) la coerenza sistematica dell’attuale impianto normativo; III) le nuove prospettive che si stanno aprendo in ambito comunitario al fine di creare un quadro europeo per il controllo degli investimenti diretti extra UE e le conseguenti ricadute sulla disciplina interna dei poteri speciali.
Nel corso del presente paragrafo, si riportano gli esiti della riflessione, partendo dalla prima questione, che individua il quadro degli interessi pubblici sui quali incidono i poteri speciali, procedendo a sviluppare le successive questioni ed accennando, in conclusione, al lavoro che si sta svolgendo in ambito comunitario in tema di “screening” degli investimenti diretti esteri nell’Unione europea.
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L’esperienza di questi quattro anni di applicazione della normativa ha dimostrato che, nel complesso, il sistema italiano in materia di poteri speciali risulta ben strutturato ed adeguato rispetto agli interessi pubblici da tutelare.
Nella realtà industriale italiana, ai settori strategici della difesa, della sicurezza nazionale, dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni è associato un elevatissimo patrimonio di conoscenze tecnologiche, ragione per la quale i poteri speciali - concepiti positivamente come uno strumento di tutela delle attività strategiche del Paese – finiscono col muoversi in un ampio e diversificato tessuto di interessi pubblici, quali le competenze tecnologiche acquisite nel corso degli anni - anche grazie all’impiego delle migliori risorse umane, materiali e finanziarie (spesso pubbliche) nazionali - nonché il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario delle imprese target e, di
conseguenza, la loro stabilità, con evidenti benefici occupazionali. In altri termini, l’esercizio dei poteri speciali si configura non solo come un presidio per le attività strategiche che fanno capo alle società destinatarie di operazioni di acquisizioni, ma al contempo anche come uno strumento di tutela della relativa dimensione industriale e del complesso di conoscenze tecnologiche che assieme costituiscono un patrimonio strategico non solo delle società target ma anche dell’intero “sistema paese”. In questo contesto di riferimento devono leggersi le prescrizioni, contenute in alcuni dd.P.C.M. di esercizio dei poteri speciali, volte a garantire il mantenimento delle capacità tecnologiche o industriali, a realizzare nuove attività o produzioni in sostituzione di quelle cedute e allo scopo di compensare la perdita del carico produttivo, nonché finalizzate ad assicurare il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della società.
Si tratta di una tendenza riscontrabile in tutti i Paesi di antica industrializzazione (ad es. UE e Nord America), i cui governi nazionali tendono a cercare, nei confronti delle acquisizioni di imprese residenti nel territorio nazionale da parte di operatori esteri, forme efficaci di selezione delle operazioni potenzialmente lesive dell’interesse nazionale, non solo sotto il profilo della difesa e della sicurezza interna, ma anche al fine della protezione del know-how, dei brevetti, delle competenze industriali e tecnologiche e della stabilità finanziaria delle imprese soggette ad acquisizione.
Ne discende, a giudizio delle amministrazioni coinvolte nell’esercizio dei poteri speciali, un giudizio complessivamente positivo sul buon funzionamento della procedura disegnata dal decreto-legge n. 21 del 2012 (d’ora in poi anche solo “decreto- legge”), che ha dimostrato sinora di essere abbastanza efficace e proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti dalla normativa e agli interessi pubblici che vengono in rilievo nella gestione delle notifiche. Si è riscontrato, anche a livello europeo, che la disciplina italiana sui poteri speciali incontra, in generale, un positivo apprezzamento, grazie ai tempi certi della procedura, alla riservatezza delle informazioni fornite dalle imprese e alle modalità trasparenti e snelle di gestione.
Per quanto attiene alla coerenza sistematica dell’impianto normativo, si fa presente che un intervento integrativo della disciplina del decreto-legge, è stato posto in essere di recente dall’articolo 14 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
In particolare, con riferimento al settore della difesa e della sicurezza nazionale, è stato introdotto all’articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012 una norma di chiusura, contenuta nel nuovo comma 8-bis, ove si prevede che “chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria”. La mancata previsione di una sanzione per l’inosservanza dell’obbligo di notifica relativo all’acquisto di partecipazioni societarie, nel settore della difesa e della sicurezza nazionale (precedentemente la sanzione era prevista unicamente all’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 – settore energia, trasporti e comunicazioni) ha reso impossibile l’avvio, nei confronti di Xxxxxxx, del procedimento sanzionatorio legato alla violazione del menzionato obbligo di notifica (sulla cui vicenda si tornerà a
parlare più diffusamente nel prosieguo della presente Relazione, alle pagg. 14, 16 e 73
÷ 76).
Un ultimo aspetto riguarda i potenziali riflessi sulla normativa nazionale, in particolare il lavoro che si sta svolgendo in ambito comunitario al fine di creare un quadro europeo per il controllo degli investimenti diretti extra UE.
A seguito di vari casi di acquisizioni “ostili” verificatesi nell’Unione, la Commissione europea ha avviato i lavori finalizzati a dotarsi di un Regolamento istituente un sistema di “screening” e di interscambio informativo, per motivi di sicurezza e ordine pubblico, a beneficio degli Stati membri e della Commissione.
Già nel giugno 2016 la Relazione al Parlamento italiano in materia di esercizio dei poteri speciali (par. IX - Investimenti esteri e strumenti finanziari) aveva posto l’accento sulla sempre maggiore interdipendenza delle economie e degli operatori economici all'interno del mercato unico europeo, evidenziando l’opportunità di “modalità agili di consultazione e condivisione a livello europeo” in materia di monitoraggio degli investimenti esteri. In tale quadro, la proposta di Regolamento sullo screening degli investimenti esteri extra UE, pubblicata nel mese di settembre 2017, è stata oggetto di una approfondita valutazione da parte del Gruppo di coordinamento, in considerazione degli effetti che potrebbe produrre sulla disciplina nazionale per l’esercizio dei poteri speciali e dell’impatto sulle prerogative in materia di sicurezza nazionale.
L’idea di fondo nella valutazione della proposta del Regolamento europeo è che il fine della libertà di investimento e dell’apertura agli investimenti esteri debba essere perseguito assicurando l’equilibrio tra l’esigenza di dare vita a un sistema che fornisca una visione complessiva delle operazioni in grado di influire sugli assetti infrastrutturali, produttivi e tecnologici dell’Unione nel suo complesso, da un lato, e l’interesse di ciascuno Stato Membro a conservare le competenze esclusive in materia di sicurezza nazionale e di ordine pubblico, dall’altro.
La proposta di Regolamento di un quadro comune per i meccanismi di screening degli investimenti diretti esteri extra UE è attualmente in corso di approvazione.
IV. Trattazione e modalità di definizione degli interventi suddivisi per esito
a) d.P.C.M. con esercizio del potere di veto
L’articolo 1, comma 1, e l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
nonché gli articoli 6, comma 2, del d.P.R. 19 febbraio 2014, n. 35 e del d.P.R. 25 marzo 2014, n. 86, prevedono, in caso di accertata minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale o di accertata minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, la possibilità di esercitare i poteri speciali mediante l’esercizio del veto all’operazione oggetto di notifica.
ALTRAN ITALIA s.p.a.
Acquisizione della totalità del capitale sociale della costituenda società NEXT AST s.r.l.
La società Altran Italia s.p.a. ha notificato l’operazione di acquisizione della totalità del capitale sociale della costituenda società NEXT AST s.r.l., conseguente alla notifica già presentata da Next Ingegneria dei Sistemi s.p.a. (cfr. pag. 39 della Relazione) di costituzione di una NewCo, che si è concluso con l’adozione della procedura semplificata.
Nel corso dell’istruttoria si è ritenuto di dover acquisire ulteriori elementi informativi e integrativi, ai fini di una più compiuta valutazione dell’operazione oggetto della notifica, dalla società Altran Italia (società notificante) e da Next Ingegneria dei Sistemi, in qualità di società interessata all’operazione. Dall’esame delle integrazioni, è emerso che l’operazione in argomento ha rilevanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, per gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale ed è stato proposto l’esercizio dei poteri speciali mediante opposizione all’acquisto, da parte di Altran Italia, delle quote della società Next AST in ragione dell’attività svolta da quest’ultima, in cui rientrano rapporti contrattuali di natura classificata e a carattere strategico per il sistema di difesa e sicurezza nazionale oggetto di protezione.
Pertanto, al fine di assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, con d.P.C.M. del 2 novembre 2017 sono stati esercitati i poteri speciali mediante l’opposizione all’acquisto delle quote rappresentative dell’intero capitale sociale della società Next AST s.r.l. da parte della società Altran Italia s.p.a..
b) d.P.C.M. con prescrizioni e condizioni
L’articolo 1, comma 1, lett. a) e l’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, nonché i rispettivi articoli 6, comma 3, dei d.P.R. 19 febbraio 2014, n. 35 e d.P.R. 25 marzo 2014, n. 86, prevedono, in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale o per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, l’esercizio dei poteri speciali mediante imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni all’operazione notificata dall’impresa.
Al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, il provvedimento contenente le prescrizioni e condizioni imposte deve altresì prevedere specifici criteri e modalità di monitoraggio, l’indicazione dell’amministrazione competente a svolgere il monitoraggio delle citate prescrizioni e condizioni nonché le sanzioni previste in caso di inottemperanza.
THALES ITALIA s.p.a.
Trasferimento del ramo di azienda StarMille di Thales Italia alla società Sapura Thales Electronics Sdn Bhd
L’operazione notificata è relativa al trasferimento del ramo d’azienda StarMille di Thales Italia s.p.a., impegnata nello sviluppo, produzione, promozione e vendita di una tipologia di radio brevettata denominata “StarMille” indirizzata principalmente alle forze armate ed alle forze di sicurezza, direttamente o attraverso appaltatori principali o integratori di sistema in tutto il mondo.
I componenti hardware della radio portatile StarMille sono fabbricati da Sapura Thales Electronics, società con sede in Malesia, grazie ad un trasferimento di produzione attuato da Thales Italia a seguito di autorizzazione all’esportazione ricevuta dal Governo italiano.
Con l’acquisizione del citato ramo d’azienda, la società malese Sapura Thales Electronics intende creare una new company, denominata “Thales StarMille s.r.l.”, operante in Italia e controllata dalla medesima società, al fine di utilizzare la tecnologia della radio StarMille per un programma denominato “Software Defined Radio” a supporto dello Stato della Malesia. Ottenuta la relativa autorizzazione, Thales potrà concedere la completa licenza sulla tecnologia StarMille a Sapura Thales Electronics.
Pur non ravvisando nell’operazione alcuna minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, si è ritenuto opportuno fissare specifiche prescrizioni per la tutela del know-how e della tecnologia incorporata nella radio StarMille e, pertanto, con d.P.C.M. del 14 luglio 2016 è stato prescritto alle Società l’adozione di soluzioni gestionali, organizzative e tecniche che garantiscano il mantenimento del controllo in Italia delle attività di ricerca e sviluppo e la
salvaguardia del patrimonio tecnologico, nonché la nomina, quale responsabile per la gestione delle attività strategiche, di un dirigente con cittadinanza italiana, che dovrà altresì assicurare il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione, esportazione, transito, uso, tracciabilità, registrazione e archiviazione dei materiali d’armamento.
SPACE2 s.p.a., XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX s.p.a., IN ORBIT s.p.a. e XXXX s.p.a.
Acquisizione da parte di Space2 s.p.a., di Xxxxxxxx-Finmeccanica s.p.a. e di In Orbit s.p.a. della partecipazione in Avio s.p.a. non già detenuta da Xxxxxxxx-Finmeccanica s.p.a. e la successiva fusione per incorporazione di Avio s.p.a. in Space2 s.p.a. con contestuale quotazione sul mercato azionario
L’operazione, articolata in due differenti fasi, ha previsto preliminarmente l’acquisizione da parte di Space2 s.p.a., Xxxxxxxx-Finmeccanica s.p.a. e In Orbit s.p.a. dell’intera partecipazione in Avio s.p.a., società italiana leader in Europa e nel mondo nel settore dei sistemi di propulsione spaziale. Il capitale sociale di Avio è detenuto da fondi di private equity gestiti da Cinven Ltd, da co-investitori istituzionali, da Viasimo
s.r.l. e da Xxxxxxxx-Finmeccanica.
Successivamente l’operazione ha previsto la fusione per incorporazione di Avio in Space2, con cambio di denominazione sociale in “Avio s.p.a.”, con contestuale quotazione della stessa sul mercato regolamentato italiano e con adozione di un nuovo statuto che, tuttavia, mantiene le attività svolte dalla società ed incluse nell’oggetto sociale.
La nuova società Avio è partecipata da investitori istituzionali e professionali principalmente italiani e da Xxxxxxxx-Finmeccanica, socio industriale della società, che ha sostanzialmente aumentato la propria quota di partecipazione divenendo l’azionista di maggioranza relativa.
La rilevanza strategica delle attività poste in essere per il sistema di difesa e sicurezza nazionale ha determinato l’imposizione, con d.P.C.M. del 24 novembre 2016, di specifiche prescrizioni soggette a monitoraggio.
GE-AVIO s.r.l.
Trasferimento della produzione di componenti destinati alle forze armate italiane negli stabilimenti GE (General Electric) in U.S.A.
L’operazione notificata ha ad oggetto il trasferimento della produzione di componenti destinati alle forze armate italiane, effettuata negli stabilimenti della GE- Avio s.r.l. con sede in Italia, agli stabilimenti della GE (General Electric Company) siti negli Stati Uniti.
A seguito dell’esame della documentazione presentata dalla società notificante, è stata evidenziata l’esiguità degli elementi informativi contenuti nella notifica, ritenendo opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione.
Con l’invio da parte di GE-Avio dei chiarimenti richiesti, si è ritenuto che l’operazione non presenti elementi atti a configurare alcuna minaccia di grave
pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
Si è tuttavia convenuto di imporre alla società notificante determinate condizioni e prescrizioni, considerata la rilevanza strategica dei materiali e delle attività poste in essere per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.
Pertanto, con d.P.C.M. del 3 marzo 2017 si è acconsentito all’operazione di trasferimento della produzione di componenti destinati alle forze armate italiane negli stabilimenti General Electric Company in U.S.A., prescrivendo alla società GE-Avio e alla società General Electric Company, ciascuna per quanto di competenza, di assicurare che l’operazione non arrechi pregiudizio alle attività di produzione oggetto di trasferimento.
VIVENDI S.A.
Partecipazione della società in TIM s.p.a.
L’operazione notificata ha ad oggetto l’acquisizione, da parte di Vivendi S.A., di partecipazioni in TIM s.p.a., che hanno portato la stessa a detenere azioni in misura superiore alle soglie indicate dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 21 del 2012. La società TIM infatti svolge, direttamente ed indirettamente mediante le sue controllate (Telecom Italia Sparkle s.p.a. e Telsy Elettronica e Telecomunicazioni s.p.a.), attività considerate di rilevanza strategica per il sistema di difesa nazionale.
La notifica è pervenuta a seguito dell’avvio del procedimento diretto ad accertare la sussistenza degli obblighi di notifica di cui al decreto-legge n. 21 del 2012, conclusosi con il provvedimento del 28 settembre 2017 che ha accertato, fra l’altro, la sussistenza in capo a Vivendi dell’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge (cfr. pag. 73 e ss. della Relazione).
A seguito dell’acquisizione di ulteriori elementi informativi sull’operazione notificata, è stato rilevato che la stessa è riconducibile ad attività di rilevanza strategica e si è ritenuta pertanto sussistente una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, anche alla luce dell’influenza di Xxxxxxx sulla società TIM in ragione della entità della partecipazione detenuta. Pertanto, con d.P.C.M. del 16 ottobre 2017 è stata disposta l’imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni nei confronti sia della società notificante che di TIM e delle sue controllate, volte a garantire la continuità delle funzioni connesse alle attività di rilevanza strategica.
Il provvedimento prescrittivo ha previsto inoltre una serie di misure di monitoraggio e controllo del rispetto delle prescrizioni e condizioni imposte, tramite la costituzione di un apposito Comitato interministeriale.
PIAGGIO AERO INDUSTRIES s.p.a.
Trasferimento di ramo d’azienda EVO e trasferimento di rami d’azienda progetto “Robur” (componenti motori) e progetto “Perseo” (manutenzione e supporto aviazione civile)
La società Piaggio Aero Industries s.p.a. ha inviato in via preliminare due informative aventi ad oggetto, rispettivamente: 1) il piano industriale e finanziario
2017-2021, finalizzato al riequilibrio finanziario dell’azienda; 2) il progetto di trasferimento, a favore della società Xxxxxxxx, del ramo di azienda relativo alle attività di produzione di componenti per motori aeromobili nonché alla loro manutenzione e riparazione.
Poiché la documentazione trasmessa è risultata incompleta ed irregolare, è stato suggerito alla società di effettuare una notifica seguendo le modalità stabilite dalla legge, specificando che il termine per l’esercizio dei poteri speciali sarebbe decorso dal ricevimento della nuova notifica completa (cfr. pag. 48 della Relazione).
In esito a tale comunicazione, la società Piaggio Aero ha trasmesso, congiuntamente alla società lussemburghese PAC-Investments S.A., una notifica relativa al trasferimento, a quest’ultima, del complesso delle attività commerciali consistenti nella ricerca, sviluppo, progettazione e vendita dei modelli di aeromobili ad uso civile P180 Avanti, P180 Avanti II ed EVO (“Progetto W”), comprensivo del know how relativo alla fabbricazione, assemblaggio, manutenzione, riparazione e revisione dei predetti velivoli.
A seguito dell’analisi della documentazione presentata, è stata programmata un’audizione con i vertici delle due società, al fine di ottenere ulteriori informazioni e chiarimenti sull’operazione oggetto della notifica.
Successivamente alla citata audizione, la società Piaggio Aero ha inviato un’ulteriore notifica avente ad oggetto il piano industriale e finanziario 2017-2021, che prevede la cessione a terzi di ulteriori rami di attività (progetto “Robur” e progetto “Perseo”).
Data la interdipendenza per materia tra le informative inviate, i procedimenti sono stati riuniti in un unico fascicolo, al fine di consentire la valutazione congiunta e complessiva delle notifiche effettuate.
Nel corso dell’istruttoria è stato evidenziato che le operazioni notificate hanno rilevanza per gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale e pertanto, con
d.P.C.M. del 19 ottobre 2017, è stato proposto l’esercizio dei poteri speciali mediante l’imposizione di specifiche condizioni e prescrizioni, dirette a regolamentare gli assetti di Piaggio Aero che necessitano di specifiche forme di salvaguardia e tutela.
Il provvedimento prescrittivo prevede, inoltre, una serie di misure di monitoraggio e controllo del rispetto delle prescrizioni e condizioni imposte, tramite la costituzione di un apposito Comitato interministeriale.
TIM s.p.a.
Delibera dell’assemblea degli azionisti ordinari del 4 maggio 2017 e del Consiglio di amministrazione in data 27 luglio 2017
La notifica in argomento ha ad oggetto la delibera dell’assemblea degli azionisti ordinari di TIM s.p.a. del 4 maggio 2017 e la presa d’atto del Consiglio di amministrazione in data 27 luglio 2017 dell’inizio delle attività di direzione e coordinamento da parte di Vivendi S.A..
L’informativa è pervenuta a seguito dell’avvio del procedimento diretto ad accertare la sussistenza degli obblighi di notifica di cui al decreto-legge n. 21 del 2012,
conclusosi con il provvedimento del 28 settembre 2017 che ha accertato, fra l’altro, la sussistenza, in capo a TIM, dell’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge (cfr. pag. 73 e ss. della Relazione).
All’esito dell’attività istruttoria, è stato ritenuto che i cambiamenti intervenuti nella governance di TIM hanno determinato il controllo e la disponibilità in capo a Vivendi degli attivi strategici della società notificante (anche alla luce dell’entità della partecipazione detenuta) apportando significativi mutamenti nelle scelte organizzative e strategiche di TIM rilevanti per il funzionamento e la sicurezza delle reti, con conseguente minaccia di grave pregiudizio degli interessi pubblici e degli impianti ed alla continuità degli approvvigionamenti.
Pertanto, con d.P.C.M. del 2 novembre 2017 sono stati esercitati i poteri speciali mediante l’imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni, destinate all’adozione di adeguati piani di sviluppo, investimento e manutenzione sulle reti e sugli impianti necessari ad assicurarne il funzionamento e l’integrità, a garantire la continuità della fornitura del servizio universale e a soddisfare i bisogni e le necessità di interesse generale nel medio e lungo termine, nonché a realizzare adeguate misure di natura tecnica ed organizzativa di gestione dei rischi, volte a garantire l’integrità e la sicurezza delle reti nonché la continuità e la fornitura dei servizi.
Il provvedimento prescrittivo ha previsto inoltre una serie di misure di monitoraggio e controllo del rispetto delle prescrizioni e condizioni imposte, tramite la costituzione di un apposito Comitato interministeriale.
AVIO s.p.a. e GE AVIO s.r.l.
