SCHEMA DI CONTRATTO
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO -
Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge
Einkaufszentrale
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Centrale d’acquisti
SCHEMA DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO
DI ASSICURAZIONE INFORTUNI A FAVORE DEI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE, DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
PER LA RIPARTIZIONE PROVINCIALE DIRITTO ALLO STUDIO UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA – 40.3
Codice GARA: Codice CIG:
Dr.-Xxxxxx-Xxxxxxxxxx-Straße 10 • 39100 Bozen
Tel. 0000 00 00 00 • Fax 0000 00 00 00
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx xx.xx@xxx.xxxx.xx.xx xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx Steuernr./Xxxx.Xx. 94116410211
via Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 10 • 00000 Xxxxxxx Tel. 0000 00 00 00 • Fax 0000 00 00 00
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx xx.xx@xxx.xxxx.xx.xx xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
Codice fiscale/Partita Iva 94116410211
GLOSSARIO GENERALE
Nel corpo del presente Schema di Contratto Condizioni Generali e Condizioni Speciali con il termine:
"prestatore di servizio aggiudicatario”, “impresa aggiudicataria” si intende l’impresa, la società, l’associazione temporanea di imprese o consorzio che ha/hanno ottenuto l’aggiudicazione;
"prestatore di servizio", “appaltatore”, “impresa”, “esecutore” si intende l’impresa, la società, l’associazione temporanea di imprese o consorzio che ha/hanno stipulato il contratto con la Provincia Autonoma di Bolzano;
“Pubblica Amministrazione”, “Ente committente”, “Committente”, “Stazione Appaltante”, “Amministrazione committente” si intende la Provincia Autonoma di Bolzano;
“RUP” si intende il Responsabile unico della commessa oggetto del presente contratto; “DEC” si intende il Direttore dell’esecuzione del contratto;
"Gestore del contratto" si intende la persona responsabile del contratto nominata dalla ditta aggiudicataria;
"Giorni " , “Giorni solari” si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
"Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi;
"Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 7.30 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 18,00 di tutti i "Giorni lavorativi";
"Codice" si intende il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
"Osservatorio" si intende Osservatorio dei contratti pubblici; “Legge Provinciale” si intende la L.P. 16/2015 e s.m.i..
Premesso che:
- con delibera della Giunta Provinciale nr. 314 di data 22.03.2016 è stata autorizzata l’indizione di una procedura per l’assegnazione di un contratto di assicurazione infortuni a favore dei bambini delle scuole materne, delle alunne e degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Bolzano, per un periodo di quattro anni;
- l’importo complessivo in base alla suddetta delibera è stato stabilito in € 1.440.000,00, IVA esclusa, comprensivi delle imposte assicurative del 2,5%, per 85.000,00 assicurati;
- è stato ritenuto opportuno affidare il contratto applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- il procedimento di gara è stato preso in carico dalla ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la stipulazione del contratto è stata autorizzata, nelle parti essenziali, dalla Giunta Provinciale con provvedimento nr. XX di data XX.XX.XXXX;
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.
CONDIZIONI GENERALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO
Articolo 1 G Norme regolatrici
Le condizioni generali e speciali del presente Schema di Contratto, gli atti, allegati e i documenti ivi richiamati, la polizza, ancorché non materialmente allegati, nonché le premesse di cui in narrativa, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come i chiarimenti e rettifiche inviati dalla pubblica amministrazione nel corso dell’eventuale procedura di gara esperita.
L’oggetto contrattuale è descritto nella polizza.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) dalle disposizioni di cui alla L.P. 17/1993 e s.m.i.;
c) dalle disposizioni di cui alla LP 16/2015 e s.m.i.;
d) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti prodotti dalla pubblica amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dalla società, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dalla società ed accettate dalla pubblica amministrazione.
Nel caso una o più clausole contrattuali siano invalide o contraddittorie si concorda finora che il contratto rimane valido ed efficace tra le parti.
Articolo 2 G
Varianti - Aumento e diminuzione
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP o, se nominato, dal DEC e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta L’amministrazione committente può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.
Si applicano in ogni caso l’art. 106 d.lgs 50/2016 e l’art. 48 L.P. 16/2015.
Articolo 3 G
Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
La società si obbliga al rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.
Articolo 4 G Obblighi di riservatezza
La società ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, abbia accesso e, comunque, venga a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati dalla società stessa anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la pubblica amministrazione.
