ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO PER ESECUZIONE DI OPERE EDILI ED AFFINI LOTTO N. ….
CODICE CIG …………
RESPONSABILE PROCEDIMENTO | AREA: Patrimonio | DATA | FIRMA |
APPROVAZIONE | Presidente | DATA | FIRMA |
ACCORDO QUADRO
Per regolare l’esecuzione di opere edili nonché ad altri lavori similari occorrenti
FRA
La GEAT s.r.l, con sede in Xxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx x. 00, C.F. e P.IVA 02418910408, nella persona del suo Presidente, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto di GEAT, successivamente denominata “Committente”;
E
l’Impresa ………………….., con sede in …………….. (…….) alla Via ……………… P. IVA ,
iscritta alla CCIAA di ……………. al n , di seguito anche “Appaltatore” o “Impresa”, in persona del
Sig nella sua qualità di Legale Rappresentante.
PREMESSO CHE
- la stazione appaltante ha la necessità di affidare – mediante Accordo Quadro – l’esecuzione dei lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle opere edili, nonché ad altri lavori similari occorrenti alla messa in sicurezza mediante la riparazione tali opere e relative pertinenze.
- in relazione ad una pluralità d’interventi manutentivi non programmati e di natura ordinaria, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori e forniture in opera che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi;
- ai fini suddetti è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 54 del d.lgs. n. 50/2016, a seguito della quale è risultata affidataria l’Impresa predetta;
si rende ora necessario procedere alla stipulazione del relativo accordo quadro, che sarà in seguito indicato anche con il termine “accordo”.
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI E RICHIAMO PREMESSE
1. Vengono stabilite ai fini dell’interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro le seguenti definizioni: Stazione Appaltante: Geat s.r.l., con sede in Riccione (RN) alla Xxx Xxxxxxxxx x. 00, XX 02418910408 Appaltatore aggiudicatario dell’accordo quadro
Parti: Stazione appaltante e Appaltatore
Specifiche tecniche: Prescrizioni tecniche previste dall’art. 68 d.lgs. n. 50/2016
Accordo Quadro: Il presente atto di conferimento di incarico
Contratto applicativo: modulo d’ordine ordine di lavoro: conterrà di regola le indicazioni necessarie ad espletare l’intervento- da intendersi vincolante dal momento della ricezione da parte dell’Affidatario – trasmesso dalla Stazione appaltante e con il quale viene data esecuzione al presente accordo
POS: Piano Operativo di Sicurezza
DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza
Regolamento generale: d.P.R. n. 207/2010
Codice: d.lgs. n. 50/2016
Lavori di manutenzione: si intendono in via esemplificativa e non esaustiva le seguenti attività:
A. Manutenzione ordinaria e pronto intervento : riparazione, rinnovamento e sostituzione a mezzo di opere edili, nonché opere complementari, pertinenziali e necessarie (ovvero a titolo esemplificativo le opere edili per impianti tecnologici, per es. cavidotti, pozzetti, le tracce, i basamenti, pavimentazioni di aree verdi ecc.) ad integrare o mantenere in efficienza gli edifici facenti parte del patrimonio immobiliare dei Comuni di Xxxxxxxx e Misano. Saranno richiesti tempi d’intervento variabili da un’ora a tre giorni.
B. Manutenzione straordinaria: l'insieme delle azioni migliorative (manutenzione migliorativa), la manutenzione preventiva rilevante (quali ad esempio revisioni, che aumentano il valore dei sistemi e/o ne prolungano la longevità), ed in taluni casi anche correttive (manutenzione correttiva), quando l'intervento correttivo aumenta in modo significativo il valore residuo e/o la longevità del sistema, il cui scopo non è dettato da una esigenza impellente di ripristinare il livello ottimale di funzionamento, ma piuttosto da una gestione economica, nel tempo, del sistema mantenuto. Tempi di intervento da tre a trenta giorni.
2. Le premesse, le definizioni concordate, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale della stesso ed assumono ad ogni effetto valore di patto.
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO
1. Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per i lavori edili, nonché ad altri lavori similari occorrenti alla messa in sicurezza mediante la riparazione di porzioni di opere murarie e sue pertinenze risultanti necessarie di tale attività riparativa;
Con il presente accordo la Stazione Appaltante affida all’appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d’ora ad eseguire i predetti lavori
2. L’esecuzione di tutti i lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dovrà in generale garantire la continuità della fruibilità delle infrastrutture interessate e pertanto dovranno essere predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione dei lavori stessi. L’Appaltatore, preso atto della natura dell’Accordo, si impegna a eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro.
