ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE
DEGLI INFISSI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ O IN USO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
CPV 45453000-7 CPV 45330000- ZONA A LOTTO 1-2 CAPITOLATO SPECIALE
SOMMARIO
Articolo 1- Disposizioni generali sull’Accordo quadro……………………………………….………………….pagina 4 - 5
Articolo 2 – Oggetto dell’Accordo Quadro pagina 5 - 7
Articolo 3 – Descrizione degli interventi di manutenzione pagina 7 - 10
Articolo 4 – Valore stimato dell’Accordo quadro pagina 10 -12
Articolo 5 – Categoria dei lavori e requisiti di partecipazione tecnico organizzativi……………pagina 12 - 16 Articolo 6 – Durata dell’Accordo quadro pagina 16
Articolo 7 – Documenti pagina 17 - 18
Articolo 8 – Osservanza del Capitolato generale, dei capitolati speciali di leggi e regolamenti… pagina 18
Articolo 9 – Subappalto pagina 18 - 22
Articolo 10 – Stato dei luoghi… pagina 22 - 23
Articolo 11 – Controllo dei contratti pagina 23
Articolo 12 – Rappresentanza dell’impresa pagina 22 - 23
Articolo 13 – Direzione Lavori… pagina 23 - 24
Articolo 14 – Comunicazioni all’impresa pagina 25
Articolo 15 – Comunicazioni dell’impresa pagina 25 - 26
Articolo 16 – Constatazione in contraddittorio pagina 26
Articolo 17 – Sede Operativa pagina 27
Articolo 18 – Copertura contemporanea di più cantieri… pagina 27 - 28
Articolo 19 – Esecuzione dei lavori, degli interventi e loro comunicazione pagina 28 - 32
Articolo 20 – Divieto o di sospendere o rallentare i lavori… pagina 32
Articolo 21 – Corrispettivi…………………………………………………………………………………………………pagina 33 - 34 Articolo 22 – Invariabilità dei prezzi… pagina 34
Articolo 23 – Nuovi prezzi – Materiali in genere pagina 35
Articolo 24 – Condotta dei lavori… pagina 36 - 37
Articolo 25 – Disciplina nei cantieri pagina 37 - 38
Articolo 26 – Ultimazione dei lavori e presa in consegna delle opere conto finale e visita collaudo pagina 38 - 39
Articolo 27 – Contabilizzazione pagina 39 - 40
Articolo 28 – Pagamenti… pagina 40 - 43
Articolo 29 – Cessione dei crediti… pagina 43 - 44
Articolo 30 – Xxxxx subiti dall’impresa durante l’esecuzione dei lavori… pagina 44
Articolo 31 – Obblighi dell’impresa in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori… pagina 44 - 51
Articolo 32 – Obblighi ed oneri diversi a carico dell’impresa pagina 51 - 53
Articolo 33 – Responsabilità dell’impresa pagina 53 - 54
Articolo 34 – Rispetto ambientale pagina 54 -55
Articolo 35 – Cauzione definitiva pagina 56
Articolo 36 – Recesso dall’Accordo quadro pagina 57
Articolo 37 – Risoluzione dell’Accordo quadro pagina 57 -59
Articolo 38 – Coperture assicurative pagina 59 -61
Articolo 39 – Penali… pagina 61 - 64
Articolo 40 – Riserve dell’impresa pagina 64
Articolo 41 – Definizione delle controversie pagina 64
Articolo 42 – Osservanza di leggi e regolamenti. pagina 64-65
Articolo 43 – Riservatezza delle informazioni pagina 65
Articolo 44 - Spese contrattuali… pagina 65
Articolo 45 – Tracciabilità dei flussi finanziari… pagina 65
Articolo 46- Responsabile del procedimento pagina 66
ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI SULL’ ACCORDO QUADRO
La Città Metropolitana di Firenze, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma iii)13, e dell’art. 594 del Decreto Legislativo 12/4/200618/04/2016, n.50163 successive modificazioni ed integrazioni, intende concludere un Accordo quadro con un unico operatore economico per l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la fornitura e posa in opera il restauro e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli infissi installati presso gli immobili di proprietà o in disponibilità della Città Metropolitana di Firenze di cui al LOTTO 1 -2 zona A allegato al presente Capitolato.
Sono escluse altre tipologie di lavori, nonché quelli di manutenzione straordinaria per la cui realizzazione le procedure di affidamento siano state avviate prima della sottoscrizione dell’Accordo quadro o compaiano nell’elenco annuale e triennale delle opere pubbliche.
Il valore economico indicato per l’ Accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati e individua il quadro economico dell’Accordo.
La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione tra la Città Metropolitana nei confronti dell’Impresa aggiudicataria e non è impegnativo in ordine all’affidamento a quest’ultimo dei “Contratti attuativi” per un quantitativo minimo predefinito.
I singoli “Contratti attuativi” assumono la forma di Ordini di Lavoro. (OdL) scritti o verbali, e si intendono conclusi con il loro ricevimento da parte dell’Impresa. Ciascun Ordine di lavoro descriverà l’intervento da eseguire e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento. Interventi di lavoro singolo non superiore a 2.000 Euro oltre oneri della sicurezza ed Iva potranno essere raggruppati in un unico contratto attuativo. Gli elementi tecnico
- prestazionali delle lavorazioni oggetto dell’Accordo Quadro sono precisati nel presente Capitolato speciale e nell’elenco dei prezzi unitari.
ARTICOLO 2 –OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro in seguito alle necessità specifiche della Città Metropolitana, si esplicheranno nell’esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare di norma a misura, conseguenti o meno a formali preventivi, approvati dal RUP o dal D.L. e predisposti dall’Impresa con oneri a proprio carico, secondo le indicazioni e sotto il controllo e la supervisione del D.L. e/o del R.U.P., secondo il livello di definizione all’uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81.
L' Impresa dovrà predisporre un servizio di ricevimento delle chiamate e degli OdL, attivo dalle ore 8.00 alle ore
19.00 dei giorni feriali, compreso il sabato come indicato al successivo articolo 18.
Di norma e d’intesa con la Direzione Lavori, gli interventi una volta iniziati dovranno proseguire fino alla loro ultimazione, anche con prestazioni di lavoro straordinario e/o festivo e/o notturno qualora diretti ad evitare l’interruzione delle normali attività lavorative e scolastiche, la compromissione della funzionalità, sicurezza e integrità degli edifici, rischi per l’incolumità o il grave disagio per le persone.
Gli interventi da svolgere dovranno essere iniziati secondo la priorità assegnata e nei tempi di seguito indicati:
a) Priorità 1 : immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro entro due ore dal ricevimento dell’OdL o dalla chiamata telefonica nei casi di emergenza ovvero nelle situazioni che possono mettere a rischio la incolumità delle persone e/o possono determinare l’interruzione delle normali attività istituzionali o scolastiche.
b) Priorità 2 : entro lo stesso giorno della richiesta, se effettuata entro le ore 14,00; entro e non oltre il primo giorno feriale successivo dal ricevimento dell’OdL se la richiesta viene inoltrata dopo le ore 14,00.
c) Priorità 3: secondo le esigenze della Città Metropolitana che ne definirà tempi e modi di concerto con l’Impresa nei casi di lavori ordinari e programmabili
d) Priorità 4: nei tempi e modi concertati con l’Impresa nel caso di lavori programmabili e non, che necessitano di un progetto e di un titolo abilitativo per la loro realizzazione.
Per gli interventi che lo richiedono all’Odl potrà essere allegato un “Documento tecnico” specifico composto anche da uno solo fra i seguenti elementi: relazione, stima, elaborati grafici.
Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell’elenco prezzi unitari inerente alla manutenzione ovvero, a categorie di lavoro analoghe; richiederanno l’opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l’impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni.
Gli interventi devono essere eseguiti dall’Impresa a regola d’arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e/o dal D.L. nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.
Indipendentemente dal termine massimo di completamento indicato nell’OdL resta fermo l’obbligo per l’Impresa di eseguire i lavori, anche se di modesta entità, con la massima sollecitudine e nel minor tempo possibile.
L’Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili, (non tutelati dal D.Lgs.42/2004) che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio della Città Metropolitana o entrare nella sua disponibilità, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che l’ Impresa che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
La Città Metropolitana si riserva di chiedere all’Impresa di eseguire interventi in edifici facenti parte del Lotto non aggiudicato, come previsto all’articolo 21 del presente Capitolato; in tal caso verranno applicate le stesse condizioni del Capitolato e gli stessi prezzi dell’Elenco prezzi, al netto del ribasso offerto.
In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d’arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato..
ARTICOLO 3 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell’Accordo Quadro possono essere sinteticamente così riassunti, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori:
1) Lavori di sistemazione infissi interni – esterni, di qualsiasi materiale e tipologia
2) Lavori di edilizia.
Si intendono compresi nell’oggetto dell’accordo i lavori di manutenzione necessari alla conservazione del patrimonio immobiliare e riguardanti, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) quanto ai lavori di sistemazione di infissi interni esterni :
- porte esterne in legno – laccate – tinteggiate;
- infissi in legno – laccati – tinteggiati;
- pareti mobili;
- sopraluci;
- rulli e cassonetti;
- telai e controtelai;
- porte ad un solo battente;
- sopraluci normali;
- cerniere;
- lucchetti;
- cilindri;
- cicchetti di sicurezza infissi;
- serrature per mobili;
- serrature ad infilare;
- serrature elettriche;
- fermaporte;
- chiudiporte;
- maniglie;
- saliscendi;
- contropiastre;
- spioncini per porte;
- cremonese;
- maniglie con molla con o senza rosette.
