Polizza di tutela legale le imprese
Polizza di tutela legale le imprese
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA
Prodotto: Difesa Azienda - AON
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Si tratta di un’assicurazione di tutela legale per l’attività aziendale che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti dell’impresa e delle persone che ne fanno parte.
Che cosa è assicurato?
✓ consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie in copertura;
✓ assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole delle controversie;
✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.
La somma massima assicurata (massimale) è di
31.000 euro per sinistro, senza limite annuo. Puoi scegliere di aumentare tale somma fino a 100.000 euro per sinistro.
Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti ambiti:
✓ Ambito penale: assistenza legale in caso di procedimento penale; in caso di procedimento penale per delitto doloso è previsto un anticipo delle spese legali fino a 5.000 euro in attesa della definizione del giudizio.
✓ Ambito civile extracontrattuale: tutela legale in caso di danni extracontrattuali subiti da terzi; integrazione dell’Assicurazione di Responsabilità Civile in caso di danni causati a terzi, per spese di resistenza e soccombenza; copertura delle spese quando la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo esistente, non è operante
✓ Ambito amministrativo: prevede tutela legale per opposizione a sanzioni amministrative per la presunta inosservanza di norme di legge
E’ possibile estendere la garanzia, come opzione che prevede un premio aggiuntivo, ai seguenti ambiti:
✓ Ambito civile contrattuale: per controversie con fornitori dell’azienda contraente, controversie di lavoro con soggetti iscritti al Libro Unico del Lavoro, controversie relative alla proprietà, locazione e altri diritti reali inerenti gli immobili indicati in polizza in cui si svolge l’attività aziendale (pacchetto contrattuale);
✓ Vertenze con i clienti: per controversie con clienti dell’azienda. E’ possibile scegliere se includere o escludere le controversie per il recupero di crediti;
✓ Ambito sanzioni fiscali: prevede tutela legale per opposizione a sanzioni di natura fiscale-tributaria previste dal X.Xxx. 472/1997.
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non copre:
x i soggetti non iscritti nel Libro Unico del Lavoro; x i soci nelle società di capitali;
x le imprese edili;
x i fatti dolosi compiuti dall’assicurato: in caso di avvio di un procedimento penale per delitto doloso, D.A.S. rimborserà le spese di difesa sostenute solo a seguito di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento;
x danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e i fatti conseguenti a guerre, terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
x controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o guida di mezzi nautici a motore e aerei a motore;
x controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicati in polizza
x controversie con istituti o enti previdenziali e sociali (es. INPS); x controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore,
esclusiva e concorrenza sleale;
x controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori;
x operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria o acquisto, cessione, affitto d’azienda.
Ci sono limiti di copertura?
La garanzia non vale:
! materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo quanto specificamente indicato nelle garanzie;
! controversie e procedimenti relativi a compravendita e costruzione di immobili;
! l’azione in giudizio quando il valore economico di una controversia civile è inferiore a 500 euro, la garanzia vale solo per la risoluzione amichevole delle controversie.
! opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie di importo inferiore a 1.000 euro
La garanzia non opera:
! per controversie contrattuali: nei primi 90 giorni dalla stipula della polizza;
! per i ricorsi contro sanzioni tributarie (se scelta come garanzia opzionale): nei primi 180 giorni dalla stipula della polizza.
Queste limitazioni non valgono se la polizza sostituisce un analogo contratto precedentemente in essere con DAS che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.
D.A.S. non copre le seguenti spese:
! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
! gli oneri fiscali, eccetto il contributo unificato;
! le spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
! le spese rimborsate dalla controparte;
! gli oneri per il legale domiciliatario che superano i 5.000 euro per sinistro e per anno;
! le spese per incarichi a legali e periti che non siano stati concordati con DAS;
! le spese per esecuzione forzata oltre il secondo tentativo;
! le spese per transazioni con la controparte che non siano state autorizzate da DAS.
Dove vale la copertura?
✓ In Europa: per procedimenti penali e per danni extracontrattuali
✓ In Unione Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera: per controversie contrattuali (pacchetto contrattuale)
✓ In Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx: per le restanti garanzie.
Che obblighi ho?
Obblighi all’inizio del contratto:
- Occorre fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.