3. In questo accordo si intendono incluse tutte le seguenti attività e/o lavorazioni:
3.1 NOLI A CALDO
3.1.1 Impiego di terzi
3.1.2 Noli per movimento terra
3.1.3 Noli per sondaggio e perforazione
3.1.4 Noli per conglomerati cementizi
3.1.5 Noli per ponteggi e mezzi di sollevamento
3.1.6 Macchine operatrici diverse
3.1.7 Noli ausiliari
3.2 OPERE PROVVISIONALI, PONTEGGI, CASTELLI, CENTINE E SICUREZZA
3.2.1 Opere provvisionali, ponteggi, castelli, centine
3.2.2 Opere per impianto fisso di cantiere
3.2.3 Sicurezza
3.2.4 Segnaletica di sicurezza aziendale
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
5. Con la presentazione dell’offerta, corredata anche dalle specifiche dichiarazioni all’uopo richieste, l’Appaltatore attesta:
a di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori previsti nell’accordo quadro;
b di aver accertato lo stato dei luoghi, la consistenza delle preesistenze e dei beni dell’area dell’intervento, ed i lavori necessari per la conduzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto dell’accordo quadro;
c di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di capitali, attrezzature e personale specializzato tali da permettere l’esecuzione dei lavori compresi nell’accordo quadro;
d di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti sotto la cui giurisdizione ricadono le opere in oggetto, obbligandosi a rispettare e a far rispettare ai propri incaricati le norme e i regolamenti che disciplinano la sicurezza dell’esercizio delle attività previste negli immobili interessati, assumendo a proprio carico la responsabilità per danni determinati da eventuali inosservanze;
e di impegnarsi a collaborare con la Direzione Lavori allo scopo di agevolare l’esecuzione del singolo intervento (contratto applicativo/Ordine di Lavoro) ed a rispettare il relativo crono-programma.
6. Tutti gli interventi manutentivi indicati ai precedenti punti saranno affidati e specificati di volta in volta all’Appaltatore con l’emissione di appositi contratti applicativi, che saranno rubricati dal responsabile del procedimento.
7. I contratti applicativi avranno la forma di Ordine di Lavoro/Modulo d’Ordine e si intenderanno conclusi all’atto del loro ricevimento da parte dell’Appaltatore. Con ciascun ordine di lavoro verranno disposte le prescrizioni tecniche d’intervento.
8. Ciascun contratto applicativo nella forma di modulo d’ordine conterrà di regola le seguenti indicazioni: a l’oggetto degli interventi da eseguire;
b la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera;
c il luogo interessato dagli interventi;
d il crono-programma dei lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore complessità;
e i termini utili per l’esecuzione dei lavori;
f i documenti previsti per la sicurezza (PSC, ecc.);
Il Responsabile del Procedimento, nella fase di predisposizione del singolo modulo d’ordine, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.
9. L’Appaltatore risponderà verso la stazione appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per la stazione appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni all’esercizio degli immobili interessati.
10. L’inadempienza dell’Appaltatore alla presa in consegna dei lavori, relativi ai singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell’articolo 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.
11. L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la stazione appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.
12. L’Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
ARTICOLO 3 – TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO-PROROGHE
1. Il termine di validità contrattuale del presente accordo viene stabilito in giorni 1095 (millenovantacinque) indipendentemente del fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
2. Il suddetto termine decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dei lavori.
3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l’ultimazione.
4. Detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
5. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente accordo.
6. Ciascun intervento di cui all’articolo 2 dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo, con tempi massimi di intervento di seguito descritti:
Immediato - inizio entro n. 1 (una) ora – per indice di gravità altissimo; rischio concreto per la salute e per la sicurezza delle persone e/o delle cose, o vi sia concreto rischio di interruzione di pubblico servizio in corso di svolgimento
Emergenza - inizio entro n. 4 (quattro) ore – per indice di gravità alto; possibile rischio per la salute e per la sicurezza, o vi sia rischio per lo svolgimento delle attività in corso, o vi sia pericolo di interruzione dei servizi o esista il pericolo di danni gravi a persone e/o a cose
Urgenza - inizio entro n. 24 (ventiquattro) ore - per indice di gravità medio; parziale compromissione dell’attività svolta, si venga a determinare una scarsa efficienza nel funzionamento dell’elemento tecnico o dell’unità tecnologica, quando sia possibile il rischio di danno alle cose;
Normale - inizio entro ore 72,00 (settantadue) - per indice di gravità del guasto basso; inconveniente secondario per le attività che si stanno svolgendo - funzionamento del servizio entro la soglia di accettazione;
Programmato - inizio da concordare - per indice di gravità del guasto molto basso; inconveniente minimo per le attività che si sta svolgendo – funzionamento del servizio entro la soglia di accettazione.
7. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche il normale andamento stagionale favorevole. In particolare per interventi in scuole ed uffici potrebbero essere privilegiati periodi di chiusura, quali vacanze natalizie, pasquali , estive, inclusi i giorni festivi.
8. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente comma 3.
9. I lavori oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati nel presente accordo, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale dell’accordo stesso, pur quando non siano materialmente allegati al presente accordo, in quanto l’Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.
10. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati.
ARTICOLO 4 – DIRETTORE TECNICO E RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D. M. LL. PP. n. 145/2000 (d’ora in avanti C.G.A.); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del C.G.A., le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del C.G.A., il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente accordo quadro in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
6. I soggetti indicati dall’Impresa ai quali viene affidato l’incarico di direttore tecnico sono qualificati ed idonei alla svolgimento dell’incarico.