- vetri;
- maniglioni antipanico;
- cilindri e pompe chiudiporta;
- saliscendi e serrature;
- chiudiporte a pavimento e fermaporte;
- serrature elettriche;
- maniglie ad infilare – stampate ed esterne.
- staffaggi di porte e piccoli cancelli semplici;
- cerniere e chiusure;
- parti danneggiate.
2) quanto ai lavori di edilizia, i seguenti interventi:
- rimozione di pareti mobili, porte, infissi in legno e similari, alluminio anodizzato, in ferro e similari;
- rimozione di pavimentazioni, rivestimenti, servizi igienici, soglie, architravi, pedate, alzate, battiscopa e similari;
- spicconatura di intonaco;
- rimozione di controsoffitti;
- rimozione di tramezzature intonacate;
- smontaggio di doghe;
- smontaggio di cassonetti, rulli, coprirulli, persiane, telai e controtelai;
- rimozione di carta da parati;
- scavi in genere per passaggio di cavi, condotte e pozzetti;
- trasporto del materiale di risulta;
- ripristino di pavimentazioni e rivestimenti;
- rifacimento di intonaci;
- lavori di tinteggiatura di pareti e soffitti;
- lavori di tinteggiatura di zone esterne fino all’altezza di mt.4,00;
- lavori di zoccolatura, soglie, architravi, correntizi, ornie, pedate, alzate, battiscopa e similari;
- fissaggio di servizi igienici, attrezzi da bagno e scaldabagni;
- interventi su murature per apertura e chiusura di varchi di passaggio;
- rifacimento di tramezzature;
- interventi di isolamento;
- interventi di impermeabilizzazione;
-interventi sulle coperture;
- interventi su scale di sicurezza e di servizio;
- lavori di tinteggiatura, stuccatura e scartavetratura su opere in legno e ferro;
- fissaggio di bacheche e similari;
- posa in opera di cordonature prefabbricate;
- posa in opera di pavimentazione di betonelle e similari;
- piccoli interventi su strutture in cemento armato e semplici;
- siliconatura di vetri e similari;
- interventi su pluviali e simili
- interventi su massetti di sottofondo;
- interventi di casseratura.
Sono compresi nei lavori edili gli interventi di impiantistica elettrica connessi, quali spostamento di prese, nuove linee elettriche etc. per i quali l’impresa dovrà rilasciare certificato di conformità.
L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati all’atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
La Città Metropolitana si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere, quelle varianti che riterrà opportune nell’ interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che la Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
ARTICOLO 4 – VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO
Il valore massimo stimato dei lavori che potranno essere affidati con l’ Accordo Quadro ammonta a complessivi Euro 995.000220,00 (euro Novecentonovantacinqueduecentoventimila/00) di cui oneri per la sicurezza stimati in Euro 10.50049.750,00 e oltre IVA come per legge. Si computeranno nel suddetto valore solo gli importi dei lavori affidati, comprensivi degli oneri per la sicurezza, nonché gli eventuali incrementi di un quinto dell’importo dei “Contratti attuativi”.
I lavori saranno valutati :
• a misura, e (ove ritenuto indispensabile dalla DL) a corpoforfait al netto del ribasso offerto, secondo il Prezziario Lavori Pubblici 2016 della Regione Toscana - Provincia di Firenze, approvato con Deliberazione G.R. n. 415 291 del 26/11/04/20146. In conformità agli artt. 2 c. 1-bis, art. 6 c.5 e 7 c.8 lett. a) della L. 09/08/2013 n° 69 il ribasso offerto sarà applicato alla quota parte del prezzo unitario al netto delle spese relative al costo del personale, determinate in base al documento “Analisi prezzi” allegato al Prezziario Ufficiale della Regione Toscana 2014, per le seguenti tipologie:
1) Nuove costruzioni edili 2) Ristrutturazioni edili.
06) Impianti tecnologici Capitolo I 01 17) Sicurezza Capitolo S 05
e famiglie:
RU- Risorse umane Capitoli M 01 e Mo2
In calce ad ogni singolo Ordine di lavoro l’operatore economico dovrà indicare il costo complessivo del personale relativo alle lavorazioni. L’importo complessivo dell’Ordine di Lavoro verrà determinato applicando il ribasso offerto ai prezzi delle singole lavorazioni e in tale importo deve intendersi compreso anche il costo complessivo del personale. Sarà cura e responsabilità del direttore dei lavori verificare la corretta applicazione dei contratti dei lavoratori e l’assolvimento degli altri oneri in capo all’esecutore.
In mancanza di appropriata voce descrittiva nel Prezziario sopra indicato, per la valutazione dei lavori potrà ricorrersi al Prezziario della Xxxxxxx Xxxxxx 0000 Xxxxxxxxxxxxxx XX.XX. Xxxxxxx Xxxxxxx anno 2013, (scaricabile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxxxx), applicando il ribasso offerto dall’Impresa aggiudicataria o concordare un nuovo prezzo come previsto all’art.25.
• con il sistema dei lavori “in economia” quando la valutazione a misura o a corpo non risulti possibile o adeguata a giudizio della Direzione Lavori, sulla base:
- del costo orario della mano d’opera indicata nel prezziario di cui sopra;
- del prezzo di mercato relativo alle forniture di materiali, ai noli e ai trasporti, maggiorato della percentuale del 26,50% per spese generali ed utili ove detta maggiorazione non sia già compresa nei costi stessi. I costi, le spese generali e gli utili saranno assoggettati al ribasso pattuito.
ARTICOLO 5 - CATEGORIA DEI LAVORI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE TECNICO ORGANIZZATIVI
Sulla base della spesa storica sostenuta dall’Amministrazione, per ciascun Lotto e per l’intera durata dell’Accordo quadro, l’importo dello stesso è da intendersi così suddiviso:
categoria Dpr 207/2010 | qualificazione obbli | % sul totale | indicazioni speciali ai fini della gara | ||
gatoria (si/no) | importo (euro) | ||||
base di gara | prevalente | subap. (si/no) | |||
OS6 | SI cl III | 700.000,00 | 71,00 | Prevalente | SI (30% dell’importo complessivo) |
OG2 | SI | 200.000,00 | 20,00 | ||
OG1 | NO | 95.000,00 | 9,00 | ||
995.000,00 | 100 |
L’offerente ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016, (ex 40/163-2016) ai fini dell’ammissione alla gara, deve obbligato riamente possedere, a pena di esclusione:
• attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al DPR 207/2010, in corso di validità, nella ca tegoria OS6 classifica III o superiore.
Le lavorazioni relative alla categoria OG2, a «qualificazione obbligatoria», ai sensi dell’art. 79, comma 16, del DPR
207/2010, possono essere realizzate dall’appaltatore anche mediante il possesso della qualificazione tramite SOA Cl I o superiore .
•
le lavorazioni relative alla categoria OG1 a «qualificazione non obbligatoria» possono essere realizzate
direttamente dall’appaltatore anche se non in possesso della relativa qualificazione. In tal caso l’importo relativo
alla categoria OG1 va a sommarsi all’importo delle lavorazioni della categoria prevalente. Alternativamente il con corrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o consorzio ordinario o di subappalta re a soggetti con adeguata qualificazione.
Per le categorie di importo inferiore a € 150.000,00, in alternativa al possesso di attestato qualificazione rilasciato da apposita SOA, l’appaltatore potrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti (art. 90 del DPR 207/10):
a) importo dei lavori (analoghi a quelli oggetto dell’appalto) eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta dell’appalto non inferiore all’importo del contratto da stipulare. Per tale requisito potranno essere presentati:
a.1) per i lavori eseguiti per committenti pubblici: certificato di esecuzione rilasciato dal committente e, per esso, dal responsabile del procedimento, in conformità allo schema allegato B al DPR 207/10;
a.2) per i lavori eseguiti per conto di committenti privati e per i lavori in proprio: dichiarazioni del committente, ovvero dell'esecutore nel caso di lavori in proprio, munite di visto di conferma da parte del Nucleo Operativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche competente in ragione del luogo di esecuzione dei lavori. Nel caso di assenza del predetto visto di conferma, le dichiarazioni dovranno essere corredate da:
- copia del contratto stipulato (solo nel caso di lavori in committenza; se non sia stato stipulato formale contratto di appalto, possono essere prodotti altri atti e documenti attestanti la volontà negoziale, quali lettere di commessa o buoni d'ordine);
- copia delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti (solo nel caso di lavori in committenza);
- attestazione, rilasciata dal direttore dei lavori, che i lavori sono stati realizzati regolarmente e con buon esito, sul modello di quanto previsto per i lavori pubblici;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di richiesta dell’appalto.
Esso è comprovato:
- per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: dalle dichiarazioni annuali dei redditi, Modello Unico, con la prova dell’avvenuta presentazione. Qualora dalle suddette dichiarazioni non risulti il costo del personale, esso è comprovato da autocertificazione resa dal Presidente del Consiglio Sindacale ovvero, in mancanza di tale organo, da un consulente del lavoro che rileva i dati dal libro paga;
- per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredati dalla relativa nota di deposito. In particolare il costo in questione risulterà dalla voce “costi del personale” del conto economico redatto ai sensi di legge.
c) adeguata attrezzatura tecnica in relazione ai lavori da eseguire, requisito da dimostrare con la presentazione di
una dichiarazione nella quale sia indicata l’attrezzatura tecnica posseduta o disponibile.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, (fermo restando il limite del 30 % dell’importo complessivo di cui all’art 105 c. 2 del D.lgs 50/2016) per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non pos sedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.