L’obbligo di cui al precedente paragrafo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al paragrafo 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
La società è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la pubblica amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che la società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
La società potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa a gare e appalti, previa comunicazione alla Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione 9, Informatica.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo “Trattamento dei dati personali”, la società si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Accetta inoltre che, su richiesta della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, eventuali copie od originali di informazioni in possesso dell'aggiudicatario, e di cui la Provincia sia titolare, siano distrutte con procedure idonee e documentate.
Articolo 5 G
Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della società tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali.
L’importo contrattuale è inoltre comprensivo delle imposte assicurative del 2,5%; ogni altra imposta è a carico dell’assicurazione.
Articolo 6 G Cauzione
La cauzione definitiva, prestata dalla società a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà progressivamente svincolata in ragione ed a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della pubblica amministrazione verso la società.
La società si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del committente.
La pubblica amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della società per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
La pubblica amministrazione ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli 3G “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, 18G “Pagamenti e penali”, 20G “Tempo utile – Sospensione – Penali e premi”, 7S
“Risoluzione”, nonché in ogni altro caso previsto dai documenti di gara; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
In ogni caso la società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la pubblica amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della richiesta della pubblica amministrazione.
In caso di inadempimento a tale obbligo, la Pubblica Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 7 G Recesso
La pubblica amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla società per iscritto.
Dalla data di efficacia del recesso, la società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla pubblica amministrazione.
La società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
L’amministrazione si riserva il diritto di utilizzare il risultato delle prestazioni svolte correttamente dalla società fino al momento della cessazione del contratto.
Si applica l’art. 109 d.lgs 50/2016.
Articolo 8 G Recesso per giusta causa
Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale della società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la pubblica amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. L’amministrazione si riserva il diritto di utilizzare il risultato delle prestazioni svolte correttamente dalla società fino al momento della risoluzione del contratto.
Si richiama sul punto l’art. 80 del d.lgs 50/2016.
Articolo 9 G
Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
E’ fatto divieto alla società di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate dalla normativa di settore, il presente contratto, nonché, senza autorizzazione della stazione appaltante, il credito derivante dall’espletamento dell’affidamento, a pena di nullità della cessione stessa.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni delle normativa di settore.
La società può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla pubblica amministrazione.
In caso di inadempimento da parte della società degli obblighi di cui al presente articolo, la pubblica amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Si applica l’art. 106 d.lgs 50/2016.
Articolo 10 G Trasparenza dei prezzi
Con la partecipazione alla gara e/o la sottoscrizione del presente contratto, la società espressamente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente paragrafo, ovvero la società non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa della società, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 11 G Foro esclusivo
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bolzano.
Articolo 12 G
Legge regolatrice del contratto
Le parti convengono che il presente contratto e le relative obbligazioni contrattuali sono regolati dalla legge italiana.
Articolo 13 G Sicurezza informatica e Privacy
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
La pubblica amministrazione della Provincia Autonoma di Bolzano tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.
In caso di trattamento di dati personali appartenenti alla Provincia Autonoma di Bolzano (PAB) e in quanto organizzazione autonoma e gerarchicamente indipendente da PAB, la società, nominata dalla Provincia stessa Responsabile del Trattamento dichiara di ottemperare in proprio agli obblighi di legge derivanti dalla nomina in base al D.Lgs. 196/2003 (Testo Unico sulla Privacy).
La società si impegna a rispettare eventuali ed ulteriori disposizioni e regolamenti della Provincia Autonoma di Bolzano.
La nomina e l’assunzione di tali qualifiche e delle relative responsabilità, così come lo svolgimento delle attività ad esse inerenti sono comprese nei canoni e nei corrispettivi espressamente previsti per l’esecuzione delle varie attività e per lo svolgimento dei singoli servizi.
La società dichiara di essere a conoscenza e di accettare che le attività sui sistemi e sulla rete sono monitorate dalla Provincia Autonoma di Bolzano ai fini della sicurezza e delle prestazioni. Inoltre, la società dichiara di essere a conoscenza che sono vietate a norma di legge e per vincolo contrattuale, tutte le operazioni fisiche, logiche e di rete non strettamente pertinenti all'incarico ricevuto. In particolare, la società si impegna alla riservatezza, integrità e disponibilità ed alla protezione di ogni informazione relativa a Provincia Autonoma di Bolzano, di qualunque genere, che possa essere acquisita nel corso del servizio reso.
La società dichiara di accettare che il vincolo di riservatezza persista anche dopo la scadenza del contratto. Dichiara inoltre che, su richiesta della Provincia Autonoma di Bolzano, eventuali copie od originali di informazioni in possesso della società, e di cui la Provincia sia titolare, siano distrutte con procedure idonee e documentate.
