Pluriass Scuola UnipolSai Assicurazioni
Pluriass Scuola UnipolSai Assicurazioni
Contratto di assicurazioni
• Infortuni
• Responsabilità Civile Terzi
• XX.XX. 2020 – 2023
Il presente fascicolo informativo contiene:
Nota informativa, Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa
1. Nota informativa
Nota informativa relativa al contratto di assicurazione danni “Multirischi per Istituti Scolastici” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere. Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS;
- il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull’Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota informativa, si rinvia al link xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/Xxxxxx/Xxxxxxxxxxxxx_Xxxxxxxxx_Xxxxxxxxxxx.xxxx. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative. Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
b) Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: 051.5077111
- telefax: 051.7096584
- siti internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
- indirizzo di posta elettronica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
d) È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con
D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2017, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.752.829.291,00 con capitale sociale pari ad € 2.031.456.338,00 e totale delle riserve patrimoniali, compresa la riserva negativa per azioni proprie detenute, pari ad € 3.144.173.990,45. L’indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la Società è stata autorizzata dall’IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Si precisa che il contratto ha durata non superiore a 3 anni e cessa senza tacito rinnovo alla scadenza.
Avvertenza: Si rinvia all’articolo 1.2 “Durata del contratto e rinnovabilità” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale” per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture offerte dal contratto relativamente all’Istituto Scolastico Assicurato, con le modalità, i limiti e le esclusioni specificate in Polizza e nelle condizioni di Assicurazione e differenziate in base alle scelte effettuate dal Contraente, sono le seguenti:
- RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Norme che regolano l’assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi:
a) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell’attività esercitata. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.
Si rinvia all’Art. 4.1. “Oggetto dell’assicurazione”, lett. a) e seguenti delle Norme che regolano la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro per gli aspetti di dettaglio.
b) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI: la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione alle condizioni previste all’art. 4.1 “Oggetto dell’assicurazione”, lett. b) della Garanzia Responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O.-R.C.I.) delle Norme che regolano la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro, ai quali si invia per gli aspetti di dettaglio.
- INFORTUNI E MALATTIA: la Società indennizza gli infortuni che provochino la morte dell’Assicurato, una Invalidità permanente, una inabilità temporanea e/o una delle altre conseguenze previste dalle Norme che regolano l’assicurazione in generale della garanzia Infortuni e Malattia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo
5.4 “Garanzie prestate” delle Norme che regolano la garanzia Infortuni e Malattia.
Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, “Norme che regolano la liquidazione dei sinistri”, “Norme che regolano le singole Garanzie –Incendio, Furto, Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro, Infortuni e Malattia, Assistenza”. Si rinvia inoltre alle eventuali ulteriori clausole, espressamente pattuite tra le parti al momento della stipula e riportate in Polizza e relativi allegati, che integrano e/o derogano al contratto. Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti, massimali/somme assicurate per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle “Norme che regolano la liquidazione dei sinistri”, “Norme che regolano le singole Garanzie –Incendio, Furto, Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro, Infortuni e Malattia, Assistenza”. Si rinvia inoltre alle eventuali ulteriori clausole, espressamente pattuite tra le parti al momento della stipula e riportate in Polizza e relativi allegati, che integrano e/o derogano al contratto. Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali, somme assicurate mediante esemplificazioni numeriche.
GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E/O PRESTATORI D’OPERA
Meccanismo di funzionamento del Massimale:
Massimale: € 5.000.000,00
Danno: € 5.000.000,00
Indennizzo: € 5.000.000,00
Meccanismo di funzionamento del Massimale:
Massimale € 500,00 danni a Cose: occhiali e lenti limite del 70% se acquistati prima del corrente Anno 1° esempio:
Danno ad occhiali non riparabili, acquistati non oltre dodici mesi prima: € 350,00 Risarcimento € 350,00.
2° esempio:
Danno ad occhiali non riparabili acquistati oltre dodici mesi prima dell’evento: € 350,00 Risarcimento: € 350,00 al 70% = € 245,00
GARANZIE INFORTUNI E MALATTIA
Meccanismo di funzionamento su Indennizzo per Invalidità Permanente:
1° esempio:
somma assicurata € 200.000,00 Nessuna Franchigia
Invalidità permanente accertata: 25% Indennizzo da liquidare:
dal 1° al 3° = 3 x € 400,00 = € 1.200,00
dal 4° al 10° = 7 x € 800,00 = € 5.600,00
dall’11° al 25° = 15 x € 1.500,00 = € 22.500,00
Totale € 29.300,00
2° esempio:
Invalidità permanente accertata: 50%
Indennizzo da liquidare: 50% = 100% = € 200.000,00
Meccanismo di funzionamento per Indennizzo sull’indennità giornaliera da Ricovero o Day Hospital:
1° esempio:
due notti di Ricovero in assenza di indennizzi superiori a € 500,00 = n. 2 x € 100,00 = totale € 200,00 2° esempio:
un giorno di Day Hospital con € 1.200,00 di spese mediche: Risarcimento:
€ 1.200,00 spese
€ 50,00 Day Hospital. Totale € 1.250,00
L’invalidità permanente accertata sarà liquidata come stabilito all’art. 3/b delle Condizioni Speciali per le Scuole.
Meccanismo di funzionamento per Indennizzo su garanzia Rimborso Spese Mediche:
Somma assicurata per Rimborso Spese Mediche:
€ 100.000,00
esempio garanzia spese odontoiatriche 1° esempio:
spese fatturate € 500,00
spese preventivate per terapia protesica da effettuarsi alla maggiore età: € 1.500,00. Totale Risarcimento: € 2.000,00
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio
Avvertenza: Si avverte il Contraente che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze del Rischio, se influenti sulla corretta valutazione dell’entità del Rischio da parte della Società, possono comportare la perdita o la riduzione della somma spettante in caso di Sinistro e la cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si avverte il Contraente che le dichiarazioni inesatte e le reticenze, da lui rese in sede di conclusione del contratto, relative a circostanze che, se conosciute dalla Società, l’avrebbero indotta a valutare più grave il Rischio assicurato e maggiore il Premio per coprirlo, possono determinare la riduzione, la perdita dell’Indennizzo, la cessazione dell’assicurazione, secondo quanto previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’Art. 1.5 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
L’Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all’Indennizzo o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile. È altresì possibile comunicare l’avvenuta diminuzione del Rischio: in tal caso la Società è tenuta a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata successiva alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli Art. 1.6 “Diminuzione del Rischio” e Art. 1.7 “Aggravamento del Rischio” delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
6. Premi
Il Premio deve essere pagato in via anticipata per l’intera Annualità assicurativa all’Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente. La Società può concedere il pagamento frazionato del Premio annuale che non comporterà oneri aggiuntivi. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, al seguente articolo 1.3 “Pagamento del Premio” delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
7. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate
Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.
8. Rivalse
Il contratto assicurativo non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti degli assicurati da parte della Società.
9. Diritto di Recesso
Avvertenza: Nel caso in cui la Polizza abbia durata poliennale, la Società e il Contraente avranno facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza annuale, mediante invio di lettera raccomandata, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza (Art. 1.2 “Durata del contratto e rinnovabilità” delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale).
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il Risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione (articolo 2952, comma 3, del Codice civile).
11. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto, in base all’Articolo 180 del D. Lgs. 209/2005 è quella Italiana.
12. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Il contratto prevede diverse garanzie, per ciascuna delle quali il relativo Premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
a) Incendio, Responsabilità Civile, Furto: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket);
b) Infortuni e Malattia: 2,50%;
c) Assistenza: 10%
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Art. 13 – Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
Avvertenza: Le modalità ed i tempi delle denunce dei sinistri sono quelle indicate dagli articoli inseriti nelle relative Garanzie. Si conviene fra le parti che le denunce di
Sinistro dovranno essere trasmesse dal Contraente direttamente alla Società, ovvero all’intermediario che ha curato la sottoscrizione del contratto. Per gli aspetti di maggiore dettaglio, si rinvia a quanto previsto dagli Art. 7.1 “Obblighi dell’Assicurato” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.
Avvertenza: La gestione dei sinistri relativi alla Garanzia Assistenza è affidata a Ponto Assistance Servizi s.c.r.l. con sede operativa in Corso Xxxxxxx X’Xxxxxxx 14 – 00000 Xxxxxx. In caso di necessità l’Assicurato deve contattare la struttura organizzativa di Pronto Assistance Servizi s.c.r.l.. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 7.1 “Obblighi dell’Assicurato” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.
Art. 14 - Mediazione per la conciliazione delle controversie
Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 000.0000000. Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012.
Art. 15- Perizia contrattuale e Arbitrato
Il contratto prevede che, per le Garanzie INCENDIO e FURTO, in difetto di accordo tra la Società ed il Contraente/Assicurato e previa richiesta scritta di uno di essi, la quantificazione del danno e dell’eventuale Indennizzo debbano essere effettuate da un collegio di periti secondo la procedura definita all’Art. 7.3 “Criterio di valutazione del danno” e all’Art. 7.5 “Mandato dei periti”.
Avvertenza: Relativamente alle Garanzie INFORTUNI e MALATTIA, il contratto prevede che la Società e l’Assicurato possano demandare la risoluzione delle controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro e/o sulle sue conseguenze ad un collegio di tre medici, che risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’articolo 7.19 “Arbitrato irrituale” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri. Avvertenza: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.
Art. 16 - Assistenza diretta
Avvertenza: il contratto non prevede la possibilità di avvalersi di prestazioni di assistenza diretta.
Art. 17 - Reclami
Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) Fax: 00.00000000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.. I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all’Agenzia di riferimento. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del Contraente di Xxxxxxx. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società, contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
• procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di Risarcimento del danno da responsabilità medica e
sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
• procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.
GLOSSARIO
Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:
Abitazione: La residenza anagrafica dell’Assicurato
Aeromobili: si intendono sia quelli ad ala fissa (monomotori e plurimotori), sia ad ala rotante (monomotori e plurimotori), alianti, motoalianti, aerostati e dirigibili.
Anno: periodo di tempo pari a trecentosessantacinque giorni, o a trecentosessantasei giorni in caso di Anno bisestile.
Arbitrato: Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: contratto di assicurazione.
Atto di Terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
Bang sonico: onde acustiche provocate da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.
Beneficiario: soggetto che viene designato a ricevere l’Indennizzo in caso di morte dell’Assicurato.
