CONSORZIO C.A.I.E.C.
CONSORZIO C.A.I.E.C.
Società Cooperativa
Xxx Xxxxxxxx , 000 - 00000 XXXXXX (XX)
Reg. Impr. – Cod. Fisc. – X. XXX 00000000000
“Regolamento di partecipazione alle gare, assunzione di lavori, assegnazione ed esecuzione tra CAIEC e imprese socie”
Assemblea Ordinaria dei Soci - Edizione del 22/05/2015.
INDICE
TITOLO 1 – PREMESSA
ART. 01 | Scopo e definizioni | pag. | 02 |
ART. 02 | Natura ed efficacia dell’assegnazione | pag. | 02 |
TITOLO 2 - PARTECIPAZIONE ALLE GARE D’APPALTO
ART. 03 | Attività commerciale del Consorzio e rapporto | ||
con i soci | pag. | 03 | |
ART. 04 | Preventivazione | pag. | 03 |
ART. 05 | Presentazione delle offerte | pag. | 03 |
TITOLO 3 – ASSEGNAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI
ART. 06 | Criteri di assegnazione | pag. | 04 |
ART. 07 ART. 08 | Modalità di assegnazione Disposizioni per la qualificazione delle imprese ( DPR 34/2000 - art. 25 comma 6 ) | pag. pag. | 04 05 |
ART. 09 | Gestione del contratto | pag. | 05 |
ART. 10 | Obblighi dei soci assegnatari dei lavori | pag. | 05 |
ART. 11 | Socio coordinatore | pag. | 07 |
ART. 12 | Divieto di cessione del credito | pag. | 07 |
ART. 13 | Cause di revoca dell’assegnazione | pag. | 07 |
ART. 14 | Definizione dei rapporti conseguenti alla revoca | pag. | 08 |
ART. 15 | Sanzioni | pag. | 08 |
ART. 16 | Condotta dei lavori | pag. | 08 |
ART. 17 | Direttore Tecnico di Cantiere | pag. | 08 |
ART. 18 | Preposto | pag. | 09 |
ART. 19 | Rappresentante del Consorzio per gli atti contabili | pag. | 09 |
ART. 20 | Spese di assistenza legale | pag. | 10 |
TITOLO 4 – SPESE E CONTRIBUZIONI
ART. 21 | Spese a carico del Socio | pag. | 10 |
ART. 22 | Corrispettivo dell’assegnazione | pag. | 11 |
TITOLO 5 – FATTURAZIONE
ART. 23 | Fatture al cliente | pag. | 11 |
ART. 24 | Fatture da imprese assegnatarie | pag. | 11 |
ART. 25 | Ritardata fatturazione da parte dell’impresa associata | pag. | 11 |
TITOLO 1 – PREMESSE
Art. 01 - Scopo e definizioni
Questa procedura disciplina i rapporti tra il Consorzio C.A.I.E.C. ed i singoli soci.
Il C.A.I.E.C. ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001.
Pertanto i soci sono tenuti, nei rapporti con il Consorzio, al rispetto dei principi e delle prassi in esso enunciati.
Nel presente regolamento, siano al plurale o al singolare, le seguenti parole avranno il significato indicato a fianco di ciascuna di esse:
“C.A.I.E.C.” o “cooperativa” o “consorzio” o “società” indicherà il “Consorzio C.A.I.E.C. Società Cooperativa”;
Socio o consorziato indicherà la “impresa socia”;
“Gara” o “appalto” o “bando” o parole o verbi da esse parole derivanti indicheranno le procedure pubbliche e/o private alle quali il Consorzio aderirà nell’interesse del/i proprio/i socio/i per aggiudicarsi un lavoro da eseguire.
“Assegnazione” o parole o verbi da essa parola derivanti e quindi usata come verbo, che come sostantivo, che come aggettivo o participio, indicheranno il rapporto intercorrente tra il consorzio ed il socio per il quale varranno, se non derogate nella delibera e conseguente lettera di assegnazione, le regole del subappalto;
“Committente” o “committenza” o “stazione appaltante” o “ente appaltatore” o “appaltatore” o “cliente”, indicherà il committente principale sia esso privato o pubblico che concede in appalto a
C.A.I.E.C. l’opera;
“Contratto principale” o “contratto” o “appalto”, indicherà il contratto intercorrente tra il C.A.I.E.C. e la stazione appaltante;
“Credito della C.A.I.E.C. Soc. Coop.” indica il credito della cooperativa nei confronti del Committente. Tale credito ha titolo nel Contratto e viene ad esistenza con l’esecuzione dei lavori e/o servizi da parte dell’Assegnatario;
“Credito dell’Assegnatario” indica il credito nei confronti del consorzio che ha titolo nella assegnazione e viene ad esistenza con l’esecuzione dei lavori e/o servizi. Tale credito, detratte le competenze della cooperativa ed eventuali ulteriori oneri, diviene esigibile esclusivamente dalla disponibilità delle somme e precisamente dal momento in cui la Committente avrà eseguito il pagamento in favore del Consorzio. Prima di questo momento, il credito dell’impresa socia non è mai esigibile, in considerazione del fatto oggettivo che l’opera è finanziata dalla committente che è proprietaria dell’opera stessa e non dal Consorzio. Qualora l’Assegnatario non abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni ad esso attribuite dalla legge, dal Contratto e/o dalla delibera di assegnazione, il credito ad esso spettante è da intendersi comunque al netto di quanto derivante dal mancato adempimento; fatto salvo ogni ulteriore e maggiore danno risarcibile dal socio assegnatario se patito dal Consorzio.