La società dichiara di accettare che Provincia Autonoma di Bolzano conduca ispezioni tramite proprio personale e/o soggetti di fiducia al fine di verificare lo stato di sicurezza del servizio fornito e delle infrastrutture correlate.
In caso di accesso remoto, la società dichiara di separare le proprie stazioni di lavoro che si collegano alla rete della Provincia Autonoma di Bolzano dal resto della propria rete. La LAN (se la separazione è fisica o galvanica) o VLAN (se la separazione è logica) dedicata alla connessione con Provincia Autonoma di Bolzano non avrà collegamenti verso altre reti che non siano la rete della Provincia Autonoma di Bolzano.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Con la sottoscrizione del contratto, inoltre, la società si obbliga ad implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, conservando direttamente e specificamente una lista aggiornata recante gli estremi identificativi ( Nome, cognome, codice fiscale, funzione attribuita) delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, che la Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione Informatica, si riserva di richiedere. Tale lista deve essere fornita al RUP o, se persona diversa, al Dec, se nominato, all’atto della stipula del contratto e, in caso di variazioni, entro 10 gg naturali e consecutivi dalla variazione stessa approvata dal RUP, o se nominato, dal Dec.
L'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza La Provincia Autonoma di Bolzano si riserva di richiedere alla società la documentazione a comprova dell’effettiva esecuzione della valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità di cui sopra.
Articolo 14 G Costi per la sicurezza
Per quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008 le parti dichiarano che, in conseguenza delle modalità di esecuzione del contratto non è richiesta la redazione del documento di valutazione dei rischi (DUVRI) e non sussistono, di conseguenza, costi di sicurezza.
Articolo 15 G Variazione prezzi
I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico della società dal presente Schema di Contratto e da ogni altro documento contrattuale. Essi sono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto e la società non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano, fatto salvo quanto previsto all’art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione) del Codice Civile e salvo che nello Schema di Contratto Condizioni speciali sia prevista una clausola di revisione periodica del prezzo per gli appalti di contratti ad esecuzione periodica o continuativa. Nel caso di revisione del prezzo, la stessa sarà condotta sulla base di una istruttoria condotta dal RUP con, se persona diversa, il Dec ed approvata dal Direttore della Ripartizione Diritto allo Studio.
Articolo 16 G
Osservanza di leggi, decreti e regolamenti
La società ha l'obbligo di osservare, oltre al presente Schema di Contratto e tutti gli ulteriori documenti che fanno parte integrante del contratto, ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, o che siano emanati nel periodo di vigenza del contratto che abbiano comunque applicabilità con le prestazioni contrattuali di cui trattasi. Tutte le spese relative sono a carico dello stesso e comprese nel prezzo dell'appalto.
Articolo 17 G
Scioglimento del contratto ed esecuzione d’ufficio
La Provincia Autonoma di Bolzano può chiedere la risoluzione del contratto nei casi previsti dalla legge, in particolare, ove l’attribuzione di penali superi il 10% del contratto, in caso di cessione del contratto, di subappalto non autorizzato e nelle altre ipotesi previste espressamente nello Schema di Contratto Condizioni Generali e Speciali.
Nel caso di risoluzione del contratto per frode, grave negligenza, violazione degli obblighi contrattuali da parte della società sorge nell’amministrazione il diritto di affidare a terzi le prestazioni del presente contratto, in danno della società.
L’amministrazione si riserva il diritto di utilizzare il risultato delle prestazioni svolte correttamente dalla società fino al momento della risoluzione del contratto.
Con la risoluzione del contratto in danno della società inadempiente, sorge nell’amministrazione committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo. L'affidamento a terzi è comunicato alla società inadempiente per mezzo fax o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Alla società inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono detratte dagli importi ancora dovuti o prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell’ulteriore risarcimento del danno. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla società inadempiente.
Nel caso di mancata osservanza di termini essenziali eventualmente previsti nello Schema di Contratto Condizioni Speciali, il committente può, previa diffida, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.
In caso di inadempimento parziale per fatto imputabile alla società, il committente, dopo formale diffida, per mezzo fax o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione in danno delle prestazioni contrattuali non adempiute secondo le condizioni contrattuali, salvo il maggior danno derivante dall'inadempienza.
Articolo 18 G Pagamenti e penali
Il corrispettivo è determinato dalla procedura di scelta del contraente propedeutica alla stipula del presente contratto.
