CONTRATTO CNR N. ……………
CONTRATTO CNR N. ……………
PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI MECCANICI DELLE SEDI ROMANE DEL CNR
TRA
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – Ufficio Servizi Generali (d'ora innanzi indicato come CNR), con sede in Xxxxxxxx Xxxx Xxxx, 0 – 00000 XXXX - Codice Fiscale 80054330586 - Partita IVA 02118311006 - rappresentato dal Dirigente dell’Ufficio Servizi Generali, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx
E
…………………… (d'ora innanzi denominata per brevità “Contraente”) con sede legale in ,
- con capitale sociale interamente versato € =, versato , iscritta al Registro delle Imprese di
…………….. al
n. ………….. – Codice Fiscale n. …………… e Partita IVA n. ……………, rappresentata da nella
sua qualità di ………….
Il presente Contratto consta:
• di 37 articoli del Capitolato Generale il cui indice è riportato di seguito; di questi, i seguenti n. 26 articoli, per complessive pagine 31 sono pattuiti per la disciplina del rapporto di specie;
• di un allegato Capitolato Tecnico per complessive n. pagine;
• inoltre, fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto già conosciuti ed in possesso delle parti, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dal Contraente in sede di gara.
• sono documenti di riferimento del presente contratto:
- Circolare Ministeriale per i costi della manodopera nei contratti di manutenzione degli impianti meccanici;
- Prezziari DEI nazionale “Recupero Ristrutturazione Manutenzione” e “Impianti Tecnologici”.
INDICE ART. 1 | Natura delle premesse |
ART. 2 | Oggetto del contratto |
ART. 3 ART. 4 | Durata del contratto Piano dei lavori |
ART. 5 | Prezzo |
ART. 6 | Piano e modalità di pagamento |
ART. 7 | Penalità |
ART. 8 | Ritardo nei pagamenti, interessi di mora |
ART. 9 | Oneri fiscali |
ART. 10 | Fidejussioni |
ART. 11 | Responsabilità del Contraente |
ART. 12 ART. 13 | Subappalto Divieto di Subappalto |
ART. 14 | Organizzazione dell’CNR |
ART. 15 | Organizzazione del Contraente |
ART. 16 | Commissione incaricata della verifica di conformità |
ART. 17 | Modifiche- Innovazioni e Varianti |
ART. 18 | Beni posti dal CNR a disposizione del contraente |
ART: 19 | Cessione del contratto – cessione del credito |
ART. 20 | Permessi e autorizzazioni |
ART. 21 | Assicurazioni |
ART. 22 | Comunicazioni e corrispondenza |
ART. 23 | Recesso unilaterale dell’CNR |
ART. 24 | Risoluzione del contratto |
ART. 25 | Causa di forza maggiore |
ART. 26 | Assicurazioni sociali/Clausola sociale |
ART. 27 | Obblighi di riservatezza |
ART. 28 ART. 29 | Trattamento dei dati personali Normativa e Foro Competente |
PREMESSE
Il CNR ha indetto una procedura ristretta in ambito comunitario, ai sensi dell’articolo 61 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 volta all’affidamento del Servizio di Conduzione e Manutenzione e supporto operativo degli impianti meccanici delle infrastrutture del CNR elencate nel disciplinare;
La Ditta …………………, Contraente, è risultata aggiudicataria della predetta gara, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del Codice;
Il Contraente ha presentato la documentazione prevista dal Disciplinare di gara e, pertanto, si può procedere alla stipula del presente contratto.
Il capitolato tecnico, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate del Contraente in sede di gara costituiscono parte integrante del presente contratto.
L’Allegato Tecnico Gestionale è stato definito basandosi su quanto contenuto nel capitolato tecnico di gara, nell’offerta tecnica e nell’offerta economica.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1
NATURA DELLE PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.
ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1. Il CNR affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito specificate nel presente contratto, l’esecuzione del Servizio di Conduzione e Manutenzione e supporto operativo degli impianti meccanici delle infrastrutture del CNR elencate nel disciplinare.
2.2. Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto. Le Parti si atterranno, nell’ordine, al presente contratto, ai suoi allegati ed alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata, alla documentazione di gara e all’offerta, anche se non materialmente allegati.
