CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO
FASCICOLO INFORMATIVO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO
MULTIRISCHI DELL’ABITAZIONE
Prestazioni assicurate da:
Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa
Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa comprensiva di Glossario, Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Edizione aggiornata al 02/04/2012
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
La copertura assicurativa è facoltativa.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa
a) Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’ Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A100378, Albo Imprese presso ISVAP n. 1.00012;
b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx;
c) Telefono: 000.0000000; sito Internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
d) Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966;
e) Società di revisione: Reconta Xxxxx & Young S.p.A., Sede legale: Xxx X.X. Xxxxxxxxx, 00/X – 00196 Roma.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.
3. Conflitto di interessi
La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di Gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo.
In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Convenzione Collettiva
La presente Convenzione, stipulata dalla Banca con la Compagnia ha durata annuale con tacito rinnovo.
Singole Coperture Assicurative
Le singole coperture assicurative sottoscritte dagli Assicurati mediante il Modulo di Adesione hanno durata pluriennale, pari alla durata del Finanziamento (quando presente), con un massimo di 30 anni, senza tacito rinnovo.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle CGA Art. 3.
AVVERTENZA - Termini e modalità di Disdetta
La disdetta della Convenzione contratta da parte della Banca deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Convenzione stessa.
In caso di disdetta da parte della Banca Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenze secondo quanto previsto dall’art. 3 delle CGA.
4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
4.1 Coperture assicurative offerte
Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Convenzione, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo all'Assicurato per i danni materiali e diretti al fabbricato in relazione alle combinazioni di garanzie indicate nel Modulo di Adesione e riportate nei Pacchetti sotto elencati:
PACCHETTI | GARANZIE | SETTORE |
PACCHETTO 1 Modulo BASE | Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio | SETTORE A |
PACCHETTO 2 Modulo INTERMEDIO | Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio + Eventi naturali e Eventi sociopolitici | SETTORE A SETTORE B |
PACCHETTO 3 Modulo AVANZATO Opzione A | Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio + Responsabilità Civile Fabbricato | SETTORE A SETTORE C |
PACCHETTO 4 (*) Modulo AVANZATO Opzione B | Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio + Responsabilità Civile Vita Privata | SETTORE A SETTORE D |
Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio | SETTORE A |
PACCHETTO 5 (*) Modulo GLOBALE | + Eventi naturali e Eventi sociopolitici + Responsabilità Civile Vita Privata | SETTORE B SETTORE D |
(*) Le garanzie prestate di cui ai pacchetti 4 e 5 non possono essere prestate a favore di persone giuridiche.
La Copertura Assicurativa è prestata in relazione ai fabbricati o porzioni di fabbricati, e relative pertinenze, adibiti, per almeno ¾ della superficie complessiva a civile abitazione, uffici e/o studi professionali, sui quali esista un’ipoteca a favore della Banca Contraente della Convenzione a garanzia del contratto di mutuo stipulato con l’Assicurato.
4.2 AVVERTENZA - Limitazioni ed Esclusioni
Per conoscere , in dettaglio le limitazioni e le Esclusioni derivanti dalla presente Polizza si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
• SETTORE A - Incendio del Fabbricato e altri danni ai beni – Art. 1, 23, 26, 27;
• SETTORE B - Eventi Naturali e Sociopolitici/Atti Vandalici – Art. 1, 31, 33, 34;
• SETTORE C – Responsabilità Civile del Fabbricato – Art. 1, 44, 45;
• SETTORE D - Responsabilità Civile della Vita Privata – Art. 1, 48, 49.
4.3 AVVERTENZA - Franchigie Scoperti e Massimali
Il contratto di assicurazione prevede, in relazione ad alcuni eventi, franchigie, scoperti e massimali per i quali si rinvia agli articoli 22, 25, 29, 42, 43, 48 della Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Esempio numerico di Scoperto Somma assicurata : € 15.000 Ammontare del danno : € 5.000
Scoperto del 30% con un minimo di € 2.000 : (€ 5.000 x 30%) = € 1.500 🡪 scoperto € 2.000
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 5.000 - € 2.000 = € 3.000 Esempio numerico di Franchigia
Es.1
Somma assicurata : € 100.000 Ammontare del danno : €10.000 Franchigia fissa: € 150
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 10.000 - € 150 = € 9.850
Es. 2
Somma assicurata : € 100.000 Ammontare del danno : €100 Franchigia fissa: € 150
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 0
Esempio numerico di Massimale
Es.1
Somma assicurata: € 100.000 Ammontare del danno : € 110.000 Franchigia fissa: € 100
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 100.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 99.900 Quota a carico dell’Assicurato: € 10.000 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 10.100
Es. 2
Somma assicurata: € 100.000
Massimale : 20% della somma assicurata con un massimo € 25.000 🡪 € 20.000 Ammontare del danno : € 22.500
Franchigia fissa: € 100
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 20.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 19.900 Quota a carico dell’Assicurato: € 2.500 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 2.600
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
5.1 AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti:
Secondo il disposto dell’Art. 8 delle CGA, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Banca Contraente della Convenzione relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c..
6. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.
Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall’art.1898 cod. civ..
ESEMPIO: L’immobile assicurato viene ampliato.
7. Premio
La Banca Contraente della Convenzione e la Società confermano che il pagamento del premio verrà corrisposto alla Società medesima dall’Assicurato il quale conferirà nel Modulo di Adesione apposito incarico alla Banca Contraente della Convenzione affinché operi un addebito in unica soluzione, sul Conto corrente dell’Assicurato pari all’importo del Premio assicurativo dovuto per tutta la durata del contratto di mutuo.