Sottoscrizione dell’Industrial Agreement e concessione ad Arianegroup GmBh (AGG) di una licenza d’uso per fabbricazione e integrazione delle turbopompe ad ossigeno liquido Vulcain e Vinci per il lanciatore Ariane 6
Le società Avio s.p.a. e GE Avio s.r.l. hanno congiuntamente notificato i termini di un Industrial Agreement in corso di negoziazione e definizione tra Avio e la società tedesca ArianeGroup GmbH, la società francese ArianeGroup SaS e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), riguardante la concessione ad ArianeGroup GmbH di una licenza d’uso da parte di Avio a favore di ArianeGroup GmbH, avente ad oggetto il know-how di cui è proprietaria la stessa Avio necessario per trasferire la responsabilità industriale della produzione (fabbricazione e integrazione) delle turbopompe ad ossigeno liquido per i motori criogenici Vulcain e Vinci per Ariane 6 e sue evoluzioni.
L’operazione si inserisce nell’ambito del programma aerospaziale promosso da alcuni paesi europei, tra i quali l’Italia, la Germania e la Francia, aderenti all’ESA, avviato con una “Dichiarazione sul programma di sviluppo di due nuovi lanciatori europei Ariane 6 e Xxxx C” sottoscritta il 2 dicembre 2014 nell’ambito della Conferenza dei Ministri degli Stati membri dell’ESA.
Il trasferimento a favore di ArianeGroup GmbH è stato concordato fra le agenzie spaziali di Italia, Francia, Germania ed Europea in data 31 gennaio 2018, mediante la sottoscrizione di uno specifico Addendum al Common Understanding del 3 novembre 2016.
Al fine di assicurare che la descritta operazione sia realizzata con modalità tali da non arrecare pregiudizi alle attività strategiche che ne costituiscono l’oggetto e ai connessi interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, con d.P.C.M. del 17 aprile 2018 è stato disposto l’esercizio dei poteri speciali, nella forma di imposizione di specifiche condizioni e prescrizioni soggette a monitoraggio, nei confronti delle società notificanti.
RETI TELEMATICHE ITALIANE s.p.a. - RETELIT
Adozione della delibera dell’assemblea ordinaria degli azionisti relativa alla nomina di nuovi amministratori della Società per gli esercizi sociali 2018-2020
La società Reti Telematiche Italiane s.p.a. (Retelit) ha notificato la delibera adottata dall’assemblea ordinaria degli azionisti, tenutasi il 27 aprile 2018, con la quale sono stati nominati i nuovi amministratori della società per gli esercizi sociali 2018- 2020.
La società ha inoltre precisato di aver provveduto ad effettuare la notifica a seguito del deposito della citata delibera presso il Registro delle Imprese competente, effettuato il 21 maggio 2018, specificando altresì di aver proceduto a notificare l’operazione “in via meramente prudenziale”, non ritenendo sussistenti i presupposti richiesti dalla normativa sui poteri speciali, ossia la strategicità degli attivi e l’effetto della modifica della titolarità, del controllo e della disponibilità degli stessi, pur a seguito del rinnovo del Consiglio di amministrazione.
In relazione all’oggetto della notifica, si evidenzia che la società Fiber 4.0 s.p.a., in qualità di socio detentore dell’ 8,97% del capitale sociale di Retelit, ha precedentemente segnalato il probabile mutamento del controllo della società notificante, a seguito della sottoscrizione di un patto parasociale fra alcuni dei maggiori azionisti di Retelit con il quale si prevedeva di presentare e votare per un’unica lista di candidati per il Consiglio di amministrazione e per il Collegio sindacale.
Dalle risultanze dell’istruttoria svolta, è tuttavia emerso che la società notificante dispone di attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni, in quanto risulta essere proprietaria o comunque avere nella disponibilità, in misura quantitativamente apprezzabile e strategicamente rilevante, reti metropolitane (Metropolitan Area Network) in fibra ottica, router e la rete di backbone per trasporto nazionale e internazionale; inoltre, la rete in fibra ottica detenuta e gestita costituisce una piattaforma strategica di interconnessione tra l’Europa ed i mercati nordafricani ed asiatici ed i cambiamenti intervenuti nella governance di Retelit, a seguito dell’assemblea degli azionisti del 27 aprile 2018, sono risultati tali da incidere sulla disponibilità degli attivi strategici della società e, conseguentemente, suscettibili di determinare mutamenti nelle scelte organizzative e strategiche rilevanti per la sicurezza delle reti, con minaccia di grave pregiudizio degli interessi pubblici.
Pertanto, con d.P.C.M. del 7 giugno 2018 è stato disposto l’esercizio dei poteri speciali, mediante l’imposizione di specifiche condizioni e prescrizioni soggette a monitoraggio, allo scopo di assicurare la tutela degli interessi pubblici nel settore delle comunicazioni.
DEFENCE TECH HOLDING s.r.l.
Acquisizione del 100% del capitale sociale della società NEXT Ingegneria dei Sistemi s.p.a.
La società Defence Tech Holding s.r.l. ha notificato la sottoscrizione del contratto preliminare di acquisto del 100% del capitale sociale della società NEXT Ingegneria dei Sistemi s.p.a. da parte della società notificante, per il tramite delle società integralmente controllate dalla stessa (Donexit s.r.l. e Xx.xx.xxx. - Forniture Rappresentanze Militari s.r.l.).
Dalle risultanze emerse nel corso dell’istruttoria, è emersa la necessità di audire sia la Società notificante che la società NEXT, interessata all’operazione come società target, al fine di ottenere ulteriori informazioni in ordine a specifici aspetti dell’operazione. A seguito dei chiarimenti acquisiti, è stato ritenuto necessario esercitare i poteri speciali al fine di assicurare che la stessa sia realizzata con modalità tali da non arrecare pregiudizi alle attività strategiche che ne costituiscono l’oggetto e ai connessi interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
Pertanto, con d.P.C.M. del 7 giugno 2018 è stato proposto l’esercizio dei poteri speciali, mediante l’imposizione di specifiche condizioni e prescrizioni soggette a monitoraggio, nei confronti delle società NEXT, Defence Tech Holding, nonché per le società controllate Donexit e Xx.Xx.Xxx..
XXXXXXXX s.p.a.
Concessione nell’ambito del programma ESSOR di licenza alla società tedesca Xxxxx & Schwarz Gmbh & co. KG per lo sviluppo della forma d’onda HDR WF
L’operazione notificata dalla società Xxxxxxxx s.p.a. ha riguardato l’approvazione della concessione di licenza per lo sviluppo della forma d’onda HDR WF (High Data Rate Waveform), alla società tedesca Xxxxx & Schwarz GmbH & Co. KG, nell’ambito del programma ESSOR (European Secure SOftware defined Radio), progetto avviato dagli stati che aderiscono all’organizzazione OCCAR (Organisation Conjointe de Cooperation en matiere d’ARmement), che regolamenta la cooperazione in materia di armamenti tra Italia, Francia, Spagna, Finlandia, Polonia e Svezia.
Dall’istruttoria è emerso che l’operazione notificata è subordinata alla sottoscrizione di un apposito emendamento all’ESSOR Framework (Memorandum of Understanding – MoU), nonché di una specifica variante al discendente Project Arrangement attualmente in vigore per la fase in corso del programma (Operational Capability 1 – OC1 Project Arrangement 1 – PA1). Per tale motivo, è stata evidenziata l’opportunità di esercitare i poteri speciali di cui al decreto-legge n. 21 del 2012, con la specifica prescrizione che subordini l’approvazione della concessione solo all’atto dell’adesione formale del Governo tedesco al programma ESSOR.
Con d.P.C.M. dell’8 agosto 2018 sono state pertanto imposte alla società notificante specifiche condizioni e prescrizioni, soggette a monitoraggio, al fine di assicurare che l’operazione sia realizzata con modalità tali da non arrecare pregiudizi alle attività strategiche che ne costituiscono l’oggetto e ai connessi interessi essenziali della difesa e sicurezza nazionale.
c) Delibera di non esercizio dei poteri speciali
L’articolo 5, comma i) del d.P.C.M. 6 agosto 2014 prevede, in caso di mancato esercizio dei poteri speciali, di sottoporre tale decisione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, allegando le eventuali osservazioni pervenute dalle Amministrazioni facenti parte del Gruppo di coordinamento. Il Consiglio dei Ministri, ove ritenga di accogliere la suddetta proposta, consente il decorso dei termini previsti dall’articolo 1, comma 4, e dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 21 del 2012.
Inoltre, anche se la norma non lo prevede espressamente, in casi particolarmente delicati nei quali si è deciso di non esercitare i poteri speciali, sono state comunque poste nella deliberazione alcune raccomandazioni per la società notificante.
SOLE BIDCO s.p.a. e SGI HOLDING LUXEMBOURG s.à.r.l.
Acquisizione da parte di Sole BidCo del 100% delle azioni di SGI Holding Luxembourg
L’operazione ha previsto l’acquisizione da parte di Sole BidCo s.p.a., società veicolo di diritto italiano, del 100% delle azioni detenute da SGI Holding Luxembourg s.à.r.l., società di diritto lussemburghese che detiene l’intero capitale di Società Gasdotti Italia s.p.a., azienda operante nel settore strategico dell’energia (trasporto di gas naturale).
L’operazione è funzionale al progetto di ampliamento della rete di distribuzione del gas naturale nella dorsale adriatica del Paese.
Pertanto, poiché l’operazione notificata non è risultata suscettibile di compromettere ed arrecare grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza ed al funzionamento delle reti e degli impianti, con delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016 non sono stati ravvisati i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali.
3 ITALIA s.p.a., WIND ACQUISITION HOLDING FINANCE s.p.a., H3G s.p.a. e WIND TELECOMUNICAZIONI s.p.a.
Fusione per incorporazione di WIND Acquisition Holding Finance s.p.a. in 3 Italia s.p.a. e di WIND Telecomunicazioni s.p.a. in H3G s.p.a.
L’operazione notificata è relativa alla fusione per incorporazione delle due società italiane di telecomunicazioni (WIND Telecomunicazioni s.p.a. e H3G s.p.a.) in due società controllate dalla joint venture H3GII, al fine di semplificare la catena di controllo e per la definizione dell’intera operazione di fusione. Tale progetto è consequenziale ad una precedente operazione, notificata nel 2015, relativa all’integrazione delle attività delle società CK Xxxxxxxxx Holdings Ltd. e VimpelCom Ltd., gestite rispettivamente da H3G s.p.a. e da WIND Telecomunicazioni s.p.a. e con la creazione di una joint venture, denominata H3GII, che controllerà indirettamente al
100% le società H3G e WIND.
Con precedente delibera del Consiglio dei ministri 22 settembre 2015, alle Società notificanti è stato raccomandato, in occasione della futura notifica di fusione societaria e conseguente integrazione industriale e commerciale di Wind e H3G, di evidenziare gli elementi della pianificazione strategica sotto il profilo industriale e degli investimenti, con riguardo all’impatto dell’operazione sul territorio nazionale e sotto il profilo tecnologico ed occupazionale.
Pur non ravvisandosi gli estremi per l’esercizio dei poteri speciali, con delibera del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016 sono state definite alcune raccomandazioni per la nuova società risultante dalle fusioni (H3GII); in particolare, è stato chiesto di comunicare le delibere e gli atti adottati in relazione alla pianificazione strategica sotto il profilo dell’integrazione industriale e degli investimenti, con specifico riguardo all’impatto dell’operazione sul territorio nazionale e sotto il profilo tecnologico ed occupazionale ed in relazione all’implementazione di misure di sicurezza cibernetica dirette a circoscrivere parte del traffico dati, riguardante le imprese strategiche e gli enti pubblici, sul territorio nazionale.
CALZONI s.r.l.
Cessione alla società Xxxxxxxx-Finmeccanica s.p.a. dei diritti di proprietà intellettuale afferenti a sistemi destinati alla movimentazione di siluri leggeri per la Marina Militare
L’operazione oggetto della notifica è relativa alla cessione, da parte di Calzoni s.r.l., dei diritti di proprietà intellettuale concernenti i sistemi destinati alla movimentazione di siluri leggeri (Torpedo Handling System) e, in particolare, al sistema denominato “THS – Torpedo Handling and Storage System” per il c.d. programma FREMM, a favore della società Xxxxxxxx-Finmeccanica.
La società Calzoni, operante nel settore della progettazione e realizzazione di sistemi di storage e movimentazione a bordo di unità navali militari, ha effettuato la cessione sulla base di un accordo di collaborazione stipulato nel 2002 con la società WASS, quest’ultima incorporata per fusione dalla Xxxxxxxx-Finmeccanica, per la realizzazione e produzione di sistemi THS.
Pertanto, con delibera del Consiglio dei ministri 23 settembre 2016 non sono stati ravvisati i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali.
FINSEA s.p.a., XXXXXXXX HOLDING s.p.a., T.C.I.P. s.r.l., I.L. INVESTIMENTI s.r.l., XXXXXXXXXX XXXXXXXX
Acquisizione dell’intero pacchetto azionario della società G.I.P. Gruppo Investimenti Portuali
s.p.a. da parte della società Genny Bidco 2 s.r.l.
L’operazione notificata dalle società in oggetto è relativa alla vendita dell’intero capitale sociale della società G.I.P. Gruppo Investimenti Portuali s.p.a., delle cui azioni sono proprietari al 100% i soggetti notificanti, alla società Genny Bidco2 s.r.l.. Il gruppo societario venditore è costituito da una holding finanziaria che detiene partecipazioni in società che, direttamente e indirettamente, operano nel campo dei
trasporti terrestri e nella gestione di terminali marittimi in aree di rilevanza economica nazionale ed internazionale, quali i porti di Livorno, Genova e Venezia.
La società acquirente Genny Bidco2 è una azienda il cui capitale sociale è detenuto al 50% dalla società Genny UK2 Ltd., di diritto inglese, e al 50% dalla società InfraViaIII Invest, di diritto lussemburghese.
L’operazione rientra nei normali avvicendamenti societari e pertanto non ha presentato elementi di criticità in relazione al prodursi di gravi pregiudizi per gli interessi pubblici nel settore del trasporto marittimo.
Con delibera del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2017 non sono stati quindi ravvisati i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali.
SERENISSIMA PARTECIPAZIONI s.p.a., INFRACOM ITALIA s.p.a. E F2I SGR s.p.a.
Vendita da parte di Serenissima Partecipazioni s.p.a. della propria partecipazione nel capitale sociale di Infracom Italia s.p.a. a F2i SGR s.p.a.
L’operazione notificata ha riguardato la vendita da parte della società Serenissima Partecipazioni s.p.a., impegnata nel settore della compravendita e locazione immobiliare, dell’intera partecipazione che la stessa possiede nel capitale della società Infracom Italia s.p.a., attiva sui mercati dei servizi di telefonia ed accesso alla banda larga, alla società F2i SGR s.p.a. che provvede alla gestione collettiva del risparmio attraverso fondi comuni di investimento.
A seguito dell’acquisizione di ulteriori elementi informativi necessari alla valutazione della notifica ed accertato che l’operazione prevede solo un mutamento di controllo comportante un rafforzamento del patrimonio della società controllata, che potrà in tal modo proseguire le proprie attività nel settore delle telecomunicazioni, non sono emersi profili critici relativamente al prodursi di eventuali gravi pregiudizi per gli interessi pubblici nel settore delle comunicazioni.
Pertanto, con delibera del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 non sono stati ravvisati i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali.
A2A GENCOGAS s.p.a., AGSM VERONA s.p.a., AIM VICENZA s.p.a. e DOLOMITI ENERGIA HOLDING s.p.a.
Cessione in favore di Xxxxx s.p.a. della stazione elettrica ad alta tensione situata a Ponti sul Mincio (MN)
L’operazione notificata ha ad oggetto la cessione a Terna s.p.a. della stazione elettrica ad alta tensione situata a Ponti sul Mincio (MN), inclusa nel perimetro della rete elettrica di trasmissione nazionale, di proprietà in comunione delle società notificanti, incluse le relative apparecchiature elettriche, fabbricati e terreni di pertinenza.
Poiché l’operazione ha come scopo quello di accrescere il livello di sicurezza della rete elettrica nazionale, con l’affidamento della stessa alla gestione della società Terna che è già proprietaria di circa il 99% della suddetta rete, si è ritenuto che non ricorrano gli estremi per l’esercizio dei poteri speciali, non essendovi alcun grave
pregiudizio per gli interessi pubblici nel settore dell’energia.
Con delibera del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 non sono stati pertanto ravvisati i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali.
OPEN FIBER s.p.a.
Costituzione di un pegno sulla totalità delle azioni detenute in misura paritetica da Open Fiber s.p.a., da CDP Equity s.p.a. e da Enel s.p.a.
Nell’ambito dell’operazione di finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione del proprio piano industriale 2017-2026, la società Open Fiber s.p.a. ha notificato la stipula di un contratto di finanziamento che prevede un pegno sulle azioni di Open Fiber detenute da Enel e da CDP Equity.
Pur non rilevandosi particolari profili di criticità nell’operazione in esame, è stato evidenziato che l’eventuale escussione del pegno potrebbe dare luogo alla vendita forzosa delle azioni ai sensi dell’articolo 2797 del c.c. ovvero, alternativamente, all’assegnazione delle stesse ai creditori pignoratizi.
Quindi, pur non ravvisandosi i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali, è stato prescritto alla società Open Fiber ed ai suoi soci l’obbligo di notifica preventiva, ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012, all’eventuale verificarsi dell’escussione della garanzia pignoratizia.
Con delibera del Consiglio dei ministri 29 agosto 2017, contenente le suddette raccomandazioni, è stato pertanto disposto il non esercizio dei poteri speciali.
2I FIBER s.p.a., MC-Link s.p.a., F2i SRG s.p.a., XXXXX XXXX, XX XXXXXX XXXXXXX, WAY OUT s.r.l., XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXX
Acquisto da parte di 2I Fiber s.p.a. dell’89,81% della società MC-Link s.p.a.
L’operazione oggetto di notifica fa riferimento alla seconda fase dell’operazione, già notificata dalle società Serenissima Partecipazioni s.p.a., Infracom Italia s.p.a. e F2i SGR s.p.a. (cfr. pag. 21 della Relazione).
Poiché l’operazione ha come obiettivo quello di integrare MC-link e Infracom in un’unica piattaforma, al fine di creare un operatore unico di riferimento nel settore delle telecomunicazioni, non sono stati ravvisati i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali, non configurandosi alcun grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza ed al funzionamento della rete nazionale di telecomunicazioni.
Con delibera del Consiglio dei ministri 29 agosto 2017 è stato pertanto disposto il non esercizio dei poteri speciali.
XXXXXXXX s.p.a.
Concessione della licenza d’uso relativo alla tecnologia di apparati per le comunicazioni militari
L’operazione notificata da Xxxxxxxx s.p.a. è relativa ad una proposta di
concessione agli Stati partecipanti al programma ESSOR della licenza d’uso della tecnologia avente ad oggetto la forma d’onda (WaveForm) da utilizzare negli apparati di comunicazione militare ad alte prestazioni.
Poiché la concessione è frutto di accordi intergovernativi e il mancato conferimento dei diritti in causa avrebbe costituito una violazione degli accordi stessi, l’operazione non ha mostrato particolari profili di criticità e si è ritenuto non ravvisare questioni di pregiudizio al sistema di difesa e sicurezza nazionale.
Con delibera del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017 è stato pertanto disposto il non esercizio dei poteri speciali.
XXXXXX s.p.a.
Cessione del capitale azionario di Infrastrutture Trasporto Gas. s.p.a. (ITG) a SNAM s.p.a.
La società Edison s.p.a. ha notificato la cessione dell’intero capitale sociale di Infrastrutture Trasporto Gas. s.p.a. (ITG), detenuto dalla stessa, a favore della società SNAM s.p.a..
Poiché tale cessione ha come finalità la razionalizzazione e il consolidamento del sistema di trasmissione del gas naturale in Italia, non sono stati rilevati particolari profili di criticità, in quanto non è risultata suscettibile di compromettere ed arrecare grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza ed al funzionamento delle reti e degli impianti.
Pertanto, con delibera del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017 è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali.
FIOCCHI MUNIZIONI s.p.a.
Acquisizione della totalità delle azioni da parte di una costituenda società “Holdco” controllata da Charme capital partners SGR s.p.a.
L’operazione notificata è relativa alla cessione totalitaria da parte di Fiocchi Munizioni s.p.a. del 100% del proprio capitale sociale a favore di una costituenda società di diritto italiano “HoldCo” controllata da Charme capital partners SGR s.p.a. (società italiana di gestione del risparmio).
Trattandosi di attività non riconducibile a nessuna delle fattispecie prescritte dal d.P.C.M. 6 giugno 2014, n. 108 (fornitura di munizionamento di piccolo calibro), è stato rilevato che non ricorrono le condizioni per l’esercizio dei poteri speciali.
Con delibera del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2017 è stato perciò disposto il non esercizio dei poteri speciali.
KPNQWEST ITALIA s.p.a. e 2iFIBER s.p.a.
Acquisizione di KPNQWEST ITALIA s.r.l. da parte di 2iFIBER s.p.a.
L’operazione, notificata congiuntamente da KPNQWEST Italia s.p.a. e 2iFIBER s.p.a., è relativa al conferimento di ramo d’azienda (costituito dagli elementi
dell’attivo, del passivo e dei rapporti contrattuali e giuridici) da parte di KPNQWEST Italia s.p.a., a titolo di aumento di capitale, in KPNQWEST Italia s.r.l. (“NewCo”), nonché alla vendita a 2iFiber s.p.a., da parte di KPNQWEST Italia s.p.a., di una partecipazione in KPNQWEST Italia s.r.l., pari al 90% del capitale sociale della stessa.