ARTICOLO 3 DURATA DEL CONTRATTO
3.1 Il contratto entrerà in vigore dalla data della stipula ed avrà la durata di 24 mesi a partire dalla data di inizio del Servizio con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
3.2 Il contratto prevede un periodo iniziale di presa in carico di massimo 30 giorni e il periodo di servizio di 24 mesi, in particolare:
1) PRESA IN CARICO: periodo della durata massima di 30 giorni, successivo alla stipula e precedente alla riunione iniziale (KO), durante il quale l’Assuntore provvederà alle operazioni di incantieramento ed organizzazione logistica connesse alla presa in carico, la gestione e la conduzione degli Impianti meccanici delle sedi CNR. Tale periodo è escluso dal periodo di servizio e si conclude con la redazione del verbale di consegna in occasione del KO;
2) SERVIZIO: periodo dalla Riunione iniziale (KO), con il Verbale di Consegna fino alla scadenza del contratto.
3.3 È facoltà del CNR commissionare la ripetizione di servizi analoghi nel triennio successivo, secondo la normativa vigente, tramite preavviso da trasmettersi via Posta elettronica certificata (PEC) entro trenta giorni dalla data di scadenza del contratto.
3.4 L’CNR si riserva di esercitare eventualmente l’opzione di proroga di cui all’art. 106, comma 11, del Codice per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’CNR.
ARTICOLO 4 PIANO DEI LAVORI
4.1 I lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, vanno pianificati con il Direttore di esecuzione del contratto e con il Responsabile Unico del Procedimento, coerentemente con quanto stabilito nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto.
ARTICOLO 5 PREZZO
5.1. Il prezzo che il CNR verserà al Contraente per l’esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto, è pari a pari a € (oltre IVA),
5.2. Il prezzo Contrattuale è articolato nel seguente modo:
a. Servizio di Conduzione e Manutenzione e supporto operativo degli impianti meccanici delle sedi CNR di Roma pari ad € ………….. (oltre IVA) per un importo bimestrale pari ad
€… (oltre IVA);
b. gli oneri per la sicurezza (compresi gli oneri per i rischi di natura interferenziale) non soggetti al ribasso sono pari ad € 36.353,97 (oltre IVA);
c. il plafond per attività di manutenzione straordinaria, correttiva e/o a guasto e di messa in sicurezza aggiuntivi da parte del CNR è pari ad € 300.000,00 (oltre IVA) per anni 3.
d. Le prestazioni delle attività remunerate a plafond saranno retribuite sulla base di quanto previsto nel Capitolato tecnico ed in particolare:
• per quanto concerne il “time” con un ribasso del 25% sul costo orario del personale;
• per quanto riguarda le parti di ricambio con un xxxx up del 5% sull’importo delle relative fatture.
5.3. Il prezzo di cui sopra sarà ripartito tra i componenti del RTI nel modo seguente:
………………..
………………..
5.4. A garanzia dell’esecuzione del contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale, il Contraente ha presentato la fidejussione di cui all’art. 10.1 seguente.
ARTICOLO 6
PIANO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
6.1 Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti dell’importo di cui all’articolo 5.
6.2 Il pagamento dell’importo di cui all’articolo 5.2. lettera a) verrà corrisposto in via posticipata entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture che verranno emesse con cadenza bimestrale previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento del CNR a seguito del buon esito dell’erogazione dei Servizi.
6.3 Il pagamento dell’importo di cui all’articolo 5.2. lettera b) verrà contabilizzato in misura bimestrale nella medesima fattura emessa per il servizio ordinario. Il pagamento di tale importo, quindi, avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
6.4 Per quanto riguarda le attività di cui all’articolo 5.2. lettera c) la fatturazione dei relativi importi avverrà sulla base dei servizi effettivamente erogati in relazione alle attività svolte nel corso del bimestre, sulla base delle tariffe unitarie sopra indicate e saranno contabilizzati nella medesima fattura mensile emessa per il servizio ordinario. La liquidazione di tali importi avverrà, a seguito dell’attestazione del Responsabile Unico del Procedimento del CNR di regolare esecuzione del servizio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
6.5 L'Amministrazione, in caso di esito non completamente positivo dell’accertamento ad opera Responsabile Unico del Procedimento, si riserva il diritto, di trattenere la parte del pagamento corrispondente al lavoro non effettuato o non conforme in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nel Capitolato tecnico.