7. Al direttore tecnico di cantiere nominato dall’Appaltatore, come definito al precedente comma 3, competono le seguenti responsabilità:
a. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
b. garantire la sua presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata dell’appalto;
c. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani di sicurezza;
d. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizione psicofisiche non idonee e che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
e. vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
8. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall’inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
9. Il Direttore dei Lavori può rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore a gestire per proprio conto i rapporti relativi al presente accordo, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.
ARTICOLO 5 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’importo complessivo presunto dell’accordo quadro è pari ad Euro 700.000,00 (diconsi settecentomila/00) da suddividere in n. 7 lotti di pari importo che saranno così costituiti per il presente lotto:
a. € 95.000,00 (euro novantacinquemila/00) importo presunto complessivo per gli interventi manutentivi oggetto del presente Accordo, al netto degli oneri per la sicurezza.
b. € 5.000,00 (euro cinquemila/00), importo presunto stimato degli oneri per la sicurezza.
2. Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l’importo delle stesse deve
intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.
3. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
4. L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente
accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla stazione appaltante qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.
5. Per i lavori oggetto del presente accordo non è concessa alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.
ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVI
1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati a misura con i prezzi unitari indicati dalla CCIAA di Rimini in vigore, decurtati della percentuale di sconto offerta dall’odierno sottoscrivente ed indicata in ……… % (diconsi …………… percento) come da offerta allegata al presente accordo.
2. I prezzi di cui al presente accordo sono ritenuti congrui dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l’Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente accordo. L’Appaltatore, inoltre, s’impegna a soddisfare incondizionatamente le richieste e le prescrizioni del Direttore dei Lavori, dell’eventuale organo di collaudo e/o agibilità senza alcuna eccezione.
3. Costituiranno inoltre parte integrante di ciascun contratto applicativo, oltre agli eventuali elaborati, i capitolati, le tariffe dei prezzi su richiamate (prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente accordo, ai quali l’Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi.
4. L’Appaltatore è obbligato a fornire, una volta ultimati i lavori ed in ogni modo prima del collaudo, due copie dei disegni esecutivi ed elaborati (ingegneristico, impiantistico, ecc.), eventualmente rettificati con gli aggiornamenti intervenuti in corso d’opera nonché copia di tutta la documentazione su supporto informatico, con files di disegni in formato .dwg (AUTOCAD), ed elaborati testuali o tabelle rispettivamente in formato .doc (Word) e .xls (Excel). L’onere relativo alla fornitura ed all’eventuale aggiornamento di cui sopra è compreso e compensato nei prezzi offerti di cui al precedente punto 1. Il format di elaborazione dei files farà riferimento alle prescrizioni indicate dalla Stazione Appaltante.
5. Sono tra l’altro compresi e compensati nei prezzi di cui al precedente punto 1, i lavori, le prestazioni e gli oneri di seguito indicati:
tutti gli adempimenti necessari all’effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi, sperimentazioni, prove, approvazioni e autorizzazioni che si rendessero necessari;
tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente ACCORDO e nei suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene non specificati, si rendano necessari per dare le opere oggetto dell’appalto complete a regola d’arte, funzionali e pronte per l’uso a cui sono destinate.
6. Tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all’avanzamento dei lavori dovuti alla presenza di esercizio delle attività degli immobili interessati dall’accordo, e dall’esecuzione per fasi delle opere, fasi che saranno stabilite dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze dell’esercizio delle predette attività, sono compresi e compensati nei prezzi di tariffa. L’impresa dovrà adempiere alle indicazioni del Direttore dei lavori, che ha la facoltà di imporre diverse e differenti fasi durante l’esecuzione dei lavori, anche modificando la programmazione iniziale, per motivi legati all’operatività degli immobili interessati.
7. Nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per l’Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l’Appaltatore; opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, messa in esercizio, sgombero detriti e smaltimento rifiuti nelle forme di legge, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle interferenze generate dall’operatività degli immobili interessati e dall’esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base del presente accordo.
8. Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, inoltre, sia gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente accordo, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione delle singole categorie di lavoro e dal complesso delle opere e comunque di ordine generale necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.
9. I prezzi unitari, così come risultanti dall’applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi oscuri richiedenti l’uso di illuminazione artificiale od in presenza d’acqua con l’onere dell’esaurimento.
10. Restano a totale carico dell’Appaltatore:
le spese per indagini su sotto-servizi ed opere impiantistiche interferenti con i lavori, la determinazione dello stato di consistenza di opere da demolire e/o ristrutturare e rilievi di qualsiasi genere;
le spese per opere provvisionali (ponteggi, delimitazioni delle aree di lavoro, ecc.)
le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;
gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, attraversamento, interferenza, ecc. interessato dalle opere;
gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche che private;
tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei materiali di cava, di quelli di risulta e delle forniture in genere;
tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell’Appaltatore nel presente Accordo.