“Riferimenti normativi” indica i riferimenti alle varie disposizioni legislative contenuti nel presente Regolamento, i quali devono intendersi relativi alla normativa vigente al momento dell’approvazione del Regolamento stesso, nonché alle successive modifiche ed integrazioni.
Art. 02 – Natura ed efficacia dell’assegnazione
La Società ha per oggetto “l’assunzione di lavori partecipando a gare di appalto indette da Enti appaltanti pubblici e privati, da assegnare per l’esecuzione ad imprese artigiane e non, socie della Società rimanendo, quest’ultime comunque responsabili nei confronti della stazione appaltante” ( Statuto articolo 5, punto 2 ).
La Società può assumere e gestire lavori di qualsiasi importo con la preferenza per i lavori il cui importo complessivo risulti maggiore a 150.000 euro e questo per consentire al C.A.I.E.C. una presenza qualificata nelle gare d’appalto significative.
I lavori e le altre prestazioni vengono assegnati ai soci alle stesse condizioni contrattuali alle quali sono stati acquisiti, salvo quanto disposto, in deroga, nel presente regolamento e nello Statuto.
L'assegnazione ha per oggetto le opere e prestazioni disciplinate dal Contratto assunto dal Consorzio (qui di seguito denominato semplicemente anche "Contratto") ed ha con esso un rapporto di assoluta dipendenza.
Pertanto il/i socio/i, dovranno/à sviluppare l’assegnazione in totale adesione a quanto stabilito nel Contratto e dalle norme e/o dai documenti in questo recepiti o ad esso allegati, o da esso richiamati.
TITOLO 2 - PARTECIPAZIONE ALLE GARE D’APPALTO
Art. 03 – Attività commerciale del Consorzio e rapporto con i soci
Il Consorzio svolge, nell’interesse delle imprese socie, qualificata attività commerciale e di marketing avendo riguardo ai committenti presenti sul territorio nel quale opera il consorzio. La attività commerciale svolta dal Consorzio comporta che i consorziati tutti, con l’adesione al Consorzio, riconoscano allo stesso la facoltà di agire alla ricerca delle occasioni commerciali in via esclusiva. Il consorziato pertanto non potrà accettare ed eseguire ulteriori lavori che siano ad esso commissionati direttamente dal medesimo committente che ha sottoscritto il contratto inizialmente con il Consorzio, bypassando quindi le attività di promozione commerciale del Consorzio.
Qualora il consorziato non si attenga a tale previsione, il Consorzio avrà sempre e comunque diritto al compenso pattuito sull’esecuzione dei lavori iniziali. Il consorziato potrà chiedere la modifica di tale diritto di esclusiva ove dimostri di avere eseguito, in epoca anteriore rispetto alla assegnazione effettuata dal Consorzio, lavori od opere su incarico del medesimo committente. L’obbligo di osservare l’esclusiva a favore del Consorzio costituisce obbligazione essenziale del consorziato nella esecuzione del rapporto consortile. Pertanto il mancato rispetto di tale obbligazione costituisce giusta causa di revoca della assegnazione dei lavori ai sensi dell’art. 10 del presente regolamento. Il Consorzio avrà la facoltà di comminare, a seconda della gravità dell’inadempimento, anche una penale che sarà al massimo pari al 15% del valore dei lavori complessivamente eseguiti dal consorziato; tale penale sarà ritenuta dalle somme spettanti al consorziato, in compensazione.
Il consorziato autorizza sin da ora il Consorzio ad effettuare verifiche presso i committenti al fine di accertare la eventuale violazione dell’obbligo.
Art. 04 - Preventivazione
La decisione di partecipare alle gare d’appalto pubbliche e private viene assunta dal Direttore Tecnico e Commerciale del Consorzio e/o dal Presidente, anche disgiuntamente. Gli aspetti tecnico-economici dell’offerta possono essere sviluppati dagli uffici preposti del Consorzio, così come da mansionario in vigore, oppure da una o più ditte socie individuate secondo i criteri di seguito descritti.