6.6 Le fatture elettroniche dovranno essere intestate al Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Xxxx Xxxx, 7 – 00000 - Xxxx – Partita IVA 02118311006 – Ufficio Servizi Generali e per poter essere
liquidate dovranno obbligatoriamente indicare: Codice Univoco di Fatturazione elettronica: YLLZWZ, e il nominativo del RUP: Arch. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx.
6.7 Il Contraente comunicherà al CNR gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l’invio della fattura relativa al primo pagamento. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al Contraente presso l’istituto cassiere che verrà indicato nella fattura.
6.8 Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il CNR procederà ad acquisire, anche per i subappaltatori, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) tramite gli Enti preposti al rilascio, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
6.9 L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48¬ bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Agenzia Entrate Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito
6.10 Per quanto riguarda i pagamenti da effettuarsi nei confronti di eventuali subappaltatori, vale quanto previsto all’art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.. [se previsto]
ARTICOLO 7 PENALITÀ
7.1 Le penali relative all’esecuzione del contratto si rimanda all’art. 27 del capitolato tecnico.
ARTICOLO 8
RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA
8.1 Il Contraente non può avanzare pretese di compenso o indennizzo per ritardi che possono verificarsi nella riscossione delle somme dovutegli in relazione ai pagamenti di cui all’art. 6, in dipendenza dell'espletamento delle necessarie formalità amministrative, salvo quanto previsto al paragrafo successivo.
8.2 Si applica quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 come modificato con D. Lgs. n. 192/2012.
ARTICOLO 9 ONERI FISCALI
9.1 Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.
9.2 Le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 che sarà corrisposta dall'CNR.
ARTICOLO 10 FIDEJUSSIONI
10.1 A garanzia dell'esecuzione del contratto, in sostituzione del deposito cauzionale, il Contraente ha prestato la fidejussione bancaria n con le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
Tale fidejussione dovrà estendersi per l’intera durata contrattuale.
10.2 La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
10.3 Le fidejussioni di cui al presente articolo, dovranno contenere l’esplicita rinuncia del fideiussore ad avvalersi della disposizione contenuta nel 1° comma dell’articolo 1957 del Codice Civile, nonché l’esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell’articolo 1944 del Codice Civile e dovranno rimanere in vigore fino al momento della comunicazione di svincolo da parte del CNR.
10.4 Le fidejussioni di cui sopra dovranno recare in calce l’autentica di firma dell’ente fidejubente.
ARTICOLO 11 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE
11.1 Il Contraente esonera e tiene indenne il CNR da qualsiasi impegno, onere e responsabilità, ed a qualsiasi titolo, che possa derivare nei confronti dei terzi durante l'esecuzione del presente contratto.
11.2 Il Contraente è responsabile, nei confronti del CNR, dello sviluppo delle attività oggetto del contratto, nonché del controllo sull'omogeneità, completezza e qualità del lavoro svolto dalle eventuali ditte subappaltatori.
11.3 Il Contraente si impegna ad osservare le disposizioni normative in materia di antimafia.
11.4 Il Contraente è tenuto, ad inserire, per quanto di competenza, le norme generali applicate dal CNR ai subcontraenti, subappaltatori, consulenti e fornitori nei contratti con i propri subcontraenti,
subappaltatori, consulenti e fornitori nonché a trasferire nei suddetti contratti tutti i principi e le condizioni del contratto con il CNR ed in particolare prezzo, pianificazione, modifiche, modalità di pagamento, tracciabilità dei flussi ai sensi della Legge n. 136/2010.
ARTICOLO 12 SUBAPPALTO
(L’affidamento in subappalto è in ogni caso subordinato all’eventualità che il Contraente all’atto dell’offerta abbia indicato i subappaltatori, i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare in conformità all’art. 105 del Codice)
12.1 Per i servizi compresi nel contratto è ammesso il subappalto nei casi previsti dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e con le modalità ivi indicate. In particolare, come risulta dagli atti di gara, è stato richiesto di avvalersi del subappalto per le seguenti attività:
- …………….. nella misura del %
- ……………. nella misura del %.
12.2 Il Contraente dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora tali fatture quietanzate non vengano trasmesse entro il predetto termine i successivi pagamenti al Contraente saranno sospesi.