ARTICOLO 7 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI
1. Tutti i prezzi di cui all’articolo 6 si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all’articolo 1664 del c.c., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’accordo, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di quanto previsto all’articolo 3.
2. Per le prestazioni previste nel presente accordo e nei relativi contratti applicativi non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi.
ARTICOLO 8 – CONTABILITÀ E PAGAMENTI
1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato a chiusura contabilità lavori ogni tre mesi in accordo con l’impresa, ed il pagamento delle fatture avverrà o indicato come di seguito indicato.
2. La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi della Camera di Commercio di Rimini come decurtati in base all’offerta dell’impresa, in contraddittorio con l’impresa appaltatrice dei lavori.
3. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell’Appaltatore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.
4. Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo contratto applicativo, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’Appaltatore stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti.
5. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento.
6. Il pagamento delle fatture è disposto entro 60 giorni dalla data di fatturazione a fine mese, come da espresso accordo riportato in calce al presente contratto.
7. Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo è indicato dalla stazione appaltante nel seguente:
…………………………
8. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente.
9. L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti con subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi. L’appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.
10. Ferme le clausole risolutive espresse di cui al d.lgs. n. 50/2016, oltre a quelle inserite nel presente accordo quadro, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. anche l’effettuazione delle transazioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.r.l.
11. In ottemperanza all’articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, l’appaltatore dichiara che il Conto Corrente Bancario c/o ………………………… Iban sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui
al presente contratto è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica nel ………………….
nato in ……………….. il ………………… codice fiscale ……………………………..
12. L’appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento.
13. L’appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
14. L’appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo 5 della legge n. 136/2010.
ARTICOLO 9 – CESSIONE DEI CREDITI
1. È vietata la cessione dei contratti applicativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile unico del Procedimento.
ARTICOLO 10 – CAUZIONE DEFINITIVA, POLIZZA CAR E RCT/O
1. Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dell’accordo quadro; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale conclusione dell’accordo.
3. La garanzia fideiussoria deve permanere, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 103, comma 8, Codice dei contratti, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’ultimo contratto applicativo e, comunque, almeno per la durata di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell’ultimo contratto applicativo; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale conclusione dell’accordo.
4. Ai sensi dell’articolo 103, comma 4, del Codice dei contratti, la cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
5. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dell’accordo e dei relativi contratti applicativi e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale di ciascun contratto applicativo, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell’accordo quadro disposta in danno dell’Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
7. Si fa obbligo all’Appaltatore di depositare copia delle proprie RCT/O al fine di prendere visione dei massimali indicati. La Stazione Appaltante richiede infatti l’adeguamento, ove già non ci fosse, dei massimali oggetto della garanzia RCT/O posseduta dall’Appaltatore a copertura del rischio di esercizio della attività ad un valore pari a 1.000.000,00 per singolo sinistro, indipendentemente dal numero di persone, cose o animali danneggiate/i.
8. Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, l’Appaltatore è tenuto alla osservanza di quanto appresso specificato:
a denunciare alla Stazione appaltante, oltre che agli Assicuratori, tutte le circostanze che possano influire sull’apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell’assicurazione;
b appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata notizia per iscritto oltre che agli Assicuratori anche alla Stazione appaltante, rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente richiesti;
c pagare le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza della polizza assicurativa;
d risarcire comunque i danni che dovessero essere eccedenti il massimale assicurato, anche eventuali franchigie o scoperti rimarranno a carico dell’Appaltatore;
e prendere atto che in caso di sinistro, la facoltà di accordo oppure quella di nomina dei periti è determinata dalla Stazione appaltante.
9. Tutti i veicoli non targati impiegati dall’Appaltatore nel cantiere dovranno essere inseriti nella polizza RCT.
10 La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto l’Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
11. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo, autorizza la stazione appaltante a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente accordo o per altri titoli.
12. Ai sensi dell’articolo 103, comma 8, del Codice Contratti l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione delle attività. Le polizze assicurative sono prestate da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.
16. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna degli edifici del primo contratto applicativo e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’ultimo contratto applicativo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell’ultimo contratto applicativo risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 4 e 5. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. L’originale di tali coperture assicurative e degli eventuali rinnovi e/o proroghe quietanzati/e per avvenuto pagamento del premio dovrà essere mostrata e consegnata in copia alla Stazione Appaltante prima della stipula dell’accordo e in ogni caso, prima della consegna degli edifici del primo contratto applicativo (anche qualora essa dovesse concorrere in modo anticipato rispetto alla conclusione del presente accordo quadro).
ARTICOLO 11 – SUBAPPALTO
1. Il subappalto è consentito solo previa autorizzazione rilasciata dalla stazione appaltante, nelle forme e nei limiti previsti dalle presenti disposizioni legislative.
ARTICOLO 12 – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA
1. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto per gli aspetti non coperti dal presente accordo, dal d.lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali, ed a prevedere, nei contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e disposizioni.