Gli uffici preposti del Consorzio identificano una rosa di imprese socie aventi idonei requisiti tecnici ed economici tali da soddisfare le richieste dell’Ente appaltante. Tali imprese vengono interpellate per verificarne la disponibilità ed interesse alla preventivazione ed all’eventuale esecuzione dei lavori oggetto della gara.
A tale/i socio/soci sarà affidato l’incarico di sviluppare l’offerta.
Art. 05 – Presentazione delle offerte
Il/i socio/i, prima della presentazione di una offerta per il tramite del Consorzio, sia essa per una gara di appalto pubblica o per un lavoro privato, è tenuto:
1. al versamento di una somma di euro 5.000 (cinquemila/00) una tantum a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell’impegno ad eseguire i lavori in caso di aggiudicazione alle condizioni previste nel contratto di assegnazione e in ogni altro documento tipico del CAIEC.
L’escussione di tale deposito potrà avvenire, dopo la partecipazione alla gara, qualora il socio non consegni la documentazione richiesta dall’ente e/o dal Consorzio, non adempia alle previsioni contrattuali in genere, non rispetti i tempi previsti per la consegna della documentazione, non sottoscriva la lettera di assegnazione così come predisposta dalla tecnostruttura del Consorzio e/o ogni altro documentato a corredo della stessa.
2. alla consegna a CAIEC di un DURC aggiornato non oltre 30 giorni antecedente la presentazione dell’offerta.
Il Consorzio provvederà ad indicare in sede di presentazione dell’offerta il/i socio/i nell’interesse del/i quale/i l’offerta stessa viene presentata.
La scelta del/i socio/i verrà effettuata con gli stessi criteri di cui all’art. 4 avendo cura di fornire la prelazione ai soci che hanno collaborato alla stesura del preventivo.
TITOLO 3 - ASSEGNAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI
Art. 06 - Criteri di assegnazione
L'assegnazione ai soci dei lavori acquisiti dal C.A.I.E.C. deve avvenire tenendo conto delle caratteristiche imprenditoriali di ciascuno di essi.
All’assegnazione dei lavori provvede ordinariamente il Comitato Esecutivo del Consorzio, fatti salvi gli altri casi previsti.
L’organo deputato all’assegnazione può deliberare l’assegnazione di lavori sia ad una singola impresa socia che a più imprese socie.
In tale ultimo caso sarà designato un socio che coordinerà i lavori al quale la Società e gli altri soci esecutori ed assegnatari dovranno fare riferimento, come stabilito al successivo articolo 11.
Nell'assegnazione dei lavori avrà priorità il socio che abbia fattivamente partecipato alla individuazione della commessa, alla predisposizione, elaborazione, formulazione dell'offerta e che comunque abbia svolto attività che abbiano favorito l’affidamento della commessa alla Società, ferme restando eventuali cause di palese impossibilità o sopraggiunta tale, da parte del socio, da valutarsi in sede di delibera da parte dell’organo deputato all’assegnazione.
Art. 07 - Modalità di assegnazione
Una volta deliberata l’assegnazione, la Società dà comunicazione al socio od ai soci della avvenuta assegnazione mediante l’invio di formale lettera di assegnazione, con allegato le condizioni contrattuali.
Copia della lettera va restituita tempestivamente dal socio controfirmata per accettazione; la restituzione della copia controfirmata è condizione essenziale per la definitiva assegnazione della commessa.
Contestualmente ed in allegato alla lettera di assegnazione, il socio dovrà trasmettere al Consorzio:
1) nomina del Direttore Tecnico di Cantiere,
2) nomina del Preposto,
3) nomina del Responsabile per gli Atti Contabili.
Il socio dovrà inoltre produrre, in riferimento a quanto disposto dalla legge 646/1982:
1) documentazione antimafia,
2) polizza assicurativa RCT – RCO,
3) posizioni INPS – INAIL – CASSA EDILE,
4) eventuale ulteriore documentazione richiesta dall'Amministrazione o prescritta nelle singole procedure di gara o comunque imposte da disposizioni legislative o regolamentari inerenti i lavori.
Le assegnazioni avverranno secondo i seguenti criteri :
a) potenzialità produttive relativamente all’appalto in oggetto;
b) situazione geografica di convenienza in riferimento alla sede del socio;
c) disponibilità del socio in relazione ai tempi di attuazione;
d) precedente esperienza per attività similari;
e) rotazione delle imprese associate per specializzazione dei singoli lavori.
Il socio del Consorzio si accolla il rischio e le responsabilità relativi ai mancati o ai ritardati pagamenti da parte della Committenza, anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato a mezzo titoli di credito e conseguenti rinnovi.
Il socio, con l’accettazione formale dell’assegnazione, si accolla altresì tutti gli oneri annessi e connessi al recupero del credito nel caso di insolvenza da parte del committente anche nel caso che quest’ultimo sia ammesso a procedure concorsuali.
In relazione a quanto sopra l’assegnatario, qualora ritenga di averne diritto, si impegna a comunicare al Consorzio il nominativo dell’Avvocato a cui ha attribuito il mandato per il recupero del credito, fornendo copia della lettera di incarico.