12.3 Per quanto concerne i subappaltatori è fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei contratti stipulati almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Nel caso che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data e nelle more della formalizzazione e dell’invio degli stessi, è fatto obbligo al Contraente di fornire evidenza dell’instaurarsi del rapporto contrattuale con i subappaltatori. Il Contraente si atterrà al disposto dell’art. 105, comma 7, per tutto quanto ivi disposto da fornire all’CNR.
12.4 In ogni caso restano in capo al Contraente le responsabilità e gli obblighi come sotto indicati, in particolare:
a) Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
b) Il Contraente è responsabile, in solido con il subappaltatore, degli adempimenti di quest’ultimo sugli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
c) Il Contraente e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono al CNR, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di cui all’art. 105, comma 17, del D. Lgs. n. 50/2016.
d) Il Contraente che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
e) L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
f) Rimane infatti, in ogni caso invariata, la responsabilità del Contraente, il quale continua a rispondere direttamente di tutti gli obblighi contrattuali e di qualunque inadempienza, tanto per fatto proprio quanto per fatto dei subappaltatori e fornitori.
In alternativa
ARTICOLO 13 DIVIETO DI SUBAPPALTO
13.1 Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
ARTICOLO 14 ORGANIZZAZIONE DEL CNR
14.1 Il CNR si avvarrà di un Responsabile unico del Procedimento che si interfaccerà con gli uffici tecnici e
amministrativi del CNR e oltre ai compiti specificamente previsti dalle normative in vigore e nell’ambito delle proprie competenze, garantirà il monitoraggio del contratto.
14.2 Il CNR, per la direzione ed il controllo delle attività si avvarrà anche di un Direttore d’esecuzione del contratto (DEC), il quale si interfaccerà internamente con il RUP, con i compiti di seguito definiti.
14.3 Il CNR, attraverso il DEC, interverrà ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del contratto, per l’effettuazione, tra le altre, delle seguenti attività:
- verificare che le attività siano state eseguite ed il servizio reso secondo le prescrizioni e i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento in merito ai pagamenti di cui al precedente articolo 6 e alle eventuali trattenute per attività non svolte da applicare o da rilasciare;
- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento al termine delle attività contrattuali, segnalando l’eventuale sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle penali;
ARTICOLO 15 ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE
15.1 Per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Contraente si avvarrà di un unico interlocutore, il Responsabile del Servizio per l’intera durata del Contratto a partire dalla data della Riunione Iniziale, che assume la funzione di “Coordinamento” delle attività e si farà carico della responsabilità dell’organizzazione nei riguardi del CNR individuando anche le ulteriori esigenze di personale necessario per l’erogazione del servizio. Il Responsabile del Servizio deve essere reperibile, responsabile dell’organizzazione ed in grado di assicurare il regolare svolgimento del servizio concordato. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni fatte in contraddittorio con il Responsabile del Servizio dovranno intendersi fatte direttamente al Contraente stesso.
ARTICOLO 16
COMMISSIONE INCARICATA DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ
16.1 Il CNR, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nominerà una Commissione di verifica della conformità, la cui regolamentazione è prevista dal Disciplinare “Verifica di conformità e collaudo dei contratti del CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE”, avente i seguenti compiti:
a) certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni fissate nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
b) accertare i pagamenti effettuati;
c) esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli 31 - Risoluzione del contratto e 32 - Causa di forza maggiore.
d) autorizzare lo svincolo della fideiussione alla chiusura del contratto, per la parte restante dopo lo svincolo progressivo fino all’80% dell’importo contrattuale secondo il disposto del citato articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nello svolgimento dei suoi compiti la commissione si interfaccia con il Responsabile Unico del Procedimento del CNR e il Responsabile di Programma/DEC.
ARTICOLO 17
MODIFICHE - INNOVAZIONI E VARIANTI
17.1 Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dal CNR nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell’art. 106 del Codice – D. Lgs. n. 50/2016.
17.2 Nel corso dell’esecuzione del contratto il CNR può aumentare o diminuire il servizio e il Contraente è tenuto all’esecuzione del servizio alle medesime condizioni economiche e normative previste dalla normativa vigente, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo d’appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n.
50/2016. Oltre questo limite l’appaltatore avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.
ARTICOLO 18
BENI POSTI DAL CNR A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE
18.1 Tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dal CNR per l'esecuzione del contratto andranno ad essa restituiti con la consegna della fornitura al termine dei lavori oggetto del contratto stesso, o in altro momento concordato tra il CNR e il Contraente, tenuto conto delle esigenze del servizio, e salvo che siano parti integrate nella fornitura del Contraente.