Poiché l’operazione non è apparsa suscettibile di compromettere ed arrecare grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza ed al funzionamento delle reti e degli impianti, con delibera del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2017 è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali.
L-3 COMMUNICATIONS MAS INC. – 7553749 CANADA INC. – WESCAM INC. E TRL ELECTRONICS LTD.
Acquisizione dell’intero capitale sociale di Calzoni s.r.l.
Le società L-3 Communications MAS Inc., 7553749 Canada Inc., Wescam Inc. e TRL Electronics Limited hanno congiuntamente notificato l’operazione relativa all’acquisizione dell’intero capitale sociale di Calzoni s.r.l..
Poiché nell’operazione non sono stati ravvisati profili critici per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale, in quanto relativa ad una mera riorganizzazione dell’assetto societario, con delibera del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2017 è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali.
XXXXXXXX s.p.a.
Concessione di licenza d’uso a terzi dei diritti di proprietà intellettuale di Xxxxxxxx s.p.a. in relazione al contratto di fornitura dei Trasponder new generation Identification Friend or Foe
L’operazione notificata da Xxxxxxxx s.p.a. ha ad oggetto la concessione di licenza d’uso a terzi dei diritti di proprietà intellettuale di Leonardo in relazione al contratto di fornitura stipulato con l’agenzia NATO Helicopters Management Agency (NAHEMA) per la produzione dei Trasponder new generation Identification Friend or Foe (NGIFF), apparati di identificazione della rotta da integrare sugli elicotteri NH-90.
Nel corso dell’istruttoria si è ritenuto di dover acquisire ulteriori elementi informativi e integrativi dalla società notificante e, dall’analisi della documentazione fornita, non sono stati individuati elementi che potessero configurare pregiudizi per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
Pertanto, con delibera del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017 è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali.
AVIO s.p.a.
Sottoscrizione di un contratto di licenza con la società MT Aerospace AG per la fabbricazione di componenti per lanciatori spaziali
L’operazione notificata da AVIO s.p.a. è relativa alla sottoscrizione con la società tedesca MT Aerospace AG di un License Agreement per la fabbricazione
dell’involucro coibentato Insulated Motor Case (IMC) del motore P120 dei lanciatori spaziali europei Ariane 6 e Xxxx C.
Dall’esame della notifica è emerso che l’operazione non presenta profili di criticità, in quanto si inserisce nell’ambito di progetti spaziali decisi e definiti dalle autorità governative dei paesi membri della Comunità Europea.
Con delibera del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017 è stato pertanto disposto il non esercizio dei poteri speciali.
EOLO s.p.a. e SCP EPC UK Limited
Trasferimento da parte di Cometa s.p.a. a SCP di una partecipazione pari al 49% nel capitale sociale di EOLO s.p.a.
Le società Eolo s.p.a. e SPC EPC UK Ltd. hanno notificato congiuntamente l’intenzione di procedere ad un mutamento dell’assetto societario di Eolo mediante il trasferimento alla società di diritto inglese SPC EPC UK di una quota pari al 49% delle partecipazioni.
Dall’esame della documentazione si è ritenuto che l’operazione non mostrasse particolari profili di criticità, non essendo suscettibile di compromettere ed arrecare grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza ed al corretto funzionamento dell’infrastruttura di rete.
Con delibera del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2017 è stato pertanto disposto il non esercizio dei poteri speciali.
XXXXXXXX s.p.a.
Concessione a Boeing e alla United States Air Force della licenza d’uso di dati tecnici relativi all’elicottero AW139
La notifica ha ad oggetto la comunicazione, da parte di Xxxxxxxx s.p.a., della partecipazione ad una gara indetta dalla United States Air Force (USAF) per l’acquisizione di elicotteri per voli di supporto ai siti missilistici delle basi nucleari, per l’evacuazione del Congresso degli Stati Uniti e per voli di collegamento con il Giappone.
Poiché l’operazione non ha presentato particolari profili di criticità, non essendo suscettibile di compromettere ed arrecare grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, con delibera del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2017 è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali.
AVIO s.p.a. e ELV s.p.a.
Acquisizione del ramo di azienda di ELV s.p.a. da parte di AVIO s.p.a. inerente allo sviluppo, produzione e commercializzazione lanciatori
L’operazione ha ad oggetto l’acquisto da parte di Avio s.p.a. del ramo d’azienda di ELV s.p.a. (società partecipata per il 70% da Avio e per il 30% dall’Agenzia Spaziale
Italiana) relativo alla struttura “sviluppo, produzione e commercializzazione lanciatori” al cui interno rientrano le attività propriamente inerenti lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione dei lanciatori Xxxx, Xxxx-C e Xxxx-E.
A seguito dell’acquisizione di ulteriori elementi informativi da parte delle società notificanti, si è ritenuto che con l’acquisizione del ramo d’azienda la società Avio, quale soggetto industriale già detentore di una quota rilevante della società ELV, potrà operare ottimizzando e razionalizzando i costi di produzione e garantendo, parimenti, la regolare prosecuzione dell’attività, il mantenimento del patrimonio tecnologico, la sicurezza e la puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali già in essere che fanno capo alle società parte dell’operazione.
E’ stato pertanto ritenuto che l’operazione, non essendo suscettibile di compromettere ed arrecare grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, non presentasse profili di criticità e con delibera del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2018 è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali.
MAGICOM INGEGNERIA s.r.l. e S.T.E. – SERVIZI TECNICI PER L’ELETTRONICA
s.p.a.
Operazione di affitto di ramo d’azienda della società S.T.E. s.p.a. da parte della società Magicom Ingegneria s.r.l.
Con informativa congiunta le società Magicom Ingegneria s.r.l. e S.T.E. – Servizi Tecnici per l’Elettronica s.p.a. hanno notificato un’operazione di affitto di ramo d’azienda attinente un complesso di beni materiali e immateriali afferenti all’esercizio:
1) dell’attività di analisi, realizzazione, sviluppo, integrazione, ingegnerizzazione di sistemi hardware e di servizi informatici software, telematici e di sicurezza; 2) di tutte le attività correlate all’ingegneria del software e dell’hardware; 3) delle attività di elaborazione elettronica dei dati sotto qualsiasi forma e di ogni altra attività connessa e/o complementare con la fornitura dei dati elaborati e da elaborare.
A seguito dell’acquisizione di ulteriori elementi informativi necessari alla valutazione della notifica, ed accertato che l’operazione prevede il subentro, senza soluzione di continuità, dell’affittuaria Magicom Ingegneria nell’esecuzione degli impegni contrattuali che la società concedente S.T.E. ha assunto con il Ministero della difesa, non sono emersi profili critici che potrebbero scaturire dalla realizzazione dell’operazione in esame, evidenziando altresì che l’assetto risultante dall’affitto del ramo di azienda garantirebbe l’integrità della condotta contrattuale in corso, in considerazione del fatto che entrambe le società interessate cooperano con la Difesa in forza di rapporti di fornitura già in essere.
Pertanto, con delibera del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2018 non sono stati ravvisati i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali.
AMUNDI SGR s.p.a.
Acquisizione da parte di AMUNDI SGR s.p.a. di quote azionarie di AVIO s.p.a.
La società Amundi SGR s.p.a. ha provveduto a notificare il superamento della soglia di concentrazione, prevista dall’articolo 120 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per l’acquisizione di una quota azionaria rilevante della società Avio s.p.a. in seguito alla fusione per incorporazione della società Pioneer Investment Management SGR in Amundi SGR.
Dall’istruttoria preliminare è emerso che il capitale sociale di Amundi SGR è interamente detenuto da Amundi Asset Management S.A., società di diritto francese il cui capitale è, a sua volta, detenuto al 100% da Amundi S.A., anch’essa società di diritto francese le cui azioni sono quotate alla borsa Euronext. Alla luce di quanto comunicato, si è ritenuto necessario acquisire da entrambe le società ulteriori elementi di informazione, tesi a definire un quadro completo che consentisse una valutazione dell’operazione.
Acquisite le informazioni integrative richieste, è stato evidenziato che l’operazione notificata da Amundi SGR, che vede il coinvolgimento di Avio, società di diritto italiano titolare di attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, non determini alcuna minaccia di grave pregiudizio per gli interessi tutelati dalla normativa golden power, ritenendo pertanto non sussistere gli estremi per esercitare i poteri speciali previsti dalla norma.
Pertanto, con delibera del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2018 non sono stati ravvisati i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali, ma sono state individuate alcune raccomandazioni sia alla società Amundi SGR che alla società Avio.
GTT AMERICAS LLC
Acquisizione dell’intero capitale sociale di Interoute Communications Holdings S.A. e delle relative società controllate
La società GTT Americas LLC ha notificato un’operazione concernente l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Interoute Communications Holdings S.A. e delle sue controllate, tra le quali le società di diritto italiano Interoute s.p.a. e Easynet Italia s.p.a.. Con riferimento alle società target Interoute e Easynet Italia, la società acquirente GTT Americas LLC ha manifestato l’intento di garantire, senza soluzione di continuità, i rapporti negoziali in essere con le amministrazioni dello Stato italiano.
All’esito degli approfondimenti istruttori è emersa la necessità di acquisire ulteriori informazioni e chiarimenti ai fini di una più compiuta valutazione dell’operazione oggetto della notifica.
Dall’esame delle integrazioni, è risultato che l’operazione notificata comporta unicamente un mutamento del controllo alla società tale da non determinare alcuna minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici e che, pertanto, non sussistono gli estremi per l’esercizio dei poteri speciali previsti dalla norma.
Pertanto, con delibera del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018 non sono stati ravvisati i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali, ma sono state individuate alcune raccomandazioni nei confronti della società controllata italiana Interoute s.p.a..
XXXXXXX INTERNATIONAL L.P., XXXXXXX ASSOCIATES L.P. E THE LIVERPOOL LIMITED PARTNERSHIP
Acquisizione di una partecipazione rilevante in Telecom Italia s.p.a.
Le società Xxxxxxx International L.P., Xxxxxxx Associates L.P. e The Liverpool Limited Partnership hanno congiuntamente inviato una notifica relativa all’acquisizione di una partecipazione rilevante in Telecom Italia s.p.a..
Le società notificanti hanno comunicato che l’operazione in oggetto è finalizzata al rafforzamento dell’investimento in Telecom Italia, senza alcuna intenzione di ottenerne il controllo ma esclusivamente al fine di valorizzare la propria partecipazione con un conseguente e proporzionale aumento dei diritti amministrativi e patrimoniali.
All’esito degli approfondimenti istruttori è emersa la necessità di acquisire ulteriori informazioni e chiarimenti dalle società notificanti e, al fine di agevolare il riscontro alla richiesta di informazioni, è stata disposta l’audizione delle stesse.
Alla luce dell’istruttoria effettuata è stato proposto il non esercizio dei poteri speciali, in quanto l’operazione non è risultata suscettibile di compromettere ed arrecare grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
Pertanto, con delibera del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018 non sono stati esercitati i poteri speciali previsti dalla normativa, raccomandando alle società notificanti, qualora intervengano modifiche rispetto ai contenuti dell’operazione notificata, che venga inviata una nuova informativa ai sensi e per gli effetti del decreto-legge n. 21 del 2012.
ORIZZONTE SISTEMI NAVALI s.p.a.
Cessione a Xxxxxxxx s.p.a. del know how relativo al prodotto “Be-Mine”
L’operazione notificata dalla società Orizzonte Sistemi Navali s.p.a. ha riguardato la cessione a Xxxxxxxx s.p.a. della proprietà del know-how relativo al prodotto “Be-Mine”, tecnologia costituita da un dimostratore sviluppato su una piattaforma open source che permette di mantenere in sicurezza il transito navale attraverso la raccolta delle informazioni necessarie per preparare e pianificare le operazioni di contromisura alle mine.
Dall’istruttoria è emerso che l’operazione non presenta profili di criticità, in quanto la suddetta cessione è in favore di una società controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze e azionista rilevante della stessa società notificante.
Pertanto, non ravvisandosi questioni di pregiudizio al sistema di difesa e sicurezza nazionale, con delibera del Consiglio dei ministri 10 aprile 2018 è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali.
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.
Operazione riguardante l’acquisizione di una partecipazione in Telecom Italia s.p.a.
L’operazione notificata da Xxxxx Xxxxxxxx e Prestiti s.p.a. (CDP) ha riguardato l’acquisizione di una partecipazione, pari al 4,157%, in Telecom Italia s.p.a..
Dall’esame della documentazione è emerso che CDP è una società controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze e pertanto trova applicazione l’articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 21 del 2012, il quale sancisce che l’opposizione all’acquisto non opera nei confronti dello Stato italiano, enti pubblici o soggetti da questi controllati; tale indicazione tuttavia non esaurisce i poteri attribuiti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012, ove è prevista la possibilità di imporre specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.
Al termine dell’istruttoria, è stato ritenuto che l’operazione non presentasse profili di criticità in quanto non sono presenti elementi di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
Pertanto, con delibera del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018 non sono stati ravvisati i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali, raccomandando alla società notificante che, qualora intervengano modifiche rispetto ai contenuti dell’operazione notificata, venga inviata una nuova informativa ai sensi e per gli effetti del decreto-legge n. 21 del 2012.
XXXXXXX s.p.a., INFRACOM ITALIA s.p.a., KPNQWEST ITALIA s.r.l., MC-LINK s.p.a., BIG TLC s.r.l. e SIMPLE SOLUTIONS s.r.l.
Fusione per incorporazione delle società INFRACOM ITALIA s.p.a., KPNQWEST ITALIA s.r.l., MC-LINK s.p.a., BIG TLC s.r.l. e SIMPLE SOLUTIONS s.r.l. nella società IRIDEOS
s.p.a. (già 2i Fiber s.p.a.)
L’operazione notificata ha ad oggetto la fusione per incorporazione delle società Infracom Italia s.p.a., KPNQWEST Italia s.r.l., Mc-link s.p.a., BIG tlc s.r.l. e Simple Solutions s.r.l. (società incorporate) nella incorporante Irideos s.p.a. (già 2iFIBER s.p.a.).
Dall’istruttoria è emerso che l’operazione non presenta particolari profili di criticità, non essendo suscettibile di compromettere ed arrecare grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza ed al corretto funzionamento dell’infrastruttura di rete, in quanto il progetto di fusione ha lo scopo di razionalizzare e semplificare gli assetti societari del gruppo Irideos.
Pertanto, con delibera del Consiglio dei ministri 8 maggio 2018 non sono stati ravvisati i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali.
RORO INVESTMENTS e DFDS A/S
Acquisizione del 100% del capitale sociale della società TRIESTE NEW HOLDCO DENIZCILIK VE TASIMACILIK A.S. e delle sue controllate
Le società RORO Investments S.à.R.L. e DFDS A/S hanno congiuntamente notificato un’operazione di acquisizione da parte di DFDS A/S del 100% del capitale sociale della Trieste New Holdco Denizcilik VE Tasimamacilik, di diritto turco, e conseguentemente delle sue controllate, incluso il 98,8% di U.N. RORO Isletmeleri, principale operatore turco sulle tratte di traghetti per il trasporto merci nel mar Mediterraneo, che collega la Turchia con l’Unione Europea e, in particolare, con l’Italia e la Francia.
Al termine dell’istruttoria è stato rilevato che l’operazione non determina alcun grave pregiudizio relativamente agli interessi essenziali del settore marittimo, rientrando nell’alveo dei normali avvicendamenti societari.
Pertanto, con delibera del Consiglio dei ministri 8 maggio 2018 non sono stati ravvisati i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali.
X.&D. s.r.l., XXXXXXX s.p.a., ENTER s.r.l. e sig. Xxxx XXXXX
Acquisizione della società ENTER s.r.l. da parte di XXXXXXX s.p.a.
Le società D.&D. s.r.l., Xxxxxxx s.p.a., Enter s.r.l. e il sig. Xxxx Xxxxx hanno notificato l’operazione di acquisizione da parte di Irideos dell’intero capitale sociale di Enter, posseduto al 70% dalla società D&D e al 30% dal sig. Xxxx Xxxxx.
Dalle risultanze dell’istruttoria svolta è stata evidenziata la non criticità dell’operazione notificata, che comporta un mero mutamento della titolarità del capitale sociale, relativamente al prodursi di eventuali gravi pregiudizi per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza.
Pertanto, con delibera del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali.
TELECOM ITALIA s.p.a.
Delibera dell’assemblea ordinaria degli azionisti del 4 maggio 2018 e richiesta di revoca dei dd.P.C.M. 16 ottobre 2017 e 2 novembre 2017
La società Telecom Italia s.p.a. ha notificato le decisioni assunte in occasione della delibera dell’assemblea ordinaria degli azionisti del 4 maggio 2018 e, nella medesima nota, ha reiterato la richiesta di revoca del d.P.C.M. 16 ottobre 2017 e del
d.P.C.M. 2 novembre 2017, recanti prescrizioni e condizioni nei confronti della società Vivendi S.A., della società TIM e delle sue controllate (cfr. pag. 14 e 15 della Relazione).
La notifica in argomento fa seguito ad una precedente informativa, avente il medesimo oggetto, del 14 maggio 2018; in tale occasione, la società Telecom Italia è stata invitata a produrre una nuova e aggiornata informativa, secondo le forme e per
gli effetti del decreto-legge n. 21 del 2012, in quanto i profili attinenti alla governance
societaria erano, nel frattempo, sensibilmente mutati (cfr. pag. 49 della Relazione).
Dall’istruttoria è emerso che, relativamente al controllo di fatto e alla disposizione degli attivi strategici, non vi sono i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali; in merito alle richieste di Telecom Italia di revoca dei dd.P.C.M. 16 ottobre e 2 novembre 2017, è stato evidenziato quanto segue.
Il d.P.C.M. 16 ottobre 2017 è stato assunto in ragione dell’entità della partecipazione detenuta da Vivendi in Telecom Italia; considerato che tale partecipazione, allo stato attuale, è rimasta immutata, le misure prescrittive imposte alla società restano pienamente in vigore.
Il d.P.C.M. 2 novembre 2017 è stato invece assunto sulla base della considerazione per cui i cambiamenti intervenuti nella governance di Telecom Italia hanno determinato il controllo e la disponibilità in capo a Vivendi, anche alla luce della partecipazione detenuta, degli attivi strategici della società notificante. Infatti, anche se la società francese non esercita più attività di direzione e coordinamento su TIM, conserva comunque un’influenza notevole sulla medesima.
Pertanto, con due distinte delibere del 6 luglio 2018, è stato disposto sia il non esercizio dei poteri speciali nei confronti di Telecom Italia, sia il non accoglimento della richiesta di revoca dei dd.P.C.M. 16 ottobre 2017 e 2 novembre 2017.
XXXXXXXX s.p.a.
Concessione al Ministero della difesa della Repubblica d'Egitto di licenza d'uso relativa al tool di programmazione cifranti ART-CM117E ADVANCED
L’operazione notificata dalla società Xxxxxxxx s.p.a. è relativa alla concessione, a favore del Ministero della difesa della Repubblica d’Egitto e alle Forze armate egiziane, di una licenza d’uso dei diritti di proprietà intellettuale relativi al tool ART- CM117E Advanced, che consente la riprogrammazione dell’algoritmo di cifratura adottato dagli apparati CM117-E.
Dall’istruttoria è emerso che la società notificante non cede la proprietà del know how al Governo egiziano, ma solamente una licenza d’uso non trasferibile da parte dello stesso Governo egiziano e che l’operazione non comporta la cessione di asset o attività di rilevanza strategica.
Pertanto, accertata l’assenza di minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, con delibera del Consiglio dei ministri 6 luglio 2018 è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali.
CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC
Acquisizione in via indiretta di una partecipazione nel capitale di Delachaux Group S.A.
La società Caisse de Dépôt et Placement du Québec ha notificato l’operazione di acquisizione, in via indiretta, delle partecipazioni della società Delachaux Group S.A., attualmente detenute da Financière Danube s.à.r.l., società di diritto lussemburghese
controllata da fondi assistiti da società collegate a CVC Advisers Company s.à.r.l. e da alcuni manager di Delachaux.
L’istruttoria ha evidenziato che l’operazione notificata coinvolge operatori economici nazionali che non operano nell’ambito delle attività di rilevanza strategica nel settore della difesa e della sicurezza nazionale; inoltre le società coinvolte nell’operazione non risultano essere titolari di asset strategici per i settori energia e comunicazioni di cui al d.P.R. 25 marzo 2014, n. 85.
E’ stato pertanto rilevato che per l’operazione notificata non ricorrono le condizioni per l’applicazione della normativa di cui al decreto-legge n. 21 del 2012.
Con delibera del Consiglio dei ministri 17 luglio 2018 è stato quindi disposto il non esercizio dei poteri speciali.
CK XXXXXXXXX HOLDINGS LIMITED E XXXXXXXXX EUROPE TELECOMMUNICATIONS S.à.r.l.
