REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA METROPOLITANA DI PADOVA
REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA METROPOLITANA DI PADOVA
Art. 1
Co-Presidenza della Conferenza Metropolitana
1. La conferenza metropolitana è co-presieduta dal Sindaco di Padova e, a turno e per un periodo di sei mesi, da uno dei Sindaci degli enti sottoscrittori dell’Accordo di costituzione della conferenza metropolitana di Padova (di seguito definito : Accordo) secondo l’ordine fissato dalla Conferenza stessa.
2. In caso di adesioni successive all’Accordo da parte di altri Enti, la co-presidenza da parte dei Sindaci degli stessi seguirà la regola di cui al precedente comma 1.
Art. 2 Convocazione e ordine del giorno
1. La convocazione della conferenza è disposta, di norma congiuntamente, dai due co- presidenti.
2. I co-presidenti convocano la conferenza di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei rappresentanti degli Enti sottoscrittori, fissando il giorno, l’ora e la sede dell’adunanza, o delle adunanze qualora i lavori della conferenza siano programmati per più giorni.
3. I componenti della Commissione del Comune di Padova con competenza sulla “Città Metropolitana”, di cui all’art. 7 dell’Accordo, partecipano, nel numero massimo di cinque, alle riunioni della Conferenza con diritto di parola ma senza diritto di voto.
4. I rappresentanti di altri Comuni non aderenti all’Accordo, i rappresentanti di altri soggetti istituzionali, esperti e membri di comitati tecnici sono invitati alle sedute della conferenza, con diritto di parola ma senza diritto di voto.
5. L’avviso di convocazione, con allegato l’ordine del giorno e copia degli atti relativi agli argomenti da trattare, è spedito a mezzo fax e/o e-mail e deve pervenire a coloro che hanno diritto a partecipare alla conferenza almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta. Nei casi di particolare urgenza l’avviso di convocazione, contenente la sintetica motivazione dell’urgenza e l’elenco degli argomenti da trattare con i relativi atti, deve pervenire almeno 24 ore prima dell’adunanza della conferenza; in tal caso la
maggioranza dei rappresentanti degli Enti sottoscrittori dell’Accordo può chiedere il differimento delle deliberazioni al giorno successivo. L’avviso di rinvio viene comunicato soltanto ai componenti assenti dalla seduta nel momento in cui detto rinvio viene deciso.
6. Nel caso in cui, dopo il recapito dell’avviso di convocazione, si debbano aggiungere all’ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso almeno 24 ore prima ai componenti la Conferenza, specificando i relativi oggetti. Xxxxxxx in quanto compatibili le regole di cui al comma precedente.
7. La partecipazione del componente la Conferenza sana eventuali vizi nella convocazione.
8. Spetta di norma congiuntamente ai co-presidenti - o a uno solo di essi nel caso di cui al precedente comma 2 - stabilire, rettificare o integrare l’ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni fornite per iscritto dalla Commissione istruttoria.
9. La Commissione istruttoria, nel formulare le richieste di cui al punto precedente, tiene conto delle richieste fatte pervenire per iscritto dai componenti la Conferenza Metropolitana.
Art. 3 Commissione istruttoria
Comitati tecnici
1. La rappresentanza dei Sindaci nella Commissione istruttoria di cui all’art. 7 dell’Accordo è composta dai co-presidenti e da altri tre membri della Conferenza Metropolitana, eletti dalla Conferenza stessa mediante voto limitato a uno. I Sindaci eletti durano in carica due anni. I componenti della Commissione del Comune di Padova con competenza sulla “Città Metropolitana”, di cui all’art. 7 dell’Accordo, che partecipano alle riunioni della Conferenza Metropolitana non possono essere superiori a cinque.
2. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Un impiegato del Comune di Padova funge da segretario.
3. La Commissione istruttoria trasmette periodicamente per iscritto ai co-presidenti della Conferenza Metropolitana l’agenda provvisoria dei temi da trattare e le richieste di inserimento degli argomenti all’ordine del giorno dei lavori dell’assemblea, sulla base delle indicazioni fornite dai componenti la Conferenza stessa.
4. La Conferenza Metropolitana può altresì deliberare la costituzione di Comitati tecnici, composti dai Responsabili dei Settori o degli Uffici di ciascuno degli Enti componenti preposti alle funzioni relative a specifiche materie rientranti nella competenza della Conferenza Metropolitana. Ai Comitati tecnici, una volta costituiti, sono sottoposte per il parere preventivo e non vincolante, a cura della Commissione istruttoria, le proposte di deliberazione della Conferenza Metropolitana. Decorso il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere senza che il Comitato tecnico si sia pronunciato, si prescinde dall’acquisizione del parere.