Il Xxxxxxxxx potrà richiedere al socio assegnatario l’importo delle spese vive di propria competenza in relazione alla materiale produzione della documentazione necessaria e richiesta dall’Avvocato incaricato.
Art. 08 - Disposizioni per la qualificazione delle imprese (DPR 34/2000 art.25 comma 6)
Ai sensi di quanto previsto dal DPR 34/2000, dalle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, l’utilizzo dei certificati di buon esito lavori rilasciati dai committenti è, di norma, attribuito per intero al Consorzio. In casi particolari il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, dopo aver valutato che i certificati di buon esito non siano di utilità per la crescita e la qualificazione del Consorzio stesso, può deliberare di assegnarne l’utilizzo, in tutto o in parte, ai soci esecutori dei lavori.
Art. 09 - Gestione del contratto
Il C.A.I.E.C. informerà tempestivamente il socio assegnatario e il socio coordinatore della data fissata dalla committenza per la consegna dei lavori, affinché questi possa presenziare.
In tale sede il socio assegnatario e coordinatore potrà formulare eventuali osservazioni circa lo stato dei luoghi e le altre situazioni di fatto che possono incidere sulla esecuzione dei lavori stessi.
Qualora il socio non presenzi, il C.A.I.E.C. provvederà ad inviare tempestivamente al socio assegnatario copia del verbale di consegna dei lavori ed il socio non potrà sollevare obiezioni circa le eventuali conseguenze in relazione alla consegna così come ricevuta. In ipotesi di appalti pubblici il Consorzio informerà tempestivamente il socio della data preventivata dall'Amministrazione per la consegna.
Il socio si intende sempre vincolato alla esecuzione dei lavori salvo recesso dell’Appaltante ed in tale caso saranno concordate nel tempo le iniziative da intraprendere nei confronti dell’Appaltante stesso con oneri anticipati ed a carico del socio.
Art. 10 - Obblighi dei soci assegnatari dei lavori
II socio assegnatario di un lavoro è tenuto al rigoroso rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della lettera di assegnazione.
La ditta esecutrice, all'atto dell'assegnazione, a norma di Statuto nonché del presente regolamento, assume, oltre alla responsabilità economica del contratto, ogni obbligo, onere e responsabilità per l'esecuzione dei Lavori, conformemente alle norme vigenti e alla disciplina contrattuale intervenuta con la Committenza, nonché ogni responsabilità per danni nei confronti della Committenza stessa, di terzi, nonché ogni responsabilità conseguente agli obblighi contrattuali da lei direttamente assunti nei confronti dei terzi garantendo espressamente il CAIEC e mantenendolo comunque indenne da qualsiasi onere.
II socio nella realizzazione delle opere ad esso assegnate è l’unico responsabile della sicurezza e dell'osservanza delle norme atte a salvaguardare la sicurezza dei prestatori di lavoro e dei terzi.
La ditta esecutrice accetta, all’atto dell’assegnazione, l’applicazione di una trattenuta a garanzia in percentuale variabile dal 2 (due) al 10 (dieci) per cento calcolata sull’importo del contratto assegnato, da ritenersi proporzionalmente sul pagamento di ogni SAL.
La percentuale applicabile sarà decisa dall’organo deputato per l’assegnazione dei lavori.
Tale trattenuta sarà vincolata dal Consorzio a tutela della corretta esecuzione delle opere da parte del socio esecutore e a garanzia degli adempimenti previsti contrattualmente e sarà svincolata indicativamente entro 2 anni dal termine delle opere e comunque non prima del termine della garanzia prevista dalla legge sulle opere eseguire dal socio.
La trattenuta potrà essere sostituita dalla consegna di garanzia fideiussoria bancaria o da fidejussione personale dei soci della impresa consorziata o di terzi soggetti solvibili.
La garanzia dovrà prevedere, pena la nullità, l’indicazione della facoltà di escussione a prima richiesta senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
II socio è in ogni caso tenuto a:
a) eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte ed esclusivamente con l’impiego di maestranze alle dipendenze della propria impresa;
b) evitare in modo assoluto e totale ogni forma di cottimo e di subappalto in assenza di autorizzazioni;
c) osservare tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti riguardanti i rapporti di lavoro, quelli previdenziali, assicurativi e contributivi, la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, la normativa antinquinamento, la normativa antimafia, di cui alla legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modificazioni, tenendo manlevato il C.A.I.E.C. da ogni conseguenza eventualmente derivante dal mancato rispetto di tali normative.