Acquisizione del controllo esclusivo della Joint Venture (JVC), controllata congiuntamente da HET e da VimpelCom Luxembourg Holdings S.à.r.l (VLH) e, conseguentemente, di Wind Tre Italia s.p.a., Wind Tre s.p.a. e 3Lettronica Industriale s.p.a., da parte di HET
Le società CK Xxxxxxxxx Holdings Limited (CHKK) e Xxxxxxxxx Europe Telecommunications s.à.r.l. (HET) hanno congiuntamente notificato l’operazione di acquisizione da parte di HET del controllo esclusivo di CKH Luxembourg s.à.r.l. (JVC), controllata da HET e da XXXX Luxembourg Holdings s.à.r.l., e conseguentemente il controllo esclusivo in capo a HET elle società di Wind Tre Italia s.p.a., Wind Tre s.p.a. e 3Lettronica Industriale s.p.a..
L’operazione si pone in diretta continuità con quanto già oggetto della notifica del 19 agosto 2015 (operazione di integrazione delle attività delle società CKHH e VLC nel settore delle telecomunicazioni con la creazione di una joint venture) e della notifica del 12 luglio 2016 (operazione di fusione per incorporazione delle società WIND Acquisition Holdings Finance s.p.a. in 3 Italia s.p.a. e WIND s.p.a. in H3G s.p.a.
– cfr. pag. 19 della Relazione).
Dall’istruttoria è emerso che l’operazione non presenta profili di criticità in relazione al prodursi di eventuali gravi pregiudizi per gli interessi pubblici, ma si pone in diretta continuità con le operazioni effettuate nel corso degli anni precedenti, per le quali il Consiglio dei ministri ha adottato le delibere del 22 settembre 2015 e del 10 agosto 2016 di non esercizio dei poteri speciali.
Con delibera del Consiglio dei ministri 2 agosto 2018 è stato quindi disposto il non esercizio dei poteri speciali, rinnovando alle società notificanti la medesima raccomandazione delle precedenti delibere, che prevede l’impegno di comunicare la pianificazione strategica sotto il profilo industriale e degli investimenti, con particolare riferimento all’impatto dell’operazione sul territorio nazionale e sotto il profilo tecnologico e occupazionale, e che la strategia posta in essere non comporti lo spostamento al di fuori dei confini nazionali di funzioni di gestione e di sicurezza, tali da compromettere la sicurezza nazionale e la continuità dei servizi.
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A.
Acquisizione di una partecipazione pari al 3,94% del capitale della società AVIO s.p.a.
La società Mediolanum Gestione Fondi SGR p.a. ha notificato l’incremento della partecipazione azionaria nel capitale sociale della società Avio s.p.a., in conseguenza delle ordinarie attività di investimento e impiego del risparmio acquisito dai fondi gestiti.
Dall’istruttoria è emerso che la società notificante non persegue in Avio un progetto industriale né può incidere sulla gestione complessiva e, quindi, sulle attività strategiche della stessa. L’operazione, dunque, non ha presentato caratteristiche tali da produrre grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla difesa e alla sicurezza nazionale.
Pertanto, con delibera del Consiglio dei ministri 2 agosto 2018 è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali.
MINACOM S.A., XXXXXXX s.p.a. e CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI s.p.a.
Acquisizione dell’intero capitale sociale di Clouditalia Telecomunicazioni s.p.a.
Le società Minacom S.A., Irideos s.p.a. e Clouditalia Telecomunicazioni s.p.a. hanno congiuntamente notificato un’operazione di acquisizione dell’intero capitale sociale di Clouditalia Telecomunicazioni da parte di Irideos, attualmente posseduto dalla società lussemburghese Minacom.
Nel corso del 2017 e del 2018, la società Irideos è venuta a detenere partecipazioni di controllo dirette nelle società Infracom Italia s.p.a., MC-Link s.p.a., KPNQWEST Italia s.r.l. e Enter s.r.l., le cui acquisizioni sono state regolarmente notificate alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Non ravvisandosi elementi di criticità in relazione alle operazioni in argomento, con delibere del Consiglio dei ministri in data 21 luglio 2017, 29 agosto 2017, 19 ottobre 2017 e 27 giugno 2018 è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali (cfr. pagg. 21, 22, 23 e 30 della Relazione).
Con l’attuale notifica la società Irideos entrerà in possesso dell’intero capitale sociale di Clouditalia Telecomunicazioni e, indirettamente, anche del capitale sociale delle società Noitel Italia s.r.l e Acamtel s.r.l., controllate da Clouditalia Telecomunicazioni, consentendo al gruppo Irideos di proseguire nel percorso di crescita all’interno del settore information and communication technology.
Poiché l’operazione notificata non ha presentato profili di criticità in relazione al prodursi di eventuali gravi pregiudizi per gli interessi pubblici nel settore delle telecomunicazioni, con delibera del Consiglio dei ministri 8 agosto 2018 non sono stati ravvisati i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali.
F2I FONDI ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE SGR s.p.a.
Prospettato acquisto del controllo esclusivo della società EI Towers s.p.a.
La notifica della società F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR s.p.a. fa seguito ad una precedente informativa avente ad oggetto la medesima operazione,
ossia l’acquisto del controllo esclusivo di EI Towers s.p.a. da parte di F2i SGR, in conseguenza della promozione di un’offerta pubblica di acquisto (OPA) da parte del veicolo societario 2i Towers s.r.l. (cfr. pag. 49 della Relazione). In tale occasione, è stata rilevata l’incompletezza dell’informativa, in quanto carente dei contenuti essenziali previsti dall’articolo 5, comma 2, del d.P.R. 25 marzo 2014, n. 86; la società è stata pertanto invitata a ripresentare la notifica, perfezionandola in base a quanto previsto dalla normativa.
L’operazione si pone in diretta continuità con quanto già oggetto di precedenti notifiche effettuate dalla società F2i, con le quali ha comunicato l’acquisizione del controllo di società detentrici di attivi strategici nel settore delle telecomunicazioni; in relazione a tali notifiche, con delibere del 21 luglio 2017, 29 agosto 2017 e 19 ottobre 2017 è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali, in quanto non sono stati ravvisati elementi di criticità in relazione al prodursi di eventuali gravi pregiudizi per gli interessi pubblici (cfr. pagg. 21, 22 e 23 della Relazione).
Dall’istruttoria effettuata sulla notifica in argomento, pur non ravvisandosi gli estremi per l’esercizio dei poteri speciali, con delibera del Consiglio dei ministri 8 agosto 2018 è stato raccomandato alla società notificante, al momento della redazione del piano industriale, di trasmetterlo tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
OPEN FIBER s.p.a.
Costituzione di garanzie reali sulle azioni e sugli attivi societari per l’ottenimento di un finanziamento di 3,47 miliardi di euro
La società Open Fiber s.p.a. ha notificato un’operazione di costituzione di garanzie reali sulle azioni e sugli attivi societari, al fine dell’ottenimento di un finanziamento di 3,47 miliardi di euro.
L’operazione notificata fa seguito ad un’analoga informativa, con la quale la società ha informato dell’avvenuta sottoscrizione di un finanziamento con vari istituti bancari prevedendo, anche in quel caso, come garanzia del finanziamento un pegno sulla totalità delle azioni della società notificante. La delibera del Consiglio dei ministri 29 agosto 2017 ha raccomandato a Open Fiber l’obbligo di notifica preventiva, ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, all’eventuale verificarsi dell’escussione della garanzia pignoratizia (cfr. pag. 22 della Relazione).
Con l’operazione oggetto di notifica, la società notificante procederà al rimborso del finanziamento precedentemente sottoscritto ed alla cancellazione del relativo pegno.
All’esito degli approfondimenti istruttori, è emersa la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti in ordine all’operazione oggetto di notifica, mediante la richiesta di informazioni aggiuntive alla società notificante.
Dall’esame delle integrazioni prodotte, è emerso che l’eventuale escussione delle garanzie, quale conseguenza dell’inadempimento ai contratti stipulati, potrebbe comportare criticità, in ragione della possibile modifica della titolarità delle partecipazioni e degli asset costituiti in garanzia, rilevando la necessità, da parte degli
azionisti pubblici, di una costante verifica della progressiva realizzazione del piano industriale.
Si è ritenuto pertanto necessario raccomandare alla società notificante, in caso di eventuale escussione delle garanzie, di procedere ad un’ulteriore notifica ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.
Con delibera del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, contenente le suddette raccomandazioni, è stato quindi disposto il non esercizio dei poteri speciali.
T-MOBILE US Inc. e SPRINT CORPORATION
Fusione tra T-Mobile US, inc. e Sprint Corporation con cambio di controllo indiretto su Sprintlink Italy s.r.l.
Le società T-Mobile US Inc. e Sprint Corporation hanno congiuntamente notificato un’operazione di fusione tra le due società, con cambio di controllo indiretto su Sprintlink Italy s.r.l..
L’operazione notificata mira alla costituzione della “Nuova T-Mobile”, a seguito della quale è previsto che Deutsche Telekom e SoftBank Group detengano, rispettivamente, circa il 42% ed il 27% del capitale sociale.
All’esito degli approfondimenti istruttori è emerso che l’operazione non presenta profili di criticità in relazione al prodursi di gravi pregiudizi per gli interessi pubblici, e non vi è alcuna incidenza nei confronti dell’operatore di TLC autorizzato in Italia, tenuto conto che non ci sono variazioni circa la continuità dei servizi ed il loro corretto funzionamento.
Pertanto, con delibera del Consiglio dei ministri 24 settembre 2018 è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali.
XXXXXXXX s.p.a.
Acquisto del 98,54% del capitale di Vitrociset s.p.a. tramite esercizio del diritto di prelazione
L’operazione notificata dalla società Xxxxxxxx s.p.a. ha ad oggetto l’acquisizione del 98,54% del capitale sociale di Vitrociset s.p.a., detenuto da Ciset s.r.l..
L’operazione deriva dalla mancata sottoscrizione del contratto di compravendita con i precedenti acquirenti (Fincantieri e Mer Mec), che non si è perfezionato a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione da parte della società notificante, detentrice dell’1,46% del capitale sociale di Vitrociset (cfr. pag. 50 della Relazione); pertanto, al termine dell’operazione, Leonardo arriverà a detenere l’intero capitale di Vitrociset.
L’istruttoria ha evidenziato che, dall’operazione notificata, non derivano elementi di grave pregiudizio per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. Tuttavia, al fine di definire in maniera inequivocabile alcuni principi fondamentali in ordine all’operazione in esame, si è ritenuto necessario precisare che la cessione delle attività del settore aerospazio di Vitrociset a Telespazio s.p.a. (di cui Leonardo detiene la maggioranza delle azioni), dovrà essere oggetto di nuova notifica. Inoltre, l’operazione
in esame non deve arrecare alcun pregiudizio alla regolare continuità delle forniture alle amministrazioni dello stato, alla sicurezza delle informazioni e al mantenimento del patrimonio tecnologico.
Pertanto, con delibera del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, contenente le predette precisazioni, è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali.
EI TOWERS s.p.a.
Delibera dell’assemblea degli azionisti avente ad oggetto il rinnovo del Consiglio di amministrazione a seguito dell’intervenuta modifica del controllo della società, in conseguenza del perfezionamento dell’offerta pubblica di acquisto sulle azioni ordinarie di EI Towers s.p.a. promossa da 2i Towers s.p.a.
La società EI Towers s.p.a. ha notificato la delibera dell’assemblea degli azionisti con la quale si è proceduto al rinnovo del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società.
La delibera fa seguito all’offerta pubblica di acquisto volontaria (OPA) sulla totalità delle azioni ordinarie della società EI Towers, promossa dalla società 2iTowers
s.p.a. e già oggetto di precedente notifica da parte della società F2i SGR s.p.a. (cfr. pag. 33 della Relazione), conclusasi con delibera del Consiglio dei ministri 8 agosto 2018 di non esercizio dei poteri speciali.
Poiché l’operazione notificata di cambiamento di controllo non comporta minaccia di grave pregiudizio per gli interessi nazionali nel settore delle telecomunicazioni, con delibera del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2018 è stato disposto il non esercizio dei poteri speciali, rinnovando tuttavia alla società notificante la raccomandazione relativa alla tempestiva trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del piano industriale al momento della redazione.
TRANSDIGM GROUP INC.
Acquisizione della società statunitense Xxxxxxxxx Technologies Corporations
La notifica della società TransDigm Group Incorporated ha riguardato l’acquisizione della totalità delle azioni della società Xxxxxxxxx Technologies Corporation.
Per effetto di tale operazione, l’intero capitale di Xxxxxxxxx xxxx controllato esclusivamente da TransDigm, che potrà ampliare il portafoglio di contenuti proprietari e di prodotti offerti, mantenendo il patrimonio tecnologico acquisito.
L’istruttoria ha evidenziato che non sussistono i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali, in quanto l’attività progettuale ed il relativo patrimonio tecnologico, oggetto dell’operazione notificata, fanno capo a soggetti giuridici di diritto statunitense. Pertanto, le attività produttive e tecnologiche coinvolte non sono state considerate rilevanti per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.
Con delibera del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2018 è stato quindi disposto il non esercizio dei poteri speciali.
d) Attivazione procedura semplificata
Nel caso di notifiche relative ad operazioni infragruppo, di norma escluse dall’esercizio dei poteri speciali (ai sensi degli articoli 1bis e 2, comma 1, del decreto–legge n. 21 del 2012, nonché dell’articolo 4, comma 3, xxx x.X.X. x. 00 xxx 0000 x xxx x.X.X. x. 00 xel 2014), il
d.P.C.M. 6 agosto 2014 prevede l’adozione della c.d. procedura semplificata, consistente in una dichiarazione, da parte del Presidente del Gruppo di coordinamento, attestante l’assenza di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per la sicurezza e il funzionamento delle reti e degli impianti e la continuità degli approvvigionamenti.
XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX s.p.a.
Operazione infragruppo di fusione di Sirio Panel s.p.a. in Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx s.p.a.
L’operazione notificata ha ad oggetto la fusione mediante incorporazione della società Sirio Panel s.p.a. nella società Xxxxxxxx-Finmeccanica s.p.a., diretta a soddisfare gli obiettivi di efficienza organizzativa nonché di ottimizzazione e razionalizzazione strategica della società notificante.
Trattandosi di un’operazione infragruppo, non sono state individuate minacce di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
E’ stata pertanto adottata in data 24 novembre 2016 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014.
TERNA RETE ITALIA s.r.l. e TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE s.p.a.
Fusione per incorporazione delle società Terna Rete Italia s.r.l. in Terna rete elettrica nazionale s.p.a.
L’operazione ha ad oggetto il progetto di fusione per incorporazione in Terna s.p.a., operatore di reti per la trasmissione dell’energia, delle società dalla stessa interamente controllate, quali Terna Rete Italia s.p.a. e Terna Storage s.r.l.. Tale operazione ha come obiettivo quello di migliorare l’operatività delle società del gruppo Terna, al fine di una maggiore efficienza gestionale.
Trattandosi di operazione infragruppo, non sono state individuate minacce di grave pregiudizio per la sicurezza e il funzionamento delle reti e degli impianti e la continuità degli approvvigionamenti e, in data 7 novembre 2016, con procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014 non sono stati ravvisati i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali.
GASDOTTI ITALIA s.p.a., SOLE BIDCO s.p.a. e SGI HOLDING s.p.a.
Fusione societaria infragruppo concernente le società Gasdotti Italia s.p.a., Sole BidCo s.p.a. e SGI Holding s.p.a.
La notifica è relativa ad un’operazione straordinaria di fusione inversa mediante la quale, per ragioni societarie e di semplificazione della struttura della catena di controllo, la società Gasdotti Italia s.p.a. prevede l’incorporazione di SGI Holding s.p.a. e Sole BidCo s.p.a..
Trattandosi di operazione infragruppo non comportante minacce di grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza ed al funzionamento delle reti e degli impianti ed alla continuità degli approvvigionamenti, non sono stati ravvisati i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 9 febbraio 2017 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014.
GE ITALIA HOLDING s.p.a. e GE AVIO s.r.l.
Scissione parziale proporzionale di GE Italia Holding s.p.a. che detiene direttamente GE Avio s.r.l.
La notifica, effettuata congiuntamente dalle società GE Italia Holding s.p.a. e GE Avio s.r.l., ha ad oggetto un’operazione di riorganizzazione societaria comportante una scissione parziale proporzionale di GE Italia Holding, società controllante diretta al 100% di GE Avio.
Pur trattandosi di un’operazione posta in essere all’interno del medesimo gruppo societario, si è ritenuto opportuno approfondire il processo di scissione del patrimonio di GE Avio, ritenendo comunque esaustive le indicazioni fornite dalle società notificanti in merito alla mancanza di minacce di grave pregiudizio per gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.
Il relativo procedimento si è pertanto concluso il 6 dicembre 2017 con l’adozione della procedura semplificata, prevista per le operazioni infragruppo dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014.
XXXXXXXX s.p.a.
Conferimento di ramo d’azienda a Xxxxxxxx Global Solutions s.p.a.
L’operazione notificata da Xxxxxxxx s.p.a. ha ad oggetto il conferimento del ramo di azienda denominato “Real Estate” da Xxxxxxxx s.p.a. a Xxxxxxxx Global Solutions s.p.a., relativo ad un processo di concentrazione immobiliare con allocazione del patrimonio immobiliare di Leonardo (costituito da complessi industriali, fabbricati, terreni), nonché da debiti e crediti e da rapporti giuridici attivi e passivi, presso la Xxxxxxxx Global Solutions.
Trattandosi di operazione infragruppo, non sono state individuate minacce di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale e in data 6 dicembre 2017, con procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del
d.P.C.M. 6 agosto 2014, non sono stati ravvisati i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali.
TELECOM ITALIA s.p.a.
Cessione alla società controllata TN Fiber s.r.l. della proprietà di cabinet destinati alla realizzazione di reti infrastrutturali a banda ultra larga
L’operazione notificata, avente ad oggetto la cessione da parte di Telecom Italia
s.p.a. di circa 60 cabinet utilizzati per la distribuzione di banda ultra larga a favore della propria controllata TN Fiber s.r.l., è posta in essere all’interno del medesimo gruppo societario. Pertanto, non essendo suscettibile di compromettere ed arrecare grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza ed al funzionamento delle reti e degli impianti, non sono stati ravvisati i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali ed è stata adottata in data 6 dicembre 2017 la procedura semplificata prevista all’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014.
TN FIBER s.r.l.
Trasferimento a TIM s.p.a. delle infrastrutture presenti sul territorio della Provincia di Trento
L’operazione, relativa alla cessione a TIM s.p.a. della proprietà degli attivi di rete in fibra ottica realizzati dalla società TN Fiber s.r.l., è posta in essere all’interno del medesimo gruppo societario; non è stata pertanto considerata suscettibile di arrecare pregiudizio grave agli interessi pubblici relativi alla sicurezza ed al funzionamento delle reti e degli impianti e della continuità degli approvvigionamenti.
Il relativo procedimento è stato quindi concluso in data 6 dicembre 2017 con l’adozione della procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014, non essendo stati ravvisati i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali.
NEXT Ingegneria dei sistemi s.p.a.
Conferimento del ramo d’azienda “produzione di software e sistemi complessi” alla costituenda NewCo interamente partecipata da NEXT Ingegneria dei sistemi s.p.a.
L’operazione notificata da NEXT Ingegneria dei sistemi s.p.a. ha riguardato il conferimento del ramo d’azienda “produzione di software e sistemi complessi” a favore di una costituenda s.r.l. (denominata “Next AST”), interamente partecipata da NEXT Ingegneria dei sistemi s.p.a., e la successiva vendita della quota rappresentativa dell’intero capitale di quest’ultima a favore di Altran Italia s.p.a..
Tale operazione è risultata peraltro propedeutica all’operazione di cessione delle quote della NewCo, da notificare all’atto della realizzazione dei presupposti. Di conseguenza, non sono state ravvisate minacce di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
Il relativo procedimento è stato quindi concluso in data 25 ottobre 2017 con l’adozione della procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014, non essendo stati ravvisati i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali.
ARESCOSMO s.p.a.
Cambio della ragione sociale a seguito della scissione tra le divisione AIRBORNE e DEFENCE & SPACE all’interno di AERO SEKUR s.p.a.
La società Arescosmo s.p.a. ha notificato una riorganizzazione aziendale all’interno della società Aero Sekur s.p.a., non incidente sulla governance, sull’organizzazione e sull’attività produttiva di interesse della difesa e, pertanto, non determinante alcuna minaccia di grave pregiudizio per gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. La nuova società Arescosmo ha inoltre attestato la continuità degli impegni contrattuali già assunti con le Forze Armate italiane per la fornitura di prodotti e servizi finalizzati a sostenere le Forze di difesa e sicurezza, nonché il supporto per le operazioni di veicoli aerei e di battaglia, basati su tecnologie meccaniche, software e di materiale tessile.
Pertanto, in mancanza di minacce di grave pregiudizio per gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale, si è provveduto in data 16 febbraio 2018 a chiudere il procedimento con l’adozione della procedura semplificata, prevista per le operazioni infragruppo dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014.
BERETTA HOLDING s.p.a.
Conferimento delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale di Beretta Holding s.p.a. a favore di Beretta Holding S.A.
La notifica presentata dalla società Beretta Holding s.p.a. ha riguardato l’operazione di conferimento delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della società notificante, di diritto italiano ed a capo di un gruppo di società nazionali e internazionali operanti nel settore della produzione di armi leggere portatili ed accessori, alla Beretta Holding S.A., società lussemburghese di nuova costituzione.