Tale corrispettivo s’intende comprensivo di ogni obbligo od onere necessario per garantire l’espletamento dell’intero affidamento con piena funzionalitá ed efficacia e si intende accettato dalla società in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. Esso è fisso ed invariabili per tutta la durata del contratto e la società non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.
Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, avverrà con le modalità previste dal capitolato / polizza, nonché dall’eventuale ulteriore documentazione prevista nei documenti di gara.
In deroga all’art. 1901 c.c., l’assicurazione opera anche in caso di ritardato pagamento del premio da parte della Provincia, finché non può essere liquidato il relativo titolo di spesa della Provincia.
La società dovrà essere in regola con il DURC in occasione dei pagamenti.
La società non potrà cedere ad altri soggetti, senza autorizzazione della stazione appaltante, il credito derivante dall’espletamento dell’affidamento.
In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o del titolo di spesa, spettano alla società gli interessi, legali e moratori, come da legge nella misura e modalità dovute.
In merito alla tutela dei lavoratori e alla regolarità contributiva trovano applicazione gli articoli 30 e 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016.
In caso d'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario per due volte consecutive negativo, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata, o se incaricato, predisposta dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 108 del codice , la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Ciascuna fattura dovrà inoltre riportare la seguente dicitura: “Si dichiara, in relazione all’importo di cui alla presente fattura, che le retribuzioni corrisposte ai nostri dipendenti ed i relativi versamenti ai competenti enti sono regolari” ed essere accompagnata dagli attestati DURC delle imprese subappaltatrici.
In base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie“ di cui alla legge 136/2010, l’appaltatore si assume l‘obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
Tutti i movimenti finanziari del presente contratto saranno registrati ed effettuati esclusivamente sul conto corrente dedicato indicato dall’appaltatore, anche non in via esclusiva, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c..
Le parti prendono atto che al presente contratto é dedicato il seguente conto corrente:
_ _, codice IBAN _ _ ; e che le persone delegate ad operare su di esso sono:
, nato a il _ - codice fiscale ;
, nato a il _ - codice fiscale .
La società si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle generalità delle persone delegate ad operare su di esso.
L‘appaltatore si assume, inoltre, l’onere di inserire nei contratti di subappalto la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti:
“1. La società (...)‘ in qualità di subappaltatore/subcontraente deIla società (...) nell‘ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Bolzano, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...)‘ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all‘articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. La società (...)‘ in qualità di subappaltatore/subcontraente deIla società (...)‘ si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Bolzano della notizia dell‘inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziarla.
3. La società (...)‘ in quaIità di subappaltatore/subcontraente deIla società (...)‘ si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Bolzano.”
La pubblica amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia
S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la pubblica amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
L’amministrazione committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti alla società cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.
I termini per l’emissione del titolo di spesa sono interrotti dalla richiesta scritta dell’amministrazione committente dei certificati di regolarità contributiva (DURC) o documentazione equipollente per le imprese estere, alla presentazione della stessa.
Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto una ATI, Associazione temporanea di imprese, le singole imprese costituenti l’ATI, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle imprese raggruppate, provvederanno ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le imprese componenti l’Associazione temporanea di imprese potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria dell’ATI medesima è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
In caso di ATI le singole imprese emetteranno fatture separate, alle quali verrà liquidato direttamente il compenso corrispondente alle parti della prestazione dichiarata, con l’obbligo che le fatture delle imprese mandanti devono essere inoltrate alla stazione appaltante dalla società capogruppo (in caso di contestazioni tra le imprese dell’ associazione temporanea in merito ai crediti, sarà il direttore dell’esecuzione del contratto a determinare l’ammontare dei crediti maturati dalle singole imprese dell'associazione).
Articolo 19 G
Definizione delle controversie e accordo bonario
La società è sempre tenuta, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle disposizioni del Dec o, in mancanza, del RUP, senza poter sospendere o ritardare comunque la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sulla regolare esecuzione degli obblighi contrattuali il Dec e la società comunicano al RUP le contestazioni insorte. Il RUP, convocate le parti e promosso in contraddittorio con loro l’esame della questione entro 15 giorni dalla comunicazione, impartisce le istruzioni necessarie in forma scritta al Dec per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e la società.
Il Dec, o in mancanza, direttamente il RUP comunica per iscritto la decisione dell’amministrazione pubblica alla società, la quale ha l’obbligo di uniformarvisi.
