ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA
ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA
Il Direttore del Dipartimento di ………………………………………………………………………………
Prof. ……………..……………………………………………...................................................................
a cui afferisce la Scuola di Specializzazione in …………………………………………………………...
e
il Legale Rappresentante Prof./Dott………………………………………………………………………...
e-mail……………………………………………………………………tel…………………………………..
della struttura ospitante (accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale)
…………………………………………………………………………………………………………………..
stipulano
il seguente Accordo per lo svolgimento dell’attività extra rete formativa del Dott……………………………………………………………………………………………………………..
presso la U.O./ Servizio ……………………………………………………………………………………..
Si dichiara che la struttura ospitante:
□ non fa parte delle reti formative di altri Atenei
□ fa parte della rete formativa di altro Ateneo e di non ha raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura
La struttura suddetta accoglie il medico in formazione specialistica Dott………………………………………………………. iscritto alla Scuola di Specializzazione in
…………………………………………………………… dal……………… al……………. al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel seguente programma formativo individuale:
- Conoscenze, abilità e competenze che ci si prefigge di acquisire (a cura della Scuola di Specializzazione)
- Modalità di supervisione e valutazione delle attività formative (a cura della struttura ospitante)
La copertura assicurativa è a carico di:
□ struttura ospitante
□ medico in formazione specialistica
Data………………………………………………..
Firma e timbro del Direttore del Dipartimento Firma e timbro del Legale Rappresentante
della Struttura ospitante
Trattamento dei dati personali
Le Parti, in qualità di cotitolari del trattamento dei dati personali degli specializzandi ai fini dell’esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui al presente Accordo, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, come modificato, e dal Regolamento U.E. 679/2016.
I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività formative professionalizzanti da parte degli specializzandi, ivi compresi i dati identificativi degli interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dagli specializzandi nell’ambito della propria attività formativa e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.
Nell’ambito della contitolarità, ciascuna parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell’esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base all’Accordo e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione dell’Accordo, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.
Per tutti quanti gli altri trattamenti (trattamento dei dati relativi ai docenti/tutor e il trattamento dei dati dei pazienti), le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge. L’Azienda/Ente è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati degli specializzandi trattati nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria).
L’Azienda/Ente, ai sensi dell’art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., si impegna ad autorizzare al trattamento dei dati gli specializzandi che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede, anche nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, evidenziando loro che potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all’espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell’Azienda/Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell’attività formativa.
I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l’integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari, di cui all’art. 9 del Regolamento U.E., come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Le parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all’una o all’altra parte dall’Autorità Garante, dall’Autorità Giudiziaria o dall’Autorità di Pubblica Sicurezza circa il trattamento dei dati oggetto del presente Accordo.
Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento U.E. nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all’una o all’altra parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati designati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive informative.
Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l’evasione delle richieste degli interessati entro il termine di legge, sull’intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.
Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali data breach secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra, tempestivamente e senza ritardo, ogni eventuale violazione che coinvolga dati di titolarità dell’altra.
Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuite nella creazione e gestione dell’evento dannoso.
Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell’Accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 2 del Regolamento U.E. 679/2016. Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana ed eurounitaria applicabile in materia.