In particolare egli deve:
c1) osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
c2) provvedere alla denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici del lavoro ad esso assegnato, curando il regolare adempimento della denuncia di cui sopra anche da parte degli eventuali subappaltatori autorizzati, nonché alla trasmissione, prima dell'inizio dei lavori, della copia della relativa documentazione alla Società che provvederà ad inoltrarla al committente;
c3) curare la periodica trasmissione alla Società che provvederà ad inoltrarla al committente, della documentazione relativa al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché di quant'altro previsto dal 7° comma dell'art. 18 della legge 19-03-1990 n. 55 e successive modificazioni;
c4) predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto al comma 8 dell'art. 18 della legge 19-03-1990 n. 55 e successive modificazioni, curare tutti gli adempimenti conseguenti, provvedendo anche alla nomina del responsabile della sicurezza in cantiere;
c5) produrre la certificazione di cui al comma 9 lettera a) dell'art. 7 della legge 19.03.1990 n. 55 e successive modificazioni, in relazione ai professionisti, non dipendenti del socio assegnatario, che prestino la propria opera professionale in relazione ai lavori assegnati;
c6) provvedere alla segnaletica antinfortunistica, all’esposizione del cartello pubblicitario della Società e all’esatta compilazione ed aggiornamento dei cartelli di cantiere, anche ai sensi dell’art. 18, 6° comma, legge 19-03-1990 n. 55 e successive modificazioni;
c7) provvedere al rilascio della dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 D.M. 22/01/2008 nr.37 e successivi aggiornamenti sulla sicurezza degli impianti;
c8) attuare tutte le misure di sicurezza atte a scongiurare incidenti di qualsiasi sorta e, comunque, ad adottare nell'esercizio dell'impresa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2087 cod. civ. tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza, la tecnica e le normative di legge, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
d) omissis;
e) stipulare, oltre alle coperture assicurative obbligatorie per legge, una copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale unico adeguato all'entità dei lavori assegnati sempre ché il socio non abbia già una propria corrispondente copertura assicurativa, che comunque deve essere adeguata alle prescrizioni del committente ai sensi degli articoli 2043, 2049, 2050 del codice civile (si precisa che sono da considerare terzi la Società, le sue strutture ed i suoi dipendenti, eventualmente segnalate dal committente);
f) attenersi alle direttive della Direzione Lavori;
g) non prendere iniziative che possano compromettere o comunque ostacolare i rapporti instaurati dagli organi della Società con la committenza;
h) di preferenza acquistare, a prezzi in linea con il mercato, da ELFI SpA e dalle aziende partecipate dal Consorzio, i materiali necessari alla realizzazione del lavoro assegnatogli, assumendosi tutti gli oneri relativi al pagamento, al trasporto, al carico e scarico, allo stoccaggio e le conseguenti responsabilità, indipendentemente dall'ambito dei lavori ed al pagamento degli stessi;
i) omissis;
j) tenere e far tenere ai propri dipendenti, sul luogo di lavoro, un contegno che non arrechi danno o disdoro al Consorzio;
k) informare il Consorzio di ogni questione o problematica comunque connessa alla gestione contrattuale ed operativa della commessa, ivi comprese le esigenze manifestate dalla committenza;
l) accettare integralmente ed attuare quanto previsto dal Piano di Qualità Generale adottato dal Consorzio in quanto parte integrante del presente regolamento;
m) l’Assegnatario è tenuto alla osservanza dei principi del codice etico del Consorzio;
n) l’Assegnatario, ai sensi e per gli effetti di cui citato al D.Lgs. 81/08, riveste il ruolo di datore di lavoro nei confronti di tutto il personale a qualsiasi titolo operante sui luoghi di lavoro.
L'assegnataria si obbliga, quindi, ad accollarsi ogni onere derivante dal contratto con il cliente principale, senza per questo nulla mai avere a che pretendere o chiedere al Consorzio.
Art. 11 - Socio coordinatore
Qualora in uno stesso cantiere di lavoro siano presenti più soci assegnatari dei lavori, questi, (fermo restante l’osservanza delle norme di legge in vigore in materia di lavoro, sicurezza ecc.) dovranno far capo al socio designato coordinatore per tutti i problemi inerenti alla programmazione ed alla esecuzione dei lavori. II socio coordinatore terrà i contatti con la Direzione Lavori designata dalla committenza, con gli uffici del Consorzio, provvederà a consegnare le dichiarazioni di conformità rilasciate da ciascuna impresa assegnataria per il lavoro che ha eseguito, nonché tutta la documentazione prevista all'articolo 07.
Art. 12 - Divieto di cessione del credito
II socio non può cedere in alcuna maniera a terzi il proprio credito maturato nei confronti della Cooperativa se non previa espressa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
Ogni atto difforme a tale previsione è da ritenersi nullo e non opponibile al Consorzio, che è manlevato da ogni obbligazione e/o onere conseguente.
Art. 13 - Cause di revoca dell'assegnazione lavori
Alla Società e' riservata la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche tecniche ed amministrative sull'andamento e sull'esecuzione delle opere assegnate.