Per ciascun Assicurato il premio assicurativo viene determinato come segue:
Pagamento del premio assicurativo in un’unica soluzione
Il costo della garanzia assicurativa viene addebitato in unica soluzione per l’intera durata della garanzia e viene calcolato applicando le seguenti tassazioni al valore assicurato
corrispondente al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell’area), risultante dal modulo di adesione.
TASSI E PREMI LORDI per mille
ANNI DU RATA GARANZIA | PACCHETTO 1 | PACCHETTO 2 | PACCHETTO 3 | PACCHETTO 4 | PACCHETTO 5 | ||||
1 | 0,27 | 0 ,28 | 0 ,47 | 0 ,47 | € | 40,00 | 0,48 | € | 40, 00 |
2 | 0,54 | 0 ,56 | 0 ,94 | 0 ,94 | € | 80,00 | 0,96 | € | 80, 00 |
3 | 0,81 | 0 ,84 | 1 ,41 | 1 ,41 | € | 120,00 | 1,44 | € | 120 ,00 |
4 | 1,08 | 1 ,12 | 1 ,88 | 1 ,88 | € | 160,00 | 1,92 | € | 160 ,00 |
5 | 1,35 | 1 ,4 | 2 ,35 | 2 ,35 | € | 200,00 | 2,4 | € | 200 ,00 |
6 | 1,62 | 1 ,68 | 2 ,82 | 2 ,82 | € | 240,00 | 2,88 | € | 240 ,00 |
7 | 1,89 | 1 ,96 | 3 ,29 | 3 ,29 | € | 280,00 | 3,36 | € | 280 ,00 |
8 | 2,16 | 2 ,24 | 3 ,76 | 3 ,76 | € | 320,00 | 3,84 | € | 320 ,00 |
9 | 2,43 | 2 ,52 | 4 ,23 | 4 ,23 | € | 360,00 | 4,32 | € | 360 ,00 |
10 | 2,7 | 2 ,8 | 4 ,7 | 4,7 | € | 400,00 | 4,8 | € | 400 ,00 |
11 | 2,97 | 3 ,08 | 5 ,17 | 5 ,17 | € | 440,00 | 5,28 | € | 440 ,00 |
12 | 3,24 | 3 ,36 | 5 ,64 | 5 ,64 | € | 480,00 | 5,76 | € | 480 ,00 |
13 | 3,51 | 3 ,64 | 6 ,11 | 6 ,11 | € | 520,00 | 6,24 | € | 520 ,00 |
14 | 3,78 | 3 ,92 | 6 ,58 | 6 ,58 | € | 560,00 | 6,72 | € | 560 ,00 |
15 | 4,05 | 4 ,2 | 7 ,05 | 7 ,05 | € | 600,00 | 7,2 | € | 600 ,00 |
16 | 4,32 | 4 ,48 | 7 ,52 | 7 ,52 | € | 640,00 | 7,68 | € | 640 ,00 |
17 | 4,59 | 4 ,76 | 7 ,99 | 7 ,99 | € | 680,00 | 8,16 | € | 680,00 |
18 | 4,86 | 5 ,04 | 8 ,46 | 8 ,46 | € | 720,00 | 8,64 | € | 720 ,00 |
19 | 5,13 | 5 ,32 | 8 ,93 | 8 ,93 | € | 760,00 | 9,12 | € | 760 ,00 |
20 | 5,4 | 5 ,6 | 9 ,4 | 9,4 | € | 800,00 | 9,6 | € | 800 ,00 |
21 | 5,67 | 5 ,88 | 9 ,87 | 9 ,87 | € | 840,00 | 10,08 | € | 840 ,00 |
22 | 5,94 | 6 ,16 | 10 ,34 | 10 ,34 | € | 880,00 | 10,56 | € | 880 ,00 |
23 | 6,21 | 6 ,44 | 10 ,81 | 10 ,81 | € | 920,00 | 11,04 | € | 920 ,00 |
24 | 6,48 | 6 ,72 | 11 ,28 | 11 ,28 | € | 960,00 | 11,52 | € | 960 ,00 |
25 | 6,75 | 7 | 11 ,75 | 11 ,75 | € | 1.000 ,00 | 12 | € | 1.000,00 |
26 | 7,02 | 7 ,28 | 12 ,22 | 12 ,22 | € | 1.040 ,00 | 12,48 | € | 1.040,00 |
27 | 7,29 | 7 ,56 | 12 ,69 | 12 ,69 | € | 1.080 ,00 | 12,96 | € | 1.080,00 |
28 | 7,56 | 7 ,84 | 13 ,16 | 13 ,16 | € | 1.120 ,00 | 13,44 | € | 1.120,00 |
29 | 7,83 | 8 ,12 | 13 ,63 | 13 ,63 | € | 1.160 ,00 | 13,92 | € | 1.160,00 |
30 | 8,1 | 8,4 | 14,1 | 14,1 | € | 1.200,00 | 14,4 | € | 1.200,00 |
Resta inoltre inteso che, ai fini del calcolo in questione, la frazione di anno verrà considerata una intera annualità.
7.1 Mezzi di Pagamento
Modalità di pagamento a disposizione dell’Assicurato
• Addebito in conto corrente.
7.2 Costi gravanti sul premio
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio unico corrisposto.