ARTICOLO 13 – SICUREZZA
1. La stazione appaltante, per la definizione delle modalità di gestione della sicurezza degli interventi di cui al precedente articolo 2 del presente accordo, si riferisce, sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nell’accordo quadro, al piano operativo di sicurezza (POS) depositato dall’appaltatore in sede di sottoscrizione del contratto, contenente le procedure per la sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un’altra o, più ulteriori imprese esecutrici, la stazione appaltante stessa, tramite il Responsabile dei Lavori, nominerà il Coordinatore per l’Esecuzione Lavori che redigerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento. In tale ipotesi, il suddetto Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà da considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e sostanziale al relativo contratto applicativo.
3. L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la stazione appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
.4 È obbligo dell’Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla stazione appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta presso il Direttore dei Lavori di ogni singolo intervento a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI
1. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d’opera, di quanto prescritto dalle Condizioni Generali e dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l’Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell’uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l’ambiente.
2. In ogni caso, è data facoltà alla stazione appaltante di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori verifiche circa lo stato delle suddette aree.
3. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell’Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l’inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l’aggravamento dei medesimi, ovvero l’abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell’Appaltatore stesso.
4. Qualora la gestione dei rifiuti derivanti dei lavori sia stata affidata all’Appaltatore, lo stesso si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa
vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:
I. l’Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, fornire alla stazione appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
II. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto (I), l’Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire alla stazione appaltante tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
III. l’eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell’Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante. L’autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla stazione appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
IV. l’Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell’avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Più in particolare, l’accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l’accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
V. l’Appaltatore si impegna a fornire alla stazione appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti. La stazione appaltante può ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso l’Appaltatore risulti inadempiente all’obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
VI. ove l’Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l’avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la stazione appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell’appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l’applicazione di ogni altra sanzione normativa.
5. L’Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà autonomamente, in quanto diretto produttore dei rifiuti, al conferimento a trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per l’esecuzione dei lavori, compresi gli scarti dei materiali forniti dalla stazione appaltante all’Appaltatore stesso. Il corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituirà oggetto di accertamento da parte della stazione appaltante nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori.
6. Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa, ad eccezione degli adempimenti effettuati in esecuzione del precedente punto 6, le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo, si intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa.
ARTICOLO 14-BIS – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALI
1. Nella gestione dei diversi aspetti ambientali diversi da quelli considerati nell’articolo 15, ancorché gli stessi non risultino espressamente disciplinati in questo articolo, l’appaltatore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti, secondo quanto specificato nel comma 1 dell’articolo 15.
2. L’appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti.
3. L’appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti.
ARTICOLO 15 – OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale, al presente Accordo, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a. la fedele esecuzione del progetto, qualora la natura del singolo lavoro manutentivo lo richieda e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere siano eseguite a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni consegnati con il contratto applicativo, dal Capitolato Speciale d’Appalto o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 c.c.;
b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità di ciascun intervento, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;
c. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto;
e. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
f .la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
g. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
h. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
i. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
l. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
m.l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
n. ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell’Appaltatore. Pertanto fino alla redazione del certificato di regolare esecuzione ed all’accettazione finale dei lavori da parte della Stazione Appaltante, l’Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti;
o. prove di impermeabilizzazione;
p.altre prove richieste dalla Direzione Lavori e necessarie per verificare le rispondenze di quanto eseguito con le specifiche tecniche dei disegni;
q. la perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, di tutte le opere in ogni loro parte, dei cortili, delle strade e/o piazzali, degli spazi liberi, dei sotterranei, delle terrazze, degli impianti, ecc.; in particolare, nelle opere edili, dovranno essere perfettamente tersi i vetri, puliti gli apparecchi igienico-sanitari, pulite e lucidate le rubinetterie, le ferramenta ed ogni altra parte metallica non protetta, i rivestimenti delle pareti, i pavimenti di qualsiasi tipo, le pietre ed i marmi;
r. la costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, nonché il successivo disfacimento dei ponti di servizio, delle costruzioni provvisionali di qualsiasi genere occorrenti per l’esecuzione di tutti i lavori indistintamente, forniture e prestazioni; gli sfridi, deperimenti, perdite degli elementi costituenti detti ponti, impalcature e costruzioni provvisionali, siano essi di legname, di acciaio od altro materiale;
s. l’installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario;
t. le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera, sia in ascesa che in discesa, il collocamento sito a piè d’opera, adottando i provvedimenti e le cautele necessarie;
u.comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento riguardante il servizio di reperibilità al fine di evitare carenze o vacanze;
ARTICOLO 16 – ALTRI OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore è obbligato:
a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c. a consegnare al direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal presente Accordo e nello specifico contratto applicativo e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
2. L’Appaltatore deve produrre alla Direzione Lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di ciascun contratto applicativo. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le restrizioni e/o le difficoltà di qualsiasi natura che potranno insorgere, durante il corso dei lavori, per la contemporanea operatività degli immobili interessati nonché la necessità di eseguire lavori su infrastrutture nelle quali non deve essere interrotta l’attività operativa, ed espressamente accetta di eseguire i lavori secondo i tempi, le fasi e le modalità che saranno richieste dalla stazione appaltante o per essa, dalle Direzioni Lavori senza che da ciò derivi diritto all’Appaltatore a compenso od indennizzo alcuno. Qualora la Direzione Lavori ravvisi la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente con turni notturni e/o festivi, ne darà ordine scritto all’Appaltatore, il quale dovrà ottemperarvi nell’osservanza delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro. Qualora l’autorizzazione alla conduzione ininterrotta dei lavori venga concessa su richiesta e per ragioni di convenienza dell’Appaltatore, questi non avrà diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
ARTICOLO 17 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA – MODIFICHE TECNICHE
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nei singoli contratti applicativi quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.