Broker: l’intermediario di assicurazioni a cui il Contraente ha affidato la gestione del contratto.
Centrale Operativa: Parte della Struttura Organizzativa deputata a: ricevere le richieste di assistenza; organizzare l’erogazione delle Prestazioni; erogare direttamente alcune Prestazioni.
Contenuto: attrezzature, macchinari, merci ed altro materiale scolastico in genere. Complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, elettrodomestici e quant'altro di inerente alla scuola; attrezzi, macchine, mobilio, macchine d'ufficio, personal computer e minielaboratori, sistemi elettronici di elaborazioni dati, unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, scaffalature, banchi, strumenti didattici, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di prevenzione e di allarme, registri, stampati, campionari, scorte e materiali di consumo ed, in genere, qualsiasi bene di proprietà dell'istituto e/o di terzi (con la sola esclusione dei beni di proprietà dell'Ente Provincia e/o del Comune ove è situato l'Istituto Scolastico assicurato), risultante dai documenti degli uffici tecnici ed amministrativi della Contraente stessa, che si impegna ad esibirli a richiesta della Società, nonché esplodenti, infiammabili e merci speciali.
Sono inoltre compresi, se i locali non sono di proprietà dell’Assicurato e qualora aggiunti dall’Assicurato:
- Impianti fissi a servizio del Fabbricato: idrici, igienico sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti di automazione, cancelli elettrici;
- Tappezzerie, rivestimenti, serramenti.
Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
Convalescenza: il periodo successivo ad un Ricovero necessario per il recupero dello stato di salute, compromesso da un infortunio a termini di Xxxxxxx.
Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali.
Cose particolari: archivi, documenti, registri, nastri, disegni, modelli, stampi, microfilm, fotocolor e cliché nonché Supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche.
Danni corporali: morte o lesioni personali.
Danni diretti: i Xxxxx materiali che le Cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Danni materiali: la distruzione o il deterioramento di Cose.
Day Hospital: le prestazioni sanitarie relative a terapie chirurgiche e mediche praticate in Istituto di Cura in regime di degenza diurna e documentate da cartella clinica con scheda di dimissione ospedaliera per prestazioni di carattere diagnostico, terapeutico o riabilitativo che non richiedono la necessità di Ricovero ma, per loro natura e complessità l’esigenza di un regime di assistenza medica ed infermieristica continua.
Difetto fisico/malformazione: alterazione/imperfezione/mancanza di un organo o di un apparato congenito ovvero verificatosi nel corso dello sviluppo fisiologico, che sia noto o evidente o diagnosticato in epoca antecedente alla stipula del contratto.
Disdetta: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.
Documentazione sanitaria: gli originali della cartella clinica e/o di tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci).
D.P.R.: il decreto del presidente della Repubblica.
Ebbrezza alcolica: la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.
Équipe medica: Gruppo di medici della Struttura Organizzativa reperibili 24 ore su 24, tutti i giorni dell'Anno.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estero: Mondo intero, con esclusione dei Paesi ove sussistano situazioni di guerra dichiarata o no.
Estorsione: impossessamento di Cose altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene tale da indurre la stessa a consegnare le Cose.
Fabbricato: l’intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono compresi parquets, tappezzerie e moquettes facenti parte della proprietà del Fabbricato. Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di Fabbricato in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti del Fabbricato costituenti proprietà comune. I fabbricati sono suddivisi nelle seguenti quattro classi:
- Prima Classe: Fabbricato con strutture portanti verticali, Solai, pareti esterne e Tetto in materiali Incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l’armatura del Tetto in legno. A questi effetti, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante al Tetto;
- Seconda Classe: Fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del Tetto in materiali Incombustibili; Solai od armatura del Tetto comunque costruiti;
- Terza Classe: Fabbricato con strutture portanti verticali in materiali Incombustibili; Solai, pareti esterne e Tetto comunque costruiti;
- Quarta Classe: Fabbricato comunque costruito.
Familiari: Il coniuge o il convivente; i discendenti, gli ascendenti e gli affini entro il secondo grado di parentela per l'Assicurato, purché conviventi.
Franchigia: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato
Furto: sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.
Immobilizzazione: stato temporaneo di incapacità fisica, totale o parziale, a svolgere le proprie occupazioni a causa di fratture scheletriche o lesioni capsulo-legamentose che richiedono, a seguito di prescrizione medica, l’applicazione di un mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno, costituito da: fasce, docce, apparecchi gessati o altro tutore di contenzione comunque immobilizzante, la cui applicazione e rimozione sia effettuata esclusivamente in Istituti di cura da personale medico. Rimangono pertanto esclusi i mezzi di contenzione amovibili e tutti i tutori preconfezionati.
Implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi. Non è considerato Incendio la semplice bruciatura senza sviluppo di fiamma.
Incidente: Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale.
Incombustibili: le sostanze che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, secondo le risultanze del Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di Sinistro.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una Invalidità permanente, una inabilità temporanea e/o una delle altre prestazioni garantite dalla Polizza.
Intervento chirurgico: atto medico avente una diretta finalità terapeutica, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti, ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa, nonché le riduzioni incruente di fratture o lussazioni. Sono considerati interventi chirurgici anche gli accertamenti diagnostici invasivi, intendendo come tali quelli che comportano il prelievo cruento di tessuti per indagini istologiche e quelli che comportano una cruentazione dei tessuti per l’introduzione di idoneo strumentario all’interno dell’organismo.
Invalidità permanente: perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro indipendentemente dalla sua professione.
Invalidità Permanente specifica: perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell’Assicurato all’esercizio della propria professione dichiarata in Polizza.
Istituto di Cura: gli ospedali, le cliniche, le case di cura e gli istituti universitari, pubblici o privati, regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera. Per essere considerati tali, gli Istituti di Cura devono inoltre essere permanentemente sotto la direzione ed il controllo di un medico, devono disporre di adeguate attrezzature diagnostiche e terapeutiche e devono svolgere la loro attività secondo metodi scientifici riconosciuti e sulla base di una documentazione clinica completa comprensiva della Scheda di Dimissione Ospedaliera. Agli effetti contrattuali, non sono considerati Istituti di Cura: gli stabilimenti termali; le strutture che prestano prevalentemente cure con finalità dietologiche e di medicina non convenzionale; gli ospedali, le cliniche e le case di cura per Convalescenza o per lunga degenza; le strutture di soggiorno per anziani o per la cura di malati cronici.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Lastre antisfondamento: lastre costituite da più strati di vetro accoppiati tra loro con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, il tutto avente uno spessore non inferiore a 6 mm; oppure costituite da uno strato di materiale sintetico (policarbonato).
Limite di indennizzo: xxxxxxx xxxxxxx, al lordo di eventuali franchigie/scoperti, dovuto dalla Società per un singolo Sinistro o, quando precisato, a più sinistri verificatisi in un periodo di tempo.
Luogo dell’Assistenza: Località ove si trova l'Assicurato, presso la quale la Società è chiamata a erogare le coperture previste.
Macchine elettroniche: si considerano “elettroniche” le apparecchiature e gli impianti che funzionano a “corrente debole”, vale a dire che utilizzano l’energia elettrica non per ottenere altre energie di alto rendimento (ad esempio i motori elettrici), ma per ricavare delle prestazioni (velocità e precisione nell’elaborazione dei dati, fedeltà di riproduzione di suoni e immagini, sensibilità nelle segnalazioni ecc.). Rientrano nelle apparecchiature e negli impianti a “corrente debole”, tra gli altri: sistemi elettronici per elaborazione dati (SEED), macchine per scrivere e per calcolare, fotocopiatrici, impianti telefonici e citofonici, telescriventi, fax, apparecchiature per ricerca personale, apparecchi radio – televisivi, audio – video registratori, apparecchiature HI.-FI., proiettori di diapositive, lavagne luminose, apparecchiature cinematografiche in genere, apparecchiature ed impianti elettromedicali per diagnosi, terapia e medicina generale, impianti ed apparecchiature per misurazione, controllo, prove, regolazione, rilevazione (bilance e registratori di cassa elettronici, impianti di allarme, ecc.) ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività esercitata esclusi i telefoni cellulari.
Macchine ad impiego mobile: gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile sempreché per natura e costruzione essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in Polizza e che tale trasporto sia necessario per il loro utilizzo professionale (quali, ad esempio: notebook, tablet) esclusi i telefoni cellulari. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malformazione: deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o (parti) di suoi organi con origine o predisposizione prenatale. Ha origine genetica oppure ambientale come anomalia dello sviluppo embrionale.
Massimale: la massima esposizione convenuta in Polizza fino alla quale la Società è tenuta a prestare la garanzia assicurativa. Mezzi di prova: qualsiasi elemento che dimostra la verità di un'affermazione o di un fatto (ad es. testimonianza, documento ecc…). Periodo di assicurazione - Annualità assicurativa:
- in caso di Polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa;
- in caso di Polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale.
I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.
Polizza: documento che prova l’esistenza del contratto assicurativo.
Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell’assicurazione.
Prestazione di Assistenza (o Prestazione): L’aiuto che la Società mette a disposizione dell’Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato. L’aiuto consiste in un “fare” (aiuto in natura o in denaro), mai in un “dare” (indennizzo).
Primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale.
Rapina: sottrazione o consegna di Xxxx, mediante violenza o minaccia alla persona.
Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale.
Recupero di somme: il diritto dell’assicuratore di richiedere le somme anticipate per la risoluzione della lite. Spettano invece all’Assicurato il Risarcimento e le somme a titolo di capitali ed interessi.
Regola proporzionale: se l’assicurazione copre solo una parte del valore che le Cose assicurate avevano al momento del Sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione alla parte suddetta (Art. 1907 del Codice Civile).
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.): responsabilità derivante da Infortunio sofferto dagli addetti al servizio del Fabbricato in rapporto di dipendenza ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.): Responsabilità derivante da un fatto che involontariamente cagiona ad altri un danno ingiusto ed obbliga colui che lo ha compiuto a risarcire il danno.
Ricovero: degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in Istituto di Cura.
Risarcimento diretto: nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'Articolo 150 del codice delle assicurazioni, è la procedura di rimborso assicurativo che dal 1º febbraio 2007 in caso d'Incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o parzialmente non responsabili) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore. Riguarda i sinistri nei quali siano coinvolti non più di due veicoli a motore, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di X. Xxxxxx o nello Stato Città del Vaticano), con danni a Cose e lesioni personali al conducente non superiori ai nove punti di Invalidità permanente.
Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.
Scasso: forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le Cose assicurate, tali da causare l’impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del Sinistro. È considerato Scasso il forzamento di tapparelle o serrande purché siano chiuse con xxxxxxxxx o altri congegni idonei a bloccarne l’apertura.
Scoperto: percentuale applicabile all’ammontare dell’Indennizzo che per ogni Sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione.
Sforzo: impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, messe in atto dall’Assicurato - anche volontariamente - che esorbitano per intensità dalle proprie ordinarie abitudini di vita e di lavoro.
Sinistro: verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: l’Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Spese di resistenza: spese per resistere in giudizio per danni extracontrattuali
Struttura Organizzativa: Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature e ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza.
Struttura Sanitaria: L’Istituto di Cura o la clinica di Ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.
Subappaltatore: la persona fisica o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto l’esecuzione di una parte dei lavori.
Terremoto: movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo Sinistro”.
Tetto: l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.
Valore a nuovo: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.
Valore allo stato d’uso: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
Valore intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell’Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).
Valori: denaro, Xxxxxx xxxxxxx, carte di credito, titoli di credito in genere, certificati azionari e obbligazionari, gioielli e preziosi in genere.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Il Direttore Generale (Xxxxxx Xxxxxxx)
Ed. UnipolSai 09/2018
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE
3. INFORTUNI
Art. 3.1 Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme convenute nel contratto nonché alle condizioni che seguono, ed in relazione alle prestazioni di cui all'Art. 3.9 (garanzie prestate) ad alle Condizioni Speciali e Particolari, ad indennizzare i danni subiti dall'Assicurato in conseguenza, diretta ed esclusiva, di infortuni inerenti agli eventi garantiti. Qualora venga predisposto un testo aggiuntivo che integri o deroghi il presente articolo in modo tale che la descrizione dell’oggetto dell’assicurazione risulti diversa da quanto disciplinato dagli art. 3.2 e 3.5 della Sezione Infortuni – in quanto delimitata ad un particolare ambito di garanzie – resta inteso che la copertura prestata sarà riferita agli eventi specifici di tale rischio.
Art. 3.2 Eventi garantiti: Infortuni da attività professionale: vedi Condizioni Speciali Scuole
La garanzia assicurativa riguarda i danni subiti dall’Assicurato in conseguenza, diretta ed esclusiva, di infortuni occorsi nell'esecuzione di attività come all’art. 2 Condizioni Speciali Scuole.
Art. 3.3, 3.4, 3.5: annullati
Art. 3.6 Parificazione ad infortunio Sono considerati infortuni:
l'asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione involontaria da assorbimento di sostanze; l’annegamento; l’assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; la folgorazione; le affezioni ed avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti con esclusione della malaria e malattie tropicali; le lesioni
muscolari determinate da sforzo, con esclusione dell'infarto; le ernie traumatiche o da sforzo, con le limitazioni di cui all’Art. 2.7 delle Norme per la liquidazione dei sinistri Infortuni; la rottura sottocutanea dei tendini, con l’esclusione di quella riguardante la cuffia dei rotatori. Gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.
Art. 3.7 Estensioni
Sono altresì indennizzabili:
gli infortuni cagionati con colpa grave dell'Assicurato, imperizia e negligenza, nonché quelli cagionati da tumulti popolari, sommosse, atti terroristici e violenti in genere ai quali l’Assicurato non abbia partecipato attivamente; gli infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni, a parziale deroga dell'Art. 1912 del Codice Civile. Resta convenuto che la presente estensione è operante per i casi di morte e invalidità permanente e che la Società corrisponderà un importo massimo pari al 50% dell'indennizzo dovuto a termini di polizza nei limiti fissati all’art. 6 Condizioni Speciali Scuole; Servizio militare di leva: abrogato. Gli infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei su aeromobili da chiunque eserciti, esclusi:
il lavoro aereo e attività pericolose del volo
i viaggi aerei su aeromobili eserciti da aeroclub;
i viaggi aerei comunque effettuati, con alianti, motoalianti, aerostati, dirigibili.
La copertura inizia dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa al momento in cui ne è disceso. Gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, occupazione e invasione militare che l’Assicurato subisca fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per un massimo di quattordici giorni dall'insorgere di tali eventi, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello Stato estero; danno estetico -vedi Cond. Spec. Scuole, art. 3/f - Gli infortuni derivanti dalla pratica dell'attività sportiva, comprese le relative prove ed allenamenti, degli sports autorizzati nei piani programmati scolastici nonché quelli avvenuti nei conviti al di fuori delle attività scolastiche, ma a quesiti ultimi si attribuiscono le prestazioni previste per gli stages, come indicato nelle Condizioni Speciali Scuole articolo 4.
Art. 3.8 Rischi esclusi dall’assicurazione
Salvo quanto ammesso dalle Condizioni Speciali Scuole. L’assicurazione non è operante per:
gli infortuni causati da reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, dalla sua partecipazione attiva a tumulti popolari, sommosse, atti violenti in genere; gli infortuni occorsi all'Assicurato alla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se lo stesso è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; gli infortuni occorsi all'Assicurato alla guida di aeromobili, nonché quelli occorsi in qualità di membro dell'equipaggio; gli infortuni occorsi all'Assicurato in conseguenza di: ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ed intossicazioni da essi derivanti; le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e di cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile; gli infortuni causati da guerra, insurrezione, occupazione e invasione militare, salvo quanto stabilito all’Art. 3.7 lett. e); attività specifiche del servizio militare, durante l’arruolamento per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale; le conseguenze dirette ed indirette derivanti dallo sviluppo comunque insorto di energia nucleare o di radioattività; le conseguenze dirette e indirette derivanti da sostanze biologiche o chimiche quando non siano utilizzate per fini pacifici; gli infortuni derivanti dalla pratica dell'attività sportiva, fatto salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali Scuole art: 2/6.
Ed inoltre l’assicurazione non è operante per i casi:
relativi a conseguenze dirette di malattie, difetto fisico, malformazione, stati patologici insorti, diagnosticati o curati o che hanno causato sintomi anteriormente alla stipulazione del contratto; conseguenti a malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi le patologie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive; necessari alla correzione o all’eliminazione di difetti fisici congeniti; riguardanti terapie della fecondità, della sterilità e/o dell'impotenza, nonché l’aborto non terapeutico e le sue eventuali conseguenze; riguardanti malattie croniche in istituti sanitari di lunga permanenza (cronicari, case di riposo, ecc.) ancorché qualificate come Istituti di cura; necessari alle cure odontoiatriche e delle paradontopatie, salvo quanto previsto nelle Cond. Speciali Scuole; riguardanti gli stati patologici correlati all'infezione H.I.V., salvo quanto stabilito dalle Condizioni Speciali Scuole, art. 3/b-2; riguardanti le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva dovuti a conseguenza diretta di infortunio o di intervento demolitivo indennizzabile a termini di polizza); riguardanti le prestazioni e le terapie in genere con finalità dietologica nonché prestazioni e terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale (D.M dell'8/11/1991 pubblicato sulla G.U. 262) quali per esempio le omeopatiche, fitoterapiche e le cure dimagranti in genere.
Art. 3.9 Garanzie prestate:
vedi Condizioni Speciali Scuole
Art. 3.10 Infortuni derivanti dalla pratica di attività sportive (comprese le relative prove ed allenamenti) Annullato. Vedi Condizioni Speciali Scuole Art. 2/b
4. SEZIONE MALATTIA: abrogato.
5. CONDIZIONI PARTICOLARI CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA POLIZZA IN GENERALE (operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza)
Limitazione dell’assicurazione agli infortuni extraprofessionali (cod. 1) annullato. Limitazione dell’assicurazione agli infortuni professionali (cod. 2): vedi Condizioni Speciali Scuole. La garanzia assicurativa riguarda esclusivamente i soli infortuni derivanti da attività prof. come descritti all’Art. 1.2
Assicurazione per l’infortunio del quale sia civilmente responsabile il Contraente (cod. 14): annullato Assicurazione in base all’ammontare delle retribuzioni (cod. 21): annullato
Estensione agli “sport ad alto rischio”: annullato
Limitazione dell’assicurazione Infortuni “in itinere” annullato CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL CASO MORTE
Raddoppio dell’indennità assicurata in caso di morte da circolazione stradale (cod. 47)
La Società, nel limite di esborso massimo complessivo di Euro 400.000,00 per ogni infortunato, corrisponderà il doppio dell’indennità prevista per il caso di morte per infortuni causati dalla circolazione stradale e subiti dagli Assicurati nella loro qualità di: conducenti, abilitati a norma delle disposizioni in vigore, di qualsiasi mezzo pubblico o privato; trasportati, su mezzi di locomozione pubblici o privati, a condizione che tali mezzi siano abilitati al trasporto di persone; pedoni, limitatamente agli infortuni subiti per effetto della circolazione di veicoli. Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse, gare, allenamenti e prove.
Qualora il doppio dell’indennità, comprensivo del capitale base e del raddoppio, superi Euro 400.000,00, la Società non potrà corrispondere in ogni caso, per ogni infortunato, somme superiori a detta cifra. Resta fermo in ogni caso il limite previsto all’art. 2.14 (limite di indennizzo per sinistro collettivo). La clausola cod. 47 (raddoppio dell’indennità assicurata in caso di morte da circolazione stradale), non è applicabile a quanto già regolato da Condizioni Speciali Scuola, art. 4/a.
CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA INVALIDITA’ PERMANENTE
TABELLA INAIL garanzia facoltativa, operante solo se indicato il cod. 3 nella "Parte B" del contratto. La tabella Ania per la determinazione dell'invalidità permanente si intende sostituita dalla tabella di cui al D.L. 12/07/2000.
LIMITAZIONE INDENNIZZO INFORTUNI: nel caso in cui per lo stesso sinistro indennizzabile a termini di polizza infortuni venga richiesto indennizzo anche in ambito di polizza
R.C.T. abbinata codice 21087, l’intero importo liquidabile a definizione del sinistro infortuni sarà erogato al 50%.
CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA INVALIDITA’ TEMPORANEA: annullato CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL RICOVERO
OSPEDALIERO DA INFORTUNIO: sostituito da Condizioni Speciali Scuole.
Indennità per immobilizzazione a seguito di infortunio: testo abrogato Xxxx Xxxxxxxxxx Speciali Scuole.