- E’ previsto l’obbligo di comunicare l’eventuale esistenza di altre polizze che assicurano lo stesso rischio.
Obblighi nel corso della durata del contratto:
- E’ necessario pagare i premi o le rate di premio successive
- Occorre comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.
- E’ previsto l’obbligo di comunicare l’eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio.
- Entro 30 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, è necessario comunicare a DAS il numero degli addetti e/o il fatturato annuo o altro dato utilizzato per calcolare il costo della polizza. In caso di mancato invio le garanzie saranno ridotte in proporzione alla quota di rischio maggiore non comunicata
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro:
- Per richiedere le prestazioni previste dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS e dovrà farle pervenire copia di ogni ulteriore atto o documento e ogni notizia utile alla gestione del suo caso;
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, dovrà rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della controversia;
- deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
- prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- non può incaricare un legale per pretese che non presentano possibilità di successo;
- prima di sottoscrivere un accordo a definizione della controversia che preveda spese a carico della Compagnia deve richiedere e ottenere da DAS l’autorizzazione;
- deve denunciare il sinistro entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione.
Quando e come devo pagare?
L’importo del premio è riportato in Polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, con maggiorazione del premio del 3% e l’addebito di un diritto fisso di emissione di 3,01 euro per ogni rata. L’importo è interamente dovuto anche se è frazionato.
Il Premio può essere pagato all’intermediario cui la Polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è ammesso nei limiti di legge (750 euro).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto può essere disdetto:
- se il contraente non intende rinnovare l’assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso;
- se il contraente non ha più necessità dell’assicurazione perché il rischio cessa (ad esempio per chiusura dell’attività), fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.
Le richieste possono essere comunicate:
- mediante lettera raccomandata a DAS SpA – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona
- mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
DIP Danni Difesa Azienda AON – mod. DIPD-A.AON/1810 – Documento aggiornato a ottobre 2018
Assicurazione di tutela legale per le imprese
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SpA
Prodotto: Difesa azienda AON
DIP Aggiuntivo Danni aggiornato al 25/05/2020
Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione - Società appartenente al Gruppo Generali, Via Xxxxxx Xxxxx, 9/B – 37135 Verona, tel. x00 000 0000000 - sito internet: xxx.xxx.xx - e-mail: xxxx@xxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx , l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Il patrimonio netto ammonta a 45,89 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 31,37 milioni di euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.
Requisito patrimoniale di solvibilità: 23,97 milioni di euro Requisito patrimoniale minimo: 10,78 milioni di euro Fondi propri ammissibili alla copertura: 56,06 milioni di euro Indice di solvibilità (solvency ratio): 234%
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |||||
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |||||
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |||||
Pacchetto contrattuale | La garanzia vale per la tutela dei diritti del contraente se deve sostenere vertenze per: 1. controversie contrattuali con i fornitori; 2. controversie di lavoro con soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro; controversie riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l’attività. | ||||
Vertenze contrattuali con i clienti | La garanzia opera per le controversie con i clienti dell’azienda, compreso il recupero dei crediti. La garanzia prevede: | ||||
Opzione numero casi | Fase di risoluzione amichevole delle controversie | Fase giudiziale | |||
5 casi | Con il limite di 5 denunce per ciascun anno assicurativo | Limitatamente a 1 denuncia per ciascun anno assicurativo delle 5 previste | |||
Decreto legislativo n. 472/97 | La garanzia opera per la tutela dei diritti del contraente/assicurato nei procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dal D.lgs. 472/97. La garanzia offre all’assicurato assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato, come definito dall’art. 12 del D.lgs. 546/92, in fase di contraddittorio con le autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
La garanzia vertenze contrattuali con i clienti non copre:
- le vertenze con i clienti che superano il numero dei casi scelti dall’assicurato;
- l’assistenza in fase giudiziale se nei cofronti del debitore risultano situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulta pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale. In questo caso la garanzia viene limitata alla sola fase di risoluzione amichevole della controversia, comprensiva di stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.