Tali verifiche non eliminano ne' limitano la responsabilità del socio in merito alla esecuzione dei lavori assegnati, che rimane integralmente a carico del socio assegnatario.
Qualora venissero riscontrate dal Consorzio deficienze nell'andamento del cantiere e/o nell'esecuzione delle opere tali da poter compromettere o comunque arrecare pregiudizio all'assolvimento delle obbligazioni contrattuali assunte, la Cooperativa intimerà al socio di eliminare le deficienze riscontrate indicando un termine entro il quale il socio sarà obbligato a provvedere.
Qualora, nonostante l’intimazione, il socio non adempia a quanto intimato, la Cooperativa potrà adottare gli opportuni provvedimenti, compresa la revoca dell'assegnazione.
La revoca dell'assegnazione lavori può essere disposta nei seguenti casi:
a) violazione delle norme contenute nel presente regolamento;
b) inosservanza delle prescrizioni contenute nella lettera di assegnazione lavori;
c) inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto d'appalto, ovvero da qualsiasi disciplina convenzionale o legale regolante i rapporti con la committenza e facente carico alla Cooperativa per lavori assegnati al socio;
d) assoggettamento a procedure concorsuali in genere o grave e/o manifesta insolenza del socio, è fatto espressamente obbligo al socio assegnatario di denunciare agli organi consortili sia l’impossibilità che la semplice difficoltà di far fronte agli impegni assunti;
e) ogni caso di recesso, decadenza o esclusione del socio dal Consorzio, previsto dalla legge e/o dallo Statuto.
Art. 14 - Definizione dei rapporti conseguenti alla revoca
II provvedimento di revoca è adottato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con le modalità previste nel precedente articolo 14.
In caso di revoca, il socio e' obbligato a mettere il cantiere nell’immediata disponibilità del Consorzio, affinché questi possa provvedere all'assolvimento degli obblighi contrattuali assunti con l’intervento di altro socio. A tale fine le parti provvederanno in contraddittorio a determinare l’esatta consistenza delle opere fino a quel momento eseguite.
Nell'ipotesi in cui il socio rifiuti di essere presente alle operazioni di verifica, il Consorzio potrà effettuare tale verifica alla presenza di due testimoni, eventualmente anche soci, e riprenderà in consegna le opere.
Per quanto riguarda la definizione degli oneri e danni conseguenti alla disposta revoca, qualora non sia possibile una definizione in xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx arbitrale previsto nello Statuto.
Tutti gli oneri conseguenti alla revoca dei lavori sono a carico del socio a cui e' stato revocato l’incarico. Eventuali crediti del socio non saranno da questo esigibili prima dell'approvazione del certificato di collaudo da parte del committente. E' sempre salvo il diritto del Consorzio a compensare gli eventuali debiti verso il socio con il proprio credito.
Art. 15 - Sanzioni
II socio è tenuto al rispetto incondizionato del presente regolamento.
Le inadempienze dei soci debbono essere portate immediatamente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione del Consorzio che valuterà, assunte le ulteriori informazioni eventualmente ritenute necessarie, i provvedimenti da adottare nei confronti dell'inadempiente.
In relazione alla gravità delle infrazioni accertate, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio potrà deliberare la adozione di uno dei seguenti provvedimenti:
a) l’invio di una formale lettera di censura;
b) la comminazione di una sanzione fino alla concorrenza di euro 5.000,00;
c) la sospensione di tutti i pagamenti in corso fino alla eliminazione dell'inadempimento accertato;
d) la sospensione dall’assegnazione di lavori da parte della Società per un periodo non inferiore ad anni uno;
e) la revoca dei lavori;
f) l’esclusione dal Consorzio.
Le decisioni assunte devono essere immediatamente comunicate al socio inadempiente che potrà impugnarle, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione, con ricorso al Collegio Arbitrale così come previsto nello Statuto.
L'impugnazione della decisione non sospende l’esecutività della decisione stessa, salvo apposito provvedimento del Collegio Arbitrale. I soci sono comunque tenuti a rimborsare alla Cooperativa le spese da questa sostenute a causa della loro negligenza o del loro inadempimento.
Art. 16 - Condotta dei lavori
La conduzione dei lavori è affidata al socio/i assegnatario/i e, per essa/e alle persone dotate di idonei requisiti, da essa/e indicate.
Pertanto resta in capo al socio assegnatario ogni responsabilità per la buona e tempestiva esecuzione delle opere assegnate, nonché la Direzione Tecnica del Cantiere, nominando sia il Direttore Tecnico di Cantiere sia il Preposto. Qualora i lavori siano assegnati ad una pluralità di imprese, queste ultime sono tenute ad individuare di comune accordo i soggetti di cui al precedente comma.