Articolo 20 G
Tempo Utile – Sospensione – Penali e premi
Il tempo utile contrattuale decorre dalla data indicata nelle Condizioni Speciali del presente Schema di contratto e se è indicata in giorni, questi si intendono giorni naturali e consecutivi.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP o, se nominato, il Dec ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
Il RUP o, se nominato, il Dec, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto e le prestazioni già effettuate.
Nel verbale di ripresa il RUP o, se nominato, il Dec indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
L’amministrazione provinciale potrà compensare, nel rispetto della normativa fiscale crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla società quale corrispettivo, ovvero avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La società, se le circostanze lo richiedano, al fine di consentire alla Pubblica Amministrazione l'espletamento di una nuova gara, si obbliga a prestare il servizio oggetto del presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto.
Articolo 21 G Subappalto
È ammesso il subappalto nei limiti previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 22 G
Assenza di cause di incapacità a contrarre
Il legale rappresentante della società dichiara che nei suoi confronti non ricorrono cause di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO
GLOSSARIO SPECIFICO PREMESSA
In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali dello Schema di Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali dello Schema di Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali.
La società dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.
La società prende atto che l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione degli strumenti richiesti nella fornitura dei servizi nonché delle migliorie/soluzioni/sistemi indicati nell’offerta tecnica, se presente e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi.
La società si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l’amministrazione provinciale, a mantenere, per tutta la durata delle attività contrattuali, l’efficienza e l’efficacia rappresentate nell’offerta tecnica, se presente. Inoltre, la società si impegna a trasferire all’amministrazione provinciale, o a terzi da essa designati, il know- how necessario alla presa in carico e/o all’acquisizione della fornitura di servizi/prodotti e delle migliorie,
senza oneri aggiuntivi a carico dell’amministrazione provinciale, salva diversa disposizione contenuta nel presente Schema di contratto Condizioni Speciali.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 S
Contesto tecnologico, metodologico e linguistico
Le prestazioni regolate dal presente schema di contratto devono corrispondere alle specifiche tecniche descritte nella polizza.
Articolo 2 S
Oggetto, luogo della prestazione, Gestore del contratto, RUP, Dec
Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di assicurazione infortuni a favore dei bambini delle scuole materne, delle alunne e degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Bolzano.
Tra la società ed il committente esisterà esclusivamente il rapporto derivante dal presente contratto. Pertanto, viene escluso qualsiasi rapporto di lavoro subordinato di agenzia o comunque di collaborazione diretta tra la committenza ed i dipendenti e/o collaboratori della società affidataria che risponderanno del proprio operato solo ed esclusivamente alla società affidataria ed ai suoi soggetti preposti alla organizzazione e gestione del loro operato.
La società è tenuta alla nomina di un "Gestore del contratto" lato società (Contract Manager) Il Gestore del contratto dovrà essere identificato già in fase di offerta.
A mero titolo indicativo si presume un impegno relativo al “Gestore del contratto” di:
• gestione delle comunicazioni ufficiali e di quelle organizzative tra società e committente
• riunioni di “coordinamento del servizio” tra Gestore del contratto e DEC/RUP ogni volta che se ne presenta l’esigenza, oltre a possibili incontri straordinari coordinati dal DEC;
• controllo su tutti gli aspetti dell’applicazione del contratto;
• gestione del personale, delle sue eventuali sostituzioni, e di tutte le comunicazioni che lo interessano.
Quale RUP è nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) è nominato il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Devono essere comunicati al RUP i recapiti telefonici (incluso telefono cellulare) e l'indirizzo di posta elettronica del Gestore del contratto e del sostituto.
La società è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal RUP o/e dal DEC per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel presente Schema di Contratto, nei relativi allegati, nella documentazione tecnica e nella polizza. Le attività relative ai predetti servizi potranno essere organizzate in obiettivi o in prodotti nel rispetto degli indicatori di qualità secondo quanto stabilito nel presente Schema di Contratto, nei relativi allegati, documentazione tecnica e nell’offerta tecnica, se migliorativi. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati secondo le modalità prescritte nello stesso e, se migliorative, secondo quanto offerto dalla società in sede di offerta tecnica, se presente.
Articolo 3 S
Durata – Scadenze – Dimensioni dei servizi richiesti
Il presente contratto spiega i suoi effetti dalle ore 24:00 del xx.xx.xxxx e fino alle ore 24:00 del xx.xx.xxxx. la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte dei contraenti, fatte salve le ipotesi di scioglimento anticipato del vincolo contrattuale.
La durata del rapporto contrattuale, salvo risoluzione, è di 4 anni decorrenti dall’avvio dell’esecuzione del contratto di cui al paragrafo precedente.