La garanzia Decreto legislativo n. 472/97 non vale per le mere richieste di allegazione documentale.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: La denuncia deve essere fatta appena possibile chiamando dall’Italia il numero verde 000.00.00.00, dall’estero il numero x00 000 0000000, provvedendo alla narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e all’invio di tutti gli atti e documenti occorrenti, oppure sul sito xxx.xxx.xx nella sezione “area clienti”. |
Assistenza diretta/in convenzione: Per i sinistri di tutela legale, DAS gestisce la fase di risoluzione amichevole delle controversie direttamente o tramite legali di fiducia. Qualora sia necessaria la difesa in fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale scelto dall’assicurato. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non è previsto l’intervento di altre compagnie nella trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto alla prestazione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile. |
Obblighi dell’impresa | Nell’erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall’assicurato, DAS entro 30 giorni: a) paga l’indennizzo; b) comunica i motivi per cui l’indennizzo non può essere pagato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il pagamento con assegno, bonifico o altri mezzi di pagamento elettronico anche on line, va intestato da D.A.S. SpA o all’intermediario espressamente in tale qualità. |
Rimborso | Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il contraente o DAS possono recedere dal contratto. In tal caso DAS, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La garanzia non opera per: a) i primi 180 giorni dalla stipula della polizza per i ricorsi contro sanzioni tributarie (Decreto legislativo n. 472/97); b) i primi 90 giorni dalla stipula della polizza per le controversie contrattuali (pacchetto contrattuale e vertenze contrattuali con i clienti). Queste limitazioni non valgono se la polizza sostituisce un analogo contratto precedentemente in essere con DAS che ha avuto una durata di almeno 90 giorni. |
Sospensione | Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il diritto del contraente di recedere dal contatto entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Il prodotto è rivolto ad aziende con partita iva e sede legale italiana ad esclusione delle aziende edili.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
Sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 25,64% del premio imponibile pagato dal contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X – Xxxxxx - XXX 00000; fax 000 0000000; • tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxx.xx • via mail all’indirizzo e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a DAS. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di divergenza di opinione fra l’assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro, da formularsi con lettera raccomandata, sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente, in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
ARTICOLO 1 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Intermediario cui la polizza è assegnata, oppure alla Società. A parziale deroga dell’art. 1901 c.c. se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
ARTICOLO 2 - PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO
In mancanza di disdetta, da comunicare alla Direzione della Società o all’Intermediario mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno, e così via.
ARTICOLO 3 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Il contratto si risolve di diritto in caso di inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi sia sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale. In tali casi il contratto e le azioni in corso si interrompono, con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo per la stessa di rimborsare al Contraente la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto.
In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute.
Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società potrà recedere dal contratto, mediante invio di lettera raccomandata e con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente.
ARTICOLO 4 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE
L’omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell’Assicurato / Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.
ARTICOLO 5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato e il Contraente sono tenuti devono essere fatte per iscritto (in particolare la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata, come previsto all’Articolo 2) e indirizzate alla Direzione della Società o all’Intermediario cui la polizza è assegnata. Qualora il contratto fosse intermediato da un Broker, le comunicazioni fatte al Broker s’intendono come fatte alla Società, parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s’intende come fatta all’Assicurato o al Contraente.
ARTICOLO 6 – REGOLAZIONE PREMIO TRASCORSO E ADEGUAMENTO NUOVO PREMIO
Il premio annuo del Contratto - che comunque costituisce il minimo dovuto - è calcolato in base a parametri variabili costituiti dal numero degli addetti e/o del fatturato annuo, o altro diverso parametro concordato, che risultano all’atto della stipula del contratto e/o nelle successive appendici di regolazione premio; tale parametro viene riportato nel frontespizio della polizza.
Il premio viene anticipato in via provvisoria nell’importo indicato nel frontespizio della polizza e/o nelle successive appendici di regolazione premio ed è regolato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa.
A tale scopo, non oltre 60 giorni dopo la scadenza dell’annualità assicurativa, il Contraente dovrà inviare alla Società la dichiarazione scritta relativa al numero degli addetti e/o del fatturato annuo - a seconda del parametro indicato nel frontespizio della polizza - a consuntivo dell’annualità assicurativa trascorsa, fermo il pagamento tempestivo del premio risultante dalla quietanza relativa al periodo precedente.