Indennità aggiuntiva per grandi ricoveri conseguenti ad infortunio: testo abrogato Vedi Condizioni Speciali Scuole. CONDIZIONI SPECIALI
A.1) Assicurazioni di gruppo: se il contratto è stipulato per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dallo art. 1891 Codice Civile.
A.2) Commorienza di coniugi – somma assicurata a fa vore dei figli minorenni orfani: vedi Condizioni Speciali Scuole art. 3/b3
A.3) Rischio “in itinere”: la garanzia assicurativa, anche se il contratto è stato stipulato esclusivamente per gli infortuni derivanti da attività professionale, vale durante il percorso dell'Assicurato dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa percorrendo il tratto più breve anche con gli ordinari mezzi di locomozione.
CONDIZIONI SPECIALI SCUOLE INFORTUNI
Art. n. 1 Cond. Spec. Scuole
La presente assicurazione Infortuni é prestata a favore degli alunni e/o del Personale in servizio e di ogni Operatore autorizzato dall'Istituzione Scolastica, dei Genitori o di chi ne fa le veci in quanto membri degli Organi Collegiali o presenti nelle strutture scolastiche per l'espletamento delle attività proprie della scuola.
Art. n. 2 Cond. Spec. Scuole
L'assicurazione vale per gli infortuni subiti durante le attività esplicitamente programmate, deliberate autorizzate e organizzate dall’Istituzione Scolastica. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
• durante le ore di lezione, di ricreazione, di mensa, di recupero, di attività tecnico - scientifica con attrezzature varie, compresi i laboratori di informatica, fisica, chimica e altri;
• durante le lezioni di Educazione Fisica e avviamento alla pratica sportiva, gli allenamenti, le gare dei Giochi della Gioventù, dei Campionati Studenteschi e di ogni attività sportiva deliberata dagli Organi Collegiali, sempre che tali attività siano svolte con la sorveglianza del Personale Scolastico o degli Istruttori propri della disciplina;
• durante l'espletamento di tutte le attività ricreative, ginnico-sportive, quelle complementari aventi carattere integrativo e extra curriculare nonché quelle di pre- scuola o dopo-scuola approvate dagli Organi Collegiali e svolte con personale idoneo, anche non scolastico;
• durante l'effettuazione delle attività proprie dei Conservatori di musica, delle Accademie d’arte, di danza, di arte drammatica;
• in occasione di uscite didattiche, viaggi e visite d'istruzione, anche presso musei, scavi, cantieri, aziende e laboratori, con l'esclusione di esperimenti o prove pratiche dirette non esplicitamente programmati e autorizzati; nonché dei viaggi d'istruzione anche in ambito di interscambi culturali, dei corsi di aggiornamento sia in Italia che all'estero, anche per via aerea o marittima con mezzi in servizio regolare di linea. Tali attività devono sempre prevedere l'autorizzazione dell'Organo Collegiale o del Capo d’Istituto. Gli elenchi dei partecipanti, conservati dalla Scuola, saranno esibiti su richiesta della Compagnia Assicuratrice.
La partecipazione ad attività sportive nei viaggi di istruzione, in particolare gli sports della neve (settimane bianche, etc.), da inquadrarsi quale avviamento alla pratica sportiva, deve essere prevista in una programmazione dettagliata, al di fuori della quale – qualora cioè le attività sportive non siano ascrivibili ad attività scolastiche - vi è decadenza della garanzia assicurativa e conseguente perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
L'assicurazione è valida anche in occasione di assemblee studentesche che si svolgono in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni di Xxxxx.
Si intendono inefficaci le garanzie assicurative in tutti i casi di occupazione non autorizzata degli edifici pubblici e loro pertinenze. In quest'ultimo caso restano operanti le coperture per il Personale e gli Alunni della Scuola in attività stabilite con approvazione del Capo d'Istituto.
in occasione dei trasferimenti esterni ed interni connessi con lo svolgimento di tutte le suddette attività effettuati con mezzi pubblici o privati, previa autorizzazione dell'Organo Collegiale o del Capo d'Istituto.
Art. n. 3 Cond. Spec. Scuole
Massimali come da offerta-capitolato:
a) Caso Morte (vedi tabella)
a.1) Spese trasporto e onoranze funebri (vedi tabella)
b) Invalidità Permanente (vedi tabella)
Con il massimo per persona di Euro (vedi tabella).
L'invalidità permanente accertata pari o superiore al 45%, sarà considerata totale (100%), corrispondendo, pertanto, l’intero massimale, fatto salvo quanto stabilito nelle C.G.A.. Qualora per lo stesso infortunio, sia presente indennizzo INAIL, tutte le somme previste all’art. 3b) -condizioni speciali- saranno erogate al 50%.
b-1) Invalidità Permanente maggiorata:
Qualora un infortunio indennizzabile ai sensi di polizza determini alla persona assicurata, una invalidità permanente di grado non inferiore al 75%, l'Impresa in aggiunta all'indennità liquidabile a termini di polizza per l'invalidità permanente, mette a disposizione dell'Assicurato una ulteriore indennità di Euro (vedi tabella). La presente garanzia è esclusivamente a favore degli alunni.
b-2) Contagio HIV da Infortunio: (vedi tabella)
La copertura è valida anche nell’eventualità di H.I.V. (sieropositività), conseguente a fatto accidentale (infortunio) verificatosi durante le attività scolastiche, che determini postumi invalidanti da accertarsi entro tre anni dall’evento. L’indennizzo correlato alla presente copertura sarà calcolato come da tabella descritta al punto precedente b) e verrà corrisposto solo in caso di esclusione di indennizzo in ambito di polizza R.C.T. abbinata, conv. 21087.
b-3) Indennità Xxxxxx xxxxxx: (vedi tabella)
L’indennizzo spettante a figli minori orfani di entrambi i genitori verrà calcolato nel caso di invalidità accertata di grado pari o superiore al 75%, al doppio delle somme indicate nel precedente comma b).
Non si darà luogo agli indennizzi previsti al comma b-1).
c) Spese mediche da Infortunio
c-1) € (vedi tabella) per spese mediche, cliniche, oculistiche, odontoiatriche, farmaceutiche, ticket compresi.
Cure fisioterapiche nel limite del massimale se prestate durante un ricovero, col limite di Euro (vedi tabella) se prestate ambulatorialmente da personale abilitato. Acquisto, noleggio, riparazione di tutori, carrozzelle ortopediche o di altri presidi prescritti dai sanitari, compreso apparecchi e protesi acustiche, odontoiatriche, apparecchi ortodontici con il limite di Euro (vedi tabella), quando trattasi di strumenti già in uso all’infortunato. Trasporti con ambulanza o altro mezzo sanitariamente attrezzato con il limite di Euro (vedi tabella). Rette di degenza e spese mediche a seguito di intervento chirurgico: qualora l'infortunato non si avvalga o si avvalga parzialmente del S.S.N., le spese sostenute a carico dello stesso, saranno rimborsate al 60% con il massimo di Euro (vedi tabella) salvo che non si dimostri l'impossibilità dell'intervento da parte
del S.S.N. Qualora l’infortunio indennizzabile a termini di polizza necessiti di degenza ospedaliera, per almeno 60 gg. consecutivi a seguito di intervento chirurgico, il massimale di spese mediche si intende raddoppiato. Il rimborso spese viene effettuato a cura ultimata, dopo la presentazione delle relative notule, distinte e ricevute di pagamento in originale, debitamente quietanzate; è sempre necessaria prescrizione medica. Sono ammesse a risarcimento le spese sostenute, documentate, non oltre due anni dalla data dell’infortunio. Gli originali delle ricevute presentati dall’Assicurato, a sua richiesta, vengono restituiti, previa apposizione della data di liquidazione e dell’importo rimborsato. Per le spese sostenute all'estero il rimborso sarà effettuato in Italia ed in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi. Altre assicurazioni per spese mediche: nel caso in cui gli Assicurati fruiscano di copertura assicurativa privata per il rimborso delle spese mediche, la garanzia di cui alla presente polizza vale solo per le spese non rimborsabili dalla predetta Società Assicuratrice.
Estensione: entro il massimale di c-1) per spese di primo intervento medico a seguito di patologia non infortunistica improvvisa e imprevedibile che necessiti di soccorso immediato; sono rimborsabili le spese sostenute per gli interventi nelle prime 24 ore dalla manifestazione patologica (salvo quanto previsto all’art. 12 a) e c).
c-2) Euro (vedi tabella)
per danni a occhiali o lenti portati in base a prescrizione sanitaria e danneggiati a seguito d’infortunio durante le attività scolastiche, con il massimo dell’80% del valore se acquistati oltre sei mesi prima, col massimo del 60% se oltre dodici mesi.
In assenza di attestazione del valore di occhiali o lenti danneggiati, sarà indennizzato al 50% del valore di quelli nuovi, ma con il limite di (vedi tabella).
per i danni materiali e diretti subiti da lenti da vista e relative montature esclusivamente in uso agli ALUNNI, anche non a seguito di infortunio, per qualsiasi evento accidentale occorsi nell’ambito delle strutture scolastiche, nonché durante tutte le attività interne. L’assicurazione è prestata, con il limite per anno assicurativo e sottolimite singolo sinistro e per persona di (vedi tabella).
c-3) rimborso per spese odontoiatriche, senza sottolimiti per dente, su presentazione di documentazione di spesa, oppure, purché dalla certificazione medica si evinca che la cura deve essere procrastinata oltre un anno dall’infortunio a causa dell’età dell’Assicurato, anche su base di preventivo di spesa dell’odontoiatra dell’Assicurato secondo gli attuali prezzi di mercato, limitatamente all’applicazione di una sola protesi o terapia odontoiatrica.
Sono altresì rimborsabili le spese sostenute per un massimo di tre rifacimenti o ricostruzioni provvisorie estetiche di ciascun elemento dentale danneggiato (massimo una cura ogni tre anni, per dente sino all'età di 18 anni), nonché le spese sostenute per la prima protesi (non le successive) purché applicata entro tre anni dalla data di infortunio. Nel caso in cui, a parere medico espresso a richiesta in consulto con i Medici della Società, per l'età giovanile dell'Assicurato, non sia possibile applicare la prima protesi nei tre anni successivi l'infortunio, l'Assicurato potrà chiedere che vengano rimborsate, una sola volta, ora per allora, le spese riconosciute necessarie. Le spese odontoiatriche per cure provvisorie pagate anticipatamente su preventivo dello specialista verranno calcolate entro i limiti dei costi previsti dal tariffario ANDI 2009.