I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nelle tabelle che seguono:
Costi di acquisizione, gestione ed incasso | Provvigioni percepite dall’Intermediario (quota parte dei costi) |
45% | 66,67 % |
Tabella esemplificativa dei premi:
La Tabella è stata redatta considerando un Valore di ricostruzione medio di € 100.000 per una durata media del mutuo di 240 mesi (20 anni)
Valore di ricostruzione a nuovo | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
Pacchetto di Garanzie scelto | PACCHETTO 1 | PACCHETTO 2 | PACCHETTO 3 | PACCHETTO 4 | PACCHETTO 5 |
Durata del mutuo | 240 mesi (20 anni) | 240 mesi (20 anni) | 240 mesi (20 anni) | 240 mesi (20 anni) | 240 mesi (20 anni) |
Durata della copertura assicurativa | 240 mesi (20 anni) | 240 mesi (20 anni) | 240 mesi (20 anni) | 240 mesi (20 anni) | 240 mesi (20 anni) |
Premio Lordo Unico anticipato per tutta la durata della copertura | € 540,00 | € 560,00 | € 940,00 | € 1.740,00 | € 1.760,00 |
Premio Netto Unico anticipato per tutta la durata della copertura | € 441,72 | € 458,08 | € 768,92 | € 1.423,31 | € 1.439,67 |
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto) | € 198,77 | € 206,14 | € 436,01 | € 640,49 | € 647,87 |
Provvigioni percepite dall’Intermediario (in valore assoluto) | € 132,52 | € 137,42 | € 230,68 | € 427,00 | € 431,90 |
7.3 AVVERTENZA - Rimborso del Premio per estinzione anticipata del finanziamento
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, limitatamente al caso di Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione.
L’importo del rimborso si determina moltiplicando il rapporto tra il premio unico corrisposto (al netto delle eventuali imposte) e la durata della copertura assicurativa inizialmente comunicata (espressa in giorni) per la durata residua della copertura assicurativa (espressa in giorni).
R = P * GR/D
Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura
D = durata totale (in giorni) del finanziamento
Esempio: | |
Premio Imponibile | € 1000,00 |
Data Inizio Mutuo | 06/09/2010 |
Data Scadenza Mutuo | 06/09/2035 |
Data Estinzione Mutuo | 25/11/2015 |
Durata Totale in giorni | 9131 |
Giorni di copertura trascorsi | 1906 |
Giorni di copertura residui | 7225 |
R = 1000 * 7225/9131 R = 791,26
In alternativa a quanto previsto al precedente punto la Compagnia, su richiesta del debitore/Assicurato fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere.
9. Legge applicabile al contratto
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.
10. Regime fiscale
I premi relativi alle garanzie della presente Polizza sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni del 22,25%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro
a) Obblighi dell’Assicurato.
L’Assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno a seguito del verificarsi di un evento coperto da garanzia.
L’Assicurato ha inoltre l’obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.
b) Denuncia di sinistro alla Società.
L’Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell’art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.
Ufficio sinistri
Via Valle di Pruviniano, 20
37020 X. Xxxxxxxx di San Xxxxxx in Cariano, Verona (VR) oppure telefonando al
numero verde 800-206692
entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l’indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell’accaduto.
L’inadempimento all’obbligo di avviso e all’obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dall’art. 1913 cod. civ. e 1914 cod. civ. determinano le conseguenze previste dall’art. 1915 cod. civ., e cioè la perdita del diritto all’indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
c) Denuncia all’Autorità Giudiziaria.
L’Assicurato è tenuto a presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
12. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 000.00.00.000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, telefono 00-000000, telefax 06- 42133206, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo all’ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
13. AVVERTENZA - Arbitrato
Per ogni controversia diversa da quelle previste dall’articolo precedente, è competente esclusivamente – a scelta della parte attrice – l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o sede del'Assicurato
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale (Xxxx. Xxxxx Xxxxxx)
GLOSSARIO
DEFINIZIONI VALIDE PER L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Nel testo che segue si intende per:
Assicurato
La persona fisica o giuridica residente e/o domiciliata in Italia, il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione, proprietaria del fabbricato indicato nel Modulo di Adesione e che abbia aderito alla copertura assicurativa sottoscrivendo il relativo Modulo di Adesione alle coperture assicurative derivanti dalla Convenzione Collettiva stipulata dalla Banca.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Contraente della Convenzione
La BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.p.A. che stipula la Convenzione Collettiva di assicurazione con la Società.
Decorrenza
Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Franchigia
La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Intermediario Collocatore
La BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.p.A. che propone all’Assicurato la copertura assicurativa
Modulo di Adesione
La dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato per aderire alla presente Convenzione Assicurativa Collettiva.
Nucleo Familiare
L’insieme delle persone che compongono il Nucleo Familiare secondo quanto risulta dallo Stato di Famiglia dell’Assicurato.
Polizza
Il documento che contiene il contratto di assicurazione e ne prova l’esistenza.
Premio
La somma in denaro comprensiva di imposte che la Banca Contraente della Convenzione deve alla Società in base al Contratto di Assicurazione di cui alla presente Polizza.
Rischio
La possibilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto
La percentuale dell’importo liquidabile ai termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro
L’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa con Sede Legale in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona.
Indirizzo a cui spedire comunicazioni e/o documenti: Xxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxx Xxxxxxxx (Xxxxxx).
DEFINIZIONI SPECIFICHE
PER L’ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI, FURTO
- SETTORE A, B, C, D -
Nel testo che segue si intende per:
Appartamento
Porzione di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue sovrastanti e sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno, ma con accesso comune dall’esterno del fabbricato.
Casa
Villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’esterno del fabbricato.
Dimora abituale
La residenza anagrafica dell’Assicurato.
Dimora saltuaria
Casa o appartamento non dimora abituale.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato
L’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione. Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli nonché le dipendenze e pertinenze separate.
Fenomeno Elettrico
Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:
• Corto Circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
• Variazione di Corrente: scostamento del livello di intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto;
• Sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto o
immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
• Arco Voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell’impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Fissi ed Infissi
Tutto quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi), manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (infissi).
Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
Materiali esplodenti
Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione;
b) esplodono per azione meccanica o termica;
e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Materiali incombustibili
Sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Materiali infiammabili
Le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili esplodenti quali:
• i gas combustibili;
• i liquidi e i solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
• l’ ossigeno, le sostanze e i prodotti decomponibili generanti ossigeno;
• le sostanze e i prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
• le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l’aria spontaneamente s’infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Tetto – Copertura – Solai
• tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene);
• copertura: complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
• solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
FORME DI GARANZIA
Nel testo che segue si intende per:
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (PRA)
La garanzia viene prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Cod. Civ..
Il valore degli eventuali recuperi spetterà all’Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che eventualmente fosse rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Con il presente contratto la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato in relazione alle garanzie indicate nel Modulo di Adesione secondo le seguenti combinazioni per i danni determinati dagli eventi previsti nei pacchetti sotto elencati.
Le combinazioni di garanzia sono le seguenti:
PACCHETTI | GARANZIE | SETTORE |
PACCHETTO 1 Modulo BASE | Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio | SETTORE A |
PACCHETTO 2 Modulo INTERMEDIO | Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio + Eventi naturali e Eventi sociopolitici | SETTORE A SETTORE B |
PACCHETTO 3 Modulo AVANZATO Opzione A | Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio + Responsabilità Civile Fabbricato | SETTORE A SETTORE C |
PACCHETTO 4 (*) Modulo AVANZATO Opzione B | Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio + Responsabilità Civile Vita Privata | SETTORE A SETTORE D |
PACCHETTO 5 (*) Modulo GLOBALE | Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio + Eventi naturali e Eventi sociopolitici + Responsabilità Civile Vita Privata | SETTORE A SETTORE B SETTORE D |
(*) Le garanzie prestate di cui ai pacchetti 4 e 5 non possono essere prestate a favore di persone giuridiche.
La Copertura Assicurativa è prestata in relazione ai fabbricati o porzioni di fabbricati, e relative pertinenze, adibiti, per almeno ¾ della superficie complessiva a civile abitazione, uffici e/o studi professionali, sui quali esista un’ipoteca a favore della Banca Contraente della Convenzione a garanzia del contratto di mutuo stipulato con l’Assicurato.
La presente convenzione è stipulata dal Contraente in favore dei propri clienti, intendendosi per tali le persone fisiche o giuridiche, residenti e/o domiciliate in Italia che hanno sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente assicurazione.
ART. 2 – VINCOLO (VINCOLATARIO DELLE PRESTAZIONI)
L’assicurazione Incendio del Fabbricato non è vincolata a favore della Banca Contraente, in relazione ai contratti di mutuo garantiti da ipoteca degli immobili assicurati.
ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Per ciascun Assicurato, l’operatività delle garanzie decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e cesserà alla data indicata sul modulo stesso.
Le singole coperture hanno durata pluriennale, pari alla durata del Finanziamento (quando presente), con un massimo di 30 anni, senza tacito rinnovo.
ART. 4 – RIMBORSO DEL PREMIO
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, limitatamente al caso di Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione.
L’importo del rimborso si determina moltiplicando il rapporto tra il premio unico corrisposto (al netto delle eventuali imposte) e la durata della copertura assicurativa inizialmente comunicata (espressa in giorni) per la durata residua della copertura assicurativa (espressa in giorni).
R = P * GR/D
Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura
D = durata totale (in giorni) del finanziamento
Esempio: | |
Premio Imponibile | € 1000,00 |
Data Inizio Mutuo | 06/09/2010 |
Data Scadenza Mutuo | 06/09/2035 |
Data Estinzione Mutuo | 25/11/2015 |
Durata Totale in giorni | 9131 |
Giorni di copertura trascorsi | 1906 |
Giorni di copertura residui | 7225 |
R = 1000 * 7225/9131 R = 791,26
In alternativa a quanto previsto al precedente punto la Compagnia, su richiesta del debitore/Assicurato fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
ART. 5 – DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE
In caso di disdetta da parte della Banca Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenza secondo quanto previsto all’Art. 3 delle CGA.
ART. 6 - PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA
Per ciascun Assicurato il premio assicurativo viene determinato come segue:
Pagamento del premio assicurativo in un’unica soluzione
Il costo della garanzia assicurativa viene addebitato in unica soluzione per l’intera durata della garanzia e viene calcolato applicando le seguenti tassazioni al valore assicurato corrispondente al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell’area), risultante dal modulo di adesione.