In caso di variazione del parametro, la Società provvederà all’emissione dell’Appendice di regolazione del premio, nel modo seguente:
o il premio dell’annualità trascorsa verrà regolato con addebito o accredito del 50% della differenza tra il valore del parametro relativo all'annualità precedente e quello comunicato a consuntivo
o il premio dell’annualità in corso verrà regolato con addebito o accredito della differenza tra quanto pagato in sede di quietanza e quanto effettivamente dovuto in base al dato comunicato a consuntivo.
Il premio per le annualità successive sarà aggiornato in base all'ultima regolazione effettuata.
Le differenze di premio risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate nei 30 giorni successivi rispettivamente dal ricevimento dell’Appendice di regolazione se si tratta di regolazione in aumento o dalla dichiarazione scritta se si tratta di regolazione in diminuzione.
In caso di mancato invio della dichiarazione scritta relativa ai parametri variabili aggiornati, come in caso di mancato pagamento della differenza di premio nei termini sopra indicati, le garanzie di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione saranno ridotte in misura proporzionale rispetto alla quota di rischio non comunicato o non pagato. Resta in ogni caso ferma la facoltà della Società di recedere dal Contratto qualora la variazione comporti un inaccettabile aggravamento del rischio inizialmente assicurato.
ARTICOLO 7 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell’esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente e l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.
ARTICOLO 8 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Verona. Sarà tuttavia facoltà della Società adire l'Autorità Giudiziaria del luogo ove il contratto è stato stipulato e dove lo stesso deve essere eseguito. Qualora il Contraente possa essere identificato quale “Consumatore”, per la fase giudiziale della controversia è competente il Foro del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato. Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi in una sede individuata nel Comune di Verona.
ARTICOLO 9 - TASSE ED IMPOSTE
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.
ARTICOLO 10 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
ARTICOLO 11 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE
L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per il procedimento- al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 5.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.
ARTICOLO 12 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e purché il valore in lite sia superiore a € 500 e comunque in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 11.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
• l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena l’eventuale perdita parziale al diritto delle prestazioni previste in polizza, in base agli eventuali pregiudizi arrecati dal mancato aggiornamento.
• L’Assicurato deve rilasciare le necessarie procure ai legali designati ai sensi dell’Articolo 11.
• Gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa.
• Gli incarichi ai legali devono essere effettuati in accordo a quanto previsto dall’art. 11 - denuncia del caso assicurativo e scelta del legale - sempre che le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’assicurato rilascerà le necessarie procure.
• L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.
ARTICOLO 13 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO – ARBITRATO
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
ARTICOLO 14 - RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA TUTELA LEGALE
ARTICOLO 15 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; compreso l’eventuale legale domiciliata rio entro il limite di € 5.000,00;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, semprechè siano state autorizzate dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato.
ARTICOLO 16 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE
Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
- nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d’Europa;
- nelle ipotesi di vertenze contrattuali: nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera, salvo che nelle Disposizioni Particolari venga indicata per alcune garanzie una limitazione a tale estensione territoriale;
- nell’ipotesi di Opposizione alle Sanzioni Amministrative: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
I servizi di Consulenza Legale, tramite numero verde, risultano operanti in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
ARTICOLO 17 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, con le seguenti eccezioni:
· trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale
· trascorsi 180 giorni dalla stipulazione del contratto per i ricorsi avverso sanzioni tributarie, ove attivata in polizza tale garanzia. La garanzia si intende operante anche per i procedimenti penali per delitto colposo, contravvenzione o delitto doloso conseguenti a fatti posti in essere 2 anni antecedenti la data di decorrenza della polizza, sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza. Qualora nel periodo precedente la data di decorrenza della polizza sia stata operante a favore delle Persone Assicurate un’altra assicurazione di Tutela Legale, la garanzia vale in secondo rischio rispetto alla suddetta assicurazione per i casi in cui quest’ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. Ai fini della presente estensione retroattiva dell’assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara, anche per conto delle Persone Assicurate, di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti e di non essere a conoscenza di situazioni, che possano far supporre il sorgere di una vertenza per fatto imputabile alle Persone Assicurate stesse.