DIARIA
c-4) Euro (vedi tabella) per danni conseguenti ad infortunio a indumenti, biciclette e strumenti musicali durante l’attività scolastica.
c-5) trasporto casa-scuola: fino ad Euro (vedi tabella), con il massimo di Euro (vedi tabella) al giorno, effettuato con qualsiasi mezzo, anche privato, se l'Assicurato è portatore di gesso o apparecchio immobilizzante fisso agli arti inferiori con prognosi di almeno 30 giorni, a seguito di lesione fratturativa.
c-6) trasporto casa – luogo di cura effettuato dai genitori o, comunque, privatamente: è previsto un rimborso forfettario fino a Euro 500,00, purché documentato il percorso, calcolando per le autovetture Euro 0,20/km.
c-7) Indennità da assenza per Infortunio
Nel caso in cui l’Alunno assicurato, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, sia rimasto assente dalle lezioni per più di 20 giorni scolastici consecutivi e non abbia presentato alcuna spesa, viene riconosciuta una liquidazione forfettaria di Euro (vedi tabella), in assenza di altri indennizzi.
c- 8) Anticipo rimborso spese
In deroga di quanto previsto al punto c1) dell’art. 3 si stabilisce che:
accertato ai sensi di polizza il diritto all’indennizzabilità del sinistro, l’Assicurato può richiedere un acconto per le spese sostenute e documentate, anche prima della definizione del sinistro stesso, purché la somma richiesta in anticipo non sia inferiore a Euro 300,00 e fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per ogni evento.
Alla chiusura del sinistro, in base ai massimali previsti, si procederà quindi a liquidare ad integrazione, l’eventuale rimanenza di spese indennizzabili. c- 9) Borsa di studio per commorienza genitori
A seguito di infortunio determinato dal medesimo evento, che abbia causato la morte di entrambi i genitori dell’allievo assicurato, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma di Euro (vedi tabella), una tantum, quale borsa di studio per il completamento del regolare corso di studi fino al diploma di scuola media superiore. In caso di pluralità di figli assicurati, la somma verrà ripartita in parti uguali. La borsa di studio ripartita negli anni di studio, verrà sospesa nel caso di sospensione degli studi.
c-10) Recovery hope
(recupero sperato – coma continuato)
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’allievo assicurato entrasse in stato di coma (con l’esclusione di coma farmacologico) e lo stato di coma perdurasse per almeno 100 giorni, la Società pagherà agli aventi diritto, un indennizzo alternativo e sostitutivo di quanto previsto in polizza, pari al massimale e le modalità previste per il caso morte. La Società riconoscerà a favore e all’atto in cui sarà effettuata la scelta da parte del beneficiario, il pagamento dell’indennizzo che sarà unico alternativo e sostitutivo di ogni altro indennizzo previsto dalla presente polizza.
d) Indennità giornaliera da ricovero o day hospital a seguito di Infortunio:
Euro (vedi tabella) se gli indennizzi per altre garanzie infortuni non superano Euro 500,00; Euro 50,00 se gli indennizzi per altre garanzie infortuni superano Euro 500,00.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx: senza limiti, nei termini legali di prescrizione.
e) Diaria da immobilizzazione:
Qualora l'infortunio renda necessaria una terapia mediante gessatura o apparecchiatura immobilizzante fissa, con l'esclusione di bendaggi elastici o semirigidi, l'Assicurato avrà diritto a percepire una diaria nelle seguenti modalità:
Euro (vedi tabella) per ogni giorno di assenza da scuola, per un massimo (vedi tabella)
Euro (vedi tabella) per ogni giorno di presenza a scuola per un massimo (vedi tabella).
f) Danno estetico: Euro (vedi tabella)
Nel caso l'infortunato abbia avuto come conseguenza dell’infortunio un danno estetico al viso, la Società rimborserà fino al massimale convenuto le spese mediche, con esclusione di quelle odontoiatriche, sostenute entro due anni dall'evento, per eliminare o limitare il danno stesso, secondo modalità indicate da art. 3 lett c.1).In caso di impossibilità di intervenire entro il suddetto periodo, la Società riconoscerà a titolo forfettario la somma di Euro 500,00 una volta avuto riscontro medico del danno estetico. Qualora per l'età giovane dell'assicurato ed a seguito di parere medico espresso: non fosse possibile intervenire chirurgicamente oppure l'intervento apportato non sia stato integralmente risolutivo; la Società si impegna a riconoscere all'Assicurato il danno biologico cicatriziale residuale accertato in base alla tabella INAIL D. Lgs. n. 38/2000. L'indennizzo sarà calcolato moltiplicando la percentuale di invalidità permanente accertata a titolo di danno biologico cicatriziale per la somma assicurata prevista Art. n. 3 cond. Spec. Scuole per l’Invalidità permanente per infortunio" in funzione della formula scelta fino ad al massimo (vedi tabella).
g) Mancato guadagno del genitore: Euro (vedi tabella)
Qualora si renda necessaria l'assistenza all'Alunno infortunato e il Genitore o chi ne fa le veci si assenti dal lavoro, come da certificazione del datore di lavoro o subisca, quando lavoratore autonomo, l'interruzione dell'attività come da certificazioni opportune e ineccepibili, si garantisce un indennizzo per il mancato guadagno entro il massimale pattuito, con il limite giornaliero di Euro (vedi tabella).
Garanzia valida solo per Alunni minorenni.
h) Rimborso lezioni private e annullamento corsi: (vedi tabella)
Nel caso di assenza per infortunio che si protragga per oltre 25 giorni, saranno rimborsate le spese documentate per lezioni private di recupero entro il limite di Euro 1.000,00.
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato fosse impossibilitato a frequentare corsi e/o attività sportive a carattere privato, producendo fatture quietanzate che ne attestino il diritto, sarà rimborsata la quota di costo relativa al periodo di fruizione, nel limite di Euro 200,00 per persona e di Euro 1.000,00 per anno.
i) Perdita anno scolastico per Infortunio: Euro (vedi tabella)
Qualora, a seguito di infortunio verificatosi nell'ultimo quadrimestre o trimestre scolastico, l'Alunno assicurato fosse impossibilitato a concludere l'anno scolastico, come certificato da visita Medico - Legale e, di conseguenza, si trovasse nella condizione di perdere l'anno, su specifica delibera dell'Organo Collegiale, la Società riconoscerà a titolo forfettario la somma di Euro (vedi tabella). Ai fini della riscossione di tale somma, l'Assicurato esibirà una scheda di valutazione scolastica, dove non dovranno comparire più di quattro discipline insufficienti nel precedente trimestre o quadrimestre, pena la decadenza del diritto all'indennità. L'erogazione della somma avverrà entro il primo trimestre o quadrimestre dell'anno di recupero, a seguito di attestazione di frequenza regolare, da parte dell'Istituto Scolastico.
l) Invalidità permanente da malattia
- caso poliomielite - Massimale: (vedi tabella)
- caso Meningite celebro spinale: Massimale: (vedi tabella)
- caso Epatite virale: Massimale: (vedi tabella)
- caso AIDS: Massimale: (vedi tabella)
La garanzia è prestata per il caso in cui la poliomielite si manifesti dopo il 90° giorno successivo all’effetto dell’assicurazione e comunque non oltre la cessazione del presente contratto, e determini una invalidità permanente di grado superiore al 25%. Sarà corrisposta indennità per le conseguenze dirette ed esclusive della patologia denunciata, obbiettivamente constatabile e che sia indipendente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Il grado di invalidità permanente viene determinato quando per effetto della remissione della malattia le menomazioni risultino: stabili, quantificabili e a esito non infausto a giudizio medico.
La liquidazione dell’indennizzo verrà effettuata, sempre che sia stato accertato un grado superiore al 25% con le seguenti modalità:
A | L. | A | L | A. | L. | A. | L | A | L. |
26 | 2 | 35 | 20 | 44 | 38 | 53 | 59 | 63 | 86 |
27 | 4 | 36 | 22 | 45 | 40 | 54 | 62 | 63 | 89 |
28 | 6 | 37 | 24 | 46 | 42 | 55 | 65 | 64 | 92 |
29 | 8 | 38 | 26 | 47 | 44 | 56 | 68 | 65 | 95 |
30 | 10 | 39 | 28 | 48 | 46 | 57 | 71 | 66 e oltre | 100 |
31 | 12 | 40 | 30 | 49 | 48 | 58 | 74 | ||
32 | 14 | 41 | 32 | 50 | 50 | 69 | 77 | ||
33 | 16 | 42 | 34 | 51 | 53 | 60 | 80 | ||
34 | 18 | 43 | 36 | 52 | 53 | 61 | 83 |
A:= Accertata; L.:= Liquidata
m) Kasko a lenti e montature a scuola
L’assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti subiti da lenti da vista e relative montature in uso all’Assicurato in conseguenza di urti accidentali occorsi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività interne, senza limiti di orario, organizzate, e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica. Questa estensione di copertura, è prestata fino alla concorrenza della somma prevista dalla combinazione di garanzia prescelta ed indicata nella scheda capitolato. Detto limite è fissato per Assicurato, per sinistro e per anno.
DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI
La Società non indennizza l’Assicurato per i danni: a) avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, utilizzo di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche, biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; b) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine. c) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a qualsiasi attività sportiva avente carattere professionistico o semiprofessionistico; d) ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; e) determinati da dolo dell’Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; f) derivanti da smarrimento, negligenza od incuria dell’Assicurato, perdita del bene, furto; g) i sinistri verificatisi durante il tragitto dall'abitazione (intendendosi per tale l’abitazione dell’Allievo/Studente o di persone che abbiano in custodia, sia pure temporaneamente, l’Assicurato medesimo) alla struttura (scuola o altro) e viceversa (rischio in itinere).
Art. n. 4 Cond. Spec. Scuole
Stages e alternanza scuola – lavoro – corsi – altre attività.