Previa espressa comunicazione della stazione appaltante / del RUP da effettuarsi prima della scadenza del tempo utile, l'amministrazione si riserva il diritto di prorogare il contratto agli stessi prezzi patti e condizioni per i motivi di cui all'art. 63 comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 4 S
Obblighi e oneri a carico della società
La società si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto di tutte le norme in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
La società assicura lo svolgimento dell’incarico in lingua italiana e tedesca.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione.
La società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
La società dovrà mantenere aggiornata la documentazione consegnata dall’Amministrazione all’inizio di ciascun obiettivo per l’intera durata delle attività, anche nel caso in cui tale documentazione sia resa disponibile esclusivamente in formato elettronico.
Tale documentazione dovrà essere resa disponibile all’Amministrazione in qualsiasi momento durante l’esecuzione delle attività contrattuali e riconsegnata al termine di ciascun obiettivo. La società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
Articolo 5 S Altri oneri
La società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal RUP, Dec e dall’amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione agli stessi soggetti di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
La società si impegna a comunicare immediatamente al RUP tutte le variazioni inerenti la struttura della società o la situazione patrimoniale, ai sensi della normativa antimafia.
In caso di inadempimento da parte della società dei suddetti obblighi, la pubblica amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 6 S Penali e premi
In caso di inadempimento degli obblighi previsti dall’art. 13, sezione 2 del Capitolato tecnico/polizza, in materia di obblighi di fornire dati sull’andamento del rischio, protrattosi per un periodo di 8 giorni decorrenti dal primo sollecito scritto inviato dall’amministrazione, è previsto il pagamento di un importo a titolo di penale, pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla scadenza del predetto termine, senza necessità di ulteriori comunicazioni.
Articolo 7 S Risoluzione
In caso di inadempimento della società anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dall’amministrazione, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all’inadempimento, l’amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero
di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno della società; resta salvo il diritto dell’amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso, si conviene che l’amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla società con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
b) qualora gli accertamenti antimafia risultino positivi, nonché nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dalla società per la partecipazione alla gara ovvero della documentazione presentata;
c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’amministrazione;
d) documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo dell’affidatario per due volte consecutive;
e) in caso di cessione totale o parziale del contratto da parte dell’appaltatore;
f) in caso di cessazione di attività, di stato di moratoria dell’appaltatore e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a suo carico;
g) in caso di ingiustificata sospensione sostanziale del servizio assicurativo per un periodo, anche cumulato, superiore a quindici giorni naturali;
h) in caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso;
i) in caso di frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
j) in caso di grave inadempimento o grave irregolarità delle prestazioni contrattuali;
k) in caso di violazioni dell’obbligo di tracciabilità;
l) in caso di ripetute violazioni degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria in oggetto;
m) nei casi dello previsti dal presente schema di contratto.
In caso di risoluzione del presente contratto, la società si impegna, sin d’ora, a fornire all’amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.
L’amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il secondo ed il terzo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto. Rimane salvo il diritto dell’amministrazione di chiedere il risarcimento di tutti i danni conseguenti all’anticipata risoluzione del contratto per inadempienza della società.
Articolo 8 S
Documenti che fanno parte integrante del contratto e norme integrative
Xxxxx parte integrante del contratto tutti i documenti di gara, che vengono conservati agli atti della Provincia, senza allegarli al presente atto.
Per quanto non specificatamente indicato negli atti sopra indicati trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente, nonché le norme in esso richiamate per rinvio ed ogni altra normativa applicabile al caso di specie.
Per l'interpretazione del contratto vale il principio che disposizioni più specifiche e più dettagliate prevalgono su quelle più generiche.
La società il legale rappresentante
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Il sottoscritto _ , in qualità di legale rappresentante della società dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., la società dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- art. 7G: Recesso;
- art. 8G: Recesso per giusta causa;
- art. 9G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
- art. 10G: Trasparenza dei prezzi;
- art. 11G: Foro esclusivo;
- art. 12G: Legge regolatrice del contratto;
- art. 13G: Sicurezza informatica e Privacy;
- art. 18G: Pagamenti e penali;
- art. 20G: Definizione delle controversie e accordo bonario;
- art. 21G: Tempo Utile – Sospensione – Penali e premi;
- art. 2S: Oggetto, luogo della prestazione, Gestore del contratto, RUP, Dec;
- art. 3S: Durata – Scadenze – Dimensioni dei servizi richiesti;
- art. 6S: Penali e premi.
La società il legale rappresentante
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