ARTICOLO 18 – CONSEGNA DEI LAVORI
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere l’accordo quadro e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dell’accordo quadro o di un appalto di lavori, servizi e forniture, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. Rimane sempre facoltà della stazione appaltante richiedere, motivatamente, a terzi prestazioni della stessa natura di quelle rientranti nell’oggetto del presente accordo, ovvero provvedervi direttamente senza che l’appaltatore possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere, né pretendere alcun compenso o risarcimento.
5. Gli interventi manutentivi ordinari e straordinari, definiti all’articolo 1 del presente accordo, vengono distinti in
normali ed urgenti. I singoli interventi normali verranno attivati dalla stazione appaltante mediante apposito modulo d’ordine (contratto applicativo), nel quale verranno specificati i lavori da eseguire, l’importo presunto dei lavori ed il tempo utile per la loro ultimazione e le informazioni di cui all’articolo 2, comma 10, del presente accordo. Nel modulo d’ordine, inoltre, verrà indicato se i lavori, rientrano nell’ambito di nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008. I singoli interventi urgenti verranno attivati con una comunicazione telefonica, alla quale farà seguito un fax/mail riportante il tempo di esecuzione ed i contenuti dell’articolo 2, comma 10, ritenuti essenziali nelle singole fattispecie dal RUP. L’Appaltatore dovrà intervenire anche il sabato, la domenica e qualsiasi altro giorno festivo dell’anno ed eventualmente anche in orario notturno. Per l’esecuzione in sicurezza dei lavori urgenti, salvo i casi di cui all’articolo 100, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., si farà immediato riferimento, in attesa del rapido aggiornamento del piano di sicurezza, alla valutazione dei rischi redatta dall’Appaltatore in base al d.lgs. n. 81/2008, nonché alle leggi vigenti in materia di salute e di sicurezza nei posti di lavoro. A questo proposito si rende indispensabile che l’appaltatore comunichi alla Stazione Appaltante, prima della firma del contratto, il numero del call center, qualora esista, dedicato al servizio di reperibilità o in alternativa il numero del proprio referente tecnico qualificato e Responsabile da attivare in caso di necessità. Non saranno ammesse carenze o periodi di vacanza di tale servizio che possano in qualsiasi modo inficiare la garanzia di un pronto intervento sia per il land side che per l’air side nei termini e alle condizioni riportate qui di seguito. Tale reperibilità telefonica dovrà essere attiva ventiquattro ore al giorno 365 giorni l’anno e sarà oggetto di apposito contratto applicativo.
I tempi di attivazione degli interventi urgenti partiranno dalla chiamata telefonica e dovranno rispettare quanto di seguito specificato al punto 6 dell’art.3.
Per gli interventi urgenti dovrà essere garantita la disponibilità minima di n. 1 operaio specializzato, n. 1 operaio qualificato e l’attrezzatura necessaria all’intervento, di qualsiasi natura e tipologia essa sia, (escavatori, autogru ecc.) entro il tempo sopraindicato. Qualora la Direzione Lavori ritenesse necessario un aumento delle maestranze, in relazione alla complessità o alla particolarità dell’intervento, l’Appaltatore dovrà provvedere nei termini che saranno di volta in volta concordati. L’Appaltatore dovrà operare secondo quanto disposto dal presente articolo senza alcuna riserva, anche di carattere economico, per eventuali aggravi da ciò derivanti.
ARTICOLO 19 – RISERVE DELL’APPALTATORE
1. Si applica la disciplina delle riserve del d.lgs. n. 50/2016 e del relativo regolamento di attuazione ed esecuzione (D.P.R. n. 207/2010).
ARTICOLO 20 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDO XXXXXXX
1. Considerato che per gli appalti di importo inferiore a 10 (dieci) milioni di euro la costituzione della Commissione di cui all’articolo 205 del d.lgs. n. 50/2016 è solo facoltativa, resta espressamente convenuto che qualora la stazione appaltante, verificatesi le condizioni per l’avvio della procedura di accordo bonario, non promuova la costituzione di detta Commissione, la proposta motivata di accordo xxxxxxx sarà formulata direttamente dal soggetto che svolge le funzioni di responsabile del procedimento per la fase dell’esecuzione, acquisita la relazione del Direttore dei Lavori.