Il Socio assegnatario è dotato di piena autonomia decisionale e di spesa per l’adozione di tutte le misure necessarie per il pieno rispetto delle normative inerenti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 17 - Direttore Tecnico di Cantiere
II Direttore Tecnico di cantiere per il socio assegnatario:
a) deve essere un tecnico laureato o diplomato o comunque in possesso di titolo o qualificazione idonei a seconda della natura dei lavori e delle richieste del committente;
b) rappresenta il Consorzio in questioni riguardanti l’esecuzione del contratto ove espressamente incaricato con procura speciale;
c) interviene nell'organizzazione delle attività necessarie per l’esecuzione dell'opera;
d) è responsabile dell'esatto adempimento contrattuale dei lavori assegnati all’impresa e di quanto altro inerente alle sue funzioni;
e) deve essere presente in cantiere secondo le esigenze di conduzione organizzativa del lavoro, assumendone ogni e qualsiasi responsabilità;
f) assicura il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 646 del 13-09-1982 (normativa antimafia) e successive modifiche ed integrazioni, ed in generale in materia di affidamento di lavori in subappalto, cottimo nonché guardiania, assumendone ogni responsabilità.
Art. 18 – Preposto
II Preposto per il socio assegnatario:
a) deve essere un dipendente od incaricato dal/dai socio/i assegnatario/i, designato/i dal/i medesimo/i;
b) deve essere persona di provata capacità tecnica e deve essere sempre presente in cantiere;
c) ha compiti di sorveglianza e controllo del cantiere;
d) coadiuva il Direttore Tecnico di Cantiere;
e) impartisce ordini e fornisce istruzioni in assenza del Direttore Tecnico;
f) sollecita decisioni dal Direttore Tecnico di Cantiere;
g) assicura il rispetto di tutte le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavori stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e dal contratto e segnatamente degli adempimenti in tema di sicurezza previsti dal DLgs 81/2008 nonché di ogni altra normativa inerente la sicurezza sul lavoro.
Art. 19 - Rappresentante del Consorzio per gli atti contabili
Il Consorzio potrà incaricare fra i referenti del/dei socio/soci, mediante apposita procura speciale, un rappresentante per la firma dei seguenti documenti contabili:
a) verbali consegna lavori;
b) verbali sospensione e ripresa lavori;
c) verbali ultimazione;
d) libretti delle misure;
e) registro di contabilità;
f) richieste di proroga all'ultimazione lavori;
g) normale documentazione necessaria alla ordinaria conduzione dei cantieri;
h) stati di avanzamento lavori ( SAL ) parziali per lavori e per eventuale revisione.
Sarà cura del procuratore consegnare al C.A.I.E.C. gli atti sottoscritti non appena firmati, nonché una copia completa di quanto firmato, al socio assegnatario.
Sono normalmente esclusi dalla delega i seguenti atti:
a) contratto;
b) atti di sottomissione;
c) stato finale;
d) verbale di collaudo dell'opera o certificato di regolare esecuzione.
Il procuratore deve informare il Consorzio, ed avere autorizzazione prima della firma degli atti che possono comunque vincolare il Consorzio (riserve, intimazioni ad adempiere). Le funzioni di cui agli articoli 18 e 19 possono essere svolte dalla stessa persona.
Nell'eventualità che il Consorzio abbia assunto unitamente ad altre imprese i lavori da assegnarsi (Associazioni Temporanee o Consorzi), è sempre fatta salva la facoltà della Cooperativa di disciplinare caso per caso le nomine e gli incarichi relativi al Direttore Tecnico di Cantiere, al Capocantiere, al Coordinatore dei lavori, al Rappresentante della Cooperativa.
Art. 20 - Spese di assistenza legale
Il/i socio/i è/sono obbligato/i a sostenere direttamente tutte le spese legali, siano esse direttamente documentate, che riferibili anche all’impegno della struttura operativa del Consorzio stesso, per le controversie penali, civili ed amministrative promosse o sopportate in dipendenza dell'attività d’assunzione dei lavori nonché della loro esecuzione o definizione.
Pertanto sarà esclusiva cura del socio incaricare un legale al fine di dirimere le eventuali controversie legali nascenti. Nulla potrà essere richiesto al Consorzio in tal senso.
Ogni inadempienza alle previsioni del presente articolo costituisce motivo valido per procedere all’escussione delle garanzie prestate dal socio a favore del Consorzio o alla ritenzione delle somme versate a titolo di deposito.