L’operazione si è delineata come una riorganizzazione posta in essere all’interno del Gruppo Beretta, che non ha modificato in alcun modo le modalità organizzative e gli assetti operativi del Gruppo medesimo e che, pertanto, non ha determinato alcuna minaccia di grave pregiudizio per gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.
Il relativo procedimento si è pertanto concluso in data 16 febbraio 2018 con l’adozione della procedura semplificata, prevista per le operazioni infragruppo dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014.
FRO–Welding Italia s.r.l.
Fusione per incorporazione della società ISAF s.r.l. nella società FRO-Welding Italia s.r.l.
Con notifica presentata dalla società FRO-Welding Italia s.r.l. è stata comunicata la fusione per incorporazione della società ISAF s.r.l. nella società notificante.
All’esito degli approfondimenti istruttori è emerso che la società FRO-Welding Italia non si occupa di attività considerate strategiche ed inoltre, essendo un’operazione infragruppo, non sono state ravvisate minacce di grave pregiudizio per
gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
Pertanto, poiché non sono stati ravvisati i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali, in data 10 aprile 2018 è stata adottata la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014.
FRO–Welding Italia s.r.l
Fusione per incorporazione della società FRO-Welding Italia s.r.l. nella società Xxxxxxx Electric Italia s.r.l.
La società FRO-Welding Italia s.r.l. ha notificato la fusione per incorporazione della società notificante nella società Xxxxxxx Electric Italia s.r.l..
A seguito dell’istruttoria, è stato rilevato che la società FRO-Welding Italia non si occupa di attività considerate strategiche ed inoltre, trattandosi di un’operazione infragruppo, non sono state evidenziate minacce di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
Alla luce di tali considerazioni, è stata pertanto adottata in data 10 aprile 2018 la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014.
SACIL s.r.l.
Fusione per incorporazione inversa della società Vasini, Xxxxx & Xxxxxxxx S.r.l. in Sacil s.r.l.
L’operazione notificata, avente ad oggetto la fusione per incorporazione inversa della società Vasini, Xxxxx & Xxxxxxxx s.r.l. in Sacil s.r.l., è risultata, a seguito dell’approfondimento istruttorio, non determinante alcuna minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, in quanto l’operazione rientra nell’ambito di un programma di riorganizzazione delle attività del gruppo finalizzato alla semplificazione delle strutture societarie ed al contenimento dei costi.
Pertanto, in data 19 giugno 2018 è stata adottata la procedura semplificata di cui all’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014.
ISI LINE s.r.l., X&X s.r.l. e ENTER s.r.l.
Acquisizione della società ISI LINE s.r.l. da parte di D&D s.r.l. e del sig. Xxxx Xxxxx
Le Società ISI LINE s.r.l., X&X s.r.l., Enter s.r.l. e il sig. Xxxx Xxxxx hanno congiuntamente notificato la prospettata acquisizione di ISI LINE da parte di D&D e di Xxxx Xxxxx.
Dall’esame istruttorio è risultato che l’operazione notificata, trattandosi di operazione infragruppo, non determina alcuna minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza ed al funzionamento delle reti e degli impianti.
E’ stata pertanto adottata, in data 25 giugno 2018, la procedura semplificata prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014.
TOSCANA AEROPORTI s.p.a. e TOSCANA AEROPORTI HANDLING s.r.l.
Conferimento ramo d’azienda da Toscana Aeroporti s.p.a. a Toscana Aeroporti Handling s.r.l.
L’operazione congiuntamente notificata dalle società Toscana Aeroporti s.p.a. e Toscana Aeroporti Handling s.r.l. ha riguardato lo scorporo di un ramo d’azienda relativo alle attività di assistenza a terra (c.d. handling) da Toscana Aeroporti a Toscana Aeroporti Handling, quest’ultima partecipata al 100% da Toscana Aeroporti.
L’istruttoria ha evidenziato che l’operazione prospettata non rappresenta una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.
Pertanto, il relativo procedimento si è concluso in data 12 luglio 2018 con l’adozione della procedura semplificata, prevista per le operazioni infragruppo dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014.
BLUFERRIES s.r.l.
Scissione parziale di ramo d’azienda di Bluferries s.r.l. in favore di Blu Jet s.r.l.
L’operazione notificata dalla società Bluferries s.r.l ha ad oggetto la scissione parziale di ramo d’azienda della società notificante in favore della NewCo Blu Jet s.r.l., entrambi aventi quale socio unico Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (RFI).
A seguito dell’istruttoria, è stato evidenziato che l’operazione in argomento si delinea quale operazione infragruppo, che non comporta la modifica del controllo delle società interessate, che rimane interamente in capo a RFI s.p.a..
E’ stata pertanto disposta in data 8 ottobre 2018 la chiusura del procedimento con l’adozione della procedura semplificata, prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014, non sussistendo elementi circa la minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.
GE ITALIA HOLDING s.r.l. e GE AVIO s.r.l.
Scissione parziale proporzionale della società GE Italia Holding s.r.l. a favore di una società a responsabilità limitata di nuova costituzione
Le società GE Italia Holding s.r.l. e GE Avio s.r.l. hanno congiuntamente notificato un’operazione di riorganizzazione societaria delle proprie strutture operative, nel più ampio quadro del processo di efficientamento intrapreso dalla capogruppo General Electric Company.
L’operazione ha ad oggetto la riorganizzazione funzionale e operativa dei due business relativi alle attività Healthcare e Non-healthcare, e ha previsto la fusione per incorporazione della GE Partecipazioni s.r.l. (Non-healthcare) nella controllante GE Italia Holding s.r.l.. La riorganizzazione è proseguita con una scissione parziale proporzionale di GE Italia Holding s.r.l. che, a seguito di tale scissione, ha variato la sua ragione sociale per la parte Healthcare (società con nuova denominazione), mentre per la parte Non-healthcare conserverà la denominazione dell’attuale società (GE Italia
Holding s.r.l.).
Trattandosi di un’operazione infragruppo, non sono state individuate minacce di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Pertanto, poiché non sono stati ravvisati i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali, è stata adottata in data 30 novembre 2018 la procedura semplificata prevista
dall’articolo 8 del d.P.C.M. 6 agosto 2014.
XXXXXXXX s.p.a.
Conferimento di ramo d’azienda denominato “Real Estate” alla Xxxxxxxx Global Solution s.p.a.
La società Xxxxxxxx s.p.a. ha notificato un’operazione di conferimento del ramo d’azienda immobiliare in favore della società controllata Xxxxxxxx Global Solution s.p.a., allo scopo di portare a compimento il processo di concentrazione del patrimonio immobiliare della società notificante.
L’operazione in argomento fa seguito ad analoga informativa con la quale è stato notificato l’avvio del processo di trasferimento del patrimonio immobiliare di Xxxxxxxx s.p.a. alla Xxxxxxxx Global Solution s.p.a.. In tale occasione, è stato evidenziato che l’operazione è posta in essere all’interno del medesimo gruppo societario, per la quale non sono state ravvisate minacce. Pertanto, si è proceduto alla chiusura del procedimento mediante adozione della procedura semplificata, prevista dall’articolo 8 del d.P.C.M. del 6 agosto 2014 (cfr. pag. 38 della Relazione).
L’istruttoria ha evidenziato che l’operazione notificata, trattandosi di una operazione infragruppo, non comporta la cessione a terzi di attività di rilevanza strategica; è stata pertanto accertata l’assenza di minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, non ritenendo sussistenti i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge n. 21 del 2012.
Il relativo procedimento si è pertanto concluso in data 14 dicembre 2018 con l’adozione della procedura semplificata, prevista per le operazioni infragruppo dall’articolo 8 del d.P.C.M. del 6 agosto 2014.
e) Operazioni escluse dalla normativa sui poteri speciali
Poiché la normativa in materia di poteri speciali sugli assetti societari (decreto-legge n. 21 del 2012) e quella sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (legge n. 185 del 1990) presentano dei profili di compatibilità, nell’arco temporale considerato alcune società hanno notificato operazioni societarie che, in realtà, non sono state considerate rientranti nell’ambito di applicabilità del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21.
XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX s.p.a.
Concessione alla società Airbus Helicopters della licenza d’uso dei dati tecnici relativi all’elicottero NH-90 per MoD Spagna
L’operazione notificata ha ad oggetto la concessione da parte di Leonardo- Finmeccanica s.p.a. alla società Airbus Helicopters dell’utilizzo di specifici dati tecnici relativi all’Elicottero NH-90, al fine di consentire lo sviluppo e la produzione di due simulatori.
Trattandosi di concessione di licenza di materiale di armamento, l’operazione non rientra nell’applicabilità della normativa di cui al decreto-legge n. 21 del 2012, ma soggetta alla sola disciplina sul trasferimento del materiale di armamento ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185.
XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX s.p.a.
Concessione a CAE Inc. della licenza d’uso dei dati tecnici relativi all’elicottero NH-90 per il Commonwealth of Australia
L’operazione notificata il 4 novembre 2016 da Xxxxxxxx-Finmeccanica s.p.a. è relativa alla cessione in licenza d’uso di know how al consorzio NHIndustries, costituito nel quadro di un controllo di cooperazione internazionale per la costruzione dell’elicottero NH-90.
Poiché l’operazione non è relativa alla cessione di proprietà o alla cessione di controllo sui processi produttivi, è stato evidenziato che la stessa non è risultata rientrare nell’applicabilità della normativa di cui al decreto-legge n. 21 del 2012 ma soggetta alla sola disciplina sul trasferimento del materiale di armamento ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185.
XXXXXXXX s.p.a.
Concessione della licenza d'uso di know how relativo al velivolo T-100 al governo degli Stati Uniti d’America
L’operazione notificata il 3 marzo 2017 da Xxxxxxxx s.p.a. ha ad oggetto la concessione al governo degli Stati Uniti d’America ed alla società controllata DRS Technologies Inc. (azienda statunitense specializzata nel settore dei servizi e dei prodotti elettronici integrati per la difesa) di licenza d’uso di know how relativo al velivolo X-000 (xxxxxxxx dall’M-346 di Finmeccanica), allo scopo di partecipare al bando di gara emesso dal governo statunitense ed avente ad oggetto velivoli da addestramento militare.
Poiché tale operazione ha riguardato l’esportazione di materiale intangibile, si è ritenuto che la stessa rientrasse esclusivamente nella competenza della legge 9 luglio 1990, n. 185 e pertanto sottoposta unicamente all’eventuale autorizzazione da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Autorità nazionale U.A.M.A..
AS WAGRAM ZM
Operazione di acquisto da parte di AS Wagram della società ZMFH SAS
La società notificante, di diritto francese, ha notificato in data 13 agosto 2017 l’acquisizione del 100% delle azioni della società ZMFH SAS, holding francese a capo del gruppo Zodiac Milpro, detenute da Oneida s.à.r.l., società a responsabilità limitata situata in Lussemburgo.
Poiché l’operazione notificata ha interessato soggetti economici estranei all’ordinamento italiano che non dispongono di nessuna articolazione produttiva sul territorio nazionale, la stessa non è stata considerata soggetta all’applicabilità della normativa di cui al decreto-legge n. 21 del 2012.
BC EUROPEAN CAPITAL MANAGEMENT X LIMITED
Acquisizione della società CeramTec Holding GmbH da parte di un fondo assistito da BC Partners LLP
La notifica trasmessa il 24 ottobre 2017 da BC European Capital Management X Ltd. ha per oggetto l’acquisizione da parte di un fondo assistito da BC Partners LLP della società CeramTec Holding GmbH.
Poiché è stato rilevato che l’operazione notificata ha ad oggetto operatori e soggetti economici con sede all’estero e con nessuna articolazione sul territorio italiano, non è stata considerata soggetta all’applicabilità della normativa di cui al decreto-legge n. 21 del 2012.
DAB SISTEMI INTEGRATI s.r.l.
Acquisizione del 94% del capitale sociale da parte della dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Con informativa presentata in data 19 febbraio 2018 dalla società DAB Sistemi Integrati s.r.l. è stata comunicata l’acquisizione del 94% del capitale sociale da parte della dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx; il restante 6% verrà acquisito da tre imprenditori bresciani, non identificati, in qualità di soci finanziatori.
La società notificante appartiene al Gruppo DAB, attivo nel settore della realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi integrati di security, safety e controllo tecnologico; l’operazione notificata si pone l’obiettivo di sostenere il rilancio del gruppo societario incentrato sul ruolo del “system integrator”, quale soggetto unico in grado di garantire la sicurezza delle persone e l’integrità dei beni nelle aree pubbliche e private, gestendo in modo tempestivo ed efficiente le complesse dinamiche di sicurezza e sorveglianza.
Dall’istruttoria è stato rilevato che la società notificante non risulta iscritta al SerNI (Servizio Registro Nazionale delle Imprese) e non svolge attività di natura strategica, occupandosi principalmente di attività di vigilanza cittadina, non rientrante quindi nell’ambito degli asset tutelati dalla normativa sui poteri speciali.
Pertanto, in base agli esiti dell’istruttoria, è stato stabilito che l’operazione prospettata non rientra nell’ambito di applicabilità della normativa di cui al decreto- legge n. 21 del 2012.
COMCAST CORPORATION
Operazione di acquisizione del controllo esclusivo di Sky Plc
La società Comcast Corporation ha comunicato in data 12 giugno 2018 l’operazione di acquisizione del controllo esclusivo di Sky Plc.
Poiché l’operazione notificata riguarda il settore audiovisivo, che non costituisce attivo di rilevanza strategica ai sensi della normativa sui poteri speciali, è stato determinato che l’operazione prospettata non rientra nell’ambito di applicabilità del decreto-legge n. 21 del 2012.
ISOCLIMA s.p.a.
Fusione per incorporazione inversa delle società Finanziaria Industriale s.p.a. e Xxxxxx s.p.a.
L’operazione notificata il 13 giugno 2018 dalla società Isoclima s.p.a. ha ad oggetto un’operazione infragruppo di fusione, per incorporazione inversa, delle società Finanziaria Industriale s.p.a. e Xxxxxx s.p.a. da parte della stessa società.
La società notificante opera nel mercato vetrario ad alte prestazioni e non detiene attivi strategici.
Pertanto, dall’esame istruttorio è stato determinato che l’operazione prospettata non rientra nell’ambito di applicabilità della normativa di cui al decreto-legge n. 21 del 2012.
ENTER s.r.l. e LEVEL IP s.r.l.
Operazione di affitto dell’azienda Level IP s.r.l. da parte di Enter s.r.l.
Le società Enter s.r.l. e Level IP s.r.l. hanno congiuntamente notificato in data 9 ottobre 2018 l’operazione di affitto dell’azienda Level IP s.r.l. da parte di Enter s.r.l..
Tale operazione si inserisce in un più ampio progetto di riorganizzazione avente ad oggetto l’internalizzazione di Level, al fine di una possibile fusione per incorporazione di Level in Enter.
All’esito degli approfondimenti istruttori, è emerso che l’operazione prospettata non rientra nell’ambito di applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in quanto la società Level IP non detiene attivi strategici nel settore delle comunicazioni, ai sensi del d.P.R. 25 marzo 2014, n. 85.
f) Notifiche incomplete ed irregolari
Con decreto del Segretario generale del 18 febbraio 2015 è stata definita la modulistica, prevista dall’articolo 9 del d.P.C.M. 6 agosto 2014, per le notifiche da effettuarsi ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012, in entrambi i settori strategici di riferimento. Pertanto le notifiche pervenute in maniera difforme ai contenuti di tale modulistica sono state considerate irregolari ed incomplete.
PIAGGIO AERO INDUSTRIES s.p.a.
Trasferimento di ramo d’azienda e trasmissione del Piano industriale e finanziario
L’informativa inviata il 5 luglio 2017 dalla società Piaggio Aero Industries s.p.a. ha ad oggetto un’operazione di trasferimento del ramo di azienda, costituito dalle attività di produzione di componenti di motori di aeromobili e manutenzione e riparazione per motori di aeromobili, alla società Xxxxxxxx (selezionata quale potenziale acquirente), con allegato il Piano industriale e finanziario per il quinquennio 2017-2021.
Poiché l’informativa inviata è risultata essere incompleta ed irregolare, in quanto mancante della documentazione essenziale prevista dalla norma oltre che non conforme ai contenuti della modulistica definita con d.S.G. del 18 febbraio 2015, è stato comunicato alla società Piaggio Aero la necessità di proporre una nuova notifica secondo le modalità prescritte dalla norma.
Sig. XXXXXXX XX XXXXX (per VITROCISET s.p.a.)
Acquisto della totalità delle quote della società CISET s.r.l. controllante della società VITROCISET s.p.a.
L’operazione notificata il 10 novembre 2017 dal sig. Xxxxxxx xx Xxxxx è relativa all’acquisizione della totalità delle quote della società Ciset s.r.l., controllante della società Vitrociset s.p.a. con una quota di possesso pari al 98,5%.
Poiché la documentazione trasmessa è risultata incompleta e non conforme alla modulistica del d.S.G. del 18 febbraio 2015, si è ritenuto di informare il soggetto notificante di tale carenza, evidenziando altresì che il termine per l’esercizio dei poteri speciali sarebbe decorso dal ricevimento della nuova notifica completa.
AMUNDI SGR s.p.a.
Acquisizione da parte di AMUNDI SGR s.p.a. di quote azionarie di AVIO s.p.a.
L’operazione notificata il 10 gennaio 2018 ha ad oggetto l’acquisizione da parte di Amundi SGR s.p.a. di quote azionarie di Avio s.p.a.; l’informativa è tuttavia
risultata irregolare e incompleta in quanto carente dei contenuti previsti dalla norma, che prescrive che la notifica sia corredata della seguente documentazione: progetto industriale perseguito e relativo piano finanziario; descrizione generale del progetto di acquisizione e dei suoi effetti; informazioni sull’acquirente, ambito di operatività dell’acquirente e ogni altra informazione utile per la valutazione ex articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.
Pertanto, è stato chiesto alla società di trasmettere nuovamente la notifica conformandola ai dettami della normativa soprarichiamata.
F2I FONDI ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE SGR s.p.a.
Acquisizione di una partecipazione di controllo in EI Towers s.p.a.
La notifica effettuata il 17 luglio 2018 dalla società F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR s.p.a. è relativa al prospettato acquisto del controllo esclusivo di EI Towers s.p.a. da parte di F2i SGR, in conseguenza della promozione di un’offerta pubblica di acquisto (OPA) da parte del veicolo societario 2i Towers s.r.l..
L’istruttoria ha evidenziato l’incompletezza della notifica, in quanto carente dei contenuti di cui all’articolo 5, comma 2, del d.P.R. 25 marzo 2014, n. 86 (progetto industriale, piano finanziario, descrizione generale del progetto di acquisizione e dei suoi effetti, informazioni sull’acquirente e sul suo ambito di operatività, oltre che tutte le informazioni idonee a consentire le valutazioni di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21).
Pertanto, è stato chiesto alla società notificante di procedere al perfezionamento della notifica, conformemente a quanto previsto dalla normativa, specificando altresì che il termine per l’esercizio dei poteri speciali sarebbe iniziato a decorrere dal ricevimento della nuova notifica completa.
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g) Altro
TELECOM ITALIA s.p.a.
Delibera dell’assemblea ordinaria degli azionisti del 4 maggio 2018
La società Telecom Italia s.p.a. ha inviato in data 14 maggio 2018 due notifiche, ai sensi dell’articolo 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, con le quali ha comunicato che nel corso dell’assemblea ordinaria degli azionisti del 4 maggio 2018 è stato nominato il nuovo Consiglio di amministrazione. La società notificante ha inoltre chiesto la revoca dei due d.P.C.M. del 16 ottobre 2017 e del 2 novembre 2017, con i quali sono state imposte alcune condizioni e prescrizioni al gruppo TIM e Vivendi (cfr. pagg. 14 e 15 della Relazione).
Dalle risultanze emerse nel corso dell’istruttoria, è stato ritenuto, limitatamente alla notifica presentata ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, di non dare corso all’esame della notifica, in quanto gli elementi e le informazioni in essa contenute non erano riconducibili ad alcuna delle fattispecie previste dalla norma.
In relazione alla notifica presentata ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto- legge, è stato ritenuto necessario audire la società Telecom Italia al fine di acquisire ulteriori chiarimenti ed approfondimenti sull’operazione notificata.
In esito alle informazioni ricevute in audizione e dall’esame dei documenti integrativi successivamente inviati dalla società, è emerso che i profili attinenti alla governance societaria sono sensibilmente mutati rispetto a quanto descritto nella comunicazione stessa.
Pertanto, è stato deciso di invitare la società Telecom Italia a produrre una nuova e aggiornata informativa, secondo le forme e per gli effetti del decreto-legge n. 21 del 2012 sottolineando, altresì, la sussistenza delle prescrizioni imposte dai citati decreti.
XXXXXXX INTERNATIONAL L.P., XXXXXXX ASSOCIATES L.P. E THE LIVERPOOL LIMITED PARTNERSHIP
Informativa relativa alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione di Telecom Italia
s.p.a. a seguito dell’assemblea del 4 maggio 2018
Le società Xxxxxxx International L.P., Xxxxxxx Associates L.P. e The Liverpool Limited Partnership hanno notificato in data 14 maggio 2018 la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione di Telecom Italia s.p.a. a seguito dell’assemblea del 4 maggio 2018, in cui la lista presentata dal gruppo Xxxxxxx ha ottenuto la maggioranza dei voti.