Art. 4
Quorum strutturale e funzionale
1. La Conferenza non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei rappresentanti degli Enti sottoscrittori.
2. I componenti la Conferenza che escono dalla sala di adunanza prima della votazione non si computano nel quorum strutturale. I componenti la Conferenza che dichiarano di non partecipare alla votazione o di astenersi si computano nel quorum strutturale.
3. I componenti la Conferenza, nelle persone dei Sindaci dei comuni partecipanti all’Accordo e del Presidente della Provincia, possono delegare un componente delle rispettive giunte comunali/provinciale.
4. Le deliberazioni della Conferenza Metropolitana costituiscono atti di indirizzo e orientamento, che, ai fini della loro efficacia, devono essere ratificati dai Consigli Comunali/Consiglio Provinciale dei rispettivi Enti. Nel caso in cui gli argomenti trattati rendessero necessaria l’adozione di decisioni di concerto, troveranno applicazione le disposizioni di cui alla legge 241/1990 e del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni - o di altra normativa statale o regionale intervenuta in materia - in tema di conferenza di servizi e/o accordi di programma.
5. La seduta è aperta non appena raggiunto il quorum strutturale.
6. Decorsi trenta minuti dall’ora indicata nell’avviso di convocazione senza che sia stato raggiunto il quorum di cui al comma precedente, l’adunanza è dichiarata deserta. Anche in tale ipotesi, tuttavia, possono essere fatte comunicazioni che non comportino votazione.
7. La Conferenza Metropolitana adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti.
8. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e può essere ripresentata in altra seduta.
Art. 5
Pubblicità e disciplina delle adunanze
1. Le adunanze della Conferenza sono, di regola, pubbliche, eccettuati i casi, di cui al comma successivo, in cui esse si svolgono a porte chiuse.
2. La conferenza può riunirsi in seduta segreta quando lo richieda la natura del tema da trattare. In tal caso, su proposta di uno dei componenti, la Conferenza Metropolitana delibera che la seduta si svolga a porte chiuse.
3. Le persone che assistono alla seduta devono tenere un comportamento corretto e, comunque, tale da non ostacolare i lavori della Conferenza. Esse non hanno diritto di parola, salvi i casi di cui all’art. 2, comma 5.
Art. 6 Segreteria tecnica
1. Le funzioni di Segreteria della Conferenza Metropolitana sono esercitate a cura del Comune di Padova.
2. Il Segretario Generale del Comune di Padova partecipa alle sedute. Il Segretario Generale può delegare il Vice Segretario Generale del Comune di Padova ovvero altro dirigente o funzionario del predetto Comune.
3. Il Segretario Generale o suo delegato sono coadiuvati da altri funzionari o impiegati del Comune di Padova, con compiti di tipo operativo per quanto concerne l’inoltro degli avvisi di convocazione, le comunicazioni tra i vari membri della Conferenza, la tenuta di appunti utili per la compilazione del verbale, la trascrizione dello stesso, l’aggiornamento delle informazioni e l’accesso degli Enti componenti al materiale concernente la Conferenza Metropolitana (pagine web, ecc.), i collegamenti tra i membri dei Comitati tecnici.
Art. 7
Poteri dei co-presidenti e ordine della discussione
1. I co-presidenti, anche disgiuntamente, dirigono e moderano la discussione durante le adunanze della Conferenza, curano l’osservanza del presente regolamento,
concedono la facoltà di parlare, dichiarano chiusa la discussione e annunciano il risultato delle votazioni e la chiusura della seduta.
2. Ogni intervento deve riguardare unicamente l’argomento riguardo al quale l’oratore ha richiesto la parola.
3. Terminati gli interventi di coloro che hanno richiesto di parlare uno dei co-presidenti dichiara chiusa la discussione e dispone che si proceda all’eventuale votazione. Durante le votazioni nessuno può prendere la parola.
Art. 8 Votazioni
1. L’espressione del voto da parte dei membri della Conferenza Metropolitana avviene, di norma, in forma palese, per alzata di mano o per appello nominale.
2. Nel caso di votazione per alzata di mano uno dei co-presidenti chiede di xxxxxx la mano, nell’ordine, ai membri della Conferenza favorevoli, ai contrari, agli astenuti.
3. Nel caso di votazione per appello nominale uno dei co-presidenti chiama i componenti la Conferenza secondo l’ordine alfabetico della denominazione degli Enti di appartenenza, invitandoli a dichiararsi, rispetto alla proposta in votazione, favorevoli, contrari o astenuti.
4. L’ordine delle votazioni delle varie proposte è il seguente:
a. Le questioni pregiudiziali (cioè la esclusione della discussione o del voto).
b. Le questioni sospensive (cioè la sospensione della discussione o del voto).
c. Gli emendamenti soppressivi, modificativi, aggiuntivi
d. La proposta principale.
Art. 9 Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, alle loro successive modificazioni e integrazioni e a tutte le altre leggi statali e regionali che disciplinano la materia oggetto dello stesso.
Art. 10 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla riunione successiva a quella di approvazione