TITOLO 4 - SPESE E CONTRIBUZIONI
Art. 21 - Spese a carico del socio
Sono a carico esclusivo dei soci, che dovranno sostenerle direttamente senza mediazione del Consorzio, sia in fase di gara (indipendentemente dall’esito della stessa) che in dipendenza di un contratto di assegnazione, tutte le spese, di qualsiasi natura esse siano, quali, a titolo meramente esemplificativo ma non sicuramente esaustivo:
1) le spese di gestione della presentazione dell’offerta;
2) le spese di gestione della assegnazione lavori;
3) le spese di gestione del contratto con la committenza;
4) le spese per eventuale procura di rappresentanza;
5) le spese per le fidejussioni prestate a favore del committente e richieste da quest'ultimo;
6) le spese per la costituzione della cauzione provvisoria per l’ammissione e la partecipazione agli appalti ed alle procedure di gara in genere;
7) le spese per la costituzione della cauzione definitiva, quando richiesta, le spese per la fidejussione per lo svincolo anticipato delle trattenute di garanzia sulle opere e sulla revisione prezzi e quelle per la fidejussione per l'anticipazione;
8) le spese necessarie per l'ammissione e la partecipazione agli appalti ed alle procedure di gara in genere (es. marche da bollo, versamenti all’AVLP, supporti informatici, trasferte, ecc.) nonché quelle relative alla conduzione di trattative;
9) le spese per copie di capitolato, elenco prezzi, disegni ed elaborati in genere;
10) le spese per la cartellonistica del cantiere;
11) le spese relative all'impianto e la gestione del cantiere previste dal capitolato e comunque necessarie per la buona conduzione del cantiere stesso;
12) le spese per eventuali polizze assicurative espressamente richieste dalla committenza al Consorzio;
13) le spese relative ad eventuali consulenze tecniche o legali (da sostenere direttamente);
14) le spese di progettazione, di redazione delle offerte tecniche (relazioni, disegni, schede tecniche, ecc.) e di partecipazione, sostenute per la presentazione di offerte sia per appalti pubblici che per lavori privati (da sostenere direttamente);
15) le spese di progettazione in genere e di redazione degli elaborati e delle relative copie (da sostenere direttamente).
Nel caso della suddivisione del lavoro tra più soci, le spese dovranno essere ripartite per competenza; le spese relative ad impianti di utilizzazione comune (cantiere, cartellonistica, contrattuali, ecc.) saranno a carico del socio coordinatore il quale provvederà a ripartirle percentualmente in base al valore dei lavori eseguiti da ciascuno dei soci.
Qualora il socio non si faccia carico delle spese di cui al presente articolo il consorzio è autorizzato a trattenere l’importo relativo alle spese medesime utilizzando fino a concorrenza il deposito cauzionale, la ritenuta a garanzia o gli incassi derivanti per le opere realizzate.
Art. 22 – Corrispettivo dell’assegnazione
Ciascuno dei soci assegnatari dei lavori deve contribuire ai costi di gestione del Consorzio; l'entità della contribuzione sarà determinata dall’organo designato per l’assegnazione in misura percentuale sull'ammontare del corrispettivo dei lavori percepiti dai soci assegnatari.
Tale percentuale verrà determinata, in via preventiva, dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in sede di predisposizione dei programmi d’attività e dei piani finanziari della Cooperativa; la riscossione avverrà possibilmente detraendo le somme spettanti al Consorzio da quanto spettante al socio. Eventuali ulteriori modalità di riscossione della percentuale saranno definite di volta in volta dall’organo deputato per l’assegnazione dei lavori.
TITOLO 5 – FATTURAZIONE
Art. 23 - Fattura al cliente
Il Consorzio provvede all’emissione della fattura al cliente (committente) secondo le indicazioni da questo ricevute e secondo le previsioni contrattuali e ne cura la riscossione.
Art. 24 - Fatture da imprese assegnatarie
L'assegnataria provvede all’emissione della fattura al Consorzio relativa ai lavori eseguiti, previa autorizzazione del Consorzio stesso.
La fattura dovrà essere emessa entro il mese solare in cui avviene la fatturazione del Consorzio al committente.
La fattura deve essere fatta pervenire al Consorzio nei termini utili per la registrazione, anche anticipando a mezzo fax od e-mail. Il pagamento della fattura emessa avverrà sempre tramite rimessa diretta, deroghe sulle modalità di pagamento dovranno essere sempre preventivamente autorizzate dal Consorzio.
Art. 25 - Ritardata fatturazione da parte dell'impresa associata
In caso di inosservanza di quanto disposto al precedente articolo 27, il/i pagamento/i al/i socio/i assegnatario/i dei lavori verrà effettuato comunque solo dopo presentazione di fattura e ad incasso certo ed avvenuto a favore del Consorzio.
Il credito derivante dalla fatturazione da parte dell’impresa associata, detratte le competenze della cooperativa ed eventuali ulteriori oneri, diviene esigibile esclusivamente dalla disponibilità delle somme e precisamente dal momento in cui la Committente avrà eseguito il pagamento in favore del Consorzio. Prima di questo momento, il credito dell’impresa socia non è mai esigibile, in considerazione del fatto oggettivo che l’opera è finanziata dalla committente che è proprietaria dell’opera stessa e non dal Consorzio. Qualora l’Assegnatario non abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni ad esso attribuite dalla legge, dal Contratto e/o dalla delibera di assegnazione, il credito ad esso spettante è da intendersi comunque al netto di quanto derivante dal mancato adempimento.