18.2 Il Contraente non potrà alienare né utilizzare per fini diversi da quelli per i quali sono stati posti a disposizione, i beni messi a disposizione dal CNR.
18.3 Il Contraente sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso di tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dal CNR per l’esecuzione del contratto, fino al termine delle attività, o altro momento, come precisato al comma precedente.
18.4 In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il Contraente sarà tenuto a rimpiazzarli, a ripararli a proprie spese o a rimborsarne al CNR il valore, che verrà fissato sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in relazione all'entità del danno da detti beni subito.
18.5 Il Contraente non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni di cui trattasi.
ARTICOLO 19
CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO
19.1 Il soggetto affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
19.2 È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
19.3 È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106 comma 13 D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che la cessione sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Della cessione deve essere data dal Contraente opportuna comunicazione scritta al CNR, che si riserva di accettare o rifiutare la cessione totale o parziale dei crediti in maturazione con notifica scritta entro 45 giorni dalla comunicazione del Contraente stesso.
19.4 Qualsiasi decisione o deliberazione concernente variazioni della ragione sociale, composizione sociale o azionaria, denominazione, sede legale e/o qualunque altra modificazione dello Statuto o Atto costitutivo dell’Impresa, deve essere comunicata tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni solari consecutivi, alla Stazione Appaltante e seguita eventualmente dall’invio di copia autenticata ai sensi di legge degli atti attestanti dette variazioni al momento della loro formalizzazione.
ARTICOLO 20 PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI
26.1 È fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto.
26.2 Il Contraente tiene indenne il CNR da qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'inosservanza di quanto sopra.
ARTICOLO 21 ASSICURAZIONI
Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato Generale.
21.1 Il Contraente si assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo il CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE. Esso risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell’esecuzione dei servizi e delle forniture, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte del CNR. Conseguentemente, il Contraente esonera il CNR da dette responsabilità.
21.2 Inoltre il Contraente ha stipulato apposita polizza di assicurazione n. con
, per responsabilità civile verso terzi, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE compresa, con il massimale di € 3.000.000,00 a garanzia dei danni causati a persone o cose da incidenti verificatisi nell’esecuzione del servizio, anche se non direttamente provocati dal proprio personale.
La suddetta polizza, debitamente quietanzata, è stata presentata in data dal contraente al CNR
prima della stipula del Contratto.
ARTICOLO 22 COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA
22.1 Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.
22.2 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate: per il CNR:
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – Ufficio Servizi Generali – Xxxxxxxx Xxxx Xxxx,
0 - 00000 XXXX all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell’esecuzione del contratto; per il Contraente
……………………………….
All’attenzione del Responsabile del Servizio.
Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.
ARTICOLO 23
RECESSO UNILATERALE DEL CNR
23.1 Il CNR ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal contratto, comunicando tale decisione al Contraente via PEC, con preavviso di almeno 20 giorni, decorsi i quali il CNR prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua la verifica di conformità definitiva, verificando la regolarità dei servizi o delle forniture.
23.2 Qualora il CNR receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna colpa sia da imputare al Contraente, quest'ultimo, alla ricezione della comunicazione via PEC e su istruzioni del CNR, prenderà immediatamente i provvedimenti necessari per l'interruzione dei lavori.
a. Il periodo necessario per dar corso ai provvedimenti suddetti sarà concordato fra il CNR e il Contraente.
23.3 A condizione che il Contraente si sia uniformato alle istruzioni di cui al comma precedente, il CNR acquisirà tutta la documentazione tecnica prodotta, i materiali disponibili e le parti di fornitura realizzate.
23.4 In caso di recesso anticipato, il CNR indennizzerà il Contraente di tutte le spese e gli impegni che il Contraente medesimo avrà dovuto rispettivamente sostenere o assumere per l'esecuzione del contratto e che comunque rappresentino una conseguenza necessaria e diretta della risoluzione del contratto stesso. In tal caso l'ammontare delle spese e di ogni altro onere verrà determinato dal CNR che terrà conto della parte del contratto già eseguita e valuterà, attraverso accertamento congiunto del Direttore dell’esecuzione del contratto e della Commissione di verifica di conformità, la congruità della documentazione presentata dal Contraente. Il CNR, qualora ravvisi incongruità nella
documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il Contraente per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento.