Le quantità e gli importi dedotti dalla spesa storica sostenuta dall’Amministrazione e di conseguenza gCATEGORIA OG 1 Classifica I categoria prevalente subappaltabile 20% Euro 125.000,00
CATEGORIA OS 3
Classifica I
categoria scorporabile /subappaltabile 100%
Euro 52.000,00
CATEGORIA OS 6
Classifica I
categoria scorporabile/subappaltabile
100% Euro 32.500,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Euro 10.500,00
Gli importi delle categorie di cui sopra devono intendersi puramente indicativi, non impegnativi per la Città Metropolitana e potranno variare in più o in meno senza che l’Impresa possa trarne argomento per chiedere compensi aggiuntivi di sorta.
Per partecipare alla procedura di gara l’impresa invitata, a pena di esclusione, per i lavori ascrivibili alla categoria OS
3 e OS 6, l’impresa invitata in possesso di qualificazione SOA per i lavori della categoria prevalente OG 1, di Classifica I o superiore, può in alternativa:
• assumere l’esecuzione dei lavori direttamente perché in possesso della relativa qualificazione OS 6 e OS 3. In tal caso il subappalto è ammesso per la quota del 20%.
• assumere i lavori della categoria, anche se non in possesso della qualificazione SOA OS3 e OS6, avvalendosi della qualificazione della categoria prevalente OG 1: il subappalto è ammesso al 20% dell’importo complessivo dei lavori riconducibili a detta categoria
• dichiarare di voler subappaltare i lavori della categoria al 100% ad imprese qualificate OS3 e/o OS 6
• in raggruppamento di tipo verticale con imprese mandanti in possesso delle qualificazioni OS3 e/o OS 6. In tal caso il subappalto è ammesso per la quota del 20%.
Come previsto all’art. 9 del presente Capitolato la Città Metropolitana provvederà alla corresponsione diretta al
subappaltatore delle prestazioni eseguite dallo stesso nei casi previsti dall’art. 105 c. 13 del Dlgs 50/2016 ovvero:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente:
E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D,Lgs. n. 50/2016. L’Impresa invitata potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.
Non è ammesso che più di un’Impresa invitata si avvalga della stessa impresa ausiliaria.
ARTICOLO 6 - DURATA DELL tACCORDO QUADRO
L'accordo quadro avrà la durata di ventiquattro mesi (24) a decorrere dalla data di sottoscrizione o di consegna anticipata in caso di urgenza e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna.
L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell’Accordo prima della decorrenza del termine, nel caso in cui sia stato utilizzato l’intero importo di cui all’art. 4 .
Alla scadenza dell’ Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di utilizzo dell'intera somma affidataria, l’Impresa nel caso in cui vi siano lavori in corso, li completerà in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d’arte.
ARTICOLO 7 - DOCUMENTI
I documenti che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:
a) l’Accordo Quadro
b) i “Contratti attuativi” da stipularsi con l’Impresa
c) il presente Capitolato speciale
d) l'offerta economica presentata dall’Impresa;
e) l’elenco degli immobili compresi nel Lotto assegnato
f) il Prezziario Lavori Pubblici 20146 della Regione Toscana – Provincia di Firenze, approvato con Deliberazione G.R. n. 291 del 11/04/2016 scaricabile all’indirizzo xxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xx, ed il Prezzario della Regione Umbria 2014 Provveditorato OO.PP. Regione Toscana anno 2013, (scaricabile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxx- pubbliche);
g) il Piano di sicurezza e coordinamento generale di cui all’Allegato 3 al presente Capitolato.
h) il Piano Operativo di Sicurezza e/o il Piano Sostitutivo di sicurezza con i contenuti minimi di cui al punto 3 Allegato XV D.Lgs. 81/08.
Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
L’Impresa è tenuta a trasmettere alla Città Metropolitana, prima della stipulazione dell’Accordo Quadro:
- il piano di sicurezza e coordinamento generale vidimato e siglato in ogni pagina in segno di espressa accettazione del suo contenuto;
- copia dell’atto di nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, c. 1, lettera f), del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07);
- copia dell’atto di nomina del medico competente di cui all'art. 2, c. 1, lettera h), del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07);
- copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07 e allegato XVII del D.Lgs. 81/01);
- documentazione attestante l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R. 38/07).
- elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dei “Contratti attuativi”;
- dichiarazione della disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di durata dell'accordo quadro, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi.
ARTICOLO 8 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEL CAPITOLATO SPECIALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI
L' Impresa è soggetta all'esatta osservanza delle condizioni riportate nel D.Lgs. 50/2016, nel Regolamento emanato con D.P.R. 207/2010, nel Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con D.M. 145/00 (in seguito denominato Capitolato generale), nella L.R. (Toscana) 13 Luglio 2007, n. 38, e nel vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città Metropolitana, in tutto ciò che non sia in opposizione con le leggi successivamente emanate e con le condizioni espresse nel presente Capitolato, nonché in tutte le leggi emanate o emanande nel corso di validità dell’Accordo Quadro.
Nella esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.
ARTICOLO 9 - SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia, come indicato al precedente articolo 5.
L'Impresa dovrà fornire periodicamente, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.
L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Città Metropolitana, alle seguenti condizioni:
a. che l'Impresa abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b. che l'Impresa provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio.
c. che l'Impresa, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:
la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti - tanto d'ordine generale quanto d'ordine speciale - previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti della legge n. 159 del 2011, e successive modificazioni e integrazioni.
ll subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Città Metropolitana in seguito a richiesta scritta dell'Impresa; l'autorizzazione è rilasciata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 15 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
Considerato che l’effettuazione delle prestazioni, per le quali l’Impresa abbia dichiarato in sede di partecipazione alla procedura, di volersi avvalere del subappalto, non può essere pregiudicata dalla mancanza della necessaria autorizzazione, si ritiene opportuno che l’Impresa inoltri la richiesta di autorizzazione al subappalto non appena sottoscritto l’accordo quadro.
L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a. l'Impresa deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili in solido con l'Impresa, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Impresa, devono trasmettere alla Direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
- denuncia di nuovo lavoro per l'INAIL;
- copia del piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani predisposti dall'Impresa.
Le forniture con posa in opera e i noli a caldo e altri subcontratti assimilabili, sono considerati subappalto se i relativi contratti risultino singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto di subappalto.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. E' fatto obbligo all'Impresa di comunicare alla Città Metropolitana , per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. A tale comunicazione deve essere allegato almeno in stralcio la parte del subcontratto che reca le clausole sulla tracciabilità ai sensi della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.
E' onere dell'Impresa, prima della stipula del subcontratto diverso dal subappalto e a questo non assimilabile, porre in essere le attività dirette all'acquisizione della documentazione antimafia relativa al subcontraente.
E' obbligo dell'Impresa comunicare tempestivamente alla Direzione dei lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, della propria impresa e delle imprese sub-affidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell'Impresa, saranno tenuti a trasmettere alla Città Metropolitana la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.
L'Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti della Città Metropolitana per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Ente da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori, il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
Il cottimo di cui all'articolo 105 del codice consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto di cottimo, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.
Nei casi previsti dall’art. 105 c. 13 del Dlgs 50/2016 la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, previa comunicazione dell’affidatario della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
ARTICOLO 10- STATO DEI LUOGHI
Con la sottoscrizione del presente Capitolato Speciale l'impresa dichiara di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune e di aver ricevuto dalla Città Metropolitana tutta la collaborazione richiesta; conseguentemente conferma di avere acquisito piena conoscenza dei seguenti elementi: lo stato in cui si trovano gli immobili, la natura dei luoghi, comprese le condizioni locali, ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori fra cui strade di accesso, cave, discariche, permessi, eccetera. L'impresa non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà nell'esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti elementi.
ARTICOLO 11 - CONTROLLO DEI CONTRATTI.
Il controllo dell'esecuzione dei singoli “Contratti attuativi” è svolto dalla Città Metropolitana la quale opera attraverso la persona del Responsabile del Procedimento. La Città Metropolitana indicherà altresì il nominativo del sostituto di detto Responsabile per le ipotesi di impedimento o di assenza.
Nella fase di realizzazione dei lavori il Responsabile del Procedimento esegue l'alta vigilanza delle attività avvalendosi della DL. Il Responsabile del Procedimento effettuerà verifiche analoghe a quelle di cui all'Art. 1662 C.C. e controllerà la perfetta osservanza, da parte dell'Impresa, di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali. Per l'espletamento dei sopra citati compiti detto Responsabile avrà diritto in qualsiasi momento di accedere sui luoghi nei quali l'Impresa svolge la sua attività.
La presenza del personale della Città Metropolitana e della DL, i controlli e le verifiche da essi eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da essi emanate, non liberano l'Impresa dagli obblighi e responsabilità inerenti la buona esecuzione dei
contratti e la rispondenza di quanto eseguito alle clausole contrattuali, né dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.
ARTICOLO 12- RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA
L’Impresa deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. LL.PP.145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
Entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva con efficacia dell'Accordo Quadro, l’Impresa dovrà indicare il nominativo del soggetto individuato quale Direttore di cantiere, per tutta la durata dell’Accordo. Detto Direttore agirà come Rappresentante dell'Impresa fino al termine dell'esecuzione di ciascun Contratto Attuativo dell'Accordo Quadro. L'Impresa dovrà altresì indicare il nominativo di un sostituto di detto Direttore per le ipotesi di impedimento o di assenza.