ARTICOLO 21 – PROVE E COLLAUDI
1. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente accordo, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto applicativo. In particolare le
operazioni di collaudo delle opere avverranno secondo le seguenti modalità:
collaudo tecnico-amministrativo: il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dalla normativa vigente verrà realizzato da tecnico in forza della società appaltante a fine lavori.
2. Verranno effettuate visite di collaudo in corso d’opera, al fine di verificare quei lavori di cui non sarebbe più possibile prendere visione ad opere ultimate. Se il certificato di collaudo (o il certificato di regolare esecuzione) non sarà approvato entro due mesi dalla scadenza dei termini, per motivi indipendenti dalla propria volontà, l’Appaltatore, fermo restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, avrà facoltà di chiedere lo svincolo di tutte le eventuali trattenute a garanzia relative al singolo contratto applicativo. Il collaudo tecnico-amministrativo (o certificato di regolare esecuzione) è l’unico collaudo che comporterà lo svincolo delle ritenute a garanzia.
3. L’Appaltatore è tenuto a far eseguire ai sensi delle prescrizioni contenute nel presente accordo, nel capitolato speciale d’appalto, nei contratti applicativi e nella documentazione ad essi allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 2 del presente accordo.
4. Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di materiali da sottoporre a prove fisiche- chimiche-meccaniche, nonché l’esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi di Tariffa.
5. Durante l’esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di operazioni successive possano rendersi inaccessibili o comunque non ispezionabili, l’Appaltatore dovrà sempre darne informazione al Direttore dei Lavori prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la stazione appaltante potrà richiedere di mettere a nudo le parti occultate o di rendere comunque accessibili le opere o le parti di esse non ispezionabili; le prestazioni necessarie dovranno essere eseguite a cura e spese dell’Appaltatore.
ARTICOLO 22 – CONSEGNA DEI LAVORI – TERMINI UTILI DEGLI INTERVENTI-PROROGHE
1. I termini di ultimazione dell’esecuzione dei lavori saranno stabiliti per ciascun contratto applicativo.
2. Non sono ammesse proroghe ai suddetti termini.
ARTICOLO 23 – PENALI
1. Fatte salve le specifiche ipotesi disciplinate nei documenti contrattuali, il ritardo nell’esecuzione degli interventi, come precisato nel Disciplinare Tecnico, potrà essere sanzionato dal Responsabile del Contratto in relazione alla priorità attribuita all’intervento stesso e precisamente
• Immediato: per ogni ora/frazione di ritardo nell’avvio dell’esecuzione € 400,00 (quattrocento)
• Emergenza: per ogni ora di ritardo nell’avvio dell’esecuzione € 250,00 (duecentocinquanta)
• Urgenza: per ogni ora di ritardo nell’avvio dell’esecuzione €. 200,00 (duecento)
• Normale: per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione €. 50,00 (cinquanta)
• Programmato: per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione €. 50,00 (cinquanta)
• (Tutti): per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dell’intervento €. 50,00 (cinquanta)
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a. nella ripresa del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
b. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
c. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all’ultimazione dei lavori, così come indicata anche all’articolo 6, comma 5 (as built, dichiarazioni di conformità, ecc.).
3. La penale di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c), è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente accordo e del d.lgs. n. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
7. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione del singolo lavoro l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad interferenze con l’attività degli immobili oggetto d’intervento.
ARTICOLO 24 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI – ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA
1. Dell’avvenuta esecuzione degli interventi disposti da ciascun Contratto Applicativo, si darà atto mediante apposito verbale di ultimazione lavori.
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, per evidenti vizi costruttivi e/o malfunzionamenti, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
3. L’accesso al cantiere dovrà avvenire previa stesura di verbali di constatazione dei luoghi e dello stato delle finiture e dovrà essere redatto un opportuno aggiornamento ai piani di sicurezza e ai POS redatti dalle aziende per il rispetto del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in modo da prevenire ogni possibile infortunio.
4. Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo intervento richiesto in dipendenza del presente accordo, si darà atto, mediante “verbale di ultimazione generale”, dell’avvenuta esecuzione di tutti i lavori commissionati in forza di questo accordo.
ARTICOLO 25 – CONTO FINALE
1. Le contabilità saranno effettuate mensilmente a cura del Direttore dei Lavori in concerto con Impresa Esecutrice per accettazione sottoscriverà questo per Stati di Avanzamento dei Lavori/SAL ;
2. Dall’emissione con approvazione del Responsabile Unico del Procedimento/RUP, l’impresa esecutrice potrà emettere fattura pari importo che Geat S.r.l., realizzati i dovuti controlli giuridico contabili, liquiderà a 60 giorni dffm in coerenza con quanto stabilito dalle parti a mezzo dell’accordo posto in calce al presente atto, Un conto finale globale dei lavori che comprenderà tutti i SAL emessi, sarà fatto entro il termine di scadenza naturale del contratto e/o ad esaurimento della parte economica disponibile.