Inoltre:
- Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;
- La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
- La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
- Nell’ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l’inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall’Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza;
- Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento- fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
- In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO LE COPERTURE
ARTICOLO 18 – AMBITO E GARANZIE
Con riferimento all'Art. 15 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e delle Persone Assicurate nell’ambito dell’attività di impresa dichiarata in polizza, con esclusione delle aziende edili. Tale tutela si sostanzia nella:
a) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
b) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l’obbligo per le Persone Assicurate di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale, la Società provvederà all’anticipo delle spese, nel limite della somma di
€ 5.000,00 in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del reato, la Società richiederà alle stesse, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.
Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
c) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti da persone e/o a cose per fatto illecito di terzi;
d) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Articolo 1917 del Codice Civile. In tali ipotesi, la Società garantisce le spese legali necessarie per l’eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile. Si intendono escluse le altre spese di difesa
Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile verso terzi, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio. Resta fermo che la Società si riserva di chiedere in qualsiasi momento l’esibizione della polizza di Responsabilità Civile verso terzi; in mancanza di esibizione della polizza, la presente garanzia non sarà operante.
e) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate intendano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000.
A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale , norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di “Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico dell’Assicurato. Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di € 2.500,00 per sinistro, già compreso nel massimale indicato in polizza.
Oltre che a favore delle Persone Assicurate indicate all’Art. 19, le garanzie di cui alla presente lett. e) vengono prestate anche a favore delle altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da essa svolte, come ad esempio i Responsabili del Servizio di prevenzione, i Consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro, i Membri dell’Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/01.
Tutte le garanzie si intendono prestate oltre che per l’immobile indicato nel frontespizio della polizza, anche per gli altri immobili identificati in polizza nell’allegato “segue elenco rischi”, nei quali viene svolta l’attività, purché per essi sia stato corrisposto il relativo sovrappremio.
CONSULENZA LEGALE TELEFONICA
Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, tramite il numero verde 800/849090 oppure scrivendo a xxxxxxxxx@xxx.xx.
L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
• consulenza legale;
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
ARTICOLO 19 – PERSONE ASSICURATE
Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre:
- per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell’attività e stagisti;
- per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro , familiari e affini che collaborano nell’attività e stagisti
- per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e stagisti.
ARTICOLO 20 - ESCLUSIONI
La garanzia è esclusa per:
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
- controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicati in polizza;
- vertenze relative a inadempienze contrattuali, salvo che sia stato sottoscritta l’apposita estensione facoltativa;
- controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- controversie e procedimenti quando il Contraente sia un’azienda edile.
ARTICOLO 21 – VALORE IN LITE
Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 500, la garanzia verrà prestata solo per la fase stragiudiziale, con esclusione della fase giudiziale.
ESTENSIONI DI GARANZIA
(valide solo se espressamente sottoscritte nel frontespizio della polizza e se per esse è stato corrisposto il relativo premio)
PACCHETTO CONTRATTUALE
In estensione a quanto previsto all’Art. 18, la garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente nell’ambito dell’attività dichiarata in polizza, qualora debba sostenere vertenze per :
- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
- controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;
- controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l’attività.
VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI 5 CASI
In estensione a quanto previsto all’Art.18 e a condizione che sia stata sottoscritta anche l’estensione “PACCHETTO CONTRATTUALE”, la garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, con il limite di cinque denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all’intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.
Limitatamente ad una sola denuncia per ciascun anno assicurativo, delle cinque indicate sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale. Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite dalla Società, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.
DECRETO LEGISLATIVO N. 472/97 IN MATERIA DI SANZIONI TRIBUTARIE
In estensione a quanto previsto all’Art. 19, la garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente/Assicurato nei procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dal D. Lgs. N. 472/97 e successive modifiche/integrazioni.
La garanzia si intende operante nel caso in cui il Contraente/Assicurato necessiti dell’assistenza tecnica da parte di un Difensore abilitato, come definito dall’Art. 12 del D.Lgs 546/92 e successive modifiche, in fase di contraddittorio con le Autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale. Sono escluse le mere richieste di allegazione e/o produzione di documenti. La Società rimborserà le spese relative al ricorso soltanto nei casi di accertamento di violazione non conseguente a dolo o colpa grave, secondo le definizioni di cui all’art. 5 del D.Lgs 472/97.
Condizioni generali di assicurazione – Mod. CA 2012/X.XXX – Documento aggiornato a gennaio 2012.
Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di assicurazione, con sede legale e direzione generale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n. 17 “Tutela Legale” (D.M. 26/11/1959), N. 16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n. 18 “Assistenza” (Provvedimento ISVAP n. 2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I
Anno/annualità/annuo/annuale | Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell’anno di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni. |
Assicurato | Colui a favore del quale opera l’Assicurazione. |
Assicurazione / Contratto | Il contratto di assicurazione. |
Contraente | Chi stipula il contratto di assicurazione. |
Indennizzo / Risarcimento | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo. |
Libro unico del lavoro | Registro nel quale vengono iscritti i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori interessati a collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, i lavoratori somministrati o interinali. |
Massimale | La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione. |
Sinistro/Caso Assicurativo | La controversia o il procedimento per i quali è prestata l’assicurazione. |
Società / assicuratore | L’impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. |
Valore in lite | Il valore del contendere |
Parti | Il Contraente e la Società. |
Anno/annualità/annuo/annuale | Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni |
Mese/ mensile/ mensilità | Periodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni. |
B) Giuridico
Arbitrato | E’ una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. |
Assistenza stragiudiziale | E’ l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. |
Contravvenzione | E’ un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda. |
Danno extracontrattuale | E’ il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. |
Delitto | E’ un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione. |
Diritto civile | E’ il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo. |
Diritto penale | E’ il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato. |
Elenco reati previsti dal D.Lgs. 231/01 | - Reati connessi alla violazione delle leggi in materia di sicurezza sul lavoro- omicidio colposo (art. 589 c.p.)- lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 c.p.). - Delitti contro la P.A. - malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.); - indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 1° comma , n. 1 c.p.);- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);- concussione (art. 317 c.p.);- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.); - corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). - Delitti Informatici e trattamento illecito di dati. Reati societari- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);- impedito controllo (art. 2625 c.c.);- indebita restituzione dei conferimenti (art:2626 c.c.);- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2628 c.c.);- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori(art. 2633 c.c.);- illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). - Delitti finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle |
leggi speciali (nonché delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convezione). - Delitti contro la personalità individuale - riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);- pornografia virtuale (art. 600- quater 1 c.p.)- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);- iniziative, turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);- tratta di persone (art. 601 c.p.);- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). - Delitti contro la persona- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p). - Delitti contro la fede pubblica- falsificazione di monete, spedita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);- alterazione di monete (art. 454 c.p.);- spedita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p.);- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). - Violazioni del Testo Unico Finanza- delitti di abuso di informazione privilegiate (art. 184);- delitti di manipolazione del mercato (art.185).- illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art.187- quinquies). - Reati associativi, concernenti il riciclaggio; il traffico dei migranti; l’intralcio alla giustizia. Tutte le fattispecie indicate possono coinvolgere l’ente collettivo ove rivestano il carattere della “transnazionalità” ai sensi dell’art.3 della legge. | |
Enti | Sono le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica nei cui confronti si applica la disciplina della responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/01. |
Fatto illecito | Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. |
Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro) | Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l’insorgenza è: - nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato; - nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso; - nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali. |
Modello organizzativo | Sistema aziendale per la prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs n. 231/01 e s.m.i. |
Modello riparatorio | intervento per l’eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, ai sensi dell’art. 17 let. b) D.Lgs n. 231/01. |
Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative | E’ il procedimento relativo agli illeciti amministrativi conseguenti ai reati indicati nel D.Lgs n. 231/01. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’Ente appartiene al Giudice Penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. |
Procedimento penale | Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio). |
Reato | Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge. |
Responsabilità dell’Ente | si verifica quando i vertici dell’Ente o i sottoposti commettono uno dei reati indicati nell’Elenco di cui al D.Lgs. 231/01 ( vedi alla voce Elenco reati indicati dal D.Lgs. 231/01 ) nell’interesse o a vantaggio dell’Ente. |
Sanzione amministrativa | Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E’ quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell’Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’Autorità Giudiziaria. |
Sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 231/01 | Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, previste dall’art. 9 D.Lgs. n. 231/01 sono la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca, la pubblicazione della sentenza. Le sanzioni interdittive sono l’interdizione dell’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
Spese di giustizia | Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale). |
Spese di soccombenza | Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile). |
Spese peritali | Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte). |
Transazione | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. |
Vertenza contrattuale | Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti. |