Tutti i contatti con la Città Metropolitana, in ordine alla gestione dei “Contratti attuativi”, dalla loro stipula e fino alla conclusione del termine contrattuale, dovranno essere tenuti da detto Direttore di cantiere. E' in facoltà della Città Metropolitana chiedere all'Impresa la sostituzione del Direttore sulla base di congrua motivazione.
Nello stesso termine di cui al primo capoverso del presente articolo l’Impresa deve indicare i nominativi dei soggetti incaricati dei compiti di cui all’Allegato XVII dl D.Lgs.n. 81/2008.
Il Direttore di cantiere e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nominato dalla Città Metropolitana, sono responsabili per la parte di loro competenza, del rispetto, da parte dell’Impresa impegnata nell’esecuzione dei lavori, delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.
ARTICOLO 13- DIREZIONE LAVORI
La Città Metropolitana provvederà, per il singolo Accordo Quadro, alla nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto. Per ogni singolo buono d’ordine il RUP nomina, con la sottoscrizione in calce allo stesso, il Direttore dei Lavori, in via generale coincidente con il tecnico referente per il singolo immobile. In caso di ODL verbale la Direzione dei Lavori viene assunta dal soggetto che emette l’ordine, che sarà poi ratificato in maniera xxxxxxx.Xx Direttore dei lavori oggetto dell’Accordo quadro sarà nominato dalla Città Metropolitana e svolgerà anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto . L’impresa è tenuta ad osservare tutti gli ordini e le disposizioni impartite dal Direzione Lavori, fermo restando che la sorveglianza esercitata dalla Direzione Lavori non solleva in alcun caso l’Impresa dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del c.c. in ordine alle difformità ed ai vizi delle opere eseguite. Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del D.Lgs.n. 81/2008, il Direttore dei Lavori svolgerà le funzioni di Coordinatore in materia di sicurezza. e ove necessario potrà avvalersi di direttori operativi o ispettori di cantiere.
ARTICOLO 14 - COMUNICAZIONI ALL’IMPRESA
Le comunicazioni all'Impresa, ad eccezione a quelle di cui all'Art. 18 avverranno esclusivamente per iscritto; ove non fosse possibile consegnare direttamente lo scritto, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo fax o posta elettronica certificata (p.e.c.). Il Direttore Lavori effettuerà le comunicazioni all’Impresa mediante Ordini di lavoro indirizzati al Direttore di cantiere di cui all’Art. 11 che precede; gli Ordini di lavoro saranno redatti in duplice copia, una delle quali
dovrà essere restituita firmata per ricevuta. Eventuali contestazioni che il Direttorel’impresa intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da questia presentate per iscritto. La sottoscrizione
dovrà avvenire entro 3 (trecinque) giorni lavorativi dalla consegna e/o spedizione tramite fax dell’ ODL. In ogni caso decorso il termine di 3 giorni dalla ricezione dell’ODL lo stesso si intende assentito e l’Impresa sarà dunque obbligata ad eseguirlo.
ARTICOLO 15- COMUNICAZIONI DELL’IMPRESA
L'Impresa deve indirizzare ogni sua comunicazione, esclusivamente per iscritto, al Direttore Lavori tramite il Direttore; ove non fosse possibile consegnare direttamente lo scritto, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo fax o p.e.c..
L'Impresa è tenuta a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano nella disponibilità della Città Metropolitana, di cui abbia bisogno per l'esecuzione dell’intervento.
Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del Contratto Attuativo dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 2 giorni lavorativi dal suo verificarsi; l'Impresa dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.
Eventuali contestazioni che la Città Metropolitana volesse avanzare su una comunicazione dell'Impresa saranno presentate per iscritto.
ARTICOLO 16- CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO
Ciascuno dei contraenti, Città Metropolitana ed Impresa, deve aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l’esecuzione del singolo Contratto attuativo. Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul Responsabile dell’omissione.
L’Impresa deve segnalare in particolare e tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell’esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possano interferire con la sua opera o condizionarla.
ARTICOLO 17- SEDE OPERATIVA
A partire dalla sottoscrizione dell’Accordo quadro, l’Impresa dovrà disporre di una propria sede operativa (nel seguito, la Sede Operativa) localizzata ad una distanza massima di 30 km dal centro della città di Firenze, sede che costituirà il punto di riferimento tra la Città Metropolitana e l' Impresa stessa.
La Sede Operativa dovrà essere dotata di idoneo magazzino per il ricovero dei mezzi d'opera e dei materiali e dei supporti hardware e software necessari per lo svolgimento dei Lavori, e dovrà accogliere l'archivio di tutta la documentazione inerente l'appalto (corrispondenza, elaborati grafici, relazioni, elenco dei macchinari in dotazione, libretti di manutenzione e manuali d'uso per le attrezzature di proprietà e per quelle noleggiate, verbali relativi alle verifiche periodiche, eccetera).
Una sezione specifica dell'archivio dovrà essere dedicata alla documentazione attinente il coordinamento della sicurezza.
La Sede Operativa dovrà essere dotata di telefono fisso, telefax ed indirizzo E-mail, e dovrà poter contare su un Responsabile e su una segreteria dedicati a questo Accordo quadro.
ARTICOLO 18 - COPERTURA CONTEMPORANEA DI PIU’ CANTIERI
L' Impresa dovrà assicurare l'effettiva disponibilità di risorse umane (maestranze) e strumentali (mezzi d'opera) tali da poter far fronte al carico di lavoro corrispondente all'intervento contemporaneo in più cantieri.
Nel caso in cui dovesse verificarsi tale simultaneità di interventi, dovrà comunque essere garantita la massima efficienza, efficacia e qualità di realizzazione dei lavori. Si precisa che la Città Metropolitana non ha alcun obbligo di garantire il simultaneo e continuo impiego delle maestranze e dei mezzi d’opera dell’Impresa, in quanto i lavori si presenteranno di volta in volta a seconda delle necessità manutentive.
ARTICOLO 19 - ESECUZIONE DEI LAVORI, DEGLI INTERVENTI E LORO COMUNICAZIONE
I singoli interventi verranno ordinati mediante richieste scritte denominate "Ordini di lavoro" (OdL) o, nei casi che lo richiedano, mediante il "Verbale di somma urgenza". Le richieste saranno a firma del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento, e riporteranno la data entro la quale iniziare e la data entro cui completare l'intervento. L'Impresa dovrà eseguire solo gli interventi indicati in dette richieste e attenersi alle prescrizioni in esse formulate.
In caso di eventuali osservazioni a un OdL, l'Impresa è tenuta a comunicarle al D.L. a mezzo fax entro 2 (due) giorni dalla data d'invio della richiesta da parte del D.L.; questa prescrizione non si applica alle richieste di Priorità 1 e Priorità 2, le quali dovranno essere soddisfatte tassativamente nei modi e termini indicati da dette comunicazioni.
L’Impresa dovrà redigere la preventivazione degli interventi con le quotazioni riportate nel prezziario di cui al precedente articolo 4, diminuite del ribasso offerto, al netto degli oneri della sicurezza. Solo in mancanza di quotazioni l’Impresa potrà ricorrere alla formulazione di nuovi prezzi secondo quanto dettagliato . I preventivi potranno contenere anche lavorazioni da valutare con il sistema dei lavori in economia.
I preventivi dovranno essere redatti entro e non oltre due giorni feriali dalla richiesta, pena l’applicazione della penale di cui all’articolo 41. La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare il preventivo e assegnare un nuovo termine all’Impresa per l’adeguamento e/o il completamento dello stesso.
Nei casi di interventi di Priorità 1 o 2 , il corrispettivo degli interventi effettuati in mancanza di preventivazione, sarà determinato a consuntivo con le modalità di cui all’articolo 29 del presente capitolato.
Nell'espletamento degli interventi, tutto il personale sia dell'impresa, sia eventualmente di ditte subappaltatrici, dovrà tenere appuntato in maniera ben visibile il proprio tesserino fotografico di riconoscimento, vistato dalla Città Metropolitana; è previsto l'allontanamento immediato dal cantiere di tutto il personale che verrà trovato a trasgredire la norma anzidetta.
In considerazione dell’attività della Città Metropolitana i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d’uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi.
L’Impresa dovrà, quindi, prevedere:
- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.
L’ Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono nell'edificio e/o immobile interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.
Gli interventi di emergenza, individuati dal Direttore dei lavori, a sua insindacabile valutazione, potranno essere disposti dallo stesso anche a mezzo ordinazione verbale o telefonica ed eseguiti dall'impresa nei termini brevi, all'uopo ordinati in rapporto alle necessità dell'intervento anche in giorni festivi e/o orari notturni, senza che la ditta aggiudicataria debba pretendere maggiori compensi, e computati a consuntivo secondo le modalità e le indicazioni precisate all’articolo 20, ove necessario, su specifica insindacabile disposizione della D.L., l’intervento manutentivo, prima della sua realizzazione, potrà essere predeterminato in un documento tecnico amministrativo reso a preventivo come disciplinato al precedente articolo 2.
Qualora la tardiva esecuzione e/o la mancata esecuzione degli Ordini di lavoro, cumulati tra loro, si verifichino per più di tre volte, l'Xxx.xx si riserva di provvedere alla risoluzione del contratto senza ulteriore incombenza e con semplice atto amministrativo e incamerando la cauzione.-
La consistenza qualitativa e quantitativa di mano d’opera per lavori in economia dovrà essere strettamente commisurata alla tipologia di intervento da effettuare.
