CIRCOLARE n° 31/19 ROMA,22/03/2019
CIRCOLARE n° 31/19 ROMA,22/03/2019
Accordo Interconfederale per la formazione 4.0
Vi informiamo che la Confederazione, congiuntamente alle altre Organizzazioni dell’Artigianato ha siglato con CGIL, CISL, UIL un importante accordo Interconfederale per l’attuazione delle finalità previste dalla legislazione in materia di formazione sui temi di “Industria 4.0”.
Si tratta delle disposizioni concernenti il credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano spese in attività di formazione del personale dipendente per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal suddetto Piano nazionale “Industria 4.0” di cui all’art. 1, comma 46 ss. della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed all’articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre
2018, n. 145).
Le regole attuative della misura in oggetto _ adottate con il D.M. 4 maggio 2018 (all.1) _ prevedono che per beneficiare del credito d’imposta lo svolgimento delle attività di formazione sia disciplinato in contratti collettivi aziendali e territoriali, depositati presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ai sensi dell’art. 14 del d.l. 15 giugno 2015, n. 151.
Stante quanto sopra, attraverso l’accordo Interconfederale in oggetto, le Parti Sociali hanno inteso adottare uno “schema tipo” di accordo territoriale con l’intento di favorire la diffusione e lo sviluppo delle opportunità connesse con Industria 4.0
Ciascuna delle Parti si è impegnata, per i propri ambiti di competenza, ad assicurare la più ampia informazione a lavoratori e imprese sui contenuti dell’Accordo, anche ai fini di una sua corretta applicazione.
Segnaliamo da ultimo, sulla materia oggetto della presente circolare, l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello 79/2019 in merito alla durata del diritto al credito di imposta. In particolare, secondo l’Agenzia il credito d’imposta in esame spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l'intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui tale adempimento è posto in essere, purché il deposito dei relativi contratti sia effettuato nel termine del periodo d’imposta di riferimento
ALLEGATI NELLE PAGINE SUCCESSIVE
Accordo Interconfederale 19 marzo 2019
DM 4 maggio 2018
Agenzia Entrate _ Risposta n. 79 del 20/03/2019
Il Ministro dello Sviluppo Economico
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle ãinanze
e con
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
VISTO l’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che dispone l’introduzione di un credito d’imposta per talune spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese prevista dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”;
VISTO, in particolare, il comma 52 del sopracitato articolo 1, che stabilisce che l’incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 31 del medesimo regolamento in materia di “Aiuti alla formazione”;
VISTO, altresì, il successivo comma 55 del predetto articolo 1, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 205 del 2017, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio;
VISTO l’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che prevede che i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati;
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi (di seguito “Tuir”) e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 51, comma 5, 61 e 109, comma 5;
VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive;
VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” ed in particolare l’articolo 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;
VISTO l’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tra l’altro, dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà;
VISTO l’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevedono, tra l’altro, la possibilità per l’Agenzia delle entrate di emanare, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
VISTO l’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
RITENUTA la necessità di emanare le disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017 n. 205;
DECRETA
Articolo 1 (Oggetto)
1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative dell’incentivo fiscale con procedura automatica introdotto, nella forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per talune spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0” sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
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Articolo 2
(Soggetti beneficiari ed esclusioni)
1. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
2. Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.
3. Il credito d’imposta non si applica alle “imprese in difficoltà”, così come definite dall’articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Articolo 3 (Attività ammissibili)
1. Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
a) big data e analisi dei dati;
b) cloud e fog computing;
c) cyber security;
d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
e) prototipazione rapida;
f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
g) robotica avanzata e collaborativa;
h) interfaccia uomo macchina;
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
l) internet delle cose e delle macchine;
m) integrazione digitale dei processi aziendali.
2. Con successivi provvedimenti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in coerenza con gli obiettivi del “Piano nazionale Impresa 4.0” potranno essere individuate ulteriori tecnologie considerate rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
3. Le attività di formazione nelle tecnologie elencate al comma 1 sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, nel rispetto dell’articolo 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151,
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presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.
4. Ai fini del presente decreto, per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Per il personale titolare di un contratto di apprendistato sono ammissibili le attività di formazione relative all’acquisizione delle competenze nelle tecnologie indicate al comma 1.
5. L’eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori non legati all’impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l’applicazione del credito d’imposta.
6. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
Articolo 4 (Spese ammissibili)
1. Si considerano ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.
2. Si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili, calcolate secondo i criteri indicati nel comma 1, non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
3. Non sono ammesse altre spese diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 5
(Misura del credito d’imposta e modalità di fruizione)
1. Il credito d’imposta spetta in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario.
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2. Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal successivo articolo 6 sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di
300.000 euro.
3. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere il limite massimo di cui al comma 1, pena lo scarto del modello F24.Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quelli di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal successivo articolo 6. Ai soli effetti dell’individuazione del momento di decorrenza della utilizzabilità in compensazione del credito d’imposta, le spese relative all’obbligo di certificazione contabile indicate al comma 2 si considerano sostenute nello stesso periodo agevolabile.
5. Per le imprese che rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l’utilizzazione in compensazione del credito d’imposta è altresì sospesa fino alla data dell’avvenuta restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero.
Articolo 6
(Obblighi documentali e dichiarativi)
1. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
2. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del suddetto decreto e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Nei confronti del soggetto incaricato che incorra in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
3. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Tale relazione, nel caso di attività di formazione organizzate internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante alle attività in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione. Nel caso in cui le attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni all’impresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto formatore esterno. Oltre alla relazione illustrativa, le imprese beneficiarie sono comunque tenute a conservare l’ulteriore
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documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia. Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili, inoltre, devono essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
4. I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Agenzia delle entrate nelle istruzioni di compilazione dell’apposito quadro.
5. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Articolo 7 (Controlli)
1. Nell’ambito delle ordinarie attività di accertamento, l’Agenzia delle entrate, sulla base dell’apposita certificazione e della documentazione fornita dall’impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza delle condizioni soggettive di accesso al beneficio, al rispetto dei vincoli comunitari alla conformità delle attività di formazione svolte rispetto a quelle considerate ammissibili dalla disciplina, all’effettività delle spese sostenute, allo loro congruità e ogni altro elemento rilevante ai fini della corretta applicazione del beneficio.
2. Nel caso in cui si accerti l’indebita fruizione del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste o a causa dell’inammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria.
3. Qualora, nell’ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall’Agenzia delle entrate si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività di formazione o di altri elementi, l’Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di esprimere il proprio parere.
Articolo 8 (Cumulo)
1. Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.
Articolo 9
(Disposizioni finanziarie e monitoraggio)
1. Per le finalità previste dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio per la verifica che la fruizione del credito d’imposta avvenga nei limiti della spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2019, autorizzata dall’articolo 1, comma 56, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.
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2. Le risorse indicate al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778: “Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio”, aperta presso la Banca d’Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24.
3. Alle attività previste dal presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 maggio 2018
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Firmato Xxxxxxx
IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Firmato Padoan
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Firmato Poletti
Registrato alla Corte dei Conti, Ufficio controllo atti Mise e Mipaaf, in data 6 giugno 2018, Xxx.xx Xxxx. x. 0-000
0
Xxxx,
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese
Risposta n. 79
OGGETTO: Articolo 11, comma 1,lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Determinazione del “Credito d’imposta formazione 4.0”, di cui all’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n.
205
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA (di seguito “la società” o “l’istante”) dichiara di aver svolto nel 2018 attività di formazione per il personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, per le quali intende accedere al credito d'imposta per la formazione (di seguito “credito d’imposta formazione 4.0”) previsto dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
L’istante fa presente che, conformemente alle disposizioni contenute nella legge istitutiva del credito di imposta su menzionato e nel decreto ministeriale 4 maggio 2018 (di seguito “decreto attuativo”), lo svolgimento dell'attività di
formazione è stata disciplinata in maniera dettagliata nei contratti collettivi aziendali o territoriali, che sono stati depositati presso l'Ispettorato del lavoro competente.
La società riferisce, altresì, che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, è stata rilasciata a ciascun dipendente l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della citata legge n. 205 del 2017, istitutiva del credito di imposta.
Ciò posto, ALFA ha dei dubbi su come vada determinato il credito d'imposta formazione 4.0.