23.5 L'ammontare totale dell'indennizzo di cui sopra, più le somme già pagate a fronte del contratto, non potrà mai superare il prezzo contrattuale.
23.6 Nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente comunicazioni/informazioni interdittive di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche, il CNR si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 94 del citato D. Lgs.
ARTICOLO 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
24.1 Il CNR si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Contraente, di risolvere il contratto nei seguenti casi:
- inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dal CNR;
- trasferimento del contratto senza la preventiva autorizzazione scritta del CNR;
- sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il contratto ritenuta dalla Commissione di verifica della conformità;
- sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori;
- violazione della Legge Antimafia D. Lgs 159/2011;
- violazione norme sulla tracciabilità: mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
Il presente contratto è, inoltre, risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive attestanti la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
24.2 Nei casi di cui sopra, il CNR si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione ed il completamento dei lavori afferenti l'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi.
Il CNR, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a credito del Contraente, delle somme eventualmente ritenute sulle rate del prezzo già pagate e delle somme relative a garanzie fideiussorie rilasciate a favore del CNR stesso.
Gli eventuali costi addizionali sostenuti dal CNR rispetto al prezzo del contratto, per l'esecuzione dei lavori in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico del Contraente medesimo entro il limite del 10% del prezzo contrattuale, tenuto conto di quanto stabilito dagli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore
alla data di risoluzione del contratto stesso e delle modifiche già approvate a norma dell'art. 17. Il CNR si impegna, comunque, ad utilizzare quanto più possibile i lavori già eseguiti.
24.3 Il Contraente si impegna al pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010 del 13 agosto 2010 relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
24.4 Il contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 8 della L. 136/2010 verrà risolto di diritto senza che il Contraente possa vantare alcun diritto o pretesa, qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.
ARTICOLO 25
CAUSA DI FORZA MAGGIORE
25.1 Il Contraente dovrà comunicare per iscritto al CNR, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore (secondo le definizioni di cui all’art. 1218 C.C.), da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non implichi colpa o negligenza da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non può in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra. La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici.
25.2 In base alla citata comunicazione, il Direttore dell’esecuzione del contratto invierà nota al Responsabile Unico del Procedimento che, dopo la valutazione della Commissione di cui all’art. 16, accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento al Contraente entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento. Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento dei lavori è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti. In tal caso il CNR non sarà tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo. In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause soprammenzionate, il CNR ed il Contraente concorderanno le misure necessarie. Il Contraente, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.
ARTICOLO 26 ASSICURAZIONI SOCIALI/CLAUSOLA SOCIALE
26.1 Il Contraente si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori.
26.2 Ai sensi dall’art. 50 del D. Lgs n. 50/2016, il presente appalto è sottoposto all’osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente.
26.3 Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
ARTICOLO 27
Obblighi di riservatezza
1. Il Contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Autorità e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il CNR ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al CNR.
5. Il Contraente potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a gare e appalti, previa comunicazione del CNR.
6. Fermo restando quanto previsto nell’articolo recante “Trattamento dei dati personali”, il Contraente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia
ARTICOLO 28
Trattamento dei dati personali
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Il CNR tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet xxx.xxx.xx.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Il Contraente si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 29 del citato d.lgs. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l’adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.
6. Il Contraente si obbliga a:
- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito “Garante”);
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al d.lgs 196/03 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendo le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi
identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere
ARTICOLO 29 NORMATIVA E FORO COMPETENTE
29.1 L’attività del presente contratto è disciplinata, oltre che dalle clausole sopra riportate, dal Codice dei contratti pubblici - D. Lgs. n. 50/2016 e, ove applicabile, dalle disposizioni del Capitolato Generale del CNR. Ai sensi del Capo I, parte B punto 1 del Capitolato Generale il Contraente dichiara di accettare le norme contrattuali del Capitolato medesimo. Le Parti, inoltre, concordano che non trova applicazione l’articolo 36 del
Capitolato Generale dei contratti del CNR.
29.2 Tutte le controversie di qualsiasi natura o genere che dovessero sorgere tra le parti in ordine al presente contratto e che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti, sono di competenza del foro di Roma.
Roma,
CNR – Ufficio Servizi Generali Il Dirigente
Xxxxxxxxx Xxxxxx
Il Contraente