Dalle risultanze emerse nel corso dell’istruttoria, è stato ritenuto necessario audire i soggetti notificanti al fine di acquisire ulteriori chiarimenti sull’oggetto della notifica. Nel corso dell’audizione è stata depositata dalla società una memoria che riassume i fatti salienti che hanno riguardato la propria partecipazione in Telecom Italia dal marzo 2018 fino al momento dell’audizione.
Dalle risultanze dell’audizione e dall’esame della documentazione integrativa acquisita è emerso che la fattispecie oggetto di notifica, per quanto riguarda in particolare i profili attinenti alla governance societaria, è sensibilmente mutata rispetto a quanto descritto nella notifica inviata, ritenendola pertanto superata.
E’ stato quindi comunicato alle società notificanti di provvedere a effettuare una nuova e aggiornata notifica, secondo le forme e per gli effetti del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, se e quando si riterranno integrati i presupposti di legge.
FINCANTIERI s.p.a. E MER MEC s.p.a.
Acquisizione del 98,54% del capitale sociale di Vitrociset s.p.a. da parte di Fincantieri s.p.a. e Mer Mec s.p.a.
In data 22 giugno 2018 le società Fincantieri s.p.a. e Mer Mec s.p.a. hanno
congiuntamente notificato l’operazione avente ad oggetto l’acquisizione del 98,54% del capitale sociale di Vitrociset s.p.a., detenuto dalla società Ciset s.r.l..
L’operazione di acquisizione azionaria proposta da Xxxxxxxxxxx e Mer Mec è risultata soggetta, oltre che all’ottenimento dell’autorizzazione del Governo italiano ai sensi della normativa sui poteri speciali, ad una serie di condizioni sospensive, fra le quali la rinuncia o il mancato esercizio, da parte dell’azionista di minoranza (Xxxxxxxx s.p.a., detentrice dell’1,46% delle azioni della società target), del diritto di prelazione relativamente alle azioni oggetto dell’acquisizione.
Mentre era ancora in corso l’istruttoria, la società Xxxxxxxx ha esercitato il suddetto diritto di prelazione acquisendo la totalità delle azioni di Vitrociset, vanificando conseguentemente l’operazione proposta da Xxxxxxxxxxx e Mer Mec.
La società Xxxxxxxx ha successivamente notificato l’operazione di acquisizione di Vitrociset ai sensi della normativa sui poteri speciali (cfr. pag. 35 della Relazione).
XXXXXXXX s.p.a.
Concessione da parte di Xxxxxxxx s.p.a. di licenze d’uso alla società controllata Leonardo Romania Aerospace Defence & Security S.A. ed alla Marina Militare rumena nell’ambito del programma “Corvette Romania”
La società Xxxxxxxx s.p.a. ha comunicato con nota del 1° ottobre 2018 la propria partecipazione alla gara per la realizzazione di quattro corvette nell’ambito del programma “Corvette Romania”.
Nel prendere atto della partecipazione di Leonardo alla suddetta gara, è stato comunicato alla società notificante che, nel caso di aggiudicazione positiva della gara, l’operazione dovrà essere nuovamente notificata ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012, precisando puntualmente tutti gli asset strategici che saranno oggetto di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale a favore della Marina Militare rumena.
X. Xxxxxxxxx delle notifiche (periodo 1° luglio 2016 – 31 dicembre 2018)
ANNO 2016 (dal 1° luglio al 31 dicembre) | |
OGGETTO | ESITO |
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX s.p.a. Concessione alla società Airbus Helicopters della licenza d’uso dei dati tecnici relativi all’elicottero NH-90 per MoD Spagna | Operazione esclusa dall’esercizio poteri speciali ai sensi dell’articolo 4 del d.P.C.M. n. 108 del 2014 |
THALES ITALIA s.p.a. Trasferimento del ramo di azienda StarMille di Thales Italia alla società Sapura Thales Electronics Sdn Bhd | Esercizio dei poteri speciali mediante imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni - d.P.C.M. 14 luglio 2016 |
SOLE BIDCO s.p.a. E SGI HOLDING LUXEMBOURG s.à.r.l. Acquisizione da parte di Sole BidCo del 100% delle azioni di SGI Holding Luxembourg | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016 |
3 ITALIA s.p.a., WIND ACQUISITION HOLDING FINANCE s.p.a., H3G s.p.a. e WIND TELECOMUNICAZIONI s.p.a. Operazioni di fusione per incorporazione di WIND Acquisition Holding Finance s.p.a. in 3 Italia s.p.a. e di WIND Telecomunicazioni s.p.a. in H3G s.p.a. | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016 |
CALZONI s.r.l. Cessione alla società Xxxxxxxx-Finmeccanica s.p.a. dei diritti di proprietà intellettuale afferenti a sistemi destinati alla movimentazione di siluri leggeri per la Marina Militare | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 23 settembre 2016 |
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX s.p.a. Concessione a CAE Inc. della licenza d’uso di dati tecnici relativi all’elicottero NH-90 per il Commonwealth of Australia | Operazione esclusa dall’esercizio poteri speciali e soggetta alla sola autorizzazione ex lege n.185 del 1990 – 4 novembre 0000 |
XXXXX RETE ITALIA s.r.l. e TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE s.p.a. Fusione per incorporazione delle società Terna Rete Italia s.r.l. in Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a. | Attivazione procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 (operazione infragruppo) – 7 novembre 2016 |
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX s.p.a. Operazione infragruppo di fusione di Sirio Panel s.p.a. in Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx s.p.a. | Attivazione procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 (operazione infragruppo) – 24 novembre 2016 |
SPACE2 s.p.a., XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX s.p.a., IN ORBIT s.p.a. e XXXX s.p.a. Operazione di acquisizione da parte di Space2 s.p.a., di Xxxxxxxx-Finmeccanica s.p.a. e di In Orbit s.p.a. della partecipazione in Avio s.p.a. non già detenuta da Xxxxxxxx-Finmeccanica s.p.a. e della fusione per incorporazione di Avio s.p.a. in Space2 s.p.a. con contestuale quotazione sul mercato azionario | Esercizio dei poteri speciali mediante imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni - d.P.C.M. 24 novembre 2016 |
ANNO 2017 (dal 1° gennaio al 31 dicembre) | |
OGGETTO | ESITO |
FINSEA s.p.a., XXXXXXXX HOLDING s.p.a., T.C.I.P. s.r.l., I.L. INVESTIMENTI s.r.l. e XXXXXXXXXX XXXXXXXX Acquisizione dell’intero pacchetto azionario della società G.I.P. Gruppo Investimenti Portuali s.p.a. da parte della società Genny Bidco 2 s.r.l. | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2017 |
GASDOTTI ITALIA s.p.a., SOLE BIDCO s.p.a. e SGI HOLDING s.p.a. Fusione societaria infragruppo concernente le società Gasdotti Italia s.p.a., Sole BidCo s.p.a. e SGI Holding s.p.a. | Attivazione procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 (operazione infragruppo) - 9 febbraio 2017 |
XXXXXXXX s.p.a. Concessione della licenza d'uso di know how relativo al velivolo T-100 al governo degli Stati Uniti d’America | Operazione esclusa dall’esercizio poteri speciali e soggetta alla sola autorizzazione ex lege 185/1990 – 3 marzo 2017 |
GE AVIO s.r.l. Trasferimento della produzione di componenti destinati alle forze armate italiane negli stabilimenti GE (General Electric) in U.S.A. | Esercizio dei poteri speciali mediante imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni - d.P.C.M. 3 marzo 2017 |
SERENISSIMA PARTECIPAZIONI s.p.a., INFRACOM ITALIA s.p.a. e F2i SGR s.p.a. Vendita da parte di Serenissima Partecipazioni s.p.a. della propria partecipazione nel capitale sociale di Infracom Italia s.p.a. a F2i SGR s.p.a. | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 |
A2A GENCOGAS s.p.a., AGSM Verona s.p.a., AIM Vicenza s.p.a. e DOLOMITI ENERGIA HOLDING s.p.a. Cessione in favore di Xxxxx s.p.a. della stazione elettrica ad alta tensione situata a Ponti sul Mincio (MN) | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 |
AS WAGRAM ZM Operazione di acquisto da parte di AS Wagram della società ZMFH SAS | Operazione non rientrante nell’applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 - 13 agosto 2017 |
2I FIBER s.p.a., MC-Link s.p.a., F2i SRG s.p.a., XXXXX XXXX, XX XXXXXX XXXXXXX, WAY OUT s.r.l., XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXX Acquisto da parte di 2I Fiber s.p.a. dell’89,81% della società MC-Link s.p.a. | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 29 agosto 2017 |
OPEN FIBER s.p.a. Costituzione di un pegno sulla totalità delle azioni detenute in misura paritetica da Open Fiber s.p.a., da CDP Equity s.p.a. e da Enel s.p.a. | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 29 agosto 2017 |
XXXXXXXX s.p.a. Concessione della licenza d'uso relativo alla tecnologia di apparati per le comunicazioni militari | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017 |
EDISON S.p.a. Cessione del capitale azionario di Infrastrutture Trasporto Gas. S.p.a. (ITG) a SNAM s.p.a. | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017 |
FIOCCHI MUNIZIONI s.p.a. Acquisizione della totalità delle azioni da parte di una costituenda società “Holdco” controllata da Charme capital partners SGR s.p.a. | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2017 |
VIVENDI S.A. Partecipazione della società in TIM s.p.a. | Esercizio dei poteri speciali mediante imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni - d.P.C.M. 16 ottobre 2017 |
KPNQWEST ITALIA s.p.a. e 2iFIBER s.p.a. Acquisizione di KPNQWEST ITALIA s.r.l. da parte di 2iFIBER s.p.a. | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al xxxxxxx xxx xxxxxxx - Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 00 ottobre 2017 |
PIAGGIO AERO INDUSTRIES s.p.a. Trasferimento di ramo d’azienda EVO e trasferimento di rami d’azienda progetto “Robur” (componenti motori) e progetto “Perseo” (manutenzione e supporto aviazione civile) | Esercizio dei poteri speciali mediante imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni - d.P.C.M. 19 ottobre 2017 |
BC European Capital Management X Limited Acquisizione della società CeramTec Holding GmbH da parte di un fondo assistito da BC Partners LLP | Operazione non rientrante nell’ambito di applicabilità della normativa di cui al decreto-legge n. 21 del 2012 - 24 ottobre 2017 |
NEXT Ingegneria dei Sistemi s.p.a. Conferimento del ramo d’azienda “produzione di software e sistemi complessi” a costituenda NewCo interamente partecipata da NEXT Ingegneria dei sistemi s.p.a. | Attivazione procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 (operazione infragruppo) - 25 ottobre 2017 |
L-3 Communications MAS inc. – 7553749 Canada Inc. –Wescam Inc.- TRL Electronics Limited Acquisizione dell’intero capitale sociale di Calzoni s.r.l. | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2017 |
TIM s.p.a. Delibera dell’assemblea degli azionisti ordinari del 4 maggio 2017 e del Consiglio di amministrazione in data 27 luglio 2017 | Esercizio dei poteri speciali mediante imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni - d.P.C.M. 2 novembre 2017 |
ALTRAN ITALIA s.p.a. Acquisizione della totalità del capitale sociale della costituenda società NEXT AST s.r.l. | Esercizio dei poteri speciali mediante applicazione del potere di veto all’operazione notificata - d.P.C.M. 2 novembre 2017 |
Sig. XXXXXXX XX XXXXX (per VITROCISET s.p.a.) Acquisto della totalità delle quote della società CISET s.r.l. controllante della società VITROCISET s.p.a. | Notifica incompleta in quanto mancante della documentazione prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera b) del d.P.R. 19 febbraio 2014, n. 35 - 10 novembre 2017 |
XXXXXXXX s.p.a. Concessione di licenza d’uso a terzi dei diritti di proprietà intellettuale di Xxxxxxxx s.p.a. in relazione al contratto di fornitura dei Trasponder new generation Identification Friend or Foe | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017 |
AVIO s.p.a. Sottoscrizione di un contratto di licenza con la società MT Aerospace AG per la fabbricazione di componenti per lanciatori spaziali | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017 |
GE ITALIA HOLDING s.p.a. e GE AVIO s.r.l. Scissione parziale proporzionale di GE Italia Holding s.p.a. che detiene direttamente GE Avio s.r.l. | Attivazione procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 (operazione infragruppo) – 6 dicembre 2017 |
XXXXXXXX s.p.a. Conferimento di ramo d’azienda a Xxxxxxxx Global Solutions s.p.a. | Attivazione procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 (operazione infragruppo) – 6 dicembre 2017 |
TELECOM ITALIA s.p.a. Cessione alla società controllata TN Fiber s.r.l. della proprietà di cabinet destinati alla realizzazione di reti infrastrutturali a banda ultra larga | Attivazione procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 (operazione infragruppo) - 6 dicembre 2017 |
TN FIBER s.r.l. Trasferimento a TIM s.p.a. delle infrastrutture presenti sul territorio della Provincia di Trento | Attivazione procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 (operazione infragruppo) - 6 dicembre 2017 |
EOLO s.p.a. e SCP EPC UK Limited Trasferimento da parte di Cometa s.p.a. a SCP di una partecipazione pari al 49% nel capitale sociale di EOLO | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2017 |
XXXXXXXX s.p.a. Concessione a Boeing e alla United States Air Force della licenza d’uso di dati tecnici relativi all’elicottero AW139 | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al xxxxxxx xxx xxxxxxx - Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 00 dicembre 2017 |
ANNO 2018 (dal 1° gennaio al 31 dicembre) | |
OGGETTO | ESITO |
AMUNDI SGR s.p.a. Acquisizione da parte di AMUNDI SGR s.p.a. di quote azionarie di AVIO s.p.a. | Notifica incompleta in quanto mancante della documentazione prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera b) del d.P.R. 19 febbraio 2014, n.35 - 10 gennaio 2018 |
AVIO s.p.a. e ELV s.p.a. Acquisizione del ramo di azienda di ELV s.p.a. da parte di AVIO s.p.a. inerente allo sviluppo, produzione e commercializzazione lanciatori | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2018 |
MAGICOM INGEGNERIA s.r.l. e S.T.E.– Servizi Tecnici per l’Elettronica s.p.a. Operazione di affitto di ramo d’azienda della società S.T.E. s.p.a. da parte della società Magicom Ingegneria s.r.l. | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al xxxxxxx xxx xxxxxxx - Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 0 febbraio 2018 |
ARESCOSMO s.p.a. Cambio della ragione sociale a seguito della scissione tra le divisione AIRBORNE e DEFENCE & SPACE all’interno di AERO SEKUR s.p.a. | Attivazione procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 (operazione infragruppo) - 16 febbraio 2018 |
XXXXXXX HOLDING s.p.a. Conferimento delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale di Beretta Holding s.p.a. a favore di Beretta Holding S.A. | Attivazione procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 (operazione infragruppo) - 16 febbraio 2018 |
DAB SISTEMI INTEGRATI s.r.l. Acquisizione del 94% del capitale sociale da parte della dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Operazione non rientrante nell’applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 - 19 febbraio 2018 |
AMUNDI SGR s.p.a. Acquisizione da parte di AMUNDI SGR s.p.a. di quote azionarie di AVIO s.p.a. | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2018 |
GTT AMERICAS LLC Acquisizione dell’intero capitale sociale di Interoute Communications Holdings S.A. e delle relative società controllate | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018 |
XXXXXXX INTERNATIONAL L.P., XXXXXXX ASSOCIATES L.P. E THE LIVERPOOL LIMITED PARTNERSHIP Acquisizione di una partecipazione rilevante in Telecom Italia s.p.a. | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018 |
ORIZZONTE SISTEMI NAVALI s.p.a. Cessione a XXXXXXXX s.p.a. del know how relativo al prodotto “Be-Mine” | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 10 aprile 2018 |
FRO –Welding Italia s.r.l. Fusione per incorporazione della società ISAF s.r.l. nella società FRO-Welding Italia s.r.l. | Attivazione procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 (operazione infragruppo) - 10 aprile 2018 |
FRO –Welding Italia s.r.l Fusione per incorporazione della società FRO- Welding Italia s.r.l. nella società Xxxxxxx Electric Italia s.r.l. | Attivazione procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 (operazione infragruppo) - 10 aprile 2018 |
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a. Operazione riguardante l’acquisizione di una partecipazione in Telecom Italia s.p.a. | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini con raccomandazioni - Delibera del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018 |
AVIO s.p.a. E GE AVIO s.r.l. Sottoscrizione dell’Industrial Agreement e concessione ad Arianegroup GmBh (AGG) di una licenza d’uso per fabbricazione e integrazione delle turbopompe ad ossigeno liquido Vulcain e Vinci per il lanciatore Ariane 6 | Esercizio dei poteri speciali mediante imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni - d.P.C.M. 17 aprile 2018 |
XXXXXXX s.p.a., INFRACOM ITALIA s.p.a., KPNQWEST ITALIA s.r.l., MC-LINK s.p.a., BIG TLC s.r.l. e SIMPLE SOLUTIONS s.r.l. Fusione per incorporazione delle società INFRACOM ITALIA s.p.a., KPNQWEST ITALIA s.r.l., MC-LINK s.p.a., BIG TLC s.r.l. e SIMPLE SOLUTIONS s.r.l. nella società IRIDEOS s.p.a. (già 2i Fiber s.p.a.) | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al xxxxxxx xxx xxxxxxx - Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 0 maggio 2018 |
RORO INVESTMENTS e DFDS AS Acquisizione del 100% del capitale sociale della società TRIESTE NEW HOLDCO DENIZCILIK VE TASIMACILIK A.S. e delle sue controllate | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 8 maggio 2018 |
TELECOM ITALIA s.p.a. Delibera dell’assemblea ordinaria degli azionisti del 4 maggio 2018 | Richiesta nuova e aggiornata notifica, secondo le forme e per gli effetti del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 - 14 maggio 2018 |
XXXXXXX INTERNATIONAL L.P., XXXXXXX ASSOCIATES L.P. E THE LIVERPOOL LIMITED PARTNERSHIP Informativa relativa alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione di Telecom Italia s.p.a. a seguito dell’assemblea del 4 maggio 2018 | Richiesta nuova e aggiornata notifica, secondo le forme e per gli effetti del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 - 14 maggio 2018 |
DEFENCE TECH HOLDING s.r.l. Acquisizione del 100% del capitale sociale della società NEXT Ingegneria dei Sistemi s.p.a. | Esercizio dei poteri speciali mediante imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni - d.P.C.M. 7 giugno 2018 |
RETI TELEMATICHE ITALIANE s.p.a. (RETELIT) Adozione della delibera dell’assemblea ordinaria degli azionisti relativa alla nomina di nuovi amministratori della Società per gli esercizi sociali 2018-2020 | Esercizio dei poteri speciali mediante imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni - d.P.C.M. 7 giugno 2018 |
COMCAST CORPORATION Operazione di acquisizione del controllo esclusivo di Sky Plc | Operazione non rientrante nell’applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – 12 giugno 2018 |
ISOCLIMA s.p.a. Fusione per incorporazione inversa delle società Finanziaria Industriale s.p.a. e Xxxxxx s.p.a. | Operazione non rientrante nell’applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 - 13 giugno 2018 |
SACIL s.r.l. Fusione per incorporazione inversa della società Vasini, Xxxxx & Xxxxxxxx S.r.l. in Sacil s.r.l. | Attivazione procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 (operazione infragruppo) - 19 giugno 2018 |
ISI LINE s.r.l., D&D s.r.l. e ENTER s.r.l. Acquisizione della società I.S.I. LINE s.r.l. da parte di D&D s.r.l. e Xxxx Xxxxx | Attivazione procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 (operazione infragruppo) – 25 giugno 2018 |
D.&D. s.r.l., XXXXXXX s.p.a., ENTER s.r.l. e sig. Xxxx XXXXX Acquisizione della società ENTER s.r.l. da parte di XXXXXXX s.p.a. | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 |
TELECOM ITALIA s.p.a. Delibera dell’assemblea ordinaria degli azionisti del 4 maggio 2018 e richiesta di revoca dei dd.P.C.M. 16 ottobre 2017 e 2 novembre 2017 | Non accoglimento della richiesta di revoca e non esercizio dei poteri speciali con consenso al decorso dei termini temporali - Delibere del Consiglio dei ministri 6 luglio 2018 |
XXXXXXXX s.p.a. Concessione al Ministero della difesa della Repubblica d'Egitto di licenza d'uso relativa al tool di programmazione cifranti ART-CM117E ADVANCED | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 6 luglio 2018 |
TOSCANA AEROPORTI s.p.a. e TOSCANA AEROPORTI HANDLING s.r.l. Conferimento ramo d’azienda da Toscana Aeroporti s.p.a. a Toscana Aeroporti Handling s.r.l. | Attivazione procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 (operazione infragruppo) – 12 luglio 0000 |
XXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXX Acquisizione in via indiretta di una partecipazione nel capitale di Delachaux Group S.A. | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 17 luglio 2018 |
F2I FONDI ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE SGR s.p.a. Acquisizione di una partecipazione di controllo in EI Towers s.p.a. | Richiesta nuova e aggiornata notifica, secondo le forme e per gli effetti del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 - 24 luglio 2018 |
CK XXXXXXXXX HOLDINGS LIMITED E XXXXXXXXX EUROPE TELECOMMUNICATIONS S.à.r.l. Acquisizione del controllo esclusivo della Joint Venture (JVC), controllata congiuntamente da HET e da VimpelCom Luxembourg Holdings S.à.r.l (VLH) e, conseguentemente, di Wind Tre Italia s.p.a., Wind Tre s.p.a. e 3Lettronica Industriale s.p.a., da parte di HET | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini con raccomandazioni - Delibera del Consiglio dei ministri 2 agosto 2018 |
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Acquisizione di una partecipazione pari al 3,94% del capitale della società AVIO s.p.a. | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al xxxxxxx xxx xxxxxxx - Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 0 agosto 2018 |
MINACOM S.A., XXXXXXX s.p.a. e CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI s.p.a. Acquisizione dell’intero capitale sociale di Clouditalia Telecomunicazioni s.p.a. | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al xxxxxxx xxx xxxxxxx - Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 0 agosto 2018 |
XXXXXXXX s.p.a. Concessione nell’ambito del programma ESSOR di licenza alla società tedesca Xxxxx & Schwarz Gmbh & co. KG per lo sviluppo della forma d’onda HDR WF | Esercizio dei poteri speciali mediante imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni - d.P.C.M. 8 agosto 2018 |
F2I FONDI ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE SGR s.p.a. Prospettato acquisto del controllo esclusivo della società EI Towers s.p.a. | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini con raccomandazioni - Delibera del Consiglio dei ministri 8 agosto 2018 |
FINCANTIERI s.p.a. E MER MEC s.p.a. Acquisizione del 98,54% del capitale sociale di Vitrociset s.p.a. da parte di Fincantieri s.p.a. e Mer Mec s.p.a. | Operazione annullata dall’esercizio del diritto di prelazione all’acquisto di Vitrociset s.p.a. da parte di Xxxxxxxx s.p.a. – 12 settembre 2018 |
T-MOBILE US Inc. e SPRINT CORPORATION Fusione tra T-Mobile US, inc. e Sprint Corporation con cambio di controllo indiretto su Sprintlink Italy s.r.l. | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 24 settembre 2018 |
OPEN FIBER s.p.a. Costituzione di garanzie reali sulle azioni e sugli attivi societari per l’ottenimento di un finanziamento settennale di 3,47 miliardi di euro | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini con raccomandazioni - Delibera del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018 |
BLUFERRIES s.r.l. Scissione parziale di ramo d’azienda di Bluferries s.r.l. in favore di Blu Jet s.r.l. | Attivazione procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 (operazione infragruppo) - 8 ottobre 2018 |
XXXXXXXX s.p.a. Concessione da parte di Xxxxxxxx s.p.a. di licenze d’uso alla società controllata Leonardo Romania Aerospace Defence & Security S.A. ed alla Marina Militare rumena nell’ambito del programma “Corvette Romania” | Richiesta nuova e aggiornata notifica, secondo le forme e per gli effetti del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 - 25 ottobre 2018 |
XXXXXXXX s.p.a. Acquisto del 98,54% del capitale di Vitrociset s.p.a. tramite esercizio del diritto di prelazione | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018 |
ENTER s.r.l e LEVEL IP s.r.l. Operazione di affitto dell’azienda Level IP s.r.l. da parte di Enter s.r.l. | Operazione non rientrante nell’applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 - 29 ottobre 2018 |
GE ITALIA HOLDING s.r.l. e GE AVIO s.r.l. Scissione parziale proporzionale della società GE Italia Holding s.r.l. a favore di una società a responsabilità limitata di nuova costituzione | Attivazione procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 (operazione infragruppo) – 30 novembre 2018 |
EI TOWERS s.p.a. Delibera dell’assemblea degli azionisti avente ad oggetto il rinnovo del Consiglio di amministrazione a seguito dell’intervenuta modifica del controllo della società, in conseguenza del perfezionamento dell’offerta pubblica di acquisto sulle azioni ordinarie di EI Towers s.p.a. promossa da 2i Towers s.p.a. | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini con raccomandazioni - Delibera del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2018 |
XXXXXXXX s.p.a. Conferimento di ramo d’azienda denominato “Real Estate” alla Xxxxxxxx Global Solution s.p.a. | Attivazione procedura semplificata ai sensi dell’articolo 8 del d.P.C.M. 6.8.2014 (operazione infragruppo) – 14 dicembre 2018 |
TRANSDIGM GROUP INC. Acquisizione della società statunitense Xxxxxxxxx Technologies Corporations | Non esercizio dei poteri speciali e consenso al decorso dei termini - Delibera del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2018 |
VI. Settori di intervento e grafici illustrativi
a. Difesa e sicurezza nazionale (art. 1 del d.l. n. 21 del 2012)
Per tale settore sono pervenute complessivamente n. 50 notifiche, di seguito elencate:
Società notificante | Oggetto della notifica |
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX s.p.a. | Concessione alla società Airbus Helicopters della licenza d’uso dei dati tecnici relativi all’elicottero NH-90 per MoD Spagna |
THALES ITALIA s.p.a. | Trasferimento del ramo di azienda StarMille di Thales Italia alla società Sapura Thales Electronics Sdn Bhd |
CALZONI s.r.l. | Cessione alla società Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx s.p.a. dei diritti di proprietà intellettuale afferenti a sistemi destinati alla movimentazione di siluri leggeri per la Marina Militare |
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX s.p.a. | Concessione a CAE Inc. della licenza d’uso di dati tecnici relativi all’elicottero NH-90 per il Commonwealth of Australia |
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX s.p.a. | Operazione infragruppo di fusione di Sirio Panel s.p.a. in Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx s.p.a. |
SPACE2 s.p.a., XXXXXXXX- FINMECCANICA s.p.a., IN ORBIT s.p.a. e XXXX s.p.a. | Acquisizione da parte di Space2 s.p.a., di Xxxxxxxx-Finmeccanica s.p.a. e di In Orbit s.p.a. della partecipazione in Avio s.p.a. non già detenuta da Xxxxxxxx-Finmeccanica s.p.a. e della fusione per incorporazione di Avio s.p.a. in Space2 s.p.a. con contestuale quotazione sul mercato azionario |
XXXXXXXX s.p.a. | Concessione della licenza d'uso di know how relativo al velivolo T-100 al governo degli Stati Uniti d’America |
GE AVIO s.r.l. | Trasferimento della produzione di componenti destinati alle forze armate italiane negli stabilimenti GE (General Electric) in U.S.A. |
AS WAGRAM ZM | Operazione di acquisto da parte di AS Wagram della società ZMFH SAS |
XXXXXXXX s.p.a. | Concessione della licenza d'uso relativo alla tecnologia di apparati per le comunicazioni militari |
FIOCCHI MUNIZIONI s.p.a. | Acquisizione della totalità delle azioni da parte di una costituenda società “Holdco” controllata da Charme capital partners SGR s.p.a. |
VIVENDI S.A. | Partecipazione della società in TIM s.p.a. |
PIAGGIO AERO INDUSTRIES s.p.a. | Trasferimento di ramo d’azienda EVO e trasferimento di rami d’azienda progetto “Robur” (componenti motori) e progetto “Perseo” (manutenzione e supporto aviazione civile) |
BC EUROPEAN CAPITAL MANAGEMENT X LIMITED | Acquisizione della società CeramTec Holding GmbH da parte di un fondo assistito da BC Partners LLP |
NEXT Ingegneria dei Sistemi s.p.a. | Conferimento del ramo d’azienda “produzione di software e sistemi complessi” a costituenda NewCo interamente partecipata da NEXT Ingegneria dei Sistemi s.p.a. |
L-3 COMMUNICATIONS MAS INC. – 7553749 CANADA INC. –WESCAM INC.- TRL ELECTRONICS LIMITED | Acquisizione dell’intero capitale sociale di Calzoni s.r.l. |
ALTRAN ITALIA s.p.a. | Acquisizione della totalità del capitale sociale della costituenda società NEXT AST s.r.l. |
Sig. XXXXXXX XX XXXXX (per VITROCISET s.p.a.) | Acquisto della totalità delle quote della società CISET s.r.l. controllante della società VITROCISET s.p.a. |
XXXXXXXX s.p.a. | Concessione di licenza d’uso a terzi dei diritti di proprietà intellettuale di Xxxxxxxx s.p.a. in relazione al contratto di fornitura dei Trasponder new generation Identification Friend or Foe |
AVIO s.p.a. | Sottoscrizione di un contratto di licenza con la società MT Aerospace AG per la fabbricazione di componenti per lanciatori spaziali |
GE ITALIA HOLDING s.p.a. e GE AVIO s.r.l. | Scissione parziale proporzionale di GE Italia Holding s.p.a. che detiene direttamente GE Avio s.r.l. |
XXXXXXXX s.p.a. | Conferimento di ramo d’azienda a Xxxxxxxx Global Solutions s.p.a. |
XXXXXXXX s.p.a. | Concessione a Boeing e alla United States Air Force della licenza d’uso di dati tecnici relativi all’elicottero AW139 |
AMUNDI SGR s.p.a. | Acquisizione da parte di AMUNDI SGR s.p.a. di quote azionarie di AVIO s.p.a. |
AVIO s.p.a. e ELV s.p.a. | Acquisizione del ramo di azienda di ELV s.p.a. da parte di AVIO s.p.a. inerente allo sviluppo, produzione e commercializzazione lanciatori |
MAGICOM INGEGNERIA s.r.l. e S.T.E.– Servizi Tecnici per l’Elettronica s.p.a. | Operazione di affitto di ramo d’azienda della società S.T.E. s.p.a. da parte della società Magicom Ingegneria s.r.l. |
ARESCOSMO s.p.a. | Cambio della ragione sociale a seguito della scissione tra le divisione AIRBORNE e DEFENCE & SPACE all’interno di AERO SEKUR s.p.a. |
BERETTA HOLDING s.p.a. | Conferimento delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale di Beretta Holding s.p.a. a favore di Beretta Holding S.A. |
DAB SISTEMI INTEGRATI s.r.l. | Acquisizione del 94% del capitale sociale da parte della dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
AMUNDI SGR e AVIO s.p.a. | Acquisizione da parte di AMUNDI SGR s.p.a. di quote azionarie di AVIO s.p.a. |
XXXXXXX INTERNATIONAL L.P., XXXXXXX ASSOCIATES L.P. E THE LIVERPOOL LIMITED PARTNERSHIP | Acquisizione di una partecipazione rilevante in Telecom Italia s.p.a. |
ORIZZONTE SISTEMI NAVALI s.p.a. | Cessione a XXXXXXXX s.p.a. del know how relativo al prodotto “Be-Mine” |
FRO –Welding Italia s.r.l. | Fusione per incorporazione della società ISAF s.r.l. nella società FRO-Welding Italia s.r.l. |
FRO –Welding Italia s.r.l. | Fusione per incorporazione della società FRO-Welding Italia s.r.l. nella società Xxxxxxx Electric Italia s.r.l. |
CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a. | Operazione riguardante l’acquisizione di una partecipazione in Telecom Italia s.p.a. |
AVIO s.p.a. E GE AVIO s.r.l. | Sottoscrizione dell’Industrial Agreement e concessione ad Arianegroup GmBh (AGG) di una licenza d’uso per fabbricazione e integrazione delle turbopompe ad ossigeno liquido Vulcain e Vinci per il lanciatore Ariane 6 |
XXXXXXX INTERNATIONAL L.P., XXXXXXX ASSOCIATES L.P. E THE LIVERPOOL LIMITED PARTNERSHIP | Informativa relativa alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione di Telecom Italia s.p.a. a seguito dell’assemblea del 4 maggio 2018 |
DEFENCE TECH HOLDING s.r.l. | Acquisizione del 100% del capitale sociale della società NEXT Ingegneria dei Sistemi s.p.a. |
RETI TELEMATICHE ITALIANE s.p.a. (RETELIT) | Adozione della delibera dell’assemblea ordinaria degli azionisti relativa alla nomina di nuovi amministratori della Società per gli esercizi sociali 2018-2020 |
ISOCLIMA s.p.a. | Fusione per incorporazione inversa delle società Finanziaria Industriale s.p.a. e Xxxxxx s.p.a. |
SACIL s.r.l. | Fusione per incorporazione inversa della società Vasini, Xxxxx & Xxxxxxxx S.r.l. in Sacil s.r.l. |
XXXXXXXX s.p.a. | Concessione al Ministero della difesa della Repubblica d'Egitto di licenza d'uso relativa al tool di programmazione cifranti ART- CM117E ADVANCED |
MEDIOLANUM Gestione Fondi SGR P.A. | Acquisizione di una partecipazione pari al 3,94% del capitale della società AVIO s.p.a. |
XXXXXXXX s.p.a. | Concessione nell’ambito del programma ESSOR di licenza alla società tedesca Xxxxx & Schwarz Gmbh & co. KG per lo sviluppo della forma d’onda HDR WF |
FINCANTIERI s.p.a. E MER MEC s.p.a. | Acquisizione del 98,54% del capitale sociale di Vitrociset s.p.a. da parte di Fincantieri s.p.a. e Mer Mec s.p.a. |
XXXXXXXX s.p.a. | Concessione da parte di Xxxxxxxx s.p.a. di licenze d’uso alla società controllata Leonardo Romania Aerospace Defence & Security S.A. ed alla Marina Militare rumena nell’ambito del programma “Corvette Romania” |
XXXXXXXX s.p.a. | Acquisto del 98,54% del capitale di Vitrociset s.p.a. tramite esercizio del diritto di prelazione |
GE ITALIA HOLDING s.r.l. e GE AVIO s.r.l. | Scissione parziale proporzionale della società GE Italia Holding s.r.l. a favore di una società a responsabilità limitata di nuova costituzione |
XXXXXXXX s.p.a. | Conferimento di ramo d’azienda denominato “Real Estate” alla Xxxxxxxx Global Solution s.p.a. |
TRANSDIGM GROUP INC. | Acquisizione della società statunitense Xxxxxxxxx Technologies Corporations |
b. Energia, trasporti e comunicazioni (art. 2 del d.l. n. 21 del 2012)
Per tale settore sono pervenute complessivamente n. 36 notifiche, di seguito elencate:
Società notificante | Oggetto della notifica |
SOLE BIDCO s.p.a. E SGI HOLDING LUXEMBOURG s.à r.l. | Acquisizione da parte di Sole BidCo del 100% delle azioni di SGI Holding Luxembourg |
3 ITALIA s.p.a., WIND ACQUISITION HOLDING FINANCE s.p.a., H3G s.p.a. e WIND TELECOMUNICAZIONI s.p.a. | Operazioni di fusione per incorporazione di WIND Acquisition Holding Finance s.p.a. in 3 Italia s.p.a. e di WIND Telecomunicazioni s.p.a. in H3G s.p.a. |
TERNA RETE ITALIA s.r.l. e TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE s.p.a. | Fusione per incorporazione delle società Terna Rete Italia s.r.l. in Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a. |
FINSEA s.p.a., XXXXXXXX HOLDING s.p.a., T.C.I.P. s.r.l., I.L. INVESTIMENTI s.r.l. e XXXXXXXXXX XXXXXXXX | Acquisizione dell’intero pacchetto azionario della società G.I.P. Gruppo Investimenti Portuali s.p.a. da parte della società Genny Bidco 2 s.r.l. |
GASDOTTI ITALIA s.p.a., SOLE BIDCO s.p.a. e SGI HOLDING s.p.a. | Fusione societaria infragruppo concernente le società Gasdotti Italia s.p.a., Sole BidCo s.p.a. e SGI Holding s.p.a. |
TELECOM ITALIA s.p.a. | Cessione alla società controllata TN Fiber s.r.l. della proprietà di cabinet destinati alla realizzazione di reti infrastrutturali a banda ultra larga |
TN FIBER s.r.l. | Trasferimento a TIM s.p.a. delle infrastrutture presenti sul territorio della Provincia di Trento |
SERENISSIMA PARTECIPAZIONI s.p.a., INFRACOM ITALIA s.p.a. e F2i SGR s.p.a. | Vendita da parte di Serenissima Partecipazioni s.p.a. della propria partecipazione nel capitale sociale di Infracom Italia s.p.a. a F2i SGR s.p.a. |
A2A Gencogas s.p.a., AGSM Verona s.p.a., AIM Vicenza s.p.a. e Dolomiti Energia Holding s.p.a. | Cessione in favore di Xxxxx s.p.a. della stazione elettrica ad alta tensione situata a Ponti sul Mincio (MN) |
2I FIBER s.p.a., MC-Link s.p.a., F2i SRG s.p.a., XXXXX XXXX, XX XXXXXX XXXXXXX, WAY OUT s.r.l., XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXX | Acquisto da parte di 2I Fiber s.p.a. dell’89,81% della società MC- Link s.p.a. |
OPEN FIBER s.p.a. | Costituzione di un pegno sulla totalità delle azioni detenute in misura paritetica da Open Fiber s.p.a., da CDP Equity s.p.a. e da Enel s.p.a. |
XXXXXX s.p.a. | Cessione del capitale azionario di Infrastrutture Trasporto Gas. S.p.a. (ITG) a SNAM s.p.a. |
KPNQWEST ITALIA s.p.a. e 2iFIBER s.p.a. | Acquisizione di KPNQWEST ITALIA s.r.l. da parte di 2iFIBER s.p.a. |
TIM s.p.a. | Delibera dell’Assemblea degli azionisti ordinari del 4 maggio 2017 e del Consiglio di amministrazione in data 27 luglio 2017 |
EOLO s.p.a. e SCP EPC UK Limited | Trasferimento da parte di Cometa s.p.a. a SCP di una partecipazione pari al 49% nel capitale sociale di EOLO |
GTT AMERICAS LLC | Acquisizione dell’intero capitale sociale di Interoute Communications Holdings S.A. e delle relative società controllate |
XXXXXXX INTERNATIONAL L.P., XXXXXXX ASSOCIATES L.P. E THE LIVERPOOL LIMITED PARTNERSHIP | Acquisizione di una partecipazione rilevante in Telecom Italia s.p.a. |
XXXXXXX s.p.a., INFRACOM ITALIA s.p.a., KPNQWEST ITALIA s.r.l., MC- LINK s.p.a., BIG TLC s.r.l. e SIMPLE SOLUTIONS s.r.l. | Fusione per incorporazione delle società Infracom Italia s.p.a., KPNQWEST Italia s.r.l., MC-Link s.p.a., BIG TLC s.r.l. e Simple Solutions s.r.l. nella società Irideos s.p.a. (già 2i Fiber s.p.a.) |
RORO INVESTMENTS e DFDS AS | Acquisizione del 100% del capitale sociale della società TRIESTE NEW HOLDCO DENIZCILIK VE TASIMACILIK A.S. e delle sue controllate |
TELECOM ITALIA s.p.a. | Delibera dell’assemblea ordinaria degli azionisti del 4 maggio 2018 |
XXXXXXX INTERNATIONAL L.P., XXXXXXX ASSOCIATES L.P. E THE LIVERPOOL LIMITED PARTNERSHIP | Informativa relativa alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione di Telecom Italia s.p.a. a seguito dell’assemblea del 4 maggio 2018 |
COMCAST CORPORATION | Operazione di acquisizione del controllo esclusivo di Sky Plc |
ISI LINE s.r.l., X&X s.r.l. e ENTER s.r.l. | Acquisizione della società I.S.I. LINE s.r.l. da parte di D&D s.r.l. e Xxxx Xxxxx |
X.&D. s.r.l., XXXXXXX s.p.a., ENTER s.r.l. e sig. Xxxx XXXXX | Acquisizione della società ENTER s.r.l. da parte di XXXXXXX s.p.a. |
TELECOM ITALIA s.p.a. | Delibera dell’assemblea ordinaria degli azionisti del 4 maggio 2018 e richiesta di revoca dei dd.P.C.M. 16 ottobre 2017 e 2 novembre 0000 |
XXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXX | Acquisizione in via indiretta di una partecipazione nel capitale di Delachaux Group S.A. |
TOSCANA AEROPORTI s.p.a. e TOSCANA AEROPORTI HANDLING s.r.l. | Conferimento ramo d’azienda da Toscana Aeroporti s.p.a. a Toscana Aeroporti Handling s.r.l. |
CK XXXXXXXXX HOLDINGS LIMITED e XXXXXXXXX EUROPE TELECOMMUNICATIONS S.à.r.l. | Acquisizione del controllo esclusivo della Joint Venture (JVC), controllata congiuntamente da HET e da VimpelCom Luxembourg Holdings S.à.r.l (VLH) e, conseguentemente, di Wind Tre Italia s.p.a., Wind Tre s.p.a. e 3Lettronica Industriale s.p.a., da parte di HET |
F2I Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR s.p.a. | Acquisizione di una partecipazione di controllo in EI Towers s.p.a. |
MINACOM S.A., XXXXXXX s.p.a. e CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI s.p.a. | Acquisizione dell’intero capitale sociale di Clouditalia Telecomunicazioni s.p.a. |
F2I Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR s.p.a. | Prospettato acquisto del controllo esclusivo della società EI Towers s.p.a. |
OPEN FIBER s.p.a. | Costituzione di garanzie reali sulle azioni e sugli attivi societari per l’ottenimento di un finanziamento di 3,47 miliardi di euro |
T-MOBILE US Inc. e SPRINT CORPORATION | Fusione tra T-Mobile US, inc. e Sprint Corporation con cambio di controllo indiretto su Sprintlink Italy s.r.l. |
BLUFERRIES s.r.l. | Scissione parziale di ramo d’azienda di Bluferries s.r.l. in favore di Blu Jet s.r.l. |
ENTER s.r.l. e LEVEL IP s.r.l. | Operazione di affitto dell’azienda Level IP s.r.l. da parte di Enter s.r.l. |
EI TOWERS s.p.a. | Delibera dell’assemblea degli azionisti avente ad oggetto il rinnovo del Consiglio di amministrazione a seguito dell’intervenuta modifica del controllo della società, in conseguenza del perfezionamento dell’offerta pubblica di acquisto sulle azioni ordinarie di EI Towers s.p.a. promossa da 2i Towers s.p.a. |
c. Grafici illustrativi
SETTORI DI INTERVENTO
Nel seguente grafico, è evidenziata la suddivisione fra le notifiche pervenute, nel periodo di riferimento (1° luglio 2016-31 dicembre 2018), per le due tipologie previste dal decreto-legge n. 21 del 2012:
Difesa e Sicurezza nazionale
Energia, Trasporti e Comunicazioni
SETTORE | N° NOTIFICHE | PERCENTUALE SUL TOTALE |
Difesa e Sicurezza nazionale | 50 | 58,14% |
Energia, Trasporti e Comunicazioni | 36 | 41.86% |
Totale | 86 | 100% |
CONFRONTO FRA LE NOTIFICHE PERVENUTE NEL PERIODO 3 OTTOBRE 2014-30 GIUGNO 2016
e
1° LUGLIO 2016-31 DICEMBRE 2018
Il grafico mostra l’andamento delle notifiche riferite al periodo 3 ottobre 2014-30 giugno 2016 (di cui alla precedente Relazione) rispetto al periodo attualmente considerato (1° luglio 2016-31 dicembre 2018). Dal grafico si evince il notevole incremento delle notifiche pervenute sia per il settore “Difesa e Sicurezza nazionale” (+357%) sia per il settore “Energia, Trasporti e Comunicazioni” (+225%):
Difesa e
Sicurezza nazionale
3.10.2014/30
.6.2016
Energia,
Trasporti e Comunicazioni
1.7.2016/31.