Il conto finale sarà compilato a cura del Direttore dei lavori per ciascun contratto applicativo entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’ultimazione dei lavori del singolo contratto applicativo.
ARTICOLO 26 – ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
1. Durante l’esecuzione dei lavori, per ciascun contratto applicativo, la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d’appalto o nell’accordo.
2. Se i controlli daranno esito positivo e il singolo lavoro sarà finito in ogni sua parte e nei tempi dovuti, la Direzione Lavori provvederà ad emettere il S.A.L trimestralmente, che darà diritto all’Appaltatore ad aver riconosciuto il pagamento a saldo di tale contabilità nei termini sopraindicati. Alla emissione del IV ed ultimo SAL la Direzione Lavori provvederà, realizzati i dovuti controlli, a redigere il certificato di regolare esecuzione.
ARTICOLO 27 – ACCORDO XXXXXXX – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Si applica l’articolo 205 del Codice dei contratti, in materia di transazione.
2. In caso di declinatoria della competenza arbitrale è competente esclusivamente il Foro di Rimini;
ARTICOLO 28 – DOMICILIO
1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l’Appaltatore dichiara il proprio domicilio in……………….. (..) alla via
……………….. L’Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in in……………….. (..) alla via
……………….. e che gli sono stati attribuiti la Partita I.V.A. n. …………….. e il codice fiscale
………………………..
ARTICOLO 29 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ
1. Costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 codice civile anche il ritardo dell’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e sempre che l’Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni della stazione appaltante entro un termine non inferiore ai 15 giorni.
2. La stazione appaltante ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti dell’Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tra cui la mancata stipula delle polizze assicurative previste dal presente accordo, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, la sicurezza e l’igiene dei lavoratori, la tutela dell’ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che l’Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La stazione appaltante ha facoltà, altresì, di procedere alla risoluzione del contratto:
a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1964 n. 575;
b) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la revoca dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gestito dall’Osservatorio dei contratti pubblici;
c) qualora si verifichi uno degli inadempimenti l’inadempimento di cui al precedente articolo 12.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui la stazione appaltante abbia dichiarato all’Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende avvalersi della clausola risolutiva.
ARTICOLO 30 – RECESSO
1. La stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall’articolo 109 del d.lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere dal presente ACCORDO in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.
2. Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recesso l’Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei lavori, ad ultimare l’esecuzione dei contratti applicativi in corso di adempimento.
ARTICOLO 31 – IMPEGNO DI RISERVATEZZA
1. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione dell’accordo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant’altro venga messo a sua disposizione dalla stazione appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell’esecuzione dell’accordo stesso.
2. L’obbligo di segretezza è per l’Appaltatore vincolante per tutta la durata dell’esecuzione dell’accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali l’Appaltatore stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.
3. L’Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti della stazione appaltante dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire alla stazione appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.
.5 È fatto divieto all’Appaltatore di fare o autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle progettazioni che l’Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.
ARTICOLO 32 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. L’Appaltatore acconsente, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori e/o subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell’ambito delle attività della stazione appaltante, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della stazione appaltante sulla base delle informazioni di seguito riportate.
2. Per trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto, s’intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.
3. L’Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività della stazione appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
dare esecuzione ad obblighi di legge;
per esigenze di tipo operativo e gestionale;
per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
per dare esecuzione a prestazioni convenute.
4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l’utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.
6. L’Appaltatore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:
diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati,
diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
ARTICOLO 33 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rimini della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Qualora l’appaltatore non assolta gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
ARTICOLO 34 – CLAUSOLE 231/2001
1. L’Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 231/2001. L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto decreto legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà il Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati al Committente stesso quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dell’applicazione allo stesso delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo.
ARTICOLO 35 – ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente accordo, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
a. il ribasso in percentuale offerto nel modello E ed ivi allegato;
b. elenco edifici lotto di riferimento;
c. Il POS
d. fidejussione n. ………………. contratta con ;
e polizza CAR n……………………… contratta con ;
f. copia RCT impresa;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
3. Il presente accordo consta di n. 20 (venti) fogli, ciascuno dei quali è controfirmato dall’Appaltatore e dal Presidente della stazione appaltante.a ciò delegato
Redatto in duplice originale in bollo di cui uno per la Stazione appaltante e l’altro per l’Agenzia delle Entrate.
ART. 36 ESTENSIONE TERRITORIALE
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere i lavori oggetto del presente capitolato nell’ambito del territorio gestito dalla medesima alle stesse condizioni tecnico-economiche del presente capitolato.
Letto, confermato e sottoscritto Xxxxxxxx, lì ……………….
Geat S.r.l. ……………………………
Il Presidente il ……………
Xxxxxxx Xxxxx ……………………….
A integrazione del contratto sottoscritto le parti, come sopra emarginate, convengono e fissano i pagamenti a 60 giorni
d.f.f.m. dalla presentazione delle fatture. Letto, confermato e sottoscritto, Xxxxxxxx,
Geat S.r.l. ……………………………
Il Presidente il ……………
Xxxxxxx Xxxxx ……………………….