In merito si individuano le seguenti linee guida:
- gli interventi di modesta entità dovranno essere eseguiti (e conseguentemente contabilizzati) da un solo operaio di idonea qualifica , se ciò compatibile con le vigenti norme di sicurezza nei cantieri;
- gli interventi ordinari saranno comunque contabilizzati con riferimento ad una squadra tipo composta da un operaio specializzato e da un operaio comune;
- per interventi complessi la composizione della squadra di lavoro (numero e qualifica) dovrà essere preventivamente approvata dal Direttore dei Lavori.
L’impiego di mano d’opera, per numero di operai e relative qualifiche, oltre i limiti posti con le suddette linee guida o non preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori non sarà ammesso in contabilità. In ogni caso la Direzione lavori riscontrerà puntualmente, a consuntivo, l’ammissibilità delle ore e delle qualifiche impiegate in relazione ai lavori eseguiti nonché la congrua quantità e qualità dei materiali per detti lavori.
E’ facoltà della Direzione Lavori richiedere in allegato alla contabilità di ogni singolo intervento, documentazione fotografica e/o restituzione grafica (su elaborati forniti dalla D.L. stessa) che ne evidenzino luoghi e modalità di esecuzione.
L’Impresa si dovrà dotare di registro dove saranno tassativamente annotate, giorno per giorno e per ogni intervento, con precisione, il nome dell’impresa, la data, il nominativo e l’ora di inizio e fine lavori per ogni addetto presso l’edificio interessato dall’intervento nonché le pause per il pranzo e/o per il reperimento dei materiali necessari, oltre ad una succinta descrizione dei lavori eseguiti. In caso di riscontro da parte del personale dell’edificio la relativa firma negli
appositi fogli di presenza giornalieri dovrà risultare leggibile. Si ricorda che quanto sopra è indispensabile ai fini della verifica dei lavori e della successiva liquidazione di ogni singola fattura.
L'Impresa è tenuta a concordare con la Città Metropolitana entro il 30 novembre e il 30 giugno la consistenza del personale che dovrà essere impiegato nel mese di dicembre ed agosto, per l'esecuzione dei lavori che si dovessero rendere necessari nel periodo di interruzione delle attività scolastiche. L'Impresa è in ogni caso informata circa l'impossibilità di accesso agli Istituti scolastici nei giorni in cui si svolgono le prove scritte degli Esami di Stato.
Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui sopra si applicano ai rispettivi importi.
Presso ogni edificio è depositato un "Registro delle presenze"; su tale registro, durante l'esecuzione dei lavori, ciascun operaio o addetto presente in cantiere dovrà apporre la propria firma indicando gli orari di lavoro.
L’Impresa non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Città Metropolitana. La sospensione o il rallentamento dell’esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell’Impresa costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno dell’Impresa qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 giorni intimato dalla Città Metropolitana, inviatagli a mezzo fax seguito da raccomandata R.R. non vi abbia ottemperato; il termine decorre dal ricevimento del fax. In detta ipotesi restano a carico dell’Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivati da tale risoluzione.
L’Impresa si obbliga ad informare immediatamente la Città Metropolitana di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell’Accordo quadro con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
ARTICOLO 20 - DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE I LAVORI
L’Impresa non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Città Metropolitana. La sospensione o il rallentamento dell’esecuzione delle anzidette attività per decisione unilaterale dell’Impresa costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno dell’Impresa qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 giorni intimatogli dalla Città Metropolitana, inviatagli a mezzo fax seguito da raccomandata R.R., non vi abbia ottemperato; il termine decorre dal ricevimento del fax. In detta ipotesi restano a carico dell’Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
ARTICOLO 21- CORRISPETTIVI
I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati come previsto all’art. 4 del presente capitolato.
Gli oneri della sicurezza saranno compensati a misura per ogni OdL e non saranno soggetti a ribasso.
Per eventuali lavori da eseguirsi in economia l’Impresa sarà compensata sulla base dell’effettivo tempo impiegato nell’esecuzione del lavori e in base ai costi della manodopera di cui al Prezziario Regione Toscana approvato con Deliberazione G.R. n. 291 del 11/04/2016Deliberazione GRT n. 415/2014, e del prezzo di mercato relativo alle forniture di materiali, ai noli e ai trasporti, maggiorato della percentuale del 26,50 per spese generali ed utili ove detta
maggiorazione non sia già compresa nei costi stessi. I costi, le spese generali e gli utili saranno assoggettati al ribasso pattuito;
L’orario di lavoro durante il quale l’Impresa dovrà effettuare gli interventi sarà, di norma, il seguente:
• dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13.30 alle ore 17,30.
Per le prestazioni da effettuarsi fuori dal suddetto orario verrà concessa una maggiorazione dei prezzi di cui al Prezziario sopra indicato, pari al 10%, al netto del ribasso offerto, con esclusione della manodopera per la quale verrà riconosciuta la maggiorazione prevista dal CCNL del settore.
Tutti gli oneri a carico dell’impresa di intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dal ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per l’Impresa, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l’Impresa; opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio e sgombero detriti, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle eventuali interferenze generate dall’esecuzione da parte di terzi, negli stessi edifici interessati dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base dell’Accordo quadro.
L’Impresa non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e le condizioni di esecuzione, né avere diritto a compendi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l’esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi.
ARTICOLO 22- INVARIABILITA’ DEI PREZZI
Tutti i prezzi si intendono accettati dall’Impresa e, in deroga all’art. 1664 Cod.civ., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’accordo. Per le prestazioni previste nel presente Accordo e nei relativi contratti applicativi non è ammesso il ricorso alla revisione prezzi.
ARTICOLO 23 - NUOVI PREZZI – MATERIALI IN GENERE
Nei casi previsti dall’articolo 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, si procederà con le modalità ivi indicate alla determinazione dei nuovi prezzi.
Nella eventualità che si debba procedere alla determinazione di un nuovo prezzo mediante analisi, come stabilito dal comma 1 lettera c) dell’art. 163 DPR 207/2010, questo verrà determinato prendendo il prezzo dell’ultimo listino vigente dei vari materiali, applicando lo sconto medio installatore dichiarato dalla casa produttrice, aumentando tale cifra del 26,5 % comprensivo di spese generali ed utili di impresa; sul nuovo prezzo così determinato sarà applicato il ribasso contrattuale offerto. A tale prezzo verrà infine sommata la quantità di manodopera ai prezzi presenti nel bollettino ufficiale..
I materiali, i prodotti ed i componenti necessari alla esecuzione dei lavori, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla località che l'Impresa ritiene essere di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche e/o siano funzionali alle prestazioni da essa richieste. Qualsiasi materiale, prima della posa in opera, deve essere sottoposto all’approvazione scritta della Direzione dei Lavori, che, in mancanza di ciò può ordinare a suo insindacabile giudizio la rimozione senza che l’impresa abbia a pretendere compenso od indennizzo alcuno.
Il Direttore dei Lavori può procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione
ARTICOLO 24 - CONDOTTA DEI LAVORI
L'Impresa deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.
L’Impresa, dovrà, in particolare:
- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività didattiche e istituzionali della Città Metropolitana;
- gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, telefonica, informatica od orale), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, anche con riferimento:
1. ai richiedenti;
2. agli edifici, alle unità ed agli ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi;
3. ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi;
4. all'oggetto degli interventi;
- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all’esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
- curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazioni della Città Metropolitana.
Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'impresa sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.
L’Impresa, dovrà, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all’utenza.
L’Impresa dovrà, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.
L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione od al completamento dei lavori non tempestivamente eseguiti, addebitando alla impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.
ARTICOLO 25 - DISCIPLINA NEI CANTIERI
L’Impresa dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare e fare osservare ai subappaltatori e ai propri dipendenti le obbligazioni nascenti dal Contratto Attuativo. Tutto il personale dovrà indossare il tesserino di riconoscimento di cui all’art. 33. L’utilizzo di detto tesserino è considerato essenziale dalla Città Metropolitana ai fini del controllo che sul cantiere non sia presente personale non autorizzato e pertanto l’Impresa è tenuto ad osservarlo e a farlo osservare anche ai suoi subappaltatori con la massima diligenza. Ogni infrazione di questa prescrizione rilevata dalla D.L. comporterà l’applicazione della penale di cui all’articolo 41 .
Tutto il personale dovrà registrare la propria presenza negli edifici nel Registro delle presenze; la mancata registrazione comporterà l’applicazione della penale di cui all’articolo 41 che segue.
Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell’intervento di manutenzione gli stessi saranno accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nell’ ordine di esecuzione delle riparazioni.
Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Città Metropolitana e la applicazione della penale prevista dall’articolo 41 del presente Capitolato, in caso di ritardo.
La Città Metropolitana si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dall’Impresa con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori, qualora si verifichi l’ipotesi contemplata dal precedente capoverso.
L’Impresa può chiedere che il verbale di consegna contenga indicazioni circa lo stato dei lavori, al fine di essere garantita dai possibili danni che potrebbero essere arrecati da terzi alle opere eventualmente già realizzate, successivamente alla loro consegna.
Contestualmente alla presa in consegna dei lavori regolarmente e correttamente eseguiti dall’Impresa e, comunque entro e non oltre dieci giorni dalla esecuzione degli interventi, la Direzione dei Lavori contabilizzerà, in contraddittorio con l’Impresa, l’avvenuta esecuzione degli stessi per l’importo già quantificato nelle relative comunicazioni di esecuzione delle riparazioni.
La contabilità finale sarà compilata ai sensi dell’art.198 del D.P.R. n.207/2010 e sarà emessa dalla D.L. entro novanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del contratto. Al termine dell’intero periodo di validità dell’accordo o comunque alla sua scadenza , sarà emesso entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla conclusione dell’ultimo lavoro affidato il CRE che avrà carattere provvisorio e che assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.