Ad avviso dell’istante, dalla lettura contestuale della relazione illustrativa allegata al citato decreto attuativo e della circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), non emerge con chiarezza se, una volta depositato il contratto collettivo aziendale o territoriale contenente lo svolgimento delle attività di formazione presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, il costo aziendale sostenuto dall'impresa per lo svolgimento delle attività formative ammissibili debba assumersi - ai fini della determinazione del credito d'imposta - sin dall'inizio dell'anno d'imposta oppure se sia necessario procedere a un corrispondente ragguaglio, per la durata inferiore dell'anno, con decorrenza dal momento del deposito del contratto di cui sopra.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che il costo aziendale sostenuto dall'impresa per le attività di formazione ammissibili al credito di imposta formazione 4.0 possa assumersi, ai fini della determinazione del credito, dall'inizio dell'anno di imposta considerato.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha introdotto un incentivo fiscale automatico, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti effettuati dalle imprese, ai fini della formazione del personale dipendente, nelle materie aventi ad oggetto le c.d. "tecnologie abilitanti", cioè le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal "Piano Nazionale Impresa 4.0".
La disposizione normativa istitutiva ha previsto il riconoscimento del credito d’imposta per le spese in attività di formazione svolte nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti indicati al successivo comma 48, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Beneficiarie del credito sono tutte le imprese, a prescindere dalla relativa forma giuridica, dal settore economico di attività e dal regime contabile adottato, e l’importo massimo annuale per ciascun beneficiario è fissato in euro 300.000.
Le attività di formazione oggetto dell’agevolazione devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud o fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A.
Le disposizioni applicative del credito d’imposta in esame sono state dettate con il decreto ministeriale 4 maggio 2018, che ha disciplinato, tra l’altro, la documentazione richiesta, i controlli e le cause di decadenza.
Successivamente, i commi da 78 a 81 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), hanno esteso l’ambito temporale di riferimento dell’agevolazione, prevedendo che il credito d’imposta formazione
4.0 si applichi anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
La citata legge di bilancio 2019 ha, inoltre, previsto una rimodulazione della misura percentuale di calcolo del beneficio rispetto alle spese ammissibili sostenute, originariamente fissata nella misura del 40 per centro, che è elevata al 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese, rimane al 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese e si riduce al 30 per cento per le grandi imprese, come individuate ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Per queste ultime imprese è operata anche una riduzione a 200.000 euro del limite massimo del credito d’imposta annuale per beneficiario, che per le altre categorie di beneficiari resta fissato in 300.000 euro.
La disciplina del credito d’imposta in esame (cfr. articolo 3, comma 3, del decreto attuativo) richiede che l'impresa assuma espressamente l'impegno a investire nella "formazione 4.0" dei dipendenti, esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositando tale contratto, in via telematica, presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente. È altresì richiesto che l’impresa autocertifichi i risultati prodotti dall'investimento in attività formative ammissibili al credito d'imposta, attraverso il rilascio ai dipendenti di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che, oltre all'effettiva partecipazione degli stessi alle attività formative, dia evidenza dell'apprendimento o del consolidamento delle conoscenze e delle competenze
4.0 e dei relativi ambiti aziendali di applicazione.
In merito al quesito posto dalla società istante, si evidenzia che al punto 1) della circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, emanata per fornire chiarimenti ai quesiti pervenuti sull'argomento, è stato precisato, con riferimento al termine di deposito dei contratti presso l'ispettorato del lavoro, che "quanto al termine di deposito dei contratti, si
precisa che lo stesso può essere effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione "Servizi" del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/ anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018".
Sulla base delle su menzionate precisazioni, la scrivente ritiene che l'invio dei contratti all'ispettorato del lavoro competente costituisca “una condizione di ammissibilità al beneficio”, come peraltro precisato anche al punto 1) della circolare n. 412088 del Ministero dello Sviluppo Economico, ma non è idoneo a incidere sull’individuazione del termine a partire dal quale decorre l'agevolazione, non ravvisandosi nel descritto quadro normativo di riferimento alcun ragguaglio ad anno del credito d’imposta.
Conseguentemente, il credito d’imposta in esame spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l'intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui tale adempimento è posto in essere, purché il deposito dei relativi contratti sia effettuato nel termine del periodo d’imposta di riferimento, ossia, nel caso prospettato, entro il 31 dicembre 2018, conformemente alle indicazioni fornite con la citata circolare del MISE n. 412088 del 2018.
IL DIRETTORE CENTRALE
firmato digitalmente