Le garanzie prestate con la presente polizza comprendono le attività svolte durante gli stages, anche di alternanza scuola-lavoro e di volontariato, approvati dagli Organi Collegiali per tutta la durata (garanzia estesa 24 ore) in Italia e all'Estero, nonché dei corsi surrogatori, dei corsi serali (CTP EDA) e dei corsi che rientrino nei P.O.F. o P.O.N. o siano comunque approvati dall’Istituzione Scolastica e i cui partecipanti abbiano registrato il proprio nominativo sugli appositi registri conservati presso l’Istituto Scolastico. Nell’ambito di attività che rientrano nei progetti approvati, comprese le attività occasionali autorizzate, per i Corsisti – discenti, docenti e operatori – che non rientrino nel novero di alunni e personale paganti la polizza Pluriass Scuola, la quota individuale prevista è al 50% della quota stabilita per gli alunni delle lezioni curriculari. La copertura può essere estesa alle attività degli stages post-diploma e dei “centri o campi estivi” progettati ed approvati dagli Organi Collegiali. Per quest'ultima garanzia, l'Istituto Scolastico fornirà elenchi nominativi dei partecipanti non a registro, che verseranno la stessa quota degli alunni frequentanti l’anno scolastico in corso.
I massimali garantiti per le coperture descritte nel presente articolo, si riferiscono ai casi di Morte, Invalidità Permanente e Indennità da Ricovero ridotti del 50% nelle somme di cui al precedente art. 3 comma a), b) e d) mentre il limite di rimborso per spese mediche conseguenti ad infortunio è fissato in Euro 2.000,00 e fino a € 20.000 nel caso di trasporto con mezzo sanitario dall’estero.
Art. n. 4a) cond. Spec. Scuole
L'assicurazione è estesa agli infortuni subiti dagli Assicurati durante il tragitto tra casa e scuola o la sede delle attività parascolastiche, compreso il luogo di raduno per i viaggi d'istruzione, di cui al comma «E» - Art. 2 -, con l'esclusione degli infortuni indennizzabili anche parzialmente da Assicurazione obbligatoria della R.C. Auto (come disciplinato dal D.L. 209 del 7 settembre 2005, Codice delle Assicurazioni Private), quando il veicolo è identificato, effettuato con qualsiasi mezzo di locomozione pubblico o privato, nei limiti di tempo di un'ora prima dell'inizio ed un’ora dopo la fine delle lezioni o delle attività sopra indicate o, se attestato dall'Istituto Scolastico, nel tempo necessario alla percorrenza del tragitto tra casa e scuola. Per l’operatività della garanzia deve essere prodotta certificazione medica o valida testimonianza indicante il momento dell'infortunio. In mancanza potrà non essere ritenuta sufficiente la semplice dichiarazione da parte dell'Assicurato o di chi ne ha la tutela.
Le garanzie prestate e i massimali sono: (vedi tabella)
Art. n. 4b) cond. Spec. Scuole Revisori dei Conti
sono operative le condizioni infortuni e rischio in itinere anche in ambito di R.C. Auto con i seguenti massimali:
• Morte
• Invalidità permanente (Il capitale si intende ridotto del 50% per le invalidità accertate da 1 a 5 punti percentuali compresi)
• Diaria da ricovero
• Spese Mediche
Art. n. 5 Cond. Spec. Scuole
Tutti gli accompagnatori a uscite didattiche, a viaggi e visite d'istruzione effettuate in Italia o all'estero, purché autorizzati dall'Organo Collegiale competente o dal Capo di Istituto, sono automaticamente assicurati per gli infortuni. La garanzia ha inizio dal luogo di raduno e nell'ora stabilita per la partenza e cessa al rientro con lo scioglimento della comitiva. La presente garanzia si estende anche ai progetti “pedibus” e “bicibus” autorizzati.
Art. n. 6 Cond. Spec. Scuole
In caso di infortunio plurimo e cioè di un evento che colpisca contemporaneamente più Assicurati, il massimo esborso della Società Assicuratrice non potrà superare la somma complessiva di Euro 20.000.000,00 (venti milioni) in occasione di viaggi e visite di istruzione e a seguito di atti terroristici; limite di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per tutti gli altri casi, fatto salvo quanto disposto dall’art.1.6/b, (Infortuni determinati da calamità naturali) delle C.G.A., dove, però, il limite massimo di indennizzo per sinistro collettivo è elevato ad Euro 18.000.000,00. Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel complesso gli importi suddetti, le singole indennità verranno proporzionalmente ridotte.
Art. n. 7 Cond. Spec. Scuole
Per le generalità degli Alunni ai fini della validità della garanzia assicurativa faranno testo i registri ufficiali di iscrizione degli Alunni stessi. Per il Personale in servizio e ogni Operatore autorizzato dall'Istituto Scolastico, la copertura si intende nominativa. Qualora non pagante risultasse un numero di alunni-assicurati superiore al 10% del totale dichiarato all'atto della stipulazione del contratto l'Istituto dovrà darne immediata comunicazione alla Società Assicuratrice, che provvederà con appendice alla regolazione del premio.
Art. n. 8 Cond. Spec. Scuole
L'Istituto Scolastico assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le malattie sofferte, nonché le mutilazioni, i difetti fisici e gli handicap di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. L'indennizzo e la liquidazione di eventuali infortuni saranno valutati tenendo conto del grado di invalidità preesistente come regolato nelle C.G.A..
Art. n. 9 Cond. Spec. Scuole
La denuncia di sinistro deve essere inoltrata non oltre dieci giorni dalla data di avvenimento al Capo d'Istituto. Successivamente ed entro 30 giorni dall’evento, tale denuncia unitamente alla documentazione medica e non, dovrà essere trasmessa con appositi moduli, anche in via telematica, a Pluriass Scuola che nei limiti delle autonomie concordate è autorizzata all’assistenza, gestione e liquidazione dei sinistri per conto di UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.. L’infortunio scolastico o in itinere deve essere attestato da certificato del Pronto Soccorso o dal medico curante non oltre tre giorni dall’evento, salvo altra prova certa ammessa dalla società assicuratrice. Tutte le documentazioni di spesa devono essere prodotte in originale e sono restituibili su richiesta.
Art. n. 10 Cond. Spec. Scuole
Premio annuo per ogni Assicurato: come da patto speciale. Qualora l'Istituto non avesse aderito all'assicurazione per gli Alunni, il Personale in servizio potrà assicurarsi per i propri infortuni, versando un premio come da patto speciale, non inferiore a Euro 200,00 complessivi.
Art. n. 11 Cond. Spec. Scuole
Il conguaglio o la regolazione del premio dovranno essere versati entro 90 gg. dalla data di decorrenza delle garanzie. Il contratto cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Art. n. 12 Cond. Spec. Scuole
Viaggi e visite d’istruzione in Italia ed all’estero – scambi culturali
a) Xxxxxx e visite d'istruzione: rimborso di spese documentate per trasporto (con qualsiasi mezzo pubblico o privato) al domicilio dell'Assicurato o presso Ente Sanitario, reso necessario a seguito di infortunio o di patologia improvvisa e imprevedibile: massimo risarcimento: Euro (vedi tabella). In caso di trasporto con autovettura propria, si rimborserà il costo di un biglietto ferroviario di 1° classe per il percorso equivalente: massimo risarcimento: Euro 500,00.
In caso di spese mediche da infortunio per Grandi Interventi chirurgici sostenute durante viaggi e visite d’istruzione all’estero il limite d’indennizzo è fissato in Euro (vedi tabella). Nel caso di annullamento del viaggio a causa di infortunio o di malattia imprevedibile si rimborserà la somma trattenuta dall’Operatore Turistico o dall’organizzatore fino ad un massimo di Euro 100,00 per i viaggi in Italia e fino a: Euro 250,00 per i viaggi all’estero. La presente garanzia è valida per gli Alunni con il limite di Euro 1.000,00 per anno scolastico ed è operante solo su presentazione di certificazione del Pronto Soccorso o di altra documentazione medica con patologia esposta.
b) Rimborso per biglietto aereo di A/R (classe turistica), o treno, per un familiare che assista l'Assicurato, pernottamento e vitto in albergo. Per l'uso di autovettura si corrisponderà il costo di un biglietto ferroviario di 1° classe per il percorso equivalente.
Xxxxxxx risarcimento complessivo: Euro (vedi tabella)
c) Viaggi d’istruzione all’estero: rimborso spese mediche sostenute a seguito di malattia acuta (malattia contrassegnata da insorgenza subitanea, da sintomi imponenti e da durata relativamente breve). Indennizzo come previsto all’art. 3/c-1)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx: Euro (vedi tabella) per sinistro
Art. n. 13 Cond. Spec. Scuole
In deroga a quanto previsto dalle C.G.A. e “Norme", si conviene che il foro competente è quello del luogo di residenza dell'Assicurato.
Art. n. 14 Cond. Spec. Scuole
Per quanto non espressamente richiamato dalle presenti Condizioni Speciali, valgono le Condizioni Generali di Assicurazione.
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA CODICE CIVILE
Art. 60 - Altri casi di dichiarazione di morte presunta
Oltre che nel caso indicato nell’Articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:
1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui,e sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità;
2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l’entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;
3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell’infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell’anno in cui l’infortunio è avvenuto.
Art. 62 - Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta. La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’Art. 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell’atto di morte. Questa dichiarazione è pronunciata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell’Articolo 50. Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l’istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l’assenza dello scomparso.
Art. 1341 - Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 0000 Xxx - Xxxxxxxx vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma. Omissis ...
Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui [1890] o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’Assicurato medesimo. All’Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di xxxxx, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli Articoli 1892 e 1893.
Art. 1897 - Diminuzione del rischio Se il Contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 - Aggravamento del rischio Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è stata comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’Assicurato o dei dipendenti L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del Contraente, dell’Assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’Articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1912 - Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
Art. 1913 - Avviso all’assicuratore in caso di sinistro L’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914 - Obbligo di salvataggio L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’Assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell’assicuratore L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI CONDIZIONI SPECIALI SCUOLE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Istituzione scolastica Contraente o la Pubblica Amministrazione di riferimento (M.I.U.R.), in ottemperanza a C.M. 2170 del 30/05/1996, per fatto determinato da colpa di Xxxxxxxxxx, compreso Dirigente e Direttore S.G.A., Operatori e Xxxxxxxx autorizzati, Xxxxxx e Genitori impegnati nell'espletamento di attività proprie della Scuola, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento di capitale, interessi e spese, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purchè in regola con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
b) ai sensi del C.C.., a titolo di risarcimento di danno non rientrante nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.
L'assicurazione vale anche nelle ipotesi di colpa grave, nonché per la Responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati per fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere. L'assicurazione comprende anche la responsabilità personale degli Addetti e degli Operatori, nell'esercizio delle attività svolte per conto o con autorizzazione dell'Istituzione Scolastica.