ARTICOLO 27 – CONTABILIZZAZIONE
La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura, in contraddittorio tra l’Impresa e la Direzione lavori, sulla base delle lavorazioni indicate negli OdL, utilizzando i prezzi risultanti dal ribasso offerto. Tali prezzi oltre che delle spese generali ed utili, sono comprensivi di ogni qualsiasi spesa ed onere che l’Impresa debba sostenere al riguardo e in particolare per i lavori compiuti di ogni spesa e onere per fornitura, lavorazione, sfridi, impiego, messa in opera e protezione, trasporti, carichi, scarichi e mezzi d’opera compresi i provvisionali (se non esplicitamente previsti e ordinati); sono pure comprensivi di ogni spesa per licenze, modelli, sopralluoghi preliminari, prove ed assistenza e di quanto altro occorrente per dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio. Per i singoli interventi dovrà essere applicata la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l’opera compiuta, nonché laddove sia stato ritenuto necessario in base al rischio che comporta l’intervento, la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l’apprestamento particolare di sicurezza, indicato dalla DL sull’ODL. Qualora la particolare natura dell’intervento per la sua limitata dimensione o per altro motivo non permettesse con il metodo della misura un equa retribuzione, la DL procederà ad una valutazione parziale o totale dell’intervento con il metodo delle economie avvalendosi:
- delle ore di mano d’opera prestate e risultanti dal registro delle presenze depositato presso l’immobile; delle liste settimanali della manodopera approvate e controfirmate dalla DL corredate delle bolle del materiale utilizzato, nonché conteggiando le ore effettivamente impiegate su precisa disposizione della D.L..
- della quantità dei materiali impiegati e di manufatti a piè d’opera ( valutai a numero, a peso, a superficie, ecc.)
- dei periodi di nolo di mezzi, macchine ed attrezzature e materiali risultanti nelle bollette settimanali approvate dalla DL.
La registrazione delle misure, rilevate direttamente in cantiere in contraddittorio con l’Impresa verrà effettuata sul libretto di misura.
La liquidazione dei lavori per i quali è previsto dalla normativa vigente il rilascio di apposite certificazioni sarà effettuata solo ed esclusivamente dopo l’avvenuta presentazione di tutta la documentazione/certificazione occorrente, dopo la verifica della validità e correttezza da parte della DL.
ARTICOLO 28 - PAGAMENTI
L’ importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la Città Metropolitana che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. in base alle necessità manutentive per le opere in oggetto degli immobili oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo Quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’A.Q. rimarranno, pertanto, nella disponibilità del Città Metropolitana che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.
Durante il corso dei lavori ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore a 1540.000,00 euro e comunque a cadenza trimestrale, verrà emesso dalla DL il relativo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite. Per la compilazione del SAL si farà riferimento ai “prospetti di liquidazione” relativi agli OdL..
Ciascun prospetto di liquidazione indicherà separatamente:
a) I costi delle lavorazioni desunti dall’elenco prezzi, al netto degli oneri per la sicurezza inclusi in ciascun prezzo
b) Gli anzidetti oneri diretti per la sicurezza, inclusi in ciascun prezzo
c) Gli oneri specifici della sicurezza, desunti dall’elenco prezzi, riferiti alla particolarità dell’intervento. Tali oneri saranno riconosciuti esclusivamente se saranno stati prescritti dal Direttore dei Lavori nell’OdL, se saranno stati concordati per iscritto prima dell’esecuzione dell’intervento, se gli apprestamenti saranno stati effettivamente messi in opera.
L’importo di cui alla lettera a) sarà assoggettato a ribasso. Gli importi di cui alle lettere b) e c) saranno riconosciuti senza l’applicazione del ribasso.
Qualora l’Impresa in occasione dell’emissione del SAL non sottoscriva i “prospetti di liquidazione” il DL procederà comunque alla compilazione del Registro di contabilità e ne darà comunicazione all’Impresa convocandola entro i termini di legge (art. 190 del D.P.R. 207/2010) per l’apposizione delle relative firme.
Non potranno essere contabilizzati interventi che non risultino completati al 100% in accordo con le indicazioni contenute nell’OdL corrispondente.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, Il DL può registrare in partita provvisoria sui documenti contabili quantità dedotte da misurazioni sommarie ai sensi ed agli effetti dell’art. 190 comma 6 del DPR. 207/2010.
Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL
Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi finanziari dell’ente.
Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile.
Il Codice Identificativo Gara (CIG) dell’Accordo è:
Lotto 1 CIG 57e il codice è CUP è B19E14000160000
Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà comunicato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico.
Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP quando comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo.
I pagamenti, come indicato al successivo articolo 47, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della Città Metropolitana da ogni responsabilità conseguente.
La Città Metropolitana provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite - e negli stessi termini previsti per l’Impresa - nei casi previsti dall’art 105 c.13 del
Dlgs 50/2016. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.
Ne caso di prestazioni rese dai subappaltatori e/o cottimisti i contratti attuativi, necessiteranno, dell’emissione di un
nuovo CIG (“CIG derivato”) che identificherà lo specifico contratto e che sarà richiesto dalla Città Metropolitana e sarà riportato nell’OdL ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa sulla tracciabilità.
ARTICOLO 29 - CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione dei Contratti attuativi, sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 Dlgs 50/2016 c. 13 e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediatore finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia trasmesso alla Città Metropolitana prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.
La cessione in violazione di quanto sopra indicato dà diritto alla Città Metropolitana di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni.
La Città Metropolitana farà salve anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e le riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore dell’Impresa.
ARTICOLO 30 - DANNI SUBITI DALL’IMPRESA DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere nel corso dei lavori. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme di cui all'articolo 348 della Legge del 20 marzo 1865, n. 2248, all'articolo 14 del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. L'Impresa è comunque tenuta ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.
L’Impresa è obbligata, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo quadro, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.
Qualsiasi violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 sarà contestata all’impresa per iscritto. Qualora l’Impresa, già richiamata, risultasse per la seconda volta inadempiente alla stessa prescrizione, la Città Metropolitana considererà il fatto come grave infrazione alle norme di salute e sicurezza del lavoro ai senso dell’art. 80 c.5 lett. a) e come grave illecito professionale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 80 c. 5 lett. c) del Dlgs 50/2016.
L’Impresa dovrà garantire per il personale addetto alle manutenzioni il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro e l’impiego di personale specializzato e ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche della tipologia d’impianto, delle macchine e delle attrezzature in dotazione e in possesso dei patentini richiesti dalla normativa vigente, qualora necessari allo svolgimento di attività specifiche.
Il personale deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro. Ogni operatore deve portare sulla divisa un tesserino di riconoscimento, contenente informazioni relative alla ditta di appartenenza, il proprio nominativo e numero di matricola, corredato di fotografia del dipendente formato tessera, come rappresentato dal layout riportato nella figura seguente.
Logo Fornitore Denominazione Fornitore Nominativo Dipendente Matricola Dipendente
Logo Impresa Denominazione Impresa Nominativo Dipendente Matricola Dipendente Data di assunzione
Fototessera
Firma per Autorizzazione……………………….
Ciascun tesserino deve essere validato dal Responsabile del procedimento e firmato per autorizzazione al fine di evitarne eventuali duplicazioni.
Tutto il personale adibito al servizio deve essere sotto l'esclusiva responsabilità dell’Impresa sia nei confronti della Città Metropolitana che di terzi.
L’Impresa è obbligata ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.
Si precisa inoltre che l'organizzazione dei lavori costituisce adempimento di competenza dell'Impresa la quale:
•assume la piena libertà di iniziativa e quindi di programmazione e di impostazione, nei limiti individuati dal progetto, ove esistente, dal Capitolato e dai piani di sicurezza;
•sostiene i costi necessari all'impostazione che, per quanto non ricompreso nel prezzo offerto in sede di gara, si intendono comunque inclusi nelle "spese generali";
•assume tutti i rischi connessi con la realizzazione dei cantieri dei lavori e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
•è sottoposta alle normative di carattere tecnico e previdenziale e assicurative stabilite dalle leggi dello Stato;
• è sottoposta al controllo e alle verifiche di natura tecnica prestabilite in sede contrattuale o comunque ritenute necessarie dalla Città Metropolitana o disposte dagli enti o autorità preposti.
Nello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Accordo, l’Impresa dovrà attenersi a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008, con particolare riferimento a quanto attiene agli obblighi del datore di lavoro.
Pertanto l’Impresa dovrà:
•osservare le misure generali di tutela previste dall'art. 15 del D. Lgs. 81/2008;
•provvedere affinché il suo personale che eseguirà i lavori di cui al presente Capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione, formazione ed addestramento sui rischi specifici propri della loro attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
•fare osservare ai propri dipendenti, nonché agli eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e terzi presenti in cantiere, tutte le norme applicabili in materia di sicurezza e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
•dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. xxxxxxx, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) conformi alle normative vigenti.
L’Impresa prima della stipula dell’Accordo quadro dovrà necessariamente:
• trasmettere alla Città Metropolitana il Piano Operativo di Sicurezza e il Piano Sostitutivo di sicurezza con i contenuti minimi di cui al punto 3 allegato XV D.Lgs. 81/08;
La Città Metropolitana, quale datore di lavoro, promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, dell’art. 26 del D.lgs. 81/2006.
