RISERVATO A MEDIATORI QUALIFICATI E VALIDO AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ ART. 18, LETT. G) DEL DM 180 DEL 28/10/2010
Corso di Aggiornamento Professionale per
MEDIATORE
RISERVATO A MEDIATORI QUALIFICATI E VALIDO AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ ART. 18, LETT. G) DEL DM 180 DEL 28/10/2010
La mediazione tributaria alla luce del
D. Lgs. 15/2015
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Docente a contratto Università degli Studi di Salerno
L’ISTITUTO DEL RECLAMO-MEDIAZIONE
Con l’entrata in vigore della Riforma del processo tributario, cambia profondamente l’istituto del reclamo-mediazione
• il reclamo e la mediazione, sono state introdotte dall’art. 39, co.11,
D.L. 98/2011, ed hanno subito importanti modifiche con la riforma del contenzioso tributario ad opera del D.Lgs 156/2015;
• rappresenta un atto di opposizione, o di proposta di mediazione (da parte del contribuente), preliminare al ricorso (tributario) vero e proprio, contro le pretese dell’Amministrazione Finanziaria;
• la fase di reclamo e mediazione è obbligatoria, per i casi previsti,
pena l’improcedibilità del ricorso.
L’ISTITUTO DEL RECLAMO-MEDIAZIONE
Le novità introdotte dal D.Lgs. 156/2015 hanno toccato vari punti dell’istituto (sostituendo totalmente l’art 17-bis) in particolare:
⮚ ambito temporale di applicazione;
⮚ estensione ambito oggettivo;
⮚ procedura (semplificazione);
⮚ sanzioni (riduzione);
⮚ modalità di pagamento delle somme dovute;
⮚ estensione della conciliazione giudiziale alle cause reclamabili
AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE
le nuove disposizioni in merito all’istituto del reclamo-mediazione si applicano a decorrere dal 01/01/2016, nonché ai giudizi pendenti a tale data; esse quindi saranno applicabili ai ricorsi notificati dal contribuente dal primo gennaio 2016 in poi, quindi
N.B.
non è la data di notifica dell’atto a determinare l’utilizzo delle nuove o
delle vecchie regole, ma quella in cui il contribuente notifica il ricorso.
ESEMPIO
se il cittadino\contribuente intende opporsi ad un atto notificato nel
dicembre 2015:
✓qualora notifichi il ricorso nello stesso mese si applicheranno le vecchie regole;
✓qualora lo notifichi nel 2016 (entro i termini di decadenza), si applicheranno le nuove regole.
AMBITO OGGETTIVO
altra importante novità riguarda l’estensione dell’applicazione dell’istituto, saranno infatti reclamabili:
⮚ atti di tutti gli enti impositori, compresi gli Enti locali;
⮚ atti di accertamento dell’Agenzia delle Entrate;
⮚ atti di riscossione (per vizi propri della cartella);
⮚ atti di fermo amministrativo ed ipoteca, e le controversie in materia catastale.
Per quanto concerne l’importo delle controversie, però, l’istituto resta applicabile sino a un valore massimo di 20.000 Euro.
SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO
⮚ il procedimento di reclamo verrà attivato automaticamente con la presentazione del ricorso, pertanto non sarà più necessario allegare l’istanza di reclamo-mediazione all’atto; la proposta di mediazione sarà dunque una facoltà, non un obbligo;
⮚ Con la proposizione del ricorso, si aprirà automaticamente una fase amministrativa di 90 giorni, durante la quale ex art 17-bis, co. 2 il ricorso è improcedibile (che si computano dalla data di ricezione del ricorso da parte dell’Ente, se notificato per posta), durante la quale sono sospesi i termini di riscossione e pagamento; la fase amministrativa è sospesa dal primo al 31 agosto di ogni anno;
⮚ L’istruttoria è svolta da una struttura dell’Ente impositore autonoma rispetto a quella che ha emesso l’atto;
⮚ Qualora il reclamo-mediazione abbia avuto esito negativo, il contribuente dovrà costituirsi in giudizio solo nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni.
SANZIONI RIDOTTE
prevista anche la riduzione delle sanzioni, nel caso in cui la
controversia sia chiusa con la mediazione.
⮚ la riduzione applicabile sarà, infatti, pari al 35% e non più al 40%, sul minimo edittale;
N.B. N.B.
⮚ la riduzione varrà anche per i procedimenti pendenti al primo gennaio 2016 , per cui l’accordo non sia stato raggiunto.
PAGAMENTO DEL DOVUTO
Il procedimento di mediazione si perfeziona con:
⮚ la sottoscrizione dell’accordo;
⮚ il versamento, entro 20 giorni, dell’intero importo dovuto, o della prima rata (se il contribuente opta per la dilazione).
In caso di rateazione, si potrà ottenere sino ad un
massimo di 8 rate trimestrali.
(16 rate per gli importi oltre 50.000 Euro).
ESTENSIONE DELLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
⮚ dal primo gennaio 2016 (a prescindere dalla data di avvio della causa), saranno, poi, conciliabili in giudizio, sia nel primo che nel secondo grado, anche gli atti per cui è stata già esperita la fase della mediazione;
⮚ la riduzione delle sanzioni dovuta in virtù della conciliazione è pari al 50%; vi sono, però, delle differenze, tra la conciliazione fuori udienza e quella che avviene in udienza:
1) nel primo caso, una delle parti ha la facoltà di presentare, entro l’ultima udienza di trattazione, un’istanza congiunta che contenga una proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia già aderito;
2) nel secondo caso, la presentazione può avvenire entro 10 giorni liberi prima della data di trattazione; in seguito alla valutazione positiva dell’ammissibilità, la commissione invita le parti alla definizione.
⮚ Con la sottoscrizione del verbale si perfezionerà la conciliazione, senza necessità di attendere il versamento della prima rata.