TASSI E PREMI LORDI per mille
ANNI DURATA GARANZIA | PACCHETTO 1 | PACCHETTO 2 | PACCHETTO 3 | PACCHETTO 4 | PACCHETTO 5 |
€ | € | ||||
1 | 0,27 | 0,28 | 0,47 | 0,47 40,00 | 0,48 40,00 |
€ | € | ||||
2 | 0,54 | 0,56 | 0,94 | 0,94 80,00 | 0,96 80,00 |
€ | € | ||||
3 | 0,81 | 0,84 | 1,41 | 1,41 120,00 | 1,44 120,00 |
€ | € | ||||
4 | 1,08 | 1,12 | 1,88 | 1,88 160,00 | 1,92 160,00 |
€ | € | ||||
5 | 1,35 | 1,4 | 2,35 | 2,35 200,00 | 2,4 200,00 |
€ | € | ||||
6 | 1,62 | 1,68 | 2,82 | 2,82 240,00 | 2,88 240,00 |
€ | € | ||||
7 | 1,89 | 1,96 | 3,29 | 3,29 280,00 | 3,36 280,00 |
€ | € | ||||
8 | 2,16 | 2,24 | 3,76 | 3,76 320,00 | 3,84 320,00 |
€ | € | ||||
9 | 2,43 | 2,52 | 4,23 | 4,23 360,00 | 4,32 360,00 |
€ | € | ||||
10 | 2,7 | 2,8 | 4,7 | 4,7 400,00 | 4,8 400,00 |
€ | € | ||||
11 | 2,97 | 3,08 | 5,17 | 5,17 440,00 | 5,28 440,00 |
€ | € | ||||
12 | 3,24 | 3,36 | 5,64 | 5,64 480,00 | 5,76 480,00 |
€ | € | ||||
13 | 3,51 | 3,64 | 6,11 | 6,11 520,00 | 6,24 520,00 |
€ | € | ||||
14 | 3,78 | 3,92 | 6,58 | 6,58 560,00 | 6,72 560,00 |
€ | € | ||||
15 | 4,05 | 4,2 | 7,05 | 7,05 600,00 | 7,2 600,00 |
€ | € | ||||
16 | 4,32 | 4,48 | 7,52 | 7,52 640,00 | 7,68 640,00 |
€ | € | ||||
17 | 4,59 | 4,76 | 7,99 | 7,99 680,00 | 8,16 680,00 |
€ | € | ||||
18 | 4,86 | 5,04 | 8,46 | 8,46 720,00 | 8,64 720,00 |
€ | € | ||||||
19 | 5,13 | 5,32 | 8,93 | 8,93 | 760,00 | 9,12 | 760,00 |
€ | € | ||||||
20 | 5,4 | 5,6 | 9,4 | 9,4 | 800,00 | 9,6 | 800,00 |
€ | € | ||||||
21 | 5,67 | 5,88 | 9,87 | 9,87 | 840,00 | 10,08 | 840,00 |
€ | € | ||||||
22 | 5,94 | 6,16 | 10,34 | 10,34 | 880,00 | 10,56 | 880,00 |
€ | € | ||||||
23 | 6,21 | 6,44 | 10,81 | 10,81 | 920,00 | 11,04 | 920,00 |
€ | € | ||||||
24 | 6,48 | 6,72 | 11,28 | 11,28 | 960,00 | 11,52 | 960,00 |
€ | € | ||||||
25 | 6,75 | 7 | 11,75 | 11,75 | 1.000,00 | 12 | 1.000,00 |
€ | € | ||||||
26 | 7,02 | 7,28 | 12,22 | 12,22 | 1.040,00 | 12,48 | 1.040,00 |
€ | € | ||||||
27 | 7,29 | 7,56 | 12,69 | 12,69 | 1.080,00 | 12,96 | 1.080,00 |
€ | € | ||||||
28 | 7,56 | 7,84 | 13,16 | 13,16 | 1.120,00 | 13,44 | 1.120,00 |
€ | € | ||||||
29 | 7,83 | 8,12 | 13,63 | 13,63 | 1.160,00 | 13,92 | 1.160,00 |
€ | € | ||||||
30 | 8,1 | 8,4 | 14,1 | 14,1 | 1.200,00 | 14,4 | 1.200,00 |
Resta inoltre inteso che, ai fini del calcolo in questione, la frazione di anno verrà considerata una intera annualità.
ART. 7 - MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Mezzi di pagamento a disposizione dell'Assicurato
• Addebito in conto corrente
ART. 8 - COSTI GRAVANTI SUL PREMIO
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio unico corrisposto.
I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nelle tabelle che seguono:
Costi di acquisizione, gestione ed incasso | Provvigioni percepite dall’Intermediario (quota parte dei costi) |
45% | 66,67 % |
Tabella esemplificativa dei premi:
La Tabella è stata redatta considerando un Valore di ricostruzione medio di € 100.000 per una durata media del mutuo di 240 mesi (20 anni)
Valore di ricostruzione a nuovo | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
Pacchetto di Garanzie scelto | PACCHETTO 1 | PACCHETTO 2 | PACCHETTO 3 | PACCHETTO 4 | PACCHETTO 5 |
Durata del mutuo | 240 mesi (20 anni) | 240 mesi (20 anni) | 240 mesi (20 anni) | 240 mesi (20 anni) | 240 mesi (20 anni) |
Durata della copertura assicurativa | 240 mesi (20 anni) | 240 mesi (20 anni) | 240 mesi (20 anni) | 240 mesi (20 anni) | 240 mesi (20 anni) |
Premio Lordo Unico anticipato per tutta la durata della copertura | € 540,00 | € 560,00 | € 940,00 | € 1.740,00 | € 1.760,00 |
Premio Netto Unico anticipato per tutta la durata della copertura | € 441,72 | € 458,08 | € 768,92 | € 1.423,31 | € 1.439,67 |
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto) | € 198,77 | € 206,14 | € 436,01 | € 640,49 | € 647,87 |
Provvigioni percepite dall’Intermediario (in valore assoluto) | € 132,52 | € 137,42 | € 230,68 | € 427,00 | € 431,90 |
ART. 9 - REGIME FISCALE
I premi relativi alle garanzie della presente Polizza sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni del 22,25%.
ART. 10 - OBBLIGHI DELLE PARTI
L'Intermediario Collocatore si impegna a:
– consegnare tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente all’Assicurato, prima della sottoscrizione delle singole coperture assicurative;
– fornire copia della Modulo di Adesione;
– sottoporre a ciascun Assicurato, l’informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, predisposta e resa disponibile da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, nonché a raccogliere e trattenere presso di sé il relativo consenso al trattamento dei dati personali;
– comunicare alla Compagnia la data di eventuale estinzione anticipata del Finanziamento;
ART. 11 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892 o 1893 o 1894 del cod. civ.
Art. 12 – AGGRAVAMENTO O DIMINUZIONE DEL RISCHIO
L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall’art.1898 cod. civ..