La Città Metropolitana, vista la caratteristica di Accordo Quadro che comporta l’esecuzione di opere disposte di volta in volta, ha redatto un “PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO GENERALE. Detto PSCG è peculiare alle caratteristiche tipologiche e tecniche delle opere oggetto dell’Accordo e alla loro modalità d’esecuzione, che sono tali da non far parte di un complesso unitario. Esso in particolare, traccia il sistema di organizzazione della sicurezza richiesto dalle opere oggetto del presente Accordo e dai rischi normalmente connessi alle tipologie di interventi che dovranno essere eseguiti con le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire, in correlazione alle categorie di lavoro e alla tipologia delle opere che saranno commissionate all’Impresa e per tutta la durata di ogni singolo intervento da eseguire, il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori.
In accordo con la Determinazione n° 13/2004 e con i chiarimenti dell’AVCP con la Determinazione 27/07/2004 si stabilisce che gli oneri per la sicurezza indicati nel presente CSA sono presuntivi e che su l’importo indicato l’Impresa non può vantare diritti qualsiasi circa, ma che tali oneri verranno corrisposti all’Impresa solo ed esclusivamente in base alla contabilità analitica risultante negli ordini di lavoro/preventivi emessi e controfirmati dal D.L.
Tali oneri, che sono riferiti alla totalità dell’importo del contratto, verranno quantificati precisamente in occasione di ogni singolo intervento, se necessari, procedendo ad una contabilità analitica che costituirà la quantificazione degli oneri della sicurezza del singolo intervento, se dovuti in relazione alle lavorazioni ordinate.
Con la firma del presente Capitolato l’Impresa accetta il Piano di Sicurezza e Coordinamento generale redatto dalla Città Metropolitana. Eventuali gravi e ripetute violazioni dello stesso, da parte dell’ Impresa e/o di imprese subaffidatarie, subappaltatrici e lavoratori autonomi, costituiscono, previa formale costituzione in mora dell’interessato, causa di risoluzione del contratto medesimo.
Nel caso in cui il singolo intervento, per consistenza e/o caratteristiche, richieda la integrazione del PSCG al fine di contestualizzarlo e la trasmissione della notifica preliminare, la Città Metropolitana provvederà tramite il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Da parte sua l’Impresa si obbliga a contestualizzare e consegnare alla Città Metropolitana il piano operativo di sicurezza (POS) di cui al Dlgs 81/2008 .
Il rispetto dell'osservanza delle norme di cui sopra va esteso anche ai subaffidatari, ai subappaltatori e ai lavoratori autonomi. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità , ovvero dal suo obbligo di esigere dai soggetti sopra indicati il rispetto delle disposizioni e degli adempimenti posti in capo agli stessi dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e ciò senza pregiudizi degli altri diritti della Città Metropolitana.
La corretta ed esatta applicazione del Piano sopracitato e in genere ogni adempimento ed accorgimento riguardanti la prevenzione di infortuni e rischi di ogni genere inerenti allo svolgimento dei lavori, restano di esclusiva responsabilità dell’Impresa, e in sottordine del suo Direttore di Cantiere, dei suoi preposti e di tutto il personale addetto ai lavori. E’ fatta salva in ogni caso la facoltà della Città Metropolitana, pur essendo estranea al processo produttivo ed alle derivanti responsabilità, di dare, attraverso i suoi organi preposti, disposizioni integrative o di maggiori cautele che riterrà opportune, ed alle quali l’Impresa è tenuta ad uniformarsi.
Nei casi previsti dalla norma l’Impresa prima della consegna dei lavori di ogni singolo intervento, dovrà contestualizzare e consegnare :
• il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al Dlgs 81/2008
• il piano operativo di sicurezza (POS) di cui al Dlgs 81/2008
I suddetti documenti dovranno essere redatti secondo le specifiche indicazioni contenute nel Titolo IV del D. Lgs. 81/2008.
Xxxxx tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l’Impresa è, altresì, tenuta a:
- raccordarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori (Dirigente dell’Ente/Dirigente scolastico) e con il relativo Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP) per il tramite della Direzione dei Lavori, per coordinare i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori e scambiare le informazioni, al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con le diverse attività lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi specifici;
- richiedere, per il tramite della Direzione dei Lavori, l'autorizzazione del Dirigente dell’Ente o del Dirigente scolastico interessato dai lavori prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti generali;
- attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell’intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti interessati dai lavori, anche se ciò comporti l’esecuzione degli stessi a fasi, limitando ad esempio l’attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell’Impresa a percorsi più lunghi e disagiati;
L'Impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del contratto , condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella Provincia di Firenze, in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto e/o accordo integrativo applicabile che per la categoria venga successivamente stipulato; .
L'Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
- I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
- L'Impresa e, per suo tramite, dovranno trasmettere all'Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza quadrimestrale, durante l'esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
- A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 per cento.
ARTICOLO 32 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELLtIMPRESA
L’Impresa, senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso nei prezzi di cui all’art. 4 del presente Capitolato nonché nell’offerta da essa presentata, dovrà:
- collaborare con i tecnici della Città Metropolitana sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant’altro sia ritenuto necessario;
- quando richiesto, fornire in opera a sua cura e spese ed esporre all’esterno dei cantieri la cartellonistica necessaria;
- consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione, a personale dipendente della Città Metropolitana e a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non ricompresi nel Contratto attuativo affidato, nonché a richiesta della Direzione Lavori consentire l’uso parziale o totale da parte di dette imprese di impalcature, costruzioni provvisorie e apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente alla esecuzione di lavori che l’Amministrazione intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre dittele persone addette;
- consentire l’uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Città Metropolitana. L’Impresa potrà richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantita dai possibili danni che potessero derivare da esse;
- anticipare per conto della Città Metropolitana le spese per l’occupazione temporanea o definitiva delle aree pubbliche necessarie per l’impianto dei cantieri o l’accesso agli stessi. Il risarcimento dei danni di qualsiasi genere che dovessero essere provocati a dette aree pubbliche saranno a carico dell’Impresa tenendo indenne la Città Metropolitana che se chiamata va rispondere potrà incamerare in tutto o in parte la cauzione.
- eseguire, eventualmente, i lavori anche in ambienti con attività in corso, che non dovranno in alcun modo essere interrotte, con tutti gli oneri che ne derivano;
- mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all’atto dei lavori, sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga necessario l’allontanamento, anche immediato;
- permettere, rinunziando a qualsiasi eccezione, l’accesso e la permanenza sui luoghi interessati dai lavori al personale addetto all’esecuzione di altri lavori non compresi nell’OdL o esclusi dal presente Capitolato, che la Città Metropolitana abbia affidato ad altre Imprese o che intenda eseguire con proprio personale;
- procedere alla discarica e/o provvedere all’allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d’opera non più utilizzato;
- provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
- realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire l’igiene e la sicurezza sul lavoro.
- smaltire i rifiuti speciali secondo le norme ed i regolamenti vigenti.
- fornire le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 quando necessario.
- In ragione delle specifiche esigenze di sicurezza e protezione di alcuni edifici inseriti nel Lotto oggetto dell’Accordo quadro, su richiesta della Direzione lavori, sostituire il personale che fosse dichiarato non desiderato, senza opporre eccezione alcuna.
ARTICOLO 33- RESPONSABILITA’ DELLtIMPRESA
L’Impresa è responsabile , tanto verso la Città Metropolitana quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l’esecuzione dei lavori.
È obbligo dell'Impresa adottare - nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere - tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.
L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Città Metropolitana ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.
L’Impresa è tenuta all’osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell’espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone sollevata la Città Metropolitana.
Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell’Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.
Entro i 3 giorni successivi alla sottoscrizione dell’Accordo quadro la Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta l’elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione e dovrà esibire ad ogni richiesta della DL il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.
Più in generale, la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l’incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando la Città Metropolitana da ogni e qualsivoglia responsabilità.
ARTICOLO 34- RISPETTO AMBIENTALE
L’Impresa è tenuta al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell’ambiente. Dovrà in particolare:
•limitare al massimo e tenere sotto controllo l’uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;
•evitare dispersioni di prodotti o residuati liquidi, quali, ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, etc;
•raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell’ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all’asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità prescritte ed opportune; I rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 ed s.m.i. (non è, tra l’altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, ferro,ecc.).
•privilegiare ogni qualvolta sia possibile il riutilizzo di componenti o apparecchiature degradate;
•utilizzare macchinari che garantiscano le migliori prestazioni in materia di emissioni sonore ed in atmosfera;
In ogni caso l’utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai limiti di emissioni acustiche fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 ed s.m.i., dalla Città Metropolitana, sentito il parere del dirigente scolastico.
I macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n. 577 ed s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 ed
s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 ed s.m.i.;
.
ARTICOLO 35 - CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Dlgs 50/2016 deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Città Metropolitana non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro.
La garanzia definitiva dovrà prevedere:
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Città Metropolitana;
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del Decreto Legislativo 50/2016.
L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93, comma 7, del Decreto Legislativo 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento della cauzione.
ARTICOLO 36 - RECESSO DALL’ CONTRATTO ATTUATIVOACCORDO QUADRO
Ove ritenesse di avvalersi della facoltà di recesso prevista dall'art. 109 del D.lgs 50/20161671 C.C., in riferimento al singolo contratto attuativo, la Città Metropolitana comunicherà per iscritto le proprie determinazioni all' Impresa fissando il termine di operatività del recesso, entro il quale dovranno essere interrotti i Lavori. Tale termine non potrà essere inferiore a 20 giorni lavorativi dalla data di comunicazione del recesso.