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
L'assicurazione vale per tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche ed interscolastiche, di pre o post scuola, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e autorizzate dagli organi scolastici competenti. L'assicurazione comprende per tanto, i viaggi di istruzione, le attività di stages di alternanza scuola-lavoro e di Volontariato approvate dagli Organi Collegiali, nonché le attività dei corsi surrogatori e serali (C.T.P.) per tutta la durata (garanzia estesa 24 ore), le attività culturali in genere e gli interscambi culturali, le visite ai musei, aziende e laboratori anche se queste ultime comportino esperimenti e prove pratiche dirette ed ogni altra attività connessa e finalizzata a quella scolastica. Per le attività organizzate direttamente dall'Istituto Scolastico all'esterno della scuola, l'assicurazione si intende valida se è stata assolta la normativa scolastica in tema di vigilanza. È compresa la copertura a favore degli alunni anche maggiorenni durante il tragitto tra l’abitazione e le sedi delle attività di cui sopra. L'assicurazione si intende estesa anche al servizio esterno alla scuola effettuato dal Personale e Operatori Scolastici, purché svolto su preciso mandato del Capo d'Istituto o del Direttore dei servizi di segreteria. L'assicurazione é valida anche in occasione di assemblee studentesche che si svolgono in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni di Xxxxx. Si intendono inefficaci le garanzie assicurative in tutti i casi di occupazione degli edifici pubblici e loro pertinenze. In quest'ultimo caso restano operanti le coperture per il Personale della Scuola e gli Alunni che si trovino a espletare le attività secondo le indicazioni del Capo d'Istituto.
CLAUSOLE ESTENSIVE
L'assicurazione si estende alla responsabilità di tutto il personale scuola, degli studenti e dei genitori membri di diritto degli organi collegiali, operatori autorizzati con esclusione di ogni responsabilità contabile o amministrativa. Si precisa che è inclusa la responsabilità civile personale incombente ai dipendenti designati come “responsabili del servizio di protezione e prevenzione” ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legge 626/94 e succ. modifiche.
Sono considerati terzi fra loro gli Allievi iscritti; è inoltre riconosciuta la qualifica di terzi fra loro a Personale e Operatori Scolastici, qualora risulti che dette persone siano rimaste vittime di infortunio occorso in occasione di lavoro o di servizio, sempre che la responsabilità non sia imputabile all'infortunato stesso e limitatamente alle lesioni personali. Qualora gli Alunni siano minorenni, è garantita, sempre che riferita a fatti connessi con l'attività scolastica, o per il tragitto casa-scuola-sede attività nei limiti di tempo di un’ora o se attestato, nel tempo strettamente necessario alla percorrenza, con supporto di precisa documentazione medica redatta entro 48 ore dall’evento, la responsabilità dei genitori e/o tutori, per danni alla persona che i minorenni possono provocare a terzi, compresi gli allievi della scuola, il Personale in servizio, escluso
quello direttamente responsabile della vigilanza, ed i genitori membri degli organi collegiali di cui sopra, con l'esclusione dei casi di R.C. derivanti dalla circolazione di autovetture. Sono inoltre compresi i danni a cose tra alunni e causati dagli alunni al personale, come nel caso di Xxxxxxx e alunno allo stesso affidato, con i limiti di cui al successivo comma f). Sono compresi i danni a cose causati dall’uso di biciclette nel rischio in itinere, come sopra descritto. L'assicurazione comprende i fatti di tutti gli alunni, indipendentemente dal loro stato psicofisico. La copertura è estesa alle attività di stages, alternanza scuola/lavoro, post - diploma, progettate e/o approvate dagli Organi Collegiali. Errato trattamento dei dati personali – Violazione della Privacy. L’assicurazione comprende la R.C. derivante all’Assicurato ai sensi del D. L. n. 196 del 30/06/2003 per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi gli alunni, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
Limiti di indennizzo per danni a cose: fino a Euro 500,00 per danni a occhiali e lenti da vista, indumenti ed effetti personali, con il limite del 70% se acquistati oltre un anno prima. Fino a Euro 500,00 per Assicurato in conseguenza di furto, scippo, mancata riconsegna del bagaglio, escluso denaro e preziosi, in occasione di viaggi di istruzione e scambi culturali all’estero e fino a Euro 200,00 in Italia. Xxxxxxx risarcimento per Istituto Scolastico Euro 2.500,00.
Relativamente ai danni arrecati a cose durante le attività di Educazione Fisica, motoria, sportiva e ludica in genere, si precisa che sono risarcibili i danni ad occhiali e lenti portati in base a prescrizione sanitaria fino a un massimo di Euro 300,00 per sinistro, ma con il limite dell’80% per occhiali acquistati oltre sei mesi prima, col massimo del 60% se oltre dodici mesi.
In assenza di attestazione del valore di occhiali o lenti danneggiati, sarà indennizzato al 50% del valore di quelli nuovi, ma con il limite di Euro 200,00. Sono compresi i danni alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione, scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute. Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta polizza. Massimale per sinistro e per anno assicurativo Euro 5.000.000,00.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 1 Cond. Spec. Scuole
Gli Accompagnatori a uscite didattiche e visite d’istruzione in Italia o all'estero, o operatori in altre attività purché autorizzati dall'Organo Collegiale competente o dal Capo d'Istituto, sono automaticamente assicurati per la RCT, se già operante la garanzia abbinata Infortuni a favore degli Alunni
Art. 2 Cond. Spec. Scuole
Per le generalità degli Alunni ai fini della validità della garanzia assicurativa faranno testo i registri ufficiali di iscrizione degli Alunni stessi. Per il Personale in servizio e ogni Operatore auto- rizzato dall'Istituto Scolastico, la copertura si intende automatica in caso di adesione totale degli alunni. Per il Personale supplente l'Istituto Scolastico terrà a disposizione la documentazione ufficiale atta a identificare tale personale. Qualora al termine dell’anno scolastico risultasse un numero di alunni – assicurati superiore al 10% del totale dichiarato all'atto della stipulazione del contratto, l'Istituto dovrà darne comunicazione alla Società assicuratrice che provvederà con appendice alla regolazione del premio.
Art. 3 Cond. Spec. Scuole
La denuncia di sinistro deve essere inoltrata non oltre dieci giorni dalla data di avvenimento al Capo d’Istituto. Successivamente ed entro trenta giorni dall’evento, tale denuncia unitamente alla documentazione medica e non, dovrà essere trasmessa con appositi moduli, anche in via telematica, a Pluriass Scuola che nei limiti delle autonomie concordate è autorizzata all’assistenza, gestione e liquidazione dei sinistri per conto UNIPOL SAI Assicurazioni S.P.A. tutte le documentazioni di spesa devono essere prodotte in originale e possono essere restituite su richiesta.
Art. 4 Cond. Spec. Scuole
Il foro competente è quello del luogo di residenza dell'Assicurato.
art. 5 Cond. Spec. Scuole
Premio annuo per ogni Assicurato: come da patto speciale. La polizza viene emessa con un premio minimo fisso, al fine di favorire la riscossione delle singole quote da parte dell'Istituto Scolastico Assicurato. Il conguaglio dovrà essere versato entro 90 giorni dalla data di decorrenza delle garanzie.
MASSIMALI GARANTITI:
Massimale per anno: (vedi tabella) Massimale per sinistro: (vedi tabella) Massimale per persona: (vedi tabella)
Massimale per danni ad animali e/o cose: (vedi tabella) CONDIZIONI AGGIUNTIVE
1. Proprietà e/o conduzione di fabbricati nei quali si svolge l’attività
L’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l’attività descritta in polizza e agli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L’assicurazione comprende i rischi delle antenne radioriceventi, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi ad alto fusto, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a mt. 1,50.
10. Danni a veicoli di terzi in ambito lavori nonché a mezzi sotto carico o scarico
A deroga dell’art. 17 – punti f) – g) la garanzia comprende i danni a veicoli di terzi (compresi dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) trovantesi nell’ambito di esecuzione dei lavori nonché i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso. La garanzia è prestata con una franchigia di € 100,00 per ogni mezzo danneggiato.
12. Danni causati da non dipendenti
L’assicurazione, a deroga dell’Art. 17 – punto c) comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza coordinata e continuativa (parasubordinati), lavoro interinale e/o subappalto con l’Assicurato, ma della cui opera l’Assicurato stesso si avvalga nell’esercizio dell’attività descritta in polizza.
13. Xxxxx subiti da non dipendenti
L’assicurazione a deroga della relativa esclusione delle Norme di polizza, comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni subiti:
a) dai titolari e/ dipendenti di imprese che svolgono per conto dell’Assicurato stesso lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all’attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo di merce;
b) da progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in genere, comunque non dipendenti dell’Assicurato e non in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) e/o lavoro interinale con lo stesso, in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per suo conto.
14. Attività complementari
L’assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato verso terzi (compresi i dipendenti e/o il personale in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa “parasubordinati” sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124) per i danni delle sottoelencate attività se ed in quanto inerenti l’attività principale dichiarata:
• gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e bevande;
• gestione di negozi per la vendita al pubblico situati nell’ambito dell’azienda;
• organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, esclusa l’organizzazione di gite aziendali;
• servizi di sorveglianza anche armata;
• proprietà o uso di cani;
• servizio sanitario di pronto soccorso prestato all’interno dell’azienda;
• partecipazioni ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento, montaggio e smontaggio degli stands;
• proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati;
• proprietà e manutenzione nell’ambito dell’azienda di distributori automatici di cibi e bevande, utilizzazione di distributori di proprietà di terzi, compresi i danni provocati dai cibi o dalle bevande distribuiti;
• utilizzazione di antenne e parabole radio telericeventi, di recinzioni in genere, di cancelli, anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di spazi esterni di pertinenza dell’azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private, binari di raccordo (senza attraversamento di strade), parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
• svolgimento di operazioni inerenti a “sponsorizzazioni”, esclusa l’eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;
• lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall’Assicurato per l’esercizio delle attività descritta in polizza;
• manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all’attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;
• utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche, serbatoi di carburante, nonché relativi impianti e reti di distribuzione nell’interno dell’azienda;
• committenza dei rischi su elencati.
27. Danni da interruzione o sospensioni di attività
A deroga della relativa esclusione delle “Norme di polizza” la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Indennizzo per sinistro e per anno assicurativo: Euro 1.000.000,00.