12.2018
0 10 20 30 40 50
SETTORE | 3.10.2014 - 30.6.2016 | 1.7.2016 - 31.12.2018 | Incremento in % |
Difesa e Sicurezza nazionale | 14 | 50 | +357% |
Energia, Trasporti e Comunicazioni | 16 | 36 | +225% |
RIPARTIZIONE DEL SETTORE “ENERGIA, TRASPORTI E COMUNICAZIONI”
Nel grafico è evidenziata la suddivisione delle notifiche, nel periodo considerato, per i singoli settori previsti dall’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 (“Energia, Trasporti e Comunicazioni”):
7
4
Energia
25
Trasporti
Comunicazioni
SETTORE | N° NOTIFICHE | % SUL TOTALE |
Energia | 7 | 19,44% |
Trasporti | 4 | 11,12% |
Comunicazioni | 25 | 69,44% |
Totale | 36 | 100% |
ESITO DELLA TRATTAZIONE DELLE NOTIFICHE
Il grafico mostra le notifiche pervenute dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2018, suddivise per esito, riferite sia al settore della Difesa e Sicurezza nazionale (art. 1 del decreto-legge n. 21 del 2012) che al settore dell’Energia, Trasporti e Comunicazioni (art. 2 del decreto-legge n. 21 del 2012), con la relativa incidenza percentuale:
39
36
33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
Decreto con veto Decreto con prescrizioni Delibera non esercizio Procedura semplificata
Operazione esclusa d.l. 21/2012 Notifiche incomplete ed irregolari Altro
ESITO DELLE NOTIFICHE
ESITO | Art.1 | Art.2 | Totale | % sul totale |
Decreto con veto | 1 | 0 | 1 | 1,16% |
Decreto con prescrizioni | 9 | 1 | 10 | 11,63% |
Xxxxxxxx non esercizio | 16 | 23 | 39 | 45,35% |
Procedura semplificata | 11 | 7 | 18 | 20,93% |
Operazione esclusa d.l. 21/2012 | 7 | 2 | 9 | 10,47% |
Notifiche incomplete ed irregolari | 3 | 1 | 4 | 4,65% |
Altro | 3 | 2 | 5 | 5,81% |
Totale | 50 | 36 | 86 | 100% |
RIPARTIZIONE NOTIFICHE SU BASE ANNUA
(dal 2014 al 2018)
Il grafico mostra l’incremento esponenziale delle notifiche pervenute dall’avvio formale delle attività (3 ottobre 2014) fino al 31 dicembre 2018:
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Anno Anno Anno Anno Anno 2014 0000 0000 0000 0000
N° NOTIFICHE SU BASE ANNUA
ANNI | N° | % SUL TOTALE |
2014 | 8 | 6,90% |
2015 | 18 | 15,52% |
2016 | 14 | 12,07% |
2017 | 30 | 25,86% |
2018 | 46 | 39,65% |
Totale | 116 | 100% |
VII. Procedimenti sanzionatori
a) Procedimento per l’accertamento degli obblighi di notifica di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, nei confronti delle società VIVENDI
S.A. e XXX s.p.a. e procedimento sanzionatorio a carico della società TIM s.p.a.
IL FATTO
In data 28 luglio 2017, la società TIM s.p.a. ha reso noto, tramite un comunicato stampa relativo alle tematiche di corporate governance pubblicato sul proprio sito Internet, che il Consiglio di amministrazione della società ha preso atto dell’inizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte del socio di maggioranza Vivendi S.A.; conseguentemente, ha annunciato il conferimento al Presidente Xx Xxxxxxxxxxx di tutte le deleghe tranne quelle relative alla funzione di sicurezza e quelle relative alla società Telecom Italia Sparkle, affidate ad interim al Vice Presidente Recchi.
Non essendo pervenuta alcuna notifica ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012, né in occasione della cessione delle partecipazioni azionarie alla società Vivendi da parte di TIM, né in relazione al mutato assetto di direzione e coordinamento, il Ministro dello sviluppo economico Xxxxx Xxxxxxx, con lettera riservata del 31 luglio 2017, ha chiesto al Gruppo di coordinamento, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del d.P.C.M. 6 agosto 2014, di procedere ad una immediata istruttoria al fine di verificare la sussistenza degli obblighi di notifica di cui alla normativa sull’esercizio dei poteri speciali, in ragione dell’oggetto e del contenuto delle delibere adottate dagli organi sociali di TIM s.p.a..
Con provvedimento adottato in data 5 agosto 2017 è stato quindi comunicato a TIM e Xxxxxxx l’avvio del procedimento volto all’accertamento degli obblighi di notifica di cui al decreto-legge n. 21 del 2012; le società interessate hanno conseguentemente inoltrato una nota con la quale hanno affermato che la presa d’atto da parte del Consiglio di amministrazione di TIM dell’inizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte del socio francese non ha comportato alcuna modifica della titolarità del controllo degli attivi strategici nel settore delle comunicazioni. Le società hanno pertanto sostenuto che, non essendovi alcun pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza ed al funzionamento delle reti e degli impianti e della continuità degli approvvigionamenti, non sia applicabile la disciplina sui poteri speciali, supportando tale posizione dal parere pro veritate rilasciato dai Proff. Cassese e Zoppini.
Nella medesima nota, TIM e Xxxxxxx hanno affermato che la comunicazione in argomento è idonea ad assolvere agli scopi della notifica disciplinata dal decreto-legge
n. 21 del 2012. Tuttavia, tale nota non è risultata possedere i requisiti necessari per assolvere alla funzione di notifica ai sensi della normativa sui poteri speciali, sia dal
punto di vista formale che sotto il profilo sostanziale, in quanto non formulata con l’apposita modulistica approvata con d.S.G. 18 febbraio 2015.
Con varie e successive relazioni, prodotte dai Ministeri facenti parte del Gruppo di coordinamento, è stata quindi evidenziata la rilevanza degli attivi strategici detenuti da TIM e conseguentemente confermata la sussistenza dell’obbligo di notifica sia ai sensi dell’articolo 1 che dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, a carico delle società TIM e Vivendi.
E’ stata anche richiesta, su tale vicenda, la collaborazione sia della CONSOB che dell’AGCOM, in relazione all’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi ai rapporti societari intercorrenti tra le società coinvolte; gli enti hanno fornito con specifiche e dettagliate relazioni il proprio contributo in merito.
In data 15 settembre 2017, quando il procedimento volto ad accertare tali obblighi ancora non era concluso, la società Vivendi ha provveduto a notificare, su base volontaria, la propria partecipazione pari a circa il 23,9% nel capitale sociale di TIM, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012. La società TIM infatti svolge, direttamente o indirettamente mediante le sue controllate (Telecom Italia Sparkle s.p.a. e Telsy s.p.a.) attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa nazionale, ai sensi del d.P.C.M. 6 giugno 2014, n. 108.
A valle dell’istruttoria condotta dal Gruppo di coordinamento, è stato pertanto deciso di esercitare i poteri speciali con d.P.C.M. 16 ottobre 2017, nella forma di imposizione di condizioni e prescrizioni, nei confronti di Xxxxxxx S.A., in qualità di società notificante l’operazione, e di TIM s.p.a., Telecom Italia Sparkle s.p.a. e Telsy Elettronica e Telecomunicazioni s.p.a., in qualità di società titolari delle attività di rilevanza strategica per la difesa e sicurezza nazionale, in ragione degli effetti dell’operazione su tali attività (per maggiori dettagli, cfr. pag. 14 della Relazione).
Il Gruppo di coordinamento ha continuato a svolgere la propria istruttoria sul procedimento di accertamento degli obblighi di notifica, prorogando più volte il termine di conclusione dello stesso per consentire alle società TIM e Vivendi un lasso di tempo più ampio per esaminare la documentazione prodotta dalle varie Amministrazioni sulla vicenda (di cui le società hanno preso visione nel corso di un accesso agli atti ai sensi della legge n. 241 del 1990) e per presentare le proprie controdeduzioni in merito, che sono state prodotte con successive memorie da parte di entrambe le società.
LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Con provvedimento del 28 settembre 2017, è stata pertanto determinata la conclusione del procedimento avviato in data 5 agosto 2017, rilevando nei confronti delle società coinvolte i seguenti obblighi:
- in capo a Vivendi, l’obbligo di notifica, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 21 del 2012, di acquisizione di partecipazioni in TIM, che ha portato la società francese a detenere azioni in misura superiore alle soglie indicate dal citato comma 5;
- in capo a TIM, l’obbligo di notifica, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto- legge n. 21 del 2012, dell’acquisto da parte di Vivendi del controllo e della disponibilità, a partire dal 4 maggio 2017, degli attivi della società TIM, ai sensi del citato comma 2.
Il provvedimento ha altresì disposto l’avvio, nei confronti di XXX s.p.a., del procedimento diretto all’eventuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 21 del 2012, per l’inottemperanza all’obbligo di notifica sancito dal medesimo articolo.
IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
L’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, prevede che chiunque non osservi le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell’operazione e comunque non inferiore all’uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell’ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
La mancata notifica nei termini previsti per legge da parte di TIM s.p.a. ha pertanto dato avvio al procedimento per l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal citato articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 21 del 2102, individuando il termine per la conclusione dello stesso entro 120 giorni dalla data della notificazione del provvedimento del 28 settembre 2017 (termine che è stato più volte prorogato al fine di consentire una valutazione puntuale della determinazione dell’entità della sanzione).
Al fine di stabilire il perimetro per l’applicazione della sanzione nonché la graduazione della stessa in base ai parametri previsti dalla normativa, il Ministero dello sviluppo economico, quale amministrazione competente ai sensi dell’articolo 8 del d.P.R. n. 86 del 2014, ha definito una serie di elementi per la corretta definizione dell’entità della sanzione. In particolare:
- le modalità applicative della legge n. 689 del 1981, con riguardo ai criteri per l’applicazione della sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’articolo 11 e in relazione ai pagamenti in misura ridotta previsti dall’articolo 16;
- la delimitazione dei parametri sanzionatori minimi o massimi previsti dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 21 del 2012 in termini di corretta individuazione del “fatturato cumulato delle imprese coinvolte”;
- l’individuazione del perimetro di applicabilità della sanzione medesima.
Sono stati pertanto richiesti alle società TIM e Vivendi una serie di dati tecnici di bilancio, fra i quali i prospetti dei ricavi, il fatturato complessivo in Italia e nel mondo, i dati delle partite infragruppo e le quote di ricavi da riversare a terzi, i ricavi derivanti da rete fissa e da rete mobile.
Inoltre, allo scopo di determinare la sanzione all’interno dei limiti edittali previsti dalla norma e validare i dati ottenuti dalla società, si è ritenuto necessario
acquisire il supporto tecnico dell’AGCOM nonché il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato in merito ai criteri di calcolo della sanzione.
Il Ministero dello sviluppo economico, esaminata la documentazione contabile e di bilancio fornita dalle società interessate e validata dalle competenti Autorità amministrative indipendenti, ha infine formulato la proposta di sanzione amministrativa pecuniaria conseguente alla mancata notifica.
Tale proposta è sfociata nell’adozione del d.P.C.M. 8 maggio 2018, il quale ha comminato a TIM s.p.a. una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 74.312.342,44, corrispondente all’uno per cento del fatturato cumulato di TIM e Vivendi, calcolato sulla base dei dati forniti dalle società coinvolte.
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b) Procedimento sanzionatorio a carico della società Reti Telematiche Italiane s.p.a. (RETELIT)
IL FATTO
La società Fiber 4.0 s.p.a., in qualità di socio detentore dell’8,97% del capitale sociale di Reti Telematiche Italiane s.p.a. (Retelit) ha segnalato il probabile mutamento di una posizione di controllo della predetta società, che rappresenta uno dei principali operatori italiani di servizi dati e infrastrutture nel mercato delle telecomunicazioni.
La società Fiber 4.0 ha infatti riferito che tre azionisti di Retelit (le società BOUSVAL, AIXXON e SHAREHOLDER VALUE MANAGEMENT – SVM) hanno
sottoscritto un Patto parasociale che prevede la presentazione ed il voto di un’unica lista di candidati per il Consiglio di amministrazione e per il Collegio sindacale.
In particolare la società BOUSVAL, che detiene la maggioranza assoluta delle azioni conferite al Patto parasociale, ha come proprio socio controllante la Libyan Post Telecommunications Information Technology Company (LPTIC), società libica di Stato gestore dei servizi di poste e telecomunicazioni.
La società Fiber 4.0 ha ritenuto che le predette circostanze fossero rilevanti ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21; inoltre ha fatto presente che, qualora la posizione di controllo venisse effettivamente esercitata, la sicurezza e la continuità delle prestazioni offerte da Retelit sarebbero risultate legate all’instabilità della Libia, soggetto esterno all’Unione Europea e che, tra l’altro, non riconosce i princìpi di democrazia, non rispetta le norme di diritto internazionale e ha assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale desunti dalla natura delle alleanze o dei rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche.
Il Gruppo di coordinamento, investito della questione, ha ritenuto necessario richiedere alla società Retelit ulteriori elementi utili alla valutazione della vicenda.
A tali fini, Retelit ha trasmesso due pareri legali, resi dagli Avv.ti Ielo e Xxxxxxxxxxx e dallo Studio Chiomenti, che sostanzialmente hanno evidenziato la non strategicità degli assets di Retelit, facendo presente che la sottoscrizione di un patto
parasociale non assume rilievo ai fini del sorgere dell'obbligo di notifica, trattandosi esclusivamente di un elemento accessorio non idoneo a determinare una situazione di influenza dominante o di controllo di fatto.
Alla luce di ciò, il Gruppo di coordinamento ha ritenuto opportuno richiedere a CONSOB elementi utili in relazione alle previsioni del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21; quest’ultima ha fornito una serie di informazioni relative agli assetti societari, ai patti parasociali e alla governance di Retelit, evidenziando la non sussistenza di elementi idonei a configurare un controllo di fatto esercitato da BOUSVAL su Retelit rilevante ai sensi dell’articolo 93 del TUF.
A seguito dell’acquisizione dell’elenco delle infrastrutture tecnologiche detenute da Retelit nel settore delle comunicazioni, nonché del verbale e degli atti relativi all’assemblea degli azionisti, è stato chiesto anche ad AGCOM di formulare una valutazione in merito alla strategicità degli assets detenuti da Retelit. L’AGCOM, dopo aver fornito una sintetica descrizione dell’architettura di rete di Retelit, ha ritenuto che quest’ultima sia in possesso di attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni, in quanto risulta proprietaria o ha nella propria disponibilità reti metropolitane in fibra ottica (MAN), router e reti di backbone.
NOTIFICA RETELIT: CONTENUTO, SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Con nota del 29 maggio 2018, la società Retelit ha provveduto a notificare ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, la delibera adottata dall’assemblea ordinaria degli azionisti della medesima società, tenutasi il 27 aprile 2018, con la quale venivano nominati i nuovi amministratori della società per gli esercizi sociali 2018-2020 (cfr. pag. 17 della Relazione).
La società ha precisato di aver provveduto alla notifica solo nella predetta data dal momento che il deposito della delibera presso il Registro delle Imprese competente è stato effettuato il 21 maggio u.s. e che ha proceduto a notificare “in via meramente prudenziale”, non ritenendo sussistenti i presupposti richiesti dalla citata normativa, ossia la strategicità degli attivi di rilevanza e l’effetto della modifica della titolarità, del controllo e della disponibilità degli stessi, pur a seguito del rinnovo del Consiglio di amministrazione.
Il Ministero dello sviluppo economico, concordando con quanto già espresso dall’AGCOM, ha sottolineato che Retelit dispone di attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 e dell’articolo 3 del d.P.R. 25 marzo 2014, n. 85; inoltre, la rete in fibra ottica detenuta e gestita da Retelit costituisce una piattaforma strategica di interconnessione tra l’Europa ed i mercati nordafricani ed asiatici.
Alla luce di tali considerazioni, il Ministero dello sviluppo economico ha proposto di esercitare i poteri speciali nei confronti di Retelit sotto forma di imposizione di prescrizioni e condizioni, in quanto i cambiamenti intervenuti nella governance della società, a seguito dell’assemblea degli azionisti del 27 aprile 2018, sono risultati tali da incidere sulla disponibilità degli attivi strategici ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 e, pertanto, suscettibili di determinare mutamenti nelle scelte organizzative e strategiche rilevanti per la sicurezza delle reti, con conseguente minaccia di grave pregiudizio degli interessi pubblici di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge.
Con d.P.C.M. 7 giugno 2018 sono state quindi imposte, nei confronti della società Retelit, una serie di condizioni e prescrizioni, allo scopo di assicurare la tutela degli interessi pubblici nel settore delle comunicazioni.
IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
Nonostante Retelit s.p.a. abbia dichiarato di aver notificato solo successivamente al deposito della delibera presso il Registro delle Imprese competente, la notifica della società è stata comunque considerata tardiva ed intempestiva. Infatti, l’iscrizione della nomina degli amministratori presso il citato Registro ha efficacia dichiarativa e non costitutiva (ai sensi dell’art. 2383 del Codice Civile) e l’avvicendamento degli organi sociali è valido ed efficace sin dal momento dell’adozione della delibera dell’assemblea. Il nuovo Consiglio di amministrazione di Retelit, espressione del nuovo azionariato di controllo, si trovava pertanto in condizione di esercitare la gestione della società e di incidere potenzialmente sugli interessi tutelati dall’articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, già a partire dal
27 aprile 2018, data di adozione della delibera assembleare, che è stato pertanto considerato quale dies a quo per la decorrenza del termine di 10 giorni entro i quali la società doveva effettuare la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Pertanto, con provvedimento del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2018 è stato disposto l’avvio del procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per omessa notifica, prevista dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, nei confronti della società Retelit s.p.a., da concludersi entro 90 giorni, data che è stata ulteriormente prorogata al 30 novembre 2018 al fine di correttamente determinare l'ammontare dell’eventuale sanzione.
Al fine di stabilire il perimetro per l’applicazione della sanzione nonché la graduazione della stessa in base ai parametri previsti dalla normativa, il Ministero dello sviluppo economico, quale amministrazione competente ai sensi dell’articolo 8 del d.P.R. n. 86 del 2014, ha fatto presente che il fatturato rilevante ai fini della definizione della sanzione amministrativa pecuniaria è quello riferibile allo svolgimento delle attività erogate tramite gli attivi strategici facenti capo al gruppo Retelit.
Pertanto, sulla base di quanto dichiarato dalla stessa Società relativamente alle voci e agli importi dei ricavi riferibili alle attività erogate tramite gli attivi strategici, quali risultanti dalla Relazione finanziaria annuale del gruppo Retelit al 31 dicembre 2017, il fatturato rilevante è risultato pari ad euro 14.013.715,00.
Il Ministero dello sviluppo economico ha quindi provveduto a formulare la proposta di sanzione conseguente alla mancata notifica, che è sfociata nell’adozione del d.P.C.M. 30 novembre 2018, il quale ha comminato a Retelit s.p.a. una sanzione
amministrativa pecuniaria, pari ad euro 140.137,15, corrispondente all’uno per cento del fatturato del gruppo Retelit, calcolato quale fatturato rilevante sulla base dei dati forniti dalla società sanzionata.