Dopo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l' Impresa dovrà indicare alla Città Metropolitana:
a) l'ammontare delle spese sostenute per l'approvvigionamento dei materiali, accettati dalla DL, sempre che con il pagamento i materiali divengano di proprietà piena ed esclusiva della Città Metropolitana;
b) l'ammontare delle spese sostenute per la locazione dei macchinari fino alla data di operatività del recesso;
c) il compenso dovuto per i lavori eseguiti fino alla data di operatività del recesso;
d) l’indennizzo calcolato ai sensi dell’art. 109 del dlgs 50/2016.
un indennizzo pari al 2% della differenza fra l'80% del prezzo posto a base del Contratto Attuativo e le somme spettanti per i lavori eseguiti fino alla data di operatività del recesso.
La Città Metropolitana, una volta verificata la congruità delle richieste dell' Impresa, liquiderà gli importi sopra indicati entro 60 giorni dalla data di operatività del recesso. La Città Metropolitana si riserva la facoltà di mantenere vigente l'Accordo Quadro stipulato.
ARTICOLO 37 - RISOLUZIONE DELL’ ACCORDO QUADRO
La Città Metropolitana potrà risolvere di diritto l’Accordo Quadro ai sensi dell’ art. 1456 previa comunicazione all’Impresa con raccomandata R.R., con incameramento della cauzione e salvi i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti dell' Impresa, nelle seguenti ipotesi:
a) quando l'impresa si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del Contratto Attuativo, anche se in presenza di contestazioni;
b) quando l' Impresa che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le attività entro i termini intimati dalla Città Metropolitana secondo il disposto dell'Art. 20 che precede;
c) quando fosse riscontrata per la terza volta la mancata disponibilità delle squadre tipo di cui all’art. 18;
d) quando l'Impresa non provvedesse, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della Città Metropolitana, a reintegrare la cauzione di cui all’art.37 qualora fosse stata escussa;
e) quando, in caso di lavori regolati dal verbale di somma urgenza, l'Impresa non effettuasse l'intervento nei tempi richiesti;
f) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa.
L’Accordo Quadro nonché i singoli Contratti attuativi cesseranno la loro efficacia nei confronti della Città Metropolitana nei seguenti altri casi:
a) in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stati di insolvenza e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, liquidazione ovvero il manifestarsi si qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione dell’Accordo quadro, inclusa la perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016.
b) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena tracciabilità delle operazioni di cui alla Legge n. 136/2010, nelle transazioni finanziarie eseguiti dall’ Impresa nei singoli Contratti attuativi
c) violazione dei divieti di cessione di cui all’art. 31 .
Nel caso di risoluzione dell’Accordo quadro la Città Metropolitana si riserva la facoltà di aggiudicare un altro Accordo Quadro per il valore stimato residuo a un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa, ai sensi dell’art. 110 del Dlgs 50/2016.
In caso di risoluzione e qualora anche per cause di forza maggiore i lavori dovessero rimanere incompleti, essi verranno valutati secondo il criterio che stabilirà l’Amministrazione e che potrà essere quello a misura o quello a forfait, con detrazione dei lavori non eseguiti.
Qualora l'Impresa ottenesse una sentenza dichiarativa dell'erroneo utilizzo della presente clausola risolutiva espressa, la richiesta dovrà essere intesa come esercizio della potestà di recesso e l'Impresa avrà diritto a quanto previsto dai commi precedenti.
ARTICOLO 38 - COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi dell'articolo 103 c.7 del Dlgs 50/2016 l'Impresa è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Città Metropolitana da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, devono essere prestate in
conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123 e comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e m) di detto schema tipo..
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Città Metropolitana a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR); e deve: prevedere una somma assicurata, per le opere oggetto del contratto e per le opere preesistenti, non inferiore all'importo di Euro 500.000,00.Xx particolare si stabilisce quanto segue:
partita 1 - il rimborso, per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate pari ad € 995.000,00
partita 2 - il rimborso, per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate pari ad € 100.000,00;
partita 3 - Demolizione e sgombero € 50.000,00, a copertura del rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate;
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Città Metropolitana;
b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Città Metropolitana.
Le garanzie di cui sopra, prestate dall' Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Città Metropolitana autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.
ARTICOLO 39 - PENALI
L’Impresa, fatta salva la facoltà per la Città Metropolitana di richiedere il risarcimento dei danni subiti, a è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del Contratto attuativo in ordine al personale da impiegare, agli orari ed ai tempi da osservare per gli interventi richiesti.
L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell’Impresa dipendente dal Contratto cui essi si riferiscono. Nei casi di cui alle lettere b) e) ed h) che seguono, l’ammontare della penalità sarà addebitato sulla cauzione. Le penalità sono comunicate all’impresa in via amministrativa mediante PEC, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. E’ riconosciuta all’Impresa la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni con istanza indirizzata all’Amministrazione e corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative della non applicabilità delle penali. Le istanze devono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale l’Amministrazione comunica all’impresa la determinazione di applicare penali per le inadempienze contestate ovvero comunica l’avvenuta emissione del certificato di pagamento in acconto o del saldo, con applicazioni di penali.
Le penali saranno così applicate:
a) nei casi di mancato rispetto dei termini di inizio e/o fine di ogni intervento ordinato mediante un OdL sarà applicata una penale di 250,00pari all’uno per mille dell’importo del singolo ODL € per ogni giorno di ritardo;
b) nei casi in cui l'Impresa non sia risultata reperibile a seguito di una chiamata al servizio di reperibilità di cui all’articolo 18, sarà applicata una penale di 500,00 € per ogni evento;
c) nei casi in cui, a seguito di una chiamata di reperibilità, l'Impresa non intervenisse nei termini di cui all’articolo 18, sarà applicata una penale di 200 € per ogni ora di ritardo per le Chiamate di Priorità 2 e di 400 € per le Chiamate di Priorità 1 .
d) nel caso che l'Impresa sospenda, senza motivate circostanze verificate dalla DL, un intervento richiesto a seguito di una Chiamata di Priorità 1 o di una Chiamata di Priorità 2 sarà applicata una penale di 200 € all'ora.
e) per ogni ingiustificata indisponibilità del Direttore di cantiere verrà applicata una penale pari a 500 €.
f) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine perentorio assegnato dalla Città Metropolitana per rimuovere le anomalie eventualmente riscontrate durante il collaudo di cui all'Art. 28, verrà applicata una penale pari a 400 €.
g) per ogni infrazione della prescrizione di indossare il tesserino di riconoscimento di cui all'Art. 33, verrà applicata una penale pari a 100 €; per ogni mancata registrazione sul Registro delle presenze di cui all'Art. 27 verrà applicata una penale pari a 100 €. Le penali anzidette verranno applicate per ciascun soggetto che commetta dette infrazioni e per ciascun giorno di infrazione.
h) L'’importo delle penali complessivamente applicate non potrà comunque eccedere il 10% complessivo del contratto attuativo.
i) per la mancata redazione del preventivo richiesto entro il termine di cui all’articolo 20 del presente Capitolato o di quello successivamente assegnato dalla DL, verrà applicata un penale di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo.
Qualora la somma delle sanzioni di cui sopra raggiunga il 10%( dieci per cento) dell’importo del Contratto attuativo, la Città Metropolitana potrà procedere alla risoluzione automatica del contratto attuativo ai sensi dell’art. 1456 cod.civ.
Oltre a quanto sopra previsto, l’inosservanza di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente Capitolato, salvo che si tratti di inadempienze di lieve entità e non a carattere ricorrente, può comportare, a discrezione della D.L. una penale pari ad Euro 150,00 per ciascuna inadempienza.
L’applicazione delle penali non solleva l’Impresa dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
ARTICOLO 40 - RISERVE DELL’IMPRESA
Si applica la disciplina delle riserve del D.Lgs.n. 50/2016 e del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione (DPR n. 207/2010)
ARTICOLO 41 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
In caso di osservazioni, eccezioni, contestazioni e domande che conducano alla formulazione di riserve da parte dell' Impresa saranno rispettati i termini e le modalità di presentazione, iscrizione, esplicitazione e deduzione individuati nel Regolamento e nel Capitolato generale. Analogamente si procederà per la loro risoluzione in via amministrativa.
Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa in riferimento alle norme soprarichiamate ed in particolare non venga raggiunto l’accordo bonario così come definito all’art. 205 del Dlgs 50/2016 la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Firenze) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell’art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.
Per tutte le controversie comunque attinenti l’interpretazione e l’esecuzione dell’accordo quadro sarà competente il Tribunale di Firenze.
ARTICOLO 42- OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.
ARTICOLO 43 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
L’Impresa è tenuta, in solido con i suoi dipendenti e collaboratori, all’osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l’espletamento dei lavori in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l’attività didattica ed amministrativa della Città Metropolitana.
Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.
ARTICOLO 44 - SPESE CONTRATTUALI
Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell’Accordo quadro faranno carico all’Impresa secondo quanto previsto dalla normativa vigente
: imposta di registro per Euro 168,00 ai sensi del D.p.R. 631/86 e imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/ 72 di euro 14,62 per ogni 100 righe dell’accordo quadro, del capitolato speciale, dell’elencazione degli immobili e dell’offerta presentata dall’impresa.
ARTICOLO 45 -TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Impresa, ai sensi dell’art.3 della Legge 136/’10 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati all’ accordo, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario/ postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari della Città Metropolitana ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.
Si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto, e a dare immediata comunicazione alla Città Metropolitana ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Città Metropolitana di Firenze, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ArRTICOLO 46- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n. 241/90 e dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 il Responsabile del procedimento è il Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Allegati:
Elencazione immobili