79. Committenza auto
L’assicurazione comprende la responsabilità derivante all’Assicurato a norma dell’Art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all’Assicurato stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga delle “Norme di polizza”. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate sui veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che, al momento del sinistro, il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
Codice Civile e Codice Penale richiamati nel contratto CODICE CIVILE
Art. 1341 - Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 1375 – Esecuzione di buona fede Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui [1890] o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’Assicurato medesimo. All’Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di xxxxx, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli Articoli 1892 e 1893.
Art. 1896 – Cessazione del rischio durante l’assicurazione. Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. Qualora gli effetti dell’assicurazione debbono avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell’intervallo, l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
Art. 1897 - Diminuzione del rischio Se il Contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 - Aggravamento del rischio Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un
mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è stata comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1899 Durata dell’assicurazione. L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se supera i cinque anni, l’Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’Assicurato o dei dipendenti L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del Contraente, dell’Assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 - Assicurazione parziale. Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’Articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1912 - Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
Art. 1913 - Avviso all’assicuratore in caso di sinistro L’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914 - Obbligo di salvataggio L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’Assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, (1907), anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato. Art. 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell’assicuratore L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art.1917 – Assicurazione della responsabilità civile. Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L’assicuratore ha la facoltà, previa comunicazione dell’Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’Assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che si dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziarie si ripartiscono tra assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
Art. 2043 – Risarcimento per fatto illecito Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui cha ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Art- 2049 – Responsabilità civile dei padroni e dei committenti I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Art. 2050 – Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. Chiunque cagione un danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Art. 2051 – Danno cagionato da cosa in custodia Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Art. 2052 – Danno cagionato da animali Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Art. 2053 – Rovina di edificio Il proprietario di un edifico od altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che non provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
Art. 2055 – Responsabilità solidale Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno (C.P.187). colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Art. 2087 – Tutela delle condizioni di lavoro
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
CODICE PENALE
Art. 582 – Lesione personale Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da mesi tre a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre nessuna delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n.1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 583 – Circostanze aggravanti La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni. Se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o un organo. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Art. 649 – Non punibilità e querela della persona offesa per fatti commessi a danno di congiunti Non è punibile che ha commesso alcuno dei fatti previsti da questo titolo in danno: del coniuge non legalmente separato; di un ascendente o discendente o un affine in linea retta, ovvero dall’adottante o dall’adottato; di un fratello o di una sorella che con lui convivano. I fatti previsti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legittimamente separato, ovvero dal fratello o dalla sorella che non convivono con l’autore del fatto, ovvero dallo zio o dal nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628 -629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.
ARTICOLI DI LEGGE
Art. 10 (D.P.R. 30/06/1965 n. 1124)
Esonero della responsabilità civile del datore di lavoro. L’assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l’assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato. La disposizione del comma precedente non si applica quando per la punibilità del fatto dal quale l’infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa. Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell’indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto. Qualora si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti. Agli effetti dei precedenti commi quarto e quinto l’indennità d’infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all’art. 39.
Art. 11 (D.P.R. 30/06/1965 n. 1124) Azione di regresso dell’istituto assicuratore contro le persone civilmente responsabili e contro l’infortunio. Azione di surroga verso terzi responsabili. L’istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo di indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve altresì versare all’istituto assicuratore una somma corrispondente al valore del capitale dell’ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all’art. 39. La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l’Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente. L’Istituto può altresì esercitare la stessa azione di regresso contro l’infortunato quando l’infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell’imputato o per amnistia il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.
Art. 14 (legge N. 22 del 12/6/1984) Azione di rivalsa da parte dell’I.N.P.S. nei confronti dei responsabili L’Istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell’assicurato o dei suoi superstiti verso terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione; agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore del capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale19 febbraio 1981, in attuazione dell’art. 13 della legge 12 agosto1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell’istituto nazionale della previdenza sociale.
ED. 07/2012
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
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A chi comunichiamo i Suoi dati. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (5).
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Come trattiamo e quanto conserviamo i Suoi dati. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.
Quali sono i Suoi diritti. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (xxx.xxxxxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Bologna(8).
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 7). Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
Note
1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell’ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
4) Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di ( a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
5) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
6) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., Finitalia S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx. In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo
S.p.A. xxx.xxxxxx.xx) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy. Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.
TABELLA | |
INFORTUNI ALUNNI. | |
Tolleranza massima numero alunni in percentuale | 10 |
Massimale catastrofale | 10.000.000 |
Viaggi aerei. Massimale | 20.000.000 |
Morte da infortunio. | |
Massimale | 220.000 |
Rimpatrio della salma. Massimale | 10.000 |
Spese funerarie. Massimale | 10.000 |
Invalidità permanente da infortunio. | |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 1 | 500 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 2 | 1.400 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 3 | 3.100 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 4 | 4.400 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 5 | 5.700 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 6 | 7.500 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 7 | 9.600 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 8 | 11.900 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 9 | 14.400 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 10 | 16.900 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 11 | 19.500 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 12 | 22.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 13 | 25.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 14 | 27.500 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 15 | 30.500 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 16 | 33.500 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 17 | 36.500 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 18 | 40.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 19 | 43.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 20 | 46.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 21 | 49.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 22 | 52.500 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 23 | 56.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 24 | 59.500 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 25 | 63.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 26 | 67.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 27 | 71.500 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 28 | 75.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 29 | 79.500 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 30 | 83.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 31 | 87.500 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 32 | 92.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 33 | 96.500 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 34 | 101.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 35 | 105.500 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 36 | 110.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 37 | 114.500 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 38 | 119.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 39 | 123.500 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 40 | 128.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 41 | 134.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 42 | 138.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 43 | 143.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 44 | 148.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 45 | 152.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 46 | 156.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 47 | 159.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 48 | 162.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 49 | 165.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 50 | 168.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 51 | 171.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 52 | 174.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 53 | 177.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 54 | 181.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 55 | 184.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 56 | 187.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 57 | 190.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 58 | 193.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 59 | 197.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 60 | 203.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 61 | 208.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 62 | 214.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 63 | 220.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 64 | 224.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 65 | 230.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 66 | 236.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 67 | 241.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 68 | 246.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 69 | 252.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 70 | 257.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 71 | 262.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 72 | 268.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 73 | 272.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 74 | 278.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 75 | 283.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 76 | 288.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 77 | 293.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 78 | 298.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 79 | 303.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 80 | 308.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 81 | 312.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 82 | 317.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 83 | 322.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 84 | 327.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 85 | 332.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 86 | 336.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 87 | 341.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 88 | 346.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 89 | 351.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 90 | 356.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 91 | 360.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 92 | 365.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 93 | 370.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 94 | 375.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 95 | 379.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 96 | 384.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 97 | 388.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 98 | 393.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 99 | 397.000 |
Invalidità P. da infortunio. Risarcimento IP per punti: 100 | 400.000 |
Xxxxxxxx spese mediche a seguito di infortunio. | |
Massimale spese mediche | 100.000 |
Anticipi: Massimale | 1.000 |
Spese mediche generiche: Massimale | 100.000 |
Spese odontoiatriche: Massimale | 100.000 |
Spese odontoiatriche: Limiti per dente | 100.000 |
Prima protesi futura: Massimale | 840 |
Prima ricostruzione odontoiatrica provvisoria: Massimale | 420 |
Seconda ricostruzione odontoiatrica provvisoria: Massimale | 420 |
Terza ricostruzione odontoiatrica provvisoria: Massimale | 420 |
Spese oculistiche: Massimale | 60.000 |
Apparecchi acustici: Massimale | 60.000 |
Carrozzelle: Massimale | 60.000 |
Danno estetico - Indennità (massimale risarcibile) | 83.000 |
Danno estetico risarcimento per punti 1 | 500 |
Danno estetico risarcimento per punti 2 | 1.340 |
Danno estetico risarcimento per punti 3 | 3.100 |
Danno estetico risarcimento per punti 5 | 5.700 |
Danno estetico risarcimento per punti 10 | 16.900 |
Danno estetico risarcimento per punti 30 | 83.000 |
Danno estetico: Rimborso spese ricostruttive | 15.000 |
Ambulanza: Massimale | 3.500 |
Occhiali: Massimale per occhiale e per evento | 200 |
Occhiali Kasko: Massimale per occhiale e per evento | 350 |
Diarie a seguito di infortunio. | |
Ricovero: Max giorni | 365 |
Ricovero: Massimale | 100 |
Day hospital: Max giorni | 365 |
Day hospital: Massimale | 100 |
Gesso: Max giorni | 30 |
Gesso: Massimale | 20 |
Garanzie accessorie a seguito di infortunio | |
Accompagnamento: Massimale | 1.800 |
Accompagnamento: Giorni | 30 |
Effetti personali | |
Danni a capi di vestiario: Massimale | 1.200 |
Danni a strumenti musicali: Massimale | 300 |
Danneggiamento di biciclette: Massimale | 150 |
Danni a sedie e rotelle e tutori: Massimale | 1.000 |
Spese per lezioni private di recupero: Massimale | 2.700 |
Spese per lezioni private di recupero: Dopo giorni di assenza | 20 |
Perdita dell’anno scolastico: Massimale | 10.000 |
Perdita dell’anno scolastico: Dopo giorni di assenza | 45 |
Indennità da assenza per infortunio: Xxxxxxxxx | 130 |
Indennità da assenza per infortunio: Dopo giorni di assenza | 20 |
Garanzia annullamento viaggi, corsi etc a seguito di infortunio: Xxxxxxxxx | 350 |
Rimborso spese in gita | |
Familiare accanto: Massimale | 1.000 |
MALATTIA ALUNNI. | |
Invalidità permanente da Poliomielite: Massimale | 70.000 |
Invalidità permanente da Meningite celebro spinale: Massimale | 70.000 |
Invalidità permanente da AIDS: Massimale | 25.000 |
Invalidità permanente da Epatite virale: Massimale | 25.000 |
Rimborso spese mediche a seguito di malattia improvvisa in gita: Massimale | 2.000 |
Garanzia annullamento viaggi, corsi etc a seguito di malattia improvvisa: Massimale | 250 |
Familiare accanto: Massimale | 1.000 |
RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ISTITUTO | |
Massimale responsabilità civile | 30.000.000 |
Danni da interruzione di esercizio: Massimale | 10.000.000 |
Danni da incendio: Massimale | 10.000.000 |
L’ISTITUTO SCOLASTICO CONTRAENTE PER PRESA VISIONE
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