ART. 13 - ALTRE ASSICURAZIONI
In caso di sinistro l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con il presente
contratto. L’omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all’indennizzo.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt.1910 e 1913 cod. civ..
ART. 14 - LIMITI TERRITORIALI DELL'ASSICURAZIONE
L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
ART. 15 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.
ART. 17 - COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo fax o raccomandata, e dovrà essere indirizzata a:
• Se alla Banca:
Xxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, per il tramite della Filiale dove l’Assicurato è Cliente.
• Se alla Società:
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.: Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxx Xxxxxxxx (Xxxxxx). Fax 000-0000000
ART. 18 - RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 000.00.00.000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, telefono 00-000000, telefax 06- 42133206, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo all’ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
ART. 19 - FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto, è competente l’Autorità giudiziaria del luogo in cui l’Assicurato ha la residenza o ha eletto domicilio, o ha la sede legale o amministrativa.
ART. 20 - ALLEGATI
Gli allegati alla presente Polizza costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante e necessaria della stessa.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
SETTORE A
INCENDIO DEL FABBRICATO E ALTRI DANNI AI BENI
ART. 21 - OGGETTO DELLA GARANZIA INDENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Con il presente contratto la Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:
a) incendio;
b) fulmine, escluso fenomeno elettrico;
c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate;
ART. 22 - ESTENSIONI DI GARANZIA
Sono inoltre compresi nell’assicurazione:
a) i danni per i quali è prestata l'assicurazione SETTORE A – incendio e altri danni ai beni - cagionati con colpa grave dell'assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere;
b) i danni materiali e diretti causati al fabbricato da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui all'art.21) che abbiano colpito il fabbricato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esse. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di Euro 250,00;
c) i danni materiali e diretti causati al fabbricato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
d) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di Euro 250,00;
e) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all’assicurato e/o contraente;
f) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica (esclusi vetri e cristalli);
La Società garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza.
ART. 23 - ESCLUSIONI
Non sono compresi in garanzia i danni:
a) cagionati con dolo dell’assicurato;
b) causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici;
c) causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato assicurato;
d) per la ricerca del guasto da acqua condotta;
e) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o atti di terrorismo;
f) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
g) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione;
h) di scritte ed imbrattamento;
i) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
j) ai vetri e ai cristalli;
k) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
ART. 24 - GARANIZE PRESTATE E SOMME ASSICURATE
Le garanzie del presente settore sono prestate al fabbricato nella forma PRA (Primo Rischio Assoluto) e per la somma assicurata specificata nel modulo di adesione.
Relativamente alle garanzie del SETTORE A, l'indennizzo non potrà comunque in nessun caso essere superiore al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato.
Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa ad una porzione di fabbricato la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'assicurato.
ART. 25 - MASSIMA SOMMA ASSICURABILE
Le garanzie di cui al SETTORE A, saranno limitate al valore dichiarato sul modulo di adesione e non saranno prestate per capitali eccedenti l’importo di Euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila).
ART. 26 - CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI
Per la validità delle garanzie del presente settore, i fabbricati assicurati debbono avere le seguenti caratteristiche costruttive:
• strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
• solai e armature del tetto comunque costruiti.
Le garanzie sono altresì operanti a condizione che il fabbricato assicurato nel suo complesso sia adibito per almeno ¾ della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici, studi professionali e non contenga industrie, cinematografi, teatri, discoteche, sale da ballo, sale giochi, grandi empori, ipermercati, depositi agricoli.
ART. 27 - DELIMITAZIONI TERRITORIALI E DI USO
Le garanzie del presente settore si intendono per il fabbricato o porzione di fabbricato dell'assicurato che deve essere:
• situato in Italia;
• adibito ad uso abitativo e/o studio professionale.
SETTORE B
EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI
ART. 28 - OGGETTO DELLA GARANZIA
Con il presente contratto la Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:
a) atti vandalici e eventi sociopolitici di cui al seg. Art. 30);
b) danni materiali e diretti causati al fabbricato da uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non.
ART. 29 - ESTENSIONI DI GARANZIA
Sono inoltre compresi nell’assicurazione:
a) i danni per i quali è prestata l'assicurazione SETTORE B – eventi naturali e sociopolitici - cagionati con colpa grave dell'assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere;
b) i danni materiali e diretti causati al fabbricato da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui all'art. 28) che abbiano colpito il fabbricato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esse. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di Euro 250,00;
c) i danni da sovraccarico di neve, col massimo indennizzo annuo di Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento); per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di Euro 250,00;
d) i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato avvenuto a seguito di rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di Euro 850,00 e in nessun caso la Società indennizzerà importi superiori a Euro 1.600,00 per sinistro e per ogni annualità assicurativa;
La Società garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza.
ART. 30 - EVENTI SOCIOPOLITICI
La Società risponde dei danni materiali e diretti al fabbricato assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché causati da atti vandalici o comunque dolosi compresi quelli conseguenti a esplosione o scoppio causati da ordigni esplosivi, nonché quelli di sabotaggio.
Sono compresi i guasti o le rotture causati al fabbricato assicurato dai ladri in occasione di furto tentato o consumato.
ART. 31 - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
Non sono compresi in garanzia i danni:
a) cagionati con dolo dell’assicurato;
b) causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici;
c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o atti di terrorismo;
d) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
e) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione;
f) derivanti da scritte ed imbrattamento;
g) ai vetri e ai cristalli;
h) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
i) Verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
j) Avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi
Relativamente alle garanzie di cui all’art. 28) lettera f) (eventi atmosferici), la Società non risponde dei danni:
i) verificatisi all'interno dei fabbricati, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
j) causati da:
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
• mareggiata o penetrazione di acqua marina;
• formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
• xxxx, neve, valanghe, slavine salvo quanto previsto dal precedente art. 29) lettera d) (gelo);
• cedimento o franamento del terreno;
k) subiti da:
• alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
• recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
• beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
• fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
• tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
• lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
Relativamente alle garanzie di cui all’art. 2) lettera c) (sovraccarico di neve), sono esclusi i danni a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, ai criteri generali vigenti al momento della costruzione o ricostruzione.
Relativamente alle garanzie di cui all’art. 29) lettera d) (danni da gelo), sono escluse dall'assicurazione:
• le spese per demolizione e ripristino di parti di fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura;
• le grondaie, i pluviali e le tubazioni interrate.
Per ogni sinistro indennizzabile rispettivamente ai termini dell’Art. 28) lettera f) (eventi atmosferici) e Art. 28) lettera e) (atti vandalici e eventi sociopolitici) verrà applicato uno scoperto del 10%, con il minimo di Euro 250,00.
ART. 32 - GARANZIE PRESTATE E SOMME ASSICURATE
Le garanzie del presente settore sono prestate al fabbricato nella forma PRA (Primo Rischio Assoluto) e per la somma assicurata, con le limitazioni previste dal precedente Art. 31).
Relativamente alle garanzie eventi naturali per il fabbricato l'indennizzo non potrà comunque in nessun caso essere superiore al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato.
Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa ad una porzione di fabbricato la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'assicurato.
ART. 33 - CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI
Per la validità della garanzia i fabbricati assicurati debbono avere le seguenti caratteristiche costruttive:
• strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
• solai e armature del tetto comunque costruiti.
Le garanzie del presente settore sono operanti a condizione che il fabbricato assicurato nel suo complesso sia adibito per almeno ¾ della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici, studi professionali e non contenga industrie, cinematografi, teatri, discoteche, sale da ballo, sale giochi, grandi empori, ipermercati, depositi agricoli.
ART. 34 - DELIMITAZIONI TERRITORIALI E DI USO
La garanzia prestata con la presente polizza si intende per il fabbricato o porzione di fabbricato dell'assicurato che deve essere:
• situato in Italia;
• adibito ad uso abitativo e/o studio professionale.
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO SETTORE A - B
ART. 35 - DENUNCIA DI SINSITRO E OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINSITRO
a) Obblighi dell’Assicurato
L’assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L’assicurato ha inoltre l’obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.
b) Denuncia di sinistro alla Società
L’assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell’art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.
Ufficio Sinistri
Via Valle di Pruviniano, 20
37020 X. Xxxxxxxx di San Xxxxxx in Cariano, Verona (VR) oppure telefonando al numero verde 800.206692
entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l’indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell’accaduto.
L’inadempimento all’obbligo di avviso e all’obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dall’art. 1913 cod. civ. e 1914 cod. civ. determinano le conseguenze previste dall’art. 1915 cod. civ., e cioè la perdita del diritto all’indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
c) Denuncia all’Autorità Giudiziaria
L’assicurato è tenuto a presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
ART. 36 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.
Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all’art. 35) del presente contratto.
ART. 37 - DETERMINAZIONE DEL DANNO DA PARTE DEI PERITI
I. Mandato.
Qualora una delle Parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trovava l’immobile assicurato.
Ogni Parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull’individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio. Ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.
II. Contenuto del mandato peritale.
I periti individuati dalle Parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:
• indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell’evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
• verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall’assicurato in sede di stipula del contratto;
• verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
• procedere alla stima del danno subito dall’assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.
III. Risultati della perizia
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.
Del verbale dovrà essere redatto doppio verbale da consegnarsi in copia ad ognuna delle Parti.
I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.
ART. 38 - DETERMINAZIONE DEL DANNO DEL FABBRICATO
La determinazione del danno viene eseguita separando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo, con le medesime caratteristiche costruttive, le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui della parte suddetta.
ART. 39 - ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”, e cioè senza applicare il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
ART. 40 - LIMITE DI INDENNIZZO
La Società è tenuta al pagamento dell’indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto ed indicata specificatamente sul modulo di adesione, salvo quanto previsto dall’art. 1914 cod. civ..
ART. 41 - MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
La Società provvede al pagamento dell’indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell’indennizzo stesso.
SETTORE C RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO
ART. 42 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà del fabbricato assicurato, indicato nel modulo di adesione, e degli impianti fissi destinati alla conduzione del medesimo.
La garanzia comprende inoltre i danni a terzi:
a) cagionati da antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze del fabbricato, compresi i giardini, i parchi, gli alberi d’alto fusto e le recinzioni in muratura, sempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione ed uso ed ampiezza complemento del fabbricato;
b) derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture. In caso di sinistro, la Società applicherà uno scoperto del 10% del danno liquidabile con un minimo pari all’importo della franchigia indicata nell’ultimo capoverso del presente articolo.
La garanzia si estende ai casi di responsabilità nei confronti di altri condomini e della proprietà comune, nel caso in cui l’assicurato sia proprietario di un appartamento/casa in condominio. La garanzia prestata riguarda soltanto la quota parte di danno spettante all'Assicurato, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri condomini.
Per ogni sinistro, riguardante danni a cose e risarcibile a termini di polizza, verrà applicata una franchigia assoluta di €. 250,00.
ART. 43 - MASSIMALE ASSICURATO
La garanzia è prestata sino alla concorrenza di €.516.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
ART. 44 - RISCHI ESCLUSI
I. Non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
II. L’assicurazione non comprende i danni:
a) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
b) da inquinamento in genere;
c) a cose altrui che l’assicurato detenga a qualunque titolo;
d) da persone non in rapporto di dipendenza con l’assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività;
e) derivanti da interruzioni o sospensioni di attività totali o parziali di attività industriali, commerciali artigianali agricole o di servizio;
f) derivanti da lavori di manutenzione straordinari, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
g) da detenzione o da impiego di esplosivi.
ART. 45 - DELIMITAZIONE TERRITORIALE ED USO
La garanzia prestata con la presente assicurazione si intende per il fabbricato o porzione di fabbricato di proprietà dell’assicurato che deve essere:
a) situato in Italia;
b) adibito ad uso abitativo e/o studio professionale.
SETTORE D RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA
ART. 46 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato e i componenti il suo nucleo familiare stabilmente conviventi con l’assicurato stesso, nei limiti del massimale di cui all’art. 47), di quanto costoro siano tenuti a versare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata.
L’assicurazione vale altresì per i danni cagionati da persone per i fatti delle quali l’assicurato deve rispondere (quali personale addetto al servizio domestico, figli minori, minori in affidamento temporaneo o preadottivo).
ART. 47 - RESPONSABILITA’ CIVILE VITA PRIVATA
Responsabilità civile verso terzi:
L’assicurazione è operante unicamente per fatti della vita privata (esclusa pertanto ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere) commessi dall’assicurato, da persone delle quali deve rispondere (figli minorenni e domestici) e dai componenti il nucleo familiare stabilmente conviventi con l’assicurato stesso (coniuge, figli maggiorenni, altri congiunti).
Tra le ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto sono quindi comprese quelle derivanti da:
a) proprietà e conduzione del fabbricato costituente dimora abituale, relative parti comuni, nonché degli impianti fissi ivi compresi gli ascensori, destinati alla conduzione del medesimo, nelle seguenti ipotesi:
a1) responsabilità per danni a terzi cagionati da antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze del fabbricato, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, e le recinzioni in muratura, sempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione uso ed ampiezza complemento del fabbricato;
a2) responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture; in caso di sinistro, la Società applicherà uno scoperto del 10% del danno liquidabile ai termini di polizza con un minimo pari all’importo previsto dal successivo art. 46).
A3)responsabilità nei confronti di altri condomini e della proprietà comune, nel caso in cui l'Assicurato sia proprietario di un appartamento/casa in condominio. La garanzia prestata riguarda soltanto la quota parte di danno spettante all'Assicurato, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri condomini.
b) conduzione dei locali ove l’assicurato dimora abitualmente e/o per temporanea villeggiatura e uso dei relativi impianti fissi comprese antenne televisive e per radioamatori (escluse piscine);
c) somministrazione di cibi e bevande consumati in casa dell’assicurato;
d) incendio, esplosione di gas;
e) scoppio di apparecchi a vapore e degli impianti a termosifone;
f) scoppio del tubo catodico dell’apparecchio televisivo;
g) guida di macchine ed attrezzature anche a motore per attività di giardinaggio nel proprio giardino;
h) proprietà ed uso di: velocipedi, veicoli a mano, imbarcazioni senza motore e windsurf;
i) pratica di attività sportive, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 46) lettera c);
j) proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra queste le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia in oggetto opera nel caso in cui le persone sono portatrici di handicap psichico e/o fisico a condizione che si tratti di persone delle quali l’assicurato deve rispondere;
k) proprietà e uso di attrezzature e veicoli per il campeggio quali: tende, roulotte, camper, autocaravan e relative attrezzature, compresa l’antenna TV, limitatamente ai danni verificatisi mentre il veicolo si trova in sosta presso campeggi od aree private, esclusa comunque la sua circolazione o sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate;
l) responsabilità civile dell’assicurato in conseguenza di incendio o scoppio dell’autovettura o del motociclo di sua proprietà, stazionante in garage o aree private, e risponde dei danni materiali cagionati a terzi. Sono comunque esclusi i danni contemplati dall’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile autoveicoli (legge 24/12/1969 n 990);
m) proprietà o custodia di cani (massimo uno) e di altri animali da casa.
ART. 48 - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione:
a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività di servizi domestici.
L’assicurazione non comprende i danni:
c) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere;
d) da furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell'assicurato;
e) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
f) da inquinamento in genere;
g) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
h) ai trasportati su veicoli a motore;
i) a cose altrui che l’assicurato detenga a qualunque titolo;
j) da proprietà e uso di armi da fuoco;
k) derivanti da interruzioni o sospensioni di attività totali o parziali di attività industriali, commerciali artigianali agricole o di servizio;
l) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
m) da detenzione o da impiego di esplosivi;
n) danni dall’esercizio della caccia.
Per ogni sinistro comportante danni a cose e risarcibile a termini di polizza verrà applicata una franchigia assoluta di Euro 250,00.
L'assicurazione s'intende operante entro i confini di tutti gli Stati Europei esclusi quelli dell’ex Unione Sovietica nonché dei seguenti Stati che si affacciano sul bacino mediterraneo: Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Malta, Siria e Turchia.
ART. 49 - MASSIMA SOMMA ASSICURABILE
Le garanzie del presente settore sono prestate fino alla concorrenza di Euro 516.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO SETTORE C e D
Art. 50 - DENUNCIA DI XXXXXXXX
L’assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell’art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:
Società Cattolica di Assicurazione – Soc. Coop.
Ufficio sinistri
Via Valle di Pruviniano, 20
37020 X. Xxxxxxxx di San Xxxxxx in Cariano, Verona (VR) oppure telefonando al numero verde 800.206692
entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del sinistro, il nome ed il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del sinistro note all’assicurato.
Art. 